CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
COMPARTO «SCUOLA»
1995 - 1997
PARTE SECONDA
TITOLO I - Trattamento economico
Capo I - La retribuzione
Art. 63 - Struttura della retribuzione
1. La struttura della retribuzione dei capi di istituto e del personale docente,
educativo ed A.T.A. appartenente al comparto della Scuola si compone delle seguenti voci:
- trattamento fondamentale:
a) stipendio tabellare, comprensivo della retribuzione individuale di anzianità e
dellindennità di funzione;
b) indennità integrativa speciale;
- trattamento accessorio:
c) fondo per il miglioramento dellofferta formativa di cui allart. 71;
d) compenso per la qualità della prestazione di cui allart. 77;
e) indennità di direzione per i capi distituto di cui allart. 75;
f) indennità di amministrazione di cui allart. 76 per il personale con le
qualifiche I e II individuate dallart. 51, comma 2;
g) altre indennità previste dal presente contratto e da specifiche disposizioni di legge.
h) ore eccedenti di cui allart. 70.
2. Al personale, ove spettante, è corrisposto lassegno per il nucleo familiare ai
sensi della legge 13 maggio 1988 n. 153 e successive modificazioni.
3. Le competenze di cui ai commi precedenti, aventi carattere fisso e continuativo, sono
corrisposte congiuntamente, in unica soluzione mensile.
Art. 64 - Aumenti della retribuzione base
1. Gli stipendi lordi in vigore per il personale di cui allart. 1, sono
incrementati delle misure mensili lorde individuate, per ciascuna qualifica,
dallallegata Tabella A1, per il periodo 1° gennaio 1995 - 30 novembre 1995, e
dallallegata Tabella A2 per il periodo decorrente dal 1° dicembre 1995.
2. Gli incrementi di cui alla Tabella A1 hanno effetto fino al conseguimento di quelli di
cui alla Tabella A2 ed assorbono lindennità di vacanza contrattuale, che pertanto
cessa di essere corrisposta dal 1° gennaio 1995.
3. Fino al 31 dicembre 1995, per il conseguimento degli aumenti periodici automatici di
stipendio e indennità di funzione continuano ad applicarsi le Tabelle A e B del D.P.R. n.
399 del 1988.
4. Per i direttori amministrativi dei Conservatori ed Accademie, si applicano gli aumenti
previsti dalla Tabella A3.
Art. 65 - Effetti dei nuovi stipendi
1. Le misure degli stipendi risultanti dallapplicazione del presente contratto
hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul compenso per le attività aggiuntive, sul
trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sullindennità di
buonuscita, sullindennità di cui allart. 62, comma 6, del presente contratto,
sullequo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi
contributi, comprese la ritenuta in conto entrata Tesoro od altre analoghe ed i contributi
di riscatto.
2. I benefici economici - ivi compresa lindennità di vacanza contrattuale -
risultanti dalla applicazione dellarticolo precedente sono corrisposti integralmente
alle scadenze e negli importi previsti dai medesimi articoli al personale comunque cessato
dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale. Agli effetti
dellindennità di buonuscita e di licenziamento si considerano solo gli
scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
Art. 66 - Attribuzione del nuovo trattamento economico al personale in servizio al 31/12/95
1. Al personale in servizio al 31/12/95 è attribuito, al 1/1/96, il trattamento
economico previsto dallallegata tabella B.
2. Per il personale docente educativo e ATA linserimento nelle nuove posizioni
stipendiali avverrà sulla base dellanzianità maturata al 31/12/95. La differenza
tra lanzianità riconosciuta al 31/12/95 e lanzianità immediatamente
inferiore prevista dalla tabella B è utile al fine dellacquisizione della posizione
retributiva successiva. A tal fine le frazioni di anno si arrotondano ad anno intero se
superiori a sei mesi, e non producono effetti se inferiori.
3. La differenza tra la retribuzione in godimento al 31/12/95 e la posizione retributiva
acquisita ai sensi del comma 2 costituisce assegno ad personam, che sarà riassorbito con
il passaggio alla posizione retributiva superiore.
4. La collocazione dei capi distituto nella nuova struttura retributiva avviene con
il riconoscimento nella posizione retributiva dinquadramento dellanzianità
corrispondente alla temporizzazione dellimporto dellassegno ad personam, a cui
si aggiunge lanzianità di servizio maturata da ciascun dipendente, nel periodo
compreso tra la data di conseguimento dellultimo incremento retributivo previsto
dalla tabella A, annessa al D.P.R. n. 399 del 1988 ed il 31 dicembre 1995.
Lanzianità così determinata è utile per il passaggio alla posizione retributiva
successiva a quella di primo inquadramento e per lulteriore progressione di
carriera. A tal fine le frazioni di anno si arrotondano ad anno intero se superiori a sei
mesi, e non producono effetti se inferiori.
5. Il periodo di formazione previsto per la progressione in carriera, in relazione al
profilo professionale di appartenenza, è proporzionalmente ridotto in misura
corrispondente allanzianità riconosciuta a tal fine nella posizione di primo
inquadramento.
6. Restano confermate, al fine del riconoscimento dei servizi di ruolo e non di ruolo
eventualmente prestati anteriormente alla nomina in ruolo e alla conseguente stipulazione
del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, le norme di cui al D.L. 19
giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni dalla legge 26 luglio 1970, n. 576, e
successive modificazioni e integrazioni, nonché le relative disposizioni di applicazione,
così come definite dallart. 4 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399.
7. Per gli insegnanti di religione restano in vigore le norme di cui allart. 53
Della legge n. 312 del 1980, modificate e integrate dal D.P.R. 399 del 1988, art. 3 Commi
6 e 7.
8. A decorrere dal 1° gennaio 1996 il trattamento economico dei Direttori amministrativi
dei conservatori ed Accademie è determinato dallallegata tabella B. Ai fini
dellinserimento della nuova struttura retributiva si considera la retribuzione in
godimento al 31 dicembre 1995, leventuale differenza con limporto della
posizione stipendiale inferiore costituirà assegno ad personam riassorbibile. Ai fini del
passaggio alla posizione stipendiale successiva si aggiungono due anni di anzianità
nonché la temporizzazione degli importi dellassegno ad personam.
Art. 67 - Ratei
1. Al personale che nel biennio 96/97, in ragione dellanzianità riconosciuta al
31 dicembre 1995 ai fini della collocazione nella nuova struttura retributiva, non
consegue in detta struttura il passaggio alla posizione stipendiale successiva a quella di
primo inquadramento, è attribuito un incremento corrispondente al rateo degli aumenti
retributivi previsti dalle tabelle annesse al D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, in corso di
maturazione alla stessa data del 31 dicembre 1995.
2. Tale rateo è determinato dal rapporto tra lanzianità maturata al 31 dicembre
1995, ragguagliata a mese intero, e quella complessivamente richiesta per il conseguimento
degli incrementi previsti dal D.P.R. n. 399 del 1988.
3. Il beneficio complessivo da attribuire a titolo di rateo a ciascun avente diritto,
viene calcolato ragguagliando, previa riduzione del 25%, agli anni interi 1996 e 1997 il
rateo derivante dallapplicazione dei precedenti commi 1 e 2. Esso sarà corrisposto
in rate mensili, decorrenti, rispettivamente, dal 1° luglio 1996 a favore di coloro che
avrebbero conseguito aumenti derivanti dal D.P.R. n. 399 del 1988 nel corso dellanno
1996 e dal 1° gennaio 1997 a favore di coloro che avrebbero conseguito tali aumenti
nellanno 1997.
4. I ratei previsti dal presente articolo costituiscono parte integrante dellassegno
ad personam, al quale vanno a sommarsi, e sono riassorbibili con il passaggio nella
posizione retributiva successiva a quella di primo inquadramento nella nuova struttura.
Art. 68 - Progressione economica per sviluppo professionale
1. La progressione economica per tutto il personale del comparto si sviluppa secondo le
posizioni stipendiali indicate nellallegata Tabella B.
2. La nuova struttura retributiva entra in vigore dal 1/1/1996. Lincidenza
percentuale sui costi complessivi del personale della nuova progressione per posizioni
stipendiali, ivi compresa lanticipazione della posizione superiore, sarà
corrispondente a quella derivante dalla progressione vigente per effetto del DPR 399 del
1988, per ciascuna delle qualifiche indicate nelle Tabelle A e B allegate al predetto DPR.
Art. 69 - Indennità di funzioni superiori e di reggenza
1. Al personale docente incaricato dellufficio di presidenza o di direzione, e al
docente vicario, che sostituisce a tutti gli effetti il capo distituto per un
periodo superiore a quindici giorni, nei casi di assenza o impedimento, nonché
allassistente amministrativo, che sostituisce il Direttore amministrativo o il
responsabile amministrativo, negli stessi casi, è attribuita, per lintera durata
dellincarico o della sostituzione, una indennità pari al differenziale dei relativi
livelli iniziali di inquadramento.
2. Qualora si dia luogo allaffidamento in reggenza degli uffici di cui al comma 1,
ai titolari che assumono la reggenza è corrisposta una indennità pari al cinquanta per
cento di quella prevista per gli incarichi o le sostituzioni, così come definita nel
comma medesimo. In tal caso, al docente vicario è corrisposta una indennità di pari
importo.
Art. 70 - Ore eccedenti
1. Per il pagamento delle ore di insegnamento eccedenti lorario dobbligo
non rientranti nelle attività aggiuntive di insegnamento di cui allart. 43, comma
2, il cui finanziamento grava sul fondo distituto, si applica il criterio di calcolo
di cui allart. 88, comma 4, del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417. Ogni ora eccedente
effettivamente prestata viene pertanto retribuita in ragione di 1/78 dello stipendio
tabellare in godimento dellinteressato.
2. Il compenso per le ore eccedenti prestate nellattività di approfondimento
effettuata negli istituti professionali viene calcolato a norma del comma precedente ed
integrato, a carico dello stanziamento previsto per il fondo distituto, di cui
allart. 71, comma 2, lett. c), dellimporto necessario a raggiungere il
compenso orario lordo di lire 37.000 per i docenti diplomati e di lire 41.000 per i
docenti laureati.
3. Per il pagamento delle ore di insegnamento eccedenti lorario dobbligo
prestate in sostituzione dei colleghi assenti o su cattedre con orario settimanale
superiore a quello obbligatorio di insegnamento o in classi collaterali disponibili per
lintero anno scolastico ovvero nei corsi integrativi per i diplomati di istituto
magistrale o di liceo artistico, continuano ad applicarsi, a decorrere dallinizio
del biennio 1994/95 le disposizioni di cui allart. 6 del D.P.R. 10 aprile 1987, n.
209 ed allart. 3 - comma 10 - del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399.
4. I criteri di calcolo di cui ai precedenti commi 1 e 3 possono applicarsi, ove ne
ricorrano le condizioni e con i necessari adeguamenti derivanti dal diverso orario
obbligatorio di insegnamento, anche agli insegnanti di scuola materna ed elementare.
Capo II - La retribuzione accessoria
Art. 71 - Fondo per il miglioramento dellofferta formativa e per le prestazioni aggiuntive
1. Allo scopo di arricchire e qualificare lofferta formativa del sistema
scolastico pubblico è istituito a decorrere dal 1° gennaio 1996, presso il Ministero
della P.I., un Fondo alimentato:
- dagli stanziamenti previsti per il Fondo di incentivazione di cui allart. 9 del
D.P.R. n. 209 del 1987;
- dagli stanziamenti per lavoro straordinario;
- dagli stanziamenti per indennità ai capi di istituto, ai direttori amministrativi e ai
responsabili amministrativi;
- dallimporto di L. 220 miliardi annue, stabilito dal presente contratto.
2. Le risorse previste nel Fondo sono così ripartite:
a) a livello di Ministero della P.I. è attribuito il 2% del Fondo, per lattivazione
di progetti di interesse nazionale, per lassegnazione diretta al Centro europeo
delleducazione, alla Biblioteca di documentazione pedagogica e agli IRRSAE della
quota stabilita per questi Istituti; la distribuzione di tali risorse e le misure dei
compensi per gli istituti medesimi sono operate in sede di contrattazione decentrata
nazionale di Ministero per assegnazioni aggiuntive alle istituzioni scolastiche ed
educative per le quali ricorrono le condizioni per lattribuzione delle indennità di
lavoro notturno e festivo e per lindennità di trilinguismo e di bilinguismo, nelle
fattispecie non retribuite in base a disposizioni di legge;
b) a livello dei Provveditorati agli studi è attribuito complessivamente il 15% del
Fondo, da distribuire ai Provveditorati medesimi sulla base della popolazione scolastica
in ciascuna Provincia, per corrispondere ad esigenze di riequilibrio di situazioni
svantaggiate ed alla attuazione di progetti di interesse anche provinciale.
Le maggiorazioni derivanti da esigenze di riequilibrio devono essere collegate alle
predisposizioni di progetti tendenti a superare o ridurre le condizioni di svantaggio e
vanno confermati in caso di risultati positivi.
La distribuzione delle risorse di cui al presente punto tra i Provveditorati è operata in
sede di contrattazione decentrata nazionale di Ministero; la distribuzione delle risorse
attribuite a ciascun Provveditorato tra gli Istituti nella Provincia è operata in sede di
contrattazione decentrata a livello locale, assicurando una valutazione ed una selezione
da parte di un apposito Comitato tecnico scientifico.
A carico di tale quota va posta la corresponsione delle indennità di direzione e di
amministrazione di cui ai successivi articoli 75 e 76; la spesa per lindennità di
direzione non può superare il 5% dello stanziamento complessivo del fondo di cui al
precedente comma 1.
c) a livello dei singoli Istituti è attribuito complessivamente l83% del Fondo,
destinato al tempestivo finanziamento del progetto di Istituto e distribuito sulla base
dei seguenti parametri:
c1) numero degli allievi nellistituto, moltiplicato per il numero di ore settimanali
di lezione previsto dallordinamento per le singole classi interessate, in ragione di
L. 1.000 per allievo per ore settimanali;
c2) numero dei dipendenti statali del comparto scuola in servizio nellistituzione
scolastica sulla base della dotazione organica di istituto, in ragione di L. 240.000 per
addetto.
La ripartizione delle risorse a ciascun istituto viene effettuata in ragione del 50% per
ciascuno dei predetti parametri. Gli importi relativi a ciascuno dei parametri predetti
sono definiti nellallegata tabella C per lanno finanziario 1996. Per gli anni
successivi, entro il mese di giugno dellanno precedente, la tabella verrà
aggiornata sulla base delle variazioni dei dati relativi ai parametri predetti.
Lassegnazione delle risorse è finalizzata a retribuire le prestazioni e gli
incarichi di cui al successivo articolo 72.
3. I risultati raggiunti dallAmministrazione scolastica in termini di miglioramento
quantitativo e qualitativo dellofferta formativa, mediante limpiego del Fondo
di cui al presente articolo, sono oggetto di monitoraggio e valutazione da parte del
competente Nucleo di valutazione istituito ai sensi dellart. 20 del D.Lgs. n. 29 del
1993, sulla base dei parametri definiti ai sensi dellart. 603 del D.lgs. n. 297 del
1994.
Lattività di monitoraggio e valutazione si conclude con un rapporto da trasmettere
allARAN, in allegato alla Relazione annuale sullo stato dellamministrazione
scolastica.
4. In via transitoria, il piano delle attività per lanno scolastico 1995-1996 viene
predisposto dai singoli istituti utilizzando le disponibilità residue per il 1995, in
aggiunta agli otto dodicesimi delle disponibilità derivanti dal Fondo di cui al presente
articolo per lanno 1996.
Art. 72 - Fondo di istituto
1. Il Fondo di cui al precedente articolo 71 si suddivide tra le singole istituzioni
scolastiche ed educative nei rispettivi Fondi di istituto, che impiegano le risorse per
corrispondere sia le indennità di cui allart. 73, sia i compensi per il personale
docente ed ATA relativi agli incarichi, posizioni ed attività aggiuntive di cui agli
artt. 43 e 54.
2. Nellambito del progetto di istituto e del relativo piano delle attività del
personale, sono individuati gli incarichi e le attività, da finanziare con le risorse di
cui al comma 2, lett. c), del precedente art. 71. Ulteriori iniziative possono essere
realizzate esclusivamente sulla base di corrispondenti, specifici finanziamenti operati
sulle risorse di cui alle lettere a) e b) dello stesso comma, ovvero sulla base di
finanziamenti relativi a progetti comunitari o di terzi.
Lattribuzione degli incarichi è disposta a mezzo comunicazione scritta, la quale,
in premessa, indicherà le relative delibere del Consiglio di istituto e del Collegio dei
docenti.
Tutti gli atti connessi con tali adempimenti, ivi compresi gli aspetti riguardanti
lorganizzazione del lavoro del personale ATA, sono assoggettati alle norme
contrattuali sul diritto di informazione, di cui agli articoli 7 e 9 del presente
contratto.
Sulla base dellinformazione, qualora si verifichino difformità rispetto ai criteri
fissati nel progetto e nel piano, i soggetti sindacali di cui allart. 6, possono far
ricorso alle procedure di raffreddamento dei conflitti previste dallart. 16, al fine
di evitare la formazione di contenzioso.
3. Le misure dei compensi relativi agli incarichi, posizioni ed attività aggiuntive di
cui al comma 1, decorrenti dal 1.1.1996 e da erogarsi previa verifica delleffettivo
svolgimento delle medesime, sono determinate dalle allegate tabelle D, D1, D2.
4. Lerogazione dei compensi dovrà essere collegata allindicazione degli
elementi necessari al monitoraggio e alla valutazione di cui al precedente articolo 71,
comma 3.
Art. 73 - Indennità
1. Sul fondo per il miglioramento dellofferta formativa e per le prestazioni
aggiuntive vengono corrisposte le seguenti indennità:
a) indennità di direzione per i capi di istituto, disciplinata dal successivo art. 75 ed
a carico della quota di cui allart. 71, comma 2, lett. b;
b) indennità di amministrazione per i direttori amministrativi, e per i responsabili
amministrativi, disciplinata dal successivo art. 76 ed a carico della quota di cui
allart. 71, comma 2, lett. b;
c) indennità di lavoro notturno/festivo - di cui alla Tabella E1 - per il personale dei
Convitti nazionali e delle altre istituzioni educative a carico della quota di cui
allart. 71, comma 2, lett. a;
d) indennità di bilinguismo e di trilinguismo - di cui alla tabella E2 - nelle
fattispecie non retribuite in base a disposizioni vigenti, a carico delle risorse di cui
allart. 71, comma 2, lettera a).
2. La misura delle singole indennità è determinata, a decorrere dal 1° gennaio 1996,
dallallegata Tabella E, ed è corrisposta in relazione alleffettiva presenza
in servizio.
3. Allatto della utilizzazione a livello di scuola delle quote del fondo destinate
alle diverse attività di istituto dovrà essere prioritariamente soddisfatta
lesigenza di finanziamento delle indennità di cui al comma 1, lettere c e d.
4. In aggiunta ai compensi di cui al precedente art. 63, ai capi di istituto e al
personale docente ed A.T.A. continuano ad essere corrisposte le indennità, previste da
disposizioni di legge e gravanti su specifici capitoli di bilancio ed in particolare: le
indennità per la partecipazione a Commissioni per esami di Stato; per la partecipazione a
Commissioni di concorso; per la realizzazione di iniziative di formazione.
Art. 74 - Criteri di determinazione delle indennità
1. Lindennità di direzione viene commisurata ai carichi di lavoro connessi sia
con la dimensione sia con la complessità dellistituzione scolastica cui il
personale direttivo è preposto.
2. La dimensione viene valutata, prescindendo dallordine scolastico e dalla
tipologia, in relazione al numero delle unità di personale statale, direttivo, docente,
educativo ed A.T.A., addetto allistituzione scolastica, quale risulta
dallorganico. A tal fine le unità di personale docente che prestino servizio in
più scuole vanno conteggiate nellorganico della sola scuola di titolarità.
3. Negli istituti in cui sia previsto personale A.T.A. dipendente da comuni o province il
criterio di cui al comma precedente viene integrato aumentando lorganico relativo al
personale statale, in base alle seguenti percentuali di maggiorazione del numero delle
unità di personale statale, sempre con arrotondamento allunità inferiore:
istituti nautici
più 35%
istituti tecnici commerciali e per geometri più 30%
licei scientifici
più 20%
istituti magistrali
più 15%
circoli didattici
più 10%
4. Per le istituzioni scolastiche di cui al precedente comma 3, site nelle regioni
Basilicata e Sardegna, il cui personale A.T.A. sia a carico dello Stato, non si applica il
correttivo di cui al comma stesso.
5. Per le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado site nelle province di Trento e
Bolzano, il cui personale A.T.A. è a carico delle province medesime la dimensione viene
valutata in relazione al numero delle unità di personale docente ed educativo addetto
alla istituzione scolastica, quale risulta dallorganico di fatto, maggiorato del
30%.
6. La valutabilità della dimensione è comunque esclusa per le istituzioni scolastiche
con un numero di unità di personale inferiori a 31.
7. La complessità viene valutata in relazione alle caratteristiche, alla struttura ed
alle attività presenti in ciascuna istituzione scolastica; la valutabilità della
complessità è parimenti esclusa per le istituzioni scolastiche con un numero di unità
di personale inferiori a 31.
8. Identici criteri vengono applicati per la determinazione dellindennità di
amministrazione ai direttori amministrativi dei conservatori di musica e delle accademie e
al personale responsabile amministrativo.
