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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

DIREZIONE GENERALE ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA

Nota 13 luglio 2005

Protocollo: n. 4675

Oggetto: O. M. 12/7/2005. Mobilità personale docente, anno accademico 2005/06

Si rende noto che in data odierna è stata pubblicata sul sito Internet di questo Ministero www.miur.it l'Ordinanza Ministeriale che disciplina la mobilità territoriale del personale docente dei Conservatori di musica e delle Accademie di belle arti.
Con l'occasione si comunica che il servizio di ruolo e non di ruolo prestato negli Istituti Musicali Pareggiati deve essere riconosciuto e valutato al pari di quello prestato nei Conservatori di musica.
In merito alla riconoscibilità del servizio prestato negli Istituti Musicali Pareggiati sono intervenute pronunce del Consiglio di Stato che ne hanno affermato l'equivalenza, ai fini della mobilità, a quello prestato, in posizione di ruolo o di pre-ruolo, nei Conservatori di Musica.

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione.

Il Direttore Generale
(f.to Giorgio Bruno Civello)


Ordinanza Ministeriale 12 luglio 2005

Trasferimenti del personale docente delle accademie e dei conservatori di musica

SEQUENZA TEMPORALE DEGLI ADEMPIMENTI:
1. Termine ultimo di consegna della domanda di mobilità al Direttore della Istituzione di appartenenza 11 agosto 2005
2. Termine per la comunicazione agli interessati del punteggio attribuito 10 settembre 2005
3. Rinuncia, reclami, rettifiche 17 settembre 2005
4. Pubblicazione punteggi definitivi 20 settembre 2005
5. Pubblicazione dei trasferimenti 23 settembre 2005
6. Comunicazione delle cattedre e posti disponibili per le Utilizzazioni temporanee 29 settembre 2005
7. Termine utile per la presentazione della domanda di utilizzazione temporanea 6 ottobre 2005
8. Pubblicazione utilizzazioni effettuate 31 ottobre 2005

Il Ministro

VISTO il Decreto Legislativo 30.3.2001, n. 165 e successive modifiche;
VISTA la Legge 14.1.1994, n. 20;
VISTO il Decreto Legislativo 16.4.1994, n. 297 e successive modifiche;
VISTA la Legge n. 104/92 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la Legge 21 dicembre 1999, n. 508 relativa alla riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;
VISTO il T.U. 28.12.2000 n. 445 delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
CONSTATATO che nella riunione del 22 giugno 2005, alla quale hanno partecipato le organizzazioni sindacali di categoria, non si è raggiunta l’intesa per la sottoscrizione di un nuovo accordo per la mobilità per l’a.a. 2005/2006;
VISTO l’art. 2074 del codice civile secondo il quale il Contratto collettivo sottoscritto produce effetti anche dopo la scadenza, fino a che non sia intervenuto un nuovo contratto;
CONSIDERATO che il Contratto collettivo nazionale decentrato, sottoscritto il 31 maggio 2002, per l’a.a. 2002/2003, continua a produrre effetti anche per l’a.a. 2005/2006;
VALUTATO il preminente interesse degli aspiranti a partecipare alla mobilità e considerato che non si ravvisano impedimenti ricollegabili alla cura degli interessi pubblici;

O R D I N A

Art. 1
CAMPO DI APPLICAZIONE, DECORRENZA DELL’ORDINANZA E DURATA

1. La presente Ordinanza disciplina la mobilità del personale docente, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, dei Conservatori di musica e delle Accademie ad eccezione dei docenti di prima e seconda fascia in servizio presso le Scuole Libere del Nudo e presso la Scuola degli Artefici di Milano, per l’anno accademico 2005/2006.
2. Le norme contenute nella presente Ordinanza ministeriale disciplinano i termini e le modalità di applicazione delle disposizioni del Contratto Collettivo Decentrato Nazionale concernente la mobilità del suddetto personale, siglato il 31 maggio 2002.

ART. 2
PUBBLICAZIONE

1. La presente Ordinanza ministeriale viene pubblicata all’Albo del Ministero ed in quello delle singole Istituzioni nonché sul sito internet www.miur.it

ART. 3
COMPETENZA A DISPORRE I TRASFERIMENTI

1. I trasferimenti del personale di cui all’art. 1 comma 1 della presente Ordinanza ministeriale sono disposti dal Direttore generale dell’ Alta Formazione artistica musicale e coreutica.

ART. 4
DOMANDA DI TRASFERIMENTO

1. Può essere presentata una sola domanda di trasferimento.
2. Le domande devono essere redatte secondo il modello Y1 – Allegato C1 - dal personale docente, seguendo le relative istruzioni e presentate direttamente all’Istituto in cui l’interessato presta servizio o spedite a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro il termine perentorio del 11 agosto 2005. In questo ultimo caso, al fine di assicurare la tempestività della procedura, l’interessato è tenuto a far pervenire copia della domanda, entro il medesimo termine, anche via fax. Le Istituzioni rilasciano ricevuta delle domande presentate a mano.
3. Il personale trasferito d’ufficio per incompatibilità ai sensi dell’art. 467 del D.Lgs n. 297/94 non può chiedere di tornare nella sede di provenienza, a meno che non siano cessate le cause di incompatibilità.
4. Le domande prodotte oltre i termini stabiliti ovvero in forma diversa da quella stabilita dagli appositi moduli non saranno prese in considerazione.

