Circolare Ministeriale 26 maggio 1998

 

Prot.n.28095/BL

Roma, 26.5.98

Ai Provveditori agli Studi di

AVELLINO
CASERTA
SALERNO

e p.c.:

Al Sovrintendente Scolastico Regionale per la Campania
NAPOLI

Oggetto: scuole funzionanti nei comuni colpiti dalle avversità atmosferiche e dagli eventi franosi del 5 e 6 maggio del 1998 - validità dell’anno scolastico - scrutini ed esami.

Si trasmette l’O.M. n. 247 in data 26.5.98 con la quale in relazione all’Ordinanza, allegata in copia, del Ministro dell’Interno delegato al coordinamento della Protezione Civile n. 2787 del 21.5.1998 vengono impartite disposizioni in tema di validità dell’anno scolastico e di svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole di ogni ordine e grado funzionanti nei comuni indicati in oggetto.

Si pregano le SS.VV. di rimettere copia dell’O.M. precitata ai Capi delle scuole e degli istituti interessati per i conseguenti adempimenti.

Il Provveditore agli Studi di Salerno è pregato di consegnare copia dell’O.M. in questione ai Presidenti delle Commissioni giudicatrici degli esami di maturità operanti nelle scuole secondarie superiori del Comune di Sarno, richiamando la loro attenzione sull’esigenza di una puntuale applicazione delle disposizioni che la medesima propone al fine di assicurare il migliore svolgimento delle relative operazioni.

Le SS.VV. vorranno adoperarsi perché il corpo ispettivo sostenga con una costante azione di assistenza l’impegno delle scuole in questo particolare scorcio dell’anno scolastico e, nel Comune di Sarno, l’attività delle Commissioni giudicatrici degli esami di maturità.

Si ringrazia per la cortese collaborazione.

IL MINISTRO

 

Ordinanza Ministeriale 26 maggio 1998, n. 247

 

Prot.n. 28094/BL

VISTO il Decreto legislativo n.297 del 16 aprile 1994;

VISTA l’ordinanza ministeriale n.329 del 27 maggio 1997;

VISTA l’ordinanza ministeriale n.330 del 27 maggio 1997, come confermata dall’ordinanza ministeriale n.65 del 20 febbraio 1998;

VISTA l’ordinanza del Ministro dell’Interno delegato al coordinamento della protezione civile -n.2787 del 21.5.1998,recante disposizioni sui primi interventi urgenti per fronteggiare i danni conseguenti alle avversità atmosferiche e agli eventi franosi che nei giorni 5 e 6 maggio 1998 hanno colpito alcuni Comuni delle province di Salerno, Avellino e Caserta;

VISTO in particolare l’art.21, comma 2, della predetta ordinanza;

RILEVATA la necessità di emanare disposizioni per disciplinare, in particolare, il termine delle lezioni e lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole di ogni ordine e grado nei Comuni sopra indicati;

ORDINA

Art. 1 - Scrutini ed esami.

1. Le istituzioni scolastiche ubicate nei Comuni di Quindici (AV), S.Felice a Cancello (CE), Braciliano, Sarno e Siano (SA), contemplati nell’’articolo 1 dell’0rdinanza n. 2787/98 indicata in premessa, possono adottare ogni soluzione organizzativa finalizzata a recuperare il mancato svolgimento delle attività didattiche, tra cui la flessibilità dell’orario delle lezioni, l’articolazione delle classi o sezioni e l’adattamento del calendario scolastico, nonchè ogni opportuna iniziativa per garantire lo svolgimento degli scrutini nelle scuole di ogni ordine e grado e degli esami di licenza elementare e media, di idoneità, di qualifica professionale e di licenza di maestro d’arte.

Art. 2 -Termine delle lezioni.

1. Nei Comuni di cui al precedente articolo, l’anno scolastico è valido sulla base delle attività effettivamente svolte o da svolgersi, anche se di durata complessivamente inferiore ai 200 giorni.

Art. 3 - Esami di maturità.

1. Le commissioni giudicatrici degli esami di maturità operanti nel comune di Sarno verificano, nella seduta preliminare, l’effettivo stato di svolgimento, alla data di chiusura delle lezioni, dei programmi di studio di ogni materia di esame nelle singole classi, sulla base della apposita relazione che i Consigli di classe sono tenuti a presentare ai sensi dell’articolo 40 dell’Ordinanza ministeriale n.330 del 27 maggio 1997, confermata, per il corrente anno scolastico, dall’ordinanza ministeriale n. 65 del 20 febbraio 1998.

