Ordinanza Ministeriale 30 novembre
1995, n. 363
Prot. 5001
Numero di elettori necessario per la
presentazione delle liste di candidati in occasione delle elezioni
scolastiche
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Visto l'art. 2 del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito
con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437, e in
particolare i commi n. 3/bis e n. 3/ter;
Visti gli articoli n. 31, commi 3, 4, 5 e n. 33, comma 1, del Testo
Unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
Vista l'ordinanza ministeriale 15 luglio 1991, n. 215, contenente
disposizioni relative alle modalità di svolgimento delle elezioni
degli Organi collegiali della scuola a livello di circolo e di
istituto;
Vista l'ordinanza ministeriale 15 luglio 1991, n. 216, contenente
disposizioni relative alle modalità di svolgimento delle elezioni dei
Consigli scolastici distrettuali;
Vista l'ordinanza ministeriale 15 luglio 1991, n. 217, contenente
disposizioni relative alle modalità di svolgimento delle elezioni dei
Consigli scolastici provinciali;
Vista l'ordinanza ministeriale 28 giugno 1995, n. 225, contenente
disposizioni relative alle modalità di svolgimento delle elezioni del
Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione;
ORDINA
Art. 1
In occasione delle elezioni dei Consigli di Circolo e di Istituto, dei
Consigli scolastici distrettuali, dei Consigli scolastici provinciali
e del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, ciascuna lista di
candidati può essere presentata:
a) da almeno 2 degli elettori della stessa componente ove questi
non siano superiori a 20;
b) da almeno un decimo degli elettori della stessa componente ove
questi non siano superiori a 200, ma superiori a 20 (la frazione
superiore si computa per unità intera);
c) da almeno 20 elettori della stessa componente se questi non siano
superiori a 1000, ma superiori a 200;
d) da almeno 40 elettori della stessa componente se questi non siano
superiori a 10.000, ma superiori a 1000;
e) da almeno 200 elettori della stessa componente se questi siano
superiori a 10.000.
Art. 2
Le disposizioni di cui all'art. 1 della presente ordinanza abrogano e
sostituiscono le disposizioni concernenti la presentazione delle liste
di candidati contenute nelle sottoelencate ordinanze ministeriali:
- O.M. 15 luglio 1991, n. 215 - art. 32, comma 1;
- O.M. 15 luglio 1991, n. 216 - art. 26, comma 1;
- O.M. 15 luglio 1991, n. 217 - art. 25, commi 1, 2 e 3;
- O.M. 28 giugno 1995, n. 225 - art. 24, commi 2 e 3.
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