Capo I - Disposizioni generali
Capo II - Relazioni sindacali
Sezione I - Disposizioni generali
Sezione II - I soggetti sindacali
Sezione III - Prevenzione della conflittualitàCapo III - Norme comuni
Capo IV -Aspetti economico-retributivi
Capo V - Disposizioni finali
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1
CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA, DECORRENZA DEL PRESENTE CONTRATTO
1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale
dirigenziale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato
appartenente all'area di cui all'art. 2, punto I, del contratto collettivo
nazionale quadro sottoscritto il 24 novembre 1998 per la definizione delle aree
autonome della dirigenza.
2. La dirigenza si articola in due fasce ai sensi dell'art. 15, comma 1, del
d.lgs. n. 29/1993. I rapporti di lavoro dei dirigenti sono disciplinati dai
contratti individuali, secondo le disposizioni di legge e sulla base di quanto
previsto nel presente contratto.
3. Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed
integrazioni è riportato nel testo del presente contratto come d.lgs. n.
29/1993. La dizione "amministrazione" deve intendersi riferita anche
ad enti, aziende e università.
4. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 1998 - 31 dicembre 2001
per la parte normativa e 1 gennaio 1998 - 31 dicembre 1999 per la parte
economica.
5. Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione, salvo diverse
decorrenze previste dal presente contratto. La stipulazione si intende avvenuta
al momento della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali a
seguito del perfezionamento delle procedure di cui all'art. 51 e 52 del decreto
legislativo n. 29/1993.
6. Le amministrazioni destinatarie del presente contratto danno attuazione agli
istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico
entro 30 giorni dalla sua entrata in vigore.
7. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno
qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata,
almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le
disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite
dal successivo contratto collettivo.
8. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate
con anticipo di almeno tre mesi rispetto alla data di scadenza del contratto.
Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le
parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né danno luogo ad azioni
conflittuali.
9. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di
scadenza della parte economica del presente contratto, ai dirigenti di cui al
presente contratto sarà corrisposta la relativa indennità, secondo le scadenze
previste dall'accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993.
Per l'erogazione di detta indennità si applica la procedura dell'art. 52, commi
1 e 2, del d.lgs. n. 29 del 1993.
ART. 2
INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEI CONTRATTI
1. In attuazione dell'art. 53, del decreto legislativo n. 29 del 1993, quando
insorgano controversie sull'interpretazione del contratto collettivo nazionale,
integrativo e decentrato, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano,
entro 30 giorni dalla richiesta per definire consensualmente il significato
della clausola controversa. La procedura deve concludersi entro 30 giorni dalla
data del primo incontro.
2. Al fine di cui al comma 1 la parte interessata invia all'altra apposita
richiesta scritta con lettera raccomandata. La richiesta deve contenere una
sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa;
essa deve comunque far riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di
rilevanza generale.
3. L'eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della
vigenza del contratto collettivo nazionale, integrativo e decentrato.
CAPO II - RELAZIONI SINDACALI
Sezione I
Disposizioni Generali
ART. 3
OBIETTIVI E STRUMENTI
1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto dei distinti ruoli e
responsabilità delle Amministrazioni e delle organizzazioni sindacali, è
definito in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'esigenza di
incrementare l'efficienza, l'efficacia, la tempestività e l'economicità dei
servizi erogati alla collettività con quella di valorizzare la centralità
della funzione dirigenziale nella gestione dei processi di innovazione in atto e
nel governo degli enti e amministrazioni, assecondando l'interesse al
miglioramento delle condizioni di lavoro ed alla crescita professionale dei
dirigenti sia di prima che di seconda fascia.
2. La condivisione dell'obiettivo predetto comporta la necessità di un sistema
di relazioni sindacali stabile, che tenga conto del ruolo attribuito a ciascun
dirigente in base alle leggi e ai contratti collettivi e individuali, nonché
della peculiarità delle funzioni dirigenziali, improntato alla correttezza dei
comportamenti delle parti ed orientato alla prevenzione dei conflitti oltre che
in grado di favorire la piena collaborazione della dirigenza al perseguimento
delle finalità individuate dalle leggi, dai contratti collettivi e dai
protocolli tra Governo e parti sociali.
3. Il sistema di relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli
relazionali:
a) contrattazione collettiva a livello nazionale;
b) contrattazione collettiva integrativa e decentrata, che si svolge a livello
di amministrazione, sulle materie e con le modalità indicate dal presente
contratto;
c) contrattazione collettiva integrativa decentrata, ove prevista nelle sezioni
specifiche del presente CCNL;
d) concertazione, consultazione ed informazione, nonché gli istituti della
partecipazione ;
e) interpretazione autentica dei contratti collettivi.
ART. 4
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA A LIVELLO DI MINISTERO, AZIENDA, UNIVERSITÀ
O ENTE
1. La contrattazione integrativa si svolge sulle seguenti materie:
A) individuazione delle posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere
esonerati dallo sciopero, ai sensi della legge 146 del 1990 e successive
modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dalle norme di garanzia dei
servizi pubblici essenziali del CCNL;
B) criteri generali per :
a) la verifica della sussistenza delle condizioni per l'acquisizione delle
risorse finanziarie da destinare all'ulteriore potenziamento dei fondi;
b) le modalità di determinazione dei valori retributivi collegati ai risultati
e al raggiungimento degli obiettivi assegnati e alla realizzazione di specifici
progetti;
c) l'attuazione della disciplina concernente la retribuzione direttamente
collegata ai risultati e alla realizzazione di specifici progetti;
C) pari opportunità, con le procedure indicate dall'art. 8 anche per le finalità
della legge 10 aprile 1991, n. 125 ;
D) implicazioni derivanti dagli effetti delle innovazioni organizzative,
tecnologiche e dei processi di esternalizzazione, disattivazione o
riqualificazione e riconversione dei servizi sulla qualità del lavoro, sulla
professionalità e mobilità dei dirigenti;
E) linee generali per la realizzazione di programmi di formazione e
aggiornamento.
2. Fermi restando i principi dell'autonomia negoziale e quelli di comportamento
indicati dall'art. 3, comma 1, decorsi trenta giorni dall'inizio delle
trattative, le parti riassumono, nelle materie indicate nella lettera D) del
comma 1, le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione.
3. I contratti collettivi integrativi non possono essere in contrasto con i
vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o comportare oneri non
previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale dei bilanci dei
singoli enti. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.
ART. 5
TEMPI E PROCEDURE PER LA STIPULAZIONE O IL RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO
INTEGRATIVO
1. I contratti collettivi integrativi hanno durata quadriennale e si
riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello, da
trattarsi in un'unica sessione negoziale. Sono fatte salve le materie previste
dal presente CCNL che, per loro natura, richiedano tempi diversi o verifiche
periodiche.
2. L'ente provvede a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle
trattative di cui al comma 1 entro trenta giorni da quello successivo alla data
di stipulazione del presente contratto ed a convocare la delegazione sindacale
di cui all'art.10 per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla
presentazione delle piattaforme.
3. L'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo, corredato da
apposita relazione illustrativa tecnico - finanziaria, è trasmessa, entro 5
giorni, al collegio dei revisori dei conti, ovvero, laddove tale organo non sia
previsto, ai servizi di controllo interno di regolarità amministrativa e
contabile di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 286 del 1999, ai fini del controllo
sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata
integrativa con i vincoli di bilancio, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n.
29/1993. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo
dell'amministrazione autorizza il presidente della delegazione trattante di
parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.
4. Qualora il contratto collettivo integrativo riguardi Ministeri o Aziende ad
ordinamento autonomo, ovvero Enti pubblici non economici con organico superiore
a 200 unità, a seguito della certificazione effettuata senza rilievi, o allo
scadere del termine di 15 giorni, è inviato alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica ed al Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica con la prescritta relazione tecnica, i
quali, entro i 30 giorni successivi ne accertano, congiuntamente, la
compatibilità economica ai sensi dell'art. 45, comma 4, del d.lgs. n. 29/1993.
Decorso tale termine, la delegazione di parte pubblica può essere autorizzata
alla sottoscrizione ai sensi del comma precedente. Qualora il riscontro abbia
esito negativo, le parti riprendono le trattative.
5. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa
tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano
la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti collettivi
decentrati integrativi, a meno di modifiche introdotte dal successivo CCNL e
fatto salvo quanto previsto al comma 1, secondo periodo.
6. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a trasmettere all'A.RA.N, entro
cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con la specificazione
delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti
annuali e pluriennali di bilancio.
7. I contratti integrativi stipulati in base ai previgenti CCNL conservano la
loro efficacia sino alla sottoscrizione presso ciascuna Amministrazione del
contratto collettivo integrativo di cui al presente articolo.
ART. 6
INFORMAZIONE
1. L'amministrazione - allo scopo di rendere trasparente e costruttivo il
confronto tra le parti a tutti i livelli delle relazioni sindacali, informa
periodicamente e tempestivamente i soggetti sindacali di cui all'art. 10, sugli
atti organizzativi di valenza generale, anche di carattere finanziario,
concernenti il rapporto di lavoro dei dirigenti sia di prima che di seconda
fascia, l'organizzazione degli uffici, la gestione complessiva delle risorse
umane e la costituzione dei fondi previsti dal presente contratto.
2. Nelle materie per le quali il presente CCNL prevede la contrattazione
collettiva integrativa o la concertazione e la consultazione, l'informazione è
preventiva. Il contratto integrativo individuerà le altre materie in cui
l'informazione dovrà essere preventiva o successiva.
3. Ai fini di una più compiuta informazione le parti, su richiesta, si
incontrano comunque con cadenza almeno annuale ed, in ogni caso, in presenza di
iniziative concernenti le linee di organizzazione degli uffici e dei servizi
ovvero per l'innovazione tecnologica nonché per eventuali processi di
dismissione, esternalizzazione e trasformazione degli stessi.
4. L'informazione è data, in particolare, sui criteri generali inerenti le
seguenti materie:
a) sistemi di valutazione dell'attività dei dirigenti;
b) articolazione delle posizioni organizzative, delle funzioni e delle connesse
responsabilità ai fini della retribuzione di posizione dei dirigenti;
c) tutela in materia di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di
lavoro;
d) condizioni, requisiti e limiti per il ricorso alla risoluzione consensuale;
e) gestione delle iniziative socio-assistenziali a favore dei dirigenti.
5. L'articolazione delle posizioni organizzative, delle funzioni e delle
connesse responsabilità ai fini della retribuzione di posizione dei dirigenti,
di cui al punto b) del precedente comma 4, è effettuato dalle Amministrazioni,
con l'obiettivo di evitare il criterio gerarchico come titolo esclusivo, in base
ai seguenti criteri generali:
a) ampiezza della struttura;
b) collocazione della posizione nell'ambito dell'organizzazione
dell'Amministrazione;
c) responsabilità implicate dalla posizione;
d) requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività di competenza.
Tenuto conto della facoltà della singola Amministrazione di rivedere
periodicamente le posizioni delle funzioni dirigenziali e dei correlati
incarichi, in relazione ai processi di riorganizzazione strutturale ed ai
programmi di miglioramento dell'efficienza ed efficacia dei servizi, trova
applicazione l'art. 19 comma 1 secondo periodo del D. lgs. 29/1993.
ART 7
CONCERTAZIONE
1. E' comunque attivata la concertazione sui criteri generali relativamente
alle seguenti materie:
a) sistemi di valutazione dell'attività dei dirigenti;
b) articolazione delle posizioni organizzative, delle funzioni e delle connesse
responsabilità ai fini della retribuzione di posizione dei dirigenti;
c) tutela in materia di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di
lavoro;
d) condizioni, requisiti e limiti per il ricorso alla risoluzione consensuale.
2. La concertazione si svolge in appositi incontri che iniziano entro il quarto
giorno dalla richiesta; durante la concertazione le parti si adeguano, nei loro
comportamenti, ai principi di responsabilità, correttezza, buona fede e
trasparenza.
3. La concertazione si conclude nel termine massimo di quindici giorni dalla
relativa richiesta. Dell'esito della stessa è redatto specifico verbale dal
quale risultino le posizioni delle parti e gli eventuali impegni assunti.
Decorso infruttuosamente tale termine, le parti riassumono le rispettive
prerogative e libertà di iniziativa e decisione.
ART. 8
CONSULTAZIONE
1. La consultazione dei soggetti sindacali di cui all'art. 10, prima
dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto
di lavoro è facoltativa. Essa si svolge, obbligatoriamente, su:
a) organizzazione e disciplina di strutture ed uffici, ivi compresa quella
dipartimentale e distrettuale, nonché la consistenza e la variazione delle
dotazioni organiche;
b) casi di cui all'art. 19 del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626.
ART. 9
ALTRE FORME DI PARTECIPAZIONE
1. Allo scopo di assicurare una migliore partecipazione del dirigente alle attività dell'amministrazione od azienda, è prevista la possibilità di costituire a richiesta, in relazione alle dimensioni delle amministrazioni e senza oneri aggiuntivi per le stesse, Commissioni bilaterali ovvero Osservatori per l'approfondimento di specifiche problematiche, in particolare concernenti l'organizzazione del lavoro in relazione ai processi di riorganizzazione delle amministrazioni stesse nonché l'ambiente, l'igiene e sicurezza del lavoro e le attività di formazione. Tali organismi, ivi compreso il Comitato per le pari opportunità per quanto di sua competenza, hanno il compito di raccogliere dati relativi alle predette materie - che l'azienda è tenuta a fornire - e di formulare proposte in ordine ai medesimi temi. La composizione dei citati organismi che non hanno funzioni negoziali, è di norma paritetica e deve comprendere una adeguata rappresentanza femminile.
Sezione II
I soggetti sindacali
ART. 10
SOGGETTI SINDACALI NELLE STRUTTURE AMMINISTRATIVE DI RIFERIMENTO
1. I soggetti sindacali nelle strutture amministrative di riferimento sono le
rappresentanze sindacali aziendali costituite espressamente per l'area della
dirigenza dalle organizzazioni sindacali ammesse alle trattative per la
sottoscrizione dei CCNL della stessa area dirigenziale, ai sensi dell'art. 47
bis del D.Lgs.n.29/1993.
2. La disciplina del comma 1 ha carattere transitorio e trova applicazione fino
alla costituzione delle specifiche rappresentanze dei dirigenti ai sensi
dell'art. 47, comma 9, del d.lgs. n. 29/93.
3. Fino alla costituzione delle rappresentanze di cui al comma 2, il complessivo
monte dei permessi sindacali, pari ad 67 minuti per dirigente ai sensi dell'art.
8, comma 1, del CCNQ sui distacchi ed aspettative sindacali del 7.8.1998, è
interamente fruibile da parte dei soggetti indicati nell'art. 10, comma 1 del
CCNL quadro del 7.8.1998; nello stesso periodo e ai soli fini della ripartizione
del monte permessi, il grado di rappresentatività delle organizzazioni
sindacali ammesse alle trattative per la sottoscrizione del presente CCNL è
accertata, in ciascun ente, sulla base del solo dato associativo espresso dalla
percentuale delle deleghe rilasciate dai dirigenti per il versamento dei
contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito
dello stesso ente.
ART. 11
COMPOSIZIONE DELLE DELEGAZIONI
1. Ai fini della contrattazione collettiva integrativa, ciascuna
amministrazione individua i dirigenti che fanno parte della delegazione
trattante di parte pubblica.
2. Per le organizzazioni sindacali, fino alla costituzione delle specifiche
rappresentanze di cui all'art. 10 e in attesa della definizione delle sezioni di
cui all'art. 39, restano in vigore le norme sulla materia previste dagli
specifici CCNL.
3. Il dirigente che sia componente di una delle rappresentanze sindacali di cui
all'art. 10 non può essere soggetto di relazioni sindacali in nome dell'ente
per l'area della dirigenza.
ART. 12
CONTRIBUTI SINDACALI
1. I dirigenti sia di prima che di seconda fascia hanno facoltà di
rilasciare delega a favore dell'organizzazione sindacale da loro prescelta, per
la riscossione di una quota mensile dello stipendio per il pagamento dei
contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statuari. La
delega è rilasciata per scritto ed è trasmessa all'amministrazione a cura del
dirigente o dell'organizzazione sindacale
2. La delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del
rilascio.
3. Il dirigente può revocare in qualsiasi momento la delega rilasciata ai sensi
del comma 1, inoltrando la relativa comunicazione all'amministrazione di
appartenenza e all'organizzazione sindacale interessata. L'effetto della revoca
decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della stessa.
4. Le trattenute devono essere operate dalle singole Amministrazioni sulle
retribuzioni dei dirigenti in base alle deleghe ricevute e sono versate
mensilmente alle organizzazioni sindacali interessate secondo modalità
concordate con le Amministrazioni medesime.
5. Le Amministrazioni sono tenute, nei confronti dei terzi, alla segretezza sui
nominativi del personale delegante e sui versamenti effettuati alle
organizzazioni sindacali.
CAPO III - NORME COMUNI
ART. 13
CONFERIMENTO INCARICHI DIRIGENZIALI
1. Tutti i dirigenti hanno diritto ad un incarico.
Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato; l'affidamento e
l'avvicendamento degli incarichi avvengono, nel rispetto di quanto previsto
dall'art.19, c.1, del d. lgs. n.29/1993, in base ai seguenti criteri generali:
* natura e caratteristiche degli obiettivi da realizzare;
* attitudini e capacità professionale del singolo dirigente;
* risultati conseguiti anche rispetto ai programmi e agli obiettivi
precedentemente assegnati ed alle posizioni organizzative precedentemente
ricoperte;
* rotazione degli incarichi, la cui applicazione è finalizzata a garantire la
più efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse in relazione ai mutevoli
assetti funzionali ed organizzativi e ai processi di riorganizzazione, nonché a
favorire lo sviluppo della professionalità dei dirigenti.
2. L'atto bilaterale di natura privatistica di conferimento dell'incarico deve
precisare, contestualmente o attraverso il richiamo delle direttive emanate
dall'organo di vertice, la natura, l'oggetto, i programmi da realizzare e gli
obiettivi da conseguire, le risorse umane , finanziarie e strumentali a
disposizione, i tempi di loro attuazione, la durata dell'incarico ed il
trattamento economico complessivo.
3. La durata dell'incarico non può essere inferiore a due anni né superiore a
sette anni e può essere rinnovato; il rinnovo in via eccezionale può essere di
durata inferiore a due anni nel caso di collocamento a riposo del dirigente in
data antecedente ai predetti due anni; nei casi previsti dall'art. 6, commi 1 e
2, del DPR n. 150\1999 la durata è correlata al programma di lavoro ed
all'obiettivo assegnato. E' fatta salva la possibilità di revoca anticipata
rispetto alla scadenza dell'incarico nei casi previsti dall'art. 21 del d.lgs.
n. 29/1993.
4. Le singole amministrazioni effettueranno con le procedure di cui all'art. 37,
entro tre mesi dalla scadenza naturale del contratto individuale, una
valutazione complessiva dell'incarico svolto; qualora non intendano confermare
lo stesso incarico precedentemente ricoperto e non vi sia una espressa
valutazione negativa ai sensi del citato art. 37, sono tenute ad assicurare al
dirigente un incarico almeno equivalente.
Per incarico equivalente si intende l'incarico cui corrisponde una retribuzione
di posizione complessiva di pari fascia ovvero una retribuzione di posizione il
cui importo non sia inferiore del 10% rispetto a quello precedentemente
percepito.
Nelle ipotesi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportano la modifica
o la soppressione delle competenze affidate all'ufficio o una loro diversa
valutazione, si provvede ad una nuova stipulazione dell'atto di incarico,
assicurando al dirigente l'attribuzione di un incarico equivalente.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale sono
conferiti con contratto individuale a tempo determinato dai soggetti, di cui
all'art 19, comma 4, del d.lgs. n. 29\1993 fatto salvo quanto diversamente
previsto dai regolamenti di enti ed amministrazioni autonome. Gli incarichi di
dirigente di ufficio di livello dirigenziale generale sono conferibili a
dirigenti di prima e seconda fascia, nei limiti delle disponibilità organiche
esistenti.
6. Ai sensi dell'art. 19, comma 5, del d.lgs. n. 29/1993, l'incarico di
direzione di uffici dirigenziali non di livello generale ai dirigenti di seconda
fascia è conferito dal dirigente dell'ufficio di livello generale a dirigenti
dell'amministrazione di appartenenza, fatto salvo quanto diversamente previsto
dai regolamenti di enti e amministrazioni autonome.
7. L'affidamento, il mutamento e la revoca degli incarichi di direzione di
uffici dirigenziali sono oggetto dell'informazione preventiva di cui al
precedente articolo 6; deve essere, altresì, assicurata, da ciascuna
Amministrazione, la pubblicità ed il continuo aggiornamento degli incarichi
conferiti e dei posti dirigenziali vacanti e ciò anche al fine di consentire
agli interessati l'esercizio del diritto a produrre eventuali domande per
l'accesso a tali posti dirigenziali vacanti.
ART.14
INCARICHI AGGIUNTIVI
1. Trova applicazione l'art. 24, c. 3, del d. lgs. n. 29/1993; i compensi
previsti per incarichi aggiuntivi conferiti ai dirigenti in ragione del loro
ufficio o comunque conferiti dalle amministrazioni presso cui prestano servizio
o su designazione delle stesse sono corrisposti dai terzi direttamente alle
amministrazioni ed afferiscono ai fondi di tali amministrazioni per essere
destinati al trattamento accessorio.
2. Allo scopo di remunerare il maggiore impegno e responsabilità dei dirigenti
che svolgono detti incarichi aggiuntivi, viene loro corrisposta ai fini del
trattamento accessorio, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di
risultato di cui all'art. 40, comma 1, nn. 4 e 5, una quota, in ragione del
proprio apporto, fino al 30% della somma che confluisce al fondo in attuazione
del principio di onnicomprensività.; tale quota viene attribuita ai dirigenti
in aggiunta alla retribuzione di risultato eventualmente spettante.
3. Nell'attribuzione degli incarichi aggiuntivi di cui al comma 1, le
amministrazioni seguono criteri che tengono conto degli obiettivi, priorità e
programmi assegnati al dirigente, del relativo impegno e responsabilità, delle
capacità professionali dei singoli, assicurando altresì il criterio della
rotazione.
ART. 15
LA FORMAZIONE DEI DIRIGENTI
1. Nell'ambito dei processi di riforma della Pubblica Amministrazione verso
obiettivi di modernizzazione e di efficienza/efficacia al servizio dei
cittadini, la formazione costituisce un fattore decisivo di successo e una leva
strategica fondamentale per gli apparati pubblici. Con riferimento alla risorsa
dirigenziale tale carattere diviene più pregnante per la criticità del ruolo
della dirigenza nella realizzazione degli obiettivi predetti.
2. In relazione alle premesse enunciate al comma 1, la formazione e
l'aggiornamento professionale dei dirigente sono assunti dalle amministrazioni e
dagli enti come metodo permanente teso ad assicurare il costante adeguamento
delle competenze manageriali allo sviluppo del contesto culturale, tecnologico e
organizzativo di riferimento e a favorire il consolidarsi di una cultura di
gestione orientata al risultato e all'innovazione.
3. Gli interventi formativi, secondo le singole finalità, hanno sia contenuti
di formazione al ruolo, per sostenere processi di mobilità o di ordinaria
rotazione, sia contenuti di formazione allo sviluppo, per sostenere processi di
inserimento in funzioni di maggiore criticità ovvero emergenti nell'evoluzione
dei processi di trasformazione.
4. L'aggiornamento e la formazione continui costituiscono l'elemento
caratterizzante l'identità professionale del dirigente, da consolidare in una
prospettiva aperta anche alla dimensione ed alle esperienze europee ed
internazionali. Entro tale quadro di riferimento culturale e professionale, gli
interventi formativi hanno, in particolare, l'obiettivo di curare e sviluppare
il patrimonio cognitivo necessario a ciascun dirigente, in relazione alle
responsabilità attribuitegli, per l'ottimale utilizzo dei sistemi di gestione
delle risorse umane, finanziarie, tecniche e di controllo, finalizzato
all'accrescimento dell'efficienza/efficacia della struttura e del miglioramento
della qualità dei servizi resi.
5. Ciascun ente o amministrazione, secondo i rispettivi strumenti di bilancio e
le specifiche sfere di autonomia e di flessibilità organizzativa ed operativa,
definisce annualmente la quota delle risorse da destinare ai programmi di
aggiornamento e di formazione dei dirigenti tenendo conto delle direttive
governative in materia di formazione e delle finalità e delle politiche che le
sottendono, nonché delle eventuali risorse aggiuntive dedicate alla formazione
stessa in attuazione del Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione del
22-12-1998.
6. Le politiche formative della dirigenza sono definite da ciascun ente o
amministrazione in conformità alle proprie linee strategiche e di sviluppo. Le
iniziative formative sono realizzate, singolarmente o d'intesa con altri enti,
anche in collaborazione con Università, soggetti pubblici (quali la Scuola
Superiore della Pubblica Amministrazione, la Scuola centrale tributaria, etc.) o
società private specializzati nel settore. Le attività formative devono
tendere, in particolare, a rafforzare la sensibilità innovativa dei dirigenti e
la loro attitudine a gestire iniziative di miglioramento volte a caratterizzare
le strutture pubbliche in termini di dinamismo e competitività.
7. La partecipazione alle iniziative di formazione, inserite in appositi
percorsi formativi, anche individuali, viene concordata dall'amministrazione con
i dirigenti interessati ed è considerata servizio utile a tutti gli effetti.
8. Il dirigente può, inoltre, partecipare, senza oneri per l'amministrazione, a
corsi di formazione ed aggiornamento professionale che siano, comunque, in linea
con le finalità indicate nei commi che precedono. A tal fine al dirigente può
essere concesso un periodo di aspettativa non retribuita per motivi di studio
della durata massima di tre mesi nell'arco di un anno.
9. Qualora l'amministrazione riconosca l'effettiva connessione delle iniziative
di formazione e aggiornamento svolte dal dirigente ai sensi del comma 7 con
l'attività di servizio e l'incarico affidatogli, può concorrere con un proprio
contributo alla spesa sostenuta e debitamente documentata.
ART. 16
IMPEGNO DI LAVORO
1. Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'Amministrazione di
appartenenza, il dirigente organizza la propria presenza in servizio ed il
proprio tempo di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze della
struttura cui è preposto ed all'espletamento dell'incarico affidato alla sua
responsabilità, in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare.
2. Qualora, in relazione ad esigenze eccezionali, si determini una interruzione
od una riduzione del riposo fisiologico giornaliero o settimanale o comunque
derivante da giorni di festività, al dirigente deve essere comunque garantito,
una volta cessate tali esigenze eccezionali, un adeguato recupero del tempo di
riposo fisiologico sacrificato alle necessità del servizio.
ART. 17
FERIE E FESTIVITÀ
1. Il dirigente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie
pari a 32 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste
dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della l. 23 dicembre 1977, n. 937. In tale
periodo, al dirigente spetta anche la retribuzione di posizione.
2. I dirigenti assunti al primo impiego nella pubblica amministrazione, dopo la
stipulazione del presente CCNL, hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie
comprensivi delle due giornate previste dal comma I. Dopo tre anni di servizio
agli stessi dirigenti spettano i giorni di ferie previsti nel comma I.
3. Nel caso che presso l'Amministrazione o presso la struttura cui il dirigente
è preposto l'orario settimanale di servizio si articoli su cinque giorni per
settimana, le ferie spettanti sono pari a 28 giornate lavorative, ridotte a 26
per i dirigenti assunti al primo impiego; in entrambe le fattispecie le ferie
sono comprensive delle due giornate di cui al comma l.
4. Al dirigente sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire
nell'anno solare ai sensi della legge n. 937 del 1977 ed alle condizioni ivi
previste.
5. La ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dirigente presta
servizio è considerata giorno festivo se ricadente in giorno ordinariamente
lavorativo.
6. Nell'anno di assunzione ed in quello di cessazione dal servizio la durata
delle ferie è determinata proporzionalmente al servizio prestato, in ragione
dei dodicesimi di anno maturati. La frazione di mese superiore a quindici giorni
è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
7. Il dirigente che abbia fruito di assenze retribuite ai sensi del successivo
art.18 conserva il diritto alle ferie.
8. Le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile e, salvo quanto previsto al
comma 13, non sono monetizzabili. Costituisce specifica responsabilità del
dirigente programmare e organizzare le proprie ferie tenendo conto delle
esigenze del servizio a lui affidato, coordinandosi con quelle generali della
struttura di appartenenza, provvedendo affinchè sia assicurata, nel periodo di
sua assenza, la continuità delle attività ordinarie e straordinarie.
9. In caso di rientro anticipato dalle ferie per impreviste necessità di
servizio, il dirigente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il
viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle
ferie, nonché all'indennità di missione per la durata del medesimo viaggio; il
dirigente ha inoltre diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di
ferie non goduto.
10. Le ferie sono sospese da malattie che si protraggano per più di 3 giorni o
diano luogo a ricovero ospedaliero. E' cura del dirigente informare
tempestivamente l'amministrazione, producendo la relativa documentazione
sanitaria.
11. In presenza di motivate esigenze personali o di servizio che non abbiano
reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno
essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo. In caso di esigenze
di servizio assolutamente indifferibili, tale termine può essere prorogato fino
alla fine dell'anno successivo.
12. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o infortunio,
anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno solare. In tal caso,
il godimento delle ferie avverrà anche oltre il termine di cui al comma 1l.
13. Fermo restando il disposto del comma 8, le ferie disponibili all'atto della
cessazione dal rapporto di lavoro per qualsiasi causa e non fruite dal dirigente
per esigenze di servizio, danno titolo alla corresponsione del pagamento
sostitutivo.
ART. 18
ASSENZE RETRIBUITE
1. Il dirigente ha diritto di assentarsi nei seguenti casi:
- partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento
delle prove, ovvero a congressi, convegni, seminari e corsi di aggiornamento
professionale facoltativo entro il limite complessivo di giorni otto per ciascun
anno;
- lutti per decesso del coniuge o di un parente entro il secondo grado o di
affini di primo grado, o del convivente purchè la stabile convivenza con il
lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica, in ragione di
giorni tre consecutivi per evento;
- particolari motivi personali o familiari, entro il limite complessivo di tre
giorni per ciascun anno.
2. Il dirigente ha altresì diritto ad assentarsi per 15 giorni consecutivi in
occasione del matrimonio.
3. Le assenze di cui ai commi 1 e 2 possono cumularsi nell'anno solare, non
riducono le ferie e sono valutate agli effetti dell'anzianità di servizio.
4. Durante i predetti periodi di assenza al dirigente spetta l'intera
retribuzione, compresa la retribuzione di posizione.
5. Le assenze previste dall'art. 33, comma 3, della legge 104 del 1992, come
modificato ed integrato dagli articoli 18 e 20 della legge n. 53/2000, non sono
computate ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi e
non riducono le ferie.
6. Il dirigente ha altresì diritto ad assentarsi, con conservazione della
retribuzione, per tutti gli eventi in relazione ai quali specifiche disposizioni
di legge o dei relativi regolamenti di attuazione prevedono la concessione di
permessi o congedi comunque denominati.
ART. 19
CONGEDI PARENTALI
1. Sono operative, in quanto immediatamente applicabili, le disposizioni
contenute nella legge n. 53/2000 in materia di congedi dei genitori ed a
sostegno della maternità e paternità.
Entro un anno dalla sottoscrizione del presente CCNL, le parti firmatarie
procederanno ad eventuali modifiche e/o integrazioni della disciplina di cui al
presente articolo, in conseguenza dell'entrata in vigore del T.U. di cui
all'articolo 15 della legge n. 53/2000. Fino alla definizione dell'accordo di
cui al presente comma sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli
dei CCNL precedenti, ferma restando l'alternatività per la lavoratrice madre o
per il lavoratore padre.
2. Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi
dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e della legge n. 53/2000,
spetta l'intera retribuzione fissa mensile nonchè le quote di trattamento
economico accessorio fisse e ricorrenti.
3. L'astensione facoltativa dal lavoro previsto per le lavoratrici madri e per i
lavoratori padri è disciplinato dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e dalla
legge 9 dicembre 1977, n. 903, come modificate e integrate dalla legge n.
53/2000.
4. Le eventuali festività cadenti nel periodo di assenza sono computate ai fini
del raggiungimento del limite massimo previsto.
5. Al rientro al lavoro del lavoratore a seguito della fruizione dei congedi
parentali, si applica quanto previsto dall'articolo 17 della legge n. 53/2000.
ART. 20
CONGEDI PER MOTIVI DI FAMIGLIA E DI STUDIO
1. Il dipendente può chiedere, per documentati e gravi motivi familiari, un
periodo di congedo continuativo o frazionato, non superiore a due anni, in
conformità a quanto disposto dall'articolo 4, commi 2 e 4, della legge n.
53/2000.
2. I periodi di congedo di cui al comma 1 non si cumulano con le assenze per
malattia previste dagli articoli 18 e 21.
3. Trovano applicazione l' articolo 4, comma 3, nonché gli articoli 5 e 6 della
legge n. 53/2000; in apposita sequenza contrattuale, da attivare con i soggetti
sindacali firmatari entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente CCNL, in
relazione anche a quanto ivi previsto dall'articolo 49, saranno definite le
modalità applicative, anche per quanto concerne le percentuali massime dei
lavoratori che possono avvalersi di tali congedi.
ART. 21
ASSENZE PER MALATTIA
1. In caso di assenza per malattia o per infortunio non dipendente da causa
di servizio, il dirigente che abbia superato il periodo di prova ha diritto alla
conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi, durante il quale gli
verrà corrisposta la retribuzione prevista al comma 6. Ai fini del computo del
predetto periodo di diciotto mesi, si sommano le assenze allo stesso titolo
verificatesi negli ultimi tre anni.
2. Superato il periodo di diciotto mesi cui al comma 1, al dirigente che ne
abbia fatto richiesta prima dello scadere del periodo stesso può essere
concesso, in casi particolarmente gravi, di assentarsi per un ulteriore periodo
di diciotto mesi, durante il quale non sarà dovuta retribuzione ma decorrerà
l'anzianità agli effetti del preavviso. In tale ipotesi, qualora il dirigente
lo abbia richiesto, l'amministrazione ha facoltà di procedere, con le modalità
previste dalle disposizioni vigenti, all'accertamento delle sue condizioni di
salute al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e
permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.
3. Alla scadenza dei periodi di conservazione del posto di cui ai commi 1 e 2, e
nel caso in cui il dirigente, a seguito dell'accertamento di cui al comma 2, sia
dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro,
l'amministrazione può procedere alla risoluzione del rapporto corrispondendo al
dirigente stesso l'indennità sostitutiva del preavviso.
4. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del
presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a
tutti gli effetti.
5. Restano ferme le vigenti norme di legge poste a tutela dei malati di Tbc.
6. Il trattamento economico spettante al dirigente nel periodo di conservazione
del posto di cui al comma 1 è il seguente:
a) retribuzione intera, comprese le retribuzioni di posizione, per i primi 9
mesi di assenza;
b) 90% della retribuzione di cui alla lettera a) per i successivi 3 mesi di
assenza;
c) 50% della retribuzione di cui alla lettera a) per gli ulteriori 6 mesi.
7. Il dirigente si attiene, in occasione delle proprie assenze per malattia,
alle norme di comportamento che regolano la materia, in particolare provvedendo
alla tempestiva comunicazione alla struttura di riferimento dello stato di
infermità e del luogo di dimora e alla produzione della certificazione
eventualmente necessaria.
8. Nel caso in cui l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro sia
ascrivibile a responsabilità di terzi, il dirigente è tenuto a dare
comunicazione di tale circostanza all'amministrazione, ai fini della rivalsa da
parte di quest'ultima verso il terzo responsabile per la parte corrispondente
alle retribuzioni erogate durante il periodo di assenza ai sensi del comma 6 e
agli oneri riflessi relativi.
9. In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o
parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per
malattia, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, oltre ai giorni di
ricovero ospedaliero o di day-hospital anche quelli di assenza dovuti alle
terapie. Per i giorni anzidetti di assenza spetta l'intera retribuzione, ivi
compresa quella accessoria. La certificazione relativa sia alla gravità della
patologia che al carattere invalidante della necessaria terapia è rilasciata
dalla competente struttura sanitaria pubblica ovvero da servizio sanitario
dell'amministrazione interessata.
10. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle assenze
per malattia iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del
presente contratto, a far tempo dalla quale si computa in ogni caso il triennio
di riferimento di cui al comma l.
ART. 22
INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE DOVUTE A CAUSA DI SERVIZIO
1. In caso di assenza per invalidità temporanea dovuta ad infortunio sul
lavoro il dirigente ha diritto alla conservazione del posto fino alla guarigione
clinica. Per l'intero periodo al dirigente spetta l'intera retribuzione
comprensiva della retribuzione di posizione fissa e variabile.
2. Fuori dei casi previsti nel comma 1, se l'assenza è dovuta a malattia
riconosciuta dipendente da causa di servizio, al dirigente spetta l'intera
retribuzione comprensiva della retribuzione di posizione fissa e variabile, fino
alla guarigione clinica.
3. Decorso il periodo massimo di conservazione del posto di cui all'art. 21,
commi 1 e 2, trova applicazione quanto previsto dallo stesso art.21, comma 3.
Nel caso in cui l'amministrazione decida di non procedere alla risoluzione del
rapporto di lavoro prevista da tale disposizione, per l'ulteriore periodo di
assenza al dirigente non spetta alcuna retribuzione.
4. Il procedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio
delle infermità, per la corresponsione dell'equo indennizzo e per la
risoluzione del rapporto di lavoro in caso di inabilità permanente è regolato
dalle disposizioni vigenti in materia nei singoli ordinamenti.
ART. 23
MOBILITÀ
1. Ai dirigenti destinatari del presente contratto, si applicano gli artt.33,
33 bis, 34, 35 e 35 bis del D.Lgs.29/199. Le disposizioni di cui agli artt. 35 e
35 bis si applicano ai dirigenti del ruolo unico, in quanto compatibili.
2. I dirigenti destinatari del presente contratto possono ottenere incarichi
presso le amministrazioni e gli enti compresi nell'Area 1 anche per consentire
l'acquisizione e lo sviluppo di esperienze professionali.
ART.24
DIRIGENTI A DISPOSIZIONE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
1. Dalla data di sottoscrizione del presente CCNL, al dirigente posto a
disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri al termine
dell'incarico, nonché a quelli di cui all'art. 6, comma 2, del D.P.R. 26.2.1999
n. 150, spetta, per i primi sei mesi, la retribuzione di posizione nei valori
fissi previsti dal contratto in relazione alla fascia di appartenenza. Per il
semestre successivo l'importo della retribuzione di posizione è decurtato del
50%. In caso di valutazione complessiva negativa sull'espletamento dell'incarico
non è dovuta alcuna retribuzione di posizione per il periodo di permanenza nel
ruolo unico. Dopo il secondo semestre e in presenza di almeno due rifiuti a
ricoprire gli incarichi proposti, non è del pari dovuta alcuna retribuzione di
posizione. Le stesse norme si applicano al dirigente posto a disposizione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri al termine dell'incarico.
2. I dirigenti di cui al primo comma possono essere utilizzati nell'ambito di
progetti specifici, di cui al comma 2 dell'art. 6 del D.P.R. 150/1999, anche da
altre amministrazioni non ricomprese nel ruolo unico.
3. Per i dirigenti di cui al presente articolo possono essere organizzate
specifiche iniziative di aggiornamento professionale mirate ad assicurare le
condizioni per il migliore e più efficace espletamento del nuovo incarico.
ART. 25
CAUSE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
1. La cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, superato il
periodo di prova, oltre che nei casi di risoluzione per causa di malattia di cui
ai precedenti art.21 e 22 ha luogo:
a) al compimento del limite massimo di età o al raggiungimento dell'anzianità
massima dì servizio previsti dalle norme di legge applicabili
nell'amministrazione;
b) per recesso del dirigente;
c) per recesso dell'amministrazione;
d) per risoluzione consensuale.
ART. 26
CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E OBBLIGHI DELLE PARTI
1. La cessazione del rapporto di lavoro per compimento del limite massimo di
età avviene automaticamente al verificarsi della condizione prevista ed opera
dal primo giorno del mese successivo. La cessazione del rapporto è comunque
comunicata per iscritto dall'amministrazione. Nel caso di compimento
dell'anzianità massima di servizio o del limite massimo di età,
l'amministrazione risolve il rapporto senza preavviso, salvo domanda
dell'interessato per la permanenza in servizio oltre tale compimento, da
presentarsi almeno tre mesi prima.
2. Nel caso di recesso del dirigente, questi deve darne comunicazione scritta
all'amministrazione rispettando i termini di preavviso.
3. Il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità
sostitutiva di preavviso, nei confronti del dirigente che, salvo casi di
comprovato impedimento decorsi quindici giorni, non si presenti in servizio o
non riprenda servizio alla scadenza del periodo di congedo.
ART. 27
RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL RAPPORTO DI LAVORO
1. L'amministrazione o il dirigente possono proporre all'altra parte la
risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
2. Ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni, previa disciplina delle
condizioni, dei requisiti e dei limiti, possono erogare un'indennità
supplementare nell'ambito della effettiva disponibilità dei propri bilanci. La
misura dell'indennità può variare fino ad un massimo di 24 mensilità,
comprensive della quota della retribuzione di posizione in godimento. L'indennità
di cui trattasi ha pieno effetto sia ai fini del trattamento di pensione che
della buonuscita.
3. Per il periodo di erogazione della predetta indennità non può essere
conferito ad altro dirigente l'incarico per un posto di funzioni equivalenti a
quello del dirigente per cui si è verificata la risoluzione consensuale.
4. I criteri generali relativi alla disciplina delle condizioni, dei requisiti e
dei limiti in relazione alle esigenze dell'amministrazione o ente per la
risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, prima della definitiva adozione,
sono oggetto di concertazione ai sensi dell'art.7.
ART. 28
RECESSO DELL'AMMINISTRAZIONE
(soppresso)
ART. 29
NULLITÀ DEL LICENZIAMENTO
1. Il licenziamento è nullo in tutti i casi in cui tale conseguenza è
prevista dal codice civile e dalle leggi sul rapporto di lavoro dei dirigenti di
impresa, e in particolare:
a) se è dovuto a ragioni politiche, religiose, sindacali, ovvero riguardanti la
diversità di sesso, di razza o di lingua;
b) se è intimato, senza giusta causa, durante i periodi di sospensione previsti
dall'art. 2110 del codice civile e come regolamentati dagli articoli 19, 20 e 21
del presente CCNL.
2. In tutti i casi di licenziamento discriminatorio dovuto alle ragioni di cui
alla lettera a) del comma 1 si applica l'art. 18 della legge n. 300 del 1970.
ART. 30
EFFETTI DEL PROCEDIMENTO PENALE SUL RAPPORTO DI LAVORO
1. Il dirigente colpito da misure restrittive della libertà personale è
obbligatoriamente sospeso dal servizio. Salvo quanto previsto dal comma 2, la
sospensione è revocata nel caso in cui la misura restrittiva abbia cessato i
suoi effetti.
2. Il dirigente rinviato a giudizio per fatti di particolare gravità
direttamente attinenti al rapporto di lavoro, qualora non sia soggetto a misura
restrittiva della libertà personale o questa abbia cessato i suoi effetti, può
essere sospeso dal servizio, con privazione della retribuzione fino alla
sentenza definitiva, previa puntuale ed espressa valutazione degli effetti
negativi che conseguirebbero - nella comparazione fra gli interessi pubblici
coinvolti e le esigenze di tutela della dignità professionale dello stesso
dirigente - dalla sua ulteriore permanenza nell'incarico ricoperto.
3. La sospensione disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia, se
non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale ultimo
termine il dirigente è riammesso in servizio, fatta salva la possibilità per
l'amministrazione di recedere con le specifiche procedure.
4. Al dirigente sospeso dal servizio al sensi del presente articolo è
corrisposta una indennità alimentare pari al 50 per cento della retribuzione di
cui all'art.40 e l'assegno per il nucleo familiare, ove spettante.
5. In caso di sentenza definitiva di assoluzione, l'Amministrazione reintegra il
dirigente nella medesima posizione rivestita prima della sospensione, o in altra
equivalente; quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di
assegno alimentare, verrà conguagliato con quanto dovuto al dirigente a titolo
di retribuzione complessiva per lo stesso periodo, se fosse rimasto in servizio.
ART. 31
COLLEGIO DI CONCILIAZIONE
(soppresso)
ART. 32
TERMINI DI PREAVVISO
1. Salvo il caso della risoluzione consensuale, della risoluzione automatica
del rapporto di lavoro prevista all'art.27, comma 1 e del recesso per giusta
causa, negli altri casi previsti dal presente contratto per la risoluzione del
rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello
stesso, i relativi termini sono fissati come segue:
a) 8 mesi per dirigenti con anzianità di servizio fino a 2 anni;
b) ulteriori 15 giorni per ogni successivo anno di anzianità fino a un massimo
di altri 4 mesi di preavviso. A tal fine viene trascurata la frazione di anno
inferiore al semestre e viene considerata come anno compiuto la frazione di anno
uguale o superiore al semestre.
2. In caso di dimissioni del dirigente i termini di cui al comma 1 sono ridotti
ad un quarto.
3. I termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun
mese, e le eventuali assenze per malattia o per aspettative, che intervengano
nel periodo di preavviso, non procrastinano i termini stessi.
4. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini di
cui al comma 1 è tenuta a corrispondere all'altra parte un' indennità pari
all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso. L'
amministrazione ha diritto di trattenere, su quanto eventualmente dovuto al
dirigente, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di
preavviso da lui non osservato.
5. E' in facoltà della parte che riceve la comunicazione di recesso risolvere
anticipatamente il rapporto, sia all'inizio che durante il periodo di preavviso,
con il consenso dell' altra parte.
6. Durante il periodo di preavviso non possono essere concesse ferie. Pertanto,
in caso di preavviso lavorato si dà luogo al pagamento sostitutivo delle
stesse.
7. Il periodo di preavviso è computato nell' anzianità lavorativa a tutti gli
effetti.
8. In caso di decesso del dirigente, l'amministrazione corrisponde agli aventi
diritto l'indennità sostitutiva del preavviso secondo quanto stabilito dall'
art. 2122 del c.c. nonché una somma corrispondente ai giorni di ferie maturati
e non goduti.
9. L'indennità sostitutiva del preavviso deve calcolarsi computando tutta la
retribuzione di cui all'art.40.
ART. 33
RESPONSABILITÀ CIVILE E PATROCINIO LEGALE
1. E' attivata per tutti i dirigenti dell'area 1, ove non già operante,
un'assicurazione contro i rischi professionali e le responsabilità civili,
senza diritto di rivalsa verso il dirigente, che copra anche le spese legali dei
processi in cui il dirigente è coinvolto per causa di servizio.
2. A tal fine è destinata la somma di Lire 500.000 annue per dirigente in
servizio non coperto da polizza.
3. La società di assicurazione sarà scelta, sentite le OO.SS. legittimate -
entro 4 mesi dalla sottoscrizione del presente CCNL e salvo quanto eventualmente
previsto dagli ordinamenti delle Amministrazioni - con apposita gara che dovrà
prevedere comunque la possibilità per il dirigente di aumentare massimali e
"area" di rischi coperta con versamento di una quota individuale.
4. In attesa dell'attuazione di quanto previsto al comma 3, l'Amministrazione
provvede al rimborso delle eventuali spese legali affrontate dai dirigenti.
ART. 34
PARI OPPORTUNITÀ
1. Al fine di consentire una reale parità uomini-donne, è istituito il
Comitato per le pari opportunità con il compito di proporre misure adatte a
creare effettive condizioni di pari opportunità, secondo i principi definiti
dalla legge 1 0 aprile 1991, n. 125, con particolare riferimento all'art. I.
Il Comitato è costituito da una persona per ciascuna delle organizzazioni
sindacali di comparto firmatarie del presente CCNL da queste designata, nonché
da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione. Il presidente del
Comitato è nominato dal Ministro della Funzione Pubblica e designa un
vicepresidente. Per ogni componente effettivo è previsto un componente
supplente.
2. Il Comitato svolge i seguenti compiti:
a) raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenza, che
l'amministrazione è tenuta a fornire;
b) formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della
contrattazione integrativa;
c) promozione di iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per
l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone nonchè a realizzare
azioni positive, ai sensi della legge n. 125/1991;
d) analisi dei percorsi di carriera nella dirigenza di prima e di seconda fascia
nella pubblica amministrazione.
3. Nell'ambito dei vari livelli di relazioni sindacali devono essere sentite le
proposte formulate dal Comitato pari opportunità, per ciascuna delle materie
sottoindicate, al fine di prevedere misure che favoriscano effettive pari
opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale delle
lavoratrici:
- percorsi di formazione mirata del personale sulla cultura delle pari
opportunità in campo formativo ed alle politiche di riforma con particolare
riguardo allo sviluppo della cultura di genere nella Pubblica Amministrazione;
- azioni positive, con particolare riferimento alle condizioni di accesso al
corsi di formazione e aggiornamento e all'attribuzione d'incarichi o funzioni più
qualificate;
- iniziative volte a prevenire o reprimere molestie sessuali nonché pratiche
discriminatorie in generale;
- flessibilità degli orari di lavoro;
- fruizione del part-time;
- processi di mobilità.
4. Il Dipartimento della Funzione Pubblica assicura l'operatività del Comitato
e garantisce tutti gli strumenti idonei e le risorse necessarie al suo
funzionamento in applicazione dell'art. 17 del decreto legislativo 29 ottobre
1998, n. 387. In particolare, valorizza e pubblicizza con ogni mezzo,
nell'ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dallo stesso. Il Comitato
è tenuto a svolgere una relazione annuale sulle condizioni delle dirigenti, di
cui deve essere data la massima pubblicizzazione.
5. Il Comitato per le pari opportunità rimane in carica per la durata di un
quadriennio e comunque fino alla costituzione del nuovo. 1 componenti del
Comitato possono essere rinnovati nell'incarico per un solo mandato.
6. A livello di singola Amministrazione, su richiesta delle organizzazioni
sindacali abilitate alla contrattazione integrativa, possono essere costituiti
appositi comitati entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente contratto.
ART. 35
ATTIVITÀ DIDATTICA DI DIRIGENTI PRESSO UNIVERSITÀ ED ISTITUTI DI ALTA
FORMAZIONE
1. Per favorire la circolazione di esperienze tra studi accademici ed
esperienze lavorative avanzate, nell'ambito di specifici corsi di Università ed
Istituti di alta formazione mirati all'insegnamento di materie connesse con le
problematiche dell'amministrazione e della contrattazione i dirigenti dell'area
1 possono sottoscrivere contratti di didattica integrativa o di insegnamento.
Nelle ipotesi del presente articolo i dirigenti interessati potranno porsi o in
aspettativa non retribuita o in part-time annuale o svolgere queste attività in
aggiunta agli obblighi ordinari di servizio, previa autorizzazione del Ministro
o dell'organo sovraordinato per il dirigente preposto ad ufficio dirigenziale
generale e di quest'ultimo per gli altri dirigenti.
ART. 36
ASPETTATIVA PER DOTTORATO DI RICERCA O BORSA DI STUDIO
1. Il dirigente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca, ai sensi della legge 13 agosto 1984, n. 476 oppure che usufruisca delle borse di studio di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398 è collocato, a domanda, in aspettativa per motivi di studio senza assegni per tutto il periodo di durata del corso o della borsa. Il periodo è considerato utile ad ogni altro effetto.
ART. 37
VERIFICA E VALUTAZIONE DEI RISULTATI DEI DIRIGENTI
1. Le amministrazioni, in base ai propri ordinamenti, con gli atti da questi
previsti, autonomamente assunti in relazione anche a quanto previsto dall'art.1
del D.lgs.n.286/1999, definiscono - privilegiando nella misura massima
possibile, soprattutto relativamente agli uffici periferici - l'utilizzazione di
dati oggettivi, meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi,
dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dai dirigenti, in relazione
ai programmi e obiettivi da perseguire correlati alle risorse umane, finanziarie
e strumentali effettivamente rese disponibili.
2. Le prestazioni, l'attività organizzativa dei dirigenti e il livello di
conseguimento degli obiettivi assegnati sono valutati con i sistemi, le
procedure e le garanzie individuate in attuazione del comma 1 sulla base anche
dei risultati del controllo di gestione, o da quelli eventualmente previsti
dagli ordinamenti degli enti e amministrazioni per i dirigenti che rispondano
direttamente all'organo di direzione politica.
3. Le amministrazioni adottano preventivamente i criteri generali che informano
i sistemi di valutazione della prestazione e delle competenze organizzative dei
dirigenti nonché dei relativi risultati di gestione. Tali criteri, che dovranno
tener conto in modo esplicito della correlazione delle direttive impartite,
degli obiettivi da perseguire e delle risorse umane, finanziarie, e strumentali
effettivamente poste a disposizione degli stessi dirigenti, sono oggetto di
informazione preventiva, seguita, a richiesta, da concertazione.
4. I criteri di valutazione sono comunicati ai dirigenti prima dell'inizio dei
relativi periodi di riferimento.
5. La valutazione dei dirigenti deve essere improntata ai principi di
trasparenza e pubblicità dei criteri e dei risultati: deve essere osservato il
principio della partecipazione al procedimento del valutato, anche attraverso la
comunicazione ed il contraddittorio da realizzare in tempi certi e congrui.
6. La valutazione è ispirata alla diretta conoscenza dell'attività del
valutato da operare da parte dell'organo proponente o valutatore di prima
istanza ai sensi del D.lgs. n. 286/1999; essa non può essere svolta dagli
organi preposti a servizi ispettivi o di regolarità contabile o legittimità
amministrativa.
7. Le procedure ed i principi sulla valutazione della dirigenti, dettati dal
decreto legislativo n. 286/1999, si applicano a tutti i tipi di responsabilità
dirigenziale previsti dal decreto legislativo n. 29/1993.
8. La revoca anticipata rispetto alla scadenza può avere luogo solo per
motivate ragioni organizzative e gestionali oppure in seguito all'accertamento
dei risultati negativi di gestione o della inosservanza delle direttive
impartite ai sensi dell'art. 21 del dlgs.n. 29 del 1993. Per la revoca
anticipata rispetto alla scadenza resta comunque fermo quanto previsto dall'art.
13, comma 3, ultimo periodo del presente CCNL.
9. La valutazione può essere anticipata, anche ad iniziativa del dirigente
interessato, nel caso di evidente rischio grave di risultato negativo della
gestione che si verifichi prima della scadenza annuale.
ART. 38
COMITATO DEI GARANTI
(soppresso)
ART. 39
NORME DI RACCORDO
1. Successivamente alla sottoscrizione del presente CCNL, proseguirà la
trattativa per la definizione delle apposite sezioni riferite al personale
dirigente dei Ministeri, delle Università, degli Enti di Ricerca, degli Enti
pubblici non economici e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, fermi
restando, comunque, i trattamenti normativi ed economici in vigore previsti in
disposizioni contenute nei CCNL relativi al predetto personale per il
quadriennio 1994 - 1997, ove non modificati dal presente CCNL ovvero di maggior
favore.
2. Resta, comunque, fermo l'art. 3, comma 3 del CCNL per i dirigenti degli Enti
di ricerca, sottoscritto il 5.3.1998 (secondo biennio, Sezione I).
3. Continua a trovare applicazione l'art. 4, comma 2, del D.L. 27.9.1982, n.
681, convertito nella legge 20.11.1982, n. 869.
4. Per il Corpo Nazionale dei VV.F., continuano a trovare applicazione i
seguenti articoli:
18, comma 3; 20, comma 4; 44 del CCNL sottoscritto il 10.11.1997.
5. L'art. 41, comma 5, della legge 27.12.1997, n. 449, relativamente ai
destinatari dirigenti di cui all'art. 40 della legge n. 395/1990, si interpreta
nel senso che esso trova applicazione con l'entrata in vigore di norme di
raccordo da realizzarsi tra l'Amministrazione interessata e le OO.SS.
rappresentative entro sei mesi dalla sottoscrizione definitiva del presente
contratto.
CAPO IV
ASPETTI ECONOMICI
(biennio economico 1998 - 1999)
ART. 40
STRUTTURA DELLA RETRIBUZIONE
1. La struttura della retribuzione della qualifica unica dirigenziale si
compone delle seguenti voci:
1) stipendio tabellare;
2) indennità integrativa speciale per i dirigenti di seconda fascia;
3) retribuzione individuale di anzianità, maturato economico annuo, assegno ad
personam o elemento fisso, ove acquisiti e spettanti in applicazione dei
previgenti contratti collettivi nazionali di categoria;
4) retribuzione di posizione parte fissa;
5) retribuzione di posizione parte variabile;
6) retribuzione di risultato.
2. Il trattamento economico di cui al comma precedente remunera tutte le
funzioni, i compiti e gli incarichi attribuiti ai dirigenti.
ART. 41
TRATTAMENTO ECONOMICO FISSO PER I DIRIGENTI DI PRIMA FASCIA
1. A decorrere dal 31.12.1998 ai dirigenti di prima fascia cessano di essere
corrisposti le classi di stipendio e gli aumenti periodici biennali. Il valore
degli aumenti biennali in godimento con l'aggiunta della valutazione economica
dei ratei di aumento biennale maturati alla stessa data, costituisce la
retribuzione individuale di anzianità.
2. Per la modalità di calcolo e del riutilizzo della retribuzione individuale
di anzianità dei dirigenti cessati dal servizio si fa riferimento a quanto
previsto per le medesime finalità per il personale dirigente di seconda fascia
dall'art. 41 del CCNL 9.1.1997.
3. A decorrere dal 31.12.1998 ai dirigenti di prima fascia, anche per effetto
degli incrementi stabiliti per tale categoria di personale in applicazione dei
principi dell'accordo sul costo del lavoro del luglio 1993, compete il seguente
trattamento economico fisso annuo comprensivo del rateo di 13^ mensilità:
a) stipendio tabellare lire 89.570.000;
b) retribuzione individuale di anzianità nella misura individuata ai sensi del
comma 2;
c) retribuzione di posizione - parte fissa lire 40.000.000.
4. Il trattamento economico indicato al comma 3 contiene ed assorbe le misure
dell'indennità integrativa speciale negli importi in godimento dai dirigenti in
servizio nonché l'indennità di cui alla legge n. 344/1997.
5. La composizione del trattamento fisso tra le componenti retributive di cui al
comma 3, punti a) e c), non determina modifiche rispetto agli effetti sulla
retribuzione dei dirigenti di prima fascia derivanti dalla applicazione della
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° luglio 1999, che, al
contempo, costituisce lo strumento di copertura finanziaria del trattamento
economico definito ai sensi del presente articolo.
6. Lo stesso trattamento economico di cui al comma 3 compete ai dirigenti di
prima fascia incaricati di funzioni di cui all'art. 6, comma 1, del DPR n.
150/1999.
7. Dalla data di sottoscrizione del presente contratto ai dirigenti di prima
fascia ai quali verranno conferiti incarichi ai sensi dell'art. 6, comma 1, del
DPR n. 150/1999 compete il medesimo trattamento economico di cui al precedente
comma solo qualora espletino funzioni specificamente riservate dagli ordinamenti
delle singole amministrazioni a dirigenti generali.
ART. 42
INCREMENTI TABELLARI E TRATTAMENTO ECONOMICO FISSO DIRIGENTI DI SECONDA FASCIA
1. Lo stipendio tabellare della qualifica di dirigente di seconda fascia, stabilito dai rispettivi CC.CC.NN.LL del quadriennio 1994-1997, è incrementato nelle seguenti misure lorde mensili con decorrenza dalle date sottoindicate:
dal 1.11.1998 | lire | 140.000 |
dal 1.7.1999 | lire | 117.000 |
dal 31.12.1999 | lire | 62.000 |
ART. 43
EFFETTI DEI NUOVI TRATTAMENTI ECONOMICI
1. Le retribuzioni risultanti dall'applicazione degli articoli 41 e 42 hanno
effetto sul trattamento ordinario di previdenza, di quiescenza, normale e
privilegiato, sull'indennità di buonuscita o di fine servizio, sull'indennità
alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e
relativi contributi e sui contributi di riscatto.
2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione nella
componente fissa e variabile in godimento.
3. I benefici economici risultanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 hanno
effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei
dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di
vigenza del presente biennio contrattuale di parte economica alle scadenze e
negli importi previsti dalle disposizioni richiamante nel presente articolo.
Agli effetti dell'indennità di buonuscita, dell'indennità sostitutiva di
preavviso e di quella prevista dall'articolo 2122 del cod. civ. si considerano
solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio nonché la
retribuzione di posizione percepita fissa e variabile provvedendo al recupero
dei contributi non versati a totale carico degli interessati.
4. All'atto dell'attribuzione della qualifica dirigenziale o al conferimento di
incarico di livello dirigenziale generale è conservata la retribuzione
individuale di anzianità in godimento.
ART. 44
FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI DIRIGENTI DI
PRIMA FASCIA
1. Presso ciascuna amministrazione è istituito un fondo per la retribuzione
di posizione (fissa e variabile) e di risultato dei dirigenti di prima fascia.
2. Il fondo è alimentato dalle seguenti voci:
a. l'insieme delle risorse già destinate al finanziamento della retribuzione
accessoria ivi compresi i compensi per lavoro straordinario;
b. i compensi derivanti da incarichi aggiuntivi conferiti di cui all'art... del
presente CCNL;
c. le quote di retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti cessati dal
servizio;
d. eventuali risorse aggiuntive derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della
legge n. 449/97
3. Concorre a formare il fondo per i dirigenti di prima fascia l'importo
pro-capite corrispondente al valore della parte fissa di retribuzione di
posizione in modo da garantirne il relativo finanziamento.
ART. 45
FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI DIRIGENTI DI
SECONDA FASCIA
1. I fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di
seconda fascia, costituiti e disciplinati dai previgenti CCNL di categoria sono
integrati come segue:
a) ulteriori risorse derivanti da maggiori entrate od economie di gestione
subordinatamente all'accertamento delle effettive disponibilità;
b) incrementi economici derivanti da disposizioni di legge, da regolamenti o da
atti amministrativi;
c) per gli enti destinatari della legge n. 88/89, le somme derivanti
dall'applicazione dell'art. 18 della stessa legge, ferme restando le specifiche
e distinte utilizzazioni deliberate annualmente dai singoli Enti.
2. Il premio di eccellenza e il premio per la qualità della prestazione
individuale di cui alle specifiche disposizioni dei previgenti contratti di
categoria sono soppressi e le risorse corrispondenti permangono nella
disponibilità dei fondi per il finanziamento della retribuzione di posizione e
di risultato.
ART. 46
RETRIBUZIONE DEI DIRIGENTI DI SECONDA FASCIA INCARICATI DI FUNZIONI DIRIGENZIALI
GENERALI
1. Ai dirigenti di seconda fascia incaricati di funzioni dirigenziali generali compete, limitatamente alla durata dell'incarico , la retribuzione stabilita per i dirigenti di prima fascia ai sensi dell'art. 41, fermo restando quanto previsto dall'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 29/1993.
ART. 47
RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEI DIRIGENTI DI SECONDA FASCIA
1. Al fine di sviluppare, all'interno delle amministrazioni, l'orientamento
ai risultati anche attraverso la valorizzazione della quota della retribuzione
accessoria ad essi legata, al finanziamento della retribuzione di risultato per
tutti i dirigenti di seconda fascia sono destinate parte delle risorse
complessive di cui all'art. 45, comunque in misura non inferiore al 15% del
totale delle disponibilità.
2. Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato devono
essere integralmente utilizzate nell'anno di riferimento. Ove ciò non sia
possibile, le eventuali risorse non spese sono destinate al finanziamento della
predetta retribuzione di risultato nell'anno successivo.
3. Le amministrazioni e gli enti definiscono i criteri per la determinazione e
per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato ai dirigenti di seconda
fascia anche attraverso apposite previsioni nei contratti individuali di ciascun
dirigente. Nella definizione dei criteri di cui al comma 1, le amministrazioni e
gli enti devono prevedere che la retribuzione di risultato possa essere erogata
solo a seguito di preventiva, tempestiva determinazione degli obiettivi annuali,
nel rispetto dei principi di cui all'art. 14, comma 1, del D.Lgs. n.29/93, e
della positiva verifica e certificazione dei risultati di gestione conseguiti in
coerenza con detti obiettivi, secondo le risultanze della valutazione dei
sistemi di cui all'art.37.
4. L'importo annuo individuale della componente di risultato di cui al presente
articolo non può in nessun caso essere inferiore al 20% del valore annuo della
retribuzione di posizione in atto percepita.
ART. 48
PERSONALE IN PARTICOLARI POSIZIONI DI STATO
1. Trovano applicazione per tutto il personale compreso nell'Area 1 della dirigenza l'art. 18, comma 4 del CCNQ 7.8.1998 relativo alle modalità di utilizzo dei distacchi, delle aspettative e dei permessi, nonché l'art. 39, comma 7 del CCNL 9.1.1997 relativo alla dirigenza dei Ministeri per il quadriennio 1994-97; a detto personale compete anche la retribuzione di risultato nella misura media prevista dalla singola amministrazione.
ART. 49
SEQUENZA CONTRATTUALE
1. In apposita sequenza contrattuale saranno meglio definiti, anche in
relazione alla sottoscrizione in data 23.1.2001 dell'accordo quadro su arbitrato
e conciliazione, gli istituti relativi al recesso dell'amministrazione, al
Collegio di conciliazione ed al Comitato dei Garanti.
2. Il dirigente, ove non ritenga giustificata la motivazione posta a base del
recesso o della revoca dell'amministrazione può, comunque, chiedere il
deferimento della controversia ad un arbitro unico in applicazione del CCNQ in
materia di procedura di conciliazione ed arbitrato citato al comma precedente.
3. In attesa dell'attuazione della sequenza di cui al comma 1 restano ferme le
disposizioni contrattuali in materia.
4. Nella sequenza contrattuale di cui al primo comma, saranno prese in esame le
modalità di applicazione dell'art. 41, comma 5, della legge 27.12.1997, n. 449,
relativamente ai destinatari dirigenti di cui all'art. 40 della legge n.
395/1990.
5. Nella sequenza contrattuale di cui al presente articolo sarà oggetto di
definizione la disciplina relativa al TFR ed ai fondi pensioni integrative.
ART. 1
TRATTAMENTO ECONOMICO FISSO PER I DIRIGENTI DI SECONDA FASCIA
1. Lo stipendio tabellare della qualifica di dirigente di seconda fascia, è incrementato nelle seguenti misure lorde mensili con decorrenza dalle date sottoindicate:
dal 1.7.2000 | lire | 114.000 |
dal 1.1.2001 | lire | 180.000 |
ART. 2
EFFETTI DEI NUOVI TRATTAMENTI ECONOMICI
1. Le retribuzioni risultanti dall'applicazione dell'articolo 1 hanno effetto
sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità
di buonuscita o di fine servizio, sull'indennità alimentare, sull'equo
indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e
sui contributi di riscatto.
2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione nella
componente fissa e variabile in godimento.
3. I benefici economici risultanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 hanno
effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei
dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di
vigenza del presente biennio contrattuale di parte economica alle scadenze e
negli importi previsti dalle disposizioni richiamante nel presente articolo.
Agli effetti dell'indennità di buonuscita, dell'indennità sostitutiva di
preavviso e di quella prevista dall'articolo 2122 del cod. civ. si considerano
solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio nonché la
retribuzione di posizione percepita fissa e variabile.
ART. 3
FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI DIRIGENTI DI
SECONDA FASCIA
1. Il fondo di cui all'art. 45 del CCNL relativo al primo biennio economico della dirigenza dell'Area I continua ad essere definito con le modalità ivi indicate ed è altresì alimentato dalle seguenti ulteriori voci di finanziamento:
ART. 4
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE A DIRIGENTI DI SECONDA FASCIA PREPOSTI AD UFFICI
DIRIGENZIALI NON GENERALI
1. Le Amministrazioni determinano - articolandoli in tre fasce - i valori
economici della retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali previste
dai rispettivi ordinamenti, tenendo conto di parametri connessi alla
collocazione nella struttura, alla complessità organizzativa, alle
responsabilità gestionali interne ed esterne.
2. In ciascuna Amministrazione l'individuazione e la graduazione delle
retribuzioni di posizione viene operata sulla base delle risorse disponibili ed
all' interno dei seguenti parametri:
a) il rapporto tra la retribuzione di posizione massima e quella minima
attribuite non può comunque essere inferiore ad 1,4 né superiore a 3,5;
b) la retribuzione della o delle posizioni intermedie deve essere collocata in
modo proporzionato all' interno delle retribuzioni massima e minima, di cui alla
lettera precedente.
3. La retribuzione di posizione è definita, per ciascuna funzione dirigenziale,
nell'ambito del 85% delle risorse complessive, entro i seguenti valori annui
lordi per tredici mensilità: da un minimo di lire 17.000.000, che costituisce
la parte fissa di cui all'art. 1, comma 2, lettera c) del presente CCNL, a un
massimo di lire 82.000.000.
4. In sede di revisione dei valori economici delle funzioni dirigenziali per
l'utilizzo, in particolare, della nuove risorse acquisite in attuazione
dell'art. 3, le Amministrazioni, entro il periodo di vigenza del presente CCNL,
destinano in via prioritaria le risorse stesse all'adeguamento al valore minimo
di cui al comma 3 degli importi della retribuzione di posizione eventualmente
inferiori.
ART. 5
FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI DIRIGENTI DI
PRIMA FASCIA
1. Per le amministrazioni statali il fondo è alimentato dalle risorse di cui
all'art. 50, comma 4, della legge n. 388/2000 (40 miliardi) nelle misure e con
le modalità che saranno stabilite con il decreto del Ministro per la funzione
pubblica di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della
programmazione economica ai sensi del citato art. 50.
2. Gli enti e le amministrazioni diverse dallo Stato adeguano le risorse del
fondo in modo da garantire una quota di finanziamento della retribuzione
accessoria non inferiore alla quota media pro-capite risultante dalle risorse di
cui al comma 1 per i dirigenti delle amministrazioni statali.
3. In relazione ai tassi di inflazione programmati, ai dirigenti di prima fascia
sono corrisposti sulla retribuzione di posizione in godimento i seguenti
incrementi mensili pro-capite:
dal 1.7.2000 | lire | 166.000 |
dal 1.1.2001 | lire | 280.000 |
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
Le parti convengono sulla necessità di approfondire la possibilità del riconoscimento della retribuzione di posizione anche ai fini della inclusione della stessa tra le voci da maggiorare del 18% per il calcolo del trattamento di quiescenza.