CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO - ESTERO
(sottoscritto l’11.4.2000)

 

Ministero degli Affari Esteri

Direzione Generale per la Promozione e Cooperazione Culturale

Le parti concordano, in prima applicazione ed in via transitoria, nel proseguimento delle trattative per la sottoscrizione del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo Estero - previsto dalla sequenza contrattuale sottoscritta il 24 febbraio 2000 e nella fattispecie dall'art.37 del CCNI del 31 agosto 1999 - di assicurare l'urgente definizione di alcuni istituti contrattuali riferiti ciascuno ad una specifica materia e validi per la durata del CCNL - Comparto Scuola - del 26 maggio 1999 e del relativo CCNI del 31 agosto 1999, con il presente

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO

concernente l'individuazione delle modalità di attribuzione delle funzioni obiettivo al personale docente in servizio nelle istituzioni ed iniziative scolastiche all'estero - art.37, comma 2 del CCNI 31.8.99.

L'anno 2000, nel giorno 11 del mese di aprile, in Roma, presso il Ministero degli Affari Esteri, in sede di contrattazione integrativa

TRA

la delegazione di parte pubblica, di cui al D.M.3024 del 28 marzo 2000, e quella di parte sindacale costituite ai sensi dell'art.9 del CCNL 26 maggio 1999, come richiamato dall'ultimo comma dell'art.11 della Sequenza contrattuale del 24 febbraio 2000;

considerati i criteri generali per l'istituzione delle funzioni strumentali all'offerta formativa indicati dall'art.28 del CCNL/99 e dall'art.37 del CCNI/99;

LE PARTI CONCORDANO

 

Art. 1 -
Campo di applicazione

Il presente CCNIE si applica al personale docente, con contratto a tempo indeterminato, in servizio nelle istituzioni e iniziative scolastiche italiane all'estero.

Art. 2 -
Finalità dell'attribuzione delle funzioni obiettivo

Le funzioni strumentali al Piano dell'Offerta Formativa sono scelte nelle aree previste dall'art.28 del CCNL/99 e sono retribuite sulla base delle risorse previste dall'art.42, comma 4, dello stesso CCNL/99, con una somma di Lit.3.000.000 lordi annui ciascuna, da corrispondere in un'unica soluzione ai sensi dell'art.37 del CCNI/99. Esse sono ripartite fra le istituzioni e iniziative scolastiche all'estero per valorizzare la professionalità e l'impegno aggiuntivo degli insegnanti.

Art. 3 -
Individuazione delle istituzioni destinatarie delle funzioni obiettivo

Concorrono all'assegnazione di funzioni obiettivo le seguenti realtà scolastiche:

le scuole statali italiane all'estero;

le iniziative scolastiche di cui all'art.636 D.L.vo 297/94 (corsi), ove siano costituiti i Collegi docenti in conformità a quanto indicato nel telespresso circolare 267/686/C del 25 gennaio 2000.

Possono concorrere inoltre all'assegnazione di funzioni obiettivo le realtà delle Circoscrizioni Consolari nelle quali oltre ad almeno un dirigente scolastico siano presenti non meno di tre docenti del contingente statale, seppur assegnati a istituzioni scolastiche diverse (corsi, scuole straniere, scuole internazionali, scuole bilingui, scuole legalmente riconosciute), in base alla programmazione del piano degli interventi formativi deliberato nella riunione dei docenti che, come previsto dal citato telespresso circolare 267/686/C del 25 gennaio2000, devono essere convocati almeno due volte nel corso di ogni anno scolastico.

Art. 4 -
Criteri di distribuzione delle funzioni obiettivo

Le funzioni obiettivo vengono assegnate secondo i criteri già fissati dall'art.37 del CCNI/99 tenendo conto dei seguenti parametri:

presenza nella scuola statale italiana all'estero della funzione vicaria formalmente costituita;

maggior numero dei docenti operanti nelle diverse istituzioni o iniziative scolastiche all'estero;

maggior numero di alunni frequentanti.

Art. 5 -
Modalità di attribuzione delle funzioni obiettivo

I Collegi Docenti nelle riunioni programmate per l'avvio dell'anno scolastico predispongono il piano dell'offerta formativa, nell'ambito del quale:

identificano le funzioni obiettivo tra le aree previste dall'art.28 del CCNL e definite nell'allegato 3 del CCNI del 31 agosto 1999. Nelle scuole statali, in cui il capo d'istituto è assegnato a due o più scuole di ordine diverso, le decisioni sono adottate dai collegi docenti riuniti in seduta unitaria;

definiscono le competenze e i requisiti professionali necessari per l'accesso a ciascuna funzione obiettivo;

indicano l'ordine di priorità degli obiettivi;

designano i docenti cui assegnare la/le funzione/i obiettivo tra coloro che ne abbiano fatto domanda e abbiano dichiarato la loro disponibilità a frequentare specifiche iniziative di formazione in servizio definite nel capitolo "formazione" del CCNIE. In presenza di più domande di accesso alla stessa funzione obiettivo, costituisce titolo preferenziale la disponibilità a permanere nella stessa sede per la durata dell'incarico. Ogni docente può essere destinatario di una sola funzione obiettivo.

Le proposte di designazione non si concludono con l'attribuzione di punteggi né con la formazione di graduatorie, ma devono basarsi su:

adeguate motivazioni che vanno formulate sulla base del servizio prestato all'estero;

valutazione degli incarichi ricoperti, esperienze e progetti realizzati nel corso delle attività svolte all'estero;

coerenza dei titoli e delle competenze con l'incarico da attribuire.

In rapporto alle risorse annualmente assegnate e ai destinatari delle funzioni obiettivo individuate al precedente art.3, il dirigente scolastico che presiede il collegio dei docenti conferisce formale incarico al docente designato.

Art. 6 -
Valutazione dell'incarico di funzione obiettivo

Nel termine indicato dal collegio dei docenti e comunque entro la fine delle lezioni, ciascun insegnante assegnatario della funzione obiettivo redige una relazione sull'incarico svolto.

Art. 7 -
Conferma dell'incarico di funzione obiettivo

Il collegio docenti, in una delle riunioni conclusive dell'anno scolastico, sulla base della relazione di cui all'art.5 e delle indicazioni circa il regolare svolgimento dell'incarico fornite dal capo d'istituto, esprime una valutazione ai fini dell'eventuale conferma dell'incarico per l'anno scolastico successivo.

Art. 8 -
Vigenza

Le parti provvedono annualmente, con apposita intesa, alla distribuzione delle risorse assegnate alle varie istituzioni presenti all'estero.

Qualora ricorra la necessità di apportare integrazioni al presente contratto, anche alla luce di eventuali nuove disposizioni emanate in territorio metropolitano, le parti si impegnano a riunirsi, anche con procedura semplificata, su richiesta di una delle parti, al fine di esaminare di comune intesa le proposte.

Art. 9 -
Disposizioni transitorie e finali

Per l'anno scolastico 1999/2000, le assegnazioni di funzioni obiettivo tengono conto dell'Intesa del 28 ottobre 1999 fra il Ministero Pubblica Istruzione e le OO.SS. e sono attribuite in conformità della programmazione, delle attività e dei progetti già avviati dai collegi docenti e acquisiti sulla base della citata circolare 267/686/C/2000 attinente la composizione ed il funzionamento dei Collegi Docenti.

Roma, lì 11 Aprile 2000

La Delegazione di parte pubblica

Ministero degli Affari Esteri Cons. d'Amb. Giandomenico Magliano (Presidente)
Ministero della P.I. Dott.ssa Rossella Schietroma

La Delegazione di parte sindacale

CGIL Scuola
CISL Scuola
UIL Scuola
SNALS


 

Ministero degli Affari Esteri
Direzione Generale per la Promozione e Cooperazione Culturale

 

INTESA TRA IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E LE OO.SS. CGIL, CISL, UIL, SNALS FIRMATARIE DEL CCNIE DELL'11 APRILE 2000

Le parti firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo Estero, riunite per procedere alla formulazione del piano di ripartizione di 69 funzioni (di cui 60 derivanti dall’intesa del 28.08.2000 tra M.P.I. e OO.SS. e 9 non attivate nell'anno scolastico 1999/2000) strumentali al piano dell'offerta formativa assegnate all'estero per l'anno scolastico 2000/2001, alle scuole statali italiane, alle iniziative scolastiche di cui all'art. 636 del D.L.vo 297/94 ed alle realtà delle Circoscrizioni Consolari,

tenuto conto delle istituzioni destinatarie delle funzioni obiettivo individuate dall'art.3 del CCNIE;

considerati i criteri di distribuzione delle funzioni obiettivo definiti dall'art.4 del CCNIE;

considerato altresì che, ai sensi dell'art.9 del CCNIE, per l'anno scolastico 1999/2000, le 60 funzioni obiettivo sono state distribuite sulla base della programmazione delle attività didattiche e dei progetti predisposti in attuazione della circolare 267/686/C/2000;

tenuto conto delle risultanze pervenute dalle sedi in ordine alla verifica delle funzioni obiettivo attribuite per l'a.s.1999/2000, nonché delle richieste presentate per l'a.s. 2000/01 dalle medesime sedi;

concordano di distribuire le 69 funzioni obiettivo secondo l'allegata tabella che, pertanto, è parte integrante della presente intesa.

Letto, approvato e sottoscritto in Roma presso il Ministero Affari Esteri in data 10 gennaio 2001.

L'Amministrazione

Min. Cilento
Con. Troni

Le OO.SS. firmatarie del CCNIE

CGIL Scuola: Simeone
CISL Scuola: Valeri
UIL Scuola: Luongo
SNALS: Natali


 

Funzioni obiettivo ex art.3, comma 1, lettera a) del CCNIE

 

SCUOLE ELEMENTARI STATALI

ADDIS ABEBA funzioni assegnate n. 3

ASMARA " " n. 4

ATENE " " n. 2

BARCELLONA " " n. 2

MADRID " " n. 3

PARIGI " " n. 3

ZURIGO " " n. 3

Totale parziale: n. 20

SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO

ADDIS ABEBA funzioni assegnate n. 3

ASMARA " " n. 4

ATENE " " n. 2

BARCELLONA " " n. 2

ISTANBUL " " n. 3

MADRID " " n. 3

PARIGI " " n. 2

Totale parziale: n. 19

Totale generale art.3, comma 1, lettera a): n. 39


 

Funzioni obiettivo ex art.3, comma 1, lettera b) del CCNIE

BRUXELLES/Anversa funzioni assegnate n. 1

L'AJA (Amsterdam-Rotterdam) " " n. 1

LIEGI " " n. 1

LONDRA (corsi liv. elem.) " " n. 2

" (corsi liv. med.) " " n. 1

MANCHESTER " " n. 2

Totale generale art.3, comma 1, lettera b): n. 8

TOTALE GENERALE art. 3, comma 1: n. 47


 

Funzioni obiettivo ex art.3, comma 2 del CCNIE

BASILEA ord. elem. e med. funzioni assegnate n. 2

BUENOS AIRES ord. elem. e med. " " n. 2

CARACAS ord. elem. e med. " " n. 1

CHAMBERY ord. elem. e med. " " n. 1

CHARLEROI ord. elem. e med. " " n. 1

EDIMBURGO ord. elem. e med. " " n. 1

FRANCOFORTE SUL MENO ord.elem. " " n. 1

HANNOVER ord. elem. e med. " " n. 1

LIMA ord. elem. e med. " " n. 1

METZ ord.elem.e med. " " n. 1

MONTEVIDEO ord. elem. e med. " " n. 1

NIZZA ord. elem. e med. " " n. 1

PARIGI ord. elem. e med. " " n. 2

SAN GALLO ord. elem. e med. " " n. 2

SAN PAOLO ord. elem. e med. " " n. 1

STOCCARDA ord. elem " " n. 2

" ord. med. " " n. 1

TOTALE GENERALE art. 3, comma 2: n. 22

TOTALE GENERALE art. 3, commi 1 e 2: n. 69