Ordinanza Ministeriale 19 marzo 1997,
n. 191
Prot. n. 6012
Testo aggiornato dell'O.M. concernente le modalità
di determinazione degli organici del personale docente delle scuole
medie statali
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI INTESA
CON IL MINISTRO DEL TESORO
Visto il D.L.vo 16/4/1994, n. 297;
Visti i DD.MM. 9/2/1979, con i quali sono stati stabiliti i
programmi, gli orari di insegnamento e le prove di esame per la scuola
media statale, per le scuole medie annesse agli istituti d'arte e ai
Conservatori di musica e per le scuole medie per ciechi;
Visto il D.M. 18/2/1981, con il quale sono stabiliti gli orari
di insegnamento e le prove d'esame per le scuole medie statali
speciali per sordomuti;
Visto il D.P.R. 14/5/1982, n. 782, relativo alle nuove tabelle
organiche del personale docente della scuola media;
Visto il D.P.R. 10/5/1983, n. 655, relativo alle tabelle
organiche del personale docente delle scuole medie per sordomuti;
Visto il D.M. 22/7/1983, relativo agli orari di insegnamento ed
alla costituzione delle cattedre nelle classi a tempo prolungato;
Visto il D.P.R. 19/12/1983, n. 1267, relativo alla costituzione
delle cattedre nelle scuole medie statali per ciechi;
Visto il D.P.R. 10/1/1984, n. 315, relativo alla costituzione
delle cattedre nelle scuole di lingua slovena;
Visto il D.P.R. 26/10/1984, n. 510, relativo alla costituzione
delle cattedre per le scuole medie della provincia di Bolzano;
Visto il D.P.R. 15/7/1988, n. 405, recante norme di attuazione
dello statuto speciale per la regione Trentino Alto Adige in materia
di ordinamento in provincia di Trento;
Visto il D.L.vo 24 luglio 1996, n. 433 che ha apportato
modifiche e integrazioni al citato D.P.R. n. 405/88;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Vista l'O.M. n. 167 del 9/5/1994 con la quale è stato emanato
un testo aggiornato delle precedenti disposizioni sulla materia delle
dotazioni organiche dei docenti delle scuole medie;
Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale
del comparto «Scuola» sottoscritto il 4 agosto 1995;
Vista la legge 23/12/1996, n. 662;
Ravvisata l'opportunità di apportare al testo gli
aggiornamenti legati alle suindicate disposizioni legislative in
materia di dotazioni organiche del personale della scuola;
ORDINA
Art. 1
La determinazione degli organici del personale docente delle
scuole di istruzione secondaria di primo grado è regolata, in via
permanente, dalle disposizioni che seguono, salve eventuali successive
modificazioni ed integrazioni.
I Provveditori agli Studi determinano:
1) a livello di singola scuola e sezione staccata, le dotazioni
organiche delle classi di concorso e dei posti di sostegno;
2) a livello distrettuale, le dotazioni organiche dei corsi
sperimentali per adulti.
Per le scuole medie speciali per sordomuti e per quelle per ciechi
i Provveditori competenti determinano le dotazioni organiche secondo
le tabelle previste rispettivamente dal D.P.R. 10/5/1983, n. 655 e dal
D.P.R. 19/12/1983 n. 1267, citato nelle premesse.
Per le scuole medie annesse agli istituti d'arte ed ai
Conservatori di musica i Provveditori agli Studi competenti
determinano le dotazioni organiche secondo le tabelle previste dal
D.P.R. 14/5/1982, n. 782, escluse le cattedre di educazione artistica
(scuole medie annesse agli istituti d'arte) e di educazione musicale
(scuole medie annesse ai Conservatori di musica) il cui insegnamento,
ai sensi del D.P.R. precitato, è affidato rispettivamente ai docenti
di «disegno dal vero», «plastica» e «teoria solfeggio e dettato
musicale», «strumento musicale»; le ore di insegnamento di dette
discipline concorrono conseguentemente alla formazione di cattedre
nelle rispettive istituzioni scolastiche alle quali le scuole medie
sono annesse.
I Provveditori agli Studi nelle cui province funzionano i
Conservatori di musica invieranno all'Ispettorato per l'Istruzione
Artistica il piano previsionale delle prime classi della scuola media
annessa.
Per le scuole medie con lingua d'insegnamento italiana, tedesca
e delle località ladine della provincia di Bolzano provvedono
rispettivamente il Sovrintendente scolastico, l'Intendente scolastico
per la scuola in lingua tedesca e l'Intendente scolastico per la
scuola delle località ladine.
Per ciascun anno scolastico la consistenza degli organici
provinciali del personale docente è stabilita con decreto del
Ministro della Pubblica Istruzione di concerto con il Ministro del
Tesoro, tenuto conto delle prevedibili cessazioni dal servizio, del
numero delle effettive esigenze di funzionamento delle classi da
costituire, in conformità alle indicazioni dei decreti
interministeriali da emanarsi ai sensi dell'art. 1, 71° comma della
legge 23/12/1996, n. 662.
TITOLO I
CLASSI A TEMPO NORMALE E CLASSI A TEMPO PROLUNGATO
Art. 2 - Rilevazione
I Provveditori agli Studi effettuano la rilevazione delle
classi funzionanti nell'anno scolastico precedente quello cui si
riferiscono gli organici nelle scuole medie e nelle sezioni staccate
delle rispettive province.
Le classi formate esclusivamente da alunni minorati dell'udito,
funzionanti presso scuole normali, devono essere rilevate ai fini
della determinazione dell'organico di diritto, che verrà sviluppato
secondo le tabelle previste dal D.P.R. 10/5/1983, n. 655. Tale
organico sarà, ovviamente, tenuto distinto dall'organico derivante
dalle classi normali.
Ad eccezione delle classi di cui al comma precedente, sono
escluse dalla rilevazione, e quindi ininfluenti ai fini della
determinazione degli organici, quelle funzionanti presso gli istituti
penali minorili, i corsi di preparazione agli esami di idoneità e
licenza media, e quelle funzionanti ai sensi del 9° comma art. 12
della legge n. 104/92.
Non devono essere rilevate le ore aggiuntive conseguenti allo
sdoppiamento delle classi durante l'insegnamento della lingua
straniera, eventualmente autorizzato per obiettive esigenze.
Debbono essere invece, rilevate, le ore aggiuntive derivanti da
emanazione di decreti autorizzativi di sperimentazione ex art. 278
D.L.vo n. 297/94.
Le cattedre formate con le ore derivanti dalle autorizzazioni
di cui al precedente comma non dovranno comunque comportare incremento
di organico superiore al 4 per cento della media delle dotazioni
organiche corrispondenti ai corsi ordinari funzionanti nella medesima
provincia nel triennio precedente a quello cui si riferisce la
rilevazione organica.
Art. 3 - Previsione delle classi
I Provveditori agli Studi debbono prevedere il numero delle
classi che, secondo una rigorosa valutazione delle singole situazioni
funzioneranno nell'anno scolastico successivo, attenendosi, a tal
fine, ai criteri sulla formazione delle classi stabiliti dal relativo
decreto interministeriale.
I Provveditori agli Studi e i Presidi, ciascuno per la loro
sfera di competenza, hanno la responsabilità contabile
dell'osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza.
Premesso quanto sopra disposto si forniscono, inoltre, i
seguenti criteri.
La previsione del numero delle prime classi è effettuata sulla
base degli alunni iscritti, tenuto conto degli alunni portatori di
handicap e del tasso di ripetenza degli alunni delle prime classi che
i Capi d'istituto dovranno calcolare sulla base della serie storica
della ripetenza dell'ultimo triennio.
Per ogni due prime classi a tempo normale dovrà
necessariamente essere impartito l'insegnamento della stessa lingua
straniera, ai fini del rispetto di quanto previsto dal D.P.R.
14/5/1982, n. 782, mentre per le classi funzionanti a tempo prolungato
si istituisce, in base alle disposizioni di cui al D.M. 22/7/1983, una
cattedra di lingua straniera ogni 3 classi.
La previsione del numero delle seconde e terze classi è
effettuata sulla base del numero degli alunni che si prevede
frequenteranno le seconde e terze classi, tenuto conto degli alunni
portatori di handicap e del tasso di ripetenza rispettivamente delle
seconde e terze classi che i Capi d'istituto calcoleranno con gli
stessi criteri di cui al precedente quarto comma.
Determinato ai sensi dei commi precedenti il numero delle
classi previste in ciascuna scuola, si potrà prevedere il
funzionamento di classi a tempo prolungato qualora il numero di
richieste, avanzate all'atto dell'iscrizione sia sufficiente alla
formazione di almeno una classe; in ogni caso va assicurata agli
alunni che ne facciano richiesta la possibilità di frequentare classi
a tempo normale.
La presenza nella scuola di classi a tempo prolungato e a tempo
normale non può dar luogo a un numero di classi superiore a quello
derivante dall'applicazione dei precedenti commi.
Fermo restando il numero delle classi previste, lievi
oscillazioni del numero degli alunni tra classi a tempo normale o a
tempo prolungato saranno possibili, sempre che lo consentano le
condizioni edilizie.
La previsione del numero delle classi, ripartite secondo la
lingua straniera studiata, deve tener conto rigorosamente delle
cattedre costituite per l'anno scolastico precedente quello cui si
riferiscono gli organici.
Eventuali richieste di trasformazione delle cattedre di lingua
straniera, adeguatamente motivate, potranno essere accolte dai
competenti Provveditori agli Studi solo nel caso in cui la cattedra
risulti priva di titolare e non vi siano nella provincia docenti con
contratto di lavoro a tempo indeterminato in attesa di sede definitiva
o soprannumerari e purché non si determinino comunque posizioni di
soprannumerarietà.
Per le cattedre di lingua inglese o di lingua francese, ferme
restando le condizioni di cui al precedente comma, le trasformazioni
non potranno superare il 5% della dotazione organica dell'anno
precedente e relativa alla classe di concorso di appartenenza della
cattedra che si intende trasformare.
Al fine di cui sopra si arrotondano all'unità le frazioni
superiori a 0,50.
In modo distinto tra tempo normale e tempo prolungato, qualora
nelle scuole e sezioni staccate si preveda una riduzione delle prime
classi, con la conseguente contrazione del numero delle ore o delle
cattedre di lingua straniera, tale contrazione deve riguardare, in
primo luogo, l'eventuale cattedra orario e quindi una delle cattedre
normali della lingua straniera meno richiesta dagli alunni iscritti.
Art. 4 - Determinazione classi a tempo prolungato
Le classi a tempo prolungato potranno essere autorizzate nei
limiti consentiti dalla dotazione organica assegnata a ciascuna
provincia con il relativo decreto interministeriale.
Si richiama l'attenzione sulla necessità che, per garantire
una distribuzione equa delle risorse disponibili, il funzionamento di
classi a tempo prolungato sia autorizzato previa una rigorosa
valutazione della totalità dei bisogni formativi che emergono in
ciascuna provincia.
Art. 5 - Cattedre all'interno della scuola
Acquisita la situazione effettiva, integrata da quella
previsionale, i Provveditori agli Studi determinano, distintamente per
classi di concorso, per le singole scuole e sezioni staccate le
cattedre all'interno di ciascuna unità scolastica secondo le seguenti
regole:
1) Per le scuole esclusivamente con classi a tempo normale:
A) la formazione delle cattedre ordinarie ai sensi del D.P.R.
14/5/1982, n. 782;
B) con gli spezzoni orari residui la formazione delle cattedre
orario interne. Le cattedre orario interne di materie letterarie
saranno formate dividendo prioritariamente le ore di insegnamento
delle prime classi, successivamente delle seconde ed infine delle
terze.
2) Per le scuole esclusivamente con classi a tempo prolungato:
la determinazione delle cattedre orario interne secondo le regole di
cui al D.M. 22/7/1983.
3) Per le scuole con classi a tempo normale e a tempo
prolungato:
A) formazione delle cattedre ordinarie e orario interne delle
classi a tempo normale secondo le regole di cui al punto 1);
B) formazione delle cattedre orario delle classi a tempo
prolungato secondo le regole di cui al D.M. 22/7/1983;
C) formazione con gli spezzoni, con i quali non sia stato
possibile costituire cattedre ordinarie e orario interne secondo i
precedenti punti A) e B), di cattedre, che d'ora in poi, saranno
denominate «cattedre miste», secondo le regole seguenti:
- Matematica : 20 ore (12 normali + 8 a tempo prolungato)
- Lingua straniera : 16 o 17 ore con completamento fino a 18
ore
- Educazione tecnica : 18 ore
- Educazione artistica : 16 o 17 ore con completamento fino a
18 ore
- Educazione musicale : 16 o 17 ore con completamento fino a 18
ore
- Educazione fisica : 16 o 17 ore con completamento fino a 18
ore
Le cattedre di educazione tecnica sono costituite in ragione di una
ogni 6 classi a tempo normale o a tempo prolungato e quelle di
educazione fisica in ragione di una cattedra ogni 9 classi a tempo
normale e 1 cattedra ogni 6 classi a tempo prolungato.
Art. 6 - Cattedre tra più scuole
Solo dopo aver costituito all'interno della scuola, con
precedenza assoluta, tutte le cattedre possibili, si procederà alla
formazione delle cattedre orario esterne, utilizzando
indifferentemente gli spezzoni a tempo normale e a tempo prolungato.
Nelle classi a tempo prolungato i contributi orario di ciascuna
classe, distintamente per classi di concorso, sono spezzoni elementari
e pertanto indivisibili.
Per le cattedre orario esterne di materie letterarie si
scinderanno indifferentemente le ore di insegnamento nella prima,
seconda e terza classe.
Le cattedre orario sono costituite da due o tre scuole
funzionanti, possibilmente, nell'ambito dello stesso Comune e dello
stesso Distretto.
Non è consentita la costituzione di nuove cattedre orario
mediante l'abbinamento di tre scuole, qualora dette scuole abbiano
sede in tre distinti Comuni.
La cattedra orario esterna può essere istituita sempreché
venga rispettato il criterio della facile raggiungibilità e sia
assicurata al titolare la possibilità di adempiere a tutti gli
obblighi di servizio.
Le cattedre orario esterne costituite nell'organico di diritto
per l'anno scolastico precedente quello cui si riferiscono gli
organici su cui insiste un titolare devono essere confermate con la
stessa scuola di completamento sempreché permangano le necessarie
condizioni e non sia possibile variarle migliorando la
raggiungibilità tra le scuole interessate.
Devono comunque essere modificate le cattedre orario esterne
che abbiano evidenziato obiettive difficoltà per il titolare
all'assolvimento degli obblighi di servizio.
La cattedra orario esterna deve essere strutturata in modo tale
che la prima scuola, alla cui dotazione organica la cattedra stessa è
attribuita, deve presentare maggiore od uguale disponibilità di ore.
In tali ore andranno comprese anche le eventuali ore da
effettuarsi ai sensi del D.M. 22/7/1983 per il raggiungimento
dell'orario di cattedra, qualora il contributo orario della scuola di
titolarità si riferisca ad almeno una classe a tempo prolungato.
TITOLO II
SOSTEGNO E CORSI PER GLI ADULTI
Art. 7 - Sostegno
Per il sostegno a favore degli alunni portatori di handicap si
fa presente, in via preliminare, che i posti debbono essere
determinati in modo indistinto rispetto alle classi di concorso e
separatamente secondo i seguenti tipi:
A) Minorati della vista;
B) Minorati dell'udito;
c) Minorati psicofisici.
A tal fine, distintamente per i tre tipi sopra citati, il Preside
proporrà al Provveditore agli Studi il numero di tutti i posti di
sostegno di cui prevede il funzionamento all'interno della scuola, con
l'indicazione del relativo numero complessivo di alunni portatori di
handicap che hanno concorso alla formazione dei posti, seguendo il
criterio di cui all'art. 443 del D.L.vo n. 297/94 (un posto ogni 4
alunni portatori di handicap).
Il Preside, al fine dell'individuazione degli alunni portatori
di handicap che frequenteranno la prima classe, prenderà gli
opportuni contatti con il Circolo didattico della zona in cui opera la
scuola.
Nel caso di alunni portatori di gravi forme di handicap,
desumibili dall'articolazione della diagnosi funzionale così come
prevista dal D.P.R. 24/2/1994, il Preside potrà proporre un numero di
posti determinati secondo criteri che deroghino al rapporto numerico
sopra indicato, illustrando su apposita nota i motivi per cui ha
previsto uno o più posti con un numero di alunni inferiore a 4.
Il Capo d'istituto segnalerà, inoltre, l'eventuale numero di
alunni portatori di handicap, non compresi nel numero di alunni già
indicati, secondo quanto previsto dal 2° e 3° comma del presente
articolo, al fine della costituzione da parte del Provveditore agli
Studi di posti di sostegno su non più di due scuole, eventualmente
illustrando su apposita nota il caso di alunni portatori di gravi
forme di handicap.
Il Provveditore agli Studi, avvalendosi anche del gruppo di
lavoro per gli alunni portatori di handicap, determina il numero dei
posti di sostegno all'interno di ciascuna scuola ed il numero dei
posti orario tra due scuole (anche per questi ultimi, valutate le
motivazioni dei Presidi competenti circa la gravità dell'handicap, la
determinazione potrà derogare al rapporto medio di un posto ogni 4
alunni).
Art. 8 - Corsi per gli adulti
I posti derivanti dai corsi sperimentali per gli adulti saranno
determinati a livello distrettuale e localizzati a livello di scuola
solo al momento dell'adeguamento dell'organico alla situazione di
fatto e cioè all'inizio dell'anno scolastico cui si riferiscono gli
organici.
Pertanto il Provveditore agli Studi, partendo dalla situazione
dell'anno scolastico precedente quello cui si riferiscono gli
organici, prevederà, in ambito distrettuale, il numero dei moduli e
ne determinerà i posti relativi, tenendo presente che non è
possibile abbinare spezzoni di due distretti diversi.
Si fa presente che nell'ambito di ciascun modulo si potrà
prevedere l'insegnamento di una sola lingua straniera.
Si richiama l'attenzione sull'esigenza che le richieste di
educazione degli adulti che emergono dalle diverse realtà
territoriali siano tenute nella necessaria considerazione per
un'equilibrata distribuzione delle risorse che consenta di venire
incontro a tutte le esigenze formative di ciascuna provincia.
Art. 9 - Dotazione organica provinciale
Dopo aver determinato la dotazione organica di ciascuna scuola
e quella per le attività di educazione degli adulti, l'eventuale
ulteriore disponibilità nel contingente provinciale di posti
determinato con decreto interministeriale, sarà ripartita dai
Provveditori agli Studi con criteri di proporzionalità rispetto alle
dotazioni organiche di ciascuna classe di concorso, per le finalità
previste dall'art. 1, 71° comma della legge 23/12/1996, n. 662.
