Ordinanza Ministeriale 15 luglio 1991, n. 216
Elezioni del consiglio scolastico distrettuale
Prot. n. 1599/N10
TITOLO I -
DISPOSIZIONI GENERALI - CORPI ELETTORALI
Art. 1.-
Organo competente a indire le elezioni
1. Le elezioni per la costituzione dei consigli scolastici distrettuali, per la provincia di competenza, sono indette dal Provveditore agli studi.
2. Nel caso di distretto scolastico, nel cui territorio siano compresi comuni appartenenti a due province, le elezioni per il consiglio scolastico distrettuale sono indette dal provveditore agli studi della provincia nel cui territorio esiste il maggior numero di scuole del distretto e, a parità di scuole, la maggiore popolazione scolastica.
3. Il Ministro della P.I. fissa la data delle votazioni.
4. Le operazioni di voto si svolgono, di norma, in un giorno non lavorativo dalle ore 8 alle ore 12 e in quello successivo dalle ore 8 alle ore 13,30.
Art. 2.-
Componenti del consiglio scolastico distrettuale
1. Le componenti scolastiche e sociali e gli enti che hanno diritto alla rappresentanza nel consiglio scolastico distrettuale sono elencate ai primi 7 commi dell’art. 11 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, integrato dall’art. 3 della Legge 14 gennaio 1975, n. 1.
2. Il consiglio scolastico distrettuale è composto come segue:
a) tre rappresentanti del personale direttivo in servizio nelle scuole ed istituti statali compresi nel distretto, eletti dal corrispondente personale in servizio nelle medesime scuole;
b) cinque rappresentanti del personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nelle scuole ed istituti statali compresi nel distretto, eletti dal corrispondente personale in servizio nelle medesime scuole; i seggi sono assegnati in modo tale da assicurare di regola la rappresentanza dei diversi ordini di scuola esistenti nel distretto;
c) un rappresentante del personale direttivo e uno del personale docente in servizio nelle scuole pareggiate, parificate, legalmente riconosciute e materne non statali vigilate comprese nel distretto, eletti dal corrispondente personale in servizio nelle medesime scuole;
d) sette rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alle scuole statali, pareggiate, parificate legalmente riconosciute e materne non statali vigilate comprese nel distretto riservando almeno un posto ai genitori degli alunni delle scuole non statali; cade tale riserva nell’ipotesi in cui non esistano nel distretto scuole non statali pareggiate, parificate, legalmente riconosciute e materne non statali vigilate;
e) tre membri non appartenenti al personale della scuola, residenti nel distretto, designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative che organizzano sul piano nazionale i lavoratori dipendenti;
f) due rappresentanti dei lavoratori autonomi, residenti nel distretto, designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
g) tre rappresentanti, residenti nel distretto, delle forze sociali rappresentative di interessi generali, di cui uno designato dalla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, tra gli imprenditori, e gli altri due designati dal consiglio provinciale, che siano espressione di enti, associazioni e istituzioni culturali, le quali per gli scopi perseguiti e i risultati ottenuti siano ritenute capaci di concorrere allo sviluppo e al miglioramento della scuola;
h) sette rappresentanti eletti dagli alunni delle scuole -secondarie superiori e artistiche- statali, pareggiate, parificate e legalmente riconosciute comprese nel distretto, riservando un posto agli alunni delle scuole non statali, qualora esistenti; cade tale riserva nell’ipotesi in cui non esistano nel distretto scuole non statali pareggiate, parificate e legalmente riconosciute;
i) tre rappresentanti dell’amministrazione provinciale, di cui uno riservato alla minoranza, eletti, anche al di fuori del proprio seno, dal consiglio provinciale. Quando il territorio del distretto interessa più province, i rappresentanti vengono eletti nel modo seguente: ogni consiglio provinciale elegge tre consiglieri, di cui uno riservato alla minoranza, che congiuntamente eleggono i rappresentanti delle province nel consiglio distrettuale, anche al di fuori del proprio seno e garantendo la rappresentanza della minoranza;
l) due rappresentanti del personale amministrativo tecnico e ausiliario di ruolo e non di ruolo in servizio nelle scuole statali comprese nel distretto, eletti dal corrispondente personale in servizio nelle medesime scuole.
3. Del consiglio scolastico distrettuale fanno parte, altresì, 7 rappresentanti del comune, di cui due riservati alla minoranza, eletti, anche fuori del proprio seno, dal consiglio comunale del comune se esso coincide col distretto.
4. Quando il territorio del distretto si estende su più comuni il numero dei rappresentanti è elevato a 11, di cui due riservati alla minoranza.
5. Nei casi previsti dal precedente comma i consigli comunali, compresi nell’ambito del distretto, provvedono ad eleggere ciascuno 3 consiglieri, di cui 1 riservato alla minoranza, che congiuntamente eleggono i rappresentanti comunali nel consiglio scolastico distrettuale, garantendo la rappresentanza della minoranza.
6. Se in un comune sono istituiti più distretti, esso avrà sette rappresentanti per ogni distretto, dei quali due riservati alla minoranza.
7. Qualora nell’ambito del distretto non esistano scuole pareggiate, parificate legalmente riconosciute e materne non statali vigilate, i posti previsti per il personale direttivo e docente delle scuole non statali vanno ad aggiungersi a quelli previsti per il personale direttivo e docente delle scuole statali. Tale aumento non si attua, invece, qualora manchi la componente direttiva delle scuole non statali predette pur essendo presenti dette scuole nel distretto.
Art. 3.-
Richiesta di designazione e di elezioni a enti e associazioni sindacali
1. Contestualmente all’indizione delle elezioni per il consiglio scolastico distrettuale, il provveditore agli studi invia formale richiesta agli enti e associazioni contemplati dall’art. 11 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, integrato dall’art. 3 della Legge 14 gennaio 1975, n. 1 relativi alla costituzione dei predetti organi, ai fini delle previste designazioni o elezioni dei rappresentanti in seno agli organi stessi.
2. In particolare, per quanto attiene alle organizzazioni sindacali, l’invito deve essere rivolto alle segreterie provinciali dei sindacati più rappresentativi che organizzano sul piano nazionale diverse categorie di lavoratori dipendenti, individuando per l’attribuzione dei posti il loro grado di rappresentatività locale, in base alle precisazioni fornite dall’ufficio provinciale del lavoro (1).
3. Nell’ipotesi di distretti che interessino il territorio di più province, la richiesta delle designazioni deve essere rivolta alle Segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali o alle Camere di Commercio o alle Amministrazioni provinciali delle rispettive province, per opportune intese ai fini delle designazioni di competenza.
4. Gli enti e le associazioni predetti devono far pervenire le designazioni entro il 30esimo giorno successivo a quello delle votazioni, pena decadenza. Qualora le designazioni non siano pervenute entro tale termine il consiglio scolastico distrettuale può funzionare regolarmente senza dette componenti.
5. Gli adempimenti relativi alle modalità delle elezioni dei rappresentanti dei comuni nei consigli scolastici distrettuali rientrano nella potestà di autoregolamentazione dei comuni interessati. Le deliberazioni dell’assemblea degli elettori e la proclamazione degli eletti in seno al consiglio scolastico distrettuale, dei rappresentanti dei comuni sono atti definitivi, impugnabili esclusivamente con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o ricorso giurisdizionale.
6. Nella comunicazione al provveditore agli studi dei nominativi eletti quali rappresentanti comunali in seno al consiglio scolastico distrettuale, l’organo che procede alla comunicazione stessa deve dichiarare che è stata regolarmente convocata l’assemblea degli elettori.
7. I rappresentanti comunali nel consiglio scolastico distrettuale, anche quando il territorio del distretto si estende su più comuni possono essere eletti anche al di fuori dei rispettivi consigli comunali.
8. Uno dei rappresentanti dei comuni di un distretto pluricomunale rappresenta tutti i comuni del distretto e pertanto non perde i requisiti di eleggibilità nell’ipotesi di rinnovo del consiglio del comune di residenza.
NOTA
(1) Per quanto concerne la rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi vedi C.M. 4 marzo 1988, n. 63.
Art. 4.-
Diritto di elettorato
1. L’elettorato attivo e passivo per le singole rappresentanze nel consiglio scolastico distrettuale spetta esclusivamente ai componenti delle rispettive categorie partecipanti a tale organismo.
2. Non è richiesto il possesso della cittadinanza italiana.
Art. 5.-
Elettorato attivo e passivo degli alunni
1. L’elettorato attivo e passivo compete agli alunni iscritti nelle scuole secondarie superiori ed artistiche (licei artistici ed istituti d’arte) dello Stato e nelle scuole secondarie superiori ed artistiche (licei artistici ed istituti d’arte) pareggiate, parificate e legalmente riconosciute.
2. L’elettorato attivo e passivo spetta agli alunni iscritti nelle scuole predette qualunque sia la loro età.
Art. 6.-
Elettorato attivo e passivo dei genitori degli alunni delle scuole statali e
delle scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute e delle scuole
materne non statali vigilate
1. L’elettorato attivo e passivo per le elezioni dei rappresentanti dei genitori spetta, anche se i figli sono maggiorenni, ad entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali siano attribuiti, con provvedimento dell’autorità giudiziaria, poteri tutelari, ai sensi dell’art. 348 c.c.. Sono escluse, pertanto, le persone giuridiche, in quanto, ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, il voto è personale.
