ACCORDO QUADRO
VISTO l'art. 1 comma 3 della legge 8 luglio 1986 n. 349, che stabilisce che il Ministero dell'Ambiente deve "adottare, con i mezzi dell'informazione le iniziative idonee e sensibilizzare l'opinione pubblica sulle esigenze ed ai problemi dell'ambiente, anche attraverso la scuola, di concerto con il Ministero della Pubblica Istruzione";
VISTO il protocollo d'intesa del 25 luglio 1987 tra il Ministero dell'Ambiente ed il Ministero della Pubblica Istruzione per il coordinamento delle iniziative nel campo dell'educazione ambientale e l'accordo - quadro sottoscritto il 27 febbraio 1991;
VISTA la L. 23 agosto 1989 n.305 concernente la programmazione triennale per la tutela ambientale, la relativa delibera del C.I.P.E. dell'11 marzo 1994, il Programma di interventi per l'informazione e l'educazione ambientale 1994-1996 pubblicato nella G.U. dell'8 aprile 1995;
VISTA la legge quadro sulle aree protette del 6 dicembre 1991 n.394;
VISTA la C.M. n. 346, prot. n. 25717/JR del 13.12.93 firmata dai Ministri pro-tempore Jervolino Spini in merito alle iniziative in materia ambientale;
VISTO l'accordo di programma sottoscritto tra il Ministero dell'Ambiente e il Ministro della Pubblica Istruzione in data 3 gennaio 1995 in attuazione del programma triennale 1994/96 per la tutela ambientale e per l'attuazione della legge quadro 394/91 sulle aree protette;
INDIVIDUATO come obiettivo del presente accordo la promozione sia della corretta conoscenza delle tematiche ambientali, sia di comportamenti responsabili e attivi verso il comune patrimonio ambientale, in favore della gestione sostenibile degli ambienti naturali e urbani;
SOTTOLINEATO che il suddetto obiettivo è conseguibile con l'integrazione, nelle singole discipline di insegnamento e nelle attività didattiche interdisciplinari a carattere progettuale ed operativo, dei più aggiornati contenuti sul funzionamento e sull'evoluzione degli ecosistemi naturali, sulle modificazioni indotte dalle attività umane, sulle soluzioni offerte dalla tecnologia, sulle questioni di carattere globale che, a livello mondiale, sono all'attenzione della comunità scientifica, politica ed economica;
DETERMINIAMO QUANTO SEGUE
ART.1
Le premesse formano parte integrante del presente atto.
ART. 2
1. L'obiettivo dell'accordo viene raggiunto attraverso l'integrazione delle seguenti azioni:
a) coordinare le azioni dei due ministeri in materia di educazione ambientale;
b) diffondere nelle scuole di ogni ordine e grado, anche attraverso l'utilizzazione di strutture quali i centri di informazione dei Parchi nazionali e regionali, i centri ed i laboratori di educazione ambientale collegati alla rete promossa dal Ministero dell'Ambiente e dal Ministero della Pubblica Istruzione in attuazione dei precedenti accordi di programma, i più aggiornati contenuti relativi al funzionamento e all'evoluzione degli ecosistemi naturali, alle soluzioni offerte dalla tecnologia e dal governo dell'economia, alle modificazioni indotte dalle attività umane, alle questioni di carattere globale contemplate negli accordi internazionali ratificati dal Parlamento;
c) assicurare la raccolta sistematica delle informazioni sulle iniziative di educazione ambientale sviluppate sul territorio nazionale attraverso l'ampliamento delle attività dell'Archivio Nazionale sulla Ricerca e la documentazione;
d) favorire la partecipazione dei docenti a corsi di specializzazione in materia;
e) promuovere la formazione in servizio del personale docente anche con il concorso delle strutture nazionali, regionali e locali di cui alla precedente lettera b);
f) avvalendosi degli uffici, fornire pareri su iniziative e prodotti editoriali nel campo didattico-sperimentale, su materiali divulgativi e programmi radiotelevisivi dedicati;
g) promuovere visite guidate e campi-scuola nelle aree protette, favorire l'osservazione e la conoscenza dell'ambiente naturale ed urbano;
h) favorire nell'ambito dei piani di studio e dei programmi, lo studio sistematico del territorio e dell'ambiente naturale ed urbano;
i) promuovere l'integrazione nei curricoli scolastici di contenuti di insegnamento che supportino scientificamente la preparazione ad un livello di base, comune a tutti, ed anche ad un livello più avanzato in rapporto agli indirizzi scolastici ed alla realtà del Paese;
