Ordinanza Ministeriale 28 giugno
1995, n. 225
Prot. n. 2712
Elezione del Consiglio Nazionale della Pubblica
Istruzione
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Visto il testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, parte I, titolo I, contenente norme sull'istituzione di
organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria e
artistica e, in particolare l'art. 33;
Vista l'ordinanza ministeriale 26 novembre 1976 relativa
all'elezione del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione;
Vista l'ordinanza ministeriale 2 settembre 1981, che ha approvato,
tra gli altri, il testo della citata ordinanza 26 novembre 1976
comprensivo di una complessa serie di note, in calce a vari articoli,
costituite da successive modificazioni e integrazioni al testo,
contenute in atti di diversa forma e data;
Ritenuta l'esigenza di riportare nel corpo dell'ordinanza le
predette note in calce, previo accertamento della loro attualità, per
facilitare la lettura del testo;
Considerato che successivamente al testo unificato approvato con
l'O.M. 2 settembre 1981, sono state emanate ulteriori disposizioni con
successive ordinanze e circolari;
Considerata l'esigenza di riunire in un testo unificato tutte le
disposizioni emanate sulle modalità di elezione del Consiglio
Nazionale della Pubblica Istruzione, a far tempo dall'ordinanza
ministeriale 26 novembre 1976;
Considerata inoltre l'opportunità di apportare talune modifiche
all'ordinanza ministeriale 26 novembre 1976 che, pur non alterando le
regole complessive della procedura elettorale, introducano alcuni
correttivi per rendere più agevole la partecipazione di tutte le
componenti alla gestione della scuola.
ORDINA
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI - CORPI ELETTORALI
Art. 1 - Organo competente ad indire le elezioni
1. Le elezioni per la costituzione del Consiglio nazionale della
pubblica istruzione sono indette dal Ministro della Pubblica
Istruzione.
2. Le operazioni di voto si svolgono in un giorno non lavorativo dalle
ore 8 alle ore 12 e in quello successivo dalle ore 8 alle 13 e 30.
Art. 2 - Componenti del consiglio nazionale della pubblica
istruzione
1. Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, ai sensi
dell'art. 23 del testo unico approvato con decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, è formato da 74 componenti, secondo le
proporzioni indicate nel comma successivo.
2. Fanno parte del Consiglio nazionale della pubblica istruzione:
a) 47 rappresentanti del personale docente di ruolo e non di ruolo
delle scuole statali di ogni ordine e grado, esclusa l'università,
eletti dal personale docente in servizio nelle predette scuole, così
ripartite: 4 per la scuola materna, 14 per la scuola elementare, 14
per la scuola media, 11 per la scuola secondaria di secondo grado, 3
per le scuole di istruzione artistica, 1 per le scuole statali
italiane all'estero;
b) 3 rappresentanti del personale docente nelle scuole pareggiate,
parificate, legalmente riconosciute e delle scuole materne non statali
vigilate designati dal Ministro della Pubblica Istruzione;
c) 3 rappresentanti degli ispettori tecnici, eletti dal corrispondente
personale in ruolo;
d) 3 rappresentanti dei presidi delle scuole statali, di cui 1 di
scuola media, 1 di istituti e scuole di istruzione secondaria di
secondo grado e 1 di scuole di istruzione artistica, eletti dal
corrispondente personale di ruolo;
e) 2 rappresentanti dei direttori didattici statali, eletti dal
corrispondente personale di ruolo;
f) 1 rappresentante del personale dirigente delle scuole pareggiate,
parificate, legalmente riconosciute e delle scuole materne non statali
vigilate designato dal Ministro della pubblica istruzione;
g) 3 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario
di ruolo e non di ruolo delle scuole statali, eletti dal
corrispondente personale in servizio nelle predette scuole;
h) 5 rappresentanti del mondo dell'economia e del lavoro, designati
dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
i) 2 rappresentanti del personale dell'amministrazione centrale e
dell'amministrazione scolastica periferica, di cui 1 appartenente alla
carriera direttiva, eletti dal personale di ruolo in servizio nei
predetti uffici;
l) 2 rappresentanti del Consiglio universitario nazionale, eletti nel
suo seno;
m) 3 rappresentanti complessivi del personale insegnante, direttivo,
ed ispettivo, rispettivamente, 1 per le scuole di lingua tedesca, 1
per le scuole di lingua slovena ed 1 per le scuole della Valle
d'Aosta, eletti dal medesimo personale in servizio nelle predette
scuole.
Art. 3 - Richiesta di designazione e di elezioni al Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro e al Consiglio universitario
nazionale del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica
1. Contestualmente all'indizione delle elezioni per il Consiglio
nazionale della pubblica istruzione il Ministro della pubblica
istruzione invia formale richiesta al Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro e al Consiglio universitario nazionale al
fine delle rispettive designazioni ed elezioni dei rappresentanti in
seno al Consiglio nazionale stesso, previste dall'art. 23, III comma
lett. h) ed i) del testo unico approvato con decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297.
2. Gli organi predetti devono far pervenire le designazioni entro il
30° giorno successivo a quello delle votazioni.
Art. 4 - Diritto di elettorato
1. L'elettorato attivo e passivo per le singole rappresentanze nel
Consiglio nazionale della pubblica istruzione spetta esclusivamente ai
componenti delle rispettive categorie partecipanti a tale organismo.
2. Non sono eleggibili nel Consiglio Nazionale i membri del Parlamento
nazionale.
3. I membri del Consiglio nazionale non sono rieleggibile più di una
volta.
4. Non è richiesto il possesso della cittadinanza italiana.
5. Può esercitare il diritto di elettorato anche il personale di
ruolo e non di ruolo nominato successivamente alla data di indizione
delle elezioni purché prima del termine di presentazione delle liste
(elettorato passivo) o entro il giorno antecedente le votazioni
(elettorato attivo).
Art. 5 - Elettorato attivo e passivo del personale docente delle
scuole statali
1. Spetta l'elettorato attivo e passivo per l'elezione del Consiglio
nazionale della pubblica istruzione ai docenti di ruolo e non di
ruolo, con supplenza annuale o temporanea purché conferita su posto
presumibilmente vacante fino al termine delle lezioni, in sevizio
nelle scuole statali (artt. 520 e 521 del T.U. n. 297/94).
2. Nei limiti precedenti spetta l'elettorato attivo e passivo:
a) ai docenti dei corsi sperimentali di scuola media per
lavoratori;
b) ai docenti dei corsi integrativi degli istituti magistrali e dei
licei artistici;
c) ai docenti delle libere attività complementari e dello studio
sussidiario nelle scuole medie integrate a tempo pieno e agli
insegnanti elementari assegnati alle attività parascolastiche nei
circoli didattici o ad esercitazioni presso cattedre di pedagogia e
psicologia nelle università statali, a norma dell'art. 458 e del T.U.
297/1994.
d) agli insegnanti che operano nell'ambito delle scuole materne,
elementari, e medie per esigenze in materia di interventi
psico-pedagogici;
e) ai docenti impegnati nell'attività di sperimentazione negli
istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica, nei quali si
svolgono iniziative di sperimentazione autorizzate dal Ministero;
f) agli insegnanti assegnati agli istituti magistrali per il tirocinio
e agli insegnanti di scuola materna incaricati di svolgere il
tirocinio presso le scuole magistrali;
g) agli insegnanti tecnico-pratici e agli insegnanti di arte
applicata;
h) agli insegnanti di religione;
i) agli esperti degli istituti tecnici e professionali;
l) al personale docente dipendente degli enti locali e che presa
servizio presso le scuole statali, alle condizioni e nei limiti
stabiliti per il corrispondente personale dello Stato.
3. I docenti in assegnazione provvisoria esercitano l'elettorato
attivo e passivo per l'elezione del Consiglio nazionale della pubblica
istruzione nella sede in cui prestano servizio.
4. I docenti con incarico di presidenza esercitano l'elettorato attivo
e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale docente del
cui ruolo fanno parte e votano presso la scuola nel cui organico sono
inseriti come docenti.
5. Spetta, altresì, l'elettorato attivo e passivo al personale
docente di ruolo e non di ruolo delle Accademie di belle arti, dei
Conservatori di musica, dell'Accademia nazionale di danza e
dell'Accademia nazionale di arte drammatica che lo esercita, nei
limiti stabiliti dal comma 1 insieme al personale docente della scuola
artistica.
6. I docenti esercitano l'elettorato attivo e passivo, separatamente
per ciascun ordine di scuola: materna, elementare, media, secondaria
di secondo grado ed artistica.
7. Disposizioni relative al personale docente che si trovi in
particolari posizioni di stato o funzionali sono contenute nei
successivi artt. 13 e 14.
Art. 6 - Rappresentanza del personale docente statale delle
scuole italiane all'estero
1. I candidati al posto riservato al personale docente statale delle
scuole italiane all'estero nel Consiglio nazionale della pubblica
istruzione, di cui al comma III, lett. a) dell'art. 23 del testo unico
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono
compresi in apposite liste - indipendentemente dal Paese ove ha sede
la scuola - ognuna delle quali può comprendere tutti gli ordini e
gradi di scuola.
2. Ha diritto di elettorato attivo e passivo il personale docente
statale di ruolo in servizio:
a) nelle scuole statale italiane all'estero di ogni ordine e grado,
b) nelle scuole italiane all'estero, legalmente riconosciute o
funzionanti con presa d'atto, di ogni ordine e grado e presso le
classi, corsi e scuole di cui all'art. 636 del T.U. n. 297/94 citato
in premessa;
c) nelle scuole straniere all'estero e nelle scuole europee (esclusa
quella di Varese - Ispra i cui docenti voteranno nell'ambito della
provincia stessa e con le modalità fissate per i docenti del
territorio nazionale);
d) negli istituti italiani di cultura e quelli in servizio in qualità
di lettori presso le università straniere.
