Frequently
Asked Questions
Sostegno didattico e
Recupero dei debiti formativi
- I modelli
- I corsi da realizzare dopo gli scrutini
di fine anno
- L’accertamento
- I debiti pregressi
- Compensi
- Studenti dell’ultimo anno
- Scrutinio finale
Nuove Faq
A riscontro delle richieste di chiarimento pervenute a questo
Ministero e sulla base di elementi conoscitivi desunti da prime
rilevazioni realizzate dagli Ispettori Tecnici presso le scuole in
relazione all’avvio dei corsi finalizzati al recupero dei debiti
scolastici degli studenti, si propongono le seguenti FAQ, che forniscono
ulteriori precisazioni.
- Come è possibile conciliare il diritto alle ferie estive
dei docenti con l’attivazione dei corsi di recupero?
Occorre chiarire che sia il D.M. 80 che la l’O.M. 92 del 2007 nulla
innovano in relazione all’istituto delle ferie e che pertanto il
loro godimento è un diritto del personale docente ed è fruito su
domanda degli interessati durante i periodi di sospensione delle
attività didattiche ( art.13, comma 9 del vigente CCNL). Nella
organizzazione dei corsi di recupero si terrà conto di tale diritto.
- Qual è l’organo della scuola che stabilisce la data
della verifica del saldo dei debiti a conclusione dei corsi di
recupero svolti dopo gli scrutini di fine anno? Chi decide, in caso
di disaccordo tra dirigente scolastico e Collegio dei docenti sulla
data di svolgimento delle verifiche?
Il Collegio dei docenti, presieduto dal dirigente scolastico,
delibera la programmazione delle attività di sostegno e di recupero.
Decide quindi anche i tempi delle verifiche del saldo dei debiti,
tenendo conto delle particolari situazioni del singolo Istituto, che
potrebbero anche non rendere possibile la conclusione di tutte le
operazioni entro il 31 agosto. Nella programmazione dei tempi e
della durata delle succitate verifiche il Dirigente scolastico e gli
organi collegiali operano in modo da garantire agli studenti il
diritto al recupero del debito scolastico, promuovendo anche, a
rinforzo degli interventi scolastici, lo studio individuale. L’unico
vincolo che dovrà in ogni caso essere rispettato è che tutti gli
adempimenti si concludano prima dell’inizio delle lezioni dell’anno
scolastico successivo.
- Le azioni in cui è articolata l’attività di recupero
possono prevedere corsi con un numero di ore inferiore a 15?
Gli interventi strutturati di recupero ai sensi dell’O.M.
92/2007 non possono avere di norma una durata inferiore a 15 ore. La
previsione di tale consistenza oraria scaturisce dall’esigenza di
assicurare interventi di recupero che siano realmente efficaci.
Questa previsione di carattere generale deve essere, tuttavia,
adattata con flessibilità dalle scuole alle situazioni concrete, che
possono anche richiedere interventi di minore intensità e durata.
FAQ - I modelli
-
L’attivazione dei corsi di recupero a
fine primo quadrimestre o a fine anno è determinata dalla
corrispondenza automatica un’insufficienza – un corso di
recupero? Ed è il tipo di insufficienza che fa determinare la
consistenza delle ore di recupero?
Non c’è corrispondenza automatica tra l’insufficienza rilevata e la
frequenza di corsi di recupero appositamente istituiti. Il consiglio
di classe tiene conto anche della possibilità degli studenti di
raggiungere autonomamente, con lo studio individuale, gli obiettivi
formativi stabiliti dai docenti. In caso di insufficienza in una o
più discipline rilevata in sede di scrutinio, periodico o finale, il
consiglio di classe prevede le opportune verifiche dei risultati
raggiunti dallo studente attraverso il corso di recupero o lo studio
individuale, decidendo su che cosa vale la pena di concentrarsi.
-
La durata non inferiore a 15 ore si
riferisce ad ogni singolo intervento di recupero oppure riguarda la
somma complessiva di ore che durante tutto l’anno ogni singolo
consiglio di classe può destinare alle azioni in cui si articola
l’attività di recupero?
