Contratto Collettivo Nazionale Integrativo
COMPARTO SCUOLA
ANNI 1998-2001
Rapporto di lavoro
Art.1
Finalità del contratto integrativo
1. Il contratto collettivo integrativo, come stabilisce il CCNL sottoscritto il 26
maggio 1999 attua gli istituti contrattuali rinviati, definisce i criteri di distribuzione
delle risorse disponibili e quelli per la verifica dei risultati in relazione agli
obiettivi definiti. Esso, inoltre, contemperando l'esigenza di migliorare e ampliare la
qualità del servizio scolastico con le esigenze organizzative, con la valorizzazione
anche retributiva dell'impegno professionale del personale e con l'interesse degli alunni
e delle famiglie, è finalizzato a sostenere i processi innovativi in atto della scuola
attraverso la disciplina delle materie previste dall'art.4 del C.C.N.L. medesimo.
2. Nel testo del presente contratto il riferimento al C.C.N.L. del 26 maggio 1999 è
riportato come C.C.N.L. .
Art. 2
Campo di applicazione
1. A norma dell'art.1, comma 1, del citato C.C.N.L. il presente contratto integrativo nazionale si applica a tutto il personale del comparto scuola, destinatario dei diversi istituti contrattuali secondo lappartenenza alle diverse aree professionali.
Art. 3
Decorrenze e durata
1. Gli effetti giuridici ed economici, nel rispetto delle scadenze definite nel
C.C.N.L. e salvo diversa precisazione, decorrono dalla data di sottoscrizione del
contratto da parte dei soggetti negoziali a seguito del perfezionamento della relativa
procedura.
2. Il presente contratto integrativo è corredato da prospetti contenenti la
quantificazione degli oneri nonché l'indicazione della copertura complessiva per l'intero
periodo di validità contrattuale.
3. Esso si rinnova tacitamente alle scadenze previste dallart. 4 del C.C.N.L. ,
qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno 3
mesi prima di ogni singola scadenza. Le disposizioni contrattuali rimangono comunque in
vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo integrativo.
4. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i
vincoli di bilancio è effettuato a norma di legge. In ogni caso la procedura di controllo
su indicata deve concludersi entro 40 giorni dall'ipotesi di accordo, decorsi i quali il
Ministro sottoscrive definitivamente il contratto collettivo integrativo, salvo che non si
renda necessaria la riapertura delle trattative per adeguare - nel rispetto delle norme
contenute nell'art.52 del decreto legislativo 29/1993 - la quantificazione dei costi
contrattuali a seguito dei controlli di legge.
Particolari tipologie di situazione
Art. 4
Scuole situate nelle zone a rischio
1. Le norme contenute nel presente articolo intendono incentivare, sostenere e
retribuire lo specifico impegno del personale disponibile ad operare nelle scuole
collocate in aree a rischio di devianza sociale e criminalità minorile, caratterizzate da
dispersione scolastica sensibilmente superiore alla media nazionale, e a permanervi per la
durata prevista dal progetto e, comunque, per non meno di tre anni, al fine di
sperimentare, attraverso specifici progetti da ampliare successivamente in relazione a
ulteriori risorse, interventi mirati al contenimento e alla prevenzione dei fenomeni
descritti. Le aree a rischio sono individuate nellIntesa allegata al presente
contratto integrativo intervenuta tra il Ministero della pubblica istruzione e le OO.SS.
firmatarie del C.C.N.L..
2. Il Ministero della Pubblica Istruzione sulla base delle risorse disponibili invita, per
il tramite dei competenti Provveditori agli studi, che a tal fine sottoscrivono intese con
i rappresentanti provinciali delle OO.SS. firmatarie del C.C.N.L., un numero limitato di
scuole appartenenti ai vari ordini e gradi situate nelle predette zone a rischio a
presentare uno specifico progetto di durata pluriennale, finalizzato a sostenere e ad
ampliare nelle situazioni individuate la scolarizzazione, la socializzazione, la
formazione personale degli alunni e conseguentemente il successo scolastico.
3. Le risorse ammontano, in ragione danno, a 93 miliardi disponibili sulla base del
C.C.N.L., a partire dallanno scolastico 1999-2000 più eventuali ulteriori
finanziamenti e risorse messi a disposizione dei progetti da parte degli Enti Locali,
dalle autorità sanitarie, dagli uffici dei giudici dei minori, dalle associazioni di
assistenza sociale , dagli altri soggetti interistituzionali interessati e
dallUnione Europea.
4. I progetti delle scuole invitate devono essere presentati entro il 30 settembre 1999
per l'a.s.1999-2000 ed entro il 31 dicembre per lanno scolastico successivo.
5. Il progetto da presentare entro il 31 dicembre 1999 per lanno scolastico
2000-2001, può confermare, con eventuali modifiche ed integrazioni, il progetto elaborato
nel precedente mese di settembre.
6. Il numero delle scuole invitate a presentare il progetto di cui al comma precedente, ad
eccezione delle situazioni disciplinate dallart.3 della citata Intesa allegata al
presente accordo, può essere superiore del 30% rispetto al numero massimo delle scuole
tra le quali è possibile ripartire, secondo le modalità fissate nellart.2
dellIntesa allegata, le risorse previste dal presente contratto, al fine di
indirizzare le scelte verso progetti ritenuti particolarmente idonei. Ciò consentirà di
predisporre una mappa delle istituzioni scolastiche nelle aree individuate, in modo tale
da poter coinvolgere ulteriormente nel programma di interventi contro la dispersione
scolastica gli Enti locali e gli altri soggetti menzionati nel precedente comma 3. In
relazione alla disponibilità manifestata dagli altri Enti e soggetti interessati saranno
posti in essere accordi di programma per l'assegnazione e la migliore utilizzazione di
ulteriori risorse professionali, finanziarie, strumentali e logistiche.
7. I progetti devono indicare gli obiettivi che si intendono perseguire e contenere la
previsione di attività d'insegnamento da svolgere in modo flessibile con arricchimento
delle modalità e dei tempi di funzionamento delle scuole interessate sia sulla base
dell'orario antimeridiano sia su orario prolungato pomeridiano e in collegamento con
specifiche iniziative poste in essere parallelamente e congiuntamente dagli enti locali e
dagli altri soggetti citati nel comma 3, che nel loro insieme concretizzino un sostanziale
arricchimento dell'offerta formativa e lindividuazione di specifiche strategie.
L'orario prolungato pomeridiano deve essere utilizzato per l'arricchimento delle attività
destinate agli alunni, evitando lappesantimento dei loro impegni e cercando di
favorire il coinvolgimento delle famiglie nelle finalità del progetto. Nei progetti
devono essere indicate, inoltre, le unità di personale docente ed a.t.a. chiamate a
svolgere - ai vari livelli di responsabilità e funzione - le attività previste e le
connesse prestazioni esigibili. Tutto il personale in servizio nell'istituzione può
essere coinvolto nel progetto.
8. I progetti devono contenere proposte di specifiche attività formative modulari, da
finanziare con le risorse iscritte nel bilancio di previsione del Ministero della pubblica
istruzione e da far svolgere con le modalità previste dall'art.18 del presente accordo,
rivolte a tutto il personale coinvolto nel progetto e con precedenza a quello di nuova
nomina o al primo anno di trasferimento.
9. Entro 30 giorni dalla loro presentazione, il Ministero sceglie i progetti da finanziare
nel limite delle disponibilità finanziare previste dal comma 3 e sulla base dei criteri
generali stabiliti nel precedente comma 7 e comunica alle scuole che li hanno predisposti
le risorse assegnate. Una parte delle risorse disponibili fino al 10 percento è destinata
a finanziare i progetti eventualmente presentati dalle scuole di cui allart.3
dellIntesa.
10. In relazione alle finalità del contenimento della dispersione scolastica e alla
necessità di una azione volta soprattutto alla prevenzione dei fenomeni descritti,
saranno prioritariamente finanziati con le specifiche risorse contrattuali progetti
redatti da scuole dellinfanzia e da scuole della fascia dellobbligo in
continuità e, in genere, progetti che prevedano il coinvolgimento dell'intera istituzione
scolastica e di tutto il personale in servizio.
11. Il personale impegnato nelle attività di progetto deve dichiararsi disponibile a
permanere in servizio nella scuola, anche a seguito di assunzione a tempo indeterminato o
di provvedimento di mobilità territoriale e professionale, per la durata del progetto
medesimo e, comunque, per non meno di tre anni. In caso di esubero, con la contrattazione
decentrata e nell'ambito della diffusione dell'organico funzionale, saranno disciplinate
forme di permanenza del personale in servizio impegnato nel progetto e per la durata del
progetto medesimo.
12. Entro il mese di giugno, in sede di verifica delle attività del Piano Offerta
Formativa (P.O.F), il collegio dei docenti valuta sulla base di una relazione redatta dal
Capo d'istituto con la collaborazione degli insegnanti titolari delle funzioni obiettivo
di cui allart.37 del presente contratto, lo stato di attuazione del progetto e il
raggiungimento, anche se parziale, degli obiettivi fissati. Le valutazioni sono espresse
per mezzo di una griglia strutturata, predisposta dal Ministero della pubblica istruzione
entro il 30 gennaio del 2000, nella quale sono illustrati gli elementi posti alla base
della valutazione medesima ed altri indicatori quali il numero degli alunni iscritti nelle
varie classi, le attività svolte anche nel settore degli interventi didattici educativi
integrativi, le unità di personale coinvolto nel progetto, le ore di servizio anche in
eccedenza al normale orario prestato da ciascuna di esse, la percentuale di riduzione
degli abbandoni rispetto alla media degli anni scolastici precedenti.
13. La valutazione del progetto è comunicata dal capo di istituto al Provveditore agli
studi entro il 30 giugno di ogni anno e da questo inviata al Ministero della pubblica
istruzione per la certificazione che sarà ogni anno effettuata anche per mezzo della
consulenza del CEDE, al fine della conferma o meno del progetto medesimo.
14. Il capo distituto dispone entro il 30 giugno di ogni anno e, comunque, non oltre
il 31 agosto.
15. Il pagamento in unica soluzione del compenso accessorio annuo al personale coinvolto
nel progetto, purché esso sia stato effettivamente in servizio a scuola per almeno 180
giorni nel corso dell'anno scolastico di riferimento. Il compenso è pari a:
Lo svolgimento delle attività aggiuntive da parte del personale impegnato nella
realizzazione del progetto è retribuito con le risorse del fondo di istituto, in aggiunta
ai predetti compensi accessori specifici, purché in relazione al particolare impegno
orario aggiuntivo ciò sia previsto dal P.O.F. e dal progetto medesimo.
In relazione alla disponibilità complessiva di risorse, della certificazione del CEDE di
cui al comma 13 e del numero delle scuole sulle quali intervenire, i progetti possono
essere confermati. Essi possono anche essere integrati e modificati in relazione alle
risultante emerse nel corso della sua applicazione.
Art. 5
Scuole collocate in aree a forte processo immigratorio
1. Al fine di sostenere lopera del personale della scuola, impegnato a favorire
la piena accoglienza e lintegrazione degli alunni e degli adulti provenienti da
altri Paesi, e/o nomadi, iscritti alle sezioni, alle classi ai corsi delle scuole di ogni
ordine e grado funzionanti nelle aree a forte processo immigratorio e in particolare dei
docenti impegnati nellinsegnamento della lingua italiana, il fondo di istituto delle
predette scuole è incrementato da specifiche risorse assegnate secondo le modalità
disciplinate dal successivo art.29 del presente contratto.
2. Considerata la necessità di accogliere le differenze linguistiche e culturali come
valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra le culture e della
tolleranza e di favorire e promuovere iniziative volte allaccoglienza e alla tutela
della cultura e della lingua di origine, le parti entro il 30 gennaio 2000 avvieranno una
sede di confronto per lattuazione dellart.36 della legge 6 marzo 1998, n.40.
Formazione
Art. 6
La contrattazione
1. Con il contratto integrativo nazionale di durata quadriennale si definiscono gli
obiettivi, i criteri generali di ripartizione delle risorse e gli orientamenti per
lorganizzazione della formazione del personale della scuola, compreso il personale
delle Accademie, Conservatori di Musica e delle Istituzioni educative.
2. In sede di contrattazione integrativa nazionale si definiscono, con cadenza annuale, i
criteri di utilizzazione delle risorse disponibili per la formazione in ciascun esercizio
finanziario e si individuano le modalità di verifica dei risultati conseguiti in termini
di miglioramento dellattività formativa. Per lanno 1999 il contratto
integrativo annuale in materia di formazione è contenuto nel successivo art.24.
3. Sulla base del contratto integrativo quadriennale e del contratto integrativo annuale,
il Ministro emana, comunque non oltre il 31 ottobre dellanno antecedente, la
Direttiva annuale per la formazione del personale.
4. Nellambito della contrattazione decentrata provinciale, da definire entro 30
giorni dallemanazione della Direttiva, le parti definiscono le priorità e i criteri
per le iniziative territoriali di formazione tenendo conto delle tipologie del personale e
di campi particolari di intervento, includendo misure di sostegno alla progettualità
delle scuole.
5. Per accrescere lefficacia del sistema di relazioni sindacali nel settore della
formazione alla sede unica di contrattazione corrisponde ununica unità/struttura
dellamministrazione per il livello periferico e per il livello centrale.
Art. 7
La formazione per il personale della scuola
1. Lamministrazione scolastica, con le risorse finanziarie annualmente
disponibili, ha lobbligo di costruire progressivamente un sistema di opportunità
formative, articolato e di qualità. La formazione è una risorsa strategica per il
miglioramento della scuola e, come tale, è un diritto degli insegnanti, del personale
educativo e ata e dei capi di istituto.
2. Le iniziative di formazione hanno per obiettivi il miglioramento e la crescita
professionale del personale, in relazione anche alle trasformazioni e innovazioni in atto,
la riconversione e riqualificazione in rapporto alla mobilità professionale nonché
allampliamento delle opportunità professionali offerte al personale. La formazione
degli insegnanti tiene conto della loro formazione iniziale, del profilo professionale
così come individuato nel C.C.N.L. e comprende la formazione in ingresso e la formazione
in servizio. Per il personale ata la formazione è funzionale allattuazione
dellautonomia e alla crescita professionale nellambito della riorganizzazione
dei servizi amministrativi, tecnici e generali, soprattutto in relazione ai processi di
informatizzazione. La formazione dei dirigenti scolastici ha lo scopo di arricchire le
competenze necessarie per la gestione della scuola dellautonomia.
3. Nel quadro dei processi di innovazione, la formazione, la riqualificazione e la
riconversione professionale sono orientate, in particolare, allattuazione
dellautonomia scolastica, allinnovazione metodologico - didattica,
allespansione dellistruzione (obbligo scolastico, obbligo formativo,
post-secondario), allo sviluppo del sistema integrato di formazione e lavoro,
alleducazione degli adulti e alla formazione continua. Al personale della scuola
viene data la possibilità di definire percorsi di crescita professionale, anche con
opportunità di carattere individuale.
4. La formazione per i docenti di Accademie e Conservatori di Musica è rivolta ad una
ulteriore qualificazione nellambito dellaggiornamento disciplinare, nonché ad
offrire momenti per lattività di ricerca e di ricerca-azione.
Le attività di formazione possono essere svolte sia allinterno delle istituzioni
anche come interscambio di esperienze, oppure in collaborazione con le Università o altri
soggetti nazionali e internazionali che abbiano attinenza con il mondo artistico e
musicale.
5. I docenti sono soggetti allo stesso tempo attivi e passivi del processo di formazione e
possono quindi assumere incarichi in qualità di formatori.
Art. 8
Livelli di attività
1. Alle istituzioni scolastiche singole, in rete o consorziate, compete la
programmazione delle iniziative di formazione, riferite anche ai contenuti disciplinari
dellinsegnamento, funzionali al P.o.f, individuate sia direttamente sia
allinterno dellofferta disponibile sul territorio.
2. Lamministrazione scolastica periferica garantisce servizi professionali di
supporto alla progettualità delle scuole, azioni perequative e interventi legati a
specificità territoriali e tipologie professionali.
3. Allamministrazione centrale competono gli interventi di interesse generale,
soprattutto quelli che si rendono necessari per le innovazioni, sia di ordinamento sia
curricolari, per lanno di formazione, per i processi di mobilità e di
riqualificazione e riconversione professionale, per la formazione finalizzata
allattuazione di specifici istituti contrattuali nonché il coordinamento
complessivo degli interventi.
Art. 9
Osservatorio di orientamento e di monitoraggio
1. LOsservatorio è una struttura di orientamento e di monitoraggio della
formazione in relazione allarricchimento professionale legato alle trasformazioni di
sistema, alla riconversione, alla riqualificazione e alla mobilità professionale.
2. LOsservatorio, che non ha compiti di gestione diretta, è sede di iniziativa e
decisione bilaterale; è un organismo paritetico composto da un rappresentante per
ciascuna delle OOSS del comparto firmatarie del C.C.N.L. e da un pari numero di
rappresentanti dellamministrazione. In sede di primo incontro i membri definiscono
le modalità di organizzazione e di funzionamento.
3. LOsservatorio può avvalersi del contributo di esperti.
4. I compiti dellOsservatorio sono definiti dallart.12 comma 4 del C.C.N.L..
5. LOsservatorio viene costituito, con apposito decreto del Ministro, entro 60
giorni dalla sottoscrizione del presente contratto integrativo nazionale. Successivamente
lOsservatorio sarà funzionalmente decentrato a livello regionale. Il Ministero
assicura, riservando specifiche risorse a tale scopo, le condizioni di lavoro per
lOsservatorio.
Art. 10
Criteri di ripartizione delle risorse finanziarie
1. Le risorse per la formazione del personale delle scuole disponibili nel bilancio del Ministero pubblica istruzione sono assegnate:
2. Data la particolarità organizzativa del settore le risorse per la formazione dei docenti delle Accademie e dei Conservatori di musica, previste nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione, sono assegnate per il 70% alle predette istituzioni, per il 30% allamministrazione centrale.
Art. 11
Standard organizzativi e di costo
1. Le parti concordano i seguenti standard organizzativi e di costo, considerati come
caratteri ottimali di riferimento in primo luogo per le azioni di interesse generale.
2. Per quanto si riferisce allorganizzazione, gli standard sono:
3. Dal punto di vista dei costi le parti ritengono necessario assicurare prioritariamente la qualità dellofferta nellambito di un uso ottimale delle risorse esistenti. Concordano, a questo fine, i seguenti standard di costo:
4. Le parti firmatarie si impegnano a definire in termini operativi gli standard indicati entro il 15 ottobre 1999 e il Ministero li adotta attraverso le direttive annuali sulla formazione.
Art. 12
Il diritto alla formazione del personale docente e le condizioni di partecipazione
1. Per raggiungere gli obiettivi definiti è indispensabile garantire pari condizioni
di fruizione a tutto il personale.
2. Gli insegnanti hanno diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso dellanno
scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione riconosciute
dallamministrazione, con lesonero dal servizio e con sostituzione ai sensi
della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastici.
3. Il Capo di istituto assicura, nelle forme e in misura compatibile con la qualità del
servizio scolastico, unarticolazione flessibile dellorario di lavoro per
consentire la partecipazione a iniziative di formazione riconosciute
dallamministrazione, anche in aggiunta a quanto stabilito dal precedente comma 2.
4. Le stesse opportunità, fruizione dei cinque giorni e/o adattamento dellorario di
lavoro, devono essere offerte al personale docente che partecipa in qualità di formatore,
esperto e animatore ad iniziative di formazione riconosciute dallamministrazione. Le
predette opportunità di fruizione di cinque giorni per la partecipazione ad iniziative di
formazione come docente o come discente non sono cumulabili. Il completamento della laurea
e liscrizione a corsi di laurea per gli insegnanti in servizio nelle scuole
dellinfanzia ed elementari hanno un carattere di priorità.
5. La formazione dei docenti della scuola secondaria si realizza anche mediante
laccesso a percorsi universitari brevi finalizzati allintegrazione dei piani
di studio in coerenza con esigenze derivanti dalle modifiche delle classi di concorso e
degli ambiti disciplinari.
6. Il Ministero ricercherà tutte le utili convergenze con il Ministero
dellUniversità e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e la Conferenza Permanente
dei Rettori delle Università Italiane per favorire laccesso al personale
interessato, ivi compreso il riconoscimento dei crediti formativi.
7. I criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio, ivi compreso quanto
previsto dai commi 4, 5 e 8, sono definiti nellambito della contrattazione
decentrata presso gli uffici scolastici provinciali.
8. Allinterno delle singole scuole per il personale in servizio, iscritto ai corsi
di laurea, a corsi di perfezionamento o a scuole di specializzazione, con particolare
riferimento ai corsi utili alla mobilità professionale, alla riconversione e al
reimpiego, il capo di istituto, nei termini compatibili con la qualità del servizio,
garantisce che siano previste modalità specifiche di articolazione dellorario di
lavoro.
9. Il personale che partecipa a iniziative di formazione che rientrano nei programmi di
azione dallamministrazione, o ad iniziative organizzate dalle istituzioni
scolastiche di appartenenza è considerato in servizio a tutti gli effetti. Qualora i
corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi comporta, ove spettante, il
trattamento di missione e il rimborso delle spese di viaggio.
10. Per garantire efficacia nei processi di crescita professionale e personalizzare i
percorsi formativi saranno favorite le iniziative che fanno ricorso alla formazione a
distanza e allapprendimento in rete con la previsione anche di particolari forme di
attestazione e di verifica di competenze.
11. Nella prospettiva dello sviluppo e della valorizzazione della professionalità la
partecipazione alla formazione finalizzata agli specifici istituti contrattuali dà luogo
alla verifica degli esiti e alla certificazione.
12. Per assicurare il pieno esercizio del diritto alla formazione lamministrazione
scolastica si impegna a sperimentare nellanno 1999-2000 e a diffondere nel 2000-2001
un sistema di informazione sui corsi di formazione del personale della scuola ricorrendo
anche alle tecnologie della comunicazione e dellinformazione.
13. A livello di singola scuola il capo di istituto fornisce uninformazione
preventiva sui criteri di fruizione dei permessi per laggiornamento ai soggetti
sindacali di cui allart.9, comma 1, punto III del C.C.N.L..
Art. 13
Il Piano annuale delle istituzioni scolastiche
1. In ogni istituzione scolastica il Piano annuale delle attività di aggiornamento e
formazione destinate ai docenti è deliberato dal Collegio coerentemente con gli obiettivi
e i tempi della programmazione dellattività didattica, considerando anche esigenze
ed opzioni individuali.
Il Piano tiene conto dei contenuti della Direttiva annuale del Ministro e si può avvalere
delle offerte di formazione promosse dallamministrazione centrale e periferica e/o
da soggetti pubblici e privati qualificati o accreditati.
Il Piano si articola in iniziative:
Art. 14
I soggetti che offrono formazione
1. Le parti convengono sulla necessità di superare il sistema dellautorizzazione
dei corsi di formazione e di aggiornamento, di introdurre il principio
dellaccreditamento degli enti o delle agenzie per la formazione del personale della
scuola e del riconoscimento da parte dellamministrazione delle iniziative di
formazione.
2. Sono considerati soggetti qualificati per la formazione del personale della scuola le
università, i consorzi universitari, interuniversitari, gli IRRSAE e gli istituti
pubblici di ricerca. Tenendo conto che le associazioni del personale sono ambienti
professionali che favoriscono la ricerca, la riflessione e lelaborazione, il
Ministero può riconoscere come soggetti qualificati associazioni professionali e
associazioni disciplinari collegate a comunità scientifiche, sulla base
dellattività formativa svolta, del livello di diffusione e delleffettiva
consistenza, della padronanza di approcci innovativi, delle attività di ricerca e di
comunicazione professionale compiute e della disponibilità al monitoraggio, alla
valutazione, allispezione.
3. Il Ministero, sulla base dei criteri sottoindicati e sentite le OO.SS.,
definisce le procedure da seguire per laccreditamento di soggetti i soggetti
qualificati di cui al precedente comma sono di per sé accreditati per la
realizzazione di progetti di interesse generale. I criteri di riferimento sono:
4. I soggetti qualificati di cui al comma 2 e i soggetti accreditati di cui al comma 3
possono accedere alle risorse destinate a progetti di interesse generale promossi
dallamministrazione.
5. Possono proporsi anche le istituzioni scolastiche, singole o in rete e/o in consorzio,
sulla base di specifiche competenze e di adeguate infrastrutture.
6. La contrattazione decentrata provinciale individua i criteri con cui i soggetti che
offrono formazione partecipano ai progetti definiti a livello territoriale.
7. Le iniziative di formazione realizzate dai soggetti qualificati e accreditati sono
automaticamente riconosciute dallamministrazione. Possono essere riconosciute,
inoltre, dallamministrazione centrale e periferica - ad esclusione di convegni,
congressi e simposi - iniziative di formazione organizzate da soggetti, diversi da quelli
previsti ai precedenti commi 2 e 3, che rientrino negli obiettivi generali definiti nella
Direttiva annuale e siano coerenti con le priorità definite a livello provinciale Tenendo
anche conto degli standard organizzativi il Ministero definisce le procedure per il
riconoscimento dei corsi entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto.
8. I soggetti qualificati, accreditati o proponenti corsi riconosciuti sono tenuti a
fornire al sistema informativo, di cui allart.12, comma 12, linformazione,
secondo moduli standard che saranno definiti, relativa alle iniziative proposte al
personale della scuola.
Art. 15
Formazione in ingresso
1. Per i docenti a tempo indeterminato di nuova assunzione lanno di formazione
viene impostato secondo gli standard organizzativi e di costo definiti e trova
realizzazione, attraverso specifici progetti contestualizzati, anche con la collaborazione
di reti e/o consorzi di scuole.
2. Limpostazione delle attività tiene conto dellesigenza di personalizzare i
percorsi, di armonizzare la formazione sul lavoro - con il sostegno di tutors
appositamente formati - e lapprofondimento teorico.
3. Nel corso dellanno di formazione vengono create particolari opportunità
opzionali per il miglioramento delle competenze tecnologiche e della conoscenza di lingue
straniere, anche nella prospettiva dellacquisizione di certificazioni
internazionalmente riconosciute.
Art. 16
Formazione finalizzata a specifici istituti contrattuali
Nellambito della formazione in servizio il C.C.N.L. prevede, per la realizzazione di specifici istituti contrattuali, interventi formativi finalizzati che hanno carattere di priorità nella ripartizione delle risorse dei capitoli di bilancio del Ministero destinate alla formazione.
Art. 17
Formazione per le funzioni-obiettivo
1. Per la preparazione del personale che dovrà svolgere le funzioni-obiettivo previste dallart.28, comma 1 del C.C.N.L., lOsservatorio individua i criteri generali per il riconoscimento dei crediti formativi e professionali e contribuisce alla progettazione dei relativi corsi, individuando gli elementi formativi caratterizzanti e le modalità di certificazione. Lamministrazione predispone un piano di azione con le seguenti caratteristiche:
2. In prima applicazione nellanno scolastico 1999-2000 parteciperanno ai corsi i docenti che svolgono funzioni-obiettivo nelle scuole. Negli anni successivi, sulla base di un programmazione pluriennale delle risorse, i corsi saranno disponibili per i docenti interessati.
Art. 18
Formazione per il personale delle scuole in aree a rischio
1. Per le scuole collocate nelle aree a rischio lamministrazione promuove e
sostiene iniziative di formazione in relazione agli obiettivi di prevenire la dispersione
scolastica, di sviluppare la cultura della legalità, nonché di aumentare
significativamente i livelli di successo scolastico, utilizzando metodi e tecniche di
elevata efficacia, di formazione e di sostegno professionale facendo ricorso anche alle
tecnologie dellinformazione e della comunicazione.
2. Partecipano alle attività di formazione, in relazione ai progetti delle scuole
coinvolte, gli insegnanti, il personale ata e i capi di istituto. I corsi che terranno
conto delle indicazioni dellOsservatorio, sono organizzati dalle scuole, singole o
in rete, e si avvalgono della collaborazione di soggetti qualificati o accreditati,
nonché della cooperazione di istituzioni ed enti presenti sul territorio.
Art. 19
Formazione per gli insegnanti delle scuole collocate nelle aree a forte processo
immigratorio o frequentate da nomadi
1. Per gli insegnanti delle scuole collocate nelle aree a forte processo immigratorio, tenendo conto delle esperienze già realizzate lamministrazione promuove lorganizzazione di seguenti attività formative:
2. A seguito di specifiche intese i corsi per linsegnamento della lingua italiana
ad allievi ed adulti, di lingua nativa diversa dallitaliano, possono anche essere
offerti dallUniversità come corsi di perfezionamento. Per la predisposizione di
materiali per il pronto intervento linguistico e per la messa a disposizione di risorse
didattiche si fa ricorso alle tecnologie della comunicazione e dellinformazione.
3. Per limpostazione e lorganizzazione delle attività le scuole e
lamministrazione si avvalgono della collaborazione di soggetti qualificati e/o
accreditati, cooperano con le iniziative già realizzate o in corso da parte degli enti
locali, delle associazioni espressione delle comunità di immigrati, delle organizzazioni
non governative e delle associazioni di volontariato riconosciute.
4. Al fine di potenziare le iniziative di formazione lamministrazione realizzerà le
opportune intese per aver accesso alle risorse previste dalla legge n.40 del 6 marzo 1998
per le politiche dellimmigrazione.
Art. 20
Formazione degli insegnanti che operano in settori particolari
1. Gli obiettivi delle iniziative di formazione finalizzata sono lacquisizione e
lo sviluppo di specifiche competenze per insegnanti che operano nei centri territoriali
permanenti, nei corsi serali delle scuola secondaria superiore, nelle sezioni presso gli
ospedali e gli istituti penitenziari e lattivazione delle condizioni per il pieno
sviluppo delle politiche di formazione permanente. Il Ministero, in collaborazione con
lOsservatorio, garantisce che specifiche iniziative siano rivolte ai docenti che
operano o che intendano operare in tali settori.
2. I corsi mirano a diffondere la conoscenza dei diversi contesti e processi di
apprendimento, ad accrescere la familiarità con le metodologie attive di insegnamento, a
sviluppare la padronanza delle strategie formative (modularità, riconoscimento dei
crediti formativi e professionali, percorsi individuali di apprendimento, certificazione
delle competenze).
3. In questa prospettiva il campo di azione potrà ampliarsi in relazione anche
allevoluzione dei processi di rinnovamento nel settore della formazione integrata e
dei modelli di cooperazione tra listruzione e la formazione professionale.
4. Per il settore delle scuole negli ospedale e negli istituti penitenziali delle scuole
carcerarie il Ministero realizza le necessarie intese, con i Ministeri della Sanità e di
Grazia e Giustizia, per la programmazione, lorganizzazione e la finalizzazione delle
attività.
Art. 21
Formazione per la riqualificazione, riconversione e mobilità professionale
1. Le attività formative rivolte alla riqualificazione e alla riconversione del
personale anche in relazione alle esigenze di mobilità professionale, verranno definite
in sede di contrattazione integrativa annuale in coerenza con gli esiti della
contrattazione decentrata sulla mobilità. Le iniziative sono rivolte a favorire le
opportunità di mobilità professionale del personale della scuola, oltre che a superare o
prevenire le situazioni di esubero reale o potenziale.
2. Per assicurare la massima efficacia e rispondenza ai bisogni lofferta di
formazione sarà diversificata includendo corsi brevi e percorsi strutturati con
leventuale ricorso alle tecnologie della comunicazione e dellinformazione e
anche in collaborazione con le Università.
3. Tutte le iniziative avranno come riferimento le analisi sui fabbisogni formativi
realizzati nel contesto dellazione dellOsservatorio nazionale.
Art. 22
Il sistema di formazione del personale ATA
La formazione del personale a.t.a costituisce elemento fondamentale per lo sviluppo professionale del personale correlato alle innovazioni in corso e alla ottimale utilizzazione delle risorse umane ai sensi dellart.10, comma 2 e art.12 del C.C.N.L. Il quadro di sistema della formazione del personale a.t.a. disegnato dal C.C.N.L. è definito dallart.44 e seguenti del presente contratto collettivo integrativo.
Art. 23
Il sistema di formazione dei dirigenti scolastici
La formazione dei dirigenti scolastici, da realizzare a decorrere dal 1^ settembre del 2000, è materia della sequenza contrattuale di cui al comma 1 art.19 del C.C.N.L. del comparto Scuola sottoscritto il 26 maggio 1999.
Art. 24
Contratto integrativo annuale per lanno finanziario 1999
1. Per il 1999, il contratto integrativo annuale di cui al comma 2 del precedente art.1
è costituito dal presente articolo, integrato dallallegata tabella F.
2. Per lanno finanziario 1999, lutilizzazione delle risorse disponibili, i cui
criteri di ripartizione sono fissati per lintero periodo quadriennale di valenza del
presente contratto dal precedente art.6, rispetterà le seguenti priorità:
3. La realizzazione delle priorità indicate nel comma 2 avverrà con il ricorso alle
risorse disponibili nei capitoli di bilancio per la formazione relativi allesercizio
finanziario 1999 e con lutilizzo delle risorse della legge 440/97 in coerenza con le
finalità della stessa legge e con le procedure di ripartizione specificamente previste e
in corso di completamento.
4. Per il medesimo anno 1999 per la verifica dei risultati conseguiti in termini di
miglioramento dellattività formativa e di impatto sulla qualità dei processi di
insegnamento e di apprendimento, si seguiranno i seguenti criteri:
Sulla base del contenuto del presente articolo, il Ministro della pubblica istruzione si impegna ad emanare, entro 30 giorni dalla firma del presente contratto, la Direttiva per lanno 1999.
Distribuzione delle risorse economiche
Art. 25
Compenso individuale accessorio
1. A norma dellart.42, comma 2 del C.C.N.L., al sottoelencato personale statale docente educativo ed ata delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, dei Conservatori, delle Accademie e degli ISIA. è corrisposto, con le decorrenze a fianco di ciascuna categoria indicate, un compenso individuale accessorio, secondo le misure lorde mensili indicate nelle tabelle A e A1 allegate al presente contratto:
2. Limitatamente allanno scolastico 1998-99, nei confronti del personale docente
a tempo determinato con supplenza annuale e retribuzione durante i mesi estivi e per
quello ata con supplenza annuale, il compenso di cui al presente articolo viene liquidato
per i mesi di luglio e agosto 1999.
3. Nei confronti dei dirigenti scolastici, dei direttori amministrativi e dei responsabili
amministrativi detto compenso viene corrisposto nellambito delle indennità di
direzione e di amministrazione e viene pertanto disciplinato allinterno di detti
istituti retributivi di cui agli artt.33 e 34.
4. Il compenso individuale accessorio in questione spetta al personale indicato alle
lettere a), b) e c) del precedente comma 1 e a quello indicato nel comma 2, in ragione di
tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni
di stato assimilate al servizio;
5. Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al
mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di
servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio.
6. Nei casi di assenza per malattia il compenso di cui trattasi è assoggettato alla
disciplina prevista dagli artt.23 e 25 del C.C.N.L-Scuola del 4 agosto 1995, come
integrati dallart.49 del C.C.N.L..
7. Per i periodi di servizio prestati in posizioni di stato che comportino la riduzione
dello stipendio il compenso medesimo è ridotto nella stessa misura.
8. Nei confronti del personale docente con contratto a tempo determinato senza trattamento
di cattedra e del personale docente ed Ata con contratto part-time, il compenso in
questione è liquidato in rapporto allorario risultante dal contratto.
9. Il compenso di cui trattasi è assoggettato alle ritenute previste per i compensi
accessori. Alla sua liquidazione mensile provvedono le direzioni provinciali del tesoro
(DPT).
10. Le risorse non utilizzate per il compenso individuale accessorio nellanno 1999
integrano la dotazione finanziaria del presente istituto retributivo per gli anni
finanziari 2000 e 2001.
11. Eventuali economie che dovessero verificarsi negli anni finanziari 2000 e 2001
costituiscono, a norma dellart. 42, comma 5, del C.C.N.L, risorse aggiuntive del
fondo dellistituzione scolastica.
Art. 26
Il fondo dellistituzione scolastica.
1. A decorrere dal 1° settembre 1999 è costituito nelle istituzioni scolastiche di
ogni ordine e grado comprese le scuole speciali statali, i convitti nazionali, gli
educandati femminili, i conservatori, le accademie e gli istituti superiori per le
industrie artistiche il "fondo dellistituzione scolastica". Esso è
finalizzato a retribuire le prestazioni di cui ai successivi artt.27, 28, 29, 30 e 31,
rese dal personale docente, educativo ed ata per sostenere il processo di autonomia
scolastica, con particolare riferimento alle esigenze che emergono dalla realizzazione del
POF e dalle sue ricadute sullorganizzazione complessiva del lavoro nonché delle
attività e del servizio. Il fondo è inoltre finalizzato alla qualificazione e
allampliamento dellofferta di istruzione e formazione anche in relazione alla
domanda proveniente dal territorio.
2. Le misure dei compensi da erogare a carico del fondo sono fissate nelle tabelle D,
D1, D2 e E allegate al presente contratto.
Art. 27
risorse finanziarie del fondo per gli anni 1999-2000
1. Il fondo è alimentato dalle risorse iscritte agli specifici capitoli dei centri di
responsabilità dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per
ciascun anno finanziario, individuate nellallegata tabella G;
2. Il fondo è inoltre alimentato dai finanziamenti previsti dalle vigenti disposizioni e
da tutte le somme introitate dallistituzione scolastica finalizzate a compensare le
prestazioni aggiuntive del personale, ivi comprese quelle derivanti da risorse
dellUnione Europea, da enti pubblici o soggetti privati;
3. Il fondo è infine alimentato, secondo quanto previsto dallart.42, comma 5, del
C.C.N.L.-Scuola del 4 agosto 1995, dalle risorse previste dallart.41 dello stesso
C.C.N.L., non utilizzate per compensare gli istituti indicati nei commi 2, 3 e 4 dello
stesso art.42 e da ogni altro ulteriore risparmio derivante da disposizioni legislative e
dalle risorse previste dal medesimo art. 42 - comma 4 - 2° linea - non utilizzate in sede
ARAN per la sequenza contrattuale di cui al medesimo art.44. Dette ultime risorse sono
riservate per il finanziamento dei compensi da corrispondere al personale docente a fronte
della flessibilità didattica.
4. Da dette risorse vanno decurtate, per ciascun anno di applicazione del presente
contratto:
5. Per lanno finanziario 1999 lo stanziamento di bilancio è pari a 4/12 per le
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e a 2/12 per i conservatori di musica e le
accademie, in quanto, con precedente contrattazione decentrata nazionale, rispettivamente
gli 8/12 e i 10/12 dellanzidetto stanziamento di bilancio di cui al precedente comma
1 sono stati attribuiti per finanziare il fondo di cui allart.71 del C.C.N.L.-Scuola
del 4 agosto 1995, ora disapplicato.
6. Le seguenti quote degli stanziamenti di cui al precedente comma 1 sono riservate:
7. Le somme di cui al precedente comma 6 rimaste disponibili a livello centrale e
provinciale alla fine di ciascun esercizio finanziario confluiscono nel fondo
dellistituzione scolastica.
8. Le somme eventualmente non utilizzate dalle istituzioni scolastiche alla fine di
ciascun anno finanziario sono impiegate per le stesse finalità nellesercizio
successivo.
9. Allo scopo di garantire la tempestiva ed efficace attribuzione delle risorse e il loro
conseguente utilizzo, la ripartizione degli stanziamenti previsti dal precedente comma 1
è effettuata sia livello di Ministero della pubblica istruzione che a livello provinciale
in base al numero dei posti previsti nellorganico di diritto per il personale
docente, quale indicatore semplice ricomprendente il funzionamento complessivo della
scuola.
Art. 28
Parametri finanziari per il calcolo del fondo a livello di istituzioni scolastiche
1. Alle istituzioni scolastiche vengono assegnate, per il tramite del provveditore agli studi, le risorse annue da destinare al fondo dellistituzione scolastica, secondo i seguenti parametri determinati al lordo dipendente:
2. Alle istituzioni scolastiche presso le quali sussistano le seguenti tipologie indicative di complessità organizzativo-didattica sono assegnati gli ulteriori finanziamenti forfetari annui nelle misure indicate a fianco di ciascuna tipologia:
3. I parametri finanziari di cui al comma 1, potranno essere rideterminati a seguito
del passaggio dagli enti locali allo Stato del personale ata (art.8 L.124/99) nonché per
la distribuzione di ulteriori eventuali risorse di cui al precedente art.27. A tal fine le
parti concordano di incontrarsi entro il 30 giugno 2000.
4. La ripartizione delle maggiorazioni del fondo di cui al comma 6 lett. A) del precedente
art.26 è effettuata dal provveditore agli studi in relazione alleffettiva esistenza
delle fattispecie ivi previste presso le singole istituzioni scolastiche; la ripartizione
delle risorse di cui al comma 6 lett. B) del precedente art.26 è effettuata dal Ministero
della pubblica istruzione in base alle richieste pervenute dai provveditorati agli studi.
Art. 29
Maggiorazione del fondo a favore di scuole ubicate in aree a forte processo immigratorio
1. Per sostenere il maggior impegno del personale delle scuole di cui allart.47
del C.C.N.L. è destinata al fondo dellistituzione scolastica una somma pari a £.10
miliardi.
2. Ai fini dellerogazione di detta somma si individuerà un numero di scuole tale da
consentire lerogazione di una significativa maggiorazione del fondo volta a
sostenere la progettazione e le strategie necessarie allaccoglienza e
allintegrazione di alunni provenienti da famiglie di recente immigrazione e/o
nomadi.
3. In prima applicazione, lAmministrazione, acquisite le informazioni necessarie
entro il 30 ottobre 1999, procederà, dintesa con le OO.SS firmatarie del C.C.N.L. ,
a definire i criteri e le misure di erogazione di detta somma.
4. Per gli anni successivi, la ripartizione del finanziamento in parola avverrà entro il
1° marzo di ciascun anno.
Art. 30
Attività da retribuire con il fondo a livello di istituzione scolastica
1. Listituzione scolastica, nellimpiego delle risorse del fondo, dovrà
tenere conto delle diverse professionalità e dei vari ordini e gradi di scuola che
eventualmente la compongano.
2. Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili,
sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche e organizzative e alle aree di
personale interno alla scuola, eventualmente prevedendo compensi anche in misura
forfetaria, in correlazione con il P.O.F., su delibera del consiglio di circolo o
distituto, il quale, a tal fine, acquisisce la delibera del collegio dei docenti .
3. Con il fondo vengono retribuite:
Art. 31
Criteri di retribuzione a carico del fondo dellistituzione scolastica della
flessibilità organizzativa e didattica
1. La flessibilità organizzativa e didattica consiste nelle prestazioni connesse alla
turnazione e a particolari forme di flessibilità dellorario, alla sua
intensificazione mediante una diversa scansione dellora di lezione e
allampliamento del funzionamento dellattività scolastica, previste nel
regolamento sullautonomia scolastica e nei decreti ministeriali che ne prevedono la.
sperimentazione.
2. Per il personale docente in servizio nelle istituzioni scolastiche che abbiano attivato
la flessibilità organizzativa e didattica può essere prevista la corresponsione di un
compenso da determinare in misura forfetaria compreso nella fascia tra £.300.000 e
£.600.000 annue lorde tabellari, da finanziare utilizzando parte del fondo
dellistituzione scolastica nonché lo specifico stanziamento di cui al precedente
art.27, comma 3.
Art. 32
Attività complementare di educazione fisica
1. Le ore eccedenti le 18 settimanali effettuabili, fino a un massimo di 6 settimanali,
dal personale insegnante di educazione fisica nellavviamento alla pratica sportiva,
vanno individuate ed erogate nellambito di uno specifico progetto contenuto nel POF,
progetto che può riguardare anche la prevenzione di paramorfismi fisici degli studenti.
2. Ferma restando la spesa complessiva sostenuta nel decorso anno scolastico, il compenso
in parola può essere corrisposto, nella misura oraria, maggiorata del 10%, prevista
dallart.70 del C.C.N.L.-Scuola del 4 agosto 1995 ovvero in modo forfetario e
riguardare solo docenti di educazione fisica, impegnati nel progetto, in servizio
nellistituzione scolastica.
3. Ai docenti coordinatori provinciali per leducazione fisica è erogato, nel limite
orario settimanale di cui al precedente comma 1, il compenso per le ore eccedenti, con la
maggiorazione prevista dal presente articolo.
Art. 33
Indennità di direzione
1. Il C.C.N.L. , allart.21, prevede che ai capi distituto, ivi compresi gli
incaricati, ai vice rettori e alle vice direttrici degli istituti di educazione nonché ai
direttori dei conservatori di musica e delle accademie e al personale incaricato della
direzione spetta una indennità accessoria di direzione.
2. Detta indennità di direzione spetta altresì ai coordinatori degli istituti superiori
per le industrie artistiche.
3. Lindennità compete, nella misura del 50% al personale educativo incaricato della
funzione di vice rettore o di vice direttrice di convitto nazionale e di educandato
femminile dello Stato.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 dellart.21 del C.C.N.L., nel caso di
assenza o impedimento del capo distituto titolare o reggente lindennità in
parola viene corrisposta dallistituzione scolastica interessata al sostituto, nella
misura, rispettivamente di quella spettante al capo distituto ovvero nella misura
intera per il docente vicario della istituzione scolastica affidata in reggenza, detratta
la quota del compenso individuale accessorio spettante al sostituto in relazione al
proprio status di docente.
5. Lindennità di cui al presente articolo è assoggettata alle ritenute previste
per i compensi accessori ed è costituita, secondo i sottoelencati parametri, il cui
valore economico è individuato nella tabella B, allegata al presente contratto:
limitatamente alle istituzioni scolastiche con organico di diritto di personale docente superiore a 35 posti, dal parametro connesso con la complessità organizzativa, da moltiplicare per il predetto numero di posti.
6. Lindennità viene erogata in ragione di tanti dodicesimi per quanti sono i
mesi di servizio effettivamente prestati nellanno o situazioni di stato assimilate
al servizio. Per periodi inferiori al mese detta indennità è liquidata in ragione di
1/30 della misura mensile per ciascun giorno compreso nel periodo di servizio. Per i
periodi di servizio prestati in posizioni di stato che comportino la riduzione dello
stipendio lindennità stessa è ridotta nella medesima misura.
7. Alla liquidazione dellindennità in parola provvedono le direzioni provinciali
del Tesoro competenti al pagamento dello stipendio agli interessati per limporto di
cui alla lettera a) del precedente comma 5 e, ove spettanti, le istituzioni scolastiche,
per i parametri di cui alle precedenti lettere b) e c) del medesimo comma 5.
8. Al personale che si trovi nelle posizioni di stato previste dallart.50 del
C.C.N.L. lindennità di direzione viene liquidata, determinando i relativi parametri
economici, in relazione alla situazione esistente presso la scuola di titolarità ovvero,
per il personale senza sede di titolarità, in relazione alla situazione esistente presso
la scuola di ultima titolarità:
I - relativamente allimporto base determinato in misura fissa (lettera a) del precedente comma 5) dalla direzione provinciale del Tesoro competente alla liquidazione degli emolumenti fissi e continuativi;
II - relativamente ai parametri connessi alle particolari tipologie e alla complessità organizzativa e di cui alle lettere b) e c) del precedente comma 5, ove spettanti, dallistituzione scolastica della sede di titolarità ovvero dallultima scuola di titolarità.
9. Lindennità in questione compete, relativamente allimporto in misura
fissa di cui alla lettera a) del precedente comma 5, anche ai capi distituto in
servizio nelle scuole italiane allestero.
10. Per il finanziamento degli oneri derivanti dallerogazione dellindennità
in questione al personale che sostituisce il capo distituto nei casi di sua assenza
o impedimento viene mantenuta, a livello di Amministrazione centrale, una quota dello
stanziamento destinato allindennità di direzione pari al 6,5%, da distribuire alle
scuole da parte dei provveditorati agli studi su richiesta delle scuole stesse.
11. Per il periodo dal 1° gennaio al 31 agosto 1999 continuano ad applicarsi i criteri di
determinazione dellindennità di direzione stabiliti dal contratto decentrato
nazionale sottoscritto il 19 ottobre 1998.
12. Le risorse finanziarie destinate in ragione danno al presente istituto
contrattuale e a quello relativo allindennità di amministrazione, ammontanti a lire
80 miliardi, al lordo degli oneri riflessi, sono previste dal 3° alinea del comma 4
dellart.42 del C.C.N.L., a decorrere dal 1° settembre 1999. A tale finanziamento va
aggiunta la quota utilizzata nel decorso esercizio finanziario 1998 per il pagamento
dellindennità di direzione e di amministrazione, gravante sui capitoli di spesa
attribuiti ai diversi centri di responsabilità del Ministero della Pubblica Istruzione e
una ulteriore quota da trarre a carico dei capitoli di spesa attribuiti ai centri di
responsabilità del Ministero della pubblica istruzione che amministrano gli ordini
scolastici di istruzione classica, scientifica e magistrale, tecnica, professionale e
artistica, relativi al finanziamento degli interventi didattici ed educativi integrativi.
13. Gli oneri relativi allindennità aggiuntiva di direzione di cui allart.21
- comma 3 - del C.C.N.L. , pari a lire 15 miliardi per lanno scolastico 2000-2001,
vengono tratti dallo stanziamento previsto dallart.42 - comma 4 - secondo alinea -
del C.C.N.L. destinato alla copertura degli oneri derivanti dalla modifica degli istituti
contrattuali preesistenti al C.C.N.L. . Limporto lordo tabellare
dellindennità aggiuntiva di direzione è di £.6.000.000 annui. I criteri per
lerogazione di detto emolumento verranno stabiliti successivamente, in sede di
contrattazione integrativa.
14. Le eventuali economie derivanti dallapplicazione del presente istituto
contrattuale confluiscono nel fondo dellistituzione scolastica.
Art. 34
Indennità di amministrazione
1. Il C.C.N.L., allart.35, prevede che ai direttori amministrativi
dei conservatori di musica e delle accademie e ai responsabili amministrativi delle scuole
ed istituti di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative spetta, una indennità
accessoria di amministrazione.
2. Nei Conservatori e nelle Accademie, in cui siano presenti due direttori amministrativi,
a quello senza responsabilità di firma lindennità di amministrazione è
corrisposta nella misura del 50% di quella spettante al direttore amministrativo con
responsabilità di firma. Al responsabile amministrativo dei Conservatori e delle
Accademie lindennità in questione è corrisposta nella misura del 50% di quella
spettante al direttore amministrativo senza responsabilità di firma.
3. Nel caso in cui il personale di cui sopra si trovi in posizione di stato implicante il
mancato esercizio della funzione, lindennità di amministrazione viene corrisposta,
per lo stesso periodo, anche al personale ATA che lo sostituisca ai sensi della normativa
vigente, detratto limporto del compenso individuale accessorio spettante al
sostituto nella sua qualità di personale non docente.
4. Lindennità di cui al presente articolo viene erogata, con i medesimi criteri e
modalità già previste per lindennità di direzione a favore dei capi
distituto dal precedente art.33, nelle misure individuate nella tabella C
allegata al presente contratto.
5. Le risorse finanziarie destinate in ragione danno, a decorrere dal 1° settembre
1999, al presente istituto contrattuale sono quota parte di quelle individuate nel comma
12 del precedente art.33.
6. Le eventuali economie derivanti dallapplicazione del presente istituto
contrattuale confluiscono nel fondo dellistituzione scolastica.