CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE
COMPARTO SCUOLA
1998-2001

 

Titolo I - Rapporto di lavoro

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA, DECORRENZA DEL PRESENTE CONTRATTO

1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato appartenente al comparto di cui all'art. 8 del contratto collettivo nazionale quadro sottoscritto il 2 giugno 1998. Il personale del comparto si articola nelle seguenti aree professionali:
a) area dei servizi generali, tecnici e amministrativi;
b) area della funzione docente;
c) area della specifica dirigenza scolastica.

2. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 1998 - 31 dicembre 1999 per la parte economica e fino al 31-12-2001 per la parte normativa.
3. Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. La stipulazione si intende avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali a seguito del perfezionamento delle procedure di cui all’ art. 51, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 29 del 1993.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
5. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto, ai dipendenti del comparto sarà corrisposta la relativa indennità, secondo le scadenze previste dall'accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993.

Per l' erogazione di detta indennità si applica la procedura dell'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 29 del 1993.

6. In sede di rinnovo biennale per la parte economica ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l’inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel presente biennio, secondo quanto previsto dall’accordo tra Governo e parti sociali del 23 luglio 1993.
7. Ai sensi dei decreti legislativi 24-7-1996, nn.433 e 434 il presente contratto di lavoro si applica anche al personale scolastico delle provincie autonome di Bolzano e Trento, salvo quanto disposto eventualmente in sede di contrattazione collettiva provinciale entro i limiti di compatibilità fissati dai richiamati provvedimenti

ART. 2 - INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEI CONTRATTI

1. In attuazione dell'art. 53, del D.Lgs n. 29 del 1993, quando insorgano controversie sull'interpretazione del contratto collettivo nazionale, integrativo e decentrato, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano, entro 30 giorni dalla richiesta di cui al successivo comma 2, per definire consensualmente il significato della clausola controversa. La procedura deve concludersi entro 30 giorni dalla data del primo incontro.
2. Al fine di cui al comma 1 la parte interessata invia all’altra apposita richiesta scritta con lettera raccomandata. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa; essa deve comunque far riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza generale.
3. L'eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto collettivo nazionale, integrativo e decentrato.

Capo II - Relazioni sindacali

ART. 3 - OBIETTIVI E STRUMENTI

1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle rispettive responsabilità dell’amministrazione scolastica e dei sindacati, persegue l’obiettivo di contemperare l’interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l’esigenza di incrementare l’efficacia e l’efficienza dei servizi prestati alla collettività.

Il sistema delle relazioni sindacali è improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti.

2. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali:
a) contrattazione collettiva: si svolge a livello integrativo nazionale e, ad autonomia realizzata, a livello di istituzione scolastica, con le modalità, i tempi e le materie indicate agli articoli 4 e 6; a livello provinciale è collocata la contrattazione decentrata di cui all’articolo 4, comma 2.
b) partecipazione: si articola negli istituti dell’informazione, della concertazione e delle intese. Essa può prevedere altresì l’istituzione di commissioni paritetiche con finalità propositive, secondo le modalità indicate nell’articolo 5.
c) interpretazione autentica dei contratti collettivi di cui all'art.2.

Art. 4 - CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA

1. La contrattazione collettiva integrativa è finalizzata ad incrementare la qualità del servizio scolastico, sostenendo i processi innovatori in atto anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte.
I contratti collettivi, nei vari livelli previsti, definiscono i criteri di distribuzione al personale delle risorse disponibili, nonchè i criteri generali di verifica dei risultati, in relazione agli specifici obiettivi programmati.

In sede di contrattazione collettiva integrativa nazionale sono disciplinate le seguenti materie:
con cadenza annuale:
a) i criteri generali di utilizzazione delle risorse complessivamente disponibili per il miglioramento dell’attività formativa e per le prestazioni aggiuntive, nonchè le modalità di verifica dei risultati conseguiti;
b) la mobilità interna al comparto ed incompartimentale;
c) procedure e criteri di utilizzazione del personale;

