INTEGRAZIONE DELL'ATTO DI INDIRIZZO PER IL C.C.N.L. DEL PERSONALE DIRIGENZIALE SCOLASTICO DELL'AREA V, COSTITUITA AI SENSI DELL'ACCORDO QUADRO PER LA DEFINIZIONE DELLE AUTONOME AREE DELLA DIRIGENZA, RELATIVO AL BIENNIO 2000-2001 PER LA PARTE NORMATIVA ED ECONOMICA

1. PROCEDURA

Ai sensi degli artt. 51, comma 1, e 46, commi 1 e 2 del d.lgs. n.29 del 1993 e dell'art.21, comma 17, della legge 15 marzo 1997, n.59, gli indirizzi per la definizione del CCNL per il biennio 2000/2001, per l'autonoma area della dirigenza scolastica, ricompresa nell'area V, ai sensi del CCNQ dei 9 agosto 2000, modificativo del CCNQ del 25 novembre 1998, sono resi dal Ministro della funzione pubblica, tramite il Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché con il Ministro della pubblica istruzione, in veste di comitato di settore.

Con la direttiva del 22 dicembre 2000 sono stati forniti all'Aran gli indirizzi sul CCNL dell'Area V della dirigenza scolastica che è stata equiparata, con gli opportuni adattamenti, per quanto concerne la disciplina del rapporto di lavoro e la struttura retributiva alla dirigenza pubblica, stabilendo che il trattamento economico del dirigente scolastico sarà modellato sulla disciplina generale di riferimento per le altre dirigenze pubbliche con applicazione del principio della onnicomprensività.
Nel richiamare gli indirizzi già espressi nella citata direttiva si precisa che alcuni istituti relativi alla parte normativa del contratto dovranno essere definiti tenendo conto della specificità dell'area dirigenziale nel rispetto di quanto previsto dall'art.21, comma 17, della legge 59/97.

Relativamente al trattamento economico l'ARAN utilizzerà anche le disponibilità finanziarie connesse all'attuale progressione economica per il riconoscimento del rateo riferito agli automatismi stipendiali in corso di maturazione che in base alle valutazioni del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono quantificabili in 40 miliardi al lordo degli oneri riflessi.

Pertanto dette risorse si aggiungeranno alle disponibilità già indicate nel precedente atto di indirizzo.

L'Aran dovrà tener conto che tali risorse, comportanti il riconoscimento di un consistente avvicinamento all'equiparazione della retribuzione dei dirigenti dello Stato, non consentono di realizzare l'obiettivo finale del completo riallineamento retributivo alla dirigenza pubblica di seconda fascia, obiettivo che sarà perseguibile nel prossimo contratto collettivo.in relazione alle risorse che saranno rese disponibili dalla manovra finanziaria.

IL MINISTRO
F.to Bassanini


 

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Ufficio Relazioni Sindacali

ATTO DI INDIRIZZO PER IL C.C.N.L. DEL PERSONALE DIRIGENZIALE SCOLASTICO DELL'AREA V, COSTITUITA AI SENSI DELL'ACCORDO QUADRO PER LA DEFINIZIONE DELLE AUTONOME AREE DELLA DIRIGENZA, RELATIVO AL BIENNIO 2000-2001 PER LA PARTE NORMATIVA ED ECONOMICA

A seguito delle sollecitazioni pervenute dalle organizzazioni sindacali è emanato l'atto di indirizzo per il CCNL del personale scolastico dell'area V. Tale atto fa riferimento alle risorse attualmente stanziate nella legge finanziaria 2000, nonché a quelle previste dal disegno di legge finanziaria 2001, nel quale sono stanziati 200 miliardi in ragione d'anno finalizzati al riallineamento retributivo della dirigenza scolastica con le altre figure dirigenziali. L'ARAN potrà utilizzare queste ultime solo dopo l'approvazione della legge finanziaria 2001.

L'Organismo di Coordinamento dei Comitati di Settore, al quale partecipa il Governo per il tramite del Ministro per la Funzione. Pubblica che lo presiede, ha deliberato nella sessione del 10 giugno 1998, ai sensi dell'art.46, comma 5, del d.lgs. n.29 del 1993, e successive modifiche ed integrazioni, un "Documento sulle linee generali e sulle priorità dei rinnovi contrattuali 1998-2001 " che viene allegato al presente atto di indirizzo.

