Decreto Ministeriale 11 gennaio 2000, n. 10
Autorizzazione alla sottoscrizione del Contratto Integrativo Nazionale del comparto Scuola concernente la Mobilità del Personale della Scuola per l’anno scolastico 2000-2001, siglato il 5 gennaio 2000
VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola sottoscritto il 26 maggio 1999 tra l'ARAN e le organizzazioni sindacali della scuola e, in particolare, l'art. 4 - comma 1- che istituisce la contrattazione integrativa e ne individua le materie;
VISTO l'art. 9 del citato contratto collettivo nazionale di lavoro che disciplina la composizione delle delegazioni trattanti;
VISTI i decreti ministeriali n.39051 del 4 giugno 1999 e n.49033 del 2 agosto 1999 con i quali è stata rispettivamente costituita e quindi integrata la delegazione di parte pubblica per la contrattazione integrativa nazionale di amministrazione relativa al comparto scuola;
VISTO il D.L.vo 4 novembre 1997 n. 396, recante ulteriori modificazioni al D.L.vo 3 febbraio 1993 n. 29;
VISTA la lettera circolare del Dipartimento per la Funzione Pubblica n. 23080/97/8.93.5 del 16 dicembre 1997, con la quale sono state fornite direttive per la prima applicazione delle disposizioni transitorie recate dal suindicato decreto legislativo in materia, tra l'altro, di contrattazione decentrata e, in particolare, il punto 8 dove viene chiarito che la cennata disciplina transitoria non riguarda né la formazione della delegazione di parte pubblica, né i procedimenti di autorizzazione e controllo relativi alla sottoscrizione dei contratti collettivi a livello decentrato, per i quali continuano a trovare applicazione le disposizioni antecedenti l'entrata in vigore dello stesso D.L.vo n. 396/1997;
RITENUTA la necessità di adeguare il comportamento di quest'Amministrazione alle suindicate direttive;
VISTA la deliberazione n. 28/97 emessa nell'adunanza del 3 dicembre 1996, con la quale la Corte dei Conti - Sezione del controllo - I collegio - si è dichiarata non competente a controllare gli atti autorizzativi relativi ai contratti collettivi decentrati i quali, a norma dell'art. 14 della legge quadro 29 marzo 1983 n. 93, sono sia quelli stipulati al centro per singole branche della pubblica amministrazione, sia quelli conclusi in sede periferica locale;
VISTO il Contratto Integrativo Nazionale del comparto scuola per il quadriennio 1998-2001 n. 8/99/BL, sottoscritto il 31 agosto 1999 e in particolare l'art. 54;
VISTO il testo dell'ipotesi di contratto integrativo annuale concernente la mobilità del personale della scuola per l'anno scolastico 2000-2001, siglato il 5 gennaio 2000;
DECRETA
Art. 1
1. E' autorizzata la sottoscrizione contratto integrativo annuale concernente la mobilità del personale della scuola per l'anno scolastico 2000-2001, siglato il 5 gennaio 2000.
Art. 2
1. Il presente decreto, corredato dell'accordo di cui sopra, verrà inviato all'Ufficio Centrale per il Bilancio, per il previsto controllo.
2. Il presente decreto ed il relativo contratto verranno inviati, a norma del comma 3, dell'art. 51 del D.L.vo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, all'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale (ARAN), alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica - ed al Ministero del Tesoro.
CONTRATTO INTEGRATIVO NAZIONALE N. 4/00/BL DEL 3.3.2000 CONCERNENTE LA MODIFICA DEGLI ART. 8, 35 E 51 DEL CIN N. 2/00/BL DEL 27 GENNAIO 2000 RELATIVO ALLA MOBILITA DEL PERSONALE DELLA SCUOLA PER L'ANNO SCOLASTICO 2000-2001
A seguito dell'apposizione del visto da parte dell'Ufficio Centrale per il Bilancio sul Decreto Ministeriale n. 32 del 7 febbraio 2000, di autorizzazione alla sottoscrizione del testo concordato del contratto integrativo nazionale di cui in premessa, il giorno 3 marzo 2000, il Direttore Generale del Personale dott. Michele PARADISI, in rappresentanza del Ministro della Pubblica Istruzione e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali appresso indicate, con il presente atto stipulano il contratto integrativo nazionale di cui sopra:
per il Ministro della Pubblica Istruzione
il Direttore Generale del Personale dott. Michele PARADISI
CGIL-Scuola
CISL-Scuola
UIL-Scuola
CONFSAL-SNALS
Il presente atto è parte integrante del contratto stesso.
Roma, 3 marzo 2000
Ipotesi di contratto integrativo nazionale del comparto scuola concernente la modifica del contratto integrativo nazionale n. 2/2000 sulla mobilità del personale della scuola per l'anno scolastico 2000-2001
L'anno 2000, il giorno 27, del mese di gennaio, in Roma, presso il Ministero della Pubblica Istruzione, in sede di contrattazione integrativa nazionale,
tra
la delegazione di parte pubblica, costituita ai sensi del D.M. n 40933/BL del 2 agosto 1999 e quella di parte sindacale, composta ai sensi dell'art. 9 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della scuola del 26 maggio 1999, di cui all'allegato 1 al presente contratto,
premesso
che è stata rilevata l'opportunità, in sede di conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle province autonome, di collocare al 10 febbraio la data entro la quale vanno definiti i piani di dimensionamento della rete scolastica, e che si è ritenuto opportuno adeguare la disposizione relativa alla mobilità su posti di sostegno o su classi di concorso degli insegnanti di scuola media a quella degli insegnanti di scuola elementare e materna;
LE PARTI CONCORDANO
per l'anno scolastico 2000-2001 il seguente contratto che modifica i sottoelencati articoli del Contratto n. 2/2000 sulla mobilità sottoscritto in data 27.1.2000
ART. 8
Effetti sulla mobilità dei piani di dimensionamento della rete scolastica
Nel comma primo il termine del "1 gennaio 2000" è sostituito con il termine del "10 febbraio 2000".
ART. 35
Sostegno - Scuola secondaria di I grado
Il comma 2 è così modificato:
2. In analogia a quanto previsto dai precedenti artt. 33 e 34 per gli insegnanti di scuola materna ed elementare, gli insegnanti di scuola secondaria di I grado titolari su posti di sostegno non vincolati alla permanenza di un quinquennio su detti posti, e gli insegnanti titolari di cattedre curricolari, in possesso del titolo valido per l'accesso ai posti di sostegno, potranno chiedere di partecipare al trasferimento per le stesse preferenze espresse sia su posti di sostegno sia su classi di concorso.
Qualora vengano richieste entrambe le tipologie i predetti insegnanti dovranno indicare nel modulo domanda l'ordine prescelto (cattedre, sostegno) di gradimento contrassegnando le apposite caselle numerate. Nell'ordine espresso verrà analizzata ciascuna preferenza (sia puntuale che sintetica) del modulo domanda.
ART. 51
Applicazione L. 124/99 art. 8
Trasferimenti personale A.T.A. di ruolo degli enti locali allo Stato
Al termine del comma 1 si aggiungono le parole "ove disponibile.".