con cadenza quadriennale o inferiore, se richiesta dalle parti:
a) i criteri per la ripartizione delle risorse per l'erogazione della retribuzione integrativa legata ai processi di attuazione dell'autonomia;
b) i criteri per la assegnazione dell’indennità di direzione per i capi di istituto;
c) i criteri per la assegnazione dell’indennità di amministrazione ai direttori amministrativi ed ai responsabili amministrativi;
d) le linee di indirizzo per l'attività di formazione in servizio e per l'aggiornamento, ivi compresi i piani di riconversione del personale in relazione alle situazioni di esubero, nonchè i criteri relativi alla ripartizione delle risorse ed alle modalità di verifica dei risultati conseguiti;
e) le linee di indirizzo e i criteri per la tutela della salute nell'ambiente di lavoro;
f) l'ammontare delle risorse destinate ai progetti per le scuole situate nelle zone a rischio ed i criteri di allocazione e utilizzo delle medesime risorse a livello d'istituto, inclusa l'assegnazione di una quota dei fondi destinati alla formazione per il finanziamento di moduli formativi specifici per il personale e i criteri generali di verifica dei risultati in relazione agli specifici obiettivi programmati;
g) articolazione e modalità di composizione dell'Osservatorio di orientamento e monitoraggio;
h) i criteri generali per la valutazione dei titoli culturali e professionali nonchè la quota di risorse, da riservare al trattamento economico connesso allo sviluppo della professionalità dei docenti e del personale ATA;
i) indennità di turno notturno, notturno – festivo e festivo del personale ATA ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative;
l) quanto altro specificamente previsto nel presente contratto.

2. Presso ciascun ufficio scolastico provinciale, la contrattazione decentrata si svolge sulle seguenti materie:
a) l'utilizzazione del personale in altre attività di insegnamento, del personale soprannumerario nonché di quello collocato fuori ruolo;
b) i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio;
c) i criteri e le modalità per lo svolgimento delle assemblee territoriali e le relazioni sindacali a livello provinciale;
d) le opportunità formative per il personale docente, educativo e ATA, inclusi i docenti assunti a tempo determinato che provengano dalle graduatorie permanenti;
e) l'esercizio dei permessi sindacali.

3. La contrattazione integrativa si svolge con i limiti dell’art. 45 del D.Lgs. 29/1/93.
Entro il primo mese di negoziato le parti non assumono iniziative unilaterali, nè procedono ad azioni dirette.
Entro il 30-6-2000 la materia del presente articolo verrà rivista per adeguarla con il completamento dell’autonomia scolastica. Fino a tale data rimangono in vigore gli accordi decentrati esistenti.
Sulle materie che incidono sull’ordinato e tempestivo avvio dell’anno scolastico la contrattazione deve concludersi entro il 30 giugno.

Art. 5 - PARTECIPAZIONE

1. L’Amministrazione scolastica, nazionale, regionale e provinciale, nell’ambito della propria autonomia e delle proprie distinte responsabilità, fornisce informazioni e, ove necessaria, la relativa documentazione cartacea e/o informatica ai soggetti identificati all’articolo 9 sulle seguenti materie:
a) criteri per la definizione e la distribuzione degli organici di tutto il personale, anche con riferimento a quanto previsto, per il personale ATA, dall'art. 31, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 29 del 1993;
b) modalità organizzative per l'assunzione del personale a tempo determinato e indeterminato;
c) documenti di previsione di bilancio relativi alle spese per il personale;
d) operatività di nuovi sistemi informativi o di modifica dei sistemi preesistenti concernenti i servizi amministrativi e di supporto dell’attività scolastica;
e) dati generali sullo stato dell'occupazione degli organici e di utilizzazione del personale;
f) andamento generale della mobilità del personale;
g) strumenti e metodologie per la valutazione della produttività ed efficacia qualitativa del sistema scolastico, anche in rapporto alle sperimentazioni in atto;
h) informazioni di cui al comma 6 dell'art.19.
2. Gli incontri per l’informazione si svolgono con cadenza almeno annuale. Essi hanno come oggetto il consuntivo degli atti di gestione adottati e i relativi risultati, nonché i progetti riguardanti le materie elencate. La documentazione relativa viene fornita ai sindacati con congruo anticipo. Gli organismi di cui all’articolo 9 possono richiedere nelle materie sopraelencate informazioni riguardanti singole istituzioni scolastiche.

3. Su ciascuna delle materie previste al comma 1 e sulle linee essenziali di indirizzo in materia di gestione della organizzazione scolastica, può essere consensualmente decisa la formazione di commissioni paritetiche, per un esame più approfondito di singoli problemi al fine di avanzare proposte non vincolanti per l’Amministrazione e di formulare raccomandazioni ai soggetti della contrattazione decentrata.

