Contratto Collettivo Decentrato Nazionale
concernente
la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’A.S. 2001/2002
L'anno 2001, il giorno 23 il mese di gennaio, in Roma, presso il Ministero della Pubblica Istruzione, in sede di negoziazione decentrata a livello ministeriale,
LE PARTI CONCORDANO
per l'anno scolastico 2001-2002 il seguente contratto sulla mobilità del personale docente, educativo e A.T.A. modificativo del contratto integrativo nazionale sottoscritto il 27 gennaio 2000.
comma 2
Primo periodo
dopo le parole " docenti assunti" vengono inserite
le parole "a partire dal"
dopo le parole " per un triennio" si inserisce
" a far data dalla decorrenza giuridica della
nomina in ruolo"
Secondo periodo
dopo le parole " per un biennio" si inserisce
" a far data dalla decorrenza giuridica della
nomina in ruolo"
Terzo periodo
dopo le parole " a sede provvisoria" sono aggiunte
le parole " e quelli assunti con la sola
decorrenza giuridica (D.L. n. 240/2000 convertito con Legge 27/10/2000 n.
306)"
comma 4
secondo periodo
viene così modificato: "
Pertanto il personale impegnato in tali attività non può produrre domanda di
mobilità territoriale e professionale per un triennio a decorrere dall'adesione
al progetto e comunque nei limiti di durata dello stesso".
Ultimo periodo
dopo le parole : "il loro coinvolgimento" si
inserisce la seguente frase: " , pertanto il
personale che non sarà più impegnato nel progetto per l'anno scolastico
successivo sarà coinvolto nell'individuazione del perdente posto"
.
Il testo viene così riformulato per consentire una
maggiore leggibilità:
Le disposizioni relative alla mobilità professionale,
contenute nel contratto sottoscritto il 27/1/2000, si applicano ai docenti,
istitutori ed istitutrici con contratto a tempo indeterminato che, al momento
della presentazione della domanda, abbiano superato il periodo di prova e che
siano in possesso della specifica abilitazione per il passaggio al ruolo
richiesto ovvero, per quanto riguarda i passaggi di cattedra, alla classe di
concorso richiesta
In particolare può chiedere il passaggio:
- nel ruolo della scuola materna:
a) Il personale insegnante delle scuole elementari;
b) Il personale delle scuole secondarie di I e II grado;
c) Il personale educativo;
d) Il personale insegnante diplomato delle scuole
secondarie ed artistiche;
che sia in possesso del titolo di studio e
dell'abilitazione specifica all'insegnamento nelle scuole materne;
- nel ruolo della scuola elementare:
a) il personale insegnante delle scuole materne;
b) il personale delle scuole medie;
c) il personale insegnante nelle scuole secondarie di II
grado ed artistica appartenenti sia ai ruoli dei laureati sia ai ruoli dei
diplomati;
d) il personale appartenente ai ruoli del personale
educativo;
che sia in possesso del titolo di abilitazione
all'insegnamento nelle scuole elementari;
- nel ruolo della scuola media di I grado:
a) il personale insegnante delle scuole materne,
elementari e della scuola secondaria di secondo grado ed artistica;
b) il personale educativo;
che sia in possesso del titolo di studio prescritto e
della specifica abilitazione per le classi di concorso per le quali è prevista;
- nel ruolo della scuola secondaria di II grado ed
artistica:
a) il personale insegnante delle scuole materne,
elementari e della scuola secondaria di primo grado;
b) il personale educativo;
c) Il personale diplomato delle scuole secondarie di II
grado ed artistiche che aspirano a passare nei ruoli del personale insegnante
laureato e viceversa;
che siano in possesso del titolo di studio prescritto e
della specifica abilitazione per le classi di concorso per le quali è prevista
- nel ruolo della scuola secondaria di primo e secondo
grado, su posto di sostegno:
a) il personale insegnante ed educativo che, oltre ai
requisiti previsti per il passaggio richiesto, possiede anche lo specifico
titolo di specializzazione per l'insegnamento sul corrispondente posto di
sostegno.
Il passaggio di cattedra alle classi concorso della scuola
secondaria di primo e di secondo grado può essere richiesto:
- dai docenti, rispettivamente
titolari della scuola secondaria di primo grado e di secondo grado e dagli
insegnanti tecnico-pratici o assistenti di cattedra , che siano in possesso
della prescritta abilitazione o idoneità per la classe di concorso richiesta.
Il passaggio nel ruolo del personale educativo può essere
richiesto da:
a) insegnanti di scuola materna
b) insegnanti di scuola elementare
c) insegnanti di scuola media
d) insegnanti di istituti di istruzione secondaria di II
grado ed artistica appartenenti sia ai ruoli dei laureati sia ai ruoli dei
diplomati
che siano in possesso di un diploma di istruzione
secondaria di II grado che dia accesso a una facoltà universitaria.
Il personale A.T.A, ivi compreso quello transitato dagli
EELL, che sia in possesso dei prescritti requisiti di accesso al profilo
richiesto può aspirare al passaggio ad altro profilo della stessa area
comma 1 capoverso 4
dopo l'inciso " ....compresi i corsi previsti dalla
Legge 153/71 e le scuole europee la frase "(
vengono restituiti al ruolo di provenienza (art. 647 del D.L.vo 297/94 - artt.
18 del T.U. 12/2/1940, n. 740 e 10 del D.P.R. 23/1/1967, n. 215.);" è
sostituita da " che cessano dal collocamento fuori ruolo sono assegnati su
una sede disponibile di una provincia da loro scelta".
Comma 1 ultimo capoverso
si sostitusce l'intero capoverso con : Il
personale collocato fuori ruolo ai sensi dell'art. 26 comma 8 della L. 23
dicembre 1998 n. 448, che venga restituito al ruolo di provenienza dopo il
quinquennio di mantenimento della sede di titolarità, sarà assegnato su una
sede disponibile di loro scelta(D.L. 240/00 convertito con L.27/10/2000 n. 306).
Il personale collocato fuori ruolo ai sensi dell'Art. 26
comma 10 della L. 23 dicembre 1998 n.448 per un periodo superiore ad un anno
perde la propria sede di titolarità. Il suddetto personale all'atto del rientro
in ruolo è assegnato su una sede disponibile di sua scelta.
Alla fine del comma 1 si aggiunge il seguente capoverso:
" Il personale della scuola elementare che cessi dal
collocamento fuori ruolo disposto ai sensi dell'art. 1 comma 5 della Legge 3/8/
98 n.315, sono assegnati su una sede disponibile di una provincia da loro
scelta.
