Ordinanza Ministeriale 15 luglio
1991, n. 217
Prot. n. 1600/N10
Elezione del Consiglio scolastico provinciale
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n.
416, contenente norme sull'istituzione e sul riordinamento di organi
collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica
e, in particolare, l'art. 24;
Vista la legge 14 gennaio 1975, n. 1, concernente modifiche al decreto
del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416;
Vista l'ordinanza ministeriale 25 novembre 1976 relativa all'elezione
del consiglio scolastico provinciale;
Vista la legge 11 ottobre 1977, n. 748 concernente norme di modifica
del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416;
Vista l'ordinanza ministeriale 2 settembre 1981, che ha approvato, tra
gli altri, il testo della citata ordinanza 25 novembre 1976
comprensivo di una complessa serie di note, in calce a vari articoli,
costituite da successive modificazioni ed integrazioni al testo,
contenute in atti di diversa forma e data;
Ritenuta l'esigenza di riportare nel corpo dell'ordinanza le predette
note in calce, previo accertamento della loro attualità, per
facilitare la lettura del testo;
Considerato che successivamente al testo unificato approvato con
l'O.M. 2 settembre 1981, sono state emanate ulteriori disposizioni con
successive ordinanze e circolari;
Considerata l'esigenza di riunire in un testo unificato tutte le
disposizioni emanate sulle modalità delle elezioni del consiglio
scolastico provinciale, a far tempo dall'ordinanza ministeriale 25
novembre 1976;
Considerata inoltre l'opportunità di apportare talune contenute
modifiche all'O.M. 25 novembre 1976 che, pur non alterando le regole
complessive della procedura elettorale, introducono alcuni correttivi,
per rendere più agevole la partecipazione di tutte le componenti alla
gestione della scuola; ORDINA
le elezioni per la costituzione del Consiglio scolastico
provinciale si svolgono secondo le norme contenute nell'allegato testo
unificato, che sostituisce l'analogo precedente testo approvato con
l'ordinanza ministeriale 2 settembre 1981 e ogni altra successiva
disposizione ministeriale emanata in materia.
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI - CORPI ELETTORALI
Art. 1 - Organo competente a indire le elezioni
1. Le elezioni per la costituzione del consiglio scolastici
provinciale sono indette dal Provveditore agli studi.
2. Il Ministro della pubblica istruzione fissa la data delle
votazioni.
3. Le operazioni di voto si svolgono, di norma, in un giorno non
lavorativo dalle ore 8 alle ore 12 e in quello successivo dalle ore 8
alle ore 13.30.
Art. 2 - Composizione numerica del consiglio scolastico
provinciale
1. Il consiglio scolastico provinciale comprende nell'ambito della sua
competenza le scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche
statali e non statali della provincia (con la sola esclusione dei
Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti, dell'Accademia
nazionale di arte drammatica e dell'Accademia nazionale di danza).
2. Il numero dei componenti del consiglio scolastico provinciale è
determinato come segue:
a) in proporzione alla popolazione scolastica della provincia:
Posti |
Numero alunni delle scuole statali, pareggiate,
parificate, legalmente riconosciute e materne non statali
vigilate |
12 |
fino a 100.000 |
16 |
da 100.001 a 300.000 |
20 |
oltre i 300.000 |
b) in proporzione delle unità scolastiche delle scuole di cui al
precedente comma 1), comprese nella provincia (per unità scolastica
si intendono i singoli circoli didattici, comprensivi dei plessi e
delle sezioni di scuola materna statale, gli istituti di istruzione
secondaria ed artistica, comprensivi delle sezioni staccate,
succursali e sedi coordinate, le scuole materne non statali vigilate e
le scuole elementari parificate):
Posti |
Numero unità scolastiche delle scuole statali,
pareggiate, parificate, legalmente riconosciute e materne non
statali vigilate |
12 |
fino a 100 |
16 |
da 100 a 300 |
20 |
superiore a 300 |
c) in proporzione al numero degli appartenenti al personale
direttivo e docente delle scuole di cui al precedente comma 1) e al
personale A.T.A. delle scuole medesime che siano statali:
Posti |
Numero degli appartenenti al personale docente
delle scuole statali, pareggiate, parificate, legalmente
riconosciute e materne non statali vigilate e del personale
A.T.A. delle scuole statali |
12 |
fino a 10.000 |
16 |
da 10.001 a 30.000 |
60 |
superiore a 30.000 |
d) 6 componenti di diritto, a norma dell'art. 13, terzo comma, del
decreto del Presidente n. 416/74.
Il numero complessivo dei componenti del consiglio scolastico
provinciale è costituito dalla somma dei posti individuati con
criteri di cui alle lettere a), b), c) e d) predette (1).
(1) Così ad esempio se vi sono 250.000 alunni iscritti in
scuole statali, pareggiate, parificate, legalmente riconosciute e in
scuole materne non statali vigilate con sede nella provincia, se le
unità scolastiche sono 400 e se il personale direttivo e docente
delle scuole predette sommato al personale A.T.A. delle scuole statali
ammonta a 25.000, il numero complessivo dei componenti del consiglio
scolastico provinciale è di 58, compresi i sei membri di diritto.
Art. 3 - Componenti del Consiglio scolastico provinciale
1. Il Provveditore agli studi, individuata la consistenza numerica del
consiglio scolastico provinciale secondo i criteri previsti
dall'articolo precedente, attribuisce entro il 60° giorno antecedente
la data delle votazioni i posti tra le varie componenti secondo le
disposizioni dei successivi commi:
a) 6 membri di diritto e precisamente:
- Il Provveditore agli studi;
- 3 rappresentanti dei Comuni della provincia, eletti dalle
rappresentanze comunali dei consigli distrettuali della provincia in
cui sono indette le elezioni: dei tre seggi disponibili uno è
riservato alla minoranza;
- l'assessore alla pubblica istruzione dell'amministrazione
provinciale o, in sua rappresentanza, un consigliere provinciale;
- un rappresentante del consiglio regionale;
b) i rappresentanti del personale direttivo e docente di ruolo e
non di ruolo delle scuole statali, eletti dal corrispondente personale
in servizio nelle suddette scuole;
c) i rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario
di ruolo e non di ruolo delle scuole statali, eletti dal
corrispondente personale in servizio nelle suddette scuole;
d) i rappresentanti del personale dell'amministrazione scolastica
periferica - di cui al successivo art. 6 - eletti dal corrispondente
personale in servizio funzionanti nella provincia;
e) I rappresentanti del personale direttivo e docente delle scuole
pareggiate, parificate e legalmente riconosciute e materne non statali
vigilate designati dal Ministro della pubblica istruzione.
f) i rappresentanti dei genitori degli alunni iscritti alle scuole
statali, pareggiate, parificate, legalmente riconosciute e materne non
statali vigilate comprese nella provincia, eletti dai genitori dei
suddetti alunni;
g) i rappresentanti del mondo dell'economia e del lavoro di cui al
successivo comma 4.
2. I seggi a disposizione, individuati con le modalità di cui alle
lettere a), b), c) e d) dell'articolo precedente, vanno distribuiti
tra le varie componenti con i criteri sotto indicati:
- la metà dei seggi è riservata ai rappresentanti del personale
docente di ruolo e non di ruolo delle scuole statali e del personale
docente delle scuole pareggiate, parificate, legalmente riconosciute e
delle scuole materne non statali vigilate, rispettivamente in ragione
del 90% e del 10%;
- i seggi sono ripartiti tra i docenti dei diversi ordini di scuola
proporzionalmente alla loro consistenza numerica a livello
provinciale;
- le frazioni di unità non inferiori a cinque decimi si arrotondano
all'unità successiva.
3. Il residuo numero dei seggi, detratto il numero dei seggi
riservato ai componenti di diritto di cui alla lettera a) del presente
articolo è attribuito secondo le seguenti proporzioni:
1) il 20% ai rappresentanti eletti dal personale direttivo delle
scuole statali, in modo che sia garantita la presenza di un direttore
didattico, di un preside di scuola media e di un preside di scuola
secondaria superiore ed artistica;
2) il 10% ai rappresentanti eletti del personale amministrativo,
tecnico, ausiliario di ruolo e non di ruolo delle scuole statali;
3) il 5% ai rappresentanti del personale degli uffici
dell'amministrazione scolastica periferica funzionanti nella
provincia;
4) il 5% ai rappresentanti del personale dirigente delle scuole
pareggiate, parificate, legalmente riconosciute e delle scuole materne
non statali vigilate della provincia;
5) il 25% ai rappresentanti eletti dei genitori degli alunni iscritti
alle scuole statali, pareggiate, parificate, legalmente riconosciute e
alle scuole materne non statali vigilate comprese nella provincia,
riservando almeno un posto ai genitori degli alunni delle scuole non
statali;
6) il 35% ai rappresentanti del mondo dell'economia e del lavoro.
Nella determinazione del numero dei quozienti le frazioni di unità
non inferiori a cinque decimi si arrotondano all'unità successiva; è
comunque fatta salva la riserva di almeno il 50% dei seggi a favore
del personale docente.
4. I seggi di cui al punto g) sono attribuiti a persone residenti
nella provincia, in ragione del 60% a rappresentanti, non appartenenti
al personale della scuola, delle organizzazioni sindacali più
rappresentative che organizzano sul piano nazionale e i lavoratori
dipendenti; in ragione del 20% a rappresentanti dei lavoratori
autonomi, designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, e in ragione del 20% a
rappresentanti del mondo dell'economia, designati dalla Camera di
commercio, industria, agricoltura e artigianato.
5. Qualora, nell'ambito della provincia, manchino le scuole non
statali, non si dà luogo alla copertura dei posti spettanti al
personale direttivo e docente delle scuole non statali e i relativi
posti vanno ad aggiungersi a quelli del corrispondente personale delle
scuole statali.
