CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE QUADRO
SULLE MODALITA' DI UTILIZZO DEI DISTACCHI, ASPETTATIVE E PERMESSI
NONCHE' DELLE ALTRE PREROGATIVE SINDACALI
PARTE I
TITOLO I
ART. 1 Campo di applicazione
1.Il presente contratto si applica ai dipendenti e dirigenti di cui all'articolo 2,
comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993. n. 29 come modificato, integrato e
sostituito dai decreti legislativi 4 novembre 1997, n.396 e 31 marzo 1998, n. 80 , in
servizio nelle Amministrazioni pubbliche indicate nell'articolo 1, comma 2, dello stesso
decreto, n. 29, ricomprese nei comparti di contrattazione collettiva e nelle relative
autonome aree della dirigenza.
2. Le parti, preso atto delle modificazioni di cui all'art. 2 del d.l. 10 maggio 1996, n.
254, convertito in legge 11 luglio 1996, n. 365 nonché dei decreti legislativi 4 novembre
1997, n. 396 e 31 marzo 1998, n. 80, convengono che la materia dei distacchi, delle
aspettative e dei permessi sindacali - contrattualmente disciplinabile - possa essere
compiutamente riveduta con il presente contratto, tenuto conto della legge 20 maggio 1970,
n. 300.
3. Le parti si danno atto che, ove il presente contratto o i contratti collettivi
nazionali di comparto non dispongano una specifica disciplina, nelle materie relative alla
libertà e dignità del lavoratore ed alle libertà ed attività sindacali, si intendono
richiamate le norme di minima previste dalla legge 300/1970.
4. Nel presente contratto la dizione "comparti di contrattazione collettiva del
pubblico impiego e delle autonome aree di contrattazione della dirigenza" è
semplificata in "comparti ed aree". Il decreto legislativo "3 febbraio
1993, n. 29 come modificato, integrato e sostituito dai decreti legislativi 4 novembre
1997, n.396 e 31 marzo 1998, n. 80" è indicato come "d.lgs 29/1993". Il
testo unificato di tale decreto è pubblicato sulla G.U. n. 98/L del 25 maggio 1998.
5. Le rappresentanze sindacali unitarie del personale di cui al d.lgs. 396/1997
disciplinate dall'accordo collettivo quadro per la costituzione delle rappresentanze
sindacali unitarie per il personale dei comparti stipulato il
sono
indicate con la sigla RSU. I predetti accordi sono indicati con la dizione "accordi
stipulati il
."
6. Le associazioni sindacali ammesse alla trattativa nazionale ai sensi dell'art. 47 bis
del d.lgs. 29/1993 e, nel periodo transitorio, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. 396/1997
come modificato dall' art. 44 del d.lgs 80/1998, nel testo del presente contratto vengono
indicate come "associazioni sindacali rappresentative"
7. Con il termine "amministrazione" sono indicate genericamente tutte le
amministrazioni pubbliche comunque denominate.
TITOLO II
Attività Sindacali
ART. 2 Diritto di assemblea
1. Fatta salva la competenza dei contratti collettivi di comparto o area a definire
condizioni di miglior favore nonché quanto previsto in materia dai CCNL vigenti, i
dipendenti pubblici hanno diritto di partecipare , durante l'orario di lavoro, ad
assemblee sindacali in idonei locali concordati con l'amministrazione, per 10 ore annue
pro capite senza decurtazione della retribuzione.
2. Le assemblee, che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, possono
essere indette singolarmente o congiuntamente, con specifico ordine del giorno su materie
di interesse sindacale e del lavoro, dai soggetti indicati nell' art 10
3. La convocazione, la sede, l'orario, l'ordine del giorno e l'eventuale partecipazione di
dirigenti sindacali esterni sono comunicate all'ufficio gestione del personale con
preavviso scritto almeno tre giorni prima. Eventuali condizioni eccezionali e motivate che
comportassero l'esigenza per l'amministrazione di uno spostamento della data
dell'assemblea devono essere da questa comunicate per iscritto entro 48 ore prima alle
rappresentanze sindacali promotrici.
4. La rilevazione dei partecipanti e delle ore di partecipazione di ciascuno all'assemblea
è effettuata dai responsabili delle singole unità operative e comunicata all'ufficio per
la gestione del personale.
5. Nei casi in cui l'attività lavorativa sia articolata in turni, l'assemblea è svolta
di norma all'inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro. Analoga disciplina si applica
per gli uffici con servizi continuativi aperti al pubblico.
6. Durante lo svolgimento delle assemblee deve essere garantita la continuità delle
prestazioni indispensabili nelle unità operative interessate secondo quanto previsto dai
singoli accordi di comparto.
ART. 3 Diritto di affissione
1. I soggetti di cui all'art. 10. hanno diritto di affiggere, in appositi spazi che l' amministrazione ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutto il personale all'interno dell'unità operativa , pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro, utilizzando , ove disponibili, anche sistemi di informatica
ART.4 Locali
1. Ciascuna amministrazione con almeno duecento dipendenti pone permanentemente e
gratuitamente a disposizione dei soggetti di cui all'art. 10, l'uso continuativo di un
idoneo locale comune - organizzato con modalità concordate con i medesimi - per
consentire l'esercizio delle loro attività.
