CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
COMPARTO «SCUOLA»
1995 - 1997

PARTE PRIMA

TITOLO I - Disposizioni generali

Capo I

Art. 1 - Campo di applicazione

1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato dipendente dalla amministrazione scolastica ed appartenente al comparto di cui all’art. 9 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593. Il personale del comparto si articola nelle seguenti aree professionali:
a) area dei servizi ausiliari, tecnici e amministrativi;
b) area della funzione docente;
c) area della specifica dirigenza scolastica.
2. Con successivo accordo di cui all’art. 79, le norme del presente contratto saranno raccordate con le disposizioni dello Statuto speciale della regione Trentino Alto Adige in materia di ordinamento scolastico delle province autonome di Trento e Bolzano e delle relative norme di attuazione.
3. Con successivo accordo da stipularsi entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente CCNL saranno disciplinate:
a) le specificazioni e le modalità applicative della normativa di cui al presente CCNL al personale educativo dipendente dalle istituzioni educative, con riferimento alle funzioni, alle attività di servizio, all’orario di lavoro, alla formazione ed aggiornamento, alla mobilità professionale e territoriale, al rapporto di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato;
b) le specificazioni e le modalità applicative del presente CCNL ai capi di istituto e al personale docente e ATA in servizio nelle istituzioni scolastiche italiane all’estero in relazione alle particolari esigenze organizzative di queste.
4. Nel testo del presente contratto, il riferimento al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato come D.L.gs. n. 29 del 1993; il riferimento al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 è riportato come D.L.gs. n. 297 del 1994; il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209 è riportato come D.P.R. 209 del 1987; il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399 è riportato come D.P.R. n. 399 del 1988.

Art. 2 - Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

1. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 1994 - 31 dicembre 1997 per la parte normativa ed è valido dall’1 gennaio 1994 fino al 31 dicembre 1995 per la parte economica.
2. Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. La stipulazione si intende avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali a seguito del perfezionamento delle procedure di cui all’art. 51, commi 1 e 2 del D.L.gs. n. 29 del 1993.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle amministrazioni destinatarie del presente contratto entro 30 gg. dalla data di stipulazione di cui al comma 2.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
5. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto, ai dipendenti del comparto sarà corrisposta la relativa indennità, secondo le scadenze previste dall’accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per l’erogazione di detta indennità si applica la procedura dell’art. 52, commi 1 e 2, del D.L.gs. n. 29 del 1993.
6. In sede di rinnovo biennale per la parte economica ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l’inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto dall’accordo tra Governo e parti sociali del 23 luglio 1993.

TITOLO II - Sistema delle relazioni sindacali

Capo I - Disposizioni generali

Art. 3 - Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto della distinzione dei ruoli e delle responsabilità dell’amministrazione scolastica e dei sindacati, è strutturato in modo coerente con l’obiettivo di contemperare l’interesse degli addetti al miglioramento delle condizioni di lavoro e allo sviluppo professionale con l’esigenza di incrementare e qualificare le prestazioni rese dal servizio scolastico.
2. La condivisione dell’obiettivo predetto comporta la necessità di un sistema di relazioni sindacali stabile, basato sulla contrattazione collettiva, sulla partecipazione e sulla consultazione nei casi e nelle forme previste, improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti delle parti, orientato alla prevenzione dei conflitti, anche mediante apposite procedure bilaterali - sempre nel rispetto, in caso di conflitto, della garanzia dei servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990 n. 146 - in grado di favorire la collaborazione tra le parti per il perseguimento delle finalità individuate dalle leggi, dai contratti collettivi e dai protocolli tra Governo e parti sociali.
3. In coerenza con i commi 1 e 2, il sistema di relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali:
a) contrattazione collettiva; si svolge a livello nazionale ed a livello decentrato sulle materie, con i tempi e le procedure indicate rispettivamente dagli artt. 2 e 4 del presente contratto, secondo le disposizioni del D.L.gs. n. 29 del 1993. La piena e corretta applicazione dei contratti collettivi nazionali e decentrati è garantita dalle parti anche mediante le procedure di risoluzione delle controversie interpretative previste dall’art. 17. In coerenza con il carattere privatistico della contrattazione, essa si svolge in conformità alle convenienze e ai distinti ruoli delle parti;
b) esame; si svolge nelle materie per le quali la legge ed il presente contratto collettivo lo prevedono, a norma dell’art. 10 del D.L.gs n. 29 del 1993 e dell’art. 8 e 9 del presente contratto, previa informazione ai soggetti sindacali di cui all’art. 6. In appositi incontri le parti confrontano i rispettivi punti di vista secondo le procedure indicate nell’art. 8;
c) consultazione; si svolge sulle materie per le quali la legge o il presente contratto la prevedono. In tali casi l’amministrazione, previa adeguata informazione, acquisisce il parere dei soggetti sindacali;
d) informazione; allo scopo di rendere più trasparente e costruttivo il confronto tra le parti a tutti i livelli del sistema delle relazioni sindacali, l’amministrazione scolastica informa i soggetti sindacali, quando lo richieda la legge o il presente contratto. L’informazione è fornita con la forma scritta ed in tempo utile, anche mediante l’utilizzo di supporti magnetici;
e) conciliazione, mediazione dei conflitti e risoluzione delle controversie interpretative; procedure finalizzate al raffreddamento dei conflitti medesimi secondo le disposizioni di cui all’artt. 16 e 17.

Art. 4 - Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo decentrato

1. Le piattaforme per il rinnovo dei contratti collettivi decentrati sono presentate almeno un mese prima della scadenza del precedente contratto per la trattativa decentrata a livello nazionale e almeno quindici giorni prima per quella a livello periferico.
2. Durante i suddetti periodi e per il mese successivo alla scadenza dei contratti decentrati, le parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
3. L’Amministrazione della Pubblica istruzione provvede a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alla trattativa entro 30 giorni dalla data di stipulazione del presente contratto, ai sensi dell’art. 2, comma 2, ed a convocare la delegazione sindacale di cui all’art. 6 per l’avvio del negoziato, entro 15 giorni dalla presentazione delle piattaforme.
4. La contrattazione decentrata deve riferirsi solo agli istituti contrattuali rimessi a tale livello.
5. Il contratto decentrato si attua entro trenta giorni dalla stipulazione, che si intende avvenuta con la sottoscrizione, al termine del perfezionamento delle procedure previste dall’articolo 51, terzo comma, del D.L.gs. n. 29 del 1993. I contratti decentrati devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti.

Art. 5 - Livelli di contrattazione, materie e limiti della contrattazione decentrata

1. Il sistema di contrattazione collettiva è strutturato su due livelli:
a) il contratto collettivo nazionale di comparto;
b) il contratto collettivo decentrato.
2. La contrattazione decentrata riguarda le materie e gli istituti di cui ai commi 4 e 5 secondo le clausole di rinvio del presente articolo ed in conformità ai criteri e procedure indicate nell’articolo 4.
3. Qualora nella contrattazione decentrata sia necessario ripartire le materie demandate a tale livello devono essere evitate sovrapposizioni o frammentazioni nelle materie stesse e deve essere garantito il rispetto delle disponibilità economiche fissate a livello nazionale.
4. La contrattazione decentrata si svolge in sede nazionale di Amministrazione della Pubblica istruzione nell’ambito degli obiettivi e dei programmi definiti ai sensi dell’art. 3, comma 1 del D.L.gs. n. 29 del 1993 sulle seguenti materie:
a) i criteri di utilizzazione delle risorse attribuite a livello di Ministero P.I. e relative al Fondo di cui all’art. 71, comma 2, lettera a), nonché le modalità di verifica dei risultati conseguiti;
b) i criteri per l’attribuzione ai Provveditorati della quota del Fondo di cui all’art. 71 per interventi compensativi e progetti provinciali;
c) la mobilità di cui all’art. 480 del D.L.gs. n. 297 del 1994; gli accordi di mobilità di cui all’art. 35, 8° comma, del D.L.gs. n. 29 del 1993;
d) la mobilità interna, ai sensi degli artt. 37, 48 e 55 del presente CCNL;
e) le linee di indirizzo per l’attività di formazione in servizio e per l’aggiornamento, ivi compresi i piani di riconversione del personale in relazione alle situazioni di esubero, nonché i criteri relativi alla ripartizione delle risorse ed alle modalità di verifica dei risultati conseguiti;
f) le linee di indirizzo e i criteri per la tutela della salute nell’ambiente di lavoro;
g) determinazione dei compensi relativi agli incarichi ed attività aggiuntive dei capi di istituto, di cui all’art. 33;
h) determinazione delle tabelle relative alle indennità di cui agli artt. 74 e 75 del presente CCNL.
5. Presso ciascun ufficio scolastico periferico, fermo restando quanto previsto dal D.L.gs. n. 29 del 1993, la trattativa decentrata si svolge sulle seguenti materie:
a) l’individuazione delle priorità e dei criteri di distribuzione delle risorse del Fondo di cui all’art. 71, per la quota assegnata a tale livello e per le quote dei Fondi di istituto eventualmente non utilizzate e non utilizzabili, ai sensi dell’art. 72, nonché le modalità di verifica dei risultati conseguiti;
b) i criteri di applicazione, con riferimento ai tempi ed alle modalità, delle normative relative all’igiene, all’ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, nonché l’individuazione delle misure necessarie per facilitare il lavoro dei dipendenti disabili;
c) l’utilizzazione del personale ai sensi dell’art. 48, commi 6 e segg. e art. 55 del presente contratto;
d) i criteri per l’attuazione delle iniziative di aggiornamento, formazione in servizio e riconversione professionale e per la partecipazione del personale a tali attività;
e) i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio;
f) i criteri generali relativi all’utilizzazione del personale A.T.A., con riferimento agli istituti previsti dagli articoli 35, 36 e 37 del D.P.R. n. 209 del 1987, e dall’art. 14, comma 15 del D.P.R. 399/88;
g) i criteri di attuazione delle norme relative ai diritti e alle relazioni sindacali previste dal presente contratto, nonché, in tale quadro, allo sviluppo delle relazioni sindacali a livello di singola istituzione scolastica;
h) i criteri di utilizzazione dei servizi sociali.
6. I contratti decentrati non possono comportare né direttamente, né indirettamente oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal presente contratto, anche a carico di esercizi successivi, e conservano la loro efficacia sino alla stipulazione dei successivi contratti.

Art. 6 - Composizione delle delegazioni

1. Ai sensi dell’art. 45, comma 8 del D.L.gs. n. 29 del 1993, la delegazione trattante in sede decentrata è costituita:
I - A livello nazionale di amministrazione
a) Per la parte pubblica:
- dal Ministro o da un suo delegato;
- da una rappresentanza dei dirigenti titolari degli uffici direttamente interessati alla trattativa.
b) Per le organizzazioni sindacali:
- per la composizione della delegazione trattante di parte sindacale si conferma la disciplina attualmente vigente fino alla definizione del quadro normativo in materia di rappresentatività ed ai successivi accordi.
II - Negli uffici periferici di livello dirigenziale
a) Per la parte pubblica:
- dal dirigente titolare del potere di rappresentanza dell’amministrazione nell’ambito dell’ufficio o da un suo delegato, da due funzionari dell’ufficio medesimo, di qualifica di norma non inferiore all’ottava. L’amministrazione può avvalersi in qualità di consulenti di capi di istituto e altro personale scolastico esperto nella materia;
b) Per le organizzazioni sindacali:
- per la composizione della delegazione trattante di parte sindacale relative alle strutture provinciali di organizzazione si conferma la disciplina attualmente vigente fino alla definizione del quadro normativo in materia di rappresentatività ed ai successivi accordi;
- relativamente alle altre strutture sindacali, si rinvia allo stipulando protocollo d’intesa di cui all’art. 14.
2. L’amministrazione scolastica può avvalersi, nella contrattazione collettiva decentrata, della attività di rappresentanza e di assistenza dell’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.RA.N.), alle cui direttive è tenuta in ogni caso a conformarsi, ai sensi dell’art. 50, comma 7 del D.L.gs. n. 29 del 1993.

Capo II - Informazioni e forme di partecipazione

Art. 7 - Informazione

1. L’amministrazione scolastica, nell’ambito della propria autonomia e delle proprie distinte responsabilità, fornisce informazioni ai soggetti sindacali di cui all’articolo precedente sulle misure inerenti la gestione del rapporto di lavoro.
2. Nelle seguenti materie, individuate dal D.L.gs n. 29 del 1993 e dal presente contratto, l’amministrazione fornisce un’informazione preventiva, consegnando tempestivamente la documentazione necessaria:
a) criteri per la determinazione e la distribuzione dei carichi di lavoro per il personale ATA;
b) criteri generali per la razionalizzazione della rete scolastica;
c) criteri per la definizione e la distribuzione degli organici di tutto il personale, anche con riferimento a quanto previsto, per il personale ATA, dall’art. 31, 1° comma, lettera c), del D.L.gs. n. 29 del 1993;
d) strumenti e metodologie per la valutazione della produttività ed efficacia qualitativa del sistema scolastico, con riferimento a quanto previsto dall’art. 603 del D.L.gs. n. 297 del 1994;
e) criteri e modalità organizzative per l’assunzione del personale a tempo determinato e indeterminato;
f) documenti di previsione di bilancio relativi alle spese per il personale;
g) interventi di progettazione di nuovi sistemi informativi o di modifica dei sistemi preesistenti concernenti i servizi amministrativi e di supporto dell’attività scolastica;
h) programmi e progetti di intervento anche a carattere interistituzionale per la qualificazione dell’offerta formativa.
3. Nelle seguenti materie l’informazione è successiva ed ha per oggetto gli atti di gestione adottati e i relativi risultati, riguardanti:
- utilizzo del personale e stato dell’occupazione e degli organici;
- parametri e risultati concernenti la produttività ed efficacia qualitativa del sistema scolastico;
- distribuzione complessiva dei carichi di lavoro per il personale A.T.A.;
- attuazione dei programmi di formazione del personale;
- misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- andamento generale della mobilità del personale;
- distribuzione complessiva dei fondi per i compensi accessori;
- iniziative rivolte al miglioramento dei servizi sociali in favore del personale.
A tale scopo sono previsti specifici incontri in cui l’amministrazione scolastica fornisce adeguate informazioni sulle predette materie alle organizzazioni sindacali interessate.
4. Analoghi incontri sono effettuati presso ciascun ufficio scolastico periferico per assicurare una adeguata informazione sulle materie di cui ai commi precedenti.
5. Il sistema informativo deve assicurare una adeguata tutela della riservatezza della sfera personale degli addetti.

Art. 8 - Esame

1. Ciascuno dei soggetti di cui all’articolo 6, ricevuta l’informazione, ai sensi dell’articolo 7, può chiedere, in forma scritta, un incontro, al rispettivo livello di contrattazione, per l’esame in particolare delle seguenti materie, ai sensi dell’articolo 10 del D.L.gs. n. 29 del 1993:
a) articolazione degli orari per il personale ATA;
b) criteri per la determinazione e la distribuzione dei carichi di lavoro per il personale ATA;
c) criteri per la definizione e la distribuzione degli organici di tutto il personale, anche con riferimento a quanto previsto, per il personale ATA, dall’art. 31, 1° comma, lettera c), del D.L.gs. n. 29 del 1993;
d) strumenti e metodologie per la valutazione della produttività ed efficacia qualitativa del sistema scolastico, con riferimento a quanto previsto dall’art. 603 del D.L.gs. n. 297 del 1994.
Sono inoltre oggetto di consultazione, ai sensi dell’art. 3, 3° comma, lett. c) del presente contratto, i criteri e le modalità organizzative per l’assunzione del personale a tempo determinato e indeterminato.
2. Della richiesta di esame è data notizia alle altre organizzazioni sindacali di cui all’art. 6 del presente contratto.
3. L’esame si svolge in appositi incontri, che iniziano, di norma, entro 5 giorni dalla data di ricezione della richiesta; durante il periodo di durata dell’esame le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di responsabilità, correttezza e trasparenza.
4. L’esame si conclude nel termine tassativo di giorni quindici dalla ricezione dell’informazione ovvero entro un termine più breve per oggettivi motivi di urgenza.
5. Dell’esito dell’esame è redatto verbale dal quale risultino le posizioni delle parti nelle materie oggetto dell’esame. Resta ferma l’autonoma determinazione definitiva e la responsabilità dei dirigenti nelle stesse materie.
6. Durante il periodo in cui si svolge l’esame gli organi dell’amministrazione scolastica non adottano provvedimenti unilaterali nelle materie oggetto dell’esame e le organizzazioni sindacali che vi partecipano non assumono sulle stesse iniziative conflittuali.

Art. 9 - Relazioni a livello di istituzione scolastica

1. A livello di ogni istituzione scolastica, in coerenza con le prospettive di decentramento e di autonomia, nel rispetto delle competenze del capo di istituto e degli organi collegiali, sono attuate le modalità d’informazione e di esame previste dal presente articolo.
2. Il capo di istituto fornisce ai soggetti sindacali di cui all’art. 14 un’informazione preventiva, consegnando l’eventuale documentazione sulle seguenti materie:
a) modalità relative all’utilizzazione e all’articolazione dell’orario del personale ATA e del personale educativo, nel rispetto di quanto previsto dalla contrattazione decentrata provinciale, nonché i criteri per l’individuazione del personale A.T.A. ed educativo da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto;
b) modalità di applicazione dei criteri in materia di diritti sindacali, definiti in contrattazione decentrata a livello provinciale;
c) attuazione delle normative relative all’igiene, alla sicurezza e prevenzione dell’ambiente scolastico, comprese le misure relative all’abbattimento delle barriere architettoniche per facilitare l’accesso dei disabili;
d) utilizzazione dei servizi sociali.
3. Sulle seguenti materie l’informazione è successiva:
a) proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
b) attuazione dei progetti ed attività retribuiti con il fondo d’istituto o con altre risorse derivanti da convenzioni ed accordi;
c) nominativi del personale da utilizzare nei progetti ed attività retribuiti con il fondo di istituto;
d) criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da accordi di programma, convenzioni, intese, stipulate dalla singola istituzione scolastica o dall’Amministrazione scolastica periferica con altri Enti e istituzioni;
e) applicazione dei criteri, definiti in contrattazione decentrata a livello provinciale, per la fruizione dei permessi retribuiti per l’aggiornamento.
L’informazione viene fornita in appositi incontri da concordare tra le parti.
4. Ricevute le informazioni di cui al comma 2, lett. a) e c), ciascuno dei soggetti sindacali di cui all’art. 6 può chiedere un esame dell’argomento oggetto di informazione. Il capo di istituto informa della richiesta ricevuta i soggetti sindacali presenti nella scuola e procede, entro tre giorni dalla richiesta, a convocare un apposito incontro, per l’esame che dovrà concludersi con la verbalizzazione delle relative posizioni entro i 5 giorni successivi alla ricezione delle informazioni. Per la materia di cui alla lett. c) del precedente comma 2, l’esame previsto dal presente comma si effettua fino alla definizione contrattuale delle modalità di attuazione del D.L.gs. n. 626 del 1994, per la relativa intesa.
5. Durante il periodo in cui si svolge l’esame il capo di istituto non adotta provvedimenti unilaterali nelle materie oggetto di esame e i soggetti sindacali che vi partecipano non assumono sulle stesse iniziative conflittuali.
6. Concluso l’esame, è fatta salva l’autonoma determinazione del capo di istituto.
7. Le modalità di cui al comma 2, lett. b) sono verificate in un apposito incontro con i soggetti sindacali, di cui all’art. 14.

Art. 10 - Pari opportunità

1. Al fine di consentire una reale parità uomini-donne, è istituito, presso il Ministero della Pubblica Istruzione, con la presenza delle organizzazioni sindacali e con la partecipazione delle associazioni professionali, il comitato per le pari opportunità, con il compito di proporre misure adatte a creare effettive condizioni di pari opportunità, secondo i principi definiti dalla legge 10 aprile 1991 n. 125, con particolare riferimento all’art. 1.
2. Il Ministro assicura, mediante specifica disciplina, le condizioni e gli strumenti idonei al funzionamento del Comitato pari opportunità nazionale.
3. Il Comitato propone piani pluriennali per l’attuazione delle pari opportunità in campo formativo con particolare riferimento alla formazione mirata del personale, ai progetti per l’orientamento scolastico, alla riformulazione dei contenuti d’insegnamento.
4. Il comitato relaziona almeno una volta l’anno, sulle condizioni oggettive in cui si trovano le lavoratrici rispetto allo sviluppo professionale, alla partecipazione ai corsi di formazione e di aggiornamento, e alla promozione di misure idonee a tutelarne la salute in relazione alle peculiarità psicofisiche e alla prevedibilità di rischi specifici per le donne con particolare attenzione alle situazioni di lavoro che possono rappresentare rischi per la salute riproduttiva.
5. A livello di Amministrazione scolastica provinciale, su richiesta delle organizzazioni sindacali abilitate alla contrattazione decentrata, possono essere costituiti appositi comitati, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente contratto, con composizione e compiti analoghi a quello nazionale e dei quali deve essere assicurato il funzionamento da parte dei Provveditori agli Studi, senza oneri per l’Amministrazione.
6. In sede di contrattazione decentrata, a livello nazionale e territoriale, tenendo conto delle proposte formulate dal comitato per le pari opportunità, anche ai fini delle azioni positive di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125, saranno concordati interventi utili a promuovere:
- percorsi di formazione mirata del personale sulla cultura delle pari opportunità in campo formativo;
- azioni positive con particolare riferimento alle condizioni di accesso ai corsi di formazione e aggiornamento e all’attribuzione d’incarichi o funzioni più qualificate;
- iniziative volte ad attuare le direttive CEE per l’affermazione sul lavoro delle pari dignità delle persone, in particolare per rimuovere comportamenti molesti.
7. Gli effetti delle iniziative assunte dall’amministrazione scolastica a seguito degli accordi decentrati di cui al presente comma formeranno oggetto di valutazione nella relazione annuale dei comitati di cui all’art. 33, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 267.

Art. 11 - Consultazione

1. Gli organi dell’Amministrazione scolastica, con le modalità previste dall’art. 3, comma 3, lett. c, procedono alla consultazione:
- delle rappresentanze di cui all’art. 6 nei casi previsti da disposizioni di legge o contrattuali, nonché nel caso previsto dall’ottavo comma dell’art. 59 del D.L.gs. n. 29 del 1993, limitatamente al personale A.T.A.;
- del rappresentante per la sicurezza nei casi previsti dall’art. 19 del D.L.gs. 19 settembre 1994, n. 626.

Art. 12 - Forme di partecipazione

1. Presso il Ministero della P.I. e presso ciascun Ufficio scolastico periferico sarà costituito un Osservatorio di rappresentanti dell’Amministrazione e delle organizzazioni sindacali abilitate alla contrattazione decentrata, che esaminerà almeno due volte l’anno le linee essenziali di indirizzo in materia di gestione dell’amministrazione scolastica, con particolare riguardo alle seguenti materie:
- edilizia scolastica;
- situazione degli organici;
- adeguamento dei medesimi per le nomine in ruolo del personale docente e A.T.A.;
- mobilità di detto personale;
- formazione delle graduatorie provinciali per il reclutamento del personale docente ed A.T.A. con rapporto a tempo determinato e per le procedure di conferimento delle supplenze;
- rilevazione e prevenzione delle malattie professionali;
- modalità di applicazione della legge del 5 febbraio 1992 n. 104;
- sistemi informativi automatizzati;
- modalità di attuazione della legge n. 241 del 1990.
- educazione degli adulti.
2. La composizione degli organismi di cui al comma 1, che non hanno natura negoziale, è di norma paritetica.

Capo III - Diritti sindacali

Art. 13 - Assemblee

1. Il personale del comparto scuola con rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato ha diritto a partecipare, durante l’orario di lavoro, ad assemblee sindacali in locali scolastici concordati con i capi d’istituto o in altra sede, senza decurtazione della retribuzione, per 10 ore pro capite per anno scolastico. L’ordine del giorno delle assemblee deve riguardare materie d’interesse sindacale e del lavoro.
2. Per il personale docente, in ciascuna scuola o istituto può essere tenuta di norma un’assemblea al mese, e comunque non più di due.
3. Le assemblee sono indette singolarmente o congiuntamente da:
- le strutture territoriali delle organizzazioni sindacali che organizzano su scala nazionale il personale scolastico, di cui all’art. 6, comma 1;
- i soggetti sindacali di cui all’art. 14 relativamente alle assemblee indette nelle singole istituzioni scolastiche.
4. Le assemblee coincidenti con l’orario di lezione si svolgono all’inizio o, di norma, al termine delle attività didattiche giornaliere di ogni scuola interessata all’assemblea. Le assemblee del personale direttivo ed ATA possono svolgersi in orario non coincidente con quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico.
5. Nei Conservatori di musica, nelle Accademie e - limitatamente al personale educativo - negli Istituti di educazione, le assemblee possono svolgersi in orario diverso da quello previsto al comma 4°, secondo modalità stabilite con le procedure di cui all’art. 9 e con il vincolo di osservanza del minor disagio possibile per gli alunni.
6. Ciascuna assemblea può avere una durata massima di 2 ore se si svolge a livello di singola istituzione scolastica; la durata massima delle assemblee dei Capi di Istituto e delle assemblee territoriali è definita in sede di contrattazione decentrata provinciale, in modo da tener conto dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e sempre nei limiti di cui al 1 comma del presente articolo.
7. La convocazione dell’assemblea, la durata, la sede e l’eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono rese note dai soggetti sindacali promotori almeno 6 giorni prima, con comunicazione scritta, fonogramma o fax, ai capi d’istituto delle scuole interessate all’assemblea o, per le assemblee dei Capi di Istituto, al Provveditore agli studi. La comunicazione deve essere affissa, nello stesso giorno in cui è pervenuta, all’albo del Provveditorato agli Studi e in quello dell’Istituzione scolastica o educativa interessata. Alla comunicazione va unito l’ordine del giorno.
Nel termine delle successive quarantotto ore, altri organismi sindacali, purché ne abbiano diritto, possono presentare richiesta di assemblea per la stessa data e la stessa ora concordando una unica assemblea congiunta o - nei limiti consentiti dalla disponibilità di locali - assemblee separate. La comunicazione definitiva relativa all’assemblea - o alle assemblee - di cui al presente comma va affissa all’albo dell’Istituzione prescelta entro il suddetto termine di quarantotto ore. In tal caso, per il personale docente, l’assemblea si considera unica ai fini di cui al comma 2.
8. Contestualmente all’affissione all’albo il capo d’istituto o il Provveditore agli studi ne faranno oggetto di avviso, mediante circolare interna, al personale interessato all’assemblea al fine di raccogliere la dichiarazione individuale di partecipazione espressa in forma scritta del personale in servizio nell’orario dell’assemblea. Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile.
9. Il capo d’istituto:
a) per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale docente sospende le attività didattiche delle sole classi o sezioni di scuola materna i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all’assemblea, avvertendo le famiglie interessate e disponendo gli eventuali adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con quelle dell’assemblea, del personale che presta regolare servizio;
b) per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA, se la partecipazione è totale, stabilirà, d’intesa con i soggetti sindacali di cui all’art. 14 la quota e i nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza degli ingressi alla scuola, al centralino, ad altre attività indifferibili coincidenti con l’assemblea sindacale.
10. Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali.
11. Per il personale docente, quanto previsto dai commi 1, 3, 5, 8 si applica anche nel caso di assemblee indette in orario di servizio per attività funzionali all’insegnamento.
12. Per le riunioni di scuola e territoriali indette al di fuori dell’orario di servizio del personale si applicano i commi 3 e 7 del presente articolo, fermo restando l’obbligo da parte dei soggetti sindacali di concordare con i capi d’istituto l’uso dei locali e la tempestiva affissione all’albo da parte del capo d’istituto e del Provveditore agli studi della comunicazione riguardante l’assemblea.

Art. 14 - Rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro

1. Le forme di rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro, ferma restando l’applicazione dell’art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300 sono:
a) le rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.) previste dai protocolli di intesa A.RA.N - Confederazioni sindacali del 20 aprile, 14 e 16 giugno e 22 settembre 1994, secondo quanto verrà previsto dallo stipulando protocollo d’intesa A.RA.N. - Organizzazioni sindacali relativo al comparto scuola;
b) i rappresentanti e le rappresentanze sindacali delle organizzazioni che non abbiano sottoscritto o non aderiscano ai protocolli di cui alla lettera a), e che posseggano il requisito della rappresentatività ai sensi del precedente art. 6, comma 1.

Art. 15 - Diritti e libertà sindacali

1. Le libertà sindacali sono disciplinate dagli artt. 54 e 55 del D.L.gs. n. 29 del 1993, e successive modificazioni, dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, ivi richiamata, e dalle disposizioni del presente contratto, nel rispetto dell’art. 3, comma 31, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, del D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770 e dei relativi provvedimenti di attuazione.
2. Le parti si impegnano a ridefinire le norme relative alla delega sindacale al fine di adeguarle alla eventuale evoluzione del quadro normativo. Fino a tale nuova definizione l’Amministrazione continua ad operare le trattenute per contributo sindacale previste dalle deleghe rilasciate dai singoli associati ed a versare gli importi corrispondenti alle Organizzazioni sindacali destinatarie.
3. Le trattenute per scioperi brevi restano disciplinate dall’art. 595 del D.L.gs. n. 297 del 1994, commi 1 e 2.
4. La disciplina dei permessi sindacali nel comparto scuola, di cui al D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770, verrà integrata da un apposito accordo, da stipularsi ai sensi dell’art. 54 del D.L.gs. n. 29 del 1993, al fine di adeguarla alla peculiare organizzazione del sistema scolastico. In attesa della stipulazione di tale accordo integrativo, l’Amministrazione scolastica, fermi restando i limiti complessivi di cui al predetto D.P.C.M. n. 770, autorizza i permessi sindacali connessi allo svolgimento di assemblee e di trattative sindacali e alle riunioni degli organi statutari delle OO.SS.

Capo IV - Procedure di raffreddamento dei conflitti

Art. 16 - Procedure per la conciliazione

1. In caso di controversia su una delle materie di cui all’art. 9, ciascuno dei soggetti sindacali intervenuti in sede di esame può richiedere al Provveditore agli studi la convocazione delle parti per favorire la soluzione della controversia. La richiesta deve essere formulata in forma scritta e deve contenere una sintetica descrizione dei fatti.
2. Alla procedura di conciliazione partecipano i rappresentanti delle organizzazioni sindacali abilitate alla contrattazione decentrata.
3. Le parti vengono convocate entro 5 giorni dalla richiesta: il tentativo di conciliazione deve concludersi entro 15 giorni dalla convocazione delle parti.
4. Le parti di cui all’art. 14 e le organizzazioni sindacali territoriali non intraprenderanno alcuna iniziativa sindacale prima che si sia concluso il tentativo di conciliazione.

Art. 17 - Interpretazione autentica dei contratti

1. In attuazione dell’art. 53, del D.L.gs n. 29 del 1993, quando insorgano controversie sull’interpretazione dei contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano, entro 30 giorni dalla richiesta di cui al successivo comma 2 per definire consensualmente il significato della clausola controversa.
2. Al fine di cui al comma 1 la parte interessata invia all’altra apposita richiesta scritta con lettera raccomandata. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa; essa deve comunque far riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza generale.
3. L’eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui all’articolo 51, del D.L.gs. n. 29 del 1993, sostituisce la clausola controversa sin dall’inizio della vigenza del contratto collettivo nazionale.
4. Con le medesime modalità si procede, tra le parti che li hanno sottoscritti, quando insorgano controversie sull’interpretazione dei contratti decentrati. L’eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui all’articolo 51, comma 3, del D.L.gs n. 29 del 1993, sostituisce la clausola controversa sin dall’inizio della vigenza del contratto decentrato.
5. Gli accordi di interpretazione autentica di cui ai precedenti commi producono gli effetti previsti dall’art. 53, comma 2 del D.L.gs. n. 29 del 1993.

TITOLO III - Rapporto di lavoro

Capo I - Norme comuni

Art. 18 - Contratto individuale di lavoro

1. I rapporti individuali di lavoro a tempo indeterminato o determinato dei Capi di istituto e del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico, ausiliario degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado, di cui all’articolo 1, comma 2 del D.Lgs. n. 29 del 1993 e all’art. 9 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993 n. 593, sono costituiti e regolati da contratti individuali, nel rispetto delle disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del presente contratto collettivo nazionale.
2. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono, comunque, indicati:
a) tipologia del rapporto di lavoro;
b) data di inizio del rapporto di lavoro;
c) data di cessazione del rapporto di lavoro per il personale a tempo determinato, salvo risoluzione automatica del rapporto, senza preavviso, in caso di rientro anticipato del titolare;
d) qualifica di inquadramento professionale e livello retributivo iniziale;
e) compiti e mansioni corrispondenti alla qualifica di assunzione;
f) durata del periodo di prova, per il personale a tempo indeterminato;
g) sede di prima destinazione, ancorché provvisoria, dell’attività lavorativa.
3. Il contratto individuale specifica le cause che costituiscono le condizioni risolutive del contratto di lavoro. Il contratto di lavoro individuale specifica, altresì, che il rapporto di lavoro è regolato dalla disciplina del contratto collettivo di lavoro nel tempo applicabile anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del contratto di lavoro. È causa di risoluzione del contratto l’annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.
4. L’assunzione può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. In quest’ultimo caso, il contratto individuale di cui al comma 1 indica anche l’articolazione dell’orario di lavoro.
5. L’Amministrazione, all’atto della stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini dell’assunzione a tempo indeterminato, invita il destinatario a presentare entro 30 giorni la documentazione prescritta dalle disposizioni vigenti in materia, indicata nel bando di concorso o nelle ordinanze relative alla disciplina concernente il reclutamento del personale scolastico. Nello stesso termine il destinatario, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, salvo quanto previsto dagli artt. 46 e 52, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 58 del D.L.gs. n. 29 del 1993 o dall’art. 508 del D.L.gs. n. 297 del 1994. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova amministrazione o per il nuovo rapporto di lavoro.
6. Quanto previsto dal comma precedente si applica anche alle assunzioni a tempo determinato; in tali casi fino al successivo aggiornamento della graduatoria di all’art. 522 e all’art. 581 del D.L.g. n. 297 del 1994, la documentazione prescritta deve essere presentata, nell’ambito della medesima provincia, solo in occasione del primo contratto stipulato.
7. La mancata presentazione della documentazione di cui ai commi 5 e 6 nei termini e con le modalità prescritte comporta la mancata stipulazione del contratto, ovvero per i rapporti già instaurati l’immediata risoluzione dei medesimi. Comporta altresì l’immediata risoluzione del rapporto di lavoro la mancata assunzione del servizio nel termine assegnato, salvo i casi in cui in relazioni alle vigenti disposizioni di legge sia impedita l’assunzione in servizio.
8. Il contratto individuale, di cui al comma 1, sostituisce i provvedimenti di nomina, con decorrenza dalla data di applicazione del presente contratto.

Art. 19 - Ferie

1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.
2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall’art. 1, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
3. I dipendenti neo assunti nella scuola dopo la stipulazione del presente contratto hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.
4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti nel comma 2.
5. In caso di distribuzione dell’orario di lavoro del personale A.T.A. su cinque giorni, il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazione inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno.
6. Nell’anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all’art. 21 conserva il diritto alle ferie.
8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente, educativo ed ATA al Capo di istituto, e dai Capi di istituto al Provveditore agli Studi. Le ferie sono fruite nel corso di ciascun anno scolastico, compatibilmente con le oggettive esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente.
9. Le ferie devono essere fruite dai capi di istituto e dal personale docente ed educativo durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell’anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente ed educativo per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente ed educativo, la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l’eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti. Per i capi di istituto la fruizione delle ferie nel predetto periodo è consentita per un periodo non superiore a quindici giorni.
10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell’anno scolastico di competenza, le ferie stesse potranno essere fruite dal personale docente entro l’anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell’attività didattica. I Capi di istituto possono fruire delle ferie non godute nell’anno di competenza anche nei periodi di normale attività, con esclusione del periodo di avvio dell’anno scolastico e di quelli riservati agli scrutini periodici e finali ed agli esami.
In analoga situazione, il personale A.T.A. può fruire delle ferie non godute nell’anno scolastico successivo, non oltre il mese di dicembre se il rinvio è stato determinato da esigenze di carattere personale, e non oltre il mese di febbraio se il rinvio è dovuto ad esigenze di servizio.
11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto.
12 Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime, nonché all’indennità di missione per la durata dei viaggi suddetti. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.
13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per di più di 3 giorni. L’amministrazione deve essere stata posta in grado di accertarle con tempestiva informazione.
14. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia, anche se tali assenze si siano protratte per l’intero anno scolastico.
15. All’atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per documentate esigenze di servizio, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse.

Art. 20 - Festività

1. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge n. 23 dicembre 1977, n. 937. È altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.
2. Le quattro giornate di riposo, di cui al comma 1, sono fruite nel corso dell’anno scolastico cui si riferiscono e, in ogni caso, dal personale docente esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi intrannuali di sospensione dell’attività didattica.

Art. 21 - Permessi retribuiti

1. Al dipendente della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato, sono concessi, sulla base di idonea documentazione, permessi retribuiti per i seguenti casi:
- partecipazione a concorsi od esami: gg. 8 complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio;
- lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado e di affini di primo grado: gg. 3 consecutivi per evento.
I permessi sono concessi a domanda, da presentarsi al Capo d’Istituto da parte del personale docente ed A.T.A. e al Provveditore agli Studi, da parte dei Capi di istituto.
2. A domanda del dipendente sono, inoltre, concessi nell’anno scolastico tre giorni di permesso retribuito per particolari motivi personali o familiari debitamente documentati; per gli stessi motivi sono fruibili i sei giorni di ferie durante le attività didattiche di cui al precedente art. 19, comma 9, indipendentemente dalla presenza delle condizioni previste in tale norma.
3. Il dipendente ha, altresì, diritto ad un permesso di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio.
4. I permessi dei commi 1, 2 e 3 possono essere fruiti cumulativamente nel corso di ciascun anno scolastico, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell’anzianità di servizio.
5. Durante i predetti periodi al dipendente spetta l’intera retribuzione esclusi i compensi per attività aggiuntive e le indennità di cui al successivo art. 73, salvo quanto previsto dagli artt. 75 e 76.
6. I permessi di cui all’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono retribuiti come previsto dall’art. 2, comma 3 ter, del decreto legge 27 agosto 1993 n. 324 convertito dalla legge 27 ottobre 1993 n. 423, non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi e non riducono le ferie; essi devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate di volta in volta diverse.
7. Nell’ambito del periodo complessivo di astensione facoltativa dal lavoro previsto per le lavoratrici madri o, in alternativa, per i lavoratori padri dall’art. 7, comma 1 della legge n. 30 dicembre 1971, n. 1204, integrata dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903, fermo restando il trattamento economico del 30% previsto dalla legge per il restante periodo, i primi trenta giorni, fruibili anche frazionatamente, sono considerati permessi per i quali spetta il trattamento di cui ai commi 4 e 5. Dopo il compimento del primo anno di vita del bambino e fino al terzo anno, nei casi previsti dall’art. 7, comma 2 della legge 1204 del 1971 alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono concessi, con le stesse modalità, gg. 30 annuali di permesso retribuito. Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi dell’art. 4 della legge n. 1204 del 1971 spetta l’intera retribuzione fissa mensile nonché le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti.
8. Il dipendente ha diritto, inoltre, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge.

Art. 22 - Permessi brevi

1. Compatibilmente con le esigenze di servizio, al dipendente con contratto a tempo indeterminato e al personale con contratto a tempo determinato stipulato con il Provveditore agli Studi, possono essere concessi, per particolari esigenze personali e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale docente fino ad un massimo di due ore. Per il personale docente i permessi brevi si riferiscono ad unità orarie.
2. I permessi complessivamente concessi non possono eccedere 36 ore nel corso dell’anno scolastico per il personale A.T.A.; per il personale docente il limite corrisponde al rispettivo orario settimanale di insegnamento.
3. Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio, dando possibilmente priorità, per il personale docente, alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi con precedenza nella classe ove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso.
4. Nei casi in cui per motivi imputabili al dipendente non sia possibile il recupero, l’Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente per il numero di ore non recuperate.
5. Per il personale docente la concessione dei permessi è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio.

Art. 23 - Assenze per malattia

1. Il dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano, alle assenze dovute all’ultimo episodio morboso, le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente.
2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta può essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi.
3. Prima di concedere l’ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2 l’amministrazione procede su richiesta del dipendente all’accertamento delle sue condizioni di salute, per il tramite della unità sanitaria locale competente ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.
4. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, oppure nel caso che, a seguito dell’accertamento disposto ai sensi del comma 3, il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l’amministrazione può procedere, salvo particolari esigenze, alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente l’indennità sostitutiva del preavviso.
5. Il personale dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute può a domanda essere collocato fuori ruolo e/o utilizzato in altri compiti tenuto conto della sua preparazione culturale e professionale. Tale utilizzazione è disposta dal Ministero della pubblica istruzione sulla base di criteri definiti in sede di contrattazione decentrata nazionale. Il personale ATA dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni previste dal profilo di appartenenza viene utilizzato dall’amministrazione scolastica in mansioni parziali del profilo di appartenenza o in altro profilo, comunque coerenti.
6. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.
7. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC, nonché da quanto previsto dalla legge 26/6/90, n. 162 e dal D.P.R. 9/10/90, n. 309. Le modalità applicative saranno regolamentate dal successivo accordo di cui all’art. 79.
8. Il trattamento economico spettante al dipendente, nel caso di assenza per malattia, è il seguente:
a) intera retribuzione fissa mensile, con esclusione di ogni compenso accessorio, comunque denominato, per i primi nove mesi di assenza.
Nell’ambito di tale periodo per le malattie superiori a 15 gg. lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post ricovero, al dipendente compete anche l’eventuale trattamento economico accessorio a carattere fisso e continuativo, come determinato ai sensi dell’art. 63, comma 1, lett. e), f).
b) 90% della retribuzione di cui alla lett. a) per i successivi 3 mesi di assenza;
c) 50% della retribuzione di cui alla lett. a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1.
9. L’assenza per malattia, salva l’ipotesi di comprovato impedimento, deve essere comunicata all’istituto scolastico in cui il dipendente presta servizio, o, dai direttori didattici e dai presidi, al Provveditorato agli Studi, tempestivamente e comunque non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione di tale assenza.
10. Il dipendente, salvo comprovato impedimento, è tenuto a recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il certificato medico di giustificazione dell’assenza con indicazione della sola prognosi entro i due giorni successivi all’inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
11. L’istituzione scolastica o l’amministrazione di appartenenza dispone il controllo della malattia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge fin dal primo giorno di assenza, attraverso la competente Unità Sanitaria Locale.
12. Il dipendente, che durante l’assenza, per particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello di residenza o del domicilio dichiarato all’amministrazione deve darne preventiva comunicazione, precisando l’indirizzo dove può essere reperito.
13. Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato all’amministrazione, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19.
14. La permanenza del dipendente nel proprio domicilio durante le fasce orarie come sopra definite può essere verificata nell’ambito e nei limiti delle vigenti disposizioni di legge.
15. Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall’indirizzo comunicato, per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all’amministrazione con l’indicazione della diversa fascia oraria di reperibilità da osservare.
16. Nel caso in cui l’infermità sia causata da colpa di un terzo, il risarcimento del danno da mancato guadagno effettivamente liquidato da parte del terzo responsabile - qualora comprensivo anche della normale retribuzione - è versato dal dipendente all’amministrazione fino a concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante il periodo di assenza ai sensi del comma 10, lettere a), b) e c), compresi gli oneri riflessi inerenti. La presente disposizione non pregiudica l’esercizio, da parte dell’azienda o ente, di eventuali azioni dirette nei confronti del terzo responsabile.
17. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle assenze per malattia iniziate successivamente alla data di stipulazione del contratto, dalla quale decorre il triennio previsto dal comma 1. Alle assenze per malattia in corso alla predetta data si applica la normativa vigente al momento dell’insorgenza della malattia per quanto attiene alle modalità di retribuzione, fatto salvo il diritto alla conservazione del posto ove più favorevole.

Art. 24 - Aspettativa per motivi di famiglia e di studio

1. L’aspettativa per motivi di famiglia continua ad essere regolata dagli artt. 69 e 70 del T.U. approvato con D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957 e dalle leggi speciali che a tale norma si richiamano. L’aspettativa può essere concessa dal capo di istituto al personale docente, educativo ed ATA e dal Provveditore agli Studi ai capi di istituto.
2. Ai sensi della predetta norma il dipendente può essere collocato in aspettativa anche per motivi di studio e ricerca. Per gli incarichi e le borse di studio resta in vigore l’art. 453 del D.P.R. n. 297 del 1994.

Art. 25 - Ferie, permessi ed assenze del personale assunto a tempo determinato

1. Al personale assunto a tempo determinato, al personale di cui all’art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 399 del 1988 e al personale non licenziabile di cui agli artt. 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270, si applicano le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, con le precisazioni di cui ai seguenti commi.
2. Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell’anno scolastico e comunque dell’ultimo contratto stipulato nel corso dell’anno scolastico.
3. Il personale docente, educativo ed ATA assunto con contratto a tempo determinato stipulato dal Provveditore agli Studi per l’intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nonché quello ad esso equiparato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, che si trovi al secondo anno di servizio continuativo, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico.
4. Fermo restando tale limite, in ciascun anno scolastico la retribuzione spettante al personale di cui al comma precedente è corrisposta per intero nel primo mese di assenza, nella misura del 50% nel secondo e terzo mese. Per il restante periodo il personale anzidetto ha diritto alla conservazione del posto senza assegni.
5. Ai fini di cui ai precedenti commi 3 e 4, la continuità del servizio si intende realizzata nel caso in cui nell’anno scolastico immediatamente precedente, il personale interessato abbia prestato servizio per almeno 180 giorni.
6. Il personale docente assunto con contratto di incarico annuale per l’insegnamento della religione cattolica, secondo la disciplina di cui all’art. 309 del D.L.vo n. 297 del 1994, e che non si trovi nelle condizioni previste dall’art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 399 del 1988, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a nove mesi in un triennio scolastico, con la retribuzione calcolata con le modalità di cui al comma 4.
7. I periodi di assenza senza assegni interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.
8. Il personale di cui al comma 3, che si trovi al primo anno di servizio, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni retribuiti al 50%.
9. Le assenze per malattia parzialmente retribuite non interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.
10. Al personale docente, educativo e ATA assunto a tempo determinato, ivi compreso quello di cui al precedente comma 6, possono essere concessi permessi non retribuiti, per i motivi previsti dall’art. 21, commi 1 e 2, fino ad un massimo di 6 giorni, salvo il caso di matrimonio in cui si applicano i commi 14 e 15.
11. I permessi di cui al comma precedente interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.
12. Nei casi di assenza dal servizio per malattia del personale docente, educativo ed ATA assunto con contratto a tempo determinato stipulato dal Capo di istituto, si applica l’art. 5 del D.L. 12/9/1983, n. 463 convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Tale personale ha comunque diritto, nei limiti di durata del contratto medesimo, alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni annuali, retribuiti al 50%.
13. I periodi di assenza parzialmente retribuiti di cui al precedente comma 12 non interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.
14. Il personale docente, educativo ed ATA assunto a tempo determinato ha diritto, entro i limiti di durata del rapporto, ad un permesso retribuito di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio.
15. Il permesso di cui al comma precedente è computato nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.
16. Al personale di cui al presente articolo si applicano le norme per la tutela delle lavoratrici madri e dei padri lavoratori poste dalla legge n. 1204 del 1971 e dalla legge n. 903 del 1977. Nei casi in cui al medesimo personale, in relazione alle vigenti disposizioni di legge, sia impedita l’assunzione del servizio, allo stesso è garantita, nei limiti di durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, la conservazione del posto senza assegni.
17. Il periodo di conservazione del posto ai sensi del comma 16 è computato nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.
18. Le parti, con il successivo accordo di cui all’art. 79, verificheranno la coerenza delle norme di cui al comma 3 rispetto a quelle del comma 6 del presente articolo, al fine di pervenire ad una armonizzazione delle discipline ivi previste.

Art. 26 - Infortunio sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio

1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto fino a completa guarigione clinica. In tale periodo al dipendente spetta l’intera retribuzione di cui agli artt. 23, comma 8, lett. a) e art. 63, comma 1.
2. Fuori dei casi previsti nel comma 1, se l’assenza è dovuta a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, al lavoratore spetta l’intera retribuzione per tutto il periodo di conservazione del posto di cui all’art. 23, commi 1, 2 e 3.
3. Nulla è innovato per quanto riguarda il procedimento previsto dalle vigenti disposizioni di legge per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità, per la corresponsione dell’equo indennizzo e per la risoluzione del rapporto di lavoro in caso di inabilità permanente.

Art. 27 - Progressione professionale

1. In corrispondenza allo sviluppo della professionalità del personale della scuola, conseguente sia al regolare svolgimento, nel tempo, delle funzioni di cui agli artt. 32, 38 e 49, sia alla partecipazione alle attività di formazione ed aggiornamento di cui al successivo art. 28, al personale medesimo è attribuito un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali.
2. Il passaggio tra una posizione stipendiale e l’altra potrà essere acquisito al termine dei periodi previsti dall’allegata tabella B, sulla base dell’accertato utile assolvimento di tutti gli obblighi inerenti alla funzione, ivi compresa la partecipazione ad attività di formazione ed aggiornamento di cui al comma 1. Il servizio si intende reso utilmente qualora il dipendente, nel periodo di maturazione della posizione stipendiale, non sia incorso in sanzioni disciplinari definitive implicanti la sospensione dal servizio o dalla retribuzione. Gli obblighi relativi alla formazione si intendono assolti quando il personale, nel periodo considerato, abbia regolarmente frequentato attività formative per un numero di ore complessivo non inferiore a cento. Per il personale ATA inquadrato nelle qualifiche di collaboratore scolastico ed equiparate e di assistente amministrativo ed equiparate, il numero di ore deve essere non inferiore a sessanta.
Per il passaggio alla seconda posizione stipendiale, il limite minimo delle attività formative è ridotto del 50 per cento; in tale limite sono comprese le attività di formazione iniziale previste per il periodo di prova.
I periodi trascorsi in posizioni per le quali le leggi vigenti e le norme contrattuali prevedono la valutazione come servizio effettivo sono considerati utili ai fini di cui al presente articolo.
3. Il passaggio alla posizione stipendiale superiore potrà essere ritardato per mancata maturazione dei requisiti richiesti, nelle fattispecie e per i periodi seguenti:
a) due anni di ritardo in caso di sospensione dal servizio per una durata superiore ad un mese per i Capi di istituto e per il personale docente e in caso di sospensione dal lavoro di durata superiore a cinque giorni per il personale ATA;
b) un anno di ritardo in caso di sanzione disciplinare di sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a un mese per i Capi di istituto e per il personale docente e fino a cinque giorni per il personale ATA;
c) in caso di mancato raggiungimento dei limiti minimi di formazione, il passaggio di posizione stipendiale decorre dall’inizio dell’anno scolastico successivo a quello in cui sono stati raggiunti detti minimi, al termine del periodo indicato nell’allegata tabella B.
4. Il passaggio tra una fascia e l’altra potrà essere anticipato nel tempo per effetto della valutazione di ulteriori parametri ponderati secondo le specifiche tipologie professionali, quali: a) titoli accademici, professionali e culturali coerenti con il profilo professionale di appartenenza; b) crediti professionali oggettivamente certificabili, derivanti dalle esperienze di servizio e dalle attività di formazione; c) accertamento di particolari qualità dell’attività professionale, a richiesta dell’interessato. Tali parametri possono dar luogo ad anticipazione esclusivamente dopo il primo biennio del periodo di maturazione della posizione stipendiale. La declaratoria puntuale dei predetti parametri, la loro combinazione, le modalità di accertamento e i criteri di valutazione verranno definiti tra le parti nel successivo accordo entro il 30 novembre 1995, con decorrenza 1/1/1996.

Art. 28 - Formazione

1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i Capi di istituto e per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti dal presente contratto.
2. Essa costituisce, altresì, un obbligo di servizio per il medesimo personale in relazione alle iniziative organizzate o promosse dalle singole scuole o dall’Amministrazione nelle sue diverse articolazioni, in quanto funzionale a promuovere l’efficacia del sistema scolastico e la qualità dell’offerta formativa, in relazione anche all’evoluzione del contenuto dei diversi profili professionali.
3. Con direttiva del Ministro della Pubblica Istruzione, da emanarsi entro il 31 ottobre antecedente a ciascun anno finanziario di riferimento, sulla base della contrattazione decentrata a livello nazionale di cui all’art. 5, vengono definiti:
a) gli obiettivi formativi assunti come prioritari a livello nazionale, con particolare riguardo a quelli relativi alle iniziative di sostegno dei processi di innovazione;
b) gli standard organizzativi e di costo da privilegiare per i diversi tipi di intervento formativo, in relazione alla congruità dei modelli prescelti rispetto alla specificità degli interventi da realizzare;
c) indicazioni circa il monitoraggio, il supporto, l’assistenza e la valutazione degli interventi formativi;
d) indicazioni circa l’utilizzazione di materiali formativi già prodotti e validati e circa le modalità per la loro eventuale implementazione, riproduzione e diffusione.
4. I predetti elementi vanno definiti nell’ambito di una strategia pluriennale e sulla base delle disponibilità finanziarie previste dall’annuale disegno di legge relativo al bilancio, salve successive variazioni verificatesi nella definitiva approvazione della legge di bilancio. La programmazione degli anzidetti elementi deve altresì tener conto delle ulteriori iniziative di formazione e di aggiornamento previste sulla base di altre eventuali fonti di finanziamento, nella prospettiva di una programmazione integrata delle risorse.
5. La contrattazione decentrata a livello nazionale di cui all’art. 5 è, altresì, finalizzata alla determinazione dei criteri di riparto delle disponibilità finanziarie per la formazione e l’aggiornamento previste dal disegno di legge di bilancio. Deve comunque essere assicurata la destinazione di risorse per la realizzazione delle iniziative formative a livello centrale e periferico. La direttiva diviene esecutiva subito dopo l’approvazione del bilancio dello Stato.
6. Il riparto e le modalità di utilizzo delle risorse per le attività da programmarsi e da svolgersi a livello periferico, nonché le modalità di verifica dell’attuazione delle iniziative stesse, sono definiti dai dirigenti degli uffici periferici, a seguito di contrattazione decentrata provinciale, sulle materie di cui all’art. 5, comma 5, lett. d), da concludersi entro il 31 gennaio di ciascun anno finanziario di riferimento sulla base delle richieste delle singole scuole e degli ulteriori fabbisogni formativi che dovessero essere individuati a livello periferico. In tale ambito va data priorità alle iniziative progettate e realizzate da più scuole associate, anche in convenzione con IRRSAE, università, associazioni professionali o enti culturali e scientifici.
7. Il piano delle singole scuole, per le attività di formazione e di aggiornamento destinate al personale docente è deliberato dal collegio dei docenti entro il 30 novembre antecedente a ciascun anno finanziario di riferimento, tenendo conto, oltre che dei contenuti della direttiva del Ministro e dei progetti autonomamente elaborati, della complessiva offerta formativa formulata dall’Amministrazione, nelle sue diverse articolazioni, dagli IRRSAE, dalle Università, dalle associazioni professionali, dagli enti culturali e scientifici e preventivamente portata a conoscenza dei Collegi dei docenti. Il Piano di aggiornamento della singola scuola si articola in:
a) iniziative prioritarie promosse dall’Amministrazione a livello nazionale e periferico;
b) iniziative progettate dalla scuola e da reti di scuole autonomamente o in collaborazione con IRRSAE, Università, associazioni professionali, enti culturali e scientifici;
c) iniziative progettate e realizzate da soggetti esterni, autorizzate dall’amministrazione, alle quali il collegio dei docenti aderisce, assumendole come attività alle quali far partecipare tutti o alcuni dei docenti;
d) iniziative autorizzate dall’amministrazione, per le quali il collegio dei docenti riconosce la partecipazione individuale del singolo docente, anche al di fuori della pianificazione di istituto;
e) iniziative realizzate autonomamente da docenti dell’Istituto sulla base di progetti deliberati dal collegio dei docenti, con particolare riferimento a quelle finalizzate alla sistematizzazione della pratica didattica, alla ricerca e alla produzione di materiale, all’acquisizione e alla sperimentazione di metodologie didattiche.
8. Per tutte le attività devono essere documentate le modalità di realizzazione e di partecipazione e devono essere presentati al collegio dei docenti le documentazioni e i materiali prodotti.
9. Il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati dall’Amministrazione è considerato in servizio a tutti gli effetti. I relativi oneri sono a carico dell’Amministrazione. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi comporta, sussistendone i presupposti, il trattamento di missione ed il rimborso delle spese di viaggio.
10. La partecipazione alle iniziative di aggiornamento comprese nel piano di cui al comma 7 è valida ai fini dell’assolvimento dell’obbligo dell’aggiornamento finalizzato alla progressione professionale e, ove si protraggano per oltre le 30 ore annue, dà diritto al compenso accessorio previsto dall’art. 43, comma 5.
11. Il personale docente può usufruire di cinque giorni nel corso dell’anno scolastico per la partecipazione alle iniziative di aggiornamento autorizzate dall’amministrazione con l’esonero dal servizio previa sostituzione ai sensi della disciplina attualmente vigente.
12. I Capi di istituto possono partecipare, previa autorizzazione del Provveditore agli studi, in relazione alle esigenze di funzionamento del servizio, a iniziative formative o di aggiornamento organizzate dall’amministrazione o svolte da Università, IRRSAE o da enti e da associazioni professionali autorizzati dall’amministrazione medesima.
13. Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, può partecipare, previa autorizzazione del capo d’istituto, in relazione alle esigenze di funzionamento del servizio, ad iniziative o di aggiornamento organizzate dall’amministrazione o svolte dall’Università, IRRSAE o dai enti e da associazione professionali autorizzate dall’amministrazione medesima. La partecipazione alle iniziative di aggiornamento avviene nel limite di 20 ore annue, da utilizzare prioritariamente in relazione all’attuazione dei profili professionali. In quest’ultimo caso il numero di ore può essere aumentato secondo le esigenze.
14. Le modalità di attuazione del disposto di cui ai commi 12 e 13 sono definiti in sede di contrattazione decentrata prevista dall’art. 5, assicurando in ogni caso il diritto-dovere del personale alle attività di formazione.

Art. 29 - Termini di preavviso

1. In tutti i casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell’indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati come segue:
- 2 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 5 anni;
- 3 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 10 anni;
- 4 mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre 10 anni

Art. 30 - Personale delle accademie e dei conservatori

1. Per il personale dipendente delle accademie di belle arti, dell’accademia nazionale di danza, dell’accademia nazionale di arte drammatica e dei conservatori di musica nonché per i modelli viventi dei licei artistici, si provvede, col successivo accordo di cui all’art. 79 del presente CCNL, all’adeguamento delle norme previste dal contratto medesimo alle peculiarità delle relative prestazioni professionali. Per il predetto personale, che appartenga a ruoli nazionali, le norme relative a mobilità e trasferimenti di cui al presente CCNL e di cui al D.L.gs. n. 297 del 1994, si applicano con distinti accordi decentrati.
2. Per quanto non previsto dal presente contratto, nei confronti dei direttori amministrativi dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti, dell’accademia nazionale di danza e dell’accademia nazionale d’arte drammatica, già appartenente al comparto Ministeri, con il successivo accordo di cui all’art. 79 si procede all’adeguamento del relativo regime alle disposizioni previste nel presente contratto. Fino alla stipulazione dell’accordo successivo, al personale predetto continuano ad applicarsi le norme previgenti in materia di rapporto di lavoro.

Art. 31 - Orario ed organizzazione del lavoro del personale del comparto scuola comandato presso IRRSAE, CEDE e BDP

1. Gli obblighi di lavoro del personale del comparto scuola comandato presso gli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione, aggiornamento educativi (IRRSAE), il Centro europeo di documentazione educativa (CEDE) e la Biblioteca di documentazione pedagogica (BDP) sono funzionali all’orario di servizio dell’ente e sono finalizzati allo svolgimento delle attività interne ed esterne, ivi incluso lo svolgimento di eventuali attività di ricerca, necessarie all’efficace attuazione della programmazione annuale deliberata dal Consiglio direttivo.
2. L’orario di lavoro è di 36 ore settimanali e può essere articolato in modo flessibile e modulare anche su base plurisettimanale, con possibilità di turnazione in relazione anche all’orario di servizio dell’Ente.
3. L’articolazione dell’orario e l’utilizzazione del personale sono oggetto di accordo decentrato a livello di singolo IRRSAE, CEDE, BPD. La delegazione trattante è così costituita:
a) per la parte pubblica:
Presidente, segretario, n. 1 rappresentante dei membri del Consiglio direttivo
b) per le organizzazioni sindacali:
- per la composizione della delegazione trattante di parte sindacale relativa alle strutture di organizzazione regionali o - per il CEDE e la BDP - nazionali, è confermata la disciplina attualmente vivente fino alla definizione del quadro normativo in materia di rappresentatività ed ai successivi accordi;
- relativamente alle altre strutture sindacali, si rinvia a quanto previsto dall’art. 14.
4. Sono, inoltre, oggetto di contrattazione le materie di cui all’art. 5 del presente contratto, per quanto compatibili.
5. Ai sensi dell’art. 13 del presente contratto, il personale comandato presso IRRSAE, CEDE e BDP ha diritto a partecipare ad assemblee sindacali indette nell’ambito di ogni singolo Istituto secondo le modalità attuative definite in sede di contrattazione decentrata di cui al comma 3, nell’ambito della quale sarà anche disciplinata l’eventuale partecipazione del personale ad assemblee territoriali indette ai sensi del comma 3 dell’art. 13.
6. Il predetto personale ha diritto ad un periodo di ferie retribuito, ai sensi dell’art. 19 del presente contratto. Le ferie sono fruite anche durante i periodi di sospensione delle attività didattiche, nel corso di ciascun anno scolastico, compatibilmente con le oggettive esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente. Esse devono essere richieste dal dipendente in posizione di comando al Presidente dell’Ente presso il quale presta servizio.
7. Ai sensi dell’art. 22 del presente contratto, al medesimo personale possono essere concessi, per particolari esigenze personali e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero individuale di lavoro, anche se eccedenti il limite di due ore previsto per il personale docente dal predetto art. 22.
8. Al personale comandato presso gli enti di cui al comma 1 si applicano le norme di cui agli artt. 20, 21, 23, 26, 27 del presente CCNL.

Capo II - Norme di area

Sezione I - Capi di istituto

Art. 32 - Area e funzioni

1. Il personale regolato dalle disposizioni di cui alla presente sezione è collocato nella distinta area della specifica dirigenza scolastica nell’ambito del comparto scuola, non assimilabile alla dirigenza regolata dal D.L.gs. n. 29 del 1993.
2. Rientrano in tale area i direttori didattici, i presidi delle scuole e istituti di istruzione secondaria e artistica, i rettori e vicerettori dei convitti nazionali, le direttrici e vicedirettrici degli educandati femminili, i direttori e i vicedirettori delle Scuole speciali dello Stato, i direttori dei Conservatori di Musica e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza. A tal fine le predette qualifiche vengono indicate con l’unica dizione di dirigente scolastico.
3. Ciascun dipendente appartenente a tale area è organo dell’amministrazione scolastica ed ha la rappresentanza dell’istituto. Esso assolve a tutte le funzioni previste dalla legge e dai contratti collettivi in ordine alla direzione e al coordinamento, alla promozione e alla valorizzazione delle risorse umane e professionali, nonché alla gestione delle risorse finanziarie e strumentali, con connesse responsabilità in relazione ai risultati. A tal fine esso assume le decisioni ed attua le scelte di sua competenza volte a promuovere e realizzare il progetto di istituto sia sotto il profilo didattico-pedagogico, sia sotto quello organizzativo e finanziario.
4. Il capo di istituto assicura la gestione unitaria dell’istituzione scolastica nel perseguimento dell’obiettivo della qualità e dell’efficienza del servizio scolastico, anche in relazione ai principi contenuti nella Carta dei Servizi. Al capo di istituto può essere attribuito dall’Amministrazione lo svolgimento di attività di elaborazione, studio e ricerca nei settori organizzativo, amministrativo-gestionale e tecnico-scientifico, ovvero per l’elaborazione e realizzazione di progetti specifici, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e alla verifica dei relativi risultati in termini di effettivo miglioramento del servizio scolastico e della qualità dell’offerta formativa.

Art. 33 - Incarichi e attività aggiuntive

1. Il capo di istituto, superato il periodo di prova, tenuto conto del tipo di istituto cui è preposto e secondo gli ambiti di applicazione professionale, ferme restando le incompatibilità previste da norme di legge, nei casi di riconosciuta esigenza può:
a) assumere, nel rispetto dei limiti e con le modalità di cui all’art. 58 del D.L.gs. n. 29 del 1993 e successive modificazioni, incarichi a termine per il coordinamento di iniziative e progetti a livello provinciale e regionale, e incarichi di collaborazione in studi e ricerche, conferiti dalle amministrazioni pubbliche;
b) assolvere a incarichi temporanei di reggenza di altra scuola, in caso di assenza o impedimento del titolare per periodi superiori a due mesi, ferme restando le norme sulla reggenza nella scuola elementare e sugli incarichi di presidenza nella scuola secondaria; ad incarichi di tutorato di capi di istituto in prova o al primo anno di incarico;
c) assumere incarichi retribuiti da parte di enti locali e di terzi, nell’ambito di convenzioni aventi per oggetto prestazioni di servizi o utilizzo di strutture e di personale per progetti aperti al territorio, coerenti con le finalità di istituto;
d) qualora sia preposto a scuole «polo», svolgere funzioni di coordinamento di progetti relativi a più scuole tra loro associate;
e) svolgere funzioni di progettazione e direzione di corsi di formazione, riconversione e di aggiornamento del personale.
2. Gli incarichi di cui al primo comma sono conferiti secondo criteri di economicità, di trasparenza, di razionalità e di efficienza, tenendo conto della compatibilità con l’assolvimento dei compiti di istituto, dei titoli professionali e di cultura posseduti dal personale interessato, nonché, ove possibile, della disponibilità del personale stesso. Gli incarichi conferiti da altre amministrazioni pubbliche o da terzi devono essere autorizzati dal Provveditore agli Studi.
3. L’Amministrazione può affidare ai capi di istituto che abbiano maturato una qualificata esperienza professionale incarichi a termine di consulenza finalizzati al superamento di particolari difficoltà amministrative, didattiche e organizzative di singole istituzioni scolastiche.
4. Gli incarichi conferiti dall’amministrazione scolastica, che non danno titolo a compensi ai sensi di specifiche disposizioni di legge, sono retribuiti nella misura che sarà definita in sede di contrattazione nazionale decentrata, ai sensi dell’art. 5 del presente contratto, restando a carico degli organi dell’amministrazione che conferisce gli incarichi.

Art. 34 - Orario di lavoro

1. Il Capo di istituto, in relazione alla posizione che ad esso spetta nell’istituzione scolastica e alla specificità delle funzioni e responsabilità assegnategli, organizza il proprio orario di lavoro nell’ambito dell’orario di servizio dell’istituzione secondo i criteri della flessibilità, sulla base delle esigenze connesse all’esercizio delle funzioni di competenza, garantendo la presenza tutte le volte sia richiesta dalla natura delle attività affidate alla propria responsabilità. Detto personale assicura comunque una presenza ordinaria di 36 ore settimanali.

Art. 35 - Norme specifiche per il periodo di prova

1. Durante il periodo di prova, i Capi di istituto sono tenuti alla frequenza dei corsi di formazione e delle altre iniziative appositamente promosse dall’amministrazione. In tale periodo il capo di istituto è assistito da altro capo di istituto, scelto dall’amministrazione tra quelli aventi specifiche capacità e riconosciuta esperienza professionale.

Art. 36 - Valutazione

1. L’attività del capo di istituto è oggetto di valutazione periodica. Il processo di valutazione è concluso dal Provveditore agli Studi sulla base del giudizio formulato da appositi nuclei di valutazione costituiti, in ciascun ambito provinciale, da personale appositamente individuato in relazione a specifiche esperienze nel settore ovvero appositamente formato alle tecniche di valutazione e di controllo di gestione. La composizione dei predetti nuclei, gli obiettivi, i criteri e le modalità procedurali della valutazione saranno definiti entro il 30 novembre 1995 mediante l’accordo di cui all’art. 79. Tale accordo stabilirà, inoltre, il numero massimo di unità di personale che potranno essere valutate da ciascun nucleo, nonché le implicazioni sulla progressione professionale di cui all’art. 27, 4 comma, del presente CCNL.
2. In relazione all’attuazione di quanto previsto dal comma 1, sono aboliti, nei confronti dei capi di istituto, i rapporti informativi e i giudizi complessivi annuali previsti dalla normativa vigente.

Art. 37 - Mobilità dei capi di istituto

1. La mobilità dei capi di istituto deve essere finalizzata anche al più proficuo impiego del personale in relazione alle effettive esigenze del sistema formativo nonché delle singole istituzioni scolastiche ed educative.
2. Mediante accordi a livello nazionale con le organizzazioni sindacali verranno disciplinati i rapporti tra la mobilità territoriale e la mobilità professionale, l’ordine di priorità fra le varie operazioni di mobilità, i criteri di formazione delle relative graduatorie, la formazione delle tabelle di valutazione dei titoli, nonché le condizioni e le modalità per l’esercizio dei diritti di precedenza. Gli stessi accordi definiranno criteri e modalità per i passaggi tra i diversi ordini di scuola.
3. I predetti accordi dovranno tener conto comunque dei seguenti principi di carattere generale:
a) i passaggi di presidenza sono subordinati al possesso della idoneità conseguita in un concorso direttivo o, in mancanza, al possesso dei requisiti richiesti per l’accesso ai relativi concorsi, da valutare in relazione alle specifiche esigenze di diversi tipi di scuole;
b) la mobilità territoriale e professionale a domanda e d’ufficio si attua annualmente. Gli accordi di cui al comma 2 individueranno forme di incentivazione che favoriscano la permanenza del personale nella scuola di titolarità e terranno conto dell’art. 7 del D.P.C.M. n. 770 del 1994;
c) i rapporti tra i trasferimenti a domanda e quelli d’ufficio saranno definiti in modo da contemperare le esigenze di tutela del personale individuato come soprannumerario e del restante personale interessato comunque alla mobilità.
4. Con gli stessi accordi saranno definite le modalità di applicazione delle agevolazioni previste dall’art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per i capi di istituto portatori di handicap ovvero che siano familiari di portatori di handicap, e dalla legge 100/87 per i coniugi conviventi dei militari e del personale cui viene corrisposta l’indennità di pubblica sicurezza.
5. Le operazioni di utilizzazione dei capi di istituto sono effettuate secondo criteri e modalità definiti mediante gli accordi di cui al comma 2, in base ai seguenti principi di carattere generale:
a) le operazioni di utilizzazione sono finalizzate esclusivamente alla sistemazione del personale individuato come soprannumerario, fatta salva la possibilità di utilizzazione a domanda per il personale trasferito d’ufficio, su posti comunque disponibili per l’intero anno scolastico nella provincia di provenienza;
b) le assegnazioni provvisorie sono consentite esclusivamente per le ipotesi di ricongiumento al coniuge o alla famiglia per esigenza di assistenza ai figli minori o inabili ed ai genitori anziani o per gravi esigenze di salute previste dall’art. 475 del D.Lgs. n. 297 del 1994.
6. Per eccezionali motivi di ordine pubblico e di sicurezza personale, su richiesta delle competenti autorità, il Ministro della Pubblica Istruzione può disporre trasferimenti o utilizzazioni del personale interessato, anche in altra provincia, in deroga alle disposizioni vigenti in materia di mobilità e di utilizzazione di cui al presente contratto.

Sezione II - Personale docente

Art. 38 - Area e funzione docente

1. Il personale docente ed educativo degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi i conservatori di musica, delle accademie di belle arti, dell’accademia nazionale di danza, dell’accademia nazionale d’arte drammatica, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, è collocato nella distinta area professionale del personale docente.
2. Rientrano in tale area i docenti della scuola materna; i docenti della scuola elementare; i docenti della scuola media; i docenti della scuola secondaria superiore diplomati e laureati; il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili; i vicerettori aggiunti dei convitti; gli assistenti delle scuole speciali statali; gli assistenti delle accademie di belle arti e dei licei artistici; i docenti dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e dell’accademia nazionale di danza.
3. La funzione docente realizza il processo di insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli alunni, sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici definiti per i vari ordini e gradi dell’istruzione dalle leggi dello Stato e dagli altri atti di normazione primaria e secondaria.
4. La funzione docente si fonda sull’autonomia culturale e professionale dei docenti, intesa nella sua dimensione individuale e collegiale.
5. I docenti, nella loro dimensione collegiale, elaborano, attuano e verificano, per gli aspetti pedagogico-didattici, il progetto di istituto, adattandone l’articolazione alle differenziate esigenze degli alunni e tenendo conto del contesto socio economico e culturale di riferimento.
6. Il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari, pedagogiche, metodologiche - didattiche, organizzativo - relazionali e di ricerca, tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano ed approfondiscono attraverso il maturare dell’esperienza didattica, l’attività di studio, di ricerca e di sistematizzazione della pratica didattica.
7. Per adeguare il profilo professionale della funzione docente ai processi di affermazione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e di differenziazione dell’offerta formativa, le parti convengono sulla necessità di procedere ad una articolazione delle competenze e delle responsabilità all’interno di tale professione. Pertanto, la configurazione professionale del docente, ferma restando l’unicità della funzione, può essere articolata attraverso la definizione, al suo interno, di figure di sistema’’ ovvero di particolari profili di specializzazione, relativi agli aspetti scientifici, didattici, pedagogici, organizzativi, gestionali e di ricerca.
8. L'individuazione delle suddette articolazioni della professionalità docente è operata in una apposita fase negoziale sulla base di una istruttoria condotta da rappresentanti delle parti stipulanti il CCNL; l'istruttoria dovrà formulare, in tempo utile, proposte relative ai contenuti professionali, ai requisiti e modalità di accesso, alla quantificazione dei relativi contingenti, alle modalità di attuazione, anche sperimentale e graduata nel tempo, del nuovo sistema professionale nei diversi ordini e gradi di scuola, alle modalità di retribuzione del differenziale di professionalità dei docenti collocati nelle suddette articolazioni. Tali proposte saranno esaminate dalle parti in sede di negoziazione dell'accordo di cui all'ultimo comma del precedente articolo 27, ivi comprese le eventuali implicazioni sul sistema di progressione professionale del personale interessato.

Art. 39 - Attività di progettazione a livello di istituto

1. Il progetto di istituto è deliberato dal collegio dei docenti per gli aspetti formativi, di organizzazione della didattica e pedagogici e dal Consiglio di istituto per gli aspetti finanziari ed organizzativi generali, entro la data di inizio delle lezioni. Con la stessa procedura il progetto potrà essere modificato, nel corso dell’anno scolastico, per far fronte ad eventuali esigenze sopravvenute.
2. Al fine di avanzare proposte al consiglio di istituto per la definizione del progetto, il collegio dei docenti può articolarsi in dipartimenti, commissioni o gruppi di lavoro, individuandone i coordinatori sulla base delle competenze richieste.
3. Sulla base degli indirizzi e delle scelte di carattere organizzativo e finanziario deliberate dal consiglio di istituto, il capo di istituto, avvalendosi degli apporti dei collaboratori e dei coordinatori di cui al comma 2, predispone il piano attuativo del progetto di istituto, per la parte pedagogico-didattica, quale documento che esplicita la pianificazione annuale dell’insieme delle attività formative, didattiche e pedagogiche e le modalità della loro attuazione e lo sottopone al collegio dei docenti per la relativa delibera.
4. Per realizzare gli obiettivi sopra indicati, nei periodi intercorrenti tra l’inizio delle attività didattiche e l’avvio delle lezioni e tra la fine delle lezioni e la conclusione delle attività didattiche, il personale docente è impegnato nell’elaborazione e predisposizione del piano delle attività di cui al comma 3, ed in attività di verifica e valutazione dell’applicazione del piano stesso. Inoltre negli stessi periodi potranno essere attuati interventi didattici ed educativi integrativi, previsti dal progetto di istituto e da norme speciali, ed attività di formazione e di aggiornamento.
5. Ai fini di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, in relazione agli specifici aspetti di carattere generale e organizzativo inerenti il funzionamento dei servizi scolastici, il capo di istituto, prima dell’inizio dell’anno scolastico, previa convocazione di una apposita riunione, consulta il personale ATA della scuola.

Art. 40 - Obblighi di lavoro

1. Gli obblighi di lavoro del personale docente sono funzionali all’orario del servizio stabilito dal piano di attività e sono finalizzati allo svolgimento delle attività di insegnamento e di tutte le ulteriori attività di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione e documentazione necessarie all’efficace svolgimento dei processi formativi.
2. A tal fine gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione dell’insegnamento. Possono altresì essere previste eventuali attività aggiuntive.

Art. 41 - Attività di insegnamento

1. L’attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola materna, in 22 ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti di istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali.
2. Alle 22 ore settimanali di insegnamento stabilite per gli insegnanti elementari, vanno aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti di ciascun modulo, in tempi non coincidenti con l’orario delle lezioni. Nell’ambito delle 22 ore d’insegnamento, la quota oraria eventualmente eccedente l’attività frontale e di assistenza alla mensa viene destinata, previa programmazione, ad attività di arricchimento dell’offerta formativa e di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento, anche con riferimento ad alunni stranieri, in particolare provenienti da paesi extracomunitari. Nel caso in cui il collegio dei docenti non abbia effettuato tale programmazione o non abbia impegnato totalmente la quota oraria eccedente l’attività frontale e di assistenza alla mensa, tali ore saranno destinate per supplenze in sostituzione di docenti assenti fino a un massimo di 5 giorni nell’ambito del proprio modulo o nel plesso di titolarità.
3. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d’arte, i docenti, il cui orario di cattedra sia inferiore alle 18 ore settimanali, sono tenuti al completamento dell’orario di insegnamento da realizzarsi mediante la copertura di ore di insegnamento disponibili in classi collaterali non utilizzate per la costituzione di cattedre orario, in interventi didattici ed educativi integrativi, con particolare riguardo per la scuola dell’obbligo, alle finalità indicate al comma 2, nonché mediante l’utilizzazione in eventuali supplenze e, in mancanza, rimanendo a disposizione anche per attività parascolastiche ed interscolastiche. Rimane fermo quanto disposto dal comma 7 ultimo periodo dell’art. 14 del DPR n. 399 del 1988.
4. Qualora siano state deliberate sperimentazioni autonome di ordinamento e struttura che comportino la riduzione della durata dell’unità oraria di lezione, i docenti completano l’orario d’obbligo con attività connesse alla sperimentazione o con le altre modalità previste dallo stesso progetto di sperimentazione.
5. L’orario di insegnamento, anche con riferimento al completamento dell’orario d’obbligo ai sensi del comma 3 può essere articolato, sulla base della pianificazione annuale delle attività e nelle forme previste dai vigenti ordinamenti, in maniera flessibile su base plurisettimanale, in misura, di norma, non eccedente le quattro ore.
6. Per il personale insegnante che opera per la vigilanza e l’assistenza degli alunni durante il servizio di mensa il tempo impiegato nelle predette attività rientra a tutti gli effetti nell’orario di attività didattica.

Art. 42 - Attività funzionali all’insegnamento

1. L’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione e documentazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi. Rientra altresì nell’attività funzionale all’insegnamento la partecipazione, per non meno del numero di ore di formazione previste dall’art. 27, per il passaggio alle posizioni retributive successive - di cui all’allegata tabella B -, alle attività di formazione e di aggiornamento previste nell’ambito di organiche azioni definite a livello nazionale o provinciale, ovvero deliberate dal collegio dei docenti.
2. Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative:
a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
b) alla correzione degli elaborati;
c) ai rapporti individuali con le famiglie.
3. Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da:
a) partecipazione alle riunioni del collegio dei docenti, ivi compresa l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali sull’andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, per un totale di 40 ore annue;
b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Gli obblighi relativi a queste attività sono determinati dagli ordinamenti dei diversi ordini di scuola e sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere di massima un impegno non superiore alle quaranta ore annue.
c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.
4. Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione a quanto previsto nei diversi ordinamenti ed alle diverse modalità organizzative del servizio, il Consiglio di Istituto sulla base delle proposte del collegio dei docenti definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio, pur compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell’istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie.
5. Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi.

Art. 43 - Attività aggiuntive

1. Le attività aggiuntive consistono in attività aggiuntive di insegnamento e attività aggiuntive funzionali all’insegnamento.
2. Le attività aggiuntive di insegnamento, a qualunque titolo prestate, sono deliberate, nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili, con le modalità previste dall’articolo 39, e possono consistere anche nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi o in ulteriori attività aggiuntive di insegnamento volte all’arricchimento e all’integrazione dell’offerta formativa, fino ad un massimo di 6 ore settimanali.
3. Le attività aggiuntive funzionali all’insegnamento possono consistere in:
a) svolgimento di compiti relativi:
- al coordinamento della progettazione, dell’attuazione, della verifica e valutazione del progetto di istituto;
- al supporto organizzativo al capo di istituto;
- a particolari forme di coordinamento del collegio dei docenti e di eventuali articolazioni dello stesso, quali dipartimenti, gruppi di ricerca e commissioni di lavoro, nonché particolari forme di coordinamento dei consigli di classe, interclasse o intersezione;
- al coordinamento o referenza o partecipazione a progetti che possono coinvolgere anche altre istituzioni scolastiche e non;
- all’assistenza tutoriale;
- alla progettazione di interventi formativi;
- alla produzione di materiali utili per la didattica finalizzati ad una utilizzazione collegiale;
- ogni altra attività regolarmente deliberata nell’ambito delle risorse esistenti;
b) attività di aggiornamento e formazione in servizio da svolgersi oltre le 30 ore annue, senza esonero dagli altri obblighi di servizio;
c) partecipazione a progetti comunitari, nazionali o locali, mirati al miglioramento della produttività dell’insegnamento e del servizio ed al sostegno dei processi di innovazione, ad un maggior raccordo tra scuola e mondo del lavoro, ovvero ulteriori attività funzionali all’attività scolastica, debitamente deliberate nell’ambito delle risorse assegnate;
d) partecipazione ad attività realizzate sulla base di convenzioni con enti locali e con terzi, con oneri a carico degli stessi, aventi per oggetto prestazioni di servizi o utilizzazioni di strutture e di personale per progetti aperti al territorio, coerenti con le finalità di istituto.
e) attività di progettazione e di direzione di corsi di formazione, riconversione e aggiornamento del personale.
4. Il compenso delle attività aggiuntive di insegnamento è fissato in maniera omogenea, nell’ambito di ciascun ordine e grado di scuola e corrisponde al compenso orario determinato in base alle allegate tabelle.
5. Il compenso delle attività aggiuntive agli obblighi funzionali viene erogato in maniera forfettizzata per le funzioni di supporto organizzativo al capo di istituto ovvero sulla base del numero stimato di ore aggiuntive per le attività inerenti allo svolgimento di progetti e per le altre attività di cui al comma 3, lett. a), secondo quanto previsto all’art. 72 del presente CCNL.
6. Il compenso per le attività di cui al comma 3, lettera d), è fissato nella stessa convenzione che disciplina le attività medesime.

Art. 44 - Rientro in servizio dei docenti dopo il 30 aprile

1. Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell’anno scolastico, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima.
2. Quando il rientro in servizio coinvolge le classi terminali dei cicli di studio, il periodo di assenza continuativa di cui al comma precedente è ridotto, ai fini predetti, a novanta giorni.

Art. 45 - Permessi ed assenze del personale docente chiamato a ricoprire cariche pubbliche elettive

1. Il personale docente chiamato a ricoprire le cariche elettive di cui alla legge 27.12.1985 n. 816 e che si avvalga del regime delle assenze e dei permessi di cui alla legge medesima, è tenuto a presentare, ogni trimestre, a partire dall’inizio dell’anno scolastico, alla scuola in cui presta servizio, apposita dichiarazione circa gli impegni connessi alla carica ricoperta, da assolvere nel trimestre successivo, nonché a comunicare mensilmente alla stessa scuola la conferma o le eventuali variazioni degli impegni già dichiarati.
2. Nel caso in cui il docente presti servizio in più scuole, la predetta dichiarazione va presentata a tutte le scuole interessate.
3. Qualora le assenze dal servizio derivanti dall’assolvimento degli impegni dichiarati non consentano al docente di assicurare la necessaria continuità didattica nella classe o nelle classi cui sia assegnato può farsi luogo alla nomina di un supplente per il periodo strettamente indispensabile e, comunque, sino al massimo di un mese, durata prorogabile soltanto ove se ne ponga l’esigenza in relazione a quanto dichiarato nella comunicazione mensile di cui al comma 1, sempreché non sia possibile provvedere con altro personale docente in soprannumero o a disposizione.
4. Per tutta la durata della nomina del supplente il docente, nei periodi in cui non sia impegnato nell’assolvimento dei compiti connessi alla carica ricoperta, è utilizzato nell’ambito della scuola e per le esigenze di essa, nei limiti dell’orario obbligatorio di servizio.
5. La programmazione delle assenze di cui ai precedenti commi 1 e 2 non ha alcun valore sostitutivo della documentazione espressamente richiesta dall’art. 16 della L. n. 816/1985, che dovrà essere prodotta tempestivamente dall’interessato.

Art. 46 - Rapporti di lavoro a tempo parziale

1. L’Amministrazione scolastica può costituire rapporti di lavoro a tempo parziale sia all’atto dell’assunzione sia mediante trasformazione di rapporti a tempo pieno su richiesta dei dipendenti interessati, nei limiti massimi del 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna classe di concorso a cattedre o posti di ciascun ruolo e, comunque, entro i limiti di spesa massima annua previsti per la dotazione organica medesima.
2. Per il reclutamento del personale a tempo parziale si applica la normativa vigente in materia per il personale a tempo pieno.
3. Ai fini della costituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale si deve, inoltre, tener conto delle particolari esigenze di ciascun grado di istruzione, anche in relazione alle singole classi di concorso a cattedre o posti, ed assicurare l’unicità del docente, per ciascun insegnamento e in ciascuna classe o sezioni di scuola materna, nei casi previsti dagli ordinamenti didattici, prevedendo a tal fine le ore di insegnamento che costituiscono la cattedra a tempo parziale.
4. Con ordinanza del Ministro della Pubblica Istruzione, previa intesa con i Ministri del Tesoro e per la Funzione Pubblica, sono determinati i criteri e le modalità per la costituzione dei rapporti di lavoro di cui al comma 1, nonché la durata minima delle prestazioni lavorative, che deve essere di norma pari al 50% di quella a tempo pieno; in particolare, con la stessa ordinanza sono definite le quote percentuali delle dotazioni organiche provinciali, per ciascun ruolo, profilo professionale e classe di concorso a cattedre, da riservare a rapporti a tempo parziale, in relazione alle eventuali situazioni di soprannumero accertate.
5. I criteri e le modalità di cui al comma 4, nonché la durata minima delle prestazioni lavorative sono preventivamente comunicate dal Ministero della Pubblica Istruzione alle organizzazioni sindacali di cui all’art. 6, comma 1 punto I/B e verificate in un apposito incontro.
6. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve risultare da atto scritto e deve contenere l’indicazione della durata della prestazione lavorativa.
7. Il tempo parziale può essere realizzato:
- con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);
- con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell’anno (tempo parziale verticale).
8. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso dalle attività aggiuntive di insegnamento aventi carattere continuativo; nè può fruire di benefici che comunque comportino riduzioni dell’orario di lavoro, salvo quelle previste dalla legge.
Nell’applicazione degli altri istituti normativi previsti dal presente contratto, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno.
9. Al personale interessato è consentito, previa motivata autorizzazione del capo di istituto, l’esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività di istituto.
10. Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa.
11. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell’anno. Il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione giornaliera.
12. Il trattamento previdenziale e di fine rapporto è disciplinato dalle disposizioni contenute nell’art. 8 della legge 29 dicembre 1988, n. 554 e successive modificazioni ed integrazioni.
13. Per la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale e viceversa si applicano, nei limiti previsti dal presente articolo, le disposizioni contenute nell’art. 7 del D.P.C.M. del 17 marzo 1989, n. 117.

Art. 47 - Rapporto di lavoro a tempo determinato

1. Nei casi previsti dal D.L.vo n. 297/1994, in sostituzione dei provvedimenti di conferimento di supplenza annuale e di supplenza temporanea, si stipulano contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 18. Al personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione del servizio e fino al termine del servizio medesimo.
2. Alla selezione del personale da reclutare si provvede secondo le modalità e nei termini che sono stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione con l’apposita ordinanza prevista dall’art. 522 del del D.L.vo n. 297/94.
3. Nei casi di assunzione in sostituzione di personale assente, nel contratto individuale è specificato per iscritto il nominativo del dipendente sostituito.
4. In tali casi, qualora il docente titolare si assenti in un’unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all’inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l’intera durata dell’assenza. Le Domeniche, le festività infrasettimanali e il giorno libero dall’attività di insegnamento, ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo, sono retribuite e da computarsi nell’anzianità di servizio.
5. Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, con il rientro in servizio del titolare ovvero al termine indicato nel contratto individuale. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
6. Gli insegnanti di religione cattolica vengono assunti secondo la disciplina di cui all’art. 309 del D.L.vo 297/1994, mediante contratto di incarico annuale che si intende confermato qualora permangano le condizioni ed i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge.
7. Il rapporto di lavoro del personale di cui al precedente comma viene costituito, secondo quanto previsto nei punti 2.3, 2.4, 2.5 del D.P.R. 16.12.1985, n. 751, possibilmente in modo da pervenire gradualmente a configurare, limitatamente alle ore che si rendano disponibili, posti costituiti da un numero di ore corrispondente all’orario d’obbligo previsto, in ciascun tipo di scuola, per i docenti assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
8. L’assunzione degli insegnanti di cui ai precedenti commi 5 e 6 può avvenire anche con rapporto di lavoro a tempo parziale.

Art. 48 - Mobilità del personale docente ed educativo

1. La mobilità del personale docente ed educativo deve essere finalizzata al più proficuo impiego del personale medesimo, anche attraverso la eliminazione delle situazioni di esubero.
2. Per la realizzazione di tale finalità la mobilità professionale è equiparata a quella territoriale, secondo modalità da definire mediante accordi decentrati a livello nazionale ai sensi del precedente art. 5.
3. Gli accordi di cui al comma precedente disciplineranno altresì l’ordine di priorità tra le varie operazioni di mobilità, i criteri di formazione delle relative graduatorie, la formazione delle tabelle di valutazione dei titoli, nonché le condizioni e le modalità per l’esercizio dei diritti di precedenza.
4. I predetti accordi dovranno tener conto comunque dei seguenti principi di carattere generale:
a) i passaggi di cattedra e di ruolo restano subordinati al possesso del titolo di abilitazione;
b) le operazioni di trasferimento interprovinciale e passaggio relative a personale appartenente a ruoli che si trovino in situazione di esubero hanno la precedenza sulle analoghe operazioni concernenti il personale appartenente a ruoli che non versino nella citata situazione;
c) la mobilità territoriale e professionale a domanda e d’ufficio si attua annualmente. Gli accordi di cui al comma 2 individueranno forme di incentivazione che favoriscano la permanenza del personale nella scuola di titolarità e terranno conto dell’art. 7 del D.P.C.M. 770 del 1994;
d) i posti e le cattedre che si rendano annualmente disponibili sono destinati prioritariamente alle operazioni di mobilità finalizzate alla eliminazione delle situazioni di soprannumero. Le operazioni di trasferimento da fuori provincia e di passaggio concernenti il personale appartenente ai ruoli non in esubero sono effettuate su aliquote di posti da determinare in sede di accordi sindacali;
e) la mobilità d’ufficio si attua nei confronti di tutto il personale che venga a trovarsi in posizione di soprannumero;
f) i rapporti tra i trasferimenti a domanda e quelli d’ufficio saranno definiti in modo da contemperare le esigenze di tutela del personale individuato come soprannumerario e del restante personale interessato comunque alla mobilità.
5. In sede di contrattazione decentrata nazionale verranno inoltre definite le modalità di applicazione delle agevolazioni previste dall’art. 33 della legge n. 104 del 1992
per i docenti portatori di handicap ovvero che siano familiari di portatori di handicap e dalla legge n. 100 del 1987 per i coniugi conviventi dei militari e del personale cui viene corrisposta l’indennità di pubblica sicurezza.
6. Le operazioni di utilizzazione del personale docente sono effettuate, anche entro ambiti territoriali sub provinciali, secondo criteri e modalità definiti mediante accordi con le organizzazioni sindacali da stipulare a livello provinciale.
7. I predetti accordi dovranno tener conto comunque dei seguenti principi di carattere generale:
a) le operazioni di utilizzazione, sia nell’ambito del ruolo di appartenenza sia per altri ruoli, sono disposte anche su posti di sostegno e sono finalizzate alla sistemazione del personale delle dotazioni organiche provinciali e del personale individuato come soprannumerario, nonché dei docenti che operino come specialisti per l’insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare, dei docenti che, trasferiti d’ufficio da non più di un quinquennio, possono venire utilizzati nella scuola di precedente titolarità, dei docenti che possono essere impiegati nelle attività relative alle figure professionali di cui alla legge n. 426/88, o per l’attuazione di progetti formativi ed educativi di particolare rilievo organizzativo-didattico e socio-culturale;
b) tutte le operazioni di utilizzazione, anche per altri ruoli, sono disposte annualmente dopo le operazioni di trasferimento, anche annuale, e di passaggio, con precedenza rispetto alle operazioni di assegnazione provvisoria nell’ambito della provincia e di assegnazione della sede ai docenti di nuova nomina;
c) sono consentite le operazioni di utilizzazione, anche per altri ruoli, e di assegnazione provvisoria anche da fuori provincia;
d) le assegnazioni provvisorie sono consentite esclusivamente per le ipotesi tassativamente previste dall’art. 475 del d.lgs. n. 297 del 1994, ovvero per il ricongiungimento al coniuge e alla famiglia per esigenze di assistenza ai figli minori o inabili ed ai genitori anziani o per gravi esigenze di salute;
e) le operazioni di utilizzazione sui posti di sostegno riguardano prioritariamente i docenti in possesso del titolo di specializzazione; è consentito il ricorso a personale di ruolo in soprannumero non specializzato solo per la copertura dei posti ai quali non possa essere assegnato personale, anche non di ruolo, specializzato.
8. Mediante gli accordi con le organizzazioni sindacali da stipulare a livello nazionale, di cui all’art. 5, comma 4, verranno definiti i criteri per la formulazione delle tabelle di valutazione dei titoli relativi alle utilizzazioni e alle assegnazioni provvisorie; verranno inoltre individuate le precedenze a favore di particolari categorie, nonché, ove necessario, l’adeguamento o l’integrazione dei principi di cui al comma 7.
9. Per eccezionali motivi di ordine pubblico e di sicurezza personale, su richiesta delle competenti autorità, il Ministro della Pubblica Istruzione può disporre trasferimenti o utilizzazioni del personale interessato, anche in altra provincia, in deroga alle disposizioni vigenti in materia di mobilità e di utilizzazione di cui al presente contratto.

Sezione III - Personale amministrativo, tecnico e ausiliario

Art. 49 - Area e funzioni

1. Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria, degli istituti d’arte, dei licei artistici, dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti, dell’accademia nazionale di danza, dell’accademia nazionale d’arte drammatica, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, assolve alle funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all’attività delle istituzioni scolastiche, anche in rapporto di collaborazione con i capi di istituto e con il personale docente.
2. Il personale di cui al comma precedente, è collocato nella distinta area del personale A.T.A., che si articola nell’area funzionale dei servizi amministrativi, nell’area funzionale dei servizi tecnici e nell’area funzionale dei servizi generali.

Art. 50 - Orario di lavoro

1. In attesa della riforma del sistema scolastico resta ferma l’attuale disciplina dell’orario di lavoro secondo gli istituti previsti dagli artt. 35, 36 e 37 del D.P.R. n. 209 del 1987 e dell’art. 14, comma 15, del D.P.R. n. 399 del 1988.

Art. 51 - Profili professionali

1. Le qualifiche funzionali ed i profili professionali del personale ATA sono individuate dal presente articolo. Le corrispondenze tra i profili professionali previsti dal DPR n. 588 del 1985 e quelli contemplati dal presente CCNL sono stabilite dall’allegata Tabella I. I servizi prestati nei profili professionali di cui al DPR n. 588 del 1985 sono considerati a tutti gli effetti come resi nei corrispondenti profili di cui al presente CCNL.
Le modalità di accesso restano disciplinate dalle disposizioni di legge in vigore, tranne che per i requisiti culturali che sono individuati dall’allegata Tabella II.
2. In attesa delle norme di attuazione sull’autonomia scolastica, i profili professionali del personale ATA e le relative qualifiche funzionali sono determinati come di seguito specificato.
Le dotazioni organiche dei nuovi profili, in attesa della rideterminazione da operarsi ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 29 del 1993, sono provvisoriamente costituite dalle dotazioni dei profili previgenti, sulla base della Tabella di equiparazione allegata.

I - Qualifica di inquadramento del Direttore amministrativo
I/1: Profilo: Direttore amministrativo (Per i Conservatori e le Accademie)
Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna. Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi amministrativi e contabili e ne cura l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, dal personale amministrativo e da quello addetto ai servizi generali, posti alle sue dirette dipendenze. È funzionario delegato. Provvede all’esecuzione delle delibere del Consiglio d’Amministrazione, di cui è segretario, e firma, congiuntamente al Presidente del Consiglio d’Amministrazione, tutti i documenti contabili concernenti la gestione autonoma dell’istituzione; firma tutti gli atti di sua competenza. Può svolgere attività di studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti specifica specializzazione professionale, con autonoma determinazione dei processi formativi ed attuativi. Può svolgere incarichi per svolgere attività tutoriale, di aggiornamento e formazione nei confronti del personale.
Possono essergli affidati incarichi ispettivi nell’ambito degli Istituti di istruzione artistica.

II - Qualifica di inquadramento del Responsabile amministrativo
II/1: Profilo: Responsabile amministrativo
Svolge attività lavorativa complessa, che richiede conoscenza della normativa vigente nonché delle procedure amministrativo contabili. Organizza i servizi amministrativi dell’unità scolastica o educativa ed è responsabile del funzionamento degli stessi. Ha autonomia operativa e responsabilità diretta nella definizione e nell’esecuzione degli atti a carattere amministrativo contabile di ragioneria e di economato, che assumono nei casi previsti rilevanza anche esterna. Sovrintende, nell’ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi e ai servizi generali dell’istituzione scolastica ed educativa e coordina il relativo personale. Provvede direttamente al rilascio di certificazioni, nonché di estratti e copie di documenti, che non comportino valutazioni discrezionali. Provvede, nel rispetto delle competenze degli organi di gestione dell’istituzione scolastica ed educativa, all’esecuzione delle delibere degli organi collegiali aventi carattere esclusivamente contabile e di quelle sottoposte a procedimento vincolato. Esprime pareri sugli atti riguardanti la gestione amministrativa e contabile del personale, elabora progetti e proposte inerenti il miglioramento organizzativo e la funzionalità dei servizi di competenza, anche in relazione all’uso di procedure informatiche. Cura l’attività istruttoria diretta alla stipulazione di accordi, contratti e convenzioni con soggetti esterni.
Nelle accademie e nei conservatori svolge attività di collaborazione diretta con il direttore amministrativo, per le funzioni di coordinamento dei servizi amministrativi e generali; è consegnatario dei beni mobili; sostituisce il direttore amministrativo, con esclusione dell’esercizio delle competenze di funzionario delegato.
Può svolgere attività di formazione e aggiornamento ed attività tutorie nei confronti di personale neo assunto.

III - Qualifica di inquadramento dell’Assistente amministrativo ed equiparati

III/1: Profilo: Assistente amministrativo
Esegue attività lavorativa richiedente specifica preparazione professionale e capacità di esecuzione delle procedure anche con l’utilizzazione di strumenti di tipo informatico. Ha autonomia operativa con margini valutativi nella predisposizione, istruzione e redazione degli atti amministrativo-contabili della istituzione scolastica ed educativa, nell’ambito delle direttive e delle istruzioni ricevute. Svolge attività di diretta e immediata collaborazione con il responsabile amministrativo coadiuvandolo nelle attività e sostituendolo nei casi di assenza.
Ha competenza diretta della tenuta dell’archivio e del protocollo. Ha rapporti con l’utenza ed assolve i servizi esterni connessi con il proprio lavoro. Può essere addetto ai servizi di biblioteca e al controllo delle relative giacenze, nonché dello stato di conservazione del materiale librario. Nelle istituzioni scolastiche ed educative dotate di magazzino è addetto, con responsabilità diretta, alla custodia, alla verifica, alla registrazione delle entrate e delle uscite del materiale e delle derrate in giacenza.
Può svolgere: attività di coordinamento di più addetti inseriti in settori o aree omogenee; attività di supporto amministrativo alla progettazione e realizzazione di iniziative didattiche, decise dagli organi collegiali.
In relazione alla introduzione di nuove tecnologie, anche di tipo informatico, partecipa alle iniziative specifiche di formazione e aggiornamento.

III/2: Profilo: Assistente tecnico
Esegue attività lavorativa, richiedente specifica preparazione professionale, conoscenza di strumenti e tecnologie anche complessi, con capacità di utilizzazione degli stessi, nonché di esecuzione di procedure tecniche e informatiche. Svolge attività di supporto tecnico alla funzione docente relativamente alle attività didattiche ed alle connesse relazioni con gli studenti. Ha autonomia e responsabilità nello svolgimento del lavoro con margini valutativi, nell’ambito delle direttive e delle istruzioni ricevute.
È addetto alla conduzione tecnica dei laboratori, officine o reparti di lavorazione garantendone l’efficienza e la funzionalità in relazione al progetto annuale di utilizzazione didattica, oppure alla conduzione e alla manutenzione ordinaria degli autoveicoli utilizzati dall’istituzione scolastica per lo svolgimento di attività connesse alle finalità formative. In questi ambiti provvede:
- alla preparazione del materiale e degli strumenti per le esperienze didattiche e per le esercitazioni pratiche nei laboratori, officine e reparti di lavorazione o nelle aziende agrarie cui è assegnato, garantendo l’assistenza tecnica durante lo svolgimento delle stesse;
- al riordino e alla conservazione del materiale e delle attrezzature tecniche, garantendo la verifica e l’approvvigionamento periodico del materiale utile alle esercitazioni didattiche, in rapporto con il magazzino.
Svolge attività di diretta e immediata collaborazione con l’Ufficio tecnico o analoghi organismi anche in relazione agli acquisti di attrezzature tecnico-scientifiche e al loro collaudo
In relazione all’introduzione di nuove tecnologie, nuove strumentazioni didattiche e progetti sperimentali partecipa alle iniziative specifiche di formazione e aggiornamento.
Può svolgere attività di coordinamento di più addetti operanti in settori, indirizzi, specializzazioni ed aree omogenee.

III/3: Profilo: Cuoco
Esegue attività lavorativa richiedente specifica formazione professionale, conoscenza di strumenti e procedure anche complesse, con autonomia, margini di valutazione e capacità di utilizzazione degli stessi nonché di esecuzione di procedure tecniche.
Esegue, nell’ambito delle istruzioni ricevute, procedimenti manuali e tecniche specifiche a tutte le operazioni preliminari connesse e conseguenti alla preparazione, al confezionamento dei pasti, alla conservazione delle vivande della istituzione scolastica a cui è addetto, impiegando macchinari, strumentazioni e utensileria specifica di cui cura l’ordinaria manutenzione.
In particolare provvede:
- alla preparazione dei pasti quotidiani e delle quantità individuali sulla base delle tabelle dietetiche;
- alla conservazione dei generi alimentari, osservando le norme igieniche del trattamento alimenti;
- allo svolgimento di altri servizi, anche esterni, connessi al funzionamento della cucina.
Può svolgere attività di coordinamento di più addetti nell’ambito dei servizi di cucina.

III/4: Profilo: Infermiere
Nell’ambito di quanto previsto dal D.P.R. 14 marzo 1974, n. 225 e successive modificazioni, dalla normativa vigente in materia sanitaria e dall’ordinamento dell’attività paramedica, svolge, in relazione alla specificità delle istituzioni convittuali del sistema scolastico pubblico, attività di carattere professionale di tipo specialistico. È addetto alla organizzazione ed al funzionamento dell’infermeria garantendone l’efficienza e la funzionalità.
In particolare:
- provvede con responsabilità diretta alla conservazione del materiale di pronto soccorso e dei medicinali di uso comune;
- pratica le terapie prescritte e adotta le misure di prevenzione eventualmente necessarie.

IV - Qualifica di inquadramento del Collaboratore scolastico ed equiparati

IV/1: Profilo: Collaboratore scolastico
Esegue, nell’ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione professionale non specialistica.
È addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni e del pubblico; di pulizia e di carattere materiale inerenti l’uso dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti.
In particolare svolge le seguenti mansioni:
- sorveglianza degli alunni nelle aule, nei laboratori, nelle officine e negli spazi comuni, anche in occasione di momentanea assenza degli insegnanti;
- concorso in accompagnamento degli alunni in occasione del loro trasferimento dai locali della scuola ad altre sedi anche non scolastiche;
- custodia e sorveglianza, anche notturna, con servizio di portineria, degli ingressi delle istituzioni scolastiche ed educative con apertura e chiusura degli stessi, per lo svolgimento delle attività scolastiche e delle altre connesse al funzionamento della scuola;
- pulizia dei locali scolastici, degli spazi scoperti, degli arredi e relative pertinenze, anche con l’ausilio di mezzi meccanici;
- compiti di carattere materiale inerenti al servizio, compreso lo spostamento delle suppellettili, nonché, nelle istituzioni convittuali, il trasporto dei generi alimentari e svolgimento di tutte le attività connesse con i servizi di mensa e cucina;
- lavaggio delle stoviglie nelle istituzioni scolastiche in cui le esercitazioni didattiche comportino l’uso della cucina e della sala bar;
- servizi esterni inerenti la qualifica.
Può, infine, svolgere:
- attività inerenti alla piccola manutenzione dei beni mobili e immobili, giardinaggio, e simili;
- attività di supporto all’attività amministrativa e alla attività didattica nonché ai servizi di mensa;
- assistenza agli alunni portatori di handicap, fornendo ad essi ausilio materiale nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno di tali strutture e nell’uscita da esse, nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale;
- compiti di centralista telefonico, di conduttore di impianti di riscaldamento purché provvisto di apposita patente, di manovratore di montacarichi e ascensori.
In relazione alle esigenze emergenti nel sistema formativo, con riguardo anche all’integrazione di alunni portatori di handicap e alla prevenzione della dispersione scolastica, partecipa a specifiche iniziative di formazione e aggiornamento.

IV/2: Profilo: Collaboratore scolastico tecnico
Esegue, nell’ambito di specifiche istruzioni, attività e procedure operative a carattere tecnico che richiedono preparazione professionale non specialistica, con autonomia di esecuzione e margini valutativi nella applicazione delle procedure stabilite.
Specializzazioni:
a) aiutante cuoco:
collabora con il cuoco nella preparazione dei pasti, nella conservazione delle derrate alimentari e nella distribuzione dei cibi.
Provvede, inoltre:
- al trasporto ed alla predisposizione degli alimenti necessari per la preparazione dei pasti;
- alla conservazione, pulizia ed utilizzazione delle stoviglie e delle attrezzature, utilizzando apparecchi anche automatici;
- all’ordinaria manutenzione ed alla pulizia degli utensili;
- alle attività materiali, anche esterne, connesse ai servizi di cucina e mensa.
b) guardarobiere:
esegue procedimenti manuali e tecniche specifiche inerenti la custodia, la conservazione e la cura del corredo degli alunni e del convitto.
Provvede, inoltre:
- alla organizzazione e alla conduzione del guardaroba;
- alla custodia, al lavaggio meccanizzato, alla stiratura, alla conservazione e al mantenimento in efficienza del materiale;
- alla rilevazione periodica delle giacenze e alla registrazione dell’entrata e dell’uscita del materiale che gli è affidato;
- allo svolgimento di altri servizi, eccezionalmente anche esterni connessi al funzionamento del guardaroba.
Può svolgere attività di coordinamento di più addetti nell’ambito dei servizi di guardaroba.
c) addetto alle aziende agrarie:
esegue attività di supporto alle professionalità specifiche dell’azienda agraria, compiendo nel settore agrario, forestale e zootecnico, operazioni semplici, caratterizzate da procedure ben definite.
In particolare, può essere addetto:
- alla preparazione materiale del terreno, alla semina e trapianto delle colture, alla raccolta dei prodotti;
- al supporto materiale connesso e conseguente alle analisi di laboratorio e alla movimentazione di apparecchiature, macchine e strumenti in dotazione;
- alla protezione, ricovero, conservazione e magazzinaggio di attrezzature, materiali e prodotti, secondo le modalità prescritte;
- al carico e scarico, trasporto dei materiali in dotazione e dei prodotti dell’azienda, anche con l’uso di mezzi elettromeccanici, alla sistemazione e pulizia del posto di lavoro e dell’area di impiego, ovvero del laboratorio, serra, stalla o altra struttura tecnico-scientifica;
- alla conduzione di macchinari agricoli, purché provvisto di apposita patente, se necessaria;
- ad ogni altra attività di carattere materiale inerente alla conduzione dell’azienda.

Art. 52 - Rapporto di lavoro a tempo parziale

1. Per il personale di cui all’art. 49, nelle scuole di ogni ordine e grado possono essere costituiti rapporti di lavoro a tempo parziale mediante assunzione o trasformazione di rapporti a tempo pieno su richiesta dei dipendenti, nei limiti massimi del 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna qualifica funzionale, con esclusione della qualifica di responsabile amministrativo e, comunque, entro i limiti di spesa massima annua previsti per la dotazione organica medesima.
2. Per il reclutamento del personale a tempo parziale si applica la normativa vigente in materia per il personale a tempo pieno.
3. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, previa intesa con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sono determinati, i criteri e le modalità per la costituzione dei rapporti di lavoro di cui al comma 1; in particolare, con la stessa ordinanza sono definite le quote percentuali delle dotazioni organiche provinciali, per ciascun profilo professionale, da riservare a rapporti a tempo parziale, fermo restando il limite massimo del 25%, in relazione alle eventuali situazioni di soprannumero accertate.
4. I criteri e le modalità di cui al comma 3, nonché la durata minima delle prestazioni lavorative sono preventivamente comunicate dal Ministero della Pubblica Istruzione alle organizzazioni sindacali di cui all’art. 6, comma 1, punto I/b e verificate in un apposito incontro.
5. Il dipendente a tempo parziale copre una frazione di posto di organico corrispondente alla durata della prestazione lavorativa che non può essere inferiore al 50% di quella a tempo pieno. In ogni caso, la somma della frazioni di posto a tempo parziale non può superare il numero complessivo dei posti di organico a tempo pieno trasformati in tempo parziale.
6. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve risultare da atto scritto e deve contenere l’indicazione della durata della prestazione lavorativa di cui al successivo comma 7.
7. Il tempo parziale può essere realizzato:
- con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);
- con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell’anno (tempo parziale verticale), in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell’arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno).
8. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso dalle attività aggiuntive aventi carattere continuativo, né può fruire di benefici che comunque comportino riduzioni dell’orario di lavoro, salvo quelle previste dalla legge.
Nell’applicazione degli altri istituti normativi previsti dal presente contratto, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno.
9. Al personale interessato è consentito, previa motivata autorizzazione degli organi dell’amministrazione scolastica, l’esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività di istituto della stessa amministrazione.
10. Il trattamento economico, anche accessorio, del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l’indennità integrativa speciale e l’eventuale retribuzione individuale di anzianità, spettanti al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa qualifica e profilo professionale.
11. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell’anno. Il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione giornaliera.
12. Il trattamento previdenziale e di fine rapporto è disciplinato dalle disposizioni contenute nell’art. 8 della legge 29 dicembre 1988, n. 554 e successive modificazioni ed integrazioni.
13. Per la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale e viceversa si applicano, nei limiti previsti dal presente articolo, le disposizioni contenute nell’art. 7 del D.P.C.M. del 17 marzo 1989, n. 117.
14. Ai sensi dell’art. 1, le disposizioni di cui al presente articolo sono applicate nelle scuole di ogni ordine e grado aventi sede nella provincia di Bolzano, nel rispetto delle disposizioni previste dal DPR 26 luglio 1976, n. 752.

Art. 53 - Rapporto di lavoro a tempo determinato

1. Nei casi previsti dal D.L.vo n. 297/1994, in sostituzione dei provvedimenti di conferimento di supplenza annuale e di supplenza temporanea, si stipulano contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 18. Al personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione del servizio e fino al termine del servizio medesimo.
2. Alla selezione del personale da reclutare si provvede secondo le modalità e nei termini che sono stabiliti dal Ministro della Pubblica Istruzione con l’apposita ordinanza prevista dall’art. 581 del D.Leg.vo 297/1994.
3. Nei casi di assunzione in sostituzione di personale assente, nel contratto individuale è specificato per iscritto il nominativo del dipendente sostituito.
4. In tali casi, qualora il titolare si assenti in un’unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all’inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l’intera durata dell’assenza. Le Domeniche e le festività infrasettimanali, ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo, sono retribuite e da computarsi nell’anzianità di servizio.
5. Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto di preavviso, con il rientro in servizio del titolare ovvero al termine indicato nel contratto individuale. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Art. 54 - Attività aggiuntive

1. Costituiscono attività aggiuntive del personale A.T.A. le prestazioni di lavoro svolte da tale personale non necessariamente oltre l’orario di lavoro e richiedenti maggior impegno professionale, comprese tra quelle previste dal profilo professionale di appartenenza secondo l’art. 51 del presente contratto.
Tali attività consistono in:
a) elaborazione ed attuazione di progetti volti a migliorare il livello di funzionalità organizzativa, amministrativa, tecnica e dei servizi generali nell’unità scolastica;
b) attività finalizzate al più efficace inserimento degli alunni nei processi formativi (handicap, scuola lavoro, reinserimento scolastico, tossicodipendenza);
c) prestazioni aggiuntive che si rendano necessarie per garantire l’ordinario funzionamento dei servizi scolastici ovvero per fronteggiare esigenze straordinarie;
d) attività intese, secondo il tipo e il livello di responsabilità connesse al profilo, ad assicurare il coordinamento operativo e la necessaria collaborazione alla gestione per il funzionamento della scuola, degli uffici, dei laboratori e dei servizi;
e) prestazioni conseguenti alle assenze del personale in attesa della sostituzione del titolare prevista dalle disposizioni vigenti.
2. All’individuazione delle attività incentivabili tra quelle di cui al comma 1, retribuite a carico del fondo di cui all’art. 72 provvede il capo di istituto, sulla base delle deliberazioni del consiglio di istituto e delle proposte del responsabile amministrativo e del personale interessato. Il capo di istituto determina l’impegno orario e predispone al riguardo uno specifico piano di attività che porta a conoscenza delle organizzazioni sindacali attivando le procedure di cui all’art. 9.

Art. 55 - Mobilità e trasferimenti

1. La mobilità e i trasferimenti del personale di cui all’art. 49 sono regolati secondo i principi contenuti nell’art. 48, relativo alla mobilità del personale docente, in quanto compatibili.
2. Con specifico accordo decentrato a livello nazionale saranno definite le modalità, i criteri e le relative tabelle di valutazione dei titoli, per la mobilità professionale e territoriale del personale A.T.A., dei Conservatori e delle Accademie, anche verso i ruoli dell’analogo personale appartenente ai ruoli provinciali e viceversa, ferma restando la qualifica di inquadramento.
3. La mobilità professionale tra diversi profili della stessa qualifica è disposta nei confronti del personale in possesso dei prescritti requisiti di accesso al profilo richiesto o, in mancanza, previo superamento di un corso di formazione di tre mesi (non meno di 200 ore) e comunque di durata corrispondente alle qualificazioni professionali da conseguire.
Possono essere attuati, a prescindere dalla domanda di passaggio ad altro profilo, anche corsi di riconversione professionale per il personale appartenente a ruoli con situazioni di soprannumero.
Non si prescinde comunque dal possesso del titolo specifico, previsto dalla legge, abilitante all’esercizio delle arti sanitarie ausiliarie per il passaggio nel profilo dell’Infermiere’’.
4. Le modalità di attuazione e le condizioni di ammissione ai corsi di formazione di cui al comma 3 sono definite dall’Amministrazione della Pubblica Istruzione, previa informazione alle organizzazioni sindacali di cui all’art. 6, comma I, punto 1/b ed eventuale esame congiunto.

Capo III - Norme disciplinari

Sezione I - Capi di istituto e personale docente

Art. 56 - Rinvio delle norme disciplinari

1. Per i capi di istituto e per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, in applicazione dell’art. 59, comma 10, del D.lgs. n. 29 del 1993, come modificato dall’art. 2, comma 4, del D.L. 29 aprile 1995, n. 144, continuano ad applicarsi le norme di cui al Titolo I, Capo IV della Parte III del D.lgs. n. 297 del 1994.
2. Le norme disciplinari del personale di cui al comma 1, saranno definite con apposito accordo da stipulare nei 60 giorni successivi all’entrata in vigore della legge di riordino degli organi collegiali.

Sezione II - Personale amministrativo, tecnico e ausiliario

Art. 57 - Doveri del dipendente

1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire esclusivamente la Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell’attività amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e l’interesse pubblico agli interessi privati propri ed altrui.
2. Il dipendente si comporta in modo tale da favorire l’instaurazione di rapporti di fiducia e collaborazione tra l’Amministrazione e i cittadini.
3. In tale contesto, tenuto conto dell’esigenza di garantire la migliore qualità del servizio, il dipendente deve in particolare:
a) esercitare con diligenza, equilibrio e professionalità i compiti costituenti esplicazione del profilo professionale di titolarità;
b) cooperare al buon andamento dell’istituto, osservando le norme del presente contratto, le disposizioni per l’esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall’Amministrazione scolastica, le norme in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;
c) rispettare il segreto d’ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme vigenti;
d) non utilizzare ai fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni di ufficio;
e) nei rapporti con il cittadino, fornire tutte le informazioni cui abbia titolo, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso alle attività amministrativa previste dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, dai regolamenti attuativi della stessa vigenti nell’amministrazione nonché agevolare le procedure ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15 in tema di autocertificazione;
f) favorire ogni forma di informazione e di collaborazione con le famiglie e con gli alunni;
g) rispettare l’orario di lavoro, adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro senza l’autorizzazione del capo di istituto;
h) durante l’orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti condotta uniformata non solo a principi generali di correttezza ma, altresì, all’esigenza di coerenza con le specifiche finalità educative dell’intera comunità scolastica, astenendosi da comportamenti lesivi della dignità degli altri dipendenti, degli utenti e degli alunni;
i) non attendere ad occupazioni estranee al servizio e ad attività lavorative, ancorché non remunerate, in periodo di malattia od infortunio;
l) eseguire gli ordini inerenti all’esplicazione delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartiti dai superiori. Se ritiene che l’ordine sia palesemente illegittimo, il dipendente deve farne rimostranza a chi l’ha impartito dichiarandone le ragioni; se l’ordine è rinnovato per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione. Il dipendente non deve, comunque, eseguire l’ordine quando l’atto sia vietato dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo;
m) tenere i registri e le altre forme di documentazione previste da specifiche disposizioni vigenti per ciascun profilo professionale;
n) assicurare l’integrità degli alunni secondo le attribuzioni di ciascun profilo professionale;
o) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti ed automezzi a lui affidati;
p) non valersi di quanto è di proprietà dell’Amministrazione per ragioni che non siano di servizio;
q) non chiedere nè accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con la prestazione lavorativa;
r) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l’accesso ai locali dell’Amministrazione da parte del personale e non introdurre, salvo che non siano debitamente autorizzate, persone estranee all’Amministrazione stessa in locali non aperti al pubblico;
s) comunicare all’Amministrazione la propria residenza e dimora, ove non coincidenti, ed ogni successivo mutamento delle stesse;
t) in caso di malattia, dare tempestivo avviso all’ufficio di appartenenza, salvo comprovato impedimento;
u) astenersi dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere direttamente o indirettamente interessi finanziari o non finanziari propri.

Art. 58 - Sanzioni e procedure disciplinari

1. Le violazioni dei doveri disciplinati dall’art. 57 del presente contratto danno luogo, secondo la gravità dell’infrazione, previo procedimento disciplinare, all’applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa con importo non superiore a quattro ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni;
e) licenziamento con preavviso;
f) licenziamento senza preavviso.
2. L’Amministrazione, salvo il caso del rimprovero verbale, non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente, senza previa contestazione scritta dell’addebito - da effettuarsi entro 20 giorni da quando il soggetto competente che, secondo l’ordinamento dell’Amministrazione è tenuto alla contestazione, è venuta a conoscenza del fatto - e senza averlo sentito a sua difesa con l’eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
3. La convocazione scritta per la difesa non può avvenire prima che siano trascorsi cinque giorni lavorativi dalla contestazione del fatto che vi ha dato causa. Trascorsi inutilmente 15 giorni dalla convocazione per la difesa del dipendente, la sanzione viene applicata nei successivi 15 giorni.
4. Nel caso in cui, la sanzione da comminare non sia di sua competenza, ai sensi dell’art. 59, comma 4, del D.Lgs. n. 29 del 1993, il capo di istituto, ai fini del comma 2, segnala entro 10 giorni, all’ufficio competente, a norma del medesimo art. 59, comma 4, i fatti da contestare al dipendente per l’istruzione del procedimento, dandone contestuale comunicazione all’interessato.
5. Al dipendente o, su espressa delega al suo difensore, è consentito l’accesso a tutti gli atti istruttori riguardanti il procedimento a suo carico.
6. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro 120 giorni dalla data di contestazione di addebito. Qualora non sia stato portato a termine entro tale data, il procedimento si estingue.
7. L’ufficio competente per i procedimenti disciplinari sulla base degli accertamenti effettuati e delle giustificazioni addotte dal dipendente, irroga la sanzione applicabile tra quelle indicate al comma 1. Quando il medesimo ufficio ritenga che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente dispone la chiusura del procedimento, dandone comunicazione all’interessato.
8. I provvedimenti di cui al comma 1 non sollevano il lavoratore dalle eventuali responsabilità di altro genere nelle quali egli sia incorso.
9. Per quanto non previsto dalla presente disposizione si rinvia all’art. 59 del decreto legislativo n. 29/1993.

Art. 59 - Competenze

1. Il rimprovero verbale e il rimprovero scritto sono inflitti dal capo di istituto.
2. La multa, con importo non superiore a 4 ore di retribuzione, e la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni, sono inflitte dal Provveditore agli Studi competente.
3. Il licenziamento con preavviso e il licenziamento senza preavviso sono inflitti dal Provveditore agli Studi, previa comunicazione al competente ufficio centrale del Ministero della Pubblica Istruzione.

Art. 60 - Codice disciplinare

1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza ed in conformità di quanto previsto dall’
art. 59 del D.L.vo n. 29/1993 il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza e imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell’evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di danno o di pericolo causato all’Amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell’ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
f) al concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo tra loro.
2. La recidiva nelle mancanze previste ai commi 4 e 6, già sanzionate nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravità tra quelle previste nell’ambito dei medesimi commi.
3. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
4. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando l’entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell’orario di lavoro;
b) condotta non conforme a principi di correttezza verso i superiori o altri dipendenti o nei confronti dei genitori, degli alunni o del pubblico;
c) negligenza nell’esecuzione dei compiti assegnati ovvero nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare azione di vigilanza;
d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o disservizio;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell’Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 6 della legge n. 300/70;
f) insufficiente rendimento, rispetto ai carichi di lavoro e, comunque, nell’assolvimento dei compiti assegnati;
g) violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all’Amministrazione, agli utenti o ai terzi.
5. L’importo delle ritenute per multa sarà introitato dal Bilancio dell’Amministrazione e destinato ad attività sociali a favore degli alunni.
6. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 4 che abbiano comportato l’applicazione del massimo della multa;
b) particolare gravità delle mancanze previste nel comma 4;
c) assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l’entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell’assenza o dell’abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all’Amministrazione, agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato ritardo, fino a 10 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori;
e) svolgimento di attività che ritardino il recupero psicofisico durante lo stato di malattia o di infortunio;
f) testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari o rifiuto della stessa;
g) comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti dei superiori, di altri dipendenti, dei genitori, degli alunni o dei terzi;
h) alterchi con ricorso a vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con genitori, alunni o terzi;
i) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell’Amministrazione, nel rispetto della libertà di pensiero ai sensi dell’art. 1 della legge 300 del 1970;
l) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della persona;
m) violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di cui sia, comunque derivato grave danno all’Amministrazione, ai genitori, agli alunni o a terzi.
7. La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso si applica per:
a) recidiva plurima per almeno tre volte nell’anno, nelle mancanze previste nel comma 6, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza tra quelle previste nel medesimo comma, che abbia comportato l’applicazione della sanzione di dieci giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, fatto salvo quanto previsto al comma 8 lett. a);
b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’Amministrazione o ad essa affidati;
c) rifiuto espresso del trasferimento disposto per motivate esigenze di servizio;
d) assenza ingiustificata ed arbitraria dal servizio per un periodo superiore a dieci giorni consecutivi lavorativi;
e) persistente insufficiente rendimento o fatti che dimostrino grave incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio;
f) condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso fuori del servizio e non attiene in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;
g) violazione dei doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro.
8. La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per:
a) recidiva, negli ambienti di lavoro, di vie di fatto contro superiori o altri dipendenti o terzi, anche per motivi non attinenti al servizio;
b) accertamento che l’impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti;
c) condanna passata in giudicato:
- per i delitti di cui all’art. 15, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) della legge 19.3.1990, n. 55, come modificato dall’art. 1, comma 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16;
- per gravi delitti commessi in servizio;
d) condanna passata in giudicato quando dalla stessa consegua l’interdizione perpetua dai pubblici uffici;
e) violazioni intenzionali dei doveri non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di terzi, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.
9. Il procedimento disciplinare, ai sensi dell’art. 58, comma 2, deve essere avviato anche nel caso in cui sia connesso con procedimento penale e rimane sospeso fino alla sentenza definitiva. La sospensione è disposta anche ove la connessione emerga nel corso del procedimento disciplinare. Qualora l’Amministrazione sia venuta a conoscenza di fatti che possono dar luogo ad una sanzione disciplinare solo a seguito della sentenza definitiva di condanna, il procedimento disciplinare è avviato nei termini previsti dall’art. 58, comma 2, dalla data di conoscenza della sentenza.
10. Il procedimento disciplinare sospeso ai sensi del comma 9 è riattivato entro 180 giorni da quanto l’Amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva.
11. Al codice disciplinare di cui al presente articolo deve essere data la massima pubblicità mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti. Tale forma di pubblicità è tassativa e non può essere sostituita con altre.
12. Il codice di cui al comma 11 deve essere pubblicato tassativamente entro 15 giorni dalla data di cui all’art. 2, comma 2, e si attua dal quindicesimo giorno successivo a quello dell’affissione.

Art. 61 - Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare

1. L’Amministrazione, laddove riscontri la necessità di espletare accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione disciplinare punibili con la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione, può disporre, nel corso del procedimento disciplinare, l’allontanamento dal lavoro per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, con conservazione della retribuzione.
2. Se ricorrano ragioni di particolare urgenza, la sospensione cautelare può essere disposta dal capo di istituto, salva la ratifica, da parte del Provveditore, entro dieci giorni dall’adozione del provvedimento.
3. Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo dell’allontanamento cautelativo deve essere computato nella sanzione ferma restando la privazione della retribuzione limitata agli effettivi giorni di sospensione irrogati.
4. Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello computato come sospensione dal servizio, è valutabile agli effetti dell’anzianità di servizio.

Art. 62 - Sospensione cautelare in caso di procedimento penale

1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d’ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà.
2. Il dipendente può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque tali da comportare, se accertati, l’applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell’articolo 60, commi 7 e 8.
3. L’Amministrazione, cessato lo stato di restrizione della libertà personale di cui al comma 1, può prolungare anche successivamente il periodo di sospensione del dipendente, fino alla sentenza definitiva, alle medesime condizioni di cui al comma 2.
4. Resta fermo l’obbligo di sospensione nei casi previsti dall’art. 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall’art. 1, comma 1, della legge 18 gennaio 1992, n. 16.
5. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applica quanto previsto in tema di rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale dall’articolo 60, commi 9 e 10.
6. Al dipendente sospeso dal servizio sono corrisposti un’indennità pari al 50% della retribuzione fissa mensile e gli assegni del nucleo familiare, con esclusione di ogni compenso accessorio, comunque denominato, anche se pensionabile.
7. In caso di sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento con formula piena, quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di assegno alimentare, verrà conguagliato con quanto dovuto al lavoratore se fosse rimasto in servizio.
8. Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa di procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo non superiore a cinque anni.
Decorso tale termine la sospensione cautelare è revocata di diritto e il dipendente è riammesso in servizio.
Il procedimento disciplinare rimane comunque sospeso sino all’esito del procedimento penale.

 


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