Ministero degli Affari Esteri
CONTRATTO DECENTRATO RELATIVO ALLA MOBILITA' DEL PERSONALE DELLA SCUOLA IN SERVIZIO ALL'ESTERO ANNO SCOLASTICO 1998/1999
Art. 1 - Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto
1) Il presente contratto decentrato si applica al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso le istituzioni scolastiche italiane e straniere all'estero compresi i Corsi ex art.636 D.L.vo 297/94 e le SS.SE.
2) Il presente contratto disciplina la
mobilita' del personale direttivo, docente, lettori ed a.t.a. per
l'anno scolastico 1998/99 secondo le disposizioni contenute
nell'art.6 dell'Accordo, successivo al CCNL Comparto Scuola, e
sottoscritto l'11/12/96.
Tutte le operazioni di cui al presente contratto, comprese quelle
effettuate con calendario australe, si intendono riferite per gli
effetti giuridici al calendario scolastico boreale (1
settembre/31 agosto)
3) Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione del presente contratto che si intende avvenuta al momento della sottoscrizione da parte dei soggetti negoziali.
4) Le connesse modalità di applicazione
delle disposizioni contenute nel presente contratto sono definite
con apposita Circolare Ministeriale.
Le annesse tabelle sono parte integrante del presente contratto.
Art. 2 - Disponibilita' per i trasferimenti e termine delle operazioni
1) Sono considerati disponibili per i trasferimenti i posti di contingente vacanti all'inizio di ogni anno scolastico, a seguito dei provvedimenti di restituzione ai ruoli a qualunque titolo. Sono considerati inoltre disponibili i posti di contingente di nuova istituzione.
2) Non sono considerati disponibili per i trasferimenti i posti che si rendono eventualmente vacanti dopo il termine delle operazioni, che si intendono concluse con l'emanazione del provvedimento di cui alla circolare ministeriale di attuazione del presente contratto.
Art. 3 - Trasferimenti d'ufficio e a domanda
1) I trasferimenti d'ufficio e a domanda avvengono nell'ambito delle istituzioni scolastiche della stessa o altra tipologia, escluse le Scuole Europee, ovvero da corsi a scuole e viceversa, e della stessa area linguistica o di altra area per la quale sia stata conseguita l'idoneita' nelle prove di selezione ex art.64O, D.L.vo 297/94.
2) Le disposizioni sulle operazioni relative ai movimenti da e per le Scuole Europee sono disciplinate dal successivo art.6.
3) Può presentare domanda di
trasferimento, fatto salvo quanto riportato nei successivi artt.
8 e 9 per il personale in servizio all'estero come lettore presso
Universita' straniere, il personale scolastico che si trovi
almeno nel terzo anno scolastico di servizio all'estero
nell'attuale sede e possa prestare servizio tre anni scolastici
di servizio nella nuova sede.
Per il personale che presta servizio in emisfero australe, il
computo dei tre anni scolastici si effettua con riferimento alla
data di inizio dell'anno scolastico metropolitano cui si
riferisce il provvedimento di destinazione all'estero.
Nel caso di intervenuto trasferimento d'ufficio per perdita di
posto, non si interrompe la continuità del triennio.
4) L'attribuzione delle sedi di trasferimento a domanda avviene in base al punteggio assegnato in conformita' della relativa tabella, fatto salvo quanto riportato nei successivi artt. 8 e 9 per il personale in servizio all'estero come lettore presso Universita' straniere.
5) Il trasferimento d'ufficio per incompatibilità, qualora sia stata rilevata in tempo utile, deve essere disposto in conformità alle risultanze degli accertamenti sulla natura e grado di incompatibilità.
Art. 4 - Precedenze
1) Il personale in servizio in sedi classificate come particolarmente disagiate ha la precedenza assoluta nei trasferimenti a domanda, fatto salvo quanto riportato nei successivi artt. 8 e 9 per i lettori.
2) Nel caso in cui a seguito di modifica dell'elenco delle sedi particolarmente disagiate, non spetti più la precedenza assoluta nei movimenti, all'interessato va attribuita la maggiorazione del punteggio di cui alla lettera d) - ANZIANITA' DI SERVIZIO - della tabella allegata, relativamente al periodo in cui la sede era considerata particolarmente disagiata.
Art. 5 - Individuazione perdenti posto
1) A seguito di soppressione di posto,
nell'ambito delle revisioni annuali del contingente di cui
all'art. 640, comma 12 D.L.vo 297/94, sara' individuato presso le
sedi interessate il personale considerato come perdente posto per
l'anno scolastico successivo, con riferimento alla specifica
scuola o Circoscrizione Consolare per i corsi o insegnamento
prestato, mediante apposita graduatoria formulata dal Capo
d'istituto ovvero, ove non sia presente personale direttivo di
ruolo, dal Console, secondo la specifica tabella dei punteggi.
E' individuato come perdente posto il personale della specifica
funzione, cui è attribuito minore punteggio.
2) Nei confronti del personale suddetto si procedera', di conseguenza, al trasferimento d'ufficio.
Art. 6 - Personale in servizio presso le Scuole Europee
1) Per il personale destinato presso le
Scuole Europee il trasferimento d'ufficio è effettuato solo su
posti disponibili presso altre Scuole Europee.
