Comitato consultivo e definizione dell'apprendistato
Art. 1. Presso la Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e
l'assistenza ai disoccupati di cui all'art. 1 della legge 29 aprile
1949, n. 264, è istituito un Comitato con funzioni consultive in materia
di apprendistato ed occupazione dei giovani lavoratori.
La composizione del Comitato suddetto è determinata con decreto del
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il quale chiamerà a
farne parte anche rappresentanti di amministrazioni, categorie, enti ed
organizzazioni, comprese quelle giovanili, che non concorrono alla
formazione della Commissione centrale.
Art. 2. L'apprendistato è uno speciale rapporto di lavoro in forza del
quale l'imprenditore è obbligato ad impartire o a far impartire, nella
sua impresa, all'apprendista assunto alle sue dipendenze, l'insegnamento
necessario perché possa conseguire la capacità tecnica per diventare
lavoratore qualificato, utilizzandone l'opera nell'impresa medesima.
Per instaurare un rapporto di apprendistato, il datore di lavoro deve
ottenere la autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro territorialmente
competente, cui dovrà precisare le condizioni della prestazione
richiesta agli apprendisti, il genere di addestramento al quale saranno
adibiti e la qualifica che essi potranno conseguire al termine del
rapporto.
Il numero di apprendisti che l'imprenditore ha facoltà di occupare nella
propria azienda non può superare il 100 per cento delle maestranze
specializzate e qualificate in servizio presso l'azienda stessa.
TITOLO II
Assunzione dell'apprendista
Art. 3. Chi intende essere assunto come apprendista deve iscriversi in
appositi elenchi presso l'Ufficio di collocamento competente.
I datori di lavoro hanno l'obbligo di assumere gli apprendisti per il
tramite dell'Ufficio di collocamento.
E' ammessa la richiesta nominativa per le aziende con un numero di
dipendenti non superiore a dieci e, nella misura del 25 per cento degli
apprendisti da assumersi, per le aziende con un numero di dipendenti
superiore a dieci.
Art. 4. L'assunzione dell'apprendista deve essere preceduta da visita
sanitaria per accertare che le sue condizioni fisiche ne consentano la
occupazione nel lavoro per il quale deve essere assunto.
Art. 5. Nelle località dove esistono Centri di orientamento
professionale riconosciuti dal Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, l'assunzione dell'apprendista può essere preceduta da un esame
psicofisiologico disposto dal competente Ufficio di collocamento, atto
ad accertare le attitudini dell'apprendista stesso al particolare lavoro
al quale ha chiesto di essere avviato.
Il risultato dell'esame, comunicato all'aspirante apprendista
interessato, non esclude, anche se negativo, l'assunzione
dell'apprendista stesso.
L'accertamento di cui sopra e le certificazioni relative sono gratuite.
Art. 6. Possono essere assunti come apprendisti i giovani di età non
inferiore a quindici anni è non superiore a venti, salvi i divieti e le
limitazioni previsti dalla legge sulla tutela del lavoro dei fanciulli e
degli adolescenti.
In deroga a quanto stabilito nel comma precedente, possono essere
assunti in qualità di apprendisti anche coloro i quali abbiano compiuto
il 14° anno di età, a condizione che abbiano adempiuto all'obbligo
scolastico a norma della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.
TITOLO III
Durata dell'apprendistato e orario di lavoro
Art. 7. L'apprendistato non può avere una durata superiore a quella che
sarà stabilita per categorie professionali dai Contratti collettivi di
lavoro. Comunque la durata dell'apprendistato non potrà superare i
cinque anni.
Art. 8. I periodi di servizio prestato in qualità di apprendista presso
più datori di lavoro si cumulano ai fini del computo della durata
massima del periodo di apprendistato, purché non separati da
interruzioni superiori ad un anno e purché si riferiscano alle stesse
attività.
Art. 9. Può essere convenuto fra le parti un periodo di prova. Esso sarà
regolato ai sensi dell'articolo 2096 del codice civile e non potrà
eccedere la durata di due mesi.
