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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo

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Ordinanza Ministeriale 28 giugno 1995, n. 225

Prot. n. 2712

Elezione del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, parte I, titolo I, contenente norme sull'istituzione di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria e artistica e, in particolare l'art. 33;

Vista l'ordinanza ministeriale 26 novembre 1976 relativa all'elezione del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione;

Vista l'ordinanza ministeriale 2 settembre 1981, che ha approvato, tra gli altri, il testo della citata ordinanza 26 novembre 1976 comprensivo di una complessa serie di note, in calce a vari articoli, costituite da successive modificazioni e integrazioni al testo, contenute in atti di diversa forma e data;

Ritenuta l'esigenza di riportare nel corpo dell'ordinanza le predette note in calce, previo accertamento della loro attualità, per facilitare la lettura del testo;

Considerato che successivamente al testo unificato approvato con l'O.M. 2 settembre 1981, sono state emanate ulteriori disposizioni con successive ordinanze e circolari;

Considerata l'esigenza di riunire in un testo unificato tutte le disposizioni emanate sulle modalità di elezione del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, a far tempo dall'ordinanza ministeriale 26 novembre 1976;

Considerata inoltre l'opportunità di apportare talune modifiche all'ordinanza ministeriale 26 novembre 1976 che, pur non alterando le regole complessive della procedura elettorale, introducano alcuni correttivi per rendere più agevole la partecipazione di tutte le componenti alla gestione della scuola.

ORDINA

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI - CORPI ELETTORALI

Art. 1 - Organo competente ad indire le elezioni
1. Le elezioni per la costituzione del Consiglio nazionale della pubblica istruzione sono indette dal Ministro della Pubblica Istruzione.
2. Le operazioni di voto si svolgono in un giorno non lavorativo dalle ore 8 alle ore 12 e in quello successivo dalle ore 8 alle 13 e 30.

Art. 2 - Componenti del consiglio nazionale della pubblica istruzione
1. Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 23 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è formato da 74 componenti, secondo le proporzioni indicate nel comma successivo.
2. Fanno parte del Consiglio nazionale della pubblica istruzione:

a) 47 rappresentanti del personale docente di ruolo e non di ruolo delle scuole statali di ogni ordine e grado, esclusa l'università, eletti dal personale docente in servizio nelle predette scuole, così ripartite: 4 per la scuola materna, 14 per la scuola elementare, 14 per la scuola media, 11 per la scuola secondaria di secondo grado, 3 per le scuole di istruzione artistica, 1 per le scuole statali italiane all'estero;
b) 3 rappresentanti del personale docente nelle scuole pareggiate, parificate, legalmente riconosciute e delle scuole materne non statali vigilate designati dal Ministro della Pubblica Istruzione;
c) 3 rappresentanti degli ispettori tecnici, eletti dal corrispondente personale in ruolo;
d) 3 rappresentanti dei presidi delle scuole statali, di cui 1 di scuola media, 1 di istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado e 1 di scuole di istruzione artistica, eletti dal corrispondente personale di ruolo;
e) 2 rappresentanti dei direttori didattici statali, eletti dal corrispondente personale di ruolo;
f) 1 rappresentante del personale dirigente delle scuole pareggiate, parificate, legalmente riconosciute e delle scuole materne non statali vigilate designato dal Ministro della pubblica istruzione;
g) 3 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario di ruolo e non di ruolo delle scuole statali, eletti dal corrispondente personale in servizio nelle predette scuole;
h) 5 rappresentanti del mondo dell'economia e del lavoro, designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
i) 2 rappresentanti del personale dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica, di cui 1 appartenente alla carriera direttiva, eletti dal personale di ruolo in servizio nei predetti uffici;
l) 2 rappresentanti del Consiglio universitario nazionale, eletti nel suo seno;
m) 3 rappresentanti complessivi del personale insegnante, direttivo, ed ispettivo, rispettivamente, 1 per le scuole di lingua tedesca, 1 per le scuole di lingua slovena ed 1 per le scuole della Valle d'Aosta, eletti dal medesimo personale in servizio nelle predette scuole.

Art. 3 - Richiesta di designazione e di elezioni al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e al Consiglio universitario nazionale del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
1. Contestualmente all'indizione delle elezioni per il Consiglio nazionale della pubblica istruzione il Ministro della pubblica istruzione invia formale richiesta al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e al Consiglio universitario nazionale al fine delle rispettive designazioni ed elezioni dei rappresentanti in seno al Consiglio nazionale stesso, previste dall'art. 23, III comma lett. h) ed i) del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
2. Gli organi predetti devono far pervenire le designazioni entro il 30° giorno successivo a quello delle votazioni.

Art. 4 - Diritto di elettorato
1. L'elettorato attivo e passivo per le singole rappresentanze nel Consiglio nazionale della pubblica istruzione spetta esclusivamente ai componenti delle rispettive categorie partecipanti a tale organismo.
2. Non sono eleggibili nel Consiglio Nazionale i membri del Parlamento nazionale.
3. I membri del Consiglio nazionale non sono rieleggibile più di una volta.
4. Non è richiesto il possesso della cittadinanza italiana.
5. Può esercitare il diritto di elettorato anche il personale di ruolo e non di ruolo nominato successivamente alla data di indizione delle elezioni purché prima del termine di presentazione delle liste (elettorato passivo) o entro il giorno antecedente le votazioni (elettorato attivo).

Art. 5 - Elettorato attivo e passivo del personale docente delle scuole statali
1. Spetta l'elettorato attivo e passivo per l'elezione del Consiglio nazionale della pubblica istruzione ai docenti di ruolo e non di ruolo, con supplenza annuale o temporanea purché conferita su posto presumibilmente vacante fino al termine delle lezioni, in sevizio nelle scuole statali (artt. 520 e 521 del T.U. n. 297/94).
2. Nei limiti precedenti spetta l'elettorato attivo e passivo:

a) ai docenti dei corsi sperimentali di scuola media per lavoratori;
b) ai docenti dei corsi integrativi degli istituti magistrali e dei licei artistici;
c) ai docenti delle libere attività complementari e dello studio sussidiario nelle scuole medie integrate a tempo pieno e agli insegnanti elementari assegnati alle attività parascolastiche nei circoli didattici o ad esercitazioni presso cattedre di pedagogia e psicologia nelle università statali, a norma dell'art. 458 e del T.U. 297/1994.
d) agli insegnanti che operano nell'ambito delle scuole materne, elementari, e medie per esigenze in materia di interventi psico-pedagogici;
e) ai docenti impegnati nell'attività di sperimentazione negli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica, nei quali si svolgono iniziative di sperimentazione autorizzate dal Ministero;
f) agli insegnanti assegnati agli istituti magistrali per il tirocinio e agli insegnanti di scuola materna incaricati di svolgere il tirocinio presso le scuole magistrali;
g) agli insegnanti tecnico-pratici e agli insegnanti di arte applicata;
h) agli insegnanti di religione;
i) agli esperti degli istituti tecnici e professionali;
l) al personale docente dipendente degli enti locali e che presa servizio presso le scuole statali, alle condizioni e nei limiti stabiliti per il corrispondente personale dello Stato.

3. I docenti in assegnazione provvisoria esercitano l'elettorato attivo e passivo per l'elezione del Consiglio nazionale della pubblica istruzione nella sede in cui prestano servizio.
4. I docenti con incarico di presidenza esercitano l'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale docente del cui ruolo fanno parte e votano presso la scuola nel cui organico sono inseriti come docenti.
5. Spetta, altresì, l'elettorato attivo e passivo al personale docente di ruolo e non di ruolo delle Accademie di belle arti, dei Conservatori di musica, dell'Accademia nazionale di danza e dell'Accademia nazionale di arte drammatica che lo esercita, nei limiti stabiliti dal comma 1 insieme al personale docente della scuola artistica.
6. I docenti esercitano l'elettorato attivo e passivo, separatamente per ciascun ordine di scuola: materna, elementare, media, secondaria di secondo grado ed artistica.
7. Disposizioni relative al personale docente che si trovi in particolari posizioni di stato o funzionali sono contenute nei successivi artt. 13 e 14.

Art. 6 - Rappresentanza del personale docente statale delle scuole italiane all'estero
1. I candidati al posto riservato al personale docente statale delle scuole italiane all'estero nel Consiglio nazionale della pubblica istruzione, di cui al comma III, lett. a) dell'art. 23 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono compresi in apposite liste - indipendentemente dal Paese ove ha sede la scuola - ognuna delle quali può comprendere tutti gli ordini e gradi di scuola.
2. Ha diritto di elettorato attivo e passivo il personale docente statale di ruolo in servizio:

a) nelle scuole statale italiane all'estero di ogni ordine e grado,
b) nelle scuole italiane all'estero, legalmente riconosciute o funzionanti con presa d'atto, di ogni ordine e grado e presso le classi, corsi e scuole di cui all'art. 636 del T.U. n. 297/94 citato in premessa;
c) nelle scuole straniere all'estero e nelle scuole europee (esclusa quella di Varese - Ispra i cui docenti voteranno nell'ambito della provincia stessa e con le modalità fissate per i docenti del territorio nazionale);
d) negli istituti italiani di cultura e quelli in servizio in qualità di lettori presso le università straniere.

