CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
COMPARTO «SCUOLA»
1995 - 1997

PARTE SECONDA

TITOLO I - Trattamento economico

Capo I - La retribuzione

Art. 63 - Struttura della retribuzione

1. La struttura della retribuzione dei capi di istituto e del personale docente, educativo ed A.T.A. appartenente al comparto della Scuola si compone delle seguenti voci:
- trattamento fondamentale:
a) stipendio tabellare, comprensivo della retribuzione individuale di anzianità e dell’indennità di funzione;
b) indennità integrativa speciale;
- trattamento accessorio:
c) fondo per il miglioramento dell’offerta formativa di cui all’art. 71;
d) compenso per la qualità della prestazione di cui all’art. 77;
e) indennità di direzione per i capi d’istituto di cui all’art. 75;
f) indennità di amministrazione di cui all’art. 76 per il personale con le qualifiche I e II individuate dall’art. 51, comma 2;
g) altre indennità previste dal presente contratto e da specifiche disposizioni di legge.
h) ore eccedenti di cui all’art. 70.
2. Al personale, ove spettante, è corrisposto l’assegno per il nucleo familiare ai sensi della legge 13 maggio 1988 n. 153 e successive modificazioni.
3. Le competenze di cui ai commi precedenti, aventi carattere fisso e continuativo, sono corrisposte congiuntamente, in unica soluzione mensile.

Art. 64 - Aumenti della retribuzione base

1. Gli stipendi lordi in vigore per il personale di cui all’art. 1, sono incrementati delle misure mensili lorde individuate, per ciascuna qualifica, dall’allegata Tabella A1, per il periodo 1° gennaio 1995 - 30 novembre 1995, e dall’allegata Tabella A2 per il periodo decorrente dal 1° dicembre 1995.
2. Gli incrementi di cui alla Tabella A1 hanno effetto fino al conseguimento di quelli di cui alla Tabella A2 ed assorbono l’indennità di vacanza contrattuale, che pertanto cessa di essere corrisposta dal 1° gennaio 1995.
3. Fino al 31 dicembre 1995, per il conseguimento degli aumenti periodici automatici di stipendio e indennità di funzione continuano ad applicarsi le Tabelle A e B del D.P.R. n. 399 del 1988.
4. Per i direttori amministrativi dei Conservatori ed Accademie, si applicano gli aumenti previsti dalla Tabella A3.

Art. 65 - Effetti dei nuovi stipendi

1. Le misure degli stipendi risultanti dall’applicazione del presente contratto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul compenso per le attività aggiuntive, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull’indennità di buonuscita, sull’indennità di cui all’art. 62, comma 6, del presente contratto, sull’equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi, comprese la ritenuta in conto entrata Tesoro od altre analoghe ed i contributi di riscatto.
2. I benefici economici - ivi compresa l’indennità di vacanza contrattuale - risultanti dalla applicazione dell’articolo precedente sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti dai medesimi articoli al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale. Agli effetti dell’indennità di buonuscita e di licenziamento si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

Art. 66 - Attribuzione del nuovo trattamento economico al personale in servizio al 31/12/95

1. Al personale in servizio al 31/12/95 è attribuito, al 1/1/96, il trattamento economico previsto dall’allegata tabella B.
2. Per il personale docente educativo e ATA l’inserimento nelle nuove posizioni stipendiali avverrà sulla base dell’anzianità maturata al 31/12/95. La differenza tra l’anzianità riconosciuta al 31/12/95 e l’anzianità immediatamente inferiore prevista dalla tabella B è utile al fine dell’acquisizione della posizione retributiva successiva. A tal fine le frazioni di anno si arrotondano ad anno intero se superiori a sei mesi, e non producono effetti se inferiori.
3. La differenza tra la retribuzione in godimento al 31/12/95 e la posizione retributiva acquisita ai sensi del comma 2 costituisce assegno ad personam, che sarà riassorbito con il passaggio alla posizione retributiva superiore.
4. La collocazione dei capi d’istituto nella nuova struttura retributiva avviene con il riconoscimento nella posizione retributiva d’inquadramento dell’anzianità corrispondente alla temporizzazione dell’importo dell’assegno ad personam, a cui si aggiunge l’anzianità di servizio maturata da ciascun dipendente, nel periodo compreso tra la data di conseguimento dell’ultimo incremento retributivo previsto dalla tabella A, annessa al D.P.R. n. 399 del 1988 ed il 31 dicembre 1995. L’anzianità così determinata è utile per il passaggio alla posizione retributiva successiva a quella di primo inquadramento e per l’ulteriore progressione di carriera. A tal fine le frazioni di anno si arrotondano ad anno intero se superiori a sei mesi, e non producono effetti se inferiori.
5. Il periodo di formazione previsto per la progressione in carriera, in relazione al profilo professionale di appartenenza, è proporzionalmente ridotto in misura corrispondente all’anzianità riconosciuta a tal fine nella posizione di primo inquadramento.
6. Restano confermate, al fine del riconoscimento dei servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati anteriormente alla nomina in ruolo e alla conseguente stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, le norme di cui al D.L. 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni dalla legge 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le relative disposizioni di applicazione, così come definite dall’art. 4 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399.
7. Per gli insegnanti di religione restano in vigore le norme di cui all’art. 53 Della legge n. 312 del 1980, modificate e integrate dal D.P.R. 399 del 1988, art. 3 Commi 6 e 7.
8. A decorrere dal 1° gennaio 1996 il trattamento economico dei Direttori amministrativi dei conservatori ed Accademie è determinato dall’allegata tabella B. Ai fini dell’inserimento della nuova struttura retributiva si considera la retribuzione in godimento al 31 dicembre 1995, l’eventuale differenza con l’importo della posizione stipendiale inferiore costituirà assegno ad personam riassorbibile. Ai fini del passaggio alla posizione stipendiale successiva si aggiungono due anni di anzianità nonché la temporizzazione degli importi dell’assegno ad personam.

Art. 67 - Ratei

1. Al personale che nel biennio 96/97, in ragione dell’anzianità riconosciuta al 31 dicembre 1995 ai fini della collocazione nella nuova struttura retributiva, non consegue in detta struttura il passaggio alla posizione stipendiale successiva a quella di primo inquadramento, è attribuito un incremento corrispondente al rateo degli aumenti retributivi previsti dalle tabelle annesse al D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, in corso di maturazione alla stessa data del 31 dicembre 1995.
2. Tale rateo è determinato dal rapporto tra l’anzianità maturata al 31 dicembre 1995, ragguagliata a mese intero, e quella complessivamente richiesta per il conseguimento degli incrementi previsti dal D.P.R. n. 399 del 1988.
3. Il beneficio complessivo da attribuire a titolo di rateo a ciascun avente diritto, viene calcolato ragguagliando, previa riduzione del 25%, agli anni interi 1996 e 1997 il rateo derivante dall’applicazione dei precedenti commi 1 e 2. Esso sarà corrisposto in rate mensili, decorrenti, rispettivamente, dal 1° luglio 1996 a favore di coloro che avrebbero conseguito aumenti derivanti dal D.P.R. n. 399 del 1988 nel corso dell’anno 1996 e dal 1° gennaio 1997 a favore di coloro che avrebbero conseguito tali aumenti nell’anno 1997.
4. I ratei previsti dal presente articolo costituiscono parte integrante dell’assegno ad personam, al quale vanno a sommarsi, e sono riassorbibili con il passaggio nella posizione retributiva successiva a quella di primo inquadramento nella nuova struttura.

Art. 68 - Progressione economica per sviluppo professionale

1. La progressione economica per tutto il personale del comparto si sviluppa secondo le posizioni stipendiali indicate nell’allegata Tabella B.
2. La nuova struttura retributiva entra in vigore dal 1/1/1996. L’incidenza percentuale sui costi complessivi del personale della nuova progressione per posizioni stipendiali, ivi compresa l’anticipazione della posizione superiore, sarà corrispondente a quella derivante dalla progressione vigente per effetto del DPR 399 del 1988, per ciascuna delle qualifiche indicate nelle Tabelle A e B allegate al predetto DPR.