Riformulazione del comma 2 che, pertanto viene così
modificato:
"Il personale docente, ai fini dell'assegnazione
della sede di titolarità prima delle operazioni di mobilità, presenterà
domanda al competente Ufficio entro i termini stabiliti dall'O.M. sulla mobilità.
Nel caso vi siano più aspiranti allo stesso posto, troveranno applicazione gli
elementi di cui alla tabella per i trasferimenti a domanda.(1) L'assegnazione
dovrà essere disposta dal competente Ufficio entro 10 giorni dai suddetti
termini. Nell'impossibilità di assegnare le sedi richieste, per mancanza di
disponibilità, il competente Ufficio inoltrerà la domanda al sistema
informativo, al fine di assegnare la sede definitiva nel corso delle operazioni
di mobilità. Nell'ambito dei trasferimenti i predetti docenti sono considerati
senza sede definitiva e pertanto come provenienti da fuori sede rispetto a
qualunque sede richiesta. Qualora non ottengano alcuna delle preferenze espresse
nella domanda, saranno assegnati a sede definitiva sui posti residuati dopo i
trasferimenti provinciali d'ufficio dei titolari D.O.P., prima delle operazioni
della terza fase- ovvero della mobilità professionale e territoriale
interprovinciale (art.4 -Fase dei trasferimenti e dei passaggi).
Nel caso in cui il personale in questione non abbia
ottenuto alcuna sede neanche nel corso dei movimenti, verrà assegnato a sede
definitiva sui posti che si rendono disponibili dopo i trasferimenti e i
passaggi, prioritariamente rispetto al rimanente personale senza sede
definitiva.
Comma 3
viene eliminato.
(1) Il servizio prestato presso la scuola militare "Nunziatella"
di Napoli deve essere valutato come servizio prestato nel ruolo di appartenenza
ai fini dell'attribuzione dei punteggi previsti al titolo 1, lettera A) e C),
della tabella di valutazione dei trasferimenti a domanda.
Al fine di ottenere la sede durante le operazioni di mobilità
essi dovranno presentare domanda al competente ufficio scolastico provinciale di
Napoli (o di Milano per i docenti della sede staccata) entro il termine e
secondo le modalità indicate nella ordinanza sulla mobilità del personale
della scuola.
Alla fine del comma 2 inserire :
d) i posti già occupati da responsabili amministrativi e
ex insegnanti elementari collocati permanentemente fuori ruolo ai sensi
dell'art. 21 della L. 463/78, che non abbiano presentato domanda di
partecipazione ai corsi per direttori dei servizi generali o che non abbiano
concluso i corsi
L'art. 8 viene così sostituito
comma 1 punto secondo, ultimo periodo dopo le parole
"continuità didatttica si inserisce:
" o di servizio per il personale ATA "
comma 1 punto II dopo il quarto capoverso si aggiunge:
Tale precedenza si applica, anche, limitatamente al
personale A.T.A., a coloro che siano stati utilizzati nell'a.s. 2000/01 ai sensi
dell'art. 17 del contratto sulle utilizzazioni. A tal fine il personale deve
indicare nell'apposita casella del modulo-domanda l'istituzione scolastica di
utilizzazione.
comma 1 punto quarto si elimina l'ultimo periodo
comma 1 punto quinto il primo periodo viene così
riformulato:
Nel contesto della procedura dei trasferimenti viene
riconosciuta, in base all'art. 33 commi 5 e 7 della L. 104/92, richiamato
dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/94, la precedenza ai genitori anche adottivi di
portatori di handicap in situazione di gravità, ed al figlio unico, in grado di
prestare assistenza, o coniuge di persona handicappata in situazione di gravità.
Nel caso del figlio unico, tale unicità, deriva dalla circostanza - documentata
con autodichiarazione - che eventuali altri figli non sono in grado di
effettuare l'assistenza al genitore handicappato in situazione di gravità, per
ragioni esclusivamente oggettive (a mero titolo esemplificativo si indicano i
casi di sorelle e/o fratelli minori o residenti all'estero o handicappati,
ecc..) .
comma 1 punto quinto secondo periodo eliminare le parole:
"effettivamente convivente"
comma 1 dopo il punto VII viene inserito:
VII bis) PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE
AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI
Il personale chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle
amministrazioni degli enti locali a norma dell'art. 18 della legge 3.8.1999 n.
265, durante l'esercizio del mandato, ha titolo, nell'ambito della fase dei
trasferimenti intercomunali, alla precedenza nel trasferimento, purché venga
espressa come prima preferenza la sede ove espleta il proprio mandato
amministrativo. Analoga precedenza e con i predetti criteri, é loro
riconosciuta, nella fase dei trasferimenti interprovinciali ai fini del
trasferimento nella sede della provincia di espletamento del proprio mandato
amministrativo.
Tale precedenza, pertanto, non si applica alla prima fase
dei trasferimenti ed alla mobilità professionale.
Al termine dell'esercizio del mandato, qualora il
trasferimento sia avvenuto avvalendosi della precedenza in questione, detto
personale rientra nella scuola in cui risultava titolare prima del mandato e, in
caso di mancanza di posti, viene individuato quale soprannumerario.
comma 2 punto V le parole "da parte del figlio
unico" sono
sostituite con:
"figlio unico in grado di prestare assistenza"
comma 2 dopo il punto V si inserisce:
"Punto VIIbis) - personale che ricopre cariche
pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali"
comma 2 dopo l'ultimo periodo si inserisce:
" Per gli amministratori
degli enti locali tale esclusione va applicata solo durante l'esercizio del
mandato amministrativo.
