CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO PROVINCIALE CONCERNENTE LE UTILIZZAZIONI E LE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A.
Provincia Torino - A.S. 1999-2000
Sommario
PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I
Art. 1 - Finalità, efficacia e durata
Art. 2 - Campo di applicazione
PARTE SECONDA
ADEGUAMENTO ORGANICI E DEFINIZIONE PIANO ATTIVITA' DOCENTI
Capo I
Art. 3 - Definizione del quadro complessivo delle disponibilità, delle attività, delle messe a disposizione.
Art. 4 - Scadenze e procedure
Art. 4 bis Utilizzazione degli insegnanti elementari per la sostituzione del personale assente.
PARTE TERZA
UTILIZZAZIONI DOCENTI
Capo I - Docenti soprannumerari
Sezione I - Docenti soprannumerari con riferimento all'anno scolastico delle utilizzazioni
Art. 5 - Individuazione dei soprannumerari nella scuola
Art. 6 - Concorrenza tra più insegnanti nella stessa scuola
Art. 7 - Compilazione delle graduatorie
Art. 8 - Indicazioni delle sedi per le utilizzazioni
Sezione II - Docenti trasferiti quali soprannumerari
Art. 9 - Utilizzazione nella scuola di precedente titolarità o in sedi viciniori - Presentazione domande
Sezione III - Docenti soprannumerari
Art. 10 - Formazione delle graduatorie provinciali
Capo II - Docenti titolari di posti della dotazione organica provinciale
Art. 11 - Formazione delle graduatorie provinciali
Art. 12 - Presentazione della domanda di utilizzazione, indicazione delle sedi
Art. 13 - Presentazione della domanda di conferma
Capo III soppresso.
Capo IV - Docenti trasferibili per compensazione ad altra provincia
Art. 14 - Formazione delle graduatorie provinciali
Capo V - Particolari categorie di docenti.
Art. 15 - Insegnanti specialisti di lingua straniera nelle scuole elementari.- soppresso.
.Art. 16 - Insegnanti individuati nei progetti di cui alle lettere d) ed e) dell'art. 4 del D.I. 178/97
Art. 16 bis - Insegnanti di cui all'art. 482 del D.L.vo 297/94 . Precedenze nelle utilizzazioni
Art. 17 - Docenti utilizzati sulle attività di coordinatore dei servizi di biblioteca e di orientamento scolastico, sulle attività di operatore tecnologico e psicopedagogico
Art. 17 bis - Attuazione della C.M. 67/96
Art. 18 - Utilizzazioni docenti su Centri territoriali permanenti
Art. 19 - Docenti di educazione tecnica ed educazione fisica nella scuola media
Art. 19 bis - Docenti non licenziabili di educazione fisica ai sensi degli artt. 43 della L. 270/82
Art. 20 - Insegnanti tecnico-pratici.
Art. 20 bis - Corsi intensivi di sostegno
Capo VI - Docenti appartenenti a ruoli con situazione di soprannumero
Art. 21 - Rilevazione della situazione di soprannumero
Art. 22 - Presentazione delle domande di utilizzazione in classe di concorso affine e di proroga
Art. 23 - Compilazione delle graduatorie
Art. 24 - Criteri per l'utilizzazione dei docenti appartenenti a ruoli con soprannumero
Capo VII - Precedenze a favore di particolari categorie
Art. 25 - Categorie e documentazione
Capo VIII - Indicazioni per le operazioni di utilizzazione
Art. 26 - Adempimenti prioritari
Art. 27 - Ordine delle operazioni
Capo IX - Messa a disposizione delle scuole, dei circoli e degli istituti e impiego del personale
Art. 28 - Personale interessato
Capo X - Assegnazioni provvisorie - Scambio di posti tra coniugi
Art. 29 - Assegnazioni provvisorie per sopravvenuti motivi ai docenti titolari nelle scuole materne, elementari e medie
Art. 30 - Assegnazioni provvisorie per sopravvenuti motivi ai docenti titolari nella scuola secondaria superiore
Art. 31- Scambio di posto fra coniugi
PARTE QUARTA
UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE EDUCATIVO
Art. 32 - Adempimenti del Dirigente Scolastico
Art. 33 - Adempimenti dei Provveditori agli Studi
Art. 34 - Ordine delle operazioni
PARTE QUINTA
UTILIZZAZIONE PERSONALE A.T.A.
Capo I - Adeguamento organici e definizione quadro disponibilità A.T.A.
Art. 35 - Definizione del quadro complessivo delle disponibilità
Art. 36 - Scadenze e procedure
Capo II - Utilizzazione del personale
Art. 37 - Assegnazione del personale alle succursali, sezioni staccate e sedi coordinate
Art. 38 - Individuazione del personale soprannumerario
Art. 39 - Individuazione assistenti tecnici soprannumerari
Art. 40 - Graduatorie provinciali dei soprannumerari
Art. 41 - Modalità di utilizzazione
Art. 42 - Assegnazioni provvisorie per sopravvenuti motivi di personale A.T.A.
Art. 43 - Scambio di posto fra coniugi appartenenti al personale A.T.A.
PARTE SESTA
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 44 - Risoluzione di controversie
Art. 45 - Presentazione di reclami e ricorsi
Art. 46 - Norma finale
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO PROVINCIALE CONCERNENTE LE UTILIZZAZIONI E LE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A.
L'anno 1999, il giorno 22 del mese di luglio 1999 , in Torino, presso il Provveditorato agli Studi, in sede di negoziazione decentrata provinciale
TRA
la delegazione di parte pubblica per la negoziazione decentrata a livello territoriale
ED
i rappresentanti della delegazione sindacale, risultanti dall'allegato 1 al presente contratto,
VIENE CONCORDATO
il seguente contratto collettivo decentrato provinciale concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo e A.T.A.
Esso si ispira ai seguenti principi: considerato che, nella provincia di Torino, ha unevidente necessità di mantenere limpegno fino ad oggi sostenuto nella lotta alla dispersione scolastica nella consapevolezza che nellanno sclastico 1999/2000 si dovrà realizzare lelevamento dellobbligo scolastico, le parti concordano sul pieno utilizzo della quota minima di personale già utilizzata nel corso dell'anno scolastico 1998/99.
Le tabelle di valutazione e i titoli relativi alle utilizzazioni sono formulate secondo gli stessi criteri stabiliti per i trasferimenti dufficio dal C.C.D.N. del 20 gennaio 1999.
Per quanto riguarda la scuola secondaria le parti prendono atto che, con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 40 della legge finanziaria, la nomina a tempo determinato per l'insegnamento agli alunni portatori di handicap è limitata ai docenti in possesso del titolo di specializzazione .
PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I
Art. 1 - Finalità, efficacia e durata del contratto
1. Il presente contratto, assicurando trasparenza e certezza del rispetto delle procedure, individua i criteri e definisce le modalità di utilizzazione del personale docente, educativo ed A.T.A. in attuazione ed a completamento di quanto indicato nel contratto collettivo decentrato nazionale sottoscritto il 29/5/98, dal Contratto Integrativo del 21.6.99 e dal combinato disposto dai due CCNL del 4.8.95 e del 26.5.99.
2. Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione del presente contratto che si intende avvenuta al momento della sottoscrizione da parte dei soggetti negoziali.
3. Per quanto non contemplato nel presente accordo decentrato provinciale valgono le OO.MM. permanenti sulle utilizzazioni relative al personale docente educativo e A.T.A. (O.M. 93 del 30/3/91 e O.M. 186 del 30/5/95 e successive modifiche ed integrazioni) purché non in contrasto con il presente contratto.
Art. 2 - Campo di applicazione
1. Il presente contratto collettivo decentrato si applica al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a quello di cui agli artt. 43 della L. 270/82 dipendente dall'amministrazione scolastica ed appartenente al comparto di cui all'art. 9 del D.P.C.M. 30.12.93, n. 593.
Obiettivi delle utilizzazioni sono:
- coniugare la tutela del personale con l'esigenza di assicurare un regolare avvio dell'anno scolastico;
- attuare un proficuo impegno del personale per migliorare la qualità della scuola;
- rafforzare la capacità delle scuole di elaborare progetti e praticare maggiori spazi di autonomia.
PARTE SECONDA
ADEGUAMENTO ORGANICI E DEFINIZIONE PIANO ATTIVITA'
Capo I
Art. 3 - Definizione del quadro complessivo delle disponibilità, delle attività e delle messe a disposizione
Sulla base dei dati conoscitivi forniti dall'Amministrazione, le parti concordano i seguenti criteri:
Il quadro delle disponibilità è dato dai seguenti elementi, suddivisi per ordini e gradi di istruzione.
Scuola materna
In relazione allintroduzione dellOrganico Funzionale, si concorda quanto segue:
I 16 posti residui saranno utilizzati per listituzione di 8 nuove sezioni per le quali si attende il completamento della documentazione
Scuola elementare
Premesso che lOrganico Funzionale per la.s. 99/2000 è già stato determinato in Organico Diritto, il Provveditore agli Studi definisce il quadro complessivo delle disponibilità comprendendo anche i posti di sostegno in deroga, nonchè i posti di insegnamento eventualmente disponibili nellOrganico Funzionale (comandi ecc.). Su tali posti si effettueranno le operazioni di utilizzazioni del personale docente secondo i criteri e le modalità di cui al presente accordo.
Scuola secondaria di primo grado.
Si premette che soltanto per le classi di concorso di Educazione Tecnica ed Educazione Fisica esistono situazioni di soprannumerarietà,pertanto si concorda di utilizzare gli insegnanti di Educazione Fisica per le seguenti esigenze :
- 3 unità per consulenza scuola elementare;
- 3 unità Ufficio Educazione Fisica;
-21 unità C.M. n.67 del 1996.
Per quanto riguarda gli insegnanti di Educazione Tecnica sono previste le seguenti utilizzazioni:
Inoltre potranno essere attivate iniziative per ridurre la dispersione scolastica entro il numero stabilito contrattualmente per l'anno scolastico 1998/99 e cioè fino a 52 unità di personale;
Scuola secondaria di secondo grado.
nei limiti di 2 unità per il sostegno provinciale alle nuove tecnologie;
Art. 4 - Scadenze e procedure
1. Per lA.S. 1999/200 il quadro complessivo delle disponibilità e delle attività distinto per ogni ordine di scuola, tipologia, classe di concorso o profilo professionale, che sarà costantemente aggiornato, verrà pubblicato all'albo del provveditorato 48 ore prima delle operazione.
2. Ai sensi del C.C.D.N. le parti concordano:
a) che il personale interessato alle operazioni di utilizzazione sarà convocato tramite circolare del Provveditore relativa al calendario di comunicazione alla scuola per il personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, per il personale A.T.A. e educativo;
b) che per il personale docente della scuola materna ed elementare la sede di servizio sarà assegnata sulla base delle preferenze espresse dagli interessati con procedura informatica.
Art. 4 bis Utilizzazione degli insegnanti elementari per la sostituzione del personale assente.
- Alla luce delle disposizioni contrattuali nazionali, che confermano quanto previsto dal CCNL del 04.08.95: In sede di programmazione di inizio d'anno, il Collegio docenti delibera di utilizzare ore di compresenza. Nel caso in cui la programmazione preveda ore da destinare a supplenze interne per sostituire colleghi del modulo o del plesso di servizio, assenti fino ad un massimo di 5 giorni, dovranno essere tenuti i seguenti punti:
A questo fine sono attuate le modalità di informazione preventiva ed eventuale esame congiunto previste dalle disposizioni vigenti, conseguentemente deve essere predisposto e pubblicato periodicamente un quadro delle sostituzioni previste e deve essere tenuto un registro delle sostituzioni effettuate da ciascun docente.
PARTE TERZA
UTILIZZAZIONI DOCENTI
Capo I - Docenti soprannumerari
Sezione I - Docenti soprannumerari con riferimento all'anno scolastico delle utilizzazioni
Art. 5 - Individuazione dei soprannumerari nella scuola
1. Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 6 del C.C.D.N. firmato in data 20.5.98, viene stabilito che la situazione di soprannumero in una scuola, in un plesso o in un istituto, ai fini delle utilizzazioni, si determina quando il numero dei posti - ovvero delle cattedre interne e delle cattedre orario esterne, nel caso di istituti di istruzione secondaria e artistica - esistente nell'organico, determinato secondo le disposizioni che precedono, è inferiore al numero dei docenti ivi titolari o che hanno ottenuto il trasferimento annuale ai sensi dell'art. 466 del D.L.vo n. 297 del 16.4.1994.
2. La posizione di soprannumero va individuata:
3. L'individuazione dei docenti da utilizzare deve essere effettuata secondo le disposizioni contenute negli articoli 6 e 7 del presente contratto.
Qualora nella scuola di titolarità si rendano disponibili, in qualsiasi momento delle operazioni, cattedre o posti della medesima tipologia, di sostegno o di altra attività previste nelle disponibilità iniziali, i docenti individuati come soprannumerari, a domanda, sono riassorbiti nell'organico della scuola.
I docenti che non trovino nella scuola di titolarità il pieno orario di cattedra possono completare l'orario nella scuola medesima con ore di sostegno o altre attività programmate dal Collegio.
I medesimi docenti - fermo restando quanto disposto dall'art. 2 cm. 8 del C.C.D.N. sopra citato, per coloro i quali la contrazione di orario sia fino ad un quinto dell'orario obbligatorio di servizio - ove non chiedano o non ottengano il predetto completamento, saranno utilizzati secondo le disposizioni generali del presente contratto.
4. Per le scuole ed istituti di istruzione secondaria, nel caso in cui funzionino corsi diurni e corsi serali, poiché l'organico dei corsi serali va considerato distinto ai fini dei trasferimenti da quello dei corsi diurni, la posizione di soprannumero è individuata con riferimento specifico all'organico dei corsi diurni se la situazione di soprannumerarietà si è determinata nei corsi diurni ovvero con riferimento all'organico dei corsi serali se la situazione di soprannumerarietà si è determinata nei corsi serali.
5. Per gli istituti di istruzione secondaria, nel caso di contrazione di ore che comporti la trasformazione del posto da cattedra interna a posto-orario esterno, l'individuazione del docente da assegnare al predetto posto-orario esterno deve avvenire sulla base di graduatorie formulate ai sensi del presente articolo.
Art. 6 - Concorrenza tra più insegnanti nella stessa scuola
1. Nel caso di concorrenza tra più insegnanti di ruolo nella stessa scuola, plesso o istituto l'individuazione dell'insegnante da utilizzare è effettuata nel seguente ordine:
a) docenti che abbiano ottenuto il trasferimento annuale ai sensi dell'art. 466 del D.L.vo n. 297 del 16.4.94, con decorrenza dall'anno scolastico nel quale si procede alla utilizzazione del soprannumero;
b) docenti che abbiano ottenuto la proroga del trasferimento annuale con decorrenza dall'anno scolastico nel quale si procede alla utilizzazione;
c) docenti, titolari nella scuola, entrati a far parte dell'organico della scuola medesima - sia per trasferimento o passaggio, sia per assegnazione definitiva di sede o nuova nomina - con decorrenza dall'anno scolastico nel quale si procede alla utilizzazione ed i docenti provenienti da scuola soppressa o aggregata nel caso in cui la razionalizzazione sia adottata dopo la definizione delle disponibilità per l'organico di diritto;
d) docenti, titolari nella scuola, entrati a far parte dell'organico della scuola medesima nell'anno o negli anni scolastici precedenti quello di cui al punto C). Vi sono compresi i docenti che, già trasferiti altrove quali soprannumerari, abbiano ottenuto nuovamente, a seguito di successivo trasferimento, la titolarità nella scuola senza che, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti, possa considerarsi interrotta la titolarità nella scuola medesima, nonché i docenti provenienti da scuole fuse o soppresse ed aggregate alla scuola in cui si procede all'individuazione del soprannumero, qualora la razionalizzazione sia intervenuta sull'O.D. Vi sono, altresì, compresi i docenti di Educazione Fisica che hanno ottenuto il passaggio ex art. 16 della legge 88/76, i quali sono da considerare già facenti parte dell'organico dell'istituto ottenuto per passaggio qualora titolari nell'istituto stesso in quanto appartenenti al ruolo ad esaurimento. Pertanto, ai fini della scelta del personale da utilizzare, il Dirigente Scolastico è tenuto a procedere alla formazione di una graduatoria comprendente tutti i docenti di cui alla precedente lettera a). Nel caso in cui il numero dei docenti compresi in tale graduatoria sia inferiore al numero dei docenti da utilizzare perché in soprannumero, il Dirigente Scolastico compilerà una seconda graduatoria comprendente tutti i docenti di cui alla precedente lettera b); ove necessario compilerà, quindi, una terza graduatoria comprendente tutti i docenti di cui alla precedente lettera c) e così via.
2. Per i docenti di Educazione Fisica, ogni graduatoria di cui al comma precedente sarà unica, senza cioè distinzione in base al sesso.
3. Ovviamente, nelle graduatorie comprendenti i docenti di cui ai precedenti punti c) e d) da compilare ai soli fini delle utilizzazioni non dovranno essere graduati i docenti che, per l'anno scolastico in cui si procede all'utilizzazione, abbiano ottenuto o confermato il trasferimento annuale.
Art. 7 - Compilazione delle graduatorie
1. Il Dirigente Scolastico, per la compilazione delle predette graduatorie, terrà conto delle tabelle di valutazione e i titoli relativi alle uilizzazioni, formulate secondo gli stessi criteri stabiliti per i trasferimenti dufficio dal C.C.D.N. sulla mobilità del 20 gennaio 1999. A tal fine deve essere valutato anche l'anno di servizio precedente l'anno scolastico cui si riferiscono le utilizzazioni e l'eventuale servizio pre-ruolo riconosciuto o riconoscibile con effetto da tale anno.
2. Il Dirigente Scolastico farà compilare ad ogni docente titolare del posto o della classe di concorso in cui si è determinato il soprannumero la scheda , già inviata con C.P. n. 596 del 30.6.99.
3. Per i docenti trasferiti da altra scuola nell'ultimo quinquennio quali soprannumerari, in sede di formulazione delle graduatorie per la individuazione dei docenti soprannumerari nella scuola di attuale titolarità, deve essere preso in considerazione, per l'attribuzione del punteggio relativo al servizio prestato senza soluzione di continuità e la continuità di servizio maturata nella scuola di precedente titolarità.
4. Le esigenze di famiglia da valutarsi da parte del Dirigente Scolastico devono essere riferite alle situazioni esistenti alla data di inizio dell'anno scolastico cui si riferiscono le predette operazioni di utilizzazione (1/9/99) e riguardano tutte le voci del Titolo II delle tabelle di valutazione citate. Ovviamente, per quanto riguarda l'età si fa riferimento al 31 dicembre 1999 Le situazioni previste dalle lettere a) e d) di detto titolo vanno riferite alla sede di titolarità per i docenti di cui all'art. 5 lettere c) e d), e alla sede di servizio per i docenti di cui alle lettere a) e b). La certificazione relativa alla residenza dei familiari va riferita alla stessa data.
5. A titolo esemplificativo, nel caso di soprannumero in una scuola della sede di Torino, ha diritto al punteggio previsto dalla lettera a) il docente il cui coniuge sia residente a Torino. Non spetta viceversa tale punteggio al docente titolare nella stessa scuola il cui coniuge o altro familiare indicato nella citata voce a) sia residente in comune diverso da quello di Torino.
Pertanto per l'individuazione del soprannumero nella scuola non si applica quanto previsto nel penultimo periodo della nota 7 del Titolo II delle tabelle di valutazione d'ufficio.
6. Il Dirigente Scolastico, qualora l'interessato non abbia provveduto a dichiarare o a documentare i titoli valutabili, ai fini della individuazione dei docenti in soprannumero, procederà d'ufficio all'attribuzione del punteggio spettante sulla base degli atti in suo possesso.
7. I docenti privi della vista, i docenti handicappati con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alla categoria prima, seconda e terza della tabella A annessa alla L. 10.8.50, n. 648 (art. 21 della L. 104/92), i docenti emodializzati nonché in relazione al disposto dell'art. 33, commi 5, 6 e 7 della legge n. 104/92, il genitore anche adottivo di minore con handicap in situazione di gravità che necessiti di assistenza continuativa , il coniuge, il parente o affine entro il terzo grado, l'affidatario di persona handicappata in situazione di gravità purché effettivamente conviventi con l'handicappato, nonché l'handicappato maggiorenne in situazione di gravità che necessiti di assistenza continuativa, non dovranno essere inseriti nelle graduatorie sopra descritte a meno che la contrazione non sia tale da rendere necessario il coinvolgimento anche delle predette categorie (ad es.: soppressione della scuola, ecc.).
Per le persone handicappate assistite e per il parente o affine entro il terzo grado, con esclusione, quindi, di coniugi o genitori, il non inserimento nelle graduatorie dei perdenti posto è regolato dalle disposizioni di cui all'art. 40 del contratto collettivo decentrato sulla mobilità del personale della scuola del 20.01.99.
8. Le graduatorie compilate dai Dirigenti Scolastici per l'individuazione degli insegnanti in soprannumero, comprensive anche dei punteggi analitici, dovranno essere affisse all'albo della scuola o istituto ovvero della direzione didattica per le scuole materne ed elementari.
9. I Dirigenti Scolastici, ai sensi dell'art. 6 del C.C.N.L. Comparto Scuola (26.5.99) garantiranno l'informazione alle Rappresentanze Sindacali di scuola contestualmente alla pubblicazione all'albo dei prospetti elaborati sugli organici al momento del loro invio al Provveditore agli Studi.
Art. 8 - Indicazione delle sedi per le utilizzazioni
1. I Dirigenti Scolastici avranno cura di invitare i docenti, che in base alle graduatorie della scuola risulteranno in soprannumero, ad integrare la scheda già compilata per l'individuazione del soprannumero, con l'indicazione delle sedi o delle scuole, ivi compresa quella di titolarità, cui desiderano essere assegnati per l'utilizzazione. Ai docenti degli ordini di scuola, le cui operazioni di utilizzazione saranno gestite col sistema informatico del M.P.I., sarà fornita l'apposita modulistica a cura dell'Amministrazione.
2. I nominativi dei docenti individuati come soprannumerari e le schede da essi compilate e la eventuale documentazione relativa alle precedenze saranno trasmessi in Provveditorato al fine dell'inserimento nella graduatoria provinciale.
Sezione II - Docenti trasferiti quali soprannumerari
Art. 9 - Utilizzazione nella scuola di precedente titolarità o in sedi viciniori - Presentazione delle domande
1. Secondo quanto disposto dal comma 1 dell'art. 8 del C.C.D.N. sopra citato e fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 5, comma 3, qualora nella scuola o, per la scuola elementare e materna, nel circolo da cui è stato disposto il trasferimento di un docente quale soprannumerario, si determini, per lo stesso anno scolastico e nei cinque anni scolastici successivi, dopo i trasferimenti e i passaggi, per qualunque causa una disponibilità di cattedra o posto orario ovvero di un posto della medesima tipologia, il docente trasferito quale soprannumerario, qualora ne faccia richiesta, dovrà essere utilizzato in detta scuola o circolo con precedenza assoluta su tutte le altre operazioni di utilizzazione, anche se non è in soprannumero nella scuola o nel circolo in cui è stato trasferito. Per tale operazione possono essere utilizzati tutti i posti disponibili per le operazioni di cui al presente contratto, ivi compresi quelli assegnati per utilizzazione nell'anno scolastico precedente ai docenti titolari sulla dotazione organica provinciale.
2. Con la medesima precedenza assoluta, inoltre, il docente potrà chiedere di essere messo a disposizione della scuola, circolo o istituto da cui è stato trasferito quale soprannumerario per tutte le attività previste nel quadro delle disponibilità e riferentesi a tali scuole e/o istituti, compresi i posti costituiti con raggruppamento di orario o quelli disponibili, nell'anno scolastico, per un periodo non inferiore a 5 mesi.
3. L'utilizzazione prevista nei commi precedenti deve essere disposta in qualunque fase delle operazioni e quindi anche se la disponibilità del posto si determinasse nel corso delle operazioni successive. Le disponibilità che vengano a determinarsi successivamente alle operazioni già effettuate saranno prese in considerazione solo nelle operazioni seguenti.
4. In caso di concorrenza fra più docenti trasferiti, nell'ambito del quinquennio, anche in anni diversi, i docenti medesimi vengono graduati in base al punteggio loro spettante come soprannumerari aggiornato alla data di inizio dell'anno scolastico in cui si dispone l'utilizzazione. Hanno comunque la precedenza i docenti di cui ai commi 1 e 3 del successivo art. 25 (precedenze).
5. I predetti docenti, qualora, pur avendolo chiesto, non ottengano l'utilizzazione nella scuola o circolo di precedente titolarità, hanno diritto a partecipare, a domanda, alle operazioni di utilizzazione, per le cattedre e i posti vacanti o per le attività previste dall'art. 3 cm. 3 del C.C.D.N. del 20.5.98 nelle altre scuole o circoli della sede (comune) di precedente titolarità o, in subordine, in sedi più vicine ad essa di quella di attuale titolarità contestualmente ai docenti individuati come soprannumerari. A tal fine essi verranno graduati in base al punteggio loro spettante come soprannumerari aggiornato alla data d'inizio dell'anno scolastico in cui si effettuano le operazioni. Anche per le operazioni previste nel presente comma valgono le disposizioni impartite nei precedenti commi 3 e 4.
6. L'esercizio dei diritti previsti nei commi precedenti è subordinato alla condizione che i docenti richiedano in ciascun anno del quinquennio il trasferimento anche nell'istituto di precedente titolarità. Tale circostanza dovrà pertanto essere attestata dagli interessati, sotto la propria responsabilità, in calce alla domanda di utilizzazione, che dovrà essere presentata entro il 07 AGOSTO 1999.
7. La circostanza che il docente trasferito quale soprannumerario abbia prestato servizio nel quinquennio, per trasferimento annuale, per assegnazione provvisoria o per utilizzazione, in una scuola o plesso diverso da quello dal quale o al quale è stato trasferito non interrompe la continuità didattica, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, purché il docente abbia richiesto in ciascun anno del quinquennio il trasferimento anche nell'istituto di precedente titolarità.
8. Qualora la scuola di precedente titolarità sia stata soppressa, per beneficiare delle disposizioni contenute nel presente articolo è sufficiente che l'interessato abbia richiesto nel quinquennio dal trasferimento d'ufficio, successivamente alla soppressione della scuola di precedente titolarità, il trasferimento ad un'altra scuola della sede di precedente titolarità, o, in mancanza di altre scuole in tale sede, nel comune più vicino secondo la tabella di viciniorità.
9. Ai fini delle operazioni di utilizzazione relative all'anno scolastico 1999/2000 sono da considerare trasferiti nel quinquennio i docenti trasferiti a decorrere dall'A.S. 1994/95 e negli anni scolastici successivi.
Sezione III - Docenti soprannumerari
Art. 10 - Formazione delle graduatorie
1. Per ciascuna tipologia di posto o per ciascuna classe di concorso si compila un'unica graduatoria nella quale saranno inseriti, con gli stessi punteggi già attribuiti dai Dirigenti Scolastici, tutti i docenti titolari di organico sede nella provincia dichiarati soprannumerari.
2. In tale graduatoria saranno compresi anche i docenti titolari di organico sede che - avendo ottenuto, a decorrere dall'anno in cui si procede all'utilizzazione, il trasferimento annuale o la proroga di detto trasferimento - vengano individuati come soprannumerari nell'istituto in cui hanno ottenuto detto trasferimento ai sensi del precedente art. 6. La suddetta graduatoria deve essere affissa all'albo dell'Ufficio Scolastico Provinciale.
3. In tale graduatoria saranno compresi anche gli insegnanti, trasferiti quali soprannumerari nell'anno scolastico in cui si procede alle utilizzazioni e nei cinque anni scolastici precedenti, i quali chiedano l'utilizzazione, oltre che nella scuola da cui sono stati trasferiti, anche nelle altre scuole o circoli della sede (comune) di precedente titolarità e, in subordine, in sedi più vicine ad essa della sede di attuale titolarità.
Capo II - Docenti titolari di posti della dotazione organica provinciale
Art. 11 - Formazione delle graduatorie
1. Le graduatorie di tutti i docenti facenti parte della dotazione organica provinciale, ivi compresi quelli assegnati in soprannumero rispetto al numero di posti della dotazione medesima, nei confronti dei quali occorre adottare all'inizio dell'anno scolastico un nuovo provvedimento di utilizzazione sono costituite ai sensi dell'art. 1 comma 6 del C.C.D.N. secondo le modalità che seguono.
2. Vengono compilate due graduatorie per la scuola secondaria, distintamente per ciascuna classe di concorso:
a) la prima graduatoria comprende indistintamente i docenti già titolari delle dotazioni organiche provinciali, i docenti che hanno ottenuto il trasferimento, il passaggio di cattedra o di ruolo sulla dotazione organica provinciale anche in soprannumero rispetto al numero dei posti della dotazione medesima, a decorrere dall'anno scolastico in cui si procede all'utilizzazione, nonché quelli che con la medesima decorrenza hanno ottenuto sui posti della dotazione organica provinciale il trasferimento annuale o la proroga di detto trasferimento. Ai fini della formulazione della graduatoria i docenti già facenti parte della dotazione organica provinciale verranno graduati in base al punteggio loro attribuito nella graduatoria predisposta a norma degli artt. 49, 51 e 52 del C.C.D.N. sulla mobilità ivi compresi i punteggi relativi alle esigenze di famiglia di cui alle lettere B) e C) del titolo II. Per i docenti neo-trasferiti si avrà riguardo al punteggio loro attribuito, ai fini del trasferimento, relativo esclusivamente al titolo I, lettere A), A1), B) e B1), titolo II, lettere B) e C), e titolo III della tabella di valutazione dei trasferimenti;
b) la seconda graduatoria comprenderà tutti i docenti che hanno acquisito la titolarità su posti della dotazione organica provinciale a seguito di assegnazione definitiva di sede con effetto dallo stesso anno scolastico per il quale si procede alle utilizzazioni, ma che sono stati immessi in ruolo nell'anno o negli anni scolastici precedenti. Essi verranno graduati, ai fini delle utilizzazioni, nello stesso ordine secondo il quale hanno conseguito la titolarità del posto di dotazione organica aggiuntiva o di contingente provinciale provvisorio della scuola elementare.
Non sono interessati all'inserimento nelle suddette graduatorie o, qualora inseriti, non possono essere riutilizzati i docenti di Organico Provinciale che nell'anno scolastico in cui si procede alle utilizzazioni, hanno ottenuto il trasferimento annuale o la proroga di detto trasferimento su una cattedra o un posto di organico sede.
3. Le suddette graduatorie devono essere affisse all'albo dell'Ufficio Scolastico Provinciale entro il 10.9.99.
Art. 12 - Presentazione della domanda di utilizzazione, indicazione delle sedi
1. Ai fini dell'utilizzazione i docenti titolari di D.O.P. dovranno inviare al Provveditore agli Studi, entro la data del 07.08.1999, una istanza nella quale indicheranno le sedi e le scuole cui desiderano essere assegnati.
2. L'utilizzazione sarà disposta su convocazione per la scuola secondaria e con procedure informatiche per la scuola materna ed elementare; in mancanza di indicazioni di preferenze da parte del personale interessato le procedure saranno svolte dufficio.
Art. 13 - Presentazione della domanda di conferma
1. Il termine di cui al precedente art. 12 vale anche per la presentazione della domanda di conferma dell'utilizzazione da parte dei docenti già titolari di posti di dotazione organica provinciale che ritrovino la disponibilità del posto nella scuola o plesso di precedente utilizzazione.
Capo IV - Docenti trasferiti per compensazione da altra provincia
Art. 14 - Formazione delle graduatorie provinciali
1. I docenti trasferiti per compensazione da altra provincia che non abbiano già ottenuto la sede definitiva sono inserite in apposite graduatorie provinciali che sono affisse all'albo dell'Ufficio Scolastico Provinciale. I docenti medesimi sono graduati in base al punteggio loro attribuito ai fini del trasferimento.
2. I docenti di cui al presente articolo dovranno inviare al Provveditore agli Studi immediatamente dopo la pubblicazione dei movimenti per ogni ordine e grado una istanza nella quale indicheranno le sedi e le scuole cui desiderano essere assegnati. In mancanza di tale istanza l'utilizzazione è disposta d'ufficio.
Capo V - Particolari categorie di docenti
Art. 15 - Insegnanti specialisti di lingua straniera nelle scuole elementari - soppresso
Art. 16 - Insegnanti coinvolti nei progetti di cui al comma 3 dell'art. 3 del C.C.D.N. 1998.
1. I docenti titolari o in servizio nelle scuole che siano autorizzate ad attivare i progetti previsti dal comma 3 dell'art. 3 del C.C.D.N. 1998, possono essere utilizzati, a domanda, su tali attività comprese nel quadro delle complessive esigenze di cui all'art. 6, con precedenza rispetto alle operazioni di cui al presente contratto. Tale assegnazione può avvenire per l'intero orario di cattedra ovvero anche per parte di esso a condizione che sia salvaguardata l'inscindibilità degli insegnamenti compresi nella stessa cattedra. Occorre altresì che venga fatta salva le continuità didattica.
Art. 16 bis - Insegnanti interessati ai passaggi di cattedra per modifiche di ordinamento (art. 482 del D.L.vo 297/94) - Precedenze nelle utilizzazioni
1. Il personale che, sulla base dei criteri indicati dal Consiglio Nazionale con i pareri espressi nell'adunanza del 16.5.95, abbia titolo al passaggio, in attuazione della procedura prevista dall'art. 482, D.L.vo 297/94, ad altra classe di concorso, può, a domanda, essere utilizzato sulle disponibilità di tale ultima classe con precedenza rispetto alle utilizzazioni del personale proveniente da altra classe di concorso o da altro ruolo.
2. Nell'ambito di tale categoria ha la precedenza, ai fini dell'utilizzazione sulle disponibilità verificatesi in organico di fatto nell'istituto di titolarità, il personale inserito nella graduatoria d'istituto già compilata ai fini dei passaggi di cui trattasi.
3. Analogamente, il personale che abbia ottenuto il passaggio, ai sensi del citato art. 482 del D.L.vo 297/94, qualora sia individuato quale soprannumerario ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del presente contratto, ha la precedenza ai fini dell'utilizzazione nell'istituto di titolarità per le disponibilità accertate nella classe di concorso di provenienza.
Art. 17 - Docenti utilizzati sulle attività di operatore tecnologico e psicopedagogico
1. Nei limiti percentuali previsti dal C.C.D.N., in rapporto alla consistenza del soprannumero, i docenti della scuola elementare e media possono essere utilizzati per le attività di operatore tecnologico e psicopedagogico.
2. Ai fini della utilizzazione nelle predette attività, i docenti debbono presentare domanda in carta libera al Provveditore agli Studi, per il tramite del Dirigente Scolastico, precisando, oltre alla sede di titolarità, il tipo di attività prescelto, la sede o le sedi di preferenza, nonché i titoli culturali e professionali posseduti, di cui alla tabella allegata al C.C.D.N. sulla mobilità 20.1.99
3. La domanda deve essere presentata secondo le date stabilite dallU.S.P. per lo svolgimento delle operazioni di inizio anno scolastico di ciascun ordine e grado di scuola contemporaneamente alla comunicazione relativa ai posti vacanti.
4. Per ogni tipo di attività viene formulata una graduatoria provinciale. L'accesso alle graduatorie per coordinatori dei servizi di orientamento scolastico e per coordinatori dei servizi di biblioteca è consentito a coloro che sono in possesso di diploma di laurea. Nella graduatoria relativa alla figura dell'operatore psicopedagogico possono essere inclusi solo coloro che sono in possesso della laurea in psicologia, pedagogia, filosofia ad indirizzo psicopedagogico e sociologia ad indirizzo psicopedagogico ovvero coloro che, essendo laureati in qualsivoglia disciplina, sono in possesso del diploma di specializzazione conseguito in corsi post-universitari ad indirizzo psicopedagogico. Le predette graduatorie, nonché quella relativa alla figura di operatore tecnologico, saranno formulate sulla base dei punteggi spettanti ai sensi della tabella di valutazione.
5. I docenti inclusi nella graduatoria provinciale, titolari o in servizio nella scuola individuata quale sede dell'attività, hanno la precedenza assoluta nell'utilizzazione nella stessa scuola per le suddette attività; in caso di concorrenza fra più aventi titolo, la precedenza è data dalla posizione occupata nella graduatoria provinciale.
6. La domanda di utilizzazione per le predette attività può essere prodotta sia da docenti titolari di posti di organico sede, anche se non individuati come soprannumerari, sia da docenti titolari della dotazione organica provinciale; essa, tuttavia, potrà essere presa in considerazione nei limiti dei contingenti numerici previsti dal C.C.D.N.
Art. 17 bis Attuazione della C.M. n. 67/96
1. I docenti di Educazione Fisica potranno presentare apposita istanza per essere utilizzati sui posti derivanti dallattuazione del progetto di cui alla C.M. n. 67 del 1996. Tali posti saranno attribuiti al Distretto Scolastico nel quale si attiva il polo.
Per lutilizzazione degli stessi sarà prevista una apposita graduatoria fra coloro che ne faranno domanda entro il 07.08.1999 e che sono in possesso dei requisiti previsti dal progetto provinciale. La graduatoria sarà formulata tenendo conto dei criteri stabiliti dallallegato modello. In una apposita operazione si darà la priorità a coloro che sono già stati utilizzati nella medesima attività durante l'A.S. 1998/99 e successivamente le eventuali nuove utilizzazioni.
I posti resisi disponibili dall'utilizzo di insegnanti di Ed. Fisica appartenenti al 2° grado nelle attività di cui al comma precedente saranno coperti con personale appartenente al 1° grado, che abbia richiesto lutilizzo in classe di concorso affine fino ad un massimo di 5 unità.
Art. 18 - Utilizzazioni docenti su Centri territoriali permanenti
1. I corsi sperimentali di scuola media per lavoratori e di alfabetizzazione, sono regolati dalle disposizioni contenute nelle apposite ordinanze ministeriali.
2. Sulla base dell'organico, il Provveditore agli Studi procederà all'individuazione dei docenti soprannumerari, tenuto conto della posizione occupata nelle graduatorie di distretto previste dal C.C.D.N. del 7.2.96, e dallO.M. 15/99 con l'aggiornamento del punteggio all'1 settembre e secondo le modalità ed i criteri di cui all'art. 5 del presente accordo. Il personale così individuato come soprannumerario sarà utilizzato con precedenza nell'ambito del distretto di titolarità nel seguente ordine:
1) su posti di insegnamento costituiti rispettivamente sui corsi per lavoratori e di alfabetizzazione;
2) su altri posti di insegnamento disponibili al momento delle operazioni.
3. Lo stesso ordine viene seguito per le utilizzazioni su distretti viciniori, a meno che l'interessato non chieda di essere utilizzato prioritariamente nei centri territoriali permanenti. In tale ultima ipotesi l'assegnazione su tali corsi, anche sui distretti viciniori, sarà disposta con precedenza rispetto all'assegnazione su altri posti di insegnamento nell'ambito del distretto.
4. Ai sensi e nei limiti stabili dall'art. 14, commi 1 e 2, del D.L. 6.11.89, n. 357, convertito nella L. 27.12.89, n. 417 con la quale si interpreta l'art. 15, comma 9, della L. 20.5.82, n. 270, è possibile procedere alla nomina di supplenti sempre che tutti i docenti di ruolo privi di sede siano stati utilizzati per l'intera durata dell'anno scolastico.
5. Per la copertura dei posti di attività di istruzione per adulti rimasti vacanti successivamente alle operazioni relative ai trasferimenti o istituiti successivamente a seguito dell'adeguamento dell'organico alla situazione di fatto, si applicano le disposizioni di carattere generale contenute nel presente contratto compreso il diritto al rientro in corsi di educazione per gli adulti per coloro che, nell'arco dell'ultimo quinquennio, siano stati trasferiti in quanto soprannumerari.
6. Sui corsi istituiti presso le carceri e presso le unità ospedaliere si utilizzeranno prioritariamente i docenti che presentino domanda di conferma; successivamente si procederà a nuove utilizzazioni. Le domande di conferma e di nuova utilizzazione vanno presentate entro il 7.08.99.
Art. 19 - Docenti di Educazione Tecnica e Fisica nella scuola media appartenenti alla D.O.P.
Le operazioni sono finalizzate a:
Art. 19 bis - Docenti non licenziabili di Educazione Fisica ai sensi dell'art. 4 della Legge n.270/82
Art. 20 - Insegnanti tecnico-pratici
Per l'utilizzazione degli insegnanti tecnico-pratici nella stessa o in altra classe di concorso, o in altro ruolo, valgono le disposizioni del presente contratto attinenti a tutto il personale.
Gli insegnanti tecnico-pratici individuati quali soprannumerari o appartenenti a ruoli con soprannumero in organico di fatto potranno essere utilizzati, a domanda, purché in possesso di titoli ritenuti idonei nei laboratori di informatica degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, ivi inclusi i laboratori attivati con la sperimentazione dell'introduzione dell'informatica nei programmi di matematica e fisica nel biennio della scuola secondaria superiore e nei progetti di introduzione delle nuove tecnologie.
In applicazione dell'art. 4 del C.C.D.N. del 29/5/98, gli ITP utilizzati in provincia diversa da quella di titolarità, possono essere confermati, a domanda nella provincia in cui sono stati utilizzati.
Art. 20 bis - Corsi intensivi di sostegno
1. I docenti appartenenti a classi di concorso in esubero che verranno ammessi agli eventualicorsi . previsti dallart 1, comma 75, della legge 662/96, in relazione alla disponibilità di posti, verranno utilizzati, a domanda, prioritariamente rispetto alle nuove utilizzazioni su posti di sostegno dei docenti privi di titolo di specializzazione.
Capo VI - Docenti appartenenti a ruoli con situazioni di soprannumero
Art. 21 - Rilevazione della situazione di soprannumero
1. Sulla base dei dati comunicati dal sistema informativo del Ministero, non appena concluse le operazioni di mobilità, vengono individuati i ruoli con situazioni di soprannumero. I dati saranno affissi all'albo del Provveditorato.
2. L'utilizzo in altro ruolo e in altra classe di concorso è disposto solo se si verifica il sovrannumero in organico di.fatto e a conclusione delle operazioni di copertura di tutte le disponibilità, compresi i posti di sostegno
Art. 22 - Presentazione delle domande di utilizzazione in classe di concorso affine
1. Il personale che appartiene a ruolo con soprannumero, può presentare domanda di utilizzazione, nel limiti del riassorbimento del relativo soprannumero:
a) se docente di scuola materna, purché in possesso di diploma di istituto magistrale, in posti di insegnamento di scuola elementare. Può altresì chiedere l'utilizzazione, se fornito del prescritto titolo di studio e sempre nei limiti del riassorbimento del soprannumero, nelle scuole medie e negli istituti e scuole di istruzione secondaria di II grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituto d'arte, su cattedre corrispondenti alle classi di concorso cui dà accesso il titolo di studio posseduto;
b) se docente di scuola elementare in posti di insegnamento delle scuole materne, delle scuole medie e degli istituti superiori, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, in cattedre corrispondenti alle classi di concorso cui dà accesso il titolo di studio posseduto;
c) se docente delle scuole medie e degli istituti e scuole di istruzione secondaria di II grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, in scuole dello stesso o di altro ordine e grado, sia superiore che inferiore, in cattedre corrispondenti a classi di concorso per le quali sia provvisto del prescritto titolo di studio. Può altresì presentare domanda di utilizzazione, alle medesime condizioni, su posti della scuola elementare e materna.
2. I docenti appartenenti a ruoli, ovvero a classi di concorso, ove sussistono situazioni di soprannumero possono presentare domanda di utilizzazione anche in una provincia diversa da quella di titolarità, per gli insegnamenti di cui sono titolari ovvero per altri ordini e gradi di scuola e per altri classi di concorso. Nella domanda di utilizzazione, che dovrà essere inviata in copia anche al Provveditore della sede di titolarità, il docente dovrà dichiarare sotto la sua responsabilità di appartenere al ruolo con situazione di soprannumero.
3. I docenti utilizzati nell'anno scolastico precedente ai sensi del presente articolo, qualora persistano le situazioni numeriche di soprannumerarietà che hanno determinato l'utilizzazione, possono presentare domanda di proroga dell'utilizzazione indicando la scuola nella quale sono stati utilizzati. Tali docenti, alla data dell'1/9/99 prenderanno in via provvisoria servizio, in attesa dell'emanazione della definitiva utilizzazione, nella scuola in cui sono stati utilizzati nell'anno precedente, con l'esclusione dei docenti titolari nella scuola media di I grado, compresi i docenti non licenziabili di Ed.Fisica di cui all'art.43 Legge 270.
4. Il termine per la presentazione delle domande di proroga e di utilizzazione, previste ai precedenti commi, sia nell'ambito della provincia di titolarità che per altra provincia, anche per i posti di sostegno, è fissato, per i docenti appartenenti a qualunque grado e ordine di scuola, per il 07.08.99.
Art. 23 - Compilazione delle graduatorie
1. L'utilizzazione avviene sulla base di graduatorie. Per i posti di insegnamento e le classi di concorso per i quali è richiesto il titolo di abilitazione sono compilate due distinte graduatorie, una per i docenti abilitati e l'altra quelli sforniti del titolo di abilitazione. Le graduatorie sono definite sulla base dei titoli posseduti di cui alla tabella di valutazione per i trasferimenti a domanda con esclusione delle esigenze di famiglia.
2. Per le utilizzazioni nelle scuole secondarie di I e II grado, ove in sede di mobilità professionale sono previsti i passaggi sia di cattedra che di ruolo, allo scopo di finalizzare specificatamente le utilizzazioni a tali passaggi, nell'ambito di ciascuna delle graduatorie previste al precedente comma, i docenti provenienti dallo stesso ruolo (docenti laureati ovvero docenti diplomati) e da scuole dello stesso grado precederanno, a prescindere dal punteggio loro attribuito, quelli provenienti da altro ruolo o da scuole di grado diverso.
Art. 24 - Criteri per l'utilizzazione dei docenti appartenenti a ruoli con soprannumero
1. Le operazioni di utilizzazione a domanda dei docenti titolari nella provincia in altro ruolo ovvero in altra classe di concorso saranno disposte dopo le operazioni di utilizzazione relative ai ruoli e alle classi di concorso di cui sono titolari i docenti che hanno chiesto l'utilizzazione.
1 bis. Il calendario delle operazioni prevederà che le operazioni relative alle classi di concorso in cui si prevede l'utilizzazione di personale proveniente da altre classi con esubero debbano precedere quelle relative a classi in cui tale condizione previsionale non sussiste.
2. Qualora dopo la conclusione delle operazioni di utilizzazione a domanda persistano ancora situazioni di soprannumero del personale da utilizzare rispetto al numero dei posti disponibili, le utilizzazioni in questione saranno disposte anche d'ufficio nei soli confronti dei docenti individuati come soprannumerari che non sia stato possibile utilizzare nel ruolo o nella classe di concorso di titolarità. L'utilizzazione d'ufficio non può essere disposta pertanto nei confronti dei docenti titolari di posti di Dotazione Organica Provinciale che non risultino in soprannumero rispetto al contingente di Dotazione Organica Provinciale fissato annualmente nella provincia per il ruolo e la classe di concorso di appartenenza.
3. Le utilizzazioni d'ufficio saranno disposte secondo lo stesso ordine indicato per le utilizzazioni a domanda. Le utilizzazioni d'ufficio dei docenti sforniti del titolo di abilitazione saranno disposte tenendo presente le preferenze espresse dagli interessati tra gli insegnamenti per i quali sono in possesso del titolo prescritto.
4. In applicazione dell'art. 2 comma 9 del C.C.D.N. sopra citato, nelle operazioni in altro ruolo del personale appartenente a ruoli con situazione di esubero sono privilegiate le proroghe a domanda e dufficio, dando la precedenza ai docenti abilitati e, ove ne ricorrano le condizioni, le nuove utilizzazioni a domanda e dufficio.
Capo VII - Precedenze a favore di particolari categorie
Art. 25 - Categorie e documentazione
1. Le operazioni sono attuate tenendo conto di quanto previsto dall'art. 8 del C.C.D.N. in ordine alle preferenze ed alle categorie interessate
2. I docenti che chiedono di fruire delle precedenze indicate nel citato art. 8 del C.C.D.N. devono allegare la documentazione prevista dall'art. 40 del C.C.D.N. sulla mobilità del 20.01.99
3. Le situazioni che danno titolo alle precedenze previste nel presente articolo devono sussistere alla data di scadenza per la presentazione della domanda ad eccezione dello stato di lavoratrice madre. E' necessario infatti, perché l'interessata possa usufruire del diritto di precedenza, che tale situazione sussista alla data di inizio dell'anno scolastico. Al fine del riconoscimento del diritto di precedenza, qualora alla data di scadenza per la presentazione della domanda di utilizzazione o di assegnazione provvisoria il parto non sia ancora avvenuto, l'interessata dovrà allegare alla domanda certificazione medica, rilasciata dalla U.S.L. di appartenenza, contenente l'indicazione della data presuntiva del parto e inviare successivamente la certificazione attestante la nascita del figlio che sia ovviamente avvenuta in data antecedente all'inizio dell'anno scolastico. Quanto sopra disposto vale anche in caso di adozione, affidamento preadottivo o affidamento sempre che il relativo provvedimento venga adottato prima dell'inizio dell'anno scolastico e che a tale data il figlio abbia età inferiore ad un anno.
4. In caso di concorrenza fra più docenti aventi titolo alla medesima precedenza, essa sarà determinata dal punteggio e, a parità di punteggio, dall'età.
Capo VIII - Indicazioni per le operazioni di utilizzazione
Art. 26 - Adempimenti prioritari
Al fine di garantire la completa definizione del quadro delle disponibilità di cui all'art. 3 del presente contratto ed in attuazione di quanto stabilito dal 3 comma dell'art. 3 del C.C.D.N., il Provveditore agli Studi disporrà prioritariamente:
a) per la scuola elementare: l'assegnazione ai progetti dei docenti elementari che operano come specialisti nell'insegnamento della lingua straniera; la conferma e l'assegnazione, a domanda, dei docenti su particolari tipologie di posti ( per adulti, istituti ospedalieri, carcerarie ecc.) .
b) per gli altri ordini di scuola, l'assegnazione ai progetti di cui all'art. 3 del presente accordo.
Art. 27 - Ordine delle operazioni
1. Tenuto conto dei principi generali fissati dall'art. 9 del C.C.D.N. si conviene che:
Le operazioni di utilizzazione ed assegnazione provvisoria saranno disposte nel seguente ordine:
A - Posti comuni
B - Posti di sostegno
Nel caso di trasferimenti in corso danno, di alunni in situazione di handicap, da unistituzione scolastica allaltra, lufficio potrà disporre lutilizzazione del docente assegnato allalunno nella nuova istituzione scolastica, sentite le OO.SS firmatarie del presente contratto collettivo decentrato provinciale.
Scuola materna ed elementare
0. L'utilizzo dei docenti di sostegno della scuola elementare viene disposto sul circolo.
1. L'utilizzazione a domanda dei docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, già titolari sui posti di sostegno, trasferiti a decorrere dallo stesso anno scolastico o dai cinque anni scolastici precedenti in quanto soprannumerari in altre scuole o circoli o su posti della dotazione organica provinciale, per la scuola materna nella scuola o circolo in cui erano titolari per la stessa o per altra tipologia di posto per la quale gli interessati siano in possesso del titolo di specializzazione. In caso di soppressione della scuola di precedente titolarità il diritto di utilizzazione con precedenza assoluta spetta, qualora l'interessato ne faccia richiesta, per altra scuola della sede di precedente titolarità, o in mancanza, per la sede più vicina secondo la tabella di viciniorità;
2. utilizzazione dei docenti titolari sui posti di sostegno individuati come soprannumerari ai sensi del precedente art. 5, nonché utilizzazione a domanda dei docenti trasferiti d'ufficio quali soprannumerari, a decorrere dallo stesso anno scolastico o dai cinque anni scolastici precedenti e che abbiano chiesto e non ottenuto l'utilizzazione di cui al precedente punto 1, in altre scuole o plessi della sede (comune) di precedente titolarità, o, in subordine, in sedi più vicine ad essa della sede di attuale titolarità; i predetti soprannumerari possono essere utilizzati su posti anche di tipologia diversa da quella di titolarità per la quale siano in possesso del titolo di specializzazione;
3. per la scuola elementare, l'utilizzazione d'ufficio, tenuto conto delle preferenze espresse dagli interessati, dei docenti di ruolo delle scuole aventi particolari finalità, che siano stati individuati come soprannumerari nell'ambito delle scuole predette. L'utilizzazione dovrà essere disposta sui posti di sostegno di tipo corrispondente al titolo di specializzazione conseguito;
4. conferma, a domanda, dei docenti utilizzati nell'anno scolastico precedente e forniti del prescritto titolo di specializzazione;
5. proroga e nuova utilizzazione a domanda nell'ambito della provincia, fino alla concorrenza del numero delle utilizzazioni disposte nell'anno scolastico precedente e che si rendano necessarie in relazione al permanere delle situazioni di soprannumero dei docenti specializzati appartenenti a ruoli diversi;
6. utilizzazione a domanda nella scuola di titolarità degli insegnanti in possesso del prescritto titolo di specializzazione, titolari su posti di tipo comune, che siano stati individuati come soprannumerari rispetto all'organico adeguato alla situazione di fatto e in subordine degli insegnanti in possesso del prescritto titolo di specializzazione e titolari di posti di tipo comune, trasferiti quali soprannumerari ad altre scuole a decorrere dallo stesso anno scolastico o dai cinque anni scolastici precedenti nella scuola nella quale erano titolari di posto di tipo comune. Nel caso di concorrenza i docenti di cui al presente punto saranno inseriti in un'unica graduatoria in base al punteggio;
7. assegnazione provvisoria dei docenti titolari di posti di cui al comma 1, nella provincia;
8. nuove utilizzazioni, a domanda, dei docenti forniti del prescritto titolo di specializzazione;
9. assegnazione della sede provvisoria ai docenti titolari dei posti di sostegno, trasferiti da altra provincia per compensazione con effetto dall'A.S. 1999/2000;
10. proroga e nuova utilizzazione a domanda dei docenti specializzati appartenenti allo stesso ruolo in altra provincia fino alla concorrenza del numero di utilizzazioni disposte nell'anno scolastico precedente e che si rendono necessarie in relazione al permanere della situazione di soprannumero;
11. proroga e nuova utilizzazione a domanda da fuori provincia dei docenti specializzati provenienti da altro ruolo fino alla concorrenza del numero di utilizzazioni disposte nell'anno scolastico precedente e che si rendono necessarie in relazione al permanere delle situazioni di soprannumero;
12. proroga e nuova utilizzazione d'ufficio nella scuola elementare, fino alla concorrenza del numero di utilizzazioni disposte nell'anno scolastico precedente e che si rendono necessarie in relazione al permanere delle situazioni di soprannumero, dei docenti di scuola materna specializzati titolari nella provincia;
13. assegnazione della sede provvisoria ai docenti assunti con contratto a tempo indeterminato per i posti di sostegno a decorrere dal 1º settembre.
14. utilizzazione d'ufficio nell'ambito della provincia dei docenti soprannumerari in possesso del titolo di specializzazione;
15. utilizzazione a domanda nell'ambito della provincia dei docenti specializzati appartenenti a ruoli diversi con situazione di soprannumero in possesso del titolo di studio richiesto per accedere all'insegnamento, rispettivamente, nella scuola elementare e nella scuola materna;
16. utilizzazione d'ufficio nella scuola elementare dei docenti di scuola materna specializzati, in possesso del diploma di istituto magistrale, individuati come soprannumerari nella stessa provincia;
17. utilizzazione a domanda dei docenti specializzati appartenenti allo stesso ruolo in altra provincia in cui c'è situazione di soprannumero;
18. assegnazione provvisoria da fuori provincia dei docenti titolari sui posti di sostegno o su posti di tipo comune, in possesso del prescritto titolo di specializzazione;
19. per la scuola elementare e materna, utilizzazione a domanda del personale educativo appartenenti a ruolo con soprannumero, in possesso dei titoli culturali, professionali e di specializzazione;
20. utilizzazione a domanda da fuori provincia dei docenti specializzati provenienti da altro ruolo ove vi sia situazione di soprannumero in possesso del titolo di studio prescritto;
Compiute le operazioni di cui al precedente comma e verificato il numero di posti di sostegno ancora disponibili, dopo aver accantonato un numero di posti di sostegno pari a quello dei docenti specializzati aspiranti a nuovi contratti a tempo determinato, si procede all'utilizzo su tali posti del personale senza titolo sulla base delle seguenti priorità:
Scuola media
1. L'utilizzazione a domanda dei docenti di ruolo già titolari su posti di sostegno, trasferiti a decorrere dallo stesso anno scolastico o dai cinque anni scolastici precedenti, in quanto soprannumerari, in altre scuole, nella scuola in cui erano titolari per la stessa tipologia di posto o per altra tipologia per la quale gli interessati siano in possesso del titolo di specializzazione. In caso di soppressione della scuola di precedente titolarità il diritto di utilizzazione con precedenza assoluta spetta, qualora l'interessato ne faccia richiesta, per altra scuola della sede di precedente titolarità, o, in mancanza, per la sede più vicina secondo la tabella di viciniorità;
2. l'utilizzazione dei docenti titolari su posti di sostegno della provincia individuati come soprannumerari, ai sensi del precedente art. 5, nonché utilizzazione, a domanda, dei docenti trasferiti d'ufficio quali soprannumerari a decorrere dallo stesso anno scolastico o dai cinque anni scolastici precedenti e che abbiano chiesto e non ottenuto l'utilizzazione di cui al precedente punto 1, in altre scuole della sede (comune) di precedente titolarità o, in subordine, in sedi più vicine ad essa della sede di attuale titolarità. L'utilizzazione potrà essere disposta anche su posto di tipologia diversa rispetto a quella di titolarità per la quale gli interessati siano in possesso del titolo di specializzazione. Qualora non siano disponibili posti di insegnamento costituiti con attività di sostegno, i docenti soprannumerari saranno inseriti nelle graduatorie predisposte per i soprannumerari.
3. L'utilizzazione su convocazione dei docenti di ruolo delle scuole medie aventi particolari finalità, ai quali non sia stato possibile assegnare la sede definitiva nell'ambito di tale scuola o che siano stati individuati come soprannumerari sempre nell'ambito delle scuole medie predette. L'utilizzazione dovrà essere disposta su posti di sostegno di tipo corrispondente al titolo di specializzazione conseguito; qualora non siano disponibili posti di insegnamento costituiti con attività di sostegno i docenti soprannumerari saranno inseriti nelle graduatorie predisposte per i soprannumerari.
4. L'utilizzazione a domanda, nella scuola di titolarità, dei docenti in possesso del prescritto titolo di specializzazione titolari su posto normale, che siano stati individuati come soprannumerari rispetto all'organico adeguato alla situazione di fatto, e in subordine nella scuola di precedente titolarità dei docenti trasferiti quali soprannumerari ad altre scuole a decorrere dallo stesso anno scolastico o dai cinque anni scolastici precedenti.
5. Le assegnazioni provvisorie di docenti titolari di posti di sostegno nella provincia. L'assegnazione provvisoria potrà essere disposta anche su posti di tipologia diversa da quella di titolarità, per la quale gli interessati siano in possesso del titolo di specializzazione.
Si effettuano quindi le conferme delle utilizzazioni disposte nell'anno scolastico precedente secondo le seguenti priorità:
a1) a domanda, nell'ambito della provincia, dei docenti delle scuole di I grado con contratto a tempo indeterminato e determinato non licenziabili che siano in possesso del titolo di specializzazione ovvero lo conseguano nei corsi gestiti dall'amministrazione;
a2) a domanda nell'ambito della provincia, dei docenti che abbiano conseguito il titolo di specializzazione nei corsi intesivi di cui all'art 1, comma 75 della legge 662/96;
b) d'ufficio, in ambito provinciale, dei docenti della scuola media, in possesso del titolo di specializzazione, secondo il seguente ordine:
c) a domanda dei docenti, in possesso del titolo di specializzazione, provenienti da altri ruoli ove vi sia situazione di soprannumero;
d) d'ufficio dei docenti, in possesso del titolo di specializzazione, provenienti da altri ruoli che siano stati individuati come soprannumerari;
e) a domanda, da altra provincia, dei docenti di ruolo della scuola media, in possesso del titolo di specializzazione, che appartengono a classi di concorso con situazione di soprannumero;
f) assegnazione provvisoria da altra provincia dei docenti di ruolo della scuola media in possesso del titolo di specializzazione;
g) a domanda, da altra provincia, dei docenti specializzati provenienti da altri ruoli ove vi sia situazione di soprannumero.
h) utilizzazione, a domanda, del personale educativo appartenente al ruolo con soprannumero, in possesso dei titoli culturali, professionali e di specializzazione.
Compiute le operazioni di cui al precedente comma e verificato il numero di posti di sostegno ancora disponibili, dopo aver accantonato un numero di posti di sostegno pari a quello dei docenti specializzati aspiranti a nuovi contratti a tempo determinato, si procede all'utilizzo su tali posti del personale senza titolo sulla base delle seguenti priorità:
Scuola superiore
L'utilizzazione è prorogata d'ufficio negli anni scolastici successivi a meno che i docenti stessi non chiedano ed ottengano l'utilizzazione su posti di sostegno di altre scuole e istituti.
1. Utilizzazione dei docenti specializzati titolari della D.O.S. che, per contrazione di organico, non ottengono la conferma sul posto occupato nell'anno scolastico precedente.
2. Utilizzazione, a domanda, dei docenti specializzati titolari della D.O.S. per posti disponibili in altri istituti.
3. Utilizzazione dei docenti che, per effetto di trasferimento o passaggio ovvero per nuova nomina, abbiano acquisito la titolarità sui posti di sostegno della dotazione organica provinciale.
4. L'utilizzazione, sui posti residui, degli altri docenti di ruolo della provincia in possesso del titolo di specializzazione, e specificamente: a) a domanda, dei docenti di ruolo negli istituti di istruzione secondaria di II grado e artistica; b) d'ufficio, dei docenti di ruolo negli istituti di istruzione secondaria di II grado ed artistica, titolari di posti della dotazione organica provinciale e, in subordine docenti titolari di organico sede individuati come soprannumerari. Nell'ambito di tali operazioni, si effettua la conferma di coloro che, già utilizzati nell'a.s. 1998/99 su posti di sostegno, abbiano conseguito il titolo di specializzazione attraverso i corsi intensivi di cui alla legge 662/96.
5. L'utilizzazione, a domanda, e successivamente, d'ufficio, dei docenti provenienti da altri ruoli ove vi sia situazione di soprannumero.
6. Utilizzazione, a domanda, del personale educativo appartenente al ruolo con soprannumero, in possesso dei titoli culturali, professionali e di specializzazione.
7. L'utilizzazione da fuori provincia dei docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato specializzati.
Compiute le operazioni di cui al presente comma e verificato il numero di posti di sostegno ancora disponibili, dopo aver accantonato un numero di posti di sostegno pari a quello dei docenti specializzati aspiranti a nuovi contratti a tempo determinato, si procede all'utilizzo su tali posti del personale senza titolo sulla base delle seguenti priorità:
Capo IX - Messe a disposizione delle scuole, dei circoli, degli istituti e impiego del personale
Art. 28 - Personale interessato
1. I provvedimenti di messa a disposizione riguardano anche i coniugi conviventi dei militari e del personale cui viene corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza, per i quali ricorrano le condizioni per l'applicazione della legge n. 100/87 e che abbiano chiesto e non ottenuto l'assegnazione provvisoria nella sede (comune) di servizio del coniuge per mancanza di posti disponibili, l'utilizzazione nella predetta sede viene disposta anche per le attività previste dall'art. 3 del presente accordo, qualora ne abbiano titolo, per quelle dell'art. 5 del D.L. 323/88, se presenti nel quadro complessivo delle esigenze, ovvero qualora il trasferimento d'autorità del coniuge intervenga dopo la scadenza del termine per la presentazione della domanda di assegnazione provvisoria o dopo l'inizio dell'anno scolastico.
Capo X - Assegnazioni provvisorie - Scambio di posto fra coniugi
Art. 29- Assegnazioni provvisorie per sopravvenuti motivi ai docenti titolari nelle scuole materne, elementari e medie
1. Per i docenti delle scuole materne, elementari e media valgono le norme contenute nel C.C.D.N. sulla mobilità del 20.1.99 e dell'O.M. n. 15/99
2. L'assegnazione provvisoria per i motivi sopravvenuti contemplati dall'art. 475 del D.L.vo 297/94 può essere richiesta dai docenti per sedi di una sola provincia. In tal caso l'assegnazione provvisoria può essere richiesta anche per sedi diverse da quelle indicate nella domanda di trasferimento.
3. I docenti trasferiti d'ufficio in quanto soprannumerari, ivi compresi quelli trasferiti su posti della dotazione organica provinciale possono, per lo stesso anno scolastico, chiedere l'assegnazione provvisoria prescindendo dai motivi di cui al precedente comma 2, a norma dell'art. 475, comma 5, ultimo periodo, del D.L.vo 297/94.
4. Gli aspiranti alla assegnazione provvisoria per sopravvenuti motivi sono tenuti a produrre i documenti comprovanti i titoli giustificativi della richiesta di assegnazione in carta semplice o a integrare la documentazione già prodotta contestualmente alla domanda di trasferimento.
5. I docenti di scuola materna, elementare e media possono presentare domanda di assegnazione provvisoria per motivi sopravvenuti al Provveditore agli studi nella cui circoscrizione rientrano le sedi richieste. Qualora l'assegnazione provvisoria sia richiesta per provincia diversa da quella della sede di titolarità, l'interessato deve presentare, entro la scadenza sopraindicata (07/8/99), copia della domanda stessa al Provveditore agli Studi della provincia di appartenenza.
6. In base al disposto dell'art. 1, comma 5, della legge 100/87 e dell'art. 10, comma 2, del decreto-legge 325/87, convertito con modificazioni nella legge 402/87, i coniugi conviventi rispettivamente del personale militare e del personale cui viene corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza hanno titolo, all'atto del trasferimento del coniuge - qualora il coniuge venga trasferito d'autorità - nell'ambito di ciascuna delle fasi di operazione di assegnazione provvisoria (rispettivamente nell'ambito della provincia o da fuori provincia) alla precedenza sugli altri aspiranti, subordinatamente alle categorie di cui ai commi precedenti. Per fruire di tale precedenza i docenti interessati dovranno allegare alla domanda di assegnazione provvisoria una dichiarazione dell'ufficio ove presta servizio il coniuge, dal quale risulti che il medesimo è stato trasferito nella nuova sede di autorità, indipendentemente dal periodo di permanenza trascorso nella precedente sede di servizio.
7. I docenti possono presentare domanda di assegnazione provvisoria provinciale entro il 07/08/99
8. I provvedimenti di assegnazione provvisoria da fuori provincia debbono essere adottati entro il ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni stabilito per la provincia di titolarità del docente avente titolo all'assegnazione provvisoria. La data di riferimento va individuata in quella della regione che inizia per ultima le lezioni.
Art. 30 - Assegnazioni provvisorie dei docenti degli istituti di istruzione secondaria superiore
1. I docenti degli istituti di istruzione secondaria di II grado e artistica possono presentare domanda di assegnazione provvisoria provinciale entro il 07/8/99.
2. In base al disposto dell'art. 1, comma 5, della legge 100/87 e dell'art. 10, comma 2, del D.L. 325/87, convertito con modificazioni nella legge 402/87, i coniugi conviventi rispettivamente del personale militare e del personale cui viene corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza hanno titolo, all'atto del trasferimento del coniuge - qualora il coniuge venga trasferito d'autorità - nell'ambito di ciascuna delle fasi di operazione di assegnazione provvisoria (rispettivamente nell'ambito della provincia o da fuori provincia) alla precedenza sugli altri aspiranti, subordinatamente alle categorie di cui ai commi precedenti. Per fruire di tale precedenza i docenti interessati dovranno allegare alla domanda di assegnazione provvisoria una dichiarazione dell'ufficio ove presta servizio il coniuge, dal quale risulti che il medesimo è stato trasferito nella nuova sede di autorità, indipendentemente dal periodo di permanenza trascorso nella precedente sede di servizio.
3. A norma dell'art. 475 del D.L.vo 297/94 la richiesta di assegnazione provvisoria può essere avanzata solo per i seguenti motivi:
4. Si considerano anziani i genitori di età superiore a 65 anni ovvero quelli totalmente e permanentemente inabili, a carico.
5. L'assegnazione provvisoria può essere richiesta, per uno dei motivi sopra indicati, dal personale docente che abbia chiesto il trasferimento per lo stesso anno scolastico e non lo abbia ottenuto per nessuna delle sedi richieste.
6. L'assegnazione provvisoria può essere richiesta per una sola provincia e possono essere espresse, relativamente alla provincia richiesta, solo le preferenze già espresse nella domanda di trasferimento (ad. es.: trasferimento del coniuge successivo alla scadenza dei termini per la revoca della domanda di trasferimento in sede diversa da quella richiesta per trasferimento).
7. Può chiedere l'assegnazione provvisoria, sempre per una sola provincia per non più di 15 sedi, il personale docente anche se non abbia chiesto il trasferimento per lo stesso anno scolastico, qualora sia sopraggiunto uno dei motivi di cui al comma 2 del presente articolo, che deve essere congruamente documentato.
8. A norma dell'art. 475, comma 5, ultimo periodo del D.L.vo 297/94 i docenti trasferiti d'ufficio quali soprannumerari, ivi compresi quelli trasferiti su posti di dotazione organica provinciale, possono chiedere l'assegnazione provvisoria, sempre per una sola provincia per non più di 15 sedi, indipendentemente dai motivi di cui al comma 2 del presente articolo.
9. I predetti docenti, qualora abbiano ottenuto nel medesimo anno scolastico il trasferimento annuale o la proroga di detto trasferimento, possono chiedere l'assegnazione provvisoria solo per motivi sopravvenuti di cui al comma 2 del presente articolo.
10. Non sono consentite assegnazioni provvisorie nell'ambito della sede (comune) di titolarità.
11. Qualora l'assegnazione provvisoria sia richiesta per provincia diversa da quella della sede di titolarità, l'interessato deve presentare, entro la medesima scadenza, copia della domanda stessa al Provveditore agli Studi della provincia di appartenenza.
12. Il personale docente può chiedere l'assegnazione provvisoria per altra classe di concorso, in alternativa a quella di titolarità, per la quale sia ammesso il passaggio a norma dell'art. 471 del D.L.vo 297/94 e per la quale l'aspirante abbia i requisiti richiesti per il passaggio medesimo.
Art. 31- Scambio di posto fra coniugi
1. A conclusione delle operazioni di cui al presente contratto e, comunque, entro la data di inizio dell'anno scolastico saranno esaminate le eventuali richieste di scambio di posto fra coniugi o conviventi di fatto, ambedue docenti di scuola materna o di scuola elementare assegnati a posti della stessa tipologia. Tale scambio può essere disposto anche tra posti situati nello stesso comune.
2. Parimenti può procedersi in relazioni ad analoghe richieste formulate da coniugi, o conviventi di fatto, di scuole ed istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado entrambi assegnati a cattedre o posti della medesima classe di concorso. Tale scambio può essere disposto anche tra posti situati nello stesso comune.
3. Le domande, documentate, dovranno essere presentate al Provveditore agli Studi entro l'1/9/99 .
4. Nei casi in cui si chiede lo scambio tra posti di due diverse province le domande dovranno essere presentate, entro la medesima data, ad entrambi i Provveditori interessati che le esamineranno di concerto.
5. Lo scambio di posto fra coniugi titolari in province diverse deve essere disposto entro il ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni fissato per entrambe le province interessate al movimento.
PARTE QUARTA
UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE EDUCATIVO
Art. 32 - Adempimenti del Dirigente Scolastico
1. Nella istituzioni educative, qualora il numero dei posti di personale educativo sia inferiore al numero degli istitutori ivi titolari o che hanno ottenuto il trasferimento annuale, il Dirigente Scolastico procede alla compilazione di una graduatoria del personale educativo individuato come soprannumerario.
2. La predetta graduatoria é compilata tenendo conto di tutti i punteggi di cui alla tabella di valutazione per i trasferimenti d'ufficio.
Art. 33 - Adempimenti dei Provveditori agli Studi
1. I Provveditori agli Studi compileranno nell'ambito provinciale distinte graduatorie nella quali è inserito il personale dichiarato soprannumerario, secondo il ruolo di appartenenza (ruolo degli istitutori e ruolo delle istitutrici).
2. Ai fini dell'utilizzo presso altre istituzioni educative o, per il personale fornito del titolo di specializzazione, su posti di sostegno della scuola elementare, media e superiore, ovvero su posti e cattedre o presso l'Ufficio Scolastico Provinciale, il personale interessato verrà invitato ad esprimere le preferenze
Art. 34 - Ordine delle operazioni
1. Al personale educativo delle istituzioni educative si applicano tutte le disposizioni di cui al presente contratto relativamente alle modalità di individuazione dei soprannumerari, all'ordine delle operazioni nell'ambito delle istituzioni educative medesime ed alle precedente per particolari categorie.
2. Il personale educativo appartenente a ruoli con situazione di soprannumero fornito dei prescritti titoli culturali, professionali e di specializzazione può produrre domanda per essere utilizzato su posti a cattedre o su posti di sostegno. Tale fase precede tutte le altre operazioni di utilizzazione per la copertura di posti disponibili delle istituzioni educative.
3. Il personale educativo appartenente a ruoli con esubero può, a domanda, essere utilizzato in istituzioni educative in provincia diversa da quella di titolarità.
4. In applicazione dell'art. 66 del C.C.D.N., qualora presso istituzioni educative maschili esistano posti di organico disponibili determinati dalla semiconvittualità femminile e, reciprocamente, presso istituzioni educative femminili posti di organico disponibili determinanti dalla semiconvittualità maschile, le operazioni di utilizzazione, finalizzate alla copertura di detti posti, sono disposte nei confronti di tutto il personale educativo soprannumerario, prescindendo quindi dal relativo ruolo di appartenenza (ruolo maschile - ruolo femminile), e seguendo le distinte graduatorie secondo i rispettivi punteggi.
5. Qualora, dopo la copertura di tutti i posti disponibili e le utilizzazioni a domanda di cui ai commi precedenti, permangono situazioni di soprannumero e il personale interessato non abbia richiesto ed ottenuto l'utilizzo in altra provincia, l'utilizzazione viene disposta, ai sensi dell'art. 73 della L. 270/82, presso il Provveditorato agli Studi o per l'attivazione di progetti predisposti dalle singole istituzioni educative per il miglioramento della qualità dell'offerta formativa.
PARTE QUINTA
UTILIZZAZIONE PERSONALE A.T.A.
Capo I - Adeguamento organici e definizione quadro disponibilità A.T.A.
Art. 35 - Definizione del quadro complessivo delle disponibilità
1. Sulla base dei dati forniti dall'Amministrazione, le parti concordano, ai fini della sistemazione del personale soprannumerario, le seguenti disponibilità:
a) posti disponibili e/o vacanti di cui alle tabelle annesse al D.L.vo 297/94, di diritto e di fatto, compresi quindi i posti i cui titolari sono assenti in quanto distaccati sindacali ovvero per mandato politico o amministrativo, per servizio militare, per comando presso gli IRRSAE, CEDE, BDP, per utilizzo presso i distretti scolastici sulla base degli accordi stipulati in applicazione della C.M. 301/91, nonché presso i Provveditorati agli Studi ai sensi dell'art. 31 comma 6 bis del D.L.vo 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni o per altra causa che comporti l'assenza del titolare presumibilmente fino al termine dell'attività didattica.
b) posti determinati in relazione all'esigenza funzionale delle istituzioni scolastiche anche sulla base delle richieste delle medesime (deliberate dagli OO.CC.) con particolare riferimento e secondo il seguente ordine:
Il personale assistente amministrativo utilizzato per l'A.S. 1998/99 presso i distretti scolastici è riconfermato sugli stessi per l'A.S. 1999/2000 a meno che gli interessati non ne facciano esplicita rinuncia da inviare entro il 7.8.99. Le eventuali nuove domande di utilizzo dovranno essere inviate al Provveditore agli Studi entro la medesima data.
2. In caso di aggregazione di istituti con personale A.T.A. a carico dello Stato ad istituti con personale A.T.A. a carico degli EE.LL., qualora questi ultimi non possano provvedere alla copertura del posto di Responsabile Amministrativo di loro competenza, su detto posto, previa intesa con gli EE.LL., potrà essere utilizzato il Responsabile Amministrativo dipendente dallo Stato titolare della scuola che ha perso l'autonomia o altro Responsabile Amministrativo in soprannumero che non possa altrimenti essere utilizzato. Qualora non risultasse sovrannumero per il personale ATA di II livello, tali sedi potranno essere date, previa intesa con gli EE.LL., a contratto a tempo determinato annuale.
Art. 36 - Scadenze e procedure
1. Entro cinque giorni precedenti la data stabilita per la convocazione verrà pubblicato all'albo del Provveditorato agli Studi e delle sedi distrettuali o in altre sedi scolastiche ritenute idonee il quadro complessivo delle disponibilità delle esigenze funzionali di cui all'art. 37.
2. Le parti concordano che il personale interessato alle operazioni di utilizzazione sarà convocato tramite comunicazione alla scuola .
3. Per garantire al personale interessato certezza dei tempi, entro il quinto giorno precedente la data di convocazione, sarà pubblicato all'albo del Provveditorato agli Studi il calendario delle operazioni da effettuare per convocazione, comprese quelle relative al conferimento degli incarichi a tempo determinato. Eventuali modifiche rese necessarie da esigenze oggettive saranno rese note con circolare all'albo e alle scuole, almeno cinque giorni prima delle convocazioni cui si riferiscono.
4. Eventuali disponibilità sopravvenute dopo la pubblicazione del quadro di cui al comma 1, prima dell' avvio delle operazioni, fatto salvo il diritto assoluto al rientro in sede del perdente posto in organico di fatto e del rientro del trasferito in quanto soprannumerario nel quinquennio, andranno ad integrare il quadro precedentemente definito e saranno tempestivamente comunicate alle OO.SS. Esse saranno rese utili ai fini delle operazioni all'inizio della prima convocazione successiva.
Capo II - Utilizzazione del personale
Art. 37 - Assegnazione del personale alle succursali, sezioni staccate e sedi coordinate
1. All'inizio dell'anno scolastico i Dirigenti Scolastici delle istituzioni aventi, sezioni staccate o sedi coordinate ubicate nella stessa provincia della sede centrale, determineranno per gli assistenti tecnici e collaboratori scolastici il numero dei posti da assegnare alle predette succursali, sezioni staccate o sedi coordinare.
1 bis. Si ricorda che, come riportato dalla C.P. n. 998 del 1996, il personale destinato dal Dirigente Scolastico nelle succursali ubicate nel medesimo comune della sede centrale è da considerarsi compreso nell' organico unico e, pertanto, soggetto alle norme contenute nell'Accordo decentrato riguardante i criteri generali dell'organizzazione del lavoro del personale A.T.A.
2. Il numero dei posti alle predette sedi scolastiche deve essere determinato utilizzando i seguenti criteri:
Tali posti saranno fissati in modo tale da assegnare il personale per esigenze di funzionamento di durata annuale e attueranno le procedure previste dall'articolo 9 del C.C.N.L. del 4.8.95.
Ai posti eventualmente disponibili sarà assegnato innanzitutto il personale che ne faccia richiesta.
3. Nel caso di più aspiranti si formulerà apposita graduatoria di scuola o istituto secondo i criteri di cui alla tabella di valutazione dei titoli relativa ai trasferimenti a domanda allegata al contratto collettivo decentrato nazionale sulla mobilità del 29.5.98 tenendo conto di tutti elementi di valutazione dei titoli.
4. Nel caso di provvedimenti di razionalizzazione della rete scolastica che comportino la soppressione di istituzioni scolastiche con trasformazione in succursali, sezioni staccate o scuole coordinate, l'assegnazione alle predette sedi avverrà con precedenza nei confronti di coloro che vi prestavano già servizio.
5. Nel caso in cui manchino aspiranti si formulerà apposita graduatoria del personale secondo la tabella di valutazione dei titoli ai fini dell'individuazione del soprannumero allegata al Contratto Collettivo Decentrato Nazionale del 29.5.98.
6. Le medesime disposizioni si applicano per l'assegnazione del personale ai corsi serali negli istituti di II grado.
Art. 38 - Individuazione del personale soprannumerario
1. La posizione di soprannumero del personale A.T.A. nelle istituzioni scolastiche è individuata in relazione alla differenza di posti tra organico di diritto e alla situazione di fatto esistente alla data di inizio dell'anno scolastico.
2. Il Dirigente Scolastico individuerà il personale in soprannumero formulando una graduatoria di istituto sulla base delle tabelle di valutazione annesse al contratto nazionale. Tale graduatoria terrà conto dei titoli in possesso al 1 settembre e comunque di quanto previsto dall'art. 15 del contratto nazionale decentrato del 29.5.98. A tal fine inviterà gli interessati a compilare una scheda conforme all'allegato n. 5 annesso al presente accordo.
3. Qualora gli interessati non abbiano provveduto a dichiarare o documentare i titoli valutabili si procede d'ufficio all'attribuzione del punteggio spettante sulla base degli atti contenuti nel fascicolo personale.
4. Le graduatorie compilate dal Dirigente Scolastico e comprensive dei punteggi analitici rimangano affisse all'albo della scuola per l'intero anno scolastico.
5. Le esigenze di famiglia devono valutarsi con riferimento alle situazioni maturate sino al termine dell'anno scolastico precedente a quello per il quale si procede all'utilizzazione.
6. Per il personale trasferito da un'altra scuola nell'ultimo quinquennio (a partire dall'anno 1993/94) quale soprannumerario, in sede di formulazione delle graduatorie per l'individuazione del soprannumero nella scuola di attuale titolarità, deve essere preso in considerazione, per l'attribuzione del punteggio relativo al servizio prestato senza soluzione di continuità, il solo servizio prestato in tale ultima scuola, con esclusione di quello relativo alla scuola di precedente titolarità.