6. A titolo di esempio si formula la seguente tabella:
TABELLA A
POSTI DEL CONSIGLIO SCOLASTICO
PROVINCIALE DA ASSEGNARE AI RAPPRESENTANTI DELLE VARIE COMPONENTI
SECONDO LE CARATTERISTICHE DEMOGRAFICO-SCOLASTICHE DELLE VARIE
PROVINCIE
Possibi-li compo-
sizioni del consi- glio scola- stico provin- ciale |
RIPARTIZIONE DEI
SEGGI |
AL PERSONALE |
Ai
genitori |
Ai
lavoratori |
Al mondo dell'
econo-mia |
Ai
compo-
nenti
di
diritto |
Totale |
Direttivo |
Docente |
Non docente |
statali
(1) |
non statali |
statali
(2) |
non statali
(2) |
Delle scuole statali |
Delle amministrazioni periferiche |
Dipen- denti |
Autonomi |
42 |
3 |
1 |
19 |
2 |
1 |
1 |
4 |
3 |
1 |
1 |
6 |
42 |
46 |
3 |
1 |
21 |
2 |
2 |
1 |
4 |
4 |
1 |
1 |
6 |
46 |
50 |
4 |
1 |
23 |
2 |
2 |
1 |
5 |
4 |
1 |
1 |
6 |
50 |
54 |
4 |
1 |
24 |
3 |
2 |
1 |
5 |
4 |
2 |
2 |
6 |
54 |
58 |
5 |
1 |
26 |
3 |
2 |
1 |
6 |
4 |
2 |
2 |
6 |
58 |
62 |
5 |
1 |
28 |
3 |
3 |
1 |
6 |
5 |
2 |
2 |
6 |
62 |
66 |
5 |
1 |
30 |
3 |
3 |
1 |
7 |
6 |
2 |
2 |
6 |
66 |
(1) I posti sono ripartiti tra i direttori didattici, i presidi
di scuola media e i presidi di istituto di istruzione secondaria e
artistica in proporzione alla loro consistenza numerica a livello
provinciale, assicurando comunque un seggio a ciascuna delle predette
categorie.
(2) I posti sono ripartiti tra i docenti dei diversi ordini di
scuola (materna, elementare, media, secondaria 2° grado, artistica)
proporzionalmente alla loro consistenza numerica a livello
provinciale.
Art. 4 - Richiesta di designazione e di elezione a enti e
associazioni sindacali
1. Contestualmente all'indizione delle elezioni per il consiglio
scolastico provinciale, il Provveditore agli studi invia formale
richiesta agli enti e alle associazioni contemplati dall'art. 13 del
D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, ai fini delle previste designazioni o
elezioni dei rappresentanti in seno agli organi stessi.
2. In particolare, per quanto attiene alle organizzazioni sindacali,
l'invito deve essere rivolto alle segreterie provinciali dei sindacati
più rappresentativi, che organizzano sul piano nazionale diverse
categorie di lavoratori dipendenti, individuano per l'attribuzione dei
posti il loro grado di rappresentatività locale, in base alle
precisazioni fornite dall'ufficio provinciale del lavoro (1).
3. Gli enti e le associazioni predetti devono far pervenire le
designazioni entro il 30° giorno successivo a quello delle votazioni,
pena decadenza. Qualora le designazioni non siano pervenute entro tale
termine il consiglio scolastico provinciale può funzionare
regolarmente senza dette componenti.
4. I tre rappresentanti dei Comuni della provincia devono essere
eletti secondo le modalità stabilite dall'art. 13, terzo comma,
lettera g) del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974,
n. 416. La loro elezione deve avvenire entro i dieci giorni successivi
alla nomina da parte del Provveditore agli studi dei rappresentanti
dei Comuni nel consiglio scolastico distrettuale.
5. Le deliberazioni dell'assemblea degli elettori e la proclamazione
degli eletti quali rappresentanti dei Comuni in seno al consiglio
scolastico provinciale sono atti definiti, impugnabili esclusivamente
con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o ricorso
giurisdizionale.
6. Le modalità delle elezioni dei rappresentanti dei Comuni rientrano
nella potestà di autoregolamentazione dell'assemblea degli elettori,
costituita ai sensi dell'art. 13, comma 3, lettera g) del D.P.R. n.
416/74.
7. Nella comunicazione al Provveditore agli studi dei nominativi
eletti quali rappresentanti comunali in seno al consiglio scolastico
provinciale, l'organo che procede alla comunicazione stessa deve
dichiarare che è stata regolarmente convocata l'assemblea degli
elettori.
8. Spetta al Comune capoluogo della provincia farsi parte attiva per
la convocazione dei rappresentanti comunali eletti nei consigli
scolastici distrettuali, al fine di procedere all'elezione dei propri
rappresentanti nel consiglio scolastico provinciale. In via suppletiva
il Provveditore agli studi è l'organo cui è attribuito il potere di
mettere in moto tutte le operazioni elettorali.
9. I rappresentanti dei Comuni nel consiglio scolastico provinciale
non devono necessariamente appartenere all'assemblea degli elettori
costituita ai sensi dell'art. 13, comma 3, lettera g) del D.P.R. n.
416/74.
10. Contestualmente all'indizione dell'elezione il Provveditore agli
studi invia al Ministro della Pubblica istruzione la richiesta di
designazione dei rappresentanti del personale direttivo e docente
delle scuole non statali pareggiate, parificate, legalmente
riconosciute e materne non statali vigilate. Per i docenti la
richiesta dovrà specificare la ripartizione dei posti tra i diversi
ordini di scuola (materna, elementare, media, secondaria di secondo
grado e artistica) proporzionalmente alla loro consistenza numerica.
(1) Per quanto concerne la rappresentatività delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori
autonomi vedi C.M. n. 63 del 4/3/1988.
Art. 5 - Diritto di elettorato
1. L'elettorato attivo e passivo per le singole rappresentanze nel
consiglio scolastico provinciale spetta esclusivamente ai componenti
delle rispettive categorie partecipanti a tale organismo.
2. Non è richiesto il possesso della cittadinanza italiana.
Art. 6 - Elettorato attivo e passivo del personale
dell'amministrazione scolastica periferica
1. Spetta l'elettorato attivo e passivo al personale del
Provveditorato agli studi e al personale della Sovrintendenza
scolastica regionale i cui uffici abbiano sede nella provincia.
Art. 7 - Elettorato attivo e passivo dei genitori degli alunni
delle scuole statali e delle scuole pareggiate, parificate e
legalmente riconosciute e delle scuole materne non statali vigilate
1. L'elettorato attivo e passivo per le elezioni dei rappresentanti
dei genitori spetta, anche se i figli sono maggiorenni, ad entrambi i
genitori e a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come
tali le sole persone fisiche alle quali siano attribuiti, con
provvedimento dell'autorità giudiziaria, poteri tutelari, ai sensi
dell'art. 348 del codice civile. Sono escluse, per tanto, le persone
giuridiche, in quanto, ai sensi dell'art. 20 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, il voto è
personale.
2. Il tutore può votare per gli organi collegiali, in luogo del
genitore, quando questi non è vivente o ha perso la potestà sul
minore.
3. I rappresentanti legali degli istituti, cui sono affidati i minori,
possono essere sentiti dal consiglio scolastico provinciale sui
problemi inerenti alla formazione degli alunni loro affidati.
4. Tali disposizioni si applicano sia ai genitori di alunni iscritti
nelle scuole statali sia ai genitori degli alunni iscritti nelle
scuole pareggiate, parificate, legalmente riconosciute e nelle scuole
materne non statali vigilate di cui al successivo art. 8.
5. I genitori degli alunni delle scuole magistrali non statali
convenzionate partecipano alle elezioni del consiglio scolastico
provinciale, in quanto tali scuole sono assimilabili a quelle non
statali legalmente riconosciute.
Art. 8 - Elettorato attivo e passivo dei genitori degli alunni
delle scuole materne non statali vigilate
1. Partecipano all'elezione per il consiglio scolastico provinciale i
genitori degli alunni iscritti nelle scuole materne non statali, che
posseggano i requisiti previsti dall'art. 122 del regio decreto 24
aprile 1928, n. 1297, e siano sottoposte alla vigilanza del
Provveditore agli studi, prevista dall'art. 123 del citato regio
decreto e dall'art. 38 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577.
2. Per le scuole materne non statali vigilate si intendono sia quelle
gestite da enti pubblici che da privati.
3. I genitori degli alunni delle scuole materne non statali in
possesso dei requisiti di cui al citato art. 122, ma i cui gestori non
hanno ancora provveduto all'invio al Provveditore agli studi dei
documenti necessari ai fini dell'esercizio della vigilanza, possono
partecipare alle elezioni, purché detto invio venga effettuato entro
il 70° giorno antecedente le votazioni e l'esame dei requisiti si
risolva positivamente.
Art. 9 - Elettorato attivo e passivo del personale direttivo
statale
1. L'elettorato attivo e passivo spetta al personale direttivo delle
scuole statali, che lo esercita distintamente per le seguenti
categorie:
a) direttori didattici;
b) presidi di scuola media;
c) presidi di scuola secondaria superiore ed artistica.
2. Ai fini di cui sopra i rettori dei Convitti e le direttrici
degli Educandati femminili sono equiparati ai presidi di istituti e
scuole di istruzione secondaria di secondo grado e i vice-rettori e le
vicedirettrici ai presidi di scuola media.
3. Il persone direttivo esercita il diritto di elettorato attivo e
passivo, oltre che per il consiglio scolastico provinciale della
provincia in cui si trova la sede centrale della scuola o della
direzione didattica, anche per il consiglio scolastico provinciale ove
sono ubicate le sedi staccate, coordinate, succursali e plessi.
Art. 10 - Elettorato attivo e passivo del personale docente
delle scuole statali
1. Spetta l'elettorato attivo e passivo per l'elezione del consiglio
scolastico provinciale ai docenti di ruolo e non di ruolo, con
supplenza annuale in servizio nelle scuole statali.