4. Ricevuta l’informazione i soggetti sindacali di cui all’articolo 9 possono chiedere che si dia inizio alla procedura di concertazione sulle seguenti materie:
a) criteri per la definizione e la distribuzione degli organici di tutto il personale, anche con riferimento a quanto previsto, per il personale ATA, dall'art. 31, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 29 del 1993;
b) le modalità organizzative per l'assunzione del personale a tempo determinato e indeterminato.
La concertazione si svolge in appositi incontri che iniziano entro 48 ore dal ricevimento della richiesta. Nella concertazione le parti verificano la possibilità di un accordo mediante un confronto che deve concludersi entro 15 giorni dalla sua attivazione. Dell’esito della concertazione è redatto verbale dal quale risultino le posizioni delle parti. Durante il periodo in cui si svolge la concertazione le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto della stessa.

Entro il 30-6-2000 la materia del presente articolo verrà rivista per adeguarla al completamento dell’autonomia scolastica, in coerenza con quanto previsto dal decreto legge n. 5 del 22 gennaio 1999, convertito in legge n.69/1/99.
Sulle materie che incidono sull’ordinato e tempestivo avvio dell’anno scolastico la concertazione deve concludersi entro il 30 giugno.

Art. 6 - RELAZIONI A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA

1. A livello di ogni istituzione scolastica, in coerenza con le prospettive di decentramento e di autonomia, nel rispetto delle competenze del capo di istituto e degli organi collegiali le relazioni sindacali si svolgono con le modalità previste dal presente articolo.

2. Contestualmente con la piena attuazione dell’autonomia scolastica e con l’attribuzione della dirigenza ai capi d’istituto ciascuna istituzione scolastica è sede di contrattazione integrativa.

3. Il capo di istituto fornisce ai soggetti sindacali di cui all'articolo 9 un'informazione preventiva, consegnando l'eventuale documentazione, sulle seguenti materie:
a) proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
b) modalità di utilizzazione del personale in rapporto al piano dell’offerta formativa;
c) utilizzazione dei servizi sociali;
d) modalità e criteri di applicazione dei diritti sindacali, nonché i contingenti di personale previsti dall’articolo 2 dell'allegato accordo sull'attuazione della legge 146/1990;
e) attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
f) attività e progetti retribuiti con il fondo d'istituto o con altre risorse derivanti da convenzioni ed accordi;
g) criteri di retribuzione e utilizzazione del personale impegnato nello svolgimento delle attività aggiuntive;
h) criteri riguardanti le assegnazioni alle sezioni staccate e ai plessi; ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell’unità didattica; ritorni pomeridiani.
i) modalità relative alla organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del personale ATA e del personale educativo, nel rispetto di quanto previsto dalla contrattazione integrativa nazionale, nonché i criteri per l’individuazione del personale ATA ed educativo da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto;
l) criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento.

4. Sulle seguenti materie l'informazione è successiva:
a) nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto;
b) criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonchè da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni.

L'informazione viene fornita in appositi incontri da concordare tra le parti.

5. Fino al 31 agosto del 2000, ricevute le informazioni relative ai punti b), c) , d), e), h) ed i) del comma 3, ciascuno dei soggetti sindacali di cui all'articolo 9 può chiedere un esame dell'argomento oggetto di informazione. Il capo di istituto informa della richiesta ricevuta i soggetti sindacali presenti nella scuola e procede, entro tre giorni dalla richiesta, a convocare un apposito incontro che può concludersi con un’intesa entro 15 giorni. Contestualmente con la piena attuazione dell’autonomia scolastica e con l’attribuzione della dirigenza ai capi di istituto le materie indicate nei predetti punti b), c), d), e), h) ed i) sono oggetto di contrattazione integrativa.

6. Sulle materie che incidono sull’ordinato e tempestivo avvio dell’anno scolastico tutte le procedure previste dal presente articolo debbono concludersi nei termini stabiliti dal provveditore agli studi per le questioni che incidono sull’assetto organizzativo provinciale e, per le altre, nei tempi congrui per assicurare il tempestivo ed efficace inizio delle lezioni, nonché la necessaria informazione agli allievi ed alle loro famiglie.

ART. 7 – ESAME DELLO STATO DELLE RELAZIONI SINDACALI A LIVELLO DECENTRATO

Entro il 30 giugno 2000, l’ARAN e le OO. SS. firmatarie del presente CCNL si incontreranno per esaminare lo stato delle relazioni sindacali a livello decentrato, anche sulla base di un monitoraggio a campione i cui risultati saranno messi a disposizione delle stesse OO.SS. e del Ministero della P.I.

ART. 8 - CLAUSOLE DI RAFFREDDAMENTO

Entro il primo mese del negoziato relativo alla contrattazione le parti non assumono iniziative unilaterali nè procedono ad azioni dirette. Durante il periodo in cui si svolge la concertazione le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto della stessa.

ART. 9 - Composizione delle delegazioni

1. Le delegazioni trattanti sono costituite come segue:

I - A LIVELLO NAZIONALE DI AMMINISTRAZIONE

a) Per la parte pubblica:
- dal Ministro o da un suo delegato;
- da una rappresentanza dei dirigenti titolari degli uffici direttamente interessati alla trattativa.

b) Per le organizzazioni sindacali:
- dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente C.C.N.L.

II - A LIVELLO DI UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE E PROVINCIALE

a) Per la parte pubblica:
- dal dirigente titolare del potere di rappresentanza dell'amministrazione nell'ambito dell'ufficio o da un suo delegato, da due funzionari dell'ufficio medesimo, di area C. L'amministrazione può avvalersi, in qualità di consulenti, di capi d'istituto e altro personale scolastico esperto nella materia.
b) Per le organizzazioni sindacali:
- dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente C.C.N.L.

III -A LIVELLO D’ ISTITUZIONE SCOLASTICA

a) Per la parte pubblica: dal dirigente scolastico;
b) Per le organizzazioni sindacali:
- dalle R.S.A. (fino alla elezione delle R.S.U.) affiliate alle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi degli articoli 47, comma 2, e 47 bis del D.Lgs. 29/1/93 e successive modificazioni;
- dalle R.S.U. e dai rappresentanti delle OO.SS. di categoria firmatarie del presente CCNL come previsto dall'Accordo quadro 7-8-1998 sulla costituzione delle RSU.

2. L’amministrazione scolastica può avvalersi, nella contrattazione collettiva integrativa, dell’assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.RA.N.).

CAPO III - NORME COMUNI

ART. 10 - DOVERI DELL'AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA

1. Allo scopo di realizzare un sistema che coniughi efficienza ed efficacia del servizio e la trasparenza amministrativa in tutte le strutture scolastiche i responsabili delle medesime sono tenuti ad adottare i comportamenti di cui ai commi seguenti. I responsabili delle strutture scolastiche sono tenuti a compiere gli atti formali necessari per eliminare le fiscalità burocratiche che aggravano l'adempimento degli obblighi dei dipendenti.
Al medesimo scopo deve essere privilegiata la comunicazione verbale nell'ambito degli organi collegiali, contenendone la verbalizzazione entro il limite strettamente indispensabile e deve essere data integrale attuazione alla normativa in materia di semplificazione e trasparenza amministrativa.

2. La formazione continua, iniziale ed in servizio, costituisce una risorsa che l'amministrazione scolastica è tenuta a fornire al personale scolastico per migliorarne la qualità professionale e l'attitudine a realizzare le esigenze connesse al regime di autonomia della scuola prefigurato dalla normativa vigente.
Spetta al datore di lavoro garantire l'equa fruizione delle opportunità formative da parte dei capi d’istituto, del personale docente, educativo e ATA, inclusi i docenti assunti a tempo determinato che provengano dalle graduatorie ad esaurimento. In ogni caso, saranno assicurate le concrete condizioni di fruibilità legate a specificità territoriali.

3. La normativa sulla semplificazione amministrativa deve trovare applicazione anche relativamente agli atti di certificazione posti in essere con il concorso dei docenti.

4. In relazione alla semplificazione amministrativa, per quanto riguarda la disposizioni non contrattualizzate, viene costituito, entro il 30 giugno 1999, un apposito gruppo di lavoro presso il Ministero Pubblica Istruzione.

ART. 11 - MISURE INCENTIVANTI PER PROGETTI NELLE SCUOLE SITUATE IN ZONE A RISCHIO

1. Il Ministero della P.I. entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente contratto, d’intesa con le organizzazioni sindacati firmatarie e le altre Amministrazioni Pubbliche per il necessario coinvolgimento ai fini dell’attuazione di interventi integrati, individua, tenuto conto delle risorse disponibili, le scuole situate nelle zone a rischio di devianza sociale e criminalità minorile e caratterizzate da abbandoni scolastici sensibilmente superiori alla media nazionale.

2. Le scuole situate nelle predette zone possono elaborare progetti finalizzati al recupero dell’insuccesso scolastico. Saranno finanziati i progetti scelti dal Ministero della P.I. in base alle disponibilità delle risorse complessive previste nella contrattazione integrativa di cui al successivo comma 5 ed ai criteri selettivi ivi individuati.

3. Al personale coinvolto nel progetto di cui al precedente comma sarà corrisposta un’indennità mensile accessoria commisurata alle prestazioni esigibili per la durata prevista dalla realizzazione del progetto stesso;

4. La dichiarazione di disponibilità ad assicurare la permanenza per la durata prevista dalla realizzazione del progetto, e comunque non inferiore a tre anni, dà titolo alla precedenza ai fini del trasferimento alle scuole di cui sopra.

5. In sede di contrattazione integrativa nazionale saranno determinati:
- i criteri generali per la selezione dei progetti da finanziare;
- i criteri generali di verifica dei risultati in relazione agli specifici obiettivi programmati;
- i criteri di utilizzo a livello d’istituto delle risorse destinate al personale coinvolto nei progetti, inclusa l'assegnazione di una quota al finanziamento di moduli formativi specifici per il personale nell’ambito delle risorse disponibili per la formazione del personale scolastico.

6. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero della Pubblica Istruzione promuoverà le opportune iniziative per assicurare l’integrazione interistituzionale degli interventi e delle risorse.

ART. 12 - FORMAZIONE IN SERVIZIO

1. Nell’ambito dei processi di riforma e di innovazione nella scuola, la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per una efficace politica di sviluppo delle risorse umane attraverso qualificate iniziative di prima formazione ed in servizio, di mobilità, riqualificazione e riconversione professionale, nonché di interventi formativi finalizzati a specifiche esigenze.
La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l’accesso a percorsi universitari, per favorire l’arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti.
In sede di contrattazione integrativa nazionale, sulla base della quale entro il 31 ottobre antecedente a ciascun anno finanziario di riferimento il Ministero della P.I. emana apposita direttiva, sono definiti gli obiettivi formativi assunti come prioritari con particolare riguardo:
- ai processi di autonomia e di innovazione in atto;
- al potenziamento e al miglioramento della qualità professionale;
- al potenziamento dell’offerta formativa nel territorio con particolare riguardo alla prevenzione dell’insuccesso scolastico e al recupero degli abbandoni e all’esigenza di formazione continua degli adulti.
- ai processi di informatizzazione, con particolare riguardo alla valorizzazione della professionalità ATA in connessione con l’attuazione dell’autonomia organizzativa e amministrativo – contabile.

2. Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l’Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie.
Le somme destinate alla formazione e non spese nell’esercizio finanziario di riferimento sono vincolate al riutilizzo nell’esercizio successivo con la stessa destinazione. In sede di contrattazione integrativa nazionale sono definiti i tempi, i livelli e le materie della contrattazione decentrata. Sono altresì definiti i criteri di ripartizione delle risorse. In via prioritaria si dovranno assicurare alle istituzioni scolastiche opportuni finanziamenti per la partecipazione del personale in servizio ad iniziative di formazione deliberate dal collegio dei docenti, necessarie per una qualificata risposta alle esigenze derivanti dal piano dell’offerta formativa.

3. Anche allo scopo di potenziare gli strumenti di controllo qualitativo della spesa è istituito a livello nazionale un Osservatorio di orientamento e monitoraggio, con la partecipazione di esperti.
Non oltre il 30 giugno 2001 le parti contraenti valuteranno l’opportunità di una revisione dell’organismo ai fini del prossimo rinnovo contrattuale. Nel frattempo, allo scopo di attivare la costruzione di una rete di servizi formativi a livello territoriale, sarà avviato il decentramento funzionale dell’Osservatorio a livello regionale. Articolazione e modalità di composizione dell’Osservatorio saranno stabilite in sede di contrattazione integrativa nazionale, in modo da assicurare la massima funzionalità e snellezza operativa.

4. L'Osservatorio non ha compiti di gestione diretta.
In raccordo coi processi di riforma in atto, l'Osservatorio individua:
- i fabbisogni formativi;
- le metodologie generali dei moduli formativi corrispondenti al fabbisogno quali-quantitativo di risorse umane e alla loro riconversione professionale;
- i criteri generali per il riconoscimento dei crediti formativi corrispondenti alle professionalità necessarie per l'espletamento delle funzioni – obiettivo di cui all'articolo 28. Con riferimento alle medesime funzioni, contribuisce altresì alla progettazione dei relativi corsi di formazione finalizzata, individuandone gli elementi formativi caratterizzanti e le modalità di certificazione degli stessi;
- le linee generali per la formazione del personale coinvolto nella realizzazione dei progetti di cui all'articolo 11.
L’Osservatorio attua, inoltre, relativamente alla tipologia delle funzioni individuate dalle singole istituzioni scolastiche, il monitoraggio dei relativi incarichi di cui all’articolo 28 assicurando la massima pubblicizzazione agli esiti del monitoraggio stesso.

5. In sede di contrattazione integrativa nazionale sono definiti gli standard organizzativi e di costo e i criteri per determinare i requisiti richiesti ai soggetti privati che intendano svolgere attività formative riconosciute dall’Amministrazione.

ART. 13 - FRUIZIONE DEL DIRITTO ALLA FORMAZIONE

1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità.

2. Le iniziative formative, ordinariamente, si svolgono fuori dell’orario di insegnamento.

3. Il personale docente può usufruire, con l’esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa vigente sulle supplenze brevi dei diversi gradi scolastici, di cinque giorni nel corso dell’anno scolastico per la partecipazione a iniziative di aggiornamento riconosciute dall’Amministrazione.

4. Il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati dall’Amministrazione a livello centrale o periferico o dalla istituzione scolastica di appartenenza è considerato in servizio a tutti gli effetti. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi comporta, ove spettante, il trattamento di missione e il rimborso delle spese di viaggio.

5. E’ abrogato l’articolo 28 CCNL del 4 agosto 1995, ad eccezione dei commi 12 e 13.

ART. 14 - FORMAZIONE INIZIALE E RAPPORTI CON L'UNIVERSITÀ

1. L’avvio dell’applicazione della legge 341/90 (formazione universitaria per i docenti) rappresenta un’occasione per:
- un impiego di competenze professionali della scuola presso le sedi universitarie, in attività di formazione non esclusivamente rivolte al tutoraggio, per le quali andranno definiti nel rispetto dell’autonomia universitaria appositi istituti contrattuali nell’ambito dei finanziamenti previsti dalla legge 3-8-1998, n.315.
- valorizzare la scuola quale sede che contribuisce alla formazione dei futuri docenti.

In apposita sequenza contrattuale saranno disciplinati:
a) le procedure di mobilità dei docenti con funzioni di tutoraggio presso le sedi universitarie;
b) le procedure di mobilità dei docenti con altre funzioni nelle università;
c) le modalità di svolgimento delle attività di tirocinio presso le sedi scolastiche e delle funzioni di supporto dell’attività scolastica da parte dei docenti in formazione.

2. Per il personale in servizio, iscritto ai corsi di laurea o alle scuole di specializzazione, dovranno essere previste specifiche modalità di articolazione dell’orario di lavoro e l’utilizzo dei permessi di studio retribuiti per consentirne la frequenza. La formazione del personale di nuova assunzione, si realizza, in particolare mediante corsi di formazione gestiti in sede di reti di scuola anche sulla base di programmi definiti dall’Amministrazione.

ART. 15 - MOBILITA’ TERRITORIALE, PROFESSIONALE E INTERCOMPARTIMENTALE

1. Sarà favorita la mobilità professionale del personale della scuola non solo per superare o prevenire il soprannumero, ma anche per valorizzare le esperienze acquisite dal personale e per sostenere lo scambio di esperienze nel sistema scolastico e nel lavoro pubblico. I criteri e le modalità per attuare la mobilità territoriale, professionale e intercompartimentale del personale di cui al presente contratto vengono definiti in sede di contrattazione integrativa nazionale.

2. In tale sede saranno definiti modalità e criteri per le verifiche periodiche annuali sugli effetti degli istituti relativi alla mobilità territoriale, al fine di apportare, con contrattazione nazionale decentrata annuale i conseguenti adattamenti degli stessi istituti.

3. Analogamente si procederà per la contrattazione relativa alla utilizzazione del personale.

4. A sostegno dei processi di innovazione, che esigono un equilibrio dinamico tra le esigenze del sistema scolastico e le aspettative del personale, la mobilità professionale è finalizzata a:
a) promuovere il reimpiego e la valorizzazione delle professionalità esistenti;
b) favorire la mobilità professionale ai fini del riassorbimento delle eccedenze di personale.

Ciò si può realizzare anche attraverso:
- specifici percorsi formativi di riqualificazione e riconversione professionale mirati all’assegnazione di posti di lavoro vacanti;
- rimborso spese, da erogare anche in misura forfettaria, per l’effettiva frequenza dei corsi;
- indennità forfettaria di prima sistemazione;
- incentivazione al conseguimento di titoli di studio ed alla integrazione dei percorsi universitari, utili ai fini del reimpiego.

5. La mobilità professionale a domanda nell’ambito del comparto si attua sulla base della previsione del fabbisogno di risorse professionali, mediante la programmazione delle iniziative di formazione, riqualificazione e riconversione in ambito provinciale o regionale, rivolta, con priorità, al personale appartenente a classi di concorso, aree disciplinari, ruoli, aree e profili professionali in situazione di esubero. E’ assicurata la necessaria informazione al personale per il pieno esercizio del diritto alla formazione.

6. Il personale che ha frequentato i corsi di cui al precedente comma conseguendo il titolo richiesto è tenuto ad accettare la sede assegnata, a domanda o d’ufficio, nella procedura di mobilità relativamente al tipo di posto o cattedra per il quale ha frequentato il corso.

7. La formazione, la riqualificazione e la riconversione professionale di cui sopra è altresì orientata verso le esigenze emergenti dall’attuazione dell’autonomia scolastica, con l’individuazione di specifiche competenze e profili professionali innovativi connessi allo sviluppo dell’educazione permanente e degli adulti, al potenziamento della ricerca, sperimentazione, documentazione e aggiornamento educativo, alla prevenzione e recupero della dispersione scolastica e degli insuccessi formativi, all’espansione dell’istruzione e formazione integrata post-secondaria, nonché al rafforzamento dell’efficienza organizzativa e amministrativa delle istituzioni scolastiche.

8. Ai fini indicati al comma 7, la rideterminazione degli organici del personale sarà effettuata dal Ministero della Pubblica Istruzione, prevedendo, senza oneri aggiuntivi nella spesa complessiva, a livello di singole istituzioni scolastiche, di reti di scuole o di ambiti territoriali sub – provinciali, dotazioni organiche funzionali al sostegno e allo sviluppo dell’autonomia scolastica, fermo restando quanto previsto per il personale ATA dall’articolo 36, comma 5.

9. Sulla base di accordi promossi dal Ministero della Pubblica Istruzione con altre Amministrazioni ed Enti pubblici si procede alla mobilità intercompartimentale a domanda, previa definizione, nella contrattazione integrativa nazionale, di criteri e modalità per l'individuazione del personale da trasferire; la contrattazione integrativa prevederà anche le modalità di informazione sulle posizioni di lavoro disponibili e sui connessi aspetti retributivi, sulle indennità di prima sistemazione e sul rimborso delle spese di trasferimento sostenute.

10. Nei confronti del personale che abbia fruito di percorsi di mobilità professionale anche a seguito di procedure concorsuali è applicabile l’istituto della restituzione al ruolo di provenienza, su posto disponibile in tale ruolo, a domanda o, nel caso di verificato esito negativo della prestazione lavorativa, d’ufficio. Sono, comunque, fatte salve le norme sul periodo di prova, ove previsto, nonché la competenza degli organi individuali o collegiali cui è demandata la formulazione di pareri obbligatori e l’adozione dei conseguenti provvedimenti.

11. Ai sensi dell'art.56 del D.Lgs.29/1/93 come novellato dall'art.25 del D.Lgs.80/1998, il personale docente utilizzato, a domanda o d'ufficio, in altro tipo di cattedra o posto, ha diritto all'eventuale trattamento economico superiore, rispetto a quello di titolarità, previsto per detto tipo di cattedra o posto. La maggiore retribuzione è corrisposta per il periodo di utilizzazione, in misura corrispondente a quella cui l'interessato avrebbe avuto titolo se avesse ottenuto il passaggio alla cattedra o posto di utilizzazione.

In caso di utilizzazione parziale, la corresponsione avrà luogo in rapporto proporzionale con l'orario settimanale d'obbligo.

ART. 16 - PROGRESSIONE PROFESSIONALE

Al personale scolastico viene attribuito un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali.
Il passaggio tra una posizione stipendiale e l’altra potrà essere acquisito al termine dei periodi previsti dall’allegata tabella E, sulla base dell’accertato utile assolvimento di tutti gli obblighi inerenti alla funzione.
Il servizio si intende reso utilmente qualora il dipendente, nel periodo di maturazione della posizione stipendiale, non sia incorso in sanzioni disciplinari definitive implicanti la sospensione dal servizio; in caso contrario trova applicazione l’articolo 27, comma 3, lettere a) e b) del CCNL sottoscritto il 4/8/95.

ART. 17 - SNELLIMENTO BUROCRATICO

1. In sede di contrattazione integrativa nazionale saranno determinati i criteri per l'attivazione di progetti nazionali volti:
- al monitoraggio ed al recupero degli arretrati relativi ai provvedimenti di stato giuridico ed economico;
- alla istituzione di un libretto personale informatizzato aggiornabile, contenente tutti i dati concernenti la carriera, i titoli professionali ed il trattamento economico dell'interessato anche ai fini pensionistici.

ART. 18 - PARI OPPORTUNITÀ

1. Al fine di consentire una reale parità uomini-donne, è istituito, presso il Ministero della Pubblica Istruzione, il Comitato pari opportunità con il compito di proporre misure adatte a creare effettive condizioni di pari opportunità, secondo i principi definiti dalla legge 10 aprile 1991, n. 125, con particolare riferimento all'art. 1.
Il Comitato è costituito da una persona designata da ciascuna delle organizzazioni sindacali di comparto firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione. Il presidente del Comitato è nominato dal Ministro della P.I. e designa un vicepresidente. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente.

2. Il Comitato svolge i seguenti compiti:
a) raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenza, che l'amministrazione è tenuta a fornire;
b) formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della contrattazione integrativa;
c) promozione di iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone nonchè a realizzare azioni positive, ai sensi della legge n. 125/1991.

3. Nell'ambito dei vari livelli di relazioni sindacali devono essere sentite le proposte formulate dal Comitato pari opportunità, per ciascuna delle materie sottoindicate, al fine di prevedere misure che favoriscano effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale delle lavoratrici:
- percorsi di formazione mirata del personale sulla cultura delle pari opportunità in campo formativo, con particolare riferimento ai progetti per l’orientamento scolastico, alla riformulazione dei contenuti d’insegnamento, al superamento degli stereotipi nei libri di testo, alle politiche di riforma;
- azioni positive, con particolare riferimento alle condizioni di accesso ai corsi di formazione e aggiornamento e all'attribuzione d'incarichi o funzioni più qualificate;
- iniziative volte a prevenire o reprimere molestie sessuali nonché pratiche discriminatorie in generale;
- flessibilità degli orari di lavoro;
- fruizione del part-time;
- processi di mobilità.

4. L’amministrazione assicura l'operatività del Comitato e garantisce tutti gli strumenti idonei e le risorse necessarie al suo funzionamento in applicazione dell’art. 17 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n°387. In particolare, valorizza e pubblicizza con ogni mezzo, nell'ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dallo stesso. Il Comitato è tenuto a svolgere una relazione annuale sulle condizioni delle lavoratrici della scuola, di cui deve essere data la massima pubblicizzazione.

5. Il Comitato per le pari opportunità rimane in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione del nuovo. I componenti del Comitato possono essere rinnovati nell'incarico per un solo mandato.

6. A livello di Amministrazione scolastica provinciale, su richiesta delle organizzazioni sindacali abilitate alla contrattazione integrativa, possono essere costituiti appositi comitati entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente contratto, con composizione e compiti analoghi a quello nazionale dei quali deve essere assicurato il funzionamento da parte dei Provveditori agli Studi. Il Presidente è nominato dal Provveditore agli studi.

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