Qualora non vi fossero posti vacanti, il trasferimento ad
istituzione di altra tipologia è disposto, a condizione che il
personale si trovi nel quinquennio iniziale di permanenza
all'estero. In tal caso il periodo complessivo di permanenza in
servizio all'estero non puo' superare il settennio previsto
dall'art.643, D.L.vo 297/94.
2) Con le medesime condizioni e modalita' di cui al precedente punto 1 - comma I - sono disposti i trasferimenti a domanda.
Art. 7 - Ordine delle operazioni
1) Le operazioni relative ai trasferimenti
d'ufficio precedono quelle per trasferimenti a domanda e sono
disposte secondo il seguente ordine:
a) Il personale individuato come perdente posto ai sensi del
precedente art.5 è trasferito d'ufficio, secondo le modalita' di
cui al successivo punto 2. La non accettazione del trasferimento
comporta la restituzione ai ruoli metropolitani.
b) i trasferimenti d'ufficio, per soppressione di posto, sono
disposti nell'ambito della medesima circoscrizione consolare o,
in subordine di una circoscrizione consolare limitrofa.
Successivamente possono disporsi per aree linguistiche diverse,
per le quali sia stato accertato il requisito di idoneita' nelle
prove di selezione e, comunque, dopo la conclusione delle
corrispondenti procedure di mobilità di ufficio nell'ambito
della circoscrizione o dell'area linguistica interessata. Detti
trasferimenti possono avvenire in subordine anche presso le
Scuole Europee, purché l'interessato sia in possesso della
relativa idoneità e si trovi nel primo biennio di servizio
all'estero. In tal caso l'interessato presterà un periodo di
servizio presso la Scuola Europea di un solo quinquennio, previa
intesa su tale limite temporale con la Direzione della Scuola
Europea stessa.
Una volta esperite tutte le possibilita' precedentemente
indicate, detti trasferimenti potranno avvenire anche per altro
emisfero.
2) Le operazioni di trasferimento a domanda
sono disposte secondo il seguente ordine:
a) Trasferimenti su istituzioni della stessa o altra tipologia
(da scuola a corsi e viceversa ovvero da una ad altra Scuola
Europea), appartenente alla medesima area linguistica e su sedi
dello stesso emisfero.
b) Trasferimenti su istituzioni della stessa o altra tipologia
(da scuola a corsi e viceversa ovvero da una ad altra Scuola
Europea), appartenenti ad altra area linguistica, purché ne sia
stata conseguita la relativa idoneità, in sedi dello stesso
emisfero.
c) Trasferimenti su sedi di altro emisfero.
d) Per quanto attiene i trasferimenti dei lettori, stante la
specificita' del loro servizio, è fatto salvo quanto riportato
nei successivi articoli 8 e 9.
Art. 8 - Lettori di ruolo destinati presso le Università straniere
1) Si premette che le operazioni di trasferimento dei lettori sono condizionate dalla specificità della funzione, che richiede, anche in caso di trasferimento d' ufficio, l'espressione del gradimento da parte delle Autorità accademiche locali. Si richiede, pertanto, al lettore il vincolo di prestare un periodo di servizio continuativo per almeno tre anni nella stessa sede.
2) Il personale perdente posto (per soppressione del lettorato, revoca del gradimento, incompatibilita'), può presentare domanda trasferimento pur non avendo maturato il triennio di servizio nella stessa sede. Qualora la domanda venga accolta, detto personale dovrà garantire - nell'ambito del periodo massimo di servizio all'estero - un triennio di servizio presso l'Università di nuova destinazione. Nel caso in cui non venga presentata domanda di trasferimento, o la stessa non possa essere soddisfatta, si procederà al trasferimento d'ufficio con le medesime modalità previste dal punto 1, b) dell'art.7.
3) Nel caso di trasferimento d'ufficio, il triennio di permanenza nella sede può essere ridotto ad un biennio in relazione al gradimento espresso in tal senso dall'Università di nuova destinazione.
4) Il trasferimento può essere disposto, in subordine, anche per le aree linguistiche o geografiche diverse, per le quali sia stata conseguita la specifica idoneità.
Art. 9 - Ordine delle operazioni di trasferimento dei lettori:
Le operazioni di trasferimento dei lettori
verranno effettuate secondo il seguente ordine:
1) Trasferimenti del personale individuato come perdente posto,
che ha presentato la domanda di trasferimento, impegnandosi a
garantire un triennio di servizio, nell'ambito del proprio
periodo massimo di servizio all'estero.
2) Trasferimenti d'ufficio del personale individuato come perdente posto che non abbia presentato domanda di trasferimento o che, pur avendola presentata, non sia stato soddisfatto.
3) Trasferimenti a domanda del personale in servizio in sedi classificate come particolarmente disagiate, che abbia maturato il triennio di servizio nella medesima sede.
4) Trasferimenti a domanda del personale che ha maturato il triennio di servizio nella medesima sede.
5) Le domande di trasferimento presentate a norma dei precedenti punti 1 e 4, verranno rispettivamente analizzate secondo l'ordine previsto dal precedente art.7 per i trasferimenti a domanda.