Art. 69 - Indennità di funzioni superiori e di reggenza

1. Al personale docente incaricato dell’ufficio di presidenza o di direzione, e al docente vicario, che sostituisce a tutti gli effetti il capo d’istituto per un periodo superiore a quindici giorni, nei casi di assenza o impedimento, nonché all’assistente amministrativo, che sostituisce il Direttore amministrativo o il responsabile amministrativo, negli stessi casi, è attribuita, per l’intera durata dell’incarico o della sostituzione, una indennità pari al differenziale dei relativi livelli iniziali di inquadramento.
2. Qualora si dia luogo all’affidamento in reggenza degli uffici di cui al comma 1, ai titolari che assumono la reggenza è corrisposta una indennità pari al cinquanta per cento di quella prevista per gli incarichi o le sostituzioni, così come definita nel comma medesimo. In tal caso, al docente vicario è corrisposta una indennità di pari importo.

Art. 70 - Ore eccedenti

1. Per il pagamento delle ore di insegnamento eccedenti l’orario d’obbligo non rientranti nelle attività aggiuntive di insegnamento di cui all’art. 43, comma 2, il cui finanziamento grava sul fondo d’istituto, si applica il criterio di calcolo di cui all’art. 88, comma 4, del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417. Ogni ora eccedente effettivamente prestata viene pertanto retribuita in ragione di 1/78 dello stipendio tabellare in godimento dell’interessato.
2. Il compenso per le ore eccedenti prestate nell’attività di approfondimento effettuata negli istituti professionali viene calcolato a norma del comma precedente ed integrato, a carico dello stanziamento previsto per il fondo d’istituto, di cui all’art. 71, comma 2, lett. c), dell’importo necessario a raggiungere il compenso orario lordo di lire 37.000 per i docenti diplomati e di lire 41.000 per i docenti laureati.
3. Per il pagamento delle ore di insegnamento eccedenti l’orario d’obbligo prestate in sostituzione dei colleghi assenti o su cattedre con orario settimanale superiore a quello obbligatorio di insegnamento o in classi collaterali disponibili per l’intero anno scolastico ovvero nei corsi integrativi per i diplomati di istituto magistrale o di liceo artistico, continuano ad applicarsi, a decorrere dall’inizio del biennio 1994/95 le disposizioni di cui all’art. 6 del D.P.R. 10 aprile 1987, n. 209 ed all’art. 3 - comma 10 - del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399.
4. I criteri di calcolo di cui ai precedenti commi 1 e 3 possono applicarsi, ove ne ricorrano le condizioni e con i necessari adeguamenti derivanti dal diverso orario obbligatorio di insegnamento, anche agli insegnanti di scuola materna ed elementare.

Capo II - La retribuzione accessoria

Art. 71 - Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa e per le prestazioni aggiuntive

1. Allo scopo di arricchire e qualificare l’offerta formativa del sistema scolastico pubblico è istituito a decorrere dal 1° gennaio 1996, presso il Ministero della P.I., un Fondo alimentato:
- dagli stanziamenti previsti per il Fondo di incentivazione di cui all’art. 9 del D.P.R. n. 209 del 1987;
- dagli stanziamenti per lavoro straordinario;
- dagli stanziamenti per indennità ai capi di istituto, ai direttori amministrativi e ai responsabili amministrativi;
- dall’importo di L. 220 miliardi annue, stabilito dal presente contratto.
2. Le risorse previste nel Fondo sono così ripartite:
a) a livello di Ministero della P.I. è attribuito il 2% del Fondo, per l’attivazione di progetti di interesse nazionale, per l’assegnazione diretta al Centro europeo dell’educazione, alla Biblioteca di documentazione pedagogica e agli IRRSAE della quota stabilita per questi Istituti; la distribuzione di tali risorse e le misure dei compensi per gli istituti medesimi sono operate in sede di contrattazione decentrata nazionale di Ministero per assegnazioni aggiuntive alle istituzioni scolastiche ed educative per le quali ricorrono le condizioni per l’attribuzione delle indennità di lavoro notturno e festivo e per l’indennità di trilinguismo e di bilinguismo, nelle fattispecie non retribuite in base a disposizioni di legge;
b) a livello dei Provveditorati agli studi è attribuito complessivamente il 15% del Fondo, da distribuire ai Provveditorati medesimi sulla base della popolazione scolastica in ciascuna Provincia, per corrispondere ad esigenze di riequilibrio di situazioni svantaggiate ed alla attuazione di progetti di interesse anche provinciale.
Le maggiorazioni derivanti da esigenze di riequilibrio devono essere collegate alle predisposizioni di progetti tendenti a superare o ridurre le condizioni di svantaggio e vanno confermati in caso di risultati positivi.
La distribuzione delle risorse di cui al presente punto tra i Provveditorati è operata in sede di contrattazione decentrata nazionale di Ministero; la distribuzione delle risorse attribuite a ciascun Provveditorato tra gli Istituti nella Provincia è operata in sede di contrattazione decentrata a livello locale, assicurando una valutazione ed una selezione da parte di un apposito Comitato tecnico scientifico.
A carico di tale quota va posta la corresponsione delle indennità di direzione e di amministrazione di cui ai successivi articoli 75 e 76; la spesa per l’indennità di direzione non può superare il 5% dello stanziamento complessivo del fondo di cui al precedente comma 1.
c) a livello dei singoli Istituti è attribuito complessivamente l’83% del Fondo, destinato al tempestivo finanziamento del progetto di Istituto e distribuito sulla base dei seguenti parametri:
c1) numero degli allievi nell’istituto, moltiplicato per il numero di ore settimanali di lezione previsto dall’ordinamento per le singole classi interessate, in ragione di L. 1.000 per allievo per ore settimanali;
c2) numero dei dipendenti statali del comparto scuola in servizio nell’istituzione scolastica sulla base della dotazione organica di istituto, in ragione di L. 240.000 per addetto.
La ripartizione delle risorse a ciascun istituto viene effettuata in ragione del 50% per ciascuno dei predetti parametri. Gli importi relativi a ciascuno dei parametri predetti sono definiti nell’allegata tabella C per l’anno finanziario 1996. Per gli anni successivi, entro il mese di giugno dell’anno precedente, la tabella verrà aggiornata sulla base delle variazioni dei dati relativi ai parametri predetti. L’assegnazione delle risorse è finalizzata a retribuire le prestazioni e gli incarichi di cui al successivo articolo 72.
3. I risultati raggiunti dall’Amministrazione scolastica in termini di miglioramento quantitativo e qualitativo dell’offerta formativa, mediante l’impiego del Fondo di cui al presente articolo, sono oggetto di monitoraggio e valutazione da parte del competente Nucleo di valutazione istituito ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 29 del 1993, sulla base dei parametri definiti ai sensi dell’art. 603 del D.lgs. n. 297 del 1994.
L’attività di monitoraggio e valutazione si conclude con un rapporto da trasmettere all’ARAN, in allegato alla Relazione annuale sullo stato dell’amministrazione scolastica.
4. In via transitoria, il piano delle attività per l’anno scolastico 1995-1996 viene predisposto dai singoli istituti utilizzando le disponibilità residue per il 1995, in aggiunta agli otto dodicesimi delle disponibilità derivanti dal Fondo di cui al presente articolo per l’anno 1996.

Art. 72 - Fondo di istituto

1. Il Fondo di cui al precedente articolo 71 si suddivide tra le singole istituzioni scolastiche ed educative nei rispettivi Fondi di istituto, che impiegano le risorse per corrispondere sia le indennità di cui all’art. 73, sia i compensi per il personale docente ed ATA relativi agli incarichi, posizioni ed attività aggiuntive di cui agli artt. 43 e 54.
2. Nell’ambito del progetto di istituto e del relativo piano delle attività del personale, sono individuati gli incarichi e le attività, da finanziare con le risorse di cui al comma 2, lett. c), del precedente art. 71. Ulteriori iniziative possono essere realizzate esclusivamente sulla base di corrispondenti, specifici finanziamenti operati sulle risorse di cui alle lettere a) e b) dello stesso comma, ovvero sulla base di finanziamenti relativi a progetti comunitari o di terzi.
L’attribuzione degli incarichi è disposta a mezzo comunicazione scritta, la quale, in premessa, indicherà le relative delibere del Consiglio di istituto e del Collegio dei docenti.
Tutti gli atti connessi con tali adempimenti, ivi compresi gli aspetti riguardanti l’organizzazione del lavoro del personale ATA, sono assoggettati alle norme contrattuali sul diritto di informazione, di cui agli articoli 7 e 9 del presente contratto.
Sulla base dell’informazione, qualora si verifichino difformità rispetto ai criteri fissati nel progetto e nel piano, i soggetti sindacali di cui all’art. 6, possono far ricorso alle procedure di raffreddamento dei conflitti previste dall’art. 16, al fine di evitare la formazione di contenzioso.
3. Le misure dei compensi relativi agli incarichi, posizioni ed attività aggiuntive di cui al comma 1, decorrenti dal 1.1.1996 e da erogarsi previa verifica dell’effettivo svolgimento delle medesime, sono determinate dalle allegate tabelle D, D1, D2.
4. L’erogazione dei compensi dovrà essere collegata all’indicazione degli elementi necessari al monitoraggio e alla valutazione di cui al precedente articolo 71, comma 3.

Art. 73 - Indennità

1. Sul fondo per il miglioramento dell’offerta formativa e per le prestazioni aggiuntive vengono corrisposte le seguenti indennità:
a) indennità di direzione per i capi di istituto, disciplinata dal successivo art. 75 ed a carico della quota di cui all’art. 71, comma 2, lett. b;
b) indennità di amministrazione per i direttori amministrativi, e per i responsabili amministrativi, disciplinata dal successivo art. 76 ed a carico della quota di cui all’art. 71, comma 2, lett. b;
c) indennità di lavoro notturno/festivo - di cui alla Tabella E1 - per il personale dei Convitti nazionali e delle altre istituzioni educative a carico della quota di cui all’art. 71, comma 2, lett. a;
d) indennità di bilinguismo e di trilinguismo - di cui alla tabella E2 - nelle fattispecie non retribuite in base a disposizioni vigenti, a carico delle risorse di cui all’art. 71, comma 2, lettera a).
2. La misura delle singole indennità è determinata, a decorrere dal 1° gennaio 1996, dall’allegata Tabella E, ed è corrisposta in relazione all’effettiva presenza in servizio.
3. All’atto della utilizzazione a livello di scuola delle quote del fondo destinate alle diverse attività di istituto dovrà essere prioritariamente soddisfatta l’esigenza di finanziamento delle indennità di cui al comma 1, lettere c e d.
4. In aggiunta ai compensi di cui al precedente art. 63, ai capi di istituto e al personale docente ed A.T.A. continuano ad essere corrisposte le indennità, previste da disposizioni di legge e gravanti su specifici capitoli di bilancio ed in particolare: le indennità per la partecipazione a Commissioni per esami di Stato; per la partecipazione a Commissioni di concorso; per la realizzazione di iniziative di formazione.

Art. 74 - Criteri di determinazione delle indennità

1. L’indennità di direzione viene commisurata ai carichi di lavoro connessi sia con la dimensione sia con la complessità dell’istituzione scolastica cui il personale direttivo è preposto.
2. La dimensione viene valutata, prescindendo dall’ordine scolastico e dalla tipologia, in relazione al numero delle unità di personale statale, direttivo, docente, educativo ed A.T.A., addetto all’istituzione scolastica, quale risulta dall’organico. A tal fine le unità di personale docente che prestino servizio in più scuole vanno conteggiate nell’organico della sola scuola di titolarità.
3. Negli istituti in cui sia previsto personale A.T.A. dipendente da comuni o province il criterio di cui al comma precedente viene integrato aumentando l’organico relativo al personale statale, in base alle seguenti percentuali di maggiorazione del numero delle unità di personale statale, sempre con arrotondamento all’unità inferiore:
    istituti nautici                     più 35%
    istituti tecnici commerciali e per geometri    più 30%
    licei scientifici                      più 20%
    istituti magistrali                     più 15%
    circoli didattici                     più 10%
4. Per le istituzioni scolastiche di cui al precedente comma 3, site nelle regioni Basilicata e Sardegna, il cui personale A.T.A. sia a carico dello Stato, non si applica il correttivo di cui al comma stesso.
5. Per le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado site nelle province di Trento e Bolzano, il cui personale A.T.A. è a carico delle province medesime la dimensione viene valutata in relazione al numero delle unità di personale docente ed educativo addetto alla istituzione scolastica, quale risulta dall’organico di fatto, maggiorato del 30%.
6. La valutabilità della dimensione è comunque esclusa per le istituzioni scolastiche con un numero di unità di personale inferiori a 31.
7. La complessità viene valutata in relazione alle caratteristiche, alla struttura ed alle attività presenti in ciascuna istituzione scolastica; la valutabilità della complessità è parimenti esclusa per le istituzioni scolastiche con un numero di unità di personale inferiori a 31.
8. Identici criteri vengono applicati per la determinazione dell’indennità di amministrazione ai direttori amministrativi dei conservatori di musica e delle accademie e al personale responsabile amministrativo.
9. Entro il 30 novembre 1995, con separato accordo nazionale decentrato, verranno individuati i criteri di determinazione dell’indennità di direzione e di quella di amministrazione per il personale direttivo e responsabile amministrativo in servizio presso gli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche.

Art. 75 - Indennità di direzione

1. A decorrere dal 1° gennaio 1996, al fine di compensare le maggiori responsabilità e i maggiori carichi di lavoro connessi alle dimensioni e al grado di complessità dell’istituzione scolastica, sarà corrisposta ai capi di istituto, a carico della quota del fondo di cui all’art. 71, comma 2, lett. b), un’indennità di direzione. Le misure dell’indennità di direzione sono determinate in relazione alle dimensioni ed alla complessità degli istituti, in sede di contrattazione decentrata nazionale ai sensi dell’art. 5, comma 4, lett. h) del presente CCNL.
2. L’indennità di cui al comma 1 compete anche ai vice direttori e alle vici direttrici degli istituti di educazione, nonché ai direttori dei conservatori di musica e delle Accademie.
3. Nel caso in cui i capi di istituto si trovino in posizione di stato implicante il mancato esercizio della funzione direttiva per un periodo superiore a quindici giorni, l’indennità di direzione non è corrisposta per tutto il periodo di mancato esercizio della funzione. Per lo stesso periodo l’indennità viene corrisposta al dipendente che abbia sostituito, ai sensi della normativa vigente, il capo di istituto.
Per le istituzioni scolastiche affidate in reggenza, l’indennità di direzione è corrisposta nella misura del 50% sia al capo d’istituto sia al docente vicario della stessa istituzione scolastica.

Art. 76 - Indennità di amministrazione

1. A decorrere dal 1° gennaio 1996, al fine di compensare le maggiori responsabilità e i maggiori carichi di lavoro connessi alle dimensioni e al grado di complessità dell’istituzione scolastica, sarà corrisposta ai direttori amministrativi ed ai responsabili amministrativi, a carico della quota del fondo di cui all’art. 71, comma 2, lett. b), un’indennità di amministrazione. Le misure dell’indennità di amministrazione sono determinante in relazione alle dimensioni ed alla complessità degli istituti, in sede di contrattazione decentrata nazionale ai sensi dell’art. 5, comma 4, lett. h) del presente CCNL.
2. Nel caso in cui il personale di cui al primo comma si trovi in posizione di stato implicante il mancato esercizio della funzione amministrativa per un periodo superiore a quindici giorni, l’indennità di amministrazione non è corrisposta per tutto il periodo di mancato esercizio della funzione. Per lo stesso periodo l’indennità viene corrisposta al dipendente che abbia sostituito, ai sensi della normativa vigente, il direttore o il responsabile amministrativo.

Art. 77 - Compensi per la qualità della prestazione

1. Allo scopo di valorizzare le capacità professionali del personale appartenente alle diverse categorie del comparto scuola, a decorrere dall’anno scolastico 1996-1997 verranno corrisposti compensi annuali individuali legati a specifiche competenze professionali previste per il profilo ed alla qualità della prestazione.
2. Con successivo accordo, da definire contestualmente all’accordo economico per il biennio 1996-1997, saranno disciplinati:
a) quantità e tipologie dei destinatari;
b) ammontare dei compensi.
c) organi, procedure, criteri e parametri della valutazione, tenendo conto di quanto previsto dalla Carta dei servizi della scuola.
Le attività svolte e i parametri della valutazione potranno costituire elementi per l’attribuzione dell’anticipazione della posizione stipendiale superiore.

Capo III

Art. 78 - Verifica delle disponibilità finanziarie complessive

1. In caso di accertamento da parte del Ministero del Tesoro di maggiori oneri del contratto rispetto a quelli previsti, le parti firmatarie possono richiedere il controllo e la certificazione di tali oneri ai sensi dell’art. 52, comma 3, del D.lgs. n. 29 del 1993, al nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico impiego, istituito presso il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro dall’art. 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 412.
2. Qualora vengano certificati maggiori oneri contrattuali rispetto a quelli previsti, le parti si incontrano allo scopo di concordare la proroga dell’efficacia temporale del contratto, ovvero la sospensione dell’esecuzione, totale o parziale, dello stesso.

 


Torna al Sommario