PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Accordo sulla sequenza contrattuale
prevista dall'art. 44 del CCNL 26 maggio 1999 del Comparto Scuola
(in GU 22 marzo 2000, n. 68)
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
A seguito del parere favorevole espresso dal Consiglio dei Ministri in data 29 settembre 1999 sull'ipotesi di accordo relativa alla sequenza contrattuale, siglata il 29 luglio 1999, prevista dall'art. 44 del contratto collettivo nazionale di lavoro 26 maggio 1999, nonché della certificazione positiva della Corte dei conti, in data 19 gennaio 2000, sull'attendibilità dei costi quantificati per il medesimo accordo e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e bilancio, il giorno 24 febbraio 2000, alle ore 9,30 le parti sottoscrivono l'allegato accordo sulla sequenza contrattuale prevista dall'art. 44 del contratto collettivo nazionale di lavoro 26 maggio 1999 del comparto "Scuola":
INDICE
Capo I Personale di Accademie e Conservatori
Capo II Personale delle scuole italiane allestero
Capo III Personale delle istituzioni educative
Capo IV Personale comandato degli IRRSAE, CEDE, BDP
Capo V Procedure di cui allart.14
Capo VI Disposizioni conclusive
Art. 1.
Validità del presente accordo
Il presente accordo costituisce parte integrante, inscindibilmente connessa del CCNL 26 maggio 1999 del comparto scuola (che di seguito verrà denominato "CCNL"), secondo quanto disposto dall'art. 44 del succitato contratto.
Capo I
PERSONALE DI ACCADEMIE E CONSERVATORI
Art. 2.
Destinatari
La presente sequenza contrattuale ha come destinatari i docenti, gli assistenti, gli accompagnatori al pianoforte, i pianisti accompagnatori delle Accademie di belle arti, Accademia nazionale di danza, Accademia nazionale d'arte drammatica e i conservatori di musica, istituzioni che negli articoli seguenti sono nominate Istituzioni di Alta Cultura. Per quanto disposto dalla legge n. 124/1999, la presente sequenza contrattuale ha come destinatari, altresì, i modelli viventi delle Accademie di belle arti.
Art. 3.
Contrattazione decentrata
1. Ai sensi e per quanto previsto dall'art. 15 del CCNL, con
apposita contrattazione decentrata nazionale annuale, da effettuare a
livello di Ministero di pubblica istruzione, sono regolate le seguenti
materie:
la definizione dei criteri e delle modalità per l'attuazione della
mobilità professionale e territoriale del personale delle Istituzioni di
alta cultura; la definizione dei criteri e delle modalità relativi
alla utilizzazione del personale, tenendo conto della necessità di
sostenere i processi formativi ed il miglioramento dell'offerta formativa.
2. Nella definizione dei criteri di cui al comma 1, si terrà conto della specificità degli insegnamenti e a tal fine, in via principale, saranno richiesti, per l'accesso a cattedre e ruoli diversi da quello di provenienza, titoli artistici e professionali, atti a dimostrare l'idoneità al passaggio senza escludere eventuali diverse modalità da definire in sede di contrattazione decentrata nazionale.
3. Il passaggio di cattedra o di ruolo, essendo la valutazione dei titoli artistici sostitutiva del titolo di studio ai sensi del secondo comma dell'art. 402 del decreto legislativo n. 297/1994, è subordinato al superamento del periodo di prova.
4. Le contrattazioni previste a livello di uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione dal CCNL, sono, per le istituzioni di alta cultura, da svolgere presso l'Ispettorato per l'istruzione artistica.
Art. 4.
Permessi retribuiti previsti da disposizioni di legge
I giorni di permesso, previsti dall'art. 454 del decreto legislativo n. 297/1994, non goduti sono cumulabili anche al di là dell'anno accademico a cui si riferiscono. Il cumulo di dieci periodi mensili non goduti dà diritto ad usufruire di un anno sabatico dal 10 novembre al successivo 31 ottobre, con possibilità di rientro anticipato previo congruo preavviso di trenta giorni. Il personale docente assunto con contratto a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle elezioni, con almeno cinque anni accademici di servizio anche non continuativo, può usufruire dei permessi di cui all'art. 454 del decreto legislativo n. 297/1994. Tali periodi non retribuiti sono validi esclusivamente ai fini della acquisizione dei punteggi previsti per l'inclusione nelle graduatorie degli aspiranti a supplenza e per le altre procedure concorsuali.
