Ordinanza Ministeriale 29 dicembre 1994, n. 371

 

Oggetto: Disciplina per il conferimento al personale docente delle supplenze nelle scuole materne, elementari e negli istituti di istruzione secondaria ed artistica.

Titolo I - Nuove nomine

Art. 1 - Nomine conferibili –

1. Gli insegnanti non di ruolo sono nominati dal provveditore agli studi mediante il conferimento di supplenze annuali, di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche e dal capo di istituto mediante il conferimento di supplenze temporanee.

2. Le nomine del provveditore agli studi sono conferite sulla base delle graduatorie provinciali di cui al successivo art. 7. Le nomine del capo d'istituto sono conferite sulla base delle graduatorie di circolo o d'istituto di cui al successivo art. 20.

A - Supplenze annuali

3. Il provveditore agli studi, ai sensi dell'art. 520 del T.U. approvato con D.L.vo n. 297/94, conferisce supplenze annuali per la copertura dei posti d'insegnamento che costituiscono cattedre o posti-orario e che risultino effettivamente vacanti e disponibili, entro il 31 dicembre di ogni anno scolastico, (1) in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali ai fini della loro copertura con personale di ruolo; le disponibilità e le vacanze dei posti devono permanere, prevedibilmente, per l'intero anno scolastico, ferma restando la condizione che ai posti stessi non sia stato assegnato, a qualsiasi titolo, personale di ruolo.

B - Supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche

4. Ai sensi dell'art. 521 - I comma - del D.L.vo n. 297/94, il provveditore agli studi conferisce supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche - salvo quanto disposto dal successivo comma 9 per le supplenze temporanee fino a sei ore settimanali- per la copertura dei posti di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario e dei posti di insegnamento soltanto di fatto disponibili (2), sempreché si tratti di posti cavanti o disponibili entro il 31 dicembre di ogni anno scolastico.

5. Per termine delle attività didattiche deve intendersi l'ultimo giorno di conclusione di tali attività indicato dalle annuali OO.MM. sul calendario scolastico.

6. Il provveditore agli studi conferisce altresì, ai sensi dell'art. 24, comma 14, della legge 11 marzo 1988 n. 67 che ha modificato il terzo comma dell'art. 15 della legge 270/82, nomine per la supplenza annuale o temporanea sino al termine delle attività didattiche su cattedre e posti, già rispettivamente assegnati per supplenza annuale o temporanea, rimasti disponibili dopo la data del 31 dicembre, per rinuncia o decadenza del personale cui è stata in precedenza conferita la nomina.

7. Il conferimento delle supplenze annuali e temporanee da parte del provveditore agli studi è consentito subordinatamente all'utilizzazione del personale delle dotazioni organiche provinciali ed alla completa utilizzazione del personale di ruolo che risulti in posizione soprannumeraria, ai sensi degli artt. 455 e 520 -comma 1- del D.L.vo n. 297/94.

C - Supplenze temporanee

8. Il capo d'istituto conferisce le supplenze temporanee sui posti che si rendono vacanti e disponibili dopo il 31 dicembre (3).

9. Le supplenze temporanee che siano da disporre fino al termine delle attività didattiche per la copertura di un numero di ore d'insegnamento non superiori a sei, a norma dell'art. 521 -II comma- del D.L.vo n. 297/94, sono conferite dal capo di istituto sulla base delle graduatorie compilate dall'istituto o scuola, sempre che si tratti di ore comunicate, preventivamente ed in tempo utile, al provveditore agli studi ai fini degli accorpamenti per la costituzione dei posti-orario, dopo aver effettuato a livello provinciale tutti gli accorpamenti necessari per la costituzione dei medesimi posti-orario, per le ore rimaste comunque vacanti. Tali supplenze sono da considerarsi assimilate, a tutti gli effetti, a quelle temporanee conferite dal provveditore agli studi a norma dell'art. 8 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

D - Precedenze nel conferimento delle nomine

10. I docenti inclusi in graduatoria nazionale di immissioni in ruolo di cui all'art. 8 bis della legge n. 426/88 limitatamente alle classi di concorso non esaurite - educazione fisica nella scuola media, educazione artistica nella scuola media, ed educazione tecnica - nonché, in subordine, i docenti inclusi in graduatorie di concorso per soli titoli di cui all'art. 401 del D.L.vo n. 297/94 hanno diritto di precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze annuali e temporanee (queste ultime sia del provveditore agli studi che del capo d'istituto) relativamente a tutte le graduatorie di supplenze in cui figurano inseriti secondo le disposizioni di cui ai successivi commi 11 e 12. L'inclusione in graduatoria di immissione in ruolo disposta "con riserva" non dà diritto a precedenza assoluta. Le due precedenti tipologie di precedenza sono denominate rispettivamente, precedenza di tipo "A" e precedenza di tipo "B".

11. Il diritto di precedenza di tipo "A" e "B" spetta esclusivamente nell'ambito della medesima tipologia scolastica (distintamente, scuola materna, scuola elementare, scuola secondaria) cui è riferita la rispettiva graduatoria concorsuale in cui i docenti risultano inseriti e nell'ambito del tipo di graduatoria in cui i docenti stessi sono inclusi per le supplenze (graduatoria abilitati ovvero graduatoria non abilitati; graduatoria d'istituto dei docenti inclusi in graduatoria provinciale ovvero graduatoria d'istituto dei docenti non inclusi in graduatoria provinciale). Nella scuola secondaria in relazione alla suddivisione delle relative classi di concorso in tre distinte tipologie di insegnamenti di cui alle tabelle A, C, D annesse al D.M. n. 334 del 24 novembre 1994, il diritto di precedenza nel conferimento delle nomine spetta esclusivamente nell'ambito delle graduatorie di supplenza relative ad insegnamenti inclusi nella medesima tabella cui è riferito l'insegnamento per il quale il docente figura in graduatoria concorsuale di immissione in ruolo. Negli elenchi per il sostegno di cui al successivo art. 5 il diritto di precedenza compete ai docenti cui sia stata attribuita la precedenza di tipo "A" o di tipo "B" in una qualsiasi graduatoria di scuola secondaria; per quanto riguarda la scuola secondaria di secondo grado, nei rispettivi elenchi per il sostegno suddivisi per aree professionali, la precedenza spetta solo secondo corrispondenza tra graduatoria in cui è attribuita la precedenza e relativo elenco dell'area professionale cui è riferita la graduatoria medesima.

12. Nell'ambito di ciascuna graduatoria e di ciascuno degli elenchi per il sostegno, in relazione alle possibili situazioni di precedenza spettanti, le nomine sono, pertanto, conferite secondo il seguente ordine di priorità

- docente abilitato con precedenza di tipo "A"

- docente abilitato con precedenza di tipo "B"

- docente abilitato senza diritto di precedenza

- docente non abilitato con precedenza di tipo "A"

- docente non abilitato con precedenza di tipo "B"

- docente non abilitato senza diritto di precedenza.

13. Ai sensi dell'art. 522, comma 9, del D.L.vo n. 297/94, nella scuola elementare le supplenze per la sostituzione dei titolari che impartiscono l'insegnamento delle lingue straniere sono conferite con precedenza ai docenti iscritti nelle graduatorie per posti comuni, che avendo conseguito una idoneità, in un concorso per esami e titoli con il superamento anche delle prove facoltative di lingua straniera, ne abbiano fatta espressa domanda al provveditore nei termini di cui al successivo art. 3.

La precedenza nella nomina spetta esclusivamente per le supplenze relative all'insegnamento delle lingue straniere oggetto delle prove superate. Qualora tra i docenti che hanno diritto a precedenza nel conferimento di tali supplenze vi siano anche docenti che hanno diritto alla precedenza stabilita dal comma 10 del presente articolo, la nomina viene conferita, secondo l'ordine di graduatoria, con precedenza a questi ultimi.

(1) Le operazioni di nomina di competenza del provveditore possono essere effettuate anche successivamente al 31 dicembre, sempreché entro tale data si sia verificata la vacanza o disponibilità del posto.

(2) Rientrano in tali ipotesi, a titolo esemplificativo, i posti costituiti in organico di fatto, i posti occupati dai docenti incaricati della presidenza, dai collaboratori del preside esonerati dall'insegnamento, da insegnanti in servizio militare, da insegnanti esonerati per motivi sindacali e per mandato politico e amministrativo, da insegnanti beneficiari dell'art. 453 del D.L.vo n. 297/94 ovvero utilizzati ai sensi dell'art. 456 del D.L.vo n. 297/94, da docenti in assegnazione provvisoria in altra sede, da docenti mantenuti in servizio ai sensi dell'art. 458 del D.L.vo n. 297/94.

(3) Relativamente alla scuola secondaria le ore di insegnamento in classi collaterali che non concorrono a costituire cattedre orario sono preliminarmente conferite dal capo d'istituto, per completamento dell'orario d'obbligo, ai docenti di ruolo e ai supplenti annuali e temporanei in servizio nell'istituto con cattedra costituita con un numero di ore inferiore alle 18, nonché per il conferimento di ore di insegnamento eccedenti, fino a quando non sarà data attuazione all'art. 14, comma 8, del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, entro il limite di 24 ore settimanali. Successivamente le ore di insegnamento in classi collaterali non utilizzate dal capo di istituto per le precedenti operazioni sono conferite dal provveditore agli studi.

 

Art. 2 - Requisiti –

1. Possono aspirare al conferimento di nomine coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti, alla scadenza del termine utile per la presentazione della domanda;

A) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica), ovvero cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea (1):

B) godimento dei diritti politici;

C) età non inferiore agli anni 18;

D) idoneità fisica all'esercizio delle funzioni di insegnante;

E) titolo di studio prescritto per l'inclusione nella graduatoria provinciale richiesta.

2. Non possono presentare domanda di nuova nomina ai sensi della presente ordinanza coloro che abbiano compiuto o compiano i 65 anni di età alla data di inizio dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data in cui viene presentata la domanda. Il compimento del sessantacinquesimo anno di età nel corso di uno degli anni scolastici del triennio di validità delle graduatorie provinciali di supplenza comporta il venir meno del titolo A conseguire supplenze per gli anni scolastici successivi.

3. Non possono presentare domanda di nuova nomina gli impiegati dello Stato e degli enti pubblici collocati a riposo ai sensi della legge n. 336/1970, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelli collocati a riposo ai sensi dell'art. 67 del D.P.R. n. 748/1972.

(1) Per i cittadini degli stati membri dell'Unione europea si applica l'art. 3 del D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174.

 

Art. 3 - Presentazione della domanda -

1. Gli aspiranti al conferimento di nomine nelle scuole materne, elementari e nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria devono presentare domanda al provveditore agli studi della provincia nelle cui graduatorie desiderano essere inclusi (1) (2).

2. Gli aspiranti già compresi in graduatoria provinciale non devono presentare domanda di inclusione e/o di aggiornamento salvo che risultino in possesso di titoli valutabili, conseguiti successivamente alla precedente inclusione, ovvero di titoli erroneamente valutati o non presentati in precedenza. Devono, comunque, ripresentare domanda, unitamente all'apposito allegato n. 28, ai soli fini dell'aggiornamento nell'attribuzione delle precedenze di cui ai commi 10 e 11 dell'art. 1, tutti coloro che nelle precedenti graduatorie risultavano forniti di precedenze di tipo "A" e "B" in graduatorie di scuola secondaria. In caso di mancato adempimento gli interessati saranno inclusi nelle relative graduatorie provvisorie senza alcun titolo di precedenza, fatta salva, ai fini di cui trattasi, la facoltà di produrre reclamo entro 5 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie medesime.

3. Le domande devono essere presentate per tutti gli ordini di scuola ogni triennio dal 30 gennaio al 28 febbraio.

4. Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con l'avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

5. La domanda deve essere redatta unicamente sul modulo di cui all'allegato 1 per la scuola materna e per la scuola elementare, all'allegato 5 per la scuola secondaria e deve contenere la scheda personale dell'aspirante coma da allegati 2, 4 e 6 rispettivamente per la scuola materna, elementare e secondaria. In caso di necessità in luogo dei moduli originali è ammessa la presentazione di copie fotostatiche.

6. Le istruzioni per la compilazione della domanda e della scheda fanno parte integrante dell'ordinanza.

7. Non saranno prese in considerazione le domande di coloro che non abbiano utilizzato i moduli prescritti.

8. Nella domanda l'aspirante deve indicare il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, la residenza e l'indirizzo (3); deve, inoltre, compilare il modulo-domanda e la scheda - che costituisce parte integrante della documentazione - in tutte le loro parti seguendo le istruzioni allegate al modulo stesso.

9. Le dichiarazioni predisposte nelle apposite zone del modulo-domanda - ivi compresa quella relativa all'iscrizione nelle liste elettorali- sono obbligatorie, ad esclusione di quella relativa ai servizi prestati; qualora non siano effettuate le indicazioni richieste cancellando la parte che non interessa, le dichiarazioni si intendono negative.

10. L'omessa dichiarazione che integri gli estremi di dichiarazione falsa comporta l'esclusione da tutte le graduatorie (vedere art. 11), fatti salvi gli ulteriori provvedimenti che dovessero rendersi necessari sul piano penale e disciplinare. Le dichiarazioni relative alla cittadinanza ed alla inesistenza di destituzioni o dispense dal pubblico impiego sono già per intero predisposte sul modulo; la eventuale mancanza di detti requisiti è causa di esclusione ai sensi del successivo art. 11.

11. Con una sola domanda è consentito chiedere l'inserimento in più graduatorie della stessa provincia.

12. L'interessato dovrà indicare nella scheda personale in quali graduatorie desidera essere incluso ed annotare, a margine di ciascuna graduatoria, il tipo E, per l'istruzione secondaria, il numero di codice della graduatoria stessa quale risulta dall'elencazione contenuta nell'allegato n. 10A.

13. I cittadini italiani residenti all'estero sono esentati dalla osservanza delle vigenti norme sul bollo e debbono presentare, nei termini previsti dal precedente III comma, la domanda all'autorità consolare, che la trasmetterà tempestivamente al competente provveditore agli studi.

14. Gli aspiranti alle nomine possono essere inclusi in graduatorie provinciali e di istituto o di circolo di una sola provincia (4). Gli aspiranti che siano già inclusi nelle graduatorie di una provincia - purché in possesso del titolo di abilitazione o del titolo di studio validi per l'accesso alle graduatorie richieste, secondo il nuovo ordinamento di cui al D.M. n. 334 del 24 novembre 1994 - hanno facoltà di chiedere, mediante l'apposita dichiarazione prevista nel modulo-domanda, la cancellazione dalle graduatorie medesime al fine di poter presentare una nuova domanda, con le modalità e nei termini di cui al presente articolo, in un'altra provincia. La cancellazione dalle graduatorie della provincia di precedente inclusione opera a condizione che si sia verificata l'ammissione alle graduatorie della nuova provincia richiesta.

15. I docenti che abbiano chiesto l'inclusione in graduatorie di più di una provincia saranno esclusi dalle graduatorie di tutti i provveditorati in cui abbiano presentato domanda, ai sensi del successivo art. 11, per il triennio di validità delle graduatorie.

16. Gli aspiranti in possesso dei titoli di specializzazione o di differenziazione didattica che intendano essere inclusi nelle graduatorie speciali di cui al successivo art. 7 devono farne espressa richiesta.

17. L'inclusione nelle graduatorie speciali previste per ogni ordine di scuola non è subordinata alla inclusione nella graduatoria per le scuole comuni.

18. Qualora non sia stata indicata alcuna graduatoria, barrando le relative caselle nella scheda personale, l'aspirante alle nomine nella scuola materna ed elementare sarà incluso d'ufficio nella graduatoria di scuola normale.

19. Gli aspiranti alle nomine nelle scuole secondarie che non abbiano espressamente indicato alcuna graduatoria, saranno invitati, a cura dal provveditore agli studi, ad indicare le graduatorie provinciali in cui desiderano accedere.

20. Ai fini del conferimento delle supplenze temporanee nelle scuole elementari e materne gli aspiranti possono indicare fino a due circoli didattici, qualunque sia il comune di residenza. In mancanza di tale indicazione essi sono assegnati d'ufficio dal provveditore agli studi, tenendo conto del comune di residenza.

21. Gli aspiranti a supplenze temporanee di cui al comma precedente, forniti di titoli di specializzazione o di differenziazione didattica, sono inclusi nei due circoli didattici per tutti i tipi di posto in essi funzionanti, in relazione al titolo posseduto. Gli aspiranti a supplenze temporanee, sia nella scuola materna ed elementare che nella scuola secondaria, hanno diritto di ottenere, nell'ambito provinciale, ai sensi dell'undicesimo e dodicesimo comma dell'art. 22, ove forniti di titolo di specializzazione, il posto in luogo del supplente temporaneo non specializzato nominato su posto di sostegno.

22. I dipendenti di ruolo e non di ruolo dello Stato e degli enti pubblici sono tenuti a dichiarare tale loro qualità agli effetti del successivo art. 16.

23. I titolari di pensione, percepita a qualsiasi titolo, debbono dichiarare nella domanda tale loro qualità

24. La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, da un cancelliere, dal segretario comunale o dal funzionario competente a ricevere la domanda stessa.

25. Per i dipendenti statali di ruolo o non di ruolo e per gli insegnanti in servizio in scuole statali è sufficiente il visto del capo d'ufficio o scuola presso cui prestano servizio.

26. La mancata sottoscrizione della domanda ovvero la mancata autenticazione della firma nella domanda stessa possono essere regolarizzate entro il termine stabilito dal provveditore.

27. Gli aspiranti al conferimento delle supplenze nella scuole elementare che, avendo conseguito l'idoneità in un concorso per esami e titoli di scuola elementare con il superamento anche di una o più prove facoltative di lingua straniera, intendano usufruire della precedenza nella nomina di supplenza per la sostituzione dei titolari che impartiscono l'insegnamento della lingua o lingue straniere oggetto delle prove superate, devono produrre apposita domanda al provveditore agli studi entro 30 giorni dalla pubblicazione della relativa graduatoria di merito. Se la domanda è diretta al medesimo provveditore agli studi che ha espletato il concorso magistrale, l'accertamento dei requisiti è effettuato d'ufficio; nel caso di presentazione ad un provveditore agli studi di provincia diversa da quella nella quale il concorso si è espletato, l'aspirante deve allegare alla domanda la relativa certificazione, rilasciata dal competente provveditore, attestante il superamento del concorso e delle prove facoltative di lingua straniera. Per il triennio scolastico 1995/96 - 1996/97 e 1997/98, il riconoscimento del diritto di precedenza in questione sarà effettuato, con procedura manuale, a cura dei competenti uffici scolastici, che ne daranno successiva comunicazione, nei trenta giorni successivi alla data di scadenza sopraindicata, ai competenti direttori didattici di due circoli indicati dall'aspirante, al fine del conferimento delle relative supplenze temporanee.

(1) Per la provincia di Bolzano gli aspiranti, che hanno titolo, possono presentare distinte domande al sovrintendente scolastico, all'intendente scolastico per la scuola delle località ladine, all'intendente scolastico per le scuole in lingua tedesca, con l'obbligo di documentare l'appartenenza al gruppo linguistico.

L'appartenenza al gruppo linguistico è riferita al possesso della lingua madre corrispondente, come previsto dall'art. 12 del D.P.R. 30 gennaio 1973, n. 116, riprodotto nel testo unificato di cui al D.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89, possesso che deve essere documentato, sia per gli aspiranti residenti in provincia di Bolzano e sia per quelli non residenti in detta provincia, con atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà

(2) Nella scuola elementare e materna possono presentare domanda anche in una seconda provincia i maestri elementari ciechi ed i maestri elementari e gli insegnanti di scuola materna residenti nelle province di Trieste e Gorizia.

(3) Ogni successiva variazione di indirizzo dovrà essere tempestivamente comunicata al provveditore agli studi a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

(4) Sono fatte salve le eccezioni di cui alle precedenti note 1 e 2.

 

Art. 4 - Documentazione della domanda -

1. Gli aspiranti che risultano in possesso di titoli conseguiti successivamente all'inclusione nella precedente graduatoria provinciale ovvero erroneamente valutati o non presentati in precedenza possono chiedere l'aggiornamento del punteggio, presentando i relativi titoli valutabili.

2. La domanda di cui al comma precedente deve essere prodotta utilizzando gli appositi moduli.

3. I nuovi aspiranti all'inclusione in graduatoria devono allegare alla domanda la scheda ed i seguenti documenti:

A) titolo di studio prescritto per l'inclusione nella graduatoria richiesta ai sensi del successivo art. 7 (1);

B) diploma o certificato di abilitazione all'insegnamento ai fini della inclusione nelle graduatorie degli abilitati per la scuola materna e per la scuola secondaria;

C) titoli di specializzazione o di differenziazione didattica richiesti per l'inclusione nelle graduatorie speciali di cui al successivo articolo 7 e per l'inclusione negli elenchi per il sostegno di cui al successivo art. 5.

4. Deve essere altresì presentato il certificato del competente direttore didattico comprovante il diritto alla precedenza assoluta, prevista dalla legge n. 90/1957, per l'insegnamento nelle scuole elementari di montagna.

5. Devono essere presentati insieme alla domanda, perché possano essere presi in considerazione, anche tutti i documenti che valgono ad attestare i servizi scolastici eventualmente prestati (2) e i titoli di cultura nonché gli altri titoli che siano valutabili ai sensi delle tabelle allegate alla presente ordinanza e/o che diano diritto a preferenza nella nomina.

6. Gli interessati per fruire della preferenza a parità di punteggio di cui al successivo art. 10 debbono presentare certificazione rilasciata dai competenti uffici (3).

7. Non è consentita la presentazione dei titoli acquisiti successivamente al termine di presentazione delle domande di iscrizione nelle graduatorie provinciali.

8. Il risultato utile conseguito in concorsi a cattedra ovvero in concorsi a posti nella scuola materna ed elementare è valutabile a condizione che entro la data di scadenza per la presentazione delle domande siano state espletate sia le prove scritte e sia quelle orali per tutti i concorrenti, a prescindere dalla approvazione della relativa graduatoria di merito.

9. Nel caso in cui la graduatoria di merito non sia stata ancora approvata, il risultato utile di concorso può essere attestato da apposita dichiarazione, redatta in carta semplice e sottoscritta dall'interessato sotto la propria responsabilità, dalla quale risulti la votazione conseguita nelle sole prove d'esame.

10. Qualora siano stati attribuiti in graduatorie provinciali punteggi sulla base di dichiarazioni attestanti risultati utili di concorso, il provveditore agli studi si riserva di accertare la veridicità delle dichiarazioni stesse, tenendo comunque presente che le dichiarazioni false o mendaci sono perseguibili penalmente.

11. Gli aspiranti docenti portatori di handicap ai sensi dell'art. 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, devono presentare specifica documentazione ai fini dell'attribuzione del diritto di priorità nella scelta della sede, secondo le disposizioni di cui al successivo art. 15 - comma 28.

12. Gli aspiranti che hanno titolo a beneficiare delle riserve previste dalla legge n. 482/68 e della legge n. 466/1980 devono documentare il diritto alla riserva, con certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro competente ai sensi dell'art. 19 della legge n. 482/68, attestante lo stato di disoccupazione. In occasione dell'aggiornamento triennale delle graduatorie provinciali i titoli di preferenza e/o riserva, devono essere ripresentati ai fini della loro valutazione.

13. Tuttavia, per gli aspiranti che abbiano ottenuto una supplenza nell'anno scolastico nel corso del quale presentano la domanda e che, per lo stato di occupazione, non possono entrare in possesso del certificato di disoccupazione aggiornato, è da ritenersi ugualmente valido, ai fini del beneficio della riserva, il certificato recante una data immediatamente antecedente al conferimento della supplenza.

14. Così pure, per gli aspiranti che siano vincolati da rapporto di lavoro con amministrazioni pubbliche o private - sempreché tale rapporto sia precario o temporaneo, con contratto a termine di durata non superiore ad un anno, la cui scadenza sia stata fissata per data antecedente a quella di decorrenza della eventuale nomina - è sufficiente la presentazione, ai fini anzidetti, di un certificato rilasciato nel periodo immediatamente precedente allo stesso rapporto di lavoro temporaneo. In tal caso gli interessati dovranno dimostrare la natura di precarietà e di temporaneità del precedente rapporto di lavoro, mediante certificazione rilasciata dall'amministrazione dalla quale dipendono.

15. Se trattasi di amministrazione privata, il certificato deve indicare anche l'ente a cui sono stati versati i contributi di assistenza e previdenza: la mancanza di tali indicazioni esclude il diritto alla riserva.

16. Nei certificati di servizio rilasciati da istituti legalmente riconosciuti o da scuole elementari parificate devono essere indicati gli estremi del decreto di riconoscimento e della convenzione relativa al funzionamento dell'istituto della classe in cui il richiedente ha insegnato. Qualora la domanda sia prodotta ad altro provveditore agli studi detti certificati debbono essere vidimati, per la scuola secondaria dal competente provveditore agli studi e, per la scuola materna ed elementare dal competente direttore didattico.

17. Con effetto dai servizi d'insegnamento relativi all'anno scolastico 1991/92 i certificati di servizio rilasciati da scuole non statali devono tassativamente indicare l'ente cui sono stati versati i contributi di assistenza e previdenza; in mancanza di tale indicazione i relativi servizi non sono oggetto di alcuna valutazione

18. Tutti i certificati di servizio debbono inoltre indicare la data di inizio e quella di cessazione del servizio e, relativamente all'istruzione secondaria, la classe di concorso di insegnamento.

19. I servizi prestati in scuole non statali all'estero debbono essere certificati dai dirigenti scolastici responsabili e convalidati dalle autorità consolari competenti.

20. Tutti i documenti debbono essere presentati in originale o copia autenticata. I documenti non presentati unitamente alla domanda ovvero non presentati entro il termine di scadenza della presentazione delle domande di inclusione o di aggiornamento del punteggio in graduatoria provinciale non possono essere presi in considerazione.

21. Il riferimento ai documenti in possesso del provveditorato agli studi destinatario della domanda, è possibile, a condizione che venga precisato in modo circostanziato in quale occasione ed in quale anno scolastico detti documenti siano stati prodotti.

22. Se qualche documento sia formalmente imperfetto, il provveditore agli studi ne cura la restituzione all'interessato, il quale deve ripresentarlo, previa regolarizzazione, entro e non oltre il termine di 5 giorni dalla ricezione del documento stesso.

23. Il provveditore agli studi che abbia rilevato, direttamente o su segnalazione dei capi d'istituto, dichiarazioni false nella domanda o nella scheda ovvero alterazioni volontariamente apportate nella documentazione originale o in copia, dopo aver accertato la responsabilità dell'insegnante, dispone, salvi gli ulteriori provvedimenti, la decadenza dall'eventuale nomina già conferita e dichiara l'insegnante stesso decaduto dal diritto di conseguire ulteriori nomine per il triennio di validità delle graduatorie.

24. Limitatamente all'inclusione nelle graduatorie della provincia di Bolzano, deve essere altresì documentata l'appartenenza al gruppo linguistico secondo quanto richiesto dal precedente art. 3.

25. Gli aspiranti alle nomine nelle scuole ladine della provincia di Trento di cui al successivo art. 29, devono presentare idonea documentazione della conoscenza della lingua e della cultura ladina, acquisita secondo le modalità di cui all'art. 2, comma 2, del D.L.vo 16 dicembre 1993, n. 592.

26. Alle domande prodotte ai sensi del precedente art. 3, comma 27, per l'attribuzione della precedenza nella nomina di supplenza per la sostituzione dei titolari di scuola elementare che provvedono all'insegnamento della lingua straniera, deve essere allegata la certificazione attestante il superamento del concorso e delle prove facoltative di lingua straniera; tale certificazione non è richiesta nel caso di domanda diretta al medesimo provveditore che ha espletato il concorso, in quanto tale accertamento sarà effettuato d'ufficio.

(1) Qualora dal documento non risulti la votazione conseguita nel relativo esame dovrà essere allegato, ai fini della valutazione del relativo punteggio, altro certificato che attesti tale votazione.

I docenti che chiedono la inclusione in graduatorie, per l'accesso alle quali sia richiesto che il piano di studi comprenda determinate discipline, sono tenuti a presentare un certificato di laurea da cui risulti che l'aspirante alla nomina abbia superato l'esame o gli esami relativi a tali discipline. In mancanza della suddetta attestazione il certificato di laurea verrà preso in considerazione per i soli effetti derivanti dalle attestazioni in esso contenute, salvi gli effetti dell'eventuale regolarizzazione.

Qualora dal certificato di laurea o diploma non risulti la votazione conseguita sarà attribuito il punteggio minimo previsto dalle tabelle di valutazione dei titoli (punti 12) senza le maggiorazioni di punteggio proporzionali al voto.

Ai documenti ed ai titoli in lingua straniera deve essere unita la traduzione ufficiale.

(2) Il servizio militare di cui al successivo art. 9 deve essere documentato con copia fotostatica del foglio matricolare. Il foglio matricolare, qualora non sia stato ancora rilasciato, potrà essere sostituito con il foglio di congedo illimitato unitamente ad una dichiarazione dell'interessato da cui risulti la data in cui detto documento è stato richiesto al competente ufficio, la durata del servizio stesso e che il medesimo è stato prestato senza demerito. La copia fotostatica del foglio matricolare sarà prodotta dall'interessato non appena il foglio matricolare sarà rilasciato dal predetto ufficio.

Per i militari non congedati, il servizio militare già prestato sarà documentato con una dichiarazione del comandante del corpo dalla quale risulti la durata del servizio prestato e che il medesimo è stato prestato senza demerito. La dichiarazione dovrà contenere anche l'indicazione della data presunta di cessazione del servizio militare di leva. (3)

Non sarà ritenuta valida la certificazione rilasciata dall'associazione di categoria che non abbia natura di ente di diritto pubblico.

 

Art. 5 - Nomine per il sostegno nella scuola media e negli istituti secondari di II grado -

1. Gli aspiranti forniti di specializzazione di cui all'art. 325 del D.L.vo n. 297/94 hanno titolo a richiedere, nella stessa domanda di inclusione in graduatoria provinciale, il conferimento di nomina per il sostegno ad alunni portatori di handicap, sia nella scuola media che negli istituti di II grado, allegando il titolo di specializzazione posseduto.

2. Il provveditore agli studi compila tre elenchi per il sostegno rispettivamente ad alunni di scuola media portatori di handicap psico-fisici, della vista e dell'udito ed analoghi elenchi per il sostegno ad alunni di scuola secondaria di II grado ulteriormente distinti per ciascuna delle quattro aree disciplinari in cui è costituita la relativa dotazione organica provinciale.

Tali elenchi sono da considerarsi graduatorie provinciali ai fini del conferimento delle nomine di supplenza annuale e temporanea sino al termine delle attività didattiche per posti di sostegno nella scuola media, ovvero per attività di sostegno negli istituti di II grado.

3. Per la scuola media gli aspiranti sono inclusi nei relativi elenchi, sulla base del miglior punteggio conseguito in una qualsiasi graduatoria di scuola media. Per la scuola secondaria di II grado gli aspiranti sono inclusi negli elenchi relativi all'area o alle aree disciplinari cui sono riferite le graduatorie provinciali di scuola secondaria superiore in cui figurano e, in ciascun elenco, conseguono il miglior punteggio ottenuto in una qualsiasi delle suddette graduatorie appartenenti alla medesima area disciplinare dell'elenco presso in esame. Per l'attribuzione delle precedenze si applicano le specifiche disposizioni di cui al precedente art. 1, punto D.

4. In ciascuno degli elenchi costituiti secondo le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 gli abilitati precedono i non abilitati Per gli elenchi relativi alla scuola media rilevano esclusivamente le abilitazioni relative ad insegnamenti della scuola secondaria di I grado. Per ciascuno degli elenchi della scuola secondaria superiore rilevano esclusivamente le abilitazioni relative ad insegnamenti della scuola secondaria di II grado riferiti alla medesima area disciplinare dell'elenco preso in esame.

5. Gli aspiranti inclusi in graduatorie provinciali relative ad insegnamenti per cui è richiesto il possesso del solo diploma di istruzione secondaria superiore sono inclusi negli elenchi del sostegno per la scuola secondaria di II grado, nella corrispondente area disciplinare, unitamente ai docenti per i cui insegnamenti è richiesto il diploma di laurea. I docenti per i cui insegnamenti non è prevista abilitazione sono inseriti, negli elenchi, tra i docenti non abilitati.

6. Gli elenchi per il sostegno di cui ai commi precedenti sono pubblicati congiuntamente alle graduatorie definitive e non sono di per sé impugnabili, ma possono essere fatti rilevare solo errori materiali. Resta ferma la possibilità di ricorrere ai sensi del successivo art. 18 -comma 10-. Gli elenchi hanno validità permanente e sono aggiornati con le stesse modalità e termini previsti per le graduatorie provinciali.

7. L'eventuale esaurimento e conseguente ricompilazione delle graduatorie provinciali da cui l'aspirante ha tratto il punteggio con cui è stato incluso negli elenchi per il sostegno non producono effetti sui medesimi elenchi per il sostegno, a meno che questi ultimi non siano essi stessi esauriti e gli interessati non abbiano presentato domanda di aggiornamento del relativo punteggio ai sensi del VI comma del successivo art. 13.

8. I singoli elenchi per il sostegno esauritisi nel corso del primo o del secondo anno del triennio sono ricompilati secondo quanto previsto al successivo art. 13. I titoli valutabili presentati dagli aspiranti ai fini dell'aggiornamento del punteggio negli elenchi per il sostegno esauriti, secondo le disposizioni di cui ai commi precedenti, sono utili esclusivamente per la determinazione della posizione dei candidati negli elenchi per il sostegno ricompilati, lasciando invariata la posizione dei candidati medesimi nelle graduatorie provinciali in cui già figurano, a meno che, in concomitanza, le graduatorie medesime non siano pure esaurite ed i docenti abbiano prodotto domanda anche ai fini della loro ricompilazione.

9. Coloro che presentano domanda per gli elenchi del sostegno esauriti e non figurano già in altre graduatorie della provincia prescelta, debbono presentare, in aggiunta al titolo di specializzazione di cui al I comma, il titolo di studio che dà accesso alla graduatoria o alle graduatorie cui far riferimento per il calcolo dei titoli valutabili e, quindi, del miglior punteggio da assegnare per l'inclusione negli elenchi medesimi secondo le disposizioni di cui ai precedenti commi 3 e 4.

10. Non è ammessa l'inclusione in graduatoria provinciale di una provincia e l'inclusione nei vari elenchi per il sostegno di un'altra provincia. Non è ammessa l'inclusione negli elenchi di province diverse.

11. Ove nel corso del conferimento delle supplenze risulti esaurito lo specifico elenco di sostegno su cui dovrebbe essere effettuata la nomina, la supplenza in questione viene conferita all'aspirante con migliore collocazione in graduatoria tra tutti gli altri elenchi di sostegno relativi al medesimo ordine scolastico secondario (di primo ovvero di secondo grado) cui appartiene il posto da ricoprire. In caso di esaurimento di tutti gli elenchi per il sostegno il conferimento delle nomine necessarie avviene sulla base delle graduatorie provinciali relative ad insegnamenti impartiti negli istituti e scuole cui si riferisce la nomina, con riguardo ai candidati con migliore posizione assoluta nelle graduatorie medesime e con riguardo, per la scuola secondaria di II grado all'area disciplinare interessata; in questo caso l'eventuale rinuncia alla nomina su posto di sostegno non dà luogo ad alcuna sanzione.

12. Il servizio prestato su posto di sostegno nella scuola secondaria è valutato per l'inclusione nelle graduatorie provinciali ai sensi della lettera G) della tabella C di valutazione (1 punto per ciascun mese). Detto servizio, tuttavia, in una graduatoria a scelta dell'interessato è valutato ai sensi della lettera F), con 2 punti al mese, fino ad un massimo di 12 punti per ciascun anno scolastico.

 

Art. 6 - Trasferimenti di domande –

1. Gli aspiranti - forniti di titolo di abilitazione o di titolo di studio richiesti dal vigente ordinamento di cui al D.M. n. 334/94 per l'accesso alle relative graduatorie - che, avendo presentato nei termini domanda di inclusione nelle graduatorie provinciali, debbano trasferirsi in altra provincia nell'anno scolastico successivo, possono chiedere entro il 30 giugno al provveditore agli studi di quest'ultima provincia di essere nominati dopo l'ultimo aspirante incluso nella corrispondente graduatoria dei non abilitati, previa cancellazione da tutte le graduatorie della provincia di provenienza. Detto trasferimento è consentito in tutti gli anni del triennio di validità delle graduatorie ivi incluso il primo.

2. Nella domanda, che deve essere diretta ad entrambi i provveditorati agli studi interessati, il docente deve dichiarare, a pena di nullità e sotto la propria personale responsabilità (1), il punteggio conseguito nelle graduatorie provinciali di provenienza specificando, per ciascuna graduatoria, il titolo di abilitazione o di studio posseduto.

3. Entro il 31 luglio il provveditore agli studi pubblica l'elenco dei docenti che hanno chiesto il trasferimento in altra provincia, nonché l'elenco dei docenti che hanno chiesto ed ottenuto il trasferimento nella provincia ed avverso quest'ultimo elenco è ammesso reclamo entro 5 giorni.

Dopo l'esame dei reclami eventualmente pervenuti, il provveditore pubblica l'elenco definitivo dei docenti che hanno ottenuto il trasferimento nella provincia. Avverso l'elenco definitivo è ammesso ricorso giurisdizionale ovvero ricorso straordinario al capo dello Stato.

4. I docenti trasferiti nelle graduatorie di altra provincia possono chiedere l'inclusione in coda alle graduatorie di circolo o di istituto relative agli aspiranti non abilitati compresi in graduatoria provinciale, ai fini del conseguimento di supplenze temporanee. La relativa domanda deve essere prodotta, secondo le modalità stabilite dal successivo art. 19, entro il 20 agosto direttamente ai capi di istituto, sia per la scuola materna ed elementare, sia per la scuola secondaria.

5. Fermo restando il principio dell'iscrizione in coda alle graduatorie di circolo o d'istituto dei docenti non abilitati inclusi in graduatoria provinciale, gli aspiranti compresi in graduatoria provinciale possono produrre, entro il 31 luglio di ciascun anno, domanda di supplenza temporanea in altri circoli o istituti della stessa provincia, in sostituzione di quelli precedentemente indicati e senza superare il numero massimo consentito, dando comunicazione ai precedenti circoli o istituti dell'avvenuta sostituzione.

6. Analoga possibilità di inclusione in coda alle graduatorie di circolo o d'istituto dei docenti non abilitati inclusi in graduatoria provinciale è consentita, entro il 31 luglio, ai docenti inclusi in graduatoria provinciale che, a tempo debito, non abbiano provveduto a produrre domanda di supplenza temporanea.

