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Ordinanza Ministeriale 26 giugno 2003 Trasferimenti del personale docente e non docente delle accademie e dei conservatori di musica e del personale non docente degli I.S.I.A. SEQUENZA TEMPORALE DEGLI ADEMPIMENTI:
Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca VISTO il Decreto Legislativo 30.3.2001, n. 165 e successive modifiche; VISTA la Legge 14.1.1994, n. 20; VISTO il Decreto Legislativo 16.4.1994, n. 297 e successive modifiche; VISTA la Legge n. 104/92 e successive modificazioni e integrazioni; VISTA la Legge 21 dicembre 1999, n.508 relativa alla riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati; VISTO il T.U. 28.12.2000 n.445 delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; CONSTATATO che nella riunione del 29 maggio 2003, alla quale hanno partecipato le organizzazioni sindacali di categoria, non si è raggiunta l’intesa per la sottoscrizione del Contratto Collettivo Nazionale Decentrato per la mobilità per l’a.a. 2003/2004, proposto, fatte salve opportune modifiche e integrazioni, con la medesima stesura del contratto già sottoscritto per l’anno accademico 2002/2003 dalle medesime organizzazioni sindacali; VISTO l’art. 2074 del codice civile secondo il quale il Contratto collettivo sottoscritto produce effetti anche dopo la scadenza, fino a che non sia intervenuto un nuovo contratto; CONSIDERATO che il Contratto collettivo nazionale decentrato, sottoscritto il 31 maggio 2002, per l’a.a. 2002/2003, continua a produrre effetti anche per l’a.a. 2003/2004; VALUTATO il preminente interesse degli aspiranti a partecipare alla mobilità e considerato che non si ravvisano impedimenti ricollegabili alla cura degli interessi pubblici ORDINA: - ART. 1 - 1. La presente Ordinanza disciplina la mobilità del personale docente e non docente, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, dei Conservatori di musica e delle Accademie e del personale non docente degli ISIA ad eccezione dei docenti e degli assistenti in servizio presso le Scuole Libere del Nudo e presso la Scuola degli Artefici di Milano, per l’anno accademico 2003/2004. 2. Le norme contenute nella presente O.M. disciplinano i termini e le modalità di applicazione delle disposizioni del Contratto Collettivo Decentrato Nazionale concernente la mobilità del suddetto personale, siglato il 31 maggio 2002. - ART. 2 - 1. La presente O.M. viene pubblicata all’Albo del Ministero ed in quello delle singole Istituzioni. - ART. 3 - 1. I trasferimenti del personale di cui all’art. 1 comma 1 della presente O.M. sono disposti dal Dirigente preposto all’Ufficio Alta Formazione Artistica e Musicale. - ART. 4 - 1. Può essere presentata una sola domanda di trasferimento. 2. Le domande devono essere redatte secondo i modelli Y1 e Y2 – Allegati C1 e C2 - rispettivamente, dal personale docente e non docente, seguendo le relative istruzioni e presentate direttamente all’Istituto in cui l’interessato presta servizio o spedite a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro il termine perentorio del 28 luglio 2003. In quest’ultimo caso, al fine di assicurare la tempestività della procedura, l’interessato è tenuto a far pervenire copia della domanda, entro il medesimo termine, anche via fax. Le Istituzioni rilasciano ricevuta delle domande presentate a mano. 3. Il personale trasferito d’ufficio per incompatibilità ai sensi dell’art. 467 del D.Lgs n. 297/94 non può chiedere di tornare nella sede di provenienza, a meno che non siano cessate le cause di incompatibilità. 