Ordinanza Ministeriale 24 giugno
1996, n. 293
Prot. n. 3025
Numero dei presentatori delle liste dei candidati
nelle elezioni degli Organi collegiali della scuola
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Vista l'ordinanza ministeriale 15 luglio 1991, n. 215, contenente
disposizioni relative alle modalità di svolgimento delle elezioni
degli Organi collegiali della scuola a livello di circolo e di
istituto;
Vista l'ordinanza ministeriale 15 luglio 1991, n. 216, contenente
disposizioni relative alle modalità di svolgimento delle elezioni dei
Consigli scolastici distrettuali;
Vista l'ordinanza ministeriale 15 luglio 1991, n. 217, contenente
disposizioni relative alle modalità di svolgimento delle elezioni dei
Consigli scolastici provinciali;
Vista l'ordinanza ministeriale 28 giugno 1995, n. 225, contenente
disposizioni relative alle modalità di svolgimento delle elezioni del
Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione;
Vista l'ordinanza ministeriale 30 novembre 1995, n. 363, con la quale,
in base alle disposizioni dell'art. 2, commi n. 3/bis e n. 3/ter, del
decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito con modificazioni
dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437, sono stati rideterminati i
parametri relativi al numero di elettori necessario per la
presentazione delle liste di candidati nelle elezioni degli Organi
collegiali della scuola;
Ritenuto di apportare alcune modifiche alle disposizioni della citata
O.M. n. 363/95, al fine di rendere più rappresentative le liste
concorrenti a livello nazionale e di favorire la partecipazione alle
elezioni dei Consigli di circolo-istituto, dei Consigli scolastici
distrettuali e del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione;
Ritenuto opportuno di riunire in un unico testo tutte le disposizioni
impartite con le ordinanze ministeriali sopracitate, inerenti al
numero di elettori necessario per la presentazione delle liste di
candidati in occasione delle elezioni degli Organi collegiali della
scuola;
ORDINA
Art. 1
All'art. 32 dell'ordinanza ministeriale 15 luglio 1991, n. 215, il
comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Ciascuna lista può essere presentata:
a) da almeno 2 degli elettori della stessa componente ove questi
non siano superiori a 20;
b) da almeno un decimo degli elettori della stessa componente ove
questi non siano superiori a 200, ma superiori a 20 (la frazione
superiore si computa per unità intera);
c) da almeno 20 elettori della stessa componente se questi siano
superiori a 200.»
Art. 2
All'art. 26 dell'ordinanza ministeriale 15 luglio 1991, n. 216, il
comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Salvo quanto disposto dai commi successivi, ciascuna lista
può essere presentata:
a) da almeno 2 degli elettori della stessa componente ove questi
non siano superiori a 20;
b) da almeno un decimo degli elettori della stessa componente ove
questi non siano superiori a 200, ma superiori a 20 (la frazione
superiore si computa per unità intera);
c) da almeno 20 elettori della stessa componente se questi non siano
superiori a 1.000, ma superiori a 200;
d) da almeno 40 elettori della stessa componente se questi siano
superiori a 1.000.»
Art. 3
All'art. 25 dell'ordinanza ministeriale 15 luglio 1991, n. 217, i
commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dal seguente:
«1. Salvo quanto disposto dai commi successivi, ciascuna lista
può essere presentata:
a) da almeno 2 degli elettori della stessa componente ove questi
non siano superiori a 20;
b) da almeno un decimo degli elettori della stessa componente ove
questi non siano superiori a 200, ma superiori a 20 (la frazione
superiore si computa per unità intera);
c) da almeno 20 elettori della stessa componente se questi non siano
superiori a 1.000, ma superiori a 200;
d) da almeno 40 elettori della stessa componente se questi non siano
superiori a 10.000, ma superiori a 1.000;
e) da almeno 200 elettori della stessa componente se questi siano
superiori a 10.000.»
Art. 4
All'art. 24 dell'ordinanza ministeriale 28 giugno 1995, n. 225, i
commi 2 e 3 sono sostituiti dal seguente:
«2. Ciascuna lista può essere presentata:
a) da almeno 2 degli elettori della stessa componente ove questi
non siano superiori a 20;
b) da almeno un decimo degli elettori della stessa componente ove
questi non siano superiori a 200, ma superiori a 20 (la frazione
superiore si computa per unità intera);
c) da almeno 20 elettori della stessa componente se questi non siano
superiori a 1.000, ma superiori a 200;
d) da almeno 40 elettori della stessa componente se questi non siano
superiori a 10.000, ma superiori a 1.000;
e) da almeno 400 elettori della stessa componente se questi siano
superiori a 10.000. I 400 elettori presentatori di lista devono avere
la propria sede di servizio in almeno 20 differenti province
appartenenti ad almeno 5 diverse Regioni.»
Art. 5
Sono abrogate le disposizioni dell'ordinanza ministeriale 30 novembre
1995, n. 363. |