Art. 5.
Valutazione del direttore delle istituzioni di alta cultura
Il procedimento di cui all'art. 20 del CCNL 1998/2001 si conclude, per i direttori delle istituzioni di alta cultura, ivi compresi quelli incaricati, con una valutazione espressa, tenuto conto della specificità delle funzioni esercitate, da un nucleo nazionale istituito presso l'Ispettorato istruzione artistica e composto dal capo dell'ispettorato o da un suo delegato, da un ispettore tecnico e da un esperto di tecnica di valutazione e controllo.
Art. 6.
Integrazione delle norme di definizione dell'area docente
Alle assistenti educatrici si applicano, per quanto compatibili, le particolari disposizioni relative al personale delle istituzioni educative.
Art. 7.
Piano dell'offerta formativa
1. Si applica, per quanto compatibile, quanto previsto dall'art. 28 del CCNL e dall'accordo integrativo nazionale relativo alle funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa.
2. Le istituzioni di alta cultura invieranno tempestivamente al Ministero della publica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica, le schede informative di cui all'art. 28, terzo comma, del CCNL, per il successivo inoltro all'Osservatorio.
Art. 8.
Obblighi di lavoro
1. Gli obblighi di lavoro del personale di cui all'art. 2 delle istituzioni di alta cultura sono funzionali al piano annuale di attività deliberato dal collegio dei professori e correlati agli obiettivi formativi delle istituzioni stesse in una dimensione progettuale idonea a promuovere e sostenere i processi innovativi in atto.
2. Resta fermo l'obbligo di partecipazione agli organi collegiali e di governo e alle commissioni di esami e di tesi, nonché alle altre attività previste dagli ordinamenti delle rispettive istituzioni.
3. Fermi restando gli attuali obblighi di lavoro, definiti dall'art. 9 comma 2 dell'Accordo successivo 1o agosto 1996, le parti verificheranno lo stato dei processi innovativi anche alla luce di quanto affermato dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508, allo scopo dell'eventuale adeguamento della normativa contrattuale.
4. Nell'ambito degli attuali obblighi di lavoro le attività di ricerca e produzione, intese anche come valorizzazione e sviluppo di competenze progettuali ed organizzative (attività espositive, concertistiche, teatrali, coreutiche etc.), funzionali alle finalità primarie delle istituzioni di alta cultura, sono svolte dal personale di cui all'art. 2 con esclusione dei modelli viventi secondo il piano dell'offerta formativa deliberato dal collegio dei professori.
Art. 9.
Assistenti e accompagnatori al pianoforte
Il personale del presente articolo, fermi restando i vigenti obblighi di servizio, effettua la prestazione lavorativa nell'ambito della programmazione didattica, il coordinamento e le direttive dei rispettivi docenti. Gli assistenti delle Accademie di belle arti e gli accompagnatori al pianoforte dei Conservatori sostituiscono il docente, assente, sino a trenta giorni, non prorogabili, salvo, relativamente agli assistenti, oggettive esigenze di continuità didattica, in connessione con le scadenze delle valutazioni periodiche e della chiusura dell'anno accademico. Ove l'assenza sia superiore a trenta giorni si dà luogo alla nomina di un supplente sin dall'inizio della medesima assenza.
Art. 10.
Modelli viventi
1. Il profilo professionale dei modelli viventi (ad esaurimento in relazione al disposto della legge n. 124/1999) è definito nell'allegato A della presente sequenza contrattuale.
2. Le problematiche inerenti il rapporto di lavoro dei modelli viventi saranno oggetto di contrattazione integrativa di cui all'art. 4 del CCNL e contrattazione nazionale decentrata, da effettuarsi presso l'Ispettorato istruzione artistica, con particolare riguardo ai criteri di assunzione e organizzazione del lavoro.
Capo II
PERSONALE DELLE SCUOLE ITALIANE ALL'ESTERO
Art. 11.
