Ordinanza Ministeriale
(Bozza alla firma del Ministro della PI)

Sviluppo della Professionalità Docente
Art. 29 CCNL Scuola 1999 e art. 38 CCNI Scuola 1999

 

VISTO l'art. 29 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola sottoscritto il 26 maggio 1999 e l'art. 38 del contratto collettivo nazionale integrativo il 31 agosto 1999, che prevedono un trattamento economico accessorio connesso allo sviluppo della professione docente, per i docenti con contratto a tempo indeterminato con almeno dieci anni di anzianità nel ruolo;

VISTO in particolare, il comma 5 del citato art. 38 del contratto collettivo nazionale integrativo, che prevede una procedura selettiva, ai fini dell'assegnazione della maggiorazione retributiva;

VISTO il D.M. con cui sono stati approvati i contenuti della prova strutturata, prevista per l'assegnazione del trattamento economico accessorio;

VISTO il D.M. con cui sono stati fissati i criteri di ripartizione delle risorse da assegnare ai singoli Provveditorati, sulla base del numero dei docenti in servizio e in proporzione al 20% del numero complessivo degli stessi;

RITENUTO di dover disciplinare termini e modalità, ai fini della partecipazione alle suddette procedure selettive;

O R D I N A

Art. 1
Ripartizione delle risorse e costituzione dei gruppi di scuole

Il Provveditore agli studi, sulla base delle domande di partecipazione presentate, forma i gruppi di scuole a ciascuno dei quali assegna tra i 300 e i 500 partecipanti.

Il Provveditore agli studi ripartisce le risorse assegnate alla Provincia ai sensi del D.M. citato in premessa, tra i gruppi di scuole costituiti, a ciascuno dei quali le risorse medesime sono assegnate in proporzione ai docenti di ruolo in servizio nelle scuole comprese nel gruppo e, comunque, con l'applicazione degli stessi criteri utilizzati per la ripartizione provinciale.

Art. 2
Indizione procedura

E' indetta ai sensi dell'art. 29 del C.C.N.L. del comparto scuola e dell'art. 38 del contratto collettivo nazionale integrativo, citati in premessa, la procedura, finalizzata all'assegnazione del trattamento economico accessorio previsto dalle predette norme contrattuali ai docenti con contratto a tempo indeterminato nelle scuole di ogni ordine e grado, con dieci anni di effettivo servizio di insegnamento dalla nomina in ruolo, ed agli educatori dei convitti e degli educandati, in possesso del medesimo requisito di servizio.

Art. 3
Requisiti di ammissione

I docenti e gli educatori con contratto a tempo indeterminato che, alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, abbiano maturato almeno 10 anni di effettivo servizio di insegnamento dalla nomina in ruolo e siano in servizio, al 31 dicembre 1999, nelle scuole di ogni ordine e grado, comprese quelle italiane all'estero e nelle istituzioni educative, sono ammessi a partecipare alla selezione in parola.

Art. 4
Articolazione della procedura

La procedura di cui all'art. 2 si articola in tre fasi distinte, in sequenza, a conclusione delle quali viene attribuito un punteggio complessivo di 100 punti, suddivisi come segue:

I fase

Il candidato presenta, unitamente alla domanda partecipazione, il proprio curricolo professionale culturale e formativo, da esso stesso redatto ed autocertificato a norma del vigente ordinamento in materia, per la successiva validazione da parte del comitato per la valutazione del servizio di cui all'art. 11 del decreto legislativo 297/ 1994.

II fase

Il candidato svolge una prova strutturata nazionale, fissata in unica data per tutti i partecipanti, sulla base dei contenuti definiti nel D.M. citato in premessa. A tale prova, il cui riscontro inizia entro i 15 giorni successivi al suo svolgimento, viene attribuito un punteggio massimo di 25 punti.

III fase

Essa, dopo l'illustrazione e la discussione del proprio curricolo da parte del candidato, si svolge mediante una verifica in situazione alla presenza in aula degli alunni e della commissione giudicatrice; in alternativa, al candidato può essere assegnata, su sua richiesta, la trattazione di un’unità didattica destinata agli alunni senza la presenza dei medesimi.

A tal fine, nel giorno che sarà fissato dal Ministero per la prova strutturata, i candidati che intendono optare per la trattazione alternativa dell'unità didattica, dovranno farne esplicita richiesta.

La commissione formula il proprio giudizio assegnando alla discussione del curricolo, sulla base di criteri di omogeneità adottati in occasione del corso istituito a norma dell'art. 6, comma 2, del D.M citato un massimo di 25 punti e alla prova in situazione o alla trattazione alternativa dell'unità didattica fino al massimo di 50 punti.

A ciascun candidato, alla fine della terza fase della procedura, devono essere comunicati i punteggi parziali e quello finale ottenuti sulla base delle attività previste dalla procedura medesima.

Sulla base dei punteggi assegnati complessivamente nelle tre fasi, la commissione giudicatrice redige l'elenco alfabetico dei candidati destinatari della maggiorazione retributiva, in numero corrispondente a quello assegnato al territorio di competenza della commissione.

Art. 5
Domanda di partecipazione

Le domande di ammissione alla procedura debbono essere presentate utilizzando esclusivamente l'allegato modello A, che comprende anche il modello di scheda curricolare professionale e culturale redatto secondo le prescrizioni di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 403/98 entro 45 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella G.U., al capo di istituto della scuola di titolarità che provvederà a conservarle presso la scuola medesima e ad inviare nei dieci giorni successivi al Provveditore agli studi un elenco con l'indicazione dei candidati inclusi, quando previsto, nei settori e sottosettori.

I candidati in servizio nelle scuole italiane all'estero e quelli che hanno perso la titolarità, che intendono partecipare alla selezione presentano le domande all'ultima scuola sede di titolarità.

Art. 6
Ammissibilità delle domande -
Regolarizzazioni ed esclusioni

Non è ammessa la domanda presentata oltre i termini o priva della firma del candidato.

E' ammessa la regolarizzazione delle domande incomplete entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione delle domande medesime.

Viene a tal fine comunicato dal capo di istituto un termine per la regolarizzazione; in mancanza di adempimento si procede all'esclusione.

Qualora i motivi che determinano l'esclusione siano accertati dopo la conclusione della prova selettiva, il Provveditore agli Studi dispone, con decreto motivato, la decadenza da ogni diritto all'assegnazione del trattamento economico accessorio.

Art. 7
Nomina delle commissioni giudicatrici e svolgimento della prova

I Provveditori agli Studi nominano i componenti delle commissioni giudicatrici, secondo le disposizioni contenute nel D.M..........

A ciascuna commissione è assegnato un gruppo di scuole appartenenti rispettivamente al settore della scuola materna, a quello della scuola elementare, e, per le scuole secondarie, al primo e al secondo grado e alle distinte aree disciplinari linguistico-storico-filosofico-artistico-espressiva o scientifico-tecnica.

In rapporto al numero di domande di partecipazione alla procedura il Provveditore agli studi, ferma restando la decorrenza unica del beneficio dall'1 gennaio 2001, dispone lo svolgimento della procedura medesima in due o più scaglioni, a ciascuno dei quali sono assegnati per sorteggio uno o più gruppi di scuole, avendo cura di non determinare, in nessun caso, la separazione di scuole o di candidati appartenenti allo stesso gruppo. .

I provveditori agli studi avranno cura di costituire le commissioni giudicatrici degli scaglioni successivi al primo, nominando in esse anche i docenti che hanno sostenuto con esito positivo le prove della procedura e siano assegnatari della maggiorazione retributiva accessoria e che ne facciano domanda entro 10 giorni dalla conclusione delle prove dello scaglione di appartenenza.

Art. 8
Ricorsi

Avverso i provvedimenti di inammissibilità delle domande o di esclusione è ammesso ricorso in opposizione al competente Provveditore agli Studi, entro trenta giorni dall'emanazione del provvedimento stesso.

Avverso l'elenco dei beneficiari della maggiorazione retributiva, approvato dalla competente Autorità scolastica, è ammesso ricorso al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 68 del d. l.vo n. 29 del 3 febbraio 1993.

A tal fine l'interessato ha titolo a prendere visione presso la sede dove sono conservati gli atti della procedura cui ha partecipato dei punteggi parziali e totale dell'ultimo dei candidati assegnatari del beneficio e di tutti gli atti relativi alle prove.

Art. 9
Comunicazioni

La prova strutturata nazionale, di cui alla seconda fase del precedente art. 4, si svolgerà il ………. marzo 2000

Art. 10
Trattamento dati personali

L'amministrazione scolastica, con riferimento alla legge 31.12.1966, n. 675 e successive integrazioni, recante disposizioni sulla tutela delle persone e di altri soggetti, si impegna ad utilizzare i dati forniti dal candidato solo per fini istituzionali e per l'espletamento della presente procedura selettiva.


DM 316/99 (Sviluppo Professionalità Docente - Curricolo)

DM 317/99 (Sviluppo Professionalità Docente - Esame)

DM 318/99 (Sviluppo Professionalità Docente - Commissioni)

DM 319/99 (Sviluppo Professionalità Docente - Delega)

DDG 23.12.99 (Sviluppo Professionalità Docente - Procedura)

DDG 23.12.99 (Sviluppo Professionalità Docente - Commissioni)

Parere CNPI (Sviluppo Professionalità Docente)



LE FastCounter