Circolare Ministeriale 11 giugno 1999
Prot.n.39311/BL
Oggetto: Calendario scolastico nazionale per lanno 1999/2000
Si trasmette lOrdinanza n.110, prot.n.37624/BL, del 22 aprile 1999 vistata e registrata dalla Corte dei Conti in data 1° giugno 1999- 002 PUBBL. ISTR.045- che definisce il calendario scolastico nazionale per lanno 1999/2000. Si richiama lattenzione dei Sovrintendenti Scolastici Regionali sullesigenza di provvedere, con ogni urgenza, agli adempimenti preordinati allemanazione dei calendari di loro competenza, tenendo presente che i medesimi, qualora non possano essere oggettivamente definiti entro la data del 15 giugno p.v. vanno portati a compimento tempestivamente.
Ordinanza Ministeriale 22 aprile 1999, n. 110
Prot. n. 37624
Calendario scolastico nazionale per l'anno 1999/2000
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Visto l'art. 74 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni;
Valutate positivamente le richieste espresse dal mondo del lavoro di far acquisire per esigenze di riconversione professionale, anche in corso di anno scolastico, ai lavoratori posti in mobilità il titolo di studio richiesto per l'accesso a determinate qualifiche o posizioni lavorative, al fine di evitare che, all'interno di gruppi di lavoratori, tutti provenienti da identiche situazioni, taluni siano discriminati per mancanza del necessario titolo di studio;
Vista, in relazione all'accoglimento delle richieste di cui sopra, l'O.M. n. 48, prot. n. 35926/BL in data 19/2/1999, vistata e registrata dalla Corte dei Conti il 19 marzo 1999 - 001 Pubbl. Istr. 009, che ha integrato, per l'anno scolastico 1998/99, l'O.M. n. 72, prot. n. 24954/1/BL del 23/2/1998, concernente il calendario scolastico nazionale del medesimo anno;
Udito il parere espresso dal Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione nell'adunanza del 13 aprile 1999 che non si è reso possibile recepire perché propone, sul versante del termine delle attività educative e didattiche, considerazioni non in linea con il vigente contesto normativo e riformula, sul fronte dell'attivazione in corso d'anno delle sessioni speciali d'esame riservate a candidati lavoratori posti in mobilità, osservazioni da ritenersi ormai superate per effetto della formalizzazione della precitata O.M. n. 48;
Ritenuta la necessità di emanare l'ordinanza di cui al comma 5 del citato art. 74 per l'anno scolastico 1999/2000;
ORDINA
Art. 1
1. I Sovrintendenti scolastici regionali, sentiti le Regioni ed i Consigli scolastici provinciali, determinano, entro il 15 giugno 1999, la data di inizio delle lezioni, che può essere diversificata per ordine di scuola, ed il calendario relativo al loro svolgimento, anche con riferimento a quanto previsto dai successivi commi.
2. I Consigli di circolo e d'istituto delle singole istituzioni scolastiche, sulla base della programmazione didattica deliberata dal Collegio dei docenti ed in coerenza con i piani di studio disciplinari ed interdisciplinari, possono procedere ad opportuni adattamenti del calendario scolastico nel rispetto delle disposizioni contenute nel Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, fermo restando il disposto dell'art. 74, terzo comma, del D.L.vo richiamato nelle premesse, relativo allo svolgimento di almeno 200 giorni di lezione.
3. Gli adattamenti del calendario scolastico, che possono comportare, anche solo per alcune classi o gruppi di alunni, l'anticipazione della data di inizio delle lezioni fissata a livello regionale, sono volti anche a:
a) organizzare attività curricolari in collaborazione con la Regione e/o con il sistema produttivo;
b) organizzare attività di accoglienza, recupero, riorientamento, con particolare riguardo agli anni di corso interessati dall'innalzamento dell'obbligo d'istruzione;
c) consentire, nel corso dell'anno, la sospensione delle attività di lezione per un numero di giorni corrispondente a quello dell'anticipazione eventualmente programmata per tutti gli alunni.
4. I Sovrintendenti scolastici, per un'opportuna conoscenza delle esigenze delle singole Province, organizzano apposite riunioni con i Provveditori agli Studi della Regione alle quali partecipano anche i coordinatori del Servizio ispettivo regionale.
Art. 2
1. Il Collegio dei docenti, ai fini della valutazione degli alunni, delibera sulla suddivisione del periodo delle lezioni in trimestri o in quadrimestri. La deliberazione deve essere sorretta da adeguata motivazione, con speciale riguardo all'esigenza di assicurare momenti più ravvicinati di conoscenza della preparazione degli alunni, anche al fine di una migliore complessiva organizzazione degli interventi volti a qualificare e diversificare l'offerta formativa, in particolare per colmare situazioni di carenze. La deliberazione del Collegio dei docenti è opportuno che preveda, comunque, adeguate forme e modalità di comunicazione periodica alle famiglie dei livelli di apprendimento degli alunni, nonché indicazioni sulle date di svolgimento dei Consigli delle singole classi. Resta fermo quanto stabilito dalla circolare ministeriale n. 288 del 31/8/1995 in ordine alla scansione quadrimestrale della valutazione degli apprendimenti nella scuola elementare e all'esigenza di assicurare la continuità dell'informazione alle famiglie con incontri a cadenza bimestrale.
2. E' stabilito direttamente dai capi d'istituto, sentito il Collegio dei docenti, il calendario degli scrutini e delle valutazioni periodiche e finali degli alunni nonché degli esami, esclusi quelli di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria superiore e di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne, nonché quelli di licenza di scuola media.
Art. 3
1. Nelle scuole e istituti di tutti gli ordini le lezioni hanno termine il 10 giugno 2000.
2. Limitatamente alle classi terminali degli istituti professionali e degli istituti d'arte in cui si effettuano, rispettivamente, esami di qualifica ed esami di licenza di maestro d'arte, le lezioni hanno termine il 3 giugno 2000.
3. Le attività educative nelle scuole materne e le attività didattiche negli altri istituti e scuole hanno termine il 30 giugno 2000.
4. In data successiva hanno termine le attività nelle classi interessate agli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria superiore e di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne, nelle classi degli istituti tecnici dove si attuano, d'intesa con le Regioni territorialmente competenti, sperimentazioni finalizzate al rientro degli adulti nel Sistema formativo, autorizzate a norma dell'art. 278 del D.L.vo citato nelle premesse, nonché nelle classi degli istituti professionali che svolgono attività programmate nell'ambito dell'area di professionalizzazione.
Art. 4
1. Gli esami di licenza di scuola media hanno inizio il 14 giugno 2000.
2. Gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria superiore e di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne hanno inizio, per l'intero territorio nazionale, il 21 giugno 2000.
Art. 5
1. In via eccezionale, il Ministro della Pubblica Istruzione, per far fronte a necessità di riconversione professionale collegate con processi di mobilità occupazionale, può autorizzare i Provveditori agli Studi ad indire, anche nel corso dell'anno scolastico, sessioni speciali di esami di licenza di scuola media, di qualifica professionale, di licenza di maestro d'arte, riservate a candidati lavoratori posti in mobilità.
2. L'autorizzazione è concessa sulla base di richieste, provenienti dalle pubbliche istituzioni o dal mondo del lavoro, debitamente motivate quanto all'urgenza della riconversione dei lavoratori in mobilità in rapporto all'offerta del lavoro.
3. I Provveditori agli Studi, sulla base dell'autorizzazione ricevuta, individuano, in ambito provinciale, la sede presso cui far effettuare il tipo di esami necessario e danno incarico al capo dell'istituzione scolastica prescelta di promuovere, nel rispetto delle norme in vigore, gli adempimenti finalizzati allo scopo.
4. Per lo svolgimento delle sessioni di esami di cui trattasi trovano applicazione le disposizioni delle annuali ordinanze ministeriali sugli scrutini ed esami nelle scuole statali e non statali.
Art. 6
Il calendario delle festività, in conformità alle disposizioni vigenti, è determinato come segue: