Oggetto: Calendario Scolastico Nazionale per l'anno 1997/98
Si comunica che nella G.U. - serie generale - n. 130 del 6.6.1997, è stata pubblicata
l'O.M. indicata in oggetto, riguardante il calendario scolastico nazionale 1997/98
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Visto l'art. 74 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e
successive modifiche ed integrazioni;
Udito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, che
non si e' reso possibile recepire integralmente in relazione alle vigenti disposizioni;
Ritenuta la necessità di emanare l'ordinanza di cui al comma 5 del
citato art.74 per l'anno scolastico 1997-98;
Ordina:
Art. 1.
1. I sovrintendenti scolastici regionali, sentiti le regioni ed i
consigli scolastici provinciali, determinano, entro il 15 giugno 1997, la data di inizio
delle lezioni, che può essere diversificata per ordine di scuola, ed il calendario
relativo al loro svolgimento, anche con riferimento a quanto previsto dai successivi
commi.
2. I consigli di circolo e di istituto delle singole istituzioni
scolastiche, sulla base della programmazione didattica deliberata dal collegio dei docenti
ed in coerenza con i piani di studio disciplinari ed interdisciplinari, possono procedere
ad opportuni adattamenti del calendario scolastico nel rispetto delle disposizioni
contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, fermo restando
il disposto dell'art. 74, comma 3, del decreto legislativo richiamato nelle premesse,
relativo allo svolgimento di almeno duecento giorni di lezione.
3. Gli adattamenti al calendario scolastico possono essere volti anche
a:
a) organizzare attività curricolari in collaborazione con la
regione e/o con il sistema produttivo;
b) far fronte ad eventuali sospensioni del servizio
scolastico connesse all'esigenza di mettere a disposizione delle amministrazioni locali,
ove indispensabile, l'edificio in occasione di elezioni politiche e amministrative, di referendum
popolari nonché di eventi straordinari.
4. Ai fini di cui ai precedenti commi, i sovrintendenti scolastici, per
un'opportuna conoscenza delle esigenze delle singole province, organizzano apposite
riunioni con i provveditori agli studi della regione alle quali partecipano anche i
coordinatori del servizio ispettivo regionale.
Art. 2.
1. Il collegio dei docenti, ai fini della valutazione degli alunni,
delibera sulla suddivisione del periodo delle lezioni in trimestri o in
quadrimestri. La deliberazione deve essere sorretta da adeguata motivazione, con speciale
riguardo all'esigenza di assicurare momenti più ravvicinati di conoscenza della
preparazione degli alunni, anche al fine di una migliore complessiva organizzazione degli
interventi volti a qualificare e diversificare l'offerta formativa, in particolare per
colmare situazioni di carenze. La deliberazione del collegio dei docenti è
opportuno che preveda, comunque, adeguate forme e modalità di comunicazione periodica
alle famiglie dei livelli di apprendimento degli alunni, nonché indicazioni sulle date di
svolgimento dei consigli delle singoli classi. Resta fermo quanto stabilito dalla
circolare ministeriale n. 288 del 31 agosto 1995 in ordine alla scansione
quadrimestrale della valutazione degli apprendimenti nella scuola elementare e
all'esigenza di assicurare la continuità dell'informazione alle famiglie con incontri a
cadenza bimestrale.
2. E' stabilito direttamente dai capi d'istituto, sentito il collegio
dei docenti, il calendario degli scrutini e delle valutazioni periodiche e finali degli
alunni nonché degli esami, esclusi quelli di maturità e di licenza di scuola media.
Art. 3.
1. Nelle scuole e istituti di tutti gli ordini le lezioni hanno termine
il 13 giugno 1998.
2. Limitatamente alle classi terminali degli istituti professionali e
degli istituti d'arte in cui si effettuano, rispettivamente, esami di qualifica ed esami
di licenza di maestro d'arte, le lezioni hanno termine il 6 giugno 1998.
3. Le attività educative nelle scuole materne e le attività didattiche
negli altri istituti e scuole hanno termine il 30 giugno 1998.
4. In data successiva hanno termine le attività nelle classi
interessate agli esami di maturità, di licenza linguistica e di abilitazione
all'insegnamento nelle scuole materne, nelle classi degli istituti tecnici ove si attuano,
d'intesa con le regioni territorialmente competenti, sperimentazioni finalizzate al
rientro degli adulti nel sistema formativo, autorizzate a norme dell'art. 278 del decreto
legislativo citato nelle premesse nonché nelle classi degli istituti professionali che
svolgono attività programmate nell'ambito dell'area di professionalizzazione.
Art. 4.
1. Gli esami di licenza di scuola media hanno inizio il 17 giugno 1998.
2. Gli esami di maturità, di licenza linguistica e di abilitazione
all'insegnamento nelle scuole materne hanno inizio, per l'intero territorio nazionale, il
24 giugno 1998.
Art. 5.
1. Il calendario delle festività, in conformità alle disposizioni
vigenti, è determinato come segue:
tutte le domeniche;
il l° novembre, festa di tutti i Santi;
l'8 dicembre, Immacolata Concezione;
il 25 dicembre, Natale;
il 26 dicembre;
il 1° gennaio, Capodanno;
il 6 gennaio, Epifania;
il 25 aprile, Anniversario della Liberazione;
il 1° maggio, festa del Lavoro;
il giorno di lunedì dopo Pasqua;
la festa del Santo Patrono.
La presente ordinanza sostituisce l'ordinanza ministeriale n. 262 del 19
aprile 1997.
Roma, 27 maggio 1997
Il Ministro: BERLINGUER
Registrata alla Corte dei conti il 30 maggio 1997 Registro n. 1
Istruzione, foglio n. 240