Circolare Ministeriale 6 maggio 1998, n. 218
Oggetto: Trasmissione O.M. n. 217 del 6.5.98 - Criteri di procedura di mobilità intercompartimentale
L'ordinanza che si allega, inviata ai
prescritti controlli e redatta secondo i criteri contenuti nel
C.C.D.N. stipulato il 20 aprile, disciplina la presentazione
della domanda di trasferimento nei ruoli dell'INPS - VII
qualifica funzionale, da parte del personale docente appartenente
a classi di concorso in esubero per le quali nell'attuale
ordinamento (tab. A annessa al D.M. 24.11.94) è previsto il
diploma di laurea come titolo di accesso.
La domanda di trasferimento in argomento dovrà essere inviata da
parte degli interessati entro il 5 giugno prossimo al
Provveditore agli studi della provincia di servizio, il quale nei
successivi 30 giorni formulerà una graduatoria da utilizzare per
la stipula del contratto di lavoro con l'INPS a far data da l°
settembre del corrente anno.
Si fa riserva di comunicare eventuali variazioni che si rendesse
necessario adottate a seguito dell'attività di controllo.
Il Capo di Gabinetto
Ordinanza Ministeriale 6 maggio 1998, n. 217
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE D'INTESA CON IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA E IL PRESIDENTE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
VISTO il C.C.D.N.
concernente i criteri di procedure di mobilità
intercompartimentale volontaria del personale scolastico
sottoscritto il giorno 11.3.98 in Roma, presso il Ministero della
P.I. tra la delegazione di parte pubblica per la negoziazione
decentrata a livello ministeriale ed i rappresentanti delle
OO.SS.;
CONSIDERATO che l'Istituto della Previdenza Sociale ha comunicato
al Dipartimento della Funzione Pubblica e a questo Ministero le
vacanze di 1.511 posti disponibili per la VII qualifica
funzionale per la mobilità intercompartimentale;
RITENUTO necessario avviare le procedure di detta mobilità prima
che si concludano le operazioni di mobilità interna del comparto
scuola, a norma del C.C.D.N., sottoscritto il 20.1.98; SENTITE le
OO.SS.;
ORDINA
Art. 1
Le vacanze di posti disponibili, per la mobilità segnalate dall'INPS, sono indicate nell'elenco allegato (allegato A) che individua la distribuzione dei posti riferita alle sedi di servizio in ambito provinciale e regionale.
Art. 2
Il personale interessato al trasferimento presso una delle sedi dell'INPS presenta, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di emanazione della presente Ordinanza, domanda in carta semplice al Provveditore agli Studi della provincia presso cui presta servizio.
Art. 3
Possono presentare domanda di mobilità intercompartimentale esclusivamente i docenti appartenenti a classi di concorso in esubero, rispetto alla dotazione organica provinciale e che siano in possesso di laurea ovvero appartengano a classi di concorso per le quali nell'attuale ordinamento scolastico è previsto il diploma di laurea come titolo di studio di accesso.
Art. 4
Nella domanda gli aspiranti alla mobilità intercompartimentale, oltre alle sedi di servizio richieste, segnate in stretto ordine di preferenza, devono indicare:
Per le dichiarazioni di cui ai punti b) c) d) si dovrà tener conto delle singole voci previste nelle tabelle di valutazione per i trasferimenti a domanda di cui al C.C.D.N. vigente in materia di mobilità interna (allegato b).
Art. 5
Il Provveditore agli Studi,
accertata l'appartenenza del docente a classe di concorso in
esubero entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine di
presentazione della domanda, formulerà un'unica graduatoria in
base ai titoli di servizio, di studio ed alle esigenze di
famiglia, con i punteggi già stabiliti nelle tabelle dei
trasferimenti a domanda allegate al C.C.D.N. vigente in materia
di mobilità interna, ovvero, se la domanda è presentata per
sede diversa, la trasmetterà attestando il possesso dei
requisiti richiesti dall'art. 3 e munita dell'esatto punteggio al
Provveditore agli Studi della provincia richiesta.
Saranno riconosciute le precedenze previste dalla normativa
vigente in materia di mobilità interna; a parità di punteggio
si darà precedenza secondo l'età anagrafica.
Il docente appartenente alla stessa provincia ha precedenza
nell'ordine rispetto a:
Art. 6
6.1 Con apposito decreto il
Provveditore agli Studi, individua, sulla base della graduatoria,
il docente destinatario del contratto da stipularsi con l'INPS
avente effetto dal 1 settembre dell'anno in cui si svolge la
procedura di mobilità;
6.2 Il docente è collocato nei ruoli dell'INPS alla VII
qualifica funzionale, conservando l'anzianità maturata e il
trattamento economico in godimento, all'atto del trasferimento,
se più favorevole oltre ai trattamenti accessori previsti per il
personale dello stesso INPS;
6.3 Il docente che ha fruito della procedura di mobilità
intercompartimentale è tenuto a frequentare i corsi di
formazione organizzati dall'INPS.