Nel caso in cui la contrazione di organico sia tale da
rendere necessario anche il coinvolgimento delle predette categorie, i docenti
in questione saranno graduati seguendo l'ordine di cui sopra."
lettera a) settimo periodo dopo le parole:
"all'accertamento dell'handicap sono distinte"
si inseriscono le seguenti
:
", nelle stesse deve risultare quanto segue"
lettera a) settimo periodo dopo le parole ." A tal fine
il genitore, anche adottivo, il coniuge" si
inseriscono le seguenti:
" e il figlio unico in grado di prestare
assistenza"
lettera b) primo periodo dopo le parole "Il coniuge, il
genitore," si inseriscono le seguenti le seguenti:
" e il figlio unico in grado di prestare
assistenza"
lettera b) terzo periodo dopo le parole "L'attività di
assistenza con carattere continuativo" si inseriscono le seguenti
:
"ed in via esclusiva (Legge
53/2000 artt. 19 e 20)"
lettera b) successivamente al terzo periodo si aggiunge:
"L'assistenza continuativa esercitata in via
esclusiva dai beneficiari della precedenza ex Art. 33 commi 5 e 7 dovrà essere
effettivamente svolta all'atto di presentazione della domanda di mobilità o al
momento dell'individuazione della situazione di soprannumerarietà"
lettera c)
eliminata
al termine della lettera c) si inserisce:
"Tutte le predette certificazioni devono essere
prodotte contestualmente alle domande di trasferimento." viene
collocato alla fine dell'articolo.
comma 1 dopo le parole :"scuola secondaria di secondo
grado(D.O.S.)" si cancellano le seguenti :
"nonché ai docenti trasferiti per
compensazione"
si inserisce:
"nonché al personale di ruolo che riveste il profilo
professionale di insegnante tecnico-pratico o di assistente di cattedra,
appartenente al VI livello nell'ordinamento degli Enti Locali"
In calce al comma 2 -"nell'ordine del bollettino
ufficiale" viene sostituito con:
seguendo la tabella di viciniorità, a partire dal comune
relativo alla prima preferenza valida espressa. Qualora la prima preferenza sia
un grande distretto si prende come comune di partenza il comune sede di
distretto. Nel caso, invece, sia un grande comune si prende il primo distretto
del comune; se la preferenza è un Centro Territoriale si considera il comune
della sede amministrativa; per le preferenze provincia, D.O.P. o D.O.S. si
considera come comune di partenza il comune del capoluogo di provincia. In
mancanza di disponibilità sulle tipologie di posto suddette i docenti della
scuola elementare titolari su tipologia di posto comune e i docenti della scuola
secondaria di primo grado titolari su classe di concorso partecipano d'ufficio
sui posti di istruzione per l'età adulta seguendo la tabella di viciniorietà
dei comuni in cui vi siano sedi amministrative di centri territoriali a partire
dal comune relativo alla prima preferenza valida espressa.
In calce al comma 5 dopo le parole ogni tipo di mobilità
territoriale a domanda e d'ufficio si aggiunge:
Qualora permanga la stessa posizione di soprannumerarietà
anche per l'anno scolastico successivo, il predetto docente sarà individuato
per primo quale perdente posto."
Comma 1:
Nell'ultima riga dopo "i posti di tipo speciale" si
aggiunge:
i posti attivati presso le strutture ospedaliere
Comma 2
dopo le parole "all'inizio delle operazioni di mobilità"
si aggiunge:
" a tal fine vanno resi coerenti i tempi complessivi
dei movimenti"
comma 1
viene eliminato
comma 1 si aggiunge il testo della seguente lettera d)
:
"Nel caso in cui le succursali e/o i corsi, a seguito
del dimensionamento, confluiscano presso altre istituzioni scolastiche
funzionanti nello stesso comune, il personale docente dell'istituto che ha
subito una riduzione di classi ha titolo a transitare nell'istituto di
confluenza mediante esercizio di opzione in base alla predetta graduatoria
unica"
In calce al comma 9 si aggiunge:
'e in subordine sui posti di istruzione per l'età adulta
seguendo la tabella di viciniorietà dei comuni in cui vi siano sedi
amministrative di centri territoriali.
comma 2 alla fine viene aggiunta la seguente frase: "Ai
fini dei trasferimenti d'ufficio il punteggio viene aggiornato con i titoli in
possesso degli interessati alla data prevista per la presentazione della domanda
di trasferimento"
comma 3 le parole " i titoli in possesso degli
interessati alla data del precedente 1 settembre" sono così modificate:
'i titoli in possesso degli interessati entro il termine
previsto per la presentazione della domanda di trasferimento"
comma 12 le parole " i titoli in possesso degli
interessati alla data del precedente 1 settembre" sono così modificate:
'i titoli in possesso degli interessati entro il termine
previsto per la presentazione della domanda di trasferimento"
In calce al comma 16 si aggiunge:
In mancanza di posti disponibili, il docente verrà
trasferito sulla corrispondente classe di concorso su un Centro Territoriale
della provincia seguendo la tabella di viciniorietà dei comuni in cui vi siano
sedi amministrative di centri territoriali.
comma 1 nell'ultimo periodo dopo le parole
:"frequenza del corso di riconversione di cui" le parole
"all'articolo 2 lettera b)"
sono sostituite con:
"articolo 1 lettera a)"
comma 4 il testo è così sostituito:
"Qualora nelle predette istituzioni maschili sia
presente la semiconvittualità femminile, i posti di organico determinati dai
semiconvittori e dalle semiconvittrici sono disponibili per il trasferimento del
personale educativo in relazione al punteggio attribuito ed indipendentemente
dal ruolo di appartenenza"
comma 5 il testo è così sostituito:
"Reciprocamente negli educandati femminili dello
stato e nei convitti femminili e nei convitti femminili per sordi, qualora sia
presente la semiconvittualità maschile, i posti di organico determinati dai
semiconvittori e dalle semiconvettrici sono disponibili per il trasferimento del
personale educativo in relazione al punteggio attribuito ed indipendentemente
dal ruolo di appartenenza"
comma 3 il secondo periodo viene così modificato :
"pertanto la contrazione di organico relativa ad una
determinata tipologia di posto è compensata dalla eventuale disponibilità
sull'altra tipologia, limitatamente ai posti costituiti con sola
semiconvittualità.
Effettuazione I fase comma 1 dopo la lettera E) si
inserisce:
E1) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari delle
precedenze di cui all'art. 37 del TITOLO III del contratto sottoscritto il
27/1/2000
Effettuazione II fase comma 1 dopo la lettera E) si
inseriscono nell'ordine:
E1) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari delle
precedenze di cui all'art. 37 del TITOLO III del contratto sottoscritto il
27/1/2000;
E2) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari delle
precedenze di cui all'art. 38 del TITOLO III del contratto sottoscritto il
27/1/2000;
E3) trasferimenti
a domanda dei docenti beneficiari della precedenza prevista dall'art. 18 della
L. 3/8/1999 n. 265
Effettuazione II fase comma 1 nel terzo capoverso dopo le
parole "Nella scuola secondaria di I grado" si aggiunge:
"e II Grado"
Effettuazione III fase comma 1 punto 1 la nota 1 si
sostituisce con:
"Qualora il calcolo della predetta aliquota dia luogo
ad un numero non intero si approssima all'unità superiore"
Effettuazione III fase comma 1 punto 1 i testi delle
lettere C) e D) diventano E) e F), mentre i testi delle E) e F) diventano C) e
D)
Effettuazione III fase comma 1 punto 1 al testo della lettera
F) si aggiunge il seguente periodo:
"Passaggi di ruolo nella scuola di II grado degli
insegnanti di scuola elementare e di scuola materna della provincia utilizzati
nelle attività di tirocinio presso gli istituti magistrali e le scuole
magistrali statali, che cessino o siano cessati dalle predette attività
Dopo la lettera H) il testo " le operazioni di cui alle
precedenti lettere A),B),E),F)" viene sostituite con:
" le operazioni di cui alle precedenti lettere
A),B),C),D)"
Effettuazione III fase comma 1 punto 1 nel testo delle
lettere E) e F) dopo le parole "classi di concorso soppresse o
soprannumerarie" si inseriscono le seguenti:
"accertate numericamente come tali all'inizio delle
operazioni di mobilità".
