CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE
COMPARTO SCUOLA
1998-2001

 

Tabella A - Profili professionali

1.I profili professionali del personale ATA sono individuati dalla presente tabella secondo quanto previsto dall'art.32.

Le modalità di accesso restano disciplinate dalle disposizioni di legge in vigore, tranne che per i requisiti culturali che sono individuati dalla tabella B.

D/1: Profilo: Direttore amministrativo (per i Conservatori e le Accademie)
E’ responsabile dell’osservanza delle leggi e regolamenti. Nell’ambito delle direttive ricevute dal Direttore e dal Consiglio di Amministrazione sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali e amministrativo-contabili e ne cura l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, dal personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze.
Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna. E' funzionario delegato.
Provvede all'esecuzione delle delibere del Consiglio d'Amministrazione, di cui è segretario, e firma, congiuntamente al Presidente del Consiglio d'Amministrazione, tutti i documenti contabili concernenti la gestione autonoma dell'istituzione; è segretario del Consiglio di Amministrazione e in tale ambito può formulare pareri.
Firma tutti gli atti di sua competenza.
Può svolgere attività di studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti specifica specializzazione professionale, con autonoma determinazione dei processi formativi ed attuativi. Può svolgere incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e formazione nei confronti del personale. Possono essergli affidati incarichi ispettivi nell'ambito degli Istituti di istruzione artistica.

D/2: Profilo: Direttore dei servizi generali ed amministrativi
Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna. Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili e ne cura l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, dal personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze. Ha autonomia operativa e responsabilità diretta nella definizione e nell'esecuzione degli atti a carattere amministrativo-contabile, di ragioneria e di economato, che assumono nei casi previsti rilevanza anche esterna.
Firma tutti gli atti di sua competenza.
L’espletamento delle funzioni sarà volto ad assicurare l’unitarietà della gestione dei servizi amministrativi e generali della scuola in coerenza e strumentalmente rispetto alle finalità ed obiettivi dell’istituzione scolastica, in particolare del piano dell’offerta formativa.
Può svolgere attività di studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti specifica specializzazione professionale, con autonoma determinazione dei processi formativi ed attuativi. Può svolgere incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e formazione nei confronti del personale. Possono essergli affidati incarichi ispettivi nell'ambito delle istituzioni scolastiche.

C/1: Profilo: Responsabile amministrativo
Svolge attività lavorativa complessa, che richiede conoscenza della normativa vigente nonchè delle procedure amministrativo contabili. Organizza i servizi amministrativi dell'unità scolastica o educativa ed è responsabile del funzionamento degli stessi. Ha autonomia operativa e responsabilità diretta nella definizione e nell'esecuzione degli atti a carattere amministrativo contabile di ragioneria e di economato, che assumono nei casi previsti rilevanza anche esterna. Sovrintende, nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi e ai servizi generali dell'istituzione scolastica ed educativa e coordina il relativo personale. Provvede direttamente al rilascio di certificazioni, nonchè di estratti e copie di documenti, che non comportino valutazioni discrezionali. Provvede, nel rispetto delle competenze degli organi di gestione dell'istituzione scolastica ed educativa, all'esecuzione delle delibere degli organi collegiali aventi carattere esclusivamente contabile e di quelle sottoposte a procedimento vincolato. Esprime pareri sugli atti riguardanti la gestione amministrativa e contabile del personale, elabora progetti e proposte inerenti il miglioramento organizzativo e la funzionalità dei servizi di competenza, anche in relazione all'uso di procedure informatiche. Cura l'attività istruttoria diretta alla stipulazione di accordi, contratti e convenzioni con soggetti esterni. Nelle Accademie e nei Conservatori svolge attività di collaborazione diretta con il direttore amministrativo, per le funzioni di coordinamento dei servizi amministrativi e generali; è consegnatario dei beni mobili; sostituisce il direttore amministrativo, con esclusione dell'esercizio delle competenze di funzionario delegato. Può svolgere attività di formazione e aggiornamento ed attività tutorie nei confronti di personale neo assunto.
(detto profilo rimane in vigore sino al 31-8-2000 nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, con eccezione di Accademie e Conservatori) .

C/2 Profilo: Assistente di Biblioteca nelle Accademie e nei Conservatori di musica
E’ addetto ai servizi di biblioteca, all’inventariazione, alla classificazione ed allo studio dei fondi (raccolta di materiali e di documentazioni) esistenti, cura la conservazione del materiale affidato. E’ responsabile dell’integrità del materiale bibliotecario affidatogli.

B/1: Profilo: Assistente amministrativo
Esegue attività lavorativa richiedente specifica preparazione professionale e capacità di esecuzione delle procedure anche con l'utilizzazione di strumenti di tipo informatico. Ha autonomia operativa con margini valutativi nella predisposizione, istruzione e redazione degli atti amministrativo-contabili della istituzione scolastica ed educativa, nell'ambito delle direttive e delle istruzioni ricevute. Svolge attività di diretta e immediata collaborazione con il responsabile amministrativo coadiuvandolo nelle attività e sostituendolo nei casi di assenza. Ha competenza diretta della tenuta dell'archivio e del protocollo. Ha rapporti con l'utenza ed assolve i servizi esterni connessi con il proprio lavoro.
Nelle istituzioni scolastiche ed educative dotate di magazzino è addetto, con responsabilità diretta, alla custodia, alla verifica, alla registrazione delle entrate e delle uscite del materiale e delle derrate in giacenza.
In relazione alla introduzione di nuove tecnologie, anche di tipo informatico, partecipa alle iniziative specifiche di formazione e aggiornamento.
Può essere addetto ai servizi di biblioteca e al controllo delle relative giacenze, nonchè dello stato di conservazione del materiale librario. Può svolgere: attività di coordinamento di più addetti inseriti in settori o aree omogenee; attività di supporto amministrativo alla progettazione e realizzazione di iniziative didattiche, decise dagli organi collegiali.

B/2 Profilo: Assistente tecnico
Esegue attività lavorativa, richiedente specifica preparazione professionale, conoscenza di strumenti e tecnologie anche complessi, con capacità di utilizzazione degli stessi, nonchè di esecuzione di procedure tecniche e informatiche. Svolge attività di supporto tecnico alla funzione docente relativamente delle attività didattiche ed alle connesse relazioni con gli studenti. Ha autonomia e responsabilità nello svolgimento del lavoro con margini valutativi, nell'ambito delle direttive e delle istruzioni ricevute. E' addetto alla conduzione tecnica dei laboratori, officine o reparti di lavorazione garantendone l'efficienza e la funzionalità in relazione al progetto annuale di utilizzazione didattica, oppure alla conduzione e alla manutenzione ordinaria degli autoveicoli utilizzati dall'istituzione scolastica per lo svolgimento di attività connesse alle finalità formative. In questi ambiti provvede:
- alla preparazione del materiale e degli strumenti per le esperienze didattiche e per le esercitazioni pratiche nei laboratori, officine e reparti di lavorazione o nelle aziende agrarie cui è assegnato, garantendo, l'assistenza tecnica durante lo svolgimento delle stesse;
- al riordino e alla conservazione del materiale e delle attrezzature tecniche, garantendo la verifica e l'approvvigionamento periodico del materiale utile alle esercitazioni didattiche, in rapporto con il magazzino. Svolge attività di diretta e immediata collaborazione con l'Ufficio tecnico o analoghi organismi anche in relazione agli acquisti di attrezzature tecnico-scientifiche e al loro collaudo. In relazione all'introduzione di nuove tecnologie, nuove strumentazioni didattiche e progetti sperimentali partecipa alle iniziative specifiche di formazione e aggiornamento. Può svolgere attività di coordinamento di più addetti operanti in settori, indirizzi, specializzazioni ed aree omogenee.

B/3: Profilo: Cuoco
Esegue attività lavorativa richiedente specifica formazione professionale, conoscenza di strumenti e procedure anche complesse, con autonomia, margini di valutazione e capacità di utilizzazione degli stessi nonchè di esecuzione di procedure tecniche. Esegue, nell'ambito delle istruzioni ricevute, procedimenti manuali e tecniche specifiche a tutte le operazioni preliminari connesse e conseguenti alla preparazione, al confezionamento dei pasti, alla conservazione delle vivande della istituzione scolastica a cui è addetto, impiegando macchinari, strumentazioni e utensileria specifica di cui cura l'ordinaria manutenzione. In particolare provvede:
- alla preparazione dei pasti quotidiani e delle quantità individuali sulla base delle tabelle dietetiche;
- alla conservazione dei generi alimentari, osservando le norme igieniche del trattamento alimenti;
- allo svolgimento di altri servizi, anche esterni, connessi al funzionamento della cucina.
Provvede, inoltre:
- al trasporto ed alla predisposizione degli alimenti necessari per la preparazione dei pasti;
-alla conservazione, pulizia ed utilizzazione delle stoviglie e delle attrezzature, utilizzando apparecchi anche automatici;
- all'ordinaria manutenzione ed alla pulizia degli utensili;
- alle attività materiali, anche esterne, connesse ai servizi di cucina e mensa.
Può svolgere attività di coordinamento di più addetti nell'ambito dei servizi di cucina.

B/4: Profilo: Infermiere
Nell'ambito di quanto previsto dal D.P.R. 14 marzo 1974, n. 225 e successive modificazioni, dalla normativa vigente in materia sanitaria e dall'ordinamento dell'attività paramedica, svolge, in relazione alla specificità delle istituzioni convittuali del sistema scolastico pubblico, attività di carattere professionale di tipo specialistico. E' addetto alla organizzazione ed al funzionamento dell'infermeria garantendone l'efficienza e la funzionalità. In particolare:
- provvede con responsabilità diretta alla conservazione del materiale di pronto soccorso e dei medicinali di uso comune;
- pratica le terapie prescritte e adotta le misure di prevenzione eventualmente necessarie;

A/1: Profilo: Collaboratore scolastico tecnico
Esegue nell'ambito di specifiche istruzioni, attività e procedure operative a carattere tecnico che richiedono preparazione professionale non specialistica, con autonomia di esecuzione e margini valutativi nella applicazione delle procedure stabilite.
Articolazioni del profilo:
a) - guardarobiere:
esegue procedimenti manuali e tecniche specifiche inerenti la custodia, la conservazione e la cura del corredo degli alunni e del convitto.
Provvede inoltre:
- alla organizzazione e alla conduzione del guardaroba;
- alla custodia, al lavaggio meccanizzato, alla stiratura, alla conservazione e al mantenimento in efficienza del materiale;
- alla rilevazione periodica delle giacenze e alla registrazione dell'entrata e dell'uscita del materiale che gli è affidato;
- allo svolgimento di altri servizi, eccezionalmente anche esterni connessi al funzionamento del guardaroba.
Può svolgere attività di coordinamento di più addetti nell'ambito dei servizi di guardaroba.

b) - addetto alle aziende agrarie:
esegue attività di supporto alle professionalità specifiche dell'azienda agraria, compiendo nel settore agrario, forestale e zootecnico, operazioni semplici caratterizzate da procedure ben definite.
In particolare, è addetto:
- alla preparazione materiale del terreno, alla semina e trapianto delle colture, alla raccolta dei prodotti;
- al supporto materiale connesso e conseguente alle analisi di laboratorio e alla movimentazione di apparecchiature, macchine e strumenti in dotazione;
- alla protezione, ricovero, conservazione e magazzinaggio di attrezzature, materiale e prodotti, secondo le modalità prescritte;
- al carico e scarico, trasporto dei materiali in dotazione e dei prodotti dell'azienda, anche con l'uso di mezzi elettromeccanici, alla sistemazione e pulizia del posto di lavoro e dell'area di impiego, ovvero del laboratorio, serra, stalla o altra struttura tecnico-scientifica;
- alla conduzione di macchinari agricoli, purchè provvisto di apposita patente, se necessaria;
- ad ogni altra attività di carattere materiale inerente alla conduzione dell'azienda.

A/2: Profilo: Collaboratore scolastico
Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione professionale non specialistica. E' addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni e del pubblico; di pulizia e di carattere materiale inerenti l'uso dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti.
In particolare svolge le seguenti mansioni:
- sorveglianza degli alunni nelle aule, nei laboratori, nelle officine e negli spazi comuni, in occasione di momentanea assenza degli insegnanti;
- concorso in accompagnamento degli alunni in occasione del loro trasferimento dai locali della scuola ad altre sedi anche non scolastiche ivi comprese le visite guidate e i viaggi di istruzione;
- sorveglianza, anche notturna, con servizio di portineria, degli ingressi delle istituzioni scolastiche ed educative con apertura e chiusura degli stessi, per lo svolgimento delle attività scolastiche e delle altre connesse al funzionamento della scuola, limitatamente ai periodi di presenza di alunni, semiconvittori e convittori;
- svolgimento delle mansioni di custode con concessione gratuita di idonei locali abitativi;
- pulizia dei locali scolastici, degli spazi scoperti, degli arredi e relative pertinenze, anche con l'ausilio di mezzi meccanici;
- riassetto e pulizia delle camerate dei convittori:
- compiti di carattere materiale inerenti al servizio, compreso lo spostamento delle suppellettili, nonchè, nelle istituzioni convittuali, il trasporto dei generi alimentari e lo svolgimento di tutte le attività connesse con i servizi di mensa e cucina;
- lavaggio delle stoviglie nelle istituzioni scolastiche in cui le esercitazioni comportino l'uso della cucina e della sala bar;
- servizi esterni inerenti la qualifica;
- ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse.
In relazione alle esigenze emergenti nel sistema formativo, con riguardo anche all'integrazione di alunni portatori di handicap e alla prevenzione della dispersione scolastica, partecipa a specifiche iniziative di formazione e aggiornamento.
Può, infine, svolgere:
- attività inerenti alla piccola manutenzione dei beni mobili e immobili, giardinaggio e simili;
- attività di supporto all'attività amministrativa e alla attività didattica nonchè ai servizi di mensa;
- assistenza agli alunni portatori di handicap all'interno delle strutture scolastiche, nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale;
- compiti di centralinista telefonico, di conduttore di impianti di riscaldamento purchè provvisto di apposita patente, di manovratore di montacarichi e ascensori.

Tabella B - Requisiti culturali per l'accesso ai profili professionali del personale ATA.

Direttore amministrativo nelle Accademie e nei Conservatori di musica:
- diploma di laurea in giurisprudenza; in scienze politiche sociali e amministrative; in economia e commercio o in scienze coloniali e marittime, titoli equipollenti.

Direttore dei servizi generali ed amministrativi:
- diploma di laurea in giurisprudenza; in scienze politiche sociali e amministrative; in economia e commercio o titoli equipollenti.

Responsabile amministrativo:
- a) diploma di ragioniere o perito commerciale (anche con sezione commercio con l'estero); diploma di ragioniere, perito commerciale e programmatore; rilasciati dagli istituti tecnici commerciali;
b) diploma di analista contabile, diploma di operatore commerciale; rilasciati dagli istituti professionali per i servizi commerciali;
c) diploma di maturità di tecnico della gestione aziendale e diploma di maturità di tecnico dell'impresa turistica rilasciati dagli istituti professionali per i servizi commerciali e turistici.
I titoli elencati sono validi purche' congiunti a uno dei corrispondenti titoli di specializzazione:
- diploma conseguito al termine di corsi statali di perfezionamento e specializzazione (post secondario);
- corsi di formazione professionale regionali di secondo livello (riservati ai diplomati) rilasciato al termine di corsi svolti in regime di convenzione ed attinenti alle discipline amministrativo contabili.
- diploma universitario relativo a corsi specifici.
In caso di mancato possesso dei diplomi di cui alle lettere a) e b) e' valida la laurea specifica (giurisprudenza; economia e commercio; economia bancaria; laurea attinente alle scienze e tecniche amministrative o commerciali o economico-aziendali o finanziarie).
In caso di mancato possesso del diploma o attestato post-secondario, e' valida, in aggiunta del diploma di cui alle lettere a) e b), la laurea anche in discipline non specifiche.

Assistente di biblioteca nelle Accademie e nei Conservatori di musica:
- diploma finale di istituto di istruzione secondaria di secondo grado congiunto ad attestato professionale in archivistica o biblioteconomia e, limitatamente ai Conservatori, diploma di Conservatorio.

Assistente amministrativo:
- a) diploma di qualifica professionale ad indirizzo specifico (addetto alla segreteria d'azienda; addetto alla contabilita' di aziende; operatore della gestione aziendale; operatore dell'impresa turistica);
- b) diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica per i servizi del campo amministrativo-contabile, rilasciato al termine di corsi regionali ai sensi dell'art. 14 della L. n. 845 del 1978.
In caso di mancato possesso dei diplomi di cui alle lettere a) e b) e' valido un diploma di maturita' che consenta l'accesso agli studi universitari.

Assistente tecnico:
- a) diploma di qualifica di istituto professionale a indirizzo specifico;
- b) diploma di maestro d'arte a indirizzo specifico;
- c) diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica, rilasciato al termine di corsi regionali ai sensi dell'art. 14 della L. n. 845 del 1978.
In caso di mancato possesso dei diplomi di cui alle precedenti lettere a), b), c), e' valido qualsiasi diploma di maturita', corrispondente alle specifiche aree professionali, che consenta l'accesso agli studi universitari.

Cuoco:
- a) diploma di qualifica specifica rilasciato da un istituto professionale alberghiero;
- b) diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica rilasciato al termine di corsi regionali ai sensi dell'art. 14 della L. n. 845 del 1978.

Infermiere:
- diploma di infermiere professionale.

Collaboratore scolastico:
- diploma di scuola media.

Guardarobiere:
- a) diploma di qualifica specifica rilasciato da un istituto professionale alberghiero;
- b) diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica rilasciato al termine di corsi regionali ai sensi dell'art. 14 della L. 845 del 1978.

Addetto alle aziende agrarie:
- a) diploma di scuola media.
- b) attestato di qualifica specifica.

Per il personale ATA che, in ragione dei titoli previsti dal precedente ordinamento, sia titolare, prima dell'entrata in vigore del presente contratto, di un rapporto di lavoro a tempo determinato o sia comunque iscritto nelle graduatorie provinciali degli aspiranti a supplenze, rimangono comunque validi i titoli medesimi.

Tabella C - Corrispondenza tra aree e profili professionali del personale ATA

Nuove

Aree

Profili professionali previsti dal

CCNL 4-8-1995

   
  Direttore amministrativo
D Direttore dei servizi generali ed amministrativi
   
C Responsabile amministrativo
  Assistente di biblioteca
   
  Assistente amministrativo
B Assistente tecnico
  Cuoco
  Infermiere
   
  Guardarobiere
A Addetto alle aziende agrarie
  Collaboratore scolastico

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

In conformità a quanto previsto dal Protocollo d’intesa sul lavoro pubblico del 12 marzo 1997, che destina alla formazione una quota pari all’1% della spesa per il personale, e dal Patto sociale per lo sviluppo e l’occupazione del 22 dicembre 1998, allegato 5, le parti convengono sull’opportunità di favorire un significativo incremento dei finanziamenti da destinare alla formazione, anche ai fini dell’attivazione di periodi sabatici.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Con riferimento all’articolo 29 (Trattamento economico connesso allo sviluppo della professione docente), a partire dal mese di giugno del 2000, a cadenza semestrale, il Ministero della Pubblica Istruzione fornirà una esauriente informazione sullo stato di attuazione dell’istituto nel corso di un apposito incontro convocato dall’ARAN.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Le parti impegnano il Ministero della Pubblica Istruzione ad assumere le opportune, urgenti iniziative volte ad estendere al personale della scuola, sulla base di apposite risorse, la normativa in materia di erogazione dei buoni pasto.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Le parti concordano sull’opportunità che il MPI ricerchi le soluzioni e la copertura finanziaria necessarie a dare attuazione agli impegni assunti dal Governo per:
· la defiscalizzazione delle spese sostenute per l'acquisto di libri e riviste;
· la gratuità dell'ingresso ai musei ed alle pinacoteche.

DICHIARAZIONE A VERBALE

SNALS – CONFSAL

Lo SNALS ribadisce tutte le censure svolte nel ricorso pendente presso la Pretura del lavoro di Roma, avverso il nuovo sistema di rappresentanza sindacale fondato sulla costituzione di R.S.U.
Alla sottoscrizione del presente contratto non può essere, pertanto, attribuito il valore di accettazione, anche implicito, delle R.S.U. ovvero di rinunzia al ricorso giurisdizionale proposto avverso il nuovo sistema di rappresentanza predetto.
Lo SNALS esprime riserva in merito alla normativa contrattuale di cui al titolo 1, capo 2 (relazioni sindacali) con particolare riferimento all’articolo 6 (relazioni a livello di istituzione scolastica) e all’articolo 9 (composizione delle delegazioni).

Allegato – ATTUAZIONE DELLA LEGGE 146/90

ART.1 - SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

1. Ai sensi della legge 12 giugno 1990, n.146, i servizi pubblici da considerare essenziali nel comparto del personale della Scuola sono:
a)l’istruzione scolastica, in particolare per gli aspetti contemplati dall’art.1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, comma 2, lettera d);
b) igiene, sanità e attività assistenziali a tutela dell’integrità fisica delle persone;
c) attività relative alla produzione e alla distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché gestione e manutenzione dei relativi impianti; sicurezza e salvaguardia degli edifici, delle strutture e degli impianti connessi con il servizio scolastico;
d) erogazione di assegni e di indennità con funzione di sostentamento.
I servizi di cui alle lettere b), c) e d) sono considerati per gli aspetti strettamente connessi e collegati al servizio di cui alla lettera a).

ART. 2 - PRESTAZIONI INDISPENSABILI E CONTINGENTI DI PERSONALE

1. Nell’ambito dei servizi pubblici essenziali di cui all’ art.1 dovrà essere assicurata, con le modalità di cui ai commi successivi, l’effettività del loro contenuto essenziale e la continuità, per gli aspetti contemplati nella lett. d), comma 2 dell’art. 1 della legge 12 giugno 1990, n.146, delle seguenti prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero, al fine di contemperare l’ esercizio del diritto di sciopero con la garanzia del diritto all’istruzione e degli altri valori e diritti costituzionalmente tutelati:
a) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini e degli esami finali nonché degli esami di idoneità;
b) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli esami finali, con particolare riferimento agli esami conclusivi dei cicli di istruzione nei diversi ordini e gradi del sistema scolastico (esami di licenza elementare, esami di licenza media, esami di qualifica professionale e di licenza d’arte, esami di abilitazione all’insegnamento del grado preparatorio, esami di stato);
c) vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile una adeguata sostituzione del servizio;
d) vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l’interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse;
e) attività riguardanti la conduzione dei servizi nelle aziende agricole per quanto attiene alla cura e all’allevamento del bestiame;
f) raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi;
g) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni, secondo modalità da definire in sede di contrattazione decentrata e comunque per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche;
h) servizi indispensabili nelle istituzioni educative, come indicati nelle precedenti lettere c) e d), con particolare riferimento alla cucina ed alla mensa ed alla vigilanza sugli allievi anche nelle ore notturne.

2. In sede di contrattazione integrativa a livello nazionale di Ministero, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, saranno individuati i criteri generali per la determinazione dei contingenti del personale educativo ed A.T.A. necessari ad assicurare le prestazioni indispensabili di cui al precedente comma 1.
L’accordo integrativo di cui al presente comma ha validità quadriennale; nelle more della sua definizione restano in vigore le norme derivanti dai precedenti accordi nella stessa materia.

3. In occasione di ogni sciopero, i capi d'istituto inviteranno in forma scritta il personale a rendere comunicazione volontaria circa l’adesione allo sciopero entro il decimo giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero oppure entro il quinto, qualora lo sciopero sia proclamato per più comparti.
Decorso tale termine, sulla base dei dati conoscitivi disponibili i capi d'istituto valuteranno l'entità della riduzione del servizio scolastico e, almeno cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero, comunicheranno le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio alle famiglie nonché al provveditore agli studi. Dalla comunicazione al provveditore dovrà altresì risultare se il capo d'istituto aderirà allo sciopero per consentire al medesimo provveditore di designare l'eventuale sostituto.
L'astensione individuale dallo sciopero che eventualmente segua la comunicazione dell’astensione dal lavoro, equivale ad un'offerta tardiva di prestazione di lavoro legittimamente rifiutabile dal capo d’istituto o dal provveditore agli studi.

4. I Capi d’istituto, in occasione di ciascuno sciopero, individuano - sulla base anche della comunicazione volontaria del personale in questione circa i propri comportamenti sindacali - i nominativi del personale da includere nei contingenti di cui al precedente comma 2 , in servizio presso le medesime istituzioni scolastiche ed educative, tenuti alle prestazioni indispensabili ed esonerati dallo sciopero stesso per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili di cui al precedente 1° comma.
I nominativi inclusi nei contingenti saranno comunicati ai singoli interessati cinque giorni prima dell’effettuazione dello sciopero.
Il soggetto individuato ha il diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile.
In caso di adesione allo sciopero del capo d’istituto, le relative funzioni aventi carattere di essenzialità e di urgenza saranno svolte, nell’ordine, dal vicario, da uno dei collaboratori o dal docente più anziano d’età in servizio.
I capi d’istituto e gli organi dell’ Amministrazione scolastica, ai relativi livelli di competenza, sono tenuti a rendere pubblici i dati relativi all’adesione allo sciopero dopo la sua effettuazione.

ART. 3 - NORME DA RISPETTARE IN CASO DI SCIOPERO

1. La comunicazione della proclamazione di qualsiasi azione di sciopero relativa al solo comparto scuola, da parte delle strutture e rappresentanze sindacali, deve avvenire con un preavviso non inferiore a giorni 15 e deve contenere l’indicazione se lo sciopero sia indetto per l’intera giornata oppure se sia indetto per un periodo più breve. Il preavviso non può essere inferiore a giorni 10, nel caso di azioni di sciopero che interessino più comparti.
In caso di revoca di uno sciopero indetto in precedenza, le strutture e le rappresentanze sindacali devono darne tempestiva comunicazione alle amministrazioni, al fine di garantire la regolarità al servizio per il periodo temporale interessato dallo sciopero stesso.

2. La proclamazione e la revoca degli scioperi relativi alle vertenze nazionali di comparto deve essere comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica e al Ministero della Pubblica Istruzione - Gabinetto del Ministro; la proclamazione e la revoca di scioperi relativi a vertenze di livello territoriale o di singolo istituto deve essere comunicata al Provveditorato agli Studi di appartenenza.
In caso di sciopero il Ministero della Pubblica Istruzione e i Provveditorati agli Studi sono tenuti a trasmettere agli organi di stampa ed alle reti radiotelevisive di maggiore diffusione nell’area interessata dallo sciopero una comunicazione circa i tempi, le modalità e l’eventuale revoca dell’azione di sciopero. Le Amministrazioni predette si assicurano che gli organi di informazione garantiscano all’utenza una informazione chiara, esauriente e tempestiva dello sciopero, anche relativamente alla frequenza e alle fasce orarie di trasmissione dei messaggi.

3. Al fine di garantire i servizi essenziali e le relative prestazioni indispensabili indicati nell’articolo 2:
a) non saranno effettuati scioperi a tempo indeterminato;
b) atteso che l’effettiva garanzia del diritto all’istruzione e all’attività educativa delle relative prestazioni indispensabili indicate nell’articolo 2 si ottiene solo se non viene compromessa l’efficacia dell’anno scolastico, espressa in giorni, gli scioperi, anche brevi, di cui alla successiva lettera d), non possono superare per le attività di insegnamento e per le attività connesse con il funzionamento della scuola nel corso di ciascun anno scolastico il limite di 40 ore individuali (equivalenti a 8 giorni per anno scolastico) nelle scuole materne ed elementari e di 60 ore annue individuali (equivalenti a 12 giorni di anno scolastico) negli altri ordini e gradi di istruzione;
c) ciascuna azione di sciopero, anche se trattasi di sciopero breve o di sciopero generale, non può superare, per ciascun ordine e grado di scuola i due giorni consecutivi; tra un’azione e la successiva deve intercorrere un intervallo di tempo non inferiore a sette giorni;
d) gli scioperi brevi - che sono alternativi rispetto agli scioperi indetti per l’intera giornata - possono essere effettuati soltanto nella prima oppure nell’ultima ora di lezione o di attività educative, o di servizio per i capi di istituto e per il personale ATA.
In caso di organizzazione delle attività su più turni, gli scioperi possono essere effettuati soltanto nella prima o nell’ultima ora di ciascun turno; se le attività si protraggono in orario pomeridiano gli scioperi saranno effettuati nella prima ora del turno antimeridiano e nell’ultima del turno pomeridiano.
La proclamazione dello sciopero breve deve essere puntuale. Deve essere precisato se lo sciopero riguarda la prima oppure l’ultima ora di lezione, non essendo consentita la formula alternativa. Gli scioperi brevi sono computabili ai fini del raggiungimento dei tetti di cui alla lettera b); a tal fine 5 ore di sciopero breve corrispondono ad una giornata di sciopero. La durata degli scioperi brevi per le attività funzionali all’insegnamento deve essere stabilita con riferimento all’orario predeterminato in sede di programmazione;
e) gli scioperi effettuati in concomitanza con le iscrizioni degli alunni dovranno garantirne comunque l’efficace svolgimento e non potranno comportare un differimento oltre il terzo giorno successivo alle date previste come terminali delle operazioni relative alle disposizioni ministeriali;
f) gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l’effettuazione degli scrutini trimestrali o quadrimestrali non finali non devono comunque comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a 5 giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico;
g) gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l’effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell’attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione. Negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a 5 giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione;
h) gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturale;
i) le disposizioni del presente articolo in tema di preavviso minimo e di indicazione della durata non si applicano nei casi di astensione dal lavoro in difesa dell’ordine costituzionale o di protesta per gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori.

ART. 4 - PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E DI CONCILIAZIONE

1. Allo scopo di prevenire e di comporre i conflitti collettivi di lavoro nel comparto Scuola, le parti di comune intesa convengono sulla necessità che la effettuazione di azioni di sciopero ovvero l’emanazione di provvedimenti riguardanti conflitti in atto di particolare rilevanza siano preceduti da un tentativo di conciliazione davanti ad appositi organismi di conciliazione. Tali organismi devono essere istituiti entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente contratto, d’intesa tra le parti stesse, presso il Ministero della Pubblica Istruzione per i conflitti a livello nazionale e presso i Provveditorati agli studi per quelli a livello locale.

2. Durante l’esperimento dei tentativi di conciliazione e nei periodi di esclusione dello sciopero di cui all’art. 3, le amministrazioni si astengono dall’adottare iniziative pregiudizievoli nei confronti dei lavoratori direttamente coinvolti nel conflitto.

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