Art. 10. L'orario di lavoro dell'apprendista non può superare le 8 ore
giornaliere e le 44 settimanali.
Le ore destinate all'insegnamento complementare sono considerate, a
tutti gli effetti, ore lavorative e computate nell'orario di lavoro.
Le ore destinate all'insegnamento complementare sono determinate dai
Contratti collettivi di lavoro o, in difetto, da decreto del Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per la
pubblica istruzione.
E' in ogni caso vietato il lavoro fra le 22 e le ore 6.
TITOLO IV
Doveri dell'imprenditore e dell'apprendista
Art. 11. Il datore di lavoro ha l'obbligo:
a) di impartire e di far impartire nella sua impresa all'apprendista
alle sue dipendenze l'insegnamento necessario perché possa conseguire la
capacità per diventare lavoratore qualificato;
b) di collaborare con gli enti pubblici e privati preposti
all'organizzazione dei corsi di istruzione integrativa
dell'addestramento pratico;
c) di osservare le norme dei Contratti collettivi di lavoro e di
retribuire l'apprendista in base ai Contratti stessi;
d) di non sottoporre l'apprendista a lavori superiori alle sue forze
fisiche o che non siano attinenti alla lavorazione o al mestiere per il
quale è stato assunto;
e) di concedere un periodo annuale di ferie retribuite;
f) di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo,
né in genere a quelle a incentivo;
g) di accordare all'apprendista, senza operare alcuna trattenuta sulla
retribuzione, i permessi occorrenti per la frequenza obbligatoria dei
corsi di insegnamento complementare e di vigilare perché l'apprendista
stesso adempia l'obbligo di tale frequenza;
h) di accordare all'apprendista i permessi necessari per esami relativi
al conseguimento di titoli di studio;
i) di informare periodicamente la famiglia dell'apprendista o chi
esercita legalmente la patria potestà sui risultati dell'addestramento;
l) di non adibire l'apprendista a lavori di manovalanza e di produzione
in serie.
Art. 12. L'apprendista deve:
a) obbedire all'imprenditore o alla persona da questi incaricata della
sua formazione professionale e seguire gli insegnamenti che gli vengono
impartiti;
b) prestare nell'impresa la sua opera con diligenza,
c)comportarsi correttamente verso tutte le persone
addette all'impresa;
d) frequentare con assiduità i corsi di insegnamento
complementare;
e) osservare le norme contrattuali.
Art. 13. La retribuzione di cui all'art. 11, lettera c), dovrà essere
graduale anche in rapporto all'anzianità di servizio.
L'erogazione di premi agli apprendisti più meritevoli
non deve in alcun modo essere commisurata alla entità di produzione
conseguita dall'apprendista.
Art. 14. La durata delle ferie di cui alla lettera e) dell'art. 11 non
dovrà essere inferiore a giorni trenta per gli apprendisti di età non
superiore ai sedici anni ed a giorni venti per quelli che hanno superato
i sedici anni di età.
Art. 15. Il rapporto di apprendistato non fa cessare per tutta la sua
durata l'erogazione degli assegni familiari corrisposti per i minori.
All'apprendista da considerarsi capo famiglia agli
effetti del Testo unico delle norme concessive degli assegni familiari,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n.
797, spettano per le persone a carico gli assegni familiari a norma del
Testo unico predetto.
TITOLO V
Formazione professionale dell'apprendista
Art. 16. La formazione professionale dell'apprendista si attua mediante
l'addestramento pratico e l'insegnamento complementare.
L'addestramento pratico ha il fine di far acquistare all'apprendista la
richiesta abilità nel lavoro al quale dev'essere avviato mediante
graduale applicazione ad esso.
L'insegnamento complementare ha lo scopo di conferire all'apprendista le
nozioni teoriche indispensabili all'acquisizione della piena capacità
professionale.
I programmi per l'insegnamento complementare dovranno uniformarsi alle
norme generali che saranno emanate dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministero della pubblica
istruzione, sentiti i Ministeri dell'industria e del commercio e
dell'agricoltura e foreste.
Art. 17. La frequenza dei corsi di insegnamento complementare è
obbligatoria e gratuita. La obbligatorietà non sussiste per coloro che
abbiano già un titolo di studio adeguato.
Nei detti corsi gli apprendisti devono essere
raggruppati per grado di preparazione scolastica. Per l'effettuazione
dei corsi possono essere utilizzate, d'intesa col Ministero della
pubblica istruzione, le sedi delle scuole statali.
L'esercizio dell'attività rivolta all'insegnamento
complementare degli apprendisti è sottoposto alla vigilanza del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed il Ministero della
pubblica istruzione possono sovvenzionare o finanziare le iniziative che
si propongono l'esercizio di tale attività.
Art. 18. Al termine dell'addestramento pratico e dell'insegnamento
complementare gli apprendisti sostengono le prove di idoneità
all'esercizio del mestiere che ha formato oggetto all'apprendistato.
In ogni caso gli apprendisti che hanno compiuto i diciotto anni di età e
i due anni di addestramento pratico hanno diritto di essere ammessi a
sostenere le prove di idoneità.
La qualifica ottenuta al termine del periodo di apprendistato dovrà
essere scritta sul libretto individuale di lavoro.
Art. 19. Qualora al termine del periodo di apprendistato non sia data
disdetta a norma dell'articolo 2118 del codice civile, l'apprendista è
mantenuto in servizio con la qualifica conseguita mediante le prove di
idoneità ed il periodo di apprendistato è considerato utile ai fini
dell'anzianità di servizio del lavoratore.
TITOLO VI
Previdenza e assistenza
Art. 20 (1) E' costituita una gestione speciale in seno al Fondo per
l'addestramento professionale dei lavoratori, di cui all'art. 62 della
legge 29 aprile 1949, n. 264 per provvedere alle spese connesse
all'attuazione delle disposizioni stabilite a favore della formazione
professionale degli apprendisti.
Alla gestione affluiscono:
a) una quota parte del contributo annuo dello Stato a favore del
Fondo, nella misura che sarà stabilita annualmente con decreto del
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro
per il tesoro;
b) una quota parte dei contributi straordinari previsti dall'art. 62,
lettera a) della legge 29 aprile 1949, n. 264, nella misura che sarà
stabilita con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale, di concerto col Ministro per il tesoro;
c) le somme ricavate dal pagamento delle ammende per le
contravvenzioni alle disposizioni sull'apprendistato;
d) i contributi stabiliti a favore del Fondo dai contratti collettivi
di lavoro, da destinarsi a favore dell'apprendistato nella categoria a
cui si riferiscono i contratti stessi;
e) i contributi liberamente versati dai datori di lavoro e dai
prestatori d'opera, sia singoli che associati.
Sulle disponibilità della gestione speciale, sentito il Comitato di
cui all'art. 1 il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
provvede:
1) al sovvenzionamento ed al finanziamento delle iniziative aventi
per iscopo l'insegnamento complementare degli apprendisti;
2) alla spesa comunque connessa allo sviluppo ed al perfezionamento
della formazione professionale degli apprendisti;
3) al sovvenzionamento dei centri di orientamento e di addestramento
professionale.
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(1) Articolo abrogato dall'art. 16, L. 21 dicembre 1978, n. 845.
Art. 21. Per gli apprendisti l'applicazione delle norme sulla previdenza
e assistenza sociale obbligatoria si estende alle seguenti forme:
a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, per gli appartenenti alle categorie per le quali è
previsto l'obbligo di tale assicurazione;
b) assicurazione contro le malattie, prevista dalla legge 11 gennaio
1943, n. 138, e successive modificazioni ed integrazioni per le seguenti
prestazioni:
1) assistenza sanitaria generica, domiciliare e ambulatoriale;
2) assistenza specialistica ambulatoriale;
3) assistenza farmaceutica;
4) assistenza ospedaliera;
5) assistenza ostetrica;
c) assicurazione contro l'invalidità e vecchiaia;
d) assicurazione contro la tubercolosi, prevista dal R.D.L. 4 ottobre
1935, n. 1827 e successive modificazioni ed integrazioni, per:
1) le prestazioni concernenti la cura;
2) le erogazioni dell'indennità giornaliera di degenza di cui all'art.1
della legge 28 febbraio 1953, n. 86;
3) l'erogazione dell'indennità post-sanatoriale.