2. I rappresentanti legali degli istituti, cui sono affidati i minori, possono essere sentiti dal consiglio scolastico distrettuale sui problemi inerenti alla formazione degli alunni loro affidati.
3. Il tutore può votare per gli organi collegiali, in luogo del genitore, quando questi non è vivente o ha perso la potestà sul minore alunno iscritto nella scuola.
4. Tali disposizioni si applicano sia ai genitori di alunni iscritti nelle scuole statali sia ai genitori degli alunni iscritti nelle scuole pareggiate, parificate, legalmente riconosciute e nelle scuole materne non statali vigilate previste dal successivo art. 13.
Art. 7.-
Elettorato attivo e passivo del personale direttivo statale
1. L’elettorato attivo e passivo spetta al personale direttivo delle scuole statali, e ai rettori e vice-rettori dei convitti e alle direttrici e vice-direttrici degli educandati femminili.
2. Tale personale esercita il diritto di elettorato attivo e passivo, oltre che per il consiglio distrettuale nel cui territorio si trova la sede centrale della scuola o della direzione didattica, anche per i consigli scolastici di distretti ove sono ubicate le sedi staccate, coordinate, succursali e plessi. La stessa disposizione si applica al direttore didattico con incarico di reggenza in un circolo di altro distretto.
3. La componente del personale direttivo statale è unitaria. Non è prevista la ripartizione per i diversi ordini di scuola.
Art. 8.-
Elettorato attivo e passivo del personale direttivo delle scuole non statali
1. L’elettorato attivo e passivo spetta al personale direttivo delle scuole non statali, pareggiate, parificate, legalmente riconosciute e delle scuole materne non statali vigilate previste dal successivo art. 13.
2. Qualora esista un solo rappresentante del personale direttivo della scuola non statale, lo stesso, se in possesso dei requisiti richiesti, fa parte di diritto del consiglio scolastico distrettuale.
3. Il personale direttivo delle predette scuole non statali partecipa alle elezioni esclusivamente come personale direttivo, anche se svolge contemporaneamente l’attività di insegnamento.
Art. 9.-
Elettorato attivo e passivo del personale docente delle scuole statali
1. Spetta l’elettorato attivo e passivo per l’elezione del consiglio scolastico distrettuale ai docenti di ruolo e non di ruolo, con supplenza annuale in servizio nelle scuole statali.
2. Nel caso di supplenza annuale conferita dal preside, ai sensi del comma 3 dell’art. 15 della Legge 20 maggio 1982, n. 270, il docente può esercitare l’elettorato attivo e passivo solo se la supplenza riguardi un posto vacante e dia diritto alla retribuzione estiva. Inoltre sono da considerare supplenze annuali a tutti gli effetti quelle conferite dai presidi, ai sensi dell’art. 8, comma 6 del D.L. 9 novembre 1989, n. 357, convertito dalla Legge 27 dicembre 1989, n. 417.
3. I docenti non di ruolo supplenti temporanei non hanno diritto all’elettorato attivo e passivo.
4. Nei limiti stabiliti dai precedenti commi spetta l’elettorato attivo e passivo:
a) ai docenti dei corsi sperimentali di scuola media per lavoratori;
b) ai docenti dei corsi integrativi degli istituti magistrali e dei licei artistici;
c) ai docenti delle libere attività complementari e dello studio sussidiario nelle scuole medie integrate a tempo pieno e agli insegnanti elementari assegnati alle attività parascolastiche nei circoli didattici o ad esercitazioni presso cattedre di pedagogia e psicologia nelle università statali, a norma degli artt. 5 e 6 della Legge n. 1213/1967;
d) agli insegnanti chiamati a coprire i posti di cui all’art. 1 della Legge 24 settembre 1971, n. 820 nei circoli didattici in cui si svolgono le attività integrative;
e) agli insegnanti che operano nell’ambito delle scuole materne, elementari e medie per esigenze in materia di interventi psico-pedagogici;
f) ai docenti impegnati nell’attività di sperimentazione negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, nei quali si svolgono iniziative di sperimentazione autorizzate dal Ministero;
g) agli insegnanti elementari assegnati agli istituti magistrali per il tirocinio e agli insegnanti di scuola materna incaricati di svolgere il tirocinio presso le scuole magistrali: esercitano l’elettorato attivo e passivo rispettivamente nell’istituto magistrale e nella scuola magistrale;
h) agli insegnati tecnico-pratici e agli insegnanti di arte applicata;
i) agli insegnanti di religione;
l) agli esperti degli istituti tecnici e professionali;
m) al personale docente dipendente degli enti locali e che presta servizio presso le scuole statali alle condizioni e nei limiti stabiliti per il corrispondente personale dello Stato.
5. I docenti in assegnazione provvisoria esercitano l’elettorato attivo e passivo per l’elezione del consiglio scolastico distrettuale della provincia, in cui ha sede il circolo o istituto in cui prestano servizio.
6. I docenti con incarico di presidenza esercitano l’elettorato attivo e passivo per le elezioni dei rappresentanti del personale docente del cui ruolo fanno parte e votano presso la scuola nel cui organico sono inseriti come docenti.
7. Disposizioni relative al personale docente che si trovi in particolari posizioni di stato o funzionali sono contenute nei successivi art. 12 e art. 16.
Art. 10.-
Elettorato attivo e passivo del personale docente delle scuole non statali
1. Spetta l’elettorato attivo e passivo al personale docente delle scuole pareggiate, parificate, legalmente riconosciute e delle scuole materne non statali vigilate con esclusione dei docenti delle scuole elementari autorizzate e dei supplenti temporanei.
2. Per i docenti in servizio in più scuole dello stesso distretto o di più distretti si applicano le disposizioni dei commi 4 e 5 dell’art. 17.
3. Le componenti delle scuole magistrali non statali convenzionate partecipano alle elezioni del consiglio scolastico distrettuale, in quanto tali scuole sono assimilabili a quelle statali legalmente riconosciute.
4. Il personale docente statale, autorizzato a prestare servizio anche presso dette scuole non statali, esercita l’elettorato esclusivamente per la rappresentanza dei docenti delle scuole statali.
Art. 11.-
Elettorato attivo e passivo del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
statale
1. L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (di seguito denominato personale A.T.A.) nel consiglio scolastico distrettuale spetta al personale statale appartenente alla categoria sia di ruolo sia non di ruolo supplente annuale.
2. Il personale A.T.A. degli enti locali che presta servizio presso le scuole statali esercita l’elettorato attivo e passivo alle condizioni e nei limiti stabiliti per il corrispondente personale dello Stato.
Art. 12.-
Personale comandato o collocato fuori ruolo
1. Il personale che non presta effettivo servizio di istituto perché, ai sensi di disposizione di legge, esonerato dagli obblighi di ufficio o comandato o collocato fuori ruolo o assegnato quinquennalmente alle attività parascolastiche, partecipa all’elezione della componente relativa al ruolo di appartenenza nel consiglio scolastico distrettuale.
2. Per il predetto personale, ai fini della determinazione del distretto alle elezioni dei cui organi collegiali deve partecipare, si fa riferimento alla sede in cui presta servizio.
3. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data in cui sono state indette le elezioni, apposita domanda documentata alla commissione elettorale del circolo o dell’istituto dove intendono votare; il personale direttivo deve invece presentare la domanda alla commissione elettorale distrettuale.
4. La commissione elettorale competente stabilisce il seggio elettorale in cui il personale medesimo esercita il diritto di voto.
Art. 13.-
Elettorato attivo e passivo dei genitori degli alunni del personale direttivo e
docente delle scuole materne non statali vigilate
1. Partecipano alle elezioni per il consiglio scolastico distrettuale i genitori degli alunni, così come previsto dal precedente art. 6, il personale direttivo e docente in servizio nelle scuole materne non statali vigilate, che posseggono i requisiti previsti dall’art. 122 del R.D. 24 aprile 1928, n. 1297 e siano sottoposte alla vigilanza del provveditore agli studi prevista dall’art. 123 del citato regio decreto e dell’art. 38 del R.D. 5 febbraio 1928, n. 577 hanno diritto all’elettorato del consiglio scolastico distrettuale i docenti delle scuole materne non statali vigilate, la cui nomina sia stata approvata dal provveditorato agli studi competente, con esclusione, pertanto, di quei docenti la cui nomina non sia stata approvata per mancanza di requisiti previsti dalla legge; in tal caso resta tuttavia fermo il diritto di elettorato dei genitori degli alunni.
2. Le componenti delle scuole materne non statali in possesso dei requisiti di cui al citato art. 122, ma i cui gestori non hanno ancora provveduto all’invio al provveditore agli studi dei documenti necessari ai fini dell’esercizio della vigilanza, possono partecipare alle elezioni purché detto invio venga effettuato entro il 70esimo giorno antecedente alle votazioni e l’esame dei requisiti si risolva positivamente.
3. Ai fini dell’individuazione del personale direttivo delle scuole materne non statali vigilate deve farsi riferimento alla tabella organica notificata dal gestore, da cui risulti l’esistenza di un posto direttivo coperto da personale avente gli stessi requisiti richiesti per il corrispondente personale della scuola statale. Per tabella organica si intende l’atto di notifica presentato al provveditore agli studi, ai fini della vigilanza. I requisiti corrispondenti a quelli richiesti per il personale della scuola statale devono intendersi quelli di cui agli artt. 9 e 13 della Legge 18 marzo 1968, n. 444, e cioè: diploma di vigilanza o laurea in pedagogia o in mancanza degli stessi, almeno 10 anni di insegnamento prestato con il possesso del titolo di studio prescritto. Il personale direttivo non in possesso dei requisiti di cui sopra, ma che svolga la funzione docente partecipa alle elezioni scolastiche quale componente docente.
4. In base all’art. 14 della legge n. 901/1942 gli obblighi stabiliti dalle leggi per le scuole materne si intendono estesi alle scuole materne istituite, gestite o controllate dall’ente delle scuole materne della Sardegna.
5. L’elettorato attivo e passivo spetta ai genitori dei bambini delle scuole materne non statali vigilate, anche se lo statuto dell’ente gestore permette la iscrizione dei bambini di età inferiore ai tre anni.
6. Il presente articolo si riferisce a tutte le scuole materne non statali vigilate, sia gestite da enti pubblici sia da privati.
Art. 14.-
Sezioni staccate, sedi coordinate, succursali e plessi operanti in altri
distretti
1. Il personale docente di ruolo e non ruolo, il personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo, i genitori degli alunni delle sezioni staccate, sedi coordinate o delle succursali e dei plessi aventi sede in distretto diverso da quello in cui ha sede l’istituto o il circolo da cui le sezioni stesse o i plessi dipendono, partecipano alle elezioni del consiglio scolastico distrettuale della circoscrizione in cui ha sede la sezione staccata, la sede coordinata, la succursale o il plesso.
Art. 15.-
Personale educativo e A.T.A. dei convitti ed educandati - Personale educativo
delle scuole speciali
1. Il personale educativo dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato, nonché dei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale, partecipa alle elezioni della componente docenti delle scuole statali nel consiglio scolastico distrettuale. Al predetto personale è equiparato il personale assistente educativo delle scuole statali speciali.
2. Il personale A.T.A. delle istituzioni, di cui al precedente comma, partecipa alle elezioni della componente A.T.A. del consiglio scolastico distrettuale.
3. Il personale docente e A.T.A. delle istituzioni di cui al comma 1;vota presso il circolo didattico più vicino assieme al personale docente e A.T.A. delle scuole elementari.
Art. 16.-
Assenze dal servizio: perdita o conservazione del diritto di elettorato
1. Il personale direttivo, docente e A.T.A. della scuola, assente per qualsiasi legittimo motivo dal servizio, ha diritto di elettorato attivo e passivo, salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo.
2. Ha altresì diritto di elettorato attivo e passivo il personale assente dal servizio per motivi sindacali o perché membro del Consiglio Nazionale della P.I.
3. Perde il diritto di elettorato attivo e passivo il personale, di cui al precedente comma 1, in aspettativa per motivi di famiglia o perché sospeso dal servizio, a seguito di procedimento penale o disciplinare o sospeso cautelarmente in attesa di procedimento penale o disciplinare.
Art. 17.-
Incompatibilità e condizioni di ineleggibilità
1. I genitori degli alunni iscritti in più scuole statali e non statali dello stesso distretto esercitano il diritto di elettorato attivo e passivo nella scuola del distretto frequentata dal figlio minore di età.
2. In occasione del voto essi sottoscrivono la dichiarazione prevista dal successivo art. 34, comma 6.
3. I genitori di alunni iscritti in scuole statali e non statali di diversi distretti esercitano il diritto di elettorato attivo e passivo per l’elezione del consiglio scolastico di ciascun distretto di cui facciano parte.
4. I docenti che prestino servizio in più scuole statali e non statali dello stesso distretto esercitano il diritto di elettorato attivo una sola volta nella scuola ove sono in servizio per il maggior numero di ore, ed in caso di parità di ore, nella scuola indicata dagli interessati.
5. I docenti che prestino servizio in più scuole statali e non statali di diversi distretti esercitano l’elettorato attivo e passivo per l’elezione del consiglio scolastico di tutti i distretti di cui facciano parte.
6. Gli elettori che facciano parte di più componenti (es. docente genitore di alunno) esercitano l’elettorato attivo e passivo per tutte le componenti a cui partecipano.
7. Il personale direttivo, docente e A.T.A. e i genitori degli alunni che siano risultati eletti in rappresentanza di più componenti nello stesso consiglio scolastico distrettuale devono optare per una delle rappresentanze.
8. In sede di emanazione del decreto di nomina i provveditori agli studi, qualora rilevino, di ufficio o su segnalazione, la sussistenza di tali incompatibilità, invitano l’interessato ad optare per una delle due rappresentanze: la sostituzione è attuata applicando la disposizione dell’art. 22 del D.P.R. 31 maggio 1974, n.416.
TITOLO II -
PROCEDURA PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO SCOLASTICO DISTRETTUALE
Art. 18.-
Costituzione della commissione elettorale distrettuale. Validità delle
deliberazioni
1. Presso la sede del distretto è costituita la commissione elettorale distrettuale.
2. La commissione elettorale distrettuale nominata dal provveditore agli studi è composta di dieci membri designati dal consiglio scolastico distrettuale: uno tra il personale direttivo in servizio nelle scuole statali comprese nel distretto; uno tra il personale direttivo in servizio nelle scuole pareggiate, parificate, legalmente riconosciute e materne non statali vigilate comprese nel distretto; due tra i docenti di ruolo e non di ruolo in servizio nelle scuole statali comprese nel distretto, ivi incluso il personale educativo delle istituzioni educative statali; uno tra i docenti in servizio nelle scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute e materne non statali vigilate comprese nel distretto; uno tra il personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo delle scuole statali comprese nel distretto; due tra i genitori degli alunni iscritti nelle scuole statali pareggiate, parificate e legalmente riconosciute e materne non statali vigilate comprese nel distretto; due tra gli alunni iscritti alle scuole secondarie superiori e artistiche statali pareggiate, parificate e legalmente riconosciute comprese nel distretto.
3. Il provveditore agli studi può costituire o rinnovare le commissioni elettorali distrettuali a prescindere dalle designazioni di competenza dei consigli distrettuali, se gli organi predetti regolarmente invitati non procedono alle designazioni medesime.
4. La commissione elettorale distrettuale presieduta da uno dei suoi membri eletto a maggioranza assoluta dei suoi componenti e le funzioni di segretario sono svolte da un membro designato dal presidente.
5. La commissione è nominata non oltre il 60esimo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.
6. La commissione elettorale delibera con la presenza di almeno la metà più uno dei propri componenti e tutte le decisioni della commissione predetta sono prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del presidente.
7. La commissione elettorale distrettuale dura in carica due anni ed i suoi membri sono eleggibili per il biennio successivo.
8. La commissione elettorale distrettuale scaduta, può, in base al principio generale della proroga dei poteri, continuare ad operare fino alla costituzione e all’insediamento della nuova commissione elettorale.
9. Il provveditore agli studi, in rapporto alle singole situazioni che si determinano, può costituire commissioni elettorali anche con un numero di membri inferiore a quello previsto dalle vigenti disposizioni, cercando nei limiti del possibile di assicurare la rappresentanza a tutte le categorie che compongono le commissioni medesime. Le commissioni sono comunque validamente costituite anche se in esse non tutte le componenti sono rappresentate.
10. I membri della commissione elettorale, che risultino inclusi in liste di candidati, debbono essere immediatamente sostituiti.
11. Il personale comandato presso il Provveditorato agli studi non perde il diritto di elettorato per la componente di appartenenza; non deve essere sostituito nella commissione distrettuale.
12. Ove nel distretto non vi siano scuole pareggiate, legalmente riconosciute e scuole materne non statali vigilate, sono nominati un altro docente o un altro preside o direttore delle scuole statali.
Art. 19.-
Costituzione delle commissioni elettorali nelle scuole parificate, pareggiate,
legalmente riconosciute e nelle scuole materne non statali vigilate
1. Entro il 60esimo antecedente a quello fissato per le elezioni si costituisce la commissione elettorale nelle scuole parificate, pareggiate, legalmente riconosciute e nelle scuole materne non statali vigilate. Detta commissione opera anche per l’elezione del consiglio scolastico provinciale.
2. La commissione elettorale, nominata dal provveditore agli studi, è composta da cinque membri designati dal collegio dei docenti, scelti come segue: tre tra i docenti della scuola con esclusione dei supplenti temporanei; due tra i genitori degli alunni iscritti nella scuola stessa. Negli istituti di istruzione secondaria superiore e artistica uno dei due genitori è sostituito da uno studente scelto tra gli studenti iscritti all’istituto.
3. E’ data facoltà al provveditore agli studi, in rapporto all’eventuale esiguità della popolazione scolastica nelle scuole non statali di costituire un’unica commissione elettorale, che raggruppi più scuole non statali purché dette scuole appartengano allo stesso gestore e siano ubicate nello stesso edificio. La nomina dei membri è effettuata dal provveditore agli studi nell’ambito dei nominativi indicati dai collegi dei docenti delle singole scuole. Gli elenchi degli elettori dovranno in ogni caso essere formati separatamente per ogni scuola.
4. La nomina della commissione elettorale nelle scuole materne non statali vigilate e in quelle elementari parificate può essere delegata dal provveditore agli studi ai direttori didattici nel cui circolo funzionano le predette scuole.
5. Per quanto attiene al funzionamento delle commissioni elettorali, di cui al presente articolo, si fa rinvio a quanto stabilito nel precedente art. 18.