2. Nel caso di supplenza annuale conferita dal preside, ai sensi
dell'art. 15, comma 3, della legge 20/5/1982, n. 270, il docente può
esercitare l'elettorato attivo e passivo solo se la supplenza riguardi
un posto vacante e dia diritto alla retribuzione estiva. Inoltre sono
da considerare supplenze annuali a tutti gli effetti quelle conferite
dai presidi, ai sensi dell'art. 8, comma 6, del decreto-legge 9/11/89
n. 357, convertito dalla legge 27/12/1989, n. 417.
3. I docenti non di ruolo supplenti temporanei non hanno diritto
all'elettorato attivo e passivo.
4. Nei limiti stabiliti dai precedenti commi spetta l'elettorato
attivo e passivo:
a) ai docenti dei corsi sperimentali di scuola media per
lavoratori;
b) ai docenti dei corsi integrativi degli istituti magistrali e licei
artistici;
c) ai docenti delle libere attività complementari e dello studio
sussidiario nelle scuole medie integrate a tempo pieno e agli
insegnanti elementari assegnati alle attività parascolastiche nei
circoli didattici o ad esercitazioni presso cattedre di pedagogia e
psicologia nelle università statali, a norma degli art. 5 e 6 della
legge 1213 del 1967;
d) agli insegnanti chiamati a coprire i posti, di cui all'art. 1 della
legge 24 settembre 1971, n. 820, nei circoli didattici, in cui si
svolgono le attività integrative;
e) agli insegnanti che operano nell'ambito delle scuole materne,
elementari e medie per esigenze in materia di interventi
psico-pedagogici;
f) ai docenti impegnati nell'attività di sperimentazione negli
istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, nei quali si
svolgono iniziative di sperimentazione autorizzate dal Ministero;
g) agli insegnanti elementari assegnati agli istituti magistrali per
il tirocinio e agli insegnanti di scuola materna incaricati di
svolgere il tirocinio presso le scuole magistrali: esercitano
l'elettorato attivo e passivo rispettivamente nell'istituto magistrale
e nella scuola magistrale;
h) agli insegnanti tecnino-pratici e agli insegnanti di arte
applicata;
i) agli insegnanti di religione;
l) agli esperti degli istituti tecnici e professionali;
m) al personale docente dipendente degli enti locali e che presta
servizio presso le scuole statali alle condizioni e nei limiti
stabiliti per il corrispondente personale dello Stato.
5. I docenti in assegnazione provvisoria esercitano l'elettorato
attivo e passivo per l'elezione del consiglio scolastico della
provincia, in cui ha sede il circolo o istituto in cui prestano
servizio.
6. I docenti con incarico di presidenza esercitano l'elettorato attivo
e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale docente del
cui ruolo fanno parte e votano presso la scuola nel cui organico sono
inseriti come docenti.
7. Disposizioni relative al personale docente che si trovi in
particolari posizioni di stato o funzionali sono contenute nei
successivi artt. 12 e 15.
Art. 11 - Elettorato attivo e passivo del personale
amministrativo e tecnico ed ausiliario delle scuole statali
1. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del
personale amministrativo, tecnico e ausiliario (di seguito denominato
personale A.T.A.) nel consiglio scolastico provinciale spetta al
personale A.T.A. delle scuole statali, di ruolo e non di ruolo con
supplenza annuale.
2. Il personale A.T.A. dipendente degli enti locali, che presta
servizio presso le scuole statali, esercita l'elettorato attivo e
passivo alle condizioni e nei limiti stabiliti per il corrispondente
personale dello Stato.
Art. 12 - Personale comandato o collocato fuori ruolo
1. Il personale che non presta effettivo servizio di istituto, perché
ai sensi di disposizioni di legge, esonerato dagli obblighi di
ufficio, o comandato o collocato fuori ruolo o assegnato
quinquennalmente alle attività parascolastiche che partecipa
all'elezione della componente relativa al ruolo di appartenenza nel
consiglio scolastico provinciale.
2. Per il predetto personale ai fini della determinazione della
provincia alle elezioni dei cui organi collegiali deve partecipare, si
fa riferimento alla sede in cui presta servizio.
3. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire, entro il termine
perentorio di 10 giorni dalla data in cui sono state indette le
elezioni, apposita domanda documentata alla commissione elettorale del
circolo o dell'istituto dove intendono votare; il personale direttivo
e il personale dell'amministrazione scolastica periferica devono,
invece, presentare la domanda alla commissione elettorale provinciale.
4. La commissione elettorale competente stabilisce il seggio
elettorale in cui il personale medesimo esercita il diritto di voto.
Art. 13 - Sezioni staccate e sedi coordinate, succursali e
plessi operanti in altra provincia
1. Il personale docente di ruolo e non di ruolo, il personale A.T.A.
di ruolo e non di ruolo, i genitori degli alunni delle sezioni
staccate e sedi coordinate o delle succursali e dei plessi aventi sede
in provincia diversa da quella in cui ha sede l'istituto da cui le
sezioni stesse dipendono, partecipano alle elezioni del consiglio
scolastico provinciale della circoscrizione in cui ha sede la sezione
staccata o la sede coordinata o la succursale o il plesso.
Art. 14 - Personale educativo e A.T.A. dei Convitti ed
Educandati. Personale educativo delle scuole speciali
1. Il personale educativo dei Convitti nazionali e degli Educandati
femminili dello Stato nonché dei Convitti annessi agli istituti di
istruzione tecnica e professionale, partecipa alle elezioni della
componente docenti nel consiglio scolastico provinciale. Al predetto
personale è equiparato il personale assistente educativo delle scuole
statali speciali.
2. Il personale A.T.A. delle istituzioni, di cui al precedente comma,
partecipa alle elezioni della componente A.T.A. del consiglio
scolastico provinciale.
3. Il personale docente e A.T.A. delle istituzioni, di cui al comma 1,
vota presso il circolo didattico più vicino assieme al personale
docente e A.T.A. delle scuole elementari.
Art. 15 - Assenze dal servizio: perdita o conservazione del
diritto di elettorato
1. Il personale dell'amministrazione scolastica periferica, il
personale direttivo, docente e A.T.A. della scuola, assente per
qualsiasi legittimo motivo dal servizio, ha diritto di elettorato
attivo e passivo, salvo quanto previsto dal comma 3 del presente
articolo.
2. Ha altresì diritto di elettorato attivo e passivo il personale
assente dal servizio per motivi sindacali o perché membro del
Consiglio Nazionale della pubblica istruzione.
3. Perde il diritto di elettorato attivo e passivo il personale, di
cui al precedente comma 1, in aspettativa per motivi di famiglia o
perché sospeso dal servizio, a seguito di procedimento penale o
disciplinare o sospeso cautelarmente in attesa di procedimento penale
o disciplinare.
Art. 16 - Incompatibilità e condizioni di ineleggibilità
1. I genitori degli alunni iscritti in più scuole statali e non
statali della stessa provincia esercitano il diritto di elettorato
attivo e passivo nella scuola frequentata dal figlio minore di età .
2. In occasione del voto essi sottoscrivono la dichiarazione prevista
dal successivo art. 33, comma 6.
3. I genitori di alunni iscritti in scuole statali e non statali di
diverse provincie esercitano il diritto di elettorato attivo e passivo
per l'elezione del consiglio scolastico provinciale di ciascuna
provincia di cui facciano parte.
4. I docenti che prestino servizio in più scuole statali e non
statali della stessa provincia esercitano il diritto di elettorato
attivo una sola volta nella scuola ove sono in servizio per il maggior
numero di ore, ed in caso di parità, nella scuola indicata dagli
interessati.
5. I docenti che prestino servizio in più scuole statali e non
statali di diverse provincie esercitano il diritto di elettorato
attivo e passivo per l'elezione del consiglio scolastico provinciale
di tutte le provincie di cui facciano parte.
6. Gli elettori che facciano parte di più componenti (es. docente
genitore di alunno) esercitano il diritto di elettorato attivo e
passivo per tutte le componenti a cui partecipano.
7. Il personale direttivo, docente, A.T.A. e i genitori degli alunni
che siano risultati eletti in rappresentanza di più componenti nello
stesso consiglio scolastico provinciale devono optare per una delle
rappresentanze.
8. In sede di emanazione del decreto di nomina, i presidi, i direttori
didattici e i Provveditori agli studi, qualora rilevino, d'ufficio o
su segnalazione, la sussistenza di tali incompatibilità, invitano
l'interessato ad optare per una delle due rappresentanze: la sua
sostituzione è attuata applicando la disposizione dell'art. 22 del
Presidente della Repubblica n. 416 del 1974. TITOLO
II
PROCEDURA PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO SCOLASTICO
PROVINCIALE
Art. 17 - Costituzione della commissione elettorale provinciale
e validità delle deliberazioni
1. Presso la sede di ciascun ufficio scolastico provinciale è
costituita la commissione elettorale provinciale.
2. La commissione elettorale provinciale, nominata dal Provveditore
agli studi, è composta da sette membri designati dal consiglio
scolastico provinciale: uno tra il personale direttivo, in servizio
nelle scuole statali comprese nella provincia; due tra i docenti di
ruolo e non di ruolo in servizio nelle scuole statali comprese nella
provincia, ivi incluso il personale educativo delle istituzioni
educative statali; due tra i genitori degli alunni iscritti alle
scuole statali, pareggiate, parificate, legalmente riconosciute e
scuole materne non statali vigilate comprese nella provincia; uno tra
il personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo in servizio nelle scuole o
istituzioni educative statali comprese nella provincia; uno tra il
personale degli uffici dell'amministrazione scolastica periferica
funzionanti nella provincia.
3. Il Provveditore agli studi, può costituire o rinnovare la
commissione elettorale provinciale a prescindere dalle designazioni di
competenza del consiglio scolastico provinciale, se l'organo predetto,
regolarmente invitato, non procede alle designazioni medesime.
4. La commissione è presieduta da uno dei suoi membri eletto a
maggioranza assoluta dei suoi componenti e le funzioni di segretario
sono svolte da un membro designato dal presidente.
5. Essa è nominata non oltre il 60° giorno antecedente a quello
fissato per le votazioni.