7. In particolare, per quanto attiene al personale titolare nella scuola con decorrenza dall'anno scolastico cui si verifica la situazione di soprannumerarie di fatto, viene considerato soprannumerario nell'ordine:
Non dovranno essere inseriti nelle graduatorie predette, a meno che non si preveda la soppressione della scuola, il personale A.T.A.:
Art. 39 - Individuazione assistenti tecnici soprannumerari
1. All'inizio dell'anno scolastico i Dirigenti Scolastici, in relazione ad eccezionali e consistenti mutamenti intervenuti, rispetto alla situazione in base alla quale è stato costituito l'organico di diritto, valutate le esigenze di funzionamento dei laboratori, gabinetti, officine, procedono ad eventuali nuove aggregazione fra i reparti stessi e i posti di collaboratore tecnico in organico.
1 bis. Le deliberazioni di giunta relative ad eventuali modificazioni dell'organico per l'anno scolastico successivo saranno inviate all'Ufficio Scolastico Provinciale contestualmente alla richiesta di organico di diritto e saranno oggetto di monitoraggio da parte di un gruppo di lavoro paritetico Amministrazione/Organizzazioni sindacali.
2. Sui posti così definiti viene assegnato, in base ai criteri di cui alla tabella aree-titoli-laboratori annessa all'O.M. relativa ai trasferimenti del personale A.T.A., il personale assistente tecnico in servizio nell'istituto, tenendo conto che il personale medesimo, essendo tenuto ad effettuare un orario di 36 ore settimanali (secondo le modalità contenute nel D.M. 16.3.90 che ha recepito l'accordo nazionale relativo all'orario di lavoro del personale A.T.A. assistente tecnico nonché secondo le modalità risultanti dai conseguenti accordi al livello provinciale) può essere chiamato a prestare la propria opera anche in reparti diversi della stessa o di altra area, in relazione al titolo posseduto da quello cui è stato formalmente assegnato, purché compatibili con il titolo posseduto secondo le corrispondenze alla tabella predetta.
3. Nei casi in cui le caratteristiche professionali del personale in servizio non consentano in alcun modo di pervenire alla totale copertura dei posti in organico aggregati ai vari reparti, i Dirigenti Scolastici dovranno individuare il personale che, in base al titolo posseduto, non può trovare utile impiego nell'istituto e deve, pertanto, considerarsi soprannumerario.
4. Per l'individuazione del personale soprannumerario di cui al presente articolo si applicano le disposizioni impartite nei precedenti articoli con i seguenti specifici criteri.
5. Formulata la graduatoria d'istituto degli assistenti tecnici, secondo le modalità, fissate dalla presente ordinanza, i Dirigenti Scolastici procedono, con riferimento alle aree ove si sono verificate le condizioni che hanno motivato la diminuzione dei posti aggregati, ad individuare il personale in soprannumero nelle predette aree che è, ovviamente quello con minor punteggio tra il personale assegnato all'area presa in considerazione. Si deve, in seguito, esaminare se il personale così individuato come perdente posto nell'ambito del reparto di assegnazione abbia titolo per accedere negli altri reparti cui sono aggregati i posti di organico dell'Istituto. Per ognuno dei reparti in cui può avere accesso il personale definito come soprannumerario in via preliminare, si formano singole graduatorie con i medesimi punteggi della graduatoria generale prima formulata. Il risultato finale cui si deve pervenire con tali operazioni è che un assistente tecnico sarà definitivamente individuato come soprannumerario quando, nei vari reparti dell'istituto in cui ha diritto di accedere, non rimanga assegnato altro personale con punteggio inferiore al suo.
6. I nominativi del personale individuato come soprannumerario vengono comunicati al Provveditorato agli Studi per le conseguenti utilizzazioni.
Art. 40 - Graduatorie provinciali dei soprannumerari
1. Il personale A.T.A. individuato soprannumerario è collocato in distinte graduatorie provinciali per profilo professionale secondo l'ordine previsto dall'art. 14 del C.C.D.N. del 28.5.98 e delle precedenze indicate nell'art. 17 del medesimo contratto.
Art. 41 - Modalità di utilizzazione
1. Qualora il personale individuato soprannumerario sia in numero superiore ai posti di cui al punto a) dell'art. 35 del presente contratto l'utilizzazione è disposta sul complesso delle disponibilità di cui all'art. 35 medesimo. Agli interessati sarà offerto l'insieme dei posti di organico e dei posti funzionali.
2. Qualora il Responsabile Amministrativo non trovi possibilità di utilizzazione nell'ambito delle disponibilità di cui al punto a) del predetto art. 35 è utilizzato con precedenza in uno di distretti scolastici a sua richiesta.
3. Nell'ipotesi di sdoppiamento di circoli, di istituti o scuole ovvero di autonomia concessa a sezioni staccate o scuole coordinate, tutto il personale titolare può essere ivi utilizzato, a domanda, con precedenza rispetto ai soprannumerari inclusi nelle graduatorie provinciali. Analogamente nell'ipotesi di soppressione di circoli o scuole con conseguente aggregazione di plessi, sezioni staccate o succursali, ad altri circoli o scuole tutto il personale titolare può essere utilizzato, a domanda, con precedenza rispetto ai soprannumerari inclusi nelle graduatoria provinciale, nei circoli o scuole ai quali plessi, le sezioni staccate e le succursali sono stati aggregati. Analoga opzione è consentita altresì al Responsabile Amministrativo. Nel caso di più aspiranti ad uno stesso circolo o scuole si tiene conto del maggior punteggio riportato da ciascuno sulla base della annessa tabella di valutazione al C.C.D.N. sulla mobilità del personale. In assenza di tale domanda, ovvero in caso in cui la richiesta stessa non possa essere accolta per indisponibilità di posti, i Provveditori agli Studi procedono all'utilizzazione del predetto personale secondo i criteri generali previsti dal presente contratto decentrato provinciale. Nel caso di nuova istituzione conseguente alla totale fusione di scuole istituti o circoli, il Provveditore agli Studi formula un'unica graduatoria nella quale sono inseriti con i rispettivi punteggi, secondo i criteri stabiliti nel precedente art. 38, tutti i titolari delle predette istituzioni scolastiche. Il personale verrà utilizzato nella nuova istituzione secondo l'ordine di inclusione nella graduatoria predetta a partire dal punteggio più alto e fino alla concorrenza dei posti disponibili. Nel caso di cambio di aggregazione di sezioni staccate o scuole coordinate da istituti con personale a carico dello Stato a istituti con personale con personale a carico degli Enti Locali, secondo le previsioni dell'art. 22 del D.L. 357/89 convertito nella legge n 417/89, il personale in servizio nelle sezioni staccate o scuole coordinate medesime può chiedere di essere utilizzato con precedenza rispetto ai soprannumerari inclusi nella graduatoria provinciale, negli istituti o scuole ai quali le predette sezioni o scuole coordinate siano state aggregate. La domanda va documentata con adeguata certificazione attestante la prestazione del servizio nelle precedenti sedi staccate. Il personale utilizzato secondo i criteri di cui al presente articolo ha precedenza per i trasferimenti aventi effetto nell'anno scolastico successivo, per quei posti su cui è stato utilizzato.
6. Per soppressione deve intendersi la perdita di autonomia di circoli o scuole, con conseguente trasformazione degli stessi in plessi, sezioni staccate, scuole coordinate o succursali e aggregazione ad altri circoli e scuole.
Art. 42 - Assegnazioni provvisorie per sopravvenuti motivi del personale A.T.A.
1. Per il personale A.T.A. valgono le norme contenute nel C.C.D.N. sulla mobilità del 27.12.97 e dell'O.M. n. 11/98.
2. L'assegnazione provvisoria per i motivi sopravvenuti contemplati dall'art. 475 del D.L.vo 297/94 può essere richiesta dal personale per sedi di una sola provincia. In tal caso l'assegnazione provvisoria può essere richiesta anche per sedi diverse da quelle indicate nella domanda di trasferimento.
3. Gli A.T.A. trasferiti d'ufficio in quanto soprannumerari provinciali possono, per lo stesso anno scolastico, chiedere l'assegnazione provvisoria prescindendo dai motivi di cui al precedente comma 2, a norma dell'art. 475, comma 5, ultimo periodo, del D.L.vo 297/94.
4. Gli aspiranti alla assegnazione provvisoria per sopravvenuti motivi sono tenuti a produrre i documenti comprovanti i titoli giustificativi della richiesta di assegnazione in carta semplice o a integrare la documentazione già prodotta contestualmente alla domanda di trasferimento.
5. Il personale A.T.A. può presentare domanda di assegnazione provvisoria per motivi sopravvenuti al Provveditore agli Studi nella cui circoscrizione rientrano le sedi richieste. Qualora l'assegnazione provvisoria sia richiesta per provincia diversa da quella della sede di titolarità l'interessato deve presentare, entro la scadenza sopraindicata, copia della domanda stessa al Provveditore agli Studi della provincia di appartenenza.
6. Gli A.T.A possono presentare domanda di assegnazione provvisoria provinciale entro il 5.8.98.
Art. 43 - Scambio di posto fra coniugi appartenenti al personale A.T.A.
1. A conclusione delle operazioni di cui al presente contratto e, comunque, entro la data di inizio dell'anno scolastico saranno esaminate le eventuali richieste di scambio di posto fra coniugi o conviventi di fatto, ambedue appartenenti al medesimo profilo professionale. Tale scambio può essere disposto anche tra posti situati nello stesso comune.
2. Le domande, documentate, dovranno essere presentate al Provveditore agli Studi entro il 7.8.98
3. Nei casi in cui si chiede lo scambio tra posti di due diverse province le domande dovranno essere presentate, entro la medesima data, ad entrambi i Provveditori interessati che le esamineranno di concerto.
PARTE SESTA
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 44 - Risoluzione di controversie
1. Ai sensi dell'art. 21 del C.C.D.N. 98 sulle utilizzazioni, nel caso in cui insorgano controversie in applicazione del presente contratto, le parti contraenti, al fine di risolvere consensualmente il conflitto, si incontrano entro i successivi cinque giorni e prima comunque di attivare le procedure previste dall'art. 17 del CCNL (4.8.95). Il tentativo di conciliazione deve concludersi entro 5 gg. dal primo incontro.
2. Pertanto i provvedimenti relativi alla questione oggetto di controversia saranno adottati da parte dei Provveditori agli Studi a conclusione della procedura prevista nel presente articolo.
Art. 45 - Presentazione di reclami e ricorsi
1. Contro le graduatorie formulate dai Dirigenti Scolastici per l'individuazione del soprannumero è ammesso reclamo al Provveditore agli Studi. Il reclamo va presentato per il tramite del Dirigente Scolastico che provvede, entro i successivi cinque giorni, a trasmetterlo al Provveditore con le proprie osservazioni.
2. Il Provveditore agli Studi decide in ordine ai suddetti reclami prima dell'inizio delle operazioni di utilizzazione.
3. E' altresì consentito presentare immediatamente reclamo al Provveditore avverso i provvedimenti adottati in applicazione del presente contratto. L'Amministrazione decide entro cinque giorni e della decisione dà comunicazione motivata all'interessato
4. I provvedimenti adottati dai Provveditori, decorso il termine previsto dai commi precedenti, sono atti definitivi e pertanto non impugnabili con ricorso gerarchico, ma con ricorso in via giurisdizionale o straordinario al Capo dello Stato. E' ammesso comunque reclamo, entro cinque giorni dalla notifica del provvedimento, per la correzione di eventuali errori materiali che possono anche riferirsi alle graduatorie provinciali.
Art. 46 - Norma finale
1. Il presente contratto sarà divulgato in tutte le istituzioni scolastiche presenti nella provincia, a cura dell'Amministrazione periferica della Pubblica Istruzione in modo che tutto il personale interessato sia messo in condizione di prenderne visione in tempo utile.