DIREZIONE GENERALE DELL'ISTRUZIONE PROFESSIONALE-DIVISIONE
III
ORDINANZA MINISTERIALE N.758 PROT.13264
Esami di abilitazione all'esercizio dell'arte
sanitaria ausiliaria di odontotecnico e di ottico.
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
VISTO il Decreto del Ministro della Sanità
di concerto con il Ministro della Pubblica Istruzione del 23 aprile
1992,recante disposizioni generali per l'ammissione ai corsi per
l'esercizio delle arti ausiliarie di ottico ed odontotecnico nonchè
per la durata e la conclusione dei corsi stessi;
CONSIDERATO che gli esami regolati dalla presente
ordinanza, essendo abilitanti all'esercizio delle professioni
di odontotecnico e di ottico, hanno la particolare finalità
di verificare oltre al livello di formazione generale raggiunto
il grado di professionalità specifica degli allievi;
VISTO il Regio Decreto Legge 16-5-1940,n.417,convertito
nella legge 25-6-1940,n.854 e l'art.205,comma 1,del decreto Legislativo
16-4-1994,n.297, che attribuiscono al Ministro della Pubblica
Istruzione il potere di disciplinare,con propria ordinanza, le
modalità di svolgimento degli scrutini ed esami nelle scuole
di ogni ordine e grado;
O R D I N A
Art.1
Gli esami di abilitazione si svolgono secondo
le modalità di cui ai seguenti articoli.
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Art.2
Modalità di svolgimento
degli esami.
A-Prove strutturate e scrutinio.
1.Prima del termine delle lezioni, i docenti,
sulla base delle scelte operate in precedenza dal Consiglio di
classe, sottopongono gli alunni della quinta classe a una serie
di prove strutturate o semistrutturate al fine di verificare il
conseguimento degli obiettivi cognitivi e formativi individuati
nelle diverse discipline.
2.Tali prove sono, preferibilmente, pluridisciplinari
e vertono su materie sia dell'area comune che dell'area di indirizzo.
3.Nel periodo indicato, in relazione all'impegno
dei docenti nelle classi interessate agli esami, l'orario scolastico
può subire modificazioni con provvedimento del Capo d'Istituto.
4.Lo scrutinio costituisce la prima parte della
valutazione e dà diritto fino a quaranta punti.
5.Il Consiglio di classe valuta il livello
di formazione generale e il grado di preparazione raggiunti dagli
alunni in base ai seguenti elementi:
1-il curriculum scolastico;
2-il risultato delle prove strutturate o semistrutturate;
3-l'assiduità nella frequenza;
4-l'attività di stage in azienda che,
per le sue caratteristiche, possa configurarsi come attività
didattica.
6.Lo scrutinio si conclude con la formulazione,per ciascuna materia,di un giudizio analitico sul profitto conseguito durante l'anno scolastico e nelle prove strutturate o semistrutturate finali e di un giudizio sintetico che motivi l'ammissione del candidato alla seconda fase della valutazione nonchè di un voto espresso in centesimi.
Tale giudizio è deliberato dal Consiglio
di classe,verficata la sufficienza in tutte le materie.
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7.La valutazione espressa nello scrutinio vale
anche come giudizio di ammissione all'esame di maturità.
B-Prove d'esame.
1.L'esame di abilitazione costituisce la seconda
fase della valutazione finale e tende a misurare, attraverso due
prove, l'acquisizione delle conoscenze,delle abilità e
delle competenze richieste per la professione di ottico e di odontotecnico.
2.La prova scritta tende a verificare le competenze
del candidato nell'ambito delle discipline professionalizzanti
attraverso una prova multidisciplinare che accerti la capacità
di finalizzare tali discipline all'esercizio della professione.
3.La prova pratica è finalizzata ad accertare le abilità professionali.Il candidato deve eseguire una prova pratica che si presenti come un problema aperto che gli consenta di dimostrare abilità di decisione, capacità di scelta di soluzioni e abilità di realizzazione pratica.
La prova,a discrezione della Commissione, può
durare da un minimo di otto ore ad un masssimo di tre giorni.
4.Dopo le due prove il candidato sostiene
un colloquio sulle discipline oggetto di insegnamento nell'ultimo
anno di corso.
5.La valutazione nel colloquio si esprime con
un giudizio su ciascuna disciplina e un voto finale unico sul
complesso delle prove orali.
6.Al termine dell'esame la Commissione ha a
disposizione, per questa seconda fase della valutazione finale,sessanta
punti che vanno sommati a quelli assegnati all'alunno nella fase
di scrutinio.
7.L'alunno risulta abilitato quando riporta
un punteggio complessivo di almeno sessanta punti su cento.
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Art.3
Periodo
di svolgimento
La seconda fase della valutazione -prove d'esame
- ha inizio alla data determinata da ogni singolo Istituto in
relazione al numero delle classi, anche di altri corsi funzionanti
e,comunque,non anteriormente al 25 maggio.
Art.4
Commissione
esaminatrice
1.La Commissione per la seconda fase dell'esame
è costituita dal Consiglio della classe quinta, integrato
da un rappresentante del Ministero della Sanità, da un
rappresentante delle Associazioni di categoria e da un rappresentante
della Regione e viene presieduta dal Preside.
2.La Commissione è nominata dal Preside
dell'Istituto e comunicata al Provveditore agli Studi.
3.La Commissione al completo decide le prove
da assegnare, la loro durata e il peso che ciascuna di esse
deve avere nell'ambito dei sessanta punti a disposizione nelle
prove della seconda fase della valutazione finale.
4.Ogni singola prova dovrà svolgersi
separatamente con la Commissione presente al completo, fatte salve
le deroghe che prevedono una turnazione dei componenti della Commissione
stessa durante lo svolgimento della prova scritta e della prova
pratica e l'articolazione in sottocommissioni nello svolgimento
del colloquio.
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Art.5
Raccordo con gli esami di maturità
1.Al fine di assicurare la coerenza tra la
valutazione espressa nell'esame di abilitazione e la valutazione
nell'esame di maturità, gli esiti riportati nella prova
scritta, nella prova pratica e nelle singole discipline oggetto
di colloquio sono comunicati alla Commissione degli esami di maturità
(crediti formativi ), che ne tiene conto nella valutazione delle
prove di quest'ultimo esame e nel giudizio di maturità,ai
sensi dell'art.197-tredicesimo comma del Decreto Legislativo 16-4-1994,n.297.
2.Il mancato conseguimento dell'abilitazione
non preclude l'ammissione all'esame di maturità,ove la
prima parte della valutazione-scrutinio- che vale anche come
giudizio di ammissione all'esame di maturità,sia stata
positiva.
Art.6
Candidati privatisti.
Abbreviazione
del corso.
1.I candidati privatisti,coerentemente con
quanto previsto per gli alunni interni e al fine della applicazione
di uguali criteri di valutazione, sono sottoposti a una serie
di prove strutturate o semistrutturate al fine di verificare il
possesso degli obiettivi cognitivi e formativi individuati nelle
diverse discipline.
2.I candidati privatisti per l'ammissione agli esami di abilitazione devono essere in possesso del diploma di qualifica di operatore meccanico del settore odontotecnico o del settore ottico nonchè documentare di aver svolto attività lavorativa ovvero di aver frequentato un corso di formazione professionale autorizzato dalla Regione attinente alla relativa arte ausiliaria.
L'attività lavorativa deve essere tale
che possa considerarsi sostitutiva,per durata e contenuti,della
formazione pratica che gli alunni ricevono attraverso le esercitazioni
svolte durante l'ultimo biennio.
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3.I candidati, che hanno compiuto o compiano
nell'anno solare il 23° anno di età, sono esentati
dal presentare il diploma di qualifica.
4.I candidati privatisti sostengono il colloquio
anche sulle materie degli anni precedenti l'ultimo, in relazione
al titolo di studio posseduto.
5..Sono sede degli esami di abilitazione,per i candidati privatisti,solo gli Istituti Professionali statali o pareggiati,nei quali sia attivato l'indirizzo di odontotecnico o di ottico.
5.Non sono ammesse abbreviazioni del corso
di studi per merito, obblighi di leva nè l'ammissione agli
esami per recupero di anni scolastici, in considerazione della
specificità del percorso formativo e delle finalità
dell'esame.
Art.7
Titolo
di abilitazione
Al superamento dell'esame finale si consegue
il titolo di abilitazione all'esercizio della professione di ottico
o di odontotecnico.
Art.8
Norma finale
La presente ordinanza trova applicazione a
decorrere dall'anno scolastico 1996-97 nei corsi degli Istituti
Professionali nei quali si attua l'ordinamento di cui al Decreto
del Ministero della Sanità citato in premessa.
ROMA,
IL MINISTRO