3. Per le modalità di voto si rimanda all'art. 35 della presente
ordinanza.
Art. 7 - Elettorato attivo e passivo degli Ispettorati tecnici
1. Spetta il diritto di elettorato attivo e passivo al personale
appartenente al ruolo degli ispettori tecnici.
Art. 8 - Elettorato attivo e passivo dei presidi
1. L'elettorato attivo e passivo spetta ai presidi delle scuole medie,
degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria superiore e
delle scuole di istruzione artistica statali, che esercitano
l'elettorato separatamente per ogni tipo di scuola.
2. L'elettorato attivo e passivo spetta altresì al personale
direttivo delle Accademie di Belle Arti, nei Conservatori di musica,
dell'Accademia nazionale di danza e dell'Accademia nazionale di arte
drammatica, che lo esercita unitamente al personale direttivo degli
istituti e delle scuole di istruzione artistica.
3. Ai fini di cui sopra i rettori dei convitti e le direttici degli
educandati femminili sono equiparati ai presidi di istituti e scuole
di istruzione secondaria superiore e i vice-rettori e le
vice-direttrici ai presidi di scuola media.
4. Per le modalità di voto del personale direttivo degli istituti di
istruzione artistica si rimanda all'art. 33 della presente ordinanza.
Art. 9 - Elettorato attivo e passivo dei direttori didattici
1. L'elettorato attivo e passivo spetta ai direttori didattici dei
circoli didattici e statali.
Art. 10 - Elettorato attivo e passivo del personale
amministrativo, tecnico e ausiliario delle scuole statali
1. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione di rappresentanti del
personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle scuole statali
(di seguito denominato personale A.T.A.) spetta al personale A.T.A. di
ruolo e non di ruolo con supplenza annuale.
2. Nei limiti di cui al comma 1 spetta, altresì, l'elettorato attivo
e passivo al personale A.T.A., inclusi i direttori amministrativi,
delle Accademie di belle arti, dei Conservatori di musica,
dell'Accademia nazionale di danza e dell'Accademia nazionale di arte
drammatica.
3. Il personale A.T.A. dipendente dagli enti locali, che presta
servizio presso le scuole statali, esercita l'elettorato attivo e
passivo, alle condizioni e nei limiti stabiliti per il corrispondente
personale dello Stato, con esclusione del personale in servizio nella
Regione Autonoma della Valle d'Aosta e nelle Province autonome di
Trento e Bolzano.
Art. 11 - Elettorato attivo e passivo del personale
dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica
periferica
1. Spetta l'elettorato attivo e passivo del personale dei ruoli
dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e
dell'amministrazione scolastica periferica.
2. Il personale in servizio negli Uffici scolastici della regione
autonoma della Valle d'Aosta e nelle Provincie autonome di Trento e
Bolzano, non dipendenti dallo Stato, non ha diritto di elettorato
attivo e passivo.
Art. 12 - Personale educativo e A.T.A dei convitti ed
educandati. Personale educativo delle scuole speciali
1. Il personale educativo dei convitti nazionali e degli educandati
femminili dello Stato, nonché dei convitti annessi agli istituti di
istruzione tecnica e professionale, partecipa alle elezioni della
componente docenti delle scuole elementari nel Consiglio nazionale
della pubblica istruzione. Al predetto personale è equiparato il
personale assistente educativo delle scuole statali speciali.
2. Il personale A.T.A. delle istituzioni di cui al precedente comma,
partecipa alle elezioni della componente A.T.A. del Consiglio
nazionale della pubblica istruzione.
3. Il personale docente e A.T.A. delle istituzioni di cui al comma I
vota presso il circolo didattico più vicino assieme al personale
docente A.T.A. delle scuole elementari.
Art. 13 - Personale comandato, collocato fuori ruolo, fuori sede
per servizio o residente in Comune diverso dalla sede di servizio
1. Il personale che non presta effettivo servizio di istituto,
perché, ai sensi di disposizioni di legge, esonerato dagli obblighi
di ufficio o comandato o collocato fuori ruolo o assegnato
quinquennalmente alle attività parascolastiche partecipa all'elezione
della componente relativa al ruolo di appartenenza nel Consiglio
nazionale della pubblica istruzione.
2. Il suddetto personale deve essere iscritto d'ufficio negli elenchi
della scuola o ufficio di titolarità, salvo che non presenti domanda
alla commissione elettorale di altra scuola o ufficio entro il termine
perentorio di dieci giorni dalla data in cui sono state indette le
elezioni.
3. La Commissione elettorale competente stabilisce il saggio
elettorale in cui il personale medesimo esercita il diritto di voto.
4. Il personale della scuola residente in Comune diverso dalla sede di
servizio o che nei giorni delle votazioni si trovi per servizio fuori
sede può votare anche in un seggio diverso da quello nei cui elenchi
è inserito, purché presso tale seggio voti il personale appartenente
alla stessa componente dell'elettorato, dichiarando sotto la propria
responsabilità di non votare in altra sede. Circa gli adempimenti
della Commissione elettorale si rinvia alle disposizioni di cui al
successivo art. 21.
Art. 14 - Assenze dal servizio: perdita o conservazione del
diritto di elettorato
1. Il personale dell'amministrazione centrale e della amministrazione
scolastica periferica, il personale ispettivo tecnico, il personale
direttivo, docente e A.T.A. della scuola, assente per qualsiasi
legittimo motivo dal servizio ha diritto di elettorato attivo e
passivo, salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo.
2. Ha altresì diritto di elettorato attivo e passivo il personale
assente dal servizio per motivi sindacali o perché membro del
Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
3. Perde il diritto di elettorato attivo e passivo il personale in
aspettativa per motivi di famiglia o perché sospeso dal servizio a
seguito di procedimento penale o disciplinare, o sospeso cautelarmente
in attesa di procedimento penale o disciplinare. TITOLO II
PROCEDURE PER L'ELEZIONE DEL C.N.P.I.
Art. 15 - Costituzione delle Commissioni elettorali - Validità
delle deliberazioni
1. Entro il 60° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni
devono essere costituite, qualora non siano già funzionanti, le
seguenti Commissioni elettorali:
a) la commissione elettorale centrale, che è nominata dal Ministro
della pubblica istruzione. Essa è composta da sei membri, designati
dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione: 1 tra i docenti di
ruolo e non di ruolo delle scuole statali ivi incluso il personale
educativo delle istituzioni educative; 1 tra gli ispettori tecnici, 1
tra i presidi delle scuole e degli istituti statali di istruzione
secondaria ed artistica; 1 tra i direttori didattici; 1 tra il
personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo delle scuole ed istituzioni
educative statali; 1 tra il personale dell'amministrazione centrale e
dell'amministrazione scolastica periferica;
b) le commissioni elettorali provinciali, secondo le disposizioni di
cui all'art. 17 dell'O.M. 15/7/1991, n. 217, concernente l'elezione
dei consigli scolastici provinciali;
c) le Commissioni elettorali dei Conservatori di musica, delle
Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza e
dell'Accademia nazionale di arte drammatica.
Dette commissioni sono nominate dal Direttore o Direttrice e sono
composte da 5 membri, scelti dal collegio dei docenti: 4 tra i docenti
e 1 tra il personale A.T.A., in servizio nel Conservatorio o
nell'Accademia;
d) le Commissioni elettorali di circolo-istituto, secondo le
disposizioni di cui all'art. 24 dell'O.M. 15/7/1991, n. 215,
concernente l'elezione degli organi collegiali a livello di
circolo-istituto.
2. La Commissione elettorale è presieduta da uno dei suoi membri
eletto a maggioranza assoluta dai componenti e le funzioni di
segretario sono svolte da un membro designato dal Presidente.
3. La Commissione elettorale dura in carica due anni e i suoi membri
sono designabili per il biennio successivo.
4. La Commissione elettorale delibera con la presenza di almeno la
metà più uno dei propri componenti e tutte le decisioni sono prese a
maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del
Presidente.
5. I membri delle Commissioni elettorali che risultino inclusi in
liste di candidati, debbono essere immediatamente sostituiti.
6. Le Commissioni elettorali possono funzionare anche con un numero di
membri inferiore a quello previsto, tendendo nei limiti del possibile
ad assicurare la rappresentanza a tutte le categorie che compongono le
Commissioni stesse. Le Commissioni sono comunque validamente
costituite anche se in esse non sono rappresentate tutte le
componenti.
Art. 16 - Adempimenti delle Commissioni elettorali di circolo o
di istituto: formazione degli elenchi degli elettori.
1. Le commissioni elettorali di circolo o istituto statali formano gli
elenchi degli elettori appartenenti al circolo o istituto nel modo
seguente:
a) i direttori didattici e i presidi sono tenuti a comunicare alla
commissione elettorale di circolo o istituto entro il 50° giorno
antecedente quello fissato per le votazioni i nominativi dei docenti e
del personale A.T.A. della scuola;
b) le commissioni elettorali sulla base di tali comunicazioni formano
ed aggiornano gli elenchi in ordine alfabetico degli elettori distinti
come segue:
- elenco dei docenti di ruolo e non di ruolo, con l'avvertenza che
nei circoli didattici in cui funzionano scuole materne si deve formare
separatamente l'elenco delle scuole elementari da quello delle scuole
materne;
- elenco del personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo in servizio
nella scuola compreso il personale A.T.A. dipendente dagli enti
locali.
