Ordinanza Ministeriale 14 maggio 1999, n. 128

Prot. n. 6582

Norme per lo svolgimento degli scrutini ed esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore - Anno scolastico 1998/99

 

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5.5.1918, n. 1852, contenente disposizioni sugli istituti di istruzione artistica;

Visto il R.D. 4.5.1925, n. 653, contenente disposizioni sugli alunni, esami e tasse negli istituti medi di istruzione;

Visto il R.D. 26.4.1928, n. 1297, ed in particolare l'art.137;

Visto il R.D. 22.11.1929, n. 2049;

Visto il R.D. 11.12.1930, n. 1945, con il quale sono stati fissati gli orari ed i programmi dei conservatori musicali;

Visto il R.D. 11.8.1933, n. 1286 concernente l'ordinamento degli istituti per la formazione degli insegnanti per le scuole di grado preparatorio;

Visto il D. P.R. 12/2/1985, n. 104, con il quale sono stati approvati i programmi didattici per la scuola primaria;

Vista la legge 24.12.1957, n. 1254, con la quale sono stati introdotti i cicli didattici nella scuola elementare;

Vista la legge 5 giugno 1990, n. 148, sulla riforma dell'ordinamento della scuola elementare;

Visto il D.M. 14.4.1978 contenente disposizioni sugli esami di idoneità nella scuola media;

Visto il D.M.9.2.1979, relativo ai programmi, orari d'insegnamento e prove d'esame per la scuola media statale;

Visto il D.M. 26.8.1981, concernente criteri orientativi per le prove di esame di stato per il conseguimento del diploma di licenza della scuola media e modalità dello svolgimento della medesima;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con cui è stato approvato il testo unico delle disposizioni Legislative vigenti in materia di istruzione;

Vista la legge 8.8.1995, n.352, concernente l'abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione;

Vista la legge 10.12.1997, n.425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

Visto il D.P.R. 23.7.1998, n.323, con il quale è stato emanato il Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi di corsi di studio di istruzione secondaria superiore, di seguito denominato Regolamento;

Visto il D.P.R. 24.6.1998, n.249, con quale è stato emanato il regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;

Vista l'O.M. 11.2.1999, n.38, recante istruzioni e modalità organizzative e operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e non statali per l'anno scolastico 1998/99;

ORDINA

TITOLO I
SCUOLA DELL'OBBLIGO

Art. 1
Scrutini ed esami nella scuola dell'obbligo

1. Sono confermate le disposizioni di cui al testo coordinato dell'ordinanza ministeriale n.65 del 20 febbraio 1998 concernenti gli scrutini e gli esami nella scuola elementare, nella scuola media e nelle scuole medie annesse ai Conservatori di musica e agli istituti d'arte.

TITOLO II
ISTITUTI D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Art.2
Scrutini finali

1. Gli scrutini finali negli istituti di istruzione secondaria superiore hanno luogo e sono pubblicati entro i termini stabiliti dall'ordinanza ministeriale riguardante il calendario scolastico.

2. Il collegio dei docenti determina i criteri da seguire per lo svolgimento degli scrutini al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni di competenza dei singoli consigli di classe.

3. Per la formulazione dei giudizi e l'assegnazione dei voti di profitto e di condotta, si richiamano i criteri di cui alle norme dell'art.78 e dell'art.79 del R.D. 4.5.1925, n. 653, sostituito dall'art.2 del R.D. 21.11.1929, n. 2049, nonché, per la parte relativa all'incidenza del voto di condotta, le norme di cui al D.P.R.n.249/1998, citato nel preambolo.

4. Nei confronti degli alunni che presentino un'insufficienza non grave in una o più discipline, comunque non tale da determinare una carenza nella preparazione complessiva, il consiglio di classe, prima dell'approvazione dei voti, sulla base di parametri valutativi stabiliti preventivamente, procede ad una valutazione che tenga conto:

a - della possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate, nell'anno scolastico successivo. A tal fine saranno effettuati appositi accertamenti da parte del docente della o delle discipline sul superamento delle carenze formative riscontrate (debito formativo);

b - della possibilità di seguire proficuamente il programma di studi di detto anno scolastico. In particolare tali alunni sono valutati sulla base delle attitudini ad organizzare il proprio studio in maniera autonoma ma coerente con le linee di programmazione indicate dai docenti. Nel caso di promozione così deliberata, il preside comunica, per iscritto, alla famiglia le motivazioni delle decisioni assunte dal Consiglio di classe.

Nel prospetto degli scrutini affisso all'albo vengono altresì evidenziate la disciplina o le discipline in cui l'alunno non ha raggiunto totalmente la sufficienza e va precisato, altresì, che la promozione è stata conseguita ai sensi del presente comma.

5. Le istituzioni scolastiche in sede di programmazione delle attività didattico-educative definiscono ed adottano criteri e modalità degli interventi da realizzare nel corso dell'anno scolastico successivo, nel quadro di un'offerta formativa qualificata e diversificata volta in particolare a colmare situazioni di carenze, secondo un piano di fattibilità approvato annualmente dal Consiglio di Istituto.

6. La frequenza assidua e la partecipazione attiva alla vita della scuola sono elementi positivi che concorrono alla valutazione favorevole del profitto dell'alunno in sede di scrutinio finale. Pertanto, il numero delle assenze, pur non essendo di per sé preclusivo della valutazione del profitto stesso in sede di scrutinio finale, incide negativamente sul giudizio complessivo, a meno che, da un congruo numero di interrogazioni e di esercitazioni scritte, grafiche o pratiche, svolte a casa o a scuola, corrette e classificate nel corso dell'intero anno scolastico, non si possa accertare il raggiungimento degli obiettivi propri di ciascuna disciplina.

7. L'attività svolta dagli alunni presso aziende, qualora presenti caratteristiche tali da poter configurarsi come attività didattica sulla base di accordi nazionali o locali, è oggetto di valutazione. Parimenti sono oggetto di valutazione le attività di stages in aziende e di formazione effettuate durante l'anno scolastico, anche in attuazione di appositi progetti autorizzati.

8. Ai sensi della legge 8 agosto 1995,n.352, gli studenti che, al termine delle lezioni, a giudizio del consiglio di classe, non possono essere valutati per malattia o trasferimento della famiglia, sono ammessi a sostenere, prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, prove suppletive, che si concludono con un giudizio di ammissione o non ammissione alla classe successiva.

Art.3
Credito scolastico

1. Ai sensi delle vigenti disposizioni relative all'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni, procede all'attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno. Per l'anno scolastico 1998-99, il credito scolastico viene attribuito agli allievi dell'ultima, della penultima e terzultima classe, rispettivamente, sulla base delle tabelle D, E ed A allegate al Regolamento. In considerazione dell'incidenza che hanno le votazioni assegnate per le singole discipline sul punteggio conseguibile in sede di esame di Stato, i docenti, al fine dell'attribuzione dei voti sia in corso d'anno sia nello scrutinio finale, utilizzano l'intera scala decimale di valutazione.

2. I docenti che svolgono l'insegnamento della religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l'attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento. Analoga posizione compete, in sede di attribuzione del credito scolastico, ai docenti delle attività didattiche e formative alternative all'insegnamento della religione cattolica, limitatamente agli alunni che abbiano seguito le attività medesime.

3. L'attribuzione del punteggio, nell'ambito della banda di oscillazione, tiene conto, oltre che degli elementi di cui all'art.11, comma 2, del Regolamento, del giudizio formulato dai docenti di cui al precedente comma 2 riguardante l'interesse con il quale l'alunno ha seguito l'insegnamento della religione cattolica ovvero l'attività alternativa e il profitto che ne ha tratto, con il conseguente superamento della stretta corrispondenza con la media aritmetica dei voti attribuiti in itinere o in sede di scrutinio finale e, quindi, anche di eventuali criteri restrittivi.