4. Le domande prodotte oltre i termini stabiliti ovvero in forma diversa da quella stabilita dagli appositi moduli non saranno prese in considerazione. - ART. 5 - 1. Le sezioni staccate vanno considerate, ai fini dei trasferimenti, come Istituzioni autonome. - ART. 6 - 1. Le preferenze debbono essere indicate nell’apposita sezione del modulo-domanda e possono essere espresse per tutte le Accademie, i Conservatori e loro sezioni staccate e gli ISIA. 2. Le preferenze devono essere espresse indicando la denominazione delle sedi così come riportata negli elenchi ufficiali, pubblicizzati e comunque disponibili presso le Istituzioni. 3. Qualsiasi richiesta formulata in contrasto con le modalità indicate nel presente articolo è nulla. - ART. 7 - 1. E’ consentita la rinuncia alla domanda di trasferimento purché presentata per iscritto, entro il termine perentorio dell’8 settembre 2003, alla stessa Istituzione cui è stata consegnata o spedita la domanda di trasferimento. 2. Non è ammessa la revoca del trasferimento se non per gravi motivi sopravvenuti, debitamente comprovati e a condizione che sia rimasto vacante il posto di provenienza. La disponibilità del posto lasciato libero dal rinunciatario non influisce sui trasferimenti effettuati. - ART. 8 - 1. La valutazione dei titoli di servizio e delle esigenze di famiglia avviene in conformità alla Tabella di valutazione allegata al Contratto Collettivo Decentrato Nazionale, siglato il 31 maggio 2002, concernente la mobilità ed è effettuata esclusivamente in base alla documentazione prodotta nei termini dagli interessati, unitamente alla domanda (1). 2. Tale documentazione deve essere presentata in carta semplice. Non è ammesso fare riferimento a documentazione prodotta in altra occasione. 3. Lo stato dei figli portatori di handicap fisico, psichico o
sensoriale, tossicodipendenti, ovvero, del figlio maggiorenne, del
coniuge o del parente o affine entro il terzo grado totalmente e
permanentemente inabili al lavoro, deve essere documentato con
certificazione originale della A.S.L. e delle preesistenti commissioni
sanitarie provinciali o in copia autenticata. 4. In mancanza di dette dichiarazioni, la documentazione esibita non è presa in considerazione. 5. A norma del T.U. 28/12/2000, n. 445 l’interessato può comprovare con dichiarazioni personali l’esistenza di figli, del coniuge, nonché il rapporto di parentela con le persone con le quali chiede di ricongiungersi (2). 6. Gli aspiranti al trasferimento al Conservatorio di musica di
Bolzano per le materie (3) elencate nella Tabella allegata al D.Lgs
16.3.92, n. 265, da impartirsi in lingua italiana ed in lingua tedesca,
possono chiedere detto trasferimento solo se rispettivamente di madre
lingua italiana o di madre lingua tedesca. _______ (1) Nell’ambito della valutazione delle esigenze di
famiglia, si precisa che i punteggi riferiti “al figlio” si intendono
estesi anche al figlio adottivo o in affidamento preadottivo o in
affidamento. - ART. 9 – 1. Il direttore della istituzione verifica che le domande di trasferimento siano state redatte in conformità agli appositi moduli allegati alla presente O.M., e corredate della necessaria documentazione, accertando l’esatta corrispondenza tra la documentazione allegata e quella dichiarata. Dispone, quindi, l’inserimento di tutti i dati sul sito http://afam.miur.it/ nella sezione riservata alle istituzioni. 2. Il punteggio assegnato e le precedenze riconosciute sono resi pubblici mediante affissione all’Albo dell’Istituto e sul predetto sito INTERNET entro la data del 1. settembre, al fine di consentire, entro il termine perentorio dell’8 settembre, la presentazione di motivate richieste di rettifica al direttore dell’istituzione. Quest’ultimo, verificatane la fondatezza, procede alla correzione richiesta immettendo i relativi dati rettificati sul sito INTERNET, dando comunicazione all’interessato delle richieste non accolte. 3. Le domande di trasferimento e la relativa documentazione devono essere trattenute agli atti delle Istituzioni per esigenze di istruttoria in caso di contenzioso e per eventuali richieste ex L. 241/90. 