6. La commissione elettorale delibera con la presenza di almeno la
metà più uno dei propri componenti (almeno 4), e tutte le decisioni
della commissione predetta sono prese a maggioranza dei presenti. In
caso di parità prevale il voto del presidente.
7. Essa dura in carica due anni ed i suoi membri sono rieleggibili per
il biennio successivo.
8. La commissione elettorale provinciale scaduta può, in base al
principio generale della proroga dei poteri, continuare ad operare
fino alla costituzione e all'insediamento della nuova commissione
elettorale.
9. Il Provveditore agli studi, in rapporto alle singole situazioni che
si determinano, può costituire la commissione elettorale, anche con
un numero di membri inferiore a quello previsto tendendo nei limiti
del possibile assicurare la rappresentanza a tutte le categorie che
compongono la commissione stessa. La commissione è, comunque,
validamente costituita, anche se in essa non sono rappresentate tutte
le componenti.
10. I membri della commissione elettorale, che risultino inclusi in
liste di candidati, debbono essere immediatamente sostituiti.
Art. 18 - Costituzione delle commissioni elettorali nelle scuole
parificate pareggiate, legalmente riconosciute e nelle scuole materne
non statali vigilate
1. Entro il 60° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni
si costituisce la commissione elettorale nelle scuole parificate,
pareggiate, legalmente riconosciute e nelle scuole materne non statali
vigilate. Detta commissione opera anche per l'elezione del consiglio
scolastico distrettuale.
2. La commissione elettorale, nominata dal Provveditore agli studi, è
composta da 5 membri, designati dal collegio dei docenti, scelti come
segue: tre fra i docenti della scuola, con esclusione dei supplenti
temporanei; due tra i genitori degli alunni iscritti nella scuola
stessa. Negli istituti di istruzione secondaria superiore e artistica
uno dei due genitori è sostituito da uno studente scelto tra gli
studenti iscritti all'istituto.
3. E' data facoltà al Provveditore agli studi, in rapporto
all'eventuale esiguità della popolazione scolastica nelle scuole non
statali, di costituire un'unica commissione elettorale, che raggruppi
più scuole non statali purché dette scuole appartengano allo stesso
gestore e siano ubicate nello stesso edificio. La nomina dei membri è
effettuata dal Provveditore agli studi nell'ambito dei nominativi
indicati dai collegi dei docenti delle singole scuole. Gli elenchi
degli elettori dovranno in ogni caso essere formati separatamente per
ogni scuola.
4. La nomina della commissione elettorale nelle scuole materne non
statali vigilate e in quelle elementari parificate può essere
delegata dal Provveditore agli studi ai direttori didattici nel cui
circolo funzionano le predette scuole.
5. Per quanto attiene al funzionamento delle commissioni elettorali,
di cui al presente articolo, si fa rinvio a quanto stabilito dal
precedente art. 17.
Art. 19 - Adempimenti delle commissioni elettorali di circolo o
istituto statali e non statali: formazione degli elenchi degli
elettori
1. Le commissioni elettorali di circolo o istituto statali formano gli
elenchi degli elettori appartenenti al circolo o istituto nel modo
seguente:
a) i direttori didattici e presidi sono tenuti a comunicare alla
commissione elettorale di circolo o istituto entro il 50° giorno
antecedente a quello fissato per le votazioni i nominativi dei
docenti, dei genitori degli alunni e del personale A.T.A. della
scuola;
b) le commissioni elettorali sulla base di tali comunicazioni formano
ed aggiornano gli elenchi in ordine alfabetico degli elettori distinti
come segue:
- elenco dei docenti di ruolo e non di ruolo, con l'avvertenza che
nei circoli didattici in cui funzionano scuole materne si deve formare
separatamente l'elenco delle scuole elementari da quello delle scuole
materne;
- elenco dei genitori (odi chi ne fa legalmente le veci) degli alunni
iscritti alla scuola;
- elenco del personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo in servizio
nella scuola compreso il personale A.T.A. dipendente dagli enti
locali.
2. Gli elenchi sono divisi per seggio e gli elettori sono disposti
in ordine alfabetico per ciascun seggio elettorale.
3. I docenti in servizio in più plessi, sezioni, sedi coordinate o
succursali dello stesso circolo o istituto, aventi sede in province
diverse, sono inseriti negli elenchi di tutte le sedi di appartenenza.
4. La disposizione del comma precedente si applica anche ai genitori
di più alunni iscritti in plessi, sezioni o sedi coordinate,
succursali dello stesso circolo o istituto, ma aventi sede
rispettivamente in province diverse.
5. Gli elenchi debbono recare cognome, nome, luogo e data di nascita
delle persone che vi sono iscritte.
6. Nell'ipotesi di genitori con più figli iscritti in scuole diverse
della stessa provincia, i quali ai sensi del precedente art. 16, comma
1, debbono votare esclusivamente nella scuola frequentata dal figlio
minore di età, la commissione elettorale del circolo o dell'istituto
o della scuola non statale ove sono iscritti gli altri figli deve
apporre, a fianco di ciascun nominativo dei genitori la dicitura:
«non ha diritto di votare per il consiglio scolastico provinciale».
7. Per gli adempimenti di cui al successivo art. 33, comma 6, a fianco
del nominativo di ciascun genitore elettore, deve esistere un apposito
spazio per la firma dell'elettore stesso.
8. I requisiti per l'inclusione negli elenchi debbono essere posseduti
alla data di indizione delle elezioni.
9. Nella ripartizione degli elettori tra i diversi seggi elettorali è
necessario assicurare, in ogni caso, la segretezza del voto evitando
che vi sia un solo elettore di una data categoria assegnata al seggio.
10. Gli elenchi sono depositati presso la segreteria della commissione
elettorale di circolo o d'istituto, a disposizione di chiunque ne
faccia richiesta; del deposito va data comunicazione nello stesso
giorno in cui il deposito stesso avviene, mediante avviso da affiggere
all'albo della sede della predetta commissione.
11. Gli elenchi debbono essere depositati non oltre il 40° giorno
antecedente a quello fissato per le votazioni.
12. Nelle scuole elementari annesse ai Convitti nazionali ed agli
Educandati femminili nei termini e con le modalità previste dal
presente articolo, la commissione elettorale di circolo forma, sulla
base delle comunicazioni del rettore o della direttrice, un elenco del
personale educativo ed un elenco del personale A.T.A. delle stesse
istituzioni. Tali elenchi sono uniti rispettivamente agli elenchi del
personale docente e A.T.A. della scuola elementare annessa.
13. Le stesse disposizioni si applicano ai Convitti annessi agli
istituti tecnici e professionali. In tal caso il personale educativo e
il personale A.T.A. votano presso il più vicino circolo didattico,
alla cui commissione elettorale il preside invia conseguentemente
l'elenco del personale interessato.
14. Gli insegnanti elementari assegnati presso gli istituti magistrali
per il tirocinio sono iscritti negli elenchi del più vicino circolo
didattico, a cura della commissione elettorale di circolo e su
comunicazione del preside dell'istituto magistrale, nei termini e nei
modi previsti dal presente articolo.
15. La disposizione prevista dal comma precedente si applica anche
agli insegnanti di scuola materna incaricati di svolgere il tirocinio
presso le scuole magistrali che sono inseriti negli elenchi dei
docenti di scuola materna del più vicino circolo didattico presso cui
funzioni detta scuola.
16. La commissione elettorale delle scuole non statali forma l'elenco
dei genitori degli alunni delle scuole non statali, pareggiate,
parificate e legalmente riconosciute e delle scuole materne non
statali vigilate, sulla base delle comunicazioni dei direttori delle
scuole stesse, in conformità alle disposizioni del presente articolo.
17. Per la formazione dell'elenco dei genitori degli alunni delle
scuole non statali pareggiate, parificate e legalmente riconosciute e
delle scuole materne non statali vigilate valgono le disposizioni del
presente articolo.
Art. 20 - Adempimenti della commissione elettorale provinciale:
formazione ed aggiornamento degli elenchi degli elettori
1. La commissione elettorale provinciale, sulla base delle
comunicazioni a cui sono tenuti gli uffici indicati a fianco di
ciascuna componente, entro il 50° giorno antecedente quello fissato
per le votazioni, forma ed aggiorna gli elenchi degli elettori
distinti come segue:
a) elenco dei direttori didattici in servizio nelle scuole statali,
comprese nella provincia; l'organo competente alla comunicazione:
Provveditore agli studi;
b) elenco dei presidi in servizio nelle scuole medie statali, comprese
nella provincia; organo competente alla comunicazione: Provveditore
agli studi;
c) elenco dei presidi in servizio nelle scuole o istituti di
istruzione secondaria superiore statali, comprese nella provincia;
organo competente alla comunicazione: Provveditore agli studi;
d) elenco dei presidi in servizio nelle scuole di istruzione artistica
statali (licei artistici ed istituti d'arte), comprese nella
provincia; organo competente alla comunicazione: Provveditore agli
studi;
e) elenco del personale degli uffici dell'amministrazione scolastica
periferica, funzionanti nella provincia; organo competente alla
comunicazione: Provveditore agli studi o Sovrintendente scolastico
regionale.
2. Sono escluse le componenti delle istituzioni scolastiche, di cui
all'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio
1974, n. 416 (Conservatori di musica, Accademie di belle arti,
Accademia nazionale di arte drammatica e Accademia nazionale di
danza).
3. Gli elenchi di cui ai punti c) e d) possono essere unificati in un
unico elenco, quando le elezioni per il consiglio scolastico
provinciale non si svolgono contestualmente a quelle per il Consiglio
Nazionale della pubblica istruzione.
4. Per la formazione degli elenchi di competenza della commissione
elettorale provinciale valgono i criteri stabiliti nell'art. 19.
5. Gli elenchi sono depositati presso la segreteria della commissione
elettorale provinciale, a disposizione di chiunque ne faccia
richiesta; del deposito va data comunicazione nello stesso giorno in
cui il deposito stesso avviene mediante avviso da affiggere all'albo
della sede della predetta commissione.