Va precisato, in via preliminare, che la O.M. indica la durata di
almeno 15 ore solo come criterio di massima <<di norma>> e che tale
indicazione oraria si riferisce soltanto ad interventi di recupero
strutturati. Spetta al consiglio di classe la responsabilità di
decidere, sulla base dei criteri stabiliti dal collegio dei docenti,
quali azioni di recupero debbano essere fatte in modo strutturato in
orario aggiuntivo (es. solo le materie fondanti) e quali altre
ricorrendo alla quota del 20% dell’autonomia scolastica o allo
studio personale dello studente anche assistito da qualche ora di
sportello.
-
Le 15 ore, che costituiscono, secondo
l’ordinanza ministeriale 92/2007, la durata minima delle azioni in
cui è articolata l’attività di recupero, si riferiscono alle azioni
attivate solo durante il periodo delle lezioni, escluso, quindi, il
periodo successivo agli scrutini di fine anno, oppure si riferiscono
anche a tale periodo?
L’ordinanza ministeriale non fa differenza tra le azioni che si
svolgono durante l’anno e quelle che vengono predisposte per il
periodo che segue la conclusione degli scrutini finali. Pertanto la
consistenza, di norma, di 15 ore degli interventi di recupero si
riferisce alle iniziative che si realizzano sia prima che dopo gli
scrutini di giugno.
-
Come si concilia quanto previsto dal
comma 6 dell’articolo 2 dell’O.M. 92/2007, secondo cui la
determinazione della consistenza oraria da assegnare ad ogni singolo
intervento di recupero è lasciata all’autonomia delle istituzioni
scolastiche, con la precisazione, riportata al comma 9 della stessa
ordinanza, per cui la durata delle azioni non può essere inferiore a
15 ore?
L’indicazione della soglia oraria costituisce un riferimento di
carattere orientativo volto a garantire omogeneità ed efficacia.
-
Quante azioni di recupero si possono
prevedere per lo stesso studente nell’arco di un anno? A quanti
corsi può uno studente partecipare contemporaneamente?
Il numero di azioni di recupero a cui lo studente deve partecipare
non può essere definito aprioristicamente, né per il periodo delle
lezioni né tanto meno per quello successivo agli scrutini finali.
Spetta ai Consigli di classe ogni decisione in merito. Ovviamente,
il consiglio di classe terrà conto della necessità di evitare
un’eccessiva concentrazione di carichi di lavoro per gli studenti
interessati.
-
Per una stessa materia quanti corsi si
possono attivare nell’arco dell’anno scolastico?
Non c’è un numero predefinito di corsi per ogni singola disciplina.
Al termine di ciascun corso sono previste delle verifiche, che
costituiscono occasione per definire ulteriori forme di supporto
volte sia al completamento del percorso di recupero che al
raggiungimento di obiettivi formativi di più alto livello.
-
Qual è il numero minimo di alunni per
poter attivare un’azione di recupero?
Non è previsto un numero minimo o massimo di studenti per
l’attivazione degli interventi di recupero. Ogni istituzione
scolastica progetterà iniziative rispondenti a principi di efficacia
e di efficienza, costituendo gruppi con carenze formative omogenee,
auspicabilmente contenuti nel numero.
-
Chi decide la formazione dei gruppi
studenti per la partecipazione ad uno stesso corso di recupero?
La formazione dei gruppi viene decisa dai consigli di classe su
proposta dei docenti delle materie interessate, nell’ambito dei
criteri stabiliti dal collegio docenti e attraverso un’azione
coordinata dal dirigente scolastico. I gruppi possono essere formati
da studenti della stessa classe o di classi parallele, oppure di
classi diverse, purché con carenze omogenee. In questi casi, c’è
l’esigenza di raccordo tra il docente che svolge l’attività di
recupero e i docenti della disciplina degli alunni del gruppo così
costituito.
-
Possono prevedersi azioni di recupero che
prescindano da ore aggiuntive pomeridiane extracurricolari?
L’ordinanza descrive una pluralità di azioni mirate al
raggiungimento del recupero di lacune e difficoltà di cui quelle
organizzate in orario extra-curricolare costituiscono soltanto una
delle possibilità.
-
Il cosiddetto “recupero in itinere” è
legittimo e può sostituire l’attivazione di corsi di recupero?