4. Al fine di realizzare nei termini previsti dalle presenti disposizioni i sopraindicati adempimenti, il direttore dell’istituzione, ai sensi dell’art. 24, 6° comma della Legge 241/90, ha facoltà di differire l’accesso ai documenti. - ART. 10 – 1. I trasferimenti disciplinati dalla presente ordinanza devono essere pubblicati alla data del 22 settembre 2003, mediante affissione all’Albo del Ministero e delle singole Istituzioni, nonché sul Sito Internet (http://afam.miur.it), del provvedimento contenente l’elenco del personale che ha ottenuto il trasferimento, con l’indicazione a fianco di ciascun nominativo del punteggio complessivo e delle eventuali precedenze. - ART. 11 - 1. Le cattedre e i posti inizialmente disponibili per le utilizzazioni temporanee del personale docente nell’anno accademico 2003/04 sono resi noti il 27 settembre 2003 sul sito http://afam.miur.it/. 2. La domanda di utilizzazione temporanea, corredata dal curriculum delle attività didattico-professionali svolte e dalle pubblicazioni, deve essere prodotta , entro il giorno 4 ottobre 2003, ai Direttori delle istituzioni ove si aspira ad essere utilizzati indipendentemente dalla disponibilità delle cattedre e posti inizialmente resi noti. 3. In ciascuna domanda dovrà essere indicato l’ordine preferenziale delle eventuali altre sedi richieste. 4. Le istituzioni che hanno ricevuto domande di utilizzazione provvedono immediatamente a costituire la commissione, prevista al quarto comma dell’art.4 del CCND del 31 maggio 2002, i cui lavori inizieranno al momento in cui si sia realizzata l’effettiva disponibilità della cattedra o del posto. 5. Le utilizzazioni effettuate sono immediatamente comunicate all’istituzione di provenienza del docente individuato quale destinatario dell’utilizzazione, al fine di consentire analoga procedura presso tale sede. 6. Le procedure di utilizzazione si concludono entro il 31 ottobre 2003. I provvedimenti che dispongono le utilizzazioni sono acquisiti al CINECA e comunicati al Ministero, Ufficio alta formazione artistica e musicale. - ART. 12 - 1. I posti inizialmente disponibili per le utilizzazioni temporanee, per ciascun profilo professionale, sono resi noti il 27 settembre 2003 sul sito http://afam.miur.it. 2. Il personale interessato all’utilizzazione temporanea presenta, entro il 4 ottobre 2003, all’istituzione presso la quale intende essere utilizzato, indipendentemente dalla disponibilità dei posti inizialmente comunicata, la relativa domanda corredata del curriculum vitae e della documentazione attestante i titoli di studio e professionali. 3. In ciascuna domanda dovrà essere indicato l’ordine preferenziale delle eventuali altre sedi richieste. 4. L’utilizzazione è disposta, all’esito della procedura di valutazione comparativa prevista dall’art.4bis del C.C.N.D., con provvedimento del Direttore. 5. Le utilizzazioni effettuate sono immediatamente comunicate all’istituzione di provenienza del personale individuato quale destinatario dell’utilizzazione, al fine di consentire analoga procedura presso tale sede. 6. Le procedure di utilizzazione si concludono entro il 31 ottobre 2003. I provvedimenti che dispongono le utilizzazioni sono acquisiti al CINECA e comunicati al Ministero, Ufficio alta formazione artistica e musicale. - ART. 13 - 1. I provvedimenti di trasferimento e di utilizzazione temporanea sono impugnabili dinanzi al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, ai sensi dei decreti legislativi n. 80/98 e n. 387/98, in attuazione delle previsioni contenute nel D.Lg.vo n. 29/93. 2. L’Amministrazione dispone, in sede di autotutela, rettifiche ad eventuali errori materiali relativi ai trasferimenti disposti. Roma, 26 giugno 2003
Contratto Collettivo Nazionale Decentrato concernente la mobilità del personale delle Accademie e dei Conservatori di musica e degli ISIA Mod Y1 |
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