7. Gli inserimenti in coda alle graduatorie provinciali dei non abilitati ed alle graduatorie di circolo o d'istituto dei docenti non abilitati inclusi in graduatoria provinciale di cui al presente articolo si attuano distintamente ed in sequenza progressiva per ciascun anno scolastico. Nell'ambito di ciascuna coda relativa ad un medesimo anno scolastico, i docenti di cui ai commi 5 e 6 formano unica categoria e precedono l'altra categoria relativa ai docenti di cui al comma 4. All'interno di ciascuna delle suddette categorie e con riferimento al medesimo anno scolastico di inserimento, valgono, per l'ordine di graduatoria, i relativi punteggi ed i criteri di priorità indicati all'ultimo capoverso del precedente art. 1 - XII comma.

(1) Si applicano le sanzioni di cui al precedente art. 4, comma 23

 

Titolo II - Operazioni di competenza del provveditore agli studi

Art. 7 - Formazione delle graduatorie e titoli validi per l'inclusione -

1. Il provveditore agli studi, dopo aver curato gli adempimenti previsti dall'art. 597 del D.L.vo n. 297/94, esamina le domande presentate dagli aspiranti e la documentazione allegata; attribuisce i relativi punteggi secondo i criteri di valutazione indicati nelle allegate tabelle E, sulla base del punteggio complessivo spettante a ciascun aspirante, procede alla compilazione delle graduatorie - degli abilitati e dei non abilitati - previste dall'art. 522 del D.L.vo n. 297/94 (1), mediante l'utilizzazione del sistema informativo.

2. In caso di parità di punteggio, si applicano i criteri di preferenza secondo l'ordine indicato nel successivo articolo 10.

3. Le graduatorie così determinate dovranno riportare, accanto al nome di ciascun aspirante, il punteggio complessivo attribuito in base alle tabelle di valutazione e l'eventuale possesso dei requisiti che a norma dell'art. 1 -commi 10, 11 e 12- diano diritto a precedenza, a norma dell'art. 10 diano diritto a preferenza, a norma dell'art. 14 diano diritto a riserva di posti, a norma dell'art. 15 -comma 28- diano diritto a priorità nella scelta della sede; per la scuola elementare e materna dovranno, altresì, riportare l'indicazione dei circoli ai quali l'insegnante è assegnato su domanda o d'ufficio ai fini delle supplenze temporanee. Per la scuola elementare, nelle graduatorie per i posti di tipo comune dovrà altresì essere riportata l'annotazione del diritto di precedenza per la nomina di supplenza dei titolari che impartiscono l'insegnamento della lingua straniera, a favore di coloro che ne abbiano fatta richiesta e documentato il possesso dei relativi requisiti, ai sensi dei precedenti artt. 1, 3 e 4.

4. Le graduatorie provinciali degli aspiranti a supplenze assumono carattere permanente, a partire da quelle compilate per il biennio 1989/90. Sono altresì permanenti le graduatorie ricompilate a seguito del loro esaurimento. Le graduatorie provinciali sono aggiornate ogni triennio a partire dall'anno scolastico 1992/93, salvo il loro esaurimento, come previsto dall'art. 13.

5. Gli aspiranti inclusi in graduatoria provinciale sono mantenuti, per ciascun anno scolastico del triennio di validità, in detta graduatoria con il medesimo punteggio, fatte salve le eventuali operazioni di trasferimento di domande in altra provincia di cui al precedente art. 6 e gli eventuali depennamenti dalle graduatorie di cui alle successive disposizioni della presente ordinanza.

6. La mancata accettazione della nomina di supplenza annuale o temporanea del provveditore comporta il depennamento definitivo della relativa graduatoria, fatto salvo quanto stabilito dal successivo articolo 15, comma 4. Il depennamento non si applica nel caso di accettazione di nomina provveditoriale per altra graduatoria.

7. I docenti depennati dalle graduatorie permanenti, a seguito della mancata accettazione di alcune delle nomine per le quali sono stati convocati, hanno titolo di ottenere, a domanda, il reinserimento in graduatoria per l'anno scolastico immediatamente successivo, utilizzando gli appositi moduli e compilando esclusivamente le sezioni "dati anagrafici" e "graduatorie richieste".

8. La domanda di cui al comma precedente deve essere presentata dal 30 gennaio al 28 febbraio dell'anno scolastico antecedente a quello per il quale viene chiesto il reinserimento.

9. Gli aspiranti depennati dalle graduatorie provinciali, che non abbiano chiesto il reinserimento per l'anno scolastico immediatamente successivo, possono presentare domanda di inclusione, in qualità di nuovi aspiranti, solo in occasione dell'aggiornamento triennale delle graduatorie permanenti.

10. Nella scuola materna ed elementare il sostegno degli alunni portatori di handicap della vista, dell'udito e psico-fisici è affidato ad aspiranti inclusi nelle graduatorie relative ad insegnamenti impartiti in sezioni e classi di scuole statali per non vedenti, per minorati dell'udito e per minorati psico-fisici. Il conferimento delle nomine avviene in base al posto di graduatoria.

A - Scuola materna

11. Le graduatorie relative all'insegnamento nella scuola materna dovranno essere formate -distintamente per aspiranti abilitati e per aspiranti non abilitati- in relazione a:

1) sezioni di scuola comune;

2) sezioni speciali per handicappati psicofisici;

3) sezioni speciali per handicappati della vista;

4) sezioni speciali per handicappati dell'udito;

5) sezioni ad indirizzo didattico differenziato.

12. Per l'inclusione nella graduatoria degli abilitati occorre il possesso dell'abilitazione specifica all'insegnamento nella scuola materna statale.

13. Per l'inclusione nelle graduatorie delle sezioni speciali per handicappati psicofisici, della vista e dell'udito, occorre il possesso della relativa specializzazione conseguita a norma dell'art. 325 del D.L.vo n. 297/94, per l'insegnamento nelle scuole materne speciali. Per i posti di scuola speciale e posti di sostegno per handicappati psicofisici, della vista e dell'udito funzionanti presso scuole o sezioni con indirizzo didattico differenziato, la precedenza nel conferimento delle supplenze è attribuita ai docenti in possesso del titolo di specializzazione ex art. 325 del D.L.vo n. 297/94 congiunto con il correlato titolo di specializzazione per l'insegnamento di metodo didattico differenziato.

14. Per l'inclusione nelle graduatorie per posti di scuola ad indirizzo didattico differenziato occorre il possesso del titolo conseguito al termine dei corsi istituiti ai sensi dell'art. 365 del D.L.vo n. 297/94 per la scuola materna, o in alternativa e limitatamente alle scuole ad indirizzo didattico differenziato secondo il metodo Montessori, il diploma di abilitazione per il grado preparatorio conseguito presso la scuola magistrale statale secondo il metodo Montessori di Roma.

15. Per l'inclusione nella graduatoria degli aspiranti non abilitati occorre il possesso di diploma rilasciato da una scuola magistrale o da un istituto magistrale.

16. Per l'inclusione nelle graduatorie degli abilitati e dei non abilitati relative alle sezioni speciali o ad indirizzo didattico differenziato il possesso del titolo di specializzazione deve essere congiunto, rispettivamente, al titolo di abilitazione ed al titolo di studio. Per l'inclusione nelle graduatorie per posti di scuola ad indirizzo didattico differenziato secondo il metodo Montessori si richiamano le disposizioni di cui al precedente 14 comma.

B - Scuola elementare

17. Le graduatorie relative ai posti di insegnamento nella scuola elementare dovranno essere formate in relazione a:

1) posti di scuola comune;

2) posti di scuola speciale per handicappati psicofisici;

3) posti di scuola speciale per handicappati della vista;

4) posti di scuola speciale per handicappati dell'udito;

5) posti di scuola carceraria;

6) posti funzionanti presso gli istituti di rieducazione per minorenni;

7) posti di scuola ad indirizzo didattico differenziato;

8) posti di insegnamento di musica e canto presso le scuole speciali per handicappati della vista.

18. Per l'inclusione nella graduatoria degli aspiranti all'insegnamento in posti di scuola comune occorre il possesso del diploma di abilitazione magistrale.

19. Per l'inclusione nelle graduatorie degli aspiranti a posti di insegnamento di scuola speciale per handicappati psicofisici, della vista e dell'udito occorre il possesso della relativa specializzazione conseguita a norma dell'art. 325 del D.L.vo 297/94 per l'insegnamento in posti speciali di scuola elementare speciale. Per i posti di scuola speciale e posti di sostegno per handicappati psicofisici, della vista e dell'udito funzionanti presso scuole o sezioni con indirizzo didattico differenziato, la precedenza nel conferimento delle supplenze è attribuita ai docenti in possesso del titolo di specializzazione ex art. 325 del D.L.vo n. 297/94 congiunto con il correlato titolo di specializzazione per l'insegnamento di metodo didattico differenziato.

20. Per l'inclusione nelle graduatorie degli aspiranti a posti di scuola carceraria occorre il possesso del titolo di specializzazione rilasciato al termine di uno dei corsi organizzati dal ministero della P.I. d'intesa con quello di grazia e giustizia.

21. Per l'inclusione nelle graduatorie degli aspiranti a posti funzionanti presso gli istituti di rieducazione per minorenni occorre lo specifico titolo di specializzazione rilasciato al termine dei corsi istituiti d'intesa con il Ministero di grazia e giustizia (2).

22. Per l'inclusione nelle graduatorie degli aspiranti a posti di scuole ad indirizzo didattico differenziato (Montessori ed altri) occorre lo specifico titolo di specializzazione per l'insegnamento in scuole ad indirizzo didattico differenziato Montessori od altro titolo di specializzazione di indirizzo didattico differenziato.

23. Per l'inclusione nelle graduatorie degli aspiranti a posti di scuola speciale previste ai punti da 2) a 7) il possesso del relativo titolo di specializzazione deve essere congiunto al possesso del diploma di abilitazione magistrale.

24. Per l'inclusione nella graduatoria degli aspiranti a posti di insegnamento di musica e canto presso le scuole speciali per handicappati della vista (funzionanti presso gli istituti per ciechi con sede in Cagliari, Catania, Lecce, Napoli, Palermo, Perugia, Roma, Sassari e Trieste), occorre il possesso congiunto, per gli aspiranti vedenti e non vedenti, dei seguenti titoli:

A) Titolo di cultura per l'insegnamento della musica e canto (diploma di composizione o di musica corale e direzione di coro o di organo o di pianoforte)

B) Diploma di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista conseguito ai sensi dell'art. 325 del D.L.vo n. 297/94.

25. Al titolo di cultura di cui alla precedente lettera A) si attribuisce il punteggio previsto dalla lettera A) dell'allegata tabella B di valutazione.

26. Al titolo di specializzazione di cui alla precedente lettera B) si attribuisce il punteggio previsto dalla lettera B) della suddetta tabella B.

B1 - Scuole elementari di montagna

27. Il conferimento delle nomine per posti di insegnamento in scuole elementari nelle sedi di montagna è disposto, con precedenza assoluta, nei confronti degli aspiranti inclusi in graduatoria provinciale e residenti nello stesso comune da almeno 3 anni, ai sensi dell'art. 4, III comma della legge 1 marzo 1957, n. 90 (3).

28. Gli aspiranti alla nomina aventi diritto alla precedenza assoluta devono farne espressa richiesta nella domanda (4).

29. L'insegnante nominato in una scuola situata in sede di montagna ha diritto, nell'anno scolastico successivo, alla conferma della nomina del medesimo posto ovvero in un posto di sedi montane dello stesso comune di residenza, sempreché sussista la disponibilità (5).

30. Agli insegnanti nominati nelle scuole elementari di montagna non può essere concessa la deroga dall'obbligo della residenza nella stessa sede di servizio (6).

C - Scuola secondaria

31. Per l'inclusione nelle graduatorie degli aspiranti abilitati sono validi i titoli di abilitazione previsti dalla tabella A annessa al D.M. 334 del 24 novembre 1994, nella quale i diplomi di abilitazione assumono la medesima denominazione delle classi di concorso (vedere allegati n. 10A, parte specifica, e n. 15A). Per l'inclusione tra gli aspiranti abilitati è necessaria l'iscrizione all'albo (7).

32. L'iscrizione all'albo si intende comprensiva dell'abilitazione per quei titoli non abilitanti in base ai quali per effetto di disposizioni speciali sia stata disposta l'iscrizione stessa (8).

33. Le classi di concorso e le classi di abilitazione del previgente ordinamento sono dichiarate corrispondenti alle nuove classi di concorso, ai sensi della tabella A/1 annessa al decreto n. 334 del 24 novembre 1994 (vedere allegato n. 27A).

Conservano validità ai fini della corrispondenza tra classi di concorso e di abilitazione dei precedenti ordinamenti le note 1 e 2 poste in calce alla tabella A nonché la tabella B, di cui al D.M. 3 settembre 1982.

Coloro che sono in possesso di diplomi di abilitazione separatamente conseguiti per le classi di concorso 47/A - matematica, 38/A fisica e 50/A - materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado e 36/A - filosofia, psicologia e scienze dell'educazione - sono da considerarsi abilitati rispettivamente per la classe 49/A - matematica e fisica e per la classe 37/A - filosofia e storia.

La corrispondenza tra alcune abilitazioni del nuovo ordinamento viene determinata con la tabella A/2 allegata al D.M. n. 334 del 24 novembre 1994.

34. Per l'inclusione nelle graduatorie degli aspiranti non abilitati sono validi i titoli di studio previsti dalla tabella A annessa al D.M. n. 334/94.

Sono altresì validi i titoli di studio relativi a diplomi di laurea che hanno cambiato denominazione come precisato dalla tabella A/3 annessa al D.M. n. 334/94 (vedere allegato n. 26).

35. Per l'inclusione nelle graduatorie degli aspiranti a posti di insegnamento tecnico-pratico i titoli di studio validi sono quelli indicati nella tabella C annessa al D.M. 334/94 (per l'elenco delle relative graduatorie vedere parte specifica allegato 10A).

Le classi di concorso del previgente ordinamento sono dichiarate corrispondenti alle nuove classi di concorso, ai sensi della tabella C/1 annessa al decreto n. 334 del 24 novembre 1994 (vedere allegato n 27B).

La tavola di corrispondenza annessa al D.M. 3 settembre 1982 conserva la sua validità ai fini della corrispondenza tra le classi di concorso dei precedenti ordinamenti.

36. Per l'inclusione nelle graduatorie degli insegnanti di arte applicata negli istituti d'arte i titoli di studio validi sono quelli indicati nella tabella D allegata al D.M. 334/94 (per l'elenco delle relative graduatorie vedere parte specifica allegato 10A).

Le classi di concorso del previgente ordinamento sono dichiarate corrispondenti alle nuove classi di concorso, ai sensi della tabella D/1 annessa al decreto n. 334/94 (vedere allegato n. 27C).

37. Per l'inclusione nelle graduatorie di tedesco (seconda lingua) degli istituti e scuole secondarie con lingua di insegnamento italiana nella provincia di Bolzano gli aspiranti debbono essere in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca di cui al D.P.R. 752/76; gli aspiranti appartenenti al gruppo linguistico ladino devono, inoltre, dimostrare la conoscenza della lingua ladina, accertata nei modi previsti dal D.P.R. 89/83.

38. Nelle graduatorie dei non abilitati relative all'insegnamento della dattilografia e stenografia (cl. 075A) devono essere inclusi gli aspiranti in possesso di uno dei titoli previsti dalla tabella A - allegata al D.M. n. 334/94 e di titoli professionali o di servizio attestanti la conoscenza di almeno due sistemi stenografici in uso nelle scuole e di titoli professionali e di servizio relativi alla dattilografia (9).

I suddetti titoli di servizio, qualora vengano rilasciati da privati, debbono contenere l'indicazione degli estremi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.

In luogo dei titoli professionali o di servizio, possono essere prodotti, unitamente al diploma di II grado, ai fini dell'inclusione nelle graduatorie dei non abilitati di stenografia e dattilografia, certificati attestanti la frequenza in classi in cui sia stato impartito l'insegnamento della stenografia e della dattilografia. In tal caso i certificati di frequenza devono contenere l'indicazione della promozione alla classe successiva.

39. Analoghe disposizioni valgono per la graduatoria dei non abilitati di dattilografia e stenografia (099A) negli istituti di istruzione secondaria di II grado in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine nella quale possono essere inclusi gli aspiranti in possesso del previsto titolo di studio nonché di titoli che attestino la conoscenza del metodo universale per la stenografia tedesca e del metodo nell'adattamento del sistema universale tedesco alla lingua italiana per la stenografia italiana ed in grado di documentare la conoscenza di almeno una delle seguenti materie: dattilografia, tecniche della duplicazione, calcolo a macchina, contabilità a macchina.

40. Per gli insegnamenti impartiti nelle sezioni e classi di scuole statali per non vedenti e per minorati dell'udito debbono essere compilate apposite graduatorie (esclusivamente nelle province in cui tali sezioni o scuole risultino funzionanti), nelle quali saranno iscritti nel seguente ordine:

1 – gli aspiranti in possesso del titolo di studio, di abilitazione e dello specifico titolo di specializzazione monovalente conseguito a norma del V comma dell'art. 67 del D.L.vo n. 297/94.

2 - gli aspiranti in possesso del titolo di studio o dello specifico titolo di specializzazione monovalente conseguito a norma del V comma dell'art. 67 del D.L.vo n. 297/94.

3 – gli aspiranti in possesso del titolo di studio, di abilitazione e del titolo di specializzazione polivalente di cui all'art. 325 del D.L.vo n. 297/94.

4 - gli aspiranti in possesso del titolo di studio e del titolo di specializzazione polivalente di cui all'art. 325 del D.L.vo n. 297/94

Per gli insegnamenti impartiti presso la scuola magistrale statale secondo il metodo Montessori di Roma gli aspiranti, oltre al titolo di studio, debbono documentare il possesso del titolo di specializzazione di differenziazione didattica Montessori.

41. Gli aspiranti non vedenti possono richiedere l'inclusione soltanto nelle seguenti graduatorie:

- cultura ladina (090A)

- discipline giuridiche ed economiche (019A)

- educazione musicale negli istituti di II grado (031A)

- educazione musicale nella scuola media (032A)

- filosofia, psicologia e scienze dell'educazione (036A)

- filosofia e storia (037A)

- italiano nella scuola media con lingua di insegnamento slovena (080A)

- italiano (II lingua) nella scuola media in lingua tedesca (091A)

- italiano, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media (043A)

- lingua e lettere italiane negli istituti di istruzione secondaria di II grado con lingua d'insegnamento slovena (081A))

- lingua e lettere italiane (II lingua) negli istituti di istruzione secondaria di II grado in lingua tedesca (092A)

- lingua straniera (245A - 345A - 445A - 545A - 645A)

- lingue e civiltà straniere (246A - 346A - 446A - 546A - 646A - 746A - 846A - 946A)

- materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado (050A)

- materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado con lingua di insegnamento slovena (082A)

- materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine (093A)

- materie letterarie e latino nei licei e istituti magistrali (051A)

- materie letterarie e latino nei licei e istituti magistrali con lingua di insegnamento slovena (083A)

- materie letterarie e latino nei licei e negli istituti magistrali in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine (094A)

- materie letterarie latino e greco nel liceo classico (052A)

- materie letterarie latino e greco nel liceo classico con lingua di insegnamento slovena (084A)

- materie letterarie latino e greco nel liceo classico in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine (095A)

- sloveno, storia ed educazione civica e geografia nella scuola media con lingua d'insegnamento slovena (085A)

- tedesco (II lingua) negli istituti di istruzione secondaria di II grado (096A)

- tedesco (II lingua) nella scuola media in lingua italiana nella provincia di Bolzano (097A)

- tedesco, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media in lingua tedesca e con lingua d'insegnamento tedesca nelle località ladine (098A)

- vita di relazione negli istituti professionali di stato per non vedenti (073A)

42. Le nomine per l'insegnamento di strumento musicale negli istituti

magistrali sono conferite ad aspiranti inclusi nelle graduatorie provinciali di educazione musicale nella scuola media qualora non sia stato possibile provvedere mediante personale docente di ruolo e non di ruolo ai sensi dell'VIII comma dell'art. 15 della legge 270/82.