Nella sessione del 25 febbraio 2000, l'Organismo di Coordinamento dei Comitati di Settore, ha altresì deliberato un "Atto di indirizzo all'ARAN per il rinnovo contrattuale relativo al secondo biennio economico 2000/2001 per il personale dei comparti di contrattazione e delle aree dirigenziali", che, analogamente, viene allegato al presente atto di indirizzo.

Nelle trattative per il CCNL, l'ARAN si atterrà agli indirizzi generali contenuti in tali documenti, nonché agli ulteriori indirizzi nel presente atto.

In relazione all'andamento delle trattative, l'ARAN potrà richiedere che gli indirizzi vengano ulteriormente precisati.

1. PROCEDURA

Ai sensi degli artt. 51, comma 1, e 46, commi 1 e 2 del d.lgs. n.29 del 1993 e dell'art.21, comma 17, della legge 15 marzo 1997, n.59, gli indirizzi per la definizione del C.C.N.L. per il biennio 2000/2001, per l'autonoma area della dirigenza scolastica, ricompresa nell'area V, ai sensi del CCNQ del 9 agosto 2000, modificativo del CCNQ del 25 novembre 1998, sono resi "dal Ministro della, funzione pubblica, tramite il Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché con il Ministro della pubblica istruzione, in veste di comitato di settore.

2. QUESTIONI PRELIMINARI

2.1 - Premessa

Il decreto legislativo.6 marzo 1998, n.59, che ha introdotto gli artt.25 bis, 25 ter e 28 bis nel decreto legislativo 29 del 1993, ha attuato i principi e i criteri direttivi dell'art.21, comma 6, della legge 15 marzo 1997, n.59, attraverso:

  1. l'attribuzione della qualifica dirigenziale, previa frequenza di apposito corso di formazione, ai capi d'istituto preposti alle istituzioni scolastiche ed educative dotate di personalità giuridica e di autonomia didattica e amministrativa;
  2. l'inquadramento dei dirigenti scolastici in ruoli regionali;
  3. il raccordo tra i nuovi compiti dei dirigenti scolastici e le attribuzioni dell'amministrazione scolastica periferica, come riorganizzata per effetto del d.lgs. n.300 dei 1999;
  4. la revisione del sistema di reclutamento.
Ai fini della contrattazione, occorre tenere presente il nuovo quadro normativo della . dirigenza scolastica e le sue.connessioni con i principi generali scaturenti, dal processo di riforma dei sistema scolastico (avviato con la citata legge n. 59 del 1997) che non ha, peraltro, trovato ancora completa realizzazione.

La legge n.59 del 1997, con i conseguenti provvedimenti attuativi, ha voluto introdurre anche nella scuola - pur tenendo conto delle indiscutibili peculiarità di questa realtà istituzionale - una dirigenza accomunata alla dirigenza degli altri comparti pubblici da alcuni caratteri salienti, pur in presenza di indubbi tratti di specificità.

Il dirigente scolastico, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali e delle responsabilità riconosciute nel processo di attuazione dell'autonomia al personale della scuola, ai genitori e agli studenti, assicura la direzione e il coordinamento delle funzioni e attività dell'istituto scolastico autonomo, lo sviluppo dell'interazione tra scuole ed enti locali, tenendo anche conto delle nuove competenze di questi ultimi attribuite con il. d.lgs. n.112 del 1998, promuove l'attivazione dei rapporti con le istituzioni pubbliche e con le diverse articolazioni della società civile operanti sul territorio anche al fine della prédisposizione del piano dell'offerta formativa corrispondente alle esigenze formative del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali, tenendo anche conto delle nuove competenze di questi ultimi attribuite con il d.lgs. n.112 del 1998, promuove l'attivazione dei rapporti con le istituzioni pubbliche e con le diverse articolazioni della società civile operanti sul territorio anche al fine della predisposizione del piano dell'offerta formativa corrispondente alle esigenze formative del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali.

II dirigente scolastico esercita le funzioni indicate nell'art.25 bis del d.lgs. n.29 del 1993.

Ad egli spettano poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane, l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale. II dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziare e strumentali e dei risultati del servizio, organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formativa ed è titolare delle relazioni sindacali.