2. Nelle amministrazioni con un numero inferiore a duecento dipendenti gli organismi
rappresentativi hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo
per le loro riunioni, posto a disposizione da parte dell'amministrazione nell'ambito della
struttura.
PARTE II
Distacchi, permessi ed aspettative sindacali
ART. 5 Distacchi sindacali
1. I dipendenti a tempo pieno o parziale ed i dirigenti indicati nell'art. 1 comma 1,
in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nelle amministrazioni dei
comparti ed aree , che siano componenti degli organismi direttivi statutari delle proprie
confederazioni ed organizzazioni sindacali rappresentative hanno diritto al distacco
sindacale con mantenimento della retribuzione di cui all'art.17 per tutto il periodo di
durata del mandato sindacale nei limiti numerici previsti dall'art. 6.
2. I distacchi dei dirigenti sindacali spettanti alle confederazioni ai sensi del comma 1
possono essere utilizzati anche in altre organizzazioni sindacali di categoria aderenti
alle confederazioni stesse.
3. I periodi di distacco sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato
nell'amministrazione anche ai fini della mobilità, salvo che per il diritto alle ferie e
per il compimento del periodo di prova ove previsto - in caso di vincita di
concorso o di passaggio di qualifica. Ai fini del periodo di prova, qualora dopo la
formale assunzione in servizio nei confronti del dirigente sindacale venga richiesto
ovvero risulti confermato il distacco o l'aspettativa , potranno essere attivate le
procedure di urgenza previste dall'art. 14 per la prosecuzione o l'attivazione del
distacco o aspettativa. Il periodo di prova risulterà sospeso per tutta la durata di
esso.
ART. 6 Ripartizione del contingente dei distacchi
1. Il contingente complessivo dei distacchi sindacali spettanti ai dipendenti e
dirigenti pubblici di cui all'art. 5 comma 1, per la durata del presente contratto, è
pari a n. 2584 e costituisce il limite massimo dei distacchi fruibili in tutti i comparti
e aree di contrattazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 20 comma 1
2. Il contingente dei distacchi è ripartito nell'ambito di ciascun comparto ed area
secondo l'allegata tabella n. 1. All'interno di ciascun comparto ed area ogni contingente
è ripartito - per il novanta per cento - alle organizzazioni sindacali di categoria
rappresentative e per il restante dieci per cento alle confederazioni sindacali cui le
stesse siano aderenti ai sensi dell'art. 47 bis, comma 2 del d.lgs. 29/1993, garantendo
comunque, nell'ambito di tale ultima percentuale, un distacco sindacale per ognuna delle
predette confederazioni ed un distacco, utilizzabile con forme di rappresentanza in
comune, alla confederazione considerata rappresentativa, ai sensi dell'art. 44, comma 7
del d. lgs 80/1998.
3.Le associazioni sindacali rappresentative sono le esclusive intestatarie dei distacchi
sindacali previsti dal presente contratto. Alla ripartizione del contingente dei distacchi
sindacali tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali - fatte salve le garanzie di
cui al comma 2 - si procede in rapporto al grado di rappresentatività accertata dall'ARAN
nonché tenuto conto della diffusione territoriale e della consistenza delle strutture
organizzative nei comparti ed aree. 4.Con il presente contratto , ai fini
dell'accertamento della rappresentatività, si dà applicazione all'art. 11, comma 1 lett.
b) e c) del CCNL quadro sulla definizione dei comparti di contrattazione stipulato il 2
giugno 1998, per quanto attiene la collocazione dei segretari comunali nel comparto
Regioni - Autonomie locali e le specifiche tipologie nei comparti degli Enti pubblici non
economici e delle Istituzioni ed enti di sperimentazione e ricerca.
5. Sono rappresentative ai sensi dell'art. 47 bis del d.lgs. 29/1993 le associazioni
sindacali indicate nelle tabelle dal n. 2 al n.9, che avranno valore sino all'entrata a
regime del nuovo sistema di rappresentatività ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 del
d.lgs 80/1998.
ART. 7 Flessibilità in tema di distacchi sindacali
1. Fermo rimanendo il loro numero complessivo, i distacchi sindacali - sino al limite
massimo del 50% - possono essere fruiti dai dirigenti sindacali di cui all'art. 5, comma
1, anche frazionatamente per periodi non inferiori a tre mesi ciascuno.
2. Nei limiti di cui al comma 1, i distacchi sindacali per i dipendenti con rapporto di
lavoro a tempo pieno possono essere utilizzati con articolazione della prestazione di
servizio ridotta al 50% - previo accordo del dipendente stesso con l'amministrazione
interessata sulla tipologia di orario prescelta tra quelle sotto indicate:
3. Nel caso di utilizzo della facoltà prevista dai commi 1 e 2, il numero dei
dirigenti distaccati risulterà aumentato in misura corrispondente, fermo rimanendo l'
intero ammontare dei distacchi, arrotondando le eventuali frazioni risultanti all'unità
superiore.