9. Entro il 30 novembre 1995, con separato accordo nazionale decentrato, verranno
individuati i criteri di determinazione dellindennità di direzione e di quella di
amministrazione per il personale direttivo e responsabile amministrativo in servizio
presso gli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche.
Art. 75 - Indennità di direzione
1. A decorrere dal 1° gennaio 1996, al fine di compensare le maggiori responsabilità
e i maggiori carichi di lavoro connessi alle dimensioni e al grado di complessità
dellistituzione scolastica, sarà corrisposta ai capi di istituto, a carico della
quota del fondo di cui allart. 71, comma 2, lett. b), unindennità di
direzione. Le misure dellindennità di direzione sono determinate in relazione alle
dimensioni ed alla complessità degli istituti, in sede di contrattazione decentrata
nazionale ai sensi dellart. 5, comma 4, lett. h) del presente CCNL.
2. Lindennità di cui al comma 1 compete anche ai vice direttori e alle vici
direttrici degli istituti di educazione, nonché ai direttori dei conservatori di musica e
delle Accademie.
3. Nel caso in cui i capi di istituto si trovino in posizione di stato implicante il
mancato esercizio della funzione direttiva per un periodo superiore a quindici giorni,
lindennità di direzione non è corrisposta per tutto il periodo di mancato
esercizio della funzione. Per lo stesso periodo lindennità viene corrisposta al
dipendente che abbia sostituito, ai sensi della normativa vigente, il capo di istituto.
Per le istituzioni scolastiche affidate in reggenza, lindennità di direzione è
corrisposta nella misura del 50% sia al capo distituto sia al docente vicario della
stessa istituzione scolastica.
Art. 76 - Indennità di amministrazione
1. A decorrere dal 1° gennaio 1996, al fine di compensare le maggiori responsabilità
e i maggiori carichi di lavoro connessi alle dimensioni e al grado di complessità
dellistituzione scolastica, sarà corrisposta ai direttori amministrativi ed ai
responsabili amministrativi, a carico della quota del fondo di cui allart. 71, comma
2, lett. b), unindennità di amministrazione. Le misure dellindennità di
amministrazione sono determinante in relazione alle dimensioni ed alla complessità degli
istituti, in sede di contrattazione decentrata nazionale ai sensi dellart. 5, comma
4, lett. h) del presente CCNL.
2. Nel caso in cui il personale di cui al primo comma si trovi in posizione di stato
implicante il mancato esercizio della funzione amministrativa per un periodo superiore a
quindici giorni, lindennità di amministrazione non è corrisposta per tutto il
periodo di mancato esercizio della funzione. Per lo stesso periodo lindennità viene
corrisposta al dipendente che abbia sostituito, ai sensi della normativa vigente, il
direttore o il responsabile amministrativo.
Art. 77 - Compensi per la qualità della prestazione
1. Allo scopo di valorizzare le capacità professionali del personale appartenente alle
diverse categorie del comparto scuola, a decorrere dallanno scolastico 1996-1997
verranno corrisposti compensi annuali individuali legati a specifiche competenze
professionali previste per il profilo ed alla qualità della prestazione.
2. Con successivo accordo, da definire contestualmente allaccordo economico per il
biennio 1996-1997, saranno disciplinati:
a) quantità e tipologie dei destinatari;
b) ammontare dei compensi.
c) organi, procedure, criteri e parametri della valutazione, tenendo conto di quanto
previsto dalla Carta dei servizi della scuola.
Le attività svolte e i parametri della valutazione potranno costituire elementi per
lattribuzione dellanticipazione della posizione stipendiale superiore.
Capo III
Art. 78 - Verifica delle disponibilità finanziarie complessive
1. In caso di accertamento da parte del Ministero del Tesoro di maggiori oneri del
contratto rispetto a quelli previsti, le parti firmatarie possono richiedere il controllo
e la certificazione di tali oneri ai sensi dellart. 52, comma 3, del D.lgs. n. 29
del 1993, al nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico impiego, istituito
presso il Consiglio nazionale delleconomia e del lavoro dallart. 10 della
legge 30 dicembre 1991, n. 412.
2. Qualora vengano certificati maggiori oneri contrattuali rispetto a quelli previsti, le
parti si incontrano allo scopo di concordare la proroga dellefficacia temporale del
contratto, ovvero la sospensione dellesecuzione, totale o parziale, dello stesso.
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