Ordinanza Telegrafica 9 agosto
1993, n. 255
Prot. n. 2081/JR
Elezioni scolastiche
Si ricorda SS.VV. che entro 31 ottobre p.v., secondo disposizioni
permanenti contenute in artt. 21, 22 e 23 O.M. n. 215 del 15/7/1991,
devono essere eletti, con procedura semplificata, in corso assemblee
di classe, rappresentanti genitori in consigli intersezione scuole
materne, in consigli interclasse scuole elementari et in consigli
classe scuole secondarie, nonché rappresentanti studenti in consigli
classe et in consigli istituto scuole secondarie superiori.
Procedura semplificata prevista da norme sopracitate non si applica at
elezioni rappresentanti studenti in consiglio istituto allorquando
debba procedersi rinnovo triennale o eventuali elezioni suppletive
organo in argomento. In tali casi studenti eleggeranno propri
rappresentanti annuali con procedura ordinaria, contestualmente
elezioni rinnovo intero consiglio istituto o componenti interessate
elezioni suppletive.
Appare opportuno che direttori didattici et presidi inviino at
genitori degli alunni, non oltre il quinto giorno antecedente quello
fissato per votazioni, per il tramite degli alunni stessi, una lettera
di invito a partecipare elezioni, nella quale vengano ricordate in
modo riassuntivo competenze più rilevanti organo da eleggere e
vengano date informazioni circa data, orario et modalità espressione
voto.
Direttori didattici et presidi esamineranno, inoltre, opportunità di
promuovere, nel prossimo mese di ottobre, assemblee di genitori, et in
scuole secondarie superiori anche di studenti, al fine di consentire
uno scambio di vedute con i docenti su problematiche et modi
partecipazione gestione collegiale scuola e su programmi di attività
che la scuola intende adottare nel corso dell'anno scolastico.
Associazioni genitori riconosciute dal Ministero (vedi: C.M. n. 255
del 19/8/1991) potranno, inoltre, tenere riunioni in edifici
scolastici, in orario non coincidente con quello delle lezioni, per
illustrare propria attività in ambito organi collegiali scolastici e
diffondere avvisi e comunicati, at fine coinvolgere quanto più
possibile rappresentanze delle famiglie at vita e gestione scuola.
Qualora si debba procedere at normale rinnovo triennale consigli
circolo-istituto, o at prima costituzione degli stessi in scuole nuova
istituzione, o in eventualità si debbano effettuare, at sensi art. 22
, per esaurimento liste, elezioni suppletive organi collegiali
triennali (consigli circolo-istituto, consigli scolastici distrettuali
et provinciali), si dispone che dette elezioni - la data delle cui
votazioni, per esigenze di coordinamento tra differenti procedure,
sarà fissata dalle SS.VV. - si svolgano in un giorno non lavorativo
(dalle ore 8 alle 12) et in quello successivo (dalle ore 8 alle
13,30), non oltre termine massimo di domenica 12 et lunedì 13
dicembre pp.vv. modalità svolgimento elezioni in questione sono
disciplinate da OO.MM. n. 215, n. 216 e n. 217 del 15/7/1991.
Sarà cura SS.VV., ambito potere vigilanza previsto da art. 26 D.P.R.
416/74, accertare puntuale osservanza, da parte direttori didattici et
presidi, termini vari adempimenti previsti da norme vigenti, onde
consentire regolare svolgimento procedura elettorale in argomento.
Con l'occasione, infine, in riferimento quesiti pervenuti, si ritiene
utile attirare attenzione SS.VV. che materia relativa costituzione e
funzionamento consiglio circolo-istituto presso circoli didattici e
scuole che hanno subìto modificazioni, o perché sono stati resi
autonomi plessi, sezioni staccate, sedi coordinate o succursali, o a
seguito di aggregazioni di scuole, plessi, sezioni staccate, sedi
coordinate o succursali, è compiutamente disciplinata da art. 52 O.M.
n. 215 del 15/7/1991. |