3. Per le modalità di voto si rimanda all'art. 35 della presente ordinanza.

Art. 7 - Elettorato attivo e passivo degli Ispettorati tecnici
1. Spetta il diritto di elettorato attivo e passivo al personale appartenente al ruolo degli ispettori tecnici.

Art. 8 - Elettorato attivo e passivo dei presidi
1. L'elettorato attivo e passivo spetta ai presidi delle scuole medie, degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria superiore e delle scuole di istruzione artistica statali, che esercitano l'elettorato separatamente per ogni tipo di scuola.
2. L'elettorato attivo e passivo spetta altresì al personale direttivo delle Accademie di Belle Arti, nei Conservatori di musica, dell'Accademia nazionale di danza e dell'Accademia nazionale di arte drammatica, che lo esercita unitamente al personale direttivo degli istituti e delle scuole di istruzione artistica.
3. Ai fini di cui sopra i rettori dei convitti e le direttici degli educandati femminili sono equiparati ai presidi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore e i vice-rettori e le vice-direttrici ai presidi di scuola media.
4. Per le modalità di voto del personale direttivo degli istituti di istruzione artistica si rimanda all'art. 33 della presente ordinanza.

Art. 9 - Elettorato attivo e passivo dei direttori didattici
1. L'elettorato attivo e passivo spetta ai direttori didattici dei circoli didattici e statali.

Art. 10 - Elettorato attivo e passivo del personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle scuole statali
1. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione di rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle scuole statali (di seguito denominato personale A.T.A.) spetta al personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo con supplenza annuale.
2. Nei limiti di cui al comma 1 spetta, altresì, l'elettorato attivo e passivo al personale A.T.A., inclusi i direttori amministrativi, delle Accademie di belle arti, dei Conservatori di musica, dell'Accademia nazionale di danza e dell'Accademia nazionale di arte drammatica.
3. Il personale A.T.A. dipendente dagli enti locali, che presta servizio presso le scuole statali, esercita l'elettorato attivo e passivo, alle condizioni e nei limiti stabiliti per il corrispondente personale dello Stato, con esclusione del personale in servizio nella Regione Autonoma della Valle d'Aosta e nelle Province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 11 - Elettorato attivo e passivo del personale dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica
1. Spetta l'elettorato attivo e passivo del personale dei ruoli dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dell'amministrazione scolastica periferica.
2. Il personale in servizio negli Uffici scolastici della regione autonoma della Valle d'Aosta e nelle Provincie autonome di Trento e Bolzano, non dipendenti dallo Stato, non ha diritto di elettorato attivo e passivo.

Art. 12 - Personale educativo e A.T.A dei convitti ed educandati. Personale educativo delle scuole speciali
1. Il personale educativo dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato, nonché dei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale, partecipa alle elezioni della componente docenti delle scuole elementari nel Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Al predetto personale è equiparato il personale assistente educativo delle scuole statali speciali.
2. Il personale A.T.A. delle istituzioni di cui al precedente comma, partecipa alle elezioni della componente A.T.A. del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
3. Il personale docente e A.T.A. delle istituzioni di cui al comma I vota presso il circolo didattico più vicino assieme al personale docente A.T.A. delle scuole elementari.

Art. 13 - Personale comandato, collocato fuori ruolo, fuori sede per servizio o residente in Comune diverso dalla sede di servizio
1. Il personale che non presta effettivo servizio di istituto, perché, ai sensi di disposizioni di legge, esonerato dagli obblighi di ufficio o comandato o collocato fuori ruolo o assegnato quinquennalmente alle attività parascolastiche partecipa all'elezione della componente relativa al ruolo di appartenenza nel Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
2. Il suddetto personale deve essere iscritto d'ufficio negli elenchi della scuola o ufficio di titolarità, salvo che non presenti domanda alla commissione elettorale di altra scuola o ufficio entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data in cui sono state indette le elezioni.
3. La Commissione elettorale competente stabilisce il saggio elettorale in cui il personale medesimo esercita il diritto di voto.
4. Il personale della scuola residente in Comune diverso dalla sede di servizio o che nei giorni delle votazioni si trovi per servizio fuori sede può votare anche in un seggio diverso da quello nei cui elenchi è inserito, purché presso tale seggio voti il personale appartenente alla stessa componente dell'elettorato, dichiarando sotto la propria responsabilità di non votare in altra sede. Circa gli adempimenti della Commissione elettorale si rinvia alle disposizioni di cui al successivo art. 21.

Art. 14 - Assenze dal servizio: perdita o conservazione del diritto di elettorato
1. Il personale dell'amministrazione centrale e della amministrazione scolastica periferica, il personale ispettivo tecnico, il personale direttivo, docente e A.T.A. della scuola, assente per qualsiasi legittimo motivo dal servizio ha diritto di elettorato attivo e passivo, salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo.
2. Ha altresì diritto di elettorato attivo e passivo il personale assente dal servizio per motivi sindacali o perché membro del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
3. Perde il diritto di elettorato attivo e passivo il personale in aspettativa per motivi di famiglia o perché sospeso dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare, o sospeso cautelarmente in attesa di procedimento penale o disciplinare. TITOLO II
PROCEDURE PER L'ELEZIONE DEL C.N.P.I.

Art. 15 - Costituzione delle Commissioni elettorali - Validità delle deliberazioni
1. Entro il 60° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni devono essere costituite, qualora non siano già funzionanti, le seguenti Commissioni elettorali:

a) la commissione elettorale centrale, che è nominata dal Ministro della pubblica istruzione. Essa è composta da sei membri, designati dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione: 1 tra i docenti di ruolo e non di ruolo delle scuole statali ivi incluso il personale educativo delle istituzioni educative; 1 tra gli ispettori tecnici, 1 tra i presidi delle scuole e degli istituti statali di istruzione secondaria ed artistica; 1 tra i direttori didattici; 1 tra il personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo delle scuole ed istituzioni educative statali; 1 tra il personale dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica;
b) le commissioni elettorali provinciali, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 dell'O.M. 15/7/1991, n. 217, concernente l'elezione dei consigli scolastici provinciali;
c) le Commissioni elettorali dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza e dell'Accademia nazionale di arte drammatica.
Dette commissioni sono nominate dal Direttore o Direttrice e sono composte da 5 membri, scelti dal collegio dei docenti: 4 tra i docenti e 1 tra il personale A.T.A., in servizio nel Conservatorio o nell'Accademia;
d) le Commissioni elettorali di circolo-istituto, secondo le disposizioni di cui all'art. 24 dell'O.M. 15/7/1991, n. 215, concernente l'elezione degli organi collegiali a livello di circolo-istituto.
2. La Commissione elettorale è presieduta da uno dei suoi membri eletto a maggioranza assoluta dai componenti e le funzioni di segretario sono svolte da un membro designato dal Presidente.
3. La Commissione elettorale dura in carica due anni e i suoi membri sono designabili per il biennio successivo.
4. La Commissione elettorale delibera con la presenza di almeno la metà più uno dei propri componenti e tutte le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. I membri delle Commissioni elettorali che risultino inclusi in liste di candidati, debbono essere immediatamente sostituiti.
6. Le Commissioni elettorali possono funzionare anche con un numero di membri inferiore a quello previsto, tendendo nei limiti del possibile ad assicurare la rappresentanza a tutte le categorie che compongono le Commissioni stesse. Le Commissioni sono comunque validamente costituite anche se in esse non sono rappresentate tutte le componenti.

Art. 16 - Adempimenti delle Commissioni elettorali di circolo o di istituto: formazione degli elenchi degli elettori.
1. Le commissioni elettorali di circolo o istituto statali formano gli elenchi degli elettori appartenenti al circolo o istituto nel modo seguente:

a) i direttori didattici e i presidi sono tenuti a comunicare alla commissione elettorale di circolo o istituto entro il 50° giorno antecedente quello fissato per le votazioni i nominativi dei docenti e del personale A.T.A. della scuola;
b) le commissioni elettorali sulla base di tali comunicazioni formano ed aggiornano gli elenchi in ordine alfabetico degli elettori distinti come segue:

- elenco dei docenti di ruolo e non di ruolo, con l'avvertenza che nei circoli didattici in cui funzionano scuole materne si deve formare separatamente l'elenco delle scuole elementari da quello delle scuole materne;
- elenco del personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo in servizio nella scuola compreso il personale A.T.A. dipendente dagli enti locali.

2. Gli elenchi sono divisi per seggio e gli elettori sono disposti in ordine alfabetico per ciascun seggio.
3. I docenti che prestano servizio in più scuole statali sono inseriti solo negli elenchi degli elettori della scuola ove sono in servizio per il maggior numero di ore, e in caso di parità, nella scuola indicata dagli interessati.
4. Qualora si debbano costituire seggi nei plessi, sezioni staccate, sedi coordinate o succursali che abbiano sede in provincia diversa da quella in cui ha sede il circolo o istituto, viene formato un elenco separato per tali sezioni.
5. Gli elenchi debbono recare cognome, nome, luogo e data di nascita delle persone iscritte.
6. Nella ripartizione degli elettori tra i diversi seggi elettorali è necessario assicurare, in ogni caso, la segretezza del voto evitando che vi sia un solo elettore di una data categoria assegnato al seggio.
7. Gli elenchi sono depositati presso la segreteria della commissione elettorale di circolo o di istituto, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta; del deposito va data comunicazione nello stesso giorno in cui il deposito stesso avviene, mediante avviso da affiggere all'albo della sede della predetta commissione.
8. Gli elenchi debbono essere depositati non oltre il 40° giorno antecedente quello fissato per le votazioni.
9. Nelle scuole elementari annesse ai convitti nazionali ed agli educandati femminili, nei termini e con le modalità previste dal presente articolo, la commissione elettorale di circolo forma, sulla base delle comunicazioni del rettore o della direttrice, un elenco del personale educativo ed un elenco del personale A.T.A. delle stesse istituzioni. Tali sono uniti rispettivamente agli elenchi del personale docente e A.T.A. della scuola elementare annessa.
10. Le stesse disposizioni si applicano ai convitti annessi agli istituti tecnici e professionali. In tal caso il personale educativo e il personale A.T.A. votano presso il più vicino circolo didattico, alla cui commissione elettorale il preside invia conseguentemente l'elenco del personale interessato.
11. Gli insegnanti elementari assegnati presso gli istituti magistrali per il tirocinio sono iscritti negli elenchi del più vicino circolo didattico, a cura della commissione elettorale di circolo e su comunicazione del preside dell'istituto magistrale, nei termini e nei modi previsti dal presente articolo.
12. La disposizione prevista dal comma precedente si applica anche agli insegnanti di scuola materna incaricati di svolgere il tirocinio presso le scuole magistrali. Essi sono inseriti negli elenchi dei docenti di scuola materna del più vicino circolo didattico presso cui funzioni detta scuola.
13. I docenti che insegnano esclusivamente nelle scuole medie annesse agli istituti d'arte, ai conservatori di musica, ai convitti nazionali e agli educandati femminili esercitano l'elettorato attivo e passivo per la componente docente delle scuole medie.

Art. 17 - Adempimenti delle commissioni elettorali dei Conservatori di musica, dell'Accademia delle belle arti, dell'Accademia nazionale di danza e dell'Accademia di arte drammatica
1. Per la formazione degli elenchi dei docenti e del personale A.T.A. dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza e dell'Accademia nazionale di arte drammatica valgono le disposizioni del precedente art. 16.

Art. 18 - Adempimenti della commissione elettorale provinciale: formazione ed aggiornamento degli elenchi degli elettori.
1. La commissione elettorale provinciale, sulla base delle comunicazioni a cui sono tenuti gli uffici indicati a fianco di ciascuna componente, entro il 50° giorno antecedente quello fissato per le votazioni, forma e aggiorna gli elenchi degli elettori distinti come segue:

a) elenco dei direttori didattici in servizio nei circoli didattici compresi nella provincia; organo competente alla comunicazione: Provveditore agli studi;
b) elenco dei presidi in servizio nelle scuole medie statali, inclusi i vice-rettori dei convitti e le vice-direttrici degli educandati, compresi nella provincia, organo competente alla comunicazione: Provveditore agli studi;
c) elenco dei presidi in servizio nelle scuole di istruzione secondaria superiore statali, inclusi i rettori dei convitti e le direttrici degli educandati, compresi nella provincia; organo competente alla comunicazione: Provveditore agli studi;
d) elenco dei presidi in servizio nelle scuole di istruzione artistica statali (licei artistici ed istituti d'arte), incluso il personale direttivo delle Accademie di belle arti, dei Conservatori di musica, dell'Accademia nazionale di danza e dell'Accademia nazionale di arte drammatica, compresi nella provincia; organo competente alla comunicazione: Provveditore agli studi;
e) elenco degli ispettori tecnici in servizio presso gli uffici dell'amministrazione scolastica periferica; organo competente alla comunicazione: Sovrintendente Scolastico regionale;
f) elenco del personale degli uffici dell'amministrazione scolastica periferica, funzionanti nella provincia; organo competente alla comunicazione: Provveditore agli studi e Sovrintendente scolastico regionale.

2. Gli elenchi sono divisi per seggio e gli elenchi sono disposti in ordine alfabetico per ciascun seggio.
3. Gli elenchi debbono recare cognome, nome, luogo e data di nascita delle persone che vi sono iscritte.
4. Nella ripartizione degli elettori tra i diversi elettorali è necessario assicurare , in ogni caso, la segretezza del voto, evitando, cioè, che vi sia un solo elettore di una data categoria assegnato al seggio.
5. Gli elenchi sono depositati presso la segreteria della Commissione elettorale provinciale a disposizione di chiunque ne faccia richiesta; del deposito va data comunicazione, nello stesso giorno in cui il deposito stesso avviene, mediante avviso da affiggere all'albo della sede della predetta Commissione.
6. Gli elenchi debbono essere depositati non oltre il 40° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.

Art. 19 - Adempimenti della Commissione elettorale centrale: formazione e aggiornamento degli elenchi degli elettori
1. La Commissione elettorale centrale, sulla base delle comunicazioni cui è tenuta la Direzione generale del personale degli affari generali e amministrativi, entro il 50° giorno antecedente quello fissato per le votazioni, forma ed aggiorna, in ordine alfabetico, i seguenti elenchi degli elettori:

1) elenco del personale ispettivo tecnico in servizio presso l'Amministrazione centrale;
2) elenco del personale dell'amministrazione centrale;

2. Gli elenchi sono divisi per seggio e gli elettori sono disposti in ordine alfabetico per ciascun seggio.
3. Gli elenchi di cui al presente articolo debbono recare cognome, nome, luogo e data di nascita delle persone che vi sono iscritte.
4. Nella ripartizione degli elettori tra i diversi seggi elettorali è necessario assicurare, in ogni caso, la segretezza del voto, evitando, cioè che vi sia un solo elettore di una data categoria assegnato al seggio.
5. Gli elenchi sono depositati presso la segreteria della Commissione elettorale centrale a disposizione di chiunque ne faccia richiesta; del deposito va data comunicazione, nello stesso giorno in cui il deposito avviene, mediante avviso da affiggere all'albo della sede della predetta Commissione.
6. Gli elenchi debbono essere depositati non oltre il 40° giorno antecedente quello fissato per le votazioni.

Art. 20 - Ricorsi contro l'erronea compilazione degli elenchi. Invio degli elenchi ai seggi elettorali.
1. Avverso l'erronea compilazione degli elenchi è ammesso ricorso in carta semplice, da parte degli appartenenti alle rispettive categorie interessate, alla Commissione elettorale - di circolo o istituto, o provinciale, o centrale - che ha formato l'elenco degli elettori entro il termine perentorio di 5 giorni dalla data di affissione all'albo dell'avviso di avvenuto deposito degli elenchi stessi.
2. La commissione decide entro i successivi 5 giorni, sulla base della documentazione prodotta dall'interessato o di quella acquisita d'ufficio.
3. Gli elenchi definitivi sono rimessi ai seggi elettorali (all'atto del loro insediamento) i quali sono tenuti a darne visione a chiunque ne faccia richiesta.
4. Dell'invio degli elenchi ai seggi le commissioni elettorali di circolo o istituto, provinciale o centrale danno informazione immediata con avviso pubblicato all'albo della propria sede.