6. Gli elenchi debbono essere depositati non oltre il 40° giorno
antecedente a quello fissato per le votazioni.
Art. 21 - Ricorsi contro l'erronea compilazione degli elenchi.
Invio degli elenchi ai seggi elettorali
1. Avverso l'erronea compilazione degli elenchi è ammesso ricorso, in
carta semplice, da parte degli appartenenti alle rispettive categorie
interessate, alla commissione elettorale provinciale o alla
commissione elettorale di circolo o istituto, o delle scuole
parificate, pareggiate, legalmente riconosciute e delle scuole materne
non vigilate, entro il termine perentorio di 5 giorni dalla data di
affissione all'albo dell'avviso di avvenuto deposito degli elenchi
stessi.
2. Le rispettive commissioni decidono entro i successivi 5 giorni,
sulla base della documentazione prodotta dall'interessato o di quella
acquisita d'ufficio.
3. Gli elenchi definitivi sono rimessi ai seggi elettorali (all'atto
del loro insediamento) i quali sono tenuti a darne visione a chiunque
ne faccia richiesta.
4. Dell'invio degli elenchi ai seggi elettorali le commissioni
elettorali danno informazione immediata mediante avviso pubblicato
all'albo della propria sede.
Art. 22 - Trasferimento, assegnazione provvisoria del personale
dell'amministrazione scolastica periferica e del personale direttivo,
docente e A.T.A. successivamente alla formazione degli elenchi degli
elettori
1. Il personale dell'amministrazione scolastica periferica, il
personale direttivo, docente e A.T.A. trasferito o assegnato
provvisoriamente, successivamente alla formazione degli elenchi deve
presentare entro 5 giorni istanze di rettifica, in carta semplice,
alla commissione elettorale provinciale, se si tratta di personale
dell'amministrazione scolastica periferica o personale direttivo, o
alla commissione elettorale di circolo, d'istituto o di scuola non
statale, se si tratta di personale docente o A.T.A., nelle forme e nei
termini di cui al precedente art. 21.
2. Qualora il trasferimento o l'assegnazione provvisoria siano stati
disposti successivamente alla formazione degli elenchi definitivi, gli
interessati devono ugualmente presentare istanza alla commissione
elettorale provinciale o alla commissione elettorale della scuola in
cui sia stato trasferito o assegnato provvisoriamente, che decide
entro il giorno precedente a quello fissato per le votazioni.
3. Nell'ipotesi di cui al comma precedente la commissione elettorale
competente, esaminata la documentazione presentata dall'interessato e
fatti sommari accertamenti d'ufficio, rilascia un certificato
succintamente motivato ed indicante le generalità dell'elettore, la
sede presso cui deve votare, l'elenco degli elettori in cui è stato
originariamente inserito.
4. L'elettore rilascia sotto la propria responsabilità alla
commissione elettorale dichiarazione scritta di votare esclusivamente
nella sede indicata nel certificato.
5. La commissione elettorale comunica tempestivamente il rilascio del
certificato, di cui al comma 3, al presidente del seggio della sede
nei cui elenchi è stato impropriamente inserito l'elettore ed al
presidente del seggio della sede presso cui il predetto ha diritto di
votare.
6. L'elettore vota nella nuova sede indicata nel certificato dietro
presentazione del medesimo, che viene allegato all'elenco a cui
appartiene l'elettore. Di ciò viene fatta menzione nel verbale di
svolgimento delle elezioni.
Art. 23 - Formazione delle liste dei candidati
1. Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle
componenti elettive e precisamente:
1) liste dei direttori didattici delle scuole statali;
2) liste dei presidi della scuola media statale;
3) liste dei presidi della scuola secondaria superiore e artistica
statale;
4) liste del personale docente della scuola materna statale;
5) liste del personale docente della scuola elementare statale;
6) liste del personale docente della scuola media statale;
7) liste del personale docente della scuola secondaria superiore
statale;
8) liste del personale docente della scuola di istruzione artistica
statale (licei artistici ed istituti d'arte);
9) liste dei genitori degli alunni delle scuole statali e non statali;
10) liste del personale A.T.A. delle scuole statali;
11) liste del personale dell'Amministrazione scolastica periferica.
2. Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un numero romano
progressivo, riflettente l'ordine di presentazione alla competente
commissione elettorale provinciale e da un motto indicato dai
presentatori in calce alla lista.
3. I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome, nome,
luogo e data di nascita, nonché dell'eventuale qualifica
professionale rivestita e dell'eventuale sede di servizio. Essi sono
contrassegnati da numeri arabici progressivi. Per i genitori degli
alunni le indicazioni suddette sono integrate con la specificazione
della scuola di appartenenza dei figli; deve, perciò, risultare se
trattasi di scuola statale ovvero pareggiata, parificata, legalmente
riconosciuta, o scuola materna non statale vigilata.
4. Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa
rappresentanza per le elezioni nello stesso consiglio scolastico
provinciale, né può presentarne alcuna.
5. Le liste debbono essere corredate dalle dichiarazioni di
accettazione dei candidati, i quali devono, inoltre, dichiarare che
non fanno parte, né intendono far parte di altre liste della stessa
componente, per la stessa provincia, nonché, per ogni candidato
incluso in lista e per ogni presentatore della lista stessa, da una
dichiarazione in carta semplice, rilasciata dalla commissione
elettorale del circolo o istituto o delle scuole non statali,
attestante la qualità di elettore, in possesso del diritto di
elettorato attivo e passivo per la componente a cui la lista si
riferisce.
6. Tali dichiarazioni, che sono utilizzate dalla commissione
elettorale provinciale per controllo, non sono necessarie per il
personale direttivo statale e per quello dell'amministrazione
scolastica periferica, poiché gli elenchi degli elettori di queste
componenti sono compilati dalla commissione elettorale provinciale
stessa.
7. I membri delle commissioni elettorali provinciali, che risultino
inclusi in liste di candidati, debbono essere immediatamente
sostituiti.
Art. 24 - Autenticazione delle firme dei candidati e dei
presentatori delle liste
1. Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle
liste debbono essere autenticate: dai direttori didattici o dai
presidi, se trattasi di firme appartenenti al personale insegnante e
A.T.A. del circolo o dell'istituto, nonché ai genitori di alunni
iscritti nel circolo od istituto; dai direttori delle scuole
pareggiate, parificate, legalmente riconosciute e delle scuole materne
non statali vigilate, se trattasi di firme di docenti delle stesse
scuole o di genitori di alunni iscritti nelle scuole in questione; dal
rettore o direttrice, o dal preside degli istituti con Convitti
annessi, se trattasi di personale educativo e A.T.A. di Convitti
nazionali ed Educandati femminili dello Stato e dei Convitti annessi;
dal Provveditore agli studi o da un funzionario di carriera direttiva
da lui delegato, se trattasi di firme di direttori didattici e presidi
delle scuole statali o di direttori di scuole non statali nonché del
personale dell'Ufficio scolastico provinciale; dal Sovrintendente
scolastico regionale, se trattasi di firme del personale in servizio
nell'Ufficio scolastico regionale.
2. Autenticazione può essere effettuata anche se l'interessato sia
privo di un documento di riconoscimento, qualora l'identità del
soggetto sia nota all'organo che procede all'autenticazione.
3. Le autenticazioni delle firme possono essere fatte in ogni caso dal
Sindaco (o suo delegato), dal segretario comunale, da notaio o
cancelliere.
4. L'autenticazione delle firme dei presentatori delle liste e di
quelle dei candidati accettanti, è effettuata sia mediante i
certificati di autenticazione in carta libera - da allegare alle liste
stesse - sia mediante autenticazione apposta direttamente sulle liste.
Nel certificato predetto devono essere indicati il cognome, nome,
luogo e data di nascita e gli estremi del documento di riconoscimento
del richiedente. Gli estremi di quest'ultimo documento devono essere
indicati, anche nel caso in cui l'autenticazione sia fatta
direttamente sulla lista.
Art. 25 - Presentazione delle liste dei candidati
1. Salvo quanto disposto dai commi successivi, ciascuna lista può
essere presentata:
- da almeno 2 elettori della stessa componente, quando il
rispettivo corpo elettorale è costituito da un numero di elettori
fino a 10;
- da almeno 1/10 degli elettori della stessa componente, quando il
rispettivo corpo elettorale è costituito da un numero di elettori non
superiore a 100 (la frazione superiore si computa per unità intera);
- da almeno 20 elettori della stessa componente, quando il rispettivo
corpo elettorale è costituito da un numero di elettori superiori a
100.
2. Le liste elettorali del personale docente devono essere
presentate almeno da 40 elettori.
3. Le liste elettorali dei genitori degli alunni devono essere
presentate almeno da 200 elettori.
4. Nell'ipotesi in cui il numero degli elettori sia inferiore a quello
richiesto per la presentazione virtuale di almeno due liste,
l'elezione dei rappresentanti avviene sulla base di un'unica lista,
comprendente tutti gli elettori e ciascun elettore può votare la
metà di membri da eleggere, se gli eligendi sono in numero superiore
ad uno.
5. Nell'ipotesi in cui il numero degli elettori coincida con quello
dei rappresentanti da eleggere non si dà luogo a votazioni e gli
elettori fanno parte di diritto del consiglio scolastico provinciale.
6. Nell'ipotesi in cui il numero degli elettori superi di una sola
unità il numero dei rispettivi rappresentanti da eleggere si procede
per sorteggio.
7. Ciascuna lista può comprendere un numero di candidati fino al
doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna delle
categorie di cui trattasi.
8. Le liste debbono essere presentate, personalmente da uno dei
firmatari alla segreteria della commissione elettorale dalle ore 9 del
38° giorno e non oltre le ore 12 del 28° giorno antecedente a quello
fissato per le votazioni.
9. I membri delle commissioni elettorali possono sottoscrivere le
liste dei candidati, ma non essere essi stessi candidati.
10. Le liste presentate da persona diversa dal firmatario possono
essere regolarizzate a norma del successivo art. 27 comma 3.
11. Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente
alla presentazione della relativa lista, salvo restando la facoltà di
rinunciare alla nomina.
Art. 26 - Esposizione delle liste
1. Nello stesso giorno di scadenza per la presentazione delle liste
dei candidati e subito dopo le ore 12.00 la commissione elettorale
provinciale cura l'affissione all'albo delle liste dei candidati.
Art. 27 - Verifica della regolarità delle liste
1. La commissione elettorale provinciale verifica che:
a) le liste siano state sottoscritte dal prescritto numero di
elettori e che gli stessi appartengano alle categorie cui si riferisce
la lista e che siano debitamente autenticate le firme dei presentatori
e che la loro qualità risulti dai certificati allegati;
b) le liste siano accompagnate dalle dichiarazioni di accettazione dei
candidati, che gli stessi appartengano alla categoria cui si riferisce
la lista, e che le loro firme siano debitamente autenticate,
cancellando i nomi dei candidati per i quali manchi uno di detti
requisiti.
2. Detta commissione provvede, inoltre, a ridurre le liste che
contengano un numero di candidati superiore al massimo consentito,
cancellando gli ultimi nominativi, nonché a cancellare da ogni lista
i nominativi dei candidati eventualmente inclusi in più liste. Essa
non tiene conto delle firme dei presentatori che abbiano sottoscritto
altre liste presentate in precedenza.
3. Qualora, dopo questa operazione, i presentatori risultino in numero
inferiore a quello richiesto e nell'eventualità di ogni altra
irregolarità riscontrata nelle liste, le commissioni elettorali ne
danno comunicazione mediante affissione all'albo, con invito a
regolarizzare la lista, entro tre giorni dall'affissione della
comunicazione: il termine per la regolarizzazione non può, in ogni
caso, superare il terzo giorno successivo al termine ultimo di
presentazione delle liste.
4. Di tutte le operazioni è redatto processo verbale. Le decisioni
sulle regolarizzazioni sono rese pubbliche, entro 5 giorni successivi
alla scadenza del termine ultimo stabilito per la presentazione delle
liste, con affissione all'albo. Le decisioni della commissione
elettorale possono essere impugnate entro i successivi due giorni
dalla data di affissione all'albo con ricorso al Provveditore agli
Studi. I ricorsi sono decisi entro i successivi due giorni.
5. Le liste definitive dei candidati sono affisse all'albo e sono
inviate ai seggi elettorali, all'atto del loro insediamento.
Art. 28 - Rappresentanti di lista
1. Il primo firmatario tra i presentatori della lista comunica ai
presidenti della commissione elettorale provinciale ed ai presidenti
dei seggi elettorali i nominativi dei rappresentanti di lista, in
ragione di uno presso la commissione elettorale e di uno presso
ciascun seggio elettorale, i quali assistono a tutte le operazioni
successive al loro insediamento.
Art. 29 - Presentazione dei candidati e dei programmi
1. L'illustrazione dei programmi può essere effettuata soltanto dai
presentatori di lista, dai candidati, dalle organizzazioni sindacali e
dalle associazioni dei genitori e professionali riconosciute dal
Ministero della pubblica istruzione per le rispettive categorie da
rappresentare.
2. Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi
possono essere tenute dal 30° al 2° giorno antecedente quello
fissato per le votazioni e per lo stesso periodo sono messi a
disposizioni appositi spazi negli edifici scolastici e nelle sedi
degli uffici periferici dell'Amministrazione, per l'affissione degli
scritti riguardanti l'illustrazione dei programmi. Nello stesso
periodo è consentita la distribuzione, nei locali della scuola, di
scritti relativi ai programmi.
3. E' consentito di tenere fuori dell'orario di servizio riunioni
negli edifici scolastici e in quelli delle Amministrazioni scolastiche
periferiche. Dette riunioni sono riservate al corpo elettorale
appartenente alla scuola o all'amministrazione ove la riunione si
svolge ed ai presentatori ed ai rappresentanti e candidati delle liste
presentate per le elezioni del consiglio scolastico provinciale. Il
personale direttivo statale può riunirsi in una delle scuole statali
della provincia.
4. Le riunioni non possono superare per ogni scuola e sede degli
uffici periferici dell'amministrazione della pubblica istruzione il
numero di una per ogni lista.
5. Le richieste per le riunioni sono presentate dai rappresentanti
delle liste al direttore o al preside e al Provveditore agli studi o
al Sovrintendente scolastico non oltre il 10° giorno antecedente a
quello fissato per le votazioni.
9. Il direttore o il preside e il Provveditore agli studi o il
Sovrintendente scolastico stabiliscono il diario delle riunioni,
tenuto conto dell'ordine di richiesta delle singole liste e, per
quanto possibile della data indicata nella richiesta. Del diario
stabilito è data comunicazione ai rappresentanti delle liste
richiedenti.
Art. 30 - Predisposizione delle schede
1. Le schede per l'espressione del voto, debbono essere costituite da
fogli di uguale grandezza in ogni seggio.
2. I direttori didattici, i presidi, i direttori delle scuole non
statali ed i Provveditori agli studi provvedono a fornire ai seggi
operanti presso i rispettivi circoli o istituti e uffici i fogli
necessari per il funzionamento dei seggi stessi, all'atto del loro
insediamento.
3. Il presidente del seggio appone, mediante appositi timbri che le
scuole ed istituti e gli uffici scolastici sono tenuti a fornire, su
ambedue le facce dei fogli la dicitura: «elezione del consiglio
scolastico provinciale».
4. I presidenti di seggi curano, poi, che i fogli siano ripartiti in
tanti ulteriori gruppi quante sono le categorie degli elettori,
apponendo, sempre su ambedue le facce dei fogli, di ogni gruppo,
mediante altri appositi timbri, la dicitura indicante le categorie
predette, esempio: «Genitori», «Direttori didattici», «Presidi
scuole medie», «Personale A.T.A.», «Docenti», «Personale
amministrazione scolastica periferica».
5. Le schede debbono recare nella faccia esterna la denominazione
della scuola ove il seggio è costituito, con indicazione se trattasi
di scuola statale, pareggiata, parificata, legalmente riconosciuta o
materna non statale vigilata o Provveditorato agli studi.
6. Tutte le schede debbono, infine, recare nella faccia interna
l'indicazione del numero romano e del motto di ciascuna lista e
debbono essere vidimate mediante la firma di uno scrutatore. Qualora
la vidimazione non avvenga lo stesso giorno delle votazioni, le schede
vidimate debbono essere custodite in plichi sigillati.
7. I fac-simili di scheda, riprodotti nel mod. A, allegato alla
presente ordinanza, debbono essere stampati e distribuiti a cura delle
singole scuole.
8. Nelle schede elettorali, di colore rosso, accanto al motto che
contraddistingue ciascuna lista, debbono essere prestampati i
nominativi dei candidati.
Art. 31 - Costituzione e sede dei seggi elettorali
1. Per ogni ufficio scolastico provinciale, per ogni sede di circolo o
di istituto, per ogni plesso, per ogni sezione staccata o sede
coordinata o succursale deve essere costituito almeno un seggio, a
prescindere dal numero degli alunni. Qualora nella sede del circolo o
dell'istituto, nel plesso, nella sezione staccata o sede coordinata,
vi siano più di trecento alunni, si costituiscono altri seggi, in
ragione di uno ogni trecento alunni, salvo quanto disposto dal comma
successivo.
2. I seggi possono tuttavia essere costituiti anche per un numero di
alunni superiore a trecento qualora ciò sia richiesto da esigenze
organizzative, purché venga assicurata la massima facilità di
espressione del voto.
3. In ogni caso va ridotto al minimo il disagio degli elettori.
4. I genitori degli alunni iscritti alle scuole statali, nonché il
personale docente e A.T.A. delle scuole statali votano presso i seggi
elettorali costituiti nei circoli didattici e scuole di rispettiva
appartenenza.
5. Il personale educativo e A.T.A. dei Convitti nazionali e degli
Educandati femminili dello Stato vota nei seggi costituiti nelle
annesse scuole elementari; il personale educativo e A.T.A. dei
Convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, vota nel più
vicino circolo didattico, nei cui elenchi è inserito.
6. I genitori degli alunni e gli iscritti alle scuole pareggiate,
parificate, legalmente riconosciute e alle scuole materne non statali
vigilate ed i docenti delle stesse scuole votano presso i seggi
elettorali costituiti nelle scuole di rispettiva appartenenza.
7. Il personale direttivo delle scuole statali e vota presso appositi
seggi elettorali costituiti in scuole statali scelte dal Provveditore
agli studi in modo da ridurre al minimo il disagio di detto personale.
8. Il personale delle amministrazioni scolastiche periferiche vota
presso apposito seggio costituito in ogni ufficio scolastico
provinciale.
9. Il Provveditore agli Studi comunica le sedi dei seggi elettorali
alla commissione elettorale distrettuale entro il 50° giorno
antecedente a quello fissato per le votazioni, ai fini della
formazione degli elenchi degli elettori.
10. Il preside o direttore didattico delle scuole statali e il
direttore delle scuole non statali comunica negli stessi termini di
cui al comma precedente le sedi dei seggi elettorali alle commissioni
elettorali di circolo o istituto e delle scuole non statali ai fini
della formazione degli elenchi degli elettori.
11. Qualora contestualmente si svolgano le votazioni per le elezioni
di organi collegiali di diverso livello si costituisce un unico seggio
elettorale.
Art. 32 - Composizione e nomina dei seggi elettorali
1. Ogni seggio elettorale è composto da un presidente e da due
scrutatori di cui uno funge da segretario, che sono scelti tra coloro
che facciano parte delle categorie da rappresentare e siano elettori
nella sedi.
2. Nel caso di elezioni contestuali di più organi collegiali di
livello diverso il seggio elettorale è composto da un presidente e
quattro scrutatori, secondo le disposizioni del comma precedente,
salvo che nella scuola, sede di seggio vi siano meno di trecento
alunni o comunque il numero degli elettori sia esiguo.