Le prestazioni previste dal presente articolo competono ai soli
apprendisti, eccetto l'ipotesi che l'apprendista sia considerato
capofamiglia, secondo il disposto dell'art. 15 della presente legge, e
per le prestazioni assistenziali previste dalle norme vigenti per i
familiari a carico dei lavoratori assicurati.
Art. 22. Il versamento dei contributi dovuti per le assicurazioni
sociali di cui al precedente articolo è effettuato mediante l'acquisto
di apposita marca settimanale del valore complessivo di lire 170 per
ogni apprendista soggetto anche all'obbligo dell'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e di lire 130 per
ogni apprendista non soggetto all'obbligo di detta assicurazione.
Il servizio di distribuzione delle suddette marche assicurative è
svolto, con l'osservanza delle norme in vigore per la tenuta delle
tessere assicurative per le assicurazioni generali obbligatorie,
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, il quale ripartisce
l'importo fra le gestioni e gli istituti interessati nelle seguenti
misure:
a) per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali,
lire 40;
b) per l'assicurazione contro le malattie, lire 60;
c) per l'assicurazione contro l'invalidità e vecchiaia, lire 50 di cui
lire 38 dovute al Fondo per l'adeguamento delle pensioni e lire 12 da
valere agli effetti della determinazione della pensione base;
d) per l'assicurazione contro la tubercolosi, lire 14;
e) per assegni familiari, lire 6.
Abrogato. Le marche assicurative relative agli apprendisti sono state
abolite col D.M. 5/2/1969.
Nessun onere contributivo grava sull'apprendista.
Nei casi in cui la misura delle prestazioni derivanti dalle
assicurazioni sociali, indicate nell'articolo precedente, è determinata
in relazione all'ammontare della retribuzione, questa in nessun caso
potrà essere considerata in cifra inferiore alle lire 300 giornaliere.
Resta ferma, nell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, l'applicazione della disposizione contenuta
nell'art. 41, lettera b) del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765.
Nel corso del primo quinquennio di applicazione della presente legge, se
particolari esigenze lo richiedono a vantaggio della mutualità o delle
categorie interessate, il valore delle marche settimanali, previste nel
primo comma, e la misura minima di retribuzione, indicata nel comma
precedente, possono essere modificati con decreto del Presidente della
Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale.
TITOLO VII
Sanzioni penali
Art. 23. I datori di lavoro sono puniti:
a) con l'ammenda da lire 10.000 a lire 50.000 per ogni apprendista
assunto in contravvenzione all'obbligo previsto dal secondo comma
dell'articolo 3;
b) con l'ammenda da lire 5.000 a lire 25.000 per ogni violazione alle
norme dell'art. 11.
Nelle contravvenzioni previste dalla presente legge il contravventore,
prima dell'apertura del dibattimento ovvero prima del decreto di
condanna, può presentare domanda di oblazione all'Ispettorato del
lavoro, che determinerà la somma da pagarsi entro i limiti minino e
massimo dell'ammenda stabilita, prefissando il termine per effettuare il
pagamento a norma dell'articolo 162 del codice penale.
Art. 24. Per la inosservanza degli obblighi previsti dagli artt. 21 e 22
si applicano le disposizioni penali stabilite dalle leggi speciali
concernenti le assicurazioni sociali e le altre forme di previdenza alle
quali gli apprendisti sono soggetti a norma della presente legge.
TITOLO VIII
Dell'apprendistato artigiano
Art. 25. Agli effetti della presente legge e fino alla emanazione di
norme generali sulla disciplina dell'artigianato si considerano
artigiani gli imprenditori che esercitano un'attività, anche artistica,
per la produzione di beni e di servizi organizzata prevalentemente col
lavoro proprio e dei componenti la famiglia, sia che l'attività venga
esercitata in luogo fisso, sia in forma ambulante o di posteggio, anche
se impieghino attrezzature meccaniche, fonti di energia od in genere
sussidi della tecnica più idonei ai loro scopi produttivi.
Non si considera artigiana l'impresa che impieghi lavoratori dipendenti
in numero superiore a quello previsto per le varie categorie nel decreto
ministeriale 2 febbraio 1948, in applicazione del D.L. del Capo
provvisorio dello Stato 17 dicembre 1947, n. 1586.
In ogni caso i giovani assunti come apprendisti in base agli artt. 6 e 7
non sono computabili nel novero dei dipendenti, per tutto il periodo
dell'apprendistato, anche ai fini delle disposizioni di cui al comma
precedente.
Art. 26. Non si applicano agli apprendisti e agli imprenditori artigiani
le norme della presente legge contenute negli articoli 3, secondo e
terzo comma, 22, 23 e 24.
Art. 27. I nominativi degli apprendisti artigiani assunti o dimissionati
debbono essere comunicati dall'imprenditore artigiano entro dieci giorni
dalla data di assunzione o di dimissione all'Ufficio di collocamento
competente per territorio al fine del depennamento o della reiscrizione
nelle liste dei disoccupati.
L'Ufficio di collocamento deve trasmettere copia della notifica
all'Istituto Nazionale dell'Assicurazione per gli Infortuni sul Lavoro,
all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e all'Istituto Nazionale
Assistenza Malattie.
Art. 28. […]
Art. 29. Gli imprenditori artigiani sono puniti:
a) con ammenda da lire 5.000 a lire 25.000 per ogni apprendista assunto
o dimissionato senza effettuare la notifica all'Ufficio di collocamento
secondo il disposto dell'art. 27, primo comma; e per ogni apprendista
nel caso di violazione di quanto disposto dall'art. 11 della presente
legge;
b) con l'ammenda da lire 50.000 a lire 150.000 per ogni apprendista
notificato come assunto che non eserciti effettivamente l'apprendistato.
Le contravvenzioni potranno essere definite mediante oblazione secondo
quanto disposto dal precedente art. 23, ultimo comma.
TITOLO IX
Norme finali
Art. 30. Col regolamento, che sarà approvato entro sei mesi dall'entrata
in vigore della presente legge con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministero per il lavoro e la previdenza
sociale sentito il Consiglio di Stato, saranno emanate norme per
l'applicazione della presente legge.
Per le contravvenzioni alle norme del regolamento può essere stabilita,
col regolamento stesso, la pena dell'ammenda fino a lire 150.000.
Art. 31. Le norme contenute nella presente legge si applicano anche agli
apprendisti già occupati.
Non si applicano invece nei confronti di particolari categorie di
imprese, nelle quali è adottata una disciplina dell'apprendistato
riconosciuta più favorevole di quella contenuta nei precedenti articoli.
Il riconoscimento è concesso discrezionalmente con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale, sentito il Comitato di cui all'art. 1. In nessun
caso il riconoscimento potrà essere concesso se, tra l'altro, non
sussista una adeguata organizzazione per la formazione professionale
dell'apprendista, per il cui finanziamento non derivino oneri alla
gestione prevista dall'art. 20.
Art. 32. In relazione all'andamento delle gestioni delle assicurazioni
contro le malattie e l'invalidità e vecchiaia, il Ministro per il lavoro
e la previdenza sociale, di concerto con quello per il tesoro, può
determinare con proprio decreto una contribuzione straordinaria a carico
del Fondo per l'addestramento professionale di cui all'art. 62 della
legge 29 aprile 1949, n. 264, a favore degli Istituti previdenziali ed
assistenziali interessati, in dipendenza del minor gettito dei
contributi derivanti dall'applicazione dell'art. 22 della presente
legge.
33. E' abrogato il R.D.L. 21 settembre 1938, n. 1906, convertito nella
L. 2 giugno 1939, n. 739. E' altresì abrogata ogni altra disposizione in
contrasto o incompatibile con la presente legge.