Sistema delle relazioni sindacali
Il presente rinnovo contrattuale e la contrattazione, relativa al
personale della scuola in servizio nelle istituzioni scolastiche
all'estero, rappresentano un importante momento di confronto nel quadro
della politica di diffusione all'estero della lingua e della cultura
italiana e di ricerca di strumenti di flessibilità che consentano di
rispondere meglio alle esigenze specifiche delle istituzioni all'estero
nonché di elevare la professionalità e migliorare la qualità del
servizio. Il sistema delle relazioni sindacali vigente in Italia di cui al
capo II del CCNL del 26 maggio 1999 si applica al personale della scuola
in servizio all'estero, ivi compresa la costituzione delle R.S.U. Le
relazioni sindacali si articolano a livello centrale presso il Ministero
affari esteri e a livello decentrato presso le ambasciate, i consolati e
presso le istituzioni scolastiche italiane statali all'estero.
La delegazione di parte pubblica per la contrattazione integrativa e
decentrata a livello di Ministero è costituita da un delegato del
Ministro degli esteri, che la presiede, da un delegato del Ministro della
pubblica istruzione e da una rappresentanza dei titolari degli uffici
interessati dell'amministrazione degli affari esteri e di quella della
pubblica istruzione. Per la contrattazione integrativa e decentrata, a
livello di Ambasciata, la delegazione di parte pubblica è costituita
dall'ambasciatore o da un suo delegato, che la presiede, e da una
rappresentanza dei titolari degli uffici consolari interessati. Presso gli
uffici consolari detta delegazione è costituita tenendo conto della
struttura organizzativa degli uffici stessi. Presso le istituzioni
scolastiche italiane statali all'estero, la delegazione di parte pubblica è
costituita dal dirigente scolastico.
Le delegazioni sindacali ai vari livelli, sono costituite ai sensi dell'art. 9 del CCNL del 26 maggio 1999.
Art. 12.
Partecipazione
L'amministrazione degli affari esteri, a livello centrale e periferico,
fornisce informazioni e, ove necessario, la relativa documentazione
cartacea e/o informatica sulle materie previste dall'art. 5 del CCNL -
Comparto scuola del 26 maggio 1999. Esso fornisce altresì un'informazione
preventiva nell'individuazione dei posti di cui all'art. 6, comma 2,
dell'accordo aggiuntivo per il personale della scuola in servizio
all'estero dell'11 dicembre 1996 e sulle professionalità richieste dai
compiti attribuiti al personale da destinare al Ministero degli affari
esteri ai sensi dell'art. 626 del decreto legislativo n. 297/1994.
Possono essere inoltre consensualmente costituite commissioni paritetiche
di studio per un esame approfondito delle materie di cui al comma 1 del
citato art. 5 del CCNL, secondo le modalità indicate nel comma 3 del
medesimo articolo.
Art. 13.
Impegni connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica e con il piano
dell'offerta formativa
L'estensione all'estero dell'autonomia scolastica consente di
introdurre elementi di flessibilità e di adeguamento dell'offerta
formativa rispetto agli specifici contesti scolastici. Il Ministero degli
affari esteri, di concerto con il Ministero della pubblica istruzione, nel
predisporre, sulla base delle vigenti disposizioni e con i relativi
necessari adattamenti, i provvedimenti relativi all'estensione
dell'autonomia alle istituzioni scolastiche, ne dà informazione alle
OO.SS. firmatarie del presente contratto.
Nella prospettiva dell'acquisizione dell'autonomia le istituzioni
scolastiche definiscono, nel rispetto delle competenze dei vari organi e
delle funzioni e professionalità esistenti, il piano dell'offerta
formativa ed adottano le modalità organizzative per l'esercizio della
funzione docente di cui all'art. 24 del CCNL.
Le scuole statali italiane all'estero, come previsto dall'art. 26 del CCNL, in coerenza con gli obiettivi di ampliamento dell'offerta formativa, potranno prevedere la possibilità che i docenti svolgano attività didattiche rivolte al pubblico anche di adulti, in relazione alle esigenze formative provenienti dal territorio, con esclusione dei propri alunni per quanto riguarda le materie di insegnamento comprese nel curriculum scolastico.
Art. 14.