4. Nel caso di distacco sindacale disposto ai sensi del comma 2, per la parte economica si
applica l'art. 17 comma 3 e, per il diritto alle ferie ed al periodo di prova in caso di
vincita di concorso o passaggio di qualifica ( purchè in tale ipotesi sia confermato il
distacco sindacale con prestazione lavorativa ridotta), si applicano le norme previste nei
singoli contratti collettivi di lavoro per il rapporto di lavoro part - time - orizzontale
o verticale - secondo le tipologie del comma 2 . Tale ultimo rinvio va inteso solo come
una modalità di fruizione dei distacchi sindacali che, pertanto, non si configurano come
un rapporto di lavoro part - time - e non incidono sulla determinazione delle percentuali
massime previste, in via generale, per la costituzione di tali rapporti di lavoro.
5. Fermo rimanendo quanto previsto dal comma 1, per i dirigenti sindacali appartenenti
alle qualifiche dirigenziali previo accordo con l'amministrazione di appartenenza, il
distacco sindacale può essere svolto con articolazione della prestazione lavorativa su
alcuni giorni della settimana, del mese o di determinati periodi dell'anno in analogia a
quanto previsto dal comma 2, lettera b). Per la dirigenza del Servizio Sanitario
Nazionale- ivi compresa la dirigenza dell'area medico - veterinaria, l'articolazione della
prestazione lavorativa ridotta è svolta in modo da rispettare , come media, la durata del
lavoro settimanale prevista per la prestazione stessa nell'arco temporale (settimana, mese
o periodo dell'anno) considerato.
6. In tutti i casi previsti dal comma 5 si applica il disposto del comma 4, prendendo a
riferimento il CCNL del comparto cui l'area dirigenziale appartiene.
7. La prestazione lavorativa dei dirigenti sindacali indicati nei commi 2 e 5 può anche
essere superiore al 50%.
8. Per il periodo in cui si applicano nei loro confronti le flessibilità previste nei
commi 2 e 5, i dirigenti sindacali non possono usufruire dei permessi previsti dagli artt.
8 e 9. In caso di urgenza è ammessa la fruizione di permessi ad assentarsi dal servizio
per l'espletamento del mandato senza riduzione il debito orario che dovrà essere
recuperato nell'arco dello stesso mese.
ART. 8 Contingente dei permessi sindacali
1. Ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. 80/1998, sino all'entrata in vigore del presente
contratto, restano fermi il contingente complessivo esistente al 1 dicembre 1997 in base
al D.P.C.M 770/1994, dei permessi sindacali retribuiti, fruibili ai sensi dell'art. 23
della legge 300/1970 da parte dei dirigenti sindacali nonchè i relativi coefficienti di
ripartizione in ciascuna amministrazione o ente.
2. A decorrere dalla entrata in vigore del presente contratto - anche per consentire la
prima elezione e l'avvio del funzionamento delle rappresentanze sindacali unitarie
previste dall'art. 47, comma 3 del dlgs. 29/1993 - i permessi sindacali fruibili in ogni
amministrazione, pari a 90 minuti per dipendente o dirigente in servizio, al netto dei
cumuli previsti dall'art. 20, comma 1, sono portati nel loro complesso ad un valore pari a
81 minuti per dipendente o dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in
servizio.Tra i dipendenti in servizio presso l'amministrazione dove sono utilizzati vanno
conteggiati anche quelli in posizione di comando o fuori ruolo.
3. I permessi spettano sia alle associazioni sindacali rappresentative che alle RSU
secondo le modalità indicate nell'art. 9.
ART. 9 Modalità di ripartizione dei permessi
1. Nel limite dei contingenti definiti in ciascuna amministrazione ai sensi dell'art.
8, comma 2, sino al 31 dicembre 1998, i permessi di spettanza delle associazioni sindacali
rappresentative sono ripartiti tra queste in proporzione alla loro rappresentatività,
accertata in sede locale in base al numero delle deleghe per la riscossione del contributo
sindacale risultante nell'anno precedente.
2. Dal 1 gennaio 1999, dopo la elezione delle RSU di cui all' accordo stipulato il
..,
i permessi sindacali , nella misura di n.81 minuti per dipendente o dirigente sono
ripartiti in misura pari a 30 minuti alle RSU e nella misura di 51 minuti alle
associazioni sindacali rappresentative.
3. I contratti collettivi di comparto e area potranno integrare fino ad un massimo di 60
minuti i permessi di pertinenza delle RSU, destinando alle stesse ulteriori quote di
permessi delle associazioni sindacali rappresentative fino a raggiungere un definitivo
riparto massimo del contingente di n. 60 minuti alle RSU e n. 21 minuti alle medesime
associazioni sindacali.
4. Dal 1 gennaio 1999, ai fini della ripartizione proporzionale dei permessi, la
rappresentatività sarà accertata in sede locale in base alla media tra il dato
associativo e il dato elettorale. Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle
deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe
rilasciate nell'ambito considerato. Il dato associativo è quello risultante alla data del
31 gennaio di ogni anno ed il dato elettorale è quello risultante dalla percentuale dei
voti ottenuti nell'ultima elezione delle RSU rispetto al totale dei voti espressi
nell'ambito considerato, quali risultano dal verbale riassuntivo inviato all'ARAN ai sensi
dell'accordo stipulato il
.. Il contingente dei permessi di spettanza delle RSU
è da queste gestito autonomamente nel rispetto del tetto massimo attribuito.
5. In prima applicazione del presente contratto la ripartizione del contingente dei
permessi sindacali determinato ai sensi dell'art. 6 comma 5 di spettanza delle
associazioni sindacali rappresentative ai sensi della tabella all.... è effettuata dalle
singole amministrazioni entro trenta giorni dalla stipulazione del presente contratto,
sentite le associazioni sindacali aventi titolo. Per il comparto della scuola la
ripartizione avviene con le procedure dell'art.16.
ART. 10 Titolarità e flessibilità in tema di permessi sindacali
1.I dirigenti sindacali che, ai sensi dell'accordo stipulato il . hanno titolo ad usufruire nei luoghi di lavoro dei permessi sindacali retribuiti, giornalieri od orari, di cui all'art. 9 per l'espletamento del loro mandato, sono:
2. Le associazioni sindacali rappresentative entro dieci giorni dalla proclamazione
degli eletti nelle RSU indicano per iscritto all'amministrazione i nominativi dei
dirigenti sindacali titolari delle prerogative e libertà sindacali di cui al comma 1. Con
le stesse modalità vengono comunicate le eventuali successive modifiche. I dirigenti del
secondo e terzo alinea del comma uno hanno titolo ai permessi di cui al contingente delle
associazioni sindacali rappresentative.
3. I dirigenti sindacali indicati nel comma 1 possono fruire dei permessi retribuiti loro
spettanti, oltre che per la partecipazione a trattative sindacali, anche per presenziare a
convegni e congressi di natura sindacale.
4. I permessi sindacali retribuiti, giornalieri ed orari, sono equiparati a tutti gli
effetti al servizio prestato. Tale disciplina si applica anche ai permessi usufruiti dai
dirigenti sindacali dei comparti scuola e ministeri operanti all'estero per la
partecipazione ai congressi, convegni di natura sindacale o alle riunioni degli organismi
direttivi statutari. 5. I permessi sindacali, giornalieri od orari spettanti ai dirigenti
sindacali di cui al comma 1 dal secondo al quarto alinea, possono essere cumulati sino al
tetto massimo spettante. Per i componenti delle RSU i permessi possono essere cumulati per
periodi - anche frazionati - non superiori a dodici giorni a trimestre.
6. Nell'utilizzo dei permessi deve comunque essere garantita la funzionalità
dell'attività lavorativa della struttura o unità operativa - comunque denominata - di
appartenenza del dipendente . A tale scopo, della fruizione del permesso sindacale va
previamente avvertito il dirigente responsabile della struttura secondo le modalità
concordate in sede decentrata. La verifica dell'effettiva utilizzazione dei permessi
sindacali da parte del dirigente sindacale rientra nella responsabilità dell'associazione
sindacale di appartenenza dello stesso.
7. Le riunioni con le quali le pubbliche amministrazioni assicurano i vari livelli di
relazioni sindacali nelle materie previste dai CCNL vigenti avvengono - normalmente - al
di fuori dell'orario di lavoro. Ove ciò non sia possibile sarà comunque garantito -
attraverso le relazioni sindacali previste dai rispettivi contratti collettivi -
l'espletamento del loro mandato, attivando procedure e modalità idonee a tal fine.
ART. 11 Permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari
1.Le associazioni sindacali rappresentative sono , altresì, titolari di ulteriori
permessi retribuiti - orari o giornalieri - per la partecipazione alle riunioni degli
organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali dei
dirigenti sindacali indicati nell'art. 10, comma 1 che siano componenti degli organismi
direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria non
collocati in distacco o aspettativa.
2. Il numero di permessi di cui al comma 1 non può comunque superare per ciascuna
confederazione ed organizzazione sindacale le ore indicate, rispettivamente, nelle tabelle
allegato
del presente contratto.
3. Le confederazioni possono far utilizzare i permessi di cui al comma 2 alle proprie
organizzazioni di categoria.
4. Da parte delle organizzazioni sindacali rappresentative appartenenti alla stessa sigla
sono ammesse utilizzazioni in forma compensativa dei permessi sindacali citati al comma 2
fra comparto e rispettiva area della dirigenza ovvero tra diversi comparti e/o aree.
5. In applicazione del presente articolo le organizzazioni sindacali comunicano alle
amministrazioni di appartenenza i nominativi dei dirigenti sindacali aventi titolo.
6. In caso di fruizione dei relativi permessi si applica l'art. 10, comma 6.
7. Ciascuna amministrazione, ai sensi dell'art. 14, comma 7, comunica al Dipartimento
della funzione pubblica i permessi fruiti dai dirigenti sindacali in base al presente
articolo in separato conteggio.