Inoltre il dirigente scolastico assicura l'integrazione di componenti, soggettività e risorse per garantire le condizioni per il miglioramento e lo sviluppo dell'organizzazione scolastica, orienta la sua azione professionale al raggiungimento degli obiettivi didattico-formativi definiti dal Piano dell'offerta formativa di istituto, promovendo il monitoraggio dei processi e la rilevazione dei risultati relativi al funzionamento dell'istituto, garantisce un'azione propulsiva e di indirizzo, che esercita secondo i poteri e le responsabilità proprie del dirigente della pubblica amministrazione.

I dirigenti scolastici rispondono in ordine ai risultati valutati tenendo conto della specificità delle funzioni di ordine didattico-formativo, organizzativo, amministrativo e gestionale propria delle istituzioni scolastiche (infra 4.3.).

3. QUESTIONI DI MERITO

In linea generale si ritiene opportuno che l'ARAN faccia riferimento alle linee guida per i contratti collettivi per le aree dirigenziali per il quadriennio 1994-97, definite in data 2.6.1995 che si allegano.

L'applicazione di tali contratti collettivi, infatti, ha determinato rilevanti innovazioni nella gestione delle risorse manageriali da parte delle singole amministrazioni, che si ritiene debbano essere confermate.

Il riferimento alle predette linee guida avverrà nella misura in cui le stesse si rivelino compatibili con la collocazione di tale figura professionale nello specifico settore della scuola.

In tale contesto, si dovranno selezionare gli istituti già regolati in modo uniforme al fine di verificarne l'applicabilità alla dirigenza. scolastica: Va considerato, infatti, che .i contratti collettivi per le aree dirigenziali per il quadriennio 1994-97 hanno regolato in modo uniforme uria serie di istituti, mentre per alcuni altri hanno conservato margini di differenziazione, in relazione alle peculiarità delle amministrazioni.

4. ISTITUTI DEL CONTRATTO COLLETTIVO

Circa i contenuti contrattuali, l'obiettivo dell'attività negoziale dell'ARAN, come evidenziato, riguarderà l'adeguamento, per quanto compatibile, della disciplina della dirigenza scolastica alla disciplina generale della dirigenza pubblica alla luce delle caratteristiche normative, organizzative e funzionali del sistema dell'istruzione, garantendo comunque la coerenza con gli obiettivi e i principi contenuti nel d.lgs. n .29 del 1993 in materia di razionalizzazione dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni e di revisione della disciplina.del rapporto di lavoro dei.pubblici dipendenti.

Avendo riguardo a tale quadro normativo ed alle funzioni esercitate dal dirigente scolastico si procederà alla trattazione dei seguenti istituti:

4.1 Gli assetti contrattuali;
4.2 I modelli relazionali; .
4.3 Gli istituti della valutazione e della responsabilità dirigenziale;
4.4 La formazione;
4.5 La retribuzione;
4.6 L'orario di lavoro;
4.7 Il sistema delle assenze - ferie - infortuni sul lavoro - contenzioso - copertura assicurativa - estinzione del rapporto di lavoro;
4.8 La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

4.1 Gli assetti contrattuali

Il sistema contrattuale, dovrà prevedere, oltre al contratto collettivo nazionale, il contratto collettivo integrativo regionale.

a) contratto collettivo nazionale di lavoro

Tale livello di contrattazione definirà gli istituti fondamentali concernenti tutti gli elementi dei rapporti di lavoro: esso costituirà la fonte primaria di regolamentazione degli aspetti normativi ed economici ed individuerà, ai sensi del d.lgs n.29 del 1993, i.soggetti e le materie da demandale alla contrattazione integrativa regionale.
Il CCNL definirà inoltre la mobilità regionale ed interregionale, gli istituti della valutazione nei margini delineati in questo atto di indirizzo, e la formazione.

b) contratto collettivo integrativo a livello regionale

Il contratto integrativo regionale, dovrà regolamentare le materie appositamente rinviate a tale livello negoziale dal CCNL, e sarà tenuto al rispetto dell'art. 45, comma 4 del d.lgs n.29 del 1993.
In particolare, il contratto integrativo disciplinerà anche le pari opportunità e l'applicazione della normativa in materia di igiene e sicurezza.

4.2 I modelli relazionali

L'art.10 del d.lgs n.29 del 1993, come modificato dal d.lgs. n.80 del 1998, delega al CCNL il compito di definire gli istituti della partecipazione sindacale.

A tale fine il sistema di relazioni sindacali, oltre che nella contrattazione collettiva, dovrà articolarsi nei seguenti. modelli:

a) informazione;
b) consultazione/concertazione;
c) procedura di raffreddamento.

a) Informazione

Il CCNL dovrà prevedere una informazione a livello nazionale e regionale a favore dei soggetti identificati dallo stesso contratto nazionale sugli atti aventi portata di carattere generale concernenti il rapporto di lavoro dei dirigenti e i criteri generali di conferimento e revoca degli incarichi con esclusione della consultazione e della concertazione.

E' opportuno prevedere che 1' informazione sia periodica e tempestiva e che si effettui, oltre che mediante l'invio di documentazione, anche tramite specifici incontri con cadenza almeno annuale.

b) Consultazione/Concertazione

Gli stessi soggetti sindacali aventi diritto all'informazione possono attivare, previa formale richiesta scritta, una fase di esame congiunto con la parte pubblica. Le materie oggetto della eventuale fase consultiva débbono essere stabilite nel CCNL.

E' indispensabile prevedere tempi certi di inizio e fine della fase di concertazione.

c) Clausole di raffreddamento

Nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza, sui quali si fonda il sistema di relazioni sindacali, è opportuno prevedere che durante il periodo nel quale si svolge la consultazione/ concertazione e nella fase di avvio del negoziato relativo alla contrattazione integrativa, per un periodo identico a quello necessario per, la consultazione, le parti si astengano da iniziative unilaterali sulle materie oggetto del confronto.

4.3 Valutazione e responsabilità dirigenziale

I principi sulla valutazione e sulla responsabilità dirigenziale disciplinati dal d.lgs. n.29 del 1993 vanno direttamente applicati al dirigente scolastico.

In particolare, tale applicabilità deriva:

  1. dall'affermazione della piena responsabilità per i risultati di cui all'art. 25 bis, comma 1, secondo periodo e comma 2 primo periodo del d.lgs n.29 del 1993;
  2. dalla collocazione sistematica delle norme sulla dirigenza. scolastica nell'ambio del Capo II del Titolo II del d.lgs n.29 del 1993, dedicato alla dirigenza, in cui sono contenute le norme sulla responsabilità dirigenziale;
  3. dal d.lgs n.286 del 1999, che all'articolo 10, comma 2 afferma l'applicabilità delle norme sulla valutazione del personale dirigenziale ai dirigenti scolastici.
Occorre tuttavia delineare in concreto gli spazi della contrattazione collettiva in un ambito disciplinato direttamente dalla legge e conformato dalle specificità del dirigente nell'organizzazione scolastica.

Il dirigente scolastico, infatti, articola le proprie funzioni tenendo conto da una parte della libertà di insegnamento del corpo docente (art.33 Cost.; art.21, comma 16, della legge n.59 del 1997), che impedisce l'assimilazione del rapporto fra dirigente scolastico e docente ad un modello di tipo gerarchico; dall'altro delle funzioni esercitate dagli organi collegiali (ai sensi dell'art. 25 bis, commi 2 e 6 del d.lgs. n.29 del 1993).

In particolare, l'abrogazione di parte dell'art.20 del d.lgs n.29 del 1993, operata dal d.lgs. n.286 del 1999, porta a ritenere applicabile alla fattispecie in esame fart.21 del d.lgs n.29 del 1993.

L'ARAN, con riferimento alla responsabilità ed alla valutazione dei dirigenti scolastici, considerata l'autoapplicabilità di tale disposizione, nonché la riserva di atto unilaterale pubblicistico in materia di determinazione delle responsabilità di funzionari pubblici (art.2, comma 1, lettera c) n. l della legge n.421 del 1992), si limiterà a:

  1. negoziare la disciplina sulla mobilità professionale (infra 5);
  2. specificare le procedure di garanzia del dirigente nel procedimento di valutazione, ai sensi dell'art.5, comma 1 del d.lgs. n.286 del 1999.
Il sistema di valutazione dei dirigenti scolastici deve in ogni caso essere inteso anche come uno.strumento per stimolare il miglioramento del servizio delle istituzioni scolastiche e delle prestazioni individuali, deve essere correlato alla pianificazione dell'offerta formativa regionale e ai relativi i standard di servizio attesi dalle istituzioni scolastiche, deve prevedere l'apprezzamento delle iniziative promosse, dei processi attivati e dei risultati conseguiti, considerati sia in relazione ai poteri e alle responsabilità attribuite ai dirigenti scolastici.sia ai risultati dell'istituzione scolastica complessivamente intesa.