Progetti finalizzati al miglioramento dell'offerta formativa ed al
superamento del disagio scolastico
Le istituzioni scolastiche italiane all'estero promuovono progetti di miglioramento dell'offerta formativa, ivi compresi gli interventi a favore di problematiche di disagio e svantaggio, con criteri da definire nella contrattazione integrativa presso il MAE, fermo restando il quadro contrattuale metropolitano di riferimento. I progetti devono definire, oltre che gli obiettivi e gli elementi di valutazione circa i risultati attesi, in particolare la programmazione delle attività aggiuntive del personale in servizio nonché l'eventuale raccordo con le iniziative di formazione ed aggiornamento funzionali ai progetti stessi. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono determinati nella misura massima di L. 2.800.000.000 su base annua con decorrenza 1o settembre 1999.
Art. 15.
Aree professionali: dirigenti scolastici, docenti, personale A.T.A.
Nel rispetto degli istituti e delle norme contrattuali precedentemente definiti, le funzioni svolte dal personale della scuola in servizio all'estero nelle istituzioni e iniziative scolastiche e accademiche italiane e straniere necessitano di un'adeguata articolazione. Con la contrattazione integrativa nazionale di cui agli articoli 11 e 14 del presente accordo vengono individuate per ogni funzione le specificità e le competenze in raccordo con le particolari situazioni esistenti all'estero. Nell'ambito della politica di diffusione della lingua italiana in riscontro ad una crescente e sempre più articolata domanda, si può prevedere la possibilità di collaborazioni plurime effettuate presso altre scuole italiane o straniere che abbiano necessità di disporre di particolari esigenze professionali. In considerazione della specifica articolazione della funzione svolta da docenti della scuola secondaria in qualità di lettori presso le Università straniere, verranno definite con la contrattazione integrativa le funzioni del lettore e del lettore con incarichi extra-accademici.
Art. 16.
Rapporto di lavoro a tempo determinato
Per la copertura dei posti di insegnamento del contingente,
temporaneamente vacanti, degli spezzoni di orario e per la sostituzione
del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato temporaneamente
assente, si stipulano contratti di lavoro a tempo determinato (articoli
18, 25 e 47 del CCNL 4 agosto 1995).
In considerazione delle modifiche legislative intervenute che hanno
determinato la proroga della validità delle graduatorie del personale
docente aspirante alle supplenze per gli anni scolastici 1998/1999 e
1999/2000, si rinvia al primo settembre 2000 l'applicazione dell'art. 26
del decreto legislativo n. 62/1998, per la parte che fissa le nuove
modalità di costituzione di dette graduatorie, e al primo del mese
successivo all'entrata in vigore del presente accordo, per la parte
relativa al trattamento economico, così come modificato dal presente
articolo.
A decorrere dal primo del mese successivo all'entrata in vigore del presente accordo, la retribuzione del personale docente con incarico a tempo determinato viene parametrata alla retribuzione dell'analogo personale in servizio nelle scuole metropolitane, ovvero - solo per i residenti - a quella locale, qualora più favorevole. Per il personale non residente la retribuzione complessiva è cotituita da una retribuzione di base, pari alla retribuzione dell'analogo personale in servizio nelle scuole metropolitane e da un assegno di sede aggiuntivo, rapportato alla durata del contratto stipulato, individuato in una quota percentuale variabile dell'indennità di sede prevista per il personale a tempo indeterminato in servizio nelle scuole italiane all'estero, in modo che la retribuzione complessiva rimanga invariata rispetto a quella attualmente percepita.
Le nuove modalità per la costituzione delle graduatorie e per il conferimento delle supplenze dovranno essere raccordate con le disposizioni generali in materia di conferimento delle supplenze, di competenza del Ministero della pubblica istruzione. La trattativa sarà conclusa in tempo utile per l'inizio dell'a.s. 2000-2001.
Art. 17.
Orari e ore eccedenti
Si conferma per il personale docente, in servizio nelle
istituzioni scolastiche italiane all'estero, l'orario di servizio previsto
per i docenti in territorio metropolitano. In sede di contrattazione
integrativa saranno definiti i criteri e le modalità per il monitoraggio
e l'analisi delle attività di insegnamento svolte nelle istituzioni
scolastiche ed universitarie straniere ai fine di verificarne il raccordo
con l'orario di insegnamento previsto per il territorio metropolitano ai
sensi del CCNL.
