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DIREZIONE GENERALE DELL'ISTRUZIONE PROFESSIONALE-DIVISIONE III


ORDINANZA MINISTERIALE N.758 PROT.13264

Esami di abilitazione all'esercizio dell'arte sanitaria ausiliaria di odontotecnico e di ottico.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

VISTO il Decreto del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro della Pubblica Istruzione del 23 aprile 1992,recante disposizioni generali per l'ammissione ai corsi per l'esercizio delle arti ausiliarie di ottico ed odontotecnico nonchè per la durata e la conclusione dei corsi stessi;

CONSIDERATO che gli esami regolati dalla presente ordinanza, essendo abilitanti all'esercizio delle professioni di odontotecnico e di ottico, hanno la particolare finalità di verificare oltre al livello di formazione generale raggiunto il grado di professionalità specifica degli allievi;

VISTO il Regio Decreto Legge 16-5-1940,n.417,convertito nella legge 25-6-1940,n.854 e l'art.205,comma 1,del decreto Legislativo 16-4-1994,n.297, che attribuiscono al Ministro della Pubblica Istruzione il potere di disciplinare,con propria ordinanza, le modalità di svolgimento degli scrutini ed esami nelle scuole di ogni ordine e grado;

O R D I N A


Art.1

Gli esami di abilitazione si svolgono secondo le modalità di cui ai seguenti articoli.







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Art.2

Modalità di svolgimento degli esami.

A-Prove strutturate e scrutinio.

1.Prima del termine delle lezioni, i docenti, sulla base delle scelte operate in precedenza dal Consiglio di classe, sottopongono gli alunni della quinta classe a una serie di prove strutturate o semistrutturate al fine di verificare il conseguimento degli obiettivi cognitivi e formativi individuati nelle diverse discipline.

2.Tali prove sono, preferibilmente, pluridisciplinari e vertono su materie sia dell'area comune che dell'area di indirizzo.

3.Nel periodo indicato, in relazione all'impegno dei docenti nelle classi interessate agli esami, l'orario scolastico può subire modificazioni con provvedimento del Capo d'Istituto.

4.Lo scrutinio costituisce la prima parte della valutazione e dà diritto fino a quaranta punti.

5.Il Consiglio di classe valuta il livello di formazione generale e il grado di preparazione raggiunti dagli alunni in base ai seguenti elementi:

1-il curriculum scolastico;

2-il risultato delle prove strutturate o semistrutturate;

3-l'assiduità nella frequenza;

4-l'attività di stage in azienda che, per le sue caratteristiche, possa configurarsi come attività didattica.

6.Lo scrutinio si conclude con la formulazione,per ciascuna materia,di un giudizio analitico sul profitto conseguito durante l'anno scolastico e nelle prove strutturate o semistrutturate finali e di un giudizio sintetico che motivi l'ammissione del candidato alla seconda fase della valutazione nonchè di un voto espresso in centesimi.

Tale giudizio è deliberato dal Consiglio di classe,verficata la sufficienza in tutte le materie.




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7.La valutazione espressa nello scrutinio vale anche come giudizio di ammissione all'esame di maturità.

B-Prove d'esame.

1.L'esame di abilitazione costituisce la seconda fase della valutazione finale e tende a misurare, attraverso due prove, l'acquisizione delle conoscenze,delle abilità e delle competenze richieste per la professione di ottico e di odontotecnico.

2.La prova scritta tende a verificare le competenze del candidato nell'ambito delle discipline professionalizzanti attraverso una prova multidisciplinare che accerti la capacità di finalizzare tali discipline all'esercizio della professione.

3.La prova pratica è finalizzata ad accertare le abilità professionali.Il candidato deve eseguire una prova pratica che si presenti come un problema aperto che gli consenta di dimostrare abilità di decisione, capacità di scelta di soluzioni e abilità di realizzazione pratica.

La prova,a discrezione della Commissione, può durare da un minimo di otto ore ad un masssimo di tre giorni.

4.Dopo le due prove il candidato sostiene un colloquio sulle discipline oggetto di insegnamento nell'ultimo anno di corso.

5.La valutazione nel colloquio si esprime con un giudizio su ciascuna disciplina e un voto finale unico sul complesso delle prove orali.

6.Al termine dell'esame la Commissione ha a disposizione, per questa seconda fase della valutazione finale,sessanta punti che vanno sommati a quelli assegnati all'alunno nella fase di scrutinio.

7.L'alunno risulta abilitato quando riporta un punteggio complessivo di almeno sessanta punti su cento.







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Art.3

Periodo di svolgimento

La seconda fase della valutazione -prove d'esame - ha inizio alla data determinata da ogni singolo Istituto in relazione al numero delle classi, anche di altri corsi funzionanti e,comunque,non anteriormente al 25 maggio.

Art.4

Commissione esaminatrice

1.La Commissione per la seconda fase dell'esame è costituita dal Consiglio della classe quinta, integrato da un rappresentante del Ministero della Sanità, da un rappresentante delle Associazioni di categoria e da un rappresentante della Regione e viene presieduta dal Preside.

2.La Commissione è nominata dal Preside dell'Istituto e comunicata al Provveditore agli Studi.

3.La Commissione al completo decide le prove da assegnare, la loro durata e il peso che ciascuna di esse deve avere nell'ambito dei sessanta punti a disposizione nelle prove della seconda fase della valutazione finale.

4.Ogni singola prova dovrà svolgersi separatamente con la Commissione presente al completo, fatte salve le deroghe che prevedono una turnazione dei componenti della Commissione stessa durante lo svolgimento della prova scritta e della prova pratica e l'articolazione in sottocommissioni nello svolgimento del colloquio.









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Art.5

Raccordo con gli esami di maturità

1.Al fine di assicurare la coerenza tra la valutazione espressa nell'esame di abilitazione e la valutazione nell'esame di maturità, gli esiti riportati nella prova scritta, nella prova pratica e nelle singole discipline oggetto di colloquio sono comunicati alla Commissione degli esami di maturità (crediti formativi ), che ne tiene conto nella valutazione delle prove di quest'ultimo esame e nel giudizio di maturità,ai sensi dell'art.197-tredicesimo comma del Decreto Legislativo 16-4-1994,n.297.

2.Il mancato conseguimento dell'abilitazione non preclude l'ammissione all'esame di maturità,ove la prima parte della valutazione-scrutinio- che vale anche come giudizio di ammissione all'esame di maturità,sia stata positiva.

Art.6

Candidati privatisti.

Abbreviazione del corso.

1.I candidati privatisti,coerentemente con quanto previsto per gli alunni interni e al fine della applicazione di uguali criteri di valutazione, sono sottoposti a una serie di prove strutturate o semistrutturate al fine di verificare il possesso degli obiettivi cognitivi e formativi individuati nelle diverse discipline.

2.I candidati privatisti per l'ammissione agli esami di abilitazione devono essere in possesso del diploma di qualifica di operatore meccanico del settore odontotecnico o del settore ottico nonchè documentare di aver svolto attività lavorativa ovvero di aver frequentato un corso di formazione professionale autorizzato dalla Regione attinente alla relativa arte ausiliaria.

L'attività lavorativa deve essere tale che possa considerarsi sostitutiva,per durata e contenuti,della formazione pratica che gli alunni ricevono attraverso le esercitazioni svolte durante l'ultimo biennio.



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3.I candidati, che hanno compiuto o compiano nell'anno solare il 23° anno di età, sono esentati dal presentare il diploma di qualifica.

4.I candidati privatisti sostengono il colloquio anche sulle materie degli anni precedenti l'ultimo, in relazione al titolo di studio posseduto.

5..Sono sede degli esami di abilitazione,per i candidati privatisti,solo gli Istituti Professionali statali o pareggiati,nei quali sia attivato l'indirizzo di odontotecnico o di ottico.

5.Non sono ammesse abbreviazioni del corso di studi per merito, obblighi di leva nè l'ammissione agli esami per recupero di anni scolastici, in considerazione della specificità del percorso formativo e delle finalità dell'esame.

Art.7

Titolo di abilitazione

Al superamento dell'esame finale si consegue il titolo di abilitazione all'esercizio della professione di ottico o di odontotecnico.

Art.8

Norma finale

La presente ordinanza trova applicazione a decorrere dall'anno scolastico 1996-97 nei corsi degli Istituti Professionali nei quali si attua l'ordinamento di cui al Decreto del Ministero della Sanità citato in premessa.

ROMA,

IL MINISTRO