Art. 21 - Trasferimenti e assegnazioni provvisorie del personale ispettivo tecnico, direttivo, docente, educativo e A.T.A. e del personale dell'Amministrazione centrale e scolastica periferica successivamente alla formazione degli elenchi degli elettori
1. Il personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dell'Amministrazione scolastica periferica, gli ispettori tecnici, il personale direttivo docente, educativo e A.T.A. trasferito o assegnato provvisoriamente successivamente alla formazione degli elenchi degli elettori devono presentare istanza di rettifica, in carta semplice, alla commissione elettorale che ha formato gli elenchi, entro 5 giorni dalla data di affissione all'albo dell'avviso di avvenuto deposito degli elenchi stessi.
2. Qualora il trasferimento o l'assegnazione provvisoria siano stati disposti successivamente alla formazione degli elenchi definitivi, gli interessati devono presentare istanza alla Commissione elettorale rispettivamente di circolo o istituto, o provinciale o centrale, che decide fino al giorno precedente a quello fissato per le votazioni.
3. Nell'ipotesi di cui ai commi precedenti, la commissione elettorale competente esaminata la documentazione presentata dall'interessato e fatti sommari accertamenti d'ufficio rilascia un certificato succintamente motivato ed indicante le generalità dell'elettore, la sede presso cui deve votare, l'elenco degli elettori in cui era originariamente inserito.
4. L'elettore rilascia sotto la propria responsabilità alla commissione elettorale centrale o provinciale o di circolo o di istituto dichiarazione scritta di votare esclusivamente nella sede indicata nel certificato.
5. La commissione elettorale comunica tempestivamente il rilascio di tale certificato al presidente del seggio della sede nei cui elenchi era originariamente inserito l'elettore ed al presidente del seggio della sede presso cui il predetto ha diritto di votare.
6. L'elettore vota nella sede indicata nel certificato dietro presentazione del medesimo che viene allegato all'elenco del seggio a cui appartiene l'elettore. Di ciò viene fatta menzione nel verbale di svolgimento delle elezioni.

Art. 22 - Formazione delle liste dei candidati
1. Ciascuna lista può comprendere un numero di candidati sino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna categoria.
2. Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti elettive e precisamente:

1) liste del personale docente della scuola materna statale (non più di 8 candidati);
2) liste del personale docente della scuola elementare statale (non più di 28 candidati);
3) liste del personale docente della scuola media statale (non più di 28 candidati);
4) liste del personale docente della scuola secondaria di secondo grado (non più di 22 candidati);
5) liste del personale docente delle scuole di istruzione artistica (non più di 6 candidati);
6) liste del personale docente delle scuole statali italiane all'estero (non più di 2 candidati);
7) liste degli ispettori tecnici (non più di 6 candidati);
8) liste dei direttori didattici (non più di 4 candidati);
9) liste dei presidi della scuola media statale (non più di 2 candidati);
10) liste dei presidi della scuola secondaria superiore (non più di 2 candidati);
11) liste dei presidi della scuola artistica statale (comprensive del personale direttivo dei Conservatori, Accademie di belle arti, di danza e Accademia nazionale di arte drammatica) (non più di 2 candidati);
12) liste del personale A.T.A. delle scuole statali (comprensive del personale A.T.A. dei Conservatori e delle Accademie) (non più di 6 candidati);
13) liste del personale dell'Amministrazione centrale e dell'Amministrazione scolastica periferica (non più di 4 candidati);
14) liste del personale docente, direttivo e ispettivo per le scuole di lingua tedesca (non più di 3 candidati);
15) liste del personale docente, direttivo e ispettivo per le scuole di lingua slovena (non più di 3 candidati);
16) liste del personale docente, direttivo e ispettivo per le scuole della Valle d'Aosta (non più di 3 candidati);

3. Ai sensi del comma 10 dell'art. 23 del T.U. n. 297/94, il diritto di elettorato attivo e passivo spetta congiuntamente al personale docente, direttivo e ispettivo delle scuole di ogni ordine e grado in lingua tedesca, slovena e della Valle d'Aosta, e le liste elettorali di cui ai punti 14), 15) e 16) del comma precedente possono comprendere fino a 3 candidati ciascuna, pur dovendo ciascun corpo elettorale eleggere un solo proprio rappresentante.
4. Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un numero romano progressivo riflettente l'ordine di presentazione alla competente Commissione elettorale centrale e da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista stessa.
5. I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, nonché dell'eventuale qualifica professionale rivestita e dell'eventuale sede di servizio. Essi sono contrassegnati da numeri arabici progressivi.
6. Le liste debbono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali devono, inoltre, dichiarare che non fanno parte di altre liste della stessa componente, nonché, per ogni candidato incluso in lista e per ogni presentatore della lista stessa, da una dichiarazione in carta semplice, rilasciata dalla Commissione elettorale di circolo o istituto o dalla Commissione elettorale provinciale, attestante la qualità di elettore in possesso del diritto di elettorato attivo e passivo per la componente a cui la lista si riferisce.
7. Tali dichiarazioni, che sono utilizzate dalla Commissione elettorale centrale per controllo, non sono necessarie per il personale dell'Amministrazione centrale e per gli ispettori tecnici in servizio presso l'Amministrazione centrale, poiché gli elenchi degli elettori di queste componenti sono compilati dalla Commissione elettorale centrale stessa.
8. Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza nè può rappresentarne alcuna.
9. I membri delle commissioni elettorali, che risultano inclusi in liste di candidati, debbono essere immediatamente sostituiti.

Art. 23 - Autenticazione delle firme dei candidati e dei presentatori delle liste
1. Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste debbono essere autenticate: dai direttori didattici o dai presidi, se trattasi di firme del personale insegnante e A.T.A. del circolo o dell'istituto; dal rettore o dal direttore, se trattasi di firme del personale educativo A.T.A. dei convitti nazionali ed educandati femminili dello Stato e dei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale; dal Provveditore agli studi o da un funzionario di carriera direttiva da lui delegato, se trattasi di firme di direttori didattici e di presidi, delle scuole statali, nonché del personale dell'Ufficio scolastico provinciale; dal Sovrintendente scolastico regionale, se trattasi di firme del personale ispettivo tecnico e del personale i servizio nell'ufficio scolastico regionale; dai Dirigenti generali preposti alle direzioni generali e dai Capi degli ispettorati e dei servizi o dai funzionari di carriera direttiva, da essi delegati, se trattasi di firme del personale in servizio nell'amministrazione centrale e del personale ispettivo tecnico a seconda della direzione generale, ispettorato o servizio cui detto personale è assegnato.
2. Le autenticazioni delle firme possono essere fatte in ogni caso dai funzionari a ciò preposti secondo la normativa vigente.
3. Autenticazione delle firme dei presentatori delle liste e di quelle dei candidati accentanti è effettuata o mediante i certificati di autenticazione, in carta libera, da allegare alle liste elettorali o mediante autenticazione apposta sulle liste stesse.
L'autenticazione deve indicare cognome, nome, luogo e data di nascita e gli estremi del documento di riconoscimento del richiedente.
4. Si può prescindere dall'indicazione degli estremi del documento qualora l'identità dell'elettore, privo del documento di riconoscimento, sia nota all'organo che procede all'autenticazione.

Art. 24 - Presentazione delle liste dei candidati
1. Le liste dei candidati devono essere distinte per componente.
2. Ciascuna lista deve essere presentata:

- da almeno 2 elettori della stessa componente, quando il rispettivo corpo elettorale è costituito da un numero di elettori inferiore a 10;
- da almeno 1/10 degli elettori della stessa componente, quando il rispettivo corpo elettorale è costituito da un numero di elettori non superiore a 100 (la frazione si computa per unità intera);
- da almeno 20 elettori della stessa componente, quando il rispettivo corpo elettorale è costituito da almeno un numero di elettori superiori a 100.

3. Quando il corpo elettorale è costituito da un numero di elettori non superiore a 100, il numero dei presentatori non può essere, comunque, inferiore a 2.
4. Ciascuna lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna delle categorie di cui trattasi.
5. Le liste debbono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della Commissione elettorale centrale dalle ore 9,00 del 38° giorno e non oltre le ore 12,00 del 28° giorno antecedente quello fissato per le votazioni.
6. I membri delle Commissioni elettorali possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non essere essi stessi candidati.
7. Le liste presentate da persona diversa dal firmatario possono essere regolarizzate a norma del successivo art. 26, comma 3.
8. Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della relativa lista, fatta salva la facoltà di rinunciare alla nomina.

Art. 25 - Esposizione delle liste elettorali
Nello stesso giorno di scadenza per la presentazione delle liste e subito dopo le ore 12.00 la Commissione elettorale centrale cura la affissione all'albo dei candidati.

Art. 26 - Verifica della regolarità delle liste dei candidati
La Commissione elettorale centrale verifica che:

a) le liste siano state sottoscritte dal prescritto numero di elettori; gli stessi appartengano alle categorie cui si riferisce la lista; siano debitamente autenticate le firme dei presentatori e la loro qualità risulti dai certificati allegati;
b) le liste siano accompagnate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati; gli stessi appartengono alla categoria cui si riferisce la lista; le loro firme siano debitamente autenticate e la loro qualità risulti dai certificati allegati, cancellando i nomi dei candidati per i quali manchi uno di detti requisiti.

2. Detta Commissione provvede, inoltre, a ridurre le liste che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nominativi, nonché a cancellare da ogni lista i nominativi dei candidati eventualmente inclusi in più liste. Essa non tiene conto delle firme dei presentatori che abbiano sottoscritto altre liste presentate in precedenza.
3. Qualora, dopo questa operazione, i presentatori risultino in numero inferiore a quello richiesto e nell'eventualità di ogni altra irregolarità riscontrata nelle liste, la Commissione elettorale ne dà comunicazione mediante affissione all'albo, con invito a regolarizzare la lista, entro 3 giorni dall'affissione della comunicazione; il termine per la regolarizzazione non può, in ogni caso, superare il terzo giorno successivo al termine ultimo di presentazione delle liste.
4. Di tutte le operazioni è redatto processo verbale. Le decisioni sulle regolarizzazioni sono rese pubbliche, entro cinque giorni successivi alla scadenza del termine ultimo stabilito per la presentazione delle liste, con affissione all'albo. Le decisioni della commissione elettorale possono essere impugnate entro i successivi due giorni dalla data di affissione all'albo, con ricorso al Ministro. I ricorsi sono decisi sono decisi entro i successivi due giorni.
5. Le liste definitive dei candidati sono affisse all'albo e sono inviate tramite gli uffici scolastici periferici ai seggi elettorali, all'atto del loro insediamento, per l'affissione nei locali del seggio.

Art. 27 - Rappresentanti di lista
1. Il primo firmatario tra i presentatari della lista comunica al presidente della Commissione elettorale centrale, ai presidenti delle Commissione elettorali provinciali ed ai presidenti delle Commissioni elettorali di circolo-istituto i nominativi dei rappresentanti di lista appartenenti alle rispettive componenti in ragione di uno per ogni commissione elettorale.
2. Il rappresentante nominato presso la Commissione elettorale centrale e quelli nominati presso le Commissioni elettorali provinciali e di circolo-istituto comunicano ai presidenti dei seggi elettorali costituiti rispettivamente presso l'Amministrazione centrale e presso le scuole e gli uffici aventi sede nella provincia e rappresentanti della lista in ragione di uno per ogni seggio.
3. I rappresentanti di lista dopo il loro insediamento assistono alle operazioni di presentazione delle liste, votazioni e scrutinio, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'espletamento delle relative funzioni.
4. I rappresentanti di lista possono essere tratti indipendentemente dalla componente di appartenenza dall'area comune a più componenti nella quale sia presente lo stesso motto.

Art. 28 - Presentazione dei candidati e dei programmi
1. L'illustrazione dei programmi può essere effettuata soltanto dai presentatori di lista, dai candidati, dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni professionali per le rispettive categorie da rappresentare.
2. Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi possono essere tenute dal 30° al 2° giorno antecedente quello fissato per le votazioni.
3. In detto periodo sono consentiti:

a) la distribuzione nei locali della scuola o ufficio di scritti relativi ai programmi;
b) l'affissione del materiale di propaganda elettorale negli appositi spazi messi a disposizione negli edifici delle istituzioni scolastiche ed educative statali e nelle sedi degli uffici dell'Amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione;
c) lo svolgimento di riunioni in detti edifici scolastici e uffici dell'Amministrazione, fuori dell'orario di servizio e di lezione;
d) lo svolgimento di riunioni nelle scuole e negli uffici dell'amministrazione nelle ultime due ore dell'orario di lezione o di servizio nel periodo dal 10° al 2° giorno antecedente le votazioni. A tale fine i direttori didattici, i presidi o i dirigenti degli uffici si adopereranno per concentrare le riunioni per ciascuna componente nella stessa giornata.

4. Le riunioni per propaganda elettorale sono riservate al corpo elettorale appartenente alle scuole o all'Amministrazione ove la riunione si svolge e ai presentatori, ai rappresentanti e ai candidati delle liste presentate per le elezioni del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, nonché alle organizzazioni sindacali e alle associazioni professionali delle categorie da rappresentare.
5. Le riunioni di cui alle lettere c) e d) del precedente comma 3 non possono superare rispettivamente per ogni scuola o sede di servizio il numero di una per ogni lista.
6. Le richieste per le riunioni sono presentate tempestivamente dai rappresentanti delle liste al direttore o preside o capo dell'ufficio non oltre il 10° giorno antecedente quello fissato per le votazioni.
7. Il direttore o il preside o il capo dell'ufficio stabilisce di volta in volta il diario delle riunioni, tenuto conto dell'ordine di richiesta delle singole liste, e, per quanto possibile, della data indicata nella richiesta, con l'avvertenza che tali richieste, scritte od orali, siano annotate in apposito registro da parte delle segreterie.
Del diario stabilito è data comunicazione ai rappresentanti delle liste richiedenti.

Art. 29 - Predisposizione delle schede e del materiale elettorale
1. Il Ministero della Pubblica Istruzione provvede alla stampa e alla consegna ai Provveditorati agli studi del seguente materiale elettorale:

a) verbali delle operazioni di seggio (Mod. G) per le componenti del personale dell'amministrazione centrale e periferica, degli ispettori tecnici e dei presidi delle scuole di istruzione artistica;
b) verbale della commissione elettorale provinciale, comprensivo del quadro riassuntivo dei risultati elettorali dei seggi (Mod. H), che costituisce lo strumento esclusivo di comunicazione dei risultati elettorali da parte delle commissioni elettorali provinciali alla commissione elettorale centrale;
c) schede elettorali e buste previste dall'art. 33 della presente ordinanza, relative ai presidi delle scuole di istruzione artistica.

2. I Provveditori agli studi provvedono alla stampa e alla distribuzione a tutti i seggi costituiti nella provincia del materiale elettorale necessario per lo svolgimento delle operazioni elettorali (schede e manifesti elettorali di tutte le componenti, tabelle, verbali, buste, ecc.).
3. Le schede elettorali per le espressioni del voto, redatte secondo il fac-simile riprodotto nel modello a) allegato alla presente ordinanza, debbono essere uniformi per tutti i seggi costituiti nella provincia, e preferibilmente di colore diverso per ciascuna componente.
4. Le schede elettorali nella facciata esterna debbono riportare le diciture: "Elezione del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione", la categoria di elettori, il numero del seggio, la denominazione e la sede della scuola o ufficio dove è costituito il seggio, la vidimazione.
5. Le schede elettorali nella facciata interna debbono recare le indicazioni: "Elezione del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione", la categoria di elettori, il numero romano e il motto di ciascuna lista. Nello spazio a fianco di ciascuna lista, inoltre, devono essere tracciate un numero di righe pari al numero massimo delle preferenze che l'elettore può esprimere (esempio: per i docenti delle scuole materne, due righe).
6. I nominativi dei candidati possono essere prestampati. In tal caso i nominativi sono elencati, a fianco del motto di ciascuna lista, con l'indicazione, per ogni candidato, del numero arabo progressivo (secondo l'ordine in cui i candidati stessi sono inseriti nella lista), del cognome e del nome. In calce alla scheda verrà apposta una nota con l'indicazione del numero massimo delle preferenze che l'elettore può esprimere. L'elettore indicherà le preferenze apponendo una croce sul numero arabo corrispondente al candidato prescelto.
7. Le schede debbono essere vidimate mediante la firma di uno scrutinatore. Qualora la vidimazione non avvenga lo stesso giorno delle votazioni, le schede vidimate debbono essere custodite in plichi sigillati.

Art. 30 - Costituzione e sede dei seggi elettorali
1. Di norma si deve costituire un unico seggio elettorale in ciascuna scuola, provvedendo contemporaneamente ad accorpare, ove possibile, le sezioni staccate, le sedi coordinate, le succursali e i plessi con la sede centrale.
2. In ogni caso va ridotto al minimo il disagio degli elettori.
3. Nell'ipotesi in cui le elezioni del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione si svolgano contestualmente a quelle degli altri organi collegiali della scuola, il seggio si costituirà in ogni sede di circolo o di istituto, in ogni plesso, in ogni sezione staccata, sede coordinata o succursale.
4. Il personale educativo e A.T.A. dei Convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato vota nei seggi costituiti nelle annesse scuole elementari; il personale educativo e A.T.A. dei Convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, vota nel più vicino circolo didattico nei cui elenchi è inserito.
5. Il personale direttivo delle scuole statali vota presso appositi seggi elettorali costituiti in scuole statali scelte dal Provveditore agli studi in modo da ridurre al minimo il disagio di detto personale.
6. Qualora l'esiguità del numero degli elettori non garantisca la segretezza del voto, il personale direttivo deve votare nel seggio, costituito presso una scuola o circolo, integrato da un rappresentante del personale direttivo statale, nominato dal Provveditore agli studi su designazione della Commissione elettorale provinciale.
7. Il personale degli uffici della amministrazione scolastica periferica e gli ispettori tecnici in servizio presso gli uffici stessi votano presso il seggio costituito in ogni ufficio scolastico provinciale.
8. Il personale dell'Amministrazione centrale e gli ispettori tecnici in servizio presso l'Amministrazione stessa votano presso i seggi costituiti negli uffici della Amministrazione centrale.
9. Il Provveditore agli studi comunica le sedi dei seggi elettorali alle commissioni elettorali entro il 50° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni, ai fini della formazione degli elenchi degli elettori di cui al precedente art. 18.
10. Il direttore Generale del Personale e degli AA.GG. comunica nello stesso termine di cui al comma precedente le sedi dei seggi elettorali alla Commissione elettorale centrale ai fini della formazione degli elenchi degli elettori di cui al precedente art. 19.
11. I Presidi e i Direttori didattici delle scuole statali, i Direttori dei Conservatori, delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di arte drammatica e dell'Accademia nazionale di danza comunicano entro il 50° giorno le sedi dei seggi alle rispettive commissioni elettorali, ai fini della formazione degli elenchi degli elettori di cui ai precedenti artt. 16 e 17.