2. Nel corso di tale seduta, le Commissioni, sulla base dei programmi accertati come effettivamente svolti, predispongono prove alternative, in un numero ritenuto sufficiente, sia per la prima che per la seconda prova scritta, tenendo presente che, per quella di italiano, i quattro temi proposti atterranno, rispettivamente, ad argomenti di attualità, di letteratura, di storia e, infine, ad un argomento relativo allo specifico ordine di studio.

3. Nei giorni previsti per lo svolgimento delle prove scritte, all’atto dell’apertura delle buste inviate dal Ministero, contenenti le tracce delle prove d’esame, le commissioni valutano la corrispondenza delle prove medesime con il livello di svolgimento dei programmi, come accertato nel precedente comma 1. Ove il contenuto di qualcuna delle tracce proposte facesse riferimento, anche parziale, ad argomenti non svolti nelle singole classi, le Commissioni provvedono a sostituirla con quella, corrispondente, da loro predisposta, estraendola a sorte.

4. Le Commissioni, parimenti, tengono conto dei programmi effettivamente svolti nelle singole classi anche in sede di colloquio.

5. La medesima procedura viene osservata per le prove suppletive.

6. Resta confermata ogni altra disposizione vigente sugli esami di maturità e sulle materie ad essi connesse.

IL MINISTRO

 

Estratto dell’ORDINANZA N. 2787 del 21.5.1998
del Ministro dell'Interno delegato al coordinamento della protezione civile

Oggetto: Primi interventi urgenti per fronteggiare i danni conseguenti alle avversità atmosferiche e agli eventi franosi che nei giorni 5 e 6 maggio 1998 hanno colpito il territorio delle province di Salerno, Avellino e Caserta.

 

IL MINISTRO DELL’INTERNO

DELEGATO AL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTO l’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n, 255;

VISTO la legge 23 dicembre 1996, n. 662;

VISTO il decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito , con modificazioni, nella legge 30 giugno 1995, n. 265;

VISTO l’articolo 9 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 255, al Ministro dell’interno;

VISTO il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 255;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 maggio 1998, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio delle province di Salerno, Avellino e Caserta colpito dalle avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali con conseguenti dissesti idrogeologici;

RAVVISATA la necessità di disporre l’attuazione immediata degli interventi prioritari, urgenti ed indifferibili, finalizzati al soccorso della popolazione, alla salvaguardia della pubblica incolumità e per la ripresa delle normali condizioni di vita;

SENTITA la regione Campania;

SU PROPOSTA del sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone

ARTICOLO 1

  1. Gli interventi previsti dalla presente ordinanza sono riferiti ai territori dei Comuni di Quindici della provincia di Avellino, S. Felice a Cancello della provincia di Caserta, Bracigliano, Sarno e Siano della provincia di Salerno, gravemente danneggiati dagli eventi calamitosi verificatisi nei giorni 5 e 6 maggio 1998.

(OMISSIS..)

Articolo 21

  1. La regione Campania è autorizzata, a fronte delle esigenze determinatesi nei comuni di cui all’art. 1 comma1, a modificare i piani di edilizia scolastica gia predisposti ai sensi dell’art. 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, anche inserendo nuove opere precedentemente non programmate. Le scuole, le cui strutture siano state danneggiate dai citati eventi ed ubicate nei suindicati comuni, possono adottare soluzioni organizzative tali da consentire il recupero del mancato, regolare svolgimento delle attività didattiche, come la flessibilità dell’orario delle lezioni, l’adattamento del calendario scolastico nonché l’articolazione delle classi o sezioni. In dette scuole il corrente anno scolastico è, comunque, valido sulla base delle attività effettivamente svolte o da svolgersi, anche se di durata complessiva inferiore ai 200 giorni.
  2. Ai comuni di cui alla presente ordinanza si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal comma 3-bis del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, come convertito dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, e per le scuole in essi comprese il Ministro della pubblica istruzione potrà emanare, ove necessario, ogni opportuna disposizione finalizzata ad assicurare lo svolgimento degli scrutini e degli esami finali.

(OMISSIS)

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 maggio 1998

Giorgio Napolitano