INTESA PRELIMINARE
AL C. C. D. N. SULLA MOBILITA' DEL PERSONALE DELLA SCUOLA
PER L'ANNO SCOLASTICO 1999-2000
Le parti si impegnano a rivedere, anche sulla base del nuovo CCNL, le modalità sulla mobilità, per la predispozione di un testo organico e semplificato unificando le tabelle, le norme e le procedure comuni a tutto il personale e a tutti gli ordini e gradi di scuole.
Si conviene, fin da ora, di dare piena attuazione alla semplificazione della documentazione, attraverso l'autocertificazione, e pertanto tutti i requisiti e i titoli valutabili ai fini della mobilità possono essere autocertificati in carta libera, escludendo, ovviamente, le certificazioni mediche e di aprire un confronto sulla definizione della modulistica, nonché sulla Ordinanza Ministeriale, in particolare per quanto riguarda la tempistica e le modalità di gestione di eventuali reclami.
L'amministrazione si impegna a promuovere forme di coordinamento, nell'ambito della conferenza unificata Stato-regioni-città e autonomie locali, nell'attuazione del D.P.R.233/1998, al fine di evitare decisioni eccessivamente differenziate tra circoscrizioni territoriali e, in particolare, situazioni di eccedenza di dirigenti scolastici in ambito provinciale e/o regionale.
Le parti convengono sulla necessità, conseguente alle disposizioni contenute nell'articolo 40 della Legge 27.12.1997, n. 449, di pervenire alla determinazione di organici funzionali per la scuola materna a partire dall'anno scolastico 1999/2000.
L'organico funzionale della scuola materna sarà pertanto definito assicurando ad ogni dotazione organica provinciale di diritto specifiche quote organiche di personale per garantire:
a) congrue quote di contemporaneità delle sezioni con un orario di funzionamento superiore alle quaranta ore settimanali, per una sicura attuazione dei vigenti Orientamenti Educativi;
b) il mantenimento e la diffusione dei processi di innovazione e di sperimentazione didattica e di realizzazione del processo di autonomia didattico organizzativa ex art. 21 legge 59/97;
c) la realizzazione di programmi di prevenzione della dispersione scolastica, nonché di progetti di orientamento e di integrazione dei bambini extracomunitari.
Le esigenze di ulteriori sezioni da attivare potranno essere soddisfatte nei limiti consentiti dalle risorse disponibili, senza pregiudicare le iniziative e le attività sopra indicate.
La dotazione organica funzionale, così determinata, è finalizzata all'assolvimento delle esigenze didattiche e organizzative per la piena realizzazione degli obiettivi formativi propri della scuola materna.
I criteri di determinazione dell'organico funzionale e la conseguente distribuzione delle quote organiche complessive alle diverse realtà provinciali sarà oggetto di informazione ed esame ai sensi dell'art. 7 del CCNL Scuola .
Le parti convengono di aprire un confronto per un avvio sperimentale nell'a. s. 1999/2000 su un numero limitato di istituzioni scolastiche per l'introduzione dell'organico funzionale negli istituti secondari di I e II grado; tale sperimentazione sarà diretta a rafforzare la funzionalità dell'organico in relazione all'autonomia organizzativa e didattica delle scuole, secondo i criteri indicati nell'art. 5 del D.P.R. n. 233/98. Qualora l'introduzione sperimentale dell'organico funzionale determini dirette conseguenze sulla mobilita' del personale si procederà ad una contrattazione integrativa.
Le parti si impegnano, inoltre, a verificare la consistenza degli organici degli educandati femminili e delle scuole speciali al fine di renderle pienamente disponibili per le operazioni di mobilità; relativamente alle istituzioni educative si dovrà aprire un confronto in merito alla determinazione degli organici in attuazione dell'autonomia.
Le parti riaffermano l'assoluta necessità ed urgenza della revisione dei criteri e parametri generali sulla determinazione degli organici del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, in funzione dei compiti derivanti dall'autonomia delle istituzioni scolastiche e in misura tale da assicurare l'aderenza delle dotazioni organiche alle esigenze dei diversi gradi, ordini e tipi di scuole. A tal fine sarà immediatamente attivato il confronto tra l'amministrazione e le OOSS firmatarie del presente CCDN per definire una proposta di revisione degli organici del personale ATA entro il 30 gennaio 1999 da attuarsi in via sperimentale per l'anno scolastico 1999-2000 e, definitivamente, con l'anno scolastico 2000-2001, in coincidenza con l'attribuzione dell'autonomia e personalità giuridica a tutte le istituzioni scolastiche.
Le parti si impegnano, infine, a definire in sede di CCDN sulle utilizzazioni, le modalità per il pieno impiego dell'eventuale esubero dei responsabili amministrativi, sull'organico provinciale, dovuto al processo di dimensionamento.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DECENTRATO CONCERNENTE LA
MOBILITA' DEL PERSONALE DELLA SCUOLA
INTEGRAZIONI E MODIFICHE AL C.C.N.D. SOTTOSCRITTO IN DATA 20/1/1998
L'anno 1999 il giorno 7 del mese di gennaio, in roma, presso il ministero della pubblica istruzione, in sede di negoziazione decentrata a livello ministeriale,
tra
la delegazione di parte pubblica per la negoziazione decentrata a livello ministeriale
ed
i rappresentanti della delegazione sindacale, risultanti dall'allegato 1 al presente contratto integrativo,
tenuto conto,
tra l'altro, delle nuove disposizioni introdotte dal regolamento sul dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche, d.p.r. 18 giugno 1998 n.233 e dall'art. 40 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 in merito all'organico funzionale d'istituto.
Si concorda quanto segue:
le disposizioni contenute nel C.C.N.D. sottoscritto in data 20/1/1998 trovano applicazione anche per l'anno scolastico 1999/2000 con le integrazioni, le modifiche e le soppressioni previste dal presente contratto nei rispettivi seguenti articoli
- ART. 2 - PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO E DOCENTE DELLE PROVINCE AUTONOME DI BOLZANO E TRENTO
1. Per l'a.s. 1999/2000 si applicano al personale dirigente scolastico e docente appartenente ai ruoli delle province autonome di bolzano e trento le disposizioni della contrattazione collettiva provinciale in materia di mobilita' prevista rispettivamente dal:
- dl.vo 24.07.1996, n.433;
- dl.vo 24.07.1996, n.434.
2. Ai fini della complessiva mobilita' interprovinciale si applicano le disposizioni contenute nel presente contratto.
- ART. 2BIS - EFFETTI SULLA MOBILITA' DEI PIANI DI DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA
1. I piani provinciali di dimensionamento della rete scolastica di cui al comma 8 dell'art. 3, d.p.r. 18 giugno 1998 n. 233 hanno effetto sulle operazioni di mobilita' del personale della scuola per l'anno scolastico 1999/2000 soltanto se definiti e acquisiti al sistema informativo entro il termine del 31 marzo 1999.
2. Nel caso in cui i piani provinciali definiti tempestivamente determinino la conseguenza che alcune preferenze "puntuali" ( cioè relative a singole istituzioni scolastiche) risultano non più soddisfacibili, in quanto oggetto del dimensionamento stesso, i provveditori agli studi, sulla base dei dati forniti dal sistema informativo, comunicheranno agli aspiranti al trasferimento il venire meno delle preferenze a suo tempo espresse. A loro volta i dirigenti scolastici, il personale docente ed a.t.a. coinvolti potranno integrare l'originaria domanda con altre preferenze nei termini previsti dall'o.m..
3. I piani provinciali di dimensionamento definiti successivamente al 31 marzo 1999 vengono acquisiti al sistema informativo, ma producono i conseguenti effetti sulle operazioni di mobilita' del personale della scuola nell'anno scolastico 2000/2001.
TITOLO I - PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO (1)
- ART. 3 - TRASFERIMENTI A DOMANDA E D'UFFICIO - DESTINATARI
1. I trasferimenti a domanda e d'ufficio avvengono - tenuto conto del punteggio attribuito a ciascun aspirante in conformita' alle tabelle di valutazione dei titoli, allegati a e b - nei seguenti ambiti:
Direzioni didattiche e istituti comprensivi (2) richiamati dall'art.2, comma 5 del d.p.r. 18 giugno 1998 numero 233 comprendenti sezioni di scuola materna e/o classi di scuola elementare e classi di scuola media;
Scuole secondarie di i grado e istituti comprensivi (2) richiamati dall'art.2, comma 5 del d.p.r. 18 giugno 1998 numero 233 comprendenti sezioni di scuola materna e/o classi di scuola elementare e classi di scuola media(3);
Istituti, nella secondaria di secondo grado, alla cui presidenza si accede mediante la partecipazione ad un unico concorso e istituti di istruzione secondaria superiore (2) richiamati dall'art.2, commi 5 e 6 del d.p.r. 18 giugno 1998 numero 233, comprendenti classi di istituti secondari di ii grado di diverso ordine e tipo (allegato 'e' (*) all'o.m. n.11 del 14 gennaio 1998) (3).
2. Idem
------------------
(1) idem
(2) le scuole verticalizzate e gli istituti di scuola secondaria di ii grado, che, a seguito dei piani di razionalizzazione attuati negli anni precedenti, gia' comprendono scuole di diverso ordine e/o tipo, sono assimilati ai fini della mobilita' rispettivamente agli istituti comprensivi e agli istituti di istruzione secondaria superiore comprensivi di scuole di diverso ordine e/o tipo.
(3) gli istituti comprensivi richiamati dall'art.2, comma 5 del d.p.r. 18 giugno 1998 numero 233 comprendenti sezioni di scuola materna e/o classi di scuola elementare e classi di scuola media possono essere richiesti e assegnati ai vicerettori dei convitti nazionali e degli educandati femminili. Gli istituti di istruzione secondaria superiore richiamati dall'art.2, commi 5 e 6 del d.p.r. 18 giugno 1998 numero 233, comprendenti classi di istituti secondari di ii grado di diverso ordine e tipo possono essere richiesti e assegnati ai rettori dei convitti nazionali e degli educandati femminili.
(*) Nota bene: Nell'allegato 'E' le tipologie di presidenza per convitti ed educandati femminili dovranno essere differenziate per il ruolo di Rettore e Vice-Rettore.
- ART. 4 - PASSAGGI DI PRESIDENZA E DI DIREZIONE - DESTINATARI
1. Idem
2. Nella domanda di passaggio di presidenza non sono esprimibili preferenze che si riferiscono ad istituti comprensivi e/o ad istituti di istruzione secondaria superiore di cui all'art. 3 del presente contratto, in quanto tali istituti si raggiungono solo per trasferimento, tranne nei casi previsti dai successivi commi 3 e 4.
3. I direttori didattici e i presidi della scuola media aventi titolo al passaggio di presidenza nella scuola secondaria di ii grado, potranno indicare, nella domanda di passaggio le istituzioni di cui sono in possesso del titolo richiesto e gli istituti di istruzione secondaria superiore comprensivi di scuole di diverso ordine e/o tipo per i quali sono in possesso dei requisiti per l'accesso ad una delle tipologie che fanno parte dell'istituto comprensivo.
4. I presidi della scuola secondaria di II grado aventi titolo al passaggio di presidenza nella scuola elementare o secondaria di i grado, potranno indicare, nella domanda di passaggio, tra le preferenze, oltre le istituzioni per le quali sono in possesso del titolo richiesto, anche tutti gli istituti comprensivi di sezioni di scuola materna e/o classi di scuola elementare e classi di scuola media.
- ART. 6 - DISPONIBILITA' PER I PASSAGGI
1. I passaggi del personale dirigente scolastico sono disposti, sulla base di graduatorie nazionali comprendenti tutti gli aspiranti al passaggio, sul 100 % dei posti disponibili all'inizio delle operazioni di mobilita', dopo aver detratto per ogni tipologia il numero dei posti necessari all'esaurimento delle graduatorie per le quali esistano ancora idonei da nominare.
Ai fini della formulazione di ciascuna graduatoria si tiene conto degli stessi punteggi attribuiti per i trasferimenti con esclusione di quelli per esigenze di famiglia.
2. Soppresso
3. Soppresso
4. Il personale dirigente scolastico, in possesso dei requisiti previsti dal precedente art. 4, qualora richieda il passaggio partecipa, per le preferenze espresse nell'ambito della provincia di appartenenza, con precedenza rispetto ai trasferimenti a domanda da altra provincia, se rientra in una delle seguenti situazioni:
a) il dirigente e' titolare di direzione didattica ovvero di scuola media e l'insieme dei titolari appartenenti alle due tipologie di presidenza risulta in esubero nella provincia rispetto all'organico complessivo delle suddette tipologie all'inizio delle operazioni di movimento (1) .
b) il dirigente e' titolare di presidenza nell'ambito della scuola secondaria di II grado e l'insieme dei titolari appartenenti a tutte tipologie di presidenza del II grado risulta in esubero nella provincia rispetto all'organico complessivo delle suddette tipologie all'inizio delle operazioni di movimento (2).
La precedenza viene assegnata ad un numero di dirigenti scolastici pari alla consistenza dell'esubero accertata all'inizio delle operazioni di mobilita', ed in base al punteggio attribuito a domanda.
----------------------
(1) La precedenza viene riconosciuta in ingresso per qualsiasi tipologia di presidenza della scuola secondaria di II grado.
(2) La precedenza viene riconosciuta in ingresso per direzioni didattiche ovvero presidenze della scuola secondaria di I grado.
- ART. 7 - ORDINE DI TRATTAMENTO DELLE DOMANDE E MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLA SEDE
1. Idem
2. idem
3. Sostituire le parole finali "ENTRO LA DATA DI INIZIO DELLE OPERAZIONI DI MOVIMENTO." Con le parole "entro la data del 31/3/1999.".
4. Idem
4-bis. Nella fase di assegnazione di sede, a fronte di una preferenza sintetica espressa nella domanda di trasferimento e di passaggio, verranno attribuite, nell'ordine previsto dal b.u. anagrafe delle scuole:
Analogamente nel trattamento d'ufficio, i suddetti criteri vengono applicati nell'ambito di ogni comune esaminato nella catena di viciniorità.
5.Soppresso
6.Idem
7.Idem
-----------------------
(1) nelle domande di passaggio gli istituti compresivi verranno cosiderati solo nei casi previsti dall' art. 4 commi 3 e 4.
- ART. 8 - PRECEDENZE
Il comma 1 lettera A) punto 1) è cosi modificato:
1. A) - 1) il personale dirigente scolastico perdente posto ha titolo a rientrare, con precedenza, nella scuola derivante dalla fusione, qualora la relativa direzione si renda disponibile nel corso dei movimenti o nel quinquennio successivo. Analoga precedenza viene riconosciuta nei casi di perdita di posto per soppressione di scuole con aggregazione ad un istituto dello stesso ordine, grado e tipo, funzionante nello stesso comune.le suddette disposizioni sono valide anche nel caso di istituzioni scolastiche derivanti dall'applicazione dei piani di dimensionamento.
------------------
Le note 5 e 6 sono cosi' modificate:
(5) il/la sottoscritt............................................................................... Direttore didattico/preside di ruolo nella scuola o istituto ............................................... Aspirante al trasferimento per l'anno scolastico.........., Avendo chiesto di beneficiare della precedenza prevista dall'art. 33 della legge n. 104/92, dichiara sotto la propria responsabilita', ai sensi della legge n. 15/68 modificata ed integrata dalle leggi n. 127/97, n. 191/98 e dal d.p.r. 403/98, di essere effettivamente convivente con il/la sig. ......................................................................... (specificare la relazione di parentela o affinita')................................................................, Unitamente al/alla quale abita nel comune di ................................via..................................e che la descritta situazione risulta agli atti dell'anagrafe del comune di.......................... Avendo il/la sottoscritt... Adempiuto alle prescrizioni indicate dall'art. 13 del d.p.r. 30.5.1989 n. 223.
In fede
firma
(6) il/la/ i/le sottoscritt............................................................................ ( specificare la relazione di parentela o affinita') ........................................................... Convivente/i con il/la sig. ............................................. (familiare disabile ) unitamente al/alla quale abita nel comune di ..................................... Via .................................................................. Dichiara /dichiarano, sotto la propria responsabilita', ai sensi della legge n. 15/68 modificata ed integrata dalle leggi n. 127/97, n. 191/98 e dal d.p.r. 403/98, di non essere nelle condizioni di prestare assistenza continuativa al familiare disabile per i seguenti motivi.............................................................................................................................., E pertanto di non avvalersi dei benefici previsti nell'art. 33 della legge 104/92 e di non essersene avvalso/a/ e/i in precedenza.
in fede
firma
- ART. 12 - UNIFICAZIONI DI DIREZIONI E PRESIDENZE
1. In tutti i casi in cui vengono posti in essere provvedimenti di dimensionamento della rete scolastica al fine di unificare due o più istituzioni scolastiche di uguale o diverso ordine e grado , sulle quali insistono titolari, e' considerato perdente posto il dirigente scolastico, graduato in base alle precedenze di cui alla lettera b) dell'art. 8 del presente contratto integrativo e del punteggio determinato secondo la tabella per i trasferimenti d'ufficio "allegato b", con minor punteggio.
2. Idem
3. I titolari delle istituzioni soggette al piano di dimensionamento saranno invitati dal competente provveditore agli studi a produrre i titoli previsti dall'apposita tabella di valutazione per il trasferimento d'ufficio (all. B) entro 5 giorni dalla notifica del relativo provvedimento.
3bis. Il provveditore agli studi compilera' due distinte graduatorie provinciali: una comprendente i dirigenti delle scuole elementari e delle secondarie di i grado, l'altra i dirigenti della scuola secondaria di secondo grado indipendentemente dall'ordine e tipo.
4. Idem
5. Idem
6. Le graduatorie dovranno essere pubblicate all'albo del provveditorato agli studi entro la data prevista dall' o.m.
7. Si sostituisce la frase "entro 3 giorni dalla data di pubblicazione" con "entro 5 giorni dalla data di pubblicazione" e la frase "il quale nei due giorni successivi provvede alle eventuali rettifiche" con "il quale nei 5 giorni successivi provvede alle eventuali rettifiche".
8. Tutti i dirigenti scolastici titolari di istituzioni oggetto di provvedimenti di dimensionamento devono presentare domanda di trasferimento, compilando obbligatoriamente la sezione del modulo domanda riguardante la situazione di "perdente posto". In particolare, devono riportare il punteggio calcolato secondo le tabelle di valutazione per il trasferimento d'ufficio allegato "b". Coloro i quali abbiano interesse a permanere in una delle istituzioni oggetto del dimensionamento, in cui e' coinvolta la propria scuola, prioritariamente rispetto alle altre preferenze espresse nel modulo domanda, devono rispondere negativamente alla domanda riportata nell'altra casella della predetta sezione.
9. Soppresso
10. I dirigenti di cui al precedente comma 8, ai fini dell'eventuale assegnazione prioritaria nella o nelle istituzioni scolastiche risultanti dalla operazione di dimensionamento che ha coinvolto la propria scuola, vengono graduati, nel corso dei movimenti, in base alle precedenze previste nella lettera b) dell'art. 8 del presente contratto ed in base al punteggio di "perdente posto". Nel caso in cui il predetto provvedimento di dimensionamento riguardante piu' istituti determini la permanenza di due o piu' istituzioni scolastiche, l'assegnazione effettuata secondo i criteri di cui sopra tiene conto della precedente titolarita' del dirigente scolastico non perdente posto, laddove il proprio istituto rimane sede di personale direttivo. Nel caso contrario l'assegnazione all'istituto, tra quelli derivanti dal dimensionamento, avviene secondo l'ordine espresso a domanda ovvero secondo l'ordine del bollettino ufficiale delle scuole.
11. Soppresso
12. Soppresso
13. Sostituire le parole iniziali "il dirigente scolastico perdente posto" con le parole "il dirigente scolastico di cui al precedente comma 8".
14. Soppresso
15. Sostituire le parole "perdente posto di titolarita' per soppressione dell'istituzione scolastica" con "la cui scuola di titolarita' e' coinvolta in operazioni di dimensionamento della rete scolastica" e sostituire le parole "notificheranno agli interessati la loro posizione di perdente posto e " con "comunicheranno agli interessati la loro posizione e ".
16. Idem
17. Il dirigente scolastico beneficiario della precedenza di cui alla lettera b) dell'art. 8, non dovra' essere inserito nella graduatoria provinciale dei perdenti posto da trasferire d'ufficio.
18. Soppresso
19. Soppresso
ART. 13 - ORDINE DELLE OPERAZIONI
Nel comma 1:
I punti 16) e 17) sono cosi' modificati:
16) Trasferimenti d'ufficio in comuni di altra provincia, rispetto a quella di appartenenza, nell'ambito della stessa regione, dei direttori o presidi perdenti posto che non abbiano prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non sono stati soddisfatti per le preferenze espresse e non abbiano trovato posto nel corso delle operazioni di cui ai precedenti punti 5) e 7), beneficiari della precedenza di cui alla lettera b) dell'art.8, secondo l'ordine ivi indicato. Pertanto, detto trasferimento d'ufficio in comune di altra provincia della regione del perdente posto non potra' avere luogo fino a quando esista la possibilita' di trasferimento d'ufficio nell'ambito della provincia di appartenenza;
17) Trasferimenti d'ufficio in comuni di altra provincia, rispetto a quella di appartenenza, nell'ambito della stessa regione, dei direttori o presidi perdenti posto che non abbiano prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non sono stati soddisfatti per le preferenze espresse e non abbiano trovato posto nel corso delle operazioni di cui ai precedenti punti 6) e 8). Pertanto, detto trasferimento d'ufficio in comune di altra provincia della regione del perdente posto non potra' avere luogo fino a quando esista la possibilita' di trasferimento d'ufficio nell'ambito della provincia di appartenenza;
Nel punto 18) la frase "dell' art. 8 lettera b" e' sostituita con: "dell' art. 6".
Il comma 4 è cosi' modificato:
4. I trasferimenti d'ufficio di cui ai precedenti punti 16) e 17) vengono disposti sulla base di apposite tabelle di viciniorita' tra province (nell'ambito della stessa regione) gia' predisposte per l'assegnazione della sede ai beneficiari delle disposizioni di cui all'art. 8 bis della legge n. 426/88, partendo dalla provincia di titolarita'. Nell'ambito della provincia cosi' individuata il trasferimento sara' disposto tenendo conto dell'ordine indicato nel b.u. delle scuole.
5. Il trasferimento dei presidi della scuola secondaria di ii grado verso istituti di istruzione secondaria superiore comprensivi di scuole di diverso ordine e/o tipo, viene disposto secondo le seguenti modalita' :
Inizialmente le operazioni di cui ai punti da 1) a 15) vengono disposti per i presidi che si muovono per trasferimento verso istituti comprendenti la propria tipologia di titolarita'. Successivamente le stesse operazioni vengono disposte per i presidi che si muovono per trasferimento verso istituti non comprendenti la propria tipologia di titolarita'.
Analogamente le operazioni di cui ai punti da 16) a 26) - con l'esclusione dei punti 18) e 19), attinenti a passaggi di presidenza - vengono disposte per i presidi che si muovono per trasferimento verso istituti comprendenti la propria tipologia di titolarita'. Successivamente le stesse operazioni vengono disposte per i presidi che si muovono per trasferimento verso istituti non comprendenti la propria tipologia di titolarita'.
- ART. 15 - ASSEGNAZIONE DI SEDE
Nel comma 1:
lettera D) è cosi modificata:
D) Presidi che cessano dalla destinazione all'estero, nel caso in cui il servizio sia durato oltre un triennio (art. 10 d.p.r. 23/1/1967, n.215);
E) Soppressa
F) soppressa
- ART. 18 - UTILIZZAZIONE ANNUALE DEL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO
1. Il personale dirigente scolastico trasferito d'ufficio, o a domanda condizionata, ai sensi del precedente articolo 13 punti 16) e 17), in un comune di una provincia diversa da quella di titolarita', puo' essere utilizzato a domanda prima delle operazioni di assegnazione provvisoria, su qualsiasi direzione didattica o presidenza comunque disponibile per l'intero anno scolastico nella provincia di provenienza o confinante. L'utilizzazione e' consentita anche nei casi in cui il trasferimento d'ufficio sia avvenuto nell'ambito della provincia di titolarita'.
2. Idem
3. Idem
4. Idem
5. I direttori didattici e i presidi di scuola media possono essere utilizzati a domanda nella direzione di istituzioni comprensive di scuola materna, elementare e media a prescindere dai requisiti previsti dal precedente comma. I presidi di istituti di istruzione secondaria di ii grado possono essere utilizzati a domanda negli istituti comprensivi di diverso ordine e/o tipo di istruzione secondaria superiore a prescindere dai requisiti previsti dal precedente comma.
6. Soppresso
7. Idem
8. Idem
9. Soppresso
- ART. 19 - ASSEGNAZIONI PROVVISORIE
Viene aggiunto il comma 9:
9. I direttori didattici e i presidi di scuola media possono essere assegnati a domanda nella direzione di istituzioni comprensive di scuola materna, elementare e media a prescindere dai requisiti previsti dal precedente comma. I presidi di istituti di istruzione secondaria di ii grado possono essere assegnati a domanda negli istituti comprensivi di diverso ordine e/o tipo di istruzione secondaria superiore a prescindere dai requisiti previsti dal precedente comma.
TITOLO II - PERSONALE DOCENTE
ART. 21 - DESTINATARI
1. Le disposizioni relative ai trasferimenti e ai passaggi contenute nel presente titolo si applicano ai docenti di ruolo con sede definitiva, ivi compresi quelli titolari su posti di dotazione organica provinciale della scuola, ai docenti gia' titolari sui posti della dotazione organica provinciale della scuola materna, tutti in soprannumero sull'organico di diritto a seguito della soppressione dei posti d.o.p. per effetto dell'entrata in vigore dell'organico funzionale di circolo previsto dall'art. 40 della l.27/12/97 n° 449, a quelli trasferiti per compensazione nonche' a quelli immessi in ruolo senza sede definitiva, i quali possono partecipare alle operazioni di trasferimento e di passaggio contestualmente ai docenti di ruolo con sede definitiva.
2. Idem
3. Idem
4. Per effetto dell'istituzione dell'organico funzionale di circolo, i docenti della scuola materna (ivi compresi i docenti di sostegno e di tipo posto speciale) assumeranno dal primo settembre 1999 la titolarita' sul circolo didattico. Per realizzare tali finalita' e' necessario operare in due fasi:
- 1 - la mobilita' per il 1999/2000 e' indirizzata soltanto verso la titolarita' su circolo;
- 2 - ai docenti della scuola materna, che dopo le operazioni di mobilita' risultano ancora titolari su scuola, sara' attribuita la titolarita' sul corrispondente circolo.
A tale principio fanno eccezione, come stabilito al successivo articolo, i docenti titolari di ruolo speciale su scuole speciali.
I docenti della scuola materna titolari nelle scuole aggregate alle scuole medie, attraverso le predette due fasi, acquisiscono la titolarita' sull'organico funzionale assegnato alla scuola comprensiva per la scuola materna appartenente alla scuola comprensiva.
4bis. Per effetto dell'applicazione dell'organico funzionale di circolo, i docenti della scuola elementare sono titolari sul circolo didattico (ivi compresi i docenti titolari su tipo posto speciale). A tale principio fanno eccezione i docenti titolari di ruolo speciale su scuole speciali, su posti distrettuali per l'istruzione e la formazione in eta' adulta, su posti attivati presso strutture ospedaliere, nonche' su posti dell'organico dei plessi ubicati in comuni di montagna e in piccole isole, che non sono sede di circolo.
Nella scuola elementare per l'a.s. 1999/2000 i plessi ubicati in comuni di montagna e in piccole isole continuano ad essere sede di organico e dunque esprimibili ed assegnabili durante le operazioni di mobilità secondo i criteri descritti nel vigente c.c.n.d. sulla mobilità.
Dopo le operazioni di mobilità per l'a.s. 1999/2000 tutto il personale titolare su tali plessi acquisirà la titolarità sul corrispondente circolo didattico con decorrenza giuridica 1 settembre 1999, ma potrà comunque usufruire della precedenza assoluta in fase di assegnazione di sede sullo stesso plesso da parte del dirigente scolastico.
5. Il dirigente scolastico, in relazione ai criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo ed in conformita' al piano annuale delle attivita' deliberato dal collegio docenti, assegna gli insegnanti di scuola elementare ai plessi ed alle attivita' assicurando il rispetto della continuita' didattica, in coerenza con quanto previsto sulla stessa dalla progettazione didattico-organizzativa, elaborata dal collegio docenti. La continuita', in caso di richiesta volontaria di assegnazione ad altro plesso, formulata dal singolo docente, non puo' essere considerata elemento ostativo. Il dirigente scolastico operera' valorizzando, altresi', le competenze professionali in relazione agli obiettivi stabiliti dalla programmazione educativa e tenendo conto delle opzioni e delle esigenze manifestate dai singoli docenti. L'assegnazione ai plessi ed alle attivita' del circolo, anche su richiesta degli interessati, e' da effettuarsi con priorita' per i docenti gia' titolari, rispetto a quella dei docenti che entrano a far parte per la prima volta dell'organico funzionale di circolo; tali assegnazioni avvengono sulla base dei criteri sopra descritti. In caso di concorrenza l'assegnazione sara' disposta sulla base della graduatoria formulata in base alla tabella di valutazione dei titoli ai fini delle utilizzazioni allegata al c.c.d.n. concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente. Sulle predette operazioni sono attuate le modalita' di informazione e di esame previste dall' art. 9 del c.c.n.l..
5bis. Il dirigente scolastico, in relazione ai criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo ed in conformita' al piano annuale delle attivita' deliberato dal collegio docenti, assegna gli insegnanti di scuola materna alle scuole ed alle attivita' assicurando il rispetto della continuita' didattica, in coerenza con quanto previsto sulla stessa dalla progettazione didattico-organizzativa, elaborata dal collegio docenti. La continuita', in caso di richiesta volontaria di assegnazione ad altra scuola, formulata dal singolo docente, non puo' essere considerata elemento ostativo. Il dirigente scolastico operera' valorizzando, altresi', le competenze professionali in relazione agli obiettivi stabiliti dalla programmazione educativa e tenendo conto delle opzioni e delle esigenze manifestate dai singoli docenti. L'assegnazione alle scuole del circolo, anche su richiesta degli interessati, e' da effettuarsi con priorita' per i docenti gia' titolari su tali scuole, rispetto a quella dei docenti che entrano a far parte per la prima volta dell'organico funzionale di circolo; tali assegnazioni avvengono sulla base dei criteri sopra descritti. In caso di concorrenza l'assegnazione sara' disposta sulla base della graduatoria formulata in base alla tabella di valutazione dei titoli ai fini delle utilizzazioni allegata al c.c.d.n. concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente. Sulle predette operazioni sono attuate le modalita' di informazione e di esame previste dall' art. 9 del c.c.n.l..
6. I docenti di scuola materna, gia' titolari di organico sede nelle scuole del circolo, con l'acquisizione della titolarita' sul circolo didattico, non sono individuati come perdenti posto ai fini delle operazioni di mobilita' per l'anno scolastico 1999/2000.
CAPO I -DETERMINAZIONE DELLE DISPONIBILITA' PER I MOVIMENTI
ART. 22 - DISPOSIZIONI GENERALI SULLE DISPONIBILITA' PER I MOVIMENTI
1. Idem
2. Idem
3. Sono utilizzabili ai fini dei trasferimenti e dei passaggi i posti e le cattedre, ivi comprese quelle costituite totalmente o parzialmente con ore di insegnamento in classi funzionanti a tempo prolungato o in classi che attuano la sperimentazione di cui all'art. 278 del d.l.vo n. 297/94 e i posti d'insegnamento che risultino vacanti nelle dotazioni organiche determinate dai provveditorati agli studi. Le cattedre ed i posti di cui al presente comma sono quelli compresi nella pianta organica relativa all'organico di diritto stabilito e valido per l'a.s. dal quale decorrono i movimenti medesimi.
Sono posti d'insegnamento quelli costituiti con:
1) attivita' di sostegno
2) corsi per l'istruzione e la formazione dell'eta' adulta
3) dotazioni organiche provinciali
4) Posti per l'insegnamento della lingua straniera appartenenti all'organico funzionale di circolo della scuola elementare
5) Posti attivati presso strutture ospedaliere (scuola elementare e media) .
6) Posti attivati presso strutture carcerarie (con esclusione di quelli della scuola elementare, per i quali esiste il ruolo speciale).
Per la scuola elementare, ai fini dei trasferimenti e dei passaggi, sono utilizzabili i posti dell'organico funzionale di circolo stabilito e valido per l'anno scolastico dal quale decorrono i movimenti medesimi - ivi compresi i posti per l'insegnamento della lingua straniera -, i posti di sostegno, i posti di tipo speciale, i posti attivati presso strutture ospedaliere, i posti dell'organico dei plessi ubicati in piccole isole e in comuni montani, che non sono sede di circolo, i posti di ruolo speciale in scuole speciali, nonche' i posti per l'istruzione e la formazione dell'eta' adulta.
Per la scuola elementare i posti di sostegno, i posti di tipo speciale e i posti dell'organico funzionale, individuati a livello di circolo didattico, sono richiedibili mediante l'indicazione del codice e della dizione in chiaro del plesso sede di circolo. I posti per l'insegnamento della lingua straniera dell'organico funzionale di circolo sono richiedibili esclusivamente dai docenti in possesso dei titoli richiesti per l'insegnamento della lingua straniera(1).
L'organico funzionale dei plessi aggregati a scuole medie e' richiedibile mediante l'indicazione del plesso al quale e' amministrativamente assegnato l'organico funzionale medesimo.
Ai fini dei trasferimenti e dei passaggi nella scuola materna sono utilizzabili i posti dell'organico funzionale, i posti di sostegno, i posti di tipo speciale, ed i posti di ruolo speciale in scuole speciali stabiliti per l'anno scolastico dal quale decorrono i movimenti medesimi. I posti dell'organico funzionale, di sostegno e di tipo speciale, individuati a livello di circolo didattico, sono richiedibili mediante l'indicazione del codice e della dizione in chiaro del circolo medesimo. L'organico funzionale delle sezioni aggregate a scuole medie e' richiedibile mediante l'indicazione del codice al quale e' assegnato l'organico funzionale medesimo.
Inoltre, ai fini del trasferimento provinciale, oltre ai posti di organico-sede e di dotazione organica provinciale (d.o.p.) - con l'esclusione della scuola materna ed elementare - vacanti individuati nel precedente articolo sono disponibili i posti che si rendono vacanti per effetto del trasferimento medesimo.
I docenti di scuola materna, gia' titolari sui posti di tipo comune, di sostegno e di tipo speciale dell'organico delle scuole appartenenti al circolo, che ottengono il trasferimento in altro circolo, incrementano la disponibilita' dei posti dell'organico funzionale del circolo di titolarita'; anche tale disponibilita' e' utilizzabile per le operazioni di mobilita'.
Si puo' dar luogo a trasferimenti da fuori provincia ed a passaggi solo dopo la completa sistemazione, sia mediante trasferimento a domanda che mediante trasferimento d'ufficio, dei docenti soprannumerari sull'organico sede provinciale e sulla dotazione organica provinciale (d.o.p.); per la scuola materna si puo' dar luogo ai trasferimenti da fuori provincia ed ai passaggi solo dopo la completa sistemazione, sia mediante trasferimento a domanda, che mediante trasferimento d'ufficio, dei docenti appartenenti alla soppressa dotazione organica provinciale.
4. Idem
5. Idem
6. Idem
7. Idem
8. Idem
-------------------
(1) titoli richiesti: a) superamento concorso per esami e titoli a posti d'insegnante elementare con il superamento anche della prova facoltativa di lingua straniera; oppure b) attestato di frequenza dei corsi di formazione linguistica in servizio autorizzati dal ministero; oppure c) possesso dei titoli accademici specifici; oppure d) certificato rilasciato dal ministero degli affari esteri attestante un periodo di servizio di almeno 5 anni prestato all'estero con collocamento fuori ruolo relativamente all'area linguistica della zona in cui e' stato svolto il servizio all'estero.
ART. 23 - SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE -
1. Idem
2. Gli accantonamenti di cui al presente articolo, per quanto riguarda la scuola materna, dovranno essere effettuati solo su posti dell'organico funzionale di circolo. Per la scuola elementare l'accantonamento dovra' essere effettuato sui posti dell'organico funzionale di circolo - con l'esclusione dei posti per l'insegnamento della lingua straniera -, sui posti di tipo comune dell'organico dei plessi ubicati in piccole isole e nei comuni di montagna, che non siano sede di circolo, e sui posti per l'istruzione e la formazione dell'eta' adulta. La riserva e l'indisponibilita' dei posti accantonati va riferita solo al numero di essi e non anche alla disponibilita' delle sedi.
3. L'eventuale trasferimento a domanda e d'ufficio nell'ambito della provincia da posto di tipo speciale o ad indirizzo differenziato ovvero di sostegno a posto di tipo comune, pur non alterando il numero dei posti globalmente accantonati, ne puo' variare la tipologia. Pertanto al termine dei movimenti, pur avendo effettuato accantonamenti solo sulla tipologia di posto comune, potranno di fatto risultare accantonati anche posti di tipologia diversa. Nel corso dei movimenti interprovinciali dovra' altresi' tenersi conto delle unita' di personale perdente posto di scuola speciale o ad indirizzo didattico differenziato e di sostegno, che non potendo essere trasferite d'ufficio sulla medesima tipologia di posto di insegnamento o su altra tipologia corrispondente per mancanza di disponibilita', dovranno essere sistemate su posti di tipo comune. Qualora, per effetto dei trasferimenti disposti venga ad essere modificata la tipologia dei posti di scuola speciale, di sostegno e ad indirizzo didattico differenziato eventualmente indicata nei bandi di concorso, i provveditori agli studi potranno procedere alla rettifica puntuale dei singoli trasferimenti effettuati sui posti predetti, al fine di garantirne l'effettiva disponibilita' per le nomine dei vincitori.
4. Qualora il numero dei posti da accantonare sia superiore al numero di posti di tipo comune inizialmente disponibili e, per la scuola elementare, dei posti dell'organico funzionale di circolo - con l'esclusione dei posti per l'insegnamento della lingua straniera -, dei posti comuni dell'organico dei plessi ubicati in piccole isole e nei comuni di montagna, che non siano sede di circolo e dei posti per l'istruzione e la formazione dell'eta' adulta, non sara' consentito l'ingresso nella provincia su posto comune fino a quando, a seguito di eventuali trasferimenti in uscita dalla provincia medesima, non si venga a determinare una disponibilita' positiva.
5. Idem
6. Nella scuola materna i trasferimenti interprovinciali ed i passaggi di ruolo sono effettuabili sul 60 % dei posti di organico disponibili (1), dopo aver detratto il numero dei posti necessario per gli accantonamenti di cui al precedente primo comma del presente articolo, nonche' quello necessario per l'attribuzione della sede al personale eventualmente in soprannumero da trasferire d'ufficio.
Per la scuola elementare i trasferimenti interprovinciali ed i passaggi di ruolo sono effettuabili sul 60 % dei posti di organico funzionale di circolo- ivi compresi i posti per l'insegnamento della lingua straniera -, dei posti di organico dei plessi ubicati in piccole isole e nei comuni di montagna, che non siano sede di circolo, dei posti di sostegno e dei posti per l'istruzione e la formazione dell'eta' adulta, disponibili (1) dopo aver detratto il numero dei posti necessario per gli accantonamenti di cui al precedente primo comma del presente articolo, nonche' quello necessario per l'attribuzione della sede al personale eventualmente in soprannumero da trasferire d'ufficio.
Ovviamente i posti che si dovessero rendere disponibili per effetto dei trasferimenti in altra provincia vanno ad accrescere - fatti salvi gli accantonamenti richiesti e la sistemazione dei perdenti posto - , i posti da destinare alla terza fase dei movimenti.
7. Idem
8. Idem
-------------
(1) Idem
ART. 26 - DETERMINAZIONE DELLE DISPONIBILITA' PER I TRASFERIMENTI ANNUALI
1. Sono disponibili, ai fini del trasferimento annuale, le cattedre ed i posti di organico sede e, per la scuola elementare e materna, i posti dell'organico funzionale di circolo, lasciati di fatto vacanti da titolari che si trovano in una delle seguenti condizioni:
A) utilizzazioni disposte ai sensi dell'art. 456 del d.l.vo n. 297/94;
B) comandi previsti da decreti delegati e da leggi speciali;
C) distacchi sindacali ai sensi del c.c.q.n. del 7/8/98;
D) collocamento fuori ruolo per destinazione all'estero o ad altro titolo, che non comporti la perdita della titolarita'
E) esoneri per incarichi nei paesi in via di sviluppo;
F) esoneri dal servizio per incarichi previsti dall'art. 453 del d. L.vo n. 297/94;
G)esoneri per partecipazione a commissioni di concorsi presso l'amministrazione scolastica;
H) esoneri per incarichi di insegnamento universitario;
I) aspettative per mandato parlamentare o mandato amministrativo che comporti esonero dal servizio;
L) Mantenimento ad esaurimento del personale, gia' comandato ex art. 79 d.p.r. 417/74, confermato dall'art. 63 comma 4 l. 270/82 e dell'art. 5 comma 14 del d.l.vo n. 35/93, attualmente recepito nell'art. 458 del d.l.vo n. 297/94.
2. Idem
3. Sono altresi' disponibili, per il medesimo fine, i soli posti di organico sede di provenienza dei docenti che abbiano ottenuto il trasferimento annuale, con l'eccezione della scuola elementare e materna, per le quali sono disponibili i posti dell'organico funzionale del circolo di provenienza dei docenti che abbiano ottenuto il trasferimento annuale. Ovviamente i docenti di scuola elementare titolari dei plessi nelle piccole isole e nei comuni di montagna che non siano sede di circolo, trasferiti per un anno, rendono disponibili i posti sede del plesso di titolarita'.
4. Ai soli fini dei trasferimenti interprovinciali - tranne il caso della scuola elementare e materna - sono disponibili anche i posti d.o.p., i cui titolari si trovino in una delle posizioni di stato indicate nel i comma del presente articolo ovvero ottengano il trasferimento annuale.
5. Idem
6. Idem
CAPO II - ATTRIBUZIONE DELLE CATTEDRE E DEI POSTI
ART. 27 - MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE CATTEDRE E DEI POSTI CATTEDRE INTERNE ED ESTERNE
1. Idem
2. Idem
3. Idem
4. Idem
5. Idem
6. Idem
7. Idem
8. Idem
POSTI NELLE SCUOLE MEDIE
9. Idem
10. Per ognuna delle predette preferenze sintetiche lo scorrimento delle scuole, ai fini dell'assegnazione del tipo posto "cattedre", avviene secondo il seguente ordine :
11) Cattedre interne alla scuola;
12) Cattedre orario esterne stessa sede;
13) Cattedre orario esterne fuori sede
Tenendo ovviamente conto della richiesta eventualmente espressa per le cattedre articolate su piu' scuole dello stesso o di diverso comune.
11. Idem
12. idem
13. idem
14. soppresso
15. soppresso
16. idem
- CAPO IV - - SEQUENZA DELLE OPERAZIONI -
ART. 33 FASI DEI TRASFERIMENTI E DEI PASSAGGI
1. Il movimento dei trasferimenti e dei passaggi si attua in tre distinte fasi:
I fase comunale dei trasferimenti;
II fase provinciale dei trasferimenti;
III fase della mobilita' professionale e territoriale
Per i circoli didattici che comprendono plessi elementari o scuole materne ubicate in comuni diversi, il riferimento territoriale utilizzato per l'individuazione delle fasi dei trasferimenti e' rappresentato dal comune dove ha sede la direzione didattica. Per la scuola elementare il movimento tra plessi elementari e' consentito solo per i posti di organico dei plessi ubicati in piccole isole e nei comuni di montagna, che non siano sede di circolo, delle scuole speciali e delle scuole attivate presso strutture ospedaliere. Nella materna il movimento tra le scuole e' consentito solo per i posti di organico delle scuole speciali.
I fase : trasferimenti dei docenti richiedenti l'assegnazione a cattedra o posto di altra scuola o circolo o plesso o istituto nell'ambito del comune di titolarita'. A tale fase partecipa anche il personale titolare in altro comune trasferito nell'ultimo quinquennio per soppressione di posto, che chiede di tornare alla scuola, circolo, plesso, istituto o comune di precedente titolarita'. Analogamente i docenti titolari delle istituzioni scolastiche ubicate nei nuovi comuni partecipano a domanda a tale fase per il rientro nel quinquennio nel comune di precedente titolarita', a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello dell'entrata in vigore della legge regionale con cui viene istituito il nuovo comune.
II fase: trasferimenti dei docenti richiedenti l'assegnazione a comuni diversi da quello di titolarita' ovvero a posti delle dotazioni organiche provinciali (d.o.p.) - con l'esclusione della scuola elementare e materna - e viceversa, nell'ambito della stessa provincia. A questa fase partecipano, per qualunque preferenza richiesta nell'ambito della provincia di titolarita', i docenti in attesa di sede.
III fase: passaggi dei docenti richiedenti l'assegnazione a cattedre o posti della propria provincia di titolarita' , ivi compresi i posti della d.o.p. - con l'esclusione della scuola elementare e materna -; trasferimenti e passaggi dei docenti provenienti da altra provincia.
ART.34 - EFFETTUAZIONE DELLA PRIMA FASE -
1. Le operazioni di cui alla prima fase comprendono tanti movimenti quanti sono i comuni della provincia. A tale fase partecipano anche i titolari di posto per l'istruzione e la formazione dell'eta' adulta su distretto compreso o coincidente con il comune. Nell'ambito di questa fase l'ordine delle operazioni dei movimenti sara' il seguente:
A1) trasferimenti a domanda tra i posti dell'organico funzionale (comune, lingua inglese, lingua francese, lingua tedesca, lingua spagnola) del proprio circolo di titolarita'.
A2) trasferimento a domanda condizionata dei docenti perdenti posto su plessi ubicati in piccole isole o comuni di montagna verso l'organico funzionale del circolo sul quale insiste il plesso di titolarita'.(7)
A) trasferimenti a domanda nel plesso, circolo, scuola o istituto di precedente titolarita' (1) dei docenti trasferiti nell'ultimo quinquennio in quanto soprannumerari, nonche', limitatamente alla scuola secondaria di secondo grado, trasferimenti a domanda dei docenti soprannumerari titolari di istituti oggetto di unificazione prevista dal successivo art.47 comma 1, lettera a (2), nonche', limitatamente alla scuola secondaria, trasferimenti a domanda dei docenti individuati come soprannumerari titolari negli istituti di cui all'art. 47, lett. C.;
B) idem
C) idem
D) Idem
E0) trasferimenti a domanda dei docenti elementari utilizzati nell'anno in corso quali specialisti per l'insegnamento della lingua straniera limitatamente al circolo di utilizzazione.
E) idem
F) idem
G) idem
H) idem
2. Idem
3. Idem
4. Soppresso
------------
(1) per ottenere tale precedenza gli interessati dovranno riportare, tra le preferenze, la medesima indicazione espressa nella apposita casella del modulo-domanda, ovvero una preferenza zonale che la comprenda. Nei casi in cui si sia verificato spostamento del plesso, circolo, scuola, o istituto di titolarita' per effetto di una delle operazioni di razionalizzazione ovvero di dimensionamento della rete scolastica di cui al successivo art. 47, la precedenza e' riferita, ovviamente, al nuovo plesso, circolo, scuola o istituto corrispondente al precedente, di cui va riportata l'attuale denominazione ufficiale (comprensiva del codice meccanografico) nell'apposita casella del modulo domanda. I docenti di scuola elementare possono esprimere la preferenza per plesso solo nel caso in cui il plesso di precedente titolarita' sia ubicato in piccola isola o in comune di montagna, che non sia sede di circolo didattico ovvero in scuole speciali. Per quanto riguarda la richiesta di rientro nel circolo, la precedenza e' riferita, ovviamente, a quello comprendente il plesso o la scuola materna di precedente titolarita' e la relativa preferenza deve essere espressa mediante la trascrizione del codice e della dizione in chiaro del plesso ove ha sede il circolo e, per la scuola materna, del codice e della dizione del circolo sede dell'organico funzionale della scuola materna.
(2) la precedenza e' valida soltanto per un istituto, avente sede nello stesso comune, oggetto della stessa operazione di unificazione che ha coinvolto la scuola ove l'aspirante risulta soprannumerario.
(3) in tale fase il docente soprannumerario concorre, per le preferenze espresse nel modulo domanda, con il punteggio spettante per il trasferimento a domanda e senza alcun diritto di precedenza rispetto agli aspiranti non soprannumerari.
(4) in questo stesso punto dell'ordine delle operazioni vengono effettuati i trasferimenti dei docenti titolari delle istituzioni scolastiche ubicate nei nuovi comuni per il rientro nel quinquennio nel comune di precedente titolarita', a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello dell'entrata in vigore della legge regionale con cui viene istituito il nuovo comune.
(5) per i docenti di scuola elementare o materna trasferiti nell'ultimo quinquennio in quanto soprannumerari, quale comune di precedente titolarita' si intende il comune dove ha sede la direzione didattica del plesso o della scuola materna di precedente titolarita'.
(6) si ricorda che i posti di sostegno della scuola elementare fanno parte dell'organico di circolo e che la relativa preferenza va espressa mediante la trascrizione del codice e della dizione in chiaro del plesso ove ha sede il circolo.
(7) il codice del plesso sede di circolo deve essere espresso puntualmente tra le preferenze della domanda. Tale preferenza sara' trattata nell'ordine in cui e' stata espressa
ART. 35 - EFFETTUAZIONE DELLA SECONDA FASE -
1. Le lettere L) ed M) sono così modificate:
L) trasferimenti, a domanda, dei docenti titolari in provincia (compresi i titolari del contingente delle d.o.p., i docenti gia' appartenenti alla d.o.p. della scuola materna ed i docenti privi della sede), che non usufruiscono di alcuna precedenza (1);
M) Trasferimenti d'ufficio dei docenti soprannumerari titolari dei posti della dotazione organica provinciale (d.o.p.) ed i docenti gia' appartenenti alla d.o.p. della scuola materna, che non hanno ottenuto il movimento a domanda nel corso della precedente operazione.
Per la scuola secondaria di primo grado, nell'ambito delle operazioni di cui ai punti c, d, e, g, l, sono compresi i trasferimenti dei docenti titolari dei posti di sostegno che transitano sulle cattedre curricolari delle scuole della stessa provincia, senza distinzione tra fase comunale ed intercomunale. Il trasferimento da posto di sostegno a classe di concorso non puo' essere disposto qualora nella classe di concorso richiesta vi siano - a livello provinciale - situazioni di esubero o, comunque, quando il numero dei titolari sia pari o superiore al numero dei posti in organico.
Aggiungere in fondo al comma 3 la seguente frase: "o una dichiarazione personale sostitutiva del certificato medesimo ai sensi della legge 15/68."
La nota (2) viene soppressa.
ART. 36 - EFFETTUAZIONE DELLA TERZA FASE -
Alla fine del comma 3 dopo la parola "residenza" si aggiunge: "o una dichiarazione personale sostitutiva del certificato medesimo ai sensi della legge 15/68".
ART. 38 - ORDINE DELLE OPERAZIONI NEI TRASFERIMENTI ANNUALI -
Il comma 3 viene cosi' sostituito:
3. In caso di concorrenza di piu' aventi diritto alla proroga del trasferimento annuale, prevale il docente che ha ottenuto il trasferimento medesimo da un maggior numero di anni scolastici. A parita' di anni ha diritto a permanere sul posto il docente che a suo tempo ha ottenuto il trasferimento annuale con la precedenza e/o il punteggio maggiore. In caso di ulteriore parita' prevale chi precede per eta'. Per la scuola materna la proroga del trasferimento annuale e' disposta per posti dell'organico funzionale del circolo didattico a cui appartiene la scuola dove l'aspirante ha maturato il diritto alla proroga. In caso di concorrenza di piu' aspiranti sullo stesso organico funzionale di circolo, indipendentemente dalla scuola di origine, prevale il docente che ha ottenuto il trasferimento medesimo da un maggior numero di anni scolastici. A parita' di anni ha diritto a permanere sul posto il docente che a suo tempo ha ottenuto il trasferimento annuale con la precedenza e/o il punteggio maggiore. In caso di ulteriore parita' prevale chi precede per eta'.
ART. 39 - ANZIANITA' DI SERVIZIO
Alla nota 4 si aggiunge la seguente frase: "nella scuola materna il diritto al rientro nella scuola di precedente titolarita' e' esteso al circolo a cui la scuola medesima appartiene.
Nel comma 12 dopo le parole "nell'istituto di precedente titolarita' ovvero nel comune." Viene aggiunto il seguente periodo "similarmente si riconosce la continuita' del servizio anche al personale che, coinvolto nelle operazioni di dimensionamento della rete scolastica descritte nel successivo articolo 47, abbia modificato la propria titolarità.
ART. 40 - ESIGENZE DI FAMIGLIA
Il comma 9 è cosi' modificato:
9. Per i docenti della scuola materna ed elementare che richiedono il trasferimento sui posti di sostegno o sui posti dell'organico funzionale di circolo, le esigenze di famiglia, di cui alle lettere "a" e "d" del titolo ii delle tabelle di valutazione, sono prese in considerazione se il comune dove esistono tali esigenze risulta compreso nel circolo.
- CAPO VI - PRECEDENZE -
ART. 41 - PRECEDENZE EX ART. 483 DEL D.L.VO 297/94, EX L. 104/92, ED EX ART. 61 L. 270/82
Le note 2 e 3 sono cosi' modificate:
(2) il/la i/le sottoscritt.....................................................................(specificare la relazione di parentela o affinita') convivente/i con il/la sig. ..................................................... (familiare disabile ) unitamente al/alla quale abita nel comune di .................................................................. Via ................................................ ...... Dichiara/dichiarano, sotto la propria responsabilita', ai sensi della legge n. 15/68 modificata ed integrata dalle leggi n. 127/97, n. 191/98 e dal d.p.r. 403/98, di non essere nelle condizioni di prestare assistenza continuativa al familiare disabile, per i seguenti motivi e pertanto di non avvalersi dei benefici previsti nell'art. 33 della legge 104/92 e di non essersene avvalso/a/e/i in precedenza.
in fede firma
(3) il/la sottoscritt.......................... Docente di ruolo nella scuola o istituto.............................. Aspirante al trasferimento per l'anno scolastico ........., Avendo chiesto di beneficiare della precedenza prevista dall'art. 33 commi 5 e 7 della legge 104/92, dichiara sotto la propria responsabilita', ai sensi della legge n. 15/68 modificata ed integrata dalle leggi n. 127/97, n. 191/98 e dal d.p.r. 403/98, di essere effettivamente convivente con il/la sig. ................................ (specificare la relazione di parentela o affinita') , unitamente al/alla quale abita nel comune di ................. Via ................... E che la descritta situazione risulta agli atti dell'anagrafe del comune di ............................... Avendo il/la sottoscritt... Adempiuto alle prescrizioni indicate dall'art. 13 del d.p.r. n. 223/89.
in fede firma
ART. 42 - PRECEDENZA PER I DOCENTI TRASFERITI D'UFFICIO NELL'ULTIMO QUINQUENNIO.
Aggiungere in fondo al comma 1 la seguente frase : "nella scuola materna la precedenza di cui al presente comma e' parimenti assegnata al circolo che comprende la scuola dalla quale il docente beneficiario di detta precedenza e' stato trasferito d'ufficio nell'ultimo quinquennio (3)" .
----------------
(3) I docenti della scuola materna che intendano usufruire della precedenza per il rientro nel circolo di precedente titolarita', su un posto dell'organico del medesimo, dovranno indicare, nell'apposita casella del modulo domanda, il codice e la denominazione del circolo sede dell'organico funzionale di scuola materna in cui hanno diritto alla precedenza.
- CAPO VII - PERDENTI POSTO -
ART.47 - INDIVIDUAZIONE SOPRANNUMERARIO CONSEGUENTE AL DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA
1. Al fine dell'individuazione del personale docente soprannumerario si stabilisce quanto segue :
B) Unificazione nella scuola media e nella scuola secondaria di ii grado
Nel caso in cui i piani provinciali di dimensionamento della rete scolastica previsti dal d.p.r. n. 233\98 realizzino unificazioni di due o piu' istituzioni scolastiche di uguale o di diverso ordine o grado, gli effetti sul trattamento degli eventuali soprannumerari sono i seguenti:
1.Le istituzioni dello stesso grado, ordine e tipo, funzionanti nello stesso comune, danno luogo ad un unico organico ed i docenti titolari di tali istituzioni confluiscono in un'unica graduatoria ai fini dell'individuazione dei perdenti posto;
2.Le istituzioni che nel processo di unificazione con altre scuole non possono realizzare un unico organico, in quanto ubicate in diverso comune o perche' appartenenti a diverso ordine e tipo, continueranno ad essere sede di organico ed i docenti ivi titolari rimangono inclusi in graduatorie distinte ai fini dell'individuazione dei perdenti posto.
B) unificazione dei circoli didattici.
Nella scuola elementare nel caso di unificazione di piu' circoli l'individuazione del perdente posto avviene come segue:
1.Tutti i docenti titolari dei circoli che sono confluiti interamente nel nuovo circolo entreranno a far parte di tale circolo e formeranno un' unica graduatoria per l'individuazione del perdente posto.
2.Nel caso in cui, a seguito delle operazioni di dimensionamento, singoli plessi confluiscano in altro circolo o istituto comprensivo, tutti i docenti titolari nel circolo ed assegnati, nel corrente anno scolastico, dal dirigente scolastico sui plessi medesimi possono esprimere, al fine di garantire la continuita' didattica, un'opzione per l'acquisizione della titolarita' nel circolo di confluenza. Il provveditore, sulla base di tale opzione, prima delle operazioni di mobilita', procede all'assegnazione di titolarita' dei predetti docenti nei circoli in cui sono confluiti i plessi. Ai fini dell'individuazione dei soprannumerari in ciascuno dei circoli di arrivo si procede alla formulazione di un'unica graduatoria comprensiva sia dei docenti gia' facenti parte dell'organico funzionale del circolo medesimo sia dei docenti neo-titolari a seguito della precedente operazione di modifica della titolarita'. I docenti che hanno acquisito la titolarita' nel nuovo circolo mediante le modalita' precedentemente illustrate, potranno produrre domanda di movimento solo se individuati come perdenti posto. Quanto sopra non si applica ai docenti di scuola materna ne' ai docenti titolari in plessi in cui, per l'attuale anno scolastico, e' ancora confermata la titolarita' di plesso.
) Soppressione di istituti nella scuola secondaria
Con la cessazione del funzionamento di un istituto di scuola secondaria di i o ii grado e l'attribuzione delle relative classi a piu' istituti dello stesso grado, ordine e tipo funzionanti nello stesso comune, i docenti titolari della scuola soppressa ottengono la titolarita' nei nuovi istituti secondo le seguenti modalita':
Il provveditore, prima delle operazioni di mobilita', sulla base di un'unica graduatoria per singola classe di concorso o posto comprendente tutti i docenti titolari delle istituzioni scolastiche coinvolte nel provvedimento di dimensionamento, individua i docenti soprannumerari in rapporto ai posti complessivi derivanti dalla somma degli organici delle istituzioni scolastiche coinvolte. I docenti provenienti dalla scuola in cui e' cessato il funzionamento non individuati come perdenti posto verranno assegnati sui posti disponibili nelle istituzioni risultanti dal dimensionamento in ordine di graduatoria ed in base alla preferenza espressa. Ovviamente i docenti delle istituzioni non soppresse individuati come soprannumerari non occupano posto nel processo di unificazione di cui sopra; questi ultimi e gli ex titolari della scuola soppressa individuati come soprannumerari usufruiscono della precedenza per il rientro, in fase di mobilita', in una delle scuole oggetto del dimensionamento, come previsto dall'art. 34, comma 1 lett. A del presente contratto.
ART. 48 - -INDIVIDUAZIONE PERDENTI POSTO DELLA SCUOLA MATERNA -
A) personale in soprannumero su posto di organico-sede.
1. A seguito dell'entrata in vigore dell'organico funzionale di circolo i docenti di scuola materna titolari sull'organico sede - tipo posto comune e sostegno - delle scuole appartenenti al circolo, acquisiscono la titolarita' sui posti dell'organico funzionale del circolo stesso, con decorrenza dal primo settembre 1999, secondo quanto disposto dal quarto comma dell'art. 21 del presente contratto; di conseguenza, per l'anno scolastico 1999/2000, nei confronti del personale in questione non si fa luogo all'individuazione di eventuali perdenti posto. Tale divieto non si applica nei confronti dei docenti di ruolo speciale titolari su scuole speciali. Per l'individuazione del soprannumero nei confronti del personale appartenente alla suddetta categoria si procedera'con le modalita' enunciate nei successivi commi del presente articolo.
2. L'individuazione dei soprannumerari sara' effettuata distintamente per le varie tipologie di posto eventualmente esistenti nella scuola. Pertanto la contrazione di organico relativa ad una determinata tipologia di posto non e' compensata dalla eventuale disponibilita' su altra tipologia di posto.
3. Idem
4. Soppresso
5. Idem
6. Idem
7. Idem
B) personale docente in soprannumero sui posti di dotazione organica provinciale.
8. Il personale docente di scuola materna gia' appartenente alla dotazione organica provinciale (d.o.p.), attualmente tutto in soprannumero sui posti della predetta d.o.p., acquisira' la titolarita' sull'organico funzionale di circolo nel corso delle operazioni di mobilita' relative all'anno scolastico 1999/2000.
Il personale in questione e' pertanto invitato a produrre domanda di partecipazione al movimento con l'avvertenza che, nel caso in cui la domanda non sia stata prodotta o sia stata prodotta senza alcun effetto, si procedera' al trasferimento d'ufficio in base all'apposita graduatoria formulata sulla scorta delle disposizioni che seguono.
8bis. Ciascun direttore didattico del circolo, nel cui ambito prestino servizio insegnanti appartenenti alla d.o.p., dovra' provvedere alla formazione di un elenco comprendente tutti i predetti docenti , in conformita' a quanto indicato nel fac-simile allegato all'ordinanza dei movimenti.
9. Tale elenco dovra' indicare il punteggio spettante a ciascuno degli insegnanti appartenenti alla categoria di cui al comma precedente in servizio nel circolo nonche' il comune ovvero il distretto (qualora quest'ultimo sia compreso nel comune) a partire dal quale l'interessato desideri essere trasferito d'ufficio.
10. Idem
11. Idem
12. Idem
13. Idem
14. Il provveditore, dopo aver accertato che gli elenchi comprendono tutti i docenti appartenenti alla dotazione organica provinciale di scuola materna e dopo aver effettuato ogni altro eventuale controllo che si dovesse rendere necessario, procedera', con l'ausilio del centro elaborazione dati, alla formazione di una graduatoria (1) che sara' pubblicata all'albo dell'ufficio nei 10 giorni successivi alla data prevista nel comma precedente. A parita' di punteggio prevale nella graduatoria chi precede per eta'.
15. Idem
16. Idem
17. Idem
-------------------
(1) Tali graduatorie dovranno contenere, oltre il punteggio complessivo, i punteggi analitici (servizio, famiglia e titoli).
ART. 49 - -INDIVIDUAZIONE PERDENTI POSTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE -
A) personale in soprannumero su posto di organico-sede.
1. L'individuazione dei soprannumerari sara' effettuata nei confronti dei docenti titolari sui posti dell'organico funzionale di circolo, su posti speciali e di sostegno, su posti distrettuali per l'istruzione e la formazione dell'eta' adulta della scuola elementare, su posti di ruolo speciale in scuole speciali, nonche' sui posti dell'organico dei plessi ubicati nelle piccole isole o nei comuni di montagna che non sono sede di circolo. Per l'individuazione del soprannumero nei confronti del personale appartenente alle predette categorie si procedera' con le modalita' enunciate nei successivi commi del presente articolo.
2. L'individuazione dei soprannumerari sara' effettuata, ad eccezione dei posti dell'organico funzionale di circolo distintamente per le varie tipologie di posto eventualmente esistenti. Pertanto la contrazione di organico relativa ad una determinata tipologia di posto non e' compensata dalla eventuale disponibilita' su altra tipologia di posto (1).
2bis. Nell'organico funzionale di circolo saranno compilate distinte graduatorie per ognuna delle tipologie di posto che compongono l'organico funzionale di circolo stesso (posto comune, lingua inglese, lingua francese, lingua tedesca, lingua spagnola). Il personale in soprannumero su ognuna delle tipologie di posto per l'insegnamento della lingua straniera, prima delle operazioni di mobilita', confluira' nella graduatoria relativa al tipo posto comune e solo da questa graduatoria verranno individuati i docenti perdenti posto sull'organico funzionale di circolo. A tal fine il provveditore agli studi, attraverso puntuali rettifiche di titolarita', assegna ai posti comuni dell'organico funzionale di circolo docenti individuati quali soprannumerari sui posti per l'insegnamento della lingua straniera.
3. Il direttore didattico competente, provvede - entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della tabella organica - alla formazione e pubblicazione all'albo della direzione didattica delle graduatorie relative agli insegnanti interessati al fenomeno delle soppressioni di posti. Allo scopo di identificare gli insegnanti in soprannumero sono presi in considerazione gli elementi della tabella di valutazione per i trasferimenti d'ufficio. Ogni elemento valutabile deve essere documentato dagli interessati, i quali possono produrre apposita dichiarazione personale ai sensi della legge n. 15 del 4/1/1968. Il direttore didattico formulera' le predette graduatorie tenendo presente che debbono essere valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento. Ai fini dell'esclusione dalla graduatoria per l'identificazione dei perdenti posto da trasferire d'ufficio dei soggetti di cui agli artt. 21 e 33 della legge n. 104/92, debbono essere prese in considerazione le situazioni di handicap contemplate dalla medesima legge che vengano a verificarsi entro i termini di presentazione delle domande di trasferimento previsti dall'o.m. negli stessi termini suindicati dovra' essere comunicata la cessazione delle condizioni che hanno determinato l'esclusione dei soggetti di cui all'art. 33 della legge 104/92 dalla predetta graduatoria, che dovra' essere riformulata a cura del direttore didattico. Qualora l'interessato non abbia provveduto a dichiarare o a documentare i titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria di cui sopra, il direttore didattico provvedera' d'ufficio all'attribuzione del punteggio spettante sulla base degli atti in suo possesso. A parita' di punteggio, la precedenza e' determinata dall'eta'.
4. Idem.
5. Idem.
6. Nella quarta riga, dopo la parola "graduatoria", inserire : "(2)".
7. Idem.
8. Idem.
9. Idem
B) soppresso
(2) tali graduatorie dovranno contenere, oltre il punteggio complessivo, i punteggi analitici (servizio, famiglia e titoli).
ART. 50 - TRATTAMENTO PERDENTI POSTO DELLA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE -
1. idem
2. idem
3. Idem
4. Idem
5. Idem
6. Idem
7. Idem
8. Idem
9. Idem
10. Nella scuola elementare, qualora nel corso dei trasferimenti si determini disponibilita' di posto della stessa tipologia ovvero di altra tipologia richiesta sul modulo domanda nella scuola di titolarita' dell'interessato non si tiene conto della sua domanda di trasferimento condizionata.
11. Qualora il docente perdente posto non presenti domanda di trasferimento (condizionata o no), ovvero nessuno dei posti richiesti sia disponibile, il docente medesimo sara' trasferito d'ufficio nell'ambito del comune di titolarita', nel corso della prima fase dei movimenti (2). In subordine, l'insegnante sara' trasferito d'ufficio in una scuola o circolo del comune piu' vicino a quello di precedente titolarita' sempre sulla base dell'apposita tabella di viciniorita' all'uopo predisposta e pubblicizzata prima dell'effettuazione dei movimenti, in ottemperanza a quanto disposto con d.m. 3 febbraio 1983.
12. Ove cio' non sia possibile per carenza di posti in tutti i comuni della provincia, il docente di scuola elementare, verra' assegnato in soprannumero sull'organico provinciale.
13. Idem
14. Idem
15. Idem
16. Idem
17. Ove non sia possibile effettuare i trasferimenti secondo i criteri di cui al precedente comma, per la scuola elementare il provveditore li assegna definitivamente o provvisoriamente, a seconda che abbiano o meno concluso il quinquennio di permanenza su posto speciale o di sostegno, a posti di tipo comune, ivi compresi, quelli dell'organico funzionale di circolo, secondo le modalita' indicate nei precedenti commi 11 e 12.
18. L'eventuale assegnazione di carattere provvisorio, effettuata ai sensi del precedente comma su posto comune, e' limitata al solo anno scolastico di assegnazione ed e' utile ai fini del compimento del quinquennio. Nel corso dei trasferimenti per l'anno scolastico successivo, l'insegnante sara' considerato perdente posto nell'ambito della scuola o circolo di precedente titolarita' per il tipo di posto di cui era titolare.
19. Quanto precede sempre che durante il movimento non sia possibile riprendere in esame la posizione degli interessati ai fini della loro assegnazione -nell'ordine- a posti di ruolo speciale in scuole speciali o posti ad indirizzo didattico differenziato, di sostegno o anche di tipo normale nel comune al quale appartenevano i posti soppressi, o ad una sede piu' vicina rispetto a quella precedentemente assegnata, sulla base del citato elenco di viciniorita'.
20. Il trasferimento d'ufficio dei titolari di posto comune o di posto della d.o.p. (scuola materna) viene disposto su posti di tipo comune e, per la scuola elementare, anche su posti comuni di organico dei plessi ubicati nelle piccole isole e nei comuni di montagna, che non siano sede di circolo.
B) personale in soprannumero su posti della dotazione organica provinciale.
21. Gli insegnanti di scuola materna titolari sulla dotazione organica provinciale (d.o.p.), che non siano stati trasferiti a domanda, saranno trasferiti d'ufficio su posti dell'organico funzionale, sulla base del gia' citato elenco di viciniorita', a partire dal comune o distretto validamente indicato dagli interessati e riportato nella graduatoria formulata dal provveditore ai sensi del presente contratto.
22. Idem
23. Idem
24. Idem
25. Per la scuola materna, in caso di indisponibilita' nella provincia di posti sull'organico funzionale di circolo, il trasferimento d'ufficio viene disposto in soprannumero sull'organico provinciale. Quanto precede si intende valido, ovviamente, sempre che durante il movimento non sia possibile riprendere in esame la posizione degli interessati, ai fini della loro assegnazione, nell'ordine, nel comune al quale appartenevano i posti soppressi, o ad una sede piu' vicina rispetto a quella precedentemente assegnata sulla base del citato elenco di viciniorita'.
C) idem
------------------------
(1) i docenti di scuola materna gia' titolari sulla dotazione organica provinciale, attualmente in soprannumero, possono presentare solo domanda di trasferimento non condizionata.
(2) idem
(3) idem
ART. 51 - INDIVIDUAZIONE PERDENTI POSTO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO
Nel quarto comma, terza riga, dopo la parola "GRADUATORIE", inserire "(2)".
Nel comma 23, prima riga, dopo la parola "GRADUATORIE", inserire "(2)".
(2) tali graduatorie dovranno contenere, oltre il punteggio complessivo, i punteggi analitici (servizio, famiglia e titoli).
ART.52 - TRATTAMENTO DEI PERDENTI POSTO NELLA SCUOLASECONDARIA DI I E II GRADO ED ARTISTICA
Il comma 12 e' cosi' modificato :
12. Nella scuola secondaria di primo grado i trasferimenti d'ufficio dei docenti in soprannumero sono disposti su cattedre, comprese le cattedre costituite totalmente o parzialmente con ore d'insegnamento in classi a tempo prolungato o in classi che attuano la sperimentazione di cui all' art. 278 del d.l.vo n. 297/94 per l'istruzione e la formazione dell'eta' adulta e dotazioni organiche provinciali. I trasferimenti d'ufficio non sono disposti da classi di concorso a posti costituiti con attivita' di sostegno per i docenti titolari su classi di concorso, atteso che l'assegnazione 'ex novo' su detti posti presuppone necessariamente la disponibilita' del docente. Ai soli fini dell'identificazione del comune da cui procedere per l'eventuale applicazione della citata tabella, sede di provenienza dei docenti titolari su posti di insegnamento per l'istruzione e la formazione dell'eta' adulta sara' considerato il comune sede del distretto di titolarita', quando tale distretto comprenda piu' comuni. Nel caso di distretti interprovinciali qualora la sede del distretto si trovi in una provincia diversa da quella di titolarita', sara' considerato come sede di provenienza il primo comune incluso nella parte provinciale del distretto della provincia di titolarita', secondo l'ordine pubblicato nel b.u. delle scuole.
I trasferimenti d'ufficio sono disposti nel seguente ordine di successione:
1) in scuole del comune di titolarita' (4);
2) in scuole di comune viciniore secondo la tabella di viciniorieta' di cui al precedente comma 8;
3) su posti costituiti per l'istruzione e la formazione dell'eta' adulta nel distretto di titolarita' e successivamente negli altri distretti secondo l'ordine pubblicato nel b.u. delle scuole medie;
4) su posti delle dotazioni organiche provinciali, anche in eccedenza al relativo contingente assegnato;
Relativamente ai punti 1 e 2 per ogni comune (e per i comuni che comprendono piu' distretti, per ogni distretto), lo scorrimento delle scuole per l'assegnazione delle cattedre avviene nel seguente ordine:
1) cattedre interne alla scuola
2) cattedre orario esterne stessa sede
3) cattedre orario esterne fuori sede
Il trasferimento d'ufficio dei docenti soprannumerari su posti di sostegno sara' disposto prima nella scuola di titolarita', in scuole del comune di titolarita' (1) e successivamente, in assenza di posti disponibili in tale comune, in quello piu' vicino secondo le apposite tabelle di viciniorita'.
In ciascuna delle fasi predette il trasferimento sara' disposto nelle tre tipologie per le quali il docente risulti in possesso del relativo titolo di specializzazione, secondo il seguente ordine :
- sostegno per minorati psicofisici
- sostegno per minorati dell'udito
- sostegno per minorati della vista.
- CAPO VIII - - POSTI DI TIPO SPECIALE, DI RUOLO SPECIALE, DI SOSTEGNO, AD INDIRIZZO DIDATTICO DIFFERENZIATO E POSTI ATTIVATI IN STRUTTURE OSPEDALIERE E CARCERARIE
ART. 53 - DISPOSIZIONI GENERALI
Viene aggiunto il comma 1BIS
1BIS. I posti attivati in strutture ospedaliere e carcerarie possono essere assegnati per trasferimento a domanda ai docenti che ne fanno espressa richiesta (1) ovvero assegnati d'ufficio ai soli docenti titolari su tali tipi posto.
(1) la richiesta per tali sedi deve essere espressa puntualmente tra le preferenze del modulo domanda.
ART. 54 - INSEGNANTI DI SCUOLE SPECIALI E DI SOSTEGNO - SCUOLA MATERNA -
Viene aggiunto il comma 7BIS
7bis. Nell'ambito del sostegno, verranno esaminate le tipologie prescelte nell'ordine espresso nel modulo domanda. Le diverse tipologie di sostegno sono prese in considerazione solo nel caso in cui l'interessato abbia dichiarato nel modulo domanda il possesso dei prescritti titoli di specializzazione.
ART. 55 - INSEGNANTI DI SCUOLE SPECIALI E DI SOSTEGNO - SCUOLA ELEMENTARE -
Viene aggiunto il comma 8BIS
8bis. Nell'ambito del sostegno, verranno esaminate le tipologie prescelte nell'ordine espresso nel modulo domanda. Le diverse tipologie di sostegno sono prese in considerazione solo nel caso in cui l'interessato abbia dichiarato nel modulo domanda il possesso dei prescritti titoli di specializzazione.
Il trasferimento d'ufficio dei docenti soprannumerari su posti di sostegno sara' disposto, secondo le modalita' di cui al precedente art. 50, prima nel circolo di titolarita', poi negli altri circoli del comune di titolarita' (1) e, successivamente nei comuni viciniori secondo le apposite tabelle.
Per ciascuna sede esaminata ai fini del trasferimento d'ufficio, l'eventuale assegnazione sara' disposta per una delle tipologie per le quali il docente risulti in possesso del relativo titolo di specializzazione, cosi' come dichiarato sul modulo domanda, secondo il seguente ordine :
- sostegno per minorati psicofisici
- sostegno per minorati dell'udito
- sostegno per minorati della vista.
ART. 57bis - SERVIZIO PRESSO OSPEDALI E ISTITUZIONI PENITENZIARIE
1. tenuto conto delle conferme disposte dall'articolo 2 comma 7 del c.c.d.n. sulle utilizzazioni del personale della scuola per l'anno 98/99 dei docenti gia' utilizzati nei corsi funzionanti presso le strutture ospedaliere o presso le istituzioni penitenziarie, e' prevista una precedenza per la mobilita' territoriale nella prima e seconda fase ai fini dell'accesso a tali corsi, in considerazione della peculiarita' delle relative attivita'di insegnamento. A tal fine, nell'articolo 22 comma 3 del presente contratto sono stati individuati separatamente i posti attivati presso i corsi di cui sopra.
ART. 57ter - SERVIZIO PRESSO I CORSI PER ADULTI
1. Analogamente a quanto disposto nel precedente articolo, e' prevista una precedenza per la mobilita' territoriale nella prima e nella seconda fase ai fini dell'accesso ai corsi per l'istruzione e la formazione dell'eta' adulta per il personale che ha maturato almeno tre anni di servizio nei corsi serali, nei centri territoriali nei corsi per lavoratori, nei corsi per l'educazione degli adulti e nei corsi di alfabetizzazione..
DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 59bis - AGGREGAZIONE DI CLASSI DI CONCORSO
1. A seguito del d.m. n. 354 del 10\8\1998, integrato dal d.m. 448 del 10\11\1998, relativo alla costituzione di ambiti disciplinari per aggregazione di classi di concorso, ai fini della mobilita' professionale si elencano le classi di concorso per le quali sono state definite le corrispondenze tra abilitazione o idoneita' e nuovi ambiti disciplinari. Pertanto i docenti aspiranti a passaggio di cattedra e di ruolo, provenienti da classi di concorso comprese nello stesso ambito disciplinare, possono partecipare alla mobilita' professionale senza il conseguimento della specifica abilitazione.
Corrispondenza immediata ed automatica
Classi di concorso tipo di passaggio
25/a disegno e storia dell'arte ruolo
28/a educazione artistica
29/a educazione fisica II grado ruolo
30/a educazione fisica I grado
31/a educazione musicale II grado ruolo
32/a educazione musicale I grado
43/a ital., Storia, educ. Civica nella media ruolo
50/a materie letterarie negli istituti II grado
45/a lingua straniera ruolo
46/a lingue e civilta' straniere
Per i docenti in possesso dell'abilitazione per la classe di concorso 49/a e' previsto il passaggio di cattedra alle classi di concorso 38/a fisica, 47/a matematica nonche' in base alla tabella a/2 del d.m. 30 gennaio 1998 n. 39 il passaggio di cattedra alla classe di concorso 48/a matematica applicata.
2. In base alle disposizioni citate, per le seguenti classi di concorso, i docenti interessati possono produrre domanda di passaggio di cattedra dopo la conclusione degli appositi corsi di riconversione professionale:
Corrispondenza previo corso di riconversione.
Classi di concorso passaggio
75/a datt., Stenogr., Tratt. Testi e dati cattedra
76/a trattamento testi
4/c esercitazioni aeronautiche cattedra
8/c esercitazioni di circolazione aerea.
6/c esercitazioni di ceramiche e di decorazioni cattedra
12/c esercitazioni di modellismo
16/c esercitazioni di tecnologia ceramica
34/c laboratorio di prog. Tecnica per la ceramica
40/c laboratorio per le industrie ceramiche
7/c esercitazioni di abbigliamento e moda cattedra
10/c esercitazioni di disegno artistico dei tessuti
22/c laboratori di tecnologie tessili e dell'abbigl.
17/c eserc. Di teoria della nave e costr. Nav. cattedra
23/c lab. Di aerotecnica, costr. E tecnol. Aeron.
24/c lab. Di chimica e chimica industr. cattedra
35/c lab. Di tecnica microbiologica
26/c lab. Di elettronica cattedra
27/c lab. Di elettrotecnica
28/c lab. Di fisica atomica e nucl. Cattedra
29/c lab. Di fisica e fisica appl.
30/c lab. Di informatica gestionale cattedra
31/c lab. Di informatica industriale
41/c lab. Tecnol. Per il marmo, reparti di arch.. Cattedra
42/c lab. Tecnol. Per il marmo, rep. Scult. Smodellat.
50/c tecnica dei servizi, eserc. Pratiche di cucina cattedra.
51/c tecnica dei servizi, esrc. Prat. Di sala e bar cattedra
52/c tecnica dei servizi e pratica operativa.
Il termine ultimo per le relative domande di passaggio di cattedra viene stabilito dall'o.m. sulla mobilta' del personale della scuola - compatibilmente con le esigenze operative - in modo tale da poter accogliere il maggior numero di domande dopo la conclusione dei corsi.
ART. 65 - DISPOSIZIONI GENERALI
Il comma 10 è cosi' modificato:
10. Le disposizioni di cui al presente articolo si riferiscono anche al personale titolare di posto d.o.p. e, per la scuola materna, in soprannumero sulla d.o.p.
- TITOLO III - PERSONALE EDUCATIVO
ART. 66 - DISPOSIZIONI PRELIMINARI
Viene aggiunto il comma 6:
6. Le disposizioni per il passaggio del personale educativo nei ruoli dei docenti sono regolate in base ai criteri previsti negli artt. 62 e 63 del c.c.n.d. sulla mobilità del personale scolastico.
ART. 72 - PASSAGGI RELATIVI AI RUOLI ORDINARI E SPECIALI DEGLI ISTITUTORI
Alla fine del comma 2 si aggiunge il riferimento alla nota (1).
In calce all'articolo si aggiunge la seguente nota (1): "per i predetti passaggi e' valido il titolo di specializzazione bivalente".
TITOLO IV - PERSONALE A.T.A.
- ART. 76 - DESTINATARI
Il comma 4 è cosi' modificato:
4. Possono, altresi', chiedere il trasferimento, nelle segreterie dei circoli didattici e negli istituti comprensivi di scuole primarie, gli insegnanti elementari collocati permanentemente fuori ruolo, ai sensi dell'art. 21 della legge n. 463/1978.
CAPO I - DETERMINAZIONE DELLE DISPONIBILITA' PER I TRASFERIMENTI E PASSAGGI
- ART. 77 - POSTI DISPONIBILI
1. Idem
2. Idem
3. Idem
4. Pertanto, nei casi in cui, ai sensi dell' ordinanza ministeriale concernente la determinazione degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, sia stato deliberato in ordine all' organico degli assistenti tecnici (proposte di aumento, di diminuzione, di mantenimento, di nuovi accorpamenti) i dirigenti scolastici devono, non appena sia stata data loro notifica delle nuove dotazioni organiche, comunicare al provveditore agli studi la eventuale nuova dettagliata situazione dei posti di assistente tecnico, con le puntuali aggregazioni dei nominativi del personale di ruolo che vi e' assegnato con decorrenza dall' anno scolastico cui si riferiscono le operazioni di trasferimento.
4bis. Viene rinominato 5bis.
5. Idem
6. Idem
7. Idem
8. Soppresso
ART. 80 - DISPONIBILITA' PER I TRASFERIMENTI TRA PROVINCE INTERESSATE AL NUOVO ASSETTO TERRITORIALE
L'articolo è interamente soppresso.
Ipotesi in cui l'articolo non venga soppresso :
1. I predetti trasferimenti sono disposti, nel rispetto delle precedenze previste dall'art. 81, fino alla concorrenza del totale dei posti detratti quelli corrispondenti al numero delle unita' di personale di ruolo in attesa di sede, del personale eventualmente in soprannumero, nonche' agli accantonamenti da riservare allle procedure concorsuali in atto e alla chiamata diretta, ivi compresa l'aliquota destinata alla istituzione di nuovi rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
CAPO II - SEQUENZA DELLE OPERAZIONI
- ART. 81- ORDINE DELLE OPERAZIONI
Le operazioni di mobilita' saranno disposte nel seguente ordine:
1) Trasferimenti del personale utilizzato nell' anno scolastico in corso con precedenza rispetto ai soprannumerari inclusi nelle graduatorie provinciali per effetto di sdoppiamento, soppressione, perdita di autonomia o aggregazione delle unita' scolastiche effettuati negli anni precedenti, che abbia prodotto domanda per essere trasferito ove risulti utilizzato; trasferimenti del personale titolare in scuole o istituti oggetto di provvedimenti di dimensionamento della rete scolastica nelle scuole o istituti nei quali si verifichi una disponibilita' nell'organico di diritto per effetto dei provvedimenti predetti. Il personale di cui al presente punto 1) deve essere graduato con il punteggio spettante per il trasferimento a domanda;
2) Idem
3) Idem
4) Idem
5) Idem
6) Idem
7) Idem
8) Idem
9) Idem
10) Idem
11) Idem
12) Idem
13) Idem
14) Idem
CAPO III - PRECEDENZE
- ART. 85 - PRECEDENZE
1. Hanno titolo alla precedenza nel trasferimento in ciascuna fase del movimento le seguenti categorie:
A) idem
B) in relazione al disposto dell'art. 33, commi 5 e 7 della legge n. 104/92 richiamato dall'art. 601 del d.l.vo n. 297/94, i genitori, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravita', il coniuge, il parente o affine entro il terzo grado e l'affidatario di persona handicappata in situazione di gravita', nonche' l'handicappato maggiorenne in situazione di gravita', di cui al comma 6, hanno titolo, successivamente alle predette categorie, ad ottenere la precedenza nelle operazioni di mobilita' territoriale per le sedi della provincia in cui e' domiciliato e convive con il soggetto portatore di handicap e per quelle di una delle province confinanti. E' riconosciuta la precedenza, nei trasferimenti interprovinciali, anche ai soggetti che, obbligati all'assistenza (coniuge o, in mancanza, genitori o figli), abbiano interrotto una preesistente situazione di assistenza continuativa a seguito di instaurazione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Il personale di cui al primo capoverso del punto a) ha diritto alla suddetta precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa al comune in cui esista il servizio di emodialisi o un centro di cura specializzato.
Il personale di cui al punto b) ha diritto alla precedenza a condizione che, nella domanda relativa alla provincia ove e' situato il comune in cui l'interessato e' domiciliato e convive con l'handicappato, esprima come prima preferenza il comune medesimo, ovvero istituzione scolastica ubicata nel comune medesimo.
La particolare condizione fisica che da' titolo alle precedenze suddette deve avere carattere permanente.
Il personale beneficiario dell'art.33 l.104/92 ha l'obbligo di comunicare tempestivamente il venir meno dei presupposti che danno titolo alla precedenza.
Il personale beneficiario dell' art. 21 della legge 104/92 deve documentare la condizione di handicap mediante certificazione rilasciata dalla commissione medica di cui all'art.4 della legge medesima; tale certificazione oltre l'indicazione della situazione di handicap deve attestare il grado di invalidita' superiore a due terzi ovvero deve contenere la diagnosi della minorazione corrrispondente a quelle iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella a annessa alla legge 10 agosto 1950, n.648.
Per il personale beneficiario dell'art. 33 della medesima legge 104/92 la commissione medica di cui al comma precedente deve certificare la condizione di handicap in situazione di gravita' come definita dall'art.3, comma 3, della legge 104/92, nonche', per le fattispecie regolate dai commi quinto e settimo dello stesso art.33, la necessita' di assistenza continuativa in relazione alla riduzione dell'autonomia personale derivante dalla minorazione.
Qualora la commissione medica sopracitata non si pronunci entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, gli interessati, ai sensi dell'art.2 - ii comma - del d.l. 27.8.1993, n. 321, convertito con legge 27.10.1993, n. 423, documenteranno, in via provvisoria, la sussistenza delle condizioni di cui ai commi precedenti con certificazione rilasciata da un medico specialista nella patologia denunciata in servizio presso la a.s.l. da cui gli interessati medesimi sono assistiti. La mancata emissione dell'accertamento definitivo per il decorso dei 90 giorni dovra' essere rilevata e dichiarata in sede del predetto accertamento provvisorio. Tale ultimo accertamento produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo.
Si precisa che in sede di presentazione della documentazione finalizzata alla conferma del trasferimento condizionato, nonche' alla conferma dell'esclusione dalla graduatoria d'istituto per l'identificazione dei perdenti posto, qualora sia stato presentato un certificato provvisorio sulla situazione di handicap, dovra' essere presentato, nei termini previsti, il certificato definitivo della commissione di cui all'art.4, ove rilasciato, ovvero una aggiornata dichiarazione del competente organo sanitario relativa alla mancata emissione dell'accertamento definitivo.
Gli uffici scolastici provinciali verificheranno che sulle certificazioni mediche presentate dal personale interessato, ai fini del riconoscimento delle precedenze previste in attuazione della legge 104/92, risultino le attestazioni sopra indicate.
Il personale beneficiario dell'art.33 deve inoltre documentare:
1) il rapporto di parentela o affinita' entro il terzo grado, adozione, affidamento e coniugio con il soggetto handicappato mediante dichiarazione personale sotto la propria responsabilita' redatta ai sensi della legge 15 maggio 1997, n.127, modificata ed integrata dalla legge 16 giugno 1998, n.191 e dal d.p.r. 20 ottobre 1998, n.403 (regolamento di attuazione degli artt. 1,2,3 della legge n.127/97) ovvero mediante presentazione dello stato di famiglia o di copia della sentenza di affidamento o di adozione;
2) la sussistenza, al momento della presentazione della domanda di trasferimento, della effettiva convivenza con il soggetto handicappato. Premesso che tale effettivita' presuppone che i soggetti interessati convivano nella stessa abitazione, e non solo nello stesso comune, il personale interessato deve comprovare l'effettiva convivenza dovra' comprovare tale effettiva convivenza mediante presentazione dello stato di famiglia o certificato di residenza dal quale si evinca la coabitazione tra il soggetto interessato al trasferimento ed il soggetto portatore di handicap. Tale certificazione, ai sensi delle leggi n.127/97, n. 191/98 e dal d.p.r. 403/98, potra' essere sostituita da una dichiarazione personale sotto la propria responsabilita'. Nel caso in cui la coabitazione non risulti dagli atti anagrafici del comune la dichiarazione personale di convivenza dovra' essere conforme al modello riportato nella nota (1).
3) lo svolgimento di attivita' di assistenza con carattere continuativo a favore del soggetto handicappato mediante dichiarazione personale sotto la propria responsabilita' redatta ai sensi delle leggi n.127/97, n. 191/98 e dal d.p.r. 403/98;
4) limitatamente al personale di cui al quinto comma dell'articolo 33 sopracitato, qualora non si tratti di coniuge o genitore, la insussistenza, nell'ordine, di altri conviventi, parenti o affini tenuti per legge a dare assistenza o di grado piu' stretto, ovvero parenti o affini dello stesso grado nelle condizioni di prestare l'assistenza continuativa, con la conseguenza che il richiedente e' l'unico membro della famiglia in grado di poter provvedere all'assistenza del disabile, da dimostrare mediante dichiarazione personale sotto la propria responsabilita' redatta ai sensi delle leggi n.127/97, n. 191/98 e dal d.p.r. 403/98, ovvero con certificato di stato di famiglia. La unicita' di assistenza comporta che nessun altro membro del nucleo familiare in questione si avvalga o si sia avvalso in passato della precedenza relativa all'art. 33 per il medesimo soggetto handicappato, pertanto il richiedente la precedenza dovra' produrre una dichiarazione degli altri componenti il nucleo familiare redatta ai sensi delle leggi n.127/97, n. 191/98 e dal d.p.r. 403/98, in conformita' al facsimile riportato nella nota (2).
Si precisa che non sono tenuti alla dichiarazione di inesistenza esclusivamente i genitori o il coniuge di persona handicappata, richiedenti il beneficio della precedenza prevista dall'art.33 l.104/92.
5) la situazione di non ricovero a tempo pieno del soggetto handicappato in istituto specializzato mediante dichiarazione personale sotto la propria responsabilita' redatta ai sensi delle leggi n.127/97, n. 191/98 e dal d.p.r. 403/98ovvero, nel caso di assistenza domiciliare, mediante certificato rilasciato dalle competenti a.s.l..
Il trasferimento ottenuto beneficiando delle precedenze previste per l'assistenza ai parenti handicappati e' condizionato al permanere per un quinquennio dell'attivita' di assistenza nei confronti del familiare handicappato. Durante tale periodo, qualora vengano meno i requisiti che hanno determinato il diritto alla precedenza medesima - con l'esclusione del decesso del coniuge o figlio o figlia assistiti - il personale a.t.a. viene reintegrato nella scuola, circolo didattico o istituto, in cui era titolare al momento dell'avvenuto trasferimento condizionato, eventualmente anche in soprannumero. In tale ultimo caso, qualora ai fini delle operazioni di mobilita' dell'anno scolastico in cui e' avvenuto il reintegro si determini una disponibilita' nella predetta titolarita', il personale a.t.a. reintegrato non viene considerato soprannumerario; in caso contrario viene inserito in coda alla graduatoria formulata dal dirigente scolastico per l'individuazione del soprannumerario e partecipa al trasferimento d'ufficio, sempreche' non abbia ottenuto quello a domanda. Tuttavia, il personale che ha perso il diritto alla conservazione del trasferimento condizionato interprovinciale successivamente alla data di presentazione della domanda di trasferimento, puo' chiedere al provveditore agli studi di essere assegnato, in via definitiva, dopo l'effettuazione delle operazioni di mobilita', su un posto eventualmente residuato, vacante e disponibile (3), a conclusione delle predette operazioni. Ove non si verifichi tale eventualita' l'interessato viene assegnato, come gia' detto nella provincia di provenienza.
Il trasferimento ottenuto nella nuova sede di titolarita', sotto la predetta condizione, deve essere annualmente confermato dall'amministrazione scolastica periferica, previa verifica della permanenza di tutti i requisiti che hanno dato titolo alla precedenza di cui all'art. 33 della legge n. 104/92, documentata secondo quanto riportato nel successivo comma.
Per ottenere annualmente la conferma del trasferimento e' necessario che il beneficiario delle predetta precedenza presenti, nei termini di presentazione delle domande di trasferimento, una dichiarazione personale sotto la propria responsabilita' , redatta ai sensi delle leggi n.127/97, n. 191/98 e dal d.p.r. 403/98, nella quale si evincano sia il perdurare dell'attivita' di assistenza al familiare handicappato sia il permanere delle altre condizioni necessarie per usufruire della precedenza.
La sede di titolarita' assegnata per trasferimento condizionato non confermato si rende ovviamente disponibile per le operazioni di mobilita' relative allo stesso anno scolastico nel quale viene revocata la conferma.
Nel caso di dichiarazioni mendaci da parte degli interessati l'amministrazione provvede, fatte salve le sanzioni penali e disciplinari, a revocare il trasferimento disposto e ad assegnare il personale a.t.a., ove non sia piu' disponibile l'istituto di provenienza, su altra sede disponibile dopo le operazioni di mobilita' o, in subordine ad assegnare il personale a.t.a. a sede provvisoria nella provincia di provenienza. Qualora invece le dichiarazioni mendaci abbiano consentito la permanenza nell'istituto di titolarita' pur in presenza di situazione di soprannumero, per effetto della mancata inclusione nella relativa graduatoria di istituto, il personale a.t.a. verra' assegnato nella sede destinata al trasferito di ufficio, il quale verra' reintegrato nell'istituto di provenienza.
Il personale di cui al primo capoverso del punto a) deve comprovare con certificato rilasciato da ente pubblico ospedaliero o dall'unita' sanitaria locale o dall'ufficiale sanitario o dalla commissione medica militare la propria particolare condizione fisica e la necessita' di risiedere nella sede dell'istituto di cura. Il medesimo personale deve presentare una dichiarazione personale sotto la propria responsabilita' che contenga i seguenti elementi:
1) non esistenza nel comune o distretto di titolarita' di un centro di emodialisi o di un centro specializzato per le cure necessarie a carattere continuativo;
2) esistenza, per converso, nel comune relativo alla prima preferenza richiesta, di un centro di emodialisi o di un centro specializzato per le cure necessarie a carattere continuativo.
Le precedenze di cui sopra non si cumulano fra loro. Il personale di cui al punto a) ha diritto alla precedenza con priorita' rispetto al personale di cui al punto b). Nell'ambito di ciascuna categoria il personale interessato in caso di concorrenza deve essere graduato in base al punteggio spettante, ed in caso di ulteriore parita', in base alla maggiore eta' anagrafica.
Per fruire della precedenza, gli interessati devono contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda ed allegare la documentazione predetta.
2. Idem
3. Il personale a.t.a. che riprende servizio a seguito della riduzione del numero dei permessi e delle aspettative sindacali di cui al regolamento adottato con d.p.c.m. 27/10/1994, n. 770, ha diritto alla precedenza, nella fase interprovinciale successivamente alle categorie di cui ai precedenti commi, dei trasferimenti per la provincia ove ha svolto attivita' sindacale e nella quale risulta domiciliato da almeno tre anni.
Il possesso del requisito per beneficiare della predetta precedenza dovra' essere documentato mediante dichiarazione sotto la propria responsabilita', redatta ai sensi della legge 15 maggio 1997, n.127, modificata ed integrata dalla legge 16 giugno 1998, n.191 e dal d.p.r. 20 ottobre 1998, n.403 (regolamento di attuazione degli artt. 1,2,3 della legge n.127/97).
---------------
(1) il/la sottoscritt............................................................................ Personale a.t.a. di ruolo nella scuola o istituto ..............................................aspirante al trasferimento per l'anno scolastico ....................., Avendo chiesto di beneficiare della precedenza prevista dall'art. 33 commi 5 e 7 della legge 104/92, dichiara, sotto la propria responsabilita', ai sensi delle leggi n.127/97, n. 191/98 e dal d.p.r. 403/98, di essere effettivamente convivente con il/la sig. .............................................................(specificare la relazione di parentela o affinita').............................................. ,unitamente al/alla quale abita nel comune di ............................................. Via ............................................................. E che la descritta situazione risulta agli atti dell'anagrafe del comune di ....................................... Avendo il/la sottoscritt... Adempiuto alle prescrizioni indicate dall'art. 13 del d.p.r. n. 223/89.
in fede firma
(2) Il/la/ i/le sottoscritt............................................................................( Specificare la relazione di parentela o affinita') .......................................................................... Convivente/i con il/la sig. ............................................. (familiare disabile ) unitamente al/alla quale abita nel comune di ..................................... Via .................................................................. Dichiara /dichiarano, sotto la propria responsabilita', ai sensi della legge n.15/68 modificata ed integrata dalle leggi n. 127/97, n. 191/98 e dal d.p.r. 403/98, di non essere nelle condizioni di prestare assistenza continuativa al familiare
(3) disabile per i seguenti motivi ........................................................., E pertanto di non avvalersi dei benefici previsti nell'art. 33 della legge 104/92 e di non essersene avvalso/a/ e/i in precedenza.
in fede firma
(3) idem
CAPO IV - PERDENTI POSTO
-ART. 87BIS - UNIFICAZIONE DI ISTITUZIONI SCOLASTICHE RESPONSABILI AMMINISTRATIVI PERDENTI POSTO
1. In tutti i casi in cui vengono posti in essere provvedimenti di dimensionamento della rete scolastica al fine di unificare due o piu' istituzioni scolastiche di uguale o diverso ordine e grado, sulle quali insistono titolari, e' considerato perdente posto, sulla base della graduatoria redatta dal provveditore agli studi, il responsabile amministrativo (ivi compreso il personale di cui al comma 8) graduato in base alle precedenze di cui alle lettere a) e b) dell'art. 85 del presente contratto integrativo e al minor punteggio determinato secondo la tabella per i trasferimenti d'ufficio "allegato j".
2. In caso di parita' di punteggio, la precedenza e' determinata dalla maggiore eta' anagrafica.
3. Il personale individuato quale soprannumerario e' tenuto a presentare domanda di trasferimento che verra' esaminata prima di procedere ad un eventuale trasferimento d'ufficio.
4. Il personale coinvolto nel processo di dimensionamento della rete scolastica sara' invitato dal competente provveditore agli studi a presentare domanda entro 5 giorni dalla notifica del relativo provvedimento di dimensionamento, altrimenti sara' trasferito d'ufficio.
5. L'amministrazione scolastica, contestualmente alla pubblicazione della graduatoria di cui al comma 1 del presente articolo, rende disponibile, su richiesta degli interessati, i documenti relativi alla graduatoria stessa. Il predetto personale ha facolta' di produrre reclamo, entro 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, allo stesso provveditore agli studi il quale, nei 5 giorni successivi, provvede alle eventuali rettifiche.
6. Tutti i responsabili amministrativi titolari di istituzioni oggetto di provvedimenti di dimensionamento devono presentare domanda di trasferimento, compilando obbligatoriamente la sezione del modulo domanda riguardante la situazione di " perdente posto". In particolare, devono riportare il punteggio calcolato secondo le tabelle di valutazione per il trasferimento d'ufficio, "allegato j". Coloro i quali abbiano interesse a permanere in una delle istituzioni oggetto del dimensionamento, in cui e' coinvolta la propria scuola, prioritariamente rispetto alle altre preferenze espresse nel modulo domanda, devono rispondere negativamente nella casella corrispondente al quesito : "l'aspirante soprannumerario intende comunque partecipare al trasferimento a domanda? ".
7. I responsabili amministrativi di cui al precedente comma 6, ai fini dell'eventuale assegnazione prioritaria nella o nelle istituzioni scolastiche risultanti dalla operazione di dimensionamento che ha coinvolto la propria scuola, vengono graduati, nel corso dei movimenti, in base alle precedenze previste nelle lettere a e b dell'articolo 85 del presente contratto e in base al punteggio di " perdente posto". Se il provvedimento di dimensionamento predetto riguarda piu' istituti e determina il permanere di due o piu' istituzioni scolastiche l'assegnazione (effettuata secondo i criteri di cui sopra) verra' disposta tenendo conto della precedente titolarita' del responsabile amministrativo non perdente posto, laddove il proprio istituto rimanga sede di ufficio di segreteria. Nel caso contrario l'assegnazione all'istituto, tra quelli derivanti dal dimensionamento, avviene secondo l'ordine del bollettino ufficiale delle scuole, qualora non siano state espresse preferenze.
8. Il responsabile amministrativo individuato come perdente posto ha titolo a rientrare con precedenza nella istituzione scolastica derivante dall'unificazione qualora il posto si renda disponibile nel corso dei movimenti e sempre secondo l'ordine di graduatoria derivante dalla tabella dei trasferimenti d'ufficio (allegato "j").
9. Gli insegnanti elementari collocati fuori ruolo, con funzioni di responsabile amministrativo, ai sensi dell'art. 21 della legge n.463/78, possono essere trasferiti a domanda o d'ufficio nelle segreterie dei circoli didattici e negli istituti comprensivi di scuola primaria.
10. Nel caso di unificazione di istituzioni scolastiche in cui siano presenti dipendenti sia della provincia, che dello stato, la titolarita' dell'istituzione scolastica e' attribuita al responsabile amministrativo dipendente dello stato. Resta all'amministrazione provinciale, in base alla normativa vigente, l'onere di fornire all'istituzione scolastica il personale che da essa dipende, relativamente alla tipologia e al numero dei corsi e delle classi che ad essa competono.
CAPO IV - PERDENTI POSTO
- ART. 88 - INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE SOPRANNUMERARIO - DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASICA
1. Idem
2. Idem
3. Idem
4. Idem
5. Idem
6. Nel caso in cui i piani provinciali di dimensionamento della rete scolastica, previsti dal d. P.r. n. 233\98, realizzano unificazioni di due o piu' istituzioni scolastiche di uguale o di diverso ordine o grado, il personale titolare - ad eccezione di quello appartenente al profilo di responsabile amministrativo - confluira' in un'unica graduatoria (distinta per ciascuno dei profili) al fine dell'individuazione del personale perdente posto secondo i criteri previsti dal presente accordo. I capi d'istituto coinvolti nel dimensionamento, previa intesa, provvedono alla compilazione della predetta graduatoria, la pubblicano e ne trasmettono copia al provveditore agli studi insieme agli eventuali reclami.
6bis. I dirigenti scolastici, contestualmente alla pubblicazione della graduatoria di cui al comma 6 del presente articolo, rendono disponibile, su richiesta degli interessati, i documenti relativi alla graduatoria stessa. Il personale anzidetto ha facolta' di produrre reclamo al provveditore per tramite dei capi di istituto entro 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria il quale nei 10 giorni successivi provvede alle eventuali rettifiche.
7. Soppresso
8. Soppresso
9. Idem
10. Ai fini della individuazione dei soprannumerari, non dovra' essere preso in esame il personale appartenente alle categorie di cui alle lettere a e b dell' art. 85 del presente accordo salvo che la contrazione di organico non sia tale da rendere necessario il coinvolgimento anche delle predette categorie in particolare in caso di unificazione tra scuole il medesimo personale non dovra', essere inserito nella graduatoria dei perdenti posto.
11. Idem
12. Idem
13. Idem
14. Idem
15. Idem
16. Idem
17. Il provveditore agli studi, prima delle operazioni di mobilita', sulla base della graduatoria di cui al comma 6 del presente articolo assegna il personale ata, ad esclusione del responsabile amministrativo, coinvolto nel processo di dimensionamento, alle istituzioni scolastiche derivate dal dimensionamento stesso con le seguenti modalita' :
R) Assegnazione del personale non perdente posto sulle scuole la cui sede e' coincidente, ancorche' trasformata in istituto comprensivo, con quella di titolarita' nell'anno in corso;
S) Assegnazione del restante personale non perdente posto sui posti disponibili in ordine di graduatoria e in base alle preferenze espresse;
T) Assegnazione del personale perdente posto, di cui al comma 6 del presente articolo, nelle scuole, anche se soppresse, di attuale titolarita'.
Il personale di cui al punto c) del presente comma puo' usufruire della precedenza per il rientro nella fase di mobilita' in una delle scuole soggette al procedimento di dimensionamento che ha coinvolto la propria scuola di titolarita' di cui all' art. 81 punto 1).
18. Qualora dopo la scadenza dei termini per la presentazione della domanda di trasferimento, ma in ogni caso prima dell'inizio delle operazioni di movimento, emergano nuove posizioni di personale di cui ai punti b) e c) del precedente comma, i provveditori agli studi inviteranno formalmente gli interessati a presentare domanda di trasferimento entro 5 giorni dalla data della predetta notifica. L'eventuale nuova domanda sostituisce integralmente quella precedente.
CAPO V - MOBILITA' PROFESSIONALE
- ART. 90 - MOBILITA' PROFESSIONALE E RICONVERSIONE DEL PERSONALE SOPRANNUMERARIO
Il comma 2 dopo le parole "RICONVERSIONE PROFESSIONALE" è cosi' modificato: "previsti dall'art.19 del ccdn concernente le utilizzazioni del personale docente, educativo ed a.t.a. per l'a.s. 1998/99 sottoscritto in data 23 giugno 1998.
- ART. 91 - TRASFERIMENTI DEL PERSONALE A.T.A.DAL RUOLO NAZIONALE DI ACCADEMIE E CONSERVATORI AL CORRISPONDENTE RUOLO PROVINCIALE
Nel comma 2 l'anno scolastico "1998/99" viene sostituito con "1999/2000".
CAPO VII - ASSISTENTI TECNICI
- ART. 94 - ASSISTENTI TECNICI
Al comma 1 dopo le parole "per le procedure concorsuali in atto e per il personale in soprannumero." viene inserita la seguente frase: "comunque i trasferimenti da un'area all'altra, fatti salvi i trasferimenti previsti dall'art. 81, punto 3), verranno disposti in subordine rispetto ai trasferimenti nell'ambito della stessa area. "
TABELLE DI VALUTAZIONE
Negli allegati A, B, E, G ed H sostituire la seguente frase "AI FINI DELLA VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE RICHIESTA SI RICHIAMA QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 2 DELLA LEGGE 127 DEL 17 MAGGIO 1997" con "ai fini della validità della certificazione richiesta si richiama quanto disposto dalla legge 127 del 17 maggio 1997, modificata ed integrata dalla legge 191 del 16 giugno 1998, dalla c.m. 349 emanata il 7 agosto 1998 dal ministero della pubblica istruzione contenente indicazioni operative sulle certificazioni, nonche' dal d.p.r. 20 ottobre 1998 n. 403 (regolamento di attuazione degli artt. 1, 2 e 3 della legge 15/05/97 n.127)."
TABELLE DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO
ALLEGATO A
TABELLA PER I TRASFERIMENTI A DOMANDA
Tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda del personale dirigente scolastico.
Parte III - titoli
D) Dopo le parole "scienze dell'educazione" inserire "(10)".
F) dopo le parole "nell'ambito delle scienze dell'educazione" sono aggiunte le parole "o nell'ambito delle scienze dell'amministrazione o dell'organizzazione delle istituzioni scolastiche"
G) per ogni partecipazione ai nuovi esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla legge 10/12/97 n°425 e al d.p.r. 23.7.1998 n.323
In qualità di presidente di commissione punti 1
Fino ad un massimo di 5 punti
(10) sono assimilati ai diplomi di specializzazione i diplomi di perfezionamento post-universitari, previsti dal precedente ordinamento universitario, qualora siano conseguiti a conclusione di corsi che presentino le stesse caratteristiche dei corsi di specializzazione (durata minima biennale, esami specifici per ogni materia nel corso dei singoli anni e un esami finale).
ALLEGATO B - TABELLA PER I TRASFERIMENTI D'UFFICIO
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI AI FINI DEI TRASFERIMENTI D'UFFICIO PER SOPPRESSIONE DI POSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO.
PARTE III - TITOLI
D) Dopo le parole "scienze dell'educazione" inserire "(10)".
F) dopo le parole "nell'ambito delle scienze dell'educazione" sono aggiunte le parole "o nell'ambito delle scienze dell'amministrazione o dell'organizzazione delle istituzioni scolastiche"
G) per ogni partecipazione ai nuovi esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla legge 10/12/97 n°425 e al d.p.r. 23.7.1998 n.323
In qualità di presidente di commissione punti 1. Fino ad un massimo di 5 punti
(10) sono assimilati ai diplomi di specializzazione i diplomi di perfezionamento post-universitari, previsti dal precedente ordinamento universitario, qualora siano conseguiti a conclusione di corsi che presentino le stesse caratteristiche dei corsi di specializzazione (durata minima biennale, esami specifici per ogni materia nel corso dei singoli anni e un esami finale).
TABELLE DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
ALLEGATO D - TABELLA PER I TRASFERIMENTI A DOMANDA
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI AI FINI DEI TRASFERIMENTI A DOMANDA DEL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
PARTE I - ANZIANITA' DI SERVIZIO
Nelle lettere B2 e C1 sostituire "dall'anno scolastico 92/93" con "dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98"
PARTE III - TITOLI
Nella lettera B) le parole "per l'inclusione nella graduatoria di merito in pubblici concorsi per esami" sono sostituite dalle parole "per il superamento di un pubblico concorso per esami" . Dopo la nota (10) aggiungere la nota (11).
I) per ogni partecipazione ai nuovi esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla legge 10/12/97 n°425 e al d.p.r. 23.7.1998 n.323
qualità di presidente di commissione o di componente esterno o di componente interno punti 1
Fino ad un massimo di 5 punti
C) Dopo le parole "insegnate dal docente" inserire "(12)".
ALLEGATO E - TABELLA PER I TRASFERIMENTI A DOMANDA
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI AI FINI DEI TRASFERIMENTI A DOMANDA DEL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE ED ARTISTICA.
PARTE III - TITOLI
Nella lettera B) le parole "per l'inclusione nella graduatoria di merito in pubblici concorsi per esami" sono sostituite dalle parole "per il superamento di un pubblico concorso per esami" . Dopo la nota (10) aggiungere la nota (11).
C) Dopo le parole "insegnate dal docente" inserire "(12)".
H) per ogni partecipazione ai nuovi esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla legge 10/12/97 n°425 e al d.p.r. 23.7.1998 n.323
In qualità di presidente di commissione o di componente esterno o di componente interno punti 1,
Fino ad un massimo di 5 punti
NOTE COMUNI ALLE TABELLE DEI TRASFERIMENTI A DOMANDA DEI DOCENTI DELLE SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI, MEDIE E DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE ED ARTISTICA.
(11) sono ovviamente esclusi i concorsi riservati per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneita'.
(12) sono assimilati ai diplomi di specializzazione i diplomi di perfezionamento post-universitari, previsti dal precedente ordinamento universitario, qualora siano conseguiti a conclusione di corsi che presentino le stesse caratteristiche dei corsi di specializzazione (durata minima biennale, esami specifici per ogni materia nel corso dei singoli anni e un esami finale).
ALLEGATO F - TABELLA PER I TRASFERIMENTI D'UFFICIO
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI AI FINI DEI TRASFERIMENTI D'UFFICIO PER SOPPRESSIONE DI POSTO DEL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E SECONDARIA DI PRIMO GRADO.
PARTE I - ANZIANITA' DI SERVIZIO
Nelle lettere B2 e C1 sostituire "dall'anno scolastico 92/93" con "dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98".
PARTE III - TITOLI
Nella lettera B) le parole "per l'inclusione nella graduatoria di merito in pubblici concorsi per esami" sono sostituite dalle parole "per il superamento di un pubblico concorso per esami" . Dopo la nota (10) aggiungere la nota (11).
C) Dopo le parole "INSEGNATE DAL DOCENTE" INSERIRE "(12)".
H) per ogni partecipazione ai nuovi esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla legge 10/12/97 n°425 e al d.p.r. 23.7.1998 n.323
In qualità di presidente di commissione o di componente esterno o di componente interno punti 1
Fino ad un massimo di 5 punti
ALLEGATO G - TABELLA PER I TRASFERIMENTI D'UFFICIO
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI AI FINI DEI TRASFERIMENTI D'UFFICIO PER SOPPRESSIONE DI POSTO DEL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE ED ARTISTICA.
PARTE III - TITOLI
Nella lettera B) le parole "per l'inclusione nella graduatoria di merito in pubblici concorsi per esami" sono sostituite dalle parole "per il superamento di un pubblico concorso per esami" . Dopo la nota (10) aggiungere la nota (11).
C) Dopo le parole "insegnate dal docente" inserire "(12)".
H) per ogni partecipazione ai nuovi esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla legge 10/12/97 n°425 e al d.p.r. 23.7.1998 n.323
In qualità di presidente di commissione o di componente esterno o di componente interno punti 1
Fino ad un massimo di 5 punti
NOTE COMUNI ALLE TABELLE DEI TRASFERIMENTI D'UFFICIO DEI DOCENTI DELLE SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI, MEDIE E DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE ED ARTISTICA.
(11) sono ovviamente esclusi i concorsi riservati per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneita'.
(12) sono assimilati ai diplomi di specializzazione i diplomi di perfezionamento post-universitari, previsti dal precedente ordinamento universitario, qualora siano conseguiti a conclusione di corsi che presentino le stesse caratteristiche dei corsi di specializzazione (durata minima biennale, esami specifici per ogni materia nel corso dei singoli anni e un esami finale).
NEI SEGUENTI PUNTI :
Art. 5 comma 1 punto a,
Art.22 comma 2,
Art. 69 comma 3,
Art 77 comma 8,
Sono soppresse le disposizioni dell'art. 509 del d.l.vo n. 297/94.
NOTA A VERBALE
Nel sottoscrivere il presente contratto la UIL-SCUOLA prende atto positivamente dell'impegno delle parti contraenti, sottoscritto nella nota preliminare, a rivedere e semplificare la normativa sulla mobilità.
Esprime contrarietà rispetto all'attribuzione del punteggio per la partecipazione all'esame di stato, ritenendola un tentativo di eludere il problema dell'unica categoria del pubblico impiego a cui è stato sottratto il diritto al trattamento di missione e non risponde alle legittime attese di chi chiede un adeguato riconoscimento economico della gravosità e della durata dell'impegno richiesto.
NOTA A VERBALE
Le OO.SS. CGIL-SCUOLA, CISL-SCUOLA, SNALS e GILDA nel ribadire che l'introduzione di un punteggio (nella tabella dei titoli culturali) per la partecipazione ai nuovi esami di stato non può essere considerato sostitutivo di un adeguato riconoscimento economico, coerente con lo status professionale del personale docente e dirigente e con il maggior onere ad esso richiesto dalla riforma, impegnano il Ministro ad adeguate e conseguenti iniziative per il reperimento di ulteriori risorse, al fine di dare piena valorizzazione alla complessa funzione svolta in sede di valutazione finale degli studenti.
Nel sottoscrivere il presente contratto, le OO.SS. di cui sopra prendono atto con soddisfazione della condivisione, da parte dell'Amministrazione, della necessità di procedere alla necessaria semplificazione degli atti amministrativi e contrattuali, relativi alla mobilità.