Prima Pagina
Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo

Ricerca

 

Ordinanza Ministeriale 19 marzo 1997, n. 191

Prot. n. 6012

Testo aggiornato dell'O.M. concernente le modalità di determinazione degli organici del personale docente delle scuole medie statali

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DI INTESA

CON IL MINISTRO DEL TESORO


Visto il D.L.vo 16/4/1994, n. 297;
Visti i DD.MM. 9/2/1979, con i quali sono stati stabiliti i programmi, gli orari di insegnamento e le prove di esame per la scuola media statale, per le scuole medie annesse agli istituti d'arte e ai Conservatori di musica e per le scuole medie per ciechi;
Visto il D.M. 18/2/1981, con il quale sono stabiliti gli orari di insegnamento e le prove d'esame per le scuole medie statali speciali per sordomuti;
Visto il D.P.R. 14/5/1982, n. 782, relativo alle nuove tabelle organiche del personale docente della scuola media;
Visto il D.P.R. 10/5/1983, n. 655, relativo alle tabelle organiche del personale docente delle scuole medie per sordomuti;
Visto il D.M. 22/7/1983, relativo agli orari di insegnamento ed alla costituzione delle cattedre nelle classi a tempo prolungato;
Visto il D.P.R. 19/12/1983, n. 1267, relativo alla costituzione delle cattedre nelle scuole medie statali per ciechi;
Visto il D.P.R. 10/1/1984, n. 315, relativo alla costituzione delle cattedre nelle scuole di lingua slovena;
Visto il D.P.R. 26/10/1984, n. 510, relativo alla costituzione delle cattedre per le scuole medie della provincia di Bolzano;
Visto il D.P.R. 15/7/1988, n. 405, recante norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino Alto Adige in materia di ordinamento in provincia di Trento;
Visto il D.L.vo 24 luglio 1996, n. 433 che ha apportato modifiche e integrazioni al citato D.P.R. n. 405/88;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Vista l'O.M. n. 167 del 9/5/1994 con la quale è stato emanato un testo aggiornato delle precedenti disposizioni sulla materia delle dotazioni organiche dei docenti delle scuole medie;
Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto «Scuola» sottoscritto il 4 agosto 1995;
Vista la legge 23/12/1996, n. 662;
Ravvisata l'opportunità di apportare al testo gli aggiornamenti legati alle suindicate disposizioni legislative in materia di dotazioni organiche del personale della scuola;
 

ORDINA


Art. 1
La determinazione degli organici del personale docente delle scuole di istruzione secondaria di primo grado è regolata, in via permanente, dalle disposizioni che seguono, salve eventuali successive modificazioni ed integrazioni.
I Provveditori agli Studi determinano:

1) a livello di singola scuola e sezione staccata, le dotazioni organiche delle classi di concorso e dei posti di sostegno;
2) a livello distrettuale, le dotazioni organiche dei corsi sperimentali per adulti.

Per le scuole medie speciali per sordomuti e per quelle per ciechi i Provveditori competenti determinano le dotazioni organiche secondo le tabelle previste rispettivamente dal D.P.R. 10/5/1983, n. 655 e dal D.P.R. 19/12/1983 n. 1267, citato nelle premesse.
Per le scuole medie annesse agli istituti d'arte ed ai Conservatori di musica i Provveditori agli Studi competenti determinano le dotazioni organiche secondo le tabelle previste dal D.P.R. 14/5/1982, n. 782, escluse le cattedre di educazione artistica (scuole medie annesse agli istituti d'arte) e di educazione musicale (scuole medie annesse ai Conservatori di musica) il cui insegnamento, ai sensi del D.P.R. precitato, è affidato rispettivamente ai docenti di «disegno dal vero», «plastica» e «teoria solfeggio e dettato musicale», «strumento musicale»; le ore di insegnamento di dette discipline concorrono conseguentemente alla formazione di cattedre nelle rispettive istituzioni scolastiche alle quali le scuole medie sono annesse.
I Provveditori agli Studi nelle cui province funzionano i Conservatori di musica invieranno all'Ispettorato per l'Istruzione Artistica il piano previsionale delle prime classi della scuola media annessa.
Per le scuole medie con lingua d'insegnamento italiana, tedesca e delle località ladine della provincia di Bolzano provvedono rispettivamente il Sovrintendente scolastico, l'Intendente scolastico per la scuola in lingua tedesca e l'Intendente scolastico per la scuola delle località ladine.
Per ciascun anno scolastico la consistenza degli organici provinciali del personale docente è stabilita con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione di concerto con il Ministro del Tesoro, tenuto conto delle prevedibili cessazioni dal servizio, del numero delle effettive esigenze di funzionamento delle classi da costituire, in conformità alle indicazioni dei decreti interministeriali da emanarsi ai sensi dell'art. 1, 71° comma della legge 23/12/1996, n. 662.
 

TITOLO I
CLASSI A TEMPO NORMALE E CLASSI A TEMPO PROLUNGATO


Art. 2 - Rilevazione
I Provveditori agli Studi effettuano la rilevazione delle classi funzionanti nell'anno scolastico precedente quello cui si riferiscono gli organici nelle scuole medie e nelle sezioni staccate delle rispettive province.
Le classi formate esclusivamente da alunni minorati dell'udito, funzionanti presso scuole normali, devono essere rilevate ai fini della determinazione dell'organico di diritto, che verrà sviluppato secondo le tabelle previste dal D.P.R. 10/5/1983, n. 655. Tale organico sarà, ovviamente, tenuto distinto dall'organico derivante dalle classi normali.
Ad eccezione delle classi di cui al comma precedente, sono escluse dalla rilevazione, e quindi ininfluenti ai fini della determinazione degli organici, quelle funzionanti presso gli istituti penali minorili, i corsi di preparazione agli esami di idoneità e licenza media, e quelle funzionanti ai sensi del 9° comma art. 12 della legge n. 104/92.
Non devono essere rilevate le ore aggiuntive conseguenti allo sdoppiamento delle classi durante l'insegnamento della lingua straniera, eventualmente autorizzato per obiettive esigenze.
Debbono essere invece, rilevate, le ore aggiuntive derivanti da emanazione di decreti autorizzativi di sperimentazione ex art. 278 D.L.vo n. 297/94.
Le cattedre formate con le ore derivanti dalle autorizzazioni di cui al precedente comma non dovranno comunque comportare incremento di organico superiore al 4 per cento della media delle dotazioni organiche corrispondenti ai corsi ordinari funzionanti nella medesima provincia nel triennio precedente a quello cui si riferisce la rilevazione organica.

Art. 3 - Previsione delle classi
I Provveditori agli Studi debbono prevedere il numero delle classi che, secondo una rigorosa valutazione delle singole situazioni funzioneranno nell'anno scolastico successivo, attenendosi, a tal fine, ai criteri sulla formazione delle classi stabiliti dal relativo decreto interministeriale.
I Provveditori agli Studi e i Presidi, ciascuno per la loro sfera di competenza, hanno la responsabilità contabile dell'osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza.
Premesso quanto sopra disposto si forniscono, inoltre, i seguenti criteri.
La previsione del numero delle prime classi è effettuata sulla base degli alunni iscritti, tenuto conto degli alunni portatori di handicap e del tasso di ripetenza degli alunni delle prime classi che i Capi d'istituto dovranno calcolare sulla base della serie storica della ripetenza dell'ultimo triennio.
Per ogni due prime classi a tempo normale dovrà necessariamente essere impartito l'insegnamento della stessa lingua straniera, ai fini del rispetto di quanto previsto dal D.P.R. 14/5/1982, n. 782, mentre per le classi funzionanti a tempo prolungato si istituisce, in base alle disposizioni di cui al D.M. 22/7/1983, una cattedra di lingua straniera ogni 3 classi.
La previsione del numero delle seconde e terze classi è effettuata sulla base del numero degli alunni che si prevede frequenteranno le seconde e terze classi, tenuto conto degli alunni portatori di handicap e del tasso di ripetenza rispettivamente delle seconde e terze classi che i Capi d'istituto calcoleranno con gli stessi criteri di cui al precedente quarto comma.
Determinato ai sensi dei commi precedenti il numero delle classi previste in ciascuna scuola, si potrà prevedere il funzionamento di classi a tempo prolungato qualora il numero di richieste, avanzate all'atto dell'iscrizione sia sufficiente alla formazione di almeno una classe; in ogni caso va assicurata agli alunni che ne facciano richiesta la possibilità di frequentare classi a tempo normale.
La presenza nella scuola di classi a tempo prolungato e a tempo normale non può dar luogo a un numero di classi superiore a quello derivante dall'applicazione dei precedenti commi.
Fermo restando il numero delle classi previste, lievi oscillazioni del numero degli alunni tra classi a tempo normale o a tempo prolungato saranno possibili, sempre che lo consentano le condizioni edilizie.
La previsione del numero delle classi, ripartite secondo la lingua straniera studiata, deve tener conto rigorosamente delle cattedre costituite per l'anno scolastico precedente quello cui si riferiscono gli organici.
Eventuali richieste di trasformazione delle cattedre di lingua straniera, adeguatamente motivate, potranno essere accolte dai competenti Provveditori agli Studi solo nel caso in cui la cattedra risulti priva di titolare e non vi siano nella provincia docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in attesa di sede definitiva o soprannumerari e purché non si determinino comunque posizioni di soprannumerarietà.
Per le cattedre di lingua inglese o di lingua francese, ferme restando le condizioni di cui al precedente comma, le trasformazioni non potranno superare il 5% della dotazione organica dell'anno precedente e relativa alla classe di concorso di appartenenza della cattedra che si intende trasformare.
Al fine di cui sopra si arrotondano all'unità le frazioni superiori a 0,50.
In modo distinto tra tempo normale e tempo prolungato, qualora nelle scuole e sezioni staccate si preveda una riduzione delle prime classi, con la conseguente contrazione del numero delle ore o delle cattedre di lingua straniera, tale contrazione deve riguardare, in primo luogo, l'eventuale cattedra orario e quindi una delle cattedre normali della lingua straniera meno richiesta dagli alunni iscritti.

Art. 4 - Determinazione classi a tempo prolungato
Le classi a tempo prolungato potranno essere autorizzate nei limiti consentiti dalla dotazione organica assegnata a ciascuna provincia con il relativo decreto interministeriale.
Si richiama l'attenzione sulla necessità che, per garantire una distribuzione equa delle risorse disponibili, il funzionamento di classi a tempo prolungato sia autorizzato previa una rigorosa valutazione della totalità dei bisogni formativi che emergono in ciascuna provincia.

Art. 5 - Cattedre all'interno della scuola
Acquisita la situazione effettiva, integrata da quella previsionale, i Provveditori agli Studi determinano, distintamente per classi di concorso, per le singole scuole e sezioni staccate le cattedre all'interno di ciascuna unità scolastica secondo le seguenti regole:

1) Per le scuole esclusivamente con classi a tempo normale:

A) la formazione delle cattedre ordinarie ai sensi del D.P.R. 14/5/1982, n. 782;
B) con gli spezzoni orari residui la formazione delle cattedre orario interne. Le cattedre orario interne di materie letterarie saranno formate dividendo prioritariamente le ore di insegnamento delle prime classi, successivamente delle seconde ed infine delle terze.

2) Per le scuole esclusivamente con classi a tempo prolungato: la determinazione delle cattedre orario interne secondo le regole di cui al D.M. 22/7/1983.
3) Per le scuole con classi a tempo normale e a tempo prolungato:

A) formazione delle cattedre ordinarie e orario interne delle classi a tempo normale secondo le regole di cui al punto 1);
B) formazione delle cattedre orario delle classi a tempo prolungato secondo le regole di cui al D.M. 22/7/1983;
C) formazione con gli spezzoni, con i quali non sia stato possibile costituire cattedre ordinarie e orario interne secondo i precedenti punti A) e B), di cattedre, che d'ora in poi, saranno denominate «cattedre miste», secondo le regole seguenti:

- Matematica : 20 ore (12 normali + 8 a tempo prolungato)
- Lingua straniera : 16 o 17 ore con completamento fino a 18 ore
- Educazione tecnica : 18 ore
- Educazione artistica : 16 o 17 ore con completamento fino a 18 ore
- Educazione musicale : 16 o 17 ore con completamento fino a 18 ore
- Educazione fisica : 16 o 17 ore con completamento fino a 18 ore

Le cattedre di educazione tecnica sono costituite in ragione di una ogni 6 classi a tempo normale o a tempo prolungato e quelle di educazione fisica in ragione di una cattedra ogni 9 classi a tempo normale e 1 cattedra ogni 6 classi a tempo prolungato.

Art. 6 - Cattedre tra più scuole
Solo dopo aver costituito all'interno della scuola, con precedenza assoluta, tutte le cattedre possibili, si procederà alla formazione delle cattedre orario esterne, utilizzando indifferentemente gli spezzoni a tempo normale e a tempo prolungato.
Nelle classi a tempo prolungato i contributi orario di ciascuna classe, distintamente per classi di concorso, sono spezzoni elementari e pertanto indivisibili.
Per le cattedre orario esterne di materie letterarie si scinderanno indifferentemente le ore di insegnamento nella prima, seconda e terza classe.
Le cattedre orario sono costituite da due o tre scuole funzionanti, possibilmente, nell'ambito dello stesso Comune e dello stesso Distretto.
Non è consentita la costituzione di nuove cattedre orario mediante l'abbinamento di tre scuole, qualora dette scuole abbiano sede in tre distinti Comuni.
La cattedra orario esterna può essere istituita sempreché venga rispettato il criterio della facile raggiungibilità e sia assicurata al titolare la possibilità di adempiere a tutti gli obblighi di servizio.
Le cattedre orario esterne costituite nell'organico di diritto per l'anno scolastico precedente quello cui si riferiscono gli organici su cui insiste un titolare devono essere confermate con la stessa scuola di completamento sempreché permangano le necessarie condizioni e non sia possibile variarle migliorando la raggiungibilità tra le scuole interessate.
Devono comunque essere modificate le cattedre orario esterne che abbiano evidenziato obiettive difficoltà per il titolare all'assolvimento degli obblighi di servizio.
La cattedra orario esterna deve essere strutturata in modo tale che la prima scuola, alla cui dotazione organica la cattedra stessa è attribuita, deve presentare maggiore od uguale disponibilità di ore.
In tali ore andranno comprese anche le eventuali ore da effettuarsi ai sensi del D.M. 22/7/1983 per il raggiungimento dell'orario di cattedra, qualora il contributo orario della scuola di titolarità si riferisca ad almeno una classe a tempo prolungato.
 

TITOLO II
SOSTEGNO E CORSI PER GLI ADULTI


Art. 7 - Sostegno
Per il sostegno a favore degli alunni portatori di handicap si fa presente, in via preliminare, che i posti debbono essere determinati in modo indistinto rispetto alle classi di concorso e separatamente secondo i seguenti tipi:

A) Minorati della vista;
B) Minorati dell'udito;
c) Minorati psicofisici.

A tal fine, distintamente per i tre tipi sopra citati, il Preside proporrà al Provveditore agli Studi il numero di tutti i posti di sostegno di cui prevede il funzionamento all'interno della scuola, con l'indicazione del relativo numero complessivo di alunni portatori di handicap che hanno concorso alla formazione dei posti, seguendo il criterio di cui all'art. 443 del D.L.vo n. 297/94 (un posto ogni 4 alunni portatori di handicap).
Il Preside, al fine dell'individuazione degli alunni portatori di handicap che frequenteranno la prima classe, prenderà gli opportuni contatti con il Circolo didattico della zona in cui opera la scuola.
Nel caso di alunni portatori di gravi forme di handicap, desumibili dall'articolazione della diagnosi funzionale così come prevista dal D.P.R. 24/2/1994, il Preside potrà proporre un numero di posti determinati secondo criteri che deroghino al rapporto numerico sopra indicato, illustrando su apposita nota i motivi per cui ha previsto uno o più posti con un numero di alunni inferiore a 4.
Il Capo d'istituto segnalerà, inoltre, l'eventuale numero di alunni portatori di handicap, non compresi nel numero di alunni già indicati, secondo quanto previsto dal 2° e 3° comma del presente articolo, al fine della costituzione da parte del Provveditore agli Studi di posti di sostegno su non più di due scuole, eventualmente illustrando su apposita nota il caso di alunni portatori di gravi forme di handicap.
Il Provveditore agli Studi, avvalendosi anche del gruppo di lavoro per gli alunni portatori di handicap, determina il numero dei posti di sostegno all'interno di ciascuna scuola ed il numero dei posti orario tra due scuole (anche per questi ultimi, valutate le motivazioni dei Presidi competenti circa la gravità dell'handicap, la determinazione potrà derogare al rapporto medio di un posto ogni 4 alunni).

Art. 8 - Corsi per gli adulti
I posti derivanti dai corsi sperimentali per gli adulti saranno determinati a livello distrettuale e localizzati a livello di scuola solo al momento dell'adeguamento dell'organico alla situazione di fatto e cioè all'inizio dell'anno scolastico cui si riferiscono gli organici.
Pertanto il Provveditore agli Studi, partendo dalla situazione dell'anno scolastico precedente quello cui si riferiscono gli organici, prevederà, in ambito distrettuale, il numero dei moduli e ne determinerà i posti relativi, tenendo presente che non è possibile abbinare spezzoni di due distretti diversi.
Si fa presente che nell'ambito di ciascun modulo si potrà prevedere l'insegnamento di una sola lingua straniera.
Si richiama l'attenzione sull'esigenza che le richieste di educazione degli adulti che emergono dalle diverse realtà territoriali siano tenute nella necessaria considerazione per un'equilibrata distribuzione delle risorse che consenta di venire incontro a tutte le esigenze formative di ciascuna provincia.

Art. 9 - Dotazione organica provinciale
Dopo aver determinato la dotazione organica di ciascuna scuola e quella per le attività di educazione degli adulti, l'eventuale ulteriore disponibilità nel contingente provinciale di posti determinato con decreto interministeriale, sarà ripartita dai Provveditori agli Studi con criteri di proporzionalità rispetto alle dotazioni organiche di ciascuna classe di concorso, per le finalità previste dall'art. 1, 71° comma della legge 23/12/1996, n. 662.
 

TITOLO III
NORME COMUNI


Art. 10 - Divieto di abbinamento tra ore residue di tipo diverso
Le cattedre e i posti orario, sia all'interno di una scuola, sia tra due o più scuole, possono essere formati esclusivamente abbinando ore residue appartenenti alla stessa tipologia tra quelle sottoindicate:

1) ore di insegnamento derivanti da classi a tempo normale e da classi a tempo prolungato;
2) ore derivanti da corsi sperimentali per adulti;
3) ore derivanti dal sostegno.

Art. 11 - Determinazione provvisoria dell'organico
Per ogni scuola media e sezione staccata i Presidi faranno pervenire, debitamente compilato, entro il 20 gennaio dell'anno scolastico precedente quello cui si riferiscono gli organici, un prospetto riassuntivo dei dati relativi alle classi a tempo normale e a tempo prolungato, agli alunni e al sostegno, da rilevare a norma dei precedenti articoli 2, 3, 4 e 7 secondo l'allegato Modello 1 (si omette nella pubblicazione, n.d.r.).
Successivamente alla trasmissione ai Provveditori agli Studi dei prospetti predetti, e comunque non oltre 3 giorni i Presidi avranno cura di informare i rappresentanti sindacali, eventualmente presenti nella scuola, sui dati previsionali elaborati.
I Provveditori agli Studi, controllata la regolarità della compilazione dei prospetti, forniscono, a loro volta, alle Organizzazioni sindacali della scuola un'informazione preventiva in ordine ai criteri per la definizione e la distribuzione degli organici. Alle stesse Organizzazioni sindacali dovranno essere forniti gli atti utili all'acquisizione degli elementi conoscitivi e alla comprensione dei criteri generali che l'Amministrazione intende seguire sulla materia in questione.
I Provveditori agli Studi procedono, quindi, alla determinazione di tutte le dotazioni organiche previste dalla presente ordinanza.
Successivamente inviano alle singole scuole, per la pubblicazione all'albo, che deve essere effettuata entro il 20 marzo dell'anno scolastico precedente quello cui si riferiscono gli organici, il Mod. 2 (si omette nella pubblicazione, n.d.r.) riguardante le cattedre di tutti gli insegnamenti ed i posti di sostegno. I Capi d'istituto e i rappresentanti sindacali possono formulare in merito le proprie osservazioni al Provveditore agli Studi entro il termine di cinque giorni dalla data di pubblicazione.
Entro la stessa data del 20 marzo i Provveditori affiggono all'albo i prospetti relativi ai posti derivanti dai moduli di corsi sperimentali per adulti, localizzati a livello di distretto (Mod. 3) (si omette nella pubblicazione, n.d.r.).

Art. 12 - Determinazione definitiva dell'organico
I Provveditori agli Studi, esaminate le osservazioni di cui al precedente articolo, determinano in via definitiva, e pubblicano all'albo entro il 31 marzo dell'anno scolastico precedente quello cui si riferiscono gli organici, con proprio formale provvedimento, le dotazioni organiche del personale docente delle scuole medie, delle sezioni staccate e, a livello distrettuale del personale dei corsi sperimentali per adulti. Lo stesso provvedimento deve riportare i dati riepilogativi provinciali.
La dotazione organica determinata dai Provveditori agli Studi dovrà essere comunque contenuta nei limiti fissati dall'annuale decreto interministeriale di cui al citato comma 71 dell'art. 1 della legge n. 662/96.
Il provvedimento di cui al primo comma, unitamente ai modelli 1, 2 e 3 è inviato alla Ragioneria provinciale per il riscontro ed alle singole scuole per l'affissione all'albo.

La presente ordinanza sarà inviata alla Corte dei Conti per la registrazione.


La pagina
- Educazione&Scuola©