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Accordo
sulla retribuzione di risultato per i Dirigenti Scolastici
L’anno 2003, il giorno 24 del mese di luglio, in Roma presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in sede di negoziazione integrativa a livello nazionale TRA LA DELEGAZIONE DI PARTE DATORIALE TRATTANTE PER
LA E
- l’art. 37, comma 1, lett. e) del C.C.N.L. 1°.3.2002 - area
V - della dirigenza scolastica - indica tra le voci che compongono
la struttura della retribuzione dei dirigenti scolastici la retribuzione
di risultato; viene sottoscritta l’allegata sequenza contrattuale relativa al personale dirigente dell’area V della dirigenza scolastica per il periodo 1° settembre 2000 - 31 dicembre 2001.
1. La presente sequenza contrattuale, in attuazione dell’art. 7, comma 2, lett. a) del C.C.N.L. del 1.3.2002 e dell’art. 7, comma 5, del contratto integrativo nazionale del 23.9.2002, disciplina i criteri generali per l’assegnazione della retribuzione di risultato. 2. Nel testo della presente sequenza contrattuale il riferimento al C.C.N.L. del 1.3.2002 è riportato come C.C.N.L. e il riferimento al contratto integrativo nazionale del 23.9.2002 è riportato come C.I.N.
1. Ove non siano stati assunti i provvedimenti contemplati all’art.
27, commi 8 e seguenti del C.C.N.L., a ciascun dirigente scolastico
è corrisposta, nei limiti delle risorse disponibili, una
retribuzione annua di risultato nella misura di cui all’art. 44
del C.C.N.L. 2. Gli importi della retribuzione di risultato vengono determinati in sede di contrattazione integrativa regionale.
1. In assenza di un sistema di valutazione per l’anno scolastico 2002/2003 e considerato il carattere sperimentale del processo di valutazione per l’anno scolastico 2003/2004, in prima applicazione per tali anni scolastici, la retribuzione di risultato viene erogata a ciascun dirigente scolastico, fermo restando quanto stabilito dall’art. 4, comma 4 del C.I.N., nella misura del venti per cento del valore annuo della retribuzione di posizione in atto percepita, salvo casi di acclarata responsabilità formalizzata in atti per il 2002/2003 o, anche, per il 2003/2004, di assunzione dei provvedimenti contemplati all’art. 27, commi 8 e seguenti del C.C.N.L. Allegato 1) PARTI CHE SOTTOSCRIVONO LA SEQUENZA CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI GENERALI PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIRIGENTI SCOLASTICI
PARTE DATORIA LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI F.to Francesco PAGLIUSO |
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