Nota 9 maggio 2001

Prot. n. 2660

Oggetto: Accordo tra il Ministro della pubblica istruzione, le Regioni e le province autonome, i comuni, le province e le comunità montane, sul documento per l'esercizio in sede locale di compiti e funzioni in materia di erogazione del servizio formativo di rispettiva competenza

La riforma del Ministero della pubblica istruzione che giunge a compimento con l'attuazione del Regolamento di organizzazione, adottato con il D.P.R. 347 del 6 novembre 2000, in particolare con i provvedimenti di articolazione degli Uffici scolastici regionali di competenza delle SS LL, si inserisce in un più ampio processo normativo che, per tappe successive, dalla legge 59 del 1997 al d.lgv. 112 del 1998, al D.P.R. 275, al d. lgv. 300 del 1999, ha profondamente modificato gli assetti istituzionali delle pubbliche amministrazioni. Il processo innovativo ha inciso anche, e non marginalmente, sull'assetto del sistema scolastico attraverso l'attribuzione dell'autonomia, didattica, funzionale e amministrativa alle singole istituzioni, che si configurano come la componente centrale del sistema, ed attraverso il trasferimento di sostanziali competenze a regioni ed autonomie locali che, nel processo generale di decentramento, acquisiscono anche nella scuola titolarità di materie di rilievo determinante e ruolo di livello paritario.

Si determina, in buona sostanza, nella dimensione regionale un sistema formativo complesso i cui molteplici attori - Istituti scolastici autonomi, Regioni, Comuni, Province, Uffici scolastici regionali del Ministero della pubblica istruzione - operano ciascuno in un proprio ambito di competenze esclusive che hanno tuttavia significativi punti di interazione reciproca cui si deve, di necessità, corrispondere con momenti di raccordo e di reciproca integrazione.

E' evidente che Il Ministero della pubblica istruzione, nel ridefinire la propria organizzazione in funzione e nel contesto di un disegno normativo che ha redistribuito funzioni e compiti trasferendoli dall'amministrazione diretta dello Stato alle Regioni ed alle Autonomie locali non può e non deve sottrarsi ad una verifica con le stesse Regioni ed Autonomie sulla coerenza e congruità del modello organizzativo territoriale rispetto al nuovo sistema formativo e sugli strumenti che meglio garantiscano l'integrazione funzionale tra i diversi attori istituzionali.

Il confronto condotto in sede di Conferenza Unificata Stato, Regioni, Autonomie locali si è concluso con la condivisione del documento di "Linee guida per i provvedimenti di articolazione degli Uffici scolastici regionali", oggetto di apposito accordo sancito nella seduta del 19 aprile 2001, comuni per la generalità degli uffici, da adeguare con la dovuta flessibilità alle singole situazioni regionali.

E' stato infine sancito nella stessa seduta del 19 aprile 2001 un accordo tra il Ministro della pubblica istruzione, le Regioni e le province autonome, i comuni, le province e le comunità montane sul "documento per l'esercizio in sede locale di compiti e funzioni in materia di erogazione del servizio formativo di rispettiva competenza".

L'accordo si basa sulla constatazione che la dimensione regionale cui fa riferimento l'organo collegiale costituito per il "coordinato esercizio delle funzioni pubbliche in materia di istruzione" non esaurisce i diversi livelli di coordinamento territoriale necessari a realizzare una armonica e complementare attività di tutti gli attori del sistema formativo. Si è pertanto convenuto sulla necessità di una "rete capillare di intese che raccordi l'attività didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche autonome con quella dei Comuni e delle Province nelle materie di rispettiva competenza".

Si è, in conseguenza, definito un protocollo che, nella condivisione dei principi che hanno rideterminato la configurazione del sistema scolastico, si pone l'obiettivo di realizzare una efficace interazione fra tutti i diversi livelli istituzionali coinvolti, da perseguire sulla base della collaborazione e dell'integrazione. Lo stesso protocollo individua nella forma di accordi e convenzioni tra Uffici scolastici regionali, Regioni e rappresentanze degli Enti locali lo strumento attraverso cui "raccordare l'esercizio delle rispettive competenze e definire linee e metodologie per promuovere in sede locale la più efficace interazione tra Comuni, Province e Istituzioni scolastiche autonome".

La metodologia delle intese sarà, in particolare, a base del raccordo tra i Piani dell'Offerta Formativa elaborati dalle istituzioni scolastiche e le determinazioni assunte dagli enti locali nelle materie di propria competenza.

Con la presente nota si dà la debita diffusione al protocollo di intesa, che si allega, secondo gli impegni assunti nell'accordo sancito dalla Conferenza Unificata.

Gli uffici competenti cureranno la puntuale applicazione dell'accordo medesimo, per quanto di diretta competenza, e provvederanno a darne capillare diffusione alle istituzioni scolastiche sul territorio.