Art. 20.-
Adempimenti delle commissioni elettorali di circolo o istituto statali e non
statali: formazione degli elenchi degli elettori
1. Le commissioni elettorali di circolo o istituto statali formano gli elenchi degli elettori appartenenti al circolo o istituto nel modo seguente:
a) i direttori didattici o presidi sono tenuti a comunicare alla commissione elettorale di circolo o istituto entro il 50esimo antecedente a quello fissato per le votazioni i nominativi dei docenti, degli alunni (solo per le scuole secondarie superiori, artistiche e corsi serali per lavoratori studenti), dei genitori degli alunni e del personale A.T.A. della scuola;
b) le commissioni elettorali sulla base di tali comunicazioni formano ed aggiornano gli elenchi in ordine alfabetico degli elettori distinti come segue:
- elenco dei docenti di ruolo e non di ruolo, con l’avvertenza che nei circoli didattici in cui funzionano le scuole materne si deve formare separatamente l’elenco delle scuole elementari da quello delle scuole materne;
- elenco dei genitori (o di chi ne fa legalmente le veci) degli alunni iscritti alla scuola;
- elenco degli alunni delle scuole secondarie superiori ed artistiche;
- elenco del personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo in servizio nella scuola compreso il personale A.T.A. dipendente dagli enti locali.
2. Gli elenchi sono divisi per seggio e gli elettori sono disposti in ordine alfabetico per ciascun seggio.
3. I docenti in servizio in più plessi, sezioni, sedi coordinate o succursali dello stesso circolo o istituto aventi sede in distretti diversi sono inseriti negli elenchi di tutte le sedi di appartenenza.
4. La disposizione del comma precedente si applica anche ai genitori di più alunni iscritti in plessi, o sedi coordinate, succursali dello stesso circolo o istituto ma aventi rispettivamente sede in distretti diversi.
5. Gli elenchi debbono recare cognome, nome, luogo e data di nascita delle persone che vi sono iscritte.
6. Nell’ipotesi di genitori con più figli iscritti in scuole diverse dello stesso distretto, i quali ai sensi del precedente art. 17, comma 1, debbono votare esclusivamente nella scuola frequentata dal figlio minore di età, la commissione elettorale del circolo o dell’istituto o della scuola non statale in cui sono iscritti gli altri figli deve apporre, a fianco di ciascun nominativo dei genitori la dicitura: "non ha diritto a votare per il consiglio scolastico distrettuale".
7. Per gli adempimenti di cui al successivo art. 34, comma 6, a fianco del nominativo di ciascun genitore elettore, deve esistere un apposito spazio per la firma dell’elettore stesso.
8. I requisiti per l’inclusione negli elenchi debbono essere posseduti alla data di indizione delle elezioni.
9. Nella ripartizione degli elettori tra i diversi seggi elettorali è necessario assicurare, in ogni caso, la segretezza del voto, evitando cioè che vi sia un solo elettore di una data categoria assegnata al seggio.
10. Gli elenchi sono depositati presso la segreteria della commissione elettorale di circolo o di istituto a disposizione di chiunque ne faccia richiesta; del deposito va data comunicazione nello stesso giorno in cui il deposito stesso avviene mediante avviso da affiggere all’albo della sede della predetta commissione.
11. Gli elenchi debbono essere depositati non oltre il 40esimo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.
12. Nelle scuole elementari annesse ai convitti nazionali ed agli educandati femminili, nei termini e con le modalità previste dal presente articolo, la commissione elettorale di circolo forma, sulla base delle comunicazioni del rettore o della direttrice, un elenco del personale educativo ed un elenco del personale A.T.A. delle stesse istituzioni. Tali elenchi sono uniti rispettivamente agli elenchi del personale docente e A.T.A. dell’annessa scuola elementare.
13. Le stesse disposizioni si applicano ai convitti annessi agli istituti tecnici e professionali. In tal caso il personale educativo ed il personale A.T.A. votano presso il più vicino circolo didattico, alla cui commissione elettorale il preside invia conseguentemente l’elenco del personale interessato.
14. Ai sensi dell’art. 9, comma 4, lettera g), gli insegnanti elementari assegnati presso gli istituti magistrali per il tirocinio sono iscritti negli elenchi del più vicino circolo didattico a cura della commissione elettorale di circolo e su comunicazione del preside dell’istituto magistrale, nei termini e nei modi previsti dal presente articolo.
15. La disposizione prevista dal comma precedente si applica anche agli insegnanti di scuola materna incaricata di svolgere il tirocinio presso le scuole magistrali che sono inserite negli elenchi dei docenti di scuola materna del più vicino circolo didattico presso cui funzioni detta scuola.
16. La commissione elettorale delle scuole non statali forma l’elenco dei docenti, degli alunni e dei genitori degli alunni delle scuole non statali pareggiate, parificate e legalmente riconosciute e delle scuole materne non statali vigilate, sulla base delle comunicazioni dei direttori delle scuole stesse, in conformità alle disposizioni del presente articolo.
17. Per la formazione degli elenchi degli elettori delle scuole non statali pareggiate, parificate e legalmente riconosciute e delle materne non statali vigilate valgono le disposizioni del presente articolo.
18. E’, tuttavia, esclusa la formazione degli elenchi del personale A.T.A. delle scuole non statali che non hanno diritto di elettorato per le elezioni del consiglio scolastico distrettuale.
Art. 21.-
Adempimenti della commissione elettorale distrettuale formazione ed
aggiornamento degli elenchi degli elettori
1. La commissione elettorale distrettuale, sulla base delle comunicazioni a cui è tenuto il provveditore agli studi entro il 50esimo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni, forma soltanto gli elenchi degli elettori sottoindicati, distinti come segue:
- elenco del personale direttivo delle scuole statali comprese nel distretto;
- elenco del personale direttivo delle scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute e delle scuole materne non statali vigilate, comprese nel territorio;
2. Sono escluse le componenti delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 40 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416 (Conservatori di musica, Accademia di Belle Arti, Accademia nazionale di arte drammatica e Accademia nazionale di danza).
3. Per la formazione degli elenchi di competenza della commissione elettorale distrettuale valgono i criteri stabiliti nell’articolo precedente.
4. Gli elenchi sono depositati presso la segreteria della commissione elettorale distrettuale, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta; del deposito va data comunicazione nello stesso giorno in cui il deposito stesso avviene mediante avviso da affiggere all’albo della sede della predetta commissione.
5. Gli elenchi debbono essere depositati non oltre il 40esimo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.
Art. 22.-
Ricorsi contro l’erronea compilazione degli elenchi - Invio degli elenchi ai
seggi elettorali
1. Avverso l’erronea compilazione degli elenchi è ammesso ricorso in carta semplice da parte degli appartenenti alle rispettive categorie interessate alla commissione elettorale distrettuale o alla commissione elettorale di circolo o di istituto o delle scuole pareggiate, parificate, legalmente riconosciute e delle scuole materne non statali vigilate, entro il termine perentorio di 5 giorni dalla data di affissione all’albo dell’avviso di avvenuto deposito degli elenchi stessi.
2. Le rispettive commissioni decidono entro i successivi 5 giorni, sulla base della documentazione prodotta dall’interessato e degli atti acquisiti d’ufficio.
3. Gli elenchi definitivi sono rimessi ai seggi elettorali (all’atto del loro insediamento), i quali sono tenuti a darne visione a chiunque ne faccia richiesta.
4. Dell’invio degli elenchi ai seggi elettorali le commissioni danno informazione immediata mediante avviso pubblicato all’albo della propria sede.
Art. 23.-
Trasferimento, assegnazione provvisoria del personale direttivo, docente e
A.T.A. successivamente alla formazione degli elenchi degli elettori
1. Il personale direttivo docente e A.T.A. trasferito o assegnato provvisoriamente successivamente alla formazione degli elenchi deve presentare istanza di rettifica alla commissione elettorale distrettuale se si tratta di personale direttivo, o alla commissione elettorale di circolo, d’istituto, o di scuola parificata pareggiata, legalmente riconosciuta e materna non statale vigilata se si tratta di personale docente e A.T.A., nelle forme e nei termini di cui al precedente art. 22.
2. Qualora il trasferimento o l’assegnazione provvisoria siano stati disposti successivamente alla formazione degli elenchi definitivi l’interessato deve ugualmente presentare istanza alla commissione elettorale distrettuale o alla commissione elettorale della scuola in cui sia stato trasferito o assegnato provvisoriamente, che decide entro il giorno precedente a quello fissato per le elezioni.
3. Nell’ipotesi di cui al comma precedente la commissione elettorale competente, esaminata la documentazione presentata dall’interessato e fatti sommari accertamenti d’ufficio, rilascia un certificato succintamente motivato ed indicante le generalità dell’elettore, la sede presso cui deve votare, l’elenco degli elettori in cui è stato originariamente inserito.
4. L’elettore rilascia sotto la propria responsabilità alla commissione elettorale dichiarazione scritta di votare esclusivamente nella sede indicata nel certificato.
5. La commissione elettorale comunica tempestivamente il rilascio di tale certificato al presidente del seggio della sede nei cui elenchi è stato originariamente inserito l’elettore ed al presidente del seggio della sede presso cui il predetto ha diritto di votare.
6. L’elettore vota nella nuova sede indicata nel certificato dietro presentazione del medesimo che viene allegato all’elenco a cui appartiene l’elettore. Di ciò viene fatta menzione nel verbale di svolgimento delle elezioni.
