Circolare Ministeriale 18/98 Oggetto: Trasmissione contratto decentrato nazionale concernente lutilizzazione degli insegnanti elementari nella sostituzione di personale assente per periodi non superiori a cinque giorni, prevista dallart. 1 comma 72, della legge 23/12/1996 n. 662 Si trasmette, per gli adempimenti di competenza, laccluso contratto decentrato nazionale del 18/12/1997 concernente lutilizzazione degli insegnanti elementari nella sostituzione di personale docente assente per periodi non superiori a cinque giorni. Con il presente contratto viene integrato lart. 9 del CCND concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente. Limitatamente allanno scolastico 97/98 restano efficaci i contratti decentrati a livello provinciale eventualmente già stipulati alla data di sottoscrizione dellaccordo in parola. Le SS.LL. sono pregate di riprodurre la presente circolare, il decreto e il relativo contratto, e di trasmetterli alle direzioni didattiche e alle istituzioni scolastiche comprensive di plessi di scuola elementare. Gabinetto Contratto decentrato nazionale concernente lutilizzazione degli insegnanti elementari nella sostituzione di personale assente per periodi non superiori a cinque giorni, prevista dallart. 1, comma 72, della legge 23/12/1996 n. 662 A seguito dellapposizione del visto da parte della ragioneria centrale sul decreto ministeriale n. 708 del 13 novembre 1997, di autorizzazione alla sottoscrizione del testo concordato del contratto decentrato nazionale di cui in premessa, il giorno 18 dicembre 1997, il vicecapo di gabinetto, in rappresentanza del ministro della pubblica istruzione e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali appresso indicate, con il presente atto stipulano il contratto decentrato nazionale di cui sopra: per il ministro della pubblica istruzione il vicecapo di Gabinetto; Cgil-scuola; Uil-scuola; Confsal-Snals; Ugl-scuola; Gilda; Unams; Cida-Anp; Cisal-scuola; Confe-dir-Dipresidi; Rdb-Cub; Usppi. Il presente atto è parte integrante del contratto stesso. Roma 18 dicembre 1997 DM n. 708 del 13/11/1997 Decreta ART. 1 1. È autorizzata la sottoscrizione del contratto collettivo decentrato a livello nazionale, di cui in premessa. ART. 2 1. Il presente decreto, corredato del contratto di cui sopra, verrà inviato alla ragioneria centrale, per il previsto controllo. 2. Il presente decreto e il relativo contratto verranno inviati, a norma del comma 3, dellart. 51 del dl 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni e integrazioni, allAgenzia per la rappresentanza negoziale (Aran), alla presidenza del consiglio dei ministri - dipartimento per la funzione pubblica, e al ministero del tesoro. Roma, 13/11/1997 Gabinetto Contratto decentrato nazionale concernente lutilizzazione degli insegnanti elementari nella sostituzione di personale assente per periodi dimposta non superiori a cinque giorni, prevista dallart. 1, comma 72 della legge 23/12/1996, n.662. Lanno 1997, il giorno 5, il mese di novembre, in Roma, presso il ministero della pubblica istruzione, in sede di negoziazione decentrata a livello ministeriale, tra la delegazione di parte pubblica per la negoziazione decentrata a livello ministeriale e la delegazione sindacale, composta ai sensi dellart. 6 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della scuola Visto lart. 1, comma 72, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Viene concordato: ART. 1 Ai fini dellart. 1. comma 72, terzo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 le parti decidono sulla integrazione, di seguito riportata, allart. 9 del CCDN concernente le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale: 9.3 Qualora si verifichino assenze di docenti per non più di cinque giorni, la quota dellorario annuale di insegnamento eccedente lattività frontale e di assistenza alla mensa, di competenza di ciascun docente, è destinata alla sostituzione di colleghi assenti nellambito del medesimo plesso scolastico, è comunque, assicurato lo svolgimento, nella misura massima di 110 ore annue per ciascuna classe, delle attività programmate e deliberate dal collegio docenti per recuperi individualizzati o per gruppi ristretti di alunni, finalizzate al superamento delle difficoltà di apprendimento e allo sviluppo delle potenzialità degli stessi alunni. 9.4 I dirigenti scolastici dispongono lutilizzo del personale, anche promuovendo, nellambito della pianificazione annuale delle attività, larticolazione flessibile dellorario di insegnamento, prevista dallarticolo 41, comma 5, del CCNL, al fine di programmare la collocazione oraria delle ore disponibili in modo da realizzare nella misura massima possibile la sostituzione di colleghi assenti nei casi sopra indicati. A questo fine sono attuate le modalità di informazione ed esame previste dallarticolo 9 del CCNL. 9.5 Lobbligo di sostituzione dei colleghi assenti è assolto nel rispetto dellorario di insegnamento settimanale, o plurisettimanale, prestabilito ovvero nellambito del piano annuale di attività deliberato dal collegio dei docenti; eventuali adattamenti e modificazioni dellorario suddetto sono, peraltro possibili con il preventivo accordo dei docenti interessati 9.6 Limitatamente allanno scolastico 1997-98 restano efficaci i contratti decentrati a livello provinciale eventualmente già stipulati alla data del presente, accordo. ART. 2 1. A norma del comma 3 dellarticolo 51 del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni, la sottoscrizione del presente contratto è sottoposta allautorizzazione del ministro della pubblica istruzione. 2. Subito dopo la sottoscrizione, copia del presente contratto sarà inviata alla presidenza del consiglio dei ministri dipartimento per la funzione pubblica, al ministero del tesoro e allAran. 3. Il presente contratto diviene efficace e vincolante per le parti solo dopo che, a seguito dellapposizione del visto, da parte della ragioneria centrale, sul provvedimento di autorizzazione di cui al comma precedente, lo stesso venga sottoscritto dalle parti contraenti.