4. L'attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno va deliberata e verbalizzata, con l'indicazione degli elementi valutativi di cui al comma 3.

5. Il punteggio attribuito quale credito scolastico a ciascun alunno è pubblicato all'albo dell'Istituto, unitamente ai voti conseguiti in sede di scrutinio finale ed è trascritto sulla pagella scolastica; su quest'ultima deve essere, altresì, indicata l'eventuale promozione con debito formativo.

Art. 4
Valutazione degli alunni in situazione di handicap

1. Nei confronti degli alunni con minorazioni fisiche e sensoriali non si procede, di norma, ad alcuna valutazione differenziata; è consentito, tuttavia, l'uso di particolari strumenti didattici appositamente individuati dai docenti, al fine di accertare il livello di apprendimento non evidenziabile attraverso un colloquio o prove scritte tradizionali.

2. Per gli alunni in situazione di handicap psichico la valutazione, per il suo carattere formativo ed educativo e per l'azione di stimolo che esercita nei confronti dell'allievo, deve comunque aver luogo. Il Consiglio di classe, in sede di valutazione trimestrale o quadrimestrale e finale, sulla scorta del Piano Educativo Individualizzato a suo tempo predisposto con la partecipazione dei genitori nei modi e nei tempi previsti dalla C. M. 258/83, esamina gli elementi di giudizio forniti da ciascun insegnante sui livelli di apprendimento raggiunti, anche attraverso l'attività di integrazione e di sostegno, verifica i risultati complessivi rispetto agli obiettivi prefissati dal Piano Educativo Individualizzato.

3. Ove il Consiglio di classe riscontri che l'allievo abbia raggiunto un livello di preparazione conforme agli obiettivi didattici previsti dai programmi ministeriali o, comunque, ad essi globalmente corrispondenti, decide in conformità dei precedenti artt. 2 e 3.

4. Qualora, al fine di assicurare il diritto allo studio ad alunni in situazione di handicap psichico e, eccezionalmente, fisico e sensoriale, il piano educativo individualizzato sia diversificato in funzione di obiettivi didattici e formativi non riconducibili ai programmi ministeriali, il Consiglio di classe, fermo restando l'obbligo della relazione di cui al paragrafo 8 della Circolare ministeriale n. 262 del 22 settembre 1988, valuta i risultati dell'apprendimento, con l'attribuzione di voti relativi unicamente allo svolgimento del citato piano educativo individualizzato e non ai programmi ministeriali. Tali voti hanno, pertanto, valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi per il perseguimento degli obiettivi del piano educativo individualizzato.
I predetti alunni possono, di conseguenza, essere ammessi alla frequenza dell'anno successivo o dichiarati ripetenti anche per tre volte in forza del disposto di cui all'art.316 del D.Lvo 16.4.1994, n.297. In calce alla pagella degli alunni medesimi, deve essere apposta l'annotazione secondo la quale la votazione è riferita al P.E.I e non ai programmi ministeriali ed è adottata ai sensi dell'art.4 della presente Ordinanza.
Gli alunni valutati in modo differenziato come sopra possono partecipare agli esami di qualifica professionale e di licenza di maestro d'arte, svolgendo prove differenziate, omogenee al percorso svolto, finalizzate all'attestazione delle competenze e delle abilità acquisite. Tale attestazione può costituire, in particolare quando il piano educativo personalizzato preveda esperienze di orientamento, di tirocinio, di stage, di inserimento lavorativo, un credito formativo spendibile nella frequenza di corsi di formazione professionale nell'ambito delle intese con le Regioni e gli Enti locali.
In caso di ripetenza, il Consiglio di classe riduce ulteriormente gli obiettivi didattici del piano educativo individualizzato. Non può, comunque, essere preclusa ad un alunno in situazione di handicap fisico, psichico o sensoriale, anche se abbia sostenuto gli esami di qualifica o di licenza di maestro d'arte, conseguendo l'attestato di cui sopra, l'iscrizione e la frequenza anche per la terza volta alla stessa classe. Qualora durante il successivo anno scolastico vengano accertati livelli di apprendimento corrispondenti agli obiettivi previsti dai programmi ministeriali, il Consiglio di classe delibera in conformità dei precedenti artt 2 e 3,senza necessità di prove di idoneità relative alle discipline dell'anno o degli anni precedenti, tenuto conto che il Consiglio medesimo possiede già tutti gli elementi di valutazione.
Gli alunni in situazione di handicap che svolgono piani educativi individualizzati differenziati, ripetenti la terza classe degli istituti professionali e d'arte, possono frequentare, nel quadro dei principi generali stabiliti dall'art.312 e seguenti del D.Lvo n.297/1994, lezioni e attività delle classi successive, sulla base di un progetto - che può prevedere anche percorsi integrati di istruzione e formazione professionale, con la conseguente acquisizione del relativo credito formativo - concordato dai rispettivi consigli di classe al fine del raggiungimento degli obiettivi educativi e del pieno sviluppo della persona, in attuazione del diritto allo studio costituzionalmente garantito. Per gli alunni medesimi, che al termine della frequenza dell'ultimo anno di corso, essendo in possesso di crediti formativi, possono sostenere l'esame di Stato sulla base di prove differenziate coerenti con il percorso svolto e finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art.13 del Regolamento, si fa rinvio a quanto previsto dall'art.17, comma 4, dell'O.M. n.38/1999.

5. Qualora un Consiglio di classe intenda adottare la valutazione differenziata di cui sopra, deve darne immediata notizia alla famiglia fissandole un termine per manifestare un formale assenso, in mancanza del quale la modalità valutativa proposta si intende accettata. In caso di diniego espresso, l'alunno non può essere considerato in situazione di handicap ai soli fini della valutazione, che viene effettuata ai sensi dei precedenti artt.2 e 3.

6. Per gli alunni che seguono un Piano educativo Individualizzato differenziato, ai voti riportati nello scrutinio finale e ai punteggi assegnati in esito agli esami si aggiunge l'indicazione che la votazione è riferita al P.E.I e non ai programmi ministeriali.

7. Trovano applicazione, in quanto connessi con il momento della valutazione, le disposizioni contenute nelle circolari n.163 del 16 giugno 1983 e n.262 del 22 settembre 1988, paragrafi n.6) svolgimento dei programmi, n.7 prove scritte, grafiche, scrittografiche, orali e pratiche e n.8) valutazione.

8. Al fine di facilitare lo svolgimento delle prove equipollenti previste dall'art.318 del D.Lvo 16.4.1994, n.297, i Consigli di classe presentano alle Commissioni d'esame un'apposita relazione, nella quale, oltre a indicare i criteri e le attività previste al comma precedente, danno indicazioni concrete sia per l'assistenza alla persona e alle prove d'esame sia sulle modalità di svolgimento di prove equipollenti, sulla base dell'esperienza condotta a scuola durante il percorso formativo. Per l'esame di Stato conclusivo dei corsi, tale relazione fa parte integrante del documento del Consiglio di classe del 15 maggio, come precisato dall'art.17, comma 1, dell'O.M. n.38/1999.

9. I tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove scritte e grafiche, previsti dal terzo comma dell'art.318 del D.Lvo n.297/1994, riguardano le ore destinate normalmente alle prove ma non possono comportare di norma un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami.

10. I docenti di sostegno, a norma dell'art.315, comma quinto, del D.Lvo n.297/1994, fanno parte del Consiglio di classe e partecipano, pertanto, a pieno titolo alle operazioni di valutazione, con diritto di voto per tutti gli alunni della classe.

Art. 5
Esami di idoneità. Presentazione delle domande. Sessione di esame

1. Le domande di ammissione agli esami di idoneità debbono essere state presentate ai competenti capi di istituto entro la data indicata dalla Circolare Ministeriale sulle iscrizioni.

2. Le domande di ammissione agli esami di cui al presente titolo devono essere state presentate, nella sede prescelta, ad un solo istituto.

3. In caso di eccessiva affluenza di candidati presso un medesimo istituto, i presidi sono convocati dal Provveditore agli Studi al fine di assegnare ad altri istituti i candidati risultati in eccedenza, come previsto dall'art.57 del R.D. 4 maggio 1925, n. 653.

4. Tutte le prove di uno stesso esame debbono essere sostenute nel medesimo istituto. Per circostanze di eccezionale gravità, è consentito il trasferimento del candidato ad un determinato istituto di diversa sede, purché il preside dell'istituto di provenienza rilasci apposito nulla osta con la dichiarazione che i motivi sono attendibili. Il nulla osta non può essere concesso se non nel caso in cui il candidato documenti l'assoluta impossibilità in cui sia venuto a trovarsi per grave malattia, da accertare, eventualmente, con visita medica fiscale, o per altro grave motivo , di terminare l'esame nella sede in cui lo stesso è stato iniziato. Il nulla osta deve indicare esplicitamente i motivi della concessione e fare espresso riferimento alla documentazione fornita. I documenti relativi al candidato trasferito sono trasmessi d'ufficio al preside della nuova scuola e, in luogo di essi, è conservata agli atti la domanda di trasferimento.

5. Qualora per comprovate necessità il candidato esterno sia costretto a cambiare sede, nella nuova domanda deve fare menzione di quella precedentemente presentata, a pena di annullamento delle prove. Non è comunque consentito accogliere domande di trasferimento ad altro istituto della medesima sede.

6. Qualora ricorrano gravi ed eccezionali motivi, connessi a procedimenti in corso, concernenti fatti o situazioni che investano la funzionalità della scuola, in relazione ai suoi istituzionali compiti educativi e formativi, il Ministro può disporre, con proprio motivato decreto, che presso la scuola medesima non si effettuino esami d'idoneità in attesa del definitivo provvedimento di merito. Dal giorno della notifica del provvedimento la scuola non può accettare domande di partecipazione agli esami. Per quanto riguarda le domande già presentate, il Provveditore agli Studi assegna agli interessati un termine per la loro ripresentazione ad altra scuola.

7. La sessione degli esami di idoneità ha inizio nel giorno stabilito dal Capo d'Istituto, sentito il Collegio dei docenti.

8. Ferma restando l'unicità della sessione, gli esami di idoneità possono svolgersi anche nel mese di settembre, purché prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo.

Art .6
Esami di idoneità. Requisiti di ammissione e prove d'esame

1. I candidati esterni che siano in possesso di licenza media possono partecipare, trascorso il prescritto intervallo, agli esami di idoneità negli istituti d'istruzione secondaria superiore di ogni tipo o indirizzo.

2. Sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo, di cui al precedente comma, i candidati esterni che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età il giorno precedente quello dell'inizio delle prove scritte, a norma dell'art.193, comma 3, del D.L.vo n. 297/1994.

3. I candidati esterni che abbiano compiuto o compiano nell'anno in corso il ventitreesimo anno di età sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo e dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore.

4. Per l'ammissione agli esami di idoneità negli Istituti Professionali i candidati devono essere anche in possesso dei requisiti indicati nel successivo art.8.

5. Nelle scuole magistrali possono partecipare agli esami di idoneità, trascorso il previsto intervallo, i candidati in possesso della licenza media e i candidati che abbiano compiuto, o compiano, entro l'anno in corso, il ventunesimo anno di età, indipendentemente dal possesso del titolo di studio inferiore; detti candidati sono tenuti a presentare i programmi integrali delle classi precedenti quella alla quale aspirano.

6. I candidati esterni, in possesso di licenza di scuola media, sostengono le prove d'esame sui programmi integrali delle classi precedenti quella alla quale aspirano. I candidati in possesso del diploma di maturità, di abilitazione di scuola magistrale o di qualifica professionale, ovvero di idoneità o promozione ad una classe precedente l'ultima o ammissione alla frequenza alla classe terminale sostengono le prove di esame (scritte, grafiche, scrittografiche, orali e pratiche) sui programmi delle classi precedenti quella alla quale aspirano, limitatamente alle materie o parti di materie non comprese nei programmi della scuola di provenienza.

7. All'inizio della sessione, ciascuna commissione esaminatrice provvede alla revisione dei programmi presentati dai candidati; la sufficienza di tali programmi è condizione indispensabile per l'ammissione agli esami.

8. Non sono ammessi agli esami di Stato i candidati che abbiano sostenuto o che sostengano nella stessa sessione qualsiasi altro tipo di esame relativo allo stesso corso di studio.

9. Possono partecipare agli esami di idoneità anche gli alunni che intendono sostenere, ai sensi dell'art.192, comma 6, del D.L.vo n. 297, esami di idoneità per la classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe da essi frequentata, purché abbiano ottenuto da questa la promozione per effetto di scrutinio finale e subordinatamente alla decorrenza dell'intervallo prescritto.

10. Le prove orali sostenute alla presenza di un solo commissario sono nulle e devono essere ripetute.

Art. 7
Esami di idoneità negli istituti tecnici aeronautici

1. In relazione ai contenuti di cui al D.M. 24.7.98, n. 2444, è consentito sostenere esami di idoneità ed integrativi anche alle classi IV e V di Istituto tecnico aeronautico o con sezione aeronautica. Le relative prove - scritte, orali e pratiche - come definite dalla presente ordinanza, sono tese, in particolare, ad accertare il possesso, da parte del candidato, delle specifiche conoscenze, competenze e capacità necessarie per la prosecuzione degli studi nel particolare percorso formativo.

2. I candidati verranno preventivamente informati per iscritto dal Capo dell'Istituto che, in caso di superamento dell'esame e successiva iscrizione e frequenza, non potranno essere ammessi alle attività di volo salvo che non comprovino il possesso di idonei crediti formativi inerenti dette attività, la cui valutazione, a tal fine, è rimessa alla commissione d'esame. La certificazione rilasciata dovrà recare espressa menzione di tale eventuale limitazione. L'ammissione alle attività di volo resta, comunque, subordinata all'esito positivo delle prove selettive di cui all'art.2 del menzionato decreto ministeriale.

Art. 8
Esami di idoneità negli istituti professionali

1. I candidati esterni, ivi compresi i candidati ventitreenni, devono documentare di avere espletato attività di lavoro o di aver frequentato un corso di formazione professionale nell'ambito dei corsi autorizzati dalla Regione coerenti, per durata e contenuto, con quelle previste dall'ordinamento del corso di qualifica, al quale chiedono di accedere tramite l'esame di idoneità.

2. Per l'ammissione agli esami di idoneità a classi intermedie e terminali delle sezioni di qualifica per ottici ed odontotecnici, gli interessati, oltre ai requisiti del possesso della licenza media con l'intervallo d'obbligo ovvero il compimento del 18° anno di età entro la data di inizio degli esami, devono documentare di avere acquisito esperienze lavorative nel settore attinente alla relativa arte ausiliaria. Tale attività, sia che di tipo subordinato, che di altra natura, deve essere tale che possa considerarsi sostitutiva, per durata e contenuti, della formazione pratica che gli alunni interni ricevono attraverso le esercitazioni svolte durante il corso di studi, tenuto conto anche degli obiettivi didattici propri delle discipline interessate. La documentazione dell'attività lavorativa, se subordinata, deve risultare da certificazioni rilasciate da officine o negozi autorizzati gestiti da personale fornito di diploma di arte ausiliaria sanitaria, secondo lo schema di dichiarazione del datore di lavoro allegato alla presente ordinanza e, se di altra natura , da certificazione idonea a comprovare i requisiti prima indicati dell'attività lavorativa.

3. Agli esami di idoneità alla quinta classe dei corsi post-qualifica sono ammessi coloro che siano in possesso del diploma di qualifica richiesto per l'iscrizione al corso post-qualifica prescelto, conseguito da un numero di anni almeno uguale a quello necessario per accedere, per normale frequenza, alla classe cui i candidati aspirano. I candidati che abbiano compiuto, nel giorno precedente quello di inizio delle prove scritte, il 18 anno di età sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo, fermo restando il requisito del possesso del diploma di qualifica richiesto per l'iscrizione al corso post-qualifica prescelto. Detti candidati, devono, altresì, documentare di avere svolto attività lavorativa coerente con l'area di professionalizzazione svolta dalla scuola o di aver frequentato un corso di formazione regionale coerente con tale area. L'attività di formazione o lavorativa sono riferite allo specifico indirizzo dell'istituto; in particolare, l'attività lavorativa deve consistere in un'attività caratterizzata da contenuti non meramente esecutivi. Gli esami in parola possono essere sostenuti esclusivamente negli istituti presso i quali siano stati istituiti corsi post-qualifica dello stesso tipo di quello prescelto dal candidato. Si prescinde dal requisito dell'attività di formazione o lavorativa per i candidati agli esami nei corsi post-qualifica ad esaurimento.

4. La valutazione della rispondenza dell'attività di lavoro ai requisiti indicati, ai fini dell'ammissione agli esami di cui ai precedenti commi, è rimessa alla responsabilità della commissione, che deve pronunciarsi almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove. L'esperienza lavorativa deve risultare, se subordinata, da una dichiarazione del datore di lavoro redatta secondo lo schema allegato alla presente ordinanza.

5. Per comprovare le esperienze lavorative svolte presso pubbliche amministrazioni è ammessa l'autocertificazione, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà conforme al modello allegato, prodotta ai sensi del D.P.R. n.403/98.

Art.9
Esami di idoneità negli Istituti d'Arte

1. Per l'ammissione agli esami di idoneità alla quinta classe dell'Istituto d'Arte, corso di ordinamento, è richiesto il possesso del diploma di licenza di Maestro d'Arte della sezione per la quale si richiede l'ammissione agli esami.

Art. 10
Esami di idoneità. Commissioni giudicatrici

1. Le commissioni giudicatrici sono costituite a norma dell'art.198, comma 1, del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297.

2. Qualora della commissione degli esami di idoneità alla classe terminale nelle scuole di istruzione secondaria superiore e degli esami di qualifica debba far parte un docente già designato quale commissario interno in una commissione di esami di Stato e i tempi di svolgimento degli esami di idoneità non siano compatibili con quelli di effettuazione degli esami di Stato, si provvede alla sua sostituzione nei modi seguenti:

a) con altro docente della stessa materia in servizio in altra classe terminale della medesima scuola o istituto;
b) con altro docente della stessa materia in servizio in una delle classi della medesima scuola o istituto immediatamente inferiore a quella terminale;
c) con altro docente della stessa materia in servizio presso qualsiasi altra classe della medesima scuola o istituto;
d) con altro docente in servizio nella medesima scuola o istituto in possesso di abilitazione valida per l'insegnamento della materia per la quale si rende necessaria la sostituzione.

3. Qualora non sia possibile provvedere utilizzando i criteri di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente comma, i capi di istituto per il periodo strettamente necessario allo svolgimento delle prove di esami, si avvalgono del personale supplente in possesso di abilitazione valida per l'insegnamento della materia per la quale si rende necessaria la sostituzione. All'istituto della supplenza non possono far ricorso gli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti, ai sensi dell'O.M. 30.1.1984.

Art. 11
Esami integrativi

1. Gli alunni ed i candidati promossi in sede di scrutinio finale o di esami di idoneità a classi di istituti di istruzione secondaria superiore possono sostenere in un'apposita sessione speciale e con le modalità di cui ai precedenti artt.5, 6, 7, 8 e 9 esami integrativi per classi corrispondenti di scuola di diverso ordine, tipo o indirizzo su materie o parti di materie non comprese nei programmi del corso di studio di provenienza. Detta sessione deve avere termine prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo.

2. Gli alunni che non hanno conseguito la promozione o l'idoneità alle classi suindicate possono sostenere in scuole di diverso ordine, tipo o indirizzo, esami integrativi soltanto per classe corrispondente a quella frequentata con esito negativo; analogamente i candidati esterni che non hanno conseguito l'idoneità possono sostenere gli esami integrativi soltanto per classe corrispondente a quella cui dà accesso il titolo di studio posseduto.

3. L'ammissione agli esami integrativi previsti dai precedenti commi primo e secondo, per la frequenza di classi di istituto professionale, è limitata ai corsi di qualifica e prescinde dal requisito dell'attività lavorativa.

4. Gli alunni dei licei artistici e degli istituti d'arte, che intendano passare da una sezione all'altra, sostengono prove integrative su materie o parti di materie non comprese nei programmi della sezione di provenienza.

5. I candidati in possesso di diploma di qualifica o di promozione a una classe intermedia di un corso di qualifica possono proseguire gli studi in altro corso di qualifica, previ esami integrativi su materie o parti di materie non seguite nel corso di provenienza.

Art. 12
Esami di qualifica professionale.
Requisiti di ammissione per gli alunni interni.

1. Gli esami di qualifica professionale hanno inizio nel giorno stabilito dai Capi d'Istituto, sentito il Collegio dei docenti.

2. Gli alunni interni frequentanti la classe terminale non devono presentare la domanda di ammissione agli esami, fermo restando l'obbligo del pagamento della tassa d'esame da soddisfare prima del termine delle lezioni.

3. Per gli esami di qualifica è consentita l'abbreviazione del corso di studi per merito e per obblighi di leva, ai sensi dell'art.2 della legge 10.12.1997, n.425.

Art. 13
Esami di qualifica professionale. Commissioni.

1. Le commissioni di esame sono nominate dal preside dell'istituto e comunicate al Provveditore agli Studi.

2. Le commissioni per gli esami di qualifica (una commissione per ogni classe) devono essere composte dal preside e da tutti i docenti e dagli insegnanti tecnico-pratici dell'ultimo anno di ogni classe del corso di studi, purché di materie oggetto d'esame, nonché da un esperto delle categorie economiche e produttive interessate al settore di attività dell'istituto non appartenenti all'Amministrazione dello Stato. Gli esperti sono considerati commissari a pieno titolo.

3. In caso di impedimento del preside, la commissione è presieduta da un docente designato dal capo di istituto e facente parte della commissione medesima.

4. Ove esistano scuole coordinate presso le quali funzionino classi terminali, le commissioni di esame devono essere costituite presso ciascuna scuola secondo le modalità suesposte, restando inteso che i temi delle prove scritte, grafiche o pratiche devono essere i medesimi per tutti gli allievi dell'istituto. A tal fine il preside deve curare, in tempo utile, la preventiva convocazione, presso la sede centrale, dei componenti di tutte le commissioni.

5. Delle commissioni di esami di qualifica nelle scuole coordinate fa parte anche il direttore delle scuole medesime che, in caso di impedimento del capo di istituto, le presiede. Il direttore delle scuole coordinate presiede, altresì, in caso di impedimento del capo di istituto, le commissioni di esami di idoneità ed i consigli di classe per la valutazione periodica o finale degli allievi delle scuole coordinate stesse.

6. Alla nomina dell'esperto provvede il capo di istituto, sentiti gli organismi professionali e tecnico-economici locali, quali, ad esempio, l'unione provinciale dei commercianti, l'unione provinciale degli industriali, gli ordini professionali, la capitaneria di porto, ecc., a seconda del settore di attività dell'istituto, con l'avvertenza che l' esperto può essere nominato anche per più di una commissione.

7. Non possono essere nominati come esperti coloro che abbiano prestato servizio a qualsiasi titolo durante l'anno scolastico presso lo stesso istituto, o che siano membri del consiglio d'istituto dell'istituto medesimo.

Art. 14
Esami di qualifica professionale.

1. Gli esami di qualifica si articolano in due momenti.

A - Prove strutturate e scrutinio.

2. Nel periodo precedente il termine delle lezioni, i docenti, sulla base delle scelte operate in precedenza dal Consiglio di classe, sottopongono gli alunni a una serie di prove strutturate o semistrutturate al fine di verificare il conseguimento degli obiettivi cognitivi e formativi individuati nelle diverse discipline. Tali prove possono essere pluridisciplinari o riferite a singole discipline. Per l'educazione fisica può essere prevista una prova pratica.

3. Nel periodo indicato, in relazione all'impegno dei docenti nelle classi interessate agli esami, l'orario scolastico può subire modificazioni con provvedimento del Capo d'istituto.

4. Lo scrutinio, alla luce delle considerazioni espresse nella premessa, costituisce la prima parte della valutazione.

5. Il Consiglio di classe tiene conto degli elementi di valutazione derivanti dal curriculum e dalle prove strutturate o semistrutturate, al fine di determinare il livello di formazione generale raggiunto e il grado di preparazione del candidato nelle singole materie di studio. L'attività svolta presso aziende dagli alunni, che per le sue caratteristiche deve configurarsi come attività didattica sulla base di accordi nazionali o locali, è ugualmente oggetto di valutazione. E' altresì oggetto di valutazione l'attività di stage in azienda e di formazione effettuata durante l'anno scolastico, in attuazione di progetti autorizzati nell'ambito di programmi comunitari.

6. Lo scrutinio si conclude con un giudizio analitico e un voto, espresso in decimi, per ciascuna materia, sulla base del profitto conseguito durante l'anno scolastico e nelle prove strutturate e semistrutturate, e con un voto di ammissione, espresso in centesimi, accompagnato da un giudizio sintetico che motivi l'ammissione del candidato alla seconda fase della valutazione.

7. Tale giudizio è deliberato dal Consiglio di classe, verificata la sufficienza in tutte le materie, ovvero, con giudizio motivato, constatata la presenza di non più di due insufficienze.

B - Prove d'esame.

1. L'esame di qualifica costituisce la seconda fase della valutazione finale e tende a misurare, attraverso due prove, l'acquisizione delle abilità richieste.

2. La prima prova è diretta a verificare le capacità relazionali del candidato, attraverso l'accertamento delle abilità linguistico-espressive e delle capacità di comprensione e valutazione.

3. La seconda prova è finalizzata ad accertare le competenze e abilità professionali. Al candidato sarà richiesta la soluzione di un "caso pratico " che si presenterà come un problema aperto e che gli consentirà di dimostrare abilità di decisione, di tipo progettuale o di scelta di soluzione modulare e abilità di realizzazione pratica. In tale prova possono essere comprese solo discipline che la Commissione ritiene più opportune, sia dell'area comune che dell'area di indirizzo.

4. L'esame di qualifica non prevede, di norma, prove orali.

5. Le prove d'esame possono dare diritto fino a 10 punti.

6. Gli eventuali colloqui potranno essere decisi dalla Commissione anche su richiesta dei candidati al fine di:

a - elevare la valutazione dei candidati che si siano particolarmente distinti per impegno e profitto;
b - approfondire la valutazione dei candidati le cui prove d'esame siano risultate, nei loro esiti, in contrasto con i valori espressi dal curriculum scolastico.

7. Poichè lo svolgimento del colloquio è solo eventuale, la suddivisione del punteggio massimo di dieci punti può essere determinata preventivamente, anche in misura differenziata, solo tra le due prove di verifica delle abilità, in quanto, ove una quota di tale punteggio fosse attribuita preventivamente al colloquio, il suo svolgimento diverrebbe di fatto obbligatorio.

8. Alla fine delle prove d'esame, che possono eventualmente essere integrate dalla prova orale, la Commissione esaminatrice formula un giudizio globale e assegna, un voto unico che può modificare ,in senso positivo o negativo, nell'ambito dei dieci punti a disposizione, il voto di ammissione, determinando in tal modo la valutazione finale dell'esame di qualifica.

9. L'alunno risulta qualificato quando riporta un punteggio complessivo di sessanta punti per cento.

10. La Commissione decide la durata massima delle singole prove.

11. I candidati esterni, in possesso dei requisiti di cui al successivo art.15, che non sono tenuti a svolgere le prove strutturate o semistrutturate, sostengono le prove orali su tutte le materie dell'ultimo anno e sulle due prove di capacità relazionale e di abilità professionale, nonché prove scritte, orali, pratiche, come previste dai programmi, sulle materie degli anni precedenti in relazione al titolo di studio posseduto. Il voto finale, espresso in centesimi, è determinato dai risultati riportati nelle due prove di capacità relazionale e di abilità professionale e da quelli conseguiti sulle prove concernenti le materie dell'ultimo anno.

C - Certificazioni

1. Su richiesta del candidato può essere rilasciato un certificato con i voti conseguiti in sede di scrutinio nelle singole discipline.

2. L' attività svolta presso aziende viene riportata nell'apposito spazio previsto sul retro del diploma.

3. Nei diplomi di qualifica, da rilasciare agli interessati che abbiano provveduto al pagamento della relativa tassa, la denominazione della qualifica professionale deve corrispondere a quella prevista dai vigenti programmi.

ART. 15
Esami di qualifica professionale.
Requisiti di ammissione per i candidati esterni

1. Agli esami di qualifica sono ammessi anche i candidati esterni purché abbiano conseguito la licenza di scuola media da un numero di anni pari a quello della durata del corso e documentino adeguatamente di aver espletato in maniera significativa attività di lavoro corrispondente alla qualifica o di aver frequentato per la stessa durata un corso attinente alla qualifica di formazione professionale autorizzato dalle Regioni. L'attività lavorativa documentata deve essere tale che possa considerarsi sostitutiva, per durata e contenuto, della formazione pratica che gli alunni interni ricevono attraverso le esercitazioni svolte durante il corso di studi, tenuto conto anche degli obiettivi didattici delle specifiche discipline interessate. L'attività lavorativa coerente con la qualifica deve risultare, se subordinata, da una dichiarazione del datore di lavoro redatta secondo lo schema allegato alla presente ordinanza Per comprovare l'attività lavorativa svolte presso pubbliche amministrazioni è ammessa l'autocertificazione, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà conforme al modello allegato, prodotta ai sensi del D.P.R. n.403/98. L'ammissione dei candidati privatisti agli esami di qualifica per ottici ed odontotecnici è regolata dal successivo comma 5.

2. Sono ammessi agli esami di qualifica anche i candidati esterni che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il giorno precedente la data di effettuazione delle prove scritte e siano in possesso del diploma di licenza media, che deve risultare conseguito da almeno un anno, fermo restando il requisito delle esperienze lavorative o di formazione professionale in corsi autorizzati dalla Regione.

3. I candidati esterni che abbiano compiuto o compiano nell'anno solare il ventitreesimo anno di età sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo e dalla presentazione di qualsiasi titolo inferiore, fermi restando il requisito relativo alle esperienze lavorative o di formazione previsto dal precedente comma 1.