Art. 24.-
Formazione delle liste dei candidati
1. Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti elettive e precisamente:
1) liste del personale direttivo delle scuole statali (non più di 6 candidati per ogni lista);
2) liste del personale docente delle scuole statali (non più di 10 candidati;
3) liste del personale direttivo delle scuole non statali (non più di 2 candidati);
4) liste del personale docente delle scuole non statali (non più di 2 candidati);
5) liste dei genitori degli alunni delle scuole statali e non statali (non più di 14 candidati);
6) liste degli alunni delle scuole secondarie superiori statali e non statali (non più di 14 candidati);
7) liste del personale A.T.A. delle scuole statali (non più di 4 candidati).
2. Qualora manchino nel distretto le scuole non statali, il numero dei candidati ai punti 1) e 2) sono rispettivamente elevati ad un massimo di 8 e di 12 candidati.
3. Le liste dei genitori e le liste degli alunni possono comprendere contemporaneamente candidati appartenenti sia alle scuole statali sia a quelle non statali, ma possono anche essere formate esclusivamente da candidati della scuola statale o non statale. In ogni caso per il consiglio scolastico distrettuale il numero massimo dei candidati per ciascuna delle predette componenti è di 14.
4. Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un numero romano progressivo riflettente l’ordine di presentazione alla competente commissione elettorale distrettuale e da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista.
5. I candidati sono elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, nonché dell’eventuale qualifica professionale rivestita e dell’eventuale sede di servizio. Essi sono contrassegnati da numeri arabi progressivi. Per i genitori degli alunni e per gli alunni le indicazioni suddette sono integrate con l’indicazione della scuola di appartenenza degli alunni; deve peraltro, risultare se trattasi di scuola statale ovvero di scuola non statale pareggiata, parificata, legalmente riconosciuta, o scuola materna non statale vigilata.
6. Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza per le elezioni nello stesso consiglio scolastico distrettuale, né può presentarne alcuna.
7. Le liste debbono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali devono, inoltre, dichiarare che non fanno parte né intendono far parte di altre liste della stessa componente per lo stesso distretto, nonché, per ogni candidato incluso in lista e per ogni presentatore della lista stessa, da una dichiarazione in carta semplice, rilasciata dalla commissione elettorale del circolo o istituto o delle scuole non statali, attestante la qualità di elettore in possesso del diritto di elettorato attivo e passivo per la componente a cui la lista si riferisce.
8. Tali dichiarazioni, che sono utilizzate dalla commissione elettorale distrettuale per controllo, non sono necessarie per il personale direttivo delle scuole statali e non statali, poiché gli elenchi degli elettori di queste componenti sono compilati dalla commissione elettorale distrettuale stessa.
9. I membri delle commissioni elettorali, che risultino inclusi in liste di candidati, debbono essere immediatamente sostituiti.
Art. 25.-
Autenticazione delle firme dei candidati e dei presentatori delle liste
1. Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste debbono essere autenticate: dai direttori didattici o dai presidi, se trattasi di firme appartenenti al personale insegnante e A.T.A. del circolo o dell’istituto, ai genitori di alunni iscritti nel circolo od istituto o agli alunni iscritti nell’istituto; dai direttori delle scuole pareggiate, parificate, legalmente riconosciute, o delle scuole materne non statali vigilate, se trattasi di firme di docenti delle stesse scuole o di firme di alunni o di genitori di alunni iscritti nelle scuole in questione; dal rettore o direttrice, o dal preside degli istituti con convitti annessi, se trattasi di personale educativo e A.T.A. di convitti nazionali ed educandati femminili dello Stato e dei convitti annessi; dal provveditore agli studi o da un funzionario di carriera direttiva da lui delegato, se trattasi di firme di direttori didattici e presidi delle scuole statali, di direttori di scuole non statali pareggiate, parificate, legalmente riconosciute, e delle scuole materne non statali vigilate.
2. Le autenticazioni delle firme di cui al presente comma possono altresì essere fatte in ogni caso dal sindaco (o suo delegato), dal segretario comunale, da notaio o cancelliere.
3. L’autenticazione delle firme dei candidati e dei presentatori delle liste per le elezioni del consiglio può inoltre essere effettuata dai competenti direttori didattici, presidi, direttori delle scuole non statali o dal provveditore agli studi, anche se detti candidati e presentatori siano sprovvisti di documenti di riconoscimento, potendo essere effettuata sulla base della conoscenza personale dell’identità del soggetto, da parte dell’autorità che procede all’autenticazione. In mancanza di personale direttivo nelle scuole non statali, l’autenticazione delle firme dei presentatori di liste elettorali può essere effettuata da personale che svolge le funzioni direttive corrispondenti a quelle dei presidi incaricati delle scuole statali. I direttori delle scuole materne non statali vigilate, che non sono in possesso dei requisiti previsti, possono procedere all’autenticazione, perché considerati quali personale direttivo incaricato.
4. L’autenticazione delle firme dei presentatori dalle liste e di quelle dei candidati accettanti, è effettuata sia mediante i certificati di autenticazione in carta libera -da allegare alle liste stesse-, sia mediante autenticazione apposta direttamente sulle liste. Nel certificato predetto devono essere indicati il cognome, nome, luogo e data di nascita e gli estremi del documento di riconoscimento del richiedente. Gli estremi di quest’ultimo documento devono essere indicati, anche nel caso in cui l’autenticazione sia fatta direttamente sulla lista.
Art. 26.-
Presentazione delle liste dei candidati
1. Salvo quanto disposto dai commi successivi, ciascuna lista può essere presentata:
a) da almeno 2 degli elettori della stessa componente ove questi non siano superiori a 20;
b) da almeno un decimo degli elettori della stessa componente ove questi non siano superiori a 200, ma superiori a 20 (la frazione superiore si computa per unità intera);
c) da almeno 20 elettori della stessa componente se questi non siano superiori a 1000, ma superiori a 200;
d) da almeno 40 elettori della stessa componente se questi siano superiori a 1000 (Comma così sostituito dall'O.M. 24 giugno 1996, n. 293.).
2. Nell'ipotesi in cui il numero degli elettori sia inferiore a quello richiesto per la presentazione virtuale di almeno due liste, l'elezione dei rappresentanti avviene sulla base di un'unica lista, comprendente tutti gli elettori e ciascun elettore può votare la metà dei membri da eleggere, se gli eligendi sono in numero superiore ad uno.
3. Nell'ipotesi in cui il numero degli elettori coincida con quello dei rappresentanti da eleggere non si dà luogo a votazioni e gli elettori fanno parte di diritto del consiglio scolastico distrettuale.
4. Nell'ipotesi in cui il numero degli elettori superi di una sola unità il numero dei rispettivi rappresentanti da eleggere si procede per sorteggio. Ciascuna lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna delle categorie di cui trattasi.
5. Le liste debbono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segretaria della commissione elettorale dalle ore 9 del 38esimo giorno e non oltre le ore 12 del 28esimo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.
6. I membri delle commissioni elettorali possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non essere essi stessi candidati.
7. Le liste presentate da persona diversa dal firmatario possono essere regolarizzate a norma del successivo art. 28, comma 3.
8. Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della relativa lista, salvo restando la facoltà di rinunciare alla nomina.
Art. 27.-
Esposizione delle liste
1. Nello stesso giorno di scadenza per la presentazione delle liste dei candidati e subito dopo le ore 12 la commissione elettorale distrettuale cura l'affissione all'albo delle liste dei candidati.
Art. 28.-
Verifica della regolarità delle liste
1. La commissione elettorale distrettuale verifica che:
a) le liste siano state sottoscritte dal prescritto numero di elettori, che gli stessi appartengano alle categorie cui si riferisce la lista, che siano debitamente autenticate le firme dei presentatori e che la loro qualità risulti dai certificati allegati;
b) le liste siano accompagnate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, che gli stessi appartengano alla categoria cui si riferisce la lista, che le loro firme siano debitamente autenticate e che la loro qualità risulti dai certificati allegati, cancellando i nomi dei candidati per i quali manchi uno di detti requisiti.
2. Detta commissione provvede a ridurre le liste che contengano un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nominativi, nonché a cancellare da ogni lista i nominativi dei candidati eventualmente inclusi in più liste. Essa non tiene conto delle firme dei presentatori che abbiano sottoscritto altre liste presentate in precedenza.
3. Qualora, dopo questa operazione, i presentatori risultino in numero inferiore a quello richiesto e nell'eventualità di ogni altra irregolarità riscontrata nelle liste, la commissione elettorale ne dà comunicazione mediante affissione all'albo, con invito a regolarizzare la lista, entro tre giorni dall'affissione della comunicazione: il termine per la regolarizzazione non può, in ogni caso, superare il terzo giorno successivo al termine ultimo di presentazione delle liste.
4. Di tutte le operazioni è redatto processo verbale. Le decisioni sulle regolarizzazioni sono rese pubbliche, entro cinque giorni successivi alla scadenza del termine ultimo stabilito per la presentazione delle liste, con affissione all'albo. Le decisioni della commissione elettorale possono essere impugnate entro i successivi due giorni dalla data di affissione all'albo, con ricorso al provveditore agli studi. I ricorsi sono decisi entro i successivi due giorni.
5. Le liste definitive dei candidati sono affisse all'albo e sono inviate ai seggi elettorali, all'atto del loro insediamento, per l'affissione nei locali del seggio.
Art. 29.-
Rappresentanti di lista
1. Il primo firmatario tra i presentatori della lista comunica al presidente della commissione elettorale distrettuale ed ai presidenti dei seggi elettorali i nominativi dei rappresentanti di lista, in ragione di uno presso la commissione elettorale e di uno presso ciascun seggio elettorale, i quali assistono a tutte le operazioni successive al loro insediamento.
Art. 30.-
Presentazione dei candidati e dei programmi
1. L’illustrazione dei programmi può essere effettuata soltanto dai presentatori di lista, dai candidati, dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei genitori e professionali riconosciute dal Ministero della P.I. per le rispettive categorie da rappresentare.
2. Negli edifici scolastici statali e non statali e nelle sedi dei distretti sono messi a disposizione appositi spazi per l’affissione di scritti riguardanti l’illustrazione dei programmi, dal 30esimo giorno al secondo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.
3. E’ ammessa la distribuzione degli scritti relativi al programma elettorale in locali scolastici.
4. E’ consentito di tenere fuori dell’orario di servizio e di lezione riunioni negli edifici scolastici statali e non statali.
5. Dette riunioni sono riservate al corpo elettorale appartenente alle scuole ove la riunione si svolge ed ai presentatori, ai rappresentanti e ai candidati delle liste presentate per le elezioni del consiglio scolastico distrettuale.
6. Il personale direttivo statale e non statale può riunirsi in una delle scuole statali e non statali del distretto.
7. Le riunioni possono essere tenute dal 30esimo al secondo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni e non possono superare per ogni scuola e sede di distretto il numero di una per ogni lista.
8. Le richieste per le riunioni sono presentate dai rappresentanti delle liste al direttore o preside non oltre il decimo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.
9. Il direttore o preside stabilisce di volta in volta il diario delle riunioni, tenuto conto dell’ordine di richiesta delle singole liste e, per quanto possibile, della data indicata nella richiesta. Del diario stabilito è data comunicazione ai rappresentanti delle liste richiedenti.
Art. 31.-
Predisposizione delle schede
1. Le schede, per l’espressione del voto, debbono essere costituite da fogli di eguale grandezza in ogni seggio.
2. I direttori didattici, i presidi e i direttori delle scuole non statali provvedono a fornire ai seggi operanti presso i rispettivi circoli o istituti i fogli necessari per il funzionamento dei seggi stessi, all’atto del loro insediamento.
3. Il presidente del seggio appone, mediante appositi timbri che le scuole ed istituti sono tenuti a fornire, su ambedue le facce dei fogli la seguente dicitura: "Elezioni del consiglio scolastico distrettuale".
4. I presidenti dei seggi curano, poi, che i fogli siano ripartiti in tanti ulteriori gruppi quante sono le categorie di elettori, apponendo, sempre su ambedue le facce dei fogli, di ogni gruppo, mediante altri appositi timbri, la dicitura indicante le categorie predette, esempio: "Genitori", "Alunni", "Personale direttivo scuole statali", "Personale direttivo scuole non statali", "Docenti", "Personale A.T.A.".
5. Le schede devono portare nella faccia esterna la denominazione della scuola ove il seggio è costituito, con indicazione se trattasi di scuola statale, pareggiata, parificata, legalmente riconosciuta o materna non statale vigilata.
6. Tutte le schede debbono, infine, recare nella faccia interna l’indicazione del numero romano e del motto di ciascuna lista e debbono essere vidimate mediante la firma di uno scrutatore. Qualora la vidimazione non avvenga lo stesso giorno delle votazioni, le schede vidimate debbono essere custodite in plichi sigillati.
7. I fac-simili di scheda, riprodotti nel mod. A allegato alla presente ordinanza, debbono essere stampati e distribuiti a cura delle singole scuole.
8. Nelle schede elettorali, di colore verde, accanto al motto che contraddistingue ciascuna lista, debbono essere prestampati i nominativi dei candidati.
Art. 32.-
Costituzione e sede dei seggi elettorali
1. Per ogni sede di circolo o di istituto, per ogni plesso, per ogni sezione staccata o sede coordinata o succursale va istituito un seggio, a prescindere dal numero degli alunni. Qualora nella sede del circolo o dell’istituto, nel plesso, nella sezione staccata o sede coordinata, vi siano più di trecento alunni si costituiscono altri seggi in ragione di uno ogni trecento alunni, salvo quanto previsto dal comma successivo.
2. I seggi possono tuttavia essere costituiti anche per un numero di alunni superiore a trecento, qualora ciò sia richiesto da esigenze organizzative, purché venga assicurata la massima facilità di espressione del voto.
3. In ogni caso va ridotto al minimo il disagio degli elettori.
4. I genitori degli alunni e gli studenti iscritti alle scuole statali, nonché il personale docente e A.T.A. delle scuole statali votano presso i seggi elettorali costituiti nei circoli didattici e scuole di rispettiva appartenenza.
5. Il personale educativo e A.T.A. dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato vota nei seggi costituiti nelle annesse scuole elementari; il personale educativo e A.T.A. dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, vota presso il più vicino circolo didattico nei cui elenchi è inserito.
6. I genitori degli alunni e gli studenti iscritti alle scuole pareggiate, parificate, legalmente riconosciute e alle scuole materne non statali vigilate ed i docenti delle stesse scuole votano presso i seggi elettorali costituiti nelle scuole di rispettiva appartenenza.
7. Il personale direttivo delle scuole statali e quello delle scuole pareggiate, parificate, legalmente riconosciute e delle scuole materne non statali vigilate vota presso appositi seggi elettorali costituiti in scuole statali scelte dal provveditore agli studi in modo da ridurre al minimo il disagio di detto personale.
8. Il provveditore agli studi comunica le sedi dei seggi elettorali alla commissione elettorale distrettuale entro il 50esimo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni, ai fini della formazione degli elenchi degli elettori.
9. Il preside o direttore didattico delle scuole statali e il direttore delle scuole non statali, comunica negli stessi termini di cui al comma precedente le sedi dei seggi elettorali alla commissione elettorale di circolo o istituto o delle scuole non statali ai fini della formazione degli elenchi degli elettori.
10. Qualora contestualmente si svolgano le votazioni per le elezioni di organi collegiali di diverso livello si costituisce un unico seggio elettorale.
Art. 33.-
Composizione e nomina dei seggi elettorali
1. Ogni seggio elettorale è composto di un presidente e di due scrutatori di cui uno funge da segretario, che sono scelti tra coloro che facciano parte delle categorie da rappresentare e siano elettori nella sede di cui trattasi.
2. Nel caso di elezioni contestuali di più organi collegiali di livello diverso il seggio elettorale è composto da un presidente e quattro scrutatori, secondo le disposizioni del comma precedente, salvo che nella scuola, sede di seggio, vi siano meno di trecento alunni o comunque il numero di elettori sia esiguo.
3. I presidi, i direttori didattici e i direttori delle scuole non statali, in rapporto alle singole situazioni che si determinano, possono costituire seggi elettorali anche con un numero di membri inferiore a quello previsto dal comma precedente, cercando nei limiti del possibile di assicurare la rappresentanza delle varie categorie interessate.
4. I seggi elettorali sono comunque validamente costituiti anche qualora non sia stato possibile includervi la rappresentanza di tutte le componenti aventi diritto di elettorato.
5. Non possono far parte dei seggi elettorali coloro che siano inclusi in liste di candidati.
6. I componenti dei seggi elettorali presso i circoli didattici od istituti statali e non statali sono nominati dal direttore didattico o dal preside o dal direttore delle scuole non statali, su designazione della commissione elettorale di circolo o di istituto: quelli dei seggi elettorali per il personale direttivo dal provveditore agli studi su designazione della commissione elettorale distrettuale.
7. I seggi sono nominati in data non successiva al quinto giorno antecedente a quello fissato per la votazione e sono immediatamente insediati per le operazioni preliminari.
8. In considerazione del limitato numero di elettori i provveditori agli studi possono disporre che il personale direttivo esprima il voto in un seggio ordinario costituito presso una scuola o un circolo, a cui i provveditori agli studi inviano elenchi elettorali. In tal caso detto seggio è integrato da un rappresentante del personale direttivo statale ed uno del personale direttivo non statale (se esistente) nominati dalla commissione elettorale distrettuale.
9. Il provveditore agli studi può concentrare i seggi delle scuole non statali presso le sedi delle scuole statali di ordine corrispondente, soltanto in caso di assoluta e comprovata impossibilità di costituzione dei seggi medesimi nell’imminenza dello svolgimento delle elezioni. Il provveditore agli studi può autorizzare gli accorpamenti dei seggi, in rapporto a particolari situazioni di fatto, salvo comunque il principio di segretezza del voto.
Art. 34.-
Modalità delle votazioni
1. Le votazioni si svolgono di norma in un giorno non lavorativo dalle ore 8 alle ore 12 e in quello successivo dalle ore 8 alle ore 13,30. Gli elettori votano nei seggi, nei cui elenchi sono compresi.
2. Essi sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro riconoscimento.
3. In mancanza di documento, è consentito il riconoscimento da parte dei componenti del seggio, previa succinta verbalizzazione sottoscritta da tutti i componenti presenti del seggio.