Le ore eccedenti l'orario di insegnamento non costituenti cattedra
verranno attribuite ai sensi dell'art. 43 del CCNL 4 agosto 1995 e, in
caso di indisponibilità del personale docente a tempo indeterminato, a
personale docente con contratto a tempo determinato. Nel caso di oggettiva
impossibilità di reperimento di personale a tempo determinato ovvero in
casi di particolare strutturazione di cattedre superiori alle 18 ore, le
ore eccedenti saranno distribuite tra il personale a tempo indeterminato,
con priorità ai docenti che manifestino la loro disponibilità, nei
limiti massimi previsti anche per i docenti in servizio nelle scuole del
territorio metropolitano.
Art. 18.
Mobilità professionale - destinazione del personale all'estero
Al fine di semplificare le procedure di selezione e destinazione all'estero del personale della scuola, stabilite con l'art. 5 dell'accordo successivo al CCNL/1995 dell'11 dicembre 1996, è prevista una prova unica mirante all'accertamento della conoscenza della lingua straniera orale e scritta. Si demanda alla contrattazione integrativa per la definizione di detta prova e per l'individuazione delle modalità di valutazione dei titoli culturali e professionali necessari per l'inclusione nelle predette graduatorie, con gli opportuni raccordi. La contrattazione integrativa affronterà inoltre particolari problematiche e specificità sorte nella gestione delle graduatorie. In considerazione dell'esigenza - per motivi di efficienza, efficacia ed economicità - di procedure semplificate per la costituzione di graduatorie permanenti per la destinazione all'estero, si rinvia di un anno - all'a.s. 2001/2002 - l'aggiornamento delle vigenti graduatorie.
In caso di esaurimento delle graduatorie relative ad alcuni codici funzione, il MAE assicurerà la continuità del servizio con la copertura dei posti, di cui al contingente del personale di ruolo e temporaneamente vacanti, mediante assunzione di personale con contratto a tempo determinato incluso nelle relative graduatorie di sede. In via residuale, ove l'area linguistica prescelta è comunque diversa dalla lingua locale, potranno - su richiesta delle sedi interessate, sentite le OO.SS. locali - essere destinati all'estero, docenti idonei della graduatoria del medesimo codice funzione, ma di diversa area linguistica.
Art. 19.
Fruizione dei permessi
Non rientrano tra le assenze di cui alla lettera b) comma 1 dell'art. 35 del decreto legislativo n. 62/1998, i permessi retribuiti di cui all'art. 21 del CCNL/1995, per i quali compete l'indennità personale nelle misure sottoindicate: lutti per perdita del coniuge e di parenti entro il secondo grado e di affini di primo grado (tre giorni consecutivi per evento): l'indennità personale è corrisposta per intero; permessi per motivi personali e familiari fruiti secondo le modalità indicate dal comma 2 dell'art. 21 del CCNL 4 agosto 1995, come integrato dall'art. 49, lettera c), del CCNL 26 maggio 1999 (tre giorni complessivi per anno scolastico): l'indennità personale è corrisposta nella misura del 50%.
Art. 20.
Fruizione del diritto alla formazione
La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale destinato all'estero ed ivi in servizio in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità. Le iniziative formative, ordinariamente, si svolgono fuori dell'orario di insegnamento.
Il personale docente può usufruire, con l'esonero dal servizio di cui al comma 1 dell'art. 453 del testo unico 297/1994 e successive norme contrattuali e con sostituzione ai sensi della normativa vigente sulle supplenze brevi dei diversi gradi scolastici, di cinque giorni nel corso dell'anno scolastico per la partecipazione a iniziative di aggiornamento riconosciute dall'amministrazione.
Il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati dall'amministrazione a livello centrale o periferico o dalla istituzione scolastica di appartenenza è considerato in servizio a tutti gli effetti. Il Ministero degli affari esteri si impegna a individuare, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, contenuti e modalità per la formazione iniziale del personale finalizzati alle specifiche aree e istituzioni di destinazione all'estero. Le iniziative di formazione potranno prevedere interventi a livello centrale e/o nella sede di destinazione, inclusa la formazione a distanza.
