CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE
COMPARTO SCUOLA
1998-2001
Tabella A - Profili professionali
1.I profili professionali del personale ATA sono individuati dalla presente tabella secondo quanto previsto dall'art.32.
Le modalità di accesso restano disciplinate dalle disposizioni di legge in vigore, tranne che per i requisiti culturali che sono individuati dalla tabella B.
D/1: Profilo: Direttore amministrativo (per i Conservatori e le Accademie)
E responsabile dellosservanza delle leggi e regolamenti. Nellambito
delle direttive ricevute dal Direttore e dal Consiglio di Amministrazione sovrintende, con
autonomia operativa, ai servizi generali e amministrativo-contabili e ne cura
l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e
verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi
impartiti, dal personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze.
Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna. E'
funzionario delegato.
Provvede all'esecuzione delle delibere del Consiglio d'Amministrazione, di cui è
segretario, e firma, congiuntamente al Presidente del Consiglio d'Amministrazione, tutti i
documenti contabili concernenti la gestione autonoma dell'istituzione; è segretario del
Consiglio di Amministrazione e in tale ambito può formulare pareri.
Firma tutti gli atti di sua competenza.
Può svolgere attività di studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti
specifica specializzazione professionale, con autonoma determinazione dei processi
formativi ed attuativi. Può svolgere incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e
formazione nei confronti del personale. Possono essergli affidati incarichi ispettivi
nell'ambito degli Istituti di istruzione artistica.
D/2: Profilo: Direttore dei servizi generali ed amministrativi
Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna.
Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili e ne
cura l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e
verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi
impartiti, dal personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze. Ha autonomia operativa e
responsabilità diretta nella definizione e nell'esecuzione degli atti a carattere
amministrativo-contabile, di ragioneria e di economato, che assumono nei casi previsti
rilevanza anche esterna.
Firma tutti gli atti di sua competenza.
Lespletamento delle funzioni sarà volto ad assicurare lunitarietà della
gestione dei servizi amministrativi e generali della scuola in coerenza e strumentalmente
rispetto alle finalità ed obiettivi dellistituzione scolastica, in particolare del
piano dellofferta formativa.
Può svolgere attività di studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti
specifica specializzazione professionale, con autonoma determinazione dei processi
formativi ed attuativi. Può svolgere incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e
formazione nei confronti del personale. Possono essergli affidati incarichi ispettivi
nell'ambito delle istituzioni scolastiche.
C/1: Profilo: Responsabile amministrativo
Svolge attività lavorativa complessa, che richiede conoscenza della normativa vigente
nonchè delle procedure amministrativo contabili. Organizza i servizi amministrativi
dell'unità scolastica o educativa ed è responsabile del funzionamento degli stessi. Ha
autonomia operativa e responsabilità diretta nella definizione e nell'esecuzione degli
atti a carattere amministrativo contabile di ragioneria e di economato, che assumono nei
casi previsti rilevanza anche esterna. Sovrintende, nell'ambito delle direttive di massima
impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi e ai servizi generali
dell'istituzione scolastica ed educativa e coordina il relativo personale. Provvede
direttamente al rilascio di certificazioni, nonchè di estratti e copie di documenti, che
non comportino valutazioni discrezionali. Provvede, nel rispetto delle competenze degli
organi di gestione dell'istituzione scolastica ed educativa, all'esecuzione delle delibere
degli organi collegiali aventi carattere esclusivamente contabile e di quelle sottoposte a
procedimento vincolato. Esprime pareri sugli atti riguardanti la gestione amministrativa e
contabile del personale, elabora progetti e proposte inerenti il miglioramento
organizzativo e la funzionalità dei servizi di competenza, anche in relazione all'uso di
procedure informatiche. Cura l'attività istruttoria diretta alla stipulazione di accordi,
contratti e convenzioni con soggetti esterni. Nelle Accademie e nei Conservatori svolge
attività di collaborazione diretta con il direttore amministrativo, per le funzioni di
coordinamento dei servizi amministrativi e generali; è consegnatario dei beni mobili;
sostituisce il direttore amministrativo, con esclusione dell'esercizio delle competenze di
funzionario delegato. Può svolgere attività di formazione e aggiornamento ed attività
tutorie nei confronti di personale neo assunto.