4. Il riconoscimento dell’elettore sprovvisto di documento può essere effettuato anche da un altro elettore dello stesso seggio in possesso di documento o, a sua volta, conosciuto da un componente del seggio. Anche in tal caso deve essere fatta succinta verbalizzazione, sottoscritta da tutti i componenti presenti del seggio.
5. Gli elettori prima di ricevere la scheda devono apporre la propria firma leggibile accanto al loro nome e cognome sull’elenco degli elettori del seggio. Qualora ciò non fosse possibile per mancanza di spazio negli elenchi suddetti, gli elettori firmano in un apposito foglio predisposto dal presidente del seggio e che deve contenere gli elementi di individuazione delle varie categorie di elettori.
6. Le commissioni elettorali prima di inviare ai seggi elettorali gli elenchi definitivi degli elettori, avranno cura di predisporre le dichiarazione sottoindicata, che tutti i genitori dovranno leggere e sottoscrivere con nome e cognome al momento di ricevere la scheda elettorale:
"IL SOTTOSCRITTO GENITORE, INCLUSO NEGLI ELENCHI ELETTORALI DI QUESTO SEGGIO, E’ CONSAPEVOLE DI POTER VOTARE UNA SOLA VOLTA PER L’ELEZIONE DEL CONSIGLIO SCOLASTICO DISTRETTUALE E DELLE CONSEGUENZE CHE DERIVANO DA UNA FALSA DICHIARAZIONE. DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’: DI ESPRIMERE IL PROPRIO VOTO SOLTANTO PRESSO QUESTO SEGGIO COSTITUITO NELLA SCUOLA FREQUENTATA DAL FIGLIO MINORE DI ETA’, E DI NON AVER VOTATO IN ALTRA SCUOLA DI QUESTO DISTRETTO".
7. Tale dichiarazione, dattiloscritta, costituisce la prima pagina degli elenchi elettorali della componente genitori e deve essere cura dei componenti del seggio attirare su di essa l’attenzione di chi si reca a votare, prima di farla sottoscrivere.
8. Nel locale adibito alle votazioni deve essere determinato lo spazio riservato alle votazioni. Nello spazio riservato al pubblico sono affisse le liste dei candidati. Nello spazio riservato ai componenti del seggio devono essere disposti dei tavoli, sopra i quali vanno poste tante urne quanti sono gli organi da eleggere; nello spazio riservato alle votazioni devono essere disposti due tavoli in due angoli opposti in modo che gli elettori vengano a trovarsi alle spalle dei componenti dei seggi, assicurando in ogni caso la segretezza del voto.
9. Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore per ogni singola scheda mediante una croce sul numero romano indicato nella scheda.
10. Ogni elettore può esprimere il proprio voto di preferenza per un solo candidato quando il numero dei posti da attribuire alla categoria sia non superiore a tre; può esprimere non più di due preferenze, quando il numero dei posti da attribuire sia non superiore a 5; negli altri casi può esprimere un numero di voti di preferenza non superiore a un terzo del numero dei seggi da attribuire.
11. Non è ammesso l’esercizio del diritto di voto per delega, dato che il voto ha sempre carattere personale.
12. I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità, esercitano il diritto elettorale con l’aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore, che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purché l’uno o l’altro esercitino il diritto di voto presso la stessa scuola. Tale evenienza viene fatta constatare succintamente nel verbale.
13. Alle ore otto del giorno in cui sono fissate le votazioni il presidente apre il seggio, chiamando a farne parte gli scrutatori.
14. Se il presidente è assente, egli è sostituito dallo scrutatore più anziano di età presente, il quale integra il numero degli scrutatori chiamando ad esercitarne le funzioni un elettore presente, analogamente procede il presidente qualora sia assente qualcuno degli scrutatori.
15. Quando non sia possibile integrare in numero degli scrutatori, il seggio si insedia ugualmente con i componenti presenti.
16. Delle operazioni di votazione viene redatto -in duplice originale- processo verbale, che è sottoscritto dal presidente e dagli scrutatori.
Art. 35.-
Validità delle deliberazioni dei seggi elettorali
1. Tutte le decisioni dei seggi elettorali sono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del presidente.
Art. 36.-
Operazioni di scrutinio
1. Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non possono essere interrotte fino al loro completamento.
2. Alle operazioni predette partecipano i rappresentanti di lista appartenenti alla componente per la quale si svolge lo scrutinio.
3. Delle operazioni di scrutinio viene redatto processo verbale secondo il modello B allegato alla presente ordinanza, in duplice originale, che è sottoscritto in ogni foglio dal presidente e dagli scrutatori.
4. Da detto processo verbale debbono, in particolare, risultare i seguenti dati:
a) il numero degli elettori e quello dei votanti, distinti per ogni categoria;
b) il numero dei voti attribuiti a ciascuna lista;
c) il numero dei voti di preferenza riportati da ciascun candidato.
5. Se l’elettore abbia espresso preferenze per candidati di lista diversa da quella prescelta, vale il voto di lista e non le preferenze.
6. Se, invece, l’elettore abbia espresso nel relativo spazio preferenze per candidati di una lista senza contrassegnare anche la lista, il voto espresso vale per i candidati prescelti e per la lista alla quale essi appartengono.
7. Se le preferenze espresse siano maggiori del numero consentito, il presidente del seggio procede alla riduzione delle preferenze, annullando quelle eccedenti.
8. Le schede elettorali che mancano del voto di preferenza sono valide solo per l’attribuzione del posto spettante alla lista.
9. Il presidente del seggio deve cercare di interpretare la volontà dell’elettore, sentiti i membri del seggio, in modo da procedere all’annullamento delle schede soltanto in casi estremi e quando sia veramente impossibile determinare la volontà dell’elettore (es.: voto contestuale per più liste, espressione contestuale di preferenze per candidati di liste diverse) o quando la scheda sia contrassegnata in modo tale da rendere irriconoscibile l’elettore stesso.
10. Un esemplare dei verbali, compilati dal seggio, è depositato presso il circolo didattico o l’istituto in cui ha operato il seggio.
11. L’altro esemplare, posto in busta chiusa, sulla quale va indicata l’elezione a cui si riferiscono gli atti (es.: "elezione del consiglio distrettuale del distretto numero ........... della Regione................") va rimesso subito alla commissione elettorale distrettuale per gli adempimenti di cui ai successivi articoli.
Art. 37.-
Attribuzione dei posti
1. Appena ricevuti i verbali degli scrutini elettorali da parte di tutti i seggi del distretto la commissione elettorale distrettuale somma i voti di tutti i seggi, senza poterne modificare i risultati.
2. Indi determina per ciascuna componente la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun candidato. La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutti i seggi del distretto. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla somma dei voti di preferenza.
3. Per l’assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per 1, 2, 3, 4 ... sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere per ciascuna componente e quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero uguale a quello dei consiglieri da eleggere disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ha tanti rappresentanti quanto sono i quozienti ad esse appartenenti, compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista, che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest’ultima, per sorteggio (1).
4. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti tra le altre liste, secondo l’ordine dei quozienti.
5. Ultimata la ripartizione dei posti tra le liste, si provvede a determinare, nei limiti dei posti assegnati a ciascuna lista, i candidati che, in base al numero delle preferenze ottenute, hanno diritto a ricoprirli.
6. In caso di parità del numero dei voti di preferenza tra due o più candidati della stessa lista, sono proclamati eletti i candidati secondo l’ordine di collocazione nella lista; lo stesso criterio si osserva nel caso in cui i candidati non abbiano ottenuto alcun voto di preferenza.
7. Ai fini dell’attribuzione dei posti riservati ai genitori ed agli alunni delle scuole non statali pareggiate, parificate, legalmente riconosciute e delle scuole materne non statali vigilate, qualora nessuno di essi sia risultato eletto dopo l’assegnazione di tutti i posti, si individua la lista comprendente candidati appartenenti alle predette scuole non statali che abbia avuto il maggiore numero di voti.
8. Nell’ambito di detta lista viene eletto il candidato appartenente alle predette scuole che abbia avuto il maggior numero di preferenze, in sostituzione del candidato della medesima lista con il minor numero di preferenze, che avrebbe avuto diritto all’elezione in mancanza di riserva.
9. Qualora nessuna delle liste che hanno ottenuto posti abbia come candidati genitori o alunni delle scuole pareggiate, parificate, legalmente riconosciute o materne non statali vigilate, viene tolto un posto alla lista che ha conseguito il maggior numero di voti, escludendo in essa il candidato con il minor numero di preferenze che sarebbe risultato eletto se non si fosse dato luogo alla riserva.
10. Il posto viene attribuito alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti tra quelle che comprendono almeno un candidato appartenente alle scuole pareggiate, parificate, legalmente riconosciute e materne non statali vigilate. Nell’ambito di detta lista viene eletto il candidato appartenente alle predette scuole che abbia avuto il maggior numero di preferenze.
11. In ogni caso non può essere sostituito il candidato avente diritto alla riserva a norma dell’art. 46.
12. Restano ferme le disposizioni del successivo articolo, tendenti ad assicurare la rappresentanza di tutti gli ordini di scuola.