Nel testo delle lettere E) e F) le parole "all'art2
lettera B del D.M. 231/94" sono sostituite da:
" all' art. 1 lettera A) del D.M. 231/94"
Effettuazione III fase comma 1 punto 2 Dopo le parole "I
trasferimenti interprovinciali" si eliminano le seguenti
"e le operazioni di mobilità professionale e
interprovinciale "
Effettuazione III fase comma 1 nel testo delle lettere J) e
S) dopo le parole "classi di concorso soppresse o soprannumerarie" si
inseriscono le seguenti:
"accertate numericamente
come tali all'inizio delle operazioni di mobilità".
Effettuazione III fase comma 1 tra la lettera N) e la lettera
O) si inserisce:
N1) trasferimenti
a domanda dei docenti beneficiari della precedenza prevista dall'art. 18 della
L. 3/8/1999 n. 265
Effettuazione III fase comma 1 si inserisce dopo la lettera
P) il punto 3) il seguente testo:"
3) Le operazioni di mobilità professionale
interprovinciale e di mobilità professionale residuale nella provincia, sono
effettuati sulle disponibilità destinate alla terza fase restanti dopo le
operazioni di cui ai precedenti punti 1) e 2) del presente comma, secondo
l'ordine di seguito riportato:"
Effettuazione III fase comma 1 al testo della lettera T) si
aggiunge il seguente periodo:
"nonché passaggi di ruolo e di cattedra provinciale
dei docenti non soddisfatti nelle operazioni di cui al punto 1) a causa del
limite numerico del 50% delle disponibilità di terza fase. In tale operazione
gli aspiranti al movimento verranno graduati in stretto ordine di
punteggio."
Tab. A punto I lettera C1 le parole
"per un triennio" sono sostituite con le
seguenti:
"per un solo triennio"
Tab. A punto I lettera D dopo le parole
"domanda di trasferimento o passaggio"
viengono inserite le seguenti:
"verrà riconosciuto,dopo il predetto triennio, una
tantum,un punteggio aggiuntivo
Tab. B punto I lettera C1 le parole
"per un triennio" sono sostituite con le
seguenti:
"per un solo triennio"
Tab. B punto I lettera D dopo le parole "domanda di
trasferimento o passaggio" viengono inserite le seguenti:
"verrà riconosciuto, dopo il predetto triennio, una
tantum,un punteggio aggiuntivo
VALUTAZIONE DELLE ANZIANITA' DI SERVIZIO
Nella nota (7) lettera A dopo "titolarità del
docente" si aggiunge:
Tale punteggio spetta anche nel caso in cui nel comune di
ricongiungimento non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che
non comprendano l'insegnamento del richiedente) e lo stesso risulti viciniore
alla sede di titolarità.
VALUTAZIONE DEI TITOLI GENERALI
Nella nota (10) lettera B si aggiunge:
Tale punteggio spetta anche per l'accesso a tutte le
classi di concorso appartenenti allo stesso ambito disciplinare per il quale si
è conseguita l'idoneità in un concorso ordinario per esami e titoli
comma 2 le parole "nell'ordine del Bollettino
ufficiale delle scuole" vengono sostitute con :
"seguendo la tabella di viciniorità, a partire dal
comune relativo alla prima preferenza valida espressa. Qualora la prima
preferenza sia un grande distretto si prende come comune di partenza il comune
sede di distretto. Nel caso, invece, sia un grande comune si prende il primo
distretto del comune; se la preferenza è un Centro Territoriale si considera il
comune della sede amministrativa; per le preferenze provincia si considera come
comune di partenza il comune del capoluogo di provincia. Qualora non trovino
posto nelle scuole della provincia di titolarità verranno assegnati sui Centri
Territoriali della provincia seguendo la tabella di viciniorietà dei comuni in
cui vi siano sedi amministrative di centri territoriali a partire dal comune
relativo alla prima preferenza valida espressa.
comma 3
viene eliminato
In calce al comma 6 si aggiunge:
Qualora permanga una posizione di soprannumerarietà anche
per l'anno scolastico successivo, il predetto personale sarà individuato per
primo quale perdente posto."
viene eliminato
In applicazione dell'art. 8, comma 2 dell'accordo A.R.A.N. - OO.SS. del 20 luglio 2000 (sottoscritto in attuazione dell'art. 8 della L. 3/5/1999, n. 124) il personale A.T.A. di ruolo già assunto dagli Enti Locali con rapporto di lavoro a tempo parziale , può a domanda, essere trasferito per l'a.s. 2001/2002 su posti di lavoro a tempo pieno dello stesso profilo, purchè vi sia la relativa disponibilità di posto.
Gli Assistenti tecnici di ruolo transitati dagli EE.LL. in possesso dei requisiti possono fare domanda di trasferimento per l'area professionale di attuale assegnazione o per altra area tecnica per la quale hanno titolo. Qualora non siano in possesso del titolo di studio, i predetti assistenti tecnici permangono nell'istituzione scolastica ove hanno prestato servzio nell'a.s. 2000/2001. Tale personale dovrà essere riqualificato attraverso i corsi di riconversione professionale previsti dall'art. 57 del C.C.D.N. del 27/1/2000 al fine di acquisire la titolarità di area tecnica.
Comma 1:
dopo il punto 3 si aggiunge :
4) i posti già occupati da responsabili amministrativi ed
ex- insegnanti elementari collocati permanentemente fuori ruolo ai sensi
dell'art. 21 della L. 463/78 che non abbiano presentato domanda di
partecipazione ai corsi per direttore dei servizi generali e amministrativi o
che non abbiano concluso i corsi stessi).
Il comma 6 e sostituito con:
Ai fini del computo del numero massimo dei trasferimenti
interprovinciali e dei passaggi di profilo che possono essere effettuati per
ogni singola provincia e per ciascun profilo, dovranno essere effettuate le
operazioni di seguito indicate. Dal numero complessivo dei posti di organico di
diritto, ivi compresi quelli attivati presso i centri territoriali, debbono
essere detratti :
A. totale A.T.A. di ruolo con sede definitiva e A.T.A. di
ruolo ancora in attesa di sede definitiva;
B. personale in soprannumero sull'organico provinciale;
C. accantonamenti da effettuare per le procedure
concorsuali in atto e per la chiamata diretta (L.68 del 12.3.1999).
Nel comma 7 dopo "trasferimenti in altra provincia"
aggiungere:
"e dei passaggi di profilo"
Il personale A.T.A di cui alla lettera M) dell'art. 14 comma 1 del C.C.D.N. sulle utilizzazioni dell'11/7/2000 che con la partecipazione agli appositi corsi ha acquisito il profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi, ai fini della mobilità a domanda e d'ufficio, sarà considerato senza sede e trattato nella seconda fase dell'ordine delle operazioni
In calce al comma 1 si aggiunge:
nel caso abbia espresso la volontà del mantenimento della
sede di cui al comma 6 del precedente art. 50 è
tenuto a presentare la dichiarazione di perdente posto.
Nel comma 11 alla 3° riga dopo "del singolo
comune" si aggiunge:
"o distretto (per i comuni comprendenti più
distretti)"
In calce al comma 11 si aggiunge:
Successivamente i trasferimenti d'ufficio saranno disposti
sui Centri Territoriali della provincia secondo la tabella di viciniorietà.
Qualora non vi siano posti disponibili nell'intera provincia, il personale A.T.A.,
rimarrà in soprannumero sull'organico provinciale
In calce al punto A del comma 16 si aggiunge:
- completate le operazioni di cui sopra, il personale che
non ha potuto, ottenere la titolarità nell'istituto nel quale è confluita la
sua sede di servizio (plesso, sezione staccata ecc..) può, ove vi sia la
disponibiltà del relativo posto, essere riassegnato, a domanda, a tale sede nel
rispetto della graduatoria unica e comunque prima delle operazioni di mobilità
Viene inserito il comma 1:
Il personale in soprannumero sull'organico provinciale è
tenuto a presentare domanda di movimento. Qualora lo stesso non presenti domanda
di movimento, o se nessuna delle preferenze espresse è disponibile, verrà
trasferito d'ufficio.
Il comma 1 diventa comma 2
Viene inserito il comma 3:
Il personale in oggetto partecipa alle operazioni di
mobilità nella II e III fase nell'ordine delle operazioni riportato
nell'allegato F ad eccezione del riassorbimento nella scuola di titolarità,
come indicato al precedente comma 2.
Comma 5
viene eliminato
Nella 7° riga dopo " procedure concorsuali in atto e
per il persoale in soprannumero" si aggiunge:
compreso quello dell'art. 56
Nella 11° riga dopo " nell'ambito della stessa area
professionale " si aggiunge:
come riportato nell'allegato (F) del contratto
sottoscritto il 27/1/2000
L'allegato E viene sostituito con:
TABELLA DEI TRASFERIMENTI A DOMANDA E D'UFFICIO (1)
I - anzianità di servizio:
Tipo di servizio | Punteggio |
A) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio effettivamente prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel profilo professionale di appartenenza (2) (a) (per i trasferimenti a domanda è da computarsi fino alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda) | Punti 2 |
B) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio non di ruolo o di altro servizio riconosciuto o riconoscibile (3)(a) | Punti 1 |
C) Per ogni anno o frazione superiore ai 6 mesi di servizio di ruolo effettivamente prestato a qualsiasi titolo in Pubbliche Amministrazioni o negli Enti Locali (b) | Punti 1 |
D) Per ogni anno intero di servizio
prestato nel profilo di appartenenza senza soluzione di continuità per
almeno un triennio nella scuola di attuale titolarità (4) (in aggiunta
a quello previsto dalle lettere A) e B) (c)
Entro il quinquennio ............................................................................... Oltre il quinquennio ................................................................................ |
Punti 8 Punti 12 |
E) Per ogni anno intero di servizio di ruolo prestato nel profilo di appartenenza nella sede di attuale titolarità senza soluzione di continuità (4Bis) in aggiunta a quello previsto dalle lettere A) e B) e, per i periodi che non siano coincidenti, anche alla lettera D) (c) (valido solo per i trasferimenti d'ufficio) | Punti 4 |
F) A coloro che per un triennio a
decorrere dalle operazioni di mobilità per l'a.s.2000/01, non
presentano domanda di trasferimento o passaggio, viene riconosciuto, una
tantum, un punteggio aggiuntivo a quello previsto dalle lettere A) e B)
, C) e D)
(tale punteggio viene riconosciuto anche a coloro che presentano domanda condizionata, in quanto soprannumerari; la richiesta, nel quinquennio, di rientro nella scuola di precedente titolarità fa maturare regolarmente il predetto punteggio aggiuntivo. Esso è da attribuire solo alla scadenza del triennio decorrente dall'a.s. 2000/01) |
Punti 40 (a) Tale servizio è riconosciuto sia al personale ATA già statale, che a quello proveniente dagli enti locali. |
II - ESIGENZE DI FAMIGLIA (4TER) (5) (5 bis):
Tipo di esigenza | Punteggio |
A) per ricongiungimento o riavvicinamento al coniuge ovvero, nel caso di personale senza coniuge o separato giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento o riavvicinamento ai genitori o ai figli (5) | Punti 24 |
B) per ogni figlio di età da zero a sei anni (6) | Punti 16 |
C) per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età (6) ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro | Punti 12 |
D) per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, ovvero del coniuge o del genitore totalmente o permanentemente inabili al lavoro, che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto (7)(1), nonché per l'assistenza dei figli tossicodipendenti sottoposti ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia (art.122 - comma III - D.P.R. 309/90), o presso le strutture pubbliche e private di cui agli artt.114 - 118 - 122 D.P.R. 309/90, qualora il programma comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura medesima (8) | Punti 24 |
III - Titoli generali:
Tipo di titolo | Punteggio |
A) per l'inclusione nella graduatoria di merito di concorsi per esami per l'accesso al ruolo di appartenenza (9) | Punti 12 |
B) per l'inclusione nella graduatoria di merito di concorsi per esami per l'accesso al ruolo di livello superiore a quello di appartenenza(10) | Punti 12 |
NOTE
(1) A norma della legge 04/01/1968, n.15, modificata
dalla legge 11/05/1971, n.390, l'interessato può comprovare con dichiarazione
personale in carta libera l'esistenza dei figli minorenni (precisando in tal
caso la data di nascita), lo stato di celibe, nubile, coniugato, vedovo o
divorziato e il rapporto di parentela con le persone con cui chiede di
ricongiungersi o riavvicinarsi. Analogamente con dichiarazione personale può
essere comprovata l'esistenza di un figlio maggiorenne, permanentemente inabile
al lavoro. La residenza del familiare deve essere comprovata con normale
certificazione o con dichiarazione personale redatta ai sensi della legge 15/68.
Deve essere documentato con certificato rilasciato dall'istituto di cura, il
ricovero permanente del figlio, del coniuge ovvero del genitore minorato. Il
bisogno per i medesimi di cure continuative, tali da comportare di necessità la
residenza nella sede dell'istituto di cura deve essere, invece, documentato con
certificato rilasciato da ente pubblico ospedaliero o da medico provinciale o
dall'ufficio sanitario o da una commissione medico-militare; in questo caso,
l'interessato dovrà altresì comprovare, con dichiarazione personale redatta in
conformità dell'art.20 della legge 04/01/1968, n.15, che il figlio, il coniuge
o gli altri familiari minorati possono essere assistiti soltanto nel comune
richiesto in quanto nella sede di titolarità non esiste un istituto di cura
presso il quale i medesimi possono essere assistiti. Per l'attribuzione dei
punteggi previsti per l'anzianità di servizio - punto i, lettere a), b), c) e
d) - agli insegnanti elementari collocati permanentemente fuori ruolo ai sensi
dell'art.21 della legge del 09/08/1978, n.463, è valutato il servizio prestato
nella carriera di appartenenza, sia in qualità di insegnante elementare sia con
mansioni di responsabile amministrativo. Ai fini della validità della
certificazione richiesta si richiama quanto disposto dalla legge n.127 del
17/05/1997, modificata ed integrata dalla legge n.191 del 16/06/1998, dalla c.m.
349 emanata il 07/08/1998 dal Ministero della Pubblica Istruzione contenente
indicazioni operative sulle certificazioni, nonché dal D.P.R. 20/10/1998 n.403
(regolamento di attuazione degli artt.1, 2 e 3 della legge 15/05/97 n.127).
(2) E' valutato il periodo coperto da decorrenza giuridica
della nomina purché sia stato prestato effettivo servizio nello stesso profilo
professionale. Sono comunque valutati con il punteggio previsto dalla presente
voce i seguenti servizi:
- il servizio di ruolo prestato
quale assistente di scuola materna per il personale iscritto nei ruoli della
carriera esecutiva ai sensi dell'art.8 della legge n.463/78; il servizio di
ruolo prestato quale accudiente di convitto dal personale transitato nella terza
qualifica funzionale ai sensi dell'art.49 della legge n.312/80;
- il servizio prestato nel
profilo di provenienza per il personale trasferito nell'attuale profilo, ai
sensi dell'art.19 del D.P.R. 399/88 e dell'art.38 del D.P.R. 209/87;
- il servizio prestato nel ruolo
di provenienza per il personale trasferito nel profilo di attuale appartenenza
per effetto dell'art.200 del T.U. approvato con D.P.R. 10/01/1957, n.3, purché
il ruolo di provenienza fosse compreso fra quelli elencati nella tabella a
annessa al D.P.R. 31/05/1974, n. 420 ovvero tra quelli corrispondenti
dell'amministrazione centrale e periferica
- i servizi di ruolo prestati
indifferentemente nei ruoli confluiti nei singoli profili professionali previsti
dal D.P.R. 07/03/1985 n.588 (per l'ausiliario, i servizi prestati nei ruoli dei
bidelli, dei custodi e degli accudienti; per il guardarobiere, il servizio
prestato nei ruoli dei guardarobieri e degli aiutanti guardarobieri; per il
collaboratore amministrativo, il servizio prestato nei ruoli degli applicati di
segreteria e dei magazzinieri). Il servizio effettivamente prestato nelle scuole
o istituti situati nelle piccole isole relativo ad ogni mese o frazione
superiore a 15 giorni, deve essere raddoppiato. Al personale A.T.A. di ruolo
collocato in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni ai sensi
dell'art.2 della legge 13/08/19841994, n.476, per la frequenza di dottorato di
ricerca o in quanto assegna-tario di borse di studio da parte di amministrazioni
statali, enti pubblici, stati stranieri, enti od organismi internazionali, è
valutato con il punteggio previsto dalla presente voce il periodo della durata
del corso o della borsa di studio.
- Agli insegnanti elementari
collocati permanentemente fuori ruolo, ai sensi dell'art.21 della legge
9.8.1978,n.463 è valutato il servizio prestato nella carriera di appartenenza,
sia in qualità di insegnante elementare sia con mansioni di responsabile
amministrativo.
- in applicazione dell'art. 3,
comma 6, dell'accordo A.R.A.N. / OO.SS. del 20/7/2000 sottoscritto ai sensi
dell'art. 8 della L. 124/99, il servizio prestato dai collaboratori scolastici
negli asili nido degli Enti Locali è assimilato a tutti gli effetti a quello
prestato nelle scuole materne, elementari o secondarie dgli stessi enti,
considerato che l'assegnazione ad una tipologia di scuola era disposta sulla
base di un'unica graduatoria in relazione alle esigenze di servzio dell'ente
stesso.
- Tali servizi sono riconosciuti
nelle lettere A) e B).
- Per ogni anno prestato nei
Paesi in via di sviluppo il punteggio è raddoppiato .
(3) Con il punteggio previsto dalla presente voce vanno
valutati i seguenti servizi o periodi:
- Il servizio non di ruolo ed il
servizio militare riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera ai sensi
del D.P.R. n. 420/74 e della legge n.958/86, nonché' il servizio di ruolo
prestato in carriera immediatamente inferiore nella misura prevista dall'art.4
comma 13, del D.P.R. n.399/88. Sono valutabili anche i servizi il cui
riconoscimento sia richiesto da personale ancora in periodo di prova;
- il periodo di anzianità
derivante da decorrenza giuridica della nomina antecedente alla decorrenza
econo-mica nel caso in cui non sia stato prestato effettivo servizio. Devono
essere considerati come anni interi i periodi corrispondenti agli anni
scolastici la cui durata risulti inferiore ai 12 mesi per effetto di variazione
della data di inizio disposta da norme di legge. Il servizio effettivamente
prestato nelle scuole o istituti situati nelle piccole isole, relativo ad ogni
mese o frazione superiore a 15 giorni, deve essere raddoppiato.
(4) Ai fini del calcolo del punteggio di perdente posto si
prescinde dal computo del triennio.Si precisa che per l'attribuzione del
punteggio devono concorrere, per gli anni considerati, la titolarità nel
profilo di attuale appartenenza ed eventualmente nel ruolo o nei ruoli confluiti
nel medesimo profilo (con esclusione pertanto sia del periodo di servizio
pre-ruolo sia del servizio coperto da decorrenza giuridica retroattiva della
nomina) e la prestazione del servizio nella scuola di titolarità. Il punteggio
in questione va attribuito anche in tutti i casi in cui il periodo di mancata
prestazione del servizio nella scuola di titolarità è riconosciuto a tutti gli
effetti nelle norme vigenti come servizio di istituto validamente prestato nella
medesima scuola. Conseguentemente, a titolo esemplificativo, il punteggio per la
continuità di servizio deve essere attribuito nei casi di congedi ed
aspettative per motivi di salute, per gravidanza e puerperio, per servizio
militare di leva o per il sostitutivo servizio civile, per mandato politico, nel
caso di comandi, di esoneri dal servizio previsti dalla legge per i componenti
del consiglio nazionale della pubblica istruzione, di esoneri sindacali, di
utilizzazione presso i distretti scolastici, etc. Si precisa inoltre, che, nel
caso di sdoppiamento, o di aggregazione di istituti, la titolarità ed il
servizio relativi alla scuola di nuova istituzione devono ricongiungersi alla
titolarità ed al servizio relativi alla scuola sdoppiata o aggregata al fine
dell'attribuzione del pun-teggio in questione. Non interrompe la continuità del
servizio, altresì, la utilizzazione in altra scuola del personale in
soprannumero nella scuola di titolarità, nell'utilizzazione ottenu-ta con
precedenza a seguito di sdoppiamento, soppres-sione, autonomia o aggregazione
delle unità scolastiche. Parimenti, non interrompe la continuità del servizio,
il trasferimento del personale in quanto soprannumerario, qualora il medesimo
ottenga nel quinquennio immediatamente successivo il trasferimento nel
precedente istituto di titolarità, ed abbia prodotto, in ciascun anno, domanda
per rientrare nella scuola di precedente titolarità. In ogni caso non deve
essere considerata interruzione della continuità del servizio nella scuola di
titolarità la mancata prestazione del servizio per un periodo di durata
complessiva inferiore a sei mesi in ciascun anno scolastico.
(4bis) Si precisa che il punteggio in questione va
attribuito anche nei casi in cui l'interessato abbia usufruito del
riconoscimento della continuità del servizio qualora il medesimo ottenga il
rientro nella sede di precedente titolarità in cui sia ubicata la scuola dalla
quale sia stato trasferito d'ufficio e tale rientro si realizzi prima della
scadenza del quinquennio.
(4ter) Ai fini della formulazione della graduatoria per
l'individuazione del soprannumerario, le esigenze di famiglia, da considerarsi
in questo caso come esigenze di non allontanamento dalla scuola e dal comune di
attuale titolarità, sono valutate nella seguente maniera:
lettera a) (ricongiungimento al coniuge, etc..) vale
quando il familiare è residente nel comune di titolarità del soprannumerario;
tale punteggio spetta anche per il comune viciniore a quello di residenza del
familiare, a condizione che in quest'ultimo comune non esistano altre
istituzioni scolastiche alle quali possa accedere il personale interessato. Per
gli assistenti tecnici tale ipotesi si realizza nel caso di mancanza di
istituzione scolastica nella quale siano istituiti posti relativi a laboratori
compresi nell'area di appartenenza degli interessati;
lettera b) e lettera c) valgono sempre;
lettera d) (cura e assistenza dei figli minorati, etc..) vale quando il comune in cui può essere prestata l'assistenza coincide con il comune di titolarità del soprannumerario.
il punteggio cosi' calcolato viene utilizzato anche
nelle operazioni di trasferimento d'ufficio del soprannumerario.
(5) Il punteggio spetta per il comune di residenza dei
familiari a condizione che essi, alla data di sottoscrizione del presente
contratto, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre
mesi. La residenza della persona alla quale si chiede il ricongiungimento deve
essere documentata con certificato anagrafico o con dichiarazione personale
redatta ai sensi della legge 15/68 nei quali dovrà essere indicata la
decorrenza dell'iscrizione stessa. Si prescinde dall'iscrizione anagrafica
quando si tratta di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei
tre mesi antecedenti alla data di pubblicazione dell'ordinanza. In tal caso ai
fini dell'attribuzione del punteggio la dichiarazione personale redatta ai sensi
della citata legge 15/68 dovrà contenere l'anzidetta informazione. I punteggi
per le esigenze di famiglia di cui alle lettere a), b), c), d) sono cumulabili
fra loro.
(5 bis) Per i soli trasferimenti a domanda, le situazioni
di cui al presente titolo non si valutano per i trasferimenti nell'ambito della
stessa sede ( per sede si intende "comune")
(6) l'età è riferita al 31 dicembre dell'anno in cui
si effettua il trasferimento. Si considerano anche i figli che compiono i 6 anni
o i 18 anni entro il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il trasferimento.
(7) la valutazione e' attribuita nei seguenti casi:
a) figlio minorato ovvero coniuge o genitore, ricoverati
permanentemente in istituto di cura;
b) figlio minorato, ovvero coniuge o genitore, bisognosi
di cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare la necessità
di risiedere nella sede dell'istituto medesimo.
(8) Per l'attribuzione del punteggio gli interessati
devono produrre una dichiarazione, in carta libera, rilasciata rispettivamente
dal medico di fiducia o dal responsabile delle strutture, abilitate ai sensi del
D.P.R. 309/90, attestante la partecipazione dei figli tossicodipendenti ad un
programma terapeutico e socio-riabilitativo comportante di necessità il
domicilio nella sede dei genitori
(9) Il punteggio è attribuito esclusivamente al personale
appartenente al profilo professionale di responsabile amministrativo/direttore
dei servizi generali ed amministrativi. Il punteggio é attribuito anche per
l'inclusione nella graduatoria di merito dei concorsi riservati di cui
all'art.557 D.L.vo 297/94.