(detto profilo rimane in vigore sino al 31-8-2000 nelle istituzioni scolastiche di ogni
ordine e grado, con eccezione di Accademie e Conservatori) .
C/2 Profilo: Assistente di Biblioteca nelle Accademie e nei Conservatori di musica
E addetto ai servizi di biblioteca, allinventariazione, alla classificazione
ed allo studio dei fondi (raccolta di materiali e di documentazioni) esistenti, cura la
conservazione del materiale affidato. E responsabile dellintegrità del
materiale bibliotecario affidatogli.
B/1: Profilo: Assistente amministrativo
Esegue attività lavorativa richiedente specifica preparazione professionale e capacità
di esecuzione delle procedure anche con l'utilizzazione di strumenti di tipo informatico.
Ha autonomia operativa con margini valutativi nella predisposizione, istruzione e
redazione degli atti amministrativo-contabili della istituzione scolastica ed educativa,
nell'ambito delle direttive e delle istruzioni ricevute. Svolge attività di diretta e
immediata collaborazione con il responsabile amministrativo coadiuvandolo nelle attività
e sostituendolo nei casi di assenza. Ha competenza diretta della tenuta dell'archivio e
del protocollo. Ha rapporti con l'utenza ed assolve i servizi esterni connessi con il
proprio lavoro.
Nelle istituzioni scolastiche ed educative dotate di magazzino è addetto, con
responsabilità diretta, alla custodia, alla verifica, alla registrazione delle entrate e
delle uscite del materiale e delle derrate in giacenza.
In relazione alla introduzione di nuove tecnologie, anche di tipo informatico, partecipa
alle iniziative specifiche di formazione e aggiornamento.
Può essere addetto ai servizi di biblioteca e al controllo delle relative giacenze,
nonchè dello stato di conservazione del materiale librario. Può svolgere: attività di
coordinamento di più addetti inseriti in settori o aree omogenee; attività di supporto
amministrativo alla progettazione e realizzazione di iniziative didattiche, decise dagli
organi collegiali.
B/2 Profilo: Assistente tecnico
Esegue attività lavorativa, richiedente specifica preparazione professionale, conoscenza
di strumenti e tecnologie anche complessi, con capacità di utilizzazione degli stessi,
nonchè di esecuzione di procedure tecniche e informatiche. Svolge attività di supporto
tecnico alla funzione docente relativamente delle attività didattiche ed alle connesse
relazioni con gli studenti. Ha autonomia e responsabilità nello svolgimento del lavoro
con margini valutativi, nell'ambito delle direttive e delle istruzioni ricevute. E'
addetto alla conduzione tecnica dei laboratori, officine o reparti di lavorazione
garantendone l'efficienza e la funzionalità in relazione al progetto annuale di
utilizzazione didattica, oppure alla conduzione e alla manutenzione ordinaria degli
autoveicoli utilizzati dall'istituzione scolastica per lo svolgimento di attività
connesse alle finalità formative. In questi ambiti provvede:
- alla preparazione del materiale e degli strumenti per le esperienze didattiche e per le
esercitazioni pratiche nei laboratori, officine e reparti di lavorazione o nelle aziende
agrarie cui è assegnato, garantendo, l'assistenza tecnica durante lo svolgimento delle
stesse;
- al riordino e alla conservazione del materiale e delle attrezzature tecniche, garantendo
la verifica e l'approvvigionamento periodico del materiale utile alle esercitazioni
didattiche, in rapporto con il magazzino. Svolge attività di diretta e immediata
collaborazione con l'Ufficio tecnico o analoghi organismi anche in relazione agli acquisti
di attrezzature tecnico-scientifiche e al loro collaudo. In relazione all'introduzione di
nuove tecnologie, nuove strumentazioni didattiche e progetti sperimentali partecipa alle
iniziative specifiche di formazione e aggiornamento. Può svolgere attività di
coordinamento di più addetti operanti in settori, indirizzi, specializzazioni ed aree
omogenee.
B/3: Profilo: Cuoco
Esegue attività lavorativa richiedente specifica formazione professionale, conoscenza di
strumenti e procedure anche complesse, con autonomia, margini di valutazione e capacità
di utilizzazione degli stessi nonchè di esecuzione di procedure tecniche. Esegue,
nell'ambito delle istruzioni ricevute, procedimenti manuali e tecniche specifiche a tutte
le operazioni preliminari connesse e conseguenti alla preparazione, al confezionamento dei
pasti, alla conservazione delle vivande della istituzione scolastica a cui è addetto,
impiegando macchinari, strumentazioni e utensileria specifica di cui cura l'ordinaria
manutenzione. In particolare provvede:
- alla preparazione dei pasti quotidiani e delle quantità individuali sulla base delle
tabelle dietetiche;
- alla conservazione dei generi alimentari, osservando le norme igieniche del trattamento
alimenti;
- allo svolgimento di altri servizi, anche esterni, connessi al funzionamento della
cucina.
Provvede, inoltre:
- al trasporto ed alla predisposizione degli alimenti necessari per la preparazione dei
pasti;
-alla conservazione, pulizia ed utilizzazione delle stoviglie e delle attrezzature,
utilizzando apparecchi anche automatici;
- all'ordinaria manutenzione ed alla pulizia degli utensili;
- alle attività materiali, anche esterne, connesse ai servizi di cucina e mensa.
Può svolgere attività di coordinamento di più addetti nell'ambito dei servizi di
cucina.
B/4: Profilo: Infermiere
Nell'ambito di quanto previsto dal D.P.R. 14 marzo 1974, n. 225 e successive
modificazioni, dalla normativa vigente in materia sanitaria e dall'ordinamento
dell'attività paramedica, svolge, in relazione alla specificità delle istituzioni
convittuali del sistema scolastico pubblico, attività di carattere professionale di tipo
specialistico. E' addetto alla organizzazione ed al funzionamento dell'infermeria
garantendone l'efficienza e la funzionalità. In particolare:
- provvede con responsabilità diretta alla conservazione del materiale di pronto soccorso
e dei medicinali di uso comune;
- pratica le terapie prescritte e adotta le misure di prevenzione eventualmente
necessarie;
A/1: Profilo: Collaboratore scolastico tecnico
Esegue nell'ambito di specifiche istruzioni, attività e procedure operative a carattere
tecnico che richiedono preparazione professionale non specialistica, con autonomia di
esecuzione e margini valutativi nella applicazione delle procedure stabilite.
Articolazioni del profilo:
a) - guardarobiere:
esegue procedimenti manuali e tecniche specifiche inerenti la custodia, la conservazione e
la cura del corredo degli alunni e del convitto.
Provvede inoltre:
- alla organizzazione e alla conduzione del guardaroba;
- alla custodia, al lavaggio meccanizzato, alla stiratura, alla conservazione e al
mantenimento in efficienza del materiale;
- alla rilevazione periodica delle giacenze e alla registrazione dell'entrata e
dell'uscita del materiale che gli è affidato;
- allo svolgimento di altri servizi, eccezionalmente anche esterni connessi al
funzionamento del guardaroba.
Può svolgere attività di coordinamento di più addetti nell'ambito dei servizi di
guardaroba.
b) - addetto alle aziende agrarie:
esegue attività di supporto alle professionalità specifiche dell'azienda agraria,
compiendo nel settore agrario, forestale e zootecnico, operazioni semplici caratterizzate
da procedure ben definite.
In particolare, è addetto:
- alla preparazione materiale del terreno, alla semina e trapianto delle colture, alla
raccolta dei prodotti;
- al supporto materiale connesso e conseguente alle analisi di laboratorio e alla
movimentazione di apparecchiature, macchine e strumenti in dotazione;
- alla protezione, ricovero, conservazione e magazzinaggio di attrezzature, materiale e
prodotti, secondo le modalità prescritte;
- al carico e scarico, trasporto dei materiali in dotazione e dei prodotti dell'azienda,
anche con l'uso di mezzi elettromeccanici, alla sistemazione e pulizia del posto di lavoro
e dell'area di impiego, ovvero del laboratorio, serra, stalla o altra struttura
tecnico-scientifica;
- alla conduzione di macchinari agricoli, purchè provvisto di apposita patente, se
necessaria;
- ad ogni altra attività di carattere materiale inerente alla conduzione dell'azienda.
A/2: Profilo: Collaboratore scolastico
Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta
esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che
richiedono preparazione professionale non specialistica. E' addetto ai servizi generali
della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni e del
pubblico; di pulizia e di carattere materiale inerenti l'uso dei locali, degli spazi
scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, di custodia e sorveglianza generica
sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti.
In particolare svolge le seguenti mansioni:
- sorveglianza degli alunni nelle aule, nei laboratori, nelle officine e negli spazi
comuni, in occasione di momentanea assenza degli insegnanti;
- concorso in accompagnamento degli alunni in occasione del loro trasferimento dai locali
della scuola ad altre sedi anche non scolastiche ivi comprese le visite guidate e i viaggi
di istruzione;
- sorveglianza, anche notturna, con servizio di portineria, degli ingressi delle
istituzioni scolastiche ed educative con apertura e chiusura degli stessi, per lo
svolgimento delle attività scolastiche e delle altre connesse al funzionamento della
scuola, limitatamente ai periodi di presenza di alunni, semiconvittori e convittori;
- svolgimento delle mansioni di custode con concessione gratuita di idonei locali
abitativi;
- pulizia dei locali scolastici, degli spazi scoperti, degli arredi e relative pertinenze,
anche con l'ausilio di mezzi meccanici;
- riassetto e pulizia delle camerate dei convittori:
- compiti di carattere materiale inerenti al servizio, compreso lo spostamento delle
suppellettili, nonchè, nelle istituzioni convittuali, il trasporto dei generi alimentari
e lo svolgimento di tutte le attività connesse con i servizi di mensa e cucina;
- lavaggio delle stoviglie nelle istituzioni scolastiche in cui le esercitazioni
comportino l'uso della cucina e della sala bar;
- servizi esterni inerenti la qualifica;
- ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree
esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse.
In relazione alle esigenze emergenti nel sistema formativo, con riguardo anche
all'integrazione di alunni portatori di handicap e alla prevenzione della dispersione
scolastica, partecipa a specifiche iniziative di formazione e aggiornamento.
Può, infine, svolgere:
- attività inerenti alla piccola manutenzione dei beni mobili e immobili, giardinaggio e
simili;
- attività di supporto all'attività amministrativa e alla attività didattica nonchè ai
servizi di mensa;
- assistenza agli alunni portatori di handicap all'interno delle strutture scolastiche,
nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale;
- compiti di centralinista telefonico, di conduttore di impianti di riscaldamento purchè
provvisto di apposita patente, di manovratore di montacarichi e ascensori.
Tabella B - Requisiti culturali per l'accesso ai profili professionali del personale ATA.
Direttore amministrativo nelle Accademie e nei Conservatori di musica:
- diploma di laurea in giurisprudenza; in scienze politiche sociali e amministrative; in
economia e commercio o in scienze coloniali e marittime, titoli equipollenti.
Direttore dei servizi generali ed amministrativi:
- diploma di laurea in giurisprudenza; in scienze politiche sociali e amministrative; in
economia e commercio o titoli equipollenti.
Responsabile amministrativo:
- a) diploma di ragioniere o perito commerciale (anche con sezione commercio con
l'estero); diploma di ragioniere, perito commerciale e programmatore; rilasciati dagli
istituti tecnici commerciali;
b) diploma di analista contabile, diploma di operatore commerciale; rilasciati dagli
istituti professionali per i servizi commerciali;
c) diploma di maturità di tecnico della gestione aziendale e diploma di maturità di
tecnico dell'impresa turistica rilasciati dagli istituti professionali per i servizi
commerciali e turistici.
I titoli elencati sono validi purche' congiunti a uno dei corrispondenti titoli di
specializzazione:
- diploma conseguito al termine di corsi statali di perfezionamento e specializzazione
(post secondario);
- corsi di formazione professionale regionali di secondo livello (riservati ai diplomati)
rilasciato al termine di corsi svolti in regime di convenzione ed attinenti alle
discipline amministrativo contabili.
- diploma universitario relativo a corsi specifici.
In caso di mancato possesso dei diplomi di cui alle lettere a) e b) e' valida la laurea
specifica (giurisprudenza; economia e commercio; economia bancaria; laurea attinente alle
scienze e tecniche amministrative o commerciali o economico-aziendali o finanziarie).
In caso di mancato possesso del diploma o attestato post-secondario, e' valida, in
aggiunta del diploma di cui alle lettere a) e b), la laurea anche in discipline non
specifiche.
Assistente di biblioteca nelle Accademie e nei Conservatori di musica:
- diploma finale di istituto di istruzione secondaria di secondo grado congiunto ad
attestato professionale in archivistica o biblioteconomia e, limitatamente ai
Conservatori, diploma di Conservatorio.
Assistente amministrativo:
- a) diploma di qualifica professionale ad indirizzo specifico (addetto alla segreteria
d'azienda; addetto alla contabilita' di aziende; operatore della gestione aziendale;
operatore dell'impresa turistica);
- b) diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica per i servizi
del campo amministrativo-contabile, rilasciato al termine di corsi regionali ai sensi
dell'art. 14 della L. n. 845 del 1978.
In caso di mancato possesso dei diplomi di cui alle lettere a) e b) e' valido un diploma
di maturita' che consenta l'accesso agli studi universitari.
Assistente tecnico:
- a) diploma di qualifica di istituto professionale a indirizzo specifico;
- b) diploma di maestro d'arte a indirizzo specifico;
- c) diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica, rilasciato al
termine di corsi regionali ai sensi dell'art. 14 della L. n. 845 del 1978.
In caso di mancato possesso dei diplomi di cui alle precedenti lettere a), b), c), e'
valido qualsiasi diploma di maturita', corrispondente alle specifiche aree professionali,
che consenta l'accesso agli studi universitari.
Cuoco:
- a) diploma di qualifica specifica rilasciato da un istituto professionale alberghiero;
- b) diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica rilasciato al
termine di corsi regionali ai sensi dell'art. 14 della L. n. 845 del 1978.
Infermiere:
- diploma di infermiere professionale.
Collaboratore scolastico:
- diploma di scuola media.
Guardarobiere:
- a) diploma di qualifica specifica rilasciato da un istituto professionale alberghiero;
- b) diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica rilasciato al
termine di corsi regionali ai sensi dell'art. 14 della L. 845 del 1978.
Addetto alle aziende agrarie:
- a) diploma di scuola media.
- b) attestato di qualifica specifica.
Per il personale ATA che, in ragione dei titoli previsti dal precedente ordinamento, sia titolare, prima dell'entrata in vigore del presente contratto, di un rapporto di lavoro a tempo determinato o sia comunque iscritto nelle graduatorie provinciali degli aspiranti a supplenze, rimangono comunque validi i titoli medesimi.
Tabella C - Corrispondenza tra aree e profili professionali del personale ATA
Nuove Aree |
Profili professionali previsti dal CCNL 4-8-1995 |
Direttore amministrativo | |
D | Direttore dei servizi generali ed amministrativi |
C | Responsabile amministrativo |
Assistente di biblioteca | |
Assistente amministrativo | |
B | Assistente tecnico |
Cuoco | |
Infermiere | |
Guardarobiere | |
A | Addetto alle aziende agrarie |
Collaboratore scolastico |
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
In conformità a quanto previsto dal Protocollo dintesa sul lavoro pubblico del 12 marzo 1997, che destina alla formazione una quota pari all1% della spesa per il personale, e dal Patto sociale per lo sviluppo e loccupazione del 22 dicembre 1998, allegato 5, le parti convengono sullopportunità di favorire un significativo incremento dei finanziamenti da destinare alla formazione, anche ai fini dellattivazione di periodi sabatici.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
Con riferimento allarticolo 29 (Trattamento economico connesso allo sviluppo della professione docente), a partire dal mese di giugno del 2000, a cadenza semestrale, il Ministero della Pubblica Istruzione fornirà una esauriente informazione sullo stato di attuazione dellistituto nel corso di un apposito incontro convocato dallARAN.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
Le parti impegnano il Ministero della Pubblica Istruzione ad assumere le opportune, urgenti iniziative volte ad estendere al personale della scuola, sulla base di apposite risorse, la normativa in materia di erogazione dei buoni pasto.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
Le parti concordano sullopportunità che il MPI ricerchi le soluzioni e la
copertura finanziaria necessarie a dare attuazione agli impegni assunti dal Governo per:
· la defiscalizzazione delle spese sostenute per l'acquisto di libri e riviste;
· la gratuità dell'ingresso ai musei ed alle pinacoteche.
DICHIARAZIONE A VERBALE
SNALS CONFSAL
Lo SNALS ribadisce tutte le censure svolte nel ricorso pendente presso la Pretura del
lavoro di Roma, avverso il nuovo sistema di rappresentanza sindacale fondato sulla
costituzione di R.S.U.
Alla sottoscrizione del presente contratto non può essere, pertanto, attribuito il valore
di accettazione, anche implicito, delle R.S.U. ovvero di rinunzia al ricorso
giurisdizionale proposto avverso il nuovo sistema di rappresentanza predetto.
Lo SNALS esprime riserva in merito alla normativa contrattuale di cui al titolo 1, capo 2
(relazioni sindacali) con particolare riferimento allarticolo 6 (relazioni a livello
di istituzione scolastica) e allarticolo 9 (composizione delle delegazioni).
Allegato ATTUAZIONE DELLA LEGGE 146/90
ART.1 - SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
1. Ai sensi della legge 12 giugno 1990, n.146, i servizi pubblici da considerare
essenziali nel comparto del personale della Scuola sono:
a)listruzione scolastica, in particolare per gli aspetti contemplati dallart.1
della legge 12 giugno 1990, n. 146, comma 2, lettera d);
b) igiene, sanità e attività assistenziali a tutela dellintegrità fisica delle
persone;
c) attività relative alla produzione e alla distribuzione di energia e beni di prima
necessità, nonché gestione e manutenzione dei relativi impianti; sicurezza e
salvaguardia degli edifici, delle strutture e degli impianti connessi con il servizio
scolastico;
d) erogazione di assegni e di indennità con funzione di sostentamento.
I servizi di cui alle lettere b), c) e d) sono considerati per gli aspetti strettamente
connessi e collegati al servizio di cui alla lettera a).
ART. 2 - PRESTAZIONI INDISPENSABILI E CONTINGENTI DI PERSONALE
1. Nellambito dei servizi pubblici essenziali di cui all art.1 dovrà
essere assicurata, con le modalità di cui ai commi successivi, leffettività del
loro contenuto essenziale e la continuità, per gli aspetti contemplati nella lett. d),
comma 2 dellart. 1 della legge 12 giugno 1990, n.146, delle seguenti prestazioni
indispensabili da assicurare in caso di sciopero, al fine di contemperare l
esercizio del diritto di sciopero con la garanzia del diritto allistruzione e degli
altri valori e diritti costituzionalmente tutelati:
a) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini e degli
esami finali nonché degli esami di idoneità;
b) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli esami finali, con
particolare riferimento agli esami conclusivi dei cicli di istruzione nei diversi ordini e
gradi del sistema scolastico (esami di licenza elementare, esami di licenza media, esami
di qualifica professionale e di licenza darte, esami di abilitazione allinsegnamento
del grado preparatorio, esami di stato);
c) vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui
non sia possibile una adeguata sostituzione del servizio;
d) vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove linterruzione del
funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse;
e) attività riguardanti la conduzione dei servizi nelle aziende agricole per quanto
attiene alla cura e allallevamento del bestiame;
f) raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi;
g) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni,
secondo modalità da definire in sede di contrattazione decentrata e comunque per il
periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole
istituzioni scolastiche;
h) servizi indispensabili nelle istituzioni educative, come indicati nelle precedenti
lettere c) e d), con particolare riferimento alla cucina ed alla mensa ed alla vigilanza
sugli allievi anche nelle ore notturne.
2. In sede di contrattazione integrativa a livello nazionale di Ministero, entro 30
giorni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, saranno individuati i criteri
generali per la determinazione dei contingenti del personale educativo ed A.T.A. necessari
ad assicurare le prestazioni indispensabili di cui al precedente comma 1.
Laccordo integrativo di cui al presente comma ha validità quadriennale; nelle more
della sua definizione restano in vigore le norme derivanti dai precedenti accordi nella
stessa materia.
3. In occasione di ogni sciopero, i capi d'istituto inviteranno in forma scritta il
personale a rendere comunicazione volontaria circa ladesione allo sciopero entro il
decimo giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero oppure entro il
quinto, qualora lo sciopero sia proclamato per più comparti.
Decorso tale termine, sulla base dei dati conoscitivi disponibili i capi d'istituto
valuteranno l'entità della riduzione del servizio scolastico e, almeno cinque giorni
prima dell'effettuazione dello sciopero, comunicheranno le modalità di funzionamento o la
sospensione del servizio alle famiglie nonché al provveditore agli studi. Dalla
comunicazione al provveditore dovrà altresì risultare se il capo d'istituto aderirà
allo sciopero per consentire al medesimo provveditore di designare l'eventuale sostituto.
L'astensione individuale dallo sciopero che eventualmente segua la comunicazione dellastensione
dal lavoro, equivale ad un'offerta tardiva di prestazione di lavoro legittimamente
rifiutabile dal capo distituto o dal provveditore agli studi.
4. I Capi distituto, in occasione di ciascuno sciopero, individuano - sulla base
anche della comunicazione volontaria del personale in questione circa i propri
comportamenti sindacali - i nominativi del personale da includere nei contingenti di cui
al precedente comma 2 , in servizio presso le medesime istituzioni scolastiche ed
educative, tenuti alle prestazioni indispensabili ed esonerati dallo sciopero stesso per
garantire la continuità delle prestazioni indispensabili di cui al precedente 1° comma.
I nominativi inclusi nei contingenti saranno comunicati ai singoli interessati cinque
giorni prima delleffettuazione dello sciopero.
Il soggetto individuato ha il diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla
ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la
conseguente sostituzione, nel caso sia possibile.
In caso di adesione allo sciopero del capo distituto, le relative funzioni aventi
carattere di essenzialità e di urgenza saranno svolte, nellordine, dal vicario, da
uno dei collaboratori o dal docente più anziano detà in servizio.
I capi distituto e gli organi dell Amministrazione scolastica, ai relativi
livelli di competenza, sono tenuti a rendere pubblici i dati relativi alladesione
allo sciopero dopo la sua effettuazione.
ART. 3 - NORME DA RISPETTARE IN CASO DI SCIOPERO
1. La comunicazione della proclamazione di qualsiasi azione di sciopero relativa al
solo comparto scuola, da parte delle strutture e rappresentanze sindacali, deve avvenire
con un preavviso non inferiore a giorni 15 e deve contenere lindicazione se lo
sciopero sia indetto per lintera giornata oppure se sia indetto per un periodo più
breve. Il preavviso non può essere inferiore a giorni 10, nel caso di azioni di sciopero
che interessino più comparti.
In caso di revoca di uno sciopero indetto in precedenza, le strutture e le rappresentanze
sindacali devono darne tempestiva comunicazione alle amministrazioni, al fine di garantire
la regolarità al servizio per il periodo temporale interessato dallo sciopero stesso.
2. La proclamazione e la revoca degli scioperi relativi alle vertenze nazionali di
comparto deve essere comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della Funzione Pubblica e al Ministero della Pubblica Istruzione - Gabinetto del Ministro;
la proclamazione e la revoca di scioperi relativi a vertenze di livello territoriale o di
singolo istituto deve essere comunicata al Provveditorato agli Studi di appartenenza.
In caso di sciopero il Ministero della Pubblica Istruzione e i Provveditorati agli Studi
sono tenuti a trasmettere agli organi di stampa ed alle reti radiotelevisive di maggiore
diffusione nellarea interessata dallo sciopero una comunicazione circa i tempi, le
modalità e leventuale revoca dellazione di sciopero. Le Amministrazioni
predette si assicurano che gli organi di informazione garantiscano allutenza una
informazione chiara, esauriente e tempestiva dello sciopero, anche relativamente alla
frequenza e alle fasce orarie di trasmissione dei messaggi.
3. Al fine di garantire i servizi essenziali e le relative prestazioni indispensabili
indicati nellarticolo 2:
a) non saranno effettuati scioperi a tempo indeterminato;
b) atteso che leffettiva garanzia del diritto allistruzione e allattività
educativa delle relative prestazioni indispensabili indicate nellarticolo 2 si
ottiene solo se non viene compromessa lefficacia dellanno scolastico, espressa
in giorni, gli scioperi, anche brevi, di cui alla successiva lettera d), non possono
superare per le attività di insegnamento e per le attività connesse con il funzionamento
della scuola nel corso di ciascun anno scolastico il limite di 40 ore individuali
(equivalenti a 8 giorni per anno scolastico) nelle scuole materne ed elementari e di 60
ore annue individuali (equivalenti a 12 giorni di anno scolastico) negli altri ordini e
gradi di istruzione;
c) ciascuna azione di sciopero, anche se trattasi di sciopero breve o di sciopero
generale, non può superare, per ciascun ordine e grado di scuola i due giorni
consecutivi; tra unazione e la successiva deve intercorrere un intervallo di tempo
non inferiore a sette giorni;
d) gli scioperi brevi - che sono alternativi rispetto agli scioperi indetti per lintera
giornata - possono essere effettuati soltanto nella prima oppure nellultima ora di
lezione o di attività educative, o di servizio per i capi di istituto e per il personale
ATA.
In caso di organizzazione delle attività su più turni, gli scioperi possono essere
effettuati soltanto nella prima o nellultima ora di ciascun turno; se le attività
si protraggono in orario pomeridiano gli scioperi saranno effettuati nella prima ora del
turno antimeridiano e nellultima del turno pomeridiano.
La proclamazione dello sciopero breve deve essere puntuale. Deve essere precisato se lo
sciopero riguarda la prima oppure lultima ora di lezione, non essendo consentita la
formula alternativa. Gli scioperi brevi sono computabili ai fini del raggiungimento dei
tetti di cui alla lettera b); a tal fine 5 ore di sciopero breve corrispondono ad una
giornata di sciopero. La durata degli scioperi brevi per le attività funzionali allinsegnamento
deve essere stabilita con riferimento allorario predeterminato in sede di
programmazione;
e) gli scioperi effettuati in concomitanza con le iscrizioni degli alunni dovranno
garantirne comunque lefficace svolgimento e non potranno comportare un differimento
oltre il terzo giorno successivo alle date previste come terminali delle operazioni
relative alle disposizioni ministeriali;
f) gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista leffettuazione
degli scrutini trimestrali o quadrimestrali non finali non devono comunque comportare un
differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a 5 giorni
rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico;
g) gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista leffettuazione
degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il
compimento dellattività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami
conclusivi dei cicli di istruzione. Negli altri casi, i predetti scioperi non devono
comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a 5 giorni
rispetto alla scadenza programmata della conclusione;
h) gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione saranno
immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di
calamità naturale;
i) le disposizioni del presente articolo in tema di preavviso minimo e di indicazione
della durata non si applicano nei casi di astensione dal lavoro in difesa dellordine
costituzionale o di protesta per gravi eventi lesivi dellincolumità e della
sicurezza dei lavoratori.
ART. 4 - PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E DI CONCILIAZIONE
1. Allo scopo di prevenire e di comporre i conflitti collettivi di lavoro nel comparto Scuola, le parti di comune intesa convengono sulla necessità che la effettuazione di azioni di sciopero ovvero lemanazione di provvedimenti riguardanti conflitti in atto di particolare rilevanza siano preceduti da un tentativo di conciliazione davanti ad appositi organismi di conciliazione. Tali organismi devono essere istituiti entro 60 giorni dallentrata in vigore del presente contratto, dintesa tra le parti stesse, presso il Ministero della Pubblica Istruzione per i conflitti a livello nazionale e presso i Provveditorati agli studi per quelli a livello locale.
2. Durante lesperimento dei tentativi di conciliazione e nei periodi di esclusione dello sciopero di cui allart. 3, le amministrazioni si astengono dalladottare iniziative pregiudizievoli nei confronti dei lavoratori direttamente coinvolti nel conflitto.