Art. 31 - Composizione e nomina dei seggi elettorali
1. Ogni seggio elettorale è composto da un presidente e da due scrutatori di cui uno funge da segretario, che sono scelti tra coloro che facciano parte delle categorie da rappresentare e siano elettori di ciascuna sede.
2. I componenti dei seggi elettorali presso i circoli didattici o gli istituti statali sono nominati dal direttore didattico o dal preside su designazione della commissione elettorale di circolo o di istituto; quelli di seggi elettorali per il personale direttivo e quelli del seggio elettorale presso l'Ufficio scolastico provinciale dal Provveditore agli studi su designazione della Commissione elettorale provinciale; i componenti dei seggi elettorali presso la sede dell'amministrazione centrale sono nominati dal Direttore Generale del personale e degli Affari generali e amministrativi del Ministero, su designazione della Commissione elettorale centrale.
3. I componenti dei seggi sono nominati in data non successiva al 5° giorno antecedente quello fissato per la votazione e sono immediatamente insediati per le operazioni preliminari.
4. Non possono far parte dei seggi elettorali coloro che risultino inclusi in liste di candidati.
5. Nell'ipotesi di elezioni contestuali di più organi collegiali di livello diverso il seggio elettorale è composto da un presidente e da quattro scrutatori scelti e nominati secondo le disposizioni dei commi 1 e 2. In tal caso, in ogni rapporto alle singole situazioni che si determinano, si possono costituire seggi elettorali anche con un numero di membri inferiore a cinque, cercando nei limiti del possibile di assicurare la rappresentanza delle varie categorie interessate.
6. I seggi elettorali sono comunque validamente costituiti anche qualora non sia stato possibile includervi la rappresentanza di tutte le componenti aventi diritto di elettorato.

Art. 32 - Modalità delle votazioni
1. Gli elettori votano nei seggi, nei cui elenchi sono compresi, salvo le eccezioni previste dagli artt. 13, 21, 33 e 34.
2. Essi sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro riconoscimento.
3. In mancanza di documento è consentito il riconoscimento da parte dei componenti del seggio, previa succinta verbalizzazione sottoscritta da tutti i componenti presenti nel seggio.
4. Il riconoscimento dell'elettore sprovvisto di documento può essere effettuato anche da un altro elettore dello stesso seggio in possesso di documento o, a sua volta, conosciuto da un componente del seggio. Anche in tal caso deve essere fatta succinta verbalizzazione sottoscritta da tutti i componenti presenti nel seggio.
5. Nel locale adibito alle votazioni deve essere determinato lo spazio riservato alle votazioni. Nello spazio riservato al pubblico sono affisse le liste dei candidati. Nello spazio riservato ai componenti del seggio devono essere disposti dei tavoli sopra i quali vanno poste tante urne quanti sono gli organi da eleggere; nello spazio riservato alle votazioni devono essere disposti due tavoli in due angoli opposti in modo che gli elettori vengano a trovarsi alle spalle dei componenti dei seggi, assicurando in ogni caso la segretezza del voto.
6. Gli elettori prima di ricevere la scheda devono apporre la propria firma leggibile accanto al loro cognome e nome sull'elenco degli elettori del seggio. Qualora ciò non fosse possibile per mancanza di spazio negli elenchi suddetti, gli elettori firmano in un apposito foglio predisposto dal Presidente del seggio e che deve contenere gli elementi di individuazione delle varie categorie di elettori.
7. Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore per ogni singola scheda mediante una croce sul numero romano indicato nella scheda e mediante l'indicazione del cognome (e ove necessario per il verificarsi di omonimie nella stessa lista, del nome e della data di nascita) del candidato a cui intende assegnare la preferenza o del numero del candidato nella rispettiva lista.
8. Non è ammesso l'esercizio del diritto di voto per delega
9. Ogni elettore può esprimere il proprio voto di preferenza per un solo candidato quando il numero dei posti da attribuire alla categoria sia non superiore a tre; può esprimere non più di due preferenze quando il numero dei posti da attribuire sia non superiore a cinque; negli altri casi può esprimere un numero di voti di preferenza non superiore ad un terzo dei seggi da attribuire.
10. Coloro che sono portatori di handicap che impediscono l'esercizio personale del voto possono servirsi dell'ausilio di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purché l'uno o l'altro accompagnatore eserciti il diritto di voto presso la stessa sede. Tale evenienza viene fatta constatare succintamente nel verbale.
11. Alle ore otto del giorno in cui sono fissate le votazioni, il presidente apre il seggio, chiamando a farne parte gli scrutinatori.
12. Se il presidente è assente, egli è sostituito dallo scrutinatore più anziano di età presente, il quale integra il numero degli scrutinatori chiamando ad esercitarne le funzioni un elettore presente. Analogamente procede il presidente qualora sia assente qualcuno degli scrutinatori.
13. Quando non sia possibile integrare il numero degli scrutinatori, il seggio si insedia ugualmente con i componenti presenti.
14. Delle operazioni di votazione viene redatto - in duplice originale - processo verbale, che è sottoscritto dal presidente degli scrutatori.
15. Per le modalità di votazione dei presidi degli istituti di istruzione artistica, dei docenti dei Conservatori e delle Accademie, e del personale docente statale delle scuole italiane all'estero si rimanda ai seguenti articoli 33, 34 e 35 della presente ordinanza.

Art. 33 - Modalità delle votazioni dei presidi delle scuole di istruzione artistica
1. Dato il numero esiguo dei presidi degli istituti di istruzione artistica, al fine di assicurare la segretezza del voto, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 32, gli appartenenti alla predetta componente debbono esprimere il proprio voto secondo le seguenti modalità:
2. Per le votazioni devono essere usate le schede e le buste - uniformi sul piano nazionale - già predisposte dal Ministero e inviate - unitamente alle liste elettorali - a tutti i Provveditorati agli studi.
3. Tali schede non devono recare l'indicazione del seggio, della scuola o ufficio ove questo è ubicato nè la vidimazione al fine di non rendere indirettamente individuabile l'elettore. L'elettore dopo aver espresso il voto provvede ad incollare i lembi esterni della scheda e ad inserirla in una busta fornita dal seggio elettorale.
4. Dopo averla chiusa il Presidente del seggio indica sulla busta: la scuola (con indicazione della provincia) o l'ufficio presso cui il seggio opera, il numero di quest'ultimo, le generalità dell'elettore e la componente di appartenenza e provvede alla vidimazione della busta stessa inserendola poi nell'urna predisposta per le schede.
5. In sede di scrutinio degli elettori del seggio le buste rinvenute nell'urna non devono essere aperte, ma fattane menzione nel verbale, vengono allegate a quest'ultimo e inoltrate tempestivamente, in un unico plico, alla Commissione elettorale provinciale, unitamente agli elenchi degli elettori e al verbale delle operazioni (gli elenchi devono essere inviati alla Commissione elettorale provinciale anche se, per ipotesi, nessun elettore abbia espresso il voto).
6. La Commissione elettorale provinciale provvede a rimettere le buste contenti le schede e gli elenchi dei presidi di scuola artistica, insieme al quadro riassuntivo di cui all'art. 37, alla Commissione elettorale centrale.
Quest'ultima dopo aver controllato la rispondenza tra i nominativi contenuti negli elenchi e quelli indicati sulle buste procede alla apertura delle stesse ed all'inserimento delle schede in apposita urna, procedendo successivamente alle operazioni di scrutinio secondo le disposizioni contenute nella presente ordinanza.

Art. 34 - Modalità di votazione dei docenti dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza e dell'Accademia nazionale di arte drammatica
1. I docenti dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza e dell'Accademia nazionale di arte drammatica, in considerazione della peculiarità della presentazione di servizio, possono votare anche in provincia diversa da quella di servizio, purché in una scuola di istruzione artistica.
2. A tal fine la Commissione costituita presso le Accademie e i Conservatori rilascerà, a domanda degli interessati, un apposito certificato che attesti la qualità di elettore, la componente di appartenenza e la sede di servizio. L'elettore presenterà tale certificato al momento del voto al seggio nel quale intende votare, e nel quale votano gli elettori della stessa componente.
3. Dopo l'esercizio del diritto di voto il presidente del seggio annoterà nel predetto certificato che l'elettore ha votato presso il seggio medesimo.