3. I presidi e i direttori didattici e direttori delle scuole non
statali, in rapporto alle singole situazioni che si determinano,
possono costituire seggi elettorali anche con un numero di membri
inferiore a quello previsto dal comma precedente, cercando nei limiti
del possibile di assicurare la rappresentanza delle varie categorie
interessate.
4. I seggi elettorali sono comunque validamente costituiti anche
qualora non sia stato possibile includervi la rappresentanza di tutte
le componenti aventi diritto di elettorato.
5. Non possono far parte dei seggi elettorali coloro che siano inclusi
in liste di candidati.
6. I componenti dei seggi elettorali presso i circoli didattici ed
istituti statali e non statali sono nominati dal direttore didattico o
preside o dal direttore delle scuole non statali, su designazione
della commissione elettorale di circolo o d'istituto; quelli dei seggi
elettorali per il personale direttivo o per il personale
dell'amministrazione periferica dal Provveditore agli studi, su
designazione della commissione elettorale provinciale.
7. I seggi sono nominati in data non successiva al 5° giorno
antecedente a quello fissato per la votazione e sono immediatamente
insediati per le operazioni preliminari.
8. Il personale direttivo, qualora l'esiguità del numero degli
elettori non garantisca la segretezza del voto, deve votare nel
seggio, costituito presso una scuola o circolo, integrato da un
rappresentante del personale direttivo statale, nominato dalla
commissione elettorale distrettuale.
Art. 33 - Modalità delle votazioni
1. Le votazioni si svolgono, di norma, in un giorno non lavorativo
dalle ore 8 alle ore 12 e in quello successivo dalle ore 8 alle 13.30.
Gli elettori votano nei seggi, nei cui elenchi sono compresi.
2. Essi sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro
riconoscimento.
3. In mancanza di documento, è consentito il riconoscimento da parte
dei componenti del seggio, previa succinta verbalizzazione
sottoscritta da tutti i componenti presenti del seggio.
4. Il riconoscimento dell'elettore sprovvisto di documento può essere
effettuato anche da un altro elettore dello stesso seggio in possesso
di documento o, a sua volta, conosciuto da un componente del seggio.
Anche in tal caso deve essere fatta succinta verbalizzazione,
sottoscritta da tutti i componenti presenti del seggio.
5. Gli elettori prima di ricevere la scheda devono apporre la propria
firma leggibile accanto al loro cognome e nome sull'elenco degli
elettori del seggio. Qualora ciò non fosse possibile per mancanza di
spazio negli elenchi suddetti, gli elettori firmano in un apposito
foglio predisposto dal presidente del seggio e che deve contenere gli
elementi di individuazione delle varie categorie degli elettori.
6. Le commissioni elettorali, prima di inviare ai seggi elettorali gli
elenchi definitivi degli elettori, avranno cura di predisporre la
dichiarazione sottoindicata, che tutti i genitori dovranno leggere e
sottoscrivere con nome e cognome al momento di ricevere la scheda
elettorale:
«Il sottoscritto genitore, incluso negli elenchi elettorali di
questo seggio, è consapevole di poter votare una sola volta per
l'elezione del consiglio scolastico provinciale e delle conseguenze
che derivano da una falsa dichiarazione. Dichiara sotto la propria
responsabilità di esprimere il proprio voto soltanto presso questo
seggio, costituito nella scuola frequentata dal figlio minore di età,
e di non aver votato in altra scuola di questa provincia».
7.Tale dichiarazione, dattiloscritta, costituisce la prima pagina
degli elenchi elettorali della componente genitori e deve essere cura
dei componenti del seggio attirare su di essa l'attenzione di chi si
reca a votare, prima di farla sottoscrivere.
8. Nel locale adibito alle votazioni deve essere determinato lo spazio
riservato alle votazioni. Nello spazio riservato al pubblico sono
affisse le liste dei candidati. Nello spazio riservato ai componenti
del seggio devono essere disposti dei tavoli, sopra i quali vanno
poste tante urne quanti sono gli organi da eleggere; nello spazio
riservato alle votazioni devono essere disposti due tavoli in due
angoli opposti in modo che gli elettori vengano a trovarsi alle spalle
dei componenti dei seggi, assicurando in ogni caso la segretezza del
voto.
9. Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore per ogni
singola scheda mediante una croce sul numero romano indicato nella
scheda.
10. Ogni elettore può esprimere il proprio voto di preferenza per un
solo candidato, quando il numero dei posti da attribuire alla
categoria sia non superiore a tre; può esprimere non più di due
preferenze, quando il numero dei posti da attribuire non sia superiore
a cinque; negli altri casi può esprimere un numero di voti di
preferenza non superiore a un terzo dei seggi da attribuire.
11. Non è ammesso l'esercizio del diritto di voto per delega, dato
che il voto ha sempre carattere personale.
12. I ciechi, gli amputati alle mani, gli affetti da paralisi o da
altro impedimento di analoga gravità, esercitano il diritto
elettorale con l'aiuto di un elettore della propria famiglia o, in
mancanza, di un altro elettore, che sia stato volontariamente scelto
come accompagnatore, purché l'uno o l'altro esercitino il diritto di
voto presso la stessa scuola. Tale evenienza viene fatta costatare
succintamente nel verbale.
13. Alle ore otto del giorno in cui sono fissate le votazioni il
presidente apre il seggio, chiamando a farne parte gli scrutatori.
14. Se il presidente è assente, egli è sostituito dallo scrutatore
più anziano di età presente, il quale integra il numero degli
scrutatori chiamando ad esercitarne le funzioni un elettore presente.
Analogamente procede il presidente qualora sia assente qualcuno degli
scrutatori.
15. Quando non sia possibile integrare il numero degli scrutatori, il
seggio si insedia ugualmente con i componenti presenti.
16. Dalle operazioni di votazione viene redatto - in duplice originale
- processo verbale, che è sottoscritto dal presidente e dagli
scrutatori.
Art. 34 - Validità delle deliberazione dei seggi elettorali
1. Tutte le decisioni dei seggi elettorali sono prese a maggioranza
dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente
Art. 35 - Operazioni di scrutinio
1. Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la
chiusura delle votazioni e non possono essere interrotte fino al loro
completamento.
2. Alle operazioni predette partecipano i rappresentanti di lista
appartenenti alla componente per la quale si svolge lo scrutinio.
3. Delle operazioni di scrutinio viene redatto processo verbale
secondo il modello B allegato alla presente ordinanza, in duplice
originale, che è sottoscritto in ogni foglio dal presidente e dagli
scrutatori.
4. Da detto processo verbale debbono, in particolare risultare i
seguenti dati:
a) numero degli elettori e quello dei votanti, distinti per ogni
categoria;
b) il numero dei voti attribuiti a ciascuna lista;
c) il numero dei voti di preferenza riportati da ciascun candidato.
5. Se l'elettore abbia espresso preferenze per candidati di lista
diversa da quella prescelta, vale il voto di lista e non le
preferenze.
6. Se, invece, l'elettore abbia espresso nel relativo spazio
preferenze per candidati di una lista senza contrassegnare anche la
lista, il voto espresso vale per i candidati prescelti e per la lista
alla quale essi appartengono.
7. Se le preferenze espresse siano maggiori del numero massimo
consentito, il presidente del seggio procede alla riduzione delle
preferenze, annullando quelle eccedenti.
8. Le schede elettorali che mancano del voto di preferenza sono valide
solo per l'attribuzione del posto spettante alla lista.
9. Il presidente del seggio deve cercare di interpretare la volontà
dell'elettore, sentiti i membri del seggio, in modo da procedere
all'annullamento delle schede soltanto in casi estremi e quando sia
veramente impossibile determinare la volontà dell'elettore (es.: voto
contestuale per più liste, espressione contestuale di preferenze per
candidati di liste diverse) o quando la scheda sia contrassegnata in
modo tale da rendere riconoscibile l'elettore stesso.
10. Un esemplare dei verbali, compilati dal seggio, è depositato
presso il circolo didattico o l'istituto o presso il Provveditorato
agli studi in cui ha operato il seggio.
11. L'altro esemplare, posto in busta chiusa, sulla quale va indicata
l'elezione a cui si riferiscono gli atti (es. «elezioni del consiglio
scolastico provinciale» - Provincia di...) va rimesso subito alla
commissione elettorale provinciale per gli adempimenti di cui ai
successivi articoli.
Art. 36 - Attribuzione dei posti
1. Appena ricevuti i verbali degli scrutini elettorali da parte di
tutti i seggi della provincia la commissione elettorale provinciale
somma i voti di tutti i seggi, senza poterne modificare i risultati.
2. Indi determina per ciascuna componente la cifra elettorale di
ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun candidato. La cifra
elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi
riportati dalla lista stessa in tutti i seggi della provincia. La
cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla somma dei
voti di preferenza.
3. Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si
divide ciascuna cifra elettorale successivamente per 1, 2, 3, 4 ....
sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere per ciascuna
componente e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i
più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere,
disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ha tanti
rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi
nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e
decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la
maggiore cifra elettorale e a parità di quest'ultima, per sorteggio
(1).
4. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati
i posti eccedenti sono distribuiti tra le altre liste, secondo
l'ordine dei quozienti.
5. Ultimata la ripartizione dei posti tra le liste, si provvede a
determinare, nei limiti dei posti assegnati a ciascuna lista, i
candidati che, in base al numero delle preferenze ottenute, hanno
diritto a ricoprirli.
6. In caso di parità del numero di voti di preferenza tra due o più
candidati della stessa lista, sono proclamati eletti i candidati
secondo l'ordine di collocazione nella lista; lo stesso criterio si
osserva nel caso in cui i candidati non abbiano ottenuto alcun voto di
preferenza.
7. Ai fini dell'attribuzione dei posti riservati ai genitori
delle scuole non statali pareggiate, parificate, legalmente
riconosciute e delle scuole materne non statali vigilate, qualora
nessuno di essi sia risultato eletto dopo l'assegnazione di tutti i
posti, si individua la lista comprendente candidati appartenenti alle
predette scuole non statali che abbia avuto il maggior numero di voti.
