DIREZIONE GENERALE ALTA FORMAZIONE ARTISTICA,
MUSICALE E COREUTICA Nota 13
luglio 2005 Protocollo: n. 4675 Oggetto:
O. M. 12/7/2005. Mobilità personale docente, anno accademico 2005/06
Si rende noto che in data odierna è stata pubblicata sul sito Internet
di questo Ministero
www.miur.it l'Ordinanza Ministeriale che disciplina la mobilità
territoriale del personale docente dei Conservatori di musica e delle
Accademie di belle arti.
Con l'occasione si comunica che il servizio di ruolo e non di ruolo
prestato negli Istituti Musicali Pareggiati deve essere riconosciuto e
valutato al pari di quello prestato nei Conservatori di musica.
In merito alla riconoscibilità del servizio prestato negli Istituti
Musicali Pareggiati sono intervenute pronunce del Consiglio di Stato che
ne hanno affermato l'equivalenza, ai fini della mobilità, a quello
prestato, in posizione di ruolo o di pre-ruolo, nei Conservatori di
Musica. Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione.
Il Direttore Generale
(f.to Giorgio Bruno Civello)
Ordinanza Ministeriale 12 luglio
2005 Trasferimenti del personale docente
delle accademie e dei conservatori di musica
SEQUENZA TEMPORALE DEGLI ADEMPIMENTI:
1. Termine ultimo di consegna della domanda di mobilità al Direttore
della Istituzione di appartenenza 11 agosto 2005
2. Termine per la comunicazione agli interessati del punteggio
attribuito 10 settembre 2005
3. Rinuncia, reclami, rettifiche 17 settembre 2005
4. Pubblicazione punteggi definitivi 20 settembre 2005
5. Pubblicazione dei trasferimenti 23 settembre 2005
6. Comunicazione delle cattedre e posti disponibili per le Utilizzazioni
temporanee 29 settembre 2005
7. Termine utile per la presentazione della domanda di utilizzazione
temporanea 6 ottobre 2005
8. Pubblicazione utilizzazioni effettuate 31 ottobre 2005
Il Ministro VISTO il Decreto Legislativo 30.3.2001,
n. 165 e successive modifiche;
VISTA la Legge 14.1.1994, n. 20;
VISTO il Decreto Legislativo 16.4.1994, n. 297 e successive modifiche;
VISTA la Legge n. 104/92 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la Legge 21 dicembre 1999, n. 508 relativa alla riforma delle
Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza,
dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti Superiori
per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti
musicali pareggiati;
VISTO il T.U. 28.12.2000 n. 445 delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
CONSTATATO che nella riunione del 22 giugno 2005, alla quale hanno
partecipato le organizzazioni sindacali di categoria, non si è raggiunta
l’intesa per la sottoscrizione di un nuovo accordo per la mobilità per
l’a.a. 2005/2006;
VISTO l’art. 2074 del codice civile secondo il quale il Contratto
collettivo sottoscritto produce effetti anche dopo la scadenza, fino a
che non sia intervenuto un nuovo contratto;
CONSIDERATO che il Contratto collettivo nazionale decentrato,
sottoscritto il 31 maggio 2002, per l’a.a. 2002/2003, continua a
produrre effetti anche per l’a.a. 2005/2006;
VALUTATO il preminente interesse degli aspiranti a partecipare alla
mobilità e considerato che non si ravvisano impedimenti ricollegabili
alla cura degli interessi pubblici; O R D I N A Art.
1
CAMPO DI APPLICAZIONE, DECORRENZA DELL’ORDINANZA E DURATA
1. La presente Ordinanza disciplina la mobilità del personale docente,
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, dei Conservatori di musica
e delle Accademie ad eccezione dei docenti di prima e seconda fascia in
servizio presso le Scuole Libere del Nudo e presso la Scuola degli
Artefici di Milano, per l’anno accademico 2005/2006.
2. Le norme contenute nella presente Ordinanza ministeriale disciplinano
i termini e le modalità di applicazione delle disposizioni del Contratto
Collettivo Decentrato Nazionale concernente la mobilità del suddetto
personale, siglato il 31 maggio 2002.