Non sarà in ogni caso negoziata la composizione degli .organi competenti alla valutazione, che saranno costituiti in aderenza con quanto stabilito all'articolo 25 bis del d.lgs. n. 29 del 1993 e dal d.lgs. n. 286 del 1999.

4.4 Formazione

Il contratto dovrà prefigurare le condizioni per la costituzione di un sistema di formazione permanente dei dirigenti scolastici.

La formazione in servizio dovrà correlarsi alle esigenze di sostegno e valorizzazione delle competenze dei dirigenti scolastici e allo sviluppo professionale.

Le iniziative di formazione saranno attuate in relazione ai processi di cambiamento nel sistema d'istruzione, tenendo conto anche della specificità degli incarichi dirigenziali conferiti.

Dovranno essere previste le necessarie risorse, come previsto dal protocollo sul lavoro pubblico tra OO.SS. e Governo.

4.5 Retribuzione

La disciplina del rapporto di lavoro e la regolamentazione del trattamento economico dettati per la dirigenza pubblica vengono estesi, con gli opportuni adattamenti, ai dirigenti scolastici.

Il trattamento economico .del dirigente scolastico sarà modellato sulla disciplina generale di riferimento per le altre dirigenze pubbliche con applicazione dei principi della onnicomprensività.

Il trattamento retributivo previsto remunererà tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione dell'ufficio o comunque conferito dall'amministrazione o su designazione della stessa, con riassorbimento di qualsiasi altra indennità goduta in precedenza.

Inoltre l'ARAN, contestualmente alla decorrenza della nuova struttura retributiva, provvederà alla rimodulazione del trattamento tabellare dei dirigenti scolastici prevedendo la soppressione degli automatismi stipendiali e, contestualmente, l'istituzione della retribuzione individuale di anzianità comprensiva degli automatismi stipendiali maturati nonché di quello in corso di maturazione.

Alla contrattazione collettiva è rimessa la determinazione del trattamento retributivo fondamentale e accessorio.
A tale fine verrà prevista, in analogia a quanto stabilito per i dirigenti delle altre Aree di contrattazione, una struttura della retribuzione articolata in due componenti: retribuzione fondamentale, costituita dalla retribuzione tabellare e dall'indennità integrativa speciale e retribuzione variabile, articolata in retribuzione di posizione e di risultato.

La retribuzione di posizione verrà attribuita in relazione alle funzioni conferite, alla complessità organizzativa, alle specifiche caratteristiche degli incarichi, alle connesse responsabilità; la retribuzione di risultato verrà attribuita in relazione al raggiungimento degli obiettivi certificati dalle strutture proposte alla valutazione.

Il contratto individuerà, con salvezza delle determinazioni assunte dall'amministrazione ai sensi degli artt. 24 e 3 d.lgs. n. 29 del 1993, i criteri generali di graduazione delle funzioni dirigenziali per l'assegnazione della retribuzione di posizione.

Occorrerà tenere conto, nella fase transitoria, della valutazione effettuata dei capi d'istituto nell'anno scolastico 1999/2000, relativamente al medesimo anno scolastico, ai sensi dell'art.41, comma 7, del CCNI 1998-2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

4.6 Orario di lavoro

L'orario di lavoro è autodeterminato in relazione agli obiettivi e alle necessità funzionali dell'istituzione scolastica e dell'Amministrazione e al raggiungimento degli obiettivi e risultati.

4.7 . Sistema delle assenze - ferie - infortuni sul lavoro - contenzioso - copertura assicurativa - estinzione del rapporto di lavoro

Il contratto collettivo procederà a definire, in analogia con quanto stabilito per la dirigenza degli altri comparti, le materie relative al sistema del periodo di prova, alle assenze, alle ferie, agli infortuni sul lavoro, all'estinzione del rapporto di lavoro, al contenzioso, e alla copertura assicurativa per responsabilità patrimoniale.

