CARTA DI TREVISO
PER UNA CULTURA DELL'INFANZIA
FNSI e Ordine dei giornalisti, al
termine del convegno nazionale di studi organizzato a Treviso
in collaborazione con Telefono Azzurro sul tema: "Da
bambino a notizia: i giornalisti per una cultura
dell'infanzia", propongono la seguente carta d'intenti:
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I giornalisti italiani nella convinzione che l'informazione debba
ispirarsi e rispettare i principi e i valori su cui si radica la
nostra Carta costituzionale ed in particolare:
il riconoscimento che valore supremo dell'esperienza statuale e
comunitaria è la persona umana con i suoi inviolabili diritti che
devono essere non solo garantiti ma anche sviluppati, aiutando ogni
essere umano a superare quelle condizioni negative che impediscono di
fatto il pieno esplicarsi della propria personalità;
l'impegno di tutta la Repubblica, nelle sue varie articolazioni
istituzionali e comunitarie, di proteggere l'infanzia e la gioventù
per attuare il diritto all'educazione ed un'adeguata crescita umana
nonché i principi ribaditi dalla Convenzione ONU del 1989 sui diritti
del bambino e in particolare:
- che il bambino deve crescere in un'atmosfera di comprensione e
che "per le sue necessità di sviluppo fisico e mentale ha
bisogno di particolari cure e assistenza";
- che in tutte le azioni riguardanti i bambini deve costituire
oggetto di primaria considerazione "il maggiore interesse del
bambino" e che perciò tutti gli altri interessi devono
essere a questo sacrificati;
- che nessun bambino dovrà essere sottoposto a interferenze
arbitrarie o illegali nella sua privacy, né ad illeciti
attentati al suo onore e alla sua reputazione;
- che lo Stato deve incoraggiare lo sviluppo di appropriati codici
di condotta affinché il bambino sia protetto da informazioni e
materiali dannosi al suo benessere;
- che gli Stati devono prendere appropriate misure legislative,
amministrative, sociali ed educative per proteggere i bambini da
qualsiasi forma di violenza, danno, abuso anche mentale,
sfruttamento;
consapevoli che il fondamentale diritto all'informazione può
trovare dei limiti quando venga in conflitto con diritti fondamentali
delle persone meritevoli di una tutela privilegiata e che, fermo
restando il diritto di cronaca in ordine ai fatti, va ricercato un
bilanciamento con il diritto del minore, in qualsiasi modo
protagonista della cronaca, ad una specifica tutela, richiamano le
specifiche normative previste dal Codice di procedura civile e dal
Codice di procedura penale per i minori. Quest'ultimo, all'art, 13
prescrive il «divieto di pubblicare e divulgare con qualsiasi
mezzo notizie o immagini idonee a identificare il minore comunque
coinvolto nel reato». Il nuovo Codice di procedura penale,
all'art. 114, comma 6, vieta «la pubblicazione delle generalità
e dell'immagine di minori testimoni, persone offese e danneggiate...».
Sulla base di queste premesse e delle norme deontologiche
contenute nell'art. 2 della legge istitutiva dell'Ordine
professionale dei giornalisti, ai fini di sviluppare un'informazione
sui minori più funzionale alla crescita di una cultura
dell'infanzia e dell'adolescenza nel nostro Paese; la FNSI e
l'Ordine nazionale dei giornalisti sottoscrivono, collaborazione con
Telefono Azzurro, il seguente protocollo d'intesa:
a) il rispetto per la persona del minore, sia come soggetto agente,
sia come vittima di un reato, richiede il mantenimento
dell'anonimato nei suoi confronti, il che implica la rinuncia a
pubblicare elementi che anche indirettamente possano comunque
portare alla sua identificazione;
b) la tutela della personalità del minore si estende anche - tenuta
in prudente considerazione la qualità della notizia e delle sue
componenti - a fatti che non siano specificamente reati (suicidio di
minori, questioni relative ad adozioni e affidamento, figli di
genitori carcerati, ecc.), in modo che sia tutelata la specificità
del minore come persona in divenire, prevalendo su tutto il suo
interesse ad un regolare processo di maturazione che potrebbe essere
profondamente disturbato o deviato da spettacolarizzazioni del suo
caso di vita, da clamorosi protagonismi o da fittizie
identificazioni;
c) particolare attenzione andrà posta per evitare possibili
strumentalizzazioni da parte degli adulti portati a rappresentare e
a far prevalere esclusivamente il proprio interesse;
d) per i casi ove manchi una univoca disciplina giuridica, i mezzi
di informazione devono farsi carico della responsabilità di
valutare se quanto vanno proponendo sia davvero nell'interesse del
minore;
e) se, nell'interesse del minore - esempi possibili i casi di
rapimento e di bambini scomparsi - si ritiene opportuno la
pubblicazione di dati personali e la divulgazione di immagini, andrà
comunque verificato il preventivo assenso dei genitori e del giudice
competente.