2. Gli elenchi sono divisi per seggio e gli elettori sono disposti
in ordine alfabetico per ciascun seggio.
3. I docenti che prestano servizio in più scuole statali sono
inseriti solo negli elenchi degli elettori della scuola ove sono in
servizio per il maggior numero di ore, e in caso di parità, nella
scuola indicata dagli interessati.
4. Qualora si debbano costituire seggi nei plessi, sezioni staccate,
sedi coordinate o succursali che abbiano sede in provincia diversa da
quella in cui ha sede il circolo o istituto, viene formato un elenco
separato per tali sezioni.
5. Gli elenchi debbono recare cognome, nome, luogo e data di nascita
delle persone iscritte.
6. Nella ripartizione degli elettori tra i diversi seggi elettorali è
necessario assicurare, in ogni caso, la segretezza del voto evitando
che vi sia un solo elettore di una data categoria assegnato al seggio.
7. Gli elenchi sono depositati presso la segreteria della commissione
elettorale di circolo o di istituto, a disposizione di chiunque ne
faccia richiesta; del deposito va data comunicazione nello stesso
giorno in cui il deposito stesso avviene, mediante avviso da affiggere
all'albo della sede della predetta commissione.
8. Gli elenchi debbono essere depositati non oltre il 40° giorno
antecedente quello fissato per le votazioni.
9. Nelle scuole elementari annesse ai convitti nazionali ed agli
educandati femminili, nei termini e con le modalità previste dal
presente articolo, la commissione elettorale di circolo forma, sulla
base delle comunicazioni del rettore o della direttrice, un elenco del
personale educativo ed un elenco del personale A.T.A. delle stesse
istituzioni. Tali sono uniti rispettivamente agli elenchi del
personale docente e A.T.A. della scuola elementare annessa.
10. Le stesse disposizioni si applicano ai convitti annessi agli
istituti tecnici e professionali. In tal caso il personale educativo e
il personale A.T.A. votano presso il più vicino circolo didattico,
alla cui commissione elettorale il preside invia conseguentemente
l'elenco del personale interessato.
11. Gli insegnanti elementari assegnati presso gli istituti magistrali
per il tirocinio sono iscritti negli elenchi del più vicino circolo
didattico, a cura della commissione elettorale di circolo e su
comunicazione del preside dell'istituto magistrale, nei termini e nei
modi previsti dal presente articolo.
12. La disposizione prevista dal comma precedente si applica anche
agli insegnanti di scuola materna incaricati di svolgere il tirocinio
presso le scuole magistrali. Essi sono inseriti negli elenchi dei
docenti di scuola materna del più vicino circolo didattico presso cui
funzioni detta scuola.
13. I docenti che insegnano esclusivamente nelle scuole medie annesse
agli istituti d'arte, ai conservatori di musica, ai convitti nazionali
e agli educandati femminili esercitano l'elettorato attivo e passivo
per la componente docente delle scuole medie.
Art. 17 - Adempimenti delle commissioni elettorali dei
Conservatori di musica, dell'Accademia delle belle arti,
dell'Accademia nazionale di danza e dell'Accademia di arte drammatica
1. Per la formazione degli elenchi dei docenti e del personale A.T.A.
dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti,
dell'Accademia nazionale di danza e dell'Accademia nazionale di arte
drammatica valgono le disposizioni del precedente art. 16.
Art. 18 - Adempimenti della commissione elettorale provinciale:
formazione ed aggiornamento degli elenchi degli elettori.
1. La commissione elettorale provinciale, sulla base delle
comunicazioni a cui sono tenuti gli uffici indicati a fianco di
ciascuna componente, entro il 50° giorno antecedente quello fissato
per le votazioni, forma e aggiorna gli elenchi degli elettori distinti
come segue:
a) elenco dei direttori didattici in servizio nei circoli didattici
compresi nella provincia; organo competente alla comunicazione:
Provveditore agli studi;
b) elenco dei presidi in servizio nelle scuole medie statali, inclusi
i vice-rettori dei convitti e le vice-direttrici degli educandati,
compresi nella provincia, organo competente alla comunicazione:
Provveditore agli studi;
c) elenco dei presidi in servizio nelle scuole di istruzione
secondaria superiore statali, inclusi i rettori dei convitti e le
direttrici degli educandati, compresi nella provincia; organo
competente alla comunicazione: Provveditore agli studi;
d) elenco dei presidi in servizio nelle scuole di istruzione artistica
statali (licei artistici ed istituti d'arte), incluso il personale
direttivo delle Accademie di belle arti, dei Conservatori di musica,
dell'Accademia nazionale di danza e dell'Accademia nazionale di arte
drammatica, compresi nella provincia; organo competente alla
comunicazione: Provveditore agli studi;
e) elenco degli ispettori tecnici in servizio presso gli uffici
dell'amministrazione scolastica periferica; organo competente alla
comunicazione: Sovrintendente Scolastico regionale;
f) elenco del personale degli uffici dell'amministrazione scolastica
periferica, funzionanti nella provincia; organo competente alla
comunicazione: Provveditore agli studi e Sovrintendente scolastico
regionale.
2. Gli elenchi sono divisi per seggio e gli elenchi sono disposti
in ordine alfabetico per ciascun seggio.
3. Gli elenchi debbono recare cognome, nome, luogo e data di nascita
delle persone che vi sono iscritte.
4. Nella ripartizione degli elettori tra i diversi elettorali è
necessario assicurare , in ogni caso, la segretezza del voto,
evitando, cioè, che vi sia un solo elettore di una data categoria
assegnato al seggio.
5. Gli elenchi sono depositati presso la segreteria della Commissione
elettorale provinciale a disposizione di chiunque ne faccia richiesta;
del deposito va data comunicazione, nello stesso giorno in cui il
deposito stesso avviene, mediante avviso da affiggere all'albo della
sede della predetta Commissione.
6. Gli elenchi debbono essere depositati non oltre il 40° giorno
antecedente a quello fissato per le votazioni.
Art. 19 - Adempimenti della Commissione elettorale centrale:
formazione e aggiornamento degli elenchi degli elettori
1. La Commissione elettorale centrale, sulla base delle comunicazioni
cui è tenuta la Direzione generale del personale degli affari
generali e amministrativi, entro il 50° giorno antecedente quello
fissato per le votazioni, forma ed aggiorna, in ordine alfabetico, i
seguenti elenchi degli elettori:
1) elenco del personale ispettivo tecnico in servizio presso
l'Amministrazione centrale;
2) elenco del personale dell'amministrazione centrale;
2. Gli elenchi sono divisi per seggio e gli elettori sono disposti
in ordine alfabetico per ciascun seggio.
3. Gli elenchi di cui al presente articolo debbono recare cognome,
nome, luogo e data di nascita delle persone che vi sono iscritte.
4. Nella ripartizione degli elettori tra i diversi seggi elettorali è
necessario assicurare, in ogni caso, la segretezza del voto, evitando,
cioè che vi sia un solo elettore di una data categoria assegnato al
seggio.
5. Gli elenchi sono depositati presso la segreteria della Commissione
elettorale centrale a disposizione di chiunque ne faccia richiesta;
del deposito va data comunicazione, nello stesso giorno in cui il
deposito avviene, mediante avviso da affiggere all'albo della sede
della predetta Commissione.
6. Gli elenchi debbono essere depositati non oltre il 40° giorno
antecedente quello fissato per le votazioni.
Art. 20 - Ricorsi contro l'erronea compilazione degli elenchi.
Invio degli elenchi ai seggi elettorali.
1. Avverso l'erronea compilazione degli elenchi è ammesso ricorso in
carta semplice, da parte degli appartenenti alle rispettive categorie
interessate, alla Commissione elettorale - di circolo o istituto, o
provinciale, o centrale - che ha formato l'elenco degli elettori entro
il termine perentorio di 5 giorni dalla data di affissione all'albo
dell'avviso di avvenuto deposito degli elenchi stessi.
2. La commissione decide entro i successivi 5 giorni, sulla base della
documentazione prodotta dall'interessato o di quella acquisita
d'ufficio.
3. Gli elenchi definitivi sono rimessi ai seggi elettorali (all'atto
del loro insediamento) i quali sono tenuti a darne visione a chiunque
ne faccia richiesta.
4. Dell'invio degli elenchi ai seggi le commissioni elettorali di
circolo o istituto, provinciale o centrale danno informazione
immediata con avviso pubblicato all'albo della propria sede.
Art. 21 - Trasferimenti e assegnazioni provvisorie del personale
ispettivo tecnico, direttivo, docente, educativo e A.T.A. e del
personale dell'Amministrazione centrale e scolastica periferica
successivamente alla formazione degli elenchi degli elettori
1. Il personale dell'Amministrazione centrale della pubblica
istruzione e dell'Amministrazione scolastica periferica, gli ispettori
tecnici, il personale direttivo docente, educativo e A.T.A. trasferito
o assegnato provvisoriamente successivamente alla formazione degli
elenchi degli elettori devono presentare istanza di rettifica, in
carta semplice, alla commissione elettorale che ha formato gli
elenchi, entro 5 giorni dalla data di affissione all'albo dell'avviso
di avvenuto deposito degli elenchi stessi.
2. Qualora il trasferimento o l'assegnazione provvisoria siano stati
disposti successivamente alla formazione degli elenchi definitivi, gli
interessati devono presentare istanza alla Commissione elettorale
rispettivamente di circolo o istituto, o provinciale o centrale, che
decide fino al giorno precedente a quello fissato per le votazioni.