ART. 12 Titolarità in tema di aspettative e permessi sindacali non retribuiti e loro flessibilità
1.I dirigenti sindacali che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi
statutari delle proprie confederazioni e organizzazioni sindacali rappresentative possono
fruire di aspettative sindacali non retribuite per tutta la durata del loro mandato. E'
possibile l'applicazione delle flessibilità previste dall'art. 7 in misura non superiore
al 50% del limite massimo previsto dai commi 1 e 2 dello stesso articolo.
2. I dirigenti sindacali indicati nell'art. 10, comma 1 hanno diritto a permessi sindacali
non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di
natura sindacale, in misura non inferiore ad otto giorni l'anno, cumulabili anche
trimestralmente.
3. I dirigenti di cui al comma 2 che intendano esercitare il diritto ivi previsto devono
darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola tre giorni prima per il tramite
della propria associazione sindacale.
4. Ai permessi non retribuiti si applica l'art. 10 comma 6.
ART. 13 Rapporti tra associazioni sindacali ed RSU
1. Per effetto degli articoli precedenti le associazioni sindacali rappresentative sono complessivamente titolari delle seguenti diritti:
2.Le RSU sono titolari del diritto ai permessi retribuiti nella misura prevista
dall'art. 9.
3. Per tutto quanto non previsto dal presente contratto, i rapporti tra associazioni
sindacali rappresentative ed RSU in tema di diritti e libertà sindacali con particolare
riferimento ai poteri e competenze contrattuali nei luoghi di lavoro, sono regolati dagli
artt. dell'accordo stipulato il
.
ART. 14 Procedure per la richiesta e revoca dei distacchi ed aspettative sindacali.
1. Le richieste di distacco o aspettativa sindacale ai sensi degli artt. 5 e 12 sono
presentate dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali rappresentative alle
amministrazioni di appartenenza del personale interessato che -accertati i requisiti
soggettivi previsti dagli art. 5, comma 1 ed 11 comma 1- provvedono entro il termine
massimo di trenta giorni dalla richiesta. dandone comunicazione alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri/Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi e per gli effetti
dall'art. 54, comma 6 del d.lgs. 29/1993 anche ai fini della verifica del rispetto dei
contingenti.
2. Per consentire i relativi adempimenti in ordine ai distacchi sindacali utilizzati nel
Comparto "Regioni - Autonomie Locali" , l'amministrazione di appartenenza
trasmette copia dei provvedimenti di cui al comma 1 all'ANCI per il personale dipendente
dai Comuni e loro consorzi ed IPAB; all'UPI per il personale dipendente dalle Province;
all'UNCEM per il personale dipendente dalle Comunità montane; all'UNIONCAMERE per quanto
riguarda il personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni per quanto riguarda il personale dipendente
dalle Regioni, dagli Enti pubblici non economici da esse dipendenti e dagli Istituti
autonomi per le case popolari.
3. Le confederazioni ed organizzazioni sindacali possono procedere alla revoca dei
distacchi e delle aspettative in ogni momento, comunicandola alle amministrazioni
interessate ed al Dipartimento della Funzione pubblica per i conseguenziali provvedimenti.
4. In attesa degli adempimenti istruttori previsti dal comma 1 per la concessione dei
distacchi o delle aspettative sindacali non retribuite, per motivi di urgenza - segnalati
nella richiesta da parte delle confederazioni ed organizzazioni sindacali - è consentito
l'utilizzo provvisorio - in distacco o aspettativa dei dipendenti interessati - dal giorno
successivo alla data di ricevimento della richiesta medesima.
5. Qualora la richiesta di distacco non possa aver seguito, l' eventuale assenza dal
servizio dei dipendenti è trasformata, a domanda, in aspettativa sindacale non retribuita
ai sensi dell'art. 12
6. In tutti i casi di cessazione del distacco o di aspettativa, il dirigente sindacale
rientrato nell'amministrazione di appartenenza non potrà avanzare nei confronti di
quest'ultima pretese relative ai rapporti intercorsi con la confederazione od
organizzazione sindacale durante il periodo del mandato sindacale.
7. Nel rispetto delle quote complessive di distacchi assegnati a ciascun comparto dalla
tabella allegato 1 al presente contratto e nell'ambito di esso, ogni singola
confederazione può modificare - in forma compensativa tra comparto e relativa autonoma
area di contrattazione della dirigenza - le quote di distacchi rispettivamente assegnati.
Tale possibilità riguarda anche le organizzazioni sindacali di categoria appartenenti
alla stessa sigla confederale. Dell'utilizzo dei distacchi in forma compensativa è data
notizia all'amministrazione di appartenenza del personale interessato ai fini degli
adempimenti istruttori di cui al presente articolo nonché per la predisposizione degli
elenchi previsti dall'art. 15 comma 4.