ART. 2
PUBBLICAZIONE
1. La presente Ordinanza ministeriale viene pubblicata all’Albo del
Ministero ed in quello delle singole Istituzioni nonché sul sito
internet
www.miur.it
ART. 3
COMPETENZA A DISPORRE I TRASFERIMENTI
1. I trasferimenti del personale di cui all’art. 1 comma 1 della
presente Ordinanza ministeriale sono disposti dal Direttore generale
dell’ Alta Formazione artistica musicale e coreutica.
ART. 4
DOMANDA DI TRASFERIMENTO
1. Può essere presentata una sola domanda di trasferimento.
2. Le domande devono essere redatte secondo il modello Y1 – Allegato C1
- dal personale docente, seguendo le relative istruzioni e presentate
direttamente all’Istituto in cui l’interessato presta servizio o spedite
a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro il termine perentorio
del 11 agosto 2005. In questo ultimo caso, al fine di assicurare la
tempestività della procedura, l’interessato è tenuto a far pervenire
copia della domanda, entro il medesimo termine, anche via fax. Le
Istituzioni rilasciano ricevuta delle domande presentate a mano.
3. Il personale trasferito d’ufficio per incompatibilità ai sensi
dell’art. 467 del D.Lgs n. 297/94 non può chiedere di tornare nella sede
di provenienza, a meno che non siano cessate le cause di
incompatibilità.
4. Le domande prodotte oltre i termini stabiliti ovvero in forma diversa
da quella stabilita dagli appositi moduli non saranno prese in
considerazione.
ART. 5
SEZIONI STACCATE
1. Le sezioni staccate vanno considerate, ai fini dei trasferimenti,
come Istituzioni autonome.
ART. 6
INDICAZIONI DELLE PREFERENZE
1. Le preferenze debbono essere indicate nell’apposita sezione del
modulo-domanda e possono essere espresse per tutte le Accademie, i
Conservatori e loro sezioni staccate.
2. Le preferenze devono essere espresse indicando la denominazione delle
sedi così come riportata negli elenchi ufficiali, pubblicizzati e
comunque disponibili presso le Istituzioni.
3. Qualsiasi richiesta formulata in contrasto con le modalità indicate
nel presente articolo è nulla.
ART. 7
RINUNCIA, REVOCA E RETTIFICHE ALLA DOMANDA DI TRASFERIMENTO
1. L’eventuale rinuncia alla domanda di trasferimento deve essere
presentata, entro il termine perentorio del 17 settembre 2005, alla
stessa Istituzione cui è stata consegnata o spedita la domanda di
trasferimento.
2. Non è ammessa la revoca del trasferimento se non per gravi motivi
sopravvenuti, debitamente comprovati e a condizione che sia rimasto
vacante il posto di provenienza. La disponibilità del posto lasciato
libero dal rinunciatario non influisce sui trasferimenti effettuati.
ART. 8
DOCUMENTAZIONE DELLE DOMANDE
1. La valutazione dei titoli di servizio e delle esigenze di famiglia,
effettuata esclusivamente in base alla documentazione prodotta nei
termini dagli interessati unitamente alla domanda, avviene in conformità
alla Tabella di valutazione allegata al Contratto Collettivo Decentrato
Nazionale, siglato il 31 maggio 2002. (1).
2. Tale documentazione deve essere presentata in carta semplice. Non è
ammesso fare riferimento a documentazione prodotta in altra occasione.
3. Lo stato dei figli portatori di handicap fisico, psichico o
sensoriale, tossicodipendenti, ovvero, del figlio maggiorenne, del
coniuge o del parente o affine entro il terzo grado totalmente e
permanentemente inabili al lavoro, deve essere documentato con
certificazione originale della A.S.L. e delle preesistenti commissioni
sanitarie provinciali o in copia autenticata.
Il ricovero permanente del figlio, del coniuge o del parente o affine
entro il terzo grado deve essere documentato con certificato rilasciato
dall’Istituto di cura.
