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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo

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ACCORDO TRA IL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA E LE OO. SS. CGIL CISL UIL SNALS FIRMATARIE DEI CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI DI LAVORO DEL COMPARTO SCUOLA, SULL’INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI PER LA COLLOCAZIONE E LA RICONVERSIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE INSEGNANTE TECNICO-PRATICO ED ASSISTENTE DI CATTEDRA TRANSITATO DAGLI ENTI LOCALI ALLO STATO CON LA QUALIFICA DI INSEGNANTE TECNICO-PRATICO

Il giorno 21 del mese di dicembre 2001, tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e le Organizzazioni Sindacali CGIL, CISL, UIL e SNALS firmatarie dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del comparto scuola

PREMESSO

che la legge 3 maggio 1999, nr.124, all’art.8 prevede il trasferimento allo Stato del personale degli enti locali in servizio nelle istituzione scolastiche ed in particolare, ai commi 3, 4 e 5, l’inquadramento nel ruolo degli insegnanti tecnico pratici del personale proveniente dagli enti locali che riveste il profilo di insegnante tecnico pratico o di assistente di cattedra, appartenente al livello VI nell’ordinamento dei medesimi enti locali; 

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

  1. Il presente accordo si applica al personale insegnante tecnico pratico o assistente di cattedra transitato dagli Enti Locali allo Stato con qualifica di insegnante tecnico pratico, in possesso di titolo di studio di secondo grado.
    Al personale non in possesso del titolo di studio di secondo grado si applicheranno le disposizioni contenute nell’ipotesi di accordo in sede ARAN, sottoscritto in data 28 settembre 2001 ed in corso di definizione.
  2. Il personale insegnante tecnico pratico o assistente di cattedra transitato dagli Enti Locali allo Stato con qualifica di insegnante tecnico pratico viene mantenuto nella sede attuale di servizio per lo svolgimento delle attività finora svolte. Il predetto personale partecipa, a domanda, alle operazioni di mobilità in base alle norme contenute nel contratto collettivo decentrato nazionale concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A.
  3. L’Amministrazione si impegna ad effettuare il puntuale censimento delle attività di laboratorio svolte da tale personale, al fine dell’accertamento dei relativi insegnamenti nell’organico di fatto e di consentire al personale in servizio su tali insegnamenti la mobilità territoriale sull’organico di fatto dell’anno scolastico 2002/2003.
  4. Sulla base del censimento di cui al precedente punto 3 ed in relazione ai titoli di studio già accertati, l’Amministrazione effettuerà corsi di riqualificazione per il personale in possesso dei relativi titoli di studio e specifici corsi di riconversione per il restante personale al fine di attribuire loro l’assegnazione ad una classe di concorso.
    Al personale che presta effettivo servizio su insegnamenti derivanti da sperimentazione o da progetto autorizzato che trovino corrispondenza in quelli previsti dalla Tabella C allegata al DM 39/98, secondo lo specifico allegato al C.C.N.D. viene riconosciuta l’idoneità nella classe di concorso in cui sono compresi gli insegnamenti di cui sopra..
  5. Le parti si impegnano ad effettuare periodiche verifiche sull’attuazione della presente intesa.

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