4.8 Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro

Il C.C.N.L. potrà determinare contrattualmente le ipotesi, le condizioni e le forme di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro; anche con riferimento alla rideterminazione della indennità sostitutiva del preavviso nell'ambito delle disponibilità finanziarie previste dal contratto collettivo.

5. IL CONFERIMENTO E LA REVOCA DEGLI INCARICHI DI FUNZIONI DIRIGENZIALI - MOBILITA

Ai dirigenti scolastici saranno applicate le norme del d.lgs. n.29 del 1993 relative alla dirigenza, di cui al capo II del titolo II dello stesso decreto.

Va infatti considerata la collocazione sistemica degli articoli 25 bis e 25 ter sulla dirigenza scolastica, che il d.lgs. n. 59 del 1998 ha interpolato nel d.lgs. n.29 del 1993 nel Capo relativo alla dirigenza scolastica.

Tale collocazione sistematica impone di ritenere applicabile, ove non diversamente disposto dalla normativa speciale, tale complesso normativo.

A tale proposito esplicitamente l'art.13 del d.lgs. n.29 del 1993 stabilisce che "le disposizioni del presente capo si applicano alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo". Fra tali norme vengono in particolare rilievo quelle riguardanti la temporaneità degli incarichi di funzione dirigenziale.

D'altra parte l'applicabilità del d.lgs n. 29 del 1993 va adeguatamente adattata alla peculiarità di una figura professionale come quella del dirigente scolastico, che è strumento operativo dell'autonomia scolastica.

In nessun caso, comunque, potranno essere negoziate dall'ARAN quelle materie che rientrano nei discrezionali poteri unilaterali dell'amministrazione, come i modi di conferimento degli incarichi, trattandosi di materia sottratta alla contrattazione ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), n. 2 della legge n. 421 del 1992. Per tale materia saranno previste solamente modalità di informazione e di pubblicità. Tale istituto è infatti direttamente regolato dall'art.19 del d.lgs n. 29 del 1993 che individua fra i principi che regolano la materia: la temporaneità dell'incarico; le caratteristiche dei programmi da realizzare; le attitudini e capacità professionali del singolo dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza.

In ordine all'applicazione dei principi e degli istituti riguardanti la temporaneità degli incarichi e la rotazione, sussistono aspetti di specificità attinenti al loro contemperamento con le esigenze di stabilità del servizio educativo e della continuità dell'offerta formativa della scuola.

Salva l'applicazione del principio per cui la durata dell'incarico deve essere compreso nell'arco temporale di cui al secondo comma dell'art. 19 (da due a sette anni), la contrattazione definirà i criteri con i quali la temporaneità va applicata a ciascun tipo di incarico in relazione alle esigenze concrete dell'amministrazione per assicurare la continuità dell'offerta formativa.

L'inizio e la cessazione degli incarichi deve comunque coincidere con le cadenze dell'anno scolastico.

Analogamente, fatta salva l'individuazione da parte dell'amministrazione con autonomo atto organizzativo degli uffici di livello dirigenziale e del corrispondente fabbisogno organico, nel contratto saranno definite le modalità di applicazione alla dirigenza scolastica dei criteri generali relativi alla rotazione degli incarichi.

In ordine al conferimento degli incarichi si deve, inoltre, precisare che ai dirigenti scolastici, entro i limiti delle dotazioni organiche previste, qualora privi di incarico di direzione, possono essere assegnate presso l'Amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione funzioni di collaborazione in strutture di staff e in servizi di consulenza e di supporto alle istituzioni scolastiche autonome.

Fatti salvi, quindi, i principi previsti dal citato art. 19, che regolano l'attribuzione degli incarichi di funzioni dirigenziali, apposita disciplina verrà prevista per la mobilità verticale.

Tale disciplina dovrà tenere conto della necessità di dettare regole relative alla mobilità, tra settori formativi diversi (scuola elementare e media - scuola secondaria superiore - istituti educativi), prevedendone i relativi requisiti.

A tale specifico riguardo, si ritiene necessario tenere conto che fra di essi dovrà essere ricompresa la partecipazione a specifici moduli formativi con connesso esame finale.