Il recupero “in itinere” può essere sostitutivo dei corsi di
recupero solo per gli studenti che riescono comunque a colmare
tempestivamente le loro lacune nel corso delle ordinarie attività
didattiche. Ciò non significa però che la scuola sia esonerata
dall’obbligo di istituire i corsi per quegli altri studenti che
invece non siano riusciti a recuperare.
-
Quali possono essere altre modalità di
recupero che non siano i corsi pomeridiani oppure l’utilizzo della
quota del 20% prevista dal D.M. n. 47 del 13 giugno 2006
L’ordinanza, all’articolo 2, commi 8, 10 e 11, individua una
pluralità di azioni per il recupero. Le istituzioni scolastiche,
nella loro autonomia, adottano ogni forma di flessibilità nella
organizzazione delle attività di recupero, realizzando
all’occorrenza anche corsi mirati in orario extracurricolare per gli
alunni che presentino insufficienze di rilievo.
-
Può un docente che ha segnalato il debito
non proporsi per tenere il corso?
Considerato il carattere contrattuale di prestazione aggiuntiva di
insegnamento e vista anche la possibilità di organizzare gruppi di
alunni provenienti da classi diverse, può anche verificarsi il caso
di un docente che in sede di valutazione collegiale nei consigli di
classe segnali l’esigenza di recupero e poi non possa tenere il
relativo corso. Sussiste però l’obbligo per tale docente di dare
indicazioni per il corso di recupero, di predisporre l’accertamento
e di valutarne i risultati.
-
Chi decide di avviare un corso di
recupero? E quando iniziarlo?
Le specifiche attività di recupero sono realizzate con delibera dei
rispettivi consigli di classe per gli studenti che riportano voti di
insufficienza in occasione delle valutazioni periodiche o degli
scrutini intermedi o, per gli studenti per i quali viene sospeso il
giudizio, in occasione degli scrutini di fine anno.
-
Se gli interventi di sostegno rientrano
nelle attività di recupero anche tali azioni devono rispettare la
consistenza minima delle 15 ore?
Pur rientrando, a pieno titolo, nell’attività di recupero, gli
interventi di sostegno si caratterizzano per essere finalizzati a
prevenire l’insuccesso scolastico, e sono realizzati in ogni periodo
dell’anno scolastico. Sono programmati dai Consigli di classe ad
inizio d’anno sulla base dei criteri stabiliti dal Collegio dei
docenti, sono riportati nel piano annuale delle attività del
consiglio di classe e sono esplicitati anche nel piano dell’offerta
formativa della scuola. Il sostegno all’apprendimento è
un’opportunità didattica volta a favorire il successo formativo.
Pertanto è rimessa all’autonoma decisione dei consigli di classe la
consistenza delle ore per gli interventi di sostegno.
-
Gli alunni sono tenuti a frequentare le
attività di sostegno finalizzate a prevenire l’insuccesso
scolastico?
Le istituzioni scolastiche devono promuovere e favorire la
partecipazione attiva degli studenti, dandone adeguata informazione
alle famiglie che possono tuttavia anche comunicare di non aderire
alle attività programmate dalla scuola e di voler risolvere il
problema autonomamente. Lo studente che aderisce alle attività
assume l’obbligo della relativa frequenza.
-
Da quali atti documentali potrà risultare
che il consiglio di classe ha predisposto i corsi di recupero?
Ogni attività di recupero deliberata dal rispettivo consiglio di
classe viene registrata nel verbale delle riunioni dell’organo
collegiale con l’indicazione della tipologia, della consistenza
oraria e del numero degli studenti che sono tenuti a partecipare.
Saranno altresì verbalizzati i risultati delle verifiche relative
agli interventi di recupero.
-
Il c.d. “sportello” di cui parla il comma
11 dell’art. 2 dell’O.M. 92/2007 è da considerarsi recupero a tutti
gli effetti oppure si configura come sostegno all’apprendimento? E
gli alunni sono tenuti a frequentarlo?
L’ordinanza ministeriale 92/2007 al comma 11 dell’articolo 2 assegna
allo “sportello” compiti di consulenza e assistenza agli alunni
nella promozione dello studio individuale. Pertanto si configura
come un supporto all’apprendimento che, pur di natura non
obbligatoria, costituisce una opportunità di cui avvalersi.
-
Quante ore di “sportello” possono essere
previste?
E’ rimessa all’autonoma decisione dei Consigli di classe,
nell’ambito dei criteri stabiliti dal collegio docenti, la
consistenza oraria dello sportello e non è previsto un minimo o
massimo di ore.
-
In presenza di pochi alunni con
insufficienze in una classe si attivano ugualmente le azioni di
recupero?
Sì. Le istituzioni scolastiche hanno l’obbligo di attivare gli
interventi di recupero, anche raggruppando gli studenti provenienti
da più classi, purché con carenze formative omogenee. Anche in
assenza di questo requisito, si devono comunque attivare gli
interventi di recupero.
FAQ - I corsi da realizzare dopo gli
scrutini di fine anno
-
C’è una sostanziale differenza tra corsi
di recupero attivati dopo lo scrutinio finale e quelli invece che si
realizzano durante l’anno?
No.
-
Quanti corsi un consiglio di classe può
predisporre nel periodo successivo agli scrutini finali ?
Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, per gli
studenti che presentino in una o più discipline valutazioni
insufficienti valuta la possibilità che suddetti studenti
raggiungano gli obiettivi formativi della o delle discipline
interessate entro il termine dell’anno scolastico o mediante lo
studio personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza di
appositi interventi di recupero. Quindi sono rimesse alla
valutazione collegiale del consiglio di classe, nell’ambito dei
criteri stabiliti dal collegio docenti, coerentemente con la natura
didattica delle lacune evidenziate, la tipologia e la consistenza
oraria degli interventi di recupero.
-
In quali circostanze e con quali modalità
ci si può rivolgere ad esperti esterni, esclusi gli Enti “profit”?
Nelle attività di sostegno e di recupero devono essere impiegati in
primo luogo i docenti in servizio nell’istituto. Solo in seconda
istanza, con motivazione da verbalizzare tra gli atti del Consiglio
di classe, si ricorre a docenti della propria o di altra istituzione
scolastica autonoma anche ITD, purché con rapporto d’impiego in
atto, e a soggetti esterni, con l’esclusione di Enti “profit”. I
docenti esterni e gli eventuali soggetti esterni sono individuati
dal dirigente scolastico sulla base di criteri di qualità deliberati
dal collegio dei docenti ed approvati dal consiglio di istituto.
Sono assimilabili agli “esperti” anche docenti reperiti dalle
graduatorie del proprio istituto o di istituti viciniori.
-
Per ragioni oggettive di organizzazione
si può rinviare tutto a settembre, compresi i corsi di recupero?
L’O.M. prevede che durata e tempi degli interventi di recupero
finali e delle relative verifiche finali siano stabiliti dal
collegio dei docenti, tenendo conto delle particolari situazioni
differenziate da scuola a scuola e da classe a classe, e della
esigenza di concedere allo studente anche i tempi necessari per lo
studio individuale. Su tale aspetto organizzativo non possono
fornirsi indicazioni prescrittive poiché spetta al dirigente
scolastico, nel rispetto delle competenze degli altri organi della
scuola, il compito di organizzare le operazioni nel modo più
efficace.
FAQ - L'accertamento
-
Chi predispone le prove per
l’accertamento del superamento dei debiti? C’è differenza tra
accertamento durante l’anno scolastico e quello che avviene a
seguito dei corsi attivati dopo gli scrutini finali?
Le prove per l’accertamento sono disposte dal docente delle materie
interessate nelle iniziative di recupero. Tale docente, componente
del consiglio di classe, può non coincidere col docente che ha
tenuto il corso di recupero. In questa eventualità si rileva la
necessità di un raccordo indispensabile tra i due diversi docenti.
Non c’è differenza sostanziale nelle modalità tra l’accertamento
durante il periodo delle lezioni e quello effettuato al termine del
corso di recupero organizzato a seguito di sospensione del giudizio
negli scrutini finali.
-
Può un docente diverso da quello del
consiglio di classe, anche esterno, chiamato a tenere i corsi dopo
gli scrutini finali predisporre lui le prove? E le deve correggere
lui?
Il docente che tiene i corsi dopo gli scrutini finali, se è diverso
dal docente titolare della materia interessata nel recupero, non può
predisporre le prove, né le può valutare. Spetta al docente titolare
delle discipline oggetto di intervento predisporre le prove di
accertamento, dopo aver acquisito ogni utile elemento di giudizio da
parte del docente che ha tenuto i corsi.
-
La verifica è effettuata immediatamente
dopo la conclusione dei corsi di recupero? Oppure può passare un
certo tempo tra la fine dei corsi, la verifica e l’espletamento
dello scrutinio sospeso?
Le modalità delle verifiche, ivi compresa la loro collocazione
temporale, sono determinate dai consigli di classe. Quelle finali,
sempre condotte dai docenti delle discipline interessate, si
svolgono secondo il calendario stabilito dal Collegio dei docenti.
Compete al dirigente scolastico il raccordo ottimale delle
operazioni.
-
Quali e quanti sono i docenti che saranno
presenti all’accertamento per iniziative attivate dopo gli scrutini
finali?
Le operazioni di verifica sono organizzate dal consiglio di classe e
sono condotte dai docenti delle discipline interessate con
l’assistenza di altri docenti del medesimo consiglio di classe. La
decisione nel merito è assunta collegialmente dal consiglio di
classe nell’ambito dei criteri stabiliti dal collegio docenti.
-
Uno studente che non viene promosso alla
classe successiva in sede di integrazione dello scrutinio, è tenuto
a recuperare nell’anno scolastico successivo i debiti rilevati nello
scrutinio di giugno e non saldati entro la conclusione dell’anno
scolastico?
No. L’alunno ripete l’anno.
-
Lo studente può sottrarsi
all’accertamento successivo al corso di recupero effettuato in corso
d’anno prima dello scrutinio di giugno?
No. Lo studente non può sottrarsi alla verifica. Nello scrutinio di
giugno si terrà conto anche dell’esito delle verifiche relative ad
eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero
precedentemente effettuati.
-
Nello scrutinio di fine anno quante sono
le insufficienze che fanno sospendere il giudizio? Può essere
rinviato all’anno scolastico successivo il recupero di eventuali
carenze non gravi?
La valutazione del consiglio di classe in sede di scrutinio terrà
conto della possibilità dell’alunno di raggiungere gli obiettivi
formativi e di contenuto propri delle discipline che presentano
insufficienze entro il termine dell’anno scolastico, mediante lo
studio personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza di
appositi interventi di recupero. Pertanto non ci può essere un
numero predefinito di insufficienze, perché scatti la sospensione
del giudizio piuttosto che il giudizio di non promozione. Il
collegio dei docenti determina i criteri da seguire per lo
svolgimento dello scrutinio finale.
-
L’insufficienza in materie che non sono
presenti l’anno successivo nel curricolo comporta necessariamente la
partecipazione ai corsi di recupero?
L’alunno è tenuto a partecipare al corso di recupero
relativo a materie non presenti nel piano di studio dell’anno
successivo, se il consiglio di classe decide in tal senso e di
conseguenza deve sottoporsi alle verifiche predisposte.
-
In presenza di giudizio sospeso a fine
anno come fa l’alunno a conoscere i suoi voti in tutte le materie se
l’ordinanza dispone che all’albo dell’istituto viene riportata solo
la indicazione della “sospensione del giudizio”?
La scuola, subito dopo le operazioni di scrutinio finale, comunica
alle famiglie, per iscritto, le decisioni assunte dal consiglio di
classe, indicando le specifiche carenze rilevate per ciascuno
studente dai docenti delle singole discipline e i voti proposti in
sede di scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle quali
l’alunno non abbia raggiunto la sufficienza.
-
Se uno studente del triennio finale dei
corsi di studi è promosso a conclusione dei corsi di recupero, può
ugualmente concorrere alla banda alta della fascia del credito
scolastico come gli altri studenti promossi allo scrutinio di
giugno?
Nei confronti degli studenti per i quali in sede di integrazione
dello scrutinio finale al termine del terzultimo e penultimo anno di
corso viene espressa una valutazione positiva si procede con
l’assegnazione del punteggio di credito nella misura prevista dalla
tabella A allegata al DM 42 del 22 maggio 2007. Il citato decreto
individua gli elementi da prendere in considerazione per
l’attribuzione del credito scolastico.
-
Risulta non promosso lo studente che
all’accertamento finale non riesce a raggiungere la sufficienza in
una o più materie oggetto di recupero?
In sede di integrazione dello scrutinio finale, successivamente
all’espletamento delle verifiche relative alle iniziative di
recupero, il consiglio di classe procede ad una valutazione
complessiva dello studente, che, in caso di esito positivo, comporta
l’ammissione dello studente stesso alla classe successiva. L’esito
delle verifiche è uno degli elementi che concorrono alla valutazione
complessiva.
FAQ - I debiti pregressi
-
I debiti contratti nell’anno scolastico
2006-2007 devono essere saldati quest’anno? E se non sono saldati,
questi comportano la bocciatura a prescindere dall’andamento
scolastico dell’anno in corso?
I debiti contratti nell’anno scolastico precedente non comportano
quest’anno la bocciatura. Tuttavia, le istituzioni scolastiche hanno
l’obbligo di realizzare iniziative di recupero nei confronti degli
alunni che abbiano contratto debito nell’anno scolastico 2006/2007.
-
I debiti contratti lo scorso anno
scolastico 2006/2007 in una terzultima classe, se non saldati nella
penultima classe, possono essere di impedimento all’ammissione agli
esami di Stato per quegli studenti che sono ammessi comunque alla
classe terminale?
I debiti contratti nell’a.s. 2006/2007, nel passaggio dalla
terzultima alla penultima classe, e non saldati nel corso della
penultima classe nell’anno scolastico 2007/2008, non costituiscono
di per sé motivo di non promozione all’ultima classe. In caso di
promozione, tali debiti devono però essere saldati improrogabilmente
prima del 15 marzo dell’anno 2009, pena la non ammissione all’esame
di Stato, ai sensi del D.M. 42/2007, art. 3, commi 2 e 4.
-
Se uno studente sta ripetendo la
penultima classe nell’anno scolastico 2007/2008 ed ha ancora debiti
contratti nella terzultima classe nell’anno scolastico 2005/2006 non
saldati, è tenuto a recuperarli? E se non li recupera e viene
promosso ugualmente all’ultima classe rischia per questo di non
essere ammesso agli esami di Stato?
Nei confronti dell’alunno che nell’anno scolastico 2005/2006
frequentava la terzultima classe ed è stato promosso con debito alla
penultima classe, non si applica la normativa sul saldo dei debiti
prevista del decreto ministeriale n. 42/2007. Pertanto non sussiste
l’obbligo del saldo del debito ai fini dell’ammissione all’esame di
Stato.
-
I debiti pregressi in discipline non più
presenti nel curricolo devono essere saldati nel corrente anno
scolastico? E se non si saldano, lo studente non viene promosso?
Ai fini dell’ammissione all’esame di Stato sono obbligati al saldo
del debito gli alunni che l’hanno contratto nell’anno scolastico
2006/2007 nel passaggio dalla classe terza alla classe quarta.
FAQ - Compensi
-
Qual è il compenso per i docenti che
tengono i corsi di recupero?
C’è differenza tra il compenso per i corsi tenuti durante l’anno
e quelli tenuti al termine dello scrutinio finale?
Il compenso è previsto dalle norme contrattuali e precisamente
dalla tabella 5 allegata al testo del nuovo contratto della scuola.
In suddetta tabella sono previste, a partire dalla data di vigenza
dello stesso, Euro 50.00 per ore aggiuntive finalizzate ai corsi di
recupero. Non c’è differenza tra i corsi tenuti durante l’anno e
quelli tenuti al termine delle lezioni, relativamente al compenso.
-
C’è differenza di compensi per corsi di
sostegno all’apprendimento e corsi di recupero?
Ai sensi dell’art. 2, comma 3, dell’O.M. 92/2007, gli interventi di
sostegno rientrano, a tutti gli effetti, nell’attività di recupero
e, in quanto tali, sono retribuiti con le stesse modalità.
-
Perché il comma 11 dell’art. 2 dell’O.M.
92/2007 fa riferimento ad un compenso forfettario per il cosiddetto
“sportello”?
E qual è la misura del compenso?
Il comma 11 dell’art. 2 dell’O.M. vuole evidenziare una
distinzione tra l’attività di sportello e quella di docenza nei
corsi di recupero e sostegno. Ciò vale anche ai fini della loro
retribuzione, la cui misura è materia di contrattazione di istituto.
-
Come possono essere pagati gli eventuali
esperti esterni che tengono i corsi attivati dopo gli scrutini
finali?
Gli eventuali esperti esterni, qualora non si tratti di personale
appartenente al comparto scuola, sono destinatari di contratti di
prestazione d’opera con le modalità previste dall’articolo 40 del
Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, Regolamento
concernente le "Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche".
-
Se eventualmente la ripresa dello
scrutinio avviene dopo il 31 agosto, i docenti in quiescenza, i
docenti temporanei o quelli trasferiti, come faranno ad essere
presenti? Potranno rifiutarsi? E se comunque non saranno presenti
come faranno a riunirsi collegialmente i consigli di classe
coinvolti?
Nel caso in cui sia la verifica finale che l’integrazione dello
scrutinio si svolgano dopo il 31 agosto per i docenti eventualmente
trasferiti in altra sede scolastica o collocati in altra posizione o
posti in quiescenza, è assicurata il rimborso spesa. Al personale
docente nominato fino al termine delle lezioni o dell’anno
scolastico è conferito apposito incarico per il tempo richiesto
dalle operazioni in questione. L’eventuale assenza di un componente
del consiglio di classe dà sempre luogo alla nomina di un altro
docente della stressa disciplina secondo la vigente disciplina.
FAQ - Studenti dell'ultimo anno
-
Che cosa prevede la nuova normativa per
gli studenti che nell’anno scolastico 2007/2008 frequentano l’ultimo
anno?
Per i candidati agli esami di Stato a conclusione dell'anno
scolastico 2007-2008, continuano ad applicarsi, relativamente ai
debiti formativi e all'attribuzione del punteggio per il credito
scolastico, le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore
della legge n. 1 dell’11 gennaio 2007. Pertanto, il consiglio di
classe procede ad una valutazione complessiva dello studente che
tenga conto delle conoscenze e delle competenze acquisite
nell’ultimo anno del corso di studi, delle sue capacità critiche ed
espressive e degli sforzi compiuti per colmare eventuali lacune e
raggiungere una preparazione idonea a consentirgli di affrontare
l’esame, anche in presenza di valutazioni non sufficienti nelle
singole discipline. All’alunno promosso all’ultima classe con debito
formativo, va attribuito il punteggio minimo previsto nella relativa
banda di oscillazione. In caso di accertato superamento del debito
formativo riscontrato, il consiglio di classe può integrare in sede
di scrutinio finale del corrente anno scolastico il punteggio minimo
assegnato, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione cui
appartiene tale punteggio. Per quanto riguarda il punteggio del
credito scolastico, continuano ad applicarsi le tabelle allegate al
decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323.
FAQ - Scrutinio finale
-
Come si svolge lo scrutinio finale? Si
assegnano i voti agli alunni per i quali si decide la sospensione
del giudizio finale?
Si seguono le procedure previste dalla O.M. n. 90/2001, con la
differenza che nei confronti degli alunni che nei confronti degli
studenti che in sede di scrutinio finale, presentino in una o più
discipline valutazioni insufficienti, il consiglio di classe, sulla
base di criteri preventivamente stabiliti, procede ad una
valutazione della possibilità dell'alunno di raggiungere gli
obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline
interessate entro il termine dell’anno scolastico, mediante lo
studio personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza di
appositi interventi di recupero. In tale caso, il consiglio non
procede alla approvazione dei voti proposti. Sono comunicati alle
famiglie i soli voti proposti nella disciplina o nelle discipline
nelle quali lo studente non abbia raggiunto la sufficienza. Si
procede alla approvazione di tutti i voti in sede di integrazione
dello scrutinio, dopo l’effettuazione della verifica dei risultati
degli interventi di recupero.
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