Ordine dei giornalisti e FNSI raccomandano ai direttori e a tutti i
redattori l'opportunità di aprire con i lettori un dialogo capace di
andare al di là della semplice informazione; sottolineando
l'opportunità che, in casi di soggetti deboli, l'informazione sia il
più possibile approfondita con un controllo incrociato delle fonti,
con l'apporto di esperti, privilegiando, ove possibile, servizi
firmati e in ogni caso in modo da assicurare un approccio al problema
dell'infanzia che non si limiti all'eccezionalità dei casi che fanno
clamore, ma che approfondisca - con inchieste, speciali, dibattiti -
la condizione del minore, e le sue difficoltà, nella quotidianità.
FNSI e l'Ordine dei giornalisti si impegnano, per le rispettive
competenze
- ad individuare strumenti e occasioni che consentano una migliore
cultura professionale;
- a prevedere che nei testi di preparazione all'esame
professionale un apposito capitolo sia dedicato ai modi di
rappresentazione dell'infanzia;
- a invitare i Consigli regionali dell'Ordine dei giornalisti e le
Associazioni regionali di stampa ad organizzare assieme all'Unione
nazionale dei cronisti italiani seminari di studio sulla
rappresentazione dei soggetti deboli;
- ad attivare un filo diretto con le varie professionalità
impegnate per una tutela e uno sviluppo del bambino e
dell'adolescente;
- a coinvolgere i soggetti istituzionali chiamati alla tutela dei
minori;
- ad instaurare un rapporto di collaborazione stabile con
l'ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, anche
nel quadro delle verifiche sui programmi attribuite al Garante
della legge sul sistema radiotelevisivo;
- a prevedere, attraverso l'auspicabile collaborazione della
Federazione italiana degli Editori, una normativa specifica che
rifletta nel Contratto nazionale di lavoro giornalistico,
l'impegno comune a tutelare l'interesse dell'infanzia nel nostro
Paese;
- a richiamare i responsabili delle reti nazionali ad una
particolare attenzione ai diritti del minore anche nelle
trasmissioni di intrattenimento e pubblicitarie.
FNSI e Ordine dei giornalisti stabiliscono di costituire, in
collaborazione con Telefono Azzurro, insieme con le altre
componenti del mondo della comunicazione che vorranno aderire, un
Comitato nazionale permanente di Garanti che possa – sentiti anche
costituendi gruppi di lavoro – tempestivamente fissare indirizzi su
singole problematiche, organizzare opportune verifiche di ricerca e
sottoporre agli organi di autodisciplina delle categorie eventuali
casi di violazione della deontologia professionale; tali casi saranno
esaminati su richiesta degli iscritti, su segnalazione dei lettori, di
propria iniziativa.
Treviso, 5 ottobre 1990
CARTA DI TREVISO - VADEMECUM '95
I giornalisti italiani, d'intesa con Telefono Azzurro, a cinque
anni dall'approvazione della Carta di Treviso, ne riconfermano il
valore e ne ribadiscono i principi a salvaguardia della dignità e di
uno sviluppo equilibrato dei bambini e degli adolescenti - senza
distinzioni di sesso, razza, etnia e religione -, anche in funzione di
uno sviluppo della conoscenza dei problemi minorili e per ampliare
nell'opinione pubblica una cultura dell'infanzia pur prendendo spunto
dai fatti di cronaca.
In considerazione delle ripetute violazioni della
"Carta", ritengono utile sottolineare alcune regole di
comportamento, peraltro non esaustive dell'impegno, anche in
applicazione delle norme nazionali ed internazionali in vigore.
1) Al bambino coinvolto come autore, vittima o teste - in fatti
di cronaca, la cui diffusione possa influenzare negativamente la sua
crescita, deve essere garantito l'assoluto anonimato. Per esempio
deve essere evitata la pubblicazione di tutti gli elementi che
possono portare alla sua identificazione, quali le generalità dei
genitori, l'indirizzo dell'abitazione o il Comune di residenza nel
caso di piccoli centri, l'indicazione della scuola cui appartenga.
2) Per quanto riguarda i casi di affidamento o adozione e quelli
di genitori separati o divorziati, fermo restando il diritto di
cronaca e di critica circa le decisioni dell'autorità giudiziaria e
l'utilità di articoli e inchieste, occorre comunque anche in questi
casi tutelare l'anonimato del minore per non incidere sull'armonico
sviluppo della sua personalità.
3) Il bambino non va intervistato o impegnato in trasmissioni
televisive e radiofoniche che possano ledere la sua dignità né
turbato nella sua privacy o coinvolto in una pubblicità che possa
ledere l'armonico sviluppo della sua personalità e ciò a
prescindere dall'eventuale consenso dei genitori.
4) Nel caso di comportamenti lesivi o autolesivi (come suicidi,
lanci di sassi, fughe da casa, ecc....) posti in essere da
minorenni, occorre non enfatizzare quei particolari di cronaca che
possano provocare effetti di suggestione o emulazione.