4. Sono, altresì, ammessi, in qualità di esterni, coloro che abbiano frequentato, almeno per un numero di anni pari al corso di qualifica professionale per il quale intendono sostenere gli esami, lo stesso corso di qualifica con esito negativo o un corso di qualifica del medesimo settore o un istituto tecnico di analogo indirizzo.

5. Agli esami di qualifica triennale dei corsi di ottico e di odontotecnico possono essere ammessi candidati privatisti forniti di licenza di scuola media, purché documentino di aver svolto, attività lavorativa nel settore attinente alla relativa arte ausiliaria. Tale attività, sia se subordinata che di altra natura, deve essere tale che possa considerarsi sostitutiva, per durata e contenuti, della formazione pratica che gli alunni interni ricevono attraverso le esercitazioni svolte durante il corso di studio. In alternativa i candidati privatisti devono dimostrare di aver frequentato un corso di formazione professionale autorizzato dalla regione attinente alla specializzazione da conseguire. La documentazione dell'attività lavorativa, se subordinata, deve risultare da certificazioni rilasciate da officine o negozi autorizzati gestiti da personale fornito di diploma di arte ausiliaria sanitaria, secondo lo schema di dichiarazione del datore di lavoro allegato alla presente ordinanza e, se di altra natura, da certificazione idonea a comprovare i requisiti dell'attività lavorativa indicata.

6. Le domande di ammissione agli esami di qualifica devono essere state presentate, entro la data indicata dalla circolare ministeriale sulle iscrizioni, ad un solo Istituto.

7. Qualora, per comprovate necessità, il candidato sia costretto a cambiare sede, nella nuova domanda deve fare menzione di quella precedentemente presentata, a pena di nullità delle prove. Non è comunque consentito accogliere domande di trasferimento ad altro istituto della medesima sede.

8. La responsabilità della valutazione dell'attività di lavoro, ai fini dell'ammissione agli esami, è rimessa alla commissione d'esame che deve pronunciarsi almeno dieci giorni prima che abbiano inizio le prove.

9. La commissione d'esame provvede alla revisione dei programmi presentati dai candidati; la positiva valutazione di tali programmi è condizione indispensabile per l'ammissione agli esami.

10. I candidati esterni possono presentarsi a sostenere gli esami di qualifica esclusivamente presso gli istituti professionali di Stato o pareggiati, salvo quanto è previsto dall'art.362, comma 3, del D.L.vo 16.4.1994, n.267, per le scuole legalmente riconosciute dipendenti dalla autorità ecclesiastica.

ART. 16
Valutazione nei corsi post-qualifica

1. Per la valutazione nell'area di professionalizzazione dei corsi post-qualifica si osservano le seguenti indicazioni generali riferite ai corsi realizzati in convenzione con le regioni e ai corsi surrogatori.

2. Bienni terminali integrati.
Nei corsi post-qualifica attuati secondo l'ipotesi del biennio integrato, posto che la valutazione della terza area, al fine del rilascio della certificazione attestante la professionalità acquisita è di competenza delle regioni in base alle norme e secondo i criteri di ciascuna di esse fissati, il consiglio di classe prende atto di tale valutazione in sede di scrutini, al fine di aver un quadro completo della preparazione dei singoli allievi. Nel caso in cui la regione non abbia provveduto alla valutazione di sua competenza prima degli scrutini, la valutazione dell'area in questione avviene secondo le indicazioni fornite per i corsi surrogatori nei successivi commi.

3. Corsi surrogatori.
a) Soggetti preposti alla valutazione.
Posto che gli interventi formativi nella terza area sono effettuati facendo ricorso essenzialmente a consulenti esterni alla scuola, la relativa valutazione è operata di concerto tra gli esperti esterni, il preside o un suo rappresentante e un docente della classe scelto tra i docenti dell'area di indirizzo.
b) Modalità della valutazione - Attestazione.
Per l'area di professionalizzazione, la valutazione che, come in qualunque processo formativo, deve essere espressa, non può non assumere connotazioni particolari, data la specificità di tale area, in cui la formazione è diretta all'acquisizione di attitudini e atteggiamenti orientati all'inserimento nei vari ambiti di attività professionale e all'apprendimento di capacità operative riferite allo svolgimento di uno specifico ruolo lavorativo.
Pertanto, la valutazione nella terza area deve essere intesa essenzialmente come constatazione delle suddette abilità operative e/o delle attitudini dimostrate dall'allievo, tali da far ritenere possibile un valido inserimento dell'allievo stesso nel ruolo lavorativo attinente alla specializzazione seguita o successivi interventi formativi di ulteriore professionalizzazione.
In sede di scrutini intermedi la valutazione consiste in una verifica del lavoro fatto nella prima parte dell'anno con riferimento al grado di apprendimento, alle abilità, attitudini e al comportamento dimostrati.
In sede di scrutinio al termine del quarto e del quinto anno, la valutazione si esprime in un giudizio complessivo che tiene conto ugualmente del grado di apprendimento della abilità acquisite, del comportamento, delle attitudini con riferimento ai moduli realizzati nel corso dell'anno.
La valutazione relativa all'area di professionalizzazione ha rilevanza in relazione al rendimento conseguito sulla specifica area, è autonoma e distinta da quella formulata per le altre aree e non si esprime in un voto.
Nel caso di valutazione negativa sulla terza area, considerata la peculiarità dell'intervento formativo e il fatto che tale intervento si articola in un progetto biennale, non è possibile, al termine del quarto anno la riprovazione.
Il giudizio sulla terza area alla conclusione del biennio viene considerato come uno degli elementi di valutazione per l'attribuzione del credito scolastico.
Nell'ipotesi di giudizio favorevole sulla terza area e, invece, di esito negativo all'esame di Stato, poiché nell'anno successivo potrebbe essere modificato il tipo di specializzazione e non può costringersi l'alunno a seguire un corso diverso da quello precedentemente seguito, il giudizio favorevole viene considerato come un credito formativo utilizzabile dopo il conseguimento del diploma.
In tale caso il giovane può frequentare, a sua richiesta, i moduli della terza area, senza aver titolo a ulteriori crediti formativi legati a tale frequenza.
L'area di professionalizzazione è oggetto di apposita attestazione, da parte della scuola, del percorso formativo.
c) Al fine del rilascio dell'attestazione del percorso formativo della terza area può essere fatto svolgere, contemporaneamente o prima degli esami di Stato, una prova di esame con una commissione composta dal consiglio di classe, dagli esperti esterni e dai rappresentanti delle categorie produttive.

Art. 17
Esami di licenza di maestro d'arte

1. Gli esami di licenza di maestro d'arte hanno inizio nel giorno stabilito dai Capi d'Istituto, sentiti i collegi dei docenti.

2. I candidati esterni che, già in possesso della licenza di maestro d'arte, intendano sostenere le prove d'esame per il conseguimento della licenza di maestro d'arte di sezione diversa, saranno sottoposti a tutte le prove di esame.

3. Le domande di ammissione agli esami di licenza di maestro d'arte debbono essere state presentate dai candidati esterni entro la data indicata dalla Circolare Ministeriale sulle iscrizioni ad un solo istituto.

Art.18
Esami di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne

1. La sessione degli esami di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne ha inizio il giorno stabilito dal calendario scolastico.

2. Gli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne sono regolamentati dalle specifiche disposizioni contenute, rispettivamente, nel R.D. n.1286 dell'11 agosto 1933, nel D.Lvo 16 aprile 1994, n.297, nell'O.M. del 29 marzo 1974 (scrutini ed esami nelle scuole magistrali); nell'O.M. del 30 gennaio 1984 (scrutini ed esami nelle scuole secondarie non statali).