(10) il punteggio e' attribuito al personale appartenente
a profilo professionale diverso da quello di responsabile
amministrativo/direttore dei servizi generali ed amministrativi ed è attribuito
per l'inclusione nella graduatoria di merito dei concorsi a posti, nella scuola
statale, di personale A.T.A. di livello o area superiore, sia ordinari che
riservati per esami o per esami e titoli.
Dopo I FASE si aggiunge:
le operazioni di cui alla prima fase comprendono tanti movimenti quanti sono i comuni della provincia. A tale fase partecipano anche i titolari dei centri territoriali nell'ambito del comune cui appartiene la sede amministrativa del centro territoriale di titolarità. Nell'ambito di questa fase l'ordine delle operazioni dei movimenti sarà il seguente:
Dopo la lettera D1) si aggiunge:
D2) | Trasferimenti, a domanda, del personale appartenente al profilo di assistente tecnico che si muova su un'area diversa da quella di titolarità, beneficiario delle precedenze di cui al punto III) - 1) dell'art. 9, titolo I del contratto del 27/1/2000. |
D3) | Trasferimenti a domanda in sede del personale appartenente al profilo di assistente tecnico che si muova su un'area diversa da quella di titolarità, (1) (2); nell'ambito di tale operazione si applica la precedenza di cui al punto VI) di cui all'art. 9, comma 1 - titolo I - del contratto del 27!/2000 |
Dopo la lettera E) si aggiunge
E1) | Trasferimenti del personale perdente posto appartenente al profilo di assistente tecnico che si muova su un'area diversa rispetto a quella di titolarità, trasferito d'ufficio, o a domanda in quanto soprannumerario, nell'ultimo quinquennio - compreso il personale di cui all'art. 56 (5) -, che abbia prodotto domanda per rientrare nel comune di precedente titolarità, di cui al punto IV) dell'art. 9 - titolo I - del contratto del 27/1/2000. In caso di più aspiranti, gli interessati devono essere graduati con il punteggio spettante per il trasferimento a domanda (3) (4). |
Dopo la lettera F) si aggiunge:
F1)Trasferimenti
d'ufficio in sede del personale soprannumerario appartenente al profilo di
assistente tecnico che si muova su un'area diversa rispetto a quella di
titolarità, rispetto alle dotazioni dell'organico di diritto determinate per
l'anno scolastico cui si riferisce il trasferimento che non abbia prodotto
domanda o che, pur avendola prodotta, non abbia ottenuto le scuole richieste
(2).
Dopo II fase si aggiunge:
La seconda fase del movimento concerne i trasferimenti da
un comune all'altro della provincia nei confronti dei titolari nella provincia
medesima. A tale fase partecipano anche i titolari dei centri territoriali per
sedi di comuni diversi rispetto a quello cui appartiene la sede amministrativa
del centro territoriale
Dopo la lettera A) si aggiunge:
A1)Trasferimenti d'ufficio da fuori sede del personale
appartenente al profilo di assistente tecnico che si muova un'area diversa da
quella di titolarità soprannumerario rispetto alle dotazioni dell'organico di
diritto determinate per l'anno scolastico cui si riferisce il trasferimento che
non abbia prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non abbia ottenuto le
scuole richieste (2);
Nelle lettere B1), B2), B3), B4) si elimina la frase:
nel rispetto delle precedenze previste dal presente
accordo
Dopo la lettera B4) si aggiunge:
B4 bis | Trasferimenti a domanda del personale beneficiario di cui all'art. 9 titolo 1 punto VII bis |
Dopo la lettera B5) si aggiunge:
B6) | Trasferimenti a domanda da fuori sede, del personale appartenente al profilo di assistente tecnico che si muova un'area diversa da quella di titolarità beneficiario delle precedenze di cui al punto III) dell'art. 9 - titolo I - del contratto del 27/1/2000 (1), nell'ambito della provincia |
B7) | Trasferimenti a domanda da fuori sede, del personale appartenente al profilo di assistente tecnico che si muova un'area diversa da quella di titolarità beneficiario delle precedenze di cui al punto V) dell'art. 9 - titolo I - del contratto del 27/1/2000 (1), nell'ambito della provincia |
B8) | Trasferimenti a domanda da fuori sede, del personale appartenente al profilo di assistente tecnico che si muova un'area diversa da quella di titolarità beneficiario delle precedenze di cui al punto VI) dell'art. 9 - titolo I - del contratto del 27/1/2000 (1), nell'ambito della provincia |
B9) | Trasferimenti a domanda da fuori sede, del personale appartenente al profilo di assistente tecnico che si muova un'area diversa da quella di titolarità beneficiario delle precedenze di cui al punto VII) dell'art. 9 - titolo I - del contratto del 27/1/2000 (1), nell'ambito della provincia |
B10) | Trasferimenti a domanda da fuori sede, del personale appartenente al profilo di assistente tecnico che si muova un'area diversa da quella di titolarità beneficiario delle precedenze di cui al punto VII bis) dell'art. 9 - titolo I - nell'ambito della provincia |
B11) | Trasferimenti a domanda da fuori sede, del personale appartenente al profilo di assistente tecnico che si muova un'area diversa da quella di titolarità che non usufruisce di alcuna precedenza |
Dopo la III FASE si aggiunge:
Le operazioni di mobilità relative alla terza fase
vengono realizzate secondo l'ordine seguente nel rispetto delle aliquote di cui
al comma 7 dell'art. 6 (parte comune) del contratto sottoscritto del 27/1/2000
Dopo la lettera A) si aggiunge:
A1 | Trasferimenti in provincia a domanda nel ruolo provinciale dei direttori dei servizi generali ed amministrativi delle Accademie e Conservatori |
Dopo la lettera B4) si aggiunge:
B4 bis | Trasferimenti a domanda del personale beneficiario di cui all'art. 9 titolo 1 punto VII bis |
In vista della prossima tornata negoziale e nel contesto
di attuazione dei processi di riforma e, in particolare, dell'introduzione
dell'organico funzionale in tutte le istituzioni scolastiche autonome, le parti
condividono l'esigenza di operare tutti gli approfondimenti e le analisi
necessarie per rivedere, in un'ottica di omogeneizzazione, gli istituti
contrattuali e le tabelle di valutazione relative alla mobilità del personale.
Le parti convengono, altresì, sulla necessità di ridefinire
i criteri di individuazione del soprannumero e di riassegnazione delle titolarità
nell'eventualità di nuove operazioni di dimensionamento.