Art. 35 - Modalità delle votazioni del personale docente statale in servizio presso le istituzioni scolastiche e culturali all'estero
1. Le votazioni per l'elezione del posto riservato al rappresentante del personale docente statale in servizio presso le istituzioni scolastiche e culturali all'estero si svolgono secondo le seguenti modalità, concordate con il Ministero degli Affari Esteri.
2. L'elettore deve esprimere il proprio voto, a pena di nullità sulle schede predisposte dal Ministero della Pubblica Istruzione e vidimate dalla Commissione elettorale centrale e inviate, a cura del Ministero degli Affari esteri, agli uffici consolari e alle Rappresentanze diplomatiche.
3. Gli elenchi degli elettori vengono direttamente formati dalla Commissione elettorale centrale, su segnalazione del Ministero degli Affari esteri, che ne curerà l'inoltro a tutte le Rappresentanze diplomatiche e Uffici consolari, per l'affissione ai rispettivi albi.
4. Dalla data di affissione decorre il termine di 15 giorni per la presentazione degli eventuali ricorsi, da inviare alla Commissione elettorale centrale, per il tramite dell'Autorità diplomatica o consolare, e, per conoscenza al Ministero degli Affari esteri, D.G.R.C., Ufficio V.
5. Ai fini della formazione degli elenchi e della decisione dei ricorsi si richiamano, in quanto applicabili, le modalità previste dalla presente ordinanza.
6. Le "Liste del personale docente delle scuole italiane all'estero", possono comprendere non più di due candidati e dovranno essere presentate, secondo le modalità stabilite dall'art. 24 della presente ordinanza.
7. Per quanto riguarda l'autenticazione delle firme dei candidati e dei presentatori (art. 23), oltre che dal preside o direttore didattico, l'autenticazione potrà essere effettuata dall'autorità consolare.
8. Poiché gli elenchi degli elettori vengono formati dalla Commissione elettorale centrale, non sono necessarie, per la formazione delle liste dei candidati, le dichiarazioni attestanti la qualità di elettore in possesso del diritto di elettorato attivo o passivo per la componente a cui la lista si riferisce.
9. Le liste dei candidati, che potranno essere inviate anche per posta, dovranno pervenire alla Commissione elettorale centrale improrogabilmente entro il termine fissato con circolare del Ministero degli Affari Esteri.
10. Dette liste saranno affisse all'albo della Commissione elettorale centrale e quindi inviate a cura del Ministero degli Affari Esteri alle dipendenti Rappresentanze diplomatiche all'estero per l'esposizione dei singoli seggi.
11. Per la presentazione dei ricorsi avverso la formazione delle liste dei candidati si applicano le disposizioni della presente ordinanza.
12. Il personale in servizio nelle istituzioni scolastiche statali vota, di norma, nei seggi costituiti presso i locali delle istituzioni scolastiche stesse. A tal fine gli uffici Consolari invieranno alle istituzioni scolastiche predette un congruo numero di schede elettorali e di buste necessarie alle operazioni di voto.
13. Qualora non si ritenga opportuno costituire il seggio elettorale presso una istituzione scolastica statale, in quanto, per l'esiguità del numero degli elettori, non sarebbe possibile garantire la segretezza del voto, il personale in servizio presso tale istituzione voterà nel seggio costituito presso l'Ufficio Consolare.
14. Il personale in servizio negli Istituti di Cultura e i lettori presso le Università straniere votano nel seggio costituito nei locali dell'Ufficio Consolare nella cui circoscrizione è ubicato l'Istituto di Cultura o l'Università straniera.
15. In ogni caso dovranno essere osservate tutte le cautele necessarie per garantire l'assoluta segretezza del voto.
16. Il giorno della votazione le Autorità scolastiche o consolari consegneranno ad ogni singolo elettore, dopo averne accertato l'identità personale, la busta contenente la scheda. Al momento della consegna delle buste l'elettore apporrà la propria firma in un apposito elenco predisposto dall'Autorità scolastica o consolare.
17. L'elettore, dopo aver espresso il voto personalmente, restituirà all'autorità scolastica o consolare la scheda previamente inserita nella busta corrispondente ed incollata a cura dell'elettore stesso.
18. I presidi e i direttori didattici delle istituzioni scolastiche ove si sono tenute le operazioni di voto, restituiranno subito all'autorità consolare - in un unico plico sigillato - le schede votate e quelle non utilizzate unitamente ad un succinto verbale delle operazioni di votazione ed all'elenco firmato dagli elettori.
19. A loro volta, le autorità consolari provvederanno a trasmettere immediatamente al Ministero degli Affari Esteri, D.G.R.C., Ufficio V - raccogliendo il tutto in un unico plico sigillato contraddistinto dalla indicazione "Elezioni del Consiglio nazionale della pubblica istruzione" - sia i plichi trasmessi dalle scuole e dalle direzioni didattiche, sia il plico delle votazioni che si siano eventualmente svolte nei locali del Consolato e che sarà anche esso accompagnato da una breve relazione e dall'elenco firmato dai votanti.
20. Sarà poi cura del Ministero degli Affari Esteri inoltrare tempestivamente i plichi alla Commissione elettorale centrale, che, dopo aver inserito le buste chiuse contenenti le schede votate in un'apposita urna, effettuerà le operazioni di scrutinio.
21. Il Ministero degli Affari Esteri, con apposita circolare, conformemente a quanto previsto dall'ordinanza di indizione del Ministero della Pubblica Istruzione, fisserà le date dei singoli adempimenti.

Art. 36 - Validità delle deliberazioni dei seggi elettorali
1. Tutte le decisioni dei seggi elettorali sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 37 - Operazioni di scrutinio
1. Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non possono essere interrotte fino al loro completamento.
2. Alle operazioni predette partecipano i rappresentanti di lista appartenenti alla componente per la quale si svolge lo scrutinio o appartenenti alle componenti che hanno lo stesso motto.
3. Delle operazioni di scrutinio viene redatto processo verbale in duplice originale, che è sottoscritto in ogni foglio dal presidente e dagli scrutinatori.
4. Nell'ipotesi di elezioni contestuali di diverso livello (es.: elezioni del Consiglio scolastico distrettuale, provinciale e del Consiglio nazionale della pubblica istruzione) devono essere redatti verbali distinti per ogni livello.
5. Da questo processo verbale debbono, in particolare, risultare, i seguenti dati:

a) il numero degli elettori e quello dei votanti, distinti per ogni categoria;
b) il numero dei voti attribuiti a ciascuna lista;
c) il numero dei voti di preferenza riportati da ciascun candidato.

6. Se l'elettore abbia espresso preferenze per candidati di lista diversa da quella prescelta, vale il voto di lista e non le preferenze.
7. Se, invece, l'elettore abbia espresso nel relativo spazio preferenze per candidati di una lista senza contrassegnare anche la lista, il voto espresso vale per i candidati prescelti e per la lista alla quelle essi appartengono.
8. Se le preferenze espresse siano maggiori del numero massimo consentito, il Presidente del seggio procede alla riduzione delle preferenze annullando quelle eccedenti.
9. Le schede elettorali che mancano del voto di preferenza sono valide solo per l'attribuzione del posto spettante alla lista.
10. Il Presidente del seggio deve cercare di interpretare la volontà dell'elettore, sentiti i membri del seggio, in modo da procedere all'annullamento delle schede soltanto in casi estremi e quando sia veramente impossibile determinare la volontà dell'elettore (es.: voto contestuale per più liste, espressione contestuale di preferenze per candidati di liste diverse) o quando la scheda sia contrassegnata in modo tale da rendere riconoscibile l'elettore stesso.
11. Un esemplare dei verbali, compilati dal seggio, è depositato presso il circolo didattico o l'istituto o presso il Provveditorato agli studi o presso l'Amministrazione centrale (Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi) in cui ha operato il seggio.
12. L'altro esemplare, posto in busta chiusa, sulla quale va indicata l'elezione cui si riferiscono gli atti (elezione del Consiglio nazionale della pubblica istruzione) va rimesso subito alla Commissione elettorale provinciale; se trattasi di votazioni avvenute presso i seggi dell'Amministrazione centrale va rimesso alla Commissione elettorale centrale, per gli adempimenti di cui ai successivi articoli.
13. I quadri riassuntivi formati dalle commissioni elettorali provinciali, ai sensi del successivo art. 38, debbono essere inviati alla Commissione elettorale centrale a mezzo di personale dell'amministrazione, al quale sarà corrisposto il trattamento di missione previsto dalle disposizioni vigenti.