Il contratto, nel disciplinare la mobilità orizzontale e verticale dei dirigenti scolastici, prevederà che l'amministrazione proceda nel conferimento degli incarichi e della relativa assegnazione della sede sulla base delle attitudini e delle capacità professionali del dirigente scolastico, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza nonché, per quanto possibile, delle preferenze ove espresse.

A tal fine, l'amministrazione provvede a rendere pubbliche, nelle forme più opportune, le posizioni dirigenziali che si renderanno disponibili a seguito di pensionamenti o di scadenza di incarichi.

Infine dovranno essere definiti, gli effetti dei crediti formativi ai fini della mobilità professionale relativi alla positiva valutazione richiesta ai capi d'istituto che hanno frequentato il corso di formazione per il conferimento della qualifica dirigenziale.

Per tutte le ipotesi di cessazione dell'incarico prima della scadenza contrattuale, al fine dell'attribuzione di nuovo incarico, il contratto definirà regole di priorità che privilegino la mobilità prima in ambito provinciale e quindi nell'ambito della regione rispetto alla sede di provenienza degli interessati, in ragione delle esigenze organizzative e funzionali dell'Amministrazione e tenendo conto per quanto possibile delle preferenze espresse dai dirigenti.

Va in ogni caso tenuto conto quanto previsto dall'art.26 della legge n.448 del 1998 che prevede la possibilità di avvalersi, per i compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica, dell'opera di docenti e dirigenti scolastici nel limite di un contingente non superiore a cinquecento unità.

Dovranno essere previsti limiti, condizioni e modalità per la mobilità interregionale, tenendo comunque conto della consistenza dei ruoli regionali.

6. RISORSE FINANZIARIE

L'art.19, comma 1, della legge n. 448 del 1999, in relazione a quanto disposto dall'art.52 del d.lgs. n. 29 del 1993, ha fissato le disponibilità finanziarie per i miglioramenti economici da attribuire al personale della scuola (oltre che a quello dipendente dal comparto Ministeri), per i rinnovi dei contratti collettivi di lavoro relativi al secondo biennio economico 2000-2001.

In data 25 febbraio 2000 l'Organismo di Coordinamento dei Comitati di Settore ha approvato le linee generali di indirizzo peri rinnovi contrattuali relative al secondo biennio economico 2000-2001 per il personale dipendente dei vari comparti di contrattazione e delle aree dirigenziali; indicando che, per la crescita delle retribuzioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, il tasso di inflazione programmato che risulta dal DPEF 2000-2001 ammonta all'1,2 % per l'anno 2000 e all'1,1 % per l'anno 2001.

Con la nota prot.n.2677/U-RG del 15 settembre 2000, avente ad oggetto "Rinnovi contrattuali relativi al secondo biennio economico 2000-2001 per il personale dei comparti di contrattazione e delle aree dirigenziali", il Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica, ha indicato all'ARAN, sulla base del DPEF nell'ambito delle risorse stanziate nel disegno di legge finanziaria, le ulteriori risorse aggiuntive per la contrattazione del biennio economico 2000-2001 a recupero dell'inflazione programmata.

Ai fini del finanziamento del CCNL "di ingresso" per la dirigenza scolastica, l'ARAN potrà utilizzare tali risorse destinate al recupero dell'inflazione, nonché l'apposito stanziamento per l'anno 2001 previsto nel disegno di legge finanziaria, finalizzato al riallineamento retributivo della dirigenza scolastica con le altre figure dirigenziali, correlato in ragione d'anno in lire 200 miliardi.

Per il periodo 1 settembre - 31 dicembre 2000, invece, non risulta previsto alcun finanziamento aggiuntivo rispetto alle risorse destinate all'intero comparto Scuola per l'anno 2000.

7. DURATA DEL CONTRATTO

Va specificato che il CCNL, relativo alla V autonoma area per la dirigenza scolastica, istituita ai sensi del CCNQ sottoscritto il 9 agosto 2000, avrà effetto a partire dal 1 settembre 2000, data di decorrenza dell'autonomia scolastica e dell'attribuzione della qualifica di dirigente scolastico ai Capi di istituto ai sensi dell'art.21, comma 16 della legge n. 59 dei 1997, fino al 31 dicembre 2001, in modo da permettere un riallineamento con il ciclo contrattuale previsto per la generalità dei dipendenti pubblici.