3. Le prove scritte dei predetti esami si svolgono in un'unica sessione estiva ed hanno inizio il 23 giugno 1999 con la prova di italiano; il 24 giugno 1999 si procede con quella di pedagogia; la prova scritta del 25 giugno 1999 sarà, rispettivamente, di francese (solo per la scuola di Aosta);tedesco (solo per la scuola di Bolzano);sloveno (solo per le scuole alloglotte di Trieste e Gorizia).Le prove di plastica e di disegno hanno inizio il giorno 28 giugno 1999 e vertono sui programmi di esame indicati nell'allegato C al R.D. 11 agosto 1933,n.1286;le eventuali prove suppletive sono disciplinate dall'art.18, comma 13, dell'O.M. n. 38 dell'11 febbraio 1999.

4. Per le scuole magistrali convenzionate i candidati devono aver presentato la domanda di iscrizione all'esame abilitazione entro il termine del 30 novembre 1998, fissato dalla circolare ministeriale sulle iscrizioni.

5. I candidati che, avendo superato, nei precedenti anni scolastici, le sole prove culturali, devono sostenere, presso la stessa scuola, la prova di lezione pratica, secondo il programma prescritto dal R.D. 11.8.1933, n. 1286 (allegato "C"), devono aver presentato la domanda entro il termine del 30 novembre 1998, fissato dalla circolare citata nel precedente comma, sia per le Scuole magistrali statali, sia per le Scuole magistrali convenzionate.

6. Eccezionalmente, per gravi e documentati motivi, si può consentire che la prova di lezione pratica abbia luogo presso altra scuola magistrale. La relativa domanda deve essere stata presentata al Ministero della Pubblica istruzione, Direzione Generale competente, entro il 30 novembre 1998, corredata da certificazione, in carta semplice, rilasciata dalla scuola, attestante il superamento delle prove culturali e l'anno scolastico in cui le medesime furono sostenute.

7. Il diploma di abilitazione è in ogni caso rilasciato dalla scuola magistrale dove i candidati sostennero le prove culturali, dopo che alla scuola stessa sarà stato comunicato l'esito della predetta prova.

8. Sono ammessi agli esami di abilitazione anche i candidati esterni che abbiano compiuto o compiano nell'anno in corso il 21^ anno di età, indipendentemente dal possesso del titolo di studio inferiore.

9. Per i candidati esterni che sostengono solo le prove culturali si prescinde dal compimento del 19^ anno di età purché abbiano conseguito la licenza di scuola media da almeno un triennio.

10. I candidati esterni possono sostenere gli esami di abilitazione anche presso le scuole magistrali non statali autorizzate, ai sensi dell'art.137 del R.D. 26.4.1928, n. 1297, al rilascio del titolo legale di abilitazione.

11. Le scuole magistrali convenzionate, ai sensi dell'art.10 dell'O.M. 30 gennaio 1984, possono accogliere fino a un massimo di 100 candidati, interni ed esterni, per ogni terza classe.

12. Considerata la peculiarità della composizione delle commissioni esaminatrici degli esami di abilitazione all'insegnamento nelle Scuole Materne, il calendario degli esami, sia di idoneità che di abilitazione, sarà stabilito, ove necessario, d'intesa tra i rispettivi Presidenti, tenendo presente che le prove orali degli esami di idoneità, nel rispetto anche della precisazione contenuta nel comma 2° dell'art. 4 dell'O.M. 15.2.1996, n.79, dovranno avere la precedenza.

TITOLO III
SCRUTINI FINALI ED ESAMI NELLE CLASSI SPERIMENTALI

Art.19
Scrutini ed esami di idoneità

1. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano anche agli scrutini e agli esami nelle scuole di istruzione secondaria superiore, ove funzionano classi che attuano iniziative di sperimentazione ai sensi dell'art.278 del D.L.vo 16 aprile 1994, n.297, con le seguenti modifiche e integrazioni.

2. In sede di scrutini finali devono essere assegnati, per il profitto e la condotta, voti espressi in decimi anche nei casi in cui le ipotesi scientifiche di sperimentazione formulate dai collegi dei docenti contemplino criteri di valutazione diversi da quelli comunemente adottati nelle classi non sperimentali.

3. Gli scrutini finali per le suddette classi devono aver luogo a conclusione di ogni anno di corso.

4. Non è consentita l'ammissione di candidati esterni, mediante esami di idoneità, a classi ove sono in atto iniziative di sperimentazione che coinvolgono sia l'ordinamento sia la struttura (c.d. maxisperimentazioni).

5. E' consentita l'ammissione di candidati esterni, mediante esami di idoneità, a classi ove sono in atto sperimentazioni di solo ordinamento, ad eccezione delle classi alle quali, in considerazione della specificità dei progetti sperimentali, tale ammissione non sia consentita dai relativi decreti autorizzativi.

6. Nei casi previsti dal precedente comma, gli esami di idoneità vertono sia sui programmi d'insegnamento oggetto di sperimentazione sia su quelli non modificati dall'ipotesi sperimentale.

Art. 20
Passaggio da classi sperimentali a classi non sperimentali

1. Gli alunni delle classi sperimentali sono ammessi alla frequenza della classe successiva a quella frequentata con esito positivo presso i corsi ordinari del medesimo o altro istituto di istruzione secondaria superiore, sostenendo prove integrative solo sulle materie che il competente Consiglio di classe riterrà indispensabili per una proficua prosecuzione degli studi nella classe cui essi intendono accedere, qualora non siano comprese fra quelle studiate nelle classi di provenienza o comunque non risultino ad esse pienamente corrispondenti.

2. Le prove integrative possono essere sostenute, sempreché gli alunni interessati abbiano ottenuto la promozione per effetto di scrutinio finale, prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo.

3. Nel caso in cui i predetti alunni non abbiano conseguito la promozione alla classe successiva, possono sostenere prove integrative soltanto per la classe corrispondente a quella da essi frequentata.

4. Le relative domande devono essere inoltrate al Preside dell'istituto al quale si chiede di essere ammessi, per il tramite dell'istituto frequentato, il quale le correderà dei piani didattici e dei programmi d'insegnamento seguiti dagli interessati, nonché del parere del consiglio di classe in merito alla corrispondenza delle discipline studiate con quelle previste dai vigenti programmi d'insegnamento.

5. La determinazione delle materie e del tipo di prove da sostenere per ciascuna di esse (scritta, grafica, orale o pratica) deve essere effettuata dal consiglio di classe dell'istituto presso il quale si chiede il passaggio , previa opportuna valutazione del curriculum di studio dei richiedenti. Lo stesso consiglio formula, tenuto conto del parere di cui sopra, il giudizio di corrispondenza delle discipline già studiate dagli interessati.

6. L'iscrizione alla classe corrispondente è concessa senza esami nei casi in cui vi sia corrispondenza tra le materie studiate nell'istituto di provenienza e quelle ritenute indispensabili per una proficua prosecuzione degli studi dal competente consiglio di classe.

7. Al fine di facilitare l'inserimento degli alunni interessati, i competenti organi collegiali possono organizzare idonee iniziative di sostegno didattico.

Art. 21
Passaggio da classi non sperimentali a classi sperimentali

1. Il passaggio da classi non sperimentali a classi sperimentali è consentito, previo superamento di eventuali prove integrative sulle materie non studiate nel corso di provenienza, ad eccezione delle classi alle quali, in considerazione della specificità dei progetti sperimentali, tale ammissione non sia consentita dai relativi decreti autorizzativi.

2. Parimenti, è consentito il passaggio agli alunni che, promossi alla penultima classe dell'istituto di provenienza, non l'abbiano frequentata perché impegnati nella frequenza di un corso di studi presso una scuola straniera avente valore legale nello stato estero, previo superamento di eventuali prove integrative sulle materie non studiate nel corso di provenienza.

3. Le modalità di ammissione e di svolgimento delle prove suddette, nonché i criteri di determinazione delle stesse, sono disciplinati dalle norme di cui al precedente art. 20.

Art. 22
Passaggio da una ad altra classe sperimentale

1. Agli alunni delle classi sperimentali che intendano passare ad altre classi ove si attua una diversa ipotesi di sperimentazione, si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 21.

Art. 23
Alunni non promossi e candidati non promossi

1. Gli alunni delle classi sperimentali dichiarati non promossi, i quali non possono ripetere presso lo stesso istituto la stessa classe in quanto il relativo indirizzo non risulta attivato, possono essere iscritti a classe corrispondente di altro indirizzo sperimentale o di corso ordinario.

2. Gli alunni dichiarati non promossi agli esami di Stato nei corsi sperimentali i quali non possono ripetere presso lo stesso istituto l'ultima classe, in quanto il relativo indirizzo non risulta attivato, possono essere iscritti:

a) all'ultima classe di indirizzi sperimentali che si concludono con un titolo di studio corrispondente a quello non conseguito nell'anno precedente;
b) all'ultima classe di un corso di studi non sperimentale.

3. Al fine di facilitare l'inserimento degli alunni interessati, i competenti organi collegiali possono organizzare idonee iniziative di sostegno didattico.

4. I candidati esterni, che abbiano sostenuto esami di Stato dichiarati corrispondenti alla licenza linguistica, secondo le particolari modalità previste per le sperimentazioni di ordinamento e struttura e siano stati dichiarati ammessi alla frequenza dell'ultima classe, possono chiedere di essere iscritti:

a) a classi sperimentali a indirizzo linguistico funzionanti presso gli istituti statali;
b) a classi di liceo linguistico presso istituti legalmente riconosciuti.

Nel caso in cui i candidati medesimi chiedano l'iscrizione alle classi di cui alla precedente lettera a), l'ammissione alle classi medesime potrà essere subordinata dai rispettivi consigli di classe al superamento di eventuali prove integrative.
Nel caso in cui i suddetti chiedano l'iscrizione a classi di cui alla lettera b), si applicano le disposizioni previste dal precedente art.20.

TITOLO IV
ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEI CORSI DI STUDIO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Art. 24
Rinvio

1. Per gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore si fa rinvio all'O.M. n.38 dell'11.2.1999, richiamata in premessa.

TITOLO V

Art. 25
Disposizioni generali

1. Ai sensi dell'art.309, comma 3, del D.L.vo 16.4.94, 297, gli insegnanti incaricati di religione cattolica partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, fermo quanto previsto dalle norme vigenti in ordine al profitto e alla valutazione per tale insegnamento. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1990, n. 202, nello scrutinio finale, nel caso in cui le norme richiedano una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall'insegnante di religione, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

2. Per tutti gli esami disciplinati dalla presente ordinanza, la riunione preliminare delle commissioni ha luogo il primo giorno non festivo precedente quello dell'inizio delle prove scritte. I candidati che per motivi di culto non intendono sostenere prove d'esame nei giorni stabiliti dal relativo calendario possono essere ammessi a sostenere le prove medesime in un giorno successivo, prima della conclusione della sessione d'esame. E' data facoltà alle commissioni di deliberare il rinvio al giorno successivo non festivo dello svolgimento della prova scritta per l'intera classe frequentata dagli anzidetti candidati.

3. Per lo svolgimento degli scrutini e degli esami negli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti e nelle scuole magistrali convenzionate, si applicano, inoltre, le norme di cui all'ordinanza ministeriale 30 gennaio 1984 e, relativamente agli esami di idoneità, le disposizioni dell'art.7 della legge 10.12.1997, n.425.

4. Le domande di ammissione agli esami dei candidati detenuti devono essere presentate al competente Provveditore agli Studi per il tramite e con il parere del direttore della casa circondariale, previo nulla osta del Ministero di Grazia e Giustizia. In tali casi il Provveditore agli Studi può prendere in considerazione anche domande pervenute oltre i termini previsti per i diversi tipi di esame. L'assegnazione dei candidati suddetti alle singole istituzioni scolastiche, nonché i successivi adempimenti sono disposti dal Provveditore agli Studi.

5. Il Provveditore agli Studi, inoltre, valuta le eventuali richieste di effettuazione delle prove di esame fuori della sede scolastica (per i candidati degenti in luoghi di cura, detenuti, ecc.), autorizzando le commissioni esaminatrici, ove ne ravvisi l'opportunità, a spostarsi presso le suddette sedi.

Art. 26
Diplomi e certificati

1. Ferma restando la competenza dei Presidenti della commissione giudicatrice al rilascio dei diplomi, nel caso questi non siano disponibili per la firma prima del termine di chiusura della sessione d'esame, i Presidenti medesimi delegano il capo d'istituto sede d'esame al rilascio dei diplomi stessi.

2. A richiesta degli interessati sono rilasciati certificati, senza limitazione di numero, dai Capi degli istituti statali, pareggiati o legalmente riconosciuti, presso i quali sono depositati gli atti relativi al conseguimento del titolo di studio. Tali certificati sono considerati validi anche per l'iscrizione all'Università, purché successivamente sostituiti, a cura degli interessati stessi, con il diploma originale.

3. Le disposizioni che prevedono il rilascio del "certificato provvisorio" sono state abrogate dall'O.M. 25/1/1994, n. 18.

4. Le firme sui diplomi e sui relativi certificati rilasciati dai capi degli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti sono legalizzate dal competente Provveditore agli Studi, stante il principio generale sancito dall'art.16 della legge 4 gennaio 1968, n.15.

Art. 27
Accesso ai documenti scolastici

1. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso, gli atti e i documenti scolastici relativi agli esami devono essere consegnati, con apposito verbale, al preside, o a chi ne fa le veci, il quale, ai sensi della legge 7 agosto 1990,n.241, è responsabile della loro custodia e dell'accoglimento delle richieste di accesso e dell'eventuale apertura del plico che contiene gli atti predetti e che è custodito dallo stesso; in tal caso il preside, alla presenza di personale della scuola, procede all'apertura del plico redigendo apposito verbale sottoscritto dai presenti, che verrà inserito nel plico stesso da sigillare immediatamente. Pertanto, le precedenti disposizioni in contrasto con tale principio devono considerarsi annullate.

2. Ai sensi della precitata legge 7 agosto 199O, n. 241, e successive disposizioni, tutti gli atti e documenti amministrativi e scolastici, anche interni, relativi alla carriera degli allievi e candidati, compresi gli elaborati scritti e quelli degli scrutini e degli esami, sono oggetto del diritto di accesso di chi vi abbia interesse per la cura e la difesa di interessi giuridici, non necessariamente connesse a ricorsi.

3. Nel caso che dai documenti indicati nel precedente comma emergano fatti e situazioni che attengono alla vita privata ovvero alla riservatezza anche di terzi, i richiedenti non possono ottenere copia di tali atti, nè trascriverli ma possono solo prenderne visione (cfr. Decisione n.5/1997 del Consiglio di Stato assunta nell'Adunanza Plenaria del 25-11-1996).

4. Il diritto di accesso si esercita, su richiesta verbale o scritta, non assoggettabile a imposta di bollo, mediante esame e visione degli atti, senza alcun pagamento, o con rilascio di copie informi con rimborso del costo della produzione: £. 500 da 1 a 2 copie, £. 1.000 da 3 a 4 copie e così di seguito, da corrispondere mediante applicazione di marche da bollo ordinarie da annullare con il datario a cura dell'istituto.

5. A richiesta, le copie possono essere autenticate.

6. L'imposta di bollo è dovuta soltanto quando la copia viene spedita in forma autentica.

7. L'accoglimento della richiesta di accesso a un documento o atto comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti o atti nello stesso indicati o appartenenti al medesimo procedimento.



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