Art.15 Adempimenti
1. Fermo rimanendo il numero complessivo dei distacchi sindacali previsti dalle vigenti
disposizioni per le Autonomie locali (Comuni, Province, Comunità Montane, I.PA.B.) - in
presenza del decreto legge 25 novembre 1996, convertito in legge 24 gennaio 1997, n. 5 che
definisce le modalità di suddivisione delle spese tra gli enti predetti - nell'ambito
degli adempimenti di cui al presente articolo ed all'interno delle suddette articolazioni
settoriali - è possibile utilizzare in forma compensativa la ripartizione dei distacchi
previsti per i dirigenti sindacali delle citate autonomie locali dalla tabella allegato
..., compensando le relative spese tra gli enti interessati.
2. Nell'ambito dei comparti Sanità, Università, Istituti di sperimentazione e ricerca,
Enti pubblici non economici e, per quanto attiene le Regioni, nel comparto delle autonomie
locali , le modalità di suddivisione delle spese dei distacchi tra le amministrazioni dei
relativi comparti avverranno in forma compensativa secondo le intese intervenute
nell'ambito dei rispettivi organismi previsti dall'art. 46, comma 3 del d.lgs. 29/1993.
Tali organismi potranno, inoltre, concordare tra di loro la possibilità di utilizzo dei
distacchi consentiti tra comparti ed aree diverse , consultando il Dipartimento qualora la
compensazione riguardi i distacchi delle amministrazioni statali, al fine di- definire le
modalità di riparto delle spese e dando comunicazione dell'accordo intervenuto all'ARAN
ed anche al Dipartimento della Funzione Pubblica se non direttamente interessato.
3. I CCNL di comparto ed area potranno prevedere, nell'ambito dei relativi finanziamenti,
un incremento dei contingenti dei distacchi attribuiti al comparto o area.
4. Entro il 31 maggio di ciascun anno, le Amministrazioni pubbliche di cui al presente
contratto adempiono agli obblighi previsti dall'art. 54 del d.lgs. 29/1993 in tema di
trasmissione dei dati ivi previsti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri /
Dipartimento della Funzione Pubblica -
5. La trasmissione delle schede compilate dalle amministrazioni pubbliche per
l'aggiornamento del repertorio delle confederazioni ed organizzazioni sindacali operanti
nel pubblico impiego e della loro consistenza associativa deve avvenire nel pieno rispetto
delle procedure previste dalle vigenti disposizioni. Le schede dovranno essere
controfirmate dalle associazioni sindacali interessate, salvo il caso di diniego che sarà
segnalato contestualmente all'invio e dovranno contenere l'indicazione dell'importo del
contributo sindacale.
ART. 16 Norme speciali per la Scuola
1. Per i dirigenti sindacali appartenenti al comparto scuola gli artt. 7, 10 e 14 si
applicano con le seguenti specificazioni o integrazioni:
A) Art. 7 , commi 1 e 2:
B) Art. 10:
C) Art. 14, comma 1, 3, 4 :
2. La ripartizione del contingente dei permessi tra associazioni sindacali ed RSU per il comparto scuola è effettuata - con le modalità e procedure previste dall'art. 9 - dal Ministero della Pubblica Istruzione. Nel limite dei contingenti di permessi così individuati , il Ministero provvede ad una ulteriore ripartizione a livello provinciale, affidandone la gestione ai rispettivi provveditorati per gli adempimenti successivi.
ART. 17 Trattamento economico
1. Il trattamento economico spettante nei casi di distacco sindacale è disciplinato
dai rispettivi contratti collettivi dei comparti ed aree dirigenziali.
2. Sino a quando i contratti collettivi nazionali di comparto o di area non avranno
stabilito la specifica disciplina, rimangono ferme tutte le clausole previste dall'art. 7,
comma 2 del CCNL quadro transitorio stipulato il 26 maggio 1997.
3. In caso di distacco ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 5, al dirigente sindacale è
garantito.
4. In caso di fruizione di permessi sindacali, i compensi legati alla produttività
comunque denominati nei vari comparti o la retribuzione di risultato per i dirigenti
spettano al dirigente sindacale in relazione alla sua partecipazione al raggiungimento dei
risultati stessi verificati a consuntivo.
5. Ai sensi e con le modalità dell'art. 3, comma 4 del d.lgs. 16 settembre 1996, n. 564,
in caso di aspettativa sindacale, a tempo pieno o parziale, non retribuita, i contributi
figurativi accreditabili in base all'art. 8, ottavo comma della legge 23 aprile 1981, n.
155, sono gli stessi previsti per la retribuzione spettante al personale in distacco
sindacale retribuito secondo le indicazioni dei CCNL di comparto o di area dirigenziale.
PARTE III
Norme finali e transitorie
ART. 18 Tutela del dirigente sindacale
1. Il dipendente o dirigente che riprende servizio al termine del distacco o
dell'aspettativa sindacale può, a domanda, essere trasferito -con precedenza rispetto
agli altri richiedenti - in altra sede della propria amministrazione quando dimostri di
aver svolto attività sindacale e di aver avuto il domicilio nell'ultimo anno nella sede
richiesta ovvero in altra amministrazione anche di diverso comparto della stessa sede.
