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Ordinanza Ministeriale 11 luglio 2000, n.180 Prot.6888 Esami di abilitazione all'esercizio delle arti sanitarie ausiliarie di odontotecnico e di ottico IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Visto il decreto 23 aprile 1992 del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro della Pubblica Istruzione, recante disposizioni generali per l'ammissione ai corsi per l'esercizio delle arti sanitarie ausiliare di odontotecnico e di ottico, nonché per la durata e la conclusione dei corsi stessi; Vista la legge n. 425 del 10 dicembre 1997 recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore; Visto il D.P.R. n. 323 del 23 luglio 1998 recante il Regolamento di attuazione della citata legge n. 425/ 1997; Visti i DD.MM. n.358 in data 18 settembre 1998, n.518, n.519, n.520 in data 8 novembre 1999, emanati in attuazione del citato D.P.R. n.323/1998; Vista la propria ordinanza 13 aprile 1999, n.101, con la quale sono stati regolamentati gli esami di abilitazione in argomento; Visto l'articolo 205 del D.Lvo 16 aprile 1994, n. 297; Rilevata l'opportunità che gli esami di abilitazione regolati dalla presente ordinanza non si svolgano nel periodo terminale delle lezioni né a breve periodo di tempo dall'inizio dei nuovi esami di Stato di cui alla citata legge n.425/1997; Considerato, altresì, che gli esami di cui alla presente ordinanza, abilitanti all'esercizio delle professioni di odontotecnico e ottico, hanno la finalità di verificare, oltre al livello di formazione generale acquisito dai candidati, il grado di professionalità specifica acquisita dagli allievi; ORDINA
Art.1 1. L'esame di abilitazione all'esercizio delle arti ausiliarie sanitarie di ottico e odontotecnico si svolge nel mese di settembre successivo alla effettuazione dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio d'istruzione secondaria superiore. La data d'inizio dell'esame è resa nota annualmente dal Ministero della Pubblica Istruzione. Per l'anno scolastico 1999-2000, la data d'inizio è fissata al 7 settembre, ferma restando l'autonoma facoltà delle istituzioni scolastiche di variare tale data entro i giorni compresi tra il 7 e il 10 settembre, al fine di consentire agli studenti l'eventuale partecipazione ad esami di ammissione all'Università.
Art.2 1. Agli esami di abilitazione sono ammessi i candidati interni che hanno sostenuto, anche con esito negativo, gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria superiore degli indirizzi di Odontotecnico e di Ottico.
Art.3 1.Agli esami di abilitazione sono ammessi i candidati esterni che si trovino in una delle seguenti condizioni:
2. I candidati esterni devono documentare, altresì, di aver svolto attività lavorativa o di aver frequentato un corso di formazione professionale, autorizzato dalla Regione, attinenti alle relative arti ausiliarie. L'attività lavorativa deve essere tale che possa considerarsi sostitutiva, per durata e contenuti, della formazione pratica che gli alunni interni ricevono durante il biennio post-qualifica. Per comprovare l'attività lavorativa svolta presso pubbliche amministrazioni è ammessa l'autocertificazione, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. 3. Considerata la specificità dei corsi di cui alla presente ordinanza, che danno luogo al rilascio di un titolo di abilitazione all'esercizio di professioni sanitarie, anche coloro che hanno compiuto 23 anni di età devono essere in possesso del diploma di qualifica di Operatore meccanico odontotecnico o di Operatore meccanico ottico e devono documentare, altresì, i requisiti di cui al comma 2. 4. I candidati esterni sostengono gli esami di abilitazione solamente presso gli Istituti professionali statali o pareggiati, nei quali sia attivato l'indirizzo di Odontotecnico e/o di Ottico. 5. I candidati esterni che hanno conseguito il diploma di qualifica di odontotecnico o di ottico presso istituti legalmente riconosciuti dalla Regione Sicilia, negli anni scolastici precedenti il 1996-97, sono considerati in possesso dei requisiti previsti dai precedenti commi, relativi al diploma di qualifica e all'esercizio di attività lavorativa o alla frequenza di un corso di formazione professionale autorizzato dalla Regione. I medesimi, pertanto, possono essere ammessi a sostenere gli esami di abilitazione nel corrente anno scolastico.
Art.4 1. In considerazione della specificità del percorso formativo e delle finalità dell'esame, non sono ammesse abbreviazioni del corso di studi per merito o per obblighi di leva né si può procedere al recupero di anni scolastici.
Art.5 1. Al fine dell'ammissione all'esame di abilitazione, i candidati esterni, non in possesso del titolo di studio conclusivo dei corsi d'istruzione superiore specifici, sono sottoposti all'effettuazione di prove di accesso mirate all'accertamento delle conoscenze nelle discipline relative agli anni per i quali non sono in possesso di promozione e in quelle della 5^ classe non oggetto di prove di abilitazione. 2. La prova d'accesso è superata se il candidato consegue non meno di sei in ciascuna materia. 3. Il superamento della prova d'accesso consente di conseguire un credito da dodici fino a venti punti. 4. Lo svolgimento di dette prove è definito dagli istituti prima dell'inizio degli esami di abilitazione. 5. La commissione incaricata di effettuare le prove d'accesso è composta dai docenti della scuola nominati dal Capo d'Istituto e presieduta dallo stesso o da un suo delegato.
Art.6 1. La commissione, il giorno antecedente quello della prima prova, procede all'esame dei titoli al fine del riconoscimento del credito scolastico ai candidati sia interni che esterni. 2. I crediti concorrono alla valutazione finale per un massimo di 30 punti su 100. 3. Per i candidati interni ed esterni che hanno sostenuto l'esame di Stato di odontotecnico o di ottico costituiscono credito il voto conseguito nell'esame di Stato rapportato a trenta e arrotondato all'unità intera superiore per decimali da 5 a 9, ed inferiore per decimali da 1 a 4. 4. Per i candidati esterni in possesso di diploma conseguito nei precedenti esami di maturità dell'indirizzo di odontotecnico o di ottico costituisce credito il voto conseguito all'esame finale rapportato prima a cento e poi a trenta, secondo il meccanismo riportato nel comma precedente. 5. Ai candidati ammessi alla frequenza del quinto anno del corso di Odontotecnico o di Ottico, conseguita in altri esami di maturità non superati, viene assegnato un credito, oltre quello conseguito con le prove di accesso, fino a dieci punti derivante dal voto riportato negli esami di qualifica di Operatore Meccanico Odontotecnico o di Operatore meccanico Ottico.
Art.7 1. L'esame di abilitazione consta di una prova scritta e di una prova pratica, preparate dalla commissione, e di un colloquio. 2. La prova scritta ha per oggetto tematiche inerenti la professione di Ottico o Odontotecnico e dà diritto ad un massimo di quindici punti. Tale prova verte sulle seguenti materie:
3. La prova pratica è diretta a verificare le capacità tecniche e le competenze operative dei candidati in relazione, rispettivamente, alla professione di Odontotecnico e di Ottico e dà diritto fino a quaranta punti. 4. Il colloquio verte su materie oggetto delle prime due prove e dà diritto ad un massimo di quindici punti.
Art. 8 1. Al termine dell'esame di abilitazione è assegnato a ciascun candidato un punteggio finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione alle prove d'esame e dei punti relativi al credito scolastico. La Commissione dispone di trenta punti per il credito scolastico, di quindici punti per la prima prova, di quaranta punti per la seconda e di quindici punti per il colloquio. 2. L'esame di abilitazione è superato se il candidato consegue non meno di venticinque punti nella prova pratica e complessivamente almeno sessanta punti su cento.
Art.9 1. La Commissione è costituita con due classi terminali; in caso di numero dispari di classi, la classe in eccesso viene abbinata alla commissione con meno candidati. 2. La Commissione è presieduta dal Capo dell'Istituto sede d'esame o da un suo delegato. 3. La Commissione d'esame è formata da quattro docenti del Consiglio delle classi facenti parte delle commissioni e da tre membri esterni: uno rappresentante il Ministero della Sanità, uno la Regione ed uno le Associazioni di categoria. 4. I candidati esterni sono assegnati, da parte del Capo d'istituto, ad una delle Commissioni operanti nell'Istituto.
Art.10 1. Al superamento dell'esame si consegue il titolo di Abilitazione all'esercizio della professione di Odontotecnico e di Ottico. |
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