NOTA
(1) Esempio:
Liste | I | II | III | IV |
:1 | 9.000 | 16.000 | 13.000 | 6.000 |
:2 | 4.500 | 8.000 | 6.500 | 3.000 |
:3 | 3.000 | 5.333 | 4.333 | 2.000 |
:4 | 2.250 | 4.000 | 3.250 | 1.500 |
:5 | 1.800 | 3.200 | 2.600 | 1.200 |
L’attribuzione dei posti alle varie liste si effettua nel seguente modo: primo posto alla II lista (16.000); secondo posto alla III lista (13.000); terzo posto alla I lista (9.000); quarto posto alla II lista (8.000). e così via sino all’attribuzione di tutti i posti Nell’esempio le cifre sono arrotondate per difetto all’unità. In caso di apparente uguaglianza devono essere sviluppate con i decimali.
Art. 38.-
Rappresentanze degli ordini di scuola
1. Nell’attribuzione dei posti nel consiglio scolastico distrettuale al personale docente di ruolo e non di ruolo delle scuole statali i posti sono assegnati, in applicazione del comma 2, lettera b), dell’art. 11 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, in modo tale da assicurare, di regola, la rappresentanza dei diversi ordini di scuola esistenti nel distretto. Per ordini di scuola si intendono:
- l’ordine della scuola materna;
- l’ordine elementare;
- l’ordine della scuola media;
- l’ordine della scuola secondaria superiore;
- l’ordine della scuola di istruzione artistica (licei artistici ed istituti d’arte), limitatamente ai distretti dove esistono dette scuole.
2. Qualora, ultimata l’assegnazione dei posti si rilevi che un ordine di scuola esistente nel distretto non è rappresentato, si individua la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Nell’ambito di detta lista viene eletto il candidato appartenente all’ordine di scuola non rappresentato e che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze, in sostituzione del candidato della medesima lista con il minor numero di preferenze ed appartenente ad un ordine di scuola già rappresentato nella stessa o in altre liste e che avrebbe avuto diritto all’elezione in mancanza della riserva. La riserva opera una sola volta anche se gli ordini di scuola non rappresentati sono più di uno.
Art. 39.-
Adempimenti per la proclamazione degli eletti
1. Ultimate le operazioni di attribuzione dei posti, la commissione elettorale distrettuale procede alla proclamazione degli eletti entro trenta giorni dalla conclusione delle operazioni di voto.
2. Degli eletti proclamati va data comunicazione mediante affissione del relativo elenco nell’albo in cui ha sede la commissione elettorale distrettuale.
Art. 40.-
Ricorsi contro i risultati delle elezioni
1. I rappresentanti delle liste dei candidati ed i singoli candidati che ne abbiano interesse possono presentare ricorso avverso i risultati delle elezioni, entro 5 giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti, alla commissione elettorale distrettuale.
2. I ricorsi sono decisi entro 5 giorni dalla scadenza del termine sopra indicato.
3. Ai verbali e agli atti concernenti gli scrutini relativi alle elezioni hanno diritto di accesso i componenti della commissione elettorale distrettuale in sede di esame dei ricorsi eventualmente presentati, nonché i rappresentanti di lista e i candidati.
4. In presenza di accoglimento di ricorsi, le elezioni devono essere ripetute, ma soltanto nei seggi contestati e non in tutto il distretto.
TITOLO III -
NOMINE, DECADENZE, SURROGAZIONI, PROROGA DI POTERI, ELEZIONI SUPPLETIVE, ESONERI
DAL SERVIZIO - DISPOSIZIONI VARIE
Art. 41.-
Nomina dei componenti del consiglio scolastico distrettuale
1. Il provveditore agli studi, ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, emana i decreti di nomina dei componenti del consiglio scolastico distrettuale, nonché i decreti di surrogazione dei consiglieri, che abbiano rinunciato alla nomina o che siano cessati dalla carica per qualsiasi causa.
Art. 42.-
Presidenza del consiglio scolastico distrettuale - Prima convocazione del
consiglio scolastico distrettuale
1. La prima convocazione del consiglio scolastico distrettuale è disposta dal provveditore agli studi.
2. Detta convocazione ha luogo dopo la decisione dei ricorsi eventualmente presentati e, comunque, non oltre il 20esimo giorno dalla data in cui sono stati proclamati gli eletti.
3. Nella prima seduta il consiglio, presieduto dal provveditore agli studi, elegge a maggioranza assoluta dei componenti, nel proprio seno, il presidente. Qualora non si raggiunga nella prima votazione la maggioranza prescritta il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti.
4. Gli adempimenti di cui sopra devono essere effettuati anche in caso di mancanza dei rappresentanti eletti o designati da enti ed organismi competenti.
Art. 43.-
Permanenza in carica e decadenza dei componenti del consiglio scolastico
distrettuale - Proroga dei poteri
1. Il consiglio scolastico distrettuale scaduto per compimento del triennio resta in carica sino all’insediamento del nuovo organo; i membri decaduti per perdita dei requisiti di eleggibilità sono nel frattempo surrogati.
2. Decadono altresì dalle cariche elettive i membri del consiglio scolastico distrettuale, che per qualsiasi motivo cessino di appartenere alle componenti scolastiche.
3. Decadono dalla carica i componenti del consiglio scolastico distrettuale assenti ingiustificati a tre sedute consecutive, ai sensi dell’art. 29 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416.
4. Gli enti e le associazioni non possono revocare le designazioni effettuate. I membri del consiglio scolastico distrettuale una volta nominati hanno diritto a svolgere la funzione rappresentativa per l’intera durata in carica dell’organo di appartenenza e decadono solo nel caso previsto dal citato art. 29 del D.P.R. n. 416/1974 o per perdita del diritto di elettorato (sospensione dalla carica rappresentativa), ovvero, se trattasi di rappresentanti degli enti locali, per effetto di sostituzioni intervenute a seguito di nuove elezioni amministrative.
5. I genitori degli alunni decadono dalle cariche elettive il 31 agosto successivo al conseguimento del titolo finale di studio da parte dei figli. Essi possono restare in carica soltanto nell’eventualità di iscrizione per il successivo anno scolastico di un altro figlio, anche in altra scuola dello stesso distretto.
6. In caso di perdita da parte dei figli della qualità di studenti, per cause non dipendenti dal conseguimento del predetto titolo, i genitori decadono dalla carica elettiva con effetto dalla data di perdita della qualità di studente dei propri figli.
7. Il rappresentante dei genitori degli alunni delle scuole non statali, eletto nel consiglio scolastico distrettuale perché beneficiario della riserva, decade per perdita dei requisiti di eleggibilità, allorquando il figlio viene iscritto in una scuola statale.
Art. 44.-
Surrogazione - Elezioni suppletive relative al consiglio scolastico distrettuale
1. I componenti del consiglio scolastico distrettuale, cessati dalla carica per qualsiasi causa, devono essere sostituiti con il procedimento della surrogazione. Un membro dimissionario o decaduto, regolarmente surrogato, viene depennato definitivamente dalla lista.
2. In caso di impossibilità di procedere alla surrogazione suddetta per esaurimento delle rispettive liste, non si può ricorrere ad altre liste, ma i posti vacanti devono essere ricoperti mediante elezioni suppletive.
3. Anche per le elezioni suppletive vale la facoltà di presentazione di liste contrapposte.
4. Le elezioni suppletive, per motivi di opportunità, debbono essere indette, di norma all’inizio dell’anno scolastico successivo all’esaurimento delle liste.
Art. 45.-
Esonero dal servizio del personale appartenente alle commissioni elettorali o ai
seggi elettorali o rappresentante di lista - Gratuità della funzione - Recupero
del riposo festivo non goduto
1. Il personale della scuola nominato membro di commissione elettorale o di seggio elettorale o designato quale rappresentante di lista deve essere esonerato dalle prestazioni di servizio, conservando il normale trattamento economico, limitatamente al tempo strettamente necessario per l’espletamento delle relative funzioni.
2. Le funzioni espletate non comportano alcun diritto a specifico trattamento economico.
3. Il riposo festivo non goduto è compensato con l’esonero dal servizio in un giorno feriale nell’ambito della settimana immediatamente successiva.
4. Nei casi previsti dai commi precedenti il personale della scuola assente dal servizio può essere temporaneamente sostituito dal personale supplente, secondo le norme generali vigenti in materia.
Art. 46.-
Norme particolari per determinate regioni a statuto speciale e per le province
autonome di Trento e Bolzano
1. Nel territorio delle regioni Sicilia e Valle d’Aosta e nelle province di Trento e di Bolzano i provveditori agli studi delle province siciliane, i sovrintendenti e gli intendenti scolastici indicono le elezioni sulla base delle istruzioni che sono diramate dai competenti assessori alla P.I. rispettivamente delle regioni Sicilia e Valle d’Aosta e delle province di Trento e Bolzano.
2. Per i consigli scolastici distrettuali delle province di Trieste e Gorizia si applica l’art. 34 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, integrato dall’art. 8 della Legge 14 gennaio 1975, n. 1; tali norme dispongono che nei predetti consigli un quarto dei rappresentanti del personale docente, un quinto dei rappresentanti degli studenti sono riservati rispettivamente ai docenti, ai genitori degli alunni e agli studenti delle scuole statali con lingua di insegnamento slovena.
3. Il posto spettante a ciascuna delle indicate categorie viene attribuito nel seguente modo: risulta eletto per ciascuna delle scuole sopra indicate il candidato appartenente alla relativa scuola con il maggior numero di preferenze, che appartenga alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti dalle scuola di lingua slovena.
4. All’assegnazione dei posti riservati si procede prima dell’assegnazione dei posti in via ordinaria.
5. Nel conteggio dei seggi spettanti a ciascuna lista deve essere computato il posto già assegnato per la riserva.