2. Il dipendente o dirigente che rientra in servizio ai sensi del comma 1 è ricollocato
nel sistema classificatorio del personale vigente presso l'amministrazione ovvero nella
qualifica dirigenziale di provenienza , fatte salve le anzianità maturate, e conserva,
ove più favorevole, il trattamento economico in godimento all'atto del trasferimento
mediante attribuzione "ad personam" della differenza con il trattamento
economico previsto per la qualifica del nuovo ruolo di appartenenza, fino al
riassorbimento a seguito dei futuri miglioramenti economici.
3. Il dipendente o dirigente di cui al comma 1 non può essere discriminato per
l'attività in precedenza svolta quale dirigente sindacale nè può essere assegnato ad
attività che facciano sorgere conflitti di interesse con la stessa.
4. Il trasferimento in un'unità operativa ubicata in sede diversa da quella di
assegnazione dei dirigenti sindacali indicati nell'art. 10, può essere predisposto solo
previo nulla osta delle rispettive organizzazioni sindacali di appartenenza e della RSU
ove il dirigente ne sia componente.
5. Le disposizioni del comma 4 si applicano sino alla fine dell'anno successivo alla data
di cessazione del mandato sindacale.
6. I dirigenti sindacali, nell'esercizio delle loro funzioni, non sono soggetti alla
subordinazione gerarchica prevista da leggi e regolamenti.
ART. 19 Disposizioni particolari
1. Le parti si danno atto che, in caso di affiliazione tra sigle sindacali che non dia
luogo alla creazione di un nuovo soggetto, i distacchi, permessi ed aspettative sindacali
di cui al presente contratto fanno capo solo alla organizzazione sindacale affiliante se
rappresentativa ai sensi delle vigenti disposizioni.
2. Ai fini dell'accertamento della rappresentatività , con la rilevazione dei dati
associativi riguardanti il 1998, le organizzazioni sindacali che a partire dal 1997
abbiano dato o diano vita, mediante fusione, affiliazione o in altra forma, ad una nuova
aggregazione associativa che - allo stato - non corrisponde ai requisiti previsti
dall'art. 44 comma 1 lett. c) del d.lgs. 80/1998 (imputazione al nuovo soggetto sindacale
delle deleghe delle quali risultino titolari purchè il nuovo soggetto succeda
effettivamente nella titolarità delle deleghe o che le deleghe siano comunque confermate
espressamente dai lavoratori a favore del nuovo soggetto) dovranno dimostrare di aver dato
effettiva ottemperanza al disposto della norma. In caso negativo non sarà possibile
riconoscere la rappresentatività del nuovo soggetto sindacale ai fini dell'ammissione
alle trattative per il rinnovo dei CCNL e si darà luogo all'applicazione di quanto
previsto dal comma 8 con decorrenza dall'entrata in vigore del presente accordo.
3. Nel caso del comma 2, le prerogative previste dal presente contratto vengono assegnate
al nuovo soggetto sindacale unitariamente inteso se rappresentativo. I poteri e le
competenze contrattuali - riconosciuti ai rappresentanti di tali soggetti in quanto
firmatari dei CCNL di comparto o di area dall'art. 5, comma 3 dell'accordo stipulato
il.... per la costituzione delle RSU - sono altresì, esercitati esclusivamente in nome e
per conto del soggetto firmatario e non delle singole sigle sindacali in esso confluite.
Pertanto nei contratti collettivi integrativi la sottoscrizione avviene in rappresentanza
della nuova organizzazione sindacale.
4. Nel rispetto del comma 2 ed in conseguenza degli effetti dell'art. 44 del d.lgs.
80/1993, qualora nell'ambito del nuovo soggetto si verifichi la fuoriuscita di una delle
sigle che vi aveva originariamente dato vita ovvero l'ingresso di una nuova sigla, il
mutamento produce effetti soltanto al successivo periodico accertamento della
rappresentatività previsto dal comma 5.
5. L'ARAN , salvo che nel periodo transitorio di cui all'44 del d.lgs. 80/1998, procede
all'accertamento della rappresentatività delle associazioni sindacali in corrispondenza
dell'inizio di ciascuna stagione contrattuale di riferimento nonchè all'inizio del
secondo biennio economico della stessa. A tale scopo vengono presi in considerazione i
dati associativi relativi alle associazioni sindacali risultanti nel repertorio delle
confederazioni ed organizzazioni sindacali operanti nel pubblico impiego aggiornato al 31
gennaio dello stesso anno in cui si procede alla rilevazione nonchè gli ultimi dati
disponibili relativi alle elezioni delle RSU. L'accertamento produce effetti - con le
medesime cadenze - sulla ripartizione dei distacchi e permessi.
6. Per i dirigenti sindacali delle autonome aree di contrattazione collettiva della
dirigenza restano in vigore:
Dopo la stipulazione del contratto collettivo quadro per la definizione delle aree
dirigenziali, con successivo accordo si definiranno le nuove ripartizioni dei distacchi e
permessi nonchè i regolamenti per le elezioni delle RSU relative alle medesime aree.