Art. 38 - Attribuzione dei posti
1. Le operazioni ai fini dell'attribuzione dei posti spettano alla Commissione elettorale centrale.
2. La Commissione elettorale provinciale, sulla base dei dati pervenuti secondo quando stabilito dal comma 12 dell'art. 37, provvede, entro 15 giorni dallo svolgimento delle elezioni, a sommare i voti relativi all'elezione del Consiglio Nazionale di tutti i seggi operanti nella provincia e ne invia il quadro riassuntivo, firmato dal Presidente e dagli scrutatori, alla Commissione elettorale centrale.
3. Appena ricevuti i verbali degli scrutini elettorali da parte di tutte le commissioni elettorali provinciali la Commissione elettorale centrale somma i voti di tutti i seggi, senza poterne modificare i risultati.
4. Indi determina, per ogni componente, la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun candidato. La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutti i seggi. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla somma dei voti di preferenza.
5. Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per uno, due, tre, quattro... sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere, per ogni componente, e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero uguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ha tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e a parità di quest'ultima, per sorteggio. (1)
6. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti tra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.
7. Ultimata la ripartizione dei posti tra le liste, si provvede a determinare, nei limiti dei posti assegnati a ciascuna lista, i candidati che, in base al numero delle preferenze ottenute, hanno diritto a ricoprirli.
8. In caso di parità del numero del numero dei voti di preferenza tra due o più candidati della stessa lista, sono proclamati eletti i candidati secondo l'ordine di collocazione nella lista; lo stesso criterio si osserva nel caso in cui i candidati non abbiano ottenuto alcun voto di preferenza.

(1) Esempio:
Liste I II III IV
Voti 100.000 350.000 200.000 150.000
: 1 100.000 350.000 200.000 150.000
: 2 50.000 175.000 100.000 75.000
: 3 33.333 116.666 66.666 50.000
: 4 25.000 87.500 50.000 37.500
: 5 20.000 70.000 40.000 30.000
: 6 16.666 58.333 33.333 25.000

L'attribuzione dei posti alle varie liste si effettua nel seguente modo: 1° posto alla lista (350.000); 2° posto alla III lista (200.000); 3° posto alla II lista (175.000); 4° posto alla IV lista (150.000) e così via sino all'attribuzione di tutti i posti. Nell'esempio le cifre sono arrotondate per difetto all'unità, in caso di apparente uguaglianza devono essere sviluppate con i decimali.

Art. 39 - Riserva in favore degli appartenenti alla carriera direttiva
1. Nell'attribuzione dei posti spettanti ai rappresenti del personale dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica nel Consiglio nazionale della pubblica istruzione va assicurato almeno un posto ad un appartenente alla carriera direttiva.
2. Qualora nessuno di essi sia risultato eletto dopo l'assegnazione di tutti i posti, si individua la lista comprendente candidati appartenenti alla carriera direttiva che abbia avuto maggior numero di voti.
3. Nell'ambito di detta lista viene eletto il candidato appartenente alla carriera direttiva che abbia avuto il maggior numero di preferenze, in sostituzione del candidato della medesima lista con il minor numero di preferenze che avrebbe avuto diritto all'elezione in mancanza della riserva.
4. Qualora nessuna delle liste che hanno ottenuto posti abbia candidati appartenenti alla carriera direttiva, viene tolto un posto alla lista che ha conseguito il minor numero di voti, escludendo in essa il candidato con il minor numero di preferenze che sarebbe risultato eletto se non si fosse dato luogo alla riserva.
5. Il posto viene attribuito alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti tra quelle che comprendono candidati riservatari. Nell'ambito di detta lista viene eletto il candidato appartenente alla carriera direttiva che abbia avuto il maggior numero di preferenze.

Art. 40 - Adempimenti per la proclamazione degli eletti
1. Ultimate le operazioni di attribuzione dei posti, la Commissione elettorale centrale procede alla proclamazione degli eletti entro sessanta giorni dalla conclusione delle operazioni di voto.
2. Degli eletti proclamati va data comunicazione mediante affissione del relativo elenco nell'albo in cui ha sede la Commissione elettorale centrale.
3. La Commissione elettorale centrale provvede a diramare copia dell'elenco alle commissioni provinciali per l'affissione ai relativi albi.

Art. 41 - Ricorsi contro i risultati delle elezioni
1. I rappresentanti delle liste dei candidati ed i singoli candidati che ne abbiano interesse possono presentare ricorso alla Commissione elettorale centrale avverso i risultati delle lezioni del Consiglio nazionale della pubblica istruzione entro cinque giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti, all'albo delle commissioni elettorali centrali e provinciali.
2. I ricorsi sono decisi entro dieci giorni dalla scadenza del termine sopra indicato.
3. Ai verbali e agli atti concernenti gli scrutini relativi alle elezioni hanno diritto di accesso i componenti della Commissione elettorale centrale, in sede di esame dei ricorsi eventualmente presentati, nonché i rappresentanti di lista presso la Commissione elettorale centrale e i candidati. E' comunque fatta salva l'applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. In presenza di accoglimento di ricorsi, le elezioni devono essere ripetute soltanto nei seggi contestati. TITOLO III
NOMINE, DECADENZE, SURROGAZIONI, ELEZIONI SUPPLETIVE, ESONERI DAL SERVIZIO
DISPOSIZIONI VARIE

Art. 42 - Nomina dei componenti del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione.
1. Il Ministro della Pubblica Istruzione, ai sensi dell'art. 34 del T.U. n. 297/94, emana il decreto di nomina dei componenti del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, nonché i decreti di surrogazione dei consiglieri che abbiano rinunciato alla nomina o che siano cessati dalla carica per qualsiasi causa.

Art. 43 - Prima convocazione del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione
1. La prima convocazione del Consiglio nazionale della pubblica istruzione è disposta dal Ministro della Pubblica Istruzione.
2. Detta convocazione ha luogo dopo la decisione dei ricorsi eventualmente presentati e, comunque, non oltre il 35° giorno dalla data in cui sono stati proclamati gli eletti.
3. Nella prima seduta il consiglio, presieduto dal Ministro della Pubblica Istruzione, elegge a maggioranza assoluta dei componenti, nel proprio seno, il vice-presidente. Qualora non si raggiunga nella prima votazione la maggioranza prescritta, il vice-presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti.
4. Gli adempimenti di cui sopra devono essere effettuati anche nel caso di mancanza dei rappresentanti eletti o designati dagli organi competenti.

Art. 44 - Decadenza dei consiglieri
1. Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, svolge le proprie funzioni fino alla scadenza del mandato quinquennale, ed entro tale termine deve essere ricostituito.
2. Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione può funzionare, in attesa dell'insediamento del nuovo organo, solo nei limiti temporali (45 giorni) e di funzioni stabiliti dal decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, recante: "disciplina della proroga degli organi amministrativi".
3. Decadono dalle cariche elettive i membri del Consiglio nazionale della pubblica istruzione che per qualsiasi motivo cessino di appartenere alle componenti scolastiche.
4. Decadono dalla carriera i componenti del Consiglio nazionale della pubblica istruzione assenti ingiustificati a tre sedute consecutive, ai sensi dell'art. 38 del T.U. approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Art. 45 - Surrogazione - Elezioni suppletive
1. I componenti del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, cessati dalla carica per qualsiasi causa, devono essere sostituiti con il procedimento della surrogazione. Un membro dimissionario o decaduto, regolarmente surrogato, viene depennato definitivamente dalla lista.
2. In caso di impossibilità di procedere alla surrogazione suddetta per esaurimento delle rispettive liste, non si può ricorrere ad altre liste, ma i posti vacanti devono essere ricoperti mediante elezioni suppletive.
3. Anche per le elezioni suppletive vale la facoltà di presentazione di liste contrapposte.
4. Le elezioni suppletive, per motivi di opportunità, debbono essere indette, di norma, all'inizio dell'anno scolastico successivo all'esaurimento delle liste.

Art. 46 - Esonero dal servizio del personale appartenente alle commissioni elettorali o ai seggi elettorali o rappresentante di lista - Gratuità della funzione - Recupero del riposo festivo non goduto
1. Il personale della scuola e dell'Amministrazione scolastica nominato membro di commissione elettorale o di seggio elettorale o designato quale rappresentante di lista deve essere esonerato dalla prestazioni di servizio, conservando il normale trattamento economico, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'espletamento delle relative funzioni.
2. Le funzioni espletate non comportamento alcun diritto a specifico trattamento economico.
3. Il riposo festivo non goduto è compensato con l'esonero dal servizio in un giorno feriale nell'ambito della settimana immediatamente successiva.
4. Nei casi previsti dai commi precedenti il personale della scuola assente dal servizio può essere temporaneamente sostituito da personale supplente, secondo le norme generali vigenti in materia.
5. I candidati possono chiedere l'autorizzazione all'esonero dal servizio durante il periodo della propaganda elettorale, che comunque non può essere superiore a cinque giorni per ciascun interessato.

Art. 47 - Abrogazione delle precedenti disposizioni
1. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni relative alle elezioni del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.


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