 

CONFERENZA UNIFICATA (EX ART. 8 DEL D.LGS. 28 AGOSTO 1997, N. 281)

ACCORDO 19 aprile 2001
(in GU 14 maggio 2001, n. 110)

Accordo tra il Ministro della pubblica istruzione, le regioni e le province autonome, i comuni, le province e le comunità montane, sul documento per l'esercizio in sede locale di compiti e delle funzioni in materia di erogazioni del servizio formativo di rispettiva competenza

 

LA CONFERENZA UNIFICATA

Visto l'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  il  quale  dispone  che la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e'  unificata, per le materie e i compiti di interesse comune delle  regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni;

Visto l'art. 9, comma 2, lettera c), dello stesso decreto, il quale dispone  che  la conferenza unificata promuove e sancisce accordi tra governo,  regioni,  province,  comuni e comunita' montane, al fine di coordinare  l'esercizio  delle  rispettive  competenze  e svolgere in collaborazione attivita' di interesse comune;

Visto il decreto del Presidente della  Repubblica  n.  275 dell'8 marzo  1999,  recante  norme  in  materia  di  autonomia delle istituzioni  scolastiche, che attribuisce alle stesse la personalita' giuridica nonche' l'autonomia didattica, funzionale ed amministrativa;

Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  347 del 6 novembre  2000, recante norme di organizzazione del Ministero della pubblica istruzione,che ha riorganizzato i servizi dell'amministrazione  scolastica centrale e periferica e ha istituito gli  uffici  scolastici  regionali  per  favorire  una piu' razionale distribuzione  delle  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali  e realizzare una efficace interazione con le competenze delle regioni;

Vista  la  proposta  di  accordo in oggetto, trasmessa dal Ministro della  pubblica istruzione con nota n. 379/Ris. del 12 marzo 2001, la quale  esprime  una  condivisione  dei  principi che hanno ispirato i provvedimenti  regolamentari  e  mira  ad  individuare  un sistema di raccordo  per  realizzare  una  efficace  interazione  tra i soggetti titolari  di competenze esclusive: istituti scolastici autonomi, enti locali, regioni, uffici scolastici regionali;

Considerato  che,  ai fini dell'esame della proposta in oggetto, il 20 marzo  2001 si e' tenuta una riunione a livello tecnico alla quale hanno  preso  parte  i  rappresentanti  del  Ministero della pubblica istruzione,  delle  regioni e delle autonomie locali e che, in quella sede,  le  autonomie regionali e locali hanno chiesto di istituire un sottogruppo  di  lavoro  per un ulteriore approfondimento istruttorio con i rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

Vista la  nuova  stesura  del  documento  risultante  dal  lavoro congiunto  del  Ministero della pubblica istruzione e delle autonomie regionali e locali, consegnata dal rappresentante del Ministero della pubblica  istruzione  nella riunione tecnica del 4 aprile 2001, sulla quale le regioni e gli enti locali hanno espresso parere favorevole;

Acquisito  l'assenso  del  governo,  delle regioni e delle province autonome, dei comuni, delle province e delle comunita' montane;

Sancisce  l'accordo  tra  il Ministro della pubblica istruzione, le regioni  e le province autonome, i comuni, le province e le comunita' montane,  sul  documento  per l'esercizio in sede locale di compiti e delle  funzioni  in  materia  di erogazioni del servizio formativo di rispettiva  competenza che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante.

Roma, 19 aprile 2001

Il presidente
Loiero

Il segretario della Conferenza Stato-regioni
Carpani

Il segretario della Conferenza Stato-citta' e autonomie locali
Magliozzi


Allegato

Premesso che:

1.  Nel  corso dell'attuale legislatura si e' venuto configurando un  quadro  di  norme  primarie  e  regolamentari  che  ha ridefinito l'assetto del sistema formativo promuovendo l'innalzamento qualitativo del servizio e la differenziazione dell'offerta formativa in  relazione  alle diversita' dei contesti territoriali nei quali la stessa si colloca;

2. Il decreto del Presidente della Repubblica n. 275/2000, emesso sulla  base  della  delega  conferita  con  la  legge  n. 59/1997, ha attribuito  alle  istituzioni scolastiche la personalita' giuridica e l'autonomia  didattica,  finanziaria, amministrativa ed organizzativa al  fine  di  introdurre la flessibilita' indispensabile a consentire l'erogazione  di  un'offerta formativa rispettosa della differenziata domanda proveniente dai diversificati  ambiti  territoriali  di operativita';

3. Oltre alle competenze gia' previste dalla normativa vigente il decreto legislativo n. 112/1998  ha  delegato  alle  regioni  le attribuzioni  in  materia  di  istruzione elencate nell'art. 138 e ha trasferito  agli  enti locali i compiti e le funzioni di cui all'art. 139;

4. Il decreto del Presidente della Repubblica n. 347/2000, emesso sulla  base  dei  principi  e criteri direttivi contenuti nel decreto legislativo n.300/1999 ha riorganizzato i servizi dell'amministrazione scolastica centrale e  periferica  ed,  in particolare,  ha  superato  la  tradizionale  articolazione a livello provinciale  istituendo  gli Uffici scolastici regionali per favorire una  piu'  razionale distribuzione delle risorse umane, finanziarie e strumentali  e  realizzare  un'efficace interazione con le competenze delle regioni;