5) Nel caso di bambini malati, feriti o disabili, occorre porre
particolare attenzione nella diffusione delle immagini e delle
vicende al fine di evitare che, in nome di un sentimento pietoso, si
arrivi ad un sensazionalismo che finisce per divenire sfruttamento
della persona.
I giornalisti riuniti a Venezia e Treviso il 23-24-25 novembre
1995 per la chiusura del Convegno "Il Bambino e
l'informazione" impegnano inoltre
- il Comitato Nazionale di Garanzia a:
a) diffondere la normativa esistente;
b) pubblicizzare i propri provvedimenti anche attraverso un
bollettino;
c) attuare l'Osservatorio previsto dalla Carta dì Treviso: Rai,
Fieg e Fininvest;
d) organizzare una conferenza annuale di verifica dell'attività
svolta e di presentazione dei dati dell'Osservatorio;
e) coinvolgere nell'applicazione della Carta di Treviso in modo
più diretto i direttori di quotidiani, agenzie di stampa periodici,
notiziari televisivi e radiofonici;
f) sollecitare la creazione di uffici stampa presso i Tribunali
per i minorenni;
g) sviluppare in positivo la creazione di spazi informativi e di
comunicazione per i minori affinché se ne possa parlare nella loro
normalità e non soltanto nell'emergenza.
- il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti a:
a) prevedere che nella riforma dell'Ordine sia semplificata la
procedura disciplinare e contemplata la sanzione accessoria della
pubblicazione del provvedimento;
b) organizzare seminari e incontri e quanto sia utile per
confrontare l'iniziativa dei Consigli regionali dell'Ordine;
c) coinvolgere le scuole di giornalismo come centri di
monitoraggio.
Treviso, 25 novembre l995
*-*-*-*
La dichiarazione congiunta Fnsi-Fieg allegata al vigente Contratto
collettivo di lavoro giornalistico afferma: «Ai fini di sviluppare
un'informazione sui minori e sui soggetti deboli più funzionale alla
crescita civile del nostro Paese, la Federazione Nazionale della
Stampa Italiana e la Federazione Italiana Editori Giornali confermano
che l'informazione deve riconoscere e rispettare i principi sanciti
nella Convenzione Onu del 1989 sui diritti del bambino e richiamano le
specifiche normative previste dal Codice di procedura penale a tutela
dei minori»
La Convezione Internazionale sui diritti dell'infanzia firmata a
New York il 20 novembre 1989 prevede:
« Art. 13 - 1. Ogni fanciullo ha il diritto alla libertà di
espressione. Questo diritto comprende la libertà di ricercare,
ricevere e diffondere informazione e idee di ogni genere, a
prescindere dalle frontiere, sia verbalmente che per iscritto o a
mezzo stampa o in forma artistica o mediante qualsiasi altro mezzo
scelto dal fanciullo.
Art. 16 - Nessun fanciullo potrà essere sottoposto ad
interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua
famiglia, nella sua casa o nella sua corrispondenza, né a lesioni
illecite del suo onore e della sua reputazione. Ogni fanciullo ha
diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o
atteggiamenti lesivi.
Art. 17 - Gli Stati parti riconoscono l'importante funzione
svolta dai mass media e devono assicurare che il fanciullo abbia
accesso a informazioni e a programmi da diverse fonti nazionali ed
internazionali, in particolare quelli che mirano a promuovere il suo
benessere sociale, spirituale e morale nonché la sua salute fisica
e mentale. A tal fine, gli Stati devono:
a) incoraggiare i mass media a diffondere un'informazione e
programmi che presentino un'utilità sociale e culturale per il
fanciullo e che risultino conformi allo spirito dell'art. 29;
b) incoraggiare la cooperazione internazionale allo scopo di
promuovere la produzione, lo scambio e la diffusione di
un'informazione e di programmi di questa natura provenienti da
diverse fonti culturali, nazionali e internazionali;
c) incoraggiare la produzione e la diffusione di libri per
ragazzi;
d) incoraggiare i mass media a prestare attenzione ai bisogni
linguistici dei bambini autoctoni o appartenenti a minoranze;
e) promuovere l'elaborazione di appropriati principi direttivi
destinati a tutelare il fanciullo contro l'informazione ed i
programmi che nuocciano al suo benessere, tenuto conto delle
disposizioni degli artt. 13 e 18 ».
Il nuovo Codice di procedura penale (Dpr 22 settembre 1988, n.
447), all'art. 114, comma 6, prevede che «È vietata la
pubblicazione delle generalità e dell'immagine dei minorenni
testimoni, persone offese o danneggiate dal reato fino a quando non
sono divenuti maggiorenni. Il Tribunale per i minorenni,
nell'interesse esclusivo del minorenne, o il minorenne che ha compiuto
i sedici anni, può consentire la pubblicazione ». |