TITOLO III
NORME COMUNI
Art. 10 - Divieto di abbinamento tra ore residue di tipo
diverso
Le cattedre e i posti orario, sia all'interno di una scuola,
sia tra due o più scuole, possono essere formati esclusivamente
abbinando ore residue appartenenti alla stessa tipologia tra quelle
sottoindicate:
1) ore di insegnamento derivanti da classi a tempo normale e da
classi a tempo prolungato;
2) ore derivanti da corsi sperimentali per adulti;
3) ore derivanti dal sostegno.
Art. 11 - Determinazione provvisoria dell'organico
Per ogni scuola media e sezione staccata i Presidi faranno
pervenire, debitamente compilato, entro il 20 gennaio dell'anno
scolastico precedente quello cui si riferiscono gli organici, un
prospetto riassuntivo dei dati relativi alle classi a tempo normale e
a tempo prolungato, agli alunni e al sostegno, da rilevare a norma dei
precedenti articoli 2, 3, 4 e 7 secondo l'allegato Modello 1 (si
omette nella pubblicazione, n.d.r.).
Successivamente alla trasmissione ai Provveditori agli Studi
dei prospetti predetti, e comunque non oltre 3 giorni i Presidi
avranno cura di informare i rappresentanti sindacali, eventualmente
presenti nella scuola, sui dati previsionali elaborati.
I Provveditori agli Studi, controllata la regolarità della
compilazione dei prospetti, forniscono, a loro volta, alle
Organizzazioni sindacali della scuola un'informazione preventiva in
ordine ai criteri per la definizione e la distribuzione degli
organici. Alle stesse Organizzazioni sindacali dovranno essere forniti
gli atti utili all'acquisizione degli elementi conoscitivi e alla
comprensione dei criteri generali che l'Amministrazione intende
seguire sulla materia in questione.
I Provveditori agli Studi procedono, quindi, alla
determinazione di tutte le dotazioni organiche previste dalla presente
ordinanza.
Successivamente inviano alle singole scuole, per la
pubblicazione all'albo, che deve essere effettuata entro il 20 marzo
dell'anno scolastico precedente quello cui si riferiscono gli
organici, il Mod. 2 (si omette nella pubblicazione, n.d.r.)
riguardante le cattedre di tutti gli insegnamenti ed i posti di
sostegno. I Capi d'istituto e i rappresentanti sindacali possono
formulare in merito le proprie osservazioni al Provveditore agli Studi
entro il termine di cinque giorni dalla data di pubblicazione.
Entro la stessa data del 20 marzo i Provveditori affiggono
all'albo i prospetti relativi ai posti derivanti dai moduli di corsi
sperimentali per adulti, localizzati a livello di distretto (Mod. 3) (si
omette nella pubblicazione, n.d.r.).
Art. 12 - Determinazione definitiva dell'organico
I Provveditori agli Studi, esaminate le osservazioni di cui al
precedente articolo, determinano in via definitiva, e pubblicano
all'albo entro il 31 marzo dell'anno scolastico precedente quello cui
si riferiscono gli organici, con proprio formale provvedimento, le
dotazioni organiche del personale docente delle scuole medie, delle
sezioni staccate e, a livello distrettuale del personale dei corsi
sperimentali per adulti. Lo stesso provvedimento deve riportare i dati
riepilogativi provinciali.
La dotazione organica determinata dai Provveditori agli Studi
dovrà essere comunque contenuta nei limiti fissati dall'annuale
decreto interministeriale di cui al citato comma 71 dell'art. 1 della
legge n. 662/96.
Il provvedimento di cui al primo comma, unitamente ai modelli
1, 2 e 3 è inviato alla Ragioneria provinciale per il riscontro ed
alle singole scuole per l'affissione all'albo.
La presente ordinanza sarà inviata alla Corte dei Conti per la
registrazione. |