Circolare Ministeriale 19 aprile 2000, n. 123
Prot. n.4999
Oggetto: Valutazione dei capi di istituto (art. 41 del C.C.N.I comparto scuola)
Si informa che, in attuazione dell'intesa intercorsa con le Organizzazioni Sindacali della scuola, di cui è stata data notizia con lettera circolare in data 8 marzo scorso prot. n.2855, sono state sottoscritte le conseguenti modifiche al CCNI che risulta pertanto novato con riguardo al 7° comma dell'art. 41 CCNI che viene così sostituito:
"Gli esiti della valutazione riferita all'anno scolastico 1999-2000 daranno luogo a crediti professionali da far valere, anche per gli effetti economici, nell'ambito del contratto che disciplinerà la dirigenza scolastica."
In parallelo è stato modificato il 13° comma dell'art. 33 la cui nuova formulazione è la seguente:
"Nell'ambito dello stanziamento - previsto dall'art. 42, comma 4, secondo alinea, del vigente CCNL - destinato alla copertura degli oneri derivanti dalla modifica degli istituti contrattuali preesistenti al CCNL, lire 15 miliardi saranno utilizzati per incrementare le risorse per il finanziamento della retribuzione accessoria dei dirigenti della scuola così come sarà definito nel primo contratto nazionale di lavoro della categoria."
Le nuove norme contrattuali potranno dispiegare i propri effetti dopo la registrazione da parte degli organi di controllo. Si ritiene tuttavia opportuno dettare fin da ora alcuni adeguamenti di carattere organizzativo che, peraltro, non alterano l'impianto del procedimento di valutazione già definito.
La modifica apportata al 7° comma dell'art. 41 del CCNI fa venir meno il collegamento tra l'esito della valutazione e il riconoscimento della retribuzione aggiuntiva di sei milioni di lire a un limitato numero di capi di istituto; tale esito costituisce invece credito professionale.
Le questioni relative alla corrispondenza tra l'esito della valutazione e il credito professionale da riconoscere, alla misura e alle modalità di attribuzione dei benefici economici saranno definite nella sessione negoziale prevista per la costruzione del sistema della dirigenza.
La diversa ricaduta dei risultati della valutazione sotto il profilo economico definita in sede contrattuale fa venire meno l'esigenza della pubblicizzazione dei risultati stessi. Pertanto i Sovrintendenti scolastici, dopo la conclusione dei lavori da parte dei nuclei, non compileranno la prevista graduatoria regionale, ma comunicheranno a ciascuno dei capi di istituto, presso la sede di servizio e in forma riservata, l'esito della valutazione ( il punteggio, per i capi di istituto in servizio presso le istituzioni scolastiche, il giudizio, per coloro che prestano servizio presso l'Amministrazione della pubblica istruzione).
Resta pertanto priva di effetti la tabella 3 riportata al punto 2.2 della C.M. n. 18 del 18 gennaio 2000 che disciplina l'ipotesi in cui più capi di istituto conseguono lo stesso punteggio.
E' confermata la possibilità per gli interessati di chiedere un colloquio di restituzione della valutazione che si svolgerà secondo le modalità indicate nella circolare ministeriale n. 312/99.
Il differimento al 2 maggio prossimo del termine entro cui i capi di istituto dovranno presentare la documentazione rende necessaria la modifica delle scadenze previste per le varie fasi del procedimento. I termini precedentemente indicati sono pertanto prorogati alle date sottoindicate:
- completamento delle attività dei nuclei (istruttoria, acquisizione di ulteriori informazioni, visite presso le scuole): 31 agosto;
- completamento dei lavori dei nuclei e presentazione degli esiti della valutazione ai Sovrintendenti: 30 settembre;
- comunicazione individuale ai capi di istituto dell'esito della valutazione da parte dei Sovrintendenti: 15 ottobre;
- richiesta di colloquio di restituzione degli esiti della valutazione da parte dei capi di istituto: 30 ottobre;
- conclusione dei colloqui di restituzione: entro il mese di dicembre.
I capi di istituto che abbiano già presentato la documentazione possono integrarla o sostituirla nel suindicato termine del 2 maggio .
Si richiama l'attenzione dei Sovrintendenti Scolastici sulla necessità che i nuclei siano insediati quanto prima per la predisposizione del piano delle attività, ivi comprese le visite presso le scuole e per l'esame della documentazione a mano a mano che perverrà.
Con l'occasione si ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti circa le
modalità di attribuzione dei punteggi.
Fermo restando che i capi di istituto in servizio presso le istituzioni
scolastiche possono descrivere fino ad un massimo di due iniziative per ciascuno
dei processi definiti, si precisa che l'attribuzione del punteggio viene
riferita non alle singole iniziative, ma al processo nel suo complesso, senza
riguardo al numero delle attività descritte.
I capi di istituto, pertanto, possono evidenziare, e brevemente descrivere, anche una sola iniziativa ritenuta particolarmente significativa rispetto alla finalità di ciascuno dei dodici processi che sono stati predefiniti a livello nazionale per consentire una maggiore omogeneità di comportamenti sia da parte dei capi di istituto sia da parte dei nuclei di valutazione.
Questa Direzione Generale ha in corso di emanazione i provvedimenti di assegnazione dei fondi necessari per la realizzazione della procedura . Si sollecitano pertanto gli uffici che non vi abbiano provveduto a trasmettere con urgenza a mezzo fax (0658495854) il preventivo di spesa per:
I preventivi di spesa per la formazione, dovranno essere analitici e motivati
e dovranno contenere l'indicazione distinta delle spese per l'eventuale
trattamento di missione ai dirigenti interni all'Amministrazione.
Gli uffici che hanno già trasmesso i preventivi sono invitati a riprodurli ove
non corrispondano alle indicazioni di cui sopra.
I Provveditori agli Studi sono pregati di dare la massima pubblicità alla presente che è reperibile anche nella rete Intranet e sul sito Internet di questo Ministero www.istruzione.it
Ipotesi di contratto integrativo nazionale
del comparto scuola
concernente
la modifica degli artt. 41 - comma 7 - e 33 - comma 13 - del CCNI del 31 agosto
1999
L'anno 2000, il giorno 4, del mese di aprile, in Roma, presso il Ministero della Pubblica Istruzione, in sede di contrattazione integrativa nazionale,
tra la delegazione di parte pubblica,
costituita ai sensi del D.M. n 40933/BL del 2 agosto 1999
e quella di parte sindacale, composta ai sensi dell'art. 9 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della scuola del 26 maggio 1999, di cui all’allegato 1 al presente contratto,
PREMESSO E CONSIDERATO CHE
le parti convengono che l'esito della valutazione effettuata nel corso del corrente anno scolastico dia luogo ad un credito professionale i cui effetti economici saranno definiti nel primo contratto nazionale di lavoro della categoria e che le risorse quantificate in 15 miliardi destinate nel CCNI al finanziamento della retribuzione aggiuntiva ai capi d'istituto siano utilizzate contestualmente alle eventuali ulteriori risorse che saranno destinate alla retribuzione accessoria dei dirigenti della scuola.
LE PARTI CONCORDANO
1. Di sostituire l'art. 41 comma 7 del vigente CCNI , con la seguente formulazione:
"Gli esiti della valutazione riferita all'anno scolastico 1999-2000 daranno luogo a crediti professionali da far valere, anche per gli effetti economici, nell'ambito del contratto che disciplinerà la dirigenza scolastica".
2. E' consequenzialmente sostituito come segue anche l'art. 33, comma 13, CCNI:
"Nell'ambito dello stanziamento - previsto dall'art. 42, comma 4, secondo alinea, del vigente CCNL - destinato alla copertura degli oneri derivanti dalla modifica degli istituti contrattuali preesistenti al CCNL, lire 15 miliardi saranno utilizzati per incrementare le risorse per il finanziamento della retribuzione accessoria dei dirigenti della scuola così come sarà definito nel primo contratto nazionale di lavoro della categoria".
3. Nella sequenza contrattuale di cui all'art. 19 del vigente CCNL sarà esaminata la problematica relativa alle modalità di acquisizione di crediti professionali da parte dei dirigenti scolastici utilizzati presso altre Amministrazioni.