CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
COMPARTO «SCUOLA»
1995 - 1997
NORME DI GARANZIA DEL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
Art. 1 - Servizi pubblici essenziali
1. Ai sensi della legge 12 giugno 1990, n. 146, i servizi pubblici da considerare
essenziali nel comparto del personale della Scuola sono:
a) listruzione scolastica, in particolare per gli aspetti contemplati dallart.
1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, comma 2, lettera D;
b) igiene, sanità e attività assistenziali a tutela dellintegrità fisica delle
persone;
c) attività relative alla produzione e alla distribuzione di energia e beni di prima
necessità, nonché gestione e manutenzione dei relativi impianti; sicurezza e
salvaguardia degli edifici, delle strutture e degli impianti connessi con il servizio
scolastico;
d) erogazione di assegni e di indennità con funzione di sostentamento.
I servizi di cui alle lettere b), c) e d) sono considerati per gli aspetti strettamente
connessi e collegati al servizio di cui alla lettera a).
Art. 2 - Prestazioni indispensabili e contingenti di personale
1. Nellambito dei servizi pubblici essenziali di cui allart. 1 dovrà
essere assicurata, con le modalità di cui ai commi successivi, leffettività del
loro contenuto essenziale e la continuità, per gli aspetti contemplati nella lettera d)
comma 2 dellarticolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, delle seguenti
prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero, al fine di contemperare
lesercizio del diritto di sciopero con la garanzia del diritto allistruzione e
degli altri valori e diritti costituzionalmente tutelati:
a) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini e delle
valutazioni finali;
b) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli esami finali, con
particolare riferimento agli esami conclusivi dei cicli di istruzione nei diversi ordini e
gradi del sistema scolastico (esami di licenza elementare, esami di licenza media, esami
di qualifica professionale e di licenza darte, esami di abilitazione
allinsegnamento del grado preparatorio, esami di maturità);
c) vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui
non sia possibile una adeguata sostituzione del servizio;
d) vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove linterruzione del
funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse;
e) attività riguardanti la conduzione dei servizi nelle aziende agricole per quanto
attiene alla cura e allallevamento del bestiame;
f) raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi;
g) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni,
secondo modalità da definire in sede di contrattazione decentrata e comunque per il
periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole
istituzioni scolastiche;
h) servizi indispensabili nelle istituzioni educative, come indicati nelle precedenti
lettere a), d), e), con particolare riferimento alla cucina ed alla mensa ed alla
vigilanza sugli allievi anche nelle ore notturne.
2. In sede di contrattazione decentrata a livello nazionale di Ministero, entro 30
giorni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, saranno individuati i criteri
generali per la determinazione dei contingenti del personale educativo ed A.T.A. necessari
ad assicurare le prestazioni indispensabili di cui al precedente comma 1. Successivamente,
in sede di contrattazione decentrata a livello provinciale, entro 30 giorni dalla data di
comunicazione dellaccordo a livello di Ministero, saranno individuati i contingenti
per ciascuna tipologia di istituto scolastico presente nella Provincia.
Gli accordi decentrati di cui al presente comma hanno validità quadriennale; nelle more
della loro definizione restano in vigore le norme derivanti dai precedenti accordi nella
stessa materia.
3. I Capi dIstituto, in occasione di ogni sciopero, inviteranno con comunicazione di servizio coloro che intendono aderire allo sciopero di darne tempestiva comunicazione. La comunicazione ha carattere volontario; la dichiarazione di adesione allo sciopero non è successivamente revocabile. In base a tale comunicazione i Capi distituto valuteranno lentità della riduzione del servizio scolastico e la conseguente possibile organizzazione di forme sostitutive di erogazione del servizio. Essi sono in ogni caso tenuti a comunicare alle famiglie, almeno 5 giorni prima delleffettuazione dello sciopero, le prevedibili modalità di funzionamento del servizio scolastico, ivi compresa leventuale sospensione dellattività didattica, e sono autorizzati a disporre la presenza a scuola allorario di inizio delle lezioni di tutto il personale docente non scioperante in servizio quel giorno, in modo da organizzare il servizio scolastico nel rispetto del numero di ore previsto per ogni singolo insegnante.
4. I Capi distituto, in occasione di ciascuno sciopero, individuano - sulla base
anche della comunicazione volontaria del personale in questione circa i propri
comportamenti sindacali - i nominativi del personale da includere nei contingenti di cui
al precedente comma 2, in servizio presso le medesime istituzioni scolastiche ed
educative, tenuti alle prestazioni indispensabili ed esonerati dallo sciopero stesso per
garantire la continuità delle prestazioni indispensabili di cui al precedente 1° comma.
I nominativi inclusi nei contingenti saranno comunicati ai singoli interessati cinque
giorni prima delleffettuazione dello sciopero.
Il soggetto individuato ha il diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla
ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la
conseguente sostituzione, nel caso sia possibile.
In caso di adesione allo sciopero del capo distituto, le relative funzioni aventi
carattere di essenzialità e di urgenza saranno svolte, nellordine, dal vicario, da
uno dei collaboratori o dal docente più anziano in servizio.
I capi distituto e gli organi dellAmministrazione scolastica, ai relativi
livelli di competenza, sono tenuti a rendere pubblici i dati relativi alladesione
allo sciopero dopo la sua effettuazione.
Art. 3 - Norme da rispettare in caso di sciopero
1. La comunicazione della proclamazione di qualsiasi azione di sciopero relativa al
solo comparto scuola, da parte delle strutture e rappresentanze sindacali, deve avvenire
con un preavviso non inferiore a 15 giorni e deve contenere lindicazione se lo
sciopero sia indetto per lintera giornata oppure se sia indetto per un periodo più
breve. Il preavviso non può essere inferiore a giorni 10, nel caso di azioni di sciopero
che interessano più comparti.
In caso di revoca di uno sciopero indetto in precedenza, le strutture e le rappresentanze
sindacali devono darne tempestiva comunicazione alle amministrazioni, al fine di garantire
la regolarità al servizio per il periodo temporale interessato dallo sciopero stesso.
2. La proclamazione e la revoca degli scioperi relativi alle vertenze nazionali di
comparto deve essere comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della Funzione Pubblica e al Ministero della Pubblica Istruzione - Gabinetto del Ministro;
la proclamazione e la revoca di scioperi relativi a vertenze di livello territoriale o di
singolo istituto deve essere comunicata al Provveditorato agli Studi di appartenenza.
In caso di sciopero il Ministero della Pubblica Istruzione e i Provveditorati agli Studi
sono tenuti a trasmettere agli organi di stampa ed alle reti radiotelevisive di maggiore
diffusione nellarea interessata dallo sciopero una comunicazione circa i tempi, le
modalità e leventuale revoca dellazione di sciopero. Le Amministrazioni
predette si assicurano che gli organi di informazione garantiscano allutenza una
informazione chiara, esauriente e tempestiva dello sciopero, anche relativamente alla
frequenza e alle fasce orarie di trasmissione dei messaggi.
3. Al fine di garantire i servizi essenziali e le relative prestazioni indispensabili
indicati nellarticolo 2:
a) non saranno effettuati scioperi a tempo indeterminato;
b) atteso che leffettiva garanzia del diritto allistruzione e
allattività educativa, nonché alle prestazioni indispensabili indicate
nellarticolo 2 si ottiene solo se non viene compromessa lefficacia
dellanno scolastico, espressa in giorni, gli scioperi, anche brevi, di cui alla
successiva lettera d), non possono superare per le attività di insegnamento e per le
attività connesse con il funzionamento della scuola nel corso di ciascun anno scolastico
il limite di 40 ore individuali (equivalenti a 8 giorni per anno scolastico) nelle scuole
materne ed elementari e di 60 ore annue individuali (equivalenti a 12 giorni di anno
scolastico) negli altri ordini e gradi di istruzione;
c) ciascuna azione di sciopero, anche se trattasi di sciopero breve o di sciopero
generale, non può superare, per ciascun ordine e grado di scuola i due giorni
consecutivi; tra unazione e la successiva deve intercorrere un intervallo di tempo
non inferiore a sette giorni;
d) gli scioperi brevi - che sono alternativi rispetto agli scioperi indetti per
lintera giornata - possono essere effettuati soltanto nella prima oppure
nellultima ora di lezione o di attività educative, o di servizio per i capi di
istituto e per il personale ATA.
In caso di organizzazione delle attività su più turni, gli scioperi possono essere
effettuati soltanto nella prima o nellultima ora di ciascun turno; se le attività
si protraggono in orario pomeridiano gli scioperi saranno effettuati nella prima ora del
turno antimeridiano e nellultima del turno pomeridiano.
La proclamazione dello sciopero breve deve essere puntuale. Deve essere precisato se lo
sciopero riguarda la prima oppure lultima ora di lezione, non essendo consentita la
formula alternativa. Gli scioperi brevi sono computabili ai fini del raggiungimento dei
tetti di cui alla lettera b); a tal fine 5 ore di sciopero breve corrispondono ad una
giornata di sciopero. La durata degli scioperi brevi per le attività funzionali
allinsegnamento deve essere stabilita con riferimento allorario predeterminato
in sede di programmazione;
e) gli scioperi effettuati in concomitanza con le iscrizioni degli alunni dovranno
garantirne comunque lefficace svolgimento e non potranno comportare un differimento
oltre il terzo giorno successivo alle date previste come terminali delle operazioni
relative alle disposizioni ministeriali;
f) gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista
leffettuazione degli scrutini trimestrali o quadrimestrali non finali, non devono
comunque comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini
superiore a 5 giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico;
g) le attività e le relative prestazioni riguardanti lo svolgimento degli scrutini
finali, compresi quelli di ammissione agli esami, nonché quelle concernenti gli esami
finali e le relative valutazioni, devono essere garantite nei termini previsti dal
calendario scolastico, considerato che lo svolgimento degli scrutini finali, linizio
e lininterrotta continuità delle operazioni di esame nonché delle relative
valutazioni rientrano nella categoria delle prestazioni legislativamente individuate come
indispensabili e pertanto non sono ammissibili differimenti rispetto alle date fissate
dalle autorità scolastiche.
h) Gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione saranno
immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di
calamità naturale.
i) le disposizioni del presente articolo in tema di preavviso minimo e di indicazione
della durata non si applicano nei casi di astensione dal lavoro in difesa dellordine
costituzionale o di protesta per gravi eventi lesivi dellincolumità e della
sicurezza dei lavoratori.
Art. 4 - Procedure di raffreddamento e di conciliazione
1. Allo scopo di prevenire e di comporre i conflitti collettivi di lavoro nel comparto Scuola, le parti di comune intesa convengono sulla necessità che la effettuazione di azioni di sciopero ovvero lemanazione di provvedimenti riguardanti conflitti in atto di particolare rilevanza siano preceduti da un tentativo di conciliazione davanti ad appositi Organismi di conciliazione. Tali organismi devono essere istituiti entro 60 giorni dallentrata in vigore del presente contratto, dintesa tra le parti stesse, presso il Ministero della Pubblica Istruzione per i conflitti a livello nazionale e presso i Provveditorati agli Studi per quelli a livello provinciale.
2. Durante lesperimento dei tentativi di conciliazione e nei periodi di esclusione dello sciopero di cui allart. 3, le amministrazioni si astengono dalladottare iniziative pregiudizievoli nei confronti dei lavoratori direttamente coinvolti nel conflitto.
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