Oggetto: Supplenze nelle province di nuova
costituzione
Art. 1. A integrazione di quanto previsto
dalla cm n. 163 e analogamente a quanto previsto dall'OM n. 387
del 20/6/1997 relativa al personale docente per le province di
nuova istituzione, per quanto riguarda le supplenze per il personale
Ata, i competenti provveditori agli studi potranno attingere alle
corrispondenti graduatorie della provincia «madre» con
le modalità ed alle condizioni indicate all'art. 1 della
citata OM 387/97
Art. 2. Per le supplenze temporanee da disporre da parte dei capi d'istituto in caso di assenza di aspiranti all'assunzione, espletate le operazioni previste dalla cm n. 163 del 12/.3/1997, lettera D), i capi d'istituto potranno, eccezionalmente, attingere alle graduatorie d'istituto di altra scuola viciniore situata nella provincia «madre» previa opportuna intesa con il relativo capo d'istituto.
La presente ordinanza è rivolta esclusivamente
a far fronte alle esigenze determinatesi nelle province di nuova
istituzione, e non ha alcun valore per il resto del territorio
nazionale, in cui continueranno ad avere vigore le disposizioni
impartite con la circolare n. 163 del 12/3/1997.