j) favorire ogni iniziativa ritenuta utile ai fini di una visione concreta e sistemica delle tematiche ambientali;
k) promuovere nelle scuole concrete attività volte alla salvaguardia ed al ripristino della qualità dei sistemi naturali e dell'ambiente urbano, anche attraverso la diffusione di esperienze sul campo già realizzate positivamente ed in collaborazione con gli enti locali;
l) promuovere l'attivazione, nella scuola secondaria superiore, dei percorsi formativi, anche post diploma, che - coerentemente con gli indirizzi europei - tengano conto dei bisogni di professionalità di base e specifica emergenti nel settore;
ART.3
1. Al fine di realizzare quanto stabilito al precedente articolo ed in relazione ai singoli punti in esso considerati:
a) il Ministero della Pubblica Istruzione si impegna:
a promuovere la diffusione e l'approfondimento dei contenuti dell'educazione ambientale già presenti negli ordinamenti della scuola elementare e della scuola secondaria di 1 grado. Per la scuola secondaria di primo grado s'impegna in particolare a promuovere attività didattiche nelle aree protette e nei parchi naturali. Per la scuola secondaria superiore, considerata la necessità di arricchire tutte le formazioni e le preparazioni ad attività di lavoro e professionali, attraverso una considerazione dell'ambiente come sistema di relazioni, e la maturazione di un atteggiamento consapevole attivo, il Ministero della Pubblica Istruzione si impegna a promuovere e valorizzare, anche all'interno delle programmazioni curricolari, momenti di approfondimento interdisciplinare e di progettualità volti all'applicazione concreta delle conoscenze acquisite anche attraverso l'adeguamento dei vigenti regolamenti ed indirizzi sull'organizzazione delle attività didattiche;
b) il Ministero della Pubblica Istruzione si impegna:
a promuovere e sostenere la formazione e l'aggiornamento in servizio dei docenti e degli operatori di ogni ordine e grado di scuola, attraverso le attività formative ed educative svolte da strutture nazionali regionali e territoriali, quali gli IRRSAE ed i Provveditorati agli Studi, avvalendosi anche di centri e di laboratori di educazione ambientale, nonché della collaborazione delle associazioni ambientaliste, del mondo delle imprese e delle organizzazioni sindacali.
c) il Ministero della Pubblica Istruzione si impegna:
ad emanare le disposizioni necessarie perché in ciascuna scuola di ogni ordine e grado vengano individuate le soluzioni migliori al fine di promuovere lo studio delle problematiche ambientali e la loro integrazione con le attività curricolari nel quadro dei progetti complessivi promossi nelle singole scuole;
d) il Ministero dell'Ambiente s'impegna:
a sostenere anche finanziariamente il proseguimento delle azioni avviate con il precedente accordo di programma, relative ai progetti nazionali A.N.D.R.E.A. (Archivio Nazionale di Documentazione e di Ricerca di Educazione Ambientale), O.R.M.E.A. (Osservatorio sulla Ricerca e le Metodologie dell'educazione di educazione ambientale) e il progetto LABNET (Rete Nazionale di laboratori territoriali); il centro nazionale di documentazione sulla conservazione della natura (CNDN);
e) il Ministero della Pubblica Istruzione si impegna:
nell'ambito dei suddetti progetti nazionali ad individuare le forme di collaborazione ed integrazione fra il progetto A.N.D.R.E.A. il C.N.D.N. e le proprie strutture di documentazione (BDP e IRRSAE), nonché a privilegiare le richieste di utilizzazione del personale docente della scuola, avanzate dall'Archivio stesso ai sensi dell'art. 5 del D.L. 12.2.1993 n.35, fino ad un massimo di 6 unità, adottando criteri di selezione utile al raggiungimento degli obiettivi prefissati dal presente accordo;
f) il Ministero della Pubblica Istruzione s'impegna:
a sostenere le attività del progetto O.R.M.E.A. e del C.N.D.N. utilizzando personale della scuola presso l'Osservatorio;
g) il Ministero della Pubblica Istruzione s'impegna:
a favorire nell'ambito dell'attuazione dell'art. 455 del D.lgs 16 aprile 1994 n.297 l'utilizzazione del personale presso i laboratori e i centri di educazione ambientale collegati alla rete LABNET e ai centri di informazione dei parchi nazionali e regionali;
h) il Ministero dell'Ambiente s'impegna:
a proseguire nel finanziamento dei Centri di ricerca a valenza nazionale per la ricerca e la metodologia in materia di educazione ambientale e al C.N.D.N., ed il Ministero della Pubblica Istruzione s'impegna a privilegiare le richieste di utilizzazione di personale della scuola presso tali centri nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni di legge;
i) il Ministero della Pubblica Istruzione nei limiti consentiti dalle norme vigenti s'impegna:
a privilegiare le richieste di utilizzazione di personale della scuola presso il Ministero dell'Ambiente, le Associazioni ambientaliste a valenza nazionale che svolgono in modo continuativo e documentato la propria attività di educazione ambientale;
l) il Ministero della Pubblica Istruzione s'impegna :
a promuovere e sviluppare, su dimensione europea, l'educazione ambientale:
promuovendo una rete europea di Centri di educazione ambientale per favorire e migliorare la formazione dei docenti, lo scambio di informazioni, il confronto fra le tecniche didattiche utilizzate dai Paesi membri;
favorendo la partecipazione di "reti" di scuole ai programmi di scambio e cooperazione promossi dall'Unione Europea;
favorendo la formazione in servizio dei docenti attraverso progetti europei finalizzati allo scambio di informazioni e di esperienze ed alla realizzazione di metodologie e supporti pedagogici;
promuovendo il confronto sistematico, attraverso pubblicazioni e convegni tra le strutture nazionali, regionali e territoriali e le corrispondenti strutture europee;
assicurando l'organizzazione delle attività di interesse comunitario;
m) il Ministero dell'Ambiente s'impegna:
a realizzare materiali divulgativi e prodotti editoriali nel campo della didattica sperimentale elaborati d'intesa con il Ministero della Pubblica Istruzione; il Ministero della Pubblica Istruzione s'impegna a garantirne la diffusione a qualsiasi livello nell'ambito scolastico quale ad esempio la convenzione Ministero della Pubblica Istruzione - RAI.
ART. 4
1. E' istituito presso il Ministero dell'Ambiente un comitato tecnico per l'attuazione del presente accordo del quale fanno parte otto componenti di cui: 4 in rappresentanza del Ministero dell'Ambiente e 4 in rappresentanza del Ministero della Pubblica Istruzione.
2. Il Comitato è presieduto a turno da Dirigenti Generali che fanno parte del Comitato in ordine di anzianità e riferisce trimestralmente sulle attività poste in essere.
3. Il Comitato, attraverso un apposito gruppo di lavoro integrato di volta in volta da esperti, in particolare:
a. promuove e coordina la consulenza e l'assistenza tecnico organizzativa alle strutture già operanti e che opereranno nell'ambito delle attività di educazione ambientale oggetto del presente accordo;
b. promuove il monitoraggio delle iniziative di formazione e di aggiornamento del personale docente in materia di educazione ambientale e ne favorisce il necessario sviluppo;
c. promuove iniziative di sensibilizzazione, di informazione su particolari temi ambientali;
d. propone percorsi formativi coerenti con le richieste del mercato del lavoro e delle professioni e con l'evoluzione normativa;
e. avvalendosi degli uffici esprime pareri su iniziative e prodotti editoriali nel campo didattico-sperimentale;
4. Con separato provvedimento sarà costituito un organo consultivo senza oneri per le amministrazioni, formato da non più di venti componenti in rappresentanza dei progetti nazionali di ricerca promossi dai due Ministeri, delle associazioni ambientaliste a valenza nazionale e dei soggetti maggiormente impegnati nel campo dell'educazione ambientale, anche al fine di dare diffusione alle attività poste in essere in attuazione del presente Accordo;
5. Entro 120 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Accordo il Comitato tecnico riferisce sulle eventuali specifiche necessità derivanti dall'attuazione del presente Accordo.
Roma,
IL MINISTERO DELL'AMBIENTE | IL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE |