Ordinanza Ministeriale 5 aprile
1991, n. 99 Norme sulla valutazione
finale nelle terze classi dei corsi di qualifica di "Progetto 92"
Il Ministro della Pubblica Istruzione visto il R.D. 4 maggio 1925, n.
653;
visto il D.P.R. 31 maggio 1974, n. 419;
vista l'O.M. 22 dicembre 1990, n. 359;
visti i decreti ministeriali istitutivi dei corsi sperimentali di
"Progetto 92" negli istituti professionali;
ritenuta la necessità di disciplinare con norme particolari lo
svolgimento degli esami di qualifica nei corsi sperimentali stessi;
Ordina: La valutazione finale nelle terze classi dei corsi di
qualifica di "Progetto 92" si svolge secondo i criteri e le modalità di
seguito indicati.
L'innovazione introdotta nell'istruzione professionale con le
sperimentazione "Progetto 92" si propone, tra gli altri obiettivi,
quello di elevare i contenuti culturali, scientifici e tecnologici della
preparazione di base degli studenti. Questa deve infatti poter essere
ampiamente utilizzata nello spazio e nel tempo, sì da corrispondere alle
esigenze del mondo del lavoro o a quello della prosecuzione degli studi.
Anche la valutazione finale deve essere resa coerente - nella sua
impostazione e nella sua attuazione - con gli obiettivi stessi e con le
specificità che caratterizzano il Progetto; essa, pertanto, deve essere
uno strumento di verifica sia dell'ampliamento della formazione
culturale di base, sia della maggiore qualificazione concettuale delle
specifiche abilità professionali.
La valutazione finale, d'altra parte, deve essere vista come momento
conclusivo del processo di verifica degli apprendimenti.
Per rendere le verifiche omogenee e confrontabili, nonché le valutazioni
oggettive e trasparenti, saranno utilizzate prove strutturate di
verifica, sia nel corso dell'anno scolastico che nel periodo terminale
delle lezioni. Esse saranno caratterizzate da:
- significatività dei contenuti;
- specificità degli elementi da valutare;
- trasparenza dei criteri di valutazione.
La valutazione finale deve essere orientata a una misurazione della
qualità del prodotto scolastico sì da fornire indicazioni sull'efficacia
dell'intero processo formativo.
D'altra parte , la valutazione del processo formativo non può che essere
affidata al consiglio di classe, che è la sede di chiarificazione delle
esigenze e di realizzazione degli interventi, l'ambito unitario di
confronto, di risoluzione, di sintesi e di verifica dell'azione
didattica e nel quale viene elaborata la programmazione didattica, che
costituisce il centro motore di tutte le energie convogliate dal
Progetto.
In via sperimentale, la valutazione finale si articolerà in due momenti
complementari:
- lo scrutinio finale con il consiglio di classe;
- l'esame di qualifica con la commissione giudicatrice.
Art. 1.- Prove finali
1. Nel periodo precedente il termine delle lezioni, i docenti, sulla
base delle scelte operate in precedenza dal consiglio di classe,
sottoporranno gli alunni a una serie di prove strutturate al fine di
verificare il conseguimento degli obiettivi cognitivi e formativi
individuati nelle diverse discipline.
2. Tali prove potranno essere interdisciplinari o riferite a singole
discipline.
3. Per l'educazione fisica può essere prevista una prova pratica.
4. Nel periodo indicato, in relazione all'impegno dei docenti nelle
classi interessate agli esami, l'orario scolastico potrà subire
modificazioni con provvedimento del capo d'istituto.
Art. 2.- Scrutinio finale
1. Lo scrutinio finale, alla luce delle considerazioni espresse nella
premessa, costituisce la prima parte della valutazione.
2. Il consiglio di classe terrà conto degli elementi di valutazione
derivanti dal curriculum e delle prove strutturate di cui all'art. 1 al
fine di determinare il livello di formazione generale raggiunto e il
grado di preparazione del candidato nelle singole materie di studio.
L'eventuale attività svolta presso aziende dagli alunni, che per le sue
caratteristiche deve configurarsi come attività didattica sulla base di
accordi nazionali o locali, è ugualmente oggetto di valutazione.
3. Lo scrutinio finale si conclude con la formulazione, per ciascuna
materia, di un giudizio analitico sul profitto conseguito durante l'anno
scolastico e nelle prove strutturate finali, nonché di un voto espresso
in decimi e di un giudizio sintetico che motivi l'ammissione del
candidato alla seconda fase della valutazione.
4. Tale giudizio è deliberato dal consiglio di classe, verificata la
sufficienza in tutte le materie, ovvero, con giudizio motivato,
constatata la presenza di non più di due insufficienze.
Art. 3.- Esame di qualifica
1. L'esame di qualifica costituisce la seconda fase della valutazione
finale e tende a misurare, attraverso due prove, l'acquisizione delle
abilità richieste.
2. La prima prova è diretta a verificare le capacità relazionali del
candidato, attraverso l'accertamento delle abilità
linguistico-espressive e delle capacità di comprensione e valutazione.
3. La seconda prova è finalizzata ad accertare le competenze e abilità
professionali. Al candidato sarà richiesta la soluzione di un "caso
pratico", che si presenterà come un problema aperto e che gli consentirà
di dimostrare abilità di decisione, progetto e scelta di soluzioni e
abilità di realizzazione pratica. In tale prova potranno essere comprese
solo le discipline che la commissione riterrà più opportune, sia
dell'area comune che dell'area di indirizzo.
4. L'esame di qualifica non prevede, di norma, prove orali.
5. Gli eventuali colloqui potranno essere decisi dalla commissione anche
su richiesta dei candidati al fine di:
- elevare la valutazione dei candidati che si siano particolarmente
distinti per impegno e profitto;
- approfondire la valutazione dei candidati le cui prove d'esame siano
risultate, nei loro esiti, in contrasto con i valori espressi dal
curriculum scolastico.
6. Al fine dell'attribuzione del voto, la commissione esaminatrice
tradurrà in centesimi la media dei voti espressi dal consiglio di classe
nello scrutinio finale. Quindi attribuirà un punteggio alle due prove di
verifica delle abilità e all'eventuale colloquio. Tale punteggio potrà
modificare il risultato già conseguito nello scrutinio finale nella
misura massima di dieci punti.
7. L'alunno risulta qualificato quando riporta un punteggio complessivo
di sessanta punti su cento.
8. La commissione decide la durata massima delle singole prove.
Art. 4.- Certificazioni
1. Su richiesta del candidato potrà essere rilasciato un certificato con
i voti conseguiti in sede di scrutinio finale nelle singole discipline.
2. L'eventuale attività svolta presso aziende di cui all'art. 2 viene
riportata nell'apposito spazio previsto sul retro del diploma.
3. La commissione, su richiesta dei candidati, potrà far loro prendere
visione delle prove scritte.
Art. 5.- Candidati privatisti
1. I candidati privatisti sosterranno le prove su tutte le materie
dell'ultimo anno e sulle due prove di capacità relazionale e di abilità
professionale, nonché sulle materie o parti di materie degli anni
precedenti in relazione al titolo di studio posseduto.
2. I candidati stessi devono essere in possesso dei requisiti prescritti
dall'art. 23 dell'O.M. 22 dicembre 1990, n. 359 per l'ammissione
all'esame di qualifica.
Art. 6.- Rinvio
1. Per quanto concerne la formazione delle commissioni esaminatrici e il
diario degli esami, si fa rinvio all'O.M. 22 dicembre 1990, n. 359.
Art. 7.- Relazione finale
1. Al termine delle prove, al fine di una prima analisi dell'esperienza,
il preside trasmetterà alla Direzione generale dell'istruzione
professionale una relazione sugli esami accompagnata da eventuali
campioni delle prove strutturate che siano ritenuti emblematici del tipo
di prove proposte. |