CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE
COMPARTO SCUOLA
1998-2001
Titolo I - Rapporto di lavoro
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA, DECORRENZA DEL PRESENTE CONTRATTO
1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato appartenente al comparto di
cui all'art. 8 del contratto collettivo nazionale quadro sottoscritto il 2 giugno 1998. Il
personale del comparto si articola nelle seguenti aree professionali:
a) area dei servizi generali, tecnici e amministrativi;
b) area della funzione docente;
c) area della specifica dirigenza scolastica.
2. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 1998 - 31 dicembre 1999 per la
parte economica e fino al 31-12-2001 per la parte normativa.
3. Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione
del presente contratto. La stipulazione si intende avvenuta al momento della
sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali a seguito del perfezionamento
delle procedure di cui all art. 51, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 29 del 1993.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora
non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi
prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali
rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto
collettivo.
5. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della
parte economica del presente contratto, ai dipendenti del comparto sarà corrisposta la
relativa indennità, secondo le scadenze previste dall'accordo sul costo del lavoro del 23
luglio 1993.
Per l' erogazione di detta indennità si applica la procedura dell'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 29 del 1993.
6. In sede di rinnovo biennale per la parte economica ulteriore punto di riferimento
del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra linflazione programmata e
quella effettiva intervenuta nel presente biennio, secondo quanto previsto dallaccordo
tra Governo e parti sociali del 23 luglio 1993.
7. Ai sensi dei decreti legislativi 24-7-1996, nn.433 e 434 il presente contratto di
lavoro si applica anche al personale scolastico delle provincie autonome di Bolzano e
Trento, salvo quanto disposto eventualmente in sede di contrattazione collettiva
provinciale entro i limiti di compatibilità fissati dai richiamati provvedimenti
ART. 2 - INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEI CONTRATTI
1. In attuazione dell'art. 53, del D.Lgs n. 29 del 1993, quando insorgano
controversie sull'interpretazione del contratto collettivo nazionale, integrativo e
decentrato, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano, entro 30 giorni dalla
richiesta di cui al successivo comma 2, per definire consensualmente il significato della
clausola controversa. La procedura deve concludersi entro 30 giorni dalla data del primo
incontro.
2. Al fine di cui al comma 1 la parte interessata invia allaltra apposita richiesta
scritta con lettera raccomandata. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione
dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa; essa deve comunque far
riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza generale.
3. L'eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza
del contratto collettivo nazionale, integrativo e decentrato.
Capo II - Relazioni sindacali
ART. 3 - OBIETTIVI E STRUMENTI
1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle rispettive responsabilità dellamministrazione scolastica e dei sindacati, persegue lobiettivo di contemperare linteresse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con lesigenza di incrementare lefficacia e lefficienza dei servizi prestati alla collettività.
Il sistema delle relazioni sindacali è improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti.
2. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali:
a) contrattazione collettiva: si svolge a livello integrativo nazionale e, ad autonomia
realizzata, a livello di istituzione scolastica, con le modalità, i tempi e le materie
indicate agli articoli 4 e 6; a livello provinciale è collocata la contrattazione
decentrata di cui allarticolo 4, comma 2.
b) partecipazione: si articola negli istituti dellinformazione, della concertazione
e delle intese. Essa può prevedere altresì listituzione di commissioni paritetiche
con finalità propositive, secondo le modalità indicate nellarticolo 5.
c) interpretazione autentica dei contratti collettivi di cui all'art.2.
Art. 4 - CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA
1. La contrattazione collettiva integrativa è finalizzata ad incrementare
la qualità del servizio scolastico, sostenendo i processi innovatori in atto anche
mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte.
I contratti collettivi, nei vari livelli previsti, definiscono i criteri di distribuzione
al personale delle risorse disponibili, nonchè i criteri generali di verifica dei
risultati, in relazione agli specifici obiettivi programmati.
In sede di contrattazione collettiva integrativa nazionale sono disciplinate le
seguenti materie:
con cadenza annuale:
a) i criteri generali di utilizzazione delle risorse complessivamente disponibili per il
miglioramento dellattività formativa e per le prestazioni aggiuntive, nonchè le
modalità di verifica dei risultati conseguiti;
b) la mobilità interna al comparto ed incompartimentale;
c) procedure e criteri di utilizzazione del personale;
con cadenza quadriennale o inferiore, se richiesta dalle parti:
a) i criteri per la ripartizione delle risorse per l'erogazione della retribuzione
integrativa legata ai processi di attuazione dell'autonomia;
b) i criteri per la assegnazione dellindennità di direzione per i capi di istituto;
c) i criteri per la assegnazione dellindennità di amministrazione ai direttori
amministrativi ed ai responsabili amministrativi;
d) le linee di indirizzo per l'attività di formazione in servizio e per l'aggiornamento,
ivi compresi i piani di riconversione del personale in relazione alle situazioni di
esubero, nonchè i criteri relativi alla ripartizione delle risorse ed alle modalità di
verifica dei risultati conseguiti;
e) le linee di indirizzo e i criteri per la tutela della salute nell'ambiente di lavoro;
f) l'ammontare delle risorse destinate ai progetti per le scuole situate nelle zone a
rischio ed i criteri di allocazione e utilizzo delle medesime risorse a livello
d'istituto, inclusa l'assegnazione di una quota dei fondi destinati alla formazione per il
finanziamento di moduli formativi specifici per il personale e i criteri generali di
verifica dei risultati in relazione agli specifici obiettivi programmati;
g) articolazione e modalità di composizione dell'Osservatorio di orientamento e
monitoraggio;
h) i criteri generali per la valutazione dei titoli culturali e professionali nonchè la
quota di risorse, da riservare al trattamento economico connesso allo sviluppo della
professionalità dei docenti e del personale ATA;
i) indennità di turno notturno, notturno festivo e festivo del personale ATA ed
educativo delle istituzioni scolastiche ed educative;
l) quanto altro specificamente previsto nel presente contratto.
2. Presso ciascun ufficio scolastico provinciale, la contrattazione decentrata si
svolge sulle seguenti materie:
a) l'utilizzazione del personale in altre attività di insegnamento, del personale
soprannumerario nonché di quello collocato fuori ruolo;
b) i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio;
c) i criteri e le modalità per lo svolgimento delle assemblee territoriali e le relazioni
sindacali a livello provinciale;
d) le opportunità formative per il personale docente, educativo e ATA, inclusi i docenti
assunti a tempo determinato che provengano dalle graduatorie permanenti;
e) l'esercizio dei permessi sindacali.
3. La contrattazione integrativa si svolge con i limiti dellart. 45 del D.Lgs.
29/1/93.
Entro il primo mese di negoziato le parti non assumono iniziative unilaterali, nè
procedono ad azioni dirette.
Entro il 30-6-2000 la materia del presente articolo verrà rivista per adeguarla con il
completamento dellautonomia scolastica. Fino a tale data rimangono in vigore gli
accordi decentrati esistenti.
Sulle materie che incidono sullordinato e tempestivo avvio dellanno scolastico
la contrattazione deve concludersi entro il 30 giugno.
Art. 5 - PARTECIPAZIONE
1. LAmministrazione scolastica, nazionale, regionale e provinciale, nellambito
della propria autonomia e delle proprie distinte responsabilità, fornisce informazioni e,
ove necessaria, la relativa documentazione cartacea e/o informatica ai soggetti
identificati allarticolo 9 sulle seguenti materie:
a) criteri per la definizione e la distribuzione degli organici di tutto il personale,
anche con riferimento a quanto previsto, per il personale ATA, dall'art. 31, comma 1,
lettera c), del D.Lgs. n. 29 del 1993;
b) modalità organizzative per l'assunzione del personale a tempo determinato e
indeterminato;
c) documenti di previsione di bilancio relativi alle spese per il personale;
d) operatività di nuovi sistemi informativi o di modifica dei sistemi preesistenti
concernenti i servizi amministrativi e di supporto dellattività scolastica;
e) dati generali sullo stato dell'occupazione degli organici e di utilizzazione del
personale;
f) andamento generale della mobilità del personale;
g) strumenti e metodologie per la valutazione della produttività ed efficacia qualitativa
del sistema scolastico, anche in rapporto alle sperimentazioni in atto;
h) informazioni di cui al comma 6 dell'art.19.
2. Gli incontri per linformazione si svolgono con cadenza almeno annuale. Essi
hanno come oggetto il consuntivo degli atti di gestione adottati e i relativi risultati,
nonché i progetti riguardanti le materie elencate. La documentazione relativa viene
fornita ai sindacati con congruo anticipo. Gli organismi di cui allarticolo 9
possono richiedere nelle materie sopraelencate informazioni riguardanti singole
istituzioni scolastiche.
3. Su ciascuna delle materie previste al comma 1 e sulle linee essenziali di indirizzo
in materia di gestione della organizzazione scolastica, può essere consensualmente decisa
la formazione di commissioni paritetiche, per un esame più approfondito di singoli
problemi al fine di avanzare proposte non vincolanti per lAmministrazione e di
formulare raccomandazioni ai soggetti della contrattazione decentrata.
4. Ricevuta linformazione i soggetti sindacali di cui allarticolo 9 possono
chiedere che si dia inizio alla procedura di concertazione sulle seguenti materie:
a) criteri per la definizione e la distribuzione degli organici di tutto il personale,
anche con riferimento a quanto previsto, per il personale ATA, dall'art. 31, comma 1,
lettera c), del D.Lgs. n. 29 del 1993;
b) le modalità organizzative per l'assunzione del personale a tempo determinato e
indeterminato.
La concertazione si svolge in appositi incontri che iniziano entro 48 ore dal ricevimento
della richiesta. Nella concertazione le parti verificano la possibilità di un accordo
mediante un confronto che deve concludersi entro 15 giorni dalla sua attivazione. Dellesito
della concertazione è redatto verbale dal quale risultino le posizioni delle parti.
Durante il periodo in cui si svolge la concertazione le parti non assumono iniziative
unilaterali sulle materie oggetto della stessa.
Entro il 30-6-2000 la materia del presente articolo verrà rivista per adeguarla al
completamento dellautonomia scolastica, in coerenza con quanto previsto dal decreto
legge n. 5 del 22 gennaio 1999, convertito in legge n.69/1/99.
Sulle materie che incidono sullordinato e tempestivo avvio dellanno scolastico
la concertazione deve concludersi entro il 30 giugno.
Art. 6 - RELAZIONI A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA
1. A livello di ogni istituzione scolastica, in coerenza con le prospettive di
decentramento e di autonomia, nel rispetto delle competenze del capo di istituto e degli
organi collegiali le relazioni sindacali si svolgono con le modalità previste dal
presente articolo.
2. Contestualmente con la piena attuazione dellautonomia scolastica e con lattribuzione
della dirigenza ai capi distituto ciascuna istituzione scolastica è sede di
contrattazione integrativa.
3. Il capo di istituto fornisce ai soggetti sindacali di cui all'articolo 9
un'informazione preventiva, consegnando l'eventuale documentazione, sulle seguenti
materie:
a) proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
b) modalità di utilizzazione del personale in rapporto al piano dellofferta
formativa;
c) utilizzazione dei servizi sociali;
d) modalità e criteri di applicazione dei diritti sindacali, nonché i contingenti di
personale previsti dallarticolo 2 dell'allegato accordo sull'attuazione della legge
146/1990;
e) attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
f) attività e progetti retribuiti con il fondo d'istituto o con altre risorse derivanti
da convenzioni ed accordi;
g) criteri di retribuzione e utilizzazione del personale impegnato nello svolgimento delle
attività aggiuntive;
h) criteri riguardanti le assegnazioni alle sezioni staccate e ai plessi; ricadute
sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle
prestazioni legate alla definizione dellunità didattica; ritorni pomeridiani.
i) modalità relative alla organizzazione del lavoro e allarticolazione dellorario
del personale ATA e del personale educativo, nel rispetto di quanto previsto dalla
contrattazione integrativa nazionale, nonché i criteri per lindividuazione del
personale ATA ed educativo da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di
istituto;
l) criteri per la fruizione dei permessi per laggiornamento.
4. Sulle seguenti materie l'informazione è successiva:
a) nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo
di istituto;
b) criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti
derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonchè da convenzioni, intese o accordi
di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione
scolastica periferica con altri enti e istituzioni.
L'informazione viene fornita in appositi incontri da concordare tra le parti.
5. Fino al 31 agosto del 2000, ricevute le informazioni relative ai punti b), c) , d), e),
h) ed i) del comma 3, ciascuno dei soggetti sindacali di cui all'articolo 9 può chiedere
un esame dell'argomento oggetto di informazione. Il capo di istituto informa della
richiesta ricevuta i soggetti sindacali presenti nella scuola e procede, entro tre giorni
dalla richiesta, a convocare un apposito incontro che può concludersi con unintesa
entro 15 giorni. Contestualmente con la piena attuazione dellautonomia scolastica e
con lattribuzione della dirigenza ai capi di istituto le materie indicate nei
predetti punti b), c), d), e), h) ed i) sono oggetto di contrattazione integrativa.
6. Sulle materie che incidono sullordinato e tempestivo avvio dellanno scolastico tutte le procedure previste dal presente articolo debbono concludersi nei termini stabiliti dal provveditore agli studi per le questioni che incidono sullassetto organizzativo provinciale e, per le altre, nei tempi congrui per assicurare il tempestivo ed efficace inizio delle lezioni, nonché la necessaria informazione agli allievi ed alle loro famiglie.
ART. 7 ESAME DELLO STATO DELLE RELAZIONI SINDACALI A LIVELLO DECENTRATO
Entro il 30 giugno 2000, lARAN e le OO. SS. firmatarie del presente CCNL si incontreranno per esaminare lo stato delle relazioni sindacali a livello decentrato, anche sulla base di un monitoraggio a campione i cui risultati saranno messi a disposizione delle stesse OO.SS. e del Ministero della P.I.
ART. 8 - CLAUSOLE DI RAFFREDDAMENTO
Entro il primo mese del negoziato relativo alla contrattazione le parti non assumono iniziative unilaterali nè procedono ad azioni dirette. Durante il periodo in cui si svolge la concertazione le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto della stessa.
ART. 9 - Composizione delle delegazioni
1. Le delegazioni trattanti sono costituite come segue:
I - A LIVELLO NAZIONALE DI AMMINISTRAZIONE
a) Per la parte pubblica:
- dal Ministro o da un suo delegato;
- da una rappresentanza dei dirigenti titolari degli uffici direttamente interessati alla
trattativa.
b) Per le organizzazioni sindacali:
- dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente
C.C.N.L.
II - A LIVELLO DI UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE E PROVINCIALE
a) Per la parte pubblica:
- dal dirigente titolare del potere di rappresentanza dell'amministrazione nell'ambito
dell'ufficio o da un suo delegato, da due funzionari dell'ufficio medesimo, di area C.
L'amministrazione può avvalersi, in qualità di consulenti, di capi d'istituto e altro
personale scolastico esperto nella materia.
b) Per le organizzazioni sindacali:
- dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente
C.C.N.L.
III -A LIVELLO D ISTITUZIONE SCOLASTICA
a) Per la parte pubblica: dal dirigente scolastico;
b) Per le organizzazioni sindacali:
- dalle R.S.A. (fino alla elezione delle R.S.U.) affiliate alle organizzazioni sindacali
rappresentative ai sensi degli articoli 47, comma 2, e 47 bis del D.Lgs. 29/1/93 e
successive modificazioni;
- dalle R.S.U. e dai rappresentanti delle OO.SS. di categoria firmatarie del presente CCNL
come previsto dall'Accordo quadro 7-8-1998 sulla costituzione delle RSU.
2. Lamministrazione scolastica può avvalersi, nella contrattazione collettiva integrativa, dellassistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.RA.N.).
CAPO III - NORME COMUNI
ART. 10 - DOVERI DELL'AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA
1. Allo scopo di realizzare un sistema che coniughi efficienza ed efficacia del
servizio e la trasparenza amministrativa in tutte le strutture scolastiche i responsabili
delle medesime sono tenuti ad adottare i comportamenti di cui ai commi seguenti. I
responsabili delle strutture scolastiche sono tenuti a compiere gli atti formali necessari
per eliminare le fiscalità burocratiche che aggravano l'adempimento degli obblighi dei
dipendenti.
Al medesimo scopo deve essere privilegiata la comunicazione verbale nell'ambito degli
organi collegiali, contenendone la verbalizzazione entro il limite strettamente
indispensabile e deve essere data integrale attuazione alla normativa in materia di
semplificazione e trasparenza amministrativa.
2. La formazione continua, iniziale ed in servizio, costituisce una risorsa che
l'amministrazione scolastica è tenuta a fornire al personale scolastico per migliorarne
la qualità professionale e l'attitudine a realizzare le esigenze connesse al regime di
autonomia della scuola prefigurato dalla normativa vigente.
Spetta al datore di lavoro garantire l'equa fruizione delle opportunità formative da
parte dei capi distituto, del personale docente, educativo e ATA, inclusi i docenti
assunti a tempo determinato che provengano dalle graduatorie ad esaurimento. In ogni caso,
saranno assicurate le concrete condizioni di fruibilità legate a specificità
territoriali.
3. La normativa sulla semplificazione amministrativa deve trovare applicazione anche relativamente agli atti di certificazione posti in essere con il concorso dei docenti.
4. In relazione alla semplificazione amministrativa, per quanto riguarda la
disposizioni non contrattualizzate, viene costituito, entro il 30 giugno 1999, un apposito
gruppo di lavoro presso il Ministero Pubblica Istruzione.
ART. 11 - MISURE INCENTIVANTI PER PROGETTI NELLE SCUOLE SITUATE IN ZONE A RISCHIO
1. Il Ministero della P.I. entro 30 giorni dallentrata in vigore del presente
contratto, dintesa con le organizzazioni sindacati firmatarie e le altre
Amministrazioni Pubbliche per il necessario coinvolgimento ai fini dellattuazione di
interventi integrati, individua, tenuto conto delle risorse disponibili, le scuole situate
nelle zone a rischio di devianza sociale e criminalità minorile e caratterizzate da
abbandoni scolastici sensibilmente superiori alla media nazionale.
2. Le scuole situate nelle predette zone possono elaborare progetti finalizzati al
recupero dellinsuccesso scolastico. Saranno finanziati i progetti scelti dal
Ministero della P.I. in base alle disponibilità delle risorse complessive previste nella
contrattazione integrativa di cui al successivo comma 5 ed ai criteri selettivi ivi
individuati.
3. Al personale coinvolto nel progetto di cui al precedente comma sarà corrisposta unindennità
mensile accessoria commisurata alle prestazioni esigibili per la durata prevista dalla
realizzazione del progetto stesso;
4. La dichiarazione di disponibilità ad assicurare la permanenza per la durata prevista
dalla realizzazione del progetto, e comunque non inferiore a tre anni, dà titolo alla
precedenza ai fini del trasferimento alle scuole di cui sopra.
5. In sede di contrattazione integrativa nazionale saranno determinati:
- i criteri generali per la selezione dei progetti da finanziare;
- i criteri generali di verifica dei risultati in relazione agli specifici obiettivi
programmati;
- i criteri di utilizzo a livello distituto delle risorse destinate al personale
coinvolto nei progetti, inclusa l'assegnazione di una quota al finanziamento di moduli
formativi specifici per il personale nellambito delle risorse disponibili per la
formazione del personale scolastico.
6. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero della Pubblica Istruzione promuoverà le opportune iniziative per assicurare lintegrazione interistituzionale degli interventi e delle risorse.
ART. 12 - FORMAZIONE IN SERVIZIO
1. Nellambito dei processi di riforma e di innovazione nella scuola, la
formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del
personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per una efficace
politica di sviluppo delle risorse umane attraverso qualificate iniziative di prima
formazione ed in servizio, di mobilità, riqualificazione e riconversione professionale,
nonché di interventi formativi finalizzati a specifiche esigenze.
La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono laccesso a
percorsi universitari, per favorire larricchimento e la mobilità professionale
mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti
con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme
vigenti.
In sede di contrattazione integrativa nazionale, sulla base della quale entro il 31
ottobre antecedente a ciascun anno finanziario di riferimento il Ministero della P.I.
emana apposita direttiva, sono definiti gli obiettivi formativi assunti come prioritari
con particolare riguardo:
- ai processi di autonomia e di innovazione in atto;
- al potenziamento e al miglioramento della qualità professionale;
- al potenziamento dellofferta formativa nel territorio con particolare riguardo
alla prevenzione dellinsuccesso scolastico e al recupero degli abbandoni e allesigenza
di formazione continua degli adulti.
- ai processi di informatizzazione, con particolare riguardo alla valorizzazione della
professionalità ATA in connessione con lattuazione dellautonomia
organizzativa e amministrativo contabile.
2. Per garantire le attività formative di cui al presente articolo lAmministrazione
utilizza tutte le risorse disponibili nonché le risorse allo scopo previste da specifiche
norme di legge o da norme comunitarie.
Le somme destinate alla formazione e non spese nellesercizio finanziario di
riferimento sono vincolate al riutilizzo nellesercizio successivo con la stessa
destinazione. In sede di contrattazione integrativa nazionale sono definiti i tempi, i
livelli e le materie della contrattazione decentrata. Sono altresì definiti i criteri di
ripartizione delle risorse. In via prioritaria si dovranno assicurare alle istituzioni
scolastiche opportuni finanziamenti per la partecipazione del personale in servizio ad
iniziative di formazione deliberate dal collegio dei docenti, necessarie per una
qualificata risposta alle esigenze derivanti dal piano dellofferta formativa.
3. Anche allo scopo di potenziare gli strumenti di controllo qualitativo della spesa è
istituito a livello nazionale un Osservatorio di orientamento e monitoraggio, con la
partecipazione di esperti.
Non oltre il 30 giugno 2001 le parti contraenti valuteranno lopportunità di una
revisione dellorganismo ai fini del prossimo rinnovo contrattuale. Nel frattempo,
allo scopo di attivare la costruzione di una rete di servizi formativi a livello
territoriale, sarà avviato il decentramento funzionale dellOsservatorio a livello
regionale. Articolazione e modalità di composizione dellOsservatorio saranno
stabilite in sede di contrattazione integrativa nazionale, in modo da assicurare la
massima funzionalità e snellezza operativa.
4. L'Osservatorio non ha compiti di gestione diretta.
In raccordo coi processi di riforma in atto, l'Osservatorio individua:
- i fabbisogni formativi;
- le metodologie generali dei moduli formativi corrispondenti al fabbisogno
quali-quantitativo di risorse umane e alla loro riconversione professionale;
- i criteri generali per il riconoscimento dei crediti formativi corrispondenti alle
professionalità necessarie per l'espletamento delle funzioni obiettivo di cui
all'articolo 28. Con riferimento alle medesime funzioni, contribuisce altresì alla
progettazione dei relativi corsi di formazione finalizzata, individuandone gli elementi
formativi caratterizzanti e le modalità di certificazione degli stessi;
- le linee generali per la formazione del personale coinvolto nella realizzazione dei
progetti di cui all'articolo 11.
LOsservatorio attua, inoltre, relativamente alla tipologia delle funzioni
individuate dalle singole istituzioni scolastiche, il monitoraggio dei relativi incarichi
di cui allarticolo 28 assicurando la massima pubblicizzazione agli esiti del
monitoraggio stesso.
5. In sede di contrattazione integrativa nazionale sono definiti gli standard organizzativi e di costo e i criteri per determinare i requisiti richiesti ai soggetti privati che intendano svolgere attività formative riconosciute dallAmministrazione.
ART. 13 - FRUIZIONE DEL DIRITTO ALLA FORMAZIONE
1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità.
2. Le iniziative formative, ordinariamente, si svolgono fuori dellorario di insegnamento.
3. Il personale docente può usufruire, con lesonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa vigente sulle supplenze brevi dei diversi gradi scolastici, di cinque giorni nel corso dellanno scolastico per la partecipazione a iniziative di aggiornamento riconosciute dallAmministrazione.
4. Il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati dallAmministrazione a livello centrale o periferico o dalla istituzione scolastica di appartenenza è considerato in servizio a tutti gli effetti. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi comporta, ove spettante, il trattamento di missione e il rimborso delle spese di viaggio.
5. E abrogato larticolo 28 CCNL del 4 agosto 1995, ad eccezione dei commi 12 e 13.
ART. 14 - FORMAZIONE INIZIALE E RAPPORTI CON L'UNIVERSITÀ
1. Lavvio dellapplicazione della legge 341/90 (formazione universitaria per
i docenti) rappresenta unoccasione per:
- un impiego di competenze professionali della scuola presso le sedi universitarie, in
attività di formazione non esclusivamente rivolte al tutoraggio, per le quali andranno
definiti nel rispetto dellautonomia universitaria appositi istituti contrattuali
nellambito dei finanziamenti previsti dalla legge 3-8-1998, n.315.
- valorizzare la scuola quale sede che contribuisce alla formazione dei futuri docenti.
In apposita sequenza contrattuale saranno disciplinati:
a) le procedure di mobilità dei docenti con funzioni di tutoraggio presso le sedi
universitarie;
b) le procedure di mobilità dei docenti con altre funzioni nelle università;
c) le modalità di svolgimento delle attività di tirocinio presso le sedi scolastiche e
delle funzioni di supporto dellattività scolastica da parte dei docenti in
formazione.
2. Per il personale in servizio, iscritto ai corsi di laurea o alle scuole di specializzazione, dovranno essere previste specifiche modalità di articolazione dellorario di lavoro e lutilizzo dei permessi di studio retribuiti per consentirne la frequenza. La formazione del personale di nuova assunzione, si realizza, in particolare mediante corsi di formazione gestiti in sede di reti di scuola anche sulla base di programmi definiti dallAmministrazione.
ART. 15 - MOBILITA TERRITORIALE, PROFESSIONALE E INTERCOMPARTIMENTALE
1. Sarà favorita la mobilità professionale del personale della scuola non solo per superare o prevenire il soprannumero, ma anche per valorizzare le esperienze acquisite dal personale e per sostenere lo scambio di esperienze nel sistema scolastico e nel lavoro pubblico. I criteri e le modalità per attuare la mobilità territoriale, professionale e intercompartimentale del personale di cui al presente contratto vengono definiti in sede di contrattazione integrativa nazionale.
2. In tale sede saranno definiti modalità e criteri per le verifiche periodiche annuali sugli effetti degli istituti relativi alla mobilità territoriale, al fine di apportare, con contrattazione nazionale decentrata annuale i conseguenti adattamenti degli stessi istituti.
3. Analogamente si procederà per la contrattazione relativa alla utilizzazione del personale.
4. A sostegno dei processi di innovazione, che esigono un equilibrio dinamico tra le
esigenze del sistema scolastico e le aspettative del personale, la mobilità professionale
è finalizzata a:
a) promuovere il reimpiego e la valorizzazione delle professionalità esistenti;
b) favorire la mobilità professionale ai fini del riassorbimento delle eccedenze di
personale.
Ciò si può realizzare anche attraverso:
- specifici percorsi formativi di riqualificazione e riconversione professionale mirati
allassegnazione di posti di lavoro vacanti;
- rimborso spese, da erogare anche in misura forfettaria, per leffettiva frequenza
dei corsi;
- indennità forfettaria di prima sistemazione;
- incentivazione al conseguimento di titoli di studio ed alla integrazione dei percorsi
universitari, utili ai fini del reimpiego.
5. La mobilità professionale a domanda nellambito del comparto si attua sulla base della previsione del fabbisogno di risorse professionali, mediante la programmazione delle iniziative di formazione, riqualificazione e riconversione in ambito provinciale o regionale, rivolta, con priorità, al personale appartenente a classi di concorso, aree disciplinari, ruoli, aree e profili professionali in situazione di esubero. E assicurata la necessaria informazione al personale per il pieno esercizio del diritto alla formazione.
6. Il personale che ha frequentato i corsi di cui al precedente comma conseguendo il titolo richiesto è tenuto ad accettare la sede assegnata, a domanda o dufficio, nella procedura di mobilità relativamente al tipo di posto o cattedra per il quale ha frequentato il corso.
7. La formazione, la riqualificazione e la riconversione professionale di cui sopra è altresì orientata verso le esigenze emergenti dallattuazione dellautonomia scolastica, con lindividuazione di specifiche competenze e profili professionali innovativi connessi allo sviluppo delleducazione permanente e degli adulti, al potenziamento della ricerca, sperimentazione, documentazione e aggiornamento educativo, alla prevenzione e recupero della dispersione scolastica e degli insuccessi formativi, allespansione dellistruzione e formazione integrata post-secondaria, nonché al rafforzamento dellefficienza organizzativa e amministrativa delle istituzioni scolastiche.
8. Ai fini indicati al comma 7, la rideterminazione degli organici del personale sarà effettuata dal Ministero della Pubblica Istruzione, prevedendo, senza oneri aggiuntivi nella spesa complessiva, a livello di singole istituzioni scolastiche, di reti di scuole o di ambiti territoriali sub provinciali, dotazioni organiche funzionali al sostegno e allo sviluppo dellautonomia scolastica, fermo restando quanto previsto per il personale ATA dallarticolo 36, comma 5.
9. Sulla base di accordi promossi dal Ministero della Pubblica Istruzione con altre Amministrazioni ed Enti pubblici si procede alla mobilità intercompartimentale a domanda, previa definizione, nella contrattazione integrativa nazionale, di criteri e modalità per l'individuazione del personale da trasferire; la contrattazione integrativa prevederà anche le modalità di informazione sulle posizioni di lavoro disponibili e sui connessi aspetti retributivi, sulle indennità di prima sistemazione e sul rimborso delle spese di trasferimento sostenute.
10. Nei confronti del personale che abbia fruito di percorsi di mobilità professionale anche a seguito di procedure concorsuali è applicabile listituto della restituzione al ruolo di provenienza, su posto disponibile in tale ruolo, a domanda o, nel caso di verificato esito negativo della prestazione lavorativa, dufficio. Sono, comunque, fatte salve le norme sul periodo di prova, ove previsto, nonché la competenza degli organi individuali o collegiali cui è demandata la formulazione di pareri obbligatori e ladozione dei conseguenti provvedimenti.
11. Ai sensi dell'art.56 del D.Lgs.29/1/93 come novellato dall'art.25 del D.Lgs.80/1998, il personale docente utilizzato, a domanda o d'ufficio, in altro tipo di cattedra o posto, ha diritto all'eventuale trattamento economico superiore, rispetto a quello di titolarità, previsto per detto tipo di cattedra o posto. La maggiore retribuzione è corrisposta per il periodo di utilizzazione, in misura corrispondente a quella cui l'interessato avrebbe avuto titolo se avesse ottenuto il passaggio alla cattedra o posto di utilizzazione.
In caso di utilizzazione parziale, la corresponsione avrà luogo in rapporto proporzionale con l'orario settimanale d'obbligo.
ART. 16 - PROGRESSIONE PROFESSIONALE
Al personale scolastico viene attribuito un trattamento economico differenziato per
posizioni stipendiali.
Il passaggio tra una posizione stipendiale e laltra potrà essere acquisito al
termine dei periodi previsti dallallegata tabella E, sulla base dellaccertato
utile assolvimento di tutti gli obblighi inerenti alla funzione.
Il servizio si intende reso utilmente qualora il dipendente, nel periodo di maturazione
della posizione stipendiale, non sia incorso in sanzioni disciplinari definitive
implicanti la sospensione dal servizio; in caso contrario trova applicazione larticolo
27, comma 3, lettere a) e b) del CCNL sottoscritto il 4/8/95.
ART. 17 - SNELLIMENTO BUROCRATICO
1. In sede di contrattazione integrativa nazionale saranno determinati i criteri per
l'attivazione di progetti nazionali volti:
- al monitoraggio ed al recupero degli arretrati relativi ai provvedimenti di stato
giuridico ed economico;
- alla istituzione di un libretto personale informatizzato aggiornabile, contenente tutti
i dati concernenti la carriera, i titoli professionali ed il trattamento economico
dell'interessato anche ai fini pensionistici.
ART. 18 - PARI OPPORTUNITÀ
1. Al fine di consentire una reale parità uomini-donne, è istituito, presso il
Ministero della Pubblica Istruzione, il Comitato pari opportunità con il compito di
proporre misure adatte a creare effettive condizioni di pari opportunità, secondo i
principi definiti dalla legge 10 aprile 1991, n. 125, con particolare riferimento all'art.
1.
Il Comitato è costituito da una persona designata da ciascuna delle organizzazioni
sindacali di comparto firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di rappresentanti
dell'amministrazione. Il presidente del Comitato è nominato dal Ministro della P.I. e
designa un vicepresidente. Per ogni componente effettivo è previsto un componente
supplente.
2. Il Comitato svolge i seguenti compiti:
a) raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenza, che l'amministrazione è
tenuta a fornire;
b) formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della contrattazione
integrativa;
c) promozione di iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l'affermazione
sul lavoro della pari dignità delle persone nonchè a realizzare azioni positive, ai
sensi della legge n. 125/1991.
3. Nell'ambito dei vari livelli di relazioni sindacali devono essere sentite le
proposte formulate dal Comitato pari opportunità, per ciascuna delle materie
sottoindicate, al fine di prevedere misure che favoriscano effettive pari opportunità
nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale delle lavoratrici:
- percorsi di formazione mirata del personale sulla cultura delle pari opportunità in
campo formativo, con particolare riferimento ai progetti per lorientamento
scolastico, alla riformulazione dei contenuti dinsegnamento, al superamento degli
stereotipi nei libri di testo, alle politiche di riforma;
- azioni positive, con particolare riferimento alle condizioni di accesso ai corsi di
formazione e aggiornamento e all'attribuzione d'incarichi o funzioni più qualificate;
- iniziative volte a prevenire o reprimere molestie sessuali nonché pratiche
discriminatorie in generale;
- flessibilità degli orari di lavoro;
- fruizione del part-time;
- processi di mobilità.
4. Lamministrazione assicura l'operatività del Comitato e garantisce tutti gli strumenti idonei e le risorse necessarie al suo funzionamento in applicazione dellart. 17 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n°387. In particolare, valorizza e pubblicizza con ogni mezzo, nell'ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dallo stesso. Il Comitato è tenuto a svolgere una relazione annuale sulle condizioni delle lavoratrici della scuola, di cui deve essere data la massima pubblicizzazione.
5. Il Comitato per le pari opportunità rimane in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione del nuovo. I componenti del Comitato possono essere rinnovati nell'incarico per un solo mandato.
6. A livello di Amministrazione scolastica provinciale, su richiesta delle organizzazioni sindacali abilitate alla contrattazione integrativa, possono essere costituiti appositi comitati entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente contratto, con composizione e compiti analoghi a quello nazionale dei quali deve essere assicurato il funzionamento da parte dei Provveditori agli Studi. Il Presidente è nominato dal Provveditore agli studi.