7. Durante il periodo transitorio previsto dall'art. 44, comma 1 lett. d) del d.lgs.
80/1998, qualora in sede decentrata non vi sia piena coincidenza tra i soggetti
riconosciuti come rappresentativi ai sensi della tabella all.... e quelli già ammessi in
base alla citata disposizione alla contrattazione decentrata, questi ultimi concorrono
all'utilizzo del contingente dei permessi limitatamente alle attività di contrattazione,
eventualmente conguagliando - nel caso di avvenuto ingresso in altre sigle sindacali
rappresentative - con i permessi a queste spettanti al fine di evitare duplicazione di
benefici.
8. Le confederazioni ed organizzazioni sindacali ammesse alle trattative nazionali con
riserva per motivi giurisdizionali, in caso di esito sfavorevole del giudizio, dovranno
restituire alle amministrazioni di appartenenza dei dirigenti sindacali il corrispettivo
economico dei distacchi e delle ore di permesso fruite e non spettanti. Analogamente si
procede nei confronti delle confederazioni ed organizzazioni sindacali in caso di
superamento dei contingenti dei distacchi - verificati annualmente a consuntivo dal
Dipartimento della Funzione pubblica ai sensi dell'art. 15 - nonché dei permessi loro
spettanti .
9.Eventuali casi di contenzioso in qualsiasi momento insorti sull'applicazione del DPCM
770\1994 relativamente alla concessione o revoca dei distacchi a causa dell'inosservanza
di procedure autorizzative preventive, purchè nel rispetto del tetto previsto, sono
risolti sulla base dell'art.14 commi 1 e 2,
ART. 20 Disposizioni transitorie
1. Nell'attuale periodo transitorio previsto dall'art. 44, comma 1 lett. g) del d.lgs.
1998, n. 80, fermo rimanendo il contingente dei permessi di competenza delle RSU , le
associazioni sindacali rappresentative, con il presente contratto, concordano di cumulare,
per i soli comparti, i permessi sindacali loro spettanti in base alla ripartizione
prevista dall'art. 9, commi 1 e 2 sino ad un massimo di_9 minuti per dipendente in
servizio.
2. Il contingente dei permessi cumulati pari a n. 269, sommato al contingente dei
distacchi attribuiti ai comparti ai sensi della tab. all. n. 1 (pari a n. 2460) è
ripartito, in via transattiva, tra tutte le associazioni sindacali rappresentative alla
data del presente contratto secondo quanto indicato nelle tabelle allegate dal n. 2 al n.
11.
3. Ai permessi cumulati sotto forma di distacchi si applicano tutte le flessibilità
previste dall'art. 7. I nominativi dei dirigenti sindacali che usufruiscono dei permessi
cumulati devono essere comunicati all' amministrazione di appartenenza ed al Dipartimento
della Funzione pubblica per gli adempimenti dell'art. 14.
4. Le tabelle di ripartizione dei distacchi e quelle dei permessi di cui all' art. 11
avranno valore sino all'entrata a regime del nuovo sistema di rappresentatività, di cui
all'art. 44 del d.lgs 80/1998, agli effetti del quale le parti concorderanno la nuova
ripartizione dei distacchi in base ai dati sulle deleghe e sui voti riportati nelle
elezioni per le RSU nel 1998, confermando o modificando i permessi cumulati del comma 2 e
la loro entità.
ART. 21 Durata
1. Il presente contratto è valido per il quadriennio 1998 - 2001. La disdetta può
essere richiesta dall'ARAN o da almeno quattro Confederazioni sindacali firmatarie del
presente contratto, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno inviata almeno sei mesi
prima della data di scadenza del quadriennio. In caso di mancata disdetta il presente
contratto si intenderà rinnovato tacitamente di anno in anno.
2. Per quanto attiene alla ripartizione dei distacchi e dei permessi il presente contratto
rispetterà le cadenze previste dagli artt. 6 e 9.
3. In caso di decisione giudiziale relativa alla ripartizione delle prerogative sindacali
previste dal presente contratto nonchè all'ammissione di nuovi soggetti, l'ARAN convoca
immediatamente le oo.ss. firmatarie per valutare le iniziative conseguenti.
ART. 22 Disapplicazioni
1. Il presente contratto sostituisce , fatto salvo quanto previsto all'art.17 comma 2,
i contratti collettivi nazionali quadro transitori stipulati il 26 e 27 maggio 1997. Dalla
data di stipulazione è, altresì, disapplicato il D.P.C.M. 25 ottobre 1994, n. 770
nonchè i Decreti del Ministro della Funzione pubblica in data 5 maggio 1995, sostituiti
dalle tabelle allegate al presente contratto.
2.Gli articoli da 2 a 4 costituiscono linee di indirizzo per i contratti collettivi dei
comparti e delle aree relativi al quadriennio 1998 - 2001 che - dopo la specifica
disciplina negoziale - provvederanno direttamente a disapplicare le norme vigenti in
materia ai sensi dell'art. 72 del d.lgs. 29/1993.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.1
In relazione all'art.4, le parti dichiarano di non aver inteso innovare rispetto a migliori condizioni di miglior favore di fatto esistenti a livello nazionale o locale.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
Le parti si danno atto che prima della stipula del presente accordo verranno affrontati e risolti i problemi relativi: