ACCORDO TRA IL MINISTERO
DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA E LE OO. SS.
CGIL CISL UIL SNALS FIRMATARIE DEI CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI DI
LAVORO DEL COMPARTO SCUOLA, SULL’INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI PER LA
COLLOCAZIONE E LA RICONVERSIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE INSEGNANTE
TECNICO-PRATICO ED ASSISTENTE DI CATTEDRA TRANSITATO DAGLI ENTI LOCALI
ALLO STATO CON LA QUALIFICA DI INSEGNANTE TECNICO-PRATICO
Il giorno 21 del mese di dicembre 2001, tra il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e le
Organizzazioni Sindacali CGIL, CISL, UIL e SNALS firmatarie dei
Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del comparto scuola
PREMESSO
che la legge 3 maggio 1999, nr.124, all’art.8 prevede il
trasferimento allo Stato del personale degli enti locali in servizio
nelle istituzione scolastiche ed in particolare, ai commi 3, 4 e 5,
l’inquadramento nel ruolo degli insegnanti tecnico pratici del
personale proveniente dagli enti locali che riveste il profilo di
insegnante tecnico pratico o di assistente di cattedra, appartenente
al livello VI nell’ordinamento dei medesimi enti locali;
LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE
- Il presente accordo si applica al personale insegnante tecnico
pratico o assistente di cattedra transitato dagli Enti Locali allo
Stato con qualifica di insegnante tecnico pratico, in possesso di
titolo di studio di secondo grado.
Al personale non in possesso del titolo di studio di secondo grado
si applicheranno le disposizioni contenute nell’ipotesi di
accordo in sede ARAN, sottoscritto in data 28 settembre 2001 ed in
corso di definizione.
- Il personale insegnante tecnico pratico o assistente di cattedra
transitato dagli Enti Locali allo Stato con qualifica di
insegnante tecnico pratico viene mantenuto nella sede attuale di
servizio per lo svolgimento delle attività finora svolte. Il
predetto personale partecipa, a domanda, alle operazioni di
mobilità in base alle norme contenute nel contratto collettivo
decentrato nazionale concernente la mobilità del personale
docente, educativo ed A.T.A.
- L’Amministrazione si impegna ad effettuare il puntuale
censimento delle attività di laboratorio svolte da tale
personale, al fine dell’accertamento dei relativi insegnamenti
nell’organico di fatto e di consentire al personale in servizio
su tali insegnamenti la mobilità territoriale sull’organico di
fatto dell’anno scolastico 2002/2003.
- Sulla base del censimento di cui al precedente punto 3 ed in
relazione ai titoli di studio già accertati, l’Amministrazione
effettuerà corsi di riqualificazione per il personale in possesso
dei relativi titoli di studio e specifici corsi di riconversione
per il restante personale al fine di attribuire loro
l’assegnazione ad una classe di concorso.
Al personale che presta effettivo servizio su insegnamenti
derivanti da sperimentazione o da progetto autorizzato che trovino
corrispondenza in quelli previsti dalla Tabella C allegata al DM
39/98, secondo lo specifico allegato al C.C.N.D. viene
riconosciuta l’idoneità nella classe di concorso in cui sono
compresi gli insegnamenti di cui sopra..
- Le parti si impegnano ad effettuare periodiche verifiche
sull’attuazione della presente intesa.
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