3. Nell'ipotesi di cui ai commi precedenti, la commissione elettorale
competente esaminata la documentazione presentata dall'interessato e
fatti sommari accertamenti d'ufficio rilascia un certificato
succintamente motivato ed indicante le generalità dell'elettore, la
sede presso cui deve votare, l'elenco degli elettori in cui era
originariamente inserito.
4. L'elettore rilascia sotto la propria responsabilità alla
commissione elettorale centrale o provinciale o di circolo o di
istituto dichiarazione scritta di votare esclusivamente nella sede
indicata nel certificato.
5. La commissione elettorale comunica tempestivamente il rilascio di
tale certificato al presidente del seggio della sede nei cui elenchi
era originariamente inserito l'elettore ed al presidente del seggio
della sede presso cui il predetto ha diritto di votare.
6. L'elettore vota nella sede indicata nel certificato dietro
presentazione del medesimo che viene allegato all'elenco del seggio a
cui appartiene l'elettore. Di ciò viene fatta menzione nel verbale di
svolgimento delle elezioni.
Art. 22 - Formazione delle liste dei candidati
1. Ciascuna lista può comprendere un numero di candidati sino al
doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna
categoria.
2. Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle
componenti elettive e precisamente:
1) liste del personale docente della scuola materna statale (non
più di 8 candidati);
2) liste del personale docente della scuola elementare statale (non
più di 28 candidati);
3) liste del personale docente della scuola media statale (non più di
28 candidati);
4) liste del personale docente della scuola secondaria di secondo
grado (non più di 22 candidati);
5) liste del personale docente delle scuole di istruzione artistica
(non più di 6 candidati);
6) liste del personale docente delle scuole statali italiane
all'estero (non più di 2 candidati);
7) liste degli ispettori tecnici (non più di 6 candidati);
8) liste dei direttori didattici (non più di 4 candidati);
9) liste dei presidi della scuola media statale (non più di 2
candidati);
10) liste dei presidi della scuola secondaria superiore (non più di 2
candidati);
11) liste dei presidi della scuola artistica statale (comprensive del
personale direttivo dei Conservatori, Accademie di belle arti, di
danza e Accademia nazionale di arte drammatica) (non più di 2
candidati);
12) liste del personale A.T.A. delle scuole statali (comprensive del
personale A.T.A. dei Conservatori e delle Accademie) (non più di 6
candidati);
13) liste del personale dell'Amministrazione centrale e
dell'Amministrazione scolastica periferica (non più di 4 candidati);
14) liste del personale docente, direttivo e ispettivo per le scuole
di lingua tedesca (non più di 3 candidati);
15) liste del personale docente, direttivo e ispettivo per le scuole
di lingua slovena (non più di 3 candidati);
16) liste del personale docente, direttivo e ispettivo per le scuole
della Valle d'Aosta (non più di 3 candidati);
3. Ai sensi del comma 10 dell'art. 23 del T.U. n. 297/94, il
diritto di elettorato attivo e passivo spetta congiuntamente al
personale docente, direttivo e ispettivo delle scuole di ogni ordine e
grado in lingua tedesca, slovena e della Valle d'Aosta, e le liste
elettorali di cui ai punti 14), 15) e 16) del comma precedente possono
comprendere fino a 3 candidati ciascuna, pur dovendo ciascun corpo
elettorale eleggere un solo proprio rappresentante.
4. Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un numero romano
progressivo riflettente l'ordine di presentazione alla competente
Commissione elettorale centrale e da un motto indicato dai
presentatori in calce alla lista stessa.
5. I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome, nome,
luogo e data di nascita, nonché dell'eventuale qualifica
professionale rivestita e dell'eventuale sede di servizio. Essi sono
contrassegnati da numeri arabici progressivi.
6. Le liste debbono essere corredate dalle dichiarazioni di
accettazione dei candidati, i quali devono, inoltre, dichiarare che
non fanno parte di altre liste della stessa componente, nonché, per
ogni candidato incluso in lista e per ogni presentatore della lista
stessa, da una dichiarazione in carta semplice, rilasciata dalla
Commissione elettorale di circolo o istituto o dalla Commissione
elettorale provinciale, attestante la qualità di elettore in possesso
del diritto di elettorato attivo e passivo per la componente a cui la
lista si riferisce.
7. Tali dichiarazioni, che sono utilizzate dalla Commissione
elettorale centrale per controllo, non sono necessarie per il
personale dell'Amministrazione centrale e per gli ispettori tecnici in
servizio presso l'Amministrazione centrale, poiché gli elenchi degli
elettori di queste componenti sono compilati dalla Commissione
elettorale centrale stessa.
8. Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa
rappresentanza nè può rappresentarne alcuna.
9. I membri delle commissioni elettorali, che risultano inclusi in
liste di candidati, debbono essere immediatamente sostituiti.
Art. 23 - Autenticazione delle firme dei candidati e dei
presentatori delle liste
1. Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle
liste debbono essere autenticate: dai direttori didattici o dai
presidi, se trattasi di firme del personale insegnante e A.T.A. del
circolo o dell'istituto; dal rettore o dal direttore, se trattasi di
firme del personale educativo A.T.A. dei convitti nazionali ed
educandati femminili dello Stato e dei convitti annessi agli istituti
di istruzione tecnica e professionale; dal Provveditore agli studi o
da un funzionario di carriera direttiva da lui delegato, se trattasi
di firme di direttori didattici e di presidi, delle scuole statali,
nonché del personale dell'Ufficio scolastico provinciale; dal
Sovrintendente scolastico regionale, se trattasi di firme del
personale ispettivo tecnico e del personale i servizio nell'ufficio
scolastico regionale; dai Dirigenti generali preposti alle direzioni
generali e dai Capi degli ispettorati e dei servizi o dai funzionari
di carriera direttiva, da essi delegati, se trattasi di firme del
personale in servizio nell'amministrazione centrale e del personale
ispettivo tecnico a seconda della direzione generale, ispettorato o
servizio cui detto personale è assegnato.
2. Le autenticazioni delle firme possono essere fatte in ogni caso dai
funzionari a ciò preposti secondo la normativa vigente.
3. Autenticazione delle firme dei presentatori delle liste e di quelle
dei candidati accentanti è effettuata o mediante i certificati di
autenticazione, in carta libera, da allegare alle liste elettorali o
mediante autenticazione apposta sulle liste stesse.
L'autenticazione deve indicare cognome, nome, luogo e data di nascita
e gli estremi del documento di riconoscimento del richiedente.
4. Si può prescindere dall'indicazione degli estremi del documento
qualora l'identità dell'elettore, privo del documento di
riconoscimento, sia nota all'organo che procede all'autenticazione.
Art. 24 - Presentazione delle liste dei candidati
1. Le liste dei candidati devono essere distinte per componente.
2. Ciascuna lista deve essere presentata:
- da almeno 2 elettori della stessa componente, quando il
rispettivo corpo elettorale è costituito da un numero di elettori
inferiore a 10;
- da almeno 1/10 degli elettori della stessa componente, quando il
rispettivo corpo elettorale è costituito da un numero di elettori non
superiore a 100 (la frazione si computa per unità intera);
- da almeno 20 elettori della stessa componente, quando il rispettivo
corpo elettorale è costituito da almeno un numero di elettori
superiori a 100.
3. Quando il corpo elettorale è costituito da un numero di
elettori non superiore a 100, il numero dei presentatori non può
essere, comunque, inferiore a 2.
4. Ciascuna lista può comprendere un numero di candidati fino al
doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna delle
categorie di cui trattasi.
5. Le liste debbono essere presentate personalmente da uno dei
firmatari alla segreteria della Commissione elettorale centrale dalle
ore 9,00 del 38° giorno e non oltre le ore 12,00 del 28° giorno
antecedente quello fissato per le votazioni.
6. I membri delle Commissioni elettorali possono sottoscrivere le
liste dei candidati, ma non essere essi stessi candidati.
7. Le liste presentate da persona diversa dal firmatario possono
essere regolarizzate a norma del successivo art. 26, comma 3.
8. Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla
presentazione della relativa lista, fatta salva la facoltà di
rinunciare alla nomina.
Art. 25 - Esposizione delle liste elettorali
Nello stesso giorno di scadenza per la presentazione delle liste e
subito dopo le ore 12.00 la Commissione elettorale centrale cura la
affissione all'albo dei candidati.
Art. 26 - Verifica della regolarità delle liste dei candidati
La Commissione elettorale centrale verifica che:
a) le liste siano state sottoscritte dal prescritto numero di
elettori; gli stessi appartengano alle categorie cui si riferisce la
lista; siano debitamente autenticate le firme dei presentatori e la
loro qualità risulti dai certificati allegati;
b) le liste siano accompagnate dalle dichiarazioni di accettazione dei
candidati; gli stessi appartengono alla categoria cui si riferisce la
lista; le loro firme siano debitamente autenticate e la loro qualità
risulti dai certificati allegati, cancellando i nomi dei candidati per
i quali manchi uno di detti requisiti.
2. Detta Commissione provvede, inoltre, a ridurre le liste che
contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito,
cancellando gli ultimi nominativi, nonché a cancellare da ogni lista
i nominativi dei candidati eventualmente inclusi in più liste. Essa
non tiene conto delle firme dei presentatori che abbiano sottoscritto
altre liste presentate in precedenza.
