Atto di indirizzo
per il rinnovo contrattuale del biennio economico 2000-2001
per il personale della Scuola

Il Comitato di settore per il comparto Scuola nell’esercizio delle competenze inerenti la contrattazione collettiva di cui all’art. 51 del decreto legislativo n.29 del 1993 e successive modifiche e integrazioni, impartisce all’ARAN i seguenti indirizzi per le trattative dirette al rinnovo del CCNL per il biennio economico 2000-2001, relativamente al comparto stesso.
Nelle trattative per il rinnovo per il comparto Scuola l’ARAN si terrà alle linee generali d’indirizzo per i rinnovi contrattuali relativi al secondo biennio economico 2000-2001, espressi dall’Organismo di Coordinamento dei comitati di settore nella seduta del 25 febbraio 2000 (all.1) ed alle ulteriori specifiche indicazioni contenute nel presente atto d’indirizzo.
Considerato che alcune parti del presente atto d’indirizzo sono state formulate per dare attuazione all’intesa raggiunta in data 15 dicembre 2000 tra Governo ed Organizzazioni Sindacali sulle politiche di sostegno allo sviluppo dell’istruzione, della formazione e sulla valorizzazione del personale docente se ne richiamano i contenuti e se ne allega il testo.
Tutte le risorse finanziarie indicate nel presente atto di indirizzo sono da considerare al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato.

Quadro di riferimento Finanziario

Contratto Collettivo Nazionale di lavoro

L’art. 50 del disegno di legge finanziaria per il 2001 ha individuato le disponibilità finanziarie per i miglioramenti economici da attribuire al personale del settore statale, in cui è incluso il comparto scuola.
Tali disponibilità sono state determinate tenendo conto del tasso d’inflazione programmata per l’anno 2000 pari all’1,2% e per l’anno 2001 pari all’1,7%, nonché di un ulteriore 0,32% relativo all’andamento dell’inflazione registrata nell’anno in corso, come stabilito per tutti gli altri comparti con la nota del 15 settembre 2000.
Ai fini dell’inquadramento economico dei direttori dei servizi generali ed amministrativi, in sede contrattuale, potranno essere utilizzate le economie derivanti dal processo di accorpamento delle istituzioni scolastiche.

Contrattazione integrativa

L’alimentazione delle risorse finanziarie per la contrattazione integrativa avverrà mediante l’utilizzo dello 0,4% del monte salari riferito all’anno 1999 previsto nell’ambito delle risorse di cui all’art. 50, comma 1, del disegno di legge finanziaria 2001, nonché delle risorse stanziate dal medesimo articolo, comma 3, destinate alla contrattazione integrativa del personale docente pari a 850 miliardi per gli anni 2001 e 2002 (importi a regime). Inoltre il medesimo comma ha previsto la costituzione di un apposito fondo, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, dell’importo di lire 400 miliardi per l’anno 2002 e di lire 600 miliardi a decorrere dall’anno 2003, per il perseguimento, con carattere di continuità, degli obiettivi di valorizzazione professionale della funzione docente.
Per garantire il trattamento economico accessorio previsto dal CCNL a tutto il personale ATA transitato dagli enti locali allo Stato in attuazione dell’art. 8 della legge 124 del 1999 si utilizzeranno le risorse stanziate nel disegno di legge finanziaria per il 2001 (art.50, comma 3) pari a lire 50 miliardi annui. Saranno inoltre utilizzate le ulteriori risorse derivanti dal recupero dei trasferimenti agli enti locali, nell’ammontare che sarà assegnato al Ministero della Pubblica Istruzione con appositi decreti di variazioni del bilancio del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su richiesta del Ministero degli interni, che secondo le risultanze attuali comunicate dal Ministero degli interni ammontano, attualmente, a circa 35 miliardi.

In sede di contrattazione integrativo, nell’ambito delle risorse disponibili, potranno essere disciplinati specifici interventi destinati a sostenere la qualità e la funzione dei servizi tecnici ed ausiliari.

Potranno essere utilizzate, poi, le risorse derivanti da specifiche disposizioni legislative che destinano risorse alla contrattazione integrativa ovvero alla incentivazione del personale.

L’impiego delle risorse finanziarie provenienti da privati, enti, istituzioni ed altre amministrazioni pubbliche dovrà essere disciplinato dalla contrattazione integrativa ai sensi dell’art. 43 del CCNL 1998-2001.

Potranno essere, infine, utilizzate le eventuali risorse che residuano dallo stanziamento di cui all’art. 42, comma 4, secondo alinea, del CCNL 1998-2001, non utilizzate per la copertura degli oneri derivanti dalle modifiche degli istituti contrattuali.

Indirizzi per la contrattazione integrativa

Per quanto attiene alla contrattazione integrativa, si richiamano gli indirizzi già indicati in sede di rinnovo del CCNL 1998-2001, con particolare riferimento agli elementi retributivi da attribuire al personale in relazione all’assunzione dei nuovi compiti e responsabilità connessi all’attuazione dell’autonomia scolastica.
La contrattazione integrativa dovrà essere disciplinata in modo da tener conto del processo di autonomia scolastica in atto che individua negli organi dei singoli istituti scolastici e nelle RSU, nel rispetto delle relazioni sindacali esistenti, i soggetti destinati a gestire i nuovi assetti organizzativi per una migliore funzionalità del servizio scolastico.