Il bisogno, per i medesimi, di cure continuative tali da comportare di
necessità la residenza nella Provincia ove ha sede l’Istituto di cura,
deve essere, invece, documentato con certificato rilasciato da Ente
Pubblico Ospedaliero o dalla Azienda Sanitaria Locale o dall’Ufficiale
Sanitario o da un Medico Militare.
L’interessato dovrà, altresì, comprovare con dichiarazione personale,
redatta secondo le modalità indicate nei seguenti commi, che il figlio,
il coniuge, il parente o affine entro il terzo grado può essere
assistito soltanto nella provincia nel cui ambito si trovano l’Istituto
di cura e l’Istituzione richiesta per trasferimento. Per i figli
tossicodipendenti l’attuazione di un programma terapeutico e
socio-riabilitativo deve essere documentato con certificazione
rilasciata dalla struttura pubblica o privata in cui esso avviene (artt.
114, 118 e 122 D.P.R. 9.10.1990, n. 309).
L’interessato dovrà comprovare con dichiarazione personale, redatta
secondo le modalità indicate nei seguenti commi, che il figlio
tossicodipendente può essere assistito soltanto nella Provincia
richiesta per trasferimento, in quanto nella Provincia di titolarità non
esiste una struttura pubblica o privata presso la quale il medesimo può
essere sottoposto a programma terapeutico e socio-riabilitativo, ovvero
perché in tale Provincia il figlio tossicodipendente viene sottoposto a
programma terapeutico con l’assistenza di un medico di fiducia come
previsto dall'’art. 122, comma 3, del citato D.P.R. n. 309/1990.
4. In mancanza di dette dichiarazioni, la documentazione esibita non è
presa in considerazione.
5. A norma del T.U. 28/12/2000, n. 445 l’interessato può comprovare con
dichiarazioni personali l’esistenza di figli, del coniuge, nonché il
rapporto di parentela con le persone con le quali chiede di
ricongiungersi (2).
6. Gli aspiranti al trasferimento al Conservatorio di musica di Bolzano
per le materie (3) elencate nella Tabella allegata al D.Lgs 16.3.92, n.
265, da impartirsi in lingua italiana ed in lingua tedesca, possono
chiedere detto trasferimento solo se rispettivamente di madre lingua
italiana o di madre lingua tedesca.
Gli aspiranti al trasferimento al Conservatorio di musica di Bolzano per
le materie non inserite nella Tabella allegata al D.Lgs 16.3.92 n. 265
devono, entro 10 giorni dalla data di comunicazione del trasferimento,
presentare domanda direttamente al Conservatorio di Bolzano per
sostenere il colloquio di cui all’art. 2 comma 3 del citato D.Lgs n.
265/92. Ciò al fine di accertare la conoscenza della lingua italiana e
tedesca.
_________________________________________________
(1) Nell’ambito della valutazione delle esigenze di
famiglia, si precisa che i punteggi riferiti “al figlio” si intendono
estesi anche al figlio adottivo o in affidamento preadottivo o in
affidamento.
(2) La residenza del familiare deve essere comprovata con normale
certificazione o con dichiarazione personale redatta ai sensi di legge
indicante la decorrenza dell’iscrizione anagrafica.
(3)Cultura musicale generale,Storia della musica e storia ed estetica
musicale,Teoria, solfeggio e dettato musicale, Pianoforte complementare,
Letteratura poetica e drammatica, Letteratura italiana e tedesca, Arte
scenica, Organo Complementare e Canto gregoriano, Accompagnatore al
Pianoforte, Musica Sacra, Pedagogia musicale nella scuola di Didattica
della musica, Elementi di composizione nella scuola di Didattica della
musica, Direzione di Coro e repertorio corale nella scuola di Didattica
della musica, Storia della musica nella Scuola di didattica della
musica, Pratica della lettura vocale e pianistica nella Scuola di
Didattica della musica.