3. Qualora, dopo questa operazione, i presentatori risultino in numero
inferiore a quello richiesto e nell'eventualità di ogni altra
irregolarità riscontrata nelle liste, la Commissione elettorale ne
dà comunicazione mediante affissione all'albo, con invito a
regolarizzare la lista, entro 3 giorni dall'affissione della
comunicazione; il termine per la regolarizzazione non può, in ogni
caso, superare il terzo giorno successivo al termine ultimo di
presentazione delle liste.
4. Di tutte le operazioni è redatto processo verbale. Le decisioni
sulle regolarizzazioni sono rese pubbliche, entro cinque giorni
successivi alla scadenza del termine ultimo stabilito per la
presentazione delle liste, con affissione all'albo. Le decisioni della
commissione elettorale possono essere impugnate entro i successivi due
giorni dalla data di affissione all'albo, con ricorso al Ministro. I
ricorsi sono decisi sono decisi entro i successivi due giorni.
5. Le liste definitive dei candidati sono affisse all'albo e sono
inviate tramite gli uffici scolastici periferici ai seggi elettorali,
all'atto del loro insediamento, per l'affissione nei locali del
seggio.
Art. 27 - Rappresentanti di lista
1. Il primo firmatario tra i presentatari della lista comunica al
presidente della Commissione elettorale centrale, ai presidenti delle
Commissione elettorali provinciali ed ai presidenti delle Commissioni
elettorali di circolo-istituto i nominativi dei rappresentanti di
lista appartenenti alle rispettive componenti in ragione di uno per
ogni commissione elettorale.
2. Il rappresentante nominato presso la Commissione elettorale
centrale e quelli nominati presso le Commissioni elettorali
provinciali e di circolo-istituto comunicano ai presidenti dei seggi
elettorali costituiti rispettivamente presso l'Amministrazione
centrale e presso le scuole e gli uffici aventi sede nella provincia e
rappresentanti della lista in ragione di uno per ogni seggio.
3. I rappresentanti di lista dopo il loro insediamento assistono alle
operazioni di presentazione delle liste, votazioni e scrutinio,
limitatamente al tempo strettamente necessario per l'espletamento
delle relative funzioni.
4. I rappresentanti di lista possono essere tratti indipendentemente
dalla componente di appartenenza dall'area comune a più componenti
nella quale sia presente lo stesso motto.
Art. 28 - Presentazione dei candidati e dei programmi
1. L'illustrazione dei programmi può essere effettuata soltanto dai
presentatori di lista, dai candidati, dalle organizzazioni sindacali e
dalle associazioni professionali per le rispettive categorie da
rappresentare.
2. Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi
possono essere tenute dal 30° al 2° giorno antecedente quello
fissato per le votazioni.
3. In detto periodo sono consentiti:
a) la distribuzione nei locali della scuola o ufficio di scritti
relativi ai programmi;
b) l'affissione del materiale di propaganda elettorale negli appositi
spazi messi a disposizione negli edifici delle istituzioni scolastiche
ed educative statali e nelle sedi degli uffici dell'Amministrazione
centrale e periferica della pubblica istruzione;
c) lo svolgimento di riunioni in detti edifici scolastici e uffici
dell'Amministrazione, fuori dell'orario di servizio e di lezione;
d) lo svolgimento di riunioni nelle scuole e negli uffici
dell'amministrazione nelle ultime due ore dell'orario di lezione o di
servizio nel periodo dal 10° al 2° giorno antecedente le votazioni.
A tale fine i direttori didattici, i presidi o i dirigenti degli
uffici si adopereranno per concentrare le riunioni per ciascuna
componente nella stessa giornata.
4. Le riunioni per propaganda elettorale sono riservate al corpo
elettorale appartenente alle scuole o all'Amministrazione ove la
riunione si svolge e ai presentatori, ai rappresentanti e ai candidati
delle liste presentate per le elezioni del Consiglio nazionale della
pubblica istruzione, nonché alle organizzazioni sindacali e alle
associazioni professionali delle categorie da rappresentare.
5. Le riunioni di cui alle lettere c) e d) del precedente comma 3 non
possono superare rispettivamente per ogni scuola o sede di servizio il
numero di una per ogni lista.
6. Le richieste per le riunioni sono presentate tempestivamente dai
rappresentanti delle liste al direttore o preside o capo dell'ufficio
non oltre il 10° giorno antecedente quello fissato per le votazioni.
7. Il direttore o il preside o il capo dell'ufficio stabilisce di
volta in volta il diario delle riunioni, tenuto conto dell'ordine di
richiesta delle singole liste, e, per quanto possibile, della data
indicata nella richiesta, con l'avvertenza che tali richieste, scritte
od orali, siano annotate in apposito registro da parte delle
segreterie.
Del diario stabilito è data comunicazione ai rappresentanti delle
liste richiedenti.
Art. 29 - Predisposizione delle schede e del materiale
elettorale
1. Il Ministero della Pubblica Istruzione provvede alla stampa e alla
consegna ai Provveditorati agli studi del seguente materiale
elettorale:
a) verbali delle operazioni di seggio (Mod. G) per le componenti
del personale dell'amministrazione centrale e periferica, degli
ispettori tecnici e dei presidi delle scuole di istruzione artistica;
b) verbale della commissione elettorale provinciale, comprensivo del
quadro riassuntivo dei risultati elettorali dei seggi (Mod. H), che
costituisce lo strumento esclusivo di comunicazione dei risultati
elettorali da parte delle commissioni elettorali provinciali alla
commissione elettorale centrale;
c) schede elettorali e buste previste dall'art. 33 della presente
ordinanza, relative ai presidi delle scuole di istruzione artistica.
2. I Provveditori agli studi provvedono alla stampa e alla
distribuzione a tutti i seggi costituiti nella provincia del materiale
elettorale necessario per lo svolgimento delle operazioni elettorali
(schede e manifesti elettorali di tutte le componenti, tabelle,
verbali, buste, ecc.).
3. Le schede elettorali per le espressioni del voto, redatte secondo
il fac-simile riprodotto nel modello a) allegato alla presente
ordinanza, debbono essere uniformi per tutti i seggi costituiti nella
provincia, e preferibilmente di colore diverso per ciascuna
componente.
4. Le schede elettorali nella facciata esterna debbono riportare le
diciture: "Elezione del Consiglio Nazionale della Pubblica
Istruzione", la categoria di elettori, il numero del seggio, la
denominazione e la sede della scuola o ufficio dove è costituito il
seggio, la vidimazione.
5. Le schede elettorali nella facciata interna debbono recare le
indicazioni: "Elezione del Consiglio Nazionale della Pubblica
Istruzione", la categoria di elettori, il numero romano e il
motto di ciascuna lista. Nello spazio a fianco di ciascuna lista,
inoltre, devono essere tracciate un numero di righe pari al numero
massimo delle preferenze che l'elettore può esprimere (esempio: per i
docenti delle scuole materne, due righe).
6. I nominativi dei candidati possono essere prestampati. In tal caso
i nominativi sono elencati, a fianco del motto di ciascuna lista, con
l'indicazione, per ogni candidato, del numero arabo progressivo
(secondo l'ordine in cui i candidati stessi sono inseriti nella
lista), del cognome e del nome. In calce alla scheda verrà apposta
una nota con l'indicazione del numero massimo delle preferenze che
l'elettore può esprimere. L'elettore indicherà le preferenze
apponendo una croce sul numero arabo corrispondente al candidato
prescelto.
7. Le schede debbono essere vidimate mediante la firma di uno
scrutinatore. Qualora la vidimazione non avvenga lo stesso giorno
delle votazioni, le schede vidimate debbono essere custodite in plichi
sigillati.
Art. 30 - Costituzione e sede dei seggi elettorali
1. Di norma si deve costituire un unico seggio elettorale in ciascuna
scuola, provvedendo contemporaneamente ad accorpare, ove possibile, le
sezioni staccate, le sedi coordinate, le succursali e i plessi con la
sede centrale.
2. In ogni caso va ridotto al minimo il disagio degli elettori.
3. Nell'ipotesi in cui le elezioni del Consiglio Nazionale della
Pubblica Istruzione si svolgano contestualmente a quelle degli altri
organi collegiali della scuola, il seggio si costituirà in ogni sede
di circolo o di istituto, in ogni plesso, in ogni sezione staccata,
sede coordinata o succursale.
4. Il personale educativo e A.T.A. dei Convitti nazionali e degli
educandati femminili dello Stato vota nei seggi costituiti nelle
annesse scuole elementari; il personale educativo e A.T.A. dei
Convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, vota nel più
vicino circolo didattico nei cui elenchi è inserito.
5. Il personale direttivo delle scuole statali vota presso appositi
seggi elettorali costituiti in scuole statali scelte dal Provveditore
agli studi in modo da ridurre al minimo il disagio di detto personale.
6. Qualora l'esiguità del numero degli elettori non garantisca la
segretezza del voto, il personale direttivo deve votare nel seggio,
costituito presso una scuola o circolo, integrato da un rappresentante
del personale direttivo statale, nominato dal Provveditore agli studi
su designazione della Commissione elettorale provinciale.
7. Il personale degli uffici della amministrazione scolastica
periferica e gli ispettori tecnici in servizio presso gli uffici
stessi votano presso il seggio costituito in ogni ufficio scolastico
provinciale.
8. Il personale dell'Amministrazione centrale e gli ispettori tecnici
in servizio presso l'Amministrazione stessa votano presso i seggi
costituiti negli uffici della Amministrazione centrale.
9. Il Provveditore agli studi comunica le sedi dei seggi elettorali
alle commissioni elettorali entro il 50° giorno antecedente a quello
fissato per le votazioni, ai fini della formazione degli elenchi degli
elettori di cui al precedente art. 18.