ART. 5
SEZIONI STACCATE

1. Le sezioni staccate vanno considerate, ai fini dei trasferimenti, come Istituzioni autonome.

ART. 6
INDICAZIONI DELLE PREFERENZE

1. Le preferenze debbono essere indicate nell’apposita sezione del modulo-domanda e possono essere espresse per tutte le Accademie, i Conservatori e loro sezioni staccate.
2. Le preferenze devono essere espresse indicando la denominazione delle sedi così come riportata negli elenchi ufficiali, pubblicizzati e comunque disponibili presso le Istituzioni.
3. Qualsiasi richiesta formulata in contrasto con le modalità indicate nel presente articolo è nulla.

ART. 7
RINUNCIA, REVOCA E RETTIFICHE ALLA DOMANDA DI TRASFERIMENTO

1. L’eventuale rinuncia alla domanda di trasferimento deve essere presentata, entro il termine perentorio del 17 settembre 2005, alla stessa Istituzione cui è stata consegnata o spedita la domanda di trasferimento.
2. Non è ammessa la revoca del trasferimento se non per gravi motivi sopravvenuti, debitamente comprovati e a condizione che sia rimasto vacante il posto di provenienza. La disponibilità del posto lasciato libero dal rinunciatario non influisce sui trasferimenti effettuati.

ART. 8
DOCUMENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. La valutazione dei titoli di servizio e delle esigenze di famiglia, effettuata esclusivamente in base alla documentazione prodotta nei termini dagli interessati unitamente alla domanda, avviene in conformità alla Tabella di valutazione allegata al Contratto Collettivo Decentrato Nazionale, siglato il 31 maggio 2002. (1).
2. Tale documentazione deve essere presentata in carta semplice. Non è ammesso fare riferimento a documentazione prodotta in altra occasione.
3. Lo stato dei figli portatori di handicap fisico, psichico o sensoriale, tossicodipendenti, ovvero, del figlio maggiorenne, del coniuge o del parente o affine entro il terzo grado totalmente e permanentemente inabili al lavoro, deve essere documentato con certificazione originale della A.S.L. e delle preesistenti commissioni sanitarie provinciali o in copia autenticata.
Il ricovero permanente del figlio, del coniuge o del parente o affine entro il terzo grado deve essere documentato con certificato rilasciato dall’Istituto di cura.
Il bisogno, per i medesimi, di cure continuative tali da comportare di necessità la residenza nella Provincia ove ha sede l’Istituto di cura, deve essere, invece, documentato con certificato rilasciato da Ente Pubblico Ospedaliero o dalla Azienda Sanitaria Locale o dall’Ufficiale Sanitario o da un Medico Militare.
L’interessato dovrà, altresì, comprovare con dichiarazione personale, redatta secondo le modalità indicate nei seguenti commi, che il figlio, il coniuge, il parente o affine entro il terzo grado può essere assistito soltanto nella provincia nel cui ambito si trovano l’Istituto di cura e l’Istituzione richiesta per trasferimento. Per i figli tossicodipendenti l’attuazione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo deve essere documentato con certificazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata in cui esso avviene (artt. 114, 118 e 122 D.P.R. 9.10.1990, n. 309).
L’interessato dovrà comprovare con dichiarazione personale, redatta secondo le modalità indicate nei seguenti commi, che il figlio tossicodipendente può essere assistito soltanto nella Provincia richiesta per trasferimento, in quanto nella Provincia di titolarità non esiste una struttura pubblica o privata presso la quale il medesimo può essere sottoposto a programma terapeutico e socio-riabilitativo, ovvero perché in tale Provincia il figlio tossicodipendente viene sottoposto a programma terapeutico con l’assistenza di un medico di fiducia come previsto dall'’art. 122, comma 3, del citato D.P.R. n. 309/1990.
4. In mancanza di dette dichiarazioni, la documentazione esibita non è presa in considerazione.
5. A norma del T.U. 28/12/2000, n. 445 l’interessato può comprovare con dichiarazioni personali l’esistenza di figli, del coniuge, nonché il rapporto di parentela con le persone con le quali chiede di ricongiungersi (2).
6. Gli aspiranti al trasferimento al Conservatorio di musica di Bolzano per le materie (3) elencate nella Tabella allegata al D.Lgs 16.3.92, n. 265, da impartirsi in lingua italiana ed in lingua tedesca, possono chiedere detto trasferimento solo se rispettivamente di madre lingua italiana o di madre lingua tedesca.
Gli aspiranti al trasferimento al Conservatorio di musica di Bolzano per le materie non inserite nella Tabella allegata al D.Lgs 16.3.92 n. 265 devono, entro 10 giorni dalla data di comunicazione del trasferimento, presentare domanda direttamente al Conservatorio di Bolzano per sostenere il colloquio di cui all’art. 2 comma 3 del citato D.Lgs n. 265/92. Ciò al fine di accertare la conoscenza della lingua italiana e tedesca.