Capo III
PERSONALE DELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE
Art. 21.
Rinvio
Il presente capo integra quanto già disposto in materia di personale delle istituzioni educative dall'accordo successivo del 2 maggio 1996 e dal CCNL del 26 maggio 1999 del comparto scuola.
Art. 22.
Mobilità del personale educativo
Per il personale educativo, in sede di contrattazione decentrata nazionale di cui all'art. 4 del CCNL 26 maggio 1999, saranno elaborati i criteri generali e gli strumenti operativi affinché, a decorrere dal 1o settembre 2000, venga ridotta l'incidenza della distinzione fra organico del personale maschile e organico del personale femminile sulle procedure di mobilità, in coerenza con il processo evolutivo di riforma delle istituzioni educative.
Art. 23.
Funzioni di coordinamento
In prima applicazione il coordinamento dei servizi di cucina, previsto dall'art. 36, comma secondo, lettera c, del CCNL 26 maggio 1999, è assegnato al cuoco di ruolo in servizio prima dell'entrata in vigore del succitato CCNL.
Capo IV
PERSONALE COMANDATO DEGLI IRRSAE, CEDE, BDP
Art. 24.
Orario di servizio
L'orario di servizio ordinario del personale della scuola, comandato presso gli IRRSAE, CEDE, BDP, così come del personale scolastico in servizio negli uffici dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione, è di 36 ore di servizio settimanale. L'eventuale, ulteriore prestazione lavorativa è soggetta al pagamento da parte dell'Ente od al recupero da parte dell'interessato.
Art. 25.
Rinvio
Per quanto non modificato dal presente accordo e dal CCNL 26 maggio 1999 del comparto scuola continua ad applicarsi al personale del presente capo l'art. 31 del CCNL 4 agosto 1995 del comparto scuola, in attesa della riforma degli organi di cui trattasi.
Capo V
PROCEDURE DI CUI ART. 14
Art. 26.
Mobilità dei docenti nell'ambito dei corsi di laurea in scienze
della formazione primaria e di scuole di specializzazione per
l'insegnamento nelle scuole secondarie.
In sede di redazione dell'orario di servizio scolastico si terrà conto dell'esigenza di consentire la presenza nella sede universitaria dei docenti con compiti di supervisione del tirocinio e di coordinamento del medesimo con altre attività didattiche nell'ambito dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e di scuole di specializzazione per l'insegnamento nelle scuole secondarie.
Le attività svolte dai predetti docenti, debitamente certificate, dovranno essere valutate tra i titoli previsti all'art. 28 e 29 del CCNL 26 maggio 1999 del comparto scuola.
Art. 27.
Servizio prestato dai docenti per progetti concordati con le università
Ove si stipulino convenzioni tra Università, Provveditorati e scuole per progetti relativi all'orientamento universitario ed al recupero dei fuori ruolo universitari, ai docenti coinvolti in detti progetti dovrà essere rilasciata idonea certificazione dell'attività svolta, che dovrà essere valutata tra i titoli previsti all'articoli 28 e 29 del CCNL 26 maggio 1999 del comparto scuola. Su tali convenzioni il Provveditore fornisce alle OO.SS. informazione preventiva.
Le Università potranno avvalersi di personale docente per il raggiungimento di specifiche finalità. Nelle ipotesi del presente articolo i docenti interessati potranno porsi o in aspettativa non retribuita o in part-time annuale o svolgere queste attività in aggiunta agli obblighi ordinari di servizio, previa autorizzazione del capo di istituto.
Art. 28.
Modalità di svolgimento delle attività di tirocinio didattico
presso le sedi scolastiche e delle funzioni di supporto dell'attività
scolastica da parte dei docenti in formazione.
La funzione del docente in formazione si configura come una risorsa per la scuola che lo accoglie. Il docente in formazione non deve essere utilizzato per coprire spezzoni di cattedre o attività aggiuntive. Il docente in formazione partecipa alle attività collegiali e al/ai consigli della classe cui si appoggia e alle eventuali attività extracurricolari che vanno computate all'interno delle ore di tirocinio. Il docente tutor comunica al capo di istituto quando, ed in che misura, egli ritiene utile l'utilizzo del docente in formazione per svolgere supplenze brevi.
