Accordo per la disciplina sperimentale del
telelavoro per il personale amministrativo del comparto Scuola
A seguito del parere favorevole espresso dal
Consiglio dei Ministri espresso in data 9 agosto 2001 sull’ipotesi
di accordo relativa alla disciplina sperimentale
del telelavoro per il personale amministrativo del
comparto Scuola, nonché della certificazione positiva della Corte dei
Conti espressa in data 15 ottobre 2001, sulla attendibilità dei costi
per il medesimo Accordo e sulla loro compatibilità con gli strumenti
di programmazione e di bilancio, il giorno 18 ottobre 2001 alle ore
12,30
ha avuto luogo l’incontro tra:
l’ARAN nella persona del Presidente avv. Guido
Fantoni
e i rappresentanti delle Confederazioni sindacali:
CGIL
CISL
UIL
CONFSAL
e delle Organizzazioni Sindacali:
CGIL/SNS
CISL/Scuola
UIL/Scuola
CONFSAL//SNALS
GILDA/UNAMS
Al termine le parti sottoscrivono l’allegato
Accordo
Accordo per la disciplina sperimentale del
Telelavoro per il personale amministrativo del comparto Scuola
Art.1
Disciplina sperimentale del telelavoro
1.Il presente Accordo si applica, a domanda, al
personale amministrativo non con funzioni apicali, in servizio nelle
istituzioni scolastiche, delle istituzioni scolastiche nell'ambito e
con le modalità stabilite dal CCNL quadro sottoscritto il 23 marzo
2000, al fine di razionalizzare l'organizzazione del lavoro e di
realizzare economie di gestione attraverso l'impiego flessibile
delle risorse umane. In particolare trova applicazione per quanto
concerne l’assegnazione ai progetti di telelavoro l’art.4 del
CCNQ 23-3-2000.
2. Le relazioni sindacali relative al presente accordo sono
quelle previste dall’art.6 del CCNL 26-5-1999 e dall’art.3 del
CCNL 15-3-2001.
3. Il telelavoro determina una modificazione del luogo di
adempimento della prestazione lavorativa, realizzabile con l'ausilio
di specifici strumenti telematici, nelle forme seguenti:
a) telelavoro domiciliare, che comporta la
prestazione dell'attività lavorativa dal domicilio del
dipendente;
b) altre forme del lavoro a distanza come il
lavoro decentrato da centri satellite, i servizi di rete e altre
forme flessibili anche miste, ivi comprese quelle in alternanza,
che comportano la effettuazione della prestazione in luogo idoneo
e diverso dalla sede dell'ufficio al quale il dipendente è
assegnato.
4. La postazione di lavoro deve essere messa a
disposizione, installata e collaudata a cura e a spese delle
Istituzioni scolastiche ed educative, sulle quali gravano i costi di
manutenzione e di gestione dei sistemi di supporto peri lavoratori.
Nel caso di telelavoro a domicilio, può essere installata una linea
telefonica dedicata presso l'abitazione con oneri di impianto e di
esercizio a carico degli enti, espressamente preventivati nel
progetto di telelavoro. Lo stesso progetto prevede l'entità dei
rimborsi, anche in forma forfetaria, delle spese sostenute dal
lavoratore per consumi energetici e telefonici.
5. Le istituzioni scolastiche presenteranno alle
rispettive Direzioni generali regionali specifici progetti di
telelavoro che potranno essere approvati purchè i relativi oneri
trovino copertura nelle risorse finanziarie iscritte nel bilancio
delle istituzioni scolastiche medesime.
Art.2
Orario di lavoro
1.L'orario di lavoro, a tempo pieno o nelle
diverse forme del tempo parziale, viene distribuito nell'arco della
giornata a discrezione del dipendente in relazione all'attività da
svolgere, fermo restando che in ogni giornata di lavoro il
dipendente deve essere messo a disposizione per comunicazioni di
servizio in due periodi di un'ora ciascuno concordati con le
istituzioni scolastiche ed educative nell'ambito dell'orario di
servizio; per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale
orizzontale, il periodo è unico con durata di un'ora. Per effetto
della autonoma distribuzione del tempo di lavoro, non sono
configurabili prestazioni supplementari, straordinarie notturne o
festive né permessi brevi ed altri istituti che comportano
riduzioni di orario.
2. Ai fini della richiesta di temporaneo rientro
del lavoratore presso la sede di lavoro, di cui all'art. 6 c. 1,
ultimo periodo dell'accordo quadro del 23/3/2000, per "fermo
prolungato per cause strutturali", si intende una interruzione
del circuito telematico che non sia prevedibilmente ripristinabile
entro la stessa giornata lavorativa.
Art.3
Formazione
1.L' Amministrazione centrale definisce in sede
di contrattazione integrativa nazionale, le iniziative di formazione
che assumono carattere di specificità e di attualità nell'ambito
di quelle espressamente indicate dall'art. 5 commi 5 e 6
dell'accordo quadro del 23/3/2000; utilizza a tal fine, le risorse
destinate al progetto di telelavoro.
2. Nel caso di rientro definitivo nella sede
ordinaria di lavoro e qualora siano intervenuti mutamenti
organizzativi, le istituzioni attivano opportune iniziative di
aggiornamento professionale dei lavoratori interessati per
facilitarne il reinserimento.
Art.4
Copertura assicurativa
1. Le Istituzioni, nell'ambito delle risorse
destinate al finanziamento della sperimentazione del telelavoro,
stipulano polizze assicurative per la copertura dei seguenti rischi:
- danni alle attrezzature telematiche in
dotazione del lavoratore, con esclusione di quelli derivanti da
dolo o colpa grave;
- danni a cose o persone, compresi i familiari
del lavoratore, derivanti dall'uso delle stesse attrezzature;
2. La verifica delle condizioni di lavoro e
dell'idoneità dell'ambiente di lavoro avviene all'inizio
dell'attività e periodicamente ogni sei mesi, concordando
preventivamente con l'interessato i tempi e le modalità di accesso
presso il domicilio. Copia del documento di valutazione del rischio,
ai sensi dell'art. 4, comma 2, d.lgs. 626/1994, è inviata ad ogni
dipendente per la parte che lo riguarda, nonché al rappresentante
per la sicurezza.
Art.5
Criteri operativi
1. La disciplina prevista dal presente Accordo
mira ad introdurre elementi di flessibilità nei rapporti di lavoro,
con benefici di carattere sociale e individuale ed un possibile
incremento della produttività e miglioramento dei servizi.
2. Si dovrà verificare pertanto che, a fronte
dei costi a regime, l'introduzione del telelavoro comporti
incrementi di produttività e risparmi di spesa anche legati al
ridimensionamento della sede di lavoro, oltrechè di benefici
sociali e esternalità positive, nonchè di miglioramento di
qualità della vita, specie nei grandi centri urbani.
3. Si dovrà prevedere, di conseguenza, una
attendibile, seppure tendenziale, quantificazione da un lato, di
tutte le spese e, dall'altro, dei risparmi di spesa e dei benefici
in termini di maggiore produttività e di positive ricadute nel
sistema sociale, con una ponderata valutazione e coerenza della
compatibilità economica- finanziaria complessiva.
Art.6
Norma finale
1. Per tutto quanto non previsto dal presente Accordo si rinvia
al CCNL quadro sottoscritto in data 23/3/2000.
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