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(1) Nell’ambito della valutazione delle esigenze di famiglia, si precisa che i punteggi riferiti “al figlio” si intendono estesi anche al figlio adottivo o in affidamento preadottivo o in affidamento.
(2) La residenza del familiare deve essere comprovata con normale certificazione o con dichiarazione personale redatta ai sensi di legge indicante la decorrenza dell’iscrizione anagrafica.
(3)Cultura musicale generale,Storia della musica e storia ed estetica musicale,Teoria, solfeggio e dettato musicale, Pianoforte complementare, Letteratura poetica e drammatica, Letteratura italiana e tedesca, Arte scenica, Organo Complementare e Canto gregoriano, Accompagnatore al Pianoforte, Musica Sacra, Pedagogia musicale nella scuola di Didattica della musica, Elementi di composizione nella scuola di Didattica della musica, Direzione di Coro e repertorio corale nella scuola di Didattica della musica, Storia della musica nella Scuola di didattica della musica, Pratica della lettura vocale e pianistica nella Scuola di Didattica della musica.

ART. 9
ADEMPIMENTI DEI DIRETTORI DELLE ACCADEMIE E DEI CONSERVATORI

1. Il direttore della istituzione verifica che le domande di trasferimento siano state redatte in conformità agli appositi moduli allegati alla presente Ordinanza ministeriale e corredate della necessaria documentazione, accertando l’esatta corrispondenza tra la documentazione allegata e quella dichiarata. Dispone, quindi, l’inserimento di tutti i dati sul sito http://afam.miur.it nella sezione riservata alle istituzioni.
2. Il punteggio assegnato e le precedenze riconosciute sono resi pubblici mediante affissione all’Albo dell’Istituto e sul predetto sito INTERNET entro la data del 10 settembre 2005, al fine di consentire, entro il termine perentorio del 17 settembre 2005, la presentazione di motivate richieste di rettifica al direttore dell’istituzione. Quest’ultimo, ove ne verifichi la fondatezza, procede alla correzione richiesta immettendo i relativi dati rettificati sul sito INTERNET. Qualora la richiesta non sia accolta ne dà comunicazione all’interessato.
3. Le domande di trasferimento e la relativa documentazione devono essere trattenute agli atti delle Istituzioni per esigenze di istruttoria in caso di contenzioso e per eventuali richieste ex L. 241/90.
4. Al fine di realizzare nei termini previsti dalle presenti disposizioni i sopraindicati adempimenti, il direttore dell’istituzione, ai sensi dell’art. 24, 6° comma della Legge 241/90, ha facoltà di differire l’accesso ai documenti.

ART. 10
PUBBLICAZIONE DEI MOVIMENTI

1. I trasferimenti disposti sono resi noti, entro la data del 23 settembre 2005, mediante l’affissione all’albo delle singole Istituzioni, nonché sul Sito Internet (http://afam.miur.it ), del provvedimento contenente l’elenco del personale che ha ottenuto il trasferimento, con l’indicazione a fianco di ciascun nominativo del punteggio complessivo e delle eventuali precedenze.

ART. 11
DOMANDA DI UTILIZZAZIONE TEMPORANEA DEL PERSONALE DOCENTE

1. Le cattedre e i posti inizialmente disponibili per le utilizzazioni temporanee del personale docente nell’anno accademico 2005/06 sono resi noti il 29 settembre 2005 sul sito http://afam.miur.it .
2. La domanda di utilizzazione temporanea, corredata dal curriculum delle attività didattico-professionali svolte e dalle pubblicazioni, deve essere prodotta, entro il giorno 6 ottobre 2005, ai Direttori delle istituzioni ove si aspira ad essere utilizzati indipendentemente dalla disponibilità delle cattedre e posti inizialmente resi noti.
3. In ciascuna domanda dovrà essere indicato l’ordine preferenziale delle eventuali altre sedi richieste.
4. Le istituzioni che hanno ricevuto domande di utilizzazione provvedono immediatamente a costituire la commissione, prevista al quarto comma dell’art.4 del CCND del 31 maggio 2002, i cui lavori inizieranno al momento in cui si sia realizzata l’effettiva disponibilità della cattedra o del posto.
5. Le utilizzazioni effettuate sono immediatamente comunicate all’istituzione di provenienza del docente individuato quale destinatario dell’utilizzazione, al fine di consentire analoga procedura presso tale sede.
6. Le procedure di utilizzazione si concludono entro il 31 ottobre 2005. I provvedimenti che dispongono le utilizzazioni sono acquisiti al CINECA e comunicati al Ministero, Ufficio alta formazione artistica e musicale.

ART. 12
RICORSI

1. I provvedimenti di trasferimento e di utilizzazione temporanea sono impugnabili dinanzi al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, ai sensi del decreto legislativo n.165/2001.
2. L’Amministrazione dispone, in sede di autotutela, rettifiche ad eventuali errori materiali relativi ai trasferimenti disposti.

Roma, 12 luglio 2005

Il Ministro
(f.to Letizia Moratti)


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