Contratto Collettivo Nazionale Integrativo
COMPARTO SCUOLA
ANNI 1998-2001
Progetti speciali
Art. 35
Snellimento burocratico - Libretto personale informatizzato
1. In attuazione dellart.17 del C.C.N.L. 26.5.1999 le parti concordano i criteri
per lattivazione di un progetto nazionale volto alla istituzione di un libretto
personale informatizzato aggiornabile.
2. Listituzione del libretto consente di acquisire un quadro compiuto delle
competenze professionali, dei titoli di studio e di aggiornamento, dei percorsi
professionali e di disporre degli elementi necessari per una tempestiva emissione dei
provvedimenti di stato giuridico ed economico, al fine di eliminare larretrato
esistente.
Il libretto conterrà di ogni persona:
Il libretto informatizzato può essere utilizzato come dichiarazione sostitutiva ai
sensi dellart.3, primo comma, della legge 4 gennaio 1968, n.15, come modificato dallart.3,
comma 2, della legge 15 maggio 1997, n.127.
Dallinizio dellanno 2000 tutte le procedure relative al personale faranno
esclusivo riferimento ai dati contenuti nel libretto.
Per il personale di nuova assunzione, il libretto viene compilato e consegnato al momento
della stipula del contratto individuale.
3. Lindividuazione delle unità di personale è effettuata sulla base dei seguenti
elementi:
4. Lavvio della procedura è prevista con linizio dellanno 2000,
compatibilmente con la disponibilità di risorse specifiche. In relazione alla natura,
alla complessità e alla quantità degli adempimenti richiesti, il progetto può
articolarsi in più fasi con scadenze temporanee precise che saranno monitorate e valutate
dallamministrazione dandone informazione alle Organizzazioni sindacali firmatarie
del contratto.
Le procedure informatizzate, che terranno conto di una modellistica da definire entro il
30 novembre e sulla quale si attiverà il confronto con le OO.SS. firmatarie, saranno
predisposte dal CED.
5. La valutazione della produttività e dei risultati si basa sullentità, frequenza
e qualità della prestazione attraverso la fissazione di un metro di misura di ampiezza
variabile a seconda della complessità dellattività al fine di raggiungere lobiettivo
prefissato nei tempi stabiliti.
Art. 36
Monitoraggio e recupero degli arretrati relativi ai provvedimenti di stato giuridico ed
economico
1. Dallinizio dellanno scolastico 1999/2000 da parte dellAmministrazione
Centrale sarà avviata unattività di rilevazione delle pratiche di stato giuridico
ed economico da definire, attraverso una scheda che prevederà una serie di dati di
dettaglio. Lattività di rilevazione dovrà concludersi entro il primo trimestre
dellanno 2000. Conclusa la fase della rilevazione il Ministero e le OO.SS.
concordano i criteri e le modalità di attuazione del progetto.
2. Nelle istituzioni scolastiche individuate opereranno nuclei operativi costituiti con
priorità da personale in soprannumero, tenendo conto anche degli elementi specificati nel
punto 3 del precedente art.35. Per la complessità della natura dei provvedimenti da
produrre, saranno organizzati specifici corsi di formazione.
3. Con riguardo alleffettiva consistenza dellarretrato e delle unità di
personale disponibili verranno pianificate le attività di produzione dei provvedimenti,
emessi, con le procedure automatizzate in esercizio.
Norme di area
Docenti
Art. 37
Funzioni Strumentali al Piano dellOfferta Formativa
1. Per contribuire alla realizzazione delle finalità della scuola dell'autonomia e per
valorizzare la professionalità e l'impegno aggiuntivo degli insegnanti a ciascuna
istituzione scolastica dimensionata secondo i parametri contenuti nel D.P.R.18 giugno 1998
n.233, sono assegnate risorse finanziarie per il conferimento di quattro funzioni
obiettivo, da scegliere nelle aree previste dall'art.28, comma 1, del C.C.N.L. e da
retribuire con una somma di £.3.000.000 annui lordi ciascuna, da corrispondere in unica
soluzione entro il 30 giugno di ogni anno e, comunque, non oltre il 31 agosto.
Agli insegnanti con rapporto di lavoro a tempo parziale o autorizzato allo svolgimento
della libera professione non possono essere assegnate funzioni-obiettivo.
Il piano di ripartizione delle risorse residue da ridistribuire, ivi incluse le
istituzioni scolastiche italiane allestero, viene predisposto dal Ministero della
pubblica istruzione dintesa con le OO.SS. firmatarie del presente contratto.
2. Il numero complessivo di funzioni da assegnare risulterà dalla suddivisione delle
risorse specifiche previste dal contratto nazionale per la retribuzione annua su indicata.
Nel numero delle funzioni-obiettivo assegnate ad ogni istituzione scolastica, a norma del
comma 1, è compresa la funzione di collaboratore vicario del capo di istituto, la cui
scelta e modalità di svolgimento delle competenze avvengono secondo le disposizioni
vigenti.
Alle istituzioni scolastiche non ancora dimensionate all'atto della applicazione del
presente contratto vengono assegnate tre sole funzioni obiettivo.
Alle Accademie e ai Conservatori di musica sono assegnate risorse per il conferimento di 2
o 3 funzioni-obiettivo se il numero degli insegnanti in servizio con contratto di lavoro a
tempo indeterminato raggiunge le 50 unità o più di 50.
Alle scuole con annesso Convitto e ai Convitti Nazionali ed Educandati sono assegnate
risorse per 1 o 2 funzioni obiettivo da destinare al personale educativo, a seconda che il
numero delle persone in servizio sia fino a 20 o superiore a 20. Per l'assegnazione delle
funzioni obiettivo ai docenti delle scuole annesse ai Convitti ed Educandati predetti le
scuole medesime sono considerate come un'unica istituzione. Alle predette istituzioni sono
assegnate complessivamente 3 o 4 funzioni obiettivo, se le scuole annesse appartengono ai
settori materna, elementare e media o includano anche scuole secondarie di secondo grado.
A ciascuna istituzione scolastica italiana allestero sono assegnate
funzioni-obiettivo secondo modalità da definire in sede di contrattazione integrativa
nazionale presso il Ministero degli affari esteri, dopo la ripartizione di cui allultimo
periodo del presente comma.
Le disponibilità residue sono utilizzate per rafforzare, con ulteriori unità per scuola
e secondo l'ordine di seguito espresso, le funzioni strumentali delle scuole ed istituti
secondari in cui siano in servizio più di 80 insegnanti e dei circoli didattici con più
di 800 alunni, delle istituzioni scolastiche verticalizzate e degli istituti aggregati,
delle scuole dove sono in funzione corsi di educazione degli adulti o corsi di formazione
integrata, corsi serali o corsi presso gli ospedali e le carceri.
3. Il collegio dei docenti, nel mese di settembre prima dell'inizio delle lezioni,
identifica nell'ambito del P.O.F. le funzioni-obiettivo riferite alle aree previste dallart.28
del C.C.N.L., definendo, altresì, contestualmente, le competenze e i requisiti
professionali necessari per l'accesso a ciascuna delle funzioni medesime. Il collegio dei
docenti, ferma restando la propria autonomia organizzativa, può avvalersi di una
commissione nominata al suo interno. Successivamente i docenti che ne hanno interesse
presentano la domanda.
Nelle scuole verticalizzate e negli istituti aggregati le decisioni sono adottate dal
collegio dei docenti unitario; nei circoli didattici con sezioni di scuola materna statale
le decisioni sono adottate dai collegi in seduta congiunta.; nelle istituzioni scolastiche
poste a coordinamento dellattività dei centri territoriali le decisioni sono prese
congiuntamente con linsieme dei docenti EDA in servizio nel centro.
Nelle Accademie e nei Conservatori tali operazioni avvengono entro la fine del mese di
novembre.
4. Nell'allegato n.3 al presente contratto si indicano, per ciascuna delle aree di cui al
comma precedente, a titolo esemplificativo e salva ogni autonoma decisione del collegio
dei docenti, alcune funzioni-obiettivo da conferire per incarico, salvo quanto previsto
dal successivo comma 7.
5. Il collegio dei docenti, entro 15 giorni dallinizio delle lezioni, con motivata
deliberazione designa i docenti cui assegnare le funzioni obiettivo tra coloro che ne
abbiano fatto domanda ed abbiano dichiarato la loro disponibilità a frequentare
specifiche iniziative di formazione in servizio di cui allart.17 del presente
contratto. La dichiarata disponibilità a permanere nella stessa scuola per lintera
durata dellincarico costituisce titolo preferenziale. Per l'a.s.1999-2000 i termini
su indicati sono prorogati di 30 giorni.
Le proposte sono formulate sulla base dello stato di servizio e valutando, in particolare,
gli incarichi ricoperti e i relativi risultati, le esperienze e i progetti significativi
anche di innovazione didattica realizzati nel corso dell'attività professionale, i titoli
e le competenze coerenti con l'incarico da attribuire.
A regime costituisce elemento fondamentale della individuazione delle competenze per
l'accesso alle funzioni la partecipazione ai corsi di formazione, attivati
dall'amministrazione scolastica ai sensi dellart.28 del C.C.N.L.. La partecipazione
ai corsi costituisce uno specifico credito. La predetta attività di formazione sarà
anche oggetto di particolare verifica e valutazione da parte dell'Osservatorio di cui allart.14
del C.C.N.L..
Il lavoro istruttorio e le decisioni del collegio dei docenti non devono in nessun caso
concludersi con l'assegnazione di punteggi né con la formazione di graduatorie, dovendo
la scelta basarsi, su adeguata motivazione.
6. A conclusione di ciascun anno scolastico, in sede di verifica delle attività del
P.O.F. e comunque non oltre il mese di giugno, il collegio dei docenti, sulla base di una
relazione redatta da ciascun insegnante incaricato della funzione e delle indicazioni
circa il regolare svolgimento dell'incarico fornite dal capo di istituto, esprime una
valutazione ai fini dell'eventuale conferma degli incarichi medesimi per gli anni
scolastici successivi.
Art. 38
Trattamento economico connesso allo sviluppo della professione docente
1. Le norme contenute nel presente articolo, in attuazione dell'art.29 del C.C.N.L. e al fine di introdurre nello stato giuridico ed economico dei docenti, in aggiunta alla progressione ordinaria di carriera prevista dall'art.16 del C.C.N.L., l'opportunità di una dinamica professionale e retributiva, che sia in grado di valorizzare la professionalità acquisita in particolare con l'attività di insegnamento, stabiliscono:
Il presente articolo disciplina la prima applicazione dell'art.29 citato ed è
finalizzato alla prospettiva di offrire la maggiorazione retributiva potenzialmente -
sulla base di una verifica selettiva - a tutto il personale docente di ruolo in possesso
dei prescritti requisiti.
Le procedure di selezione che si svolgeranno dopo la prima applicazione del presente
accordo, sulla base delle disposizioni contenute nel capitolo sulla formazione, potranno
prevedere, a norma del citato art.29, comma 2, lett.c, specifici momenti formativi a
favore dei candidati che si affiancano ai corsi di formazione e di aggiornamento per gli
insegnanti finalizzati in via ordinaria al rafforzamento delle competenze professionali e
della capacità di relazione.
2. Le risorse stanziate dal C.C.N.L. consentono nella fase di prima applicazione del nuovo
istituto retributivo di assegnare un trattamento economico accessorio corrispondente ad
una maggiorazione pari a £.6.000.000 annui lordi ad almeno 150.000 docenti con contratto
a tempo indeterminato con 10 anni di effettivo servizio di insegnamento dalla nomina in
ruolo alla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla
procedura di selezione di cui ai successivi commi 5 e 6.
3. Sulla base della distribuzione degli insegnanti con i prescritti requisiti sul
territorio nazionale e della loro appartenenza ad aree disciplinari della scuola
secondaria e ai posti di scuola materna ed elementare, la ripartizione delle risorse
disponibili sarà effettuata dal Ministero a favore dei provveditori agli studi
suddividendo tra di essi le almeno 150.000 quote in proporzione al 20% complessivo degli
insegnanti con contratto di lavoro a t. i. in servizio in ciascuna provincia al 31
dicembre 1999.
4. Una volta ottenuta la dotazione di competenza il provveditore agli studi, sentite le
OO.SS. firmatarie del C.C.N.L., ripartisce le quote rispettivamente tra i settori della
scuola materna, della scuola elementare, della scuola secondaria di primo grado, della
scuola secondaria di secondo grado, rispettando la percentuale del 20% dei docenti con
contratto a tempo indeterminato in servizio nelle scuole dei predetti settori. Nella
scuola secondaria di primo e secondo grado la dotazione è ulteriormente e
proporzionalmente divisa tra le due seguenti aree omogenee:
Gli insegnanti in servizio nelle scuole italiane allestero partecipano alla
selezione nel contingente assegnato al settore scolastico di appartenenza.
5. La maggiorazione retributiva è assegnata ai docenti che, nel limite delle risorse
attribuite e ripartite con i criteri illustrati nel presente articolo, abbiano superato
una procedura concorsuale selettiva che sarà indetta entro il 15 novembre 1999 con
ordinanza del Ministero della pubblica istruzione e che si svolgerà per gruppi di scuole
tra di loro accorpate. Detta procedura, alla quale saranno ammessi a partecipare su
domanda presentata presso la scuola di titolarità gli insegnanti delle scuole statali di
ogni ordine e grado, in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato da almeno
dieci anni dalla nomina in ruolo, si svolgerà secondo le modalità di cui ai commi
successivi.
Il sistema di selezione sarà fondato sulla trasparenza delle varie fasi e detterà la
disciplina per la trattazione dell'eventuale contenzioso.
Il beneficio economico sarà corrisposto mensilmente dalla data indicata dell'1.1.2001.
6. La procedura di selezione si articola in tre fasi. La prima fase riguarda il curricolo
professionale, che la commissione valuta a seguito della illustrazione e discussione da
parte del candidato. La seconda fase consiste nello svolgimento di una prova strutturata
nazionale, predisposta dal Ministro che si avvale delle necessarie competenze
tecnico-scientifiche nel campo della valutazione. Essa è volta allaccertamento
delle competenze metodologico-pedagogico-didattiche, anche in connessione ai processi di
innovazione, e dellaggiornamento professionale relativo alle discipline di
insegnamento. La terza fase si svolge mediante una verifica in situazione alla presenza in
aula degli alunni e della commissione giudicatrice. Su richiesta del candidato e in
alternativa alla verifica in situazione la commissione assegna al candidato stesso la
trattazione di una unità didattica destinata agli alunni. I contenuti della prova della
seconda fase saranno definiti dal Ministro della pubblica istruzione sentito il CNPI,
entro il 15 ottobre 1999.
7. Il curricolo professionale e culturale del candidato deve mettere in evidenza gli
aspetti fondamentali delle competenze professionali previste dall'art.23 del C.C.N.L., con
particolare riguardo alle esperienze maturate e al percorso formativo e culturale seguito
e deve consentire una valutazione dell'area relazionale. Esso è redatto in modo omogeneo
sulla base di una griglia strutturata predisposta dal Ministro della p.i. nella quale, per
costruire gli elementi di giudizio cennati, sarà fatta rilevare l'efficacia dell'azione
educativa e didattica del candidato, l'attività di aggiornamento alla quale egli abbia
partecipato, il ruolo svolto nelle iniziative di sperimentazione, la collaborazione con
altri docenti e con gli organi della scuola, i rapporti con le famiglie degli alunni, le
attività speciali svolte nell'ambito scolastico. Il curricolo è validato dal comitato di
valutazione del servizio degli insegnanti di cui all'art.11 del T.U. approvato col decreto
legislativo 297/1994.
8. Il curricolo professionale, la prova strutturata predisposta dal Ministro e le
risultanze della verifica in situazione o della trattazione alternativa dellunità
didattica destinata agli alunni concorrono rispettivamente per il 25%, per il 25% e per il
50%alla formulazione del giudizio e all'assegnazione del punteggio complessivo da parte
della commissione ai singoli candidati, a ciascuno dei quali alla fine della terza fase
della selezione devono essere comunicati i punteggi parziali e finale ottenuti sulla base
delle attività previste dalla procedura di selezione medesima.
9. Alla conclusione della procedura di selezione ciascuna commissione sulla base dei
punteggi assegnati redige l'elenco alfabetico dei docenti cui assegnare le maggiorazioni
di retribuzione accessoria, in numero corrispondente a quello assegnato al territorio di
competenza della commissione. Detto elenco è pubblicato all'albo della sede scolastica o
ufficio indicato dal provveditore agli studi.
10. Le commissioni giudicatrici in ogni provincia sono costituite secondo criteri definiti
dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il CNPI, entro il 31 ottobre 1999. A
ciascuna commissione è assegnato uno dei gruppi di scuole formati per lo svolgimento
della selezione, come stabilito nel precedente comma 5, e il relativo contingente di
maggiorazioni retributive.
Saranno previste forme di coordinamento delle commissioni per assicurare unità di
indirizzo e di applicazione dei criteri di valutazione.
I componenti delle commissioni, prima di assumere le funzioni, devono frequentare un corso
organizzato dal Ministero della pubblica istruzione, finalizzato a far loro prendere
cognizione dell'istituto contrattuale della maggiorazione retributiva accessoria,
disciplinato dall'art.29 del C.C.N.L. e dal presente contratto integrativo, e a dare
omogeneità al lavoro loro assegnato.
11. Al personale docente delle Accademie e dei Conservatori di musica, agli educatori dei
Convitti e degli Educandati, in possesso dei requisiti stabiliti dal comma 2 saranno
attribuite le maggiorazioni retributive accessorie previste dal presente articolo, secondo
modalità di ripartizione analoghe a quelle disciplinate dal comma 3. Saranno stabiliti
particolari contenuti del curricolo del personale stesso, che terranno conto della
specificità del profilo professionale di detto personale.
12. Le modalità di valutazione periodiche necessarie per conservare il diritto alla
maggiorazione anche nelle posizioni stipendiali successive saranno stabilite con apposito
accordo tra le parti firmatarie del presente contratto entro la scadenza del primo anno di
applicazione dell'istituto.
13. Le spese per lo svolgimento delle procedure di selezione e per lerogazione di
compensi destinati ai componenti delle commissioni costituite a norma del precedente comma
10 sono a carico delle disponibilità finanziarie destinate nellanno 1999 dal
C.C.N.L. allistituto previsto dallart.29 del C.C.N.L. medesimo, salvo quanto
necessario per il pagamento della maggiorazione di retribuzione accessoria di cui al comma
2.
Art. 39
Personale docente avente diritto alla mensa gratuita
1. Tenuto conto di quanto disposto dall'art.46 del C.C.N.L. l'amministrazione si
impegna ad effettuare un monitoraggio dell'entità della fruizione della mensa gratuita da
parte del personale avente titolo, portando a conoscenza delle OO.SS. firmatarie del
C.C.N.L. i risultati della rilevazione.
2. Qualora risultino economie di spesa rispetto allo stanziamento di bilancio previsto
dall'articolo 3 della legge 14 gennaio 1998, n. 4, viene valutata d'intesa con le OO.SS.
firmatarie, l'opportunità di rideterminare le categorie di personale docente a cui
riconoscere la gratuità della mensa scolastica.
3.Con apposita circolare il Ministero della pubblica istruzione comunicherà agli Enti
erogatori del servizio le modalità ed i tempi di attribuzione agli stessi delle relative
provvidenze economiche di spettanza.
Capi d'Istituto
Art. 40
Conferimento di incarichi ai capi d'istituto
1. LAmministrazione scolastica può conferire ai capi di istituto secondo criteri di economicità, di trasparenza, di razionalità e di efficienza i seguenti incarichi temporanei e/o a termine:
Nel conferire tali incarichi lAmministrazione tiene conto:
2. L'amministrazione, con atto motivato, individua il capo d'istituto affidatario dellincarico
in applicazione dei criteri di cui al precedente comma.
3. L'incarico affidato deve indicare la specificazione delloggetto, del luogo di
svolgimento, della sua prevedibile durata e del compenso, che è a carico dellAmministrazione
che conferisce lincarico.
4. I criteri e gli orientamenti a cui si atterrà lAmministrazione nel conferire gli
incarichi saranno oggetto di informazione preventiva alle OO.SS. firmatarie del C.C.N.L..
5. Presso lamministrazione scolastica periferica nelle sue articolazioni
territoriali è tenuto un elenco, aggiornato fino al mese precedente, di tutti gli
incarichi affidati dallamministrazione scolastica. L'organo dell'amministrazione
scolastica che affidi incarichi di cui al comma 1 è tenuto a darne comunicazione entro
quindici giorni dall'affidamento stesso allamministrazione scolastica regionale nel
cui ambito è la sede di servizio del capo d'istituto interessato. Dellelenco
possono prendere visione in ogni momento tutti i capi d'istituto con vincolo di
riservatezza, fatti salvi i poteri e le facoltà previsti dalla L.7 agosto 1990. n.241 ed
in ogni caso nel rispetto della L. 31 dicembre 1996, n.675 e del D.Lgs.11 maggio 1999,
n.135.
6. Sono esclusi dal campo di applicazione della presente disposizione gli incarichi
conferiti ai capi distituto da soggetti diversi dallamministrazione
scolastica, il cui conferimento è disciplinato in riferimento al regime autorizzatorio
dallart.58 del D.Lgs.3 febbraio 1993, n.29 e successive modificazioni ed
integrazioni.
Art. 41
Valutazione dei Capi d'Istituto
1. E istituito presso ciascun Ufficio Scolastico Regionale un nucleo di
valutazione delle attività dei capi di istituto, presieduto dal Sovrintendente scolastico
o da un dirigente da lui delegato. Il nucleo è composto da un ispettore tecnico e da un
esperto, anche esterno, in tecniche di valutazione e controllo di gestione, con esperienza
maturata preferibilmente nel settore scolastico o pubblico.
Tutti i componenti del nucleo sono designati dal Sovrintendente scolastico.
Qualora il numero dei capi di istituto da valutare sia superiore alle 80 unità il
Sovrintendente scolastico designa, seguendo le medesime modalità di scelta, altri tre
componenti per ogni gruppo di 80.
In tal caso il Sovrintendente scolastico assicura il coordinamento di tutti i nuclei
costituiti e viene sostituito nel nucleo originario da altro dirigente.
Per i componenti interni all'amministrazione scolastica la partecipazione all'attività
del nucleo costituisce attività istituzionale rientrante nei doveri d'ufficio.
2. Il Ministro della pubblica istruzione, entro 60 giorni dalla firma del presente
contratto, stabilisce, sentite le OO.SS. firmatarie, i criteri da adottare per la
valutazione e i relativi punteggi. Criteri e punteggi saranno resi noti e pubblicizzati.
Nellambito delle direttive generali saranno indicati altresì le forme e le
modalità per lattivazione di iniziative di formazione dei componenti i nuclei di
valutazione.
3. Nel valutare l'attività dei capi di istituto, i nuclei dovranno tenere conto del
contesto socio-economico in cui opera il capo distituto e dei risultati dei processi
attivati per il raggiungimento degli obiettivi definiti dalla scuola nellambito del
piano dellofferta formativa. I nuclei dovranno considerare i processi promossi dal
Capo distituto in ordine a:
Con riferimento ai capi di istituto che svolgono attività lavorativa nellAmministrazione
della pubblica istruzione, i nuclei valutano i risultati ottenuti in relazione ai compiti
affidati, e ai contesti organizzativi in cui operano, tenendo conto della qualità dei
progetti e dei processi attivati in relazione al miglioramento del sistema scolastico e
allattuazione dellautonomia.
4. Ai fini di cui al precedente comma 3 i nuclei stessi potranno richiedere al capo distituto
ogni utile informazione oralmente o per iscritto ed effettuare anche verifiche dirette
nelle istituzioni interessate.
5. In prima applicazione la valutazione di cui al precedente primo comma, che di norma ha
cadenza annuale, é effettuata entro l'anno scolastico 1999-2000.
6. Prima di procedere a formalizzare una valutazione non positiva, i nuclei di cui al
primo comma acquisiscono in contraddittorio le deduzioni del dirigente scolastico
interessato, il quale potrà essere assistito da un rappresentante dell'organizzazione
sindacale cui egli aderisce o comunque conferisce mandato e/o da un legale di sua fiducia.
7. Sulla base dei criteri di cui al comma 3, i nuclei individuano tra coloro che sono
stati valutati positivamente, i capi di istituto ai quali potrà essere attribuita una
retribuzione aggiuntiva, secondo le risorse assegnate a livello regionale. I
sovrintendenti scolastici attribuiranno la stessa indennità nella misura di £.6.000.000
annui a 2.000 capi di istituto in servizio presso istituzioni scolastiche con contratto a
tempo indeterminato. Lindennità è attribuita in una unica soluzione al termine
dellanno scolastico di riferimento.
8. Nel caso di esito negativo della valutazione, l'eventuale azione giurisdizionale del
capo distituto è condizionata al tentativo obbligatorio di conciliazione di cui allart.69
del D.Lgs.n.29/93 e successive modificazioni ed integrazioni.
9. A partire dall'anno scolastico 1999-2000, sono aboliti i rapporti informativi e i
giudizi complessivi annuali.
Art. 42
Mobilità dei capi distituto
1. Nella fase transitoria in cui non si sono ancora conclusi i procedimenti per linquadramento
nella dirigenza scolastica dei Capi d'istituto ai sensi dell'art.21 della legge n. 59/97,
si prevede la mobilità territoriale nell'ambito della scuola elementare e secondaria di
primo grado e istituti comprensivi e nellambito della scuola secondaria di secondo
grado. In tale fase si darà la precedenza al personale già titolare in istituzione
scolastica corrispondente a quella richiesta. Sulle sedi rimaste eventualmente da
assegnare dopo lapplicazione dei criteri precedentemente indicati, si procede ai
passaggi dall'una allaltra fascia riconoscendo come requisito di precedenza labilitazione
per uno degli insegnamenti dellistruzione secondaria superiore. In mancanza di
personale abilitato, aspirante al passaggio, sarà considerata sufficiente una laurea che
dà accesso ad almeno uno degli insegnamenti impartiti negli istituti secondari superiori.
Il possesso della laurea è titolo sufficiente per il passaggio dalla scuola secondaria di
secondo grado alla scuola elementare o secondaria di primo grado.
2. La contrattazione decentrata nazionale annuale sarà improntata ai seguenti principi e
criteri generali :
3. Nella prima contrattazione decentrata nazionale annuale verranno definiti gli
effetti dei crediti professionali, acquisiti a conclusione dei corsi di formazione per lattribuzione
della qualifica dirigenziale, ai fini della mobilità.
4. Il Ministro della Pubblica Istruzione può disporre trasferimenti o utilizzazione dei
capi di istituti interessati anche in altra provincia in deroga alle disposizioni vigenti
in materia di mobilità e utilizzazione per eccezionali motivi di ordine pubblico e di
sicurezza personale su richiesta delle competenti autorità.
5. Per quanto non diversamente previsto nel presente articolo sono confermate le
disposizioni relative alla mobilità dufficio del contratto collettivo decentrato
nazionale del 20.1.1999.
Art.43
Sviluppo professionale
1. Nella sequenza contrattuale da concludere entro il 30 marzo 2000 sono determinati gli effetti dei crediti professionali, acquisiti a conclusione dei corsi di formazione per lattribuzione della qualifica dirigenziale, ai fini dello sviluppo professionale.
Personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario
Art. 44
Sistema della formazione
1. Il sistema della formazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario è articolato su quattro tipologie di percorsi formativi:
2. Il quadro sopra definito si delinea quale sistema flessibile ed integrato di
formazione che prevede lacquisizione di crediti formativi da parte del personale. A
tal fine i corsi si concludono con una valutazione individuale dei risultati e il rilascio
di un attestato che può essere speso come credito formativo e professionale valutabile
negli ulteriori percorsi formativi (rivolti al personale delle aree A B e C) ovvero, per
il personale della area D, per particolari incarichi aggiuntivi. La partecipazione ai
corsi è prevista a domanda degli interessati. Annualmente saranno definiti le tipologie,
il numero dei corsi attivati a livello provinciale ed il numero di persone, suddiviso per
aree e profili, ammesso a partecipare.
3. LAmministrazione scolastica, con le risorse finanziarie annualmente disponibili,
organizza in via prioritaria:
4. Ai sensi dellart.13, comma 4, del C.C.N.L. il personale che partecipa ai corsi
di formazione organizzati dallAmministrazione a livello centrale o periferico o
dalle istituzioni scolastiche è considerato in servizio a tutti gli effetti. Le attività
di formazione saranno realizzate secondo criteri di flessibilità organizzativa per
garantire lassolvimento della frequenza dei corsi..
5. I corsi di formazione sono organizzati normalmente su base provinciale. Lorganizzazione
è affidata allAmministrazione centrale della Pubblica Istruzione che a tal fine si
avvale degli Uffici scolastici periferici e delle Istituzioni scolastiche; relativamente
alle Accademie e ai Conservatori di musica le funzioni e i compiti dellAmministrazione
Centrale e degli Uffici periferici sono interamente esercitati dallIspettorato per lIstruzione
Artistica.
6. I corsi sono strutturati per moduli che possono essere a loro volta articolati in
sottomoduli al fine di rendere il sistema didattico flessibile e correlato a momenti di
autoformazione, formazione in situazione e formazione a distanza, questultima
attuata anche con materiali multimediali e con tecnologie di rete e video conferenze.
Per la realizzazione dei corsi si terrà anche presente quanto previsto in materia di
formazione dal presente contratto.
Art. 45
Aggiornamento
1. Laggiornamento è finalizzato a migliorare la qualità professionale del personale per realizzare le esigenze connesse al regime dellautonomia della scuola così come delineata dalla normativa vigente. LOsservatorio di cui allart.12 del C.C.N.L. individua, eventuali ulteriori attività di aggiornamento oltre a quelle concernenti le tematiche di cui allallegato 4 al presente articolo. I corsi di aggiornamento hanno una durata tra le 20 e le 40 ore in relazione ai diversi profili professionali.
Art. 46
Formazione Specialistica
1. Per lattribuzione di funzioni aggiuntive di cui al successivo art.50 sono
attivati adeguati percorsi di formazione.
2. I corsi si concludono con una valutazione finale individuale volta a verificare la
professionalità acquisita per lassunzione di specifiche responsabilità .
3. I corsi hanno durata prevista tra le 40 e le 80 ore in relazione ai profili. Sono
attivati a livello provinciale con la previsione di formare, annualmente, almeno una
persona per ogni istituzione scolastica per ciascuna delle funzioni descritte nellallegato
6 in base ad un ordine di priorità stabilito dalle graduatorie di cui allallegato
7.
Art. 47
Formazione finalizzata alla mobilità professionale
allinterno dellarea
1. Ai fini della formazione connessa ai passaggi allinterno della medesima area
ai sensi dellart.32 lett. B del C.C.N.L., sono attivate iniziative finalizzate ad
una riqualificazione del personale mirata a far fronte alle esigenze di specifiche
competenze o di nuovi profili professionali emergenti dallattuazione dallautonomia
scolastica. Analoghe iniziative sono rivolte alla riconversione professionale del
personale appartenente a profili con esubero di addetti finalizzate alla acquisizione
delle specifiche competenze del profilo cui saranno trasferiti. I corsi hanno una durata
prevista tra le 40 e le 80 ore in relazione ai profili ed alle aree previste dalla tab. C
allegata al C.C.N.L..
2. I corsi sono attivati a livello provinciale, prioritariamente con la finalità di
riassorbire il soprannumero. A questa tipologia di corsi il personale che non appartiene a
profili con situazione di esubero è ammesso in subordine a coloro che si ritrovino in un
profilo professionale con soprannumero.
Art. 48
Formazione finalizzata al passaggio ad aree superiori
1. Nel quadro normativo definito dal decreto legislativo n.29 del 3 febbraio 1993 e
successive integrazioni e modificazioni, dalla legge n.124 del 3 maggio 1999 e dal
C.C.N.L. .sono attivati percorsi formativi con procedure selettive per il passaggio dal
profilo di unarea a un profilo di area superiore.
2. Il personale che consegue lidoneità per il passaggio dallarea A) allarea
B) e dallarea B) allarea C) viene periodicamente integrato nelle graduatorie
di cui allart.6, comma 10 della legge n.124 del 3 maggio 1999. Una quota del 40% -
per il passaggio dallarea A) allarea B) - e del 30% - per il passaggio dallarea
B) allarea C) - dei posti disponibili annualmente nelle singole dotazioni è
conferita tramite lo scorrimento delle citate graduatorie permanenti di cui allart.6,
comma 9, punto 1 e comma 10 della legge n.124/99.
3. I percorsi formativi sono attivati, di norma, con periodicità quadriennale per un
numero di posti doppio rispetto a quelli annualmente disponibili, dagli Uffici dellamministrazione
scolastica periferica in conformità di disposizioni emanate dal Ministero della pubblica
istruzione sulla base della contrattazione integrativa annuale e della conseguente
direttiva ministeriale, previa informazione alle OO.SS.
4. Può partecipare il personale in possesso dei titoli di studio previsti per il profilo
professionale di destinazione e il personale in possesso del titolo di studio stabilito
dalla tabella B) del C.C.N.L. per laccesso al profilo di appartenenza o comunque in
possesso del titolo che ha dato accesso al medesimo profilo e dellanzianità di
almeno cinque anni di effettivo servizio nellarea di appartenenza.
5. Laccesso a tutti i percorsi formativi previsti da presente articolo avviene
previo superamento di prova selettiva , da somministrare tramite test, integrata dalla
valutazione dei titoli di studio, di servizio e professionali posseduti.
6. I percorsi formativi per il passaggio dallarea A e larea B (distinte per
profili di cui alla tabella C allegata al C.C.N.L.) hanno la durata di almeno 60 ore.
I percorsi formativi per il passaggio dall'area B) allarea C) (distinte per profili)
hanno la durata di almeno 80 ore.
La procedura selettiva finale di entrambi i percorsi formativi consiste nel superamento di
una prova scritta, strutturata in una serie di test, e di un colloquio integrati dalla
valutazione del punteggio riportato nella prova selettiva daccesso e dalla
valutazione dei titoli di studio, di servizio e professionali già considerati ai fini
della preselezione.
7. Laccesso allarea D, è riservato per il del 30% dei posti disponibili. Ha
titolo di accesso ai percorsi formativi il personale di ruolo dellarea C) e del
profilo di assistente amministrativo, solo verso il profilo di direttore dei servizi
generali ed amministrativi, in possesso dei rispettivi titoli richiesti al comma 4 del
presente articolo. La procedura selettiva finale consiste nel superamento di una prova
scritta strutturata in serie di test e da un colloquio integrati dalla valutazione del
punteggio riportato nella prova selettiva daccesso e dalla valutazione dei titoli di
studio, di servizio e professionali già considerati ai fini della preselezione
8. I percorsi formativi con procedure selettive finalizzati al passaggio allarea D)
avranno la durata di almeno 120 ore. Le suddette procedure di formazione saranno attivate
su base territoriale provinciale o regionale.
9. Ai sensi dellart.37, comma 2 del C.C.N.L. sono portate a compimento tutte le
procedure selettive o concorsuali indette per la copertura di posti vacanti in corso
ovvero già programmate, in base alle vigenti disposizioni per la.s.1999/2000
10. Fino a quando non sono effettuati i percorsi formativi previsti dal presente articolo
i posti disponibili annualmente dellarea B e dellarea C di cui
alla tabella C allegata al C.C.N.L. , è conferita tramite lo scorrimento della
graduatoria dei concorsi riservati trasformata in permanente di cui allart.6, comma
9, punto 1 della legge n. 124/99.
Art. 49
Corsi di formazione per il conferimento del profilo di direttore dei servizi generali ed
amministrativi
1. Il presente articolo disciplina i corsi di formazione, di cui allart.34, commi
2 e 3 del C.C.N.L. .
2. I corsi di formazione hanno lobiettivo di favorire lacquisizione ed il
consolidamento delle competenze e delle professionalità necessarie per garantire lesercizio
di attività lavorative di notevole complessità ed aventi rilevanza esterna previste dal
profilo del direttore dei servizi generali ed amministrativi.
3. I corsi organizzati per moduli, comprendono attività daula e attività in
situazione con modalità di autoformazione assistita e formazione a distanza, questultima
attuata anche con materiali multimediali e con tecnologie di rete e di video conferenze.
4. Ciascun corso ha una durata complessiva di 100 ore e i relativi contenuti sono indicati
nellallegato 5 al presente contratto.
5. Il personale che ha svolto effettivo servizio almeno decennale negli istituti secondari
superiori e nelle istituzioni educative già dotati di personalità giuridica e di
autonomia amministrativo-contabile, in qualità di responsabile amministrativo,
coordinatore amministrativo o segretario ragioniere economo, può usufruire di un credito
formativo. Usufruisce inoltre di crediti formativi il personale in possesso di titoli
culturali e professionali. I criteri per lindividuazione degli anzidetti crediti
sono definiti dal comitato tecnico nazionale di cui al comma 14 del presente articolo.
6. Ogni corso di formazione prevede momenti di verifica in itinere attraverso la
somministrazione di test . Al termine viene effettuata una valutazione finale realizzata
attraverso un colloquio individuale con i corsisti.
7. I corsi di formazione si svolgono nella.s.1999/2000 e vi partecipano i
responsabili amministrativi in servizio, tranne quelli che sono in quiescenza dal 1°
settembre 2000.
8. Partecipa ai corsi il personale proveniente dal comparto enti locali - purché
trasferito nei ruoli del personale ATA statale ai sensi dellart.8 della legge n.
124/99 - con funzioni corrispondenti a quelle del responsabile amministrativo statale, in
servizio nelle istituzioni scolastiche statali alla data del 25 maggio 1999 termine di
entrata in vigore della citata legge.
9. I responsabili amministrativi che si trovano in una delle posizioni indicate dallart.25-ter,
comma 5, del decreto legislativo n.29/1993 partecipano al corso di formazione secondo le
modalità definite nellallegato 5 del presente contratto.
10. I corsi di formazione sono organizzati normalmente nella provincia nel cui ambito è
situata listituzione scolastica di servizio dei responsabili amministrativi. Al fine
di consentire una più efficace organizzazione dellattività corsuale il personale
in argomento presenta allUfficio scolastico provinciale competente apposita domanda
nei termini stabiliti dal Ministero della pubblica istruzione con successivo
provvedimento.
11. Leffettiva partecipazione dei responsabili amministrativi al corso di formazione
è attestata dal direttore del corso sulla base delle presenze rilevate. Il numero delle
assenze non può superare 1/5 della attività formativa prevista in aula.
12. Nel caso in cui il numero delle assenze, debitamente motivate dai partecipanti al
corso, risulti complessivamente superiore al limite sopra previsto, gli interessati
possono, per una sola ulteriore volta, partecipare a un corso di formazione che, secondo
le necessità potrà essere organizzato a livello provinciale, regionale o interregionale.
13. Lorganizzazione dei corsi è affidata allAmministrazione centrale del
Ministero della pubblica istruzione tenuto anche conto di quanto previsto in materia di
formazione dal presente contratto. Per lattuazione e la gestione finanziaria dei
corsi lAmministrazione centrale del Ministero può avvalersi delle strutture degli
Uffici Scolastici periferici e delle Istituzioni scolastiche.
14. E istituita, entro il settembre 1999, una commissione nazionale paritetica
Ministero pubblica istruzione-OO.SS. firmatarie del presente contratto, insediata a
termine, con la presenza di esperti, per la progettazione e il monitoraggio dei corsi in
argomento.
Art. 50
Funzioni per la valorizzazione della professionalità del personale Ata
1 - Il presente articolo attua lart.36, comma 4, del C.C.N.L.. Le funzioni
aggiuntive dei diversi profili professionali sono descritte nellallegato 6 al
presente contratto.
2 - Il Capo distituto assegna le funzioni a tempo determinato secondo lordine
delle graduatorie distituto costituite per profili e funzioni in base alle domande
presentate dagli interessati e alle tabelle di valutazione dei titoli di cui allallegato
7 del presente contratto.
3 - Entro il 15 settembre Il Ministero della pubblica istruzione, sentite le OO.SS.
determina in numero delle funzioni aggiuntive da distribuire ad ogni provincia
proporzionalmente alle rispettive dotazioni organiche. In sede di contrattazione
provinciale è stabilito il numero delle funzioni aggiuntive attribuibili alle singole
istituzioni scolastiche ed educative. Ad ogni scuola sarà, comunque, garantita almeno una
funzione aggiuntiva per ogni profilo professionale di:
La contrattazione provinciale si conclude entro il 15 ottobre.
4. Nelle Accademie e nei Conservatori di musica sono assegnate funzioni aggiuntive ad
un assistente amministrativo e a due collaboratori scolastici.
5. - La misura della retribuzione accessoria annua per lesercizio delle
funzioni per singoli profili al lordo delle ritenute al dipendente è così definita:
6. Alla liquidazione dei compensi di cui al presente articolo si provvede entro il 30 giugno di ogni anno e, comunque, non oltre il 31 agosto.
Art. 51
Sostituzione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi
1. A partire dal 1° settembre del 2000 il direttore dei servizi generali ed
amministrativi è sostituito, nei casi di assenza annuale o di durata superiore ai 20
giorni , dallassistente amministrativo a cui è stato assegnato lincarico di
cui allart.50. e che, a sua volta, è sostituito secondo le vigenti disposizioni in
materia di supplenze
2. Il capo distituto attribuisce lincarico di vicario del responsabile
amministrativo e/o del direttore dei servizi generali ed amministrativi allassistente
amministrativo risultato primo in base alla graduatoria di istituto per coordinatore di
area o di progetto per gli assistenti amministrativi.
3. Nei casi in cui non vi siano nellistituzione scolastica assistenti amministrativi
aspiranti allesercizio delle suddette funzioni, la sostituzione sarà data a
personale di altre scuole che ha presentato apposita domanda secondo lordine di una
graduatoria formata in base al punteggio che ogni aspirante ha nella graduatoria del
proprio Istituto. In mancanza di aspiranti lincarico verrà assegnato per reggenza
dal Provveditore agli Studi ad un direttore dei servizi generali ed amministrativi di
scuola viciniore.
4. In caso di assenza fino a 20 gg. il direttore dei servizi amministrativi e generali nei
casi di mancanza di aspiranti nella graduatoria di istituto di cui allart.50, è
sostituito da uno degli assistenti amministrativi che abbia dichiarato la propria
disponibilità o dallassistente amministrativo con maggiore anzianità di servizio
nella qualifica di appartenenza.
Art. 52
Orario di lavoro del personale ATA
1 - Orario di lavoro
1.1 - Ai sensi dellart.33 del C.C.N.L. lorario di lavoro del personale ATA
è di 36 ore settimanali ed è funzionale allorario di servizio delle istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, nonché delle Accademie
e dei Conservatori.
1.2 - Lorario di lavoro, di norma, è di sei ore continuative antimeridiane
per sei giorni.
Lorario di lavoro massimo giornaliero è di 9 ore ivi comprese le prestazioni orarie
aggiuntive di cui allart.54 del C.C.N.L. del comparto Scuola del 1995. Le ore di
servizio pomeridiano prestate a completamento dellorario dellobbligo devono,
di norma, essere programmate per almeno tre ore consecutive secondo le esigenze di
funzionamento dellIstituzione scolastica.
1.3- Se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le sei ore continuative il
personale usufruisce a richiesta di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero
delle energie psicofisiche e delleventuale consumazione del pasto. Tale pausa deve
essere comunque prevista se lorario continuativo di lavoro giornaliero è superiore
alle 7 ore e 12 minuti.
1.4 - Qualora per la tipologia professionale o per esigenze di servizio sia
necessario prestare lattività lavorativa al di fuori della sede di servizio il
tempo di andata e di ritorno per recarsi dalla sede al luogo di prestazione dellattività
è da considerarsi a tutti gli effetti orario di lavoro
1.5 - In coerenza con le disposizioni di cui al citato art.33 del C.C.N.L. possono
essere adottate le sottoindicate tipologie di orario di lavoro che possono coesistere tra
di loro in funzione delle finalità e degli obiettivi definiti da ogni singolo istituto:
2 - Orario di lavoro flessibile.
2.1 - Lorario di lavoro è funzionale allorario di servizio e di apertura
allutenza. Una volta stabilito lorario di servizio dellistituzione
scolastica è possibile adottare lorario flessibile di lavoro giornaliero che
consiste nellanticipare o posticipare lentrata e luscita del personale
distribuendolo anche in cinque giornate lavorative secondo le necessità connesse alle
finalità e agli obiettivi di ciascuna Istituzione scolastica (piano dellofferta
formativa, fruibilità dei servizi da parte dellutenza, ottimizzazione dellimpiego
delle risorse umane ecc.).
2.2 - I dipendenti che si trovino in particolari situazioni previste dalle leggi
n.1204/71, n.903/77 e n.104/92, e che ne facciano richiesta, vanno favoriti nellutilizzo
dellorario flessibile compatibilmente con le esigenze di servizio anche nei casi in
cui lo stesso orario non venga adottato dallIstituzione scolastica.
2.3 - Successivamente potranno anche essere prese in considerazione le eventuali
necessità del personale - connesse a situazioni di tossicodipendenze, inserimento di
figli in asili nido, figli in età scolare, impegno in attività di volontariato di cui
alla legge n.266/91 - che ne faccia richiesta, compatibilmente con linsieme delle
esigenze del servizio, e tenendo anche conto delle esigenze prospettate dal restante
personale.
3 - Orario plurisettimanale
3.1- La programmazione plurisettimanale dellorario di lavoro ordinario, viene
effettuata in relazione a prevedibili periodi nei quali si rileva unesigenza di
maggior intensità delle attività o particolari esigenze di servizio di determinati
settori dellistituzione scolastica con particolare riferimento a quelle istituzioni
con annesse aziende agrarie, tenendo conto delle disponibilità dichiarate dal personale
coinvolto.
3.2 - Ai fini delladozione dellorario di lavoro plurisettimanale devono
essere osservati i seguenti criteri:
a) il limite massimo dellorario di lavoro ordinario settimanale di 36 ore può eccedere fino a un massimo di 6 ore per un totale di 42 ore per non più di 3 settimane continuative;
b)al fine di garantire il rispetto delle 36 ore medie settimanali, i periodi di maggiore e di minore concentrazione dellorario devono essere individuati contestualmente di anno in anno e, di norma, rispettivamente, non possono superare le 13 settimane nellanno scolastico.
3.3 - Le forme di recupero nei periodi di minor carico di lavoro possono essere attuate mediante riduzione giornaliera dellorario di lavoro ordinario oppure attraverso la riduzione del numero delle giornate lavorative.
4 - Turnazioni
4.1 - La turnazione serve a garantire la copertura massima dellorario di
servizio giornaliero e dellorario di servizio settimanale su cinque o sei giorni per
specifiche e definitive tipologie di funzioni e di attività. Si fa ricorso alle
turnazioni qualora le altre tipologie di orario ordinario non siano sufficienti a coprire
le esigenze di servizio.
4.2 - I criteri che devono essere osservati per ladozione dellorario di
lavoro su turni sono i seguenti:
a) si considera in turno il personale che si avvicenda in modo da coprire a rotazione lintera durata del servizio;
b) la ripartizione del personale nei vari turni dovrà avvenire sulla base delle professionalità necessarie in ciascun turno;
c)ladozione dei turni può prevedere la sovrapposizione tra il personale subentrante e quello del turno precedente;
d) listituzione di un turno serale che vada oltre le ore 20 potrà essere attivato solo in presenza di casi ed esigenze specifiche connesse alle attività didattiche e al funzionamento dellistituzione scolastica;
e) nelle istituzioni educative il numero dei turni notturni effettuabili nellarco del mese da ciascun dipendente non può, di norma, essere superiore ad otto. Il numero dei turni festivi effettuabili nellanno da ciascun dipendente non può essere, di norma, superiore ad un terzo dei giorni festivi dellanno. Nei periodi nei quali i convittori non siano presenti nellistituzione, il turno notturno è sospeso salvo comprovate esigenze dellIstituzione educativa e previa acquisizione della disponibilità del personale;
f) lorario notturno va dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo. Per turno notturno-festivo si intende quello che cade nel periodo compreso tra le ore 22 del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno festivo e dalle ore 22 del giorno festivo alle ore 6 del giorno successivo.
4.3- Le indennità di turno sono determinate secondo gli importi definiti nella
tabella d/2 allegata al presente contratto.
4.4 - Il personale di cui al punto 2.2 del precedente comma 2 può, a richiesta,
essere escluso dalla effettuazione di turni notturni. Hanno diritto a non essere
utilizzate le donne dallinizio dello stato di gravidanza e nel periodo di
allattamento fino a un anno.
5 - Ritardi
5.1 - Il ritardo sullorario di ingresso al lavoro comporta lobbligo del
recupero entro lultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato
il ritardo.
5.2 In caso di mancato recupero, attribuibile ad inadempienza del dipendente, si
opera la proporzionale decurtazione della retribuzione cumulando le frazioni di ritardo
fino a unora di lavoro o frazione non inferiori alla mezza ora.
6 - Recupero e riposi compensativi.
6.1 - In quanto autorizzate, le prestazioni eccedenti lorario di servizio sono
retribuite.
6.2 - Se il dipendente, per esigenze di servizio e previa disposizioni impartite,
presta attività oltre lorario ordinario giornaliero può richiedere, in luogo della
retribuzione, il recupero di tali ore anche in forma di corrispondenti ore e/o giorni di
riposo compensativo compatibilmente con le esigenze organizzative dellistituzione
scolastica.
6.3 - Le giornate di riposo a tale titolo maturate potranno essere cumulate e
usufruite nei periodi estivi sempre avuto riguardo primariamente alla funzionalità e alla
operatività dellistituzione scolastica.
6.4 - Le giornate di riposo a tale titolo maturate non possono essere cumulate
oltre lanno scolastico di riferimento e devono essere usufruite entro e non oltre i
tre mesi successivi allanno scolastico nel quale si sono maturate, sempre
compatibilmente con le esigenze di funzionalità dellistituzione scolastica. In
mancanza di recupero delle predette ore, per motivate esigenze di servizio o comprovati
impedimenti del dipendente, le stesse devono comunque essere retribuite.
7 - Orario di lavoro degli assistenti tecnici.
7.1 - Lorario di lavoro degli assistenti tecnici è articolato nel seguente
modo:
a) assistenza tecnica alle esercitazioni didattiche per almeno 24 ore in compresenza
del docente;
b) le restanti 12 ore per la manutenzione e riparazione delle attrezzature tecnico
- scientifiche del laboratorio o dei laboratori cui è addetto, nonché per la
preparazione del materiale per le esercitazioni.
7.2 - Nei periodi di sospensione dellattività didattica gli assistenti tecnici verranno utilizzati in attività di manutenzione del materiale tecnico-scientifico-informatico dei laboratori, officine, reparti di lavorazione o uffici di loro competenza.
8.- Riduzione dellorario di lavoro - 35 ore settimanali.
8.1- A partire dalla.s.1999/2000, in prima applicazione, destinatario della
riduzione dellorario di lavoro a 35 ore settimanali, è il personale adibito a
regimi di orario articolati su più turni o coinvolto in sistemi dorario comportanti
significative oscillazioni degli orari individuali, rispetto allorario ordinario,
finalizzati allampliamento dei servizi allutenza e/o comprendenti particolari
gravosità delle seguenti Istituzioni scolastiche:
8.2 - Sarà definito a livello di singola Istituzione scolastica il numero, la tipologia e quantaltro necessario a individuare il personale che potrà usufruire della predetta riduzione in base ai criteri individuati al punto 8.1del presente comma.
9 - Relazioni sindacali
9.1- Gli istituti relativi allorario di lavoro, di cui ai precedenti commi sono
oggetto delle relazioni sindacali a livello di singola istituzione scolastica sono
improntate ai principi previsti dallart.6 del C.C.N.L. del comparto Scuola
sottoscritto il 26 maggio 1999.
10 - Disposizioni comuni
10.1- Allinizio dellanno scolastico il responsabile
amministrativo/direttore dei servizi generali e amministrativi formula una proposta di
piano dellattività inerente la materia del presente articolo.
Il capo di istituto, verificatane la congruenza rispetto al POF ed espletate le procedure
di cui allart.6 del C.C.N.L. adotta il piano delle attività. La puntuale attuazione
dello stesso è affidata al responsabile amministrativo/direttore dei servizi generali e
amministrativi.
10.2- Una volta concordata unorganizzazione dellorario di lavoro questa
non potrà subire modifiche, se non in presenza di reali esigenze dellistituzione
scolastica e previo un nuovo esame con le OO.SS..
10.3- Listituzione scolastica fornirà a ciascun dipendente un quadro
riepilogativo del profilo orario dellinteressato contenente gli eventuali ritardi da
recuperare o gli eventuali crediti orari acquisiti.
Art. 53
Ridefinizione dotazioni organiche di personale amministrativo, tecnico e ausiliario
1. La consistenza degli organici provinciali del personale amministrativo, tecnico e
ausiliario è determinata con la procedura stabilita dallart.31 del decreto
legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni.
La dotazione organica provinciale è ripartita tra:
Sulla materia saranno attivate le procedure previste dallart.5, comma 4, lett.a) del C.C.N.L. che si concluderanno entro il 30 novembre 1999, al fine di raggiungere laccordo sulla distribuzione, comma 4, lett.a) delle dotazioni di personale.
Mobilità
Art. 54
Mobilita territoriale e professionale del Personale docente, educativo ed ata
Principi generali
1. La contrattazione decentrata nazionale annuale di cui allart.15, comma 2, del C.C.N.L. è improntata ai seguenti principi e criteri generali:
2. La contrattazione decentrata relativa alla mobilità territoriale e professionale
del personale della scuola per lanno scolastico 2000/2001 viene avviata non oltre lultima
decade del prossimo mese di settembre1999.Per dar corso agli accordi decentrati annuali lAmministrazione
fornisce alle parti sindacali tutti i dati e le informazioni e utili alla verifica degli
effetti degli istituti relativi alla mobilità.
3. Con riguardo al personale delle Accademie e Conservatori, la Contrattazione decentrata
nazionale si impronta agli stessi principi e criteri generali del presente Contratto
integrativo. La contrattazione specifica tiene conto delle peculiarità degli insegnamenti
e dei titoli artistici e professionali richiesti; per la valutazione dei suddetti titoli
sarà nominata dal Ministro, sulla base di procedure elettive, unapposita
commissione articolata a seconda delle materie di insegnamento. La stessa contrattazione
stabilisce modalità, procedure e termini per la composizione e la durata delle
commissioni e ridefinisce i criteri per dar corso alla mobilità professionale.
4. Per eccezionali motivi di ordine pubblico e di sicurezza personale, su richiesta delle
competenti autorità, il Ministro della Pubblica Istruzione può disporre il trasferimento
o lutilizzazione del personale interessato, anche in altra provincia, in deroga alle
disposizioni di cui al presente contratto.
Art. 55
Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ata
Principi generali
1. La contrattazione decentrata nazionale, in materia di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA sarà rapportata ai principi e criteri che seguono:
Art. 56
Mobilità intercompartimentale volontaria
1. Nel quadro delle misure specifiche atte a consentire forme di mobilità
intercompartimentale, previste nellintesa Governo-OO.SS. del 1997, e ai sensi dellart.33
del D.Lgs.29/93 e successive modifiche e integrazioni, con il presente articolo vengono
stabiliti i criteri e le modalità per dar luogo alla mobilità intercompartimentale del
personale scolastico, come previsto dallart.15 comma 9 del C.C.N.L..
2. Al fine di offrire al personale scolastico le più vaste opportunità di valorizzazione
del proprio ruolo sociale e professionale, la mobilità intercompartimentale è diretta a
tutto il personale in servizio, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ivi
compreso il personale utilizzato in altri compiti ed in altre Amministrazioni e/o enti
pubblici.
3. Priorità assoluta in tutte le procedure di mobilità intercompartimentale è garantita
al personale scolastico appartenente a classi di concorso, ruoli o profili in esubero.
4. Il Ministero della Pubblica Istruzione, ai sensi dellart.33 comma 2 del
D.Lgs.n.29/93 e successive modifiche e integrazioni e in applicazione delle disposizioni
di cui allart.15 comma 9 del C.C.N.L., stipula accordi con le Amministrazioni o Enti
Pubblici che segnalino vacanze di posti in profili o qualifiche corrispondenti a quelle
esistenti nella scuola, per il personale docente, educativo ed ATA., allo scopo di
favorire le più ampie occasioni di mobilità intercompartimentale del personale
scolastico,
5. Gli accordi di cui al punto 3, riguarderanno:
6. A seguito degli accordi, lAmministrazione scolastica adotta il necessario
provvedimento che attiva le procedure di mobilità del personale che verrà graduato in
base ai titoli di servizio, di studio ed alle esigenze di famiglia, con i punteggi
stabiliti dalle tabelle di valutazione relative ai trasferimenti a domanda, allegate al
contratto integrativo sulla mobilità interna, in vigore.
7. A tale provvedimento, previa informazione alle OO.SS. firmatarie del C.C.N.L.., verrà
data ampia pubblicizzazione.
8. Il trasferimento del personale scolastico ha luogo solo al termine dellanno
scolastico, non è consentita mobilità verso altra Amministrazione e/o Ente Pubblico in
corso danno scolastico.
9. E consentito il rientro nella Amministrazione di precedente appartenenza, a
condizione che risulti la disponibilità del posto e comunque in misura non superiore al
10% dei posti disponibili dopo le operazioni di mobilità interna, solo in casi di
esigenze particolari, debitamente documentate.
Tutela della salute nellambiente di lavoro
Art. 57
Finalità
1. Al fine di assicurare compiuta attuazione a forme di partecipazione e di collaborazione dei soggetti interessati al sistema di prevenzione e di sicurezza dellambiente di lavoro previste dal D.Lgs.626/94, modificato dal D.Lgs.242/96, le parti in applicazione di quanto sancito dallarticolo 4 punto e) del C.C.N.L., convengono sulla necessità di realizzare lintero sistema di prevenzione allinterno delle istituzioni scolastiche sulla base dei criteri e delle modalità previste dai successivi articoli del presente titolo in coerenza con le norme legislative di riferimento e con quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale quadro del 7 maggio 1996 in materia di rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nel comparto pubblico.
Art. 58
Del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
1. In tutte le unità scolastiche, individuate dal DM 382/98, vengono eletti o
designati nellambito delle rappresentanze sindacali unitarie i rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza (RLS) nel numero di 1 rappresentante nelle istituzioni
scolastiche fino a 200 dipendenti e 3 rappresentanti nelle istituzioni scolastiche con
più di 200 dipendenti fino a 1000. In attesa della costituzione delle Rappresentanze
Sindacali Unitarie (RSU) i rappresentati dei lavoratori per la sicurezza vengono eletti o
designati nellambito delle Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA); in mancanza di
tali RSA tutti i lavoratori della scuola possono essere eletti alla carica di RLS secondo
le modalità previste dal contratto collettivo nazionale quadro (C.C.N.Q.) del 7 maggio
1996.
2. Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza,
la cui disciplina è contenuta negli artt.18 e 19 del D.Lgs.626/94, le parti a solo titolo
esemplificativo concordano sulle seguenti indicazioni:
Art. 59
Degli organismi paritetici territoriali
1. Alle delegazioni trattanti a livello scolastico provinciale, in attesa di una
specifica contrattazione di comparto in materia di igiene e sicurezza, integrativa di
quanto stabilito dallaccordo collettivo nazionale quadro e da avviare entro il 31
dicembre 1999, sono affidati i compiti e i ruoli dell'organismo paritetico di cui
all'art.20 del D.Lgs.626/94.
2. Tale organismo ha compiti di orientamento e promozione delle iniziative formative e
informative nei confronti dei prestatori dopera subordinati, degli altri soggetti ad
essi equiparati e dei loro rappresentanti, di orientamento degli standard di qualità di
tutto il processo formativo, di raccordo con i soggetti istituzionali di livello
territoriale operanti in materia di salute e sicurezza per favorire la realizzazione di
dette finalità. Inoltre, tali organismi assumono la funzione di prima istanza di
riferimento in merito a controversie sorte sullapplicazione dei diritti di
rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti legislative e
contrattuali non escludendo la via giurisdizionale.
Art. 60
Osservatorio nazionale paritetico della sicurezza
1. Al fine di stabilizzare i rapporti partecipativi in materia di igiene e sicurezza le parti si impegnano ad attivare un Osservatorio Nazionale Paritetico con il compito di monitorare lo stato di applicazione della normativa, di coordinare l'azione dei comitati paritetici territoriali, di avanzare proposte agli organi competenti in merito alla normativa e alle sue applicazioni, di fare da raccordo con i soggetti istituzionali a livello nazionale operanti in materia di salute e sicurezza. Le parti si impegnano ad attivare, entro il 31 dicembre 1999, un Osservatorio Nazionale Paritetico.
Art. 61
Norme di rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente titolo si fa esplicito riferimento al D.Lgs.626/94, al D.Lgs.242/96, al D.M.292/96, al D.M.382/98 al C.C. N.Q. del 7 maggio 1996 e alla legislazione in materia di igiene e sicurezza.