Art. 7
7.1 Avverso le graduatorie
formulate dal Provveditore, è ammesso reclamo al Provveditore
stesso entro 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria
medesima, trascorso tale termine, la graduatoria è definitiva.
7.2 Avverso il decreto provveditoriale di individuazione del
docente destinatario delle procedure di mobilità
intercompartimentale, in quanto atto definitivo, sono esperibili,
esclusivamente ricorso straordinario al Capo dello Stato o
ricorso giurisdizionale.
La presente Ordinanza sarà soggetta ai controllo di legge.
Il Ministro
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO NAZIONALE CONCERNENTE I CRITERI DI PROCEDURE DI MOBILITA' INTERCOMPARTIMENTALE VOLONTARIA DEL PERSONALE SCOLASTICO
L'anno 1998, il giorno 11, il mese di marzo, in Roma, presso il Ministero della Pubblica Istruzione, in sede di negoziazione decentrata a livello ministeriale,
TRA
la delegazione di parte pubblica per la negoziazione decentrata a livello ministeriale i rappresentanti della delegazione sindacale, risultanti dall'allegato al presente contratto.
NEL QUADRO
delle misure specifiche atte
a consentire forme di mobilità intercompartimentale, previste
nell'intesa Governo OO.SS. sottoscritta il 10.12.97, allo scopo
di valorizzare la funzione dei docenti e del loro ruolo nella
società;
in relazione alle linee di indirizzo delle disposizioni di cui al
D.L.vo del 1993, n. 35 tendenti a ridurre le situazioni di
esubero del personale della scuola;
ai sensi dell'art. 35, comma 8 del D.L.vo 3.2.93, n. 29 e
successive modifiche ed integrazioni;
SI CONCORDA
di disciplinare con il
presente contratto i criteri per consentire procedure di
mobilità intercompartimentale volontaria del personale
scolastico appartenente a classi di concorso, posti o profili in
esubero.
1. Il personale scolastico con contratto di lavoro a tempo
indeterminato, appartenente a classi di concorso, posti o profili
in esubero può chiedere di essere trasferito ad altra
Amministrazione o Ente Pubblico che segnali vacanze di posti in
profili o qualifiche corrispondenti.
2. Il Ministero della Pubblica Istruzione d'intesa con
L'Amministrazione o Ente Pubblico interessato attiverà le
procedure atte a consentire la mobilità del personale che ne
faccia richiesta e che verrà graduato in base ai titoli di
servizio, di studio ed alle esigenze di famiglia, con i punteggi
già stabiliti nelle tabelle dei trasferimenti a domanda allegate
al C.C.N.D. vigente in materia di mobilità interna.
3. La mobilità intercompartimentale avverrà relativamente alle
sedi richieste nella domanda, prioritariamente in ambito
provinciale.
4. Il provvedimento che attiva le procedure sarà adeguatamente
pubblicizzato ed indicherà:
5. L'effettivo trasferimento del personale
scolastico avverrà solo al termine dell'anno scolastico.
6. Il presente accordo ha valore fino alla ridefinizione delle
procedure della mobilità intercompartimentale per disposizioni
legislative o per norme di contrattazione collettiva.
Le modalità applicative del presente accordo sono oggetto di
confronto fra Amministrazione e OO.SS. secondo quanto previsto
dal C.C.N.L.
Decreto Ministeriale 19 marzo 1998, n. 135
Il Ministero della Pubblica Istruzione
VISTO il D.L.vo 4.11.97 n.
396, recante ulteriori modificazioni al D.L.vo 3.2.93 n. 29;VISTA
la lettera circolare del Dipartimento per la Funzione Pubblica n.
23080/97/8.93.5 del 16.12.97, con la quale sono state fornite
direttive per la prima applicazione delle disposizioni
transitorie recate dal suindicato decreto legislativo in materia,
tra l'altro, di contrattazione decentrata e, in particolare, il
punto 8 dove viene chiarito che la cennata disciplina transitoria
non riguarda né la formazione della delegazione di parte
pubblica, né i procedimenti di autorizzazione e controllo
relativi alla sottoscrizione dei contratti collettivi a livello
decentrato, per i quali continuano a trovare applicazione le
disposizioni antecedenti l'entrata in vigore dello stesso D.L.vo
n. 396/97;
RITENUTA la necessità di adeguare il comportamento di
quest'Amministrazione alle suindicate direttive;
CONSIDERATE le misure atte a consentire forme di mobilità
intercompartimentale previste nell'intesa Governo OO.SS. del
10.12.97;
CONSIDERATE altresì le linee di indirizzo delle disposizioni di
cui al D.L.vo n. 35/93, tendenti a ridurre le situazioni di
esubero del personale della scuola;
VISTO l'art. 35, comma 8, del D.L.vo 3.2.93 n. 29 e successive
modificazioni e integrazioni;
VISTA la deliberazione n. 28/97 emessa nell'adunanza del 3.12.96,
con la quale la Corte dei Conti - Sezione del controllo - I
collegio - si è dichiarata non competente a controllare gli atti
autorizzativi relativi ai contratti collettivi decentrati i
quali, a norma dell'art. 14 della legge quadro 29.3.83 n. 93,
sono sia quelli stipulati al centro per singole branche della
pubblica amministrazione, sia quelli conclusi in sede periferica
locale;
VISTO il testo dell'ipotesi di contratto decentrato nazionale
siglato 1'11.3.98, recante i criteri e le procedure per la
mobilità intercompartimentale volontaria del personale
scolastico;
DECRETA
Art. 1
1. E' autorizzata la sottoscrizione del contratto collettivo decentrato a livello nazionale, di cui in premessa siglato l'11.3.98, recante i criteri e le procedure per la mobilità intercompartimentale volontaria del personale della scuola.
Art. 2
1. Il presente decreto,
corredato del contratto di cui sopra, verrà inviato alla
Ragioneria Centrale, per il previsto controllo.
2. Il presente decreto ed il relativo contratto verranno inviati,
a norma del comma 3, dell'art. 51 del D.L.vo 3.2.93 n. 29 e
successive modificazioni ed integrazioni, all'Agenzia per la
Rappresentanza Negoziale (ARAN), alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica - ed al
Ministero del Tesoro.
INPS
D.C. RISORSE UMANE
IMPORTI ANNO 1997
Qualifica Anzianità Competenze Competenze Totale Riten. Prev. Riten. Erar. Netto Compl di Servizio Fisse Access. 7 a Q. F. 15 anni 34.116.277 16.550.241 50.666.518 5.054.486 9.487.197 36.124.835 7 a Q. F. 20 anni 34.486.491 17.735.886 52.222.377 5.209.248 10.601.537 36.411.592 7 a Q. F. 25 anni 35.687.249 18.104.664 53.791.913 6.066.563 10.864.226 36.861.124 7 a Q. F. 30 anni 36.177.778 27.572.004 63.749.782 7.068.484 14.989.012 41.692.286
ALLEGATO A
MOBILITA' INTERCOMPARTIMENTALE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA IN SOPRANNUMERO
Ripartizione territoriale:
- regione Piemonte n. 122
- regione Liguria n. 85
- regione Lombardia n. 352
- regione Trentino A.A. n. 20
- regione Friuli V.G. n. 42
- regione Veneto n. 247
- regione Emilia R. n. 216
- regione Marche n. 100
- regione Toscana n. 195
- regione Umbria n. 25
- regione Abruzzo n. 70
- regione Sardegna n. 37
TOTALE n. 1.511
Regione Piemonte
- Sede provinciale ALESSANDRIA n. 15
Agenzie: Acqui Terme, Novi Ligure, Casale Monferrato
- Sede provinciale ASTI n. 10
Agenzia: Nizza Monferrato
- Sede provinciale BIELLA n. 5
- Sede provinciale CUNEO n. 15
Agenzie: Alba, Mondovì, Saluzzo, Savigliano
- Sede provinciale VERBANO CUSIO OSSOLA n. 20
- Sede provinciale NOVARA n. 15
Agenzia: Borgomanero
- Sede provinciale TORINO n. 15
Agenzia: Chieri
Sede zonale TORINO NORD n. 5
Agenzia: Chivasso, Piazza Crispi TO
Sede zonale TORINO SUD n. 7
Sede zonale COLLEGNO n. 3
Sede zonale IVREA n. 7
Agenzia: Rivarolo
Sede zonale MONCALIERI n. 5
Agenzia: Carmagnola
TOTALE N. 122
Regione Liguria
- Sede regionale GENOVA n. 10
- Sede provinciale GENOVA n. 30
Agenzia: Val Polcevera-Bolzaneto
Sede zonale SESTRI PONENTE n. 5
Sede zonale SESTRI LEVANTE n. 5
Sede provinciale IMPERIA n. 5
Agenzie: Sanremo Ventimiglia
Sede provinciale LA SPEZIA n. 25
Agenzia: Sarzana
Sede provinciale SAVONA n. 5
Agenzie: Albenga, Carcare, Finale Ligure
TOTALE n. 85
Regione Lombardia
Sede provinciale BERGAMO n. 15
Agenzie: Clusone, Romano di Lombardia, Terno d'Isola, Treviglio,
Zogno
Sede provinciale BRESCIA n. 25
Agenzie: Breno, Chiari, Desenzano, Manerbio, Roè Volciano
Sede provinciale COMO n. 15
Agenzie: Cantù, Erba, Menaggio
Sede provinciale CREMONA n. 15
Agenzie: Casalmaggiore, Crema
Sede provinciale LECCO n. 15
Agenzia: Merate
Sede provinciale LODI n. 7
Agenzie: Codogno, Sant'Angelo Lodigiano
Sede provinciale MANTOVA n. 35
Agenzie: Castiglione delle Stiviere, Ostiglia
Sede provinciale MILANO n. 15
Agenzie: Cinisello Balzamo, Cologno Monzese, Niguarda, Paderno
Dugnano, Sesto S. Giovanni, Palmanova, Gorgonzola
Sede zonale MILANO CORVETTO n. 25
Agenzie: Cassano d'Adda, Melegnano, Melzo
Sede zonale MILANO FIORI n. 75
Sede zonale MILANO MISSORI n. 10
Sede zonale MILANO NORD n. 30
Agenzie: Bollate, Garbagnate, Rho
Sede zonale LEGNANO n 5
Agenzie: Castano Primo, Magenta
Sede zonale MONZA n 30
Agenzie: Carate Brianza, Cesano Maderno, Desio, Seregno,
Vimercate
- Sede provinciale PAVIA n. 5
Agenzie: Mede, Stradella, Vigevano, Voghera
- Sede provinciale SONDRIO n. 15
- Sede provinciale VARESE n. 15
Agenzie: Busto Arsizio, Gallarate, Luino
TOTALE n. 352
Regione Trentino Alto Adige
- Sede regionale TRENTO n. 5
- Sede provinciale TRENTO n. 15
Agenzie: Rovereto, Riva del Garda, Cles, Cavalese, Borgo
Valsugana
TOTALE n 20
Regione Friuli Venezia Giulia
- Sede provinciale GORIZIA n. 5
Agenzia: Monfalcone
- Sede provinciale PORDENONE n. 10
Agenzia: Spilimbergo
- Sede provinciale UDINE n. 20
Agenzie: Cervignano, Cividale, San Daniele, Tolmezzo
- Sede provinciale TRIESTE n. 7
TOTALE n. 42
Regione Veneto
- Sede provinciale BELLUNO n. 10
Agenzie: Pieve di Cadore, Feltre, Agordo
- Sede provinciale PADOVA n. 34
Agenzie: Piove di Sacco, Cittadella, Este, Camposanpiero
- Sede provinciale ROVIGO n. 5
Agenzie: Badia Polesine, Adria
- Sede provinciale TREVISO n. 43
Agenzie: Oderzo, Pieve di Soligo, Conegliano Veneto, Montobelluna
- Sede provinciale VENEZIA n. 15
Agenzie: Dolo, Chioggia, Mestre, Mirano
Sede zonale S. DONA' DI PIAVE n. 20
Agenzia: Portogruaro
- Sede provinciale VERONA n. 70
Agenzia: Caprino Veronese, Legnago, San Bonifacio
- Sede provinciale VICENZA n. 50
Agenzie: Bassano del Grappa, Lonigo, Thiene, Arzignano, Schio
TOTALE n. 247
Regione Emilia Romagna
- Sede regionale BOLOGNA n. 10
- Sede provinciale BOLOGNA n. 40
Agenzie; Budrio, San Giovanni in Persiceto, San Lazzaro di
Savena, Vergato
Sede zonale: IMOLA n. 3
- Sede provinciale FERRARA n. 10
Agenzia: Codigoro
- Sede provinciale FORLI' n. 7
Agenzie: Cesena, Savignano sul Rubicone
- Sede provinciale MODENA n. 40
Agenzie: Carpi, Mirandola, Pavullo, Sassuolo, Vignola
- Sede provinciale PARMA n. 26
Agenzia: Langhirano
- Sede provinciale PIACENZA n. 5
Agenzie: Castel San Giovanni, Fiorenzuola
- Sede provinciale RAVENNA n. 10
Agenzie: Faenza, Lugo
Sede provinciale REGGIO EMILIA n.45
Agenzie: Castelnuovo Monti, Guastalla
- Sede provinciale RIMINI n. 20
TOTALE n. 216
Regione Marche
- Sede regionale ANCONA n. 5
- Sede provinciale ANCONA n 20
Agenzie: Senigallia, Osimo, Jesi, Fabriano
- Sede provinciale ASCOLI PICENO n. 30
Agenzie: Fermo, San Benedetto del Tronto
- Sede provinciale MACERATA n. 25
Agenzie: Camerino, Civitanova Marche, Tolentino
- Sede provinciale PESARO n. 20
Agenzie: Fano, Fossombrone, Novafeltria, Urbino,
TOTALE n. l00
Regione Toscana
- Sede provinciale AREZZO n. 25
Agenzia: Montevarchi, Sansepolcro
- Sede provinciale FIRENZE n. 45
Agenzie: Sesto Fiorentino, Empoli, Scandicci; Pontassieve, Borgo
San Lorenzo, Gavinana-FI, Isolotto-FI, Campo di Marte-FI
- Sede provinciale GROSSETO n. 10
Agenzia: Castel del Piano
- Sede provinciale LIVORNO n. 10
Sede zonale PIOMBINO n. 5
- Sede provinciale LUCCA n. 30
Agenzie: Viareggio, Capannori, Castelnuovo Garfagnana
- Sede provinciale M. CARRARA n. 5
Agenzie: Massa, Aulla
- Sede provinciale PISA n. 35
Agenzia: Pontedera
- Sede provinciale PISTOIA n. 5
Agenzia: Montecatini Terme
- Sede provinciale PRATO n. 15
- Sede provinciale SIENA n. 10
Agenzie: Montepulciano, Colle Val d'Elsa, Abbadia San Salvatore
TOTALE n. 195
Regione Umbria
- Sede provinciale PERUGIA n. 20
Agenzie: Todi, Spoleto, Gubbio, Foligno, Castiglione del Lago
- Sede provinciale TERNI n. 5
Agenzie: Orvieto, Narni, Amelia
TOTALE N. 25
Regione Abruzzo
- Sede regionale CHIETI n. 20
Agenzie: Lanciano, Vasto
- Sede regionale L'AQUILA n. 5
- Sede provinciale L'AQUILA n. 10
Sede zonale AVEZZANO n. 5
Sede zonale SULMONA n. 3
- Sede provinciale PESCARA n. 12
Agenzia: Penne
- Sede provinciale TERAMO n. 15
Agenzie: Atri, Giulianova, Nereto
TOTALE N. 70
Regione Sardegna
- Sede regionale CAGLIARI n. 5
- Sede provinciale CAGLIARI n. 5
Agenzie: Pirri-CA, S. Elia-CA, Mulinu, Becciu-CA, Assemini, Giba,
Carbonia, Quartu S. Elena, Sanluri, Senorbì
- Sede zonale IGLESIAS n. 5
- Sede provinciale NUORO n. 5
Agenzie: Gavoi, Isili, Lanusei, Macomer, Siniscola, Sorgono
- Sede provinciale ORISTANO n. 2
Agenzia; Ghilarza
- Sede provinciale SASSARI n. 15
Agenzie: Alghero, Olbia, Ozieri, Tempio Pausania, Thiesi
TOTALE N. 37
ALLEGATO B
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DECENTRATO CONCERNENTE LA MOBILITA' DEL PERSONALE SCOLASTICO
TABELLE DI VALUTAZIONE DEL
PERSONALE DOCENTE
ALLEGATO D
TABELLA PER I TRASFERIMENTI A DOMANDA
Tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria di primo grado
I - Anzianità di servizio
a) per ogni anno di servizio comunque
prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina,
nel ruolo di appartenenza (1) ... punti 6
a1) per ogni anno di servizio effettivamente prestato (2) dopo la
nomina nel ruolo di appartenenza in scuole o istituti situati
nelle piccole isole (3) in aggiunta al punteggio di cui al punto
a) ... punti 6
b) per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di
ruolo riconosciuto o valutato ai fini della carriera o per ogni
anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo prestato
nella scuola materna (4) ... punti 3
b1) per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di
ruolo riconosciuto o valutato ai fini della carriera o per ogni
anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo nella
scuola materna, effettivamente prestato (2) in scuole o istituti
situati nelle piccole isole (3 e 4) in aggiunta al punteggio di
cui al punto b) ... punti 3
b2) per la scuola elementare, per ogni anno di servizio di ruolo
effettivamente prestato come "specialista" per
l'insegnamento della lingua straniera dall'a.s. 92/93 (in
aggiunta al punteggio di cui alle lettere b e b1)
rispettivamente:
c) per il servizio di ruolo prestato senza
soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella
scuola di attuale titolarità (5) (in aggiunta a quello previsto
dalle lettere a, a1, b, b1, b2) ... punti 6
- per ogni anno di servizio di ruolo prestato, senza soluzione di
continuità, nella scuola di attuale titolarità (5) (in aggiunta
a quello previsto dalle lettere a, a1, b, b1, b2)
Oltre il triennio ... punti 2
Oltre il quinquennio ... punti 3
c1) per la scuola elementare:
II - Esigenze di famiglia (6)
a) per ricongiungimento al coniuge ovvero,
nel caso di docenti senza coniuge o separati giudizialmente o
consensualmente con atto omologato dal tribunale, per
ricongiungimento ai genitori o ai figli (7) ... punti 6
b) per ogni figlio di età inferiore a 6 anni (8) ... punti 4
c) per ogni figlio di età superiore ai 6 anni, ma che non abbia
superato il diciottesimo anno di età, ovvero senza limite,
qualora si trovi a causa di infermità o difetto fisico o
mentale, nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi
ad un proficuo lavoro (8) ... punti 3
d) per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici
o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del
genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro, che
possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto (9) ...
punti 6
III - Titoli generali
a) per ogni promozione di merito distinto
... punti 3
b) per l'inclusione nella graduatoria di merito in pubblici
concorsi per esami, per l'accesso al ruolo di appartenenza o a
ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza in
scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche (10) ...
punti 12
c) diploma di specializzazione conseguita in corsi
post-universitari prevista dagli statuti ovvero dal D.P.R.
162/82, ovvero dalla L. 341/90 (artt. 4, 6, 8) attivata dalle
università statali o libere ovvero da istituti universitari
statali o pareggiati (11), ivi compresi gli istituti di
educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze
dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente
insegnate dal docente per ogni diploma ... punti 5
d) per ogni diploma universitario conseguito oltre al titolo di
studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di
appartenenza ... punti 3
e) per ogni corso di perfezionamento post-universitario di durata
non inferiore ad un anno, previsto dagli statuti ovvero dal
D.P.R. 162/82, ovvero dalla L. 341/90 (artt. 4, 6, 8) attivato
dalle università statali o libere ovvero da istituti
universitari statali o pareggiati (11), ivi compresi gli istituti
di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle
scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline
attualmente insegnate dal docente
per ogni corso ... punti 1
(è valutabile un solo corso per ogni anno accademico)
f) per ogni diploma di laurea, di accademia di belle arti, di
conservatorio di musica, di istituto superiore di educazione
fisica, di vigilanza scolastica (12), conseguito oltre al titolo
di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di
appartenenza ... punti 5
g) per il conseguimento del titolo di "dottorato di
ricerca" ... punti 5
h) per la scuola elementare, per la frequenza del corso di
aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica compreso
nel piano attuato dal ministero, con la collaborazione dei
provveditori agli studi, delle istituzioni scolastiche, degli
istituti di ricerca (IRRSAE, CEDE, BDP) e dell'università ...
punti 1 I titoli relativi a c), d), e), f), g), h) anche
comulabili tra di loro, sono valutati fino ad un massimo di ...
punti 10.
ALLEGATO E
TABELLA PER I TRASFERIMENTI A DOMANDA
Tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda del personale docente della scuola secondaria superiore ed artistica
I - Anzianità di servizio
a) per ogni anno di servizio comunque
prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina,
nel ruolo di appartenenza (1) ... punti 6
a1) per ogni anno di servizio effettivamente prestato (2) dopo la
nomina nel ruolo di appartenenza in scuole o istituti situati
nelle piccole isole (3) in aggiunta al punteggio di cui al punto
a) ... punti 6
b) per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di
ruolo riconosciuto o valutato ai fini della carriera o per ogni
anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo prestato
nella scuola materna (4) ... punti 3
b1) per ogni anno di servizio prestato in posizione di comando ai
sensi dell'art. 5 della L. 603/66 nella scuola secondaria
superiore successivamente alla nomina in ruolo nella scuola
secondaria di i grado in aggiunta al punteggio di cui al punto b)
... punti 3
b2) per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di
ruolo riconosciuto o valutato ai fini della carriera o per ogni
anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo nella
scuola materna, effettivamente prestato (2) in scuole o istituti
situati nelle piccole isole (3) e (4) in aggiunta al punteggio di
cui al punto b) e b1) ... punti 3
c) per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di
continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di
attuale titolarità (5) (in aggiunta a quello previsto dalle
lettere a, a1, b, b1), b2) ... punti 6
- per ogni anno di servizio di ruolo prestato, senza soluzione di
continuità, nella scuola di attuale titolarità (5) (in aggiunta
a quello previsto dalle lettere a, a1, b, b1), b2)
Oltre il triennio ... punti 2
Oltre il quinquennio ... punti 3
II - Esigenze di famiglia (6)
a) per ricongiungimento al coniuge ovvero,
nel caso di docenti senza coniuge o separati giudizialmente o
consensualmente con atto omologato dal tribunale, per
ricongiungimento ai genitori o ai figli (7) ... punti 6
b) per ogni figlio di età inferiore a 6 anni (8) ... punti 4
c) per ogni figlio di età superiore ai 6 anni, ma che non abbia
superato il diciottesimo anno di età, ovvero senza limite,
qualora si trovi a causa di infermità o difetto fisico o
mentale, nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi
ad un proficuo lavoro (8) ... punti 3
d) per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici
o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del
genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che
possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto (9) ...
punti 6
III - Titoli generali
a) per ogni promozione di merito distinto
... punti 3
b) per l'inclusione nella graduatoria di merito in pubblici
concorsi per esami, per l'accesso al ruolo di appartenenza o a
ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza in
scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche (10) ...
punti 12
c) per ogni diploma di specializzazione conseguita in corsi
post-universitari prevista dagli statuti ovvero dal D.P.R. n.
162/82, ovvero dalla L. 341/90 (artt. 4, 6, 8) attivata dalle
università statali o libere ovvero da istituti universitari
statali o pareggiati (11), ivi compresi gli istituti di
educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze
dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente
insegnate dal docente
per ogni diploma ... punti 5
d) per ogni diploma universitario conseguito oltre al titolo di
studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di
appartenenza ... punti 3
e) per ogni corso di perfezionamento post-universitario di durata
non inferiore ad un anno, previsto dagli statuti ovvero dal
D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla L. 341/90 (artt. 4, 6, 8) attivato
dalle università statali o libere ovvero da istituti
universitari statali o pareggiati (11), ivi compresi gli istituti
di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle
scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline
attualmente insegnate dal docente
per ogni corso ... punti 1
(è valutabile un solo corso per ogni anno accademico)
f) per ogni diploma di laurea, di accademia di belle arti, di
conservatorio di musica, di istituto superiore di educazione
fisica, conseguito oltre al titolo di studio attualmente
necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza ... punti 5
g) per il conseguimento del titolo di "dottorato di
ricerca" ... punti 5
I titoli relativi a c), d), e), f), g) anche comulabili tra di
loro, sono valutati fino ad un massimo di ... punti 10.
Note comuni alla tabelle dei trasferimenti a domanda dei docenti delle scuole materne, elementari, medie e degli istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica
Ai fini della validità della
certificazione richiesta si richiama quanto disposto dall'art. 2
della L. 127 del 17/05/97.
(1) Il ruolo di appartenenza va riferito rispettivamente: a) alla
scuola materna; b) alla scuola elementare; c) alla scuola media;
d) agli istituti di istruzione secondaria di secondo grado e
artistica.
Per ogni anno di insegnamento prestato, con il possesso del
prescritto titolo di specializzazione, nelle scuole speciali o ad
indirizzo didattico differenziato o nelle classi differenziali, o
nei posti di sostegno, o nelle DOS, qualora il trasferimento sia
richiesto indifferentemente per le scuole speciali o ad indirizzo
didattico differenziato o per posti di sostegno o per DOS, il
punteggio è raddoppiato.
Relativamente ai docenti delle scuole elementari, per ogni anno
di insegnamento in scuola unica o di montagna ai sensi della L.
1/3/57, n. 90, il punteggio è raddoppiato. Per l'attribuzione
del punteggio si prescinde dal requisito della residenza in sede.
Va valutato nella misura prevista dalla presente voce il servizio
prestato, a decorrere dall'a.s. 1978/79, dalle assistenti di
scuola materna statale utilizzate, ai sensi dell'articolo 8 della
L. 463/78, come insegnanti di scuola materna.
Per ogni anno di servizio prestato nei paesi in via di sviluppo
il punteggio è raddoppiato.
(2) Ai fini dell'attribuzione del punteggio in questione il
servizio nelle piccole isole deve essere effettivamente prestato
- salvo le assenze per gravidanza, puerperio e per servizio
militare di leva o per il sostitutivo servizio civile - per il
periodo previsto per la valutazione di un intero anno scolastico.
(3) La dizione 'piccole isole' è comprensiva di tutte le isole
del territorio italiano, ad eccezione, ovviamente, delle due
isole maggiori (Sicilia e Sardegna).
(4) Va valutata nella misura prevista dalla presente voce,
l'anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina
anteriore alla decorrenza economica, se non è stato prestato
alcun servizio o se il servizio non è stato prestato nel ruolo
di appartenenza.
Nella stessa misura è valutato anche il servizio pre-ruolo
prestato per almeno 180 giorni, nei limiti previsti dagli artt.
485, 490 del D.L.vo 297/94 ai fini della valutabilità per la
carriera, nonché il servizio prestato in altro ruolo
riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera ai sensi del
D.L. 19.6.70 n. 370, convertito con modificazioni nella L.
26.7.70 n. 576 e successive integrazioni, ovvero il servizio
pre-ruolo prestato senza il prescritto titolo di specializzazione
in scuole speciali o su posti di sostegno.
Per ogni anno di insegnamento prestato, con il possesso del
prescritto titolo di specializzazione, nelle scuole speciali o ad
indirizzo didattico differenziato o nelle classi differenziali, o
nei posti di sostegno, o nelle dos, qualora il trasferimento sia
richiesto indifferentemente per le scuole speciali o ad indirizzo
didattico differenziato o per posti di sostegno o per DOS, il
punteggio è raddoppiato.
Relativamente ai docenti delle scuole elementari, per ogni anno
di insegnamento in scuola unica o di montagna ai sensi della L.
1/3/57, n. 90, il punteggio è raddoppiato.
Per l'attribuzione del punteggio si prescinde dal requisito della
residenza in sede. Va valutato nella misura prevista dalla
presente voce il servizio dei docenti appartenenti al ruolo dei
laureati degli istituti di istruzione secondaria di II grado e
artistica, prestato precedentemente nel ruolo dei diplomati e
viceversa. Il servizio prestato in qualità di assistente nei
licei artistici, va considerato come servizio prestato nel ruolo
dei docenti diplomati.
(5) Il punteggio va attribuito se la scuola di titolarità
giuridica e la scuola in cui l'interessato ha prestato servizio
continuativo coincidono per il periodo considerato.
Il punteggio va anche attribuito nel caso disciplinato
dall'articolo 31 comma 1 (diritto di rientro nel quinquennio del
personale trasferito in quanto soprannumerario). Per i docenti di
istruzione secondaria di I e II grado e artistica il servizio
deve essere altresì prestato nella classe di concorso di attuale
titolarità.
Non va valutato l'anno scolastico in corso al momento della
presentazione della domanda.
(6) Le situazioni di cui al presente titolo non si valutano per i
trasferimenti nell'ambito della stessa sede.
(7) Il punteggio spetta per il comune di residenza dei familiari
a condizione che essi, alla data di pubblicazione dell'ordinanza,
vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno
tre mesi.
La residenza della persona alla quale si chiede il
ricongiungimento deve essere documentata con certificato
anagrafico o con dichiarazione personale redatta ai sensi della
L. 15/68 nei quali dovrà essere indicata la decorrenza
dell'iscrizione stessa. Dall'iscrizione anagrafica si prescinde
quando si tratti di ricongiungimento al familiare trasferito per
servizio nei tre mesi antecedenti alla data di pubblicazione
dell'ordinanza.
Il punteggio di ricongiungimento spetta anche nel caso in cui nel
comune di residenza del coniuge non vi siano istituzioni
scolastiche richiedibili (cioè che non comprendano
l'insegnamento del richiedente) ovvero per il personale
educativo, istituzioni educative richiedibili: in tal caso il
punteggio sarà attribuito per tutte le scuole ovvero istituzioni
educative del comune più vicino, secondo le tabelle di
viciniorietà, purché comprese fra le preferenze espresse; tale
punteggio sarà attribuito anche nel caso in cui venga indicata
dall'interessato una preferenza zonale (distretto e comune) che
comprenda le predette scuole. I punteggi per le esigenze di
famiglia di cui alle lettere a), b), c), d) sono cumulabili fra
loro.
(8) L'età è riferita al 31 dicembre dell'anno in cui si
effettua il trasferimento. Si considerano anche i figli che
compiono i sei anni o i diciotto entro il 31 dicembre dell'anno
in cui si effettua il trasferimento.
(9) La valutazione è attribuita nei seguenti casi:
A) figlio minorato, ovvero coniuge o genitore, ricoverati
permanentemente in un istituto di cura;
B) figlio minorato, ovvero coniuge o genitore bisognosi di cure
continuative presso un istituto di cura tali da comportare di
necessità la residenza nella sede dello istituto medesimo.
C) figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma
terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso le strutture
pubbliche o private, di cui agli artt. 114, 118 e 122, D.P.R.
9/10/90, n. 309, programma che comporti di necessità il
domicilio nella sede della struttura stessa, ovvero, presso la
residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia come
previsto dall'art. 122, comma 3, citato D.P.R. n. 309/90.
(10) È equiparata all'inclusione in graduatoria di
merito l'inclusione in terne di concorsi a cattedre negli
istituti di istruzione artistica.I concorsi a posti di personale
ispettivo e dirigente scolastico sono da considerare di livello
superiore rispetto ai concorsi a posti di insegnamento.
A norma dell'art. 16, ultimo comma, del D.L. 30.1.76, n. 13,
convertito con modificazioni nella L. 30/3/76, n. 88 il concorso
a cattedre di educazione fisica, indetto con il D.M. 5/5/73 - i
cui atti sono stati approvati con D.M. 28/2/80 - è valevole
esclusivamente per cattedre nella scuola secondaria di primo
grado.
(11) Vanno riconosciuti oltre ai corsi previsti dagli statuti
delle università (art. 6 L. 341/90), ovvero attivati con
provvedimento rettorale presso le scuole di specializzazione di
cui al D.P.R. 162/82 (art. 4 - 1° comma L. 341/90) anche i corsi
previsti dalla L. 341/90 art. 8 e realizzati dalle università
attraverso i propri consorzi anche di diritto privato; nonché i
corsi attivati dalle università avvalendosi della collaborazione
di soggetti pubblici e privati con facoltà di prevedere la
costituzione di apposite convenzioni (art. 8 L. 341/90).
Si ricorda che a norma dell'art. 10 del D.L. 1/10/73, n. 580,
convertito con modificazioni nella L. 30/11/73, n. 766 le
denominazioni di università, ateneo, politecnico, istituto di
istruzione universitaria possono essere usate soltanto dalle
università statali e da quelle non statali riconosciute per
rilasciare titoli aventi valore legale a norma delle disposizioni
di legge.
(12) Tale diploma costituisce titolo valutabile per il personale
insegnante della scuola materna ed elementare.