10. Il direttore Generale del Personale e degli AA.GG. comunica nello
stesso termine di cui al comma precedente le sedi dei seggi elettorali
alla Commissione elettorale centrale ai fini della formazione degli
elenchi degli elettori di cui al precedente art. 19.
11. I Presidi e i Direttori didattici delle scuole statali, i
Direttori dei Conservatori, delle Accademie di belle arti,
dell'Accademia nazionale di arte drammatica e dell'Accademia nazionale
di danza comunicano entro il 50° giorno le sedi dei seggi alle
rispettive commissioni elettorali, ai fini della formazione degli
elenchi degli elettori di cui ai precedenti artt. 16 e 17.
Art. 31 - Composizione e nomina dei seggi elettorali
1. Ogni seggio elettorale è composto da un presidente e da due
scrutatori di cui uno funge da segretario, che sono scelti tra coloro
che facciano parte delle categorie da rappresentare e siano elettori
di ciascuna sede.
2. I componenti dei seggi elettorali presso i circoli didattici o gli
istituti statali sono nominati dal direttore didattico o dal preside
su designazione della commissione elettorale di circolo o di istituto;
quelli di seggi elettorali per il personale direttivo e quelli del
seggio elettorale presso l'Ufficio scolastico provinciale dal
Provveditore agli studi su designazione della Commissione elettorale
provinciale; i componenti dei seggi elettorali presso la sede
dell'amministrazione centrale sono nominati dal Direttore Generale del
personale e degli Affari generali e amministrativi del Ministero, su
designazione della Commissione elettorale centrale.
3. I componenti dei seggi sono nominati in data non successiva al 5°
giorno antecedente quello fissato per la votazione e sono
immediatamente insediati per le operazioni preliminari.
4. Non possono far parte dei seggi elettorali coloro che risultino
inclusi in liste di candidati.
5. Nell'ipotesi di elezioni contestuali di più organi collegiali di
livello diverso il seggio elettorale è composto da un presidente e da
quattro scrutatori scelti e nominati secondo le disposizioni dei commi
1 e 2. In tal caso, in ogni rapporto alle singole situazioni che si
determinano, si possono costituire seggi elettorali anche con un
numero di membri inferiore a cinque, cercando nei limiti del possibile
di assicurare la rappresentanza delle varie categorie interessate.
6. I seggi elettorali sono comunque validamente costituiti anche
qualora non sia stato possibile includervi la rappresentanza di tutte
le componenti aventi diritto di elettorato.
Art. 32 - Modalità delle votazioni
1. Gli elettori votano nei seggi, nei cui elenchi sono compresi, salvo
le eccezioni previste dagli artt. 13, 21, 33 e 34.
2. Essi sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro
riconoscimento.
3. In mancanza di documento è consentito il riconoscimento da parte
dei componenti del seggio, previa succinta verbalizzazione
sottoscritta da tutti i componenti presenti nel seggio.
4. Il riconoscimento dell'elettore sprovvisto di documento può essere
effettuato anche da un altro elettore dello stesso seggio in possesso
di documento o, a sua volta, conosciuto da un componente del seggio.
Anche in tal caso deve essere fatta succinta verbalizzazione
sottoscritta da tutti i componenti presenti nel seggio.
5. Nel locale adibito alle votazioni deve essere determinato lo spazio
riservato alle votazioni. Nello spazio riservato al pubblico sono
affisse le liste dei candidati. Nello spazio riservato ai componenti
del seggio devono essere disposti dei tavoli sopra i quali vanno poste
tante urne quanti sono gli organi da eleggere; nello spazio riservato
alle votazioni devono essere disposti due tavoli in due angoli opposti
in modo che gli elettori vengano a trovarsi alle spalle dei componenti
dei seggi, assicurando in ogni caso la segretezza del voto.
6. Gli elettori prima di ricevere la scheda devono apporre la propria
firma leggibile accanto al loro cognome e nome sull'elenco degli
elettori del seggio. Qualora ciò non fosse possibile per mancanza di
spazio negli elenchi suddetti, gli elettori firmano in un apposito
foglio predisposto dal Presidente del seggio e che deve contenere gli
elementi di individuazione delle varie categorie di elettori.
7. Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore per ogni
singola scheda mediante una croce sul numero romano indicato nella
scheda e mediante l'indicazione del cognome (e ove necessario per il
verificarsi di omonimie nella stessa lista, del nome e della data di
nascita) del candidato a cui intende assegnare la preferenza o del
numero del candidato nella rispettiva lista.
8. Non è ammesso l'esercizio del diritto di voto per delega
9. Ogni elettore può esprimere il proprio voto di preferenza per un
solo candidato quando il numero dei posti da attribuire alla categoria
sia non superiore a tre; può esprimere non più di due preferenze
quando il numero dei posti da attribuire sia non superiore a cinque;
negli altri casi può esprimere un numero di voti di preferenza non
superiore ad un terzo dei seggi da attribuire.
10. Coloro che sono portatori di handicap che impediscono l'esercizio
personale del voto possono servirsi dell'ausilio di un elettore della
propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore che sia stato
volontariamente scelto come accompagnatore, purché l'uno o l'altro
accompagnatore eserciti il diritto di voto presso la stessa sede. Tale
evenienza viene fatta constatare succintamente nel verbale.
11. Alle ore otto del giorno in cui sono fissate le votazioni, il
presidente apre il seggio, chiamando a farne parte gli scrutinatori.
12. Se il presidente è assente, egli è sostituito dallo scrutinatore
più anziano di età presente, il quale integra il numero degli
scrutinatori chiamando ad esercitarne le funzioni un elettore
presente. Analogamente procede il presidente qualora sia assente
qualcuno degli scrutinatori.
13. Quando non sia possibile integrare il numero degli scrutinatori,
il seggio si insedia ugualmente con i componenti presenti.
14. Delle operazioni di votazione viene redatto - in duplice originale
- processo verbale, che è sottoscritto dal presidente degli
scrutatori.
15. Per le modalità di votazione dei presidi degli istituti di
istruzione artistica, dei docenti dei Conservatori e delle Accademie,
e del personale docente statale delle scuole italiane all'estero si
rimanda ai seguenti articoli 33, 34 e 35 della presente ordinanza.
Art. 33 - Modalità delle votazioni dei presidi delle scuole di
istruzione artistica
1. Dato il numero esiguo dei presidi degli istituti di istruzione
artistica, al fine di assicurare la segretezza del voto, in deroga
alle disposizioni di cui all'art. 32, gli appartenenti alla predetta
componente debbono esprimere il proprio voto secondo le seguenti
modalità:
2. Per le votazioni devono essere usate le schede e le buste -
uniformi sul piano nazionale - già predisposte dal Ministero e
inviate - unitamente alle liste elettorali - a tutti i Provveditorati
agli studi.
3. Tali schede non devono recare l'indicazione del seggio, della
scuola o ufficio ove questo è ubicato nè la vidimazione al fine di
non rendere indirettamente individuabile l'elettore. L'elettore dopo
aver espresso il voto provvede ad incollare i lembi esterni della
scheda e ad inserirla in una busta fornita dal seggio elettorale.
4. Dopo averla chiusa il Presidente del seggio indica sulla busta: la
scuola (con indicazione della provincia) o l'ufficio presso cui il
seggio opera, il numero di quest'ultimo, le generalità dell'elettore
e la componente di appartenenza e provvede alla vidimazione della
busta stessa inserendola poi nell'urna predisposta per le schede.
5. In sede di scrutinio degli elettori del seggio le buste rinvenute
nell'urna non devono essere aperte, ma fattane menzione nel verbale,
vengono allegate a quest'ultimo e inoltrate tempestivamente, in un
unico plico, alla Commissione elettorale provinciale, unitamente agli
elenchi degli elettori e al verbale delle operazioni (gli elenchi
devono essere inviati alla Commissione elettorale provinciale anche
se, per ipotesi, nessun elettore abbia espresso il voto).
6. La Commissione elettorale provinciale provvede a rimettere le buste
contenti le schede e gli elenchi dei presidi di scuola artistica,
insieme al quadro riassuntivo di cui all'art. 37, alla Commissione
elettorale centrale.
Quest'ultima dopo aver controllato la rispondenza tra i nominativi
contenuti negli elenchi e quelli indicati sulle buste procede alla
apertura delle stesse ed all'inserimento delle schede in apposita
urna, procedendo successivamente alle operazioni di scrutinio secondo
le disposizioni contenute nella presente ordinanza.
Art. 34 - Modalità di votazione dei docenti dei Conservatori di
musica, delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di
danza e dell'Accademia nazionale di arte drammatica
1. I docenti dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle
arti, dell'Accademia nazionale di danza e dell'Accademia nazionale di
arte drammatica, in considerazione della peculiarità della
presentazione di servizio, possono votare anche in provincia diversa
da quella di servizio, purché in una scuola di istruzione artistica.
2. A tal fine la Commissione costituita presso le Accademie e i
Conservatori rilascerà, a domanda degli interessati, un apposito
certificato che attesti la qualità di elettore, la componente di
appartenenza e la sede di servizio. L'elettore presenterà tale
certificato al momento del voto al seggio nel quale intende votare, e
nel quale votano gli elettori della stessa componente.
3. Dopo l'esercizio del diritto di voto il presidente del seggio
annoterà nel predetto certificato che l'elettore ha votato presso il
seggio medesimo.