ART. 9
ADEMPIMENTI DEI DIRETTORI DELLE ACCADEMIE E DEI CONSERVATORI
1. Il direttore della istituzione verifica che le domande di
trasferimento siano state redatte in conformità agli appositi moduli
allegati alla presente Ordinanza ministeriale e corredate della
necessaria documentazione, accertando l’esatta corrispondenza tra la
documentazione allegata e quella dichiarata. Dispone, quindi,
l’inserimento di tutti i dati sul sito
http://afam.miur.it
nella sezione riservata alle istituzioni.
2. Il punteggio assegnato e le precedenze riconosciute sono resi
pubblici mediante affissione all’Albo dell’Istituto e sul predetto sito
INTERNET entro la data del 10 settembre 2005, al fine di consentire,
entro il termine perentorio del 17 settembre 2005, la presentazione di
motivate richieste di rettifica al direttore dell’istituzione. Quest’ultimo,
ove ne verifichi la fondatezza, procede alla correzione richiesta
immettendo i relativi dati rettificati sul sito INTERNET. Qualora la
richiesta non sia accolta ne dà comunicazione all’interessato.
3. Le domande di trasferimento e la relativa documentazione devono
essere trattenute agli atti delle Istituzioni per esigenze di
istruttoria in caso di contenzioso e per eventuali richieste ex L.
241/90.
4. Al fine di realizzare nei termini previsti dalle presenti
disposizioni i sopraindicati adempimenti, il direttore dell’istituzione,
ai sensi dell’art. 24, 6° comma della Legge 241/90, ha facoltà di
differire l’accesso ai documenti.
ART. 10
PUBBLICAZIONE DEI MOVIMENTI
1. I trasferimenti disposti sono resi noti, entro la data del 23
settembre 2005, mediante l’affissione all’albo delle singole
Istituzioni, nonché sul Sito Internet (http://afam.miur.it
), del provvedimento contenente l’elenco del personale che ha ottenuto
il trasferimento, con l’indicazione a fianco di ciascun nominativo del
punteggio complessivo e delle eventuali precedenze.
ART. 11
DOMANDA DI UTILIZZAZIONE TEMPORANEA DEL PERSONALE DOCENTE
1. Le cattedre e i posti inizialmente disponibili per le utilizzazioni
temporanee del personale docente nell’anno accademico 2005/06 sono resi
noti il 29 settembre 2005 sul sito
http://afam.miur.it
.
2. La domanda di utilizzazione temporanea, corredata dal curriculum
delle attività didattico-professionali svolte e dalle pubblicazioni,
deve essere prodotta, entro il giorno 6 ottobre 2005, ai Direttori delle
istituzioni ove si aspira ad essere utilizzati indipendentemente dalla
disponibilità delle cattedre e posti inizialmente resi noti.
3. In ciascuna domanda dovrà essere indicato l’ordine preferenziale
delle eventuali altre sedi richieste.
4. Le istituzioni che hanno ricevuto domande di utilizzazione provvedono
immediatamente a costituire la commissione, prevista al quarto comma
dell’art.4 del CCND del 31 maggio 2002, i cui lavori inizieranno al
momento in cui si sia realizzata l’effettiva disponibilità della
cattedra o del posto.
5. Le utilizzazioni effettuate sono immediatamente comunicate
all’istituzione di provenienza del docente individuato quale
destinatario dell’utilizzazione, al fine di consentire analoga procedura
presso tale sede.
6. Le procedure di utilizzazione si concludono entro il 31 ottobre 2005.
I provvedimenti che dispongono le utilizzazioni sono acquisiti al CINECA
e comunicati al Ministero, Ufficio alta formazione artistica e musicale.
ART. 12
RICORSI
1. I provvedimenti di trasferimento e di utilizzazione temporanea sono
impugnabili dinanzi al giudice ordinario in funzione di giudice del
lavoro, previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione,
ai sensi del decreto legislativo n.165/2001.
2. L’Amministrazione dispone, in sede di autotutela, rettifiche ad
eventuali errori materiali relativi ai trasferimenti disposti. Roma,
12 luglio 2005
Il Ministro
(f.to Letizia Moratti)
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