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Ordinanza Ministero della Salute 10 aprile 2003 Misure profilattiche contro la sindrome acuta respiratoria severa (SARS)
IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto l’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche; Visto il regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045, regolamento per la polizia sanitaria dell’aeronavigazione; Visto il regolamento sanitario internazionale adottato a Boston il 25 luglio 1969, modificato dal regolamento addizionale il 23 maggio 1973 e reso esecutivo con legge 9 febbraio 1982, n. 106; Visto l’art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Preso atto della recente insorgenza di un’epidemia della nuova forma morbosa denominata “sindrome respiratoria acuta severa” (SARS) e dell’identificazione da parte dell’Organizzazione mondiale della sanità di “aree affette” all’interno di alcuni Paesi; Considerato che le conoscenze sinora acquisite su tale forma morbosa fanno ritenere probabile la trasmissione interumana per via aerea in occasione di contatti stretti; Considerato che la sorveglianza sanitaria costituisce una misura sanitaria che, pur non limitando la libertà personale, consente all’Autorità sanitaria di perseguire lo scopo di contenere la diffusione delle malattie infettive diffusive; Valutate le soluzioni tecniche possibili per l’attuazione della sorveglianza sanitaria con il minor disagio e costo per tutti i soggetti interessati; Ritenuto pertanto necessario mettere in atto misure che riducono il rischio di diffusione della SARS tra la popolazione, anche alla luce delle indicazioni provenienti dell’Organizzazione mondiale della sanità; Ordina: Art. 1. 1. E’ fatto obbligo a tutti i passeggeri sbarcanti in Italia e provenienti con volo diretto da Paesi comprendenti aree dichiarate dall’Organizzazione mondiale della sanità “affette da SARS” di fornire all’Autorità sanitaria aeroportuale del primo scalo italiano le proprie generalità ed ogni altro elemento che la stessa riterrà utile acquisire per garantire la rintracciabilità del passeggero nei quattordici giorni successivi all’arrivo. 2. A tal fine i predetti passeggeri compilano una dichiarazione su modello predisposto dall’Autorità sanitaria aeroportuale. 3. I dati, forniti ai fini di sanità pubblica, vengono trattati dall’Autorità sanitaria ricevente nel rispetto delle norme vigenti sulla tutela dei dati personali. La documentazione acquisita viene distrutta dopo trenta giorni ove non si sia verificato nessun caso sospetto di SARS in alcun modo correlabile al volo cui essa si riferisce. Art. 2. 1. Le compagnie aeree italiane ed estere che effettuano voli diretti per l’Italia da Paesi comprendenti aree dichiarate “affette da SARS”, attraverso idonei accordi con l’autorità o l’ente di gestione dello scalo aeroportuale di arrivo, provvedono affinché i passeggeri in arrivo con i predetti voli siano accompagnati ad un’apposita zona dedicata ai controlli sanitari, identificata dalla locale autorità sanitaria aeroportuale, ove hanno luogo le operazioni di cui all’art. 1. Art. 3. 1. Le società, enti o amministrazioni che gestiscono gli scali aeroportuali ove sono effettuati voli diretti da Paesi comprendenti aree dichiarate “affette da SARS” mettono in atto tutte le misure organizzative necessarie a consentire ai passeggeri ed alle compagnie aeree di ottemperare agli obblighi di cui rispettivamente agli articoli 1 e 2. Art. 4. 1. Gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e gli uffici veterinari di confine, porto ed aeroporto del Ministero della salute sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza. Art. 5. 1. La presente ordinanza ha validità fino al 31 luglio 2003.
La presente ordinanza viene inviata agli organi di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Registrato alla Corte dei conti l’11 aprile 2003 |
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