La contrattazione integrativa dovrà altresì riconoscere e valorizzare il ruolo del personale docente per la realizzazione dei processi di riforma, per l’obiettivo prioritario del miglioramento qualitativo dei servizi scolastici e per raggiungere significativi avvicinamenti ai parametri europei, conseguibili anche attraverso un potenziamento dell’impegno professionale e della disponibilità individuale alla formazione in servizio, all’uso delle tecnologie didattiche anche informatiche ed a regimi di orario adeguati a sviluppare il profilo qualitativo ed a sopperire ad eventuali esigenze organizzative e didattiche della scuola.

L’Aran potrà attenersi, poi, in particolare, alle indicazioni di seguito elencate:

1) Potranno essere definite, nell’ambito delle risorse che la contrattazione potrà assegnare alle istituzioni scolastiche, misure di rimborso da parte degli istituti scolastici delle spese sostenute dai docenti per l’acquisto di libri e di strumentazione tecnologica finalizzate ad accrescere la formazione in servizio e la crescita professionale.

2) Dovrà darsi disciplinato l’utilizzo dell1% del monte salari destinato alla formazione.

3) Dovrà darsi attuazione all’art. 15, commi 7 e 8 del CCNL 1998-2001.

4) La contrattazione integrativa potrà inoltre disciplinare appositi incentivi per il personale docente chiamato a svolgere particolari funzioni (come ad esempio i maestri di strada).

5) In considerazione dei crescenti impegni pomeridiani connessi all’ampliamento dell’offerta formativa e di istruzione il Ministero della Pubblica Istruzione si adopererà per estendere le convenzioni già in corso per il servizio di mensa. ove questo non risulti possibile le parti potranno valutare la possibilità di attribuire buoni pasto, nei limiti delle risorse stabilite dalla contrattazione integrativa. In tale sede saranno definite le tipologie di personale interessato.

Dirigenza scolastica

Con l’accordo quadro del 9 settembre 2000 è stata istituita, nell’ambito del comparto Scuola, un apposita area di contrattazione collettiva per la dirigenza scolastica.

Considerato che il nuovo regime giuridico della dirigenza scolastica ha decorrenza dal 1 settembre 2000, da tale data decorrerà il contratto collettivo per l’area della dirigenza scolastica.

Conseguentemente, l’ambito di applicazione del contratto collettivo del comparto scuola, per il biennio 2000-2001, riguarderà tale personale fino al 31 agosto 2000.

Accademie e Conservatori

In data 14 novembre 2000 è stata sottoscritta l’ipotesi di accordo quadro per la costituzione di un apposito comparto di contrattazione per il personale dipendente dalle accademie e dai conservatori, ai sensi dell’art. 2, comma 6 della legge 508/99.

Considerato che la contrattazione collettiva relativa al nuovo comparto di contrattazione avrà decorrenza dal 1 gennaio 2002, il contratto collettivo del comparto Scuola relativo al biennio economico 2000-2001 dovrà disciplinare anche tale personale, tenendo conto delle peculiarità professionali che hanno determinato la costituzione del comparto.

Limitatamente a tali specifici aspetti l’Aran valuterà l’opportunità di far partecipare alle relative sessioni negoziali le associazioni sindacali che risultano rappresentative, ai sensi dell’art. 47 bis del decreto legislativo n. 29/93, nel nuovo comparto. Tali associazioni sindacali non avranno comunque titolo a sottoscrivere il contratto collettivo del comparto scuola relativo al biennio economico 2000-2001 ed a fruire degli altri effetti connessi alla rappresentatività ai sensi degli artt. 47 e 47 bis del d.lgs. 29/93.

Previdenza complementare

Si dovrà procedere contestualmente a definire le trattative ancora in corso relative alla previdenza complementare e quindi all’istituzione del fondo contrattuale per la pensione integrativa, considerato che per quanto attiene l’onere a carico dei datori di lavoro l’art. 74 del disegno di legge finanziaria per il 2001 ha previsto che le risorse già stanziate dalla finanziaria 1999 (200 miliardi) e quelle previste dal D.D.L. 6561 ter (50 miliardi per quota TFR e 50 miliardi per contributo datore di lavoro) sono interamente destinate come contributo di parte datoriale al finanziamento e funzionamento dei fondi pensione dei dipendenti delle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo.

Conseguentemente le quote di TFR destinate al fondo pensione andranno considerate come accantonamenti figurativi delle quote di trattamento di fine rapporto, applicando, in via transitoria un tasso di rendimento corrispondente alla media dei rendimenti netti di un "paniere" di fondi di previdenza implementare presenti sul mercato. 

Conclusioni

Per adeguare la disciplina contrattuale alla piena attuazione dell’autonomia scolastica ed alle ulteriori modifiche legislative intervenute, sarà emanato in tempi brevi un apposito atto d’indirizzo per la modifica dell’art. 29 del CCNL 1998-2001.

Si coglie inoltre l’occasione per invitare l’ARAN, una volta conclusa la trattativa sul secondo biennio, a definire tutte le questioni ancora aperte relativamente al CCNL 1998-2001 ed a valutare l’opportunità di predisporre, in vista dei prossimi rinnovi contrattuali, un testo coordinato delle disposizioni contrattuali relative al periodo 1994-1997 e 1998 - 2000.

IL MINISTRO


Atto di Indirizzo Modifica art. 29 CCNL Scuola