CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE
COMPARTO SCUOLA
1998-2001
Capo IV- Norme di area
Sezione I Capi di istituto
ART. 19 - COMPITI DEL CAPO DI ISTITUTO
1. Il capo di istituto partecipa e concorre al processo di realizzazione dell'autonomia
scolastica che andrà a regime l'1-9-2000.
In sede di attualizzazione delle norme contrattuali saranno unificate e comprese in una
distinta disciplina di area tutte le norme relative ai Capi d'Istituto. Questa specifica
sequenza contrattuale sarà realizzata entro il 30-3-2000.
Nella attuale fase transitoria, i capi di istituto eserciteranno le proprie funzioni nella
prospettiva dellingresso delle istituzioni scolastiche nel regime di autonomia
previsto dalla normativa vigente valorizzando le competenze acquisite nei corsi
obbligatori di cui al D.Lgs. 59/1998.
In previsione dell'entrata a regime dell'autonomia scolastica di cui all'art. 21 della
legge 59/97 sarà avviata entro il 30-3-2000 un'apposita sessione negoziale concernente la
piena attuazione della dirigenza scolastica.
2. Il capo di istituto assicura la gestione unitaria dellistituzione scolastica e la finalizza allobiettivo della qualità dei processi formativi, predisponendo gli strumenti attuativi del piano dellofferta formativa.
3. Il capo distituto, in relazione all'assetto organizzativo conseguente al piano dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica organizza la propria presenza in servizio e il proprio tempo di lavoro secondo i criteri della flessibilità, in rapporto alle esigenze connesse allesercizio delle funzioni di competenza. Il capo distituto assicura comunque una presenza ordinaria di 36 ore settimanali, anche su base plurisettimanale.
4. Il capo distituto può avvalersi, nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali, della collaborazione di docenti da lui individuati sulla base della normativa vigente. La scelta è effettuata, ferma restando la natura fiduciaria dellincarico correlata alla responsabilità sugli esiti dellincarico stesso, secondo criteri di efficienza ed efficacia nel servizio scolastico.
5.In relazione agli specifici aspetti di carattere generale e organizzativo inerenti al piano attuativo dellofferta formativa, il capo distituto, prima dell'inizio dell'anno scolastico consulta il responsabile amministrativo e, previa convocazione di una apposita riunione, informa il personale ATA.
6.In riferimento al comma 2 dell' art. 33 del CCNL 4/8/95 le modalità le procedure e i compensi relativi al conferimento degli incarichi sono oggetto di contrattazione integrativa nazionale. Gli stessi incarichi conferiti saranno oggetto di informazione preventiva alle OO.SS. firmatarie del CCNL da parte dei livelli di Amministrazione che li conferiscono.
ART. 20 - LA VALUTAZIONE DEL CAPO DI ISTITUTO
1. Lattività del capo distituto è oggetto di valutazione periodica. In attesa della piena attuazione di quanto previsto dallart. 25 bis, comma 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come integrato dal decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, la valutazione sarà formulata da un nucleo di valutazione da istituire entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente contratto e da rendere funzionale entro il 1/9/1999. Tale nucleo sarà istituito in via sperimentale presso l'Amministrazione scolastica regionale con le modalità indicate nel citato art. 25 bis comma 1. In sede di contrattazione integrativa saranno definite le modalità, i contenuti e le procedure di garanzia in caso di esito negativo della valutazione.
2. In relazione all'attuazione di quanto previsto dal comma 1, sono aboliti, nei confronti dei capi di istituto, i rapporti informativi e i giudizi complessivi annuali previsti dalla normativa vigente.
ART. 21 - LINDENNITÀ DI DIREZIONE
1. Ai capi di istituto, ivi compresi gli incaricati, spetta una indennità accessoria mensile. Il relativo importo sarà determinato in sede di contrattazione integrativa nazionale, che potrà definire maggiorazioni in relazione alla tipologia e alla dimensione degli istituti.
2. Lindennità compete anche ai vicedirettori ed alle vicedirettrici degli
istituti di educazione, nonché ai direttori dei Conservatori di musica e delle Accademie
e al personale incaricato della direzione. Nel caso in cui il capo di istituto si trovi in
posizione di stato implicante il mancato esercizio della funzione direttiva, lindennità
di direzione per lo stesso periodo è corrisposta anche al dipendente che lo abbia
sostituito, ai sensi della normativa vigente.
Per le istituzioni scolastiche affidate in reggenza lindennità di direzione è
corrisposta nella misura del 50% sia al capo distituto sia al docente vicario della
stessa istituzione scolastica.
3. La contrattazione integrativa nazionale determinerà criteri, consistenza numerica del personale destinatario e decorrenza per lattribuzione di una indennità aggiuntiva di direzione ai capi distituto che abbiano superato le verifiche di cui al precedente articolo 20.
ART. 22 - LA MOBILITÀ DEI CAPI DI ISTITUTO
Al fine di agevolare la mobilità dei capi distituto sono definite
le seguenti modalità:
a) la mobilità dei capi distituto, rispettivamente titolari nelle scuole
elementari, medie, negli istituti comprensivi nonché nella scuola secondaria di secondo
grado, è territoriale; in sede di contrattazione integrativa nazionale possono essere
previste precedenze per il personale appartenente alle specifiche tipologie dell'istituto;
b) in relazione al nuovo profilo professionale dei capi distituto, conseguente anche
ai percorsi di formazione e all'attuazione del dimensionamento della rete scolastica, la
mobilità professionale dei dirigenti scolastici titolari della scuola elementare e
secondaria di primo grado verso la scuola secondaria superiore e viceversa, si effettua
sulla base di requisiti minimi da definire in sede di contrattazione integrativa
nazionale.
In tale sede vanno confermate le disposizioni relative alla mobilità d'ufficio assunte
nel CCDN del 20/1/1999.
Sezione II - Personale docente
ART. 23 - AREA E FUNZIONE DOCENTE
1. I commi 4, 5 e 6 dellarticolo 38 del CCNL sottoscritto il 4/8/1995 sono così
sostituiti:
"4. La funzione docente si fonda sullautonomia culturale e professionale dei
docenti; essa si esplica nelle attività individuali e collegiali e nella partecipazione
alle attività di aggiornamento e formazione in servizio"
"5. In attuazione dellautonomia scolastica i docenti, nelle attività
collegiali, elaborano, attuano e verificano, per gli aspetti pedagogico didattici,
il piano dellofferta formativa, adattandone larticolazione alle differenziate
esigenze degli alunni e tenendo conto del contesto socio - economico di riferimento.
"6. Il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari,
pedagogiche, metodologico - didattiche, organizzativo- relazionali e di ricerca, tra loro
correlate ed interagenti, che si sviluppano col maturare dell'esperienza didattica,
l'attività di studio e di sistematizzazione della pratica didattica. I contenuti della
prestazione professionale del personale docente si definiscono nel quadro degli obiettivi
generali perseguiti dal sistema nazionale di istruzione e nel rispetto degli indirizzi
delineati nel piano dellofferta formativa della scuola.
2. I commi 7 e 8 dello stesso articolo 38 del CCNL 4.8.1995 sono soppressi.
ART. 24 - MODALITA ORGANIZZATIVE PER LESERCIZIO DELLA FUNZIONE DOCENTE
1. Le istituzioni scolastiche adottano ogni modalità organizzativa che sia espressione di autonomia progettuale e sia coerente con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di studio, curando la promozione e il sostegno dei processi innovativi e il miglioramento dellofferta formativa.
2. Nel rispetto della libertà dinsegnamento, i competenti organi delle istituzioni scolastiche regolano lo svolgimento delle attività didattiche nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine possono adottare le forme di flessibilità previste dal Regolamento sulla autonomia didattica ed organizzativa delle istituzioni scolastiche di cui allarticolo 21 della legge n. 59 del 15 marzo 1997 e, in particolare, dellarticolo 4 dello stesso Regolamento -, tenendo conto della disciplina contrattuale.
3. Nella fase attuale, prima della concreta attuazione dellautonomia, a partire dall1/9/2000, e dellentrata in vigore del regolamento previsto dallo stesso articolo 21, resta ferma la disciplina del CCNL del 4 agosto 1995, ivi comprese le norme di interpretazione autentica ad esso riferite. Dal 1/9/2000 e comunque ad autonomia attuata, gli obblighi di lavoro del personale docente sono correlati e funzionali alle esigenze come indicato al comma 2. Al riguardo entro il 30-6-2000 le parti adegueranno le norme del presente articolo in relazione alla piena attuazione dell'autonomia scolastica e ad eventuali ulteriori modifiche legislative intervenute. Le istituzioni scolastiche che nellanno scolastico 1998/1999 e nellanno scolastico 1999/2000 abbiano in corso sperimentazioni dellautonomia adotteranno la disciplina degli obblighi di lavoro funzionali al progetto avviato secondo quanto indicato al comma 2.
4. Gli obblighi di lavoro del personale docente sono funzionali all'orario di servizio
stabilito dal piano di attività e sono finalizzati allo svolgimento delle attività di
insegnamento e di tutte le ulteriori attività di programmazione, progettazione, ricerca,
valutazione e documentazione necessarie all'efficace svolgimento dei processi formativi. A
tal fine gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di
insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento.
Prima dellinizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle
eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i
conseguenti impegni del personale docente che può prevedere attività aggiuntive. Il
piano è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dellazione
educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dellanno scolastico,
per far fronte a nuove esigenze.
5. Il comma 1 dellarticolo 42 del CCNL sottoscritto il 4 agosto 1995 è così
sostituito:
"Lattività funzionale allinsegnamento è costituita da ogni impegno
inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende
tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione,
ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione
dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e lattuazione
delle delibere adottate dai predetti organi."
ART. 25 - ATTIVITA AGGIUNTIVE
1. Le attività aggiuntive consistono in attività aggiuntive di insegnamento e attività aggiuntive funzionali allinsegnamento.
2. Le attività aggiuntive, a qualunque titolo prestate, sono deliberate dal collegio dei docenti nellambito delle risorse finanziarie disponibili in coerenza con il piano dellofferta formativa.
3. Il compenso orario e le modalità di attribuzione delle attività aggiuntive, ivi comprese quelle di pratica sportiva, sono determinati in sede di contrattazione integrativa nazionale; il compenso è incrementato in misura non inferiore al 10%. Ove non sia possibile una quantificazione oraria dellimpegno, si possono prevedere compensi in misura forfettizzata.
4. Il compenso per le attività aggiuntive dinsegnamento è erogato per le ore effettivamente prestate fino ad un massimo di sei ore settimanali.
5. Tra le attività funzionali all'insegnamento sono da considerare retribuibili in quanto aggiuntive solo quelle eventualmente eccedenti il limite previsto dall'art.42, comma 3, lettera a) del CCNL 4-8-1995.
6. I compensi per le collaborazioni di cui all'art.19, comma 4 saranno disciplinati in sede di contrattazione nazionale integrativa.
ART. 26 - AMPLIAMENTO DELLOFFERTA FORMATIVA E PRESTAZIONI PROFESSIONALI
Le istituzioni scolastiche, in coerenza con gli obiettivi di ampiamento dell'offerta formativa, potranno prevedere la possibilità che i docenti svolgano attività didattiche rivolte al pubblico anche di adulti, in relazione alle esigenze formative provenienti dal territorio, con esclusione dei propri alunni per quanto riguarda le materie di insegnamento comprese nel curriculum scolastico. Le relative deliberazioni dovranno puntualmente regolamentare lo svolgimento di tali attività precisando anche il regime delle responsabilità.
ART. 27 - COLLABORAZIONI PLURIME
I docenti possono prestare la propria collaborazione ad altre scuole che, per la realizzazione di specifici progetti deliberati dai competenti organi, abbiano necessità di disporre di particolari competenze professionali non presenti nel corpo docente della istituzione scolastica. Tale collaborazione non comporta esoneri anche parziali dallinsegnamento nelle scuole di titolarità o di servizio ed è autorizzata dal competente capo distituto.
ART. 28 - FUNZIONI STRUMENTALI AL PIANO DELLOFFERTA FORMATIVA
1. Per la realizzazione delle finalità istituzionali della scuola in regime di
autonomia, la risorsa fondamentale è costituita dal patrimonio professionale dei docenti,
da valorizzare per lespletamento di specifiche funzioniobiettivo riferite alle
seguenti aree: la gestione del piano dellofferta formativa, il sostegno al lavoro
dei docenti, interventi e servizi per gli studenti, realizzazione di progetti formativi dintesa
con enti ed istituzioni esterni alla scuola.
Tali funzioni sono identificate ed attribuite dal collegio dei docenti, in coerenza con
specifici piani dellofferta formativa.
Il collegio dei docenti determina contestualmente e puntualmente, oltre alle funzioni -
obiettivo, le competenze professionali necessarie per il perseguimento di tali funzioni, i
parametri e le cadenze per la valutazione dei risultati attesi e la durata di ciascun
incarico. Lincarico è rinnovabile.
Lo stesso collegio dei docenti designa, altresì, il responsabile di ciascuna funzione,
sulla base della valutazione comparativa sia di comprovate esperienze professionali e
culturali comunque acquisite sia di specifici corsi di formazione organizzati dallAmministrazione
della P.I. o sottoposti, per quanto concerne la qualità della formazione, alla vigilanza
da parte dellAmministrazione stessa. Costituisce requisito preferenziale la
dichiarata disponibilità a permanere nella scuola per tutta la durata dellincarico.
2.Gli incarichi aventi ad oggetto le funzioni-obiettivo menzionate nel comma 1 sostituiscono precedenti incarichi di natura analoga e non possono comportare esoneri totali dallinsegnamento.
3. Le scuole invieranno tempestivamente al competente Provveditore agli studi - che le trasmetterà subito all'Osservatorio di cui all'art.5 - schede informative aggiornate in ordine alla quantità e alla tipologia degli incarichi conferiti e ciò allo scopo di effettuare il monitoraggio previsto da detto articolo, utile anche ad apportare eventuali modifiche o integrazioni ai criteri operativi adottati in sede di contrattazione integrativa.
4. La contrattazione integrativa nazionale determina, nellambito delle risorse di cui allarticolo 42, comma 4, con decorrenza 1/9/1999 le retribuzioni accessorie dovute per l'espletamento degli incarichi, i criteri generali e operativi, nonché le procedure di conferimento. In ogni caso la retribuzione non può essere inferiore al 50% della maggiorazione retributiva prevista per il personale docente dal successivo articolo 29. Il personale incaricato non può superare il numero di 50.000 unità, salva la possibilità di elevare tale numero in sede di contrattazione integrativa nazionale qualora siano acquisite ulteriori risorse espressamente destinate allistituto contrattuale.
5.Lespletamento delle funzioni di cui al presente articolo è valutabile ai fini dellaccesso agli incarichi in altre scuole e, più in generale, nellAmministrazione scolastica, nonché ai fini dellaccesso alla dirigenza scolastica.
6. Lincarico di collaboratore vicario del capo distituto è equiparato ai fini del trattamento economico agli incarichi di cui al presente articolo e rientra nei limiti numerici previsti dal precedente comma 4.
7.In sede di contrattazione integrativa nazionale saranno definiti i criteri e le procedure per la ripartizione delle risorse finalizzate alle funzioniobiettivo di cui al presente articolo che saranno assegnate in un apposito capitolo del fondo distituto. La ripartizione terrà conto della dimensione e della tipologia delle istituzioni scolastiche, destinando a ciascuna di esse risorse per non meno di tre e per non più di sei incarichi. Le istituzioni scolastiche possono nel caso in cui non attivino le funzioniobiettivo utilizzare nellanno scolastico successivo, con la stessa finalità, le risorse assegnate.
Art. 29 - TRATTAMENTO ECONOMICO CONNESSO ALLO SVILUPPO DELLA PROFESSIONE DOCENTE
1. E offerta lopportunità di riconoscimento della crescita professionale nellesercizio della funzione docente per favorire una dinamica retributiva e professionale in grado di valorizzare le professionalità acquisite con particolare riferimento allattività di insegnamento. Essa consiste nella possibilità per ciascun docente, con 10 anni di servizio di insegnamento dalla nomina in ruolo, di acquisire un trattamento economico accessorio consistente in una maggiorazione pari a £ 6.000.000 annue. Il diritto a tale maggiorazione matura a seguito del superamento di una procedura concorsuale selettiva per prove e titoli attivata ordinariamente nellambito della provincia in cui è situata la scuola di titolarità. La maggiorazione ha effetto in tutte le posizioni stipendiali successive, salvo esito negativo delle valutazioni periodiche di cui al comma 3.
2. Alla maggiorazione di cui al comma 1 potrà accedere almeno il 20% del personale di
ruolo al 31 dicembre 1999 e comunque un numero di destinatari del beneficio economico da
determinare in sede di contrattazione integrativa nazionale sulla base delle
disponibilità di cui allarticolo 42, comma 3. Subordinatamente allacquisizione
di ulteriori risorse rispetto a quelle indicate allart. 42, comma 3, la percentuale
dei percettori della maggiorazione retributiva di cui al presente articolo potrà essere
aumentata fino al 30% del personale di ruolo alla stessa data del 31 dicembre 1999. La
decorrenza della maggiorazione è fissata al 1° gennaio 2001.
Con le stesse procedure si provvederà, a cadenza biennale, alla reintegrazione delle
predette quote percentuali. A tal fine, le procedure saranno avviate, in ciascuna
provincia e per posti o per raggruppamenti di cattedra individuati per aree disciplinari
omogenee, secondo i seguenti criteri:
a) la procedura si articola nella valutazione del curricolo professionale e culturale,
debitamente certificato, e in prove riguardanti la metodologia pedagogico - didattica e le
conoscenze disciplinari, da svolgersi anche mediante verifiche in situazione;
b) i contenuti delle prove ed i criteri per la costituzione delle commissioni giudicanti
sono definiti dal Ministro della Pubblica Istruzione, sentito il Consiglio Nazionale della
P.I.;
c) la procedura può prevedere momenti formativi da realizzare eventualmente in
collaborazione con lUniversità e con limpegno dellAmministrazione ad
offrire opportunità distribuite sul territorio.
3. La contrattazione integrativa nazionale fisserà le procedure concorsuali, gli ulteriori criteri operativi della selezione di cui al presente articolo, e disciplinerà le modalità delle valutazioni periodiche necessarie per conservare il diritto alla maggiorazione anche nelle posizioni stipendiali successive.
4. Entro il 30 giugno 2001, le parti si incontreranno per esaminare, anche ai fini del successivo rinnovo contrattuale, lesperienza applicativa della presente normativa sulla base dei dati forniti dal Ministero della Pubblica Istruzione su richiesta dellARAN.
Sezione III - Personale ATA
ART 30 - AREA E FUNZIONI
1. Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale degli istituti e scuole di istruzione primaria e secondaria, degli istituti d'arte, dei licei artistici, dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti, dell'accademia nazionale di danza, dell'accademia nazionale d'arte drammatica, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, assolve alle funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche, in rapporto di collaborazione con il capo di istituto e con il personale docente.
2. Tali funzioni sono assolte sulla base dei principi dellautonomia scolastica di cui allarticolo 21 della legge 59/97 dei regolamenti attuativi e delle conseguenti nuove competenze gestionali riorganizzate, in ogni istituzione scolastica, sulla base del principio generale dellunità dei servizi amministrativi e generali e delle esigenze di gestione e organizzazione dei servizi tecnici.
3. Il personale di cui al comma 1 è collocato nella distinta area contrattuale del personale A.T.A.
ART. 31 - SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE ATA
1. I profili professionali del personale ATA sono individuati dalla tabella A.
Le modalità di accesso restano disciplinate dalle disposizioni di legge in vigore, tranne
che per i requisiti culturali che sono individuati dall'allegata tabella B.
2. Il nuovo sistema di classificazione del personale, improntato a criteri di flessibilità correlati alle innovazioni organizzative è articolato in quattro aree comprendenti ciascuna una o più categorie e profili professionali; ogni dipendente è inquadrato, in base alla ex qualifica e profilo professionale di appartenenza, nellarea e nella posizione economica ove questa è confluita, secondo la tabella C, senza incremento di spesa.
ART. 32 - COMPITI E MANSIONI DEL PERSONALE ATA
1. I compiti del personale A.T.A. sono costituiti:
a) dalle attività e mansioni espressamente previste dal profilo professionale di
appartenenza;
b) da funzioni aggiuntive che nellambito dei profili professionali comportano lassunzione
di responsabilità ulteriori, per le quali si applicano le disposizioni di cui al
successivo articolo 36.
2. I passaggi interni al sistema di classificazione possono avvenire:
A) TRA LE AREE con le seguenti procedure:
a) I passaggi del personale A.T.A. da unarea inferiore allarea
immediatamente superiore avviene mediante procedure selettive previa frequenza di apposito
corso organizzato dallamministrazione, le cui modalità verranno definite con la
contrattazione integrativa nazionale. Nella stessa sede contrattuale il passaggio da
assistente amministrativo a direttore dei servizi generali ed amministrativi sarà oggetto
di specifica disciplina in modo da tener conto del nuovo assetto organizzativo conseguente
all'attuazione dell'autonomia, secondo quanto previsto dagli artt. 30, comma 2, e 34.
b) Alle predette procedure selettive è consentita la partecipazione anche del personale
privo dei titoli di studio previsti per il profilo professionale di destinazione - fatti
salvi i titoli abilitativi previsti da norme di legge - purchè in possesso del titolo di
studio stabilito dallallegata tabella B per laccesso al profilo di
appartenenza o comunque del titolo che ha dato accesso al medesimo profilo.
B) ALLINTERNO DELLAREA con le seguenti procedure:
Il passaggio dei dipendenti da una posizione allaltra allinterno dellarea
avverrà mediante percorsi di qualificazione ed aggiornamento professionale, ovvero con il
possesso dei requisiti culturali e/o professionali richiesti per laccesso al profilo
professionale cui si chiede il passaggio.
3. I passaggi di cui alle lettere A e B sono possibili nei limiti della dotazione organica e nella aliquota di posti prevista a tal fine.
ART. 33 - ORARIO DI LAVORO
1. Lorario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali di norma suddivise in sei ore continuative antimeridiane.
2. In sede di contrattazione integrativa nazionale saranno disciplinate le modalità di
articolazione dei diversi istituti di flessibilità dellorario di lavoro, ivi
inclusa la disciplina dei ritardi, recuperi e riposi compensativi sulla base dei seguenti
criteri:
- lorario di lavoro è funzionale allorario di servizio e di apertura allutenza;
- ottimizzazione dellimpiego delle risorse umane;
- miglioramento della qualità delle prestazioni;
- ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dellutenza;
- miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed altre amministrazioni.
-programmazione su base plurisettimanale dellorario.
3. Lorario di lavoro massimo giornaliero è di nove ore. La pausa non può essere inferiore a 30 minuti.
4. In quanto autorizzate, compatibilmente con gli stanziamenti d'istituto, le prestazioni eccedenti l'orario di servizio sono retribuite con le modalità e nella misura definite in sede di contrattazione integrativa nazionale.
5. Al personale adibito a regimi dorario articolati su più turni o coinvolto in sistemi dorario comportanti significative oscillazioni degli orari individuali finalizzati allampliamento dei servizi allutenza e/o comprendenti particolari gravosità, è applicata, a decorrere dalla data di entrata in vigore del contratto integrativo, una riduzione dorario a 35 ore settimanali. La riduzione potrà realizzarsi alla condizione che, nel quadro degli obiettivi di efficienza ed efficacia dei servizi, il relativo costo sia fronteggiato con proporzionali riduzioni di lavoro straordinario oppure con stabili modifiche degli assetti organizzativi che portano allautofinanziamento.
ART. 34 - IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
1. Contestualmente con la piena attuazione dellautonomia scolastica e con la ridefinizione delle funzioni dei dirigenti scolastici, dal 1-9-2000 è definito, nel quadro dellunità di conduzione affidata al dirigente scolastico, il profilo professionale di direttore dei servizi generali ed amministrativi nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, di cui alla tabella A.
2. A tale profilo si accede con i titoli di cui alla tabella B.
In prima applicazione, vi accede il personale con contratto a tempo indeterminato del
profilo professionale di responsabile amministrativo in servizio nell'a.s.1999-2000 nelle
scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative e nei Conservatori ed
Accademie, previa regolare frequenza di apposito corso modulare di formazione con
valutazione finale. E ammesso, altresì, al corso il personale di cui allart.
21 della legge 463/1978, purchè contestualmente allammissione opti per il passaggio
nel profilo professionale di cui al presente articolo.
Per il personale in possesso di esperienza professionale almeno decennale negli istituti
secondari superiori e nelle istituzioni educative, già dotati di autonomia
amministrativo-contabile, in qualità di responsabile amministrativo, coordinatore
amministrativo o segretario ragioniere economo, possono essere previsti percorsi formativi
abbreviati ferma restando la valutazione finale.
Si applica, in proposito, la disciplina di cui allarticolo 25 ter, comma 5, del D.
Lgs. 29/1993, come integrato dal D.Lgs. 59/1998, per i lavoratori che si trovano nella
situazione indicata nello stesso articolo.
3. Contenuti, modalità operative e crediti culturali dei corsi di formazione sono definiti attraverso contrattazione integrativa nazionale. Sono del pari definiti con contrattazione integrativa nazionale i criteri e le modalità di sostituzione del direttore dei servizi generali ed amministrativi, che sarà affidata o per incarico a personale in servizio nella stessa o in altre scuole, in possesso dei necessari titoli professionali o, in subordine, per reggenza.
ART. 35 - INDENNITA DI AMMINISTRAZIONE
Nel primo biennio contrattuale ai direttori amministrativi delle Accademie e dei
Conservatori ed ai responsabili Amministrativi delle scuole ed istituti di ogni ordine e
grado è corrisposta una indennità di amministrazione, determinata in sede di
contrattazione integrativa nazionale, avuto riguardo anche della tipologia e della
dimensione dellistituzione scolastica. La predetta indennità di amministrazione
sarà corrisposta al direttore dei servizi generali ed amministrativi in luogo del
responsabile amministrativo delle scuole di ogni ordine e grado, allorchè avrà piena
attuazione lautonomia scolastica e la operatività di tale profilo professionale,
nonché al personale che, in base alla normativa vigente, sostituisce le suddette figure
professionali o ne svolge le funzioni.
Gli oneri derivanti dal presente articolo incidono sulle risorse di cui allarticolo
42, comma 4.
ART. 36 - VALORIZZAZIONE DELLA PROFESSIONALITA' DEL PERSONALE ATA
1. La complessità della scuola dell'autonomia richiede un particolare impegno e specifiche competenze professionali relativamente alla gestione amministrativa, contabile e dei servizi tecnici e ausiliari.
2. Al fine di corrispondere alle esigenze indicate al comma 1 si rende necessario
l'esercizio delle funzioni previste dallarticolo 32, comma 1 lettera b che saranno
assegnate a tempo determinato.
Possono, pertanto, prevedersi, a titolo esemplificativo:
a) per gli assistenti amministrativi, sostituzione del direttore dei servizi generali ed
amministrativi e/o del responsabile amministrativo, funzioni di coordinamento di più
addetti a settori operativi omogenei, con riguardo anche all'impiego di nuove tecnologie
di tipo informatico;
b) per gli assistenti tecnici, compiti di partecipazione agli organismi preposti
all'acquisto e collaudo di attrezzature tecniche e scientifiche, nonché di coordinamento
di più addetti operanti in aree professionali della medesima specializzazione;
c) per i cuochi, mansioni complesse di organizzazione dei servizi di cucina, con rilievo
anche esterno, e di coordinamento del "team" di operatori;
d) per i collaboratori scolastici, mansioni che richiedono particolare professionalità,
come l'assistenza agli alunni portatori di handicap, il supporto all'attività
amministrativa e didattica, la manutenzione di beni mobili e immobili, l'attività di
pronto soccorso e primo intervento in caso di necessità;
e) per i restanti profili professionali, mansioni complesse necessarie per la
riorganizzazione dei servizi nella scuola dell'autonomia.
3. Per il personale sopra indicato, al quale è richiesta specifica esperienza e competenza professionale, vanno previsti adeguati percorsi formativi. Le conseguenti attività danno titolo a compensi accessori e alla costituzione di crediti professionali valutabili ai fini della mobilità.
4. In sede di contrattazione integrativa nazionale saranno definiti criteri e modalità per la individuazione delle professionalità funzionali e del personale cui assegnare tali funzioni, per la verifica di efficienza ed efficacia dell'attività svolta, oltre che la misura della retribuzione accessoria e gli ambiti di fruizione dei crediti professionali acquisiti. Ai fini previsti dal presente comma sono destinate le risorse indicate nel successivo articolo 42, comma 4.
5. Per corrispondere adeguatamente alle esigenze indicate al comma 1, gli organici del
personale ATA di cui al presente articolo possono essere rideterminati funzionalmente dal
Ministero della Pubblica istruzione, nei modi del vigente articolo 31, comma 1, lettera c
del decreto legislativo n. 29/1993, in base a modelli organizzativi anche di carattere
innovativo, a livello di singola scuola o provinciale, purchè senza oneri aggiuntivi
della spesa complessiva. Rientrano in tali ipotesi, a titolo esemplificativo:
- la ridistribuzione del personale fra le scuole di ogni ordine e grado, nonché da e
verso i conservatori e le accademie;
- la possibilità di destinare unità di personale ATA a consorzi o reti di scuole;
- la modifica dei contingenti e|o delle tipologie di posto.
La contrattazione integrativa nazionale determinerà i criteri generali per la definizione
delle procedure di assegnazione del personale previsto dal presente comma.
Al fine di verificare gli elementi di corrispondenza tra gli attuali profili
professionali, il loro arricchimento interno ed il modello organizzativo dei servizi
amministrativi tecnici ausiliari derivante dallautonomia, le parti concordano di
individuare una specifica sequenza contrattuale da aprire entro il 30 gennaio 2000.
ART. 37 - NORME DI PRIMA APPLICAZIONE
1. I contigenti del personale ATA sono attribuiti, senza incrementi di spesa, con i medesimi criteri di cui al precedente art.36, comma 5 e alle nuove aree in base all'allegata tabella C.
2. Sono portate a compimento tutte le procedure selettive o concorsuali interne alle singole amministrazioni indette per la copertura di posti vacanti, in corso ovvero già programmate, in base alle vigenti disposizioni, alla data di entrata in vigore del presente CCNL. I vincitori sono automaticamente inquadrati nel nuovo sistema di classificazione, nella posizione ove risulta confluita quella cui si riferisce la procedura selettiva o concorsuale con effetto dalla data stabilita nel contratto individuale.
3. Il profilo di aiutante cuoco è soppresso. Il personale ATA già appartenente alla soppressa qualifica è inquadrato nel profilo di cuoco ed i relativi posti in organico sono portati in aggiunta a quelli del profilo di cuoco.
4.I posti in organico da assegnarsi ai nuovi profili di direttore dei servizi generali ed amministrativi e di assistente di biblioteca sono determinati nei modi previsti dallart. 36, comma 5 del presente contratto.
5.Allassistente di biblioteca spetta la stessa retribuzione del responsabile amministrativo.
ART.38 - COLLABORAZIONI PLURIME PER IL PERSONALE ATA
Il personale ATA, con esclusione del responsabile amministrativo, del direttore dei
servizi generali ed amministrativi e del direttore amministrativo, può prestare la
propria collaborazione ad altra scuola per realizzare specifiche attività che richiedano
particolari competenze professionali non presenti nella scuola.
Tale collaborazione non comporta esoneri anche parziali nella scuola di servizio ed è
autorizzata dal capo di istituto sentito il responsabile amministrativo o il direttore dei
servizi generali ed amministrativi o il direttore amministrativo.
Capo V - Particolari tipologie di corsi
ART. 39 - PERSONALE IMPEGNATO NELL'EDUCAZIONE DEGLI ADULTI ED IN ALTRE TIPOLOGIE DI CORSI
Sono destinatari del presente articolo i docenti che operano nei centri territoriali
permanenti, nei corsi serali della scuola secondaria superiore, nelle scuole presso gli
ospedali e gli istituti penitenziari.
Considerata la specificità professionale che contraddistingue il settore delleducazione
degli adulti, si stabilisce che:
a) deve essere assicurata la precedenza nelle operazioni di mobilità a domanda o dufficio
per analoga tipologia per chi abbia maturato esperienza nel settore o abbia frequantato
specifici percorsi di formazione in ingresso;
b) in sede di piano nazionale di aggiornamento saranno annualmente definiti le risorse e
interventi formativi mirati agli obiettivi delleducazione degli adulti;
c) nellambito dei compiti dellOsservatorio saranno definite le tipologie
formative valide ai fini dellinsegnamento nel settore;
d) secondo cadenze determinate in sede locale può essere prevista la convocazione di
conferenze di servizio che devono vedere il coinvolgimento dei docenti del settore quale
sede di proposta per la definizione del piano di formazione in servizio,nonchè di
specifiche iniziative per i docenti assegnati per la prima volta a questo settore;
e) larticolazione dellorario di rapporto con lutenza dei docenti in
servizio presso i centri territoriali permanenti è definita in base alla programmazione
annuale dellattività e allarticolazione flessibile su base annuale. Nelle
funzioni di competenza dei docenti allinterno dellorario di rapporto con lutenza
si debbono considerare le attività di accoglienza e ascolto, nonché quelle di analisi
dei bisogni dei singoli utenti. Per le attività funzionali alla prestazione dellinsegnamento
si fa riferimento a quanto stabilito dallart. 25;
f) la contrattazione integrativa nazionale sullutilizzazione del personale
disciplina le possibili utilizzazioni sia in corsi ospedalieri sia in classi ordinarie
anche al fine di individuare scuole polo che assicurino lattività educativa in un
certo numero di ospedali. Al personale è garantita la tutela sanitaria a livello di
informazione, di prevenzione e controllo sulla base di intese con lautorità
sanitaria promosse dallautorità scolastica;
g) nelle scuole carcerarie è garantita la tutela sanitaria a livello di informazione, di
prevenzione e controllo, ivi compresa la possibilità per docenti di accedere ai presidi
medici, sulla base di intese con le autorità competenti promosse dallautorità
scolastica;
h) la contrattazione integrativa nazionale riguarderà anche il personale di cui al
presente articolo, con particolare riguardo alla specificità delle tematiche relative al
settore, anche in riferimento ai processi di innovazione in corso e in considerazione dellespansione
quantitativa e qualitativa del settore. In sede di contrattazione integrativa sarà
prevista una specifica ed autonoma destinazione di risorse per il personale impegnato nel
settore;
i) quanto sopra definito si applica anche al personale operante nei corsi di
alfabetizzazione e nei corsi sperimentali per lavoratori (150 ore), fino al completo
riassorbimento nei centri territoriali permanenti.
Capo VI - Aspetti economico-retributivi generali
Art 40 - AUMENTI DELLA RETRIBUZIONE BASE ED EFFETTI DEI NUOVI STIPENDI
1. Gli stipendi tabellari derivanti dallart. 1 del CCNL stipulato in data 17.4.96 sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nelle tabelle D1 e D2, alle scadenze ivi indicate.
2. Per effetto degli incrementi indicati al comma 1, i valori dei degli stipendi annui sono rideterminati nelle misure e alle decorrenze stabilite nella tabella E
3. Le misure degli stipendi risultanti dallapplicazione del presente articolo hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sui compensi per le attività aggiuntive, sulle ore eccedenti, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sullindennità di buonuscita, sullindennità di cui allart. 62, comma 6, del CCNL del 4/8/1995, sullequo indennizzo e sull'assegno alimentare.
4. I benefici economici risultanti dallapplicazione del presente articolo sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti dal comma 1 al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale. Agli effetti dellindennità di buonuscita e di licenziamento si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
Art.41 - DISPONIBILITÀ FINANZIARIE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
1. Alla contrattazione integrativa sono destinate quote parti delle risorse finanziarie di cui allarticolo 2, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n.° 450, e dellarticolo 2, commi 8 e 9, della legge 23 dicembre 1998, n.449, nonché le risorse finanziarie individuate specificatamente per il personale del comparto scuola rinvenienti da altre fonti normative. Vanno, inoltre, aggiunte a tali risorse quelle derivanti dal passaggio dalla struttura retributiva tabellare prevista dal D.P.R n. 399/1998 a quella stabilita dal CCNL sottoscritto in data 4 agosto 1995, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 27, comma 4, e 77 del citato contratto.
2. Più particolarmente e per una maggiore specificazione, si elencano, qui di seguito,
le risorse finanziarie destinate alla contrattazione integrativa:
a. limporto di lire 198 miliardi corrispondenti al recupero dellinflazione
programmata sullaccessorio disponibile con decorrenza 31.12.1999, ed a valere sulle
disponibilità dellanno 2000, quale quota parte delle risorse destinate alla
contrattazione collettiva dallart.2, comma 9, della legge 450/97;
b. le risorse indicate dallart.2, comma 9, della legge n. 449/98 (0,8% della massa
salariale) per la quota parte da destinare al personale del comparto scuola ammontante a
lire 97 miliardi per lanno 1999 ed a lire 508 miliardi per lanno 2000;
c. gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero della pubblica
istruzione, per lanno 1999 e successivi, relativi al fondo per il miglioramento dellofferta
formativa e per le prestazioni aggiuntive di cui alle pertinenti Unità Previsionali di
Base (U.P.B. 3.1.1.2 Cap. 1051; U.P.B. 4.1.1.2 Cap. 5963; U.P.B. 5.1.1.2
Cap. 5964; U.P.B. 6.1.1.2 Cap. 5965; U.P.B. 7.1.1.2 Cap. 5966; U.P.B.
10.1.1.2 Cap. 5967; U.P.B. 11.1. 1.2 Cap 5968). Per lanno 1999 sono
utilizzabili le somme residue sui predetti capitoli di bilancio;
d. le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione,
per lanno 1999 e successivi, al capitolo 1294 (U.P.B. 2.1.3.3.) ai sensi dellarticolo
40 della legge 27 dicembre 1997, n.449. Dette somme sono quantificate in lire 185 miliardi
per lanno 1999 ed in lire 630 miliardi a decorrere dallanno 2000;
e. ulteriori economie rispetto a quelle previste dall'art.40, comma 1, della legge 27
dicembre 1997, n.449, fatte salve le quote che disposizioni di legge riservano a risparmio
del fabbisogno complessivo, nonché ogni altra risorsa finanziaria diretta a remunerare le
prestazioni lavorative del personale;
f. le somme di lire 800 miliardi, di lire 900 miliardi e di lire 1000 miliardi,
rispettivamente, per gli anni 1999, 2000 e 2001 da imputare allo stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1999 2001, nellambito dellunità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per lanno
1999, mediante parziale utilizzazione dellaccantonamento relativo al Ministero della
pubblica istruzione;
g. le risorse derivanti dal passaggio dalla struttura retributiva tabellare prevista dal
D.P.R. 399/1998 a quella vigente, in coerenza con quanto previsto dagli artt.27, comma 4,
e 77 del CCNL sottoscritto il 4 agosto del 1995, quantificate in lire 130 miliardi, in
lire 260 miliardi ed in lire 425 miliardi, rispettivamente, per gli anni 1999, 2000 e
2001, fermo restando che le risorse eventualmente non utilizzate in ciascuno degli anni
1999 e 2000 possono essere utilizzate, nel limite massimo di lire 260 miliardi, nellanno
successivo, giusta nota Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 23 dicembre 1998,
prot. n. 218904.
Art 42 - FINALIZZAZIONE DELLE RISORSE DA DESTINARE ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
1. Le risorse destinate alla contrattazione integrativa sono finalizzate a riconoscere lo specifico impegno del personale scolastico per la efficace attuazione dellautonomia e degli altri processi innovatori in atto nella scuola, che richiedono una professionalità arricchita in relazione alla maggiore complessità della nuova organizzazione del lavoro. Tuttavia, considerato che talune delle risorse di cui al precedente articolo 41, ancorchè già determinate nelle singole entità, potranno essere rese spendibili solo dopo il perfezionamento dei provvedimenti che ne presuppongono lutilizzazione, è indispensabile destinare le stesse al finanziamento degli istituti contrattuali, puntualmente definiti nei commi seguenti, al fine di dare indirizzi certi alla contrattazione integrativa.
2. Compensare lo specifico impegno di tutto il personale per la completa realizzazione del processo dellautonomia scolastica. A tale fine sarà corrisposto un compenso individuale accessorio, indifferenziato per il personale docente e, relativamente al personale ATA (ad esclusione del direttore amministrativo e del responsabile amministrativo), in base ai profili professionali, con decorrenza luglio 1999. Alla predetta finalità sono destinate, oltre alle somme di lire 100 miliardi, di lire 500 miliardi e di lire 400 miliardi, rispettivamente per gli anni 1999, 2000 e 2001, da portare in diminuzione delle disponibilità iscritte nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione di cui allarticolo 41, comma 2, lettera c), le risorse finanziarie di cui allarticolo 41, comma 2, lettera f), previa avvenuta approvazione del provvedimento legislativo che ne autorizza lutilizzazione. Queste ultime risorse, riferite allanno 1999, sono utilizzabili per la finalità di cui al presente comma per lire 700 miliardi.
3. Erogare una maggiorazione retributiva connessa allo sviluppo della professionalità docente nelle misure e con le modalità stabilite dallarticolo 29. Allattivazione di tale istituto contrattuale si provvede per lanno 2000, mediante lutilizzazione di quota parte delle risorse indicate allart. 41, comma 2, lettera g). A decorrere dallanno 2001, le predette risorse sono integrate con quelle indicate allart. 41, comma 2, lettera d), nonché di quota parte delle risorse indicate alla lettera c) del citato articolo 41, comma 2. In sede di contrattazione integrativa, al fine di dare attuazione allistituto, sarà determinato il numero dei beneficiari, entro il limite stabilito al citato articolo 29 (in relazione alla effettiva disponibilità delle risorse indicate allart. 41, comma 2, lettera d).).
4. Nellambito delle disponibilità finanziarie complessive indicate allart.
41 sono, poi, destinate, agli istituti di seguito riportati, le somme indicate per
ciascuno degli istituti medesimi:
- lire 234 miliardi, in ragione danno, a decorrere dal 1 settembre 1999, per
corrispondere compensi accessori per lespletamento di funzioni connesse allo
svolgimento di funzioni strumentali al piano dellofferta formativa di cui allart.
28;
- lire 160 miliardi, a decorrere dallanno 1999, per la copertura degli oneri
derivanti da tutte le modifiche degli istituti contrattuali preesistenti, ivi compresi
quelli relativi al personale delle scuole italiane allestero. La eventuale somma non
utilizzata per le predette finalità costituisce ulteriore dotazione del fondo per il
miglioramento dellofferta formativa;
- lire 80 miliardi, in ragione danno, a decorrere dal 1 settembre 1999, per
rivalutare lindennità di direzione ai capi distituto e le indennità di
amministrazione ai direttori amministrativi ed ai responsabili amministrativi;
- lire 100 miliardi, in ragione danno a decorrere dall1/9/1999, per
corrispondere compensi accessori per la valorizzazione professionale al personale ATA
secondo quanto previsto dallarticolo 36;
- lire 93 miliardi, in ragione danno, a decorrere dal 1 settembre 1999, per
corrispondere particolare compensi per il personale impiegato in scuole di aree a rischio
sociale;
- lire 322 miliardi, in ragione danno, a decorrere dal 1 settembre 1999, da
destinare ai compensi per il personale impegnato negli interventi didattici educativi.
5. A decorrere dallanno 1999, tutte le risorse di cui allart. 41 non utilizzate per compensare gli istituti indicati ai commi 2, 3 e 4 costituiscono la dotazione finanziaria del fondo di scuola per il miglioramento dellofferta formativa e per la retribuzione delle prestazioni aggiuntive. La contrattazione integrativa ne definirà la finalizzazione, nonché le modalità di ripartizione e di attribuzione alle singole istituzioni scolastiche, prevedendo, altresì, che le somme eventualmente non utilizzate alla fine di ciascun anno siano utilizzate per le stesse finalità nellesercizio successivo.
Art. 43 - CONTRATTUALIZZAZIONE DELLE RISORSE AGGIUNTIVE
E garantita la piena contrattualizzazione dei criteri di erogazione di qualsiasi ulteriore somma destinata dallo Stato, da enti pubblici o privati a compensare attività del personale della scuola, da realizzare in sede di contrattazione integrativa nazionale.
Capo VII - Disposizioni finali ed integrative
ART. 44 - SEQUENZE CONTRATTUALI
1. Con apposite, successive sequenze contrattuali le parti firmatarie del presente CCNL
definiranno gli istituti specifici e le modalità applicativa relativi a:
a) entro il 30 giugno 1999:
- personale delle Accademie e conservatori;
- personale delle scuole italiane allestero;
- personale delle istituzioni educative;
- personale comandato degli IRRSAE, CEDE, BDP.
- procedure di conciliazione e arbitrato;
- procedure di cui allarticolo 14.
b) entro il 31 dicembre 1999:
completamento della contrattualizzazione degli istituti del rapporto di lavoro ed
eventuale revisione delle norme contrattuali da attualizzare, ai sensi dellart. 72
del D.Lgs. n. 29 del 1993 e successive modificazioni e integrazioni. Nelle more le norme
di legge e contrattuali non espressamente abrogate rimangono in vigore.
2.Le parti firmatarie si impegnano ad adeguare le norme del presente CCNL, in relazione alla piena attuazione dellautonomia scolastica entro il 30. 6. 2000 e ad eventuali ulteriori modifiche legislative intervenute.
ART. 45 - PREVIDENZA COMPLEMENTARE
1. Le parti convengono di procedere alla costituzione di un Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori del comparto ai sensi del D.Lgs. n. 124/1993, della Legge n. 335/1995, della Legge n. 449/1997 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Al fine di garantire un numero di iscritti più ampio che consenta di minimizzare lincidenza delle spese di gestione, le parti potranno definire listituzione di un Fondo pensione unico anche con i lavoratori appartenenti ad altri comparti.
3. La misura percentuale della quota di contribuzione a carico delle amministrazioni e di quella dovuta dal lavoratore, nonché la retribuzione utile alla determinazione delle quote stesse, saranno definite dalle parti successivamente alla stipula dellAccordo quadro Governo-Confederazioni e dellemanazione dellapposito DPCM.
4. Nello stesso ambito contrattuale saranno definite anche le modalità di trasformazione della buonuscita in TFR, le voci retributive utili per gli accantonamenti del TFR, nonché la quota di TFR da destinare a previdenza complementare.
5. Destinatari del Fondo pensioni sono i lavoratori che avranno liberamente aderito al Fondo stesso secondo quanto prescritto dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
6. Ai fini del presente articolo le parti concordano di realizzare i seguenti impegni: pervenire alla sottoscrizione dellaccordo istitutivo del Fondo pensione complementare, definire lo statuto, il regolamento e la scheda di adesione; costituire il Fondo pensione; procedere alle elezioni dei rappresentanti dei soci del Fondo al raggiungimento delle adesioni che saranno previste in sede di accordo istitutivo.
7. Le parti procederanno alla calendarizzazione degli impegni suddetti, convenendo a questi fini che una prima verifica circa lo stato dellattività normativa e il contenuto di eventuali atti di indirizzo si realizzerà entro il 30 giugno 1999.
ART. 46 - INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE AVENTE DIRITTO DI MENSA GRATUITA
1. Il diritto alla fruizione del servizio di mensa gratuita riguarda il personale docente in servizio in ciascuna classe o sezione durante la refezione.
2. Nelle sezioni di scuola materna funzionanti secondo lorario giornaliero previsto dallart. 104, 1° comma del D. Lgs. n. 297/94, ha diritto linsegnante in servizio in ciascuna sezione durante la refezione. Laddove, per effetto dellorario di funzionamento adottato dalle singole scuole, nella sezione risultino contemporaneamente due insegnanti, ha diritto al servizio di mensa gratuita linsegnante assegnato al turno pomeridiano.
3. Nella scuola elementare hanno diritto gli insegnanti assegnati a classi funzionanti a tempo pieno e a classi che svolgano un orario settimanale delle attività didattiche che prevede rientri pomeridiani, i quali siano tenuti ad effettuare lassistenza educativa alla mensa nellambito dellorario di insegnamento.
4. Nella scuola media hanno diritto i docenti in servizio nelle classi a tempo prolungato, che prevedono lorganizzazione della mensa, assegnati sulla base dellorario scolastico alle attività di interscuola e i docenti incaricati dei compiti di assistenza e vigilanza sugli alunni per ciascuna classe che attui la sperimentazione ai sensi dellart. 278 del D. Lgs. n. 297/94.
5. Ulteriori, eventuali modalità attuative possono essere definite in sede di contrattazione integrativa nazionale, ferme restando le competenze del Ministero della Pubblica Istruzione per quanto concerne le modalità di erogazione dei contributi ai comuni.
ART. 47 - AREE A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO
Nelle istituzioni scolastiche con consistente presenza di alunni provenienti da
famiglie di recente immigrazione e/o nomadi, sarà realizzato:
- uno specifico piano di formazione del personale, nellambito e con le risorse
destinate alla formazione del personale della scuola;
- attraverso adeguate forme contrattuali, la presenza di mediatori linguistici da
utilizzare nelle sedi scolastiche, attraverso convenzioni con gli enti locali.
In sede di contrattazione integrativa nazionale saranno definiti la misura ed i criteri di
erogazione delle risorse per sostenere il maggior impegno del personale delle scuole
interessate.
Art 48 - NORMA DI SALVAGUARDIA
Le norme legislative, amministrative o contrattuali non esplicitamente abrogate o disapplicate dal presente CCNL, restano in vigore in quanto compatibili.
Art. 49 - ASSENZE PER FERIE, MALATTIE, PERMESSI ED ASPETTATIVE
A - Il comma 10 dell'art.19 del CCNL 4-8-1995 è così sostituito:
10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di
carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte
delle ferie nel corso dell'anno scolastico di competenza, le ferie stesse potranno essere
fruite dal personale docente entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione
dell'attività didattica. I capi di istituto possono fruire delle ferie non godute
nellanno di competenza anche nei periodi di normale attività, con esclusione del
periodo di avvio dellanno scolastico e di quelli riservati agli scrutini periodici e
finali ed agli esami.
In analoga situazione, il personale A.T.A. può fruire delle ferie non godute nellanno
successivo, non oltre il mese di aprile.
B - Il comma 1 dellart. 21 è così sostituito:
1. Al dipendente della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato sono concessi
sulla base di idonea documentazione, permessi retribuiti per i seguenti casi:
- partecipazione a concorsi od esami: giorni 8 complessivi per anno scolastico, ivi
compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio;
- lutti per la perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado e di affini di primo
grado: giorni 3 per evento.
I permessi sono concessi a domanda da presentarsi al capo distituto da parte del
personale docente ed ATA ed al provveditore agli studi, da parte dei capi dIstituto.
C - Il comma 2 dell'art.21 del CCNL 4-8-1995 è così sostituito:
2. A domanda del dipendente sono, inoltre, concessi nellanno scolastico tre giorni
di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati, anche al rientro, od
autocertificati in base alle leggi vigenti. Per gli stessi motivi sono fruibili i sei
giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all'art.19, comma 9, del
CCNL 4-8-1995 indipendentemente dalle condizioni previste in tale norma.
D - Il comma 8 dell'art.23 del CCNL 4-8-1995 è così sostituito:
8. Il trattamento economico spettante al dipendente, nel caso di assenza per malattia nel
triennio di cui al comma 1, è il seguente:
a) intera retribuzione fissa mensile, con esclusione di ogni compenso accessorio, comunque
denominato, per i primi nove mesi di assenza.
Nell'ambito di tale periodo per le malattie superiori a 15 gg lavorativi o in caso di
ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, al
dipendente compete anche l'eventuale trattamento economico accessorio a carattere fisso e
continuativo, come determinato ai sensi dellart. 61. comma 1, lett. e), f).
b) 90% della retribuzione di cui alla lett. a) per i successivi 3 mesi di assenza;
b) 50% della retribuzione di cui alla lett. a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di
conservazione del posto previsto nel comma 1.
E - Al comma 8 dell'art.23 del CCNL 4-8-1995 è aggiunto il seguente comma 8 bis:
8 bis. In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente
invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui ai commi 1
ed 8 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero, di day-hospital anche
quelli di assenza dovuti alle terapie, certificate dalla competente ASL. Pertanto per i
giorni anzidetti di assenza spetta l'intera retribuzione.
F - Il comma 10 dell'art.23 del CCNL 4-8-1995 è così sostituito:
10. Il dipendente, salvo comprovato impedimento, è tenuto a recapitare o spedire a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento il certificato medico di giustificazione
dell'assenza con indicazione della sola prognosi entro i cinque giorni successivi
all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine
scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
G - Il comma 11 dell'art.23 del CCNL 4-8-1995 è così sostituito:
11. Listituzione scolastica o l'amministrazione di appartenenza può disporre il
controllo della malattia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge attraverso la
competente Unità Sanitaria Locale. Tale disposizione può avvenire fin dal primo giorno.
Il controllo non è disposto se il dipendente è ricoverato in ospedali pubblici o
convenzionati.
H - Al comma 1 dell'art.24 del CCNL 4-8-1995 è aggiunto il seguente comma 1 bis:
1bis L'aspettativa spetta anche ai docenti di religione cattolica di cui all'art.3, comma
6 e 7, del DPR 399/1988, ed al personale di cui al comma 3 dell'art.25 del CCNL 4-8-1995
limitatamente alla durata dell'incarico.
I - Il comma 5 dell'art.25 del CCNL 4-8-1995 è così sostituito:
1. Ai fini di cui ai precedenti commi 3 e 4, la continuità del servizio si intende
realizzata nel caso in cui, nellanno scolastico immediatamente precedente, il
personale interessato abbia prestato servizio per almeno 180 giorni, anche con contratti
stipulati nelle scuole statali per diverse tipologie di lavoro.
L - Il comma 18 dellart. 25 del CCNL 4/8/95 è così sostituito:
Il personale di cui al comma 8 ha lo stesso trattamento per le assenze del personale di
cui al comma 6.
M - In sede di contrattazione integrativa nazionale, le parti si riservano di verificare il costo delle modificazioni normative di cui al presente articolo, tenendo conto delle risorse stanziate a tale proposito. Ciò al fine di valutare lintroduzione di ulteriori miglioramenti agli istituti contrattuali di cui al presente articolo.
ART.50 - PERSONALE IN PARTICOLARI POSIZIONI DI STATO
Il periodo trascorso dal personale della scuola in posizione di comando, distacco, esonero, aspettativa sindacale, utilizzazione e collocamento fuori ruolo con retribuzione a carico dell'Amministrazione della P.I., è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola, anche ai fini dell'accesso al trattamento economico previsto dagli articoli 16, 21, 29, 35 e 42, comma 2.
In sede di contrattazione integrativa nazionale saranno definiti criteri, modalità e misure dei compensi accessori da destinare al personale di cui al presente articolo.
Restano ferme le disposizioni in vigore che prevedono la validità del periodo trascorso dal personale scolastico in altre situazioni di stato che comportano assenza dalla scuola.