5.  Il  ridisegno  distributivo  delle  competenze fra gli organi dell'amministrazione diretta dello Stato e le attribuzioni di compiti e  funzioni  alle  regioni  e  agli  enti locali fa parte di un unico disegno  riformatore  dal quale emerge un rinnovato sistema formativo nazionale i cui principali attori, in ambito regionale sono:

6.  Si  configura  un  sistema complesso nel quale ciascuno degli attori,  pur destinatario di una sfera di competenze esclusive agisce su  aree  che  hanno  significativi  punti di contatto funzionale che richiedono l'individuazione di momenti  di  raccordo  idonei  a realizzare le necessarie  sinergie  ed  evitare  sovrapposizioni, dispersioni e diseconomie;

7. L'ottimale perseguimento degli obiettivi da parte di tutti gli organi della pubblica  amministrazione  che,  nel  loro  insieme, costituiscono un  sistema  allargato  di  erogazione  del  servizio formativo,  puo'  essere  garantito  da un'efficace interazione tra i diversi  attori  basata  sulla collaborazione e sull'integrazione dei rispettivi ambiti di competenza;

8.  E' necessario pertanto stabilire un percorso metodologico che faciliti  la  declinazione degli obiettivi nazionali coniugandoli con quelli individuati a livello regionale e locale per tutte quelle aree di  attivita' dei vari soggetti che presentano significativi punti di contatto.

9.  L'art.  75,  comma 3, del decreto legislativo n. 300/1999, di cui  fa  anche  menzione  l'art.  6  del decreto del Presidente della Repubblica  n.  347/2000,  stabilisce  che  "Ai fini di un coordinato esercizio  delle  funzioni  pubbliche  in  materia  di  istruzione e' costituito presso  ogni  ufficio  scolastico  regionale  un  organo collegiale  a  composizione  mista,  con  rappresentanti dello Stato, della regione e delle autonomie territoriali interessate, cui compete il  coordinamento  delle  attivita'  gestionali  di  tutti i soggetti interessati  e  la  valutazione  della  realizzazione degli obiettivi programmati."

10.  La  dimensione regionale dell'organo collegiale non consente che  in  esso possano trovare attuazione diretta e concreta i diversi livelli  del  coordinamento territoriale necessari per realizzare una armonica  e  complementare  attivita' di tutti gli attori del sistema formativo.  E' pertanto necessario che si realizzi una rete capillare di  intese  che raccordi l'attivita' didattica ed organizzativa delle istituzioni  scolastiche  autonome  con  quella  dei  comuni  e delle province nelle materie di rispettiva competenza.

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
REGIONI E PROVINCE AUTONOME
PROVINCE, COMUNI E COMUNITA'

Art. 1.

Il  presente  protocollo  esprime una condivisione dei principi e delle considerazioni formulate nelle premesse e costituisce il quadro di  riferimento  generale al quale Regioni, Provincie, Comuni, Uffici Scolastici  Regionali  del  Ministero  della  pubblica  istruzione  e Istituzioni  scolastiche  autonome  ispirano la propria attivita', in sede locale, nell'esercizio  dei  compiti  e  delle  funzioni  di rispettiva competenza.

Art. 2.

Gli  Uffici  Scolastici Regionali, le Regioni e le rappresentanze degli  Enti locali, tenuto conto delle convergenze conseguite in seno all'organo  collegiale  previsto  e  disciplinato  dall'art.  75  del decreto  legislativo  n.  300/1999  e  dall'art.  6  del  decreto del Presidente  della  Repubblica n. 347/2000, potranno stipulare accordi e/o  convenzioni  quadro  per raccordare l'esercizio delle rispettive competenze.

Art. 3.

Gli  accordi  e/o  le  convenzioni  di cui al precedente articolo potranno  definire  linee e metodologie per promuovere in sede locale la  piu'  efficace  interazione  tra  Comuni, Province ed Istituzioni scolastiche autonome;

Art. 4.

I  piani  dell'offerta  formativa  delle  istituzioni scolastiche saranno  elaborati,  in  coerenza con le determinazioni assunte dagli enti  locali nelle materie di propria competenza, tenendo conto delle eventuali intese e/o accordi  conclusi  a  livello  locale.  Le istituzioni  scolastiche, per l'attuazione dei POF, ricorreranno alla metodologia delle intese.

Art. 5.

I  partecipanti  all'accordo si impegnano, ciascuno nei confronti dei  propri organi, a diffondere il presente protocollo di intesa con l'invito  ad  intraprendere  sul  territorio ogni iniziativa ritenuta opportuna  per  la  sua  attuazione,  nel  rispetto  delle reciproche competenze  e  delle  linee  metodologiche  indicate  nei  precedenti articoli.


Articolazione Uffici Scolastici Regionali