Art. 35 - Modalità delle votazioni del personale docente
statale in servizio presso le istituzioni scolastiche e culturali
all'estero
1. Le votazioni per l'elezione del posto riservato al rappresentante
del personale docente statale in servizio presso le istituzioni
scolastiche e culturali all'estero si svolgono secondo le seguenti
modalità, concordate con il Ministero degli Affari Esteri.
2. L'elettore deve esprimere il proprio voto, a pena di nullità sulle
schede predisposte dal Ministero della Pubblica Istruzione e vidimate
dalla Commissione elettorale centrale e inviate, a cura del Ministero
degli Affari esteri, agli uffici consolari e alle Rappresentanze
diplomatiche.
3. Gli elenchi degli elettori vengono direttamente formati dalla
Commissione elettorale centrale, su segnalazione del Ministero degli
Affari esteri, che ne curerà l'inoltro a tutte le Rappresentanze
diplomatiche e Uffici consolari, per l'affissione ai rispettivi albi.
4. Dalla data di affissione decorre il termine di 15 giorni per la
presentazione degli eventuali ricorsi, da inviare alla Commissione
elettorale centrale, per il tramite dell'Autorità diplomatica o
consolare, e, per conoscenza al Ministero degli Affari esteri,
D.G.R.C., Ufficio V.
5. Ai fini della formazione degli elenchi e della decisione dei
ricorsi si richiamano, in quanto applicabili, le modalità previste
dalla presente ordinanza.
6. Le "Liste del personale docente delle scuole italiane
all'estero", possono comprendere non più di due candidati e
dovranno essere presentate, secondo le modalità stabilite dall'art.
24 della presente ordinanza.
7. Per quanto riguarda l'autenticazione delle firme dei candidati e
dei presentatori (art. 23), oltre che dal preside o direttore
didattico, l'autenticazione potrà essere effettuata dall'autorità
consolare.
8. Poiché gli elenchi degli elettori vengono formati dalla
Commissione elettorale centrale, non sono necessarie, per la
formazione delle liste dei candidati, le dichiarazioni attestanti la
qualità di elettore in possesso del diritto di elettorato attivo o
passivo per la componente a cui la lista si riferisce.
9. Le liste dei candidati, che potranno essere inviate anche per
posta, dovranno pervenire alla Commissione elettorale centrale
improrogabilmente entro il termine fissato con circolare del Ministero
degli Affari Esteri.
10. Dette liste saranno affisse all'albo della Commissione elettorale
centrale e quindi inviate a cura del Ministero degli Affari Esteri
alle dipendenti Rappresentanze diplomatiche all'estero per
l'esposizione dei singoli seggi.
11. Per la presentazione dei ricorsi avverso la formazione delle liste
dei candidati si applicano le disposizioni della presente ordinanza.
12. Il personale in servizio nelle istituzioni scolastiche statali
vota, di norma, nei seggi costituiti presso i locali delle istituzioni
scolastiche stesse. A tal fine gli uffici Consolari invieranno alle
istituzioni scolastiche predette un congruo numero di schede
elettorali e di buste necessarie alle operazioni di voto.
13. Qualora non si ritenga opportuno costituire il seggio elettorale
presso una istituzione scolastica statale, in quanto, per l'esiguità
del numero degli elettori, non sarebbe possibile garantire la
segretezza del voto, il personale in servizio presso tale istituzione
voterà nel seggio costituito presso l'Ufficio Consolare.
14. Il personale in servizio negli Istituti di Cultura e i lettori
presso le Università straniere votano nel seggio costituito nei
locali dell'Ufficio Consolare nella cui circoscrizione è ubicato
l'Istituto di Cultura o l'Università straniera.
15. In ogni caso dovranno essere osservate tutte le cautele necessarie
per garantire l'assoluta segretezza del voto.
16. Il giorno della votazione le Autorità scolastiche o consolari
consegneranno ad ogni singolo elettore, dopo averne accertato
l'identità personale, la busta contenente la scheda. Al momento della
consegna delle buste l'elettore apporrà la propria firma in un
apposito elenco predisposto dall'Autorità scolastica o consolare.
17. L'elettore, dopo aver espresso il voto personalmente, restituirà
all'autorità scolastica o consolare la scheda previamente inserita
nella busta corrispondente ed incollata a cura dell'elettore stesso.
18. I presidi e i direttori didattici delle istituzioni scolastiche
ove si sono tenute le operazioni di voto, restituiranno subito
all'autorità consolare - in un unico plico sigillato - le schede
votate e quelle non utilizzate unitamente ad un succinto verbale delle
operazioni di votazione ed all'elenco firmato dagli elettori.
19. A loro volta, le autorità consolari provvederanno a trasmettere
immediatamente al Ministero degli Affari Esteri, D.G.R.C., Ufficio V -
raccogliendo il tutto in un unico plico sigillato contraddistinto
dalla indicazione "Elezioni del Consiglio nazionale della
pubblica istruzione" - sia i plichi trasmessi dalle scuole e
dalle direzioni didattiche, sia il plico delle votazioni che si siano
eventualmente svolte nei locali del Consolato e che sarà anche esso
accompagnato da una breve relazione e dall'elenco firmato dai votanti.
20. Sarà poi cura del Ministero degli Affari Esteri inoltrare
tempestivamente i plichi alla Commissione elettorale centrale, che,
dopo aver inserito le buste chiuse contenenti le schede votate in
un'apposita urna, effettuerà le operazioni di scrutinio.
21. Il Ministero degli Affari Esteri, con apposita circolare,
conformemente a quanto previsto dall'ordinanza di indizione del
Ministero della Pubblica Istruzione, fisserà le date dei singoli
adempimenti.
Art. 36 - Validità delle deliberazioni dei seggi elettorali
1. Tutte le decisioni dei seggi elettorali sono prese a maggioranza
dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
Art. 37 - Operazioni di scrutinio
1. Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la
chiusura delle votazioni e non possono essere interrotte fino al loro
completamento.
2. Alle operazioni predette partecipano i rappresentanti di lista
appartenenti alla componente per la quale si svolge lo scrutinio o
appartenenti alle componenti che hanno lo stesso motto.
3. Delle operazioni di scrutinio viene redatto processo verbale in
duplice originale, che è sottoscritto in ogni foglio dal presidente e
dagli scrutinatori.
4. Nell'ipotesi di elezioni contestuali di diverso livello (es.:
elezioni del Consiglio scolastico distrettuale, provinciale e del
Consiglio nazionale della pubblica istruzione) devono essere redatti
verbali distinti per ogni livello.
5. Da questo processo verbale debbono, in particolare, risultare, i
seguenti dati:
a) il numero degli elettori e quello dei votanti, distinti per ogni
categoria;
b) il numero dei voti attribuiti a ciascuna lista;
c) il numero dei voti di preferenza riportati da ciascun candidato.
6. Se l'elettore abbia espresso preferenze per candidati di lista
diversa da quella prescelta, vale il voto di lista e non le
preferenze.
7. Se, invece, l'elettore abbia espresso nel relativo spazio
preferenze per candidati di una lista senza contrassegnare anche la
lista, il voto espresso vale per i candidati prescelti e per la lista
alla quelle essi appartengono.
8. Se le preferenze espresse siano maggiori del numero massimo
consentito, il Presidente del seggio procede alla riduzione delle
preferenze annullando quelle eccedenti.
9. Le schede elettorali che mancano del voto di preferenza sono valide
solo per l'attribuzione del posto spettante alla lista.
10. Il Presidente del seggio deve cercare di interpretare la volontà
dell'elettore, sentiti i membri del seggio, in modo da procedere
all'annullamento delle schede soltanto in casi estremi e quando sia
veramente impossibile determinare la volontà dell'elettore (es.: voto
contestuale per più liste, espressione contestuale di preferenze per
candidati di liste diverse) o quando la scheda sia contrassegnata in
modo tale da rendere riconoscibile l'elettore stesso.
11. Un esemplare dei verbali, compilati dal seggio, è depositato
presso il circolo didattico o l'istituto o presso il Provveditorato
agli studi o presso l'Amministrazione centrale (Direzione generale del
personale e degli affari generali e amministrativi) in cui ha operato
il seggio.
12. L'altro esemplare, posto in busta chiusa, sulla quale va indicata
l'elezione cui si riferiscono gli atti (elezione del Consiglio
nazionale della pubblica istruzione) va rimesso subito alla
Commissione elettorale provinciale; se trattasi di votazioni avvenute
presso i seggi dell'Amministrazione centrale va rimesso alla
Commissione elettorale centrale, per gli adempimenti di cui ai
successivi articoli.
13. I quadri riassuntivi formati dalle commissioni elettorali
provinciali, ai sensi del successivo art. 38, debbono essere inviati
alla Commissione elettorale centrale a mezzo di personale
dell'amministrazione, al quale sarà corrisposto il trattamento di
missione previsto dalle disposizioni vigenti.
Art. 38 - Attribuzione dei posti
1. Le operazioni ai fini dell'attribuzione dei posti spettano alla
Commissione elettorale centrale.
2. La Commissione elettorale provinciale, sulla base dei dati
pervenuti secondo quando stabilito dal comma 12 dell'art. 37,
provvede, entro 15 giorni dallo svolgimento delle elezioni, a sommare
i voti relativi all'elezione del Consiglio Nazionale di tutti i seggi
operanti nella provincia e ne invia il quadro riassuntivo, firmato dal
Presidente e dagli scrutatori, alla Commissione elettorale centrale.
3. Appena ricevuti i verbali degli scrutini elettorali da parte di
tutte le commissioni elettorali provinciali la Commissione elettorale
centrale somma i voti di tutti i seggi, senza poterne modificare i
risultati.
4. Indi determina, per ogni componente, la cifra elettorale di
ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun candidato. La cifra
elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi
riportati dalla lista stessa in tutti i seggi. La cifra individuale di
ciascun candidato è costituita dalla somma dei voti di preferenza.
5. Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si
divide ciascuna cifra elettorale successivamente per uno, due, tre,
quattro... sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere,
per ogni componente, e quindi si scelgono, fra i quozienti così
ottenuti, i più alti, in numero uguale a quello dei consiglieri da
eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista
ha tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti,
compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere
e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la
maggiore cifra elettorale e a parità di quest'ultima, per sorteggio.
(1)
6. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi
candidati, i posti eccedenti sono distribuiti tra le altre liste,
secondo l'ordine dei quozienti.
7. Ultimata la ripartizione dei posti tra le liste, si provvede a
determinare, nei limiti dei posti assegnati a ciascuna lista, i
candidati che, in base al numero delle preferenze ottenute, hanno
diritto a ricoprirli.
8. In caso di parità del numero del numero dei voti di preferenza tra
due o più candidati della stessa lista, sono proclamati eletti i
candidati secondo l'ordine di collocazione nella lista; lo stesso
criterio si osserva nel caso in cui i candidati non abbiano ottenuto
alcun voto di preferenza.
(1) Esempio:
Liste |
I |
II |
III |
IV |
Voti |
100.000 |
350.000 |
200.000 |
150.000 |
: 1 |
100.000 |
350.000 |
200.000 |
150.000 |
: 2 |
50.000 |
175.000 |
100.000 |
75.000 |
: 3 |
33.333 |
116.666 |
66.666 |
50.000 |
: 4 |
25.000 |
87.500 |
50.000 |
37.500 |
: 5 |
20.000 |
70.000 |
40.000 |
30.000 |
: 6 |
16.666 |
58.333 |
33.333 |
25.000 |
L'attribuzione dei posti alle varie liste si effettua nel
seguente modo: 1° posto alla lista (350.000); 2° posto alla III
lista (200.000); 3° posto alla II lista (175.000); 4° posto alla IV
lista (150.000) e così via sino all'attribuzione di tutti i posti.
Nell'esempio le cifre sono arrotondate per difetto all'unità, in caso
di apparente uguaglianza devono essere sviluppate con i decimali.
Art. 39 - Riserva in favore degli appartenenti alla carriera
direttiva
1. Nell'attribuzione dei posti spettanti ai rappresenti del personale
dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica
periferica nel Consiglio nazionale della pubblica istruzione va
assicurato almeno un posto ad un appartenente alla carriera direttiva.
2. Qualora nessuno di essi sia risultato eletto dopo l'assegnazione di
tutti i posti, si individua la lista comprendente candidati
appartenenti alla carriera direttiva che abbia avuto maggior numero di
voti.
3. Nell'ambito di detta lista viene eletto il candidato appartenente
alla carriera direttiva che abbia avuto il maggior numero di
preferenze, in sostituzione del candidato della medesima lista con il
minor numero di preferenze che avrebbe avuto diritto all'elezione in
mancanza della riserva.
4. Qualora nessuna delle liste che hanno ottenuto posti abbia
candidati appartenenti alla carriera direttiva, viene tolto un posto
alla lista che ha conseguito il minor numero di voti, escludendo in
essa il candidato con il minor numero di preferenze che sarebbe
risultato eletto se non si fosse dato luogo alla riserva.
5. Il posto viene attribuito alla lista che ha ottenuto il maggior
numero di voti tra quelle che comprendono candidati riservatari.
Nell'ambito di detta lista viene eletto il candidato appartenente alla
carriera direttiva che abbia avuto il maggior numero di preferenze.
Art. 40 - Adempimenti per la proclamazione degli eletti
1. Ultimate le operazioni di attribuzione dei posti, la Commissione
elettorale centrale procede alla proclamazione degli eletti entro
sessanta giorni dalla conclusione delle operazioni di voto.
2. Degli eletti proclamati va data comunicazione mediante affissione
del relativo elenco nell'albo in cui ha sede la Commissione elettorale
centrale.
3. La Commissione elettorale centrale provvede a diramare copia
dell'elenco alle commissioni provinciali per l'affissione ai relativi
albi.
Art. 41 - Ricorsi contro i risultati delle elezioni
1. I rappresentanti delle liste dei candidati ed i singoli candidati
che ne abbiano interesse possono presentare ricorso alla Commissione
elettorale centrale avverso i risultati delle lezioni del Consiglio
nazionale della pubblica istruzione entro cinque giorni dalla data di
affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti,
all'albo delle commissioni elettorali centrali e provinciali.
2. I ricorsi sono decisi entro dieci giorni dalla scadenza del termine
sopra indicato.
3. Ai verbali e agli atti concernenti gli scrutini relativi alle
elezioni hanno diritto di accesso i componenti della Commissione
elettorale centrale, in sede di esame dei ricorsi eventualmente
presentati, nonché i rappresentanti di lista presso la Commissione
elettorale centrale e i candidati. E' comunque fatta salva
l'applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. In presenza di accoglimento di ricorsi, le elezioni devono essere
ripetute soltanto nei seggi contestati. TITOLO III
NOMINE, DECADENZE, SURROGAZIONI, ELEZIONI SUPPLETIVE, ESONERI DAL
SERVIZIO
DISPOSIZIONI VARIE
Art. 42 - Nomina dei componenti del Consiglio Nazionale della
Pubblica Istruzione.
1. Il Ministro della Pubblica Istruzione, ai sensi dell'art. 34 del
T.U. n. 297/94, emana il decreto di nomina dei componenti del
Consiglio nazionale della pubblica istruzione, nonché i decreti di
surrogazione dei consiglieri che abbiano rinunciato alla nomina o che
siano cessati dalla carica per qualsiasi causa.
Art. 43 - Prima convocazione del Consiglio Nazionale della
Pubblica Istruzione
1. La prima convocazione del Consiglio nazionale della pubblica
istruzione è disposta dal Ministro della Pubblica Istruzione.
2. Detta convocazione ha luogo dopo la decisione dei ricorsi
eventualmente presentati e, comunque, non oltre il 35° giorno dalla
data in cui sono stati proclamati gli eletti.
3. Nella prima seduta il consiglio, presieduto dal Ministro della
Pubblica Istruzione, elegge a maggioranza assoluta dei componenti, nel
proprio seno, il vice-presidente. Qualora non si raggiunga nella prima
votazione la maggioranza prescritta, il vice-presidente è eletto a
maggioranza relativa dei votanti.
4. Gli adempimenti di cui sopra devono essere effettuati anche nel
caso di mancanza dei rappresentanti eletti o designati dagli organi
competenti.
Art. 44 - Decadenza dei consiglieri
1. Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, svolge le proprie
funzioni fino alla scadenza del mandato quinquennale, ed entro tale
termine deve essere ricostituito.
2. Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione può funzionare,
in attesa dell'insediamento del nuovo organo, solo nei limiti
temporali (45 giorni) e di funzioni stabiliti dal decreto-legge 16
maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 1994, n. 444, recante: "disciplina della proroga degli
organi amministrativi".
3. Decadono dalle cariche elettive i membri del Consiglio nazionale
della pubblica istruzione che per qualsiasi motivo cessino di
appartenere alle componenti scolastiche.
4. Decadono dalla carriera i componenti del Consiglio nazionale della
pubblica istruzione assenti ingiustificati a tre sedute consecutive,
ai sensi dell'art. 38 del T.U. approvato con decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297.
Art. 45 - Surrogazione - Elezioni suppletive
1. I componenti del Consiglio nazionale della pubblica istruzione,
cessati dalla carica per qualsiasi causa, devono essere sostituiti con
il procedimento della surrogazione. Un membro dimissionario o
decaduto, regolarmente surrogato, viene depennato definitivamente
dalla lista.
2. In caso di impossibilità di procedere alla surrogazione suddetta
per esaurimento delle rispettive liste, non si può ricorrere ad altre
liste, ma i posti vacanti devono essere ricoperti mediante elezioni
suppletive.
3. Anche per le elezioni suppletive vale la facoltà di presentazione
di liste contrapposte.
4. Le elezioni suppletive, per motivi di opportunità, debbono essere
indette, di norma, all'inizio dell'anno scolastico successivo
all'esaurimento delle liste.
Art. 46 - Esonero dal servizio del personale appartenente alle
commissioni elettorali o ai seggi elettorali o rappresentante di lista
- Gratuità della funzione - Recupero del riposo festivo non goduto
1. Il personale della scuola e dell'Amministrazione scolastica
nominato membro di commissione elettorale o di seggio elettorale o
designato quale rappresentante di lista deve essere esonerato dalla
prestazioni di servizio, conservando il normale trattamento economico,
limitatamente al tempo strettamente necessario per l'espletamento
delle relative funzioni.
2. Le funzioni espletate non comportamento alcun diritto a specifico
trattamento economico.
3. Il riposo festivo non goduto è compensato con l'esonero dal
servizio in un giorno feriale nell'ambito della settimana
immediatamente successiva.
4. Nei casi previsti dai commi precedenti il personale della scuola
assente dal servizio può essere temporaneamente sostituito da
personale supplente, secondo le norme generali vigenti in materia.
5. I candidati possono chiedere l'autorizzazione all'esonero dal
servizio durante il periodo della propaganda elettorale, che comunque
non può essere superiore a cinque giorni per ciascun interessato.
Art. 47 - Abrogazione delle precedenti disposizioni
1. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni relative alle
elezioni del Consiglio nazionale della pubblica istruzione. |