43. Per la classe di concorso 3/C "conversazione in lingua straniera", all'inserimento dei candidati nella relativa graduatoria si dà luogo secondo le specifiche disposizioni che seguono ai commi 44 - 45 - 46.

44. Requisiti generali. Limitatamente agli aspiranti non in possesso della cittadinanza italiana o comunitaria si prescinde dal possesso dei requisiti indicati ai punti A - B dell'art. 2 della presente ordinanza. In tali casi resta comunque l'obbligo di produrre copia del permesso di soggiorno, da aggiornare debitamente, da cui risulti la nazionalità dell'interessato. In caso di nomina i medesimi aspiranti sono esentati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere B-C-D dell'art. 17 della presente ordinanza.

45. Titoli validi per l'inclusione. Il titolo valido per l'inclusione è quello indicato dal D.M. 334/94: "titolo di studio conseguito nel Paese o in uno dei Paesi in cui la lingua, oggetto della conversazione, è lingua madre, corrispondente a diploma di istruzione secondaria di secondo grado, purché congiunto all'accertamento dei titoli professionali".

I titoli o i certificati da esibire devono essere accompagnati – anche ai fini della necessaria attestazione del requisito di corrispondenza a diploma di istruzione secondaria di II grado- da una specifica dichiarazione dell'autorità italiana consolare o diplomatica del Paese in cui sono stati rilasciati, nonché da una traduzione in lingua italiana certificata conforme dalle medesime autorità ovvero da un traduttore ufficiale iscritto negli albi di un tribunale italiano.

Ai fini dell'accertamento del possesso dei prescritti titoli professionali dovranno essere prese in considerazione quelle esperienze professionali cui sia comunque riferibile una valenza in campo didattico, educativo, culturale.

Anche i titoli professionali, ove relativi a prestazioni effettuate all'estero, dovranno essere accompagnati da idonea traduzione in lingua italiana.

46. Valutazione dei titoli. In considerazione degli aspetti di atipicità dei requisiti per l'inclusione in graduatoria provinciale per la classe di concorso 3/C, l'attribuzione dei punteggi relativi ai titoli valutabili, di cui alla tabella C annessa alla presente ordinanza deve avvenire sulla base dei seguenti, specifici criteri:

A - Titoli di accesso

Per il titolo di studio rilasciato da uno dei Paesi dell'area linguistica di riferimento corrispondente a diploma di istruzione secondaria di II grado congiunto ad idonei titoli professionali (10), (11) ….. Punti 12

B - Altri titoli culturali

Per il possesso, in aggiunta al primo, di uno o più titoli di studio, italiani o del Paese di riferimento, di livello pari o superiore a quello preso in considerazione per l'accesso alla graduatoria richiesta (12) ….. Vedi lettera e tabella C

C - Titoli didattici (solo in scuole italiane):

- Per i servizi prestati in qualità di "esperto di conversazione in lingua straniera" ovvero per la classe di concorso ex LIXC ora 3/C per la medesima lingua straniera richiesta (13)….. Vedi lettera F e tabella C

- Per altri servizi didattici (13) ….. Vedi lettere G-H e tabella C

(1) Relativamente agli aspiranti a posti nella scuola elementare e, per la scuola secondaria, ai posti di insegnamento previsti dalle tabelle C e D allegate al D.M. n. 334/94 sarà formata un'unica graduatoria.

(2) In mancanza di aspiranti forniti di titolo di specializzazione la nomina è conferita a domanda a docenti in possesso di diploma di specializzazione di cui all'art. 325 del D.L.vo n. 297/94. A tal fine gli aspiranti devono produrre, unitamente alla domanda di inclusione in graduatorie di scuola comune o di scuola speciale detto titolo di specializzazione.

(3) Le sedi di montagna sono quelle riconosciute tali ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991.

(4) Il possesso della residenza triennale ininterrotta nel comune ovvero nella zona dichiarata di montagna (quando si tratti di comune parzialmente di montagna) deve essere adeguatamente documentato. A tal fine non è sufficiente documentare la residenza anagrafica, ma è necessario comprovare anche la effettiva dimora.

(5) La conferma esclude la possibilità di nomina di un nuovo aspirante

anche se avente maggior punteggio e con diritto a precedenza assoluta.

(6) Qualora si tratti di comune parzialmente di montagna la deroga può

essere consentita per altra località del medesimo comune, sempreché vi sia assoluta impossibilità di alloggio nella zona montana nella quale si trova la scuola.

(7) I titoli di abilitazione sono elencati negli allegati 15 e 18.

(8) Si richiama l'attenzione sulla apposita dichiarazione presente nel modulo-domanda, obbligatoria per l'eventuale inclusione nella graduatoria degli abilitati. La casella di iscrizione all'albo professionale deve essere barrata anche dagli aspiranti abilitati che abbiano presentato domanda di iscrizione all'albo professionale nonché dagli aspiranti che abbiano allegato la dichiarazione di superamento della prove scritte ed orali di concorso, ai sensi dell'art. 4, comma 9. Nel caso in cui non venga barrata la casella 15, l'aspirante sarà incluso, con il punteggio spettantegli, nella sola graduatoria dei non abilitati.

(9) Si prescinde dal possesso di titoli professionali o di servizio nel caso in cui venga prodotto un titolo di istruzione secondaria di II grado il cui corso di studi curricolare comprenda gli insegnamenti di stenografia e dattilografia.

(10) Non si dà luogo all'attribuzione di coefficienti aggiuntivi di punti in relazione a qualsiasi parametro di valutazione eventualmente indicato nel titolo di studio, in quanto i criteri valutativi dei vari titoli esteri non sono omogenei, né assimilabili ai criteri valutativi dei titoli di studio italiani.

(11) Per i titoli professionali non viene attribuito alcun punteggio oltre a quello eventualmente spettante, se riconducibili, sotto la voce "titoli didattici". In tal caso il servizio d'insegnamento dovrà essere opportunamente riportato nella specifica sezione del modulo domanda.

(12) Gli eventuali titoli culturali conseguiti all'estero dovranno rispondere agli stessi requisiti di traduzione e di attestazione di corrispondenza a titoli italiani previsti per il titolo di accesso.

(13) Compreso l'eventuale servizio già preso in considerazione, quale titolo professionale, per l'accesso in graduatoria.

 

Art. 8 - Valutazione dei titoli culturali

A - Titoli di studio - 1. I titoli di studio validi per l'inclusione nelle graduatorie provinciali, d'istituto o di circolo sono indicati negli allegati n. 12, 13, 14, relativi, rispettivamente, alla scuola materna, elementare e secondaria.

2. Si valuta, ai sensi della lettera A) delle tabella di valutazione, esclusivamente il titolo di studio che dà accesso alla graduatoria richiesta, fermo restando che nella scuola secondaria, nel caso in cui vengano previsti per l'accesso all'insegnamento congiuntamente due titoli, si valuta unicamente il titolo di livello superiore (1).

3. Nel caso in cui l'interessato sia in possesso di più titoli di studio tutti ugualmente validi per l'inclusione nella graduatoria richiesta, si valuterà soltanto il titolo di studio con votazione più alta.

4. I titoli di studio, posseduti dall'aspirante e non valutati ai sensi della lettera A), sono valutati a norma della lettera E) tabella scuola materna, della lettera D) tabella scuola elementare, e della lettera E) tabella scuola secondaria.

B - Titoli di abilitazione

5. L'abilitazione prescritta per l'accesso alle graduatorie provinciali richieste, è valutata ai sensi della lettera B) delle allegate tabelle A e C, relative, rispettivamente, alla scuola materna e secondaria.

6. Le altre abilitazioni non valutate ai sensi della citata lettera B), sono da valutarsi ai sensi della lettera E) della corrispondente tabella, fermo restando che per la scuola elementare la valutazione di qualsiasi titolo di abilitazione deve essere effettuata ai sensi della lettera D) della tabella B di valutazione dei titoli (2).

7. Relativamente alla scuola secondaria, qualora, a seguito di modificazioni intervenute in materia di titoli di studio prescritti per l'accesso alle classi di concorso, l'aspirante risulti in possesso di titolo di abilitazione valido per l'insegnamento per cui chiede l'inclusione nella relativa graduatoria provinciale, ma sfornito del titolo di studio attualmente richiesto per il conseguimento dell'abilitazione, ha diritto all'inclusione nella graduatoria degli abilitati; tuttavia, il titolo di studio posseduto dovrà essere valutato esclusivamente ai sensi della lettera E) tabella scuola secondaria, sempreché sia di grado pari o superiore a quello richiesto per l'inclusione nella graduatoria provinciale (3).

C - Titoli di specializzazione

8. I titoli di specializzazione e di differenziazione didattica prescritti per l'inclusione nelle graduatorie speciali debbono essere valutati esclusivamente ai sensi della lettera C) tabella scuola materna e secondaria e della lettera B) tabella scuola elementare, solo allorché si chieda l'inclusione nelle apposite, rispettive graduatorie per le quali il titolo di specializzazione stesso costituisca requisito di accesso.

9. I titoli di cui al precedente comma verranno rispettivamente valutati ai sensi della lettera D) tabella scuola elementare, della lettera E) tabella scuola materna e secondaria, ove non costituiscano titolo di accesso (4).

10. Relativamente alla scuola secondaria si valuta, altresì; a norma della lettera E) tabella scuola secondaria, la specializzazione di cui all'art. 67, sesto comma, del D.L.vo n. 297/94 per l'accesso a posti di assistente-educatore negli istituti statali per non vedente o sordomuti.

D - Idoneità in concorso a cattedre

11. Relativamente ai concorsi ordinari indetti ai sensi del D.L.vo n. 297/94 il punteggio è attribuito in base alla sola inclusione nella graduatoria di merito (5).

(1) Ad esempio, qualora venga richiesto il possesso di laurea più diploma, oppure diploma di accademia più diploma di II grado, si valuta, rispettivamente, solo la laurea o il diploma di accademia.

(2) La valutazione di P. 6 sino ad un massimo di P. 18 compete anche se le altre abilitazioni sono riferite alla stessa classe di concorso dell'abilitazione valutata ai sensi della lettera B.

(3) Rientrano, ad esempio, in tale ipotesi la laurea in giurisprudenza congiunta ad abilitazione all'insegnamento di lingua straniera. Al contrario nel caso, ad esempio, di diploma di secondo grado congiunto ad abilitazione all'insegnamento di educazione artistica, l'aspirante, pur avendo titolo all'inclusione nella graduatoria abilitati, non ha diritto, per il titolo di studio, alla valutazione di cui alla lettera E), trattandosi di titolo di studio di grado inferiore a quello richiesto dalla normativa vigente.

(4) Sono valutati in ugual misura sia i titoli di specializzazione monovalenti che quelli polivalenti.

Pertanto sia il titolo monovalente che quello polivalente danno ugualmente diritto all'attribuzione di punti 6 in graduatoria diversa da quella cui il titolo dà accesso.

(5) Relativamente alla scuola secondaria, per i concorsi indetti anteriormente alla legge 270/1982, il punteggio è attribuito nel caso in cui il docente abbia riportato nel concorso almeno punti 52, 50 su 75. Relativamente alla scuola materna, anche per i concorsi indetti anteriormente alla legge 270/82, il punteggio è attribuito in base alla inclusione nella graduatoria di merito.

 

Art. 9 - Valutazione dei titoli di servizio

A - Valutazione dei servizi di insegnamento –

1. I servizi di insegnamento prestati sono valutati con riferimento alla graduatoria provinciale richiesta, secondo i criteri e con i punteggi stabiliti dalle tabelle di valutazione dei titoli.

2. Il servizio prestato per la stessa classe di concorso o per gli insegnamenti per i quali si chiese l'inclusione in graduatoria è valutato ai sensi della lettera F) tabella scuola materna e secondaria e della lettera E) tabella scuola elementare, con punti 2 per ciascun mese o frazione superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di punti 12 per l'intero anno scolastico. Allo stesso modo viene valutato il servizio prestato per classi di concorso previste dai precedenti ordinamenti e dichiarate corrispondenti in base alla colonna 2 della tabella B di cui al D.M. 3 settembre 1982 e alla tabella A/1 annessa al D.M. n. 334 del 24 novembre 1994. Nel caso di accorpamento di classi di concorso, il servizio di insegnamento prestato per una delle classi di concorso successivamente accorpate è valutabile in misura intera nella nuova classe di concorso.

3. Gli altri servizi, diversi da quelli di cui al precedente comma, sono valutati, rispettivamente, con punti 1 ovvero con punti 0,50 per ciascun mese o frazione superiore a 15 giorni - fino ad un massimo di punti 6 ovvero punti 3 - a seconda che siano compresi tra quelli indicati nella lettera G) ovvero nella lettera H) delle tabelle scuola materna e secondaria e nelle lettera F) ovvero nella lettera G) della tabella scuola elementare.

4. Qualora nel corso dello stesso anno scolastico siano stati prestati servizi relativi a classi di concorso o insegnamenti diversi - anche in scuole di ordine e grado diversi - si dovrà far luogo alla valutazione differenziata del servizio in relazione alla graduatoria richiesta, fermo restando che la somma dei punteggi attribuiti non può superare il punteggio previsto per un intero anno e per il servizio afferente all'insegnamento valutato nella misura più favorevole.

5. Qualora l'interessato abbia prestato, laddove consentito, più servizi nello stesso periodo di tempo e per classi di concorso, attività o insegnamenti diversi, per il periodo coincidente verrà valutato uno solo dei servizi resi; a tal fine l'interessato indicherà nel modulo domanda uno solo dei servizi, a sua scelta.

6. In caso di mancata indicazione da parte dell'interessato sarà preso in considerazione il servizio da valutarsi in misura più favorevole con riferimento alla prima delle graduatorie richieste nella scheda.

7. Ai fini della valutazione delle frazioni di servizio inferiore all'anno scolastico si procederà secondo i criteri di cui appresso:

1. Si sommano i servizi prestati nello stesso anno scolastico per ciascuna graduatoria e si divide per 30 il totale dei giorni;

2. Le frazioni residue superiori a 15 giorni vengono valutate per 1 mese;

3. Nel caso di più frazioni residue inferiori a 16 giorni relative a diverse graduatorie:

A) se i periodi di servizio non sono di uguale durata, si sommano i giorni e si attribuiscono alla graduatoria per cui si è prestato il periodo maggiore di servizio

B) se i periodi di servizio sono di uguale durata, si attribuiscono alla graduatoria per cui si è prestato l'ultimo servizio in ordine di tempo.

B - Valutazione intero anno scolastico

8. Il servizio di insegnamento prestato nell'anno scolastico in corso alla data di presentazione della domanda non è valutabile. Non è altresì valutabile il servizio che ha dato luogo a trattamento di pensione.

9. La valutazione dell'intero anno scolastico è consentita se il servizio di insegnamento ha avuto la durata minima richiesta dalle norme vigenti all'epoca della prestazione del servizio medesimo. Relativamente ad alcuni servizi di insegnamento prestati nella scuola materna, valgono le disposizioni che seguono.

10. Per i servizi d'insegnamento prestati fino all'anno scolastico 1973/74 nelle scuole materne statali, nelle ex scuole materne annesse alle scuole magistrali statali, in scuole materne della regione siciliana, provinciali e regionali ovvero in scuole materne non statali autorizzate e con nomina approvata dal provveditore agli studi.

Il punteggio previsto per l'anno scolastico intero va attribuito a condizione che i servizi medesimi siano stati prestati per almeno 5 mesi (1).

11. I servizi resi, con nomina approvata, nelle scuole materne non statali autorizzate, sono valutabili all'ulteriore condizione che l'insegnamento sia stato reso per almeno 35 ore settimanali o nel caso in cui siano stati consentiti orari di funzionamento più brevi per un periodo di attività non inferiore a 24 ore settimanali.

12. Per il servizio prestato nei giardini d'infanzia annessi agli istituti magistrali statali pareggiati o legalmente riconosciuti il punteggio previsto per l'intero anno va attribuito a condizione che il servizi medesimo sia stato prestato nello stesso anno scolastico per almeno 7 mesi.

13. Per il servizio prestato -fino all'anno scolastico 1973/74- in qualità di assistente di cui alla lettera G) tabella scuola materna, il punteggio previsto per l'intero anno scolastico va attribuito a condizione che il servizio medesimo sia stato prestato per almeno 5 mesi.

C - Valutazione del servizio militare ed altre attività

14. Il servizio militare di leva ed i servizi ad esso assimilati (2) sono valutati, purché prestati dopo il conseguimento del titolo di studio che dà accesso ad una graduatoria provinciale, ai sensi, rispettivamente, della lettera F) tabella scuola materna, della lettera E) tabella scuola elementare e della lettera G) tabella scuola secondaria.

15. Nella scuola secondaria, i servizi di cui al comma precedente sono equiparati, limitatamente ad una sola graduatoria, al servizio effettivo di insegnamento in scuole normali in relazione alla validità del titolo di studio all'epoca posseduto (3). A tal fine, l'aspirante deve indicare nell'apposito spazio della scheda -zona titoli didattici- il codice corrispondente al servizio d'insegnamento prescelto, utilizzando l'allegato 10C se il servizio militare è stato prestato fino all'anno scolastico 1983/84 compreso, ovvero l'allegato 10B se prestato tra l'anno scolastico 1984/85 e l'anno scolastico 1994/95, ovvero l'allegato 10A se prestato successivamente (4).

16. Il servizio militare per gli aspiranti all'insegnamento di arte applicata negli istituti d'arte per cui era richiesto l'accertamento dei titoli professionali, può essere valutato a condizione che l'aspirante, in sede di accertamento dei predetti titoli, abbia riportato un punteggio non inferiore a 24.

17. E' valutata l'attività svolta senza demerito come titolare di borse di studio per i giovani laureati ovvero di addestramento didattico e scientifico conferite a norma di legge, come lettore di lingua italiana in università straniere, ovvero, dopo la laurea, come ricercatore retribuito presso università, istituti di istruzione universitaria, gruppi, centri, laboratori ed istituti di ricerca operanti nella organizzazione del consiglio nazionale delle ricerche o del centro nazionale per l'energia nucleare.

Il mandato politico, amministrativo o sindacale che comporti l'esonero dall'insegnamento ai sensi delle norme vigenti, è valutato, per il periodo di tempo successivo all'interruzione dell'insegnamento conseguente al conferimento del mandato e per tutta la durata del mandato stesso, come servizio scolastico.

18. Si valuta il servizio d'insegnamento nelle scuole di polizia ai sensi della legge 11 giugno 1974, n. 253 (nota 12 della tabella C allegata).

Analogamente si valuta il servizio d'insegnamento prestato presso gli istituti d'istruzione dell'arma dei carabinieri (D.P.R. 18 novembre 1965, n. 1484) ed il servizio d'insegnamento prestato presso le scuole militari.

19. A partire dai servizi relativi all'anno scolastico 1991/92 il servizio d'insegnamento prestato presso scuole non statali è valutato esclusivamente se il relativo certificato, come specificato al comma 17 del precedente art. 4, reca le prescritte indicazioni relative al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

20. I servizi prestati presso istituzioni scolastiche all'estero sono valutati secondo quanto specificato dalle tabelle A (nota 10), B (nota 9), C (nota 10) annesse alla presente ordinanza, con l'avvertenza che la dizione "con nomina del ministero degli affari esteri" contenuta nelle predette tabelle deve essere intesa coerentemente alle vigenti modalità di conferimento delle nomine in questione che, di norma, vengono disposte direttamente dai capi d'istituto interessati.

(1) L'attribuzione del punteggio per l'intero anno scolastico, spetta anche alle insegnanti nominate incaricate nei trienni 1968/71 e 1970/73, le quali, a causa della ritardata apertura delle sezioni di scuole materne statali, abbiano assunto servizio negli anni scolastici 1968/69 e 1970/71 ad anno scolastico inoltrato (CC.MM. 350 del 18 ottobre 1968 e del 2 luglio 1977).

(2) Tale servizio deve essere valutato con esatto riferimento ai corrispondenti

periodi di servizio scolastico e cioè previa ascrizione del servizio militare medesimo ai periodi intercorrenti tra la data di inizio e quella di conclusione di ciascun anno scolastico.

(3) Nel caso in cui l'aspirante abbia prestato servizio militare in pendenza di nomina può indicare a sua scelta il codice corrispondente al servizio di insegnamento cui si riferisce la nomina ovvero ad altro servizio compatibile con il titolo di studio posseduto.

(4) L'aspirante che abbia prestato servizio militare col possesso di diploma di II grado ed abbia, successivamente al servizio militare stesso, conseguito una laurea, ove richieda l'inclusione in una graduatoria di cui alla tabella C del D.M. n. 334/94 del 24 novembre 1994 (insegnamenti tecnico-pratici), oltre, ovviamente, alla richiesta di inclusione in graduatorie di cui alla tabella A, si vedrà valutare il servizio militare ai sensi della lettera F) nelle graduatorie relative agli insegnamenti tecnico-pratici e ai sensi della lettera G) nelle graduatorie per le quali è richiesta la laurea

 

Art. 10 - Preferenze -

1. Nelle graduatorie, a parità di punti, precedono nell'ordine, ai sensi dell'art. 5, quarto comma del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487:

1. gli insigniti di medaglie al valor militare;

2. i mutilati e invalidi di guerra ex combattenti;

3. i mutilati e invalidi per fatto di guerra;

4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

5. gli orfani di guerra;

6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;

8. i feriti in combattimento;

9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;

10. i figli di mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

13. i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;

14. i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;

15. i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;

16. coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nel Ministero della Pubblica Istruzione (1);

18. i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;

19. gli invalidi ed i mutilati civili;

20. militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

A parità di merito e di titoli è determinata:

A) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;

B) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;

C) dalla maggiore età

2. Le condizioni che danno titolo alla preferenza dovranno essere comprovate nella documentazione allegata alla domanda (2).

(1) Ivi compresi i docenti il cui servizio sia stato valutato per un intero anno scolastico.

(2) La preferenza spetta anche agli aspiranti appartenenti alle categorie

previste dall'art. 14; a tal fine è sufficiente il certificato rilasciato dalla competente associazione.

 

Art. 11 - Esclusione dalle graduatorie –

1. Le esclusioni da tutte le graduatorie sono disposte per i seguenti motivi:

A) presentazione della domanda di nuova inclusione oltre i termini prescritti dall'art. 3;

B) presentazione della domanda a più provveditorati agli studi (1);

C) aver omesso di dichiarare nella domanda il proprio nome e cognome e la data di nascita, ovvero l'omessa indicazione, entro il termine fissato dal provveditore, della posizione nei riguardi degli obblighi di leva, per il personale maschile;

D) mancata sottoscrizione ovvero mancata autenticazione della firma nella domanda entro il termine fissato dal provveditore;

E) relativamente alla scuola secondaria: omessa indicazione nella scheda delle graduatorie nelle quali si desidera essere inclusi (2) entro il termine fissato dal provveditore;

F) difetto del requisito dell'età (3);

G) difetto di requisiti di accesso al pubblico impiego (4);

H) dichiarazioni false nella domanda;

I) alterazioni apportate nella documentazione originale o in copia

2. Qualora il motivo dell'esclusione sia accertato dopo la pubblicazione delle graduatorie, il provveditore agli studi esclude l'aspirante dalle graduatorie stesse e, qualora la nomina sia stata già conferita, procede alla revoca della nomina stessa.

3. Le esclusioni dalle graduatorie in tutti i casi previsti dal presente articolo, e qualora vengano disposte dopo la pubblicazione delle graduatorie stesse, sono pronunciate dal provveditore agli studi con decreto motivato da comunicare con lettera raccomandata all'interessato ed ai capi d'istituto interessati.

4. Le esclusioni dalle graduatorie di cui ai precedenti commi hanno effetto per il triennio di validità delle graduatorie.

(1) Fatta eccezione per quanto previsto alle note 1 e 2 di cui al precedente art. 3.

(2) Per la scuola materna ed elementare, l'omessa indicazione delle

graduatorie comporta l'inserimento d'ufficio nelle sole graduatorie di tipo normale.

(3) Riguarda sia il limite minimo che massimo d'età secondo le prescrizioni di cui al precedente art. 2.

(4) Limitatamente alle domande presentate per le scuole della provincia di Bolzano, la mancata documentazione di possesso della lingua madre.

 

Art. 12 - Pubblicazione delle graduatorie -

1. Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate entro il 20 maggio.

2. Le graduatorie provvisorie debbono contenere l'indicazione del punteggio totale e degli elementi analitici che portano alla formazione di detto punteggio delle qualifiche preferenziali o che diano diritto a riserva, a precedenza, a priorità nella scelta della sede.

3. Le graduatorie predette resteranno affisse fino alla pubblicazione delle graduatorie definitive.

4. Entro 5 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie ciascun interessato può presentare ricorso in opposizione in carta libera al provveditore agli studi per motivi attinenti alla posizione in graduatoria dei singoli aspiranti alla nomina.

5. Dopo la decisione dei ricorsi in opposizione il provveditore agli studi procede alle eventuali rettifiche delle graduatorie e pubblica le graduatorie eventualmente modificate, nonché l'elenco per il sostegno di cui all'art. 5, entro il 10 luglio. Le graduatorie medesime rimarranno affisse fino al 31 dicembre successivo.

6. Le graduatorie definitive, in quanto provvedimenti aventi carattere di definitività, non sono impugnabili in via gerarchica.

7. E' consentita, tuttavia la correzione di errori materiali riscontrati successivamente alla pubblicazione delle graduatorie definitive; qualora tale correzione comporti modifiche dell'ordine di graduatoria, le graduatorie così rettificate debbono essere nuovamente pubblicate.

8. La correzione di errori materiali effettuata dopo il conferimento delle nomine non può comportare modifica delle sedi assegnate.

9. Le graduatorie provvisorie e quelle definitive sono pubblicate dal provveditore agli studi in tutte le scuole sede di distretto o in scuole opportunamente scelte in tempo utile indicate con avviso affisso all'albo del provveditorato.

10. Le graduatorie non esaurite saranno nuovamente affisse dal 20 agosto al 31 dicembre dei due anni scolastici successivi al primo.

 

Art. 13 - Graduatorie esaurite -

1. I provveditori agli studi ricompilano per il secondo e terzo anno del triennio di validità le graduatorie provinciali relative a insegnamenti impartiti in scuole ed istituti della propria provincia ed esaurite nel corso del conferimento delle nomine di supplenza in ciascun anno scolastico precedente ovvero non compilate per mancanza di domande di inclusione (1).

2. Ai fini della individuazione delle graduatorie esaurite i provveditori agli studi forniscono al sistema informativo centrale, secondo le istruzioni appositamente diramate, i dati concernenti le graduatorie esaurite nella propria provincia.

3. L'elenco delle graduatorie da ricompilare in tutte le province viene trasmesso a ciascun ufficio scolastico provinciale attraverso il sistema informativo centrale ed è affisso all'albo di ciascun ufficio entro il 15 marzo dell'anno scolastico precedente a quello cui si riferiscono le graduatorie da ricompilare.

4. Nell'ipotesi in cui vengano istituiti nella provincia indirizzi specializzati che importino l'attivazione di nuovi insegnamenti per i quali non siano state compilate, nel primo e secondo anno del triennio di validità, graduatorie provinciali il provveditore agli studi interessato - ricevuta l'autorizzazione al funzionamento della nuova specializzazione - provvede a dare comunicazione a tutti gli altri

provveditori agli studi dei nuovi insegnamenti attivati, indicando le relative classi di concorso. La predetta comunicazione deve essere affissa all'albo di ciascun ufficio scolastico per consentire a tutti gli aspiranti interessati la presentazione della domanda di inclusione nella relativa graduatoria provinciale (2).

5. La domanda di inclusione nelle graduatorie provinciali previste dal comma precedente deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di affissione all'albo della comunicazione dei nuovi insegnamenti a seguito della nuova specializzazione.

6. I docenti inclusi in graduatoria esaurita sono mantenuti in tale graduatoria con il punteggio già attribuito. Tuttavia, essi hanno facoltà di produrre nuovi titoli, ai fini dell'aggiornamento del punteggio. La domanda relativa, da produrre entro il termine perentorio del 30 aprile deve essere redatta utilizzando i moduli predisposti e deve contenere il preciso riferimento alla graduatoria esaurita per cui si intende chiedere l'aggiornamento del punteggio.

7. Gli aspiranti all'inclusione in graduatorie esaurite devono presentare domanda, utilizzando i moduli predisposti entro il termine perentorio del 30 aprile dell'anno scolastico precedente a quello cui si riferiscono le graduatorie da ricompilare. Tale domanda deve essere presentata in una sola provincia.

8. Gli aspiranti già inclusi in graduatorie di diversa provincia devono indicare, all'atto della presentazione della domanda, la diversa provincia di inclusione. Valgono, al riguardo le disposizioni di cui al precedente art. 3 - comma 14.

9. La presentazione della domanda in provincia diversa da quella in cui il docente è già incluso comporta la cancellazione dalle graduatorie provinciali della provincia di provenienza, per i successivi anni del triennio di validità delle stesse.

10. Il provveditore agli studi che riceve la domanda contenente l'indicazione all'inclusione anche in altra provincia deve dare comunicazione, al provveditore agli studi in cui l'aspirante è già incluso, della presentazione di domanda nella propria provincia per l'inclusione in graduatorie esaurite, ai fini del depennamento dalle graduatorie di precedente inclusione.

11. I titoli valutabili ai fini della formazione delle graduatorie sono quelli conseguiti dagli aspiranti interessati entro il termine di scadenza di presentazione della domanda. Il servizio di insegnamento prestato nell'anno scolastico in corso all'atto della presentazione della domanda non è valutabile.

12. Le graduatorie provinciali provvisorie sono pubblicate il 15 giugno dell'anno scolastico antecedente a quello cui si riferiscono le graduatorie ricompilate.

13. Le graduatorie provinciali definitive sono pubblicate il 15 luglio dell'anno scolastico antecedente a quello cui si riferiscono le graduatorie ricompilate e rimangono affisse all'albo, parimenti a quelle non esaurite di cui al precedente art. 12 ultimo comma, fino al 31 dicembre.

(1) Sono da considerare esaurite le graduatorie per le quali, dopo la nomina dell'ultimo

aspirante incluso, risultino ancora da conferire posti di insegnamento a titolo di supplenza, anche se tale disponibilità residua sia stata determinata dalla rinuncia da parte di aspiranti compresi nella stessa graduatoria. Non sono da considerare esaurite le graduatorie relative ad insegnamenti non impartiti nella provincia (come ad esempio insegnamenti specializzati degli istituti tecnici nautici od aeronautici ove tali tipi di istituto non siano funzionanti nella provincia).

(2) Tale procedura risulta necessaria soltanto nel caso in cui le nuove specializzazioni vengano autorizzate dopo la formazione e pubblicazione dell'elenco delle graduatorie esaurite da parte del sistema informativo centrale.

 

Art. 14 - Riserve di posti –

1. Ai sensi della legge 482/1968, sui posti disponibili in ambito provinciale per ciascuna graduatoria o per ciascuna classe di concorso, il 15 per cento (1) è riservato alle categorie di personale sottoindicate e a quelle assimilate, secondo l'ordine relativo e nelle misure riportate a fianco di ciascuna categoria.

Invalidi di guerra - 25 per cento

Invalidi civili di guerra e profughi - 10 per cento

Invalidi per servizio - 15 per cento

Invalidi per lavoro - 15 per cento

Orfani e vedove di guerra, per servizio, per lavoro e categorie equiparate - 15 per cento Invalidi civili - 15 per cento

Sordomuti (2) - 5 per cento

2. In mancanza di diretti beneficiari subentrano proporzionalmente i riservatari delle altre categorie.

3. Dalle singole aliquote di cui al primo comma non sono detratti, i posti conferiti, per diritto di graduatoria, ad aspiranti riservatari.

4. Il coniuge superstite ed i figli dei soggetti appartenenti alle categorie di dipendenti pubblici o di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche, secondo quanto previsto dall'art. 12 della legge 13 agosto 1980, n. 466, hanno diritto di precedenza assoluta nell'assunzione rispetto alle categorie indicate nel presente articolo (3).

(1) Le frazioni percentuali superiori allo 0,50 sono considerate come unità

(2) L'idoneità all'insegnamento deve essere accertata a norma dell'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 308.

(3) Tali assunzioni non incidono sul contingente dei posti calcolato nella misura del 15 per cento in applicazione della legge 482/68 in quanto devono essere disposte senza alcuna limitazione, in relazione alla disponibilità dei posti da conferire a titolo di supplenza.

 

Art. 15 - Assegnazione di sede priorità nella scelta della sede docenti handicappati ai sensi dell'art. 21 L. 104/1992 -

1. I provveditori agli studi, ai fini del conferimento delle nomine, in data 31 luglio affiggono all'albo dell'ufficio un avviso contenente la data in cui sarà pubblicata la prima convocazione per le nomine.

2. Ciascuna convocazione per le nomine deve contenere la data in cui sarà pubblicata all'albo la successiva convocazione. Ogni convocazione deve restare all'albo fino all'affissione della successiva.

3. Una parte dell'albo dell'ufficio, nel periodo delle nomine, deve essere riservata esclusivamente all'affissione delle convocazioni di nomina.

4. Almeno 24 ore prima di ogni convocazione deve essere affisso all'albo dell'ufficio, ai fini del conferimento delle rispettive nomine, un elenco delle disponibilità delle cattedre e dei posti, distinti a seconda della loro copertura con supplenza annuale ovvero con supplenza temporanea da disporsi sino al termine delle attività didattiche. Agli aspiranti sarà offerta l'intera disponibilità dei posti caratterizzati come specificato. Gli insegnanti interessati hanno facoltà, per la medesima graduatoria, di rinunziare ad una supplenza annuale per accettarne una temporanea.

5. I docenti convocati possono farsi rappresentare con delega da persona di propria fiducia ovvero possono delegare il provveditore agli studi espressamente ai fini dell'accettazione della nomina. La delega, da compilare in carta semplice secondo il fac-simile allegato n. 23, deve pervenire al provveditorato almeno 5 giorni prima della data di convocazione. La delega all'accettazione ha validità annuale e deve intendersi tacitamente revocata qualora l'aspirante si presenti direttamente il giorno della convocazione. Essa può essere rilasciata per alcune ovvero per tutte le graduatorie richieste. In caso di delega al provveditore agli studi ai fini dell'accettazione della nomina, saranno conferite prima le nomine per supplenza annuale e poi quelle per supplenza temporanea, con riguardo alla posizione in graduatoria degli aspiranti.

6. Gli aspiranti convocati che non si presentino di persona ovvero che non abbiano provveduto a rilasciare, per ciascun anno scolastico, apposita delega, come sopra stabilito, saranno considerati rinunciatari e, conseguentemente, depennati dalla relativa graduatoria secondo quanto previsto dall'art. 7.

7. I docenti convocati devono, personalmente o a mezzo della persona da essi delegata, accettare contestualmente la nomina conferita, senza condizioni o riserve.

8. Fatta salva la completa disponibilità dei posti da conferirsi per supplenza secondo l'ordine di graduatoria, qualora all'atto del conferimento di nomina di supplenza da parte del provveditore agli studi, l'avente titolo risulti già in servizio, a titolo di supplenza temporanea disposta dal capo d'istituto previa autorizzazione del provveditore agli studi, su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico, la nomina del provveditore, per ragioni di continuità didattica, è conferita d'ufficio all'interessato sul medesimo posto già occupato purché tale conferma assicuri al docente una nomina per un numero di ore almeno pari a quello delle altre nomine residue al momento conferibili. Tale disposizione non opera nel caso in cui il posto assegnato dal capo d'istituto è conferibile per supplenza temporanea da disporsi sino al termine delle attività didattiche ed il docente interessato ha titolo, per la posizione in graduatoria, ad optare per una supplenza annuale.

9. La mancata accettazione, l'accettazione condizionata o con riserva della nomina, comporta la decadenza della nomina stessa e il depennamento dalla relativa graduatoria provinciale secondo quanto previsto dall'art. 7.

10. I docenti nominati per orario inferiore a cattedra hanno titolo al completamento d'orario, per la stessa graduatoria, con le ore che si rendano successivamente disponibili.

11. Il completamento d'orario, da disporre esclusivamente con ore di insegnamento appartenenti alla medesima classe di concorso, deve essere realizzato evitando per quanto possibile il frazionamento delle cattedre.

12. Nei confronti del docente che abbia accettato una nomina per orario inferiore a cattedra, può essere conferita altra nomina per altra classe di concorso, qualora non risulti possibile il completamento fino all'orario di cattedra per la stessa classe di concorso, purché non vengano superate complessivamente le 18 ore settimanali di insegnamento.

13. Le operazioni di assegnazione di personale già espletate non possono in ogni caso essere rinnovate per successiva disponibilità di posti comunque verificatasi.

14. Non si dà luogo a spostamenti di personale dopo il ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni, ovvero delle attività educative, anche se connessi a provvedimenti aventi effetti limitati all'anno scolastico medesimo.

15. Salvo che non sia possibile provvedere altrimenti, non è consentito attribuire nuove nomine per orari che complessivamente comportino una retribuzione base superiore a quella spettante al corrispondente professore di ruolo di prima nomina.

16. L'eventuale assegnazione in 3 scuole e in non più di due comuni, verrà disposta tenendo particolarmente presente il criterio della facile raggiungibilità

17. Copia del provvedimento di nomina è trasmessa al capo d'istituto competente.

18. Il provvedimento di nomina deve essere altresì consegnato all'interessato all'atto dell'accettazione ovvero notificato telegraficamente o a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in caso di accettazione con delega.

19. I docenti che abbiano accettato la nomina debbono assumere servizio, salvo gravi e comprovati motivi, alla data stabilita per l'inizio dell'anno scolastico o, in caso di nomina conferita successivamente, non oltre due giorni dal conferimento della nomina.

20. Nel giorno successivo a quello fissato nel provvedimento di nomina, il capo d'istituto ha l'obbligo di comunicare, con telegramma o fonogramma, al provveditore agli studi l'avvenuta ovvero la mancata assunzione del servizio da parte dell'insegnante.

21. La comunicazione dell'avvenuta assunzione del servizio deve essere inoltre inviata da parte del capo d'istituto di cui al comma precedente, ai capi d'istituto delle scuole presso cui i docenti hanno presentato domanda di supplenza.

22. I capi d'istituto, ricevuta la predetta comunicazione, disporranno le opportune annotazioni nelle graduatorie di circolo o d'istituto tenuto conto che, per l'anno scolastico cui si riferisce la nomina, la posizione del docente nelle predette graduatorie non è utile al conseguimento di supplenze temporanee di competenza dei capi d'istituto medesimi. (1)

23. L'elenco delle nomine disposte dal provveditore agli studi, deve essere pubblicato all'albo e vi resta affisso per 15 giorni con l'annotazione della avvenuta o mancata accettazione.

24. Il docente che accetti una nomina per supplenza annuale non ha più titolo al conferimento di nomine per altre graduatorie, anche se relative ad altri ordini e gradi di istruzione.

25. La mancata assunzione del servizio salvo giustificato motivo, entro il termine stabilito ivi compreso il caso di nomina conferita per orario inferiore a cattedra, comporta la decadenza dalla nomina e il depennamento da tutte le graduatorie provinciali con facoltà di reinserimento per l'anno scolastico successivo secondo quanto stabilito all'art. 7 - settimo comma. (2)

26. La nomina ha in ogni caso decorrenza giuridica ed economica dalla data di effettiva assunzione del servizio, anche nell'ipotesi in cui questa sia avvenuta, per giustificato motivo, con ritardo sul termine stabilito. La nomina del personale , il quale in base a vigenti norme di legge non possa assumere servizio, ha effetto ai soli fini giuridici e non a quelli economici, nei limiti di durata della nomina stessa.

27. Dopo l'assunzione del servizio non è consentito abbandonarlo per assumere l'insegnamento in altra scuola o istituto. Il docente che, dopo aver assunto servizio, abbandoni l'insegnamento, non può essere assunto in altra scuola o istituto anche di altra provincia. A tal fine il provveditore agli studi trasmette per conoscenza agli altri provveditori il decreto di decadenza dell'aspirante dal diritto a conseguire nomine per l'anno scolastico.

28. Ai sensi dell'art. 21 -I comma- della legge 5 febbraio 1992, n 104, il docente portatore di handicap con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ove destinatario di nomina provveditoriale secondo l'ordine di graduatoria, ha diritto di priorità nella scelta della sede, senza che tuttavia ciò comporti alcun vantaggio, in termini retributivi, rispetto ai docenti che lo precedono nella graduatoria medesima. A tal fine i provveditori agli studi, con riguardo alla situazione dei posti disponibili ed alle relative fasi di convocazione degli aspiranti a supplenza, disporranno che - esclusivamente nell'ambito di opzioni pari o inferiori a quanto al docente handicappato risulta al momento conferibile per diritto di graduatoria (supplenza annuale, supplenza temporanea con riguardo al numero delle ore) - il medesimo docente scelga la sede con priorità rispetto agli altri candidati che lo precedono con le medesime opportunità di opzione. Le condizioni che danno titolo alla priorità nella scelta della sede devono essere comprovate nella documentazione allegata alla domanda secondo quanto specificato al precedente art. 4 comma 11.

(1) Relativamente alla scuola secondaria il docente non ha titolo a conseguire supplenze sempreché la nomina sia stata conferita per l'intero orario di cattedra.

(2) Tale depennamento opera anche nell'ipotesi di nomina con delega al provveditore e successiva mancata assunzione del servizio.

 

Art. 16 - Casi di incompatibilità –

1. La funzione del docente è incompatibile con altro rapporto di impiego di ruolo e non di ruolo alle dipendenze dello stato o di enti pubblici, con l'esercizio del commercio o dell'industria, con impieghi alle dipendenze di privati, nonché con le funzioni di direttore, gestore o amministratore di scuole o convitti privati.

2. L'eventuale nomina spettante agli aspiranti che si trovino in una delle condizioni di cui al precedente comma verrà conferita con l'avvertenza che essa è subordinata alla contestuale opzione per l'ufficio di insegnante e alla conseguente rinuncia al posto occupato o all'attività esercitata.

3. Per i docenti di ruolo e per i docenti aventi titolo al mantenimento in servizio, l'accettazione di una nuova nomina comporta la contestuale cessazione di diritto dal ruolo e dal posto precedentemente occupato.

4. I docenti non di ruolo con retribuzione base equiparata a quella dei professori di ruolo di prima nomina non possono assumere né conservare l'insegnamento in scuole non statali (1).

5. I docenti che prestano sevizio in un ordine di scuola non possono contemporaneamente prestare servizio in altri ordini di scuola (2).

6. Il docente non di ruolo che eserciti una libera professione è tenuto a chiedere l'autorizzazione al capo d'istituto che la concede qualora essa non sia di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e sia compatibile con l'orario di insegnamento e di servizio.

7. Il capo d'istituto, qualora rilevi che l'esercizio della libera professione divenga di fatto incompatibile con il pieno adempimento dei doveri scolastici, invita l'insegnante non di ruolo ad abbandonare l'esercizio dell'attività non scolastica, informandone il provveditore agli studi qualora si tratti di insegnante da lui nominato.

8. L'insegnante non di ruolo che non ottemperi all'invito del capo d'istituto è da questi dichiarato decaduto; il capo d'istituto provvederà altresì a comunicare al provveditore agli studi il provvedimento di decadenza.

9. Avverso il provvedimento di decadenza è ammesso ricorso al provveditore agli studi che decide in via definitiva.

10. Per quanto non previsto nel presente articolo si fa rinvio all'art. 508 del D.L.vo n. 297/94.

(1) Qualora per assoluta indisponibilità di personale insegnante, il gestore di scuola non statale intenda avvalersi di insegnanti non di ruolo in servizio in istituti o scuole statali, occorre, relativamente a ciascuno di essi, apposita autorizzazione da rilasciarsi allo stesso gestore dal competente provveditore agli sudi In tal caso non è consentito superare il limite massimo di 24 ore settimanali di insegnamento tra la scuola statale e quella non statale. L'autorizzazione è comunque revocata nel caso in cui il preside segnali al provveditore agli studi che l'insegnamento nella scuola non statale è di pregiudizio agli obblighi di insegnamento e di servizio nella scuola statale.

(2) Ai fini dell'applicazione del presente comma devono intendersi, rispettivamente, l'ordine dell'istruzione elementare, l'ordine dell'istruzione media, l'ordine dell'istruzione superiore.

 

Art. 17 - Presentazione dei documenti - esoneri –

1. All'atto della nomina e comunque non oltre 30 giorni dall'assunzione del servizio l'insegnante deve, a pena di decadenza, presentare al capo d'istituto, il quale li rimette al provveditore agli studi, se si tratta di insegnante nominato dal provveditore medesimo, tutti i documenti regolarizzati in bollo ed allegati in carta semplice alla domanda di inclusione in graduatoria provinciale, nonché i seguenti documenti in carta legale:

A) certificato di nascita;

B) certificato di cittadinanza italiana, ovvero certificato di cittadinanza di uno dei Paesi dell'unione europea, di data non anteriore a 3 mesi;

C) certificato attestante il godimento dei diritti politici di data non anteriore a 3 mesi;

D) certificato generale del casellario giudiziario, di data non anteriore a 3 mesi;

E) certificato di data non anteriore a 3 mesi, di costituzione sana ed sente da difetti fisici, tali da impedire l'adempimento dei doveri di insegnante, rilasciato dalla competente autorità sanitaria o da un medico militare (1);

F) certificato d'iscrizione all'albo professionale qualora trattasi di insegnante abilitato della scuola secondaria (2);

In un luogo dei documenti di cui alle lettere A), B), C), F) può essere presentata, ai sensi dell'art. 2 della legge 15/68, dichiarazione, resa sotto la propria personale responsabilità sostitutiva delle certificazioni medesime. La dichiarazione deve essere in regola con le norme sul bollo e la sottoscrizione relativa deve essere autenticata nei modi previsti.

2. Sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere A), B), C), D) i dipendenti statali che dimostrino tale qualifica con certificato rilasciato nei modi di legge.

3. Per gli insegnanti che assumano servizio in scuola o istituto della stessa provincia nella quale hanno insegnato durante l'anno scolastico precedente, è ammesso il riferimento a tutti i documenti elencati al I comma del presente articolo che già siano allegati al proprio fascicolo personale esistente presso il provveditorato agli studi.

(1) Il certificato dovrà anche contenere l'indicazione dell'effettuato accertamento sierologico previsto dall'art. 7 della legge n. 837/56.

(2) Qualora detto certificato non sia stato ancora rilasciato l'interessato dovrà fare, sotto la propria responsabilità, apposita dichiarazione dalla quale risulti che è stata presentata domanda intesa ad ottenere l'iscrizione medesima.

 

Art. 18 - Ricorsi -

1. Fermo restando quanto disposto nel precedente art. 12, avverso i provvedimenti adottati sulla base delle graduatorie definitive compilate a norma della presente ordinanza è ammesso ricorso, da parte dei singoli interessati, ai sensi e secondo le modalità dell'art. 524 del D.L.vo n. 297/94, alla competente commissione dei ricorsi di cui all'art. 525 del predetto decreto, entro il termine di 15 giorni dalla data della pubblicazione dell'elenco dei provvedimenti stessi all'albo dell'ufficio o di comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato, o da quando l'interessato ne abbia avuta piena conoscenza.

2. Con il ricorso di cui al precedente comma, i singoli interessati non possono proporre motivi attinenti alla legittimità delle presupposte graduatorie deducibili e non dedotti in sede di ricorso in opposizione avverso le graduatorie provvisorie.

3. Il ricorso deve contenere l'esatta indicazione dell'organo cui viene diretto, del provvedimento impugnato, degli elementi di fatto e dei motivi di diritto, la data, la sottoscrizione, gli estremi della notifica agli eventuali controinteressati.

4. Il ricorso si considera prodotto in tempo utile anche se spedito a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di cui al primo comma del presente articolo. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

5. Qualora il ricorso sia presentato direttamente al provveditorato agli studi, sarà rilasciata apposita ricevuta.

6. La notifica del ricorso agli eventuali controinteressati è fatta a mezzo di ufficiale giudiziario o a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Se i controinteressati sono più di uno è ammessa la notifica a uno solo di essi; qualora il ricorrente non possa venire a conoscenza del domicilio o della residenza del controinteressato, la notifica può essere effettuata mediante avviso da pubblicare all'albo del provveditorato agli studi.

7. Nel caso in cui i ricorsi pervengano privi di notifica, la commissione procede d'ufficio alle necessarie integrazioni, che, qualora i controinteressati siano più di uno, possono essere effettuate mediante avviso da pubblicarsi all'albo del provveditorato agli studi.

8. I controinteressati hanno facoltà di produrre le proprie deduzioni entro 10 giorni dalla data di notifica del ricorso, a norma del penultimo comma dell'art. 524, terzo comma, del D.L.vo n. 297/94.

9. Contro tutti gli altri provvedimenti adottati in applicazione della presente ordinanza, è ammesso ricorso nei termini e con le modalità indicate nel presente articolo.

10. La commissione decide entro 30 giorni dalla presentazione della impugnativa.

11. Decorso detto termine di 30 giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che l'organo adito abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti e, contro il procedimento impugnato, è esperibile ricorso in via giurisdizionale ovvero ricorso straordinario al capo dello stato.

 

Titolo III - Supplenze temporanee di competenza del capo di istituto

Art. 19 - Presentazione delle domande

A - Domande di supplenza nelle scuole materne ed elementari

1. Gli aspiranti a supplenze temporanee nelle scuole materne ed elementari devono indicare, nella stessa domanda di inclusione nelle graduatorie provinciali e nello spazio appositamente predisposto, i circoli didattici nella cui graduatoria desiderano essere inclusi, secondo quanto previsto al precedente art. 3.

B - Domande di supplenza nelle scuole secondarie

2. I docenti che aspirano al conferimento di supplenza nelle scuole secondarie, siano essi inclusi che non inclusi nelle graduatorie provinciali, debbono presentare domanda conforme rispettivamente ai modelli allegati n. 21 e 22 direttamente ai capi d'istituto destinatari, entro 20 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie definitive (1). Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata senza avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale.

3. Le domande di supplenza possono essere presentate in una sola provincia e, a prescindere dal numero delle graduatorie in cui ciascun docente è incluso, complessivamente per non più di 30 istituti (2).

4. Con una sola domanda possono essere richieste nello stesso istituto supplenze per insegnamenti relativi a più classi di concorso

5. Ogni domanda deve contenere, a pena di nullità, la completa elencazione delle altre scuole presso cui è stata presentata domanda di supplenza.

6. Nella domanda gli aspiranti devono indicare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, la residenza, l'indirizzo e un recapito telefonico.

7. Gli aspiranti inclusi in graduatoria provinciale debbono altresì indicare il punteggio ivi conseguito. La relativa domanda deve essere presentata in carta libera secondo il modello di cui all'allegato n. 21.

8. Gli aspiranti non inclusi in graduatoria provinciale devono, invece, produrre la domanda secondo il modello di cui all'allegato n. 22 effettuando tutte le dichiarazioni in esso previste.

9. La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere o da un segretario comunale o dall'autorità scolastica competente a ricevere la domanda stessa. Per i dipendenti statali di ruolo o non di ruolo e per gli insegnanti che si trovino in servizio è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o istituto presso il quale prestano servizio.

10. Gli aspiranti non inclusi in graduatorie provinciali, devono allegare alla domanda i seguenti documenti:

A) Certificato o diploma o copia autenticata, attestante il possesso del titolo di studio e, eventualmente, di abilitazione;

B) Scheda conforme a quella riprodotta nell'allegato n. 24 compilata dall'interessato (3).

11. Saranno, inoltre, allegati alla domanda tutti gli altri documenti che valgano ad attestare i titoli valutabili a norma della tabella di valutazione nonché il diritto di precedenza previsto dalla presente ordinanza.

Tutta la documentazione dovrà essere regolarizzata nel bollo all'atto della nomina, secondo quanto previsto al precedente art. 17.

12. Una sola domanda deve essere corredata della documentazione originale; le altre devono essere corredate delle copie dei documenti allegati alla prima domanda, facendone previsto riferimento in ogni copia.

In calce ad ogni copia l'interessato deve apporre una dichiarazione da lui firmata, attestante, sotto la propria responsabilità che la copia è conforme all'originale.

(1) Non saranno prese in considerazione le domande presentate prima della pubblicazione delle graduatorie provinciali definitive, qualora prodotte da docenti inclusi in dette graduatorie provinciali.

(2) La presentazione delle domande in più province o a più di 30 istituti

comporta l'esclusione da tutte le graduatorie per il conferimento di supplenze.

(3) Deve essere compilata una scheda per ciascuna graduatoria richiesta.

 

Art. 20 - Graduatorie di circolo e di istituto degli aspiranti a supplenze temporanee -

1. I direttori didattici, ricevute da parte del provveditore agli studi le rispettive graduatorie, ne dispongono nella stessa giornata la pubblicazione all'albo della direzione didattica.

2. Nelle graduatorie di circolo sono ripetute, per ciascun insegnante, tutte le indicazioni contenute nelle graduatorie provinciali. Nei confronti dei docenti che ne abbiano fatta espressa domanda e ne abbiano documentato il relativo diritto entro i termini e con le modalità di cui ai precedenti artt. 1 e 3, sarà inoltre riportata l'annotazione del diritto alla precedenza nel conferimento delle supplenze per la sostituzione dei titolari che impartiscono l'insegnamento della lingua straniera. La precedenza è attribuita solo con riferimento ai posti d'insegnamento della lingua o lingue straniere oggetto delle relative prove facoltative superate nell'ambito del concorso ordinario per esami e titoli.

3. Gli aspiranti a supplenze temporanee nelle scuole materne ed elementari debbono dichiarare, entro il 10 agosto ai direttori didattici dei circoli prescelti, il proprio domicilio eletto per il triennio nell'ambito della provincia di presentazione della domanda. In mancanza di tale dichiarazione l'aspirante viene escluso dal conferimento di supplenze temporanee nel circolo interessato, fintanto che non pervenga la dichiarazione stessa.

4. Relativamente alla scuola secondaria, il preside, ricevute le domande degli aspiranti, compila ogni triennio le graduatorie d'istituto per ciascuna classe di concorso in relazione agli insegnamenti impartiti nella scuola; in presenza di specifiche domande compila altresì le graduatorie relative al sostegno secondo i criteri indicati al precedente art. 5. In ogni graduatoria il capo di istituto include prioritariamente coloro che sono compresi nelle corrispondenti graduatorie provinciali degli abilitati e successivamente coloro che sono compresi nelle corrispondenti graduatorie provinciali dei non abilitati; nell'ambito di ciascuna delle due categorie - abilitati e non abilitati - l'ordine di inclusione è determinato dal punteggio conseguito nelle graduatorie provinciali.

5. In aggiunta alle predette graduatorie il preside compila - prima per gli abilitati e poi per i non abilitati in possesso del titolo di studio prescritto - le graduatorie degli aspiranti non inclusi in graduatorie provinciali, sulla base della valutazione dei titoli da effettuarsi a norma della relativa tabella. A parità di punteggio la preferenza è determinata in base a i criteri contenuti nell'art. 10.

6. Per l'insegnamento di educazione fisica nella scuola secondaria superiore, a seguito dell'unificazione delle graduatorie provinciali di educazione fisica maschile ed educazione fisica femminile, viene compilata un'unica graduatoria d'istituto di aspiranti a supplenze temporanee.

7. Le graduatorie d'istituto sono pubblicate all'albo della scuola entro 15 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di supplenza e delle eventuali modificazioni delle graduatorie medesime disposte in applicazione di specifiche norme della presente ordinanza.

8. Qualora si debba procedere alla nomina di supplenti temporanei e non siano state ancora compilate le graduatorie di circolo o d'istituto, il capo d'istituto conferisce le nomine utilizzando le graduatorie valide per il triennio scolastico precedente (1).

9. Infine, nel caso in cui le graduatorie di circolo o di istituto non siano state compilate per mancanza di aspiranti, ovvero siano già esaurite, il capo d'istituto procederà alla nomina di supplenti temporanei secondo le indicazioni di cui al successivo art. 22.

10. Nell'ipotesi di razionalizzazione della rete scolastica, gli aspiranti a supplenze temporanee già compresi nella graduatoria di un circolo o di un istituto oggetto di ristrutturazione sono inseriti d'ufficio nelle graduatorie del circolo e dell'istituto in cui sono confluite le scuole di precedente inclusione. Qualora i docenti interessati siano già inclusi in quest'ultimo circolo o istituto, hanno facoltà di chiedere un ulteriore circolo o istituto.

(1) Tali nomine devono essere revocate non appena si renda possibile disporre il conferimento sulla base delle nuove graduatorie di circolo o d'istituto.

 

Art. 21 - Conferimento supplenze temporanee -

1. Le nomine di supplenza temporanea sono disposte dal capo d'istituto in ogni ordine e grado di scuola sulla base delle graduatorie compilate ai sensi del precedente art. 20, subordinatamente:

A) Alla completa utilizzazione dei docenti di ruolo in soprannumero, dei docenti delle dotazioni organiche provinciali e dei docenti eventualmente aventi titolo al mantenimento in servizio, ai sensi e secondo le disposizioni di cui agli artt. 455, 478 e 479 del D.L.vo n. 297/94;

B) All'utilizzazione, per supplenze di breve durata, dei docenti collocati fuori ruolo ai sensi dell'art. 514 del D.L.vo 297/94 e dei docenti assegnati a compiti diversi di cui all'art. 458 -secondo comma- del D.L.vo n. 297/94 secondo le disposizioni impartite con CC MM. n. 4 del 5 gennaio 1994, n. 95 del 17 marzo 1994 e n. 188 del 9 giugno 1994 in applicazione dell'art. 4 -commi 20 e 21 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

2. Nella scuola secondaria, il capo d'istituto conferisce altresì le ore di insegnamento in classi collaterali, disponibili nell'organico di fatto e non utilizzate per la costituzione di cattedre-orario, per il completamento dell'orario d'obbligo dei docenti con cattedre costituite con un numero di ore inferiore alle 18 settimanali. Tale completamento d'orario non può comunque dar luogo alla scissione degli insegnamenti compresi nelle stesse cattedre (ad esempio italiano e storia negli istituti tecnici).

3. I capi d'istituto delle scuole situate in sedi di montagna e delle scuole funzionanti nelle piccole isole possono nominare supplenti temporanei dalla data di inizio delle lezioni e fino alla data di assunzione del servizio da parte dei docenti nominati dal provveditore agli studi.

4. Le nomine di supplenza non superiori a 15 giorni nelle scuole situate in sedi di montagna e nelle scuole funzionanti in piccole isole sono conferite con precedenza agli aspiranti residenti nelle rispettive località

5. Nel caso di supplenze conferite ai sensi del comma precedente, qualora il titolare prosegua nell'assenza superando complessivamente i quindici giorni, non può essere disposta proroga della nomina precedente ma si fa luogo al conferimento di nuova nomina di supplenza temporanea, sulla base della graduatoria di circolo o d'istituto.

6. Le nomine devono essere precedute da preavviso di nomina da effettuarsi con telegramma ovvero con fonogramma, da registrare agli atti della scuola con l'indicazione della data, dell'ora della comunicazione e della persona che abbia dato risposta, con l'indicazione del giorno, dell'ora e della persona che ha effettuato la telefonata. Per le supplenze temporanee di durata non inferiore a trenta giorni, il preavviso di nomina deve essere effettuato con telegramma (1).

7. Relativamente alle scuole elementari e materne, il conferimento della nomina di supplenza temporanea deve avvenire con l'osservanza delle disposizioni previste dalla legge 482/1968, concernente la riserva di posti a favore di particolari categorie di aspiranti, secondo le modalità stabilite dal precedente art. 14.

8. I capi d'istituto dispongono il conferimento delle nomine avendo cura -nell'ipotesi di supplenze aventi la stessa decorrenza nella stessa scuola, circolo o istituto- di consentire agli aspiranti con migliore collocazione in graduatoria la scelta della supplenza di maggior gradimento.

9. Nel caso di cattedra orario costituita su più scuole la supplenza è conferita dal preside della scuola nella quale l'insegnante che si assenta risulta in servizio per il maggior numero di ore, previa intesa con gli altri capi d'istituto interessati.

10. Qualora la cattedra orario sia costituita con numero di ore distribuito in ugual misura, il conferimento della supplenza è disposto dal preside della scuola in cui l'insegnante è titolare ovvero dal preside della scuola indicata per prima nell'atto di nomina dell'insegnante assente, previe le opportune intese di cui al comma precedente.

11. I docenti con nomina di supplenza temporanea per orario inferiore a cattedra hanno titolo, purché inclusi nella relativa graduatoria d'istituto e fatti salvi, comunque, i diritti di coloro che li precedono nella graduatoria medesima, al completamento d'orario da realizzare anche con altre supplenze temporanee, purché le ore di insegnamento complessivamente conferite non risultino superiori alle 18 ore settimanali. Tale completamento, da disporre con ore di insegnamento appartenenti alla stessa o ad altra classe di concorso, potrà comportare il frazionamento della cattedra, a condizione che venga evitata la scissione di insegnamenti costituenti la cattedra. Valgano a completare l'orario, per i docenti nominati per le classi di concorso per l'insegnamento di educazione fisica, le ore di avviamento alla pratica sportiva, allorquando venga accertata la non disponibilità dei docenti di ruolo all'impegno in eccedenza all'orario di cattedra (2).

12. Gli atti di nomina devono indicare la durata presunta della supplenza.

13. Nelle scuole elementari, per la sostituzione dei docenti assenti per un periodo non superiore a cinque giorni, si procede, ai sensi dell'art. 478 -secondo comma- del D.L.vo 297/94, secondo quanto previsto dai commi 5 e 6 dell'art. 131 del medesimo D.L.vo n. 297/94, tenuto, altresì conto, di quanto al riguardo precisato dalla C.M. telegrafica n. 247 del 21 settembre 1990.

14. Negli istituti e scuole di integrazione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, i docenti che si assentino per un periodo non superiore a dieci-giorni sono sostituiti dal personale in servizio nella scuola, secondo le modalità previste dall'art. 14 comma 12 del D.P.R. 399/88.

15. Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi 13 e 14, il conferimento delle supplenze temporanee è consentito, giusta quanto previsto dall'art. 27 -comma 12- del D.L.vo n. 297/94, in base ad effettive inderogabili esigenze che impongano il ricorso a tali supplenze ed entro i limiti dei finanziamenti a tal fine assegnati mediante gli annuali piani di ripartizione di cui al medesimo art. 27, commi 10 e 11.

16. Ai fini della individuazione delle effettive inderogabili esigenze i capi d'istituto dovranno tenere conto della durata complessiva dell'assenza del docente, dei giorni effettivi di lezione in essa compresi anche in relazione ad eventuale sospensione dell'attività didattica per festività (ad esempio vacanze natalizie o pasquali) o altro motivo, della possibilità di far ricorso a docenti, possibilmente della stessa materia ovvero in possesso del titolo di abilitazione o di studio richiesto, in servizio nella scuola con ore a disposizione per lo svolgimento di supplenze o disposti a prestare ore di insegnamento aggiuntive. Conseguentemente la supplenza può avere durata inferiore all'assenza del titolare.

17. La nomina conferita produce effetti giuridici ed economici per l'intero periodo compreso nella durata della supplenza.

18. Le nomine di supplenza temporanea conferite possono essere revocate in qualunque momento, ai sensi dell'art. 521 -comma 5- del D L.vo n. 297/94, qualora vengano meno le ineludibili necessità che le hanno determinate e, comunque, ove

si debba procedere all'utilizzazione - a seguito di una esigenza intervenuta successivamente - di altro docente di ruolo ovvero non di ruolo avente titolo al mantenimento in servizio (3).

19. Per assicurare la continuità didattica, la nomina conferita per un determinato periodo che si concluda con la sospensione delle lezioni a causa di festività o altri motivi è confermata, alla ripresa dell'attività didattica, al medesimo docente, qualora ricorrano le condizioni per il ricorso a supplenza.

20. Il supplente temporaneo, che si assenti per gravi e documentati motivi per un periodo comunque non superiore a 6 giorni, riprende servizio di supplenza nella scuola sempreché nel periodo di assenza in questione sia stato possibile sopperire alle esigenze di funzionamento della scuola stessa con il personale disponibile. Il periodo di assenza non è valido né ai fini giuridici né ai fini economici.

21. Il supplente temporaneo, all'atto dell'assunzione in servizio, deve comunicare -per il tramite della scuola presso cui è stato nominato- la nomina conseguita, nonché la durata relativa, a tutte le scuole presso cui ha riprodotto domanda di supplenza, al fine di consentire agli altri istituti l'aggiornamento della disponibilità degli aspiranti alle nomine.

22. La mancata accettazione della nomina di supplenza temporanea del capo d'istituto, ivi compresa l'ipotesi, per le scuole secondarie, di supplenza per orario inferiore a cattedra, comporta, salvo gravi e comprovati motivi, l'inclusione in coda alla relativa graduatoria d'istituto, dopo l'ultimo aspirante non abilitato non incluso in graduatoria provinciale, per l'anno scolastico relativo.

23. Il docente che non accetti la nomina di supplenza in quanto risulti già in servizio allo stesso o altro titolo in una istituzione scolastica statale conserva la posizione occupata nella graduatoria di circolo o d'istituto.

24. L'eventuale rinuncia alla supplenza dopo l'accettazione ovvero la mancata assunzione del servizio senza giustificato e comprovato motivo alla data stabilita comporta la decadenza dalla nomina conferita nonché il depennamento dell'aspirante dalla graduatoria di circolo o di istituto per l'anno scolastico cui si riferisce la nomina stessa.

25. Il depennamento della graduatoria provinciale, per rinuncia alla nomina provveditoriale, ovvero da tutte le graduatorie provinciali per mancata assunzione in servizio senza giustificato motivo, comporta l'inserimento, nelle corrispondenti graduatorie d'istituto, tra gli aspiranti non inclusi in graduatoria provinciale e, relativamente alla scuola materna ed elementare, lo spostamento dopo l'ultimo aspirante incluso nella graduatoria di circolo (4); è fatta salva, comunque, l'eventuale supplenza temporanea conferita dal capo d'istituto già in atto e l'eventuale proroga della medesima.

26. Non è consentito lasciare la supplenza per accettarne un'altra, anche in ordine diverso, a meno che quest'ultima sia conferita fino al termine delle lezioni (5). Tale possibilità è consentita fino al 30 aprile e per qualsiasi numero di ore settimanali d'insegnamento.

27. E', invece, consentito al docente nominato dal capo d'istituto di lasciare la supplenza per accettare la nomina conferitagli dal provveditore agli studi.

28. Il docente che, dopo aver accettato la nomina e dopo aver assunto servizio, abbandoni la supplenza senza giustificato motivo non può essere assunto in altra scuola anche di altra provincia, per l'intero anno scolastico.

29. Nel caso in cui il titolare, per il cui posto si è proceduto al conferimento della supplenza, si assenti dalla scuola senza soluzione di continuità, per un ulteriore periodo, la supplenza già conferita è prorogata sino al rientro del titolare, al medesimo supplente già in servizio, con obbligo, per quest'ultimo, di accettazione. Nel caso, invece, in cui l'ulteriore periodo di assenza del titolare consegua ad un periodo di sospensione dell'attività didattica, a decorrere dal primo giorno di effettiva ripresa delle lezioni la supplenza sarà confermata la medesimo supplente già in servizio, previa accettazione di quest'ultimo.

30. Nella scuola materna e secondaria, il supplente inizialmente nominato per la copertura delle ore relative alla riduzione d'orario dovrà essere nominato per l'intero orario di insegnamento, qualora l'insegnante avente diritto alla riduzione d'orario giornaliero di servizio per allattamento si assenti anche per le rimanenti ore.

31. Per i supplenti non inclusi in graduatorie provinciali la validità della nomina è subordinata all'accertamento della rispondenza della documentazione prodotta in copia alla documentazione originale che deve essere richiesta al capo d'istituto cui è stata inviata ai sensi dell'art. 19.

32. I capi d'istituto hanno l'obbligo di pubblicare all'albo della scuola i provvedimenti di nomina immediatamente dopo l'accettazione e di tenerli affissi per 15 giorni (6).

33. Il capo d'istituto che abbia rilevato false dichiarazioni nella domanda di supplenza ovvero alterazioni nella documentazione allegata, è tenuto a darne notizia dell'esclusione dell'aspirante interessato da tutte le graduatorie ai sensi del precedente art. 11

34. Le disposizioni contenute nel precedente art. 16, e concernenti i casi di incompatibilità, si applicano anche relativamente al conferimento di supplenze temporanee di competenza del capo d'istituto.

35. Il conferimento delle nomine di supplenza temporanea per la copertura di posti di sostegno è disposto, ai sensi della legge 22 dicembre 1984, n. 887, prioritariamente nei confronti di aspiranti forniti nella prescritta specializzazione (7).

36. Nella scuola elementare, per la sostituzione dei titolari che impartiscono l'insegnamento della lingua straniera, viene data la precedenza nel conferimento della supplenza agli aspiranti iscritti nella graduatoria di circolo ed aventi diritto alla precedenza per l'insegnamento della relativa lingua straniera secondo quanto specificato al precedente art. 1 comma 13.

(1) L'accettazione, anche verbale, della nomina comporta l'impossibilità di accettare ulteriori nomine in altro circolo o in altro istituto.

(2) Il completamento può essere disposto a condizione che il capo d'istituto accerti

la compatibilità d'orario tra le ore di insegnamento già tenute dal docente e quelle da conferire a titolo di completamento.

(3) Nell'ipotesi di più supplenti in servizio, la revoca opera nei confronti dell'insegnante con minor punteggio in graduatoria.

(4) Per le scuole secondarie, la rinuncia alla nomina di supplenza provveditoriale conferita per orario inferiore a cattedra, non comporta alcuna conseguenza nella graduatoria d'istituto ed il docente che abbia rinunciato a tale nomina conserva la propria posizione nella graduatoria degli aspiranti inclusi in graduatoria provinciale.

(5) Relativamente alla scuola materna fino alla chiusura della scuola.

(6) I termini per le eventuali impugnative alla commissione dei ricorsi competente decorrono dalla data di affissione del provvedimento di nomina all'albo della scuola.

(7) Per il conferimento delle nomine di supplenza temporanea per la copertura di posti di sostegno nella scuola materna ed elementare, si richiamano le disposizioni di cui all'art. 7 comma 10. Per la copertura dei posti di sostegno nella scuola secondaria si richiamano le disposizioni di cui all'art. 5.

 

Art. 22 - Conferimento supplenze in caso di esaurimento delle graduatorie d'istituto o in mancanza di aspiranti in possesso del titolo di studio -

1. Dopo l'esaurimento delle graduatorie d'istituto i capi d'istituto conferiscono le supplenze a docenti forniti del titolo di studio prescritto che abbiano presentato entro il 31 dicembre di ciascun anno scolastico apposita istanza documentata. In caso di più aspiranti la graduazione relativa deve avvenire attraverso la comparazione dei titoli posseduti da effettuarsi sulla base dell'apposita tabella di valutazione.

2. In mancanza di aspiranti in possesso di titolo di studio prescritto, saranno utilizzate le graduatorie di studio prescritto, saranno utilizzate le graduatorie di altre scuole o istituti posti nell'ambito dello stesso distretto o, in subordine, per gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, nello stesso comune o, in comuni viciniori.

3. Qualora non sia stato possibile procedere alla nomina nei modi sopra indicati e debba di conseguenza procedersi alla nomina di persone munite di titoli di studio inferiori a quelli richiesti per l'ammissione al relativo concorso a cattedre, i capi d'istituto possono affidare la nomina relativa a coloro che ne facciano domanda documentata e che, per possesso di titoli di studio e di servizio ovvero per i corsi di studio seguiti, diano il maggior affidamento per l'insegnamento da conferire (1).

4. Le nomine di supplenza di cui al precedente comma saranno affisse all'albo dell'istituto con l'indicazione che trattasi di supplenze conferite a personale sprovvisto del titolo prescritto.

5. L'abilitato, anche non compreso in graduatorie provinciali, che non sia stato assunto in servizio in altri istituti statali o non statali ovvero che, pur essendo in servizio, possa ottenere altra nomina, non superando la retribuzione iniziale spettante ad un professore di ruolo, ha diritto, purché ne faccia documentata istanza al capo d'istituto, di ottenere entro il 31 dicembre di ciascun anno scolastico, il posto in luogo del supplente non abilitato non incluso in graduatorie provinciali.

6. Parimenti si procede nell'ordine a favore dell'abilitato, del laureato, ovvero del diplomato nei confronti di colui che sia stato nominato ai sensi del precedente terzo comma.

7. Limitatamente all'insegnamento di educazione musicale nella scuola media, nel caso in cui ricorra la necessità di conferire supplenze a persone sfornite di titolo di studio o di abilitazione, la nomina deve essere conferita con precedenza assoluta e nell'ordine indicato, ad aspiranti in possesso dei seguenti titoli (2):

1) Laurea in lettere o in pedagogia con tesi in storia della musica o in altra materia musicale prevista nel piano di studi congiuntamente al compimento inferiore di un corso principale decennale di conservatorio statale (composizione, direzione d'orchestra, organo, pianoforte, violino, viola, violoncello)

2) Attestato del corso straordinario di didattica della musica, rilasciato da conservatori di musica statale

3) Attestato del corso straordinario di strumenti a percussione, rilasciato da conservatori statali

4) Diploma di abilitazione magistrale, congiunto al compimento medio di un qualsiasi corso principale

5) Compimento medio di un corso decennale di conservatorio statale (composizione, direzione d'orchestra, organo, pianoforte, violino, viola, violoncello)

6) Compimento inferiore di uno dei corsi di cui al precedente punto 5).

8. In mancanza di aspiranti in possesso del prescritto titolo di specializzazione nella relativa graduatoria di circolo o d'istituto, il conferimento di supplenza temporanea per posti di sostegno può avvenire utilizzando le graduatorie speciali di scuole viciniori ovvero di altre scuole poste nello stesso distretto.

9. Nell'ipotesi in cui non risulti possibile disporre la nomina ai sensi del precedente comma, si procede al conferimento della supplenza temporanea ad aspiranti inclusi in graduatoria di scuola comune, per la scuola materna ed elementare, ovvero nelle normali graduatorie, per la scuola secondaria, seguendo l'ordine di priorità di cui ai commi 4 e 5 del precedente art. 20 e tenuto anche conto del diritto di precedenza di cui al precedente art. 1, punto D (3).

10. Ai fini dell'applicazione del comma precedente il capo d'istituto procede al conferimento di supplenze temporanee mediante lo scorrimento contemporaneo di tutte le graduatorie di circolo o di istituto con prioritario riguardo, relativamente alla scuola secondaria di secondo grado, alle materie dell'area disciplinare interessata alla supplenza.

11. L'aspirante a supplenze temporanee fornito di titolo di specializzazione conseguito ai sensi dell'art. 325 del D.L.vo n. 297/94 ha diritto di ottenere, con documentata istanza al capo d'istituto, il posto in luogo del supplente temporaneo non specializzato nominato su posto di sostegno (4). Tale possibilità è consentita in aggiunta alla scelta del numero dei circoli o istituti operata ai sensi dell'art. 3 per la scuola elementare e materna ed ai sensi dell'art. 19 per la scuola secondaria, purché venga esercitata entro il 31 dicembre.

12. La rappresentazione di domande di supplenza temporanea disciplinate dal presente articolo, così come le facoltà di cui ai commi 5, 6 e 11, si esercitano nell'ambito del generale divieto di presentazione di domande di supplenza in più di una provincia sancito dall'art. 3 comma 14 (con l'eccezione di cui alle note 1) e 2) del medesimo articolo). A tal fine i capi d'istituto, preliminarmente al conferimento delle relative nomine, acquisiranno la dichiarazione, redatta dall'interessato sotto la propria personale responsabilità che il docente in questione non risulta aspirante a supplenze d'insegnamento in nessuna altra provincia.

(1) E' fatto divieto al capo di istituto di affidare supplenze al coniuge, ai parenti ed agli affini entro il quarto grado sprovvisti del titolo di studio prescritto. A tale regola si può derogare soltanto nel caso in cui non sia stato possibile conferire la nomina ad altra persona che, per possesso di titoli di studio e di servizio, possa dare affidamento. In tale ultimo caso il capo di istituto deve comunque richiedere espressa formale autorizzazione al provveditore.

(2) Relativamente all'insegnamento di strumento musicale nell'istituto magistrale valgono le disposizioni di cui all'art. 7, comma 42.

(3) La mancata accettazione della supplenza temporanea non implica la inclusione in coda alla relativa graduatoria.

(4) Nella scuola materna ed elementare tale possibilità è consentita subordinatamente all'inclusione nella graduatoria provinciale per l'insegnamento in scuole comuni.

 

 

Titolo IV - Nomine negli istituti e nelle scuole con lingue di insegnamento Tedesca e slovena o delle località ladine della provincia di Bolzano - Nomine nelle scuole delle località ladine della provincia di Trento

Art. 23. - Titoli validi per l'inclusione nelle graduatorie scuola elementare -

1. Gli aspiranti a nomine per i posti di cui all'art. 13 del D.P.R. 89/1983 nelle scuole elementari della provincia di Bolzano devono possedere, ai sensi del D.P.R. medesimo, oltre i requisiti particolari, in relazione alle specifiche graduatorie:

A) per l'accesso all'insegnamento di cui al ruolo degli insegnanti delle scuole elementari in lingua italiana;

possesso della lingua madre italiana

B) per l'accesso all'insegnamento di cui al ruolo degli insegnanti delle scuole elementari in lingua tedesca:

possesso della lingua madre tedesca

C) per l'accesso all'insegnamento di cui al ruolo degli insegnanti di lingua italiana nelle scuole elementari di lingua tedesca:

possesso della lingua madre italiana

D) per l'accesso all'insegnamento di cui al ruolo degli insegnanti di lingua tedesca nelle scuole elementari di lingua italiana:

possesso della lingua madre tedesca

E) per l'accesso all'insegnamento di cui al ruolo degli insegnanti delle scuole elementari delle località ladine:

possesso della lingua madre ladina (con i requisiti previsti dall'art. 13 del T.U. approvato con D.P.R. n. 89/1983).

2. Gli aspiranti appartenenti al gruppo linguistico ladino, purché in possesso dei requisiti previsti dall'art. 12 del T.U. approvato con D.P.R. n. 89/1983, possono accedere anche agli altri insegnamenti predetti.

3. Per l'accesso agli insegnamenti sub C) e D) è richiesto, inoltre, il possesso della conoscenza della lingua italiana e tedesca, accertata ai sensi del titolo I del D.P.R. n. 752/76.

4. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni contenute nel T.U. approvato con D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e relative norme di attuazione.

5. L'aspirante incluso in due distinte graduatorie, valide per accedere agli insegnamenti sub A) e sub C), può esercitare opzione entro il ventesimo giorno dall'inizio dell'anno scolastico e, conseguentemente, accettare la nomina eventualmente conferitagli per una seconda graduatoria.

6. L'opzione di cui al comma precedente non è consentita relativamente alle nomine di supplenza temporanea di competenza dei capi di istituto.

 

Art. 24 - Titoli validi per l'inclusione nelle graduatorie della scuola secondaria -

1. Nelle graduatorie degli abilitati per gli insegnamenti impartiti negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria con lingua di insegnamento tedesca sono iscritti gli aspiranti di lingua madre tedesca o ladina in possesso di titolo di abilitazione.

2. Nelle graduatorie degli abilitati per gli insegnamenti impartiti negli istituti di istruzione secondaria delle località ladine della provincia di Bolzano sono iscritti gli aspiranti, in possesso di prescritti titoli di abilitazione, di lingua madre ladina o tedesca per le materie in lingua tedesca e di lingua madre ladina o italiana per le materie in lingua italiana.

3. Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 12 del D.P.R. n. 89/83, per l'accesso all'insegnamento nelle scuole delle località ladine è richiesta la conoscenza della lingua italiana, tedesca e ladina, da comprovare, per le lingue italiana, e tedesca, ai sensi del titolo I del D.P.R. n. 752/76 e, per quella ladina, mediante un colloquio da svolgere davanti ad apposita commissione nominata dall'intendente scolastico delle scuole delle località ladine.

4. Nelle graduatorie dei non abilitati per gli insegnamenti impartiti negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria con lingua di insegnamento tedesca o nelle scuole delle località ladine, sono iscritti gli aspiranti che siano in possesso di titolo di studio valido, ai sensi della tabella A annessa al D.M. n. 334 del 24 novembre 1994.

5. Per l'insegnamento dell'italiano (seconda lingua) negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria con lingua di insegnamento tedesca è richiesto il possesso dei requisiti di cui all'art. 19 del D.P.R. 670/72 e delle relative norme di attuazione di cui al T.U. approvato con D.P.R. 89/83.

6. Gli aspiranti alle nomine nelle scuole secondarie in lingua tedesca debbono essere in possesso del requisito di cui al I comma dell'art. 19 del D.P.R. 670/72, da documentare con la dichiarazione di possesso della lingua madre resa attraverso atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. Gli aspiranti appartenenti al gruppo linguistico ladino devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 12 D.P.R. 89/83.

7. Gli aspiranti all'insegnamento della seconda lingua devono dimostrare di aver superato l'esame di conoscenza della lingua di insegnamento della scuola cui intendono accedere previsto dal titolo I del D.P.R. n. 752/76, non essendo gli stessi dispensati da tale esame ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 846/77.

8. Possono essere inclusi nelle graduatorie provvisorie anche gli aspiranti che nei termini stabiliti dalla presente ordinanza non sono in condizione di attestare il possesso del requisito della conoscenza delle lingue. L'inclusione nelle graduatorie definitive è subordinata alla presentazione del relativo attestato entro il termine perentorio del 30 giugno dell'anno in cui vengono compilate le graduatorie.

9. L'accesso all'insegnamento per le materie insegnate in lingua italiana e per quelle insegnate in lingua tedesca nelle scuole secondarie delle località ladine è riservato ai cittadini di lingua materna corrispondente. I cittadini appartenenti al gruppo ladino delle predette località possono accedere agli insegnamenti in lingua italiana e in lingua tedesca e hanno titolo alla nomina con precedenza assoluta.

10. Per l'inclusione nelle graduatorie relative alle scuole in lingua slovena gli aspiranti, a norma della legge 19 luglio 1961, n. 1012, debbono essere di madrelingua slovena; essi sono collocati nelle graduatorie con riserva e dovranno sostenere con esito favorevole, all'atto del conferimento della nomina, un colloquio tendente ad accertare la conoscenza della lingua slovena. L'intendente scolastico costituirà a tal fine un'apposita commissione composta da un preside e due insegnanti.

 

Art. 25 - Presentazione delle domande -

1. Gli aspiranti alle nomine forniti di titolo di abilitazione o di studio debbono presentare domanda nel termine e con le modalità stabilite dal precedente art. 3, al provveditore agli studi di Trieste o Gorizia ovvero all'intendente scolastico per la scuola in lingua tedesca ovvero all'intendente scolastico per la scuola delle località ladine, a seconda che chiedano l'inclusione nelle graduatorie per le scuole con lingua di insegnamento slovena o tedesca o delle località ladine.

2. Gli aspiranti a nomine nelle scuole in lingua tedesca o nelle scuole delle località ladine devono allegare alla relativa domanda, a pena di nullità della stessa, la dichiarazione del possesso della lingua madre richiesta.

3. Gli aspiranti all'insegnamento nelle scuole secondarie con lingua di insegnamento slovena devono allegare alla domanda una dichiarazione sotto la propria responsabilità da cui risulti che sono di madre lingua slovena, fatto salvo quanto disposto nel precedente articolo 24, ultimo comma.

 

Art. 26 - Conferimento di nomine nelle scuole elementari e materne con lingua di insegnamento slovena –

1. Gli aspiranti al conferimento di nomine nelle scuole elementari e materne con lingua di insegnamento slovena nelle province di Gorizia e Trieste devono presentare domanda ai rispettivi provveditori agli studi per l'inclusione nelle apposite graduatorie nel termine e con le modalità stabilite dalla presente ordinanza.

2. I provveditori agli studi, accertato il possesso dei requisiti che danno diritto all'iscrizione nelle graduatorie, procederanno alla compilazione delle graduatorie stesse in conformità dei criteri di cui all'art. 7 della presente ordinanza.

3. Nel conferimento delle nomine nelle scuole elementari delle zone di confine di Gorizia e Trieste è titolo di preferenza, a parità di condizione, ai sensi dell'art. 242 del R.D. n. 577/1928 l'aver prestato servizio magistrale in quelle zone e l'avervi risieduto per almeno 5 anni, da comprovarsi con idonea certificazione delle autorità competenti.

 

Art. 27 - Supplenze temporanee nelle scuole secondarie a personale sprovvisto del titolo prescritto -

1. Il conferimento di supplenze temporanee di competenza dei capi di istituto a personale sfornito del prescritto titolo di studio avviene in conformità di quanto previsto dal precedente art. 22.

 

Art. 28 - Commissioni per l'esame dei ricorsi –

1. La commissione per la decisione dei ricorsi degli insegnanti degli istituti e scuole con lingua di insegnamento tedesca è costituita ai sensi dell'art. 525 del D.L.vo n. 297/94.

2. La commissione per la decisione dei ricorsi degli insegnanti degli istituti e scuole delle località ladine è composta dall'intendente scolastico che la presiede, da un funzionario dell'intendenza scolastica ladina e da un'insegnante di ruolo o incaricato nominato dall'intendente tra quelli proposti dai rappresentanti provinciali dei sindacati che organizzano gli insegnanti delle scuole e delle località ladine.

3. La commissione per la decisione dei ricorsi degli insegnanti degli istituti e scuole con lingua di insegnamento slovena è composta dal provveditore agli studi che la presiede, da un funzionario del provveditorato agli studi addetto alle scuole con lingua di insegnamento slovena e da un insegnante di ruolo o supplente annuale nominato dal provveditore agli studi tra quelli proposti dai rappresentanti provinciali dei sindacati che organizzano gli insegnanti di lingua slovena.

4. A norma dell'art. 525, del D.L.vo n. 297/94 le commissioni di cui ai commi precedenti sono presiedute dai capi degli uffici scolastici o da un funzionario della carriera direttiva da essi delegato.

 

Art. 29 - Nomine nelle scuole delle località ladine della provincia di Trento –

1. Alle nomine nelle scuole delle località ladine della provincia di Trento si applica l'art. 2 sesto comma del D.L.vo 16 dicembre 1993, n. 592, per il quale tutte le nomine di supplenza sono riservate agli aspiranti in possesso dei prescritti requisiti che abbiano documentato la conoscenza della lingua e della cultura ladina secondo le modalità di cui al secondo comma, del medesimo art. 2 del D.L.vo n. 592/1993 (1).

(1) Vedi, al riguardo, il precedente comma 25 dell'art. 4.

 

Art. 30 - Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente titolo si applicano le norme della presente ordinanza

 

Titolo V - Nomine del personale docente esperto negli istituti di istruzione secondaria di II grado

Art. 31 - Nuove nomine –

1. A seguito dell'entrata in vigore del D M. 28 maggio 1992 sono state ricondotte alle classi di concorso di nuova istituzione le correlate attività degli esperti negli istituti di istruzione secondaria di II grado; pertanto, i capi di istituto, ad eccezione, di quelli dell'istruzione professionale - per i quali vigono le disposizioni dettate nel successivo comma del presente articolo - sulla base delle deliberazioni della giunta esecutiva adottate ai sensi dell'art. 29 del D.L.vo n. 297/94, possono conferire supplenze temporanee che durano fino al termine delle attività didattiche, soltanto al personale esperto le cui attività non rientrino nelle classi di concorso.

2. Con lo stesso D.M. 28 maggio 1992 sono state ricondotte a classe di concorso le attività previste dai quadri orari dei corsi di qualifica e post-qualifica degli istituti professionali affidate a docenti esperti, ad eccezione di quelle relative al corso di frigorista di bordo funzionante presso l'IPSIAM di Camogli ed ai corsi di portineria funzionanti presso gli istituti professionali per i servizi alberghieri e della ristorazione. Con D.M. 24 aprile 1992 sono stati altresì introdotti i nuovi programmi ed orari dei corsi di qualifica degli istituti professionali di stato, che non prevedono nei relativi quadri orari attività di insegnamento affidate a docenti esperti. Pertanto, fino alla completa attuazione a regime del nuovo ordinamento di studi, nei corsi sopra indicati, in via di progressivo esaurimento, il personale docente esperto è nominato dal capo di istituto, sulla base delle deliberazioni della giunta esecutiva dei singoli istituti adottate ai sensi dell'art. 29 del D.L.vo n. 297/94 mediante conferimento di supplenze temporanee che durano fino al termine dell'attività didattica.

 

Art. 32 - Presentazione e documentazione delle domande - Requisiti -

1. Gli aspiranti al conferimento delle nomine devono presentare direttamente domanda ai presidi degli istituti in cui sono impartite le relative discipline (1).

2. La domanda deve essere presentata entro il 30 maggio (2).

3. Nella domanda l'aspirante deve indicare il nome e cognome, il luogo e data di nascita, la residenza e l'indirizzo nonché l'eventuale recapito telefonico.

4. La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, da un cancelliere, dal segretario comunale o dal preside competente a ricevere la domanda stessa. Per i dipendenti statali di ruolo e non di ruolo è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o scuola presso cui l'aspirante presta servizio.

5. Alla domanda devono essere allegati gli eventuali titoli di studio e di servizio, nonché qualunque altro titolo attestante la particolare preparazione e perizia in relazione all'insegnamento richiesto.

6. Una sola domanda deve essere corredata della documentazione originale; le altre devono essere corredate delle copie dei documenti allegati alla prima domanda, facendone preciso riferimento in ogni copia.

In calce ad ogni copia l'interessato deve apporre una dichiarazione da lui firmata attestante sotto la propria responsabilità che la copia è conforme all'originale (3).

7. Alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande gli aspiranti devono essere in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 2 della presente ordinanza, ad eccezione del requisito indicato alla lettera E.

(1) Le domande possono essere presentate senza alcuna limitazione di istituti, ancorché funzionanti in province diverse.

(2) Si considerano prodotte in tempo utile le domande anche se spedite con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine stabilito.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio accettante.

(3) Ogni domanda deve contenere la completa elencazione delle altre scuole presso cui è stata presentata domanda, con l'esplicita indicazione

della scuola presso cui è stata presentata la documentazione in originale.

 

Art. 33 - Conferimento delle nomine -

1. Il capo d'istituto, ricevute le domande degli aspiranti alla nomina, le trasmette, unitamente alla relativa documentazione, alla giunta esecutiva, entro il 30 giugno.

2. La giunta esecutiva provvede ad una graduatoria dei singoli aspiranti attraverso la comparazione dei titoli presentati che dia il maggior affidamento in relazione all'insegnamento da conferire.

3. La relativa deliberazione deve indicare i criteri che hanno consentito di individuare le particolari doti di preparazione e di esperienza, tenuto conto dell'insegnamento da conferire e delle domande pervenute.

4. Il capo d'istituto, sulla base delle deliberazioni adottate dalla giunta esecutiva, conferisce supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche (1).

5. I docenti nominati devono regolarizzare nel bollo la documentazione allegata - in carta semplice alla domanda presentata ai sensi del precedente articolo 31.

6. Il conferimento delle nomine è subordinato all'esaurimento delle operazioni di utilizzazione e di mantenimento in servizio di competenza del provveditore agli studi.

7. Il capo d'istituto conferisce le nomine con priorità al personale già in servizio nell'anno scolastico precedente, salvo che non si siano rilevate situazioni di inidoneità, all'insegnamento. In tale ultimo caso dovrà essere emesso provvedimento motivato di esclusione dalla nomina.

8. Avverso i provvedimenti di nomina adottati a norma del presente titolo è ammesso ricorso ai sensi delle disposizioni previste dal precedente articolo 18 della presente ordinanza.

(1) Il capo d'istituto, all'atto della nomina, acquisirà -ove non sia già in suo possesso- la documentazione originale richiedendola all'istituto in cui l'interessato dichiara che è stata presentata, ai sensi della nota 3 del precedente articolo 32.

 

Titolo VI

Art. 34 - Norme transitorie –

1. A seguito dell'entrata in vigore del D.M. n. 334 del 24 novembre 1994 "nuovo ordinamento delle classi di abilitazione all'insegnamento e di concorso a cattedre e a posti di insegnante tecnico-pratico e di insegnante di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica" per i docenti che risultano già inclusi nelle graduatorie provinciali permanenti di supplenza relative all'istruzione secondaria ed artistica, si impartiscono le seguenti disposizioni.

2. I docenti non di ruolo in possesso di abilitazione prevista dal D.M. 3 settembre 1982 devono considerarsi abilitati per la classe di abilitazione, prevista dal D.M. n. 334 del 24 novembre 1994, dichiarata corrispondente a quella posseduta. Pertanto ai sensi dell'art. 4 comma 4 del citato D.M. n. 334/94, gli aspiranti abilitati inseriti nelle graduatorie permanenti di supplenza in corso di validità per l'anno scolastico 1994/95 (1), in possesso di titoli di studio non più validi per le graduatorie corrispondenti secondo il nuovo ordinamento, aventi efficacia dall'anno scolastico 1995/96, conservano il diritto a permanere in queste ultime graduatorie in qualità di abilitati, ovvero a chiedere l'iscrizione nella corrispondente graduatoria di altra provincia previa cancellazione della graduatoria nella quale sono inseriti.

3. Visto l'art. 4, comma 10, del D.M. n. 334/94 ed in considerazione del carattere permanente delle graduatorie provinciali di supplenza stabilito dall'art. 522, comma 3 del D.L.vo n. 297 del 16 aprile 1994, gli aspiranti non abilitati inseriti nelle graduatorie permanenti di supplenza in corso di validità per l'anno scolastico 1994/95 (1), in possesso di titoli di studio non più validi per le graduatorie corrispondenti secondo il nuovo ordinamento, non possono essere depennati d'ufficio e permangono quindi, in qualità di non abilitati, nelle graduatorie corrispondenti della medesima provincia aventi efficacia dall'anno scolastico 1995/96.

4. Visto l'art. 4, comma 9, del D.M. n. 334/94, gli aspiranti esclusivamente inclusi nella graduatoria provinciale in corso di validità "C520" -pratica professionale-, in relazione all'avvenuta soppressione della relativa classe 'LII/C" di concorso, solo se in possesso del titolo di specializzazione di cui all'art. 325 del D.L vo n. 297/94 ed inclusi negli elenchi permanenti per il sostegno in corso di validità per l'anno scolastico 1994/95 (1), conservano il diritto a permanere negli elenchi per il sostegno di cui all'art. 5 della presente ordinanza con riferimento all'area professionale n. 3 (tecnico-professionale-artistica), ovvero a chiedere l'iscrizione nel corrispondente elenco di altra provincia, previa cancellazione dall'elenco nel quale sono inseriti. Ai predetti docenti che non figurano in alcuna altra graduatoria provinciale di scuola secondaria, non risultando applicabile l'ordinario sistema di attribuzione del punteggio negli elenchi per il sostegno specificato al III comma del citato art. 5, viene mantenuto relativamente ai titoli culturali, il punteggi già conseguito.

5. Per tutti i docenti che figurino inclusi nelle graduatorie provinciali permanenti di supplenza in corso di validità per l'anno scolastico 1994/95 (1) il punteggio acquisito nelle graduatorie medesime, per effetto della valutazione dei titoli culturali e di servizio già presentati sarà oggetto di ricalcolo d'ufficio in relazione alla possibile diversa attribuibilità dei punteggi di cui alla tabella C annessa alla presente ordinanza, conseguente alle innovazioni in materia di classi di concorso, abilitazioni e titoli di accesso disposte dal D.M. n. 334/94. Si applicano al riguardo, le disposizioni impartite negli specifici articoli nella presente ordinanza.

6. Per i docenti di cui al comma precedente, si abilitati che non abilitati, che, secondo il nuovo ordinamento, risultino in possesso di titolo di studio non più valido ai sensi del D.M. n. 334/94, il punteggio già acquisito per il titolo di studio in questione sarà comunque, mantenuto.

La presente ordinanza è soggetta ai prescritti controlli di legge.

(1) Ovvero che, se depennati, richiedano nei prescritti termini il previsto reinserimento per l'anno scolastico successivo.