8. Nell'ambito di detta lista viene eletto il candidato appartenente
alle predette scuole che abbia avuto il maggior numero di preferenze,
in sostituzione del candidato della medesima lista con il minor numero
di preferenze che avrebbe avuto diritto all'elezione in mancanza di
riserva.
9. Qualora nessuna delle liste che hanno ottenuto posti abbia come
candidati genitori delle scuole non statali, viene tolto un posto alla
lista che ha conseguito il maggior numero di voti, escludendo in essa
il candidato con il minor numero di preferenze che sarebbe risultato
eletto se non si fosse dato luogo alla riserva.
10. Il posto viene attribuito alla lista che ha ottenuto il maggior
numero di voti tra quelle che comprendono almeno un candidato
appartenete alle scuole non statali. Nell'ambito di detta lista viene
eletto il candidato appartenente alle predette scuole che abbia avuto
il maggior numero di preferenze.
11. In ogni caso non può essere sostituito il candidato avente
diritto alla riserva a norma dell'art. 44.
(1) Esempio
Liste |
I |
II |
III |
IV |
Voti |
1 |
9.000 |
16.000 |
13.000 |
6.000 |
2 |
4.500 |
8.000 |
6.500 |
3.000 |
3 |
3.000 |
5.333 |
4.333 |
2.000 |
4 |
2.250 |
4.000 |
3.250 |
1.500 |
5 |
1.800 |
3.200 |
2.600 |
1.200 |
L'attribuzione dei posti alle varie liste si effettua nel
seguente modo: 1° posto alla II lista (16.000); 2° posto alla III
lista (13.000); 3° posto alla I lista (9.000); 4° posto alla II
lista (8.000) e così via sino all'attribuzione di tutti i posti.
Nell'esempio le cifre sono arrotondate per difetto all'unità. In caso
di apparente uguaglianza devono essere sviluppate con i decimali.
Art. 37 - Adempimenti per la proclamazione degli eletti
1. Ultimate le operazioni di attribuzione dei posti, la commissione
elettorale provinciale procede alla proclamazione degli eletti, entro
30 giorni dalla conclusione delle operazioni di voto.
2. Degli eletti proclamati va data comunicazione mediante affissione
del relativo elenco nell'albo del Provveditorato agli studi in cui ha
sede la commissione elettorale provinciale.
Art. 38 - Ricorsi contro i risultati delle elezioni
1. I rappresentanti delle liste dei candidati ed i singoli candidati
che ne abbiano interesse possono presentare ricorso avverso i
risultati delle elezioni, entro 5 giorni dalla data di affissione
degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti, alla
commissione elettorale provinciale.
2. I ricorsi sono decisi entro 5 giorni dalla scadenza del termine
sopra indicato.
3. Ai verbali e agli atti concernenti gli scrutini relativi alle
elezioni hanno diritto di accesso i componenti della commissione
elettorale provinciale in sede di esame dei ricorsi eventualmente
presentati, nonché i rappresentanti di lista e i candidati.
4. In presenza di accoglimento di ricorsi, le elezioni devono essere
ripetute, ma soltanto nei seggi contestati e non in tutta la
provincia.
TITOLO III
NOMINE, DECADENZE, SURROGAZIONI, PROROGA DEI POTERI
ELEZIONI SUPPLETIVE ESONERI DAL SERVIZIO - DISPOSIZIONI VARIE
Art. 39 - Nomina dei componenti del consiglio scolastico
provinciale
1. Il Provveditore agli studi, ai sensi dell'art. 23 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, emana i decreti di
nomina dei componenti del consiglio scolastico distrettuale, nonché i
decreti di surrogazione dei consiglieri, che abbiano rinunciato alla
nomina o che siano cessati dalla carica per qualsiasi causa.
Art. 40 - Prima convocazione del consiglio scolastico
provinciale - Presidenza del Consiglio scolastico provinciale
1. La prima convocazione del consiglio scolastico provinciale è
disposta dal Provveditore agli studi.
2. Detta convocazione ha luogo dopo la decisione dei Ricorsi
eventualmente presentati e, comunque, non oltre il 20° giorno dalla
data in cui sono stati proclamati gli eletti.
3. Nella prima seduta il consiglio, presieduto dal Provveditore agli
studi, elegge a maggioranza assoluta dei componenti, nel proprio seno,
il presidente. Qualora non si raggiunga nella prima votazione la
maggioranza prescritta il presidente è eletto a maggioranza relativa
dei votanti.
4. Gli adempimenti di cui sopra devono essere effettuati anche nel
caso di mancanza dei rappresentanti eletti o designati da enti ed
organismi competenti.
Art. 41 - Permanenza in carica e decadenza dei componenti del
consiglio scolastico provinciale - Proroga dei poteri
1. Il consiglio scolastico provinciale scaduto per compimento del
triennio resta in carica sino all'insediamento del nuovo organo; i
membri decaduti per perdita dei requisiti di eleggibilità, sono nel
frattempo surrogati.
2. Decadono altresì dalle cariche elettive i membri del consiglio
scolastico provinciale, che per qualsiasi motivo cessino di
appartenere alle componenti scolastiche.
3. Decadono dalla carica i componenti del consiglio scolastico
provinciale assenti ingiustificati a tre sedute consecutive ai senti
dell'art. 29 del D.P.R. 416/74.
4. Gli enti e le associazioni non possono revocare le designazioni
effettuate. I membri del consiglio scolastico provinciale hanno
diritto a svolgere la funzione rappresentativa per l'intera durata in
carica dell'organo di appartenenza e decadono solo nel caso previsto
dal citato art. 29 del D.P.R. 416/74 o per perdita del diritto di
elettorato (sospensione della carica rappresentativa), ovvero, se
trattasi di rappresentanti delle Regioni o degli enti locali, per
effetto di sostituzioni intervenute a seguito di nuove elezioni
amministrative.
5. I genitori degli alunni decadono dalle cariche elettive il 31
agosto successivo al conseguimento del titolo finale di studio da
parte dei figli. Essi possono restare in carico soltanto
nell'eventualità di iscrizione per il successivo anno scolastico di
un altro figlio, anche in altra scuola della stessa provincia.
6. In caso di perdita da parte dei figli della qualità di studente,
per cause non dipendenti dal conseguimento del predetto titolo, i
genitori decadono dalla carica elettiva con effetto dalla data di
perdita di qualità di studente dei propri figli.
7. Il rappresentante dei genitori degli alunni delle scuola non
statali, eletto nel consiglio scolastico provinciale perché
beneficiario della riserva, decade per perdita dei requisiti di
eleggibilità, allorquando il figlio viene iscritto in una scuola
statale.
Art. 42 - Surrogazione - Elezioni suppletive relative al
Consiglio scolastico provinciale
1. I componenti del consiglio scolastico provinciale, cessati dalla
carica per qualsiasi causa, devono essere sostituiti con il
procedimento della surrogazione. Un membro dimissionario o decaduto,
regolarmente surrogato, viene depennato definitivamente dalla lista.
2. In caso di impossibilità di procedere alla surrogazione suddetta
per esaurimento delle rispettive liste non si può ricorrere ad altre
liste, ma i posti vacanti devono essere ricoperti mediante elezioni
suppletive.
3. Anche per le elezioni suppletive vale la facoltà di presentazione
di liste contrapposte.
4. Le elezioni suppletive, per motivi di opportunità, debbono essere
indette, di norma, all'inizio dell'anno scolastico successivo
all'esaurimento delle liste.
Art. 43 - Esonero dal servizio del personale appartenente alle
commissioni elettorali o ai seggi elettorali o rappresentante di lista
- Gratuità della funzione - Recupero del riposo festivo non goduto.
1. Il personale della scuola e dell'Amministrazione scolastica
periferica nominato membro di commissione elettorale o di seggio
elettorale o designato quale rappresentante di lista deve essere
esonerato dalle prestazioni di servizio conservando il normale
trattamento economico, limitatamente al tempo strettamente necessario
per l'espletamento delle relative funzioni.
2. Le funzioni espletate non comportano alcun diritto a specifico
trattamento economico.
3. Il riposo festivo non goduto è compensato con l'esonero dal
servizio di un giorno feriale nell'ambito della settimana
immediatamente successiva.
4. Nei casi previsti dai commi precedenti il personale della scuola
assente dal servizio può essere temporaneamente sostituito da
personale supplente, secondo le norme generali vigenti in materia.
Art. 44 - Norme particolari per determinate Regioni a
statuto speciale e per le Provincie autonome di Trento e Bolzano
1. Nel territorio delle Regioni Sicilia e Valle d'Aosta e nelle
provincie di Trento e di Bolzano i Provveditori agli studi delle
province siciliane, i Sovrintendenti e gli Intendenti scolastici
indicono le elezioni sulla base delle istruzioni che sono diramate dai
competenti Assessori alla Pubblica Istruzione rispettivamente delle
Regioni Sicilia e Valle D'Aosta e delle Provincie di Trento e Bolzano.
2. Per i consigli scolastici provinciali delle provincie di Trieste e
Gorizia si applica l'art. 34 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, integrato dall'art. 8 della legge
14 gennaio 1975, n. 1; tali norme dispongono che nei predetti consigli
un quarto dei rappresentanti del personale docente e un quinto sono
riservati, rispettivamente, ai docenti e ai genitori degli alunni dei
rappresentanti genitori degli alunni delle scuole statali con lingua
di insegnamento slovena.
3. Il posto spettante a ciascuna delle indicate categorie viene
attribuito nel seguente modo: risulta eletto per ciascuna delle scuole
sopra indicate il candidato appartenente alla relativa scuola con il
maggior numero di preferenze, che appartenga alla lista che ha
ottenuto il maggior numero di voti dalle scuole di lingua slovena.
4. All'assegnazione dei posti riservati si procede prima
dell'assegnazione dei posti in via ordinaria.
5. Nel conteggio dei seggi spettanti a ciascuna lista deve essere
computato il posto già assegnato per la riserva. |