In questi casi il docente in formazione riceve la retribuzione corrispondente al servizio prestato. Al docente tutor, se non è utilizzato per la specifica funzione-obiettivo, sono riconosciute le ore di lavoro aggiuntivo anche con modalità forfettaria ivi comprese le attività di raccordo con i docenti universitari o con i semi-esonerati per i progetti di tirocinio; dei predetti impegni si terrà conto in sede di redazione dell'orario di servizio.
Capo VI
DIPOSIZIONI CONCLUSIVE
Art. 29.
Arbitrato e conciliazione
Le procedure di conciliazione ed arbitrato saranno separatamente definite in esecuzione dell'accordo intercompartimentale.
Art. 30.
Adeguamento delle norme contrattuali
Le parti firmatarie si impegnano ad incontrarsi per l'adeguamento delle presenti disposizioni, qualora entrerà in vigore il nuovo regolamento delle istituzioni educative od il nuovo regolamento sull'autonomia scolastica o, comunque, qualora fossero emanate riforme relative alle materie del presente accordo.
Art. 31.
Oneri
Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente accordo sono posti a carico delle risorse individuate dall'art. 42, comma 4, secondo alinea (lire 160 miliardi dal 1999) del CCNL relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 del comparto "Scuola". Ai fini dell'individuazione delle restanti risorse da utilizzare per la copertura degli oneri derivanti da tutte le modifiche degli istituti contrattuali preesistenti, nonché di quelle residue da far confluire nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa si fa riferimento ai prospetti redatti, ai sensi dell'art. 51, comma 4, ai fini della certificazione della compatibilità con gli strumenti di programmazione e bilancio di cui all'art. 1-bis della legge n. 468 del 5 agosto 1978, e successive modificazioni.
Art. 32.
Disapplicazioni
Ai sensi dell'art. 48 del CCNL 26 maggio 1999 ed in attuazione dell'art. 72 del decreto legislativo n. 29/1993, sono disapplicate tutte le disposizioni di legge e i regolamenti in contrasto con le norme del presente accordo e del CCNL 26 maggio 1999.
In particolare sono disapplicate le seguenti norme: articoli 35, 36 commi 1, 2, 4, 5, 6, 7 ed art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 209/1987 (orario di lavoro del personale ATA); art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 399/1988 (orario di servizio del personale della scuola); articoli 36 e 37 del CCNL 4 agosto 1995 (valutazione e mobilità dei capi di istituto); articoli 48 e 55 del CCNL 4 agosto 1995 (mobilità del personale docente ed ATA); articoli 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 del CCNL 4 agosto 1995 (retribuzione accessoria); articoli 466 e 475 del decreto del Presidente della Repubblica 297/1994 (trasferimenti annuali e assegnazioni provvisorie).
Allegato A
Profilo professionale dei modelli viventi nelle Accademie di belle arti (ad esaurimento in relazione al disposto della legge n. 124/1999)
Il modello vivente nelle Accademie di belle arti esegue attività lavorativa di carattere esecutivo richiedente elementi di conoscenza dell'anatomia del corpo umano.
Esegue, nell'ambito delle istruzioni ricevute, attività caratterizzate da procedure definite, al fine di consentire lo studio e la rappresentazione della figura umana dal vero.
Partecipa a iniziative di aggiornamento.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
Le parti,
pur condividendo lesigenza di riconsiderare una nuova articolazione dellorario di servizio del personale docente al fine di valorizzarne il profilo professionale artistico e culturale, con ricaduta sulla qualità dellofferta formativa;
considerato lo stato avanzatissimo delliter del d.d.l. di riforma che regolamenterà la nuova collocazione nellambito del sistema formativo superiore delle Accademie e dei Conservatori;
preso atto della impossibilità di interventi contrattuali sullorario per la rigidità dei vincoli di legge oggi esistenti;
si impegnano
ad affrontare questa tematica alla conclusione delliter parlamentare in modo